Lexipedia

Decisione

12.2023.64

Contratto di lavoro - licenziamento immediato

4 settembre 2023Italiano35 min

I. Contro la sentenza appena citata l'AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16 maggio 2023 per

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.64

Lugano

4 settembre 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. SE.2022.267 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3, promossa con petizione 29 settembre 2022 da

AO

1

patrocinato dall' PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall' PA 1

con cui

l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di

fr. 10'092.50 lordi a titolo di salario e di fr. 19'907.50 lordi a titolo di

indennità per licenziamento ingiustificato, oltre interessi del 5% dal 30

aprile 2022;

pretese avversate dalla convenuta e che il Pretore ha parzialmente

accolto (per

fr. 7'563.25 netti a titolo di salario e per fr. 10'000.- a titolo di

indennità, più interessi del 5% dal 30 aprile 2022) con decisione del 18 aprile

2023;

appellante la convenuta che, con appello del

16 maggio 2023, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare

il medesimo e rinviare la causa alla Pretura per complemento istruttorio

oppure, in subordine, di riconoscere la petizione limitatamente a fr. 3'534.- a

titolo di salario, con protesta di spese e ripetibili;

mentre l'attore con risposta 12 giugno 2023 propone di respingere l'appello,

pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

preso atto della replica spontanea 20 giugno 2023 in cui la convenuta

ha ribadito il proprio punto di vista;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in

fatto:

A. Con contratto di lavoro del 19 ottobre 2020 la AP 1 ha assunto, dal 9

novembre 2020, AO 1 in qualità di autista di autobus e aiuto manutenzione a

tempo indeterminato per un salario base di fr. 4'500.- mensili (doc. C),

passato a fr. 4'700.- dal gennaio 2022 (doc. D), per 13 mensilità più

supplementi (servizio notturno, giorni festivi ecc.).

B. Il

16 febbraio 2022 AO 1 è stato convocato di primo mattino (alle 7.00) presso gli

uffici della direzione (alla presenza del vicedirettore C__________ P__________,

del caposervizio T__________ G__________ e, più tardi, del direttore D__________

D__________) per prendere posizione su una segnalazione di D__________ A__________,

padre di una "utente" delle scuole medie di __________. Stando al

verbale di tale colloquio (che reca tre non meglio precisate firme) D__________

A__________ avrebbe riferito che il giorno prima (15 febbraio 2022) l'autista –

mentre stazionava alla fermata "__________, __________" – con

il suo telefonino aveva scattato delle fotografie e girato un video con gli

allievi della scuola da lui trasportati e aveva chiesto dei numeri di telefono

e i nomi dei profili "social" a delle "bambine".

A seguito di questo episodio alcuni genitori avrebbero chiesto un incontro

straordinario con il direttore della scuola e D__________ A__________ si è

rivolto alla AP 1 perché agisse e risolvesse "la spiacevole situazione

venutasi a creare". Mostrate le fotografie in questione e sentito il

dipendente, l'AP 1 ha licenziato con effetto immediato AO 1, rilevando la

gravità dell'accaduto (doc. 6). Lo scritto di motivazione di quello stesso

giorno si limitava ad accennare "al colloquio odierno inerente agli

episodi che la hanno vista coinvolta negli ultimi giorni nei confronti

dell'utenza" e a precisare che era venuta completamente a cadere la

fiducia nei suoi confronti (doc. 7).

C. Sempre

il 16 febbraio 2022, dopo il colloquio con il suo dipendente, AP 1 avrebbe

avuto (alle 10.00) un incontro con il direttore della scuola media di __________

A__________ v__________ __________, il quale avrebbe ribadito quanto già comunicato

per telefono, ovvero che un'allieva si era rivolta alle sue amiche dopo essersi

sentita fortemente a disagio dalle "attenzioni" ricevute

dall'autista e che queste amiche si erano a loro volta recate in direzione per

esprimere la loro preoccupazione per l'accaduto . Nessuno avrebbe tuttavia

sporto denuncia (doc. 6).

D. Preso

atto che l'AP 1 aveva precisato alla Cassa disoccupazione __________, alla

quale l'interessato si era nel frattempo rivolto, che il licenziamento era da

ricondurre a "delle attenzioni inappropriate nei confronti di una

fanciulla" (doc. L), AO 1 ha contestato il 21 marzo 2022 le

motivazioni addotte e ha rivendicato lo stipendio fino al termine ordinario di

disdetta (30 aprile 2022) oltre a un'imprecisata indennità per licenziamento

ingiustificato (doc. M).

E. Previo

ottenimento dell’autorizzazione ad agire (inc. CM.2022.296), con petizione 29

settembre 2022 AO 1 ha convenuto l'AP 1 innanzi alla

Pretura del Distretto di Lugano, postulandone la condanna al pagamento di fr. 10'092.50 lordi a titolo di salario dal 17 febbraio al 30 aprile

2022 e di fr. 19'907.50 lordi a titolo di indennità per licenziamento

ingiustificato, oltre interessi del 5% dal 30 aprile 2022. In sintesi, l'attore

ha rilevato che durante il turno del 15 febbraio 2022, mentre stazionava con

l'autobus presso la fermata "__________, __________",

attorniato da un'allegra moltitudine di allievi vocianti, ha estratto in buona

fede il proprio cellulare e ha scattato anche lui qualche selfie e

girato un breve filmato con i ragazzi, i quali guardavano nell'obiettivo ed

erano ben consci di quanto stesse accadendo. In quel clima gioioso alcuni

scolari gli avrebbero chiesto di scambiarsi gli indirizzi "Instagram"

in modo da condividere fotografie e filmati ma non se ne sarebbe fatto nulla.

