12.2023.69
Contratto di lavoro - disdetta fondata su sospetti atti di pedofilia - abusività della disdetta
6 ottobre 2023Italiano36 min
I. Con
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.69
Lugano
6 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2020.65 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, promossa con petizione 19 maggio 2020 da
AP
1
patrocinato dall' PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall' PA 2
con cui
l'attore ha chiesto l'accertamento di una lesione della personalità in esito al
suo licenziamento in via ordinaria in data 9 aprile 2018 e la condanna della
convenuta al risarcimento del danno conseguente a tale lesione (segnatamente
delle spese legali extragiudiziarie, stimate in fr. 15'000.-, e della
imprecisata perdita economica) come pure alla riparazione del torto morale di
fr. 50'000.-;
pretese avversate dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con
decisione del 3 maggio 2023;
appellante l'attore che, con appello 2 giugno
2023, postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la
petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 31 agosto 2023 propone di respingere
l'appello, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto:
A. AP
1 ha lavorato alle dipendenze della AO 1 in qualità di
manutentore dal 1° luglio 1994 al 9 aprile 2018 allorché, senza preavviso, egli
è stato convocato nell'ufficio del direttore (__________), dove – alla presenza
anche del legale della AO 1 (avv__________) e del responsabile dell'economato (__________)
– gli è stata notificata la disdetta ordinaria del rapporto di lavoro per il 31
luglio 2018 con esonero immediato dall'obbligo di prestare l'attività (doc. B,
firmato per ricevuta dal lavoratore). Il motivo del licenziamento non gli è
stato comunicato in quella occasione.
B. La
decisione di porre fine al rapporto di lavoro fa seguito a una segnalazione da
parte di __________ e __________ I__________i i quali, durante un incontro
avvenuto il 26 marzo precedente con il direttore __________, hanno riferito che
il figlio __________, nell'ambito di una non meglio precisata terapia a cui era
sottoposto, aveva evocato un abuso sessuale (spogliamento con toccamenti) che avrebbe
subito anni addietro (nel 1999) all'interno dellAO 1, a opera di AP 1. Stando
ai coniugi I__________, tale episodio sarebbe stato osservato – almeno nella
fase conclusiva – da un altro collaboratore dell’AO 1, individuato in __________
P__________, il quale sarebbe sopraggiunto quando l'atto sessuale si era già consumato.
Sentito dal direttore dell’AO 1 due giorni dopo la segnalazione, __________ P__________
ha tuttavia negato di avere assistito a un episodio del genere. AP 1 non è invece
stato confrontato con la segnalazione.
C. L'interessato
ha ottenuto il 16 aprile 2018 un certificato di lavoro "intermedio"
in cui si attestavano la "serietà e affidabilità" nell'espletamento
delle mansioni che gli erano state assegnate (doc. C). Chieste le motivazioni alla
base del licenziamento, AO 1 è dapprima rimasto sul vago. Così il 18 aprile
2018 il direttore e il presidente (__________) dell’AO 1 si sono limitati a
rilevare che "la disdetta ordinaria (…) è da ricondurre alla
segnalazione di atti da Lei commessi durante lo svolgimento della sua attività
lavorativa, che hanno irrimediabilmente minato il rapporto di fiducia"
(doc. D). Il 26 aprile 2018 la patrocinatrice dell’AO 1 avv. __________ ha poi
accennato a una "segnalazione di atti gravi che sarebbero stati da lui
commessi (…) che avrebbero rilevanza penale e che ad oggi non sarebbero
prescritti" (doc. F). Ma è solo in una lettera del 27 novembre 2018,
trasmessa al lavoratore il 19 dicembre 2018, che il suo direttore ha delineato in
qualche modo i contorni della segnalazione, indicando che "__________ I__________,
affetto da malattia, ha infatti raccontato eventi caratterizzati da componente
sessuale a suo carico" (doc. R). Accusa che l'interessato ha fermamente
respinto per il tramite del suo patrocinatore di allora (v. doc. S, T). Nessuno
ha a ogni modo sporto denuncia penale per i fatti in questione.
D. Decorso infruttuoso
il tentativo di conciliazione avviato il 19 dicembre 2019 (inc. CM.2019.837),
con petizione 19 maggio 2020 AP 1 ha convenuto la AO 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano per ottenere quanto segue:
1.
