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Decisione

12.2023.66

Contratto di lavoro, personale a prestito; indennità per turni diurni e notturni secondo l'art. 24 cpv. 2 del Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale; interpretazione di un CCL; affidamento a una prassi applicativa;

9 novembre 2023Italiano22 min

2014 fino al maggio 2018 per il tramite della AP 1, per poi proseguire attraverso

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.66

Lugano

9 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.96 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12 marzo 2019 da

AO

1 (__________)

patrocinato dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

con cui l’attore ha chiesto la condanna

della convenuta al versamento di fr. 19'181.50

oltre interessi a titolo di indennità per lavoro a turni;

domanda avversata dalla convenuta, che

ne ha postulato l’integrale reiezione, e che il

Pretore ha parzialmente accolto con

decisione 17 aprile 2023;

appellante la convenuta con atto di appello 19 maggio 2023, con cui chiede la

riforma del citato giudizio nel senso di

respingere la petizione e porre le ripetibili

integralmente a carico della

controparte, con protesta di spese e ripetibili di secondo

grado;

mentre l’attore con risposta 20 giugno

2023 postula la reiezione del gravame, pure

con protesta di spese e ripetibili di

seconda sede;

viste altresì la replica spontanea 3

luglio 2023 dell’appellante e la duplica spontanea 14

luglio 2023 dell’appellato;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto,

in fatto:

Fatti

A.

Con contratto d’incarico del 21

maggio 2014 (doc. 3) la società AP 1 (doc. C), attiva nel settore del prestito

del personale (azienda prestatrice), ha assunto alle sue dipendenze AO 1 a

partire dal 26 maggio 2014 quale collaboratore temporaneo (operaio) a tempo

pieno, per farlo lavorare presso la A__________ SA (ora A__________ SA, v. doc.

D) quale azienda acquisitrice. Il

contratto d’incarico è stato rinnovato il 3 marzo 2015 e il 2 gennaio 2017,

ritenuto che il salario orario ammontava a fr. 19.93/94 (doc. 3).

Concretamente, l’attività di AO 1 presso tale ditta è perdurata dal 26 maggio

2014 fino al maggio 2018 per il tramite della AP 1, per poi proseguire attraverso

un’altra agenzia interinale (E__________

AG, ora G__________ AG).

B.

Dopo inoltro dell’istanza di

conciliazione in data 29 ottobre 2018, esperimento del tentativo di

conciliazione e ottenimento dell’autorizzazione ad agire il 23 novembre 2018

(doc. K), con petizione 12 marzo 2019 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla

Pretura del Distretto di Lugano, postulando che essa fosse condannata a

versargli fr. 19'181.50 oltre interessi a titolo di supplementi per turni diurni e notturni da maggio 2014

a maggio 2018 (doc. G, H, I e J). L’attore ha fondato tale suo diritto sulla prassi

interna di A__________ SA (che prevedeva

il versamento a tutti i suoi dipendenti di indennità per turno diurno di fr.

14.50/gg e per turno notturno di fr. 60.-/gg), sugli art. 2 e 12 del Contratto

collettivo di lavoro dell’industria metalmeccanica ed elettrica (“CCL

metalmeccanica”) e sull’art. 24

cpv. 2 del Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di

personale (“CCL PP”, agli atti quale doc. F).

Quest’ultima norma recita: “Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e

aziendali per il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è

istituzionalizzato…Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni

dei CCL o aziendali vigenti in questi ambiti si applicano anche al personale a

prestito”.

C.

Con osservazioni 2 novembre

2020 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando in particolare l’esistenza

di un regolamento aziendale della A__________ SA nonché l’applicabilità alla

fattispecie del CCL metalmeccanica come pure dell’art. 24 cpv. 2 del CCL PP, in quanto limitato ai

settori in cui vige il lavoro a turni e, cumulativamente, anche il lavoro domenicale istituzionalizzato (quest’ultimo non

previsto nel caso concreto).

Secondo la convenuta, tale interpretazione sarebbe conforme alla prassi della Commissione paritetica regionale del Canton Ticino per

il settore del prestito del personale (CPRT), che in occasione dei suoi

controlli non aveva mai riscontrato violazioni.

