12.2023.67
Lavoro, licenziamento in tronco ingiustificato
19 luglio 2023Italiano17 min
che istituisce la cosiddetta massima inquisitoria sociale, impone in realtà al giudice
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.67
Lugano
19 luglio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.36 della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio-Nord - promossa con azione creditoria (recte: petizione) 5
novembre 2021 da
AO
1
rappr. dall’ PA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ PA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 21'750.- oltre
interessi al 5% dal 30 giugno 2021, domanda avversata dalla controparte, che ha
postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 14
aprile 2023 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr.
14'323.25 netti (e dei contributi di legge, su fr. 8'323.25, alle competenti
autorità) oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2021;
appellante
la convenuta, che
con appello 19 maggio 2023 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre l’attrice
con risposta 26 maggio 2023 ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con
contratto di lavoro 15 settembre 2008, aggiornato a diverse riprese negli anni
successivi (cfr. plico doc. B), AP 1 ha assunto a tempo indeterminato AO 1 in
qualità di aiuto orologiaia a tempo pieno per un salario mensile lordo poi aumentato
progressivamente a fr. 3'000.-.
Con scritto consegnato brevi
manu il 24 giugno 2021 (doc. C) la datrice di lavoro ha disdetto con
effetto immediato il contratto di lavoro tra le parti, rimproverando alla
lavoratrice di non aver svolto le ore supplementari richieste il 21, 22 e 23
giugno 2021.
2. Con petizione 5 novembre
2021 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto
in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord per
ottenerne la condanna al pagamento di
fr. 21'750.- oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2021. Essa, ritenendo
ingiustificato il suo licenziamento in tronco, ha preteso, in virtù dell’art.
337c cpv. 1 e 3 CO, il pagamento dello stipendio e della quota parte della
tredicesima dal 1° luglio 2021 alla scadenza del termine ordinario di disdetta
del 30 settembre 2021 (fr. 9'750.-) e l’attribuzione di un’indennità per
licenziamento ingiustificato pari a quattro mensilità (fr. 12'000.-).
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con
decisione 14 aprile 2023 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha
condannato la convenuta al pagamento di fr. 14'323.25
netti (e dei contributi di legge, su fr. 8'323.25, alle competenti autorità) oltre
interessi al 5% dal 30 giugno 2021 (dispositivo n. 1), senza prelevare
spese processuali e obbligando la convenuta a rifondere alla controparte fr. 1’300.-
a titolo di ripetibili parziali (dispositivo n. 2). Egli, appurato il carattere
ingiustificato del licenziamento in tronco dell’attrice, le ha attribuito lo
stipendio e la quota parte della tredicesima dal 1° luglio 2021 al 30 settembre
2021 (fr. 8'323.25 netti, a cui andavano
aggiunti i relativi contributi di legge dovuti alle competenti autorità)
nonché un’indennità per licenziamento ingiustificato pari a due mensilità (fr. 6'000.-
netti).
4. Con il tempestivo appello
19 maggio 2023 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con la tempestiva risposta
26 maggio 2023, la convenuta, obiettando che il licenziamento in tronco della
controparte sarebbe invece stato giustificato, ha chiesto di riformare il
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi.
5. Giusta l'art. 337 cpv. 1 CO il datore di
lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal
rapporto di lavoro per cause gravi, ritenuto che, in base al cpv. 2 della
norma, è considerata "causa grave", in particolare, ogni circostanza
che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta la
continuazione del contratto.
Secondo
la giurisprudenza, la risoluzione immediata del rapporto di lavoro dev'essere
ammessa in maniera restrittiva (cfr. DTF 137 III 303 consid. 2.1.1). Solo una
mancanza particolarmente grave può giustificare tale misura. Per mancanza del lavoratore
si intende in generale la violazione di un obbligo sgorgante dal contratto di
lavoro. Tale mancanza dev'essere oggettivamente idonea a distruggere il
rapporto di fiducia essenziale nel contratto di lavoro o, almeno, a intaccarlo
così profondamente da escludere che possa essere pretesa la continuazione della
relazione contrattuale, e avere effettivamente provocato tale conseguenza (cfr.
