12.2023.64
Contratto di lavoro - licenziamento immediato
4 settembre 2023Italiano35 min
I. Contro la sentenza appena citata l'AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16 maggio 2023 per
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.64
Lugano
4 settembre 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2022.267 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, promossa con petizione 29 settembre 2022 da
AO
1
patrocinato dall' PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall' PA 1
con cui
l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di
fr. 10'092.50 lordi a titolo di salario e di fr. 19'907.50 lordi a titolo di
indennità per licenziamento ingiustificato, oltre interessi del 5% dal 30
aprile 2022;
pretese avversate dalla convenuta e che il Pretore ha parzialmente
accolto (per
fr. 7'563.25 netti a titolo di salario e per fr. 10'000.- a titolo di
indennità, più interessi del 5% dal 30 aprile 2022) con decisione del 18 aprile
2023;
appellante la convenuta che, con appello del
16 maggio 2023, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare
il medesimo e rinviare la causa alla Pretura per complemento istruttorio
oppure, in subordine, di riconoscere la petizione limitatamente a fr. 3'534.- a
titolo di salario, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l'attore con risposta 12 giugno 2023 propone di respingere l'appello,
pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
preso atto della replica spontanea 20 giugno 2023 in cui la convenuta
ha ribadito il proprio punto di vista;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con contratto di lavoro del 19 ottobre 2020 la AP 1 ha assunto, dal 9
novembre 2020, AO 1 in qualità di autista di autobus e aiuto manutenzione a
tempo indeterminato per un salario base di fr. 4'500.- mensili (doc. C),
passato a fr. 4'700.- dal gennaio 2022 (doc. D), per 13 mensilità più
supplementi (servizio notturno, giorni festivi ecc.).
B. Il
16 febbraio 2022 AO 1 è stato convocato di primo mattino (alle 7.00) presso gli
uffici della direzione (alla presenza del vicedirettore C__________ P__________,
del caposervizio T__________ G__________ e, più tardi, del direttore D__________
D__________) per prendere posizione su una segnalazione di D__________ A__________,
padre di una "utente" delle scuole medie di __________. Stando al
verbale di tale colloquio (che reca tre non meglio precisate firme) D__________
A__________ avrebbe riferito che il giorno prima (15 febbraio 2022) l'autista –
mentre stazionava alla fermata "__________, __________" – con
il suo telefonino aveva scattato delle fotografie e girato un video con gli
allievi della scuola da lui trasportati e aveva chiesto dei numeri di telefono
e i nomi dei profili "social" a delle "bambine".
A seguito di questo episodio alcuni genitori avrebbero chiesto un incontro
straordinario con il direttore della scuola e D__________ A__________ si è
rivolto alla AP 1 perché agisse e risolvesse "la spiacevole situazione
venutasi a creare". Mostrate le fotografie in questione e sentito il
dipendente, l'AP 1 ha licenziato con effetto immediato AO 1, rilevando la
gravità dell'accaduto (doc. 6). Lo scritto di motivazione di quello stesso
giorno si limitava ad accennare "al colloquio odierno inerente agli
episodi che la hanno vista coinvolta negli ultimi giorni nei confronti
dell'utenza" e a precisare che era venuta completamente a cadere la
fiducia nei suoi confronti (doc. 7).
C. Sempre
il 16 febbraio 2022, dopo il colloquio con il suo dipendente, AP 1 avrebbe
avuto (alle 10.00) un incontro con il direttore della scuola media di __________
A__________ v__________ __________, il quale avrebbe ribadito quanto già comunicato
per telefono, ovvero che un'allieva si era rivolta alle sue amiche dopo essersi
sentita fortemente a disagio dalle "attenzioni" ricevute
dall'autista e che queste amiche si erano a loro volta recate in direzione per
esprimere la loro preoccupazione per l'accaduto . Nessuno avrebbe tuttavia
sporto denuncia (doc. 6).
D. Preso
atto che l'AP 1 aveva precisato alla Cassa disoccupazione __________, alla
quale l'interessato si era nel frattempo rivolto, che il licenziamento era da
ricondurre a "delle attenzioni inappropriate nei confronti di una
fanciulla" (doc. L), AO 1 ha contestato il 21 marzo 2022 le
motivazioni addotte e ha rivendicato lo stipendio fino al termine ordinario di
disdetta (30 aprile 2022) oltre a un'imprecisata indennità per licenziamento
ingiustificato (doc. M).
E. Previo
ottenimento dell’autorizzazione ad agire (inc. CM.2022.296), con petizione 29
settembre 2022 AO 1 ha convenuto l'AP 1 innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, postulandone la condanna al pagamento di fr. 10'092.50 lordi a titolo di salario dal 17 febbraio al 30 aprile
2022 e di fr. 19'907.50 lordi a titolo di indennità per licenziamento
ingiustificato, oltre interessi del 5% dal 30 aprile 2022. In sintesi, l'attore
ha rilevato che durante il turno del 15 febbraio 2022, mentre stazionava con
l'autobus presso la fermata "__________, __________",
attorniato da un'allegra moltitudine di allievi vocianti, ha estratto in buona
fede il proprio cellulare e ha scattato anche lui qualche selfie e
girato un breve filmato con i ragazzi, i quali guardavano nell'obiettivo ed
erano ben consci di quanto stesse accadendo. In quel clima gioioso alcuni
scolari gli avrebbero chiesto di scambiarsi gli indirizzi "Instagram"
in modo da condividere fotografie e filmati ma non se ne sarebbe fatto nulla.