D.

Con replica 26 gennaio 2021 e

duplica 8 febbraio 2021 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie

antitetiche posizioni. In particolare, l’attore ha segnalato che

l’applicabilità dell’art. 24 cpv. 2 CCL PP è stata confermata dalla circolare

n. 12 pubblicata dalla CPRT il 29 maggio 2018 (doc. P), secondo cui le

condizioni ivi previste sono da considerare alternative e non cumulative

(lavoro a turni oppure lavoro domenicale istituzionalizzato). La convenuta ha

invece sostenuto che la sua interpretazione della norma dovrebbe essere

tutelata in quanto corrispondente al suo tenore letterale nonché alla precedente

prassi applicativa della CPRT (sicché un’applicazione retroattiva della nuova

prassi sarebbe contraria al principio della buona fede), oltre a segnalare che

la controparte aveva in ogni caso già percepito un’indennità per i turni

notturni.

E.

Dopo apertura del dibattimento

e svolgimento dell’istruttoria, le parti hanno prodotto le proprie conclusioni

scritte (il 18 novembre 2021 la convenuta, il 30 novembre 2021 l’attore).

Con

istanza 11 aprile 2022, l’attore ha chiesto al Pretore di assumere agli atti ex

art. 229 CPC, quale doc. R, la sentenza CCR del 7 aprile 2022, inc. 16.2020.46.

F.

Con decisione 17 aprile 2023

il Pretore ha da una parte accolto l’istanza 11 aprile 2022, e dall’altra ha parzialmente

accolto la petizione, condannando

la convenuta a versare all’attore fr.

15'137.85 oltre interessi al 5% a far tempo dal 1° gennaio 2015 su fr.

3'106.43, dal 1° gennaio 2016 su fr. 2'277.91, dal 1° gennaio 2017 su fr.

4'000.13, dal 1° gennaio 2018 su fr. 3'982.63 e dal 1° giugno 2018 su fr.

1'770.75, nonché a rifondergli

fr. 2’250.- a titolo di ripetibili parziali.

G.

Con appello 19 maggio 2023 AP

1 è insorta contro tale giudizio, chiedendone la riforma nel senso di

respingere la petizione e porre integralmente a carico della controparte le

spese ripetibili (quantificate in fr. 2'885.-), con protesta delle spese

giudiziarie di secondo grado.

Con

risposta 20 giugno 2023 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame, pure con

protesta delle spese giudiziarie di seconda sede. Sono ancora seguite la

replica spontanea 3 luglio 2023 dell’appellante e la duplica spontanea 14

luglio 2023 dell’appellato.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). In concreto tali condizioni sono adempiute. Pacifica è dunque

l’appellabilità del giudizio entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC).

Nella fattispecie, l’appello 19 maggio 2023 contro la decisione 17 aprile 2023 è

tempestivo, così come sono tempestive la risposta 20 giugno 2023, la replica

spontanea 3 luglio 2023 e la duplica spontanea 14 luglio 2023.

2.

Con l’impugnata decisione, il

Pretore ha osservato che nel caso concreto non può essere applicato il CCL

metalmeccanica ma piuttosto il CCL PP e in particolare il suo art. 24 cpv. 2, ritenuto

che le condizioni ivi previste (lavoro a turni/lavoro domenicale

istituzionalizzato) sono alternative (v. anche teste B__________ e informazioni

scritte del 23 febbraio 2021 della Commission Paritaire Régionale Romande de la

Location de services CPRR). Secondo gli accertamenti pretorili, è irrilevante

che la CPRT abbia fatto chiarezza sul tema, aderendo formalmente a questa

interpretazione, solo nel maggio 2018, ed è errato parlare di un effetto

retroattivo, trattandosi di una posizione non vincolante e priva di effetto

normativo, incombendo piuttosto al giudice il compito di interpretare il

diritto applicabile dal momento della sua entrata in vigore.