Azione di accertamento di una lesione della personalità che continua a
produrre effetti molesti (art. 28 e 28a cpv. 1 numero 3 CC e art. 328 CO)
1.1
È accertato che i diritti della personalità di AP 1 sono stati lesi nella
misura in cui la causa all'origine della disdetta ordinaria del contratto di
lavoro, con esonero immediato dall'obbligo di fornire l'attività lavorativa,
che è stata notificata brevi manu dalla AO 1 in data 7/9 aprile 2018, è consistita
nella segnalazione fatta dai genitori __________ e __________ I__________ di
presunti atti gravi caratterizzati da componente sessuale commessi da AP 1 in
danno dell'allora figlio minorenne __________ I__________.
1.2
Premesso che gli eventi (non meglio precisati) oggetto del racconto fatto da __________
I__________ ai propri genitori __________ e __________ I__________ e da questi
ultimi segnalati alla Direzione AO 1, non sussistono nella misura in cui fanno
riferimento e coinvolgono direttamente o indirettamente AP 1, è accertato che
la disdetta ordinaria del contratto di lavoro, con esonero immediato dal
fornire l'attività lavorativa, è abusiva e lede i diritti della personalità di AP
1, ex art. 28 CC e 328 CO.
1.3
Accertata l'illiceità della lesione dei diritti della personalità di AP 1
dovute alle modalità della disdetta del rapporto di lavoro e alle motivazioni
comunicate solo con la raccomandata del 19 dicembre 2018 a giustificazione
della disdetta, la AO 1 è condannata a riconoscere che i motivi posti alla base
della disdetta non sussistono.
2. Azione
di risarcimento del danno materiale derivante dalla lesione della personalità
(41 CO, 97 CO)
2.1
La convenuta AO 1, è condannata a risarcire a AP 1 tutti i danni materiali
derivanti dalla illecita lesione della personalità a seguito della segnalazione
di presunti atti gravi caratterizzati da componente sessuale commesse da AP 1
in danno dell'allora minorenne __________ I__________ e della conseguente
disdetta abusiva del contratto di lavoro.
2.2
In particolare il danno materiale consiste:
•
nelle spese di patrocinio sopportate da AP 1 nella fase extragiudiziale,
stimate in CHF 15'000.-;
•
nella perdita economica finora patita a seguito del licenziamento abusivo e in
quella futura prevedibile da calcolarsi fino all'età del pensionamento.
3. Azione
di risarcimento del torto morale derivante dalla lesione della personalità
(art. 49 CO)
3.1 La convenuta AO
1 è condannata a risarcire a AP 1 a titolo di torto morale l'importo di CHF
50'000.- per la illecita lesione della personalità derivante dalla segnalazione
di presunti atti gravi caratterizzati da componente sessuale che sarebbero
stati commessi da AP 1 in danno di __________ I__________, minorenne al momento
dei fatti rispettivamente dalla disdetta abusiva del contratto di lavoro.
In sintesi, per l'attore le
modalità del licenziamento avrebbero leso gravemente la sua personalità con effetti
molesti che perduravano essendo egli tuttora in trattamento psichiatrico a
seguito di ciò. La convenuta lo avrebbe licenziato sulla scorta di meri
sospetti senza avere effettuato i necessari approfondimenti né avere proceduto
a un contraddittorio con lui, attendendo fino al 19 dicembre 2018 prima di
accennare al motivo effettivo del licenziamento. Tutto ciò avrebbe compromesso
il suo equlibrio psicofisico che gli ha impedito di trovare un nuovo impiego e
lo ha fatto apparire al cospetto di famigliari, ex colleghi e conoscenti come
una persona sospettata di infamanti atti di pedofilia.