L'indomani egli sarebbe stato convocato dalla direzione dell'azienda per
rispondere ad alcune domande relative al turno precedente. Dopo avere ammesso
di avere scattato un selfie con il gruppo di allievi, egli sarebbe stato
licenziato in tronco per non meglio specificati motivi gravi. Dopo l'intervento
della Cassa disoccupazione __________, l'AP 1 gli avrebbe comunicato che alla
base del provvedimento vi sarebbero state attenzioni inopportune nei confronti
dell'utenza trasportata. Ciò che egli contestava. Onde la richiesta di ottenere
il salario fino al termine ordinario di disdetta (incluse la quota di
tredicesima, le indennità regolarmente versategli con il salario e un'indennità
pro rata per le vacanze non godute nel periodo ordinario di disdetta) e
un'indennità per licenziamento ingiustificato pari a quattro mensilità che
tenesse conto della gravità dell'accusa mossa contro di lui e per le difficoltà
di ritrovare un impiego nella sua situazione (ormai cinquantenne).
F. Con
risposta 28 ottobre 2022 l'AP 1 si è opposta alla petizione, rilevando che
alcuni allievi sarebbero rimasti scioccati dal comportamento di AO 1 al punto
da recarsi dal direttore della scuola media per raccontare l'accaduto.
L'episodio le era stato segnalato dal padre di un'allieva che si trovava
sull'autobus ed è stato verificato con la direzione della scuola. Avendo
inoltre controfirmato la lettera di licenziamento per accettazione, il
dipendente avrebbe riconosciuto i contenuti del colloquio. Tant'è che costui si
è poi scusato per avere messo in cattiva luce l'azienda. L'avere filmato e
fotografato sul posto di lavoro minori senza il consenso dei genitori avrebbe infatti
gravemente leso la sfera privata dei minori nonché l'immagine dell'azienda che
non tollera l'uso del telefono durante il tempo di lavoro. L'avere inoltre
chiesto ad almeno un'allieva di scambiare il profilo Instagram avrebbe
aggravato ulteriormente un comportamento già di per sé inaccettabile che
rendeva impossibile la continuazione del rapporto di lavoro. Si fosse limitata
a un semplice ammonimento, essa avrebbe lanciato un messaggio sbagliato ai
propri collaboratori e contravvenuto ai principi di professionalità e rispetto
dell'utenza. Senza contare che, successivamente al licenziamento, la convenuta
sarebbe venuta a conoscenza di un'attività parallela dell'attore in Italia
(noleggio di pulmini in Calabria) lesiva dei di lui doveri di diligenza. Il
licenziamento in tronco era quindi giustificato e imponeva il rigetto della
petizione. In subordine la convenuta ha proposto che all'attore fosse tutt'al
più riconosciuto il salario fino alla scadenza del termine ordinario di
disdetta per fr. 3'534.- (dedotto il saldo vacanze che l'attore avrebbe potuto
compensare in natura nel periodo di preavviso).
G. Con
replica spontanea 9 novembre 2022 dell'attore e duplica spontanea 23 novembre
2022 della convenuta, le parti hanno approfondito le proprie antitetiche
posizioni.
H. Limitata
l'istruttoria alle prove documentali già agli atti e raccolti gli allegati
conclusivi 3 e 27 marzo 2023, con decisione 18 aprile 2023 il Pretore ha
parzialmente accolto la petizione nel senso che ha condannato la convenuta a
versare all'attore fr. 7'563.25 netti a titolo di salario e fr. 10'000.- a
titolo di indennità, oltre interessi del 5% dal 30 aprile 2022, obbligandola
inoltre a rifondere alla controparte fr. 1'000.- di ripetibili.
Fatti
I. Contro la sentenza appena citata l'AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16 maggio 2023 per
ottenere l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al
Pretore per assunzione delle prove (testimoniali) richieste. In subordine essa
chiede di accogliere la petizione limitatamente a fr. 3'534.- a titolo di
salario per il periodo 17 febbraio – 30 aprile 2022. In ogni caso insta perché
le spese giudiziarie di entrambi i gradi siano poste a carico dell'attore.
L. Con
risposta 12 giugno 2023 AO 1 propone di respingere l'appello, con protesta di
spese e ripetibili di seconda sede. Il 20 giugno 2023 l'appellante ha replicato
spontaneamente ribadendo il proprio punto di vista.
considerando
Considerandi
in diritto:
1.
L’art.
308.
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno
fr.
10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale
in una controversia dal valore superiore ai
fr.
10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il
termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Introdotto il 16 maggio 2023 contro la
decisione impugnata, emessa il 18 aprile 2023, l'appello è tempestivo. Come
sono tempestive la relativa risposta del 12 giugno 2023 (art. 312 CPC) e la
replica spontanea del 20 giugno 2023.
2.
All'appello
la convenuta acclude una e-mail del 18 ottobre 2022 in cui il direttore della
scuola media di __________, A__________ v__________ __________, nel dar seguito
a una richiesta dell'avv. PA 1, spiegava di non potere rispondere a una serie
di domande che costui gli aveva sottoposto con riferimento agli eventi in
discussione, ma di poterlo fare soltanto nell'ambito di una eventuale
deposizione testimoniale davanti a un giudice (doc. C di appello). Ora, come
obietta a ragione l'appellato, il nuovo mezzo di prova è improponibile in questa
sede, l'appellante non spiegando perché le fosse impossibile – con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze – esibire quel
documento già davanti al Pretore (v. art. 317 cpv. 1 CPC). Al riguardo non
occorre dunque attardarsi.
3.