Il Pretore ha poi osservato che l’art. 24 cpv. 2

pretende l’esistenza di una soluzione regolamentare aziendale ma non forzatamente

di un regolamento formale, e che la società acquisitrice A__________ SA dispone di una prassi aziendale che,

seppur non formalizzata, è in vigore già dal 2010, è rimasta immutata nel tempo

e prevede un’indennità per turno diurno di fr. 14.50/gg e per turno notturno di

fr. 60.00/gg (informazioni scritte da A__________ SA del 26 febbraio 2021;

conteggi per gli anni 2014-2015 prodotti dalla medesima; testi F__________, D__________

e S__________). Ne ha dedotto che le indennità per turni previste da questa

prassi devono essere garantite anche ai lavoratori interinali, e nello

specifico a AO 1. Il Pretore ha tuttavia ridotto dalla sua pretesa le indennità

del 10% già versategli dalla controparte per i turni notturni, cosicché gli è

ancora dovuto l'importo di fr. 15'137.85 oltre interessi (doc. 4-12).

3.

Con l’impugnativa,

l’appellante sostiene innanzitutto che l'accertamento pretorile secondo cui la

regolamentazione aziendale di A__________ SA prevedeva da anni un supplemento

turni non trova riscontro negli atti di causa ed è errato. E meglio, nella

documentazione prodotta in edizione dalla A__________ SA (Regolamento dei

collaboratori e Regolamento dell'orario di lavoro, peraltro non più in vigore

dal 23 maggio 2012) non sarebbe previsto alcunché in merito. Inoltre, posta la

pacifica assenza di una regolamentazione scritta, i testi F__________ e D__________

(dipendenti di A__________ SA) non avrebbero neppure confermato l’esistenza di

una prassi generalizzata, ma piuttosto di (almeno) tre diverse soluzioni a

dipendenza degli accordi individuali fra le parti, della linea operativa del

dipendente, della sua qualifica e del suo inquadramento gerarchico: in alcuni

casi, il salario base già includeva i supplementi turno (senza che sia chiaro

in quale ammontare); in altri, essi venivano versati in aggiunta al salario; in

altri ancora, il supplemento non veniva riconosciuto (cfr. verbale dell’11

giugno 2021, p. 2 e 6). Il teste S__________ (dipendente di AP 1) avrebbe poi

riferito che A__________ SA aveva comunicato che per le indennità turni non

esisteva un regolamento interno e che esse erano talvolta comprese nel salario

lordo di alcuni dei loro dipendenti fissi (verbale del 14 aprile 2021, p. 2).

L’appellante aggiunge anche che la controparte percepiva un’indennità del 10%

per i turni notturni, sicché beneficiava (a suo modo di vedere) di un

trattamento salariale conforme a quello applicato ai lavoratori direttamente

assunti dalla ditta acquisitrice.

4.

L’appellante non contesta

l’assunto pretorile secondo cui l’art. 24 cpv. 2 CCL PP non pretende

l’esistenza di un regolamento aziendale scritto. Dalle testimonianze di F__________

e D__________ (verbale dell’11 giugno 2021, p. 1-2 e 6) si evince che presso A__________

SA non venivano versate indennità a quei lavoratori che non svolgevano turni

(lavoratori a giornata, personale d’ufficio) oppure a quelli che già le

percepivano con il proprio salario base. Il gravame non pretende né tantomeno

dimostra che ciò fosse il caso per AO 1. La terza opzione, ovvero quella qui

rilevante, prevedeva supplementi in aggiunta al salario base a dipendenza dei turni

fatti (fr. 14.50 per turno diurno e fr. 60.- per turno notturno). Ciò emerge

anche dalle informazioni scritte da A__________ SA del 26 febbraio 2021 e dai relativi

