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Decisione

12.2023.62

Leasing, misure cautelari, competenza territoriale; assenza di pregiudizio difficilmente riparabile

21 agosto 2023Italiano13 min

RtiD I-2019 pag. 618 consid. 10 con riferimenti) difficilmente riparabile. Senza

Source ti.ch

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Incarto n.

12.2023.62

Lugano

21 agosto 2023/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. CA.2023.159/160 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3, promossa con istanza 8 maggio 2023 da

AP

1

rappresentata dal socio e

gerente: RA 1

contro

AO 1

AO 2

con cui l'istante ha

chiesto, in via supercautelare e cautelare, di dichiarare nulla o inefficace la

risoluzione/annullamento 3 gennaio 2023 del contratto di leasing n.

5001146424/1 come pure ogni successiva comunicazione di AO 1 per la

restituzione del veicolo __________, di vietare alle convenute segnatamente di

procedere con il prospettato ordine di sequestro del veicolo, di dichiarare

applicabile la legge federale sul credito al consumo (LCC) e di eliminare di

conseguenza ogni contrario stato di fatto;

richieste che il Pretore

ha respinto il 9 maggio 2023 senza sentire le convenute, con seguito di spese

(fr. 300.-) a carico dell'istante;

appellante l'istante

che, con contestuale atto di appello e reclamo 12 maggio 2023, postula

l'accoglimento dell'istanza nel senso di "sospendere e/o vietare alle

convenute ogni eventuale provvedimento di spoglio del veicolo per il pericolo indicato

al punto 4, procedere quindi con gli accertamenti di merito in alternativa

rinviare la causa alla giurisdizione inferiore o quell'altra ritenuta

competente, per eventualmente completare punti essenziali per gli accertamenti

indicati, ritenuti comunque già in questa fase verosimili" e di

annullare il dispositivo sulle spese processuali, con protesta di tasse, spese

e ripetibili;

mentre le convenute,

chiamate a esprimersi, non hanno presentato osservazioni al gravame;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con istanza

supercautelare e cautelare 8 maggio 2023 AP 1 ha convenuto AO 1 e la AO 2

innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di "dichiarare

nulla/inefficace la risoluzione/annullamento del contratto di leasing n. 5001146424/1,

come da raccomandata 3 gennaio 2023, accertato e confermato il pagamento della

somma di CHF 1'092.80, di conseguenza è nulla, infondata ed inefficace ogni

successiva comunicazione di AO 1, quindi prive di efficacia le intimazioni

successive via mail di restituzione del veicolo __________". Oltre a

ciò essa ha chiesto di vietare alle convenute "ogni azione paventata

come da mail 5 maggio 2023, alla data del 10 aprile (sic) 2023 quindi vieta di

procedere con il minacciato ordine di sequestro del veicolo, od ogni altra

azione come indicata da AO 1 nelle sue comunicazioni" e di dichiarare

applicabile la LLC "accertato che le convenute non hanno osservato la

legge in questione; quindi, ordina a loro in ragione della legge applicabile,

il ripristino del diritto quindi di eliminare ogni contrario stato di fatto;

rimanda ogni altro accertamento alla causa di merito".

2. L'indomani il

Pretore ha respinto l'istanza supercautelare e cautelare senza sentire la

controparte, ponendo a carico dell'istante le spese processuali di fr. 300.-.

Considerato che l'istante è una società di capitali e come tale non ricade nel

campo di applicazione personale della LCC (art. 3), egli ha accertato che i rapporti

fra le parti sono disciplinati dal contratto di leasing. Ciò posto, il Pretore

ha rilevato che l'art. 25 delle condizioni di tale contratto stabilisce la

competenza esclusiva dei tribunali della sede della società di leasing che si

trova a __________, sicché si è detto incompetente a pronunciarsi sui

provvedimenti richiesti. A parte ciò, egli ha precisato che un'eventuale dichiarazione

di nullità/inefficacia della risoluzione del contratto di leasing costituirebbe

un'anticipazione del giudizio di merito che non può formare oggetto di una

domanda (super)cautelare. Senza contare, infine, che l'istante non consta aver

intrapreso finora alcun passo per fare valere nelle corrette sedi giudiziarie

l'annullamento della disdetta del contratto né ha indicato in cosa

consisterebbe il pregiudizio difficilmente riparabile dovuto al ritiro forzato

del veicolo in leasing.

3. Contro la decisione

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12 maggio 2023

in cui, previo annullamento del decreto impugnato, chiede di accogliere

l'istanza e quindi "sospendere e/o vietare alle convenute ogni

eventuale provvedimento di spoglio del veicolo per il pericolo indicato al

punto 4, procedere quindi con gli accertamenti di merito in alternativa

rinviare la causa alla giurisdizione inferiore o quell'altra ritenuta

competente, per eventualmente completare punti essenziali per gli accertamenti

indicati, ritenuti comunque già in questa fase verosimili". Contestualmente

l'istante ha presentato, con lo stesso atto, reclamo contro il giudizio sulle

spese di cui postula ugualmente l'annullamento.