Nella
decisione impugnata il Pretore, ricordato che l'onere di allegare e provare
l'esistenza di motivi gravi per la risoluzione immediata del rapporto di lavoro
(art. 337 CO) incombe al datore di lavoro, ha accertato anzitutto che, firmando
la lettera di disdetta 16 febbraio 2022 (doc. 7), l'attore si era limitato ad
attestarne la ricezione ma non confermava anche i motivi addotti a
giustificazione della stessa che nemmeno figuravano in quello scritto. Per quel
che era poi del (primo) rimprovero di aver fotografato e filmato senza consenso
minori durante il proprio servizio, egli ha appurato che contestata non era l'esistenza
delle foto (due) e del filmato (di 21 secondi), che lo stesso attore aveva prodotto
agli atti (doc. E, F), quanto la questione se con tale comportamento AO 1
avesse violato la sfera privata dei minori senza il consenso (loro o dei
genitori). Ricordato che il diritto all'immagine è parte del diritto della
personalità tutelata dall'art. 28 CC, che può essere lesa da una fotografia o
da una pubblicazione realizzata senza il relativo consenso, il Pretore ha constatato
che il filmato e le fotografie scattate dall'attore non erano stati pubblicati
né condivisi. Si trattava inoltre di immagini di gruppo riprese in un contesto
gioioso che mal si prestavano a un uso improprio o a mettere in cattiva luce
gli allievi riconoscibili che guardavano verso il telefono, sorridendo e taluni
gridando addirittura "grande autista", evidentemente
consapevoli di essere ripresi. Per il Pretore era così implicito il consenso
dei ragazzi a essere ripresi. Consenso che per di più poteva ritenersi valido trattandosi
di allievi di scuola media adusi all'utilizzo di uno smartphone e pertanto
capaci di discernimento in tale ambito. Il che escludeva una lesione illecita
della loro personalità (loc. cit., pag. 6 a 8).
Quanto
all'ulteriore rimprovero mosso all'attore (da costui respinto) di aver chiesto
ad almeno un'allieva di scambiarsi il profilo Instagram per condividerne foto e
video, il Pretore ha constatato che la convenuta, oltre a non avere mai fatto
il nome dell'allieva in questione, non aveva nemmeno addotto, nei tempi e nelle
forme stabilite dal CPC, alcun mezzo di prova idoneo a comprovare la
circostanza. A tale scopo sarebbe stato necessario sentire i ragazzi che avevano
percepito direttamente l'episodio. I loro nominativi e indirizzi non erano
tuttavia stati forniti tempestivamente dalla convenuta nonostante la figlia di
D__________ A__________, che per primo aveva segnalato l'accaduto, fosse
anch'essa presente sul bus al momento dei fatti, sicché quanto meno le
generalità di costei, dell'amica che aveva girato il video (v. doc. 2, 3) e
delle due ragazze che a dire del segnalante sarebbero andate dal direttore
(doc. 2), avrebbero potuto essere facilmente reperite tramite lo stesso D__________
A__________. Non era poi sufficiente a dimostrare un approccio inopportuno il
fatto che dal video e dalle foto si vedesse una ragazzina molto vicina
all'attore, costui essendo seduto al suo posto di conducente in un bus
affollato con gli allievi che occupavano tutti gli spazi, seduti e in piedi.
Senza rilievo ai fini del giudizio era quindi per il Pretore anche il fatto che
alcuni – non individuati – scolari si fossero recati dal direttore scolastico
per raccontare l'accaduto, dato che la gravità degli avvenimenti andava
valutata sulla base di criteri oggettivi e non delle reazioni personali di alcuni
alunni coinvolti. Né la convenuta aveva dimostrato che l'utilizzo del telefono
durante il turno di lavoro, ancorché in un momento in cui l'attore non stava
guidando, costituiva una (grave) violazione contrattuale. Anche perché non
risultava esservi una direttiva interna che vietasse ciò, né che l'attore ne fosse
a conoscenza. Per il Pretore, dunque, il comportamento tenuto da AO 1 quel 15
febbraio 2022, seppure inopportuno, non ledeva la personalità degli scolari
trasportati né violava gravemente i suoi obblighi contrattuali (loc. cit., pag.
8.
seg.).
Egli
ha respinto dipoi, come temeraria, la tesi per cui l'attore avrebbe esercitato,
in costanza del rapporto di lavoro, un'attività concorrenziale nel settore dei
trasporti per avere offerto il noleggio di pulmini a 9 posti in Calabria. Né egli
ha ravvisato una violazione contrattuale nella mancata notifica di tale
attività al datore di lavoro. Quanto all'esigibilità di continuare il rapporto
di lavoro, non risultavano precedenti lamentele dell'utenza per analoghi
comportamenti dell'attore, sicché non si poteva escludere che un semplice
ammonimento potesse bastare per scongiurare il ripetersi di quanto successo quel
15.
febbraio 2022. Né il licenziamento in tronco poteva servire da deterrente
per gli altri impiegati o da messaggio per l'utenza e l'opinione pubblica, come
invece sembrava credere la convenuta. In ogni caso non v'era motivo perché il
datore di lavoro non potesse quanto meno osservare il termine ordinario di
disdetta di soli due mesi, dato che in quel periodo avrebbe potuto limitare
l'impiego di AO 1 al servizio di linea e/o alla manutenzione, entrambi compiti
previsti dal contratto, dandogli oltretutto la possibilità – compatibilmente
con la ricerca di un nuovo impiego – di godere dei giorni di vacanza di cui
ancora beneficiava e di compensare le ore supplementari accumulate. Ne ha
concluso, il Pretore, che la convenuta non aveva dimostrato l'esistenza dei
presupposti per un licenziamento in tronco ai sensi dell'art. 337 CO (loc.
cit., pag. 9 seg.).
4.
L’atto di appello deve contenere i motivi
di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311
cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano
fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.