conteggi contestualmente prodotti. Il teste S__________ ha dichiarato che AP 1

lo ignorava e che l’azienda acquisitrice aveva omesso di informarla, pur

ammettendo di sapere che alcuni salari dei dipendenti fissi di A__________ SA

li includevano (verbale del 14 aprile 2021, p. 2-3, verbale del 6 ottobre 2021,

p. 1). F__________ ha invece dichiarato che l’appellante ne era al corrente

(verbale dell’11 giugno 2021, p. 4). In ogni caso, l’appellante non contesta

che tale prassi era in vigore da anni e non è mai stata modificata. Oltretutto,

e malgrado non risulti che A__________ SA abbia nel frattempo emanato un

relativo regolamento scritto, a partire dal 2018 i lavoratori interinali a lei

assegnati (segnatamente: da AP 1 e da E__________ AG, pure attiva nel prestito

del personale) beneficiano di queste indennità, nel medesimo ammontare (doc. M,

O, teste S__________, verbale del 14 aprile 2021, p. 2 e 4).

In

altre parole, trattandosi di una prassi costante e consolidata, la decisione

del Pretore di includerla nel campo applicativo dell’art. 24 cpv. 2 CCL PP

resiste alla critica. Ciò permette peraltro di raggiungere un uguale

trattamento fra personale fisso e personale a prestito attivo nelle medesime

funzioni (a differenza della soluzione proposta dall’appellante, ritenuto che

il Pretore ha già tenuto in considerazione l’indennità per turni notturni del

10% e che ciò malgrado risulta ancora un importante scoperto in favore del

lavoratore). La tematica verrà ancora affrontata nel prosieguo della presente

decisione.

5.

L’appellante critica altresì

il primo giudice per l’interpretazione da lui fatta (senza debite spiegazioni)

dell’art. 24 cpv. 2 CCL PP e per non aver considerato l’interpretazione letterale

e teleologica della norma come pure la reale volontà delle parti contraenti,

rispecchiata dalla prassi di applicazione della CPRT durata oltre sei anni.

Secondo

l’appellante, già solo il tenore letterale del disposto, nelle sue tre versioni

linguistiche, sarebbe chiaro e stabilirebbe l’esistenza di condizioni

cumulative (lavoro a turni e lavoro domenicale istituzionalizzato), alla luce

dell’utilizzo del termine “e” invece che “o”. Tale soluzione sarebbe conforme

allo scopo della norma poiché, sottolineando l’eccezionalità della corresponsione

ai lavoratori interinali delle indennità previste dalle ditte acquisitrici,

servirebbe a garantire la parità di trattamento tra questi e i lavoratori

"fissi", ritenuto che i primi sarebbero già tutelati dal CCL PP (che

garantisce loro minimi salariali e precise condizioni lavorative). Per

l’appellante, ciò corrisponderebbe anche alla pluriennale prassi della CPRT dal

2012.

al 2018: la sua presidente avrebbe difatti dichiarato che tutta la

commissione (ovvero sia la parte sindacale, sia la parte padronale), applicava

l'art. 24 cpv. 2 CCL PP secondo la sua lettera (doc. 9 inc. SE.2019.96), tant’è

che nell’ambito dei controlli effettuati, non aveva mai riscontrato problemi o

emesso sanzioni.

L’appellante

aggiunge che il contratto collettivo di lavoro è uno strumento di diritto

privato e che per stabilirne la portata sono determinanti non solo la volontà

delle parti contraenti, ma anche ciò che le parti di un contratto individuale

di lavoro possono in buona fede comprendere da esso e dalla sua applicazione

nonché dal comportamento tenuto dalle competenti autorità (art. 9 Cost.). L’appellante

ritiene pertanto di dover essere tutelata nell’affidamento da lei riposto nei

confronti della CPRT, ovvero che non le potrebbe essere imposta

retroattivamente un’interpretazione della norma in contrasto con il suo senso

letterale e con l’applicazione fatta dalle parti vincolate in buona fede tra il

2012.

e il 2018. Ne deriva conseguentemente che, non vigendo presso A__________

SA il lavoro domenicale istituzionalizzato, l’art. 24 cpv. 2 CCL PP e i

supplementi previsti dall’azienda acquisitrice non potrebbero trovare

applicazione nella fattispecie.

6.

