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Decisione

12.2023.67

Lavoro, licenziamento in tronco ingiustificato

19 luglio 2023Italiano17 min

che istituisce la cosiddetta massima inquisitoria sociale, impone in realtà al giudice

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.67

Lugano

19 luglio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.36 della Pretura della giurisdizione

di Mendrisio-Nord - promossa con azione creditoria (recte: petizione) 5

novembre 2021 da

AO

1

rappr. dall’ PA 2

contro

AP

1

rappr. dall’ PA 1

con cui

l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 21'750.- oltre

interessi al 5% dal 30 giugno 2021, domanda avversata dalla controparte, che ha

postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 14

aprile 2023 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr.

14'323.25 netti (e dei contributi di legge, su fr. 8'323.25, alle competenti

autorità) oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2021;

appellante

la convenuta, che

con appello 19 maggio 2023 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel

senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi;

mentre l’attrice

con risposta 26 maggio 2023 ha postulato la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e di ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti

prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Con

contratto di lavoro 15 settembre 2008, aggiornato a diverse riprese negli anni

successivi (cfr. plico doc. B), AP 1 ha assunto a tempo indeterminato AO 1 in

qualità di aiuto orologiaia a tempo pieno per un salario mensile lordo poi aumentato

progressivamente a fr. 3'000.-.

Con scritto consegnato brevi

manu il 24 giugno 2021 (doc. C) la datrice di lavoro ha disdetto con

effetto immediato il contratto di lavoro tra le parti, rimproverando alla

lavoratrice di non aver svolto le ore supplementari richieste il 21, 22 e 23

giugno 2021.

2. Con petizione 5 novembre

2021 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto

in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord per

ottenerne la condanna al pagamento di

fr. 21'750.- oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2021. Essa, ritenendo

ingiustificato il suo licenziamento in tronco, ha preteso, in virtù dell’art.

337c cpv. 1 e 3 CO, il pagamento dello stipendio e della quota parte della

tredicesima dal 1° luglio 2021 alla scadenza del termine ordinario di disdetta

del 30 settembre 2021 (fr. 9'750.-) e l’attribuzione di un’indennità per

licenziamento ingiustificato pari a quattro mensilità (fr. 12'000.-).

La convenuta si è

integralmente opposta alla petizione.

3. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con

decisione 14 aprile 2023 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha

condannato la convenuta al pagamento di fr. 14'323.25

netti (e dei contributi di legge, su fr. 8'323.25, alle competenti autorità) oltre

interessi al 5% dal 30 giugno 2021 (dispositivo n. 1), senza prelevare

spese processuali e obbligando la convenuta a rifondere alla controparte fr. 1’300.-

a titolo di ripetibili parziali (dispositivo n. 2). Egli, appurato il carattere

ingiustificato del licenziamento in tronco dell’attrice, le ha attribuito lo

stipendio e la quota parte della tredicesima dal 1° luglio 2021 al 30 settembre

2021 (fr. 8'323.25 netti, a cui andavano

aggiunti i relativi contributi di legge dovuti alle competenti autorità)

nonché un’indennità per licenziamento ingiustificato pari a due mensilità (fr. 6'000.-

netti).

4. Con il tempestivo appello

19 maggio 2023 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con la tempestiva risposta

26 maggio 2023, la convenuta, obiettando che il licenziamento in tronco della

controparte sarebbe invece stato giustificato, ha chiesto di riformare il

querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi.

5. Giusta l'art. 337 cpv. 1 CO il datore di

lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal

rapporto di lavoro per cause gravi, ritenuto che, in base al cpv. 2 della

norma, è considerata "causa grave", in particolare, ogni circostanza

che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta la

continuazione del contratto.

Secondo

la giurisprudenza, la risoluzione immediata del rapporto di lavoro dev'essere

ammessa in maniera restrittiva (cfr. DTF 137 III 303 consid. 2.1.1). Solo una

mancanza particolarmente grave può giustificare tale misura. Per mancanza del lavoratore

si intende in generale la violazione di un obbligo sgorgante dal contratto di

lavoro. Tale mancanza dev'essere oggettivamente idonea a distruggere il

rapporto di fiducia essenziale nel contratto di lavoro o, almeno, a intaccarlo

così profondamente da escludere che possa essere pretesa la continuazione della

relazione contrattuale, e avere effettivamente provocato tale conseguenza (cfr.