Essa non può limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei
fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché
l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente
le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel caso
concreto, l’impugnativa in vari passaggi non contiene delle critiche
puntuali al giudizio di prima istanza ma ripropone, a tratti anche testualmente
(con un procedimento di copia e incolla), ampi estratti delle sue conclusioni
di prima sede, ciò che è inammissibile. È quanto si verifica in
particolare per la seconda parte dell'appello ("Antefatto procedurale",
pag. 4 a pag. 8) in cui la convenuta riprende quanto formulato nel memoriale
conclusivo da pag. 3 a pag. 6. In questa misura l'appello si rivela d'acchito
irricevibile. Ma anche laddove, nello stesso capitolo, il memoriale non si
limita a una ripresa testuale dell'allegato conclusivo di prima sede (per
esempio nei punti n. 15 e n. 29), la convenuta non spiega perché la decisione
pretorile sarebbe erronea o si avvale di argomenti nuovi, non addotti in
precedenza, che si rivelano ugualmente irricevibili (così al punto n. 29 in
relazione a quanto avrebbe affermato il precedente Pretore al dibattimento del
30.
novembre 2022; circostanza per altro contestata dall'appellato [risposta,
pag. 5]).
5.
In una prima censura –
articolata invero in ordine sparso – l'appellante si duole della mancata
audizione dei due testimoni "chiave" (D__________ A__________
e il direttore scolastico A__________ v__________ __________) i quali avrebbero
permesso di identificare gli allievi coinvolti, ovvero quelli recatisi in
direzione per denunciare l'accaduto (ciò che non le sarebbe stato possibile nonostante
gli sforzi profusi), e di far luce su quanto effettivamente accaduto. La
convenuta rimprovera al primo giudice di aver preferito rimanere nel dubbio e
di avere rifiutato le deposizioni per un mero formalismo eccessivo allorché non
gli sarebbe costato nulla sentire i due testimoni (memoriale, pag. 9 seg.).
Essa contesta di non avere fornito elementi sufficienti a identificare gli
allievi coinvolti. Rileva che al dibattimento del 30 novembre 2022, così come
nelle osservazioni e nella duplica, essa aveva spiegato che i nominativi dei
minori li avrebbe forniti il direttore v__________ __________ nella propria audizione
testimoniale. È infatti notorio – continua la convenuta – che il direttore è
tenuto al segreto d'ufficio e prima di fare i nomi degli allievi coinvolti
avrebbe dovuto essere svincolato dal Dipartimento interessato. D__________ A__________
(che di professione è agente di polizia) non sarebbe inoltre stato in grado di
fornire indicazioni sugli allievi che hanno denunciato i fatti in direzione. Lo
avrebbe chiesto alla figlia la quale non ha però saputo rispondere. E trattandosi
di informazioni sensibili riguardanti minori, tali informazioni potevano
emergere solo nell'ambito di una loro deposizione in Pretura alla quale per
altro neppure l'attore si era opposto. La rinuncia a sentire i due testimoni sarebbe
quindi stata una decisione unilaterale del Pretore, senza che le si possa ascrivere
alcuna negligenza. Del resto il direttore v__________ __________ aveva
confermato gli episodi contestati nell'incontro del 16 febbraio 2022 (doc. 6;
sopra lett. C) e le sue dichiarazioni collimano con quanto riferito dalla
figlia di D__________ A__________ al padre (doc. 2), mentre l'appellato non ha
mai negato nulla e anzi il giorno dopo il suo licenziamento si è addirittura scusato
con i suoi superiori (doc. 4). L'appellante lamenta pertanto una violazione
degli art. 152 cpv. 1 e 221 cpv. 1 lett. e CPC che a suo parere impone
l'annullamento dell'ordinanza sulle prove del 1° febbraio 2023 e di riflesso
anche della sentenza impugnata. Il Pretore avrebbe infatti a torto considerato
tardiva la richiesta di prova dei nominativi degli allievi trascurando che essa
aveva già evidenziato negli allegati di causa e al dibattimento che tale
questione sarebbe emersa solo a seguito delle audizioni testimoniali, come si
evince in particolare dalla duplica a pag. 4 ("Si chiederà pertanto al
Dir. v__________ __________ di fornire i nominativi e le generalità degli
allievi che si sono recati in direzione per denunciare i fatti in questione")
(memoriale, pag. 9 a 18).
5.1
Nella misura in cui si
duole di una violazione dell'art. 221 cpv. 1 lett. e CPC, l'appellante
disconosce che nella procedura semplificata – applicabile in concreto – diversamente
che in quella ordinaria non è prevista una norma analoga e la petizione non
deve necessariamente contenere l'indicazione dei singoli mezzi di prova con
riferimento ai fatti esposti (v. art. 244 CPC; II CCA del 13 settembre 2018,
inc. 12.2017.90). Il richiamo all'art. 221 cpv. 1 lett. e CPC si dimostra così
senza pertinenza.
5.2
Per quel che è dell'offerta
tempestiva e nelle forme previste dei mezzi di prova (art. 152 cpv. 1 CPC),
l'appellante non discute che – secondo quanto si evinceva per altro dalla
stessa dichiarazione scritta del padre (doc. 2) – la figlia di D__________ A__________
era anch'essa presente sul bus al momento dei fatti e che quindi quanto meno il
nominativo e l'indirizzo di lei e dell'amica che a sua volta aveva girato il
video di cui al doc. 3 potevano essere facilmente ottenuti tramite lo stesso D__________
A__________. L'appellante si è limitata a obiettare che costui non sarebbe
stato in grado di fornire indicazioni sugli allievi che hanno denunciato i
fatti in direzione poiché la figlia non glielo ha saputo dire. L'argomento è tuttavia
stato addotto per la prima volta soltanto nel memoriale conclusivo (pag. 7, n.