E. Con risposta 30
settembre 2020 la AO 1 si è opposta alla petizione, rilevando che l'attore
avrebbe dovuto capire al più tardi con la lettera del 26 aprile 2018 quali
fossero le accuse che gli erano mosse. A parte ciò, i sospetti che gravavano
sull'attore non potevano dirsi inconsistenti poiché la psichiatra __________ che
aveva in cura __________ I__________ aveva detto ai genitori che quanto da lui
riferito poteva essere ritenuto credibile al 90% come costoro hanno poi
riportato al direttore. E rimanendo, comunque sia, il dubbio che
quanto riportato dai genitori di __________ I__________ possa essersi
effettivamente verificato, la ponderazione degli interessi l'aveva indotta a
concludere che dovevano prevalere quelli dei ragazzi e dell’AO 1 che per questo
genere di vicende persegue una politica di "tolleranza zero".
Senza contare che il diritto dell'attore di chiedere un'indennità per disdetta
abusiva risultava perento in virtù dell'art. 336b cpv. 2 CO e che, in ogni
caso, l'interessato era venuto meno al proprio obbligo di allegazione e
specificazione con particolare riguardo alla quantificazione delle poste di
danno e torto morale invocate.
F. Con
replica 4 novembre 2020 dell'attore e duplica 9 dicembre 2020 della convenuta,
le parti hanno approfondito le proprie antitetiche posizioni riconfermandosi
sostanzialmente nelle proprie richieste.
G. Esperita
l'istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi 24 marzo 2023, con decisione 3
maggio 2023 il Pretore ha respinto la petizione ponendo le spese processuali di
fr. 1'500.- a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr.
5'200.- per ripetibili.
H. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto
a questa Camera con un appello del 2 giugno 2023 per ottenere la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, con seguito di spese e
ripetibili di entrambe le sedi a carico della convenuta.
Fatti
I. Con
risposta 31 agosto 2023 la AO 1 propone di respingere
l'appello, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
L’art.
308.
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali
il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
sia di almeno
fr.
10'000.- (cpv. 2). Le controversie
non patrimoniali sono invece
sempre appellabili. Ciò è anche il caso per un'azione volta alla protezione
della personalità, tranne ove tenda unicamente alla rifusione del danno,
alla riparazione del torto morale, alla consegna dell'utile o a finalità principalmente
commerciali (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1; cfr. pure Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile
suisse, Basilea 2011, pag. 215 n. 436). Nella fattispecie l'attore ha chiesto
anzitutto al Pretore di accertare una lesione della propria personalità per
licenziamento abusivo in virtù degli art. 28 e 28a CC come pure
dell'art. 328 CO. Solo in funzione di ciò egli ha postulato anche una rifusione
del danno e una riparazione del torto morale. Per il resto la sua iniziativa
non denota finalità commerciali. Ne segue che la presente controversia è
appellabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, l'appello in esame è stato introdotto il 2 giugno 2023
(timbro postale sulla busta d'invio) contro la decisione impugnata notificata
il 4 maggio 2023, sicché esso è tempestivo (art. 311 cpv. 1 CPC). Come è
tempestiva la relativa risposta del 31 agosto 2023 (art. 312 cpv. 2 CPC).
2.
All'appello
l'attore acclude un certificato medico 7 febbraio 2023 della psichiatra
(dott.ssa __________) che lo ha in cura in esito a una "reazione
ansioso-depressiva correlata all'inatteso licenziamento da parte dell’AO 1"
e in cui, pur facendo stato di un parziale miglioramento, essa attesta che le
ripercussioni sul paziente "con anamnesi psichiatrica sino ad allora
silente" e nel frattempo al beneficio di una rendita d'invalidità non
sono ancora superate (doc. AA di appello). Il problema è che il certificato è
anteriore alla sentenza impugnata come pure al memoriale conclusivo di prima
sede. E l'appellante non spiega perché gli fosse impossibile – con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze – esibire quel
documento già davanti al Pretore (v. art. 317 cpv. 1 CPC). Ne discende che il
nuovo mezzo di prova è improponibile in questa sede. Al riguardo non occorre
dunque attardarsi.
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ricordato che in caso di licenziamento
abusivo (art. 336 segg. CO) la perenzione del diritto all'indennità ex art. 336a
CO non abilita di principio il lavoratore a servirsi della riserva dell'art.