L'indomani egli sarebbe stato convocato dalla direzione dell'azienda per

rispondere ad alcune domande relative al turno precedente. Dopo avere ammesso

di avere scattato un selfie con il gruppo di allievi, egli sarebbe stato

licenziato in tronco per non meglio specificati motivi gravi. Dopo l'intervento

della Cassa disoccupazione __________, l'AP 1 gli avrebbe comunicato che alla

base del provvedimento vi sarebbero state attenzioni inopportune nei confronti

dell'utenza trasportata. Ciò che egli contestava. Onde la richiesta di ottenere

il salario fino al termine ordinario di disdetta (incluse la quota di

tredicesima, le indennità regolarmente versategli con il salario e un'indennità

pro rata per le vacanze non godute nel periodo ordinario di disdetta) e

un'indennità per licenziamento ingiustificato pari a quattro mensilità che

tenesse conto della gravità dell'accusa mossa contro di lui e per le difficoltà

di ritrovare un impiego nella sua situazione (ormai cinquantenne).

F. Con

risposta 28 ottobre 2022 l'AP 1 si è opposta alla petizione, rilevando che

alcuni allievi sarebbero rimasti scioccati dal comportamento di AO 1 al punto

da recarsi dal direttore della scuola media per raccontare l'accaduto.

L'episodio le era stato segnalato dal padre di un'allieva che si trovava

sull'autobus ed è stato verificato con la direzione della scuola. Avendo

inoltre controfirmato la lettera di licenziamento per accettazione, il

dipendente avrebbe riconosciuto i contenuti del colloquio. Tant'è che costui si

è poi scusato per avere messo in cattiva luce l'azienda. L'avere filmato e

fotografato sul posto di lavoro minori senza il consenso dei genitori avrebbe infatti

gravemente leso la sfera privata dei minori nonché l'immagine dell'azienda che

non tollera l'uso del telefono durante il tempo di lavoro. L'avere inoltre

chiesto ad almeno un'allieva di scambiare il profilo Instagram avrebbe

aggravato ulteriormente un comportamento già di per sé inaccettabile che

rendeva impossibile la continuazione del rapporto di lavoro. Si fosse limitata

a un semplice ammonimento, essa avrebbe lanciato un messaggio sbagliato ai

propri collaboratori e contravvenuto ai principi di professionalità e rispetto

dell'utenza. Senza contare che, successivamente al licenziamento, la convenuta

sarebbe venuta a conoscenza di un'attività parallela dell'attore in Italia

(noleggio di pulmini in Calabria) lesiva dei di lui doveri di diligenza. Il

licenziamento in tronco era quindi giustificato e imponeva il rigetto della

petizione. In subordine la convenuta ha proposto che all'attore fosse tutt'al

più riconosciuto il salario fino alla scadenza del termine ordinario di

disdetta per fr. 3'534.- (dedotto il saldo vacanze che l'attore avrebbe potuto

compensare in natura nel periodo di preavviso).

G. Con

replica spontanea 9 novembre 2022 dell'attore e duplica spontanea 23 novembre

2022 della convenuta, le parti hanno approfondito le proprie antitetiche

posizioni.

H. Limitata

l'istruttoria alle prove documentali già agli atti e raccolti gli allegati

conclusivi 3 e 27 marzo 2023, con decisione 18 aprile 2023 il Pretore ha

parzialmente accolto la petizione nel senso che ha condannato la convenuta a

versare all'attore fr. 7'563.25 netti a titolo di salario e fr. 10'000.- a

titolo di indennità, oltre interessi del 5% dal 30 aprile 2022, obbligandola

inoltre a rifondere alla controparte fr. 1'000.- di ripetibili.

Fatti

I. Contro la sentenza appena citata l'AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16 maggio 2023 per

ottenere l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al

Pretore per assunzione delle prove (testimoniali) richieste. In subordine essa

chiede di accogliere la petizione limitatamente a fr. 3'534.- a titolo di

salario per il periodo 17 febbraio – 30 aprile 2022. In ogni caso insta perché

le spese giudiziarie di entrambi i gradi siano poste a carico dell'attore.

L. Con

risposta 12 giugno 2023 AO 1 propone di respingere l'appello, con protesta di

spese e ripetibili di seconda sede. Il 20 giugno 2023 l'appellante ha replicato

spontaneamente ribadendo il proprio punto di vista.

considerando

Considerandi

in diritto:

1.

L’art.

308.

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno

fr.

10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale

in una controversia dal valore superiore ai

fr.

10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il

termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Introdotto il 16 maggio 2023 contro la

decisione impugnata, emessa il 18 aprile 2023, l'appello è tempestivo. Come

sono tempestive la relativa risposta del 12 giugno 2023 (art. 312 CPC) e la

replica spontanea del 20 giugno 2023.

2.

All'appello

la convenuta acclude una e-mail del 18 ottobre 2022 in cui il direttore della

scuola media di __________, A__________ v__________ __________, nel dar seguito

a una richiesta dell'avv. PA 1, spiegava di non potere rispondere a una serie

di domande che costui gli aveva sottoposto con riferimento agli eventi in

discussione, ma di poterlo fare soltanto nell'ambito di una eventuale

deposizione testimoniale davanti a un giudice (doc. C di appello). Ora, come

obietta a ragione l'appellato, il nuovo mezzo di prova è improponibile in questa

sede, l'appellante non spiegando perché le fosse impossibile – con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze – esibire quel

documento già davanti al Pretore (v. art. 317 cpv. 1 CPC). Al riguardo non

occorre dunque attardarsi.

3.