DTF 142 III 579 consid. 4.2). Manchevolezze

minori - ad esempio, per quanto è qui d’interesse, il rifiuto di svolgere delle

ore straordinarie (cfr. Gloor, in:

Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2ª ed., n. 34 ad art. 337 CO;

TF 4C.464/1999 del 13 giugno 2000 consid. 2, in JAR 2001 p. 164) - possono

giustificare una disdetta immediata solo se vengono reiterate malgrado un

avvertimento (cfr. DTF 142 III 579 consid. 4.2). Quanto al numero, al

contenuto e alla portata di questo avvertimento, la questione dipende dal caso

concreto. Ad ogni modo, il datore di

lavoro deve comunicare chiaramente al lavoratore che le mancanze da lui

commesse sono valutate severamente e che la loro ripetizione non rimarrà priva

di sanzioni. In altre parole, il lavoratore deve essere conscio che determinati

suoi comportamenti futuri non saranno tollerati e condurranno al licenziamento

immediato (cfr. DTF 127 III 153 consid. 1b e 1c).

Il giudice decide in base al suo libero apprezzamento se

esiste una causa grave (art. 337 cpv. 3 CO) e applica

le regole del diritto e dell'equità (art. 4 CC); a

tale scopo prenderà in considerazione tutti gli elementi del caso specifico, in

particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la

durata del rapporto contrattuale, nonché la natura e l'importanza

dell'incidente invocato (DTF 137 III 303 consid. 2.1.1).

6. Nel caso di specie il

Pretore ha accertato, in fatto, quanto segue: che il 4 giugno 2021 la convenuta

aveva comunicato per WhatsApp a tutti i suoi dipendenti la necessità di

eseguire complessive 8 ore di lavoro supplementare, e meglio un’ora in più alla

fine del turno ordinario, dalle 16.00 alle 17.00, da lunedì 21 giugno 2021 a

giovedì 24 giugno 2021 e da lunedì 5 luglio 2021 a giovedì 8 luglio 2021 (cfr. osservazioni

di risposta ad 2; deposizioni di A__________ __________ p. 1 e dell’attrice p.

2); che il 5 giugno 2021 l’attrice aveva comunicato per WhatsApp alla convenuta

la sua contrarietà all’espletamento delle ore straordinarie richieste (cfr.

doc. D); che qualche giorno dopo, verosimilmente l’11 giugno 2021, l’attrice

aveva incontrato la responsabile delle risorse umane della convenuta P__________

__________ e le aveva chiesto quanto meno una riunione in merito a quelle ore

(cfr. testimonianza di P__________ __________ p. 4); che il primo incontro su

quel tema tra l’attrice e la convenuta, rappresentata da P__________ __________

e dal direttore A__________ __________, era avvenuto lunedì 21 giugno 2021,

prima della fine del turno ordinario (cfr. deposizioni di A__________ __________

p. 1 e dell’attrice p. 3, testimonianza di P__________ __________ p. 4); che in

quell’occasione la convenuta, confrontata con il diniego opposto dall’attrice

all’esecuzione delle ore suppletive, si era limitata a richiamarla “al suo

dovere di rispettare i suoi obblighi contrattuali e di eseguire le ore di lavoro

supplementare” (cfr. osservazioni di risposta ad 2 p. 4; deposizione di A__________