336a cpv. 2 CO (seconda frase: "Sono salvi i diritti al risarcimento del
danno per altri titoli giuridici") per fare valere – per altre vie – delle
indennità, essendo dubbio che il lavoratore licenziato abusivamente e che ha
lasciato perimere il diritto all'indennità ex art. 336a CO possa ancora
elevare una pretesa sulla base dell'art. 328 cpv. 1 CO. Ciò posto, per il
Pretore è pacifico che l'attore abbia lasciato perimere il diritto
all'indennità ex art. 336a CO così come che quanto rimproverato alla
convenuta avrebbe potuto essere azionato giudizialmente facendo valere le
pretese risarcitorie degli art. 336 segg. CO. Egli ha tuttavia lasciato
irrisolta la questione di sapere se la domanda volta al risarcimento del danno
sulla base dell'art. 328 cpv. 1 CO fosse ammissibile nonostante la sopraggiunta
perenzione dei diritti all'indennità di cui all'art. 336a CO siccome in
ogni caso – come avrebbe illustrato in seguito – una lesione della personalità
ai sensi dell'art. 328 CO non entrava in linea di conto (loc. cit., pag. 5).
Venendo
alle singole richieste di causa, il Pretore ha constatato anzitutto che la
domanda volta a farsi risarcire tutti i danni materiali derivanti dall'asserita
illecita lesione della personalità riconducibile alla segnalazione dei presunti
atti sessuali commessi su __________ I__________ non era – comunque sia –
debitamente quantificata né tanto meno sufficientemente comprovata, l'attore
essendo venuto meno ai propri doveri di allegazione e specificazione degli art.
42.
cpv. 2 CO e 55 CPC. Anche per le spese legali extragiudiziarie, il Pretore
ha rilevato che l'attore si era limitato a stimarle in fr. 15'000.- senza però
spiegare perché l'importo esatto non poteva essere dimostrato (sebbene la prova
piena apparisse possibile e ragionevolmente esigibile) né dimostrare in che
misura tali spese non sarebbero state coperte dalle ripetibili in caso di
vittoria processuale e in che modo esse sarebbero state necessarie e adeguate
per l'affermazione del credito in risarcimento. Quanto alla perdita economica
passata e futura fino all'età del pensionamento, il primo giudice ha osservato
che quand'anche la prova piena non fosse stata ragionevolmente esigibile,
l'attore aveva totalmente omesso ogni sforzo allegatorio e non aveva fornito
gli elementi necessari per procedere a una stima in base all'art. 42 cpv. 2 CO,
sicché doveva sopportare le conseguenze della mancata prova (art. 8 CC; loc.
cit., pag. 7 seg.).
Per
il Pretore nemmeno si poteva rimproverare alla convenuta una lesione della
personalità nel senso dell'art. 328 CO. Essa aveva disdetto ordinariamente il
contratto sulla base di una segnalazione concernente atti di natura sessuale
che, a detta dei genitori della presunta vittima, l'attore avrebbe commesso a
danno di un alunno. Stando al Pretore era però del tutto irrilevante sapere se
quanto raccontato da __________ I__________ sia effettivamente accaduto. La
convenuta aveva evitato di accusare l'attore di avere effettivamente commesso
quanto segnalato da __________ e __________ I__________ e aveva deciso,
ponderati gli interessi in gioco (ovvero l'aspettativa del lavoratore a
continuare il rapporto lavorativo, da una parte, e il dovere dell’AO 1 di
tutelare i suoi alunni e la propria immagine, dall'altra), di disdire
ordinariamente il contratto conformemente alla libertà di ogni parte di porre
termine a un rapporto di lavoro nel rispetto dei termini di disdetta. E in
considerazione della gravità dell'episodio segnalato, non si poteva
rimproverare alla convenuta di aver voluto tutelarsi, avendo essa una
responsabilità accresciuta nei confronti degli scolari iscritti all'Istituto ed
esponendosi a possibili conseguenze nei confronti di terzi qualora essa non
avesse preso un provvedimento ove la segnalazione si fosse rivelata veritiera.
A parte ciò, la convenuta non ha in alcun modo ostacolato la ricerca di un
nuovo impiego da parte dell'attore, avendogli anzi rilasciato un attestato di
lavoro intermedio lusinghiero e privo di informazioni sfavorevoli. Il sospetto
concerneva un'infrazione grave e i testimoni (i genitori di __________ I__________
e la dott.ssa __________) hanno di fatto confermato, seppure con importanti
discrepanze, i fatti riportati, la cui prova era per altro non esigibilie
"vista la natura dell'infrazione stessa e del lungo tempo trascorso".