Nella

decisione impugnata il Pretore, ricordato che l'onere di allegare e provare

l'esistenza di motivi gravi per la risoluzione immediata del rapporto di lavoro

(art. 337 CO) incombe al datore di lavoro, ha accertato anzitutto che, firmando

la lettera di disdetta 16 febbraio 2022 (doc. 7), l'attore si era limitato ad

attestarne la ricezione ma non confermava anche i motivi addotti a

giustificazione della stessa che nemmeno figuravano in quello scritto. Per quel

che era poi del (primo) rimprovero di aver fotografato e filmato senza consenso

minori durante il proprio servizio, egli ha appurato che contestata non era l'esistenza

delle foto (due) e del filmato (di 21 secondi), che lo stesso attore aveva prodotto

agli atti (doc. E, F), quanto la questione se con tale comportamento AO 1

avesse violato la sfera privata dei minori senza il consenso (loro o dei

genitori). Ricordato che il diritto all'immagine è parte del diritto della

personalità tutelata dall'art. 28 CC, che può essere lesa da una fotografia o

da una pubblicazione realizzata senza il relativo consenso, il Pretore ha constatato

che il filmato e le fotografie scattate dall'attore non erano stati pubblicati

né condivisi. Si trattava inoltre di immagini di gruppo riprese in un contesto

gioioso che mal si prestavano a un uso improprio o a mettere in cattiva luce

gli allievi riconoscibili che guardavano verso il telefono, sorridendo e taluni

gridando addirittura "grande autista", evidentemente

consapevoli di essere ripresi. Per il Pretore era così implicito il consenso

dei ragazzi a essere ripresi. Consenso che per di più poteva ritenersi valido trattandosi

di allievi di scuola media adusi all'utilizzo di uno smartphone e pertanto

capaci di discernimento in tale ambito. Il che escludeva una lesione illecita

della loro personalità (loc. cit., pag. 6 a 8).

Quanto

all'ulteriore rimprovero mosso all'attore (da costui respinto) di aver chiesto

ad almeno un'allieva di scambiarsi il profilo Instagram per condividerne foto e

video, il Pretore ha constatato che la convenuta, oltre a non avere mai fatto

il nome dell'allieva in questione, non aveva nemmeno addotto, nei tempi e nelle

forme stabilite dal CPC, alcun mezzo di prova idoneo a comprovare la

circostanza. A tale scopo sarebbe stato necessario sentire i ragazzi che avevano

percepito direttamente l'episodio. I loro nominativi e indirizzi non erano

tuttavia stati forniti tempestivamente dalla convenuta nonostante la figlia di

D__________ A__________, che per primo aveva segnalato l'accaduto, fosse

anch'essa presente sul bus al momento dei fatti, sicché quanto meno le

generalità di costei, dell'amica che aveva girato il video (v. doc. 2, 3) e

delle due ragazze che a dire del segnalante sarebbero andate dal direttore

(doc. 2), avrebbero potuto essere facilmente reperite tramite lo stesso D__________

A__________. Non era poi sufficiente a dimostrare un approccio inopportuno il

fatto che dal video e dalle foto si vedesse una ragazzina molto vicina

all'attore, costui essendo seduto al suo posto di conducente in un bus

affollato con gli allievi che occupavano tutti gli spazi, seduti e in piedi.

Senza rilievo ai fini del giudizio era quindi per il Pretore anche il fatto che

alcuni – non individuati – scolari si fossero recati dal direttore scolastico

per raccontare l'accaduto, dato che la gravità degli avvenimenti andava

valutata sulla base di criteri oggettivi e non delle reazioni personali di alcuni

alunni coinvolti. Né la convenuta aveva dimostrato che l'utilizzo del telefono

durante il turno di lavoro, ancorché in un momento in cui l'attore non stava

guidando, costituiva una (grave) violazione contrattuale. Anche perché non

risultava esservi una direttiva interna che vietasse ciò, né che l'attore ne fosse

a conoscenza. Per il Pretore, dunque, il comportamento tenuto da AO 1 quel 15

febbraio 2022, seppure inopportuno, non ledeva la personalità degli scolari

trasportati né violava gravemente i suoi obblighi contrattuali (loc. cit., pag.

8.

seg.).

Egli

ha respinto dipoi, come temeraria, la tesi per cui l'attore avrebbe esercitato,

in costanza del rapporto di lavoro, un'attività concorrenziale nel settore dei

trasporti per avere offerto il noleggio di pulmini a 9 posti in Calabria. Né egli

ha ravvisato una violazione contrattuale nella mancata notifica di tale

attività al datore di lavoro. Quanto all'esigibilità di continuare il rapporto

di lavoro, non risultavano precedenti lamentele dell'utenza per analoghi

comportamenti dell'attore, sicché non si poteva escludere che un semplice

ammonimento potesse bastare per scongiurare il ripetersi di quanto successo quel

15.

febbraio 2022. Né il licenziamento in tronco poteva servire da deterrente

per gli altri impiegati o da messaggio per l'utenza e l'opinione pubblica, come

invece sembrava credere la convenuta. In ogni caso non v'era motivo perché il

datore di lavoro non potesse quanto meno osservare il termine ordinario di

disdetta di soli due mesi, dato che in quel periodo avrebbe potuto limitare

l'impiego di AO 1 al servizio di linea e/o alla manutenzione, entrambi compiti

previsti dal contratto, dandogli oltretutto la possibilità – compatibilmente

con la ricerca di un nuovo impiego – di godere dei giorni di vacanza di cui

ancora beneficiava e di compensare le ore supplementari accumulate. Ne ha

concluso, il Pretore, che la convenuta non aveva dimostrato l'esistenza dei

presupposti per un licenziamento in tronco ai sensi dell'art. 337 CO (loc.

cit., pag. 9 seg.).

4.

L’atto di appello deve contenere i motivi

di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311

cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano

fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.