30), rispettivamente – per quel che concerne la spiegazione (la figlia non
glielo avrebbe saputo dire) – soltanto con l'appello, ed è pertanto tardivo. A
parte ciò, esso appare poco verosimile alla luce di quanto dichiarato dal
medesimo D__________ A__________ nello scritto del 12 ottobre 2022 (doc. 2:
"Mia figlia mi ha spiegato che la cosa era già successa altre volte e
che due ragazze nel pomeriggio sono andate dal direttore a raccontargli
quanto accaduto sul bus […]"). Che poi l'indicazione degli allievi che
hanno denunciato i fatti in direzione sia effettivamente di rilievo è dubbio
per quanto si vedrà ancora in seguito (consid. 5.3). Senza contare che se il
padre ha segnalato alla convenuta determinati comportamenti riprovevoli dell'autista
("chiedeva il numero di telefono e faceva foto alle 'primine' per poi
pubblicarle sui social": doc. 2), suscettibili di compromettere
l'onorabilità dell'attore oltre che – come è poi stato – la sua posizione
professionale, sulla base di quanto gli aveva spiegato la figlia, si presume
che quest'ultima abbia vissuto gli episodi incriminati direttamente in prima
persona, di modo che nulla impediva di chiamarla a testimoniare (a prescindere
che essa conoscesse o meno i nomi delle due ragazze recatesi in direzione), non
potendo invece l'audizione del padre, che non ha percepito direttamente i fatti
(art. 169 cpv. 1 CPC), sostituirsi a quella della figlia. Comunque sia, neppure
in questa sede (e ormai fuori termine) – dopo che il Pretore le aveva già mosso
il rimprovero nell'ordinanza sulle prove del 1° febbraio 2023 – la convenuta fornisce
la benché minima prova in merito ai non meglio precisati "sforzi
profusi" per ottenere le necessarie informazioni da D__________ A__________
(v. ordinanza citata, pag. 2). Già per questo motivo la censura contro la
mancata audizione di costui cade nel vuoto.
5.3
Analoghe considerazioni valgono
in merito alla mancata escussione del direttore A__________ v__________ __________,
a maggior ragione dopo che il doc. C di appello è stato dichiarato irricevibile
(sopra, consid. 2). Si aggiunga inoltre che al dibattimento del 30 novembre
2022.
la convenuta aveva precisato che costui avrebbe fornito i nominativi degli
allievi "indicati salvo rinuncia", ovvero di quelli "recatisi
in direzione dopo i fatti avvenuti sull'autobus il 15.05.2022 (salvo rinuncia)".
Se non che, come AP 1 aveva precisato nella duplica (pag.
4, ad 6/8), si trattava di due amiche alle quali si sarebbe rivolta l'allieva
"vittima" delle attenzioni dell'autista. Non consta tuttavia – né la
convenuta lo pretende – che queste due amiche avrebbero vissuto direttamente le
"indebite" attenzioni subite dalla loro compagna. Mal si comprende quindi
l'utilità a sentire quegli "allievi" e il direttore v__________
__________ come testimoni in luogo della diretta interessata. Alla luce di ciò,
i motivi addotti – seppure solo con il memoriale conclusivo (pag. 7) – dalla
convenuta per giustificare la mancata comunicazione dei nominativi degli
allievi che hanno denunciato i fatti in direzione (ovvero la necessità del
direttore scolastico di essere svincolato dal segreto d'ufficio) si rivelano
pertanto senza rilievo. Senza dimenticare che l'appellante neppure discute l'irrilevanza
(già evidenziata dal primo giudice) di tale denuncia in direzione per il fatto che
la gravità degli avvenimenti andava apprezzata sulla base di criteri oggettivi
e non delle reazioni personali di quegli alunni (cfr. sentenza impugnata, pag.
8.
in fine).
5.4
Neanche
possono – dopo quanto illustrato – sostituirsi alle testimonianze degli allievi
direttamente coinvolti la dichiarazione scritta di D__________ A__________ (doc.
2) e il verbale d'incontro 16 febbraio 2022 con A__________ v__________ __________
(doc. 6), recante per altro tre firme non meglio identificate, che sono stati
allestiti al di fuori della procedura e delle relative garanzie (Trezzini in: Commentario pratico al CPC,
2a edizione, vol. 1, n. 19 ad art. 157). Invano l'appellante tenta
inoltre di fare valere che l'appellato non avrebbe mai negato nulla e con una e-mail
del 17 febbraio 2022 (doc. 4) avrebbe addirittura espresso le proprie scuse. Al
riguardo essa si limita a riproporre la propria tesi dimenticando quanto
accertato dal Pretore a pag. 6 della sentenza impugnata, ovvero che firmando la
lettera di licenziamento (doc. 7) l'attore si era limitato ad attestarne la
ricezione ma non anche a confermarne i motivi alla base che oltretutto neppure
figuravano in quello scritto. Quanto al doc. 4, il primo giudice ha constatato
che dal messaggio non si evinceva alcuna ammissione particolare ma solo il
dispiacere per l'accaduto. Sprovvisto di ogni confronto con questa
argomentazione, al riguardo l'appello si rivela così finanche irricevibile per difetto
di motivazione.
5.5
Nulla
muta infine a tale conclusione il fatto che la procedura fosse retta dal
principio inquisitorio "sociale" o "attenuato" sviluppato
dalla dottrina e dalla giurisprudenza a proposito dell'ora abrogato art. 343 CO
(II CCA del 20 aprile 2021, inc. 12.2020.148, consid. 5.1 con riferimenti).