Considerata la natura del sospetto e il lavoro svolto dall'attore, la
continuazione del rapporto di lavoro era divenuta impossibile. E il solo fatto
di non avere proceduto a un contraddittorio con l'attore prima di prendere la
decisione del licenziamento non bastava a ravvisare una lesione della
personalità del medesimo. Per il Pretore infatti, quand'anche ciò fosse stato
fatto, in base a quanto era emerso dalle risultanze istruttorie l'esito non
sarebbe cambiato e la convenuta, sulla scorta delle informazioni in suo
possesso, avrebbe in ogni caso disdetto il contratto in via ordinaria (loc.
cit., pag. 8 a 10).
Relativamente
all'indennità per torto morale, il Pretore ha reiterato il dubbio che un
lavoratore licenziato in modo abusivo e che ha lasciato perimere il diritto
all'indennità ex art. 336a CO – che, salvo situazioni eccezionali, copre
interamente anche il torto morale subito – possa ancora prevalersi di una
pretesa fondata sugli art. 49 cpv. 1 e 328 cpv. 1 CO Comunque sia, ha
epilogato il primo giudice, la questione poteva rimanere indecisa. Non solo non
era stata riscontrata una lesione della personalità del lavoratore, ma,
soprattutto, l'attore aveva omesso di allegare e specificare in che misura
l'asserita violazione sarebbe a tal punto grave da ritenere insufficiente
un'indennità corrispondente a sei mesi di salario per ripararla oppure si
distinguerebbe nettamente dall'asserita lesione della personalità risultante
già dalla disdetta (i cui diritti all'indennità sono nel frattempo perenti). Né
l'interessato aveva spiegato perché risultava congrua una riparazione di fr.
50'000.- (loc. cit., pag. 10 seg.).
4.
In
una prima censura l'appellante reputa fuorviante l'affermazione del Pretore
secondo cui la causa ex art. 336b CO è perenta "in quanto
l'istanza di conciliazione obbligatoria è stata promossa in data 19 dicembre
2019" (memoriale, pag. 2 con riferimento a pag. 2 seg. della decisione
impugnata). L'attore rileva che l'istanza di conciliazione come pure la
successiva petizione 19 maggio 2020 non erano fondate sull'art. 336 CO (sebbene
in occasione della disdetta ordinaria vi sia stata una lesione dell'art. 328
CO) bensì vertevano su un'azione di accertamento di una lesione della
personalità (art. 28a cpv. 1 n. 3 CC e art. 328 CO) e sulle relative
richieste di risarcimento danni e di riparazione del torto morale (loc. cit.,
pag. 2 seg.).
A
parte che l'appellante non spiega quali conseguenze trae da tale obiezione,
egli trascura che il Pretore ha – giustamente – accertato la perenzione del
diritto all'indennità per licenziamento abusivo ex art. 336b cpv. 2 CO per interrogarsi
se il lavoratore, malgrado ciò, potesse ancora fare valere proprie pretese
fondate su una lesione della personalità in esito al licenziamento in
questione. Sulla questione si tornerà a ogni modo ancora in seguito (consid. 6).
La doglianza cade dunque nel vuoto.
5.
Senza
rilievo ai fini del giudizio appare quindi la critica dell'appellante all'esposizione
pretorile delle allegazioni fattuali delle parti nella misura in cui il primo
giudice, riassumendo gli argomenti nella petizione, ha riportato che, secondo costui,
la convenuta "avrebbe atteso fino al 19 dicembre 2018 prima di motivare
con la necessaria precisione le motivazioni a fondamento della decisione di
procedere con un licenziamento ordinario comprendente l'esonero di fornire la
prestazione lavorativa durante il periodo di disdetta". In realtà,
obietta l'attore, egli non avrebbe mai utilizzato l'espressione "necessaria
precisione". Nello scritto del 19 dicembre 2018 la convenuta si era infatti
limitata a indicare che "__________ I__________, affetto da malattia ha
(…) raccontato eventi caratterizzati da componente sessuale a suo carico"
(doc. R). È solo con la risposta (il 30 settembre 2020) che la controparte
avrebbe descritto, per la prima volta, gli atti sessuali di cui il ragazzo
sarebbe stato vittima sostenendo che "nello spogliatoio femminile della
palestra sito al __________ dell'Istituto, AP 1 gli avrebbe prima abbassato i
pantaloni e le mutandine ed in seguito si sarebbe a sua volta abbassato pantaloni
e mutande e masturbato dinnanzi a lui" (memoriale, pag. 3 seg.).