Essa non può limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei

fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché

l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente

le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel caso

concreto, l’impugnativa in vari passaggi non contiene delle critiche

puntuali al giudizio di prima istanza ma ripropone, a tratti anche testualmente

(con un procedimento di copia e incolla), ampi estratti delle sue conclusioni

di prima sede, ciò che è inammissibile. È quanto si verifica in

particolare per la seconda parte dell'appello ("Antefatto procedurale",

pag. 4 a pag. 8) in cui la convenuta riprende quanto formulato nel memoriale

conclusivo da pag. 3 a pag. 6. In questa misura l'appello si rivela d'acchito

irricevibile. Ma anche laddove, nello stesso capitolo, il memoriale non si

limita a una ripresa testuale dell'allegato conclusivo di prima sede (per

esempio nei punti n. 15 e n. 29), la convenuta non spiega perché la decisione

pretorile sarebbe erronea o si avvale di argomenti nuovi, non addotti in

precedenza, che si rivelano ugualmente irricevibili (così al punto n. 29 in

relazione a quanto avrebbe affermato il precedente Pretore al dibattimento del

30.

novembre 2022; circostanza per altro contestata dall'appellato [risposta,

pag. 5]).

5.

In una prima censura –

articolata invero in ordine sparso – l'appellante si duole della mancata

audizione dei due testimoni "chiave" (D__________ A__________

e il direttore scolastico A__________ v__________ __________) i quali avrebbero

permesso di identificare gli allievi coinvolti, ovvero quelli recatisi in

direzione per denunciare l'accaduto (ciò che non le sarebbe stato possibile nonostante

gli sforzi profusi), e di far luce su quanto effettivamente accaduto. La

convenuta rimprovera al primo giudice di aver preferito rimanere nel dubbio e

di avere rifiutato le deposizioni per un mero formalismo eccessivo allorché non

gli sarebbe costato nulla sentire i due testimoni (memoriale, pag. 9 seg.).

Essa contesta di non avere fornito elementi sufficienti a identificare gli

allievi coinvolti. Rileva che al dibattimento del 30 novembre 2022, così come

nelle osservazioni e nella duplica, essa aveva spiegato che i nominativi dei

minori li avrebbe forniti il direttore v__________ __________ nella propria audizione

testimoniale. È infatti notorio – continua la convenuta – che il direttore è

tenuto al segreto d'ufficio e prima di fare i nomi degli allievi coinvolti

avrebbe dovuto essere svincolato dal Dipartimento interessato. D__________ A__________

(che di professione è agente di polizia) non sarebbe inoltre stato in grado di

fornire indicazioni sugli allievi che hanno denunciato i fatti in direzione. Lo

avrebbe chiesto alla figlia la quale non ha però saputo rispondere. E trattandosi

di informazioni sensibili riguardanti minori, tali informazioni potevano

emergere solo nell'ambito di una loro deposizione in Pretura alla quale per

altro neppure l'attore si era opposto. La rinuncia a sentire i due testimoni sarebbe

quindi stata una decisione unilaterale del Pretore, senza che le si possa ascrivere

alcuna negligenza. Del resto il direttore v__________ __________ aveva

confermato gli episodi contestati nell'incontro del 16 febbraio 2022 (doc. 6;

sopra lett. C) e le sue dichiarazioni collimano con quanto riferito dalla

figlia di D__________ A__________ al padre (doc. 2), mentre l'appellato non ha

mai negato nulla e anzi il giorno dopo il suo licenziamento si è addirittura scusato

con i suoi superiori (doc. 4). L'appellante lamenta pertanto una violazione

degli art. 152 cpv. 1 e 221 cpv. 1 lett. e CPC che a suo parere impone

l'annullamento dell'ordinanza sulle prove del 1° febbraio 2023 e di riflesso

anche della sentenza impugnata. Il Pretore avrebbe infatti a torto considerato

tardiva la richiesta di prova dei nominativi degli allievi trascurando che essa

aveva già evidenziato negli allegati di causa e al dibattimento che tale

questione sarebbe emersa solo a seguito delle audizioni testimoniali, come si

evince in particolare dalla duplica a pag. 4 ("Si chiederà pertanto al

Dir. v__________ __________ di fornire i nominativi e le generalità degli

allievi che si sono recati in direzione per denunciare i fatti in questione")

(memoriale, pag. 9 a 18).

5.1

Nella misura in cui si

duole di una violazione dell'art. 221 cpv. 1 lett. e CPC, l'appellante

disconosce che nella procedura semplificata – applicabile in concreto – diversamente

che in quella ordinaria non è prevista una norma analoga e la petizione non

deve necessariamente contenere l'indicazione dei singoli mezzi di prova con

riferimento ai fatti esposti (v. art. 244 CPC; II CCA del 13 settembre 2018,

inc. 12.2017.90). Il richiamo all'art. 221 cpv. 1 lett. e CPC si dimostra così

senza pertinenza.

5.2

Per quel che è dell'offerta

tempestiva e nelle forme previste dei mezzi di prova (art. 152 cpv. 1 CPC),

l'appellante non discute che – secondo quanto si evinceva per altro dalla

stessa dichiarazione scritta del padre (doc. 2) – la figlia di D__________ A__________

era anch'essa presente sul bus al momento dei fatti e che quindi quanto meno il

nominativo e l'indirizzo di lei e dell'amica che a sua volta aveva girato il

video di cui al doc. 3 potevano essere facilmente ottenuti tramite lo stesso D__________

A__________. L'appellante si è limitata a obiettare che costui non sarebbe

stato in grado di fornire indicazioni sugli allievi che hanno denunciato i

fatti in direzione poiché la figlia non glielo ha saputo dire. L'argomento è tuttavia

stato addotto per la prima volta soltanto nel memoriale conclusivo (pag. 7, n.