DTF 142 III 579 consid. 4.2). Manchevolezze
minori - ad esempio, per quanto è qui d’interesse, il rifiuto di svolgere delle
ore straordinarie (cfr. Gloor, in:
Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2ª ed., n. 34 ad art. 337 CO;
TF 4C.464/1999 del 13 giugno 2000 consid. 2, in JAR 2001 p. 164) - possono
giustificare una disdetta immediata solo se vengono reiterate malgrado un
avvertimento (cfr. DTF 142 III 579 consid. 4.2). Quanto al numero, al
contenuto e alla portata di questo avvertimento, la questione dipende dal caso
concreto. Ad ogni modo, il datore di
lavoro deve comunicare chiaramente al lavoratore che le mancanze da lui
commesse sono valutate severamente e che la loro ripetizione non rimarrà priva
di sanzioni. In altre parole, il lavoratore deve essere conscio che determinati
suoi comportamenti futuri non saranno tollerati e condurranno al licenziamento
immediato (cfr. DTF 127 III 153 consid. 1b e 1c).
Il giudice decide in base al suo libero apprezzamento se
esiste una causa grave (art. 337 cpv. 3 CO) e applica
le regole del diritto e dell'equità (art. 4 CC); a
tale scopo prenderà in considerazione tutti gli elementi del caso specifico, in
particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la
durata del rapporto contrattuale, nonché la natura e l'importanza
dell'incidente invocato (DTF 137 III 303 consid. 2.1.1).
6. Nel caso di specie il
Pretore ha accertato, in fatto, quanto segue: che il 4 giugno 2021 la convenuta
aveva comunicato per WhatsApp a tutti i suoi dipendenti la necessità di
eseguire complessive 8 ore di lavoro supplementare, e meglio un’ora in più alla
fine del turno ordinario, dalle 16.00 alle 17.00, da lunedì 21 giugno 2021 a
giovedì 24 giugno 2021 e da lunedì 5 luglio 2021 a giovedì 8 luglio 2021 (cfr. osservazioni
di risposta ad 2; deposizioni di A__________ __________ p. 1 e dell’attrice p.
2); che il 5 giugno 2021 l’attrice aveva comunicato per WhatsApp alla convenuta
la sua contrarietà all’espletamento delle ore straordinarie richieste (cfr.
doc. D); che qualche giorno dopo, verosimilmente l’11 giugno 2021, l’attrice
aveva incontrato la responsabile delle risorse umane della convenuta P__________
__________ e le aveva chiesto quanto meno una riunione in merito a quelle ore
(cfr. testimonianza di P__________ __________ p. 4); che il primo incontro su
quel tema tra l’attrice e la convenuta, rappresentata da P__________ __________
e dal direttore A__________ __________, era avvenuto lunedì 21 giugno 2021,
prima della fine del turno ordinario (cfr. deposizioni di A__________ __________
p. 1 e dell’attrice p. 3, testimonianza di P__________ __________ p. 4); che in
quell’occasione la convenuta, confrontata con il diniego opposto dall’attrice
all’esecuzione delle ore suppletive, si era limitata a richiamarla “al suo
dovere di rispettare i suoi obblighi contrattuali e di eseguire le ore di lavoro
supplementare” (cfr. osservazioni di risposta ad 2 p. 4; deposizione di A__________
__________ p. 1 seg.; testimonianza di P__________ __________ p. 4; ritenuto
che l’attrice, a p. 3 della sua deposizione, aveva aggiunto che a quel momento
le era stato detto [recte: fatto capire] che se non avesse svolto le ore
supplementari “avrebbero preso dei provvedimenti”); che martedì 22
giugno 2021 non vi era stato alcun incontro tra le parti (cfr. petizione e
osservazioni di risposta; ritenuto che A__________ __________, a p. 3 della sua
deposizione, aveva invece riferito che anche quel giorno l’attrice era stata convocata
e interpellata riguardo alla sua assenza); che a seguito del mancato
espletamento dell’ora straordinaria prevista per mercoledì 23 giugno 2021
l’attrice, quello stesso giorno, era stata nuovamente convocata per un
colloquio, al termine del quale le era stata consegnata la lettera di richiamo
di cui al doc. 3 (cfr. osservazioni di risposta ad 2 p. 4, rimaste incontestate),
nella quale la convenuta, dopo aver chiaramente indicato la mancanza rimproverata
all’attrice, aveva concluso che “ci riserviamo, in caso di recidiva, passare
alle vie legali come da Codice delle Obbligazioni” (in tal senso pure la testimonianza
di P__________ __________ p. 4); e che l’attrice era stata licenziata con
effetto immediato giovedì 24 giugno 2021, prima della fine del turno ordinario
(cfr. osservazioni di risposta ad 2 p. 5; deposizioni di A__________ __________
p. 2 e dell’attrice p. 3).