Ora, l’appellante ripropone

essenzialmente le medesime argomentazioni sottoposte a questa Camera in due

precedenti incarti che la vedevano coinvolta, con il patrocinio del medesimo

studio legale, quale datrice di lavoro e parte convenuta in fattispecie del

tutto analoghe, e che erano allora già state scartate con rispettive decisioni

del 7 aprile 2022 (inc. 12.2021.164/165) impugnate senza successo al Tribunale

federale (STF 4A_235/2022 del 21 agosto 2023 e 4A_237/2022 del 21 agosto 2023,

con le quali l’Alta Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia

civile e respinto quello sussidiario in materia costituzionale della ricorrente)

e dunque nel frattempo passate in giudicato. Le riflessioni e conclusioni

raggiunte dalla Camera in quel contesto devono valere anche nel presente

incarto e verranno pertanto qui di seguito riproposte.

7.

Per quanto riguarda i

supplementi salariali, il CCL PP prevede delle regolamentazioni specifiche in

particolare agli art. 12 e 25, mentre all’art. 24 cpv. 2 stabilisce che “Sono

fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per

i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito sanitario,

gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo ecc.). Per

quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o aziendali

vigenti in questi ambiti si applicano anche al personale a prestito.” In

altre parole, la norma prevede in determinati ambiti (lavoro a turni e lavoro

domenicale istituzionalizzato) la prevalenza dei CCL e dei regolamenti interni

vigenti per le imprese acquisitrici (indipendentemente dal fatto che essi

prevedano per i dipendenti delle soluzioni più o meno favorevoli rispetto al

CCL PP; v. anche teste B__________, dipendente di __________, associazione

svizzera delle agenzie di collocamento e parte contraente del CCL PP, verbale

dell’11 giugno 2021, p. 9-10).

8.

L’interpretazione delle norme applicabili

a un contratto individuale di lavoro incombe al giudice civile. Le disposizioni

del contratto collettivo di lavoro che hanno un effetto diretto e imperativo

sui contratti individuali tra i datori di lavoro e i lavoratori, quali le

disposizioni salariali, sono di natura normativa e devono essere interpretate

allo stesso modo di una legge.

Una

norma è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera

(interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro o

se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la

vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi

d'interpretazione, segnatamente i lavori preparatori (interpretazione storica),

lo scopo perseguito dal legislatore (interpretazione teleologica), nonché la

relazione con altri disposti (interpretazione sistematica). Il Tribunale

federale non privilegia, di principio, un metodo di interpretazione in

particolare bensì preferisce, per accedere al vero senso di una norma,

ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 147 III 78 consid. 6.4, 127 III

318.

consid. 2a e 134 I 184 consid. 5.1). Nell'ambito dell'interpretazione delle

disposizioni normative di un contratto collettivo di lavoro, la distinzione tra

le regole sull'interpretazione delle leggi e quelle relative

all'interpretazione dei contratti non deve però essere sopravvalutata. Ritenuto

che tali disposizioni si fondano su un contratto, la volontà delle parti

contraenti e ciò che può essere compreso in base al principio dell'affidamento

rientrano parimenti nei criteri da prendere in considerazione (STF 4A_235/2022

del 21 agosto 2023 consid. 3.3, 4A_381/2020 del 22 ottobre 2020 consid. 4.3,

4A_467/2016 dell'8 febbraio 2017 consid. 3.2, 4A_515/2014 del 26 febbraio 2015

consid. 2.6.1; DTF 136 III 283 consid. 2.3.1, 133 III 213 consid. 5.2).

9.

Come già segnalato nei

summenzionati precedenti di questa Camera, nel caso dell’art. 24 cpv. 2 CCL PP,

ammettere l’esistenza di condizioni alternative anziché cumulative non è

assimilabile a un’interpretazione contra litteram, ritenuto che il

tenore letterale della norma e in particolare l’utilizzo della congiunzione “e”

(“lavoro a turni e domenicale”) non allude forzatamente a un’accezione

cumulativa, potendo anche avere una semplice funzione aggiuntiva. Quantomeno,

il testo della norma non appare risolutorio, per cui occorre approfondirne la

portata alla luce degli altri strumenti interpretativi.