30), rispettivamente – per quel che concerne la spiegazione (la figlia non

glielo avrebbe saputo dire) – soltanto con l'appello, ed è pertanto tardivo. A

parte ciò, esso appare poco verosimile alla luce di quanto dichiarato dal

medesimo D__________ A__________ nello scritto del 12 ottobre 2022 (doc. 2:

"Mia figlia mi ha spiegato che la cosa era già successa altre volte e

che due ragazze nel pomeriggio sono andate dal direttore a raccontargli

quanto accaduto sul bus […]"). Che poi l'indicazione degli allievi che

hanno denunciato i fatti in direzione sia effettivamente di rilievo è dubbio

per quanto si vedrà ancora in seguito (consid. 5.3). Senza contare che se il

padre ha segnalato alla convenuta determinati comportamenti riprovevoli dell'autista

("chiedeva il numero di telefono e faceva foto alle 'primine' per poi

pubblicarle sui social": doc. 2), suscettibili di compromettere

l'onorabilità dell'attore oltre che – come è poi stato – la sua posizione

professionale, sulla base di quanto gli aveva spiegato la figlia, si presume

che quest'ultima abbia vissuto gli episodi incriminati direttamente in prima

persona, di modo che nulla impediva di chiamarla a testimoniare (a prescindere

che essa conoscesse o meno i nomi delle due ragazze recatesi in direzione), non

potendo invece l'audizione del padre, che non ha percepito direttamente i fatti

(art. 169 cpv. 1 CPC), sostituirsi a quella della figlia. Comunque sia, neppure

in questa sede (e ormai fuori termine) – dopo che il Pretore le aveva già mosso

il rimprovero nell'ordinanza sulle prove del 1° febbraio 2023 – la convenuta fornisce

la benché minima prova in merito ai non meglio precisati "sforzi

profusi" per ottenere le necessarie informazioni da D__________ A__________

(v. ordinanza citata, pag. 2). Già per questo motivo la censura contro la

mancata audizione di costui cade nel vuoto.

5.3

Analoghe considerazioni valgono

in merito alla mancata escussione del direttore A__________ v__________ __________,

a maggior ragione dopo che il doc. C di appello è stato dichiarato irricevibile

(sopra, consid. 2). Si aggiunga inoltre che al dibattimento del 30 novembre

2022.

la convenuta aveva precisato che costui avrebbe fornito i nominativi degli

allievi "indicati salvo rinuncia", ovvero di quelli "recatisi

in direzione dopo i fatti avvenuti sull'autobus il 15.05.2022 (salvo rinuncia)".

Se non che, come AP 1 aveva precisato nella duplica (pag.

4, ad 6/8), si trattava di due amiche alle quali si sarebbe rivolta l'allieva

"vittima" delle attenzioni dell'autista. Non consta tuttavia – né la

convenuta lo pretende – che queste due amiche avrebbero vissuto direttamente le

"indebite" attenzioni subite dalla loro compagna. Mal si comprende quindi

l'utilità a sentire quegli "allievi" e il direttore v__________

__________ come testimoni in luogo della diretta interessata. Alla luce di ciò,

i motivi addotti – seppure solo con il memoriale conclusivo (pag. 7) – dalla

convenuta per giustificare la mancata comunicazione dei nominativi degli

allievi che hanno denunciato i fatti in direzione (ovvero la necessità del

direttore scolastico di essere svincolato dal segreto d'ufficio) si rivelano

pertanto senza rilievo. Senza dimenticare che l'appellante neppure discute l'irrilevanza

(già evidenziata dal primo giudice) di tale denuncia in direzione per il fatto che

la gravità degli avvenimenti andava apprezzata sulla base di criteri oggettivi

e non delle reazioni personali di quegli alunni (cfr. sentenza impugnata, pag.

8.

in fine).

5.4

Neanche

possono – dopo quanto illustrato – sostituirsi alle testimonianze degli allievi

direttamente coinvolti la dichiarazione scritta di D__________ A__________ (doc.

2) e il verbale d'incontro 16 febbraio 2022 con A__________ v__________ __________

(doc. 6), recante per altro tre firme non meglio identificate, che sono stati

allestiti al di fuori della procedura e delle relative garanzie (Trezzini in: Commentario pratico al CPC,

2a edizione, vol. 1, n. 19 ad art. 157). Invano l'appellante tenta

inoltre di fare valere che l'appellato non avrebbe mai negato nulla e con una e-mail

del 17 febbraio 2022 (doc. 4) avrebbe addirittura espresso le proprie scuse. Al

riguardo essa si limita a riproporre la propria tesi dimenticando quanto

accertato dal Pretore a pag. 6 della sentenza impugnata, ovvero che firmando la

lettera di licenziamento (doc. 7) l'attore si era limitato ad attestarne la

ricezione ma non anche a confermarne i motivi alla base che oltretutto neppure

figuravano in quello scritto. Quanto al doc. 4, il primo giudice ha constatato

che dal messaggio non si evinceva alcuna ammissione particolare ma solo il

dispiacere per l'accaduto. Sprovvisto di ogni confronto con questa

argomentazione, al riguardo l'appello si rivela così finanche irricevibile per difetto

di motivazione.

5.5

Nulla

muta infine a tale conclusione il fatto che la procedura fosse retta dal

principio inquisitorio "sociale" o "attenuato" sviluppato

dalla dottrina e dalla giurisprudenza a proposito dell'ora abrogato art. 343 CO

(II CCA del 20 aprile 2021, inc. 12.2020.148, consid. 5.1 con riferimenti).