__________ p. 1 seg.; testimonianza di P__________ __________ p. 4; ritenuto

che l’attrice, a p. 3 della sua deposizione, aveva aggiunto che a quel momento

le era stato detto [recte: fatto capire] che se non avesse svolto le ore

supplementari “avrebbero preso dei provvedimenti”); che martedì 22

giugno 2021 non vi era stato alcun incontro tra le parti (cfr. petizione e

osservazioni di risposta; ritenuto che A__________ __________, a p. 3 della sua

deposizione, aveva invece riferito che anche quel giorno l’attrice era stata convocata

e interpellata riguardo alla sua assenza); che a seguito del mancato

espletamento dell’ora straordinaria prevista per mercoledì 23 giugno 2021

l’attrice, quello stesso giorno, era stata nuovamente convocata per un

colloquio, al termine del quale le era stata consegnata la lettera di richiamo

di cui al doc. 3 (cfr. osservazioni di risposta ad 2 p. 4, rimaste incontestate),

nella quale la convenuta, dopo aver chiaramente indicato la mancanza rimproverata

all’attrice, aveva concluso che “ci riserviamo, in caso di recidiva, passare

alle vie legali come da Codice delle Obbligazioni” (in tal senso pure la testimonianza

di P__________ __________ p. 4); e che l’attrice era stata licenziata con

effetto immediato giovedì 24 giugno 2021, prima della fine del turno ordinario

(cfr. osservazioni di risposta ad 2 p. 5; deposizioni di A__________ __________

p. 2 e dell’attrice p. 3).

Alla luce di questi

accertamenti, il Pretore ha ritenuto, in diritto, che il licenziamento in tronco

dell’attrice fosse ingiustificato, per tre distinte ragioni: per il fatto che

il provvedimento non era stato preceduto da un richiamo contenente un esplicito

riferimento al licenziamento immediato in caso di recidiva, gli avvertimenti

del 21 giugno 2021 e del 23 giugno 2021, generici e vaghi, non menzionando una tale

sanzione; per la tardività della reazione da parte della convenuta che, a

conoscenza da inizio giugno 2021 del motivo che avrebbe portato al

licenziamento (ossia della comunicazione della lavoratrice di non poter

svolgere le ore suppletive), non aveva dato seguito alla richiesta di incontro

formulata dall’attrice, attendendo fino a lunedì 21 giugno 2021 per incontrarla

e rammentarle il dovere di svolgere tali ore supplementari, rispettivamente

fino al 23 giugno 2021 per pronunciare un avvertimento dal contenuto assai vago;

e siccome dalla consegna dell’avvertimento del 23 giugno 2021, dopo che

l’attrice non si era presentata all’ora suppletiva di lavoro prevista per quel

giorno, alla consegna del licenziamento in tronco del 24 giugno 2021 non si era

concretizzata nessuna ulteriore violazione contrattuale da parte sua.

7. La convenuta ha tra

le altre cose rimproverato al giudice di prime cure un errato accertamento dei

fatti per aver ritenuto che tra la consegna dell’avvertimento del 23 giugno

2021 (doc. 3), avvenuta dopo che l’attrice non si era presentata all’ora di

lavoro straordinario prevista per quel giorno, e la consegna del licenziamento

in tronco, il 24 giugno 2021, non si fosse concretizzata alcuna ulteriore

violazione contrattuale da parte sua. Essa ha in particolare sostenuto che il

colloquio, al termine del quale era stato consegnato quell’avvertimento, era

avvenuto prima e non - come accertato dal primo giudice - dopo il

mancato espletamento dell’ora suppletiva prevista per il 23 giugno 2021.

7.1. L’art. 247 cpv. 2

lett. b n. 2 CPC stabilisce che nelle altre controversie in materia di diritto

del lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30’000.- il giudice accerta d'ufficio

Fatti

i fatti.

La disposizione,

che istituisce la cosiddetta massima inquisitoria sociale, impone in realtà al giudice

solo un obbligo accresciuto di interpello (cfr. DTF 141 III 569 consid. 2.3.1). Ciò significa che, come nelle procedure ordinarie, rette dal

principio attitatorio, spetta sempre alle parti raccogliere gli elementi rilevanti

del processo. Il giudice, in prima istanza, deve unicamente informare le

parti sul loro obbligo di collaborare nell'accertamento dei fatti e

nell’amministrazione delle prove e, se ha oggettivamente motivo di dubitare

della completezza delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova da loro offerti,

è tenuto a interrogarle a tale proposito, fermo restando però che, quando le stesse sono patrocinate da un

avvocato, egli può e deve far prova di riserbo (cfr. DTF 141 III 569 consid. 2.3.1 e 2.3.2). Mentre

nella procedura di prima istanza i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova possono

essere allegati rispettivamente offerti fino all’emanazione del giudizio (art.