Alla luce di questi
accertamenti, il Pretore ha ritenuto, in diritto, che il licenziamento in tronco
dell’attrice fosse ingiustificato, per tre distinte ragioni: per il fatto che
il provvedimento non era stato preceduto da un richiamo contenente un esplicito
riferimento al licenziamento immediato in caso di recidiva, gli avvertimenti
del 21 giugno 2021 e del 23 giugno 2021, generici e vaghi, non menzionando una tale
sanzione; per la tardività della reazione da parte della convenuta che, a
conoscenza da inizio giugno 2021 del motivo che avrebbe portato al
licenziamento (ossia della comunicazione della lavoratrice di non poter
svolgere le ore suppletive), non aveva dato seguito alla richiesta di incontro
formulata dall’attrice, attendendo fino a lunedì 21 giugno 2021 per incontrarla
e rammentarle il dovere di svolgere tali ore supplementari, rispettivamente
fino al 23 giugno 2021 per pronunciare un avvertimento dal contenuto assai vago;
e siccome dalla consegna dell’avvertimento del 23 giugno 2021, dopo che
l’attrice non si era presentata all’ora suppletiva di lavoro prevista per quel
giorno, alla consegna del licenziamento in tronco del 24 giugno 2021 non si era
concretizzata nessuna ulteriore violazione contrattuale da parte sua.
7. La convenuta ha tra
le altre cose rimproverato al giudice di prime cure un errato accertamento dei
fatti per aver ritenuto che tra la consegna dell’avvertimento del 23 giugno
2021 (doc. 3), avvenuta dopo che l’attrice non si era presentata all’ora di
lavoro straordinario prevista per quel giorno, e la consegna del licenziamento
in tronco, il 24 giugno 2021, non si fosse concretizzata alcuna ulteriore
violazione contrattuale da parte sua. Essa ha in particolare sostenuto che il
colloquio, al termine del quale era stato consegnato quell’avvertimento, era
avvenuto prima e non - come accertato dal primo giudice - dopo il
mancato espletamento dell’ora suppletiva prevista per il 23 giugno 2021.
7.1. L’art. 247 cpv. 2
lett. b n. 2 CPC stabilisce che nelle altre controversie in materia di diritto
del lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30’000.- il giudice accerta d'ufficio
Fatti
i fatti.
La disposizione,
che istituisce la cosiddetta massima inquisitoria sociale, impone in realtà al giudice
solo un obbligo accresciuto di interpello (cfr. DTF 141 III 569 consid. 2.3.1). Ciò significa che, come nelle procedure ordinarie, rette dal
principio attitatorio, spetta sempre alle parti raccogliere gli elementi rilevanti
del processo. Il giudice, in prima istanza, deve unicamente informare le
parti sul loro obbligo di collaborare nell'accertamento dei fatti e
nell’amministrazione delle prove e, se ha oggettivamente motivo di dubitare
della completezza delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova da loro offerti,
è tenuto a interrogarle a tale proposito, fermo restando però che, quando le stesse sono patrocinate da un
avvocato, egli può e deve far prova di riserbo (cfr. DTF 141 III 569 consid. 2.3.1 e 2.3.2). Mentre
nella procedura di prima istanza i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova possono
essere allegati rispettivamente offerti fino all’emanazione del giudizio (art.