4. Il Pretore ha

respinto immediatamente l'istanza (super)cautelare senza sentire la

controparte, in applicazione dell'art. 253 CPC, ritenendo la richiesta

manifestamente infondata. Tale decreto è finale e, di conseguenza, impugnabile

(RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con richiami). Emesso con la procedura sommaria

(art. 248 lett. d CPC), il decreto in questione è dunque appellabile (art. 308

cpv. 1 lett. b CPC) entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC),

sempre che il valore litigioso raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2

CPC). Nella fattispecie né il Pretore né l'istante hanno indicato il valore litigioso

seppure si siano entrambi richiamati al rimedio giuridico dell'appello. Visto l'esito

del giudizio, la questione del valore può tuttavia rimanere irrisolta. Quanto

alla sua tempestività, il gravame, introdotto il 12 maggio 2023 avverso la

decisione querelata del 9 maggio 2023, è senz'altro tempestivo.

5. Contestualmente

all'appello, AP 1 ha, come detto, introdotto anche reclamo contro il giudizio

sulle spese. Ora, una decisione in materia di spese processuali è impugnabile

con reclamo soltanto a titolo indipendente (art. 110 CPC). Qualora il

dispositivo sulle spese figuri – come nel caso specifico – in una decisione

finale appellabile e una parte intenda impugnare, oltre al contenuto della

decisione finale, anche il dispositivo sulle spese, quest'ultimo si impugna

direttamente con l'appello. Nella fattispecie, non

occorreva dunque che l'istante presentasse reclamo contro il dispositivo n. 2

della decisione pretorile. Ciò non impedisce, ad ogni modo, di considerare il

reclamo come parte integrante dell'appello (I CCA del 18 luglio 2019, inc.

11.2019.50, consid. 3 con rinvii).

6. L'appellante

ribadisce che il contratto di leasing non le sarebbe stato consegnato e che

quello "trasmesso

via mail" è privo di firma, sicché

"l'assenza eventuale della sottoscrizione comporta evidenti effetti

giuridici in seno alla vicenda". A parte però che l'appellante non

spiega quali conseguenze intende trarre da questa sua argomentazione, per altro

formulata in termini ipotetici, essa perde di vista che lei medesima si

richiama a quel contratto per ottenere la tutela invocata in questa sede

(l'impedimento di ogni eventuale provvedimento di spoglio del veicolo detenuto

in leasing). Senza contare che essa nemmeno discute di essere stata debitrice e

di avere pagato – almeno in parte – le rate del contratto. Al riguardo non

giova dunque attardarsi.

7. Apparentemente nel

tentativo di confutare la mancata applicazione della LCC, l'appellante non

revoca in dubbio di essere una società di capitali, ma rileva – per quanto è

dato di capire – che il suo proprietario e amministratore, nonché dipendente (ancorché

il fisco lo consideri come un indipendente), è RA 1, persona fisica, il quale

utilizza il veicolo per scopi personali e professionali. L'obiezione cade tuttavia

nel vuoto. Volesse l'istante con tale argomentazione invocare la qualifica di

consumatore nel senso della LCC, essa trascura che per il suo art. 3 il

consumatore è ogni persona fisica che stipula un contratto di credito al

consumo per uno scopo che può considerarsi estraneo alla sua attività

commerciale o professionale. Qualifica che tuttavia non si attaglia

nemmeno all’RA 1, dal momento che nella seconda categoria (attività

professionale) menzionata dal disposto rientrano tipicamente le libere

professioni come quella dell'avvocato, a prescindere che essa sia esercitata a

titolo dipendente o indipendente (Stengel,

Anwendungsbereich des Konsumkreditgesetzes: Kredit und Leasing, Kredit- und

Kundenkarten sowie Überziehungskredite für Konsumenten, Zurigo 2014 pag. 22-24).

8. Sebbene l'appellante

non accenni alla questione (che però va esaminata d'ufficio siccome la

competenza per territorio del giudice è un presupposto processuale: art. 59

cpv. 2 lett. b e art. 60 CPC), perplessità desta invero l'affrettato accertamento

del Pretore in merito alla propria incompetenza a pronunciarsi sui

provvedimenti richiesti per effetto della clausola (art. 25) delle condizioni

del contratto di leasing che dichiara competenti per territorio e per materia

esclusivamente i tribunali nella sede della società di leasing. Ora, non fa

dubbio che in concreto la sede di quest'ultima si trovi a __________ (doc. 1). Fatto

sta che la citata clausola riserva espressamente – circostanza omessa dal primo

giudice – le norme vincolanti del CPC. E tra queste vi è l'art. 13 che per i

provvedimenti cautelari – come quelli richiesti dall'istante – stabilisce in

modo imperativo il foro competente per la causa principale (lett. a) oppure –

alternativamente – il foro del luogo dove il provvedimento deve essere eseguito

(lett. b). Ed è proprio quest'ultimo foro che in concreto potrebbe entrare in

linea di conto per la richiesta di astensione da ogni provvedimento di spoglio

del veicolo in leasing (Grobéty

in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 14 ad art. 13). Orbene, il

carattere imperativo dei fori dell'art. 13 CPC implica che le parti non vi

possono derogare. Avessero dunque esse – come sembra – stipulato nel caso

specifico una proroga di foro per i rapporti giuridici su cui si fondano le

misure provvisionali, la proroga varrebbe per il foro competente per la causa

principale (nel senso dell'art. 13 lett. a CPC) ma non per quello del luogo

dove il provvedimento dev'essere eseguito (Grobéty,

op. cit., n. 3 ad art. 13 con riferimento), che in concreto sarebbe __________.