Tale principio non impone infatti al giudice di promuovere indagini. E
soprattutto non esonera le parti dal loro obbligo di collaborare alla determinazione
della fattispecie rilevante, esse rimanendo tenute a esporre – nei modi e nei
tempi stabiliti dalle norme procedurali applicabili – le circostanze
all'origine delle loro pretese e a indicare i mezzi di prova da assumere (DTF
130.
III 102 consid. 2.2; più recentemente II CCA del 20 aprile 2021, inc.
12.2020.148, consid. 5.1). Se inoltre si considera che la massima in questione
mira a proteggere la parte economicamente più debole (che nella fattispecie non
era di certo la convenuta) e che il giudice deve a ogni modo imporsi un certo
riserbo, analogamente a quanto avviene in un processo ordinario, ove le parti
siano – come in concreto – patrocinate da un legale (v. DTF 141 III 569 consid.
2.31
con rinvii), la decisione pretorile di non ammettere le audizioni
testimoniali di D__________ A__________
e di A__________ v__________ __________ resiste in definitiva – per le ragioni testé esposte – alla critica. A prescindere da un'eventuale passività della
controparte, la quale ad ogni buon conto con la replica (pag. 4) aveva già rilevato
che tali mezzi di prova non avrebbero aggiunto nulla e che al dibattimento si
era pur sempre opposta alla deposizione dei non meglio precisati allievi.
6.
Ciò posto, v'è da
chiedersi se dalle fotografie e dal video agli atti (doc. E, F e doc. 3) emergano
gli estremi per concludere – contrariamente al Pretore – che il comportamento
tenuto dall'attore il 15 febbraio 2022 ledeva la personalità degli scolari da
lui trasportati e violava gravemente gli obblighi contrattuali nei confronti
della convenuta al punto da giustificare – insieme allo svolgimento,
all'insaputa del datore di lavoro, dell'attività di noleggio di pulmini a __________
– un licenziamento in tronco.
6.1
Che neppure l'appellante
creda più di tanto a tale tesi, lo dimostra lei stessa laddove, a pag. 18 n. 69
del proprio memoriale, rileva che "senza l'assunzione delle prove
richieste l'esito della causa era scontato, non avendo potuto l'appellante
dimostrare il ben fondato delle proprie pretese tendenti al licenziamento in
tronco".
6.2
Comunque sia, l'appellante
non contesta che i documenti agli atti (doc. E, F e doc. 3) non siano stati
pubblicati o condivisi né revoca seriamente in dubbio che essi contengono
immagini di gruppo, riprese in un contesto gioioso che mal si prestano a
un uso improprio o a mettere in cattiva luce gli allievi riconoscibili i quali sorridono
verso la telecamera e taluni gridano addirittura "grande autista",
evidentemente consapevoli di essere ripresi. L'appellante si limita al riguardo
a eccepire che le riprese sono avvenute senza l'autorizzazione dei genitori,
ritenendo scioccante che degli allievi di prima media (10/11 anni) possano
determinarsi da soli sul fatto di lasciarsi filmare o fotografare da sconosciuti
e possano al riguardo esprimere un consenso implicito. Tanto più che non può escludersi
che alcuni allievi abbiano "percepito in modo differente questo
atteggiamento" (memoriale, pag. 18 n. 72 e pag. 23 n. 95).
Per
quel che è del consenso (implicito) a lasciarsi fotografare o altrimenti riprendere,
che giustificherebbe l'ingerenza nel diritto alla propria immagine e quindi nel
diritto della personalità dei ragazzi (art. 28 CC), la tesi del primo giudice
non è censurabile. Trattandosi di un diritto (relativo) altamente personale (art. 19c cpv. 2 CC; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches, 5ª edizione, pag. 225, n. 705), un minore dotato di capacità
di discernimento può esprimere autonomamente il proprio consenso senza che debba
intervenire il rappresentante legale (ovvero il genitore che esercita
l'autorità parentale: art. 304 CC). Ora, nella dottrina v'è chi ritiene un
minore in grado di esprimersi sulla pubblicazione di fotografie sui
social media già dalla sua scolarità (6/7 anni; I CCA del 28 giugno 2022, inc.
11.2021.84, consid. 5a con riferimento a Stämpfli,
Kinder im digitalen Raum, Zurigo 2021, pag. 23). Per negozi giuridici semplici,
a ogni modo, la capacità di discernimento viene normalmente riconosciuta al più
tardi dagli 8 anni (Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., pag. 58 n. 182). Trattandosi
in concreto di ragazzi della scuola media (foss'anche di prima come pretende la
convenuta), si può condividere che questi potevano determinarsi autonomamente sulla
possibilità di lasciarsi fotografare e riprendere (in gruppo e in luogo
pubblico oltre che in un contesto di ordinaria quotidianità) dallo smartphone
dell'attore. Che alcuni allievi possano poi avere vissuto l'episodio in maniera
non gioiosa e scherzosa è una mera opinione di parte che non è suffragata da
alcuna prova ed è anzi contraddetta dai documenti agli atti (doc. E, F e doc. 3),
da cui si evince la partecipazione attiva degli scolari ritratti che guardano,
sorridono e salutano consapevolmente nella telecamera. Si fossero d'altronde sentiti
a disagio, nulla avrebbe impedito loro di voltarsi, coprirsi o manifestare
altrimenti il loro disappunto (sul tema del consenso implicito cfr. inoltre Bähler, Ungefragte Momentaufnahmen in:
Medialex 2012 pag. 55 segg.). Comunque sia, anche nell'ipotesi sostenuta
dall'appellante, il comportamento del lavoratore, seppure inopportuno, non avrebbe
raggiunto (per quanto si vedrà anche al consid. 6.5) un grado di gravità tale
da imporre, come l'unica soluzione praticabile, la disdetta immediata che
rimane un provvedimento eccezionale e va ammessa in modo restrittivo (cfr. da
ultimo II CCA del 21 marzo 2023, inc. 12.2022.158, consid. 6 con riferimenti).