229 cpv. 3 CPC; cfr. 4A_36/2017 del 2 marzo 2017 consid. 6), in sede d’appello gli

stessi possono essere considerati unicamente alle condizioni restrittive

dell’art. 317 cpv. 1 CPC (cfr. DTF

141 III 569 consid. 2.3.3, secondo cui la Corte cantonale può rifiutarsi

di prendere in considerazione un nuovo fatto o un nuovo mezzo di prova se il

giudice di prima istanza aveva potuto ignorarli senza misconoscere la massima

inquisitoria sociale e dunque il suo obbligo accresciuto di interpello).

7.2. Nel caso di specie, è incontestabile

che la lite in esame costituisca una controversia in materia di diritto del

lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30’000.-, a cui si applica

dunque la massima inquisitoria sociale dell’art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC, e

che la convenuta, innanzi al Pretore e in questa sede, era ed è patrocinata da

un avvocato. Ciò posto, l’accertamento pretorile secondo cui la consegna all’attrice

dell’avvertimento di cui al doc. 3 era avvenuta dopo il mancato

espletamento dell’ora supplementare prevista per il 23 giugno 2021 non può

essere censurato.

7.2.1. Il Pretore ha in

effetti accertato che negli allegati preliminari la convenuta aveva ammesso quella

versione dei fatti (cfr. osservazioni di risposta ad 2 p. 4, laddove aveva

sostenuto che “mercoledì 23 giugno 2021 la signora AO 1, per la terza volta,

ha disatteso il suo obbligo lavorativo e non ha svolto l’ora di lavoro

supplementare che era stata pianificata.

A seguito di questa terza

assenza ingiustificata dal lavoro è stato effettuato un secondo colloquio

personale, in cui l’attrice è stata nuovamente sollecitata al rispetto del suo

obbligo lavorativo, in particolare per quanto riguardava l’esecuzione del

lavoro straordinario dettato dalle temporanee esigenze aziendali … Alla fine

dell’incontro del 23 giugno 2021 all’attrice è stato notificato e consegnato un

formale richiamo scritto (doc. 3)”) e che quella sua ammissione non era poi

stata contestata dall’attrice, senza che in questa sede la convenuta, in

violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), abbia ritenuto

di confrontarsi criticamente con quell’accertamento, per altro ineccepibile.

Oltretutto, visto che in

occasione dello scambio degli allegati preliminari la convenuta era patrocinata

da un avvocato, il giudice di prime cure non aveva oggettivamente motivo di

dubitare della completezza di quella sua ammissione, che per altro aveva

trovato conferma nella cronistoria da lei stessa allora proposta (allegata alla

lettera 30 luglio 2021 di cui al doc. 5, da lei prodotto, dalla quale risultava,

per il giorno 23 giugno 2021, “3° assenza ingiustificata dalle ore

supplementari e 2° colloquio con richiamo scritto …”), e dunque di interpellarla

Considerandi

sul tema (cfr. pure TF 4C.310/2000 del 21 dicembre 2000 consid. 2b, secondo cui

nella misura in cui il giudice

perviene al convincimento - sulla base delle prove già presentate -

dell'esistenza di un certo fatto, egli è dispensato da ulteriori complementi

d'indagine),

ciò che del resto la convenuta nemmeno gli ha qui rimproverato.

7.2.2

La convenuta non può

essere seguita nemmeno laddove ha preteso che quella versione dei fatti era tuttavia

stata smentita almeno implicitamente dalla testimonianza di P__________ __________

(p. 4 seg.) nonché dalle deposizioni di A__________ __________ (p. 2 seg.) e

dell’attrice (p. 3), dalle quali si evinceva al contrario, come a suo dire già

sostenuto negli allegati preliminari (cfr. osservazioni di risposta p. 8), che la

consegna all’attrice dell’avvertimento di cui al doc. 3 era avvenuta prima

del mancato espletamento dell’ora supplementare prevista per il 23 giugno 2021.