Sia come sia, l'esito del giudizio non cambia, per quanto si vedrà in appresso.

9. Anzitutto ci si

potrebbe interrogare se la richiesta di "sospendere e/o vietare alle

convenute ogni eventuale provvedimento di spoglio del veicolo" sia

ancora attuale e non sia divenuta senza oggetto poiché superata dagli

avvenimenti per il fatto che, per quanto indicato dalla stessa appellante, il giorno

stesso della decisione pretorile (9 maggio 2023) il fornitore del leasing ha

incaricato una società di __________ per le incombenze del recupero (doc. 2 di

appello). Ma anche tale questione non va approfondita oltre perché l'appello è

in ogni caso destinato all'insuccesso.

10. L'art. 261 cpv. 1 CPC prevede che il

giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende

verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e che la

lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b).

La dottrina ha esplicitato

l'enunciazione telegrafica dell'art. 261 cpv. 1 CPC, specificando che l'emanazione

di provvedimenti cautelari soggiace a cinque requisiti cumulativi (riassunti da

Bovey/Favrod-Coune in: CPC, Petit

commentaire, op. cit., n. 4 segg. ad art. 261 con richiamo):

a) la parvenza di buon diritto insita nella pretesa

sostanziale,

b) la lesione o la

minaccia di una lesione dei diritti dell'istante,

c) il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile,

d) l'urgenza e

e) il rispetto del

principio della proporzionalità.

In concreto il Pretore ha

respinto l'istanza cautelare già solo perché l'istante non ha indicato quale

sarebbe il pregiudizio difficilmente riparabile derivante dal ritiro forzato del

veicolo in leasing. Ciò posto, egli non ha dovuto vagliare oltre gli altri

presupposti dell'art. 261 CPC. Ora, l'appellante non nega di non avere

precisato il pregiudizio difficilmente riparabile, ma sostiene che esso sarebbe

"in re ipsa, dato che lo spoglio del veicolo determinerebbe il venir

meno dell'utilizzabilità dello stesso per urgenti motivi personali (…),

considerando l'attuale stato di gravidanza 'a rischio' della propria moglie __________".

Se non che l'allegazione è già di primo acchito manifestamente nuova e in

quanto tale improponibile in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). A parte ciò, che

Fatti

il veicolo serva per motivi urgenti personali correlati a una gravidanza a

rischio della moglie del socio e gerente della società è una mera allegazione

di parte che non è sorretta da alcun supporto probatorio e dunque non basta per

rendere verosimile l'esistenza di un pregiudizio (patrimoniale o immateriale:

RtiD I-2019 pag. 618 consid. 10 con riferimenti) difficilmente riparabile. Senza

contare che tutto si ignora sull'adempimento degli ulteriori presupposti

dell'art. 261 CPC che spettava all'istante addurre e rendere verosimili ma di

cui manca ogni traccia nell'appello.

11. Nulla muta a tale

conclusione la non meglio precisata e reiterata offerta di "cauzione e garanzia"

"al fine di evitare il pregiudizio". Dovesse l'appellante

alludere alla garanzia dell'art. 264 CPC, stando al quale il giudice può

subordinare l'emanazione di provvedimenti cautelari alla prestazione di una

garanzia a carico dell'istante se vi è da temere un danno per la controparte, basta

il rilievo che la fornitura di garanzie presuppone, ad ogni modo, l'adempimento

dei presupposti dell'art. 261 CPC che però incombeva all'istante rendere

Considerandi

verosimile (cfr. Sprecher in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a edizione, n. 6 ad art. 264). E nella

misura in cui sembra invocare anche l'erroneità del giudizio sulle spese per il

fatto che il Pretore non avrebbe tenuto conto della sua disponibilità a offrire

quella non meglio specificata garanzia, l'appellante dimostra di non avere

corretta nozione del fatto che per l'art. 106 cpv. 1 CPC le spese giudiziarie

seguono – salvo eccezioni (art. 107 CPC) estranee alla fattispecie e neppure

invocate dall'istante – il principio della soccombenza.

12.

Se ne conclude che

l'appello vede la sua sorte segnata. Gli oneri processuali di secondo grado,

calcolati in base all'art. 10 LTG, seguono la soccombenza dell'appellante (art.

106.

cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le convenute non

avendo presentato osservazioni all'appello.

13.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro

la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in caso

di ricorso spetterà alla

ricorrente rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia di

fr. 30’000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro decreti cautelari,

in ogni modo, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale

soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG,

decide:

1. Nella misura in cui

è ricevibile, l’appello 12 maggio 2023 della AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali

di appello, di fr. 500.-, sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il

ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile

o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione

finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le

decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto

la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).