6.3
L'appellante ribadisce che
l'aver chiesto ad almeno un'allieva di scambiare il profilo Instagram per poi
condividere foto e video, aggiunge ulteriore gravità a un comportamento del
lavoratore già di per sé inaccettabile che ha minato in modo definitivo la
fiducia del datore di lavoro, rendendo impossibile la continuazione del
rapporto di lavoro (memoriale, pag. 19 n. 74 e pag. 20 n. 81).
Già si è visto però che la
circostanza – contestata dalla controparte – non è stata dimostrata. Certo, non
è escluso a priori che il sospetto di grave violazione contrattuale possa, a
seconda delle circostanze, giustificare un licenziamento in tronco seppure
l'accusa mossa contro il lavoratore si riveli in seguito infondata oppure –
come nella fattispecie – non possa essere provata se siffatti sospetti sono comunque
suscettibili di rendere intollerabile la continuazione del rapporto di lavoro.
Ciò non toglie però che la legittimità di un "licenziamento per meri
sospetti" ("Verdachtskündigung") va scartata se
l'imputata mancanza (quand'anche si fosse realizzata) non sarebbe stata
sufficiente per giustificare un licenziamento immediato senza avvertimento o se
il datore di lavoro non ha fatto tutto ciò che si poteva da lui pretendere per
verificare l'esattezza dei sospetti (STF 4A_365/2020 del 5 aprile 2022 consid.
3.1.2
con rinvii e 4A_419/2015 del 19 febbraio 2016 consid. 2.1.2, pubblicata
in JAR 2017 pag. 18). Ed è proprio quanto si verifica in concreto. Per quanto
esposto dianzi, la convenuta ha omesso di indicare, nei tempi e nelle forme
previste dal CPC, i nominativi degli allievi che avrebbero potuto deporre – per
averla vissuta direttamente – in merito alla pretesa richiesta di scambio dei
profili social. A parte ciò – per quanto si vedrà anche in appresso (consid.
6.5) – un licenziamento immediato non si sarebbe giustificato neppure ove si
fosse realizzata la circostanza imputata.
6.4
Riguardo all'attività di
noleggio di pulmini in Calabria, il Pretore, definendo l'argomentazione
"assolutamente temeraria", ha escluso l'esistenza di un'attività
concorrenziale a quella prestata per la convenuta già solo in ragione della
diversità dei servizi offerti nonché della clientela e delle aree geografiche interessate.
Né poteva seriamente trattarsi di un'attività lavorativa parallela, non
foss'altro che per la distanza tra __________ e __________ dove l'attore lavorava
a tempo pieno per la convenuta (sentenza impugnata, pag. 9). L'appellante
invece, richiamandosi alla clausola nel contratto di lavoro secondo cui "il
dipendente prende atto in particolare del divieto assoluto di guidare veicoli
di tutte le categorie professionali, propri o di altre aziende svizzere o
estere, pena il licenziamento in tronco" (doc. C), come pure all'obbligo
di fedeltà dell'art. 321a CO che proibisce attività lavorative per i
concorrenti, fa valere che l'attore era impiegato al 100% presso di lei e di
conseguenza non poteva esercitare un'altra attività, per di più in un settore analogo,
senza comunicarglielo (memoriale, pag. 21). Il richiamo alla clausola del
contratto di lavoro è tuttavia poco pertinente, la medesima accennando al
divieto di guidare veicoli di altre aziende, ciò che non pretende però
neppure la convenuta essere avvenuto con riferimento all'attività svolta
dall'attore in Italia. A parte questo, la convenuta non si confronta a dovere
con l'argomentazione pretorile che ha spiegato perché il noleggio in Calabria
non poteva considerarsi un'attività concorrenziale né configurava un'attività
lavorativa parallela che andava notificata al datore di lavoro. Una volta di
più, sprovvisto della necessaria motivazione, l'appello risulta al riguardo
irricevibile.
6.5
Da ultimo, l'appellante sostiene
che, vista la gravità degli avvenimenti, un semplice ammonimento o una
sospensione non sarebbero stati sufficienti e non l'avrebbero sollevata dalle
sue responsabilità nei confronti dell'utenza (memoriale, pag. 21 e pag. 24). Ma
anche a tal proposito il confronto con l'argomentazione pretorile è carente. Il
primo giudice ha infatti illustrato perché un ammonimento non poteva, nel caso
specifico, dirsi a priori inidoneo a evitare il rischio di reiterazione di
quanto accaduto il 15 febbraio 2022 e perché un licenziamento in tronco non
poteva fungere da deterrente nei confronti degli altri dipendenti dell'azienda
né servire a preservare l'immagine della stessa all'esterno, come sembrava invece
credere la convenuta. Ma soprattutto l'appellante sorvola completamente sulla
motivazione conclusiva del Pretore secondo cui non v'era alcun motivo per
non rispettare il termine ordinario di disdetta, di soli due mesi, dato che in
quel periodo essa avrebbe potuto limitare l'impiego di AO 1 al servizio di
linea e/o alla manutenzione. Il che, per abbondanza, le avrebbe permesso
oltretutto di salvaguardare gli interessi da lei addotti a giustificazione
della misura. Considerato anche questo silenzio, la decisione del Pretore che
ha ritenuto non provata l'esistenza di motivi gravi per pronunciare un
licenziamento in tronco ai sensi dell'art. 337 CO va confermata.
7.