Tale principio non impone infatti al giudice di promuovere indagini. E

soprattutto non esonera le parti dal loro obbligo di collaborare alla determinazione

della fattispecie rilevante, esse rimanendo tenute a esporre – nei modi e nei

tempi stabiliti dalle norme procedurali applicabili – le circostanze

all'origine delle loro pretese e a indicare i mezzi di prova da assumere (DTF

130.

III 102 consid. 2.2; più recentemente II CCA del 20 aprile 2021, inc.

12.2020.148, consid. 5.1). Se inoltre si considera che la massima in questione

mira a proteggere la parte economicamente più debole (che nella fattispecie non

era di certo la convenuta) e che il giudice deve a ogni modo imporsi un certo

riserbo, analogamente a quanto avviene in un processo ordinario, ove le parti

siano – come in concreto – patrocinate da un legale (v. DTF 141 III 569 consid.

2.31

con rinvii), la decisione pretorile di non ammettere le audizioni

testimoniali di D__________ A__________

e di A__________ v__________ __________ resiste in definitiva – per le ragioni testé esposte – alla critica. A prescindere da un'eventuale passività della

controparte, la quale ad ogni buon conto con la replica (pag. 4) aveva già rilevato

che tali mezzi di prova non avrebbero aggiunto nulla e che al dibattimento si

era pur sempre opposta alla deposizione dei non meglio precisati allievi.

6.

Ciò posto, v'è da

chiedersi se dalle fotografie e dal video agli atti (doc. E, F e doc. 3) emergano

gli estremi per concludere – contrariamente al Pretore – che il comportamento

tenuto dall'attore il 15 febbraio 2022 ledeva la personalità degli scolari da

lui trasportati e violava gravemente gli obblighi contrattuali nei confronti

della convenuta al punto da giustificare – insieme allo svolgimento,

all'insaputa del datore di lavoro, dell'attività di noleggio di pulmini a __________

– un licenziamento in tronco.

6.1

Che neppure l'appellante

creda più di tanto a tale tesi, lo dimostra lei stessa laddove, a pag. 18 n. 69

del proprio memoriale, rileva che "senza l'assunzione delle prove

richieste l'esito della causa era scontato, non avendo potuto l'appellante

dimostrare il ben fondato delle proprie pretese tendenti al licenziamento in

tronco".

6.2

Comunque sia, l'appellante

non contesta che i documenti agli atti (doc. E, F e doc. 3) non siano stati

pubblicati o condivisi né revoca seriamente in dubbio che essi contengono

immagini di gruppo, riprese in un contesto gioioso che mal si prestano a

un uso improprio o a mettere in cattiva luce gli allievi riconoscibili i quali sorridono

verso la telecamera e taluni gridano addirittura "grande autista",

evidentemente consapevoli di essere ripresi. L'appellante si limita al riguardo

a eccepire che le riprese sono avvenute senza l'autorizzazione dei genitori,

ritenendo scioccante che degli allievi di prima media (10/11 anni) possano

determinarsi da soli sul fatto di lasciarsi filmare o fotografare da sconosciuti

e possano al riguardo esprimere un consenso implicito. Tanto più che non può escludersi

che alcuni allievi abbiano "percepito in modo differente questo

atteggiamento" (memoriale, pag. 18 n. 72 e pag. 23 n. 95).

Per

quel che è del consenso (implicito) a lasciarsi fotografare o altrimenti riprendere,

che giustificherebbe l'ingerenza nel diritto alla propria immagine e quindi nel

diritto della personalità dei ragazzi (art. 28 CC), la tesi del primo giudice

non è censurabile. Trattandosi di un diritto (relativo) altamente personale (art. 19c cpv. 2 CC; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen

Zivilgesetzbuches, 5ª edizione, pag. 225, n. 705), un minore dotato di capacità

di discernimento può esprimere autonomamente il proprio consenso senza che debba

intervenire il rappresentante legale (ovvero il genitore che esercita

l'autorità parentale: art. 304 CC). Ora, nella dottrina v'è chi ritiene un

minore in grado di esprimersi sulla pubblicazione di fotografie sui

social media già dalla sua scolarità (6/7 anni; I CCA del 28 giugno 2022, inc.

11.2021.84, consid. 5a con riferimento a Stämpfli,

Kinder im digitalen Raum, Zurigo 2021, pag. 23). Per negozi giuridici semplici,

a ogni modo, la capacità di discernimento viene normalmente riconosciuta al più

tardi dagli 8 anni (Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., pag. 58 n. 182). Trattandosi

in concreto di ragazzi della scuola media (foss'anche di prima come pretende la

convenuta), si può condividere che questi potevano determinarsi autonomamente sulla

possibilità di lasciarsi fotografare e riprendere (in gruppo e in luogo

pubblico oltre che in un contesto di ordinaria quotidianità) dallo smartphone

dell'attore. Che alcuni allievi possano poi avere vissuto l'episodio in maniera

non gioiosa e scherzosa è una mera opinione di parte che non è suffragata da

alcuna prova ed è anzi contraddetta dai documenti agli atti (doc. E, F e doc. 3),

da cui si evince la partecipazione attiva degli scolari ritratti che guardano,

sorridono e salutano consapevolmente nella telecamera. Si fossero d'altronde sentiti

a disagio, nulla avrebbe impedito loro di voltarsi, coprirsi o manifestare

altrimenti il loro disappunto (sul tema del consenso implicito cfr. inoltre Bähler, Ungefragte Momentaufnahmen in:

Medialex 2012 pag. 55 segg.). Comunque sia, anche nell'ipotesi sostenuta

dall'appellante, il comportamento del lavoratore, seppure inopportuno, non avrebbe

raggiunto (per quanto si vedrà anche al consid. 6.5) un grado di gravità tale

da imporre, come l'unica soluzione praticabile, la disdetta immediata che

rimane un provvedimento eccezionale e va ammessa in modo restrittivo (cfr. da

ultimo II CCA del 21 marzo 2023, inc. 12.2022.158, consid. 6 con riferimenti).