229 cpv. 3 CPC; cfr. 4A_36/2017 del 2 marzo 2017 consid. 6), in sede d’appello gli
stessi possono essere considerati unicamente alle condizioni restrittive
dell’art. 317 cpv. 1 CPC (cfr. DTF
141 III 569 consid. 2.3.3, secondo cui la Corte cantonale può rifiutarsi
di prendere in considerazione un nuovo fatto o un nuovo mezzo di prova se il
giudice di prima istanza aveva potuto ignorarli senza misconoscere la massima
inquisitoria sociale e dunque il suo obbligo accresciuto di interpello).
7.2. Nel caso di specie, è incontestabile
che la lite in esame costituisca una controversia in materia di diritto del
lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30’000.-, a cui si applica
dunque la massima inquisitoria sociale dell’art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC, e
che la convenuta, innanzi al Pretore e in questa sede, era ed è patrocinata da
un avvocato. Ciò posto, l’accertamento pretorile secondo cui la consegna all’attrice
dell’avvertimento di cui al doc. 3 era avvenuta dopo il mancato
espletamento dell’ora supplementare prevista per il 23 giugno 2021 non può
essere censurato.
7.2.1. Il Pretore ha in
effetti accertato che negli allegati preliminari la convenuta aveva ammesso quella
versione dei fatti (cfr. osservazioni di risposta ad 2 p. 4, laddove aveva
sostenuto che “mercoledì 23 giugno 2021 la signora AO 1, per la terza volta,
ha disatteso il suo obbligo lavorativo e non ha svolto l’ora di lavoro
supplementare che era stata pianificata.
A seguito di questa terza
assenza ingiustificata dal lavoro è stato effettuato un secondo colloquio
personale, in cui l’attrice è stata nuovamente sollecitata al rispetto del suo
obbligo lavorativo, in particolare per quanto riguardava l’esecuzione del
lavoro straordinario dettato dalle temporanee esigenze aziendali … Alla fine
dell’incontro del 23 giugno 2021 all’attrice è stato notificato e consegnato un
formale richiamo scritto (doc. 3)”) e che quella sua ammissione non era poi
stata contestata dall’attrice, senza che in questa sede la convenuta, in
violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), abbia ritenuto
di confrontarsi criticamente con quell’accertamento, per altro ineccepibile.
Oltretutto, visto che in
occasione dello scambio degli allegati preliminari la convenuta era patrocinata
da un avvocato, il giudice di prime cure non aveva oggettivamente motivo di
dubitare della completezza di quella sua ammissione, che per altro aveva
trovato conferma nella cronistoria da lei stessa allora proposta (allegata alla
lettera 30 luglio 2021 di cui al doc. 5, da lei prodotto, dalla quale risultava,
per il giorno 23 giugno 2021, “3° assenza ingiustificata dalle ore
supplementari e 2° colloquio con richiamo scritto …”), e dunque di interpellarla
Considerandi
sul tema (cfr. pure TF 4C.310/2000 del 21 dicembre 2000 consid. 2b, secondo cui
nella misura in cui il giudice
perviene al convincimento - sulla base delle prove già presentate -
dell'esistenza di un certo fatto, egli è dispensato da ulteriori complementi
d'indagine),
ciò che del resto la convenuta nemmeno gli ha qui rimproverato.
7.2.2
La convenuta non può
essere seguita nemmeno laddove ha preteso che quella versione dei fatti era tuttavia
stata smentita almeno implicitamente dalla testimonianza di P__________ __________
(p. 4 seg.) nonché dalle deposizioni di A__________ __________ (p. 2 seg.) e
dell’attrice (p. 3), dalle quali si evinceva al contrario, come a suo dire già
sostenuto negli allegati preliminari (cfr. osservazioni di risposta p. 8), che la
consegna all’attrice dell’avvertimento di cui al doc. 3 era avvenuta prima
del mancato espletamento dell’ora supplementare prevista per il 23 giugno 2021.