Perché
questa asserita imprecisione nell'esposizione della propria posizione
processuale modificherebbe l'esito del giudizio l'appellante non spiega. Né
egli illustra perché e in che modo, in difetto di questa imprecisione e procrastinazione,
si sarebbe difeso diversamente in sede civile e penale contro una simile "ignominia"
(memoriale, pag. 4). Sprovvisto di sufficiente motivazione, l'appello si rivela
al riguardo finanche irricevibile. Sul fatto, invece, che le accuse sarebbero
state mosse in violazione del diritto al contraddittorio (ibidem), si
tornerà in appresso in relazione alla questione della lesione della personalità
(consid 8).
6.
Contrariamente
a quanto sostiene l'appellante, il Pretore non ha stravolto una lettura
giuridicamente corretta della fattispecie sottoposta a giudizio partendo dal
presupposto che la causa "vertesse in merito all'applicabilità (…)
dell'art. 336a cpv. 2 CO in combinazione con l'art. 328 cpv. 1 CO"
(memoriale, pag. 5). Come già illustrato nell'esposizione della motivazione
pretorile (sopra, consid. 3), il primo giudice si è limitato a esprimere il
dubbio che un lavoratore licenziato abusivamente e che ha lasciato perimere il
diritto all'indennità ex art. 336a cpv. 1 e 2 CO possa avanzare una
pretesa sulla base dell'art. 328 cpv. 1 CO. Egli ha lasciato tuttavia, per
finire, irrisolta la questione perché in ogni caso non aveva ravvisato una
lesione della personalità. Ora, per quel che è del dubbio sollevato, esso corrisponde
all'opinione sostenuta nella dottrina e nella giurisprudenza in materia (cfr. Perrenoud in: Commentaire romand, CO I,
3a edizione, n. 17 ad art. 336b con riferimenti; Dietschy-Martenet/Dunand in: Commentaire
Stämpfli, Commentaire du contrat de travail, Berna 2022, n. 37 art. 336b;
Portmann, Das Verhältnis der
"Entschädigung" zu Schadenersatz und Genugtuung – Aspekte des
Arbeitsvertrags- und des Gleichstellungsrechts in: ArbR 2008 pag. 18 a 21; Humbert/Lerch in: Fachhandbuch Arbeitsrecht
- Expertenwissen für die Praxis,
2018, pag. 448 n. 11.115). Al proposito non occorre dunque attardarsi. La
questione della lesione della personalità verrà invece ripresa in seguito.
7.
Nella
misura in cui con l'accoglimento della petizione ripropone la condanna della
convenuta al risarcimento del danno e del torto morale, l'appello si dimostra invece
d'acchito irricevibile. A prescindere dall'esistenza di una lesione della
personalità, l'appellante omette infatti di confrontarsi del tutto con la decisione
pretorile la quale ha ben illustrato perché le richieste in questione fossero
formulate in maniera lacunosa, rispettivamente fossero sprovviste di prova
(sopra, consid. 3). Ora, su questo punto l'attore si limita ad affermare
laconicamente che le pretese di risarcimento del danno materiale e del torto
morale derivanti dalla lesione della personalità sono conseguenza
dell'accertamento di tale violazione e che la determinazione dei rispettivi
importi è stata lasciata al prudente criterio del giudice in applicazione
dell'art. 42 cpv. 2 CO, tenendo conto del fatto che egli è tuttora in cura
presso la dott.ssa __________ (memoriale, pag. 11). Il problema è che
l'appellante non spiega né tanto meno pretende che la decisione del Pretore che
gli ha rimproverato – fra l'altro – di non avere fornito gli elementi necessari
per procedere a una stima in base all'art. 42 cpv. 2 CO sarebbe erronea.