6.3

L'appellante ribadisce che

l'aver chiesto ad almeno un'allieva di scambiare il profilo Instagram per poi

condividere foto e video, aggiunge ulteriore gravità a un comportamento del

lavoratore già di per sé inaccettabile che ha minato in modo definitivo la

fiducia del datore di lavoro, rendendo impossibile la continuazione del

rapporto di lavoro (memoriale, pag. 19 n. 74 e pag. 20 n. 81).

Già si è visto però che la

circostanza – contestata dalla controparte – non è stata dimostrata. Certo, non

è escluso a priori che il sospetto di grave violazione contrattuale possa, a

seconda delle circostanze, giustificare un licenziamento in tronco seppure

l'accusa mossa contro il lavoratore si riveli in seguito infondata oppure –

come nella fattispecie – non possa essere provata se siffatti sospetti sono comunque

suscettibili di rendere intollerabile la continuazione del rapporto di lavoro.

Ciò non toglie però che la legittimità di un "licenziamento per meri

sospetti" ("Verdachtskündigung") va scartata se

l'imputata mancanza (quand'anche si fosse realizzata) non sarebbe stata

sufficiente per giustificare un licenziamento immediato senza avvertimento o se

il datore di lavoro non ha fatto tutto ciò che si poteva da lui pretendere per

verificare l'esattezza dei sospetti (STF 4A_365/2020 del 5 aprile 2022 consid.

3.1.2

con rinvii e 4A_419/2015 del 19 febbraio 2016 consid. 2.1.2, pubblicata

in JAR 2017 pag. 18). Ed è proprio quanto si verifica in concreto. Per quanto

esposto dianzi, la convenuta ha omesso di indicare, nei tempi e nelle forme

previste dal CPC, i nominativi degli allievi che avrebbero potuto deporre – per

averla vissuta direttamente – in merito alla pretesa richiesta di scambio dei

profili social. A parte ciò – per quanto si vedrà anche in appresso (consid.

6.5) – un licenziamento immediato non si sarebbe giustificato neppure ove si

fosse realizzata la circostanza imputata.

6.4

Riguardo all'attività di

noleggio di pulmini in Calabria, il Pretore, definendo l'argomentazione

"assolutamente temeraria", ha escluso l'esistenza di un'attività

concorrenziale a quella prestata per la convenuta già solo in ragione della

diversità dei servizi offerti nonché della clientela e delle aree geografiche interessate.

Né poteva seriamente trattarsi di un'attività lavorativa parallela, non

foss'altro che per la distanza tra __________ e __________ dove l'attore lavorava

a tempo pieno per la convenuta (sentenza impugnata, pag. 9). L'appellante

invece, richiamandosi alla clausola nel contratto di lavoro secondo cui "il

dipendente prende atto in particolare del divieto assoluto di guidare veicoli

di tutte le categorie professionali, propri o di altre aziende svizzere o

estere, pena il licenziamento in tronco" (doc. C), come pure all'obbligo

di fedeltà dell'art. 321a CO che proibisce attività lavorative per i

concorrenti, fa valere che l'attore era impiegato al 100% presso di lei e di

conseguenza non poteva esercitare un'altra attività, per di più in un settore analogo,

senza comunicarglielo (memoriale, pag. 21). Il richiamo alla clausola del

contratto di lavoro è tuttavia poco pertinente, la medesima accennando al

divieto di guidare veicoli di altre aziende, ciò che non pretende però

neppure la convenuta essere avvenuto con riferimento all'attività svolta

dall'attore in Italia. A parte questo, la convenuta non si confronta a dovere

con l'argomentazione pretorile che ha spiegato perché il noleggio in Calabria

non poteva considerarsi un'attività concorrenziale né configurava un'attività

lavorativa parallela che andava notificata al datore di lavoro. Una volta di

più, sprovvisto della necessaria motivazione, l'appello risulta al riguardo

irricevibile.

6.5

Da ultimo, l'appellante sostiene

che, vista la gravità degli avvenimenti, un semplice ammonimento o una

sospensione non sarebbero stati sufficienti e non l'avrebbero sollevata dalle

sue responsabilità nei confronti dell'utenza (memoriale, pag. 21 e pag. 24). Ma

anche a tal proposito il confronto con l'argomentazione pretorile è carente. Il

primo giudice ha infatti illustrato perché un ammonimento non poteva, nel caso

specifico, dirsi a priori inidoneo a evitare il rischio di reiterazione di

quanto accaduto il 15 febbraio 2022 e perché un licenziamento in tronco non

poteva fungere da deterrente nei confronti degli altri dipendenti dell'azienda

né servire a preservare l'immagine della stessa all'esterno, come sembrava invece

credere la convenuta. Ma soprattutto l'appellante sorvola completamente sulla

motivazione conclusiva del Pretore secondo cui non v'era alcun motivo per

non rispettare il termine ordinario di disdetta, di soli due mesi, dato che in

quel periodo essa avrebbe potuto limitare l'impiego di AO 1 al servizio di

linea e/o alla manutenzione. Il che, per abbondanza, le avrebbe permesso

oltretutto di salvaguardare gli interessi da lei addotti a giustificazione

della misura. Considerato anche questo silenzio, la decisione del Pretore che

ha ritenuto non provata l'esistenza di motivi gravi per pronunciare un

licenziamento in tronco ai sensi dell'art. 337 CO va confermata.

7.