Da una parte è in effetti

per la prima volta solo in questa sede, e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv.

1.

CPC), che essa aveva formulato questa argomentazione e si era prevalsa di

questi mezzi di prova, il tutto per altro - come si è appena detto - senza che si

potesse rimproverare al Pretore di aver misconosciuto la massima inquisitoria

sociale e il suo conseguente obbligo accresciuto di interpello. Dall’altra non

è affatto vero che laddove, a p. 8 delle osservazioni di risposta (ossia nella

parte “in diritto”), essa aveva concluso che “nonostante i due

colloqui di chiarimento svolti il 21 e 23 giugno 2021, in cui anche le era stato

consegnato un ammonimento scritto con l’indicazione delle conseguenze dell’ulteriore

reiterazione del suo comportamento, ella irriducibilmente ha intenzionalmente e

illegittimamente violato nuovamente le istruzioni della convenuta e il suo obbligo

di effettuare lavoro straordinario”, avesse in realtà allegato,

diversamente da quanto da lei stessa dichiarato a chiare lettere a p. 4 (ossia

nella parte “in fatto”), che l’avvertimento di cui al doc. 3 era stato

consegnato all’attrice prima del mancato espletamento dell’ora

suppletiva prevista per il 23 giugno 2021.

Si aggiunga che l’unica

risultanza istruttoria che parrebbe effettivamente confermare la nuova versione

dei fatti qui proposta dalla convenuta, ossia la testimonianza di P__________ __________

(che, a p. 4, aveva dichiarato che “la mattina o comunque nel primo

pomeriggio del 23 giugno 2021 abbiamo nuovamente convocato la signora AO 1 e le

abbiamo consegnato un richiamo scritto avvertendola che in caso di recidiva

(nuovo rifiuto) saremmo passati alle vie legali … Anche il 23 giugno 2021 però

la signora AO 1 non ha prestato l’ora straordinaria”), era comunque stata sconfessata

dalla cronistoria riportata nello scritto di cui al doc. 5, da lei stessa

controfirmato (cfr. doc. F), nonché dalla diversa ammissione in causa della

convenuta di cui già si è detto. Quanto invece alle altre risultanze istruttorie

evocate nell’appello, ossia le deposizioni di A__________ __________ (che, a p.

2, aveva dichiarato che “il giorno seguente, 23 giugno 2021, abbiamo quindi

nuovamente convocato la signora AO 1. Avevamo già pronto un richiamo scritto ...

Il giorno 24 giugno 2021, a fronte delle ripetute assenze nonostante i vari

richiami, si è deciso di procedere al licenziamento immediato”) e dell’attrice

(che, a p. 3, aveva dichiarato che “io non ho svolto le ore straordinarie

dal lunedì 21 giugno fino a mercoledì 23 giugno”), le stesse non appaiono rilevanti

sulla questione.

8.

Dovendosi così confermare

che il licenziamento in tronco dell’attrice era ingiustificato già per il terzo

motivo (alternativo e indipendente) addotto dal giudice di prime cure, non occorre

esaminare se, contrariamente a quanto sostenuto nell’appello, quel provvedimento

sarebbe stato ingiustificato anche per le altre due ragioni menzionate nella

decisione, e meglio per non essere stato preceduto da un avvertimento contenente

un esplicito riferimento al licenziamento immediato in caso di recidiva e per

la tardività della reazione della convenuta.

9.

Ne discende che

l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese giudiziarie di appello,

calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 14'323.25 netti (e dei contributi di legge, su fr.

8'323.25, alle competenti autorità), seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC), ritenuto però che, trattandosi di una controversia derivante da un

rapporto di lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non

possono essere addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il RTar,

decide:

I. L’appello 19 maggio

2023 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Non si prelevano

spese processuali. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per

ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- e, se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, in

quelle con un valore litigioso inferiore a tale somma, è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre, negli stessi

termini, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).