Lo

scopo della norma è quello di tenere conto delle specificità dei vari settori, garantire

la parità di trattamento fra i dipendenti a prestito e i dipendenti fissi

attivi presso la medesima ditta e di riflesso impedire che i datori di lavoro

eludano disposizioni vincolanti in materia di salario mediante il ricorso al

personale a prestito (cfr. doc. Q; teste S__________, presidente della CPRT,

verbale dell’11 giugno 2021, p. 13; teste B__________, verbale dell’11 giugno

2021, p. 10; IICCA del 7 aprile 2022, inc. 12.2021.164, consid. 6.5). Una

visione cumulativa delle due condizioni e dunque un’applicazione restrittiva

della norma, contrariamente a quanto pretende l’appellante, si porrebbe in

contrasto con questa finalità e condurrebbe a disparità di trattamento prive di

giustificazioni oggettive, segnatamente tra i lavoratori prestati ad aziende

acquisitrici con lavoro a turni e domenicale e i lavoratori prestati ad aziende

acquisitrici che prevedono solo il lavoro a turni oppure solo il lavoro

domenicale, e tra il personale a prestito e il personale fisso.

D’altronde,

la Commissione professionale paritetica Svizzera CPSPP (incaricata di vigilare

sulla corretta attuazione, applicazione ed esecuzione del CCL PP quale organo

superiore di sorveglianza, cfr. art. 32 e 33 CCL PP) ha indicato che secondo la

reale volontà delle parti, le condizioni di cui all’art. 24 cpv. 2 CCL PP erano

da considerarsi alternative, ciò che è stata la prassi in Svizzera sin

dall’entrata in vigore del CCL, già applicata dalla commissione paritetica

regionale per la Svizzera tedesca e da quella per la Svizzera romanda (doc. Q; informazioni

scritte dalla Commission Paritaire Régionale Romande). L’accezione cumulativa

pretesa dall’appellante creerebbe dunque un’ulteriore disparità di trattamento

fra i lavoratori interinali attivi nel Canton Ticino e quelli impiegati altrove

in Svizzera (v. IICCA del 7 aprile 2022, inc. 12.2021.164, consid. 6.5). Oltretutto,

e precisato che il doc. 9 menzionato dall’appellante non contiene dichiarazioni

di S__________ ma unicamente dei conteggi sui turni di lavoro, non è corretto

affermare che tale soluzione corrispondesse a una vera e propria prassi della

commissione regionale ticinese, che piuttosto adottava un approccio tollerante.

In effetti, essa non risulta avere mai emesso decisioni formali o

raccomandazioni in relazione al tema qui in esame. Piuttosto, il doc. 14, la

testimonianza di B__________ e quella di S__________ (verbale dell’11 giugno

2021, p. 9 e 12) attestano che prima del 2018 la CPRT non supportava una chiara

e condivisa interpretazione né aveva fornito agli ispettori specifiche

istruzioni (che pertanto non effettuavano puntuali verifiche al riguardo). Con

la pubblicazione della circolare nel maggio 2018, anche questo dubbio è stato

definitivamente accantonato.

Per

tutti questi motivi, l’interpretazione della norma operata dal primo giudice è

da confermare.

10.

Il divieto della retroattività

è un concetto generalmente applicato nell’ambito delle modifiche legislative (v.

ad esempio STF 4A_235/2022 del 21 agosto 2023 consid. 5.2).

La

modifica di una prassi giudiziaria va dal canto suo applicata immediatamente,

anche alle cause già pendenti al momento della sua adozione. Una limitazione di

questa regola può risultare, in determinate circostanze, dal principio della

tutela della buona fede, sgorgante dall'art. 9 Cost., segnatamente nei casi in

cui la nuova prassi giudiziaria concerne le condizioni di ricevibilità di un

atto processuale ed è con ciò tale da comportare la perenzione di un diritto

(DTF 146 I 105 consid. 5.2.1, 142 V 551 consid. 4.1, 140 V 154 consid. 6.3.2,

133.