Da una parte è in effetti
per la prima volta solo in questa sede, e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv.
1.
CPC), che essa aveva formulato questa argomentazione e si era prevalsa di
questi mezzi di prova, il tutto per altro - come si è appena detto - senza che si
potesse rimproverare al Pretore di aver misconosciuto la massima inquisitoria
sociale e il suo conseguente obbligo accresciuto di interpello. Dall’altra non
è affatto vero che laddove, a p. 8 delle osservazioni di risposta (ossia nella
parte “in diritto”), essa aveva concluso che “nonostante i due
colloqui di chiarimento svolti il 21 e 23 giugno 2021, in cui anche le era stato
consegnato un ammonimento scritto con l’indicazione delle conseguenze dell’ulteriore
reiterazione del suo comportamento, ella irriducibilmente ha intenzionalmente e
illegittimamente violato nuovamente le istruzioni della convenuta e il suo obbligo
di effettuare lavoro straordinario”, avesse in realtà allegato,
diversamente da quanto da lei stessa dichiarato a chiare lettere a p. 4 (ossia
nella parte “in fatto”), che l’avvertimento di cui al doc. 3 era stato
consegnato all’attrice prima del mancato espletamento dell’ora
suppletiva prevista per il 23 giugno 2021.
Si aggiunga che l’unica
risultanza istruttoria che parrebbe effettivamente confermare la nuova versione
dei fatti qui proposta dalla convenuta, ossia la testimonianza di P__________ __________
(che, a p. 4, aveva dichiarato che “la mattina o comunque nel primo
pomeriggio del 23 giugno 2021 abbiamo nuovamente convocato la signora AO 1 e le
abbiamo consegnato un richiamo scritto avvertendola che in caso di recidiva
(nuovo rifiuto) saremmo passati alle vie legali … Anche il 23 giugno 2021 però
la signora AO 1 non ha prestato l’ora straordinaria”), era comunque stata sconfessata
dalla cronistoria riportata nello scritto di cui al doc. 5, da lei stessa
controfirmato (cfr. doc. F), nonché dalla diversa ammissione in causa della
convenuta di cui già si è detto. Quanto invece alle altre risultanze istruttorie
evocate nell’appello, ossia le deposizioni di A__________ __________ (che, a p.
2, aveva dichiarato che “il giorno seguente, 23 giugno 2021, abbiamo quindi
nuovamente convocato la signora AO 1. Avevamo già pronto un richiamo scritto ...
Il giorno 24 giugno 2021, a fronte delle ripetute assenze nonostante i vari
richiami, si è deciso di procedere al licenziamento immediato”) e dell’attrice
(che, a p. 3, aveva dichiarato che “io non ho svolto le ore straordinarie
dal lunedì 21 giugno fino a mercoledì 23 giugno”), le stesse non appaiono rilevanti
sulla questione.
8.
Dovendosi così confermare
che il licenziamento in tronco dell’attrice era ingiustificato già per il terzo
motivo (alternativo e indipendente) addotto dal giudice di prime cure, non occorre
esaminare se, contrariamente a quanto sostenuto nell’appello, quel provvedimento
sarebbe stato ingiustificato anche per le altre due ragioni menzionate nella
decisione, e meglio per non essere stato preceduto da un avvertimento contenente
un esplicito riferimento al licenziamento immediato in caso di recidiva e per
la tardività della reazione della convenuta.
9.
Ne discende che
l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese giudiziarie di appello,
calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 14'323.25 netti (e dei contributi di legge, su fr.
8'323.25, alle competenti autorità), seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC), ritenuto però che, trattandosi di una controversia derivante da un
rapporto di lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non
possono essere addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e il RTar,
decide:
I. L’appello 19 maggio
2023 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Non si prelevano
spese processuali. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per
ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- e, se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, in
quelle con un valore litigioso inferiore a tale somma, è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre, negli stessi
termini, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).