Relativamente alle

conseguenze del licenziamento ingiustificato (art. 337c CO), il Pretore ha

accertato che il contratto di lavoro sarebbe terminato in via ordinaria il 30

aprile 2022. Calcolato in fr. 13'492.30 lordi il guadagno che l'attore avrebbe

percepito fino a quella data (fr. 2'193.35 salario lordo per il mese di

febbraio 2022; fr. 9'400.- salario lordo per i mesi di marzo e aprile; fr.

965.70

tredicesima mensilità pro rata; fr. 933.25 indennità per servizio

notturno, lavoro nei giorni festivi ecc.) e dedotto il guadagno intermedio da

lui realizzato nei mesi di marzo e aprile 2022 per complessivi fr. 4'557.50,

egli ha riconosciuto al lavoratore a questo titolo fr. 8'934.80 lordi. Quanto

alla pretesa per vacanze non godute nel termine ordinario di disdetta, il

Pretore, sulla scorta delle foto pubblicate su Facebook (doc. 11) che lo

ritraevano fra l'altro a __________, in Africa e in Calabria, ha reputato

innegabile che l'attore avesse quanto meno beneficiato dei 4 giorni di ferie

che gli spettavano in quel periodo, sicché non ha ammesso una remunerazione

supplementare. Egli ha inoltre respinto la richiesta della convenuta di dedurre

(per lo stesso motivo) dal credito salariale le vacanze (residue) già pagate

all'attore con lo stipendio di febbraio 2022 (fr. 4'453.- lordi). Quell'importo

comprendeva infatti anche la remunerazione al 125% delle ore supplementari da

lui accumulate e la convenuta aveva omesso di conteggiare separatamente le due

poste (le ore supplementari e i giorni di vacanza). Il che impediva all'attore

di contestare la tesi della controparte e al giudice di verificare (non da

ultimo perché l'attore aveva anche svolto un'attività lavorativa nei mesi di

marzo e aprile 2022) se le vacanze maturate ma non godute potevano essere

compensate. Ciò posto, dopo aver dedotto gli oneri sociali (per un totale di

fr. 1'371.55), il Pretore ha riconosciuto a AO 1 l'importo di fr. 7'563.25

netti quale salario dovuto durante il termine ordinario di disdetta (art. 337c

cpv. 1 CO; sentenza impugnata, pag. 10 a 12).

Passando all'indennità per

licenziamento ingiustificato (art. 337c cpv. 3 CO), il Pretore, ricordati

i criteri ai fini di tale esame (posizione e responsabilità del lavoratore,

tipo e durata del rapporto contrattuale, natura e importanza delle mancanze), ha

rilevato che le motivazioni addotte dalla convenuta a giustificazione del

provvedimento e indicate alla cassa disoccupazione (attenzioni inappropriate

nei confronti di una fanciulla) avevano leso in modo importante la personalità

dell'attore poiché erano suscettibili di comprometterne la reputazione e il

reinserimento professionale, già reso difficoltoso dall'età. L'interessato non

aveva infatti ancora trovato un nuovo impiego e la cassa disoccupazione aveva

ordinato una sospensione del diritto alle indennità per 31 giorni, aggravando

così ulteriormente le conseguenze economiche del licenziamento. Per contro il

Pretore non ha riscontrato una colpa dell'attore, il comportamento da lui

tenuto quel 15 febbraio 2022 non avendo violato alcun obbligo contrattuale né i

diritti di terzi. Considerato poi che l'interessato lavorava da poco più di un

anno per la convenuta mentre nulla si sapeva della sua situazione personale e

delle implicazioni che la disdetta avrebbe avuto, il Pretore gli ha

riconosciuto un'indennità di fr. 10'000.- (poco più di due mensilità lorde; loc.

cit., pag. 12 seg.).

7.1

L'appellante chiede –

nell'ipotesi in cui non sia riconosciuta la sua domanda principale – che la petizione sia accolta limitatamente a fr. 3'534.- lordi,

ovvero per il salario che l'attore potrebbe rivendicare per il periodo 17

febbraio – 30 aprile 2022. Se non che la richiesta si rivela manifestamente

irricevibile per difetto di motivazione, la convenuta limitandosi a rinviare –

come in prima sede – a un proprio conteggio (doc. 9), riprodotto

pedissequamente nell'appello (pag. 24 seg.) senza alcun confronto con

l'argomentazione pretorile. Come sfugge d'acchito a ogni esame la domanda di

stralciare dalla pretesa attorea la somma inerente alle vacanze (memoriale,

pag. 22 n. 89). La richiesta riprende testualmente quanto scritto nel memoriale

conclusivo (pag. 11 n. 49) e non adempie pertanto – e da lungi – i requisiti

formali di motivazione (cfr. sopra, consid. 4).

7.2

Stesso

discorso vale per la censurata assegnazione di qualsiasi indennità per

licenziamento ingiustificato. L'appellante rifiuta ogni suo onere accennando a

una – non meglio specificata – "concomitante colpa"

dell'attore (memoriale, pag. 25 n. 101 seg.). In questo modo però essa si

limita, una volta di più, a riprendere pressoché testualmente la formulazione

di prima sede (conclusioni, pag. 14 n. 63) facendo completa astrazione

dell'articolata motivazione pretorile.

8.

Se

ne conclude che l'appello vede la sua sorte segnata. Non si riscuotono spese processuali,

trattandosi di una causa derivante da un rapporto di lavoro con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili

seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore

litigioso ai fini di un’eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale è

pari a fr. 17'563.25 e supera pertanto la soglia di fr. 15'000.- prevista

dall’art. 74 cpv. 1 LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il RTar,

decide:

1. Nella misura in cui

è ricevibile, l’appello 16 maggio 2023 della AP 1 è respinto.

2. Non si riscuotono

spese processuali. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per

ripetibili di appello.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).