V 96 consid. 4.6; STF 4A_235/2022 del 21 agosto 2023 consid. 4.2; STF

2C_199/2017 del 12 giugno 2018 consid. 3.5).

Anche

le rassicurazioni o il comportamento di un’autorità possono generare delle

legittime aspettative meritevoli di tutela, laddove la questione dipende dalle

circostanze del caso concreto e dalla ponderazione di interessi contrapposti,

fra cui quelli della sicurezza del diritto e della legalità (art. 5 Cost.),

dell’uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e della tutela della buona fede (art.

9.

Cost.; v. anche DTF 143 V 95 consid. 3.6.2, 137 II 182 consid. 3.6.2,

STF

1C_68/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 4.2, 2C_199/2017 del 12 giugno 2018

consid. 3.3, 2C_509/2013 dell’8 giugno 2014 consid. 2.4.6).

11.

Nel caso concreto, non si è in

presenza di una modifica né legislativa né giurisprudenziale. Al momento

dell’insorgere della controversia, l’art. 24 del CCL non era mutato, né

sussisteva una giurisprudenza che supportava la tesi della società convenuta,

ritenuto che l’appellante non contesta che è il giudice civile a dover

stabilire quale sia la corretta interpretazione dell’art. 24 cpv. 2 CCL PP.

Oltretutto nel frattempo, come già evidenziato, questa Camera ha già avuto modo

di smentirla con decisioni oramai passate in giudicato (IICCA del 7 aprile

2022, inc. 12.2021.164/165). Peraltro anche la Camera civile dei reclami, in un

ulteriore caso, era giunta a simili conclusioni con una decisione pure del 7

aprile 2022 (inc. 16.2020.46, agli atti quale doc. R e anch’essa passata in

giudicato, cfr. STF 4A_239/2023 del 21 agosto 2023).

Come

già ricordato, la CPRT non risulta aver dispensato specifiche informazioni o

rassicurazioni e l’emissione della circolare n. 12 neppure costituisce un vero

e proprio cambio di prassi. Certo, il suo comportamento antecedente al 2018 quale

organo preposto alla vigilanza regionale (nessun accertamento di violazioni/assenza

di sanzioni) può certamente avere generato nella datrice di lavoro la

convinzione di stare correttamente applicando l’art. 24 cpv. 2. Che il

principio della buona fede impedisca, a livello disciplinare, l’applicazione di

sanzioni retroattive, è però una questione diversa rispetto a quella di

determinare quali siano, a livello giuridico, le conseguenze pratiche di questo

affidamento sui diritti salariali dei dipendenti interessati. Nel caso

concreto, tenuto conto di tutte le circostanze suesposte e dell’effetto diretto

e inderogabile delle norme del CCL PP (dichiarato d’obbligatorietà generale dal

2012) sul contratto di cui trattasi (art. 357 CO) e come già indicato nei

citati precedenti giurisprudenziali, la tutela dell’affidamento e il principio

della buona fede devono recedere innanzi a quelli della sicurezza del diritto,

della corretta e uniforme applicazione di una norma imperativa (uguaglianza

giuridica) e della tutela dei lavoratori. In altre parole, la ponderazione dei

contrapposti interessi condurrebbe in ogni caso a un risultato sfavorevole per

l’appellante.

12.

Per tutti i motivi che precedono,

l’impugnativa dev’essere respinta, con conseguente

conferma della decisione di primo grado.

13.

Vertendo la presente procedura

su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso (fr.

15'137.85) non superiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese

processuali (art. 114 lett. c CPC). Quanto alle ripetibili della procedura di

seconda sede, che seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC),

esse vengono fissate in fr. 2'000.- (importo comprensivo anche di spese e IVA)

sulla base dell’art. 11 RTar.

14.

Il valore litigioso della

controversia raggiunge la soglia di fr. 15’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1

lett. a LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95 e 106 CPC e 11

RTar,

decide:

1. L’appello 19 maggio 2023 di AP 1 è respinto.

2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia. AP 1

rifonderà a AO 1 fr. 2’000.- a titolo di ripetibili di secondo grado.

3. Notificazione:

-

;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).