Relativamente alle
conseguenze del licenziamento ingiustificato (art. 337c CO), il Pretore ha
accertato che il contratto di lavoro sarebbe terminato in via ordinaria il 30
aprile 2022. Calcolato in fr. 13'492.30 lordi il guadagno che l'attore avrebbe
percepito fino a quella data (fr. 2'193.35 salario lordo per il mese di
febbraio 2022; fr. 9'400.- salario lordo per i mesi di marzo e aprile; fr.
965.70
tredicesima mensilità pro rata; fr. 933.25 indennità per servizio
notturno, lavoro nei giorni festivi ecc.) e dedotto il guadagno intermedio da
lui realizzato nei mesi di marzo e aprile 2022 per complessivi fr. 4'557.50,
egli ha riconosciuto al lavoratore a questo titolo fr. 8'934.80 lordi. Quanto
alla pretesa per vacanze non godute nel termine ordinario di disdetta, il
Pretore, sulla scorta delle foto pubblicate su Facebook (doc. 11) che lo
ritraevano fra l'altro a __________, in Africa e in Calabria, ha reputato
innegabile che l'attore avesse quanto meno beneficiato dei 4 giorni di ferie
che gli spettavano in quel periodo, sicché non ha ammesso una remunerazione
supplementare. Egli ha inoltre respinto la richiesta della convenuta di dedurre
(per lo stesso motivo) dal credito salariale le vacanze (residue) già pagate
all'attore con lo stipendio di febbraio 2022 (fr. 4'453.- lordi). Quell'importo
comprendeva infatti anche la remunerazione al 125% delle ore supplementari da
lui accumulate e la convenuta aveva omesso di conteggiare separatamente le due
poste (le ore supplementari e i giorni di vacanza). Il che impediva all'attore
di contestare la tesi della controparte e al giudice di verificare (non da
ultimo perché l'attore aveva anche svolto un'attività lavorativa nei mesi di
marzo e aprile 2022) se le vacanze maturate ma non godute potevano essere
compensate. Ciò posto, dopo aver dedotto gli oneri sociali (per un totale di
fr. 1'371.55), il Pretore ha riconosciuto a AO 1 l'importo di fr. 7'563.25
netti quale salario dovuto durante il termine ordinario di disdetta (art. 337c
cpv. 1 CO; sentenza impugnata, pag. 10 a 12).
Passando all'indennità per
licenziamento ingiustificato (art. 337c cpv. 3 CO), il Pretore, ricordati
i criteri ai fini di tale esame (posizione e responsabilità del lavoratore,
tipo e durata del rapporto contrattuale, natura e importanza delle mancanze), ha
rilevato che le motivazioni addotte dalla convenuta a giustificazione del
provvedimento e indicate alla cassa disoccupazione (attenzioni inappropriate
nei confronti di una fanciulla) avevano leso in modo importante la personalità
dell'attore poiché erano suscettibili di comprometterne la reputazione e il
reinserimento professionale, già reso difficoltoso dall'età. L'interessato non
aveva infatti ancora trovato un nuovo impiego e la cassa disoccupazione aveva
ordinato una sospensione del diritto alle indennità per 31 giorni, aggravando
così ulteriormente le conseguenze economiche del licenziamento. Per contro il
Pretore non ha riscontrato una colpa dell'attore, il comportamento da lui
tenuto quel 15 febbraio 2022 non avendo violato alcun obbligo contrattuale né i
diritti di terzi. Considerato poi che l'interessato lavorava da poco più di un
anno per la convenuta mentre nulla si sapeva della sua situazione personale e
delle implicazioni che la disdetta avrebbe avuto, il Pretore gli ha
riconosciuto un'indennità di fr. 10'000.- (poco più di due mensilità lorde; loc.
cit., pag. 12 seg.).
7.1
L'appellante chiede –
nell'ipotesi in cui non sia riconosciuta la sua domanda principale – che la petizione sia accolta limitatamente a fr. 3'534.- lordi,
ovvero per il salario che l'attore potrebbe rivendicare per il periodo 17
febbraio – 30 aprile 2022. Se non che la richiesta si rivela manifestamente
irricevibile per difetto di motivazione, la convenuta limitandosi a rinviare –
come in prima sede – a un proprio conteggio (doc. 9), riprodotto
pedissequamente nell'appello (pag. 24 seg.) senza alcun confronto con
l'argomentazione pretorile. Come sfugge d'acchito a ogni esame la domanda di
stralciare dalla pretesa attorea la somma inerente alle vacanze (memoriale,
pag. 22 n. 89). La richiesta riprende testualmente quanto scritto nel memoriale
conclusivo (pag. 11 n. 49) e non adempie pertanto – e da lungi – i requisiti
formali di motivazione (cfr. sopra, consid. 4).
7.2
Stesso
discorso vale per la censurata assegnazione di qualsiasi indennità per
licenziamento ingiustificato. L'appellante rifiuta ogni suo onere accennando a
una – non meglio specificata – "concomitante colpa"
dell'attore (memoriale, pag. 25 n. 101 seg.). In questo modo però essa si
limita, una volta di più, a riprendere pressoché testualmente la formulazione
di prima sede (conclusioni, pag. 14 n. 63) facendo completa astrazione
dell'articolata motivazione pretorile.
8.
Se
ne conclude che l'appello vede la sua sorte segnata. Non si riscuotono spese processuali,
trattandosi di una causa derivante da un rapporto di lavoro con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili
seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore
litigioso ai fini di un’eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale è
pari a fr. 17'563.25 e supera pertanto la soglia di fr. 15'000.- prevista
dall’art. 74 cpv. 1 LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e il RTar,
decide:
1. Nella misura in cui
è ricevibile, l’appello 16 maggio 2023 della AP 1 è respinto.
2. Non si riscuotono
spese processuali. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per
ripetibili di appello.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).