Sprovvisto di motivazione, al riguardo l'appello sfugge a ogni disamina.
8.
Diversa
è la questione relativa al mancato accertamento della lesione della personalità
(art. 28a cpv. 1 n. 3 CC e art. 328 CO). L'appellante ribadisce al
proposito che, pur senza dovere far capo alle regole della procedura penale
(come postula invece, almeno per analogia, parte della dottrina) per accertare
– nell'ambito di un'inchiesta interna all'azienda – la fondatezza di sospetti
reati penali commessi dai dipendenti, il datore di lavoro cui perviene notizia
di un siffatto sospetto deve compiere degli approfondimenti per verificare se
la segnalazione è credibile e in ogni caso deve comunicare in maniera precisa
al proprio dipendente la fattispecie che gli viene contestata dandogli la
possibilità di difendersi, a maggior ragione se si tratta di accuse infamanti. Nel
caso specifico egli deplora di essere stato tenuto all'oscuro – fino a dopo il
licenziamento – dei sospetti che gli venivano mossi. La convenuta, insensibile
alla sofferenza morale che gli è stata causata e agendo in modo superficiale
per non dire subdolo, anziché sospenderlo temporaneamente dalla propria
attività nell'attesa di verificare la veridicità di quanto riportato dai
genitori di __________ I__________ per mezzo di alcune indagini di semplice
attuazione (quali l'ascolto di sé medesimo e della dott.ssa __________ che
aveva in cura il ragazzo con eventuale confronto con i genitori di quest'ultimo
e con la stessa curante), ha preferito tutelare gli alunni iscritti alla scuola
e l'immagine dell’AO 1 (memoriale, pag.4 e pag. 5 a 7).
Egli
non disconosce che, in astratto, la tutela degli alunni è sacrosanta. Ciò
nondimeno osserva che la disdetta con esonero immediato dal prestare la propria
attività rappresenta una lesione "clamorosa" dei suoi diritti
della personalità. Il fatto di privilegiare la tutela dell'immagine della scuola
per rapporto ai diritti della personalità del lavoratore denota a suo avviso
una visione "neo-liberistica o superconservatrice" da parte
del primo giudice che non può essere accettata perché permetterebbe a qualsiasi
datore di lavoro di licenziare – senza alcun accertamento e soprattutto senza
dare la possibilità al diretto interessato di difendersi – un proprio
dipendente a fronte di semplici sospetti. Oltre a ciò – egli prosegue – "le
importanti discrepanze" rilevate dal Pretore fra le varie
testimonianze in merito alle modalità dell'episodio contestato e delle persone
coinvolte sono in realtà decisive nella misura in cui la dott.ssa __________ ha
contraddetto in modo inequivocabile le affermazioni dei genitori di __________
I__________, in particolare circa l'attendibilità di quanto dichiarato dal
ragazzo che, stando alla psichiatra, era affetto da schizofrenia paranoide.
Tant'è che lo stesso direttore dell’AO 1 non avrebbe esitato a considerare, per
finire, inesatte – alla luce di quanto emerso dall'audizione della dott.ssa __________
– le dichiarazioni fattegli a suo tempo dalla famiglia I__________ (loc. cit.,
pag. 7 a 10).
8.1
Per
quanto attiene alla ricevibilità della domanda, non fa dubbio che anche in caso
di perenzione – in concreto pacifica – del diritto del lavoratore all'indennità
per licenziamento abusivo per decorso infruttuoso del termine di 180 giorni (dalla
cessazione del rapporto di lavoro) per introdurre la relativa azione (art. 336b
cpv. 2 CO), costui rimane abilitato a intentare un'azione di accertamento dell'illiceità
(abusività) del licenziamento se subisce una grave lesione della personalità
(fra i tanti cfr. Perrenoud, op.
cit., n. 17 ad art. 336b con rinvio a DTF 136 III 96 consid. 2.2; Staehelin in: Zürcher Kommentar, 4a
edizione, n. 8 ad art. 336b CO con richiami). Che poi l'azione sia fondata
sull'art. 28a cpv. 1 n. 3 CC o sull'art. 328 CO (lex specialis
rispetto all'art. 28 segg. CC) poco importa all'atto pratico. Dandosi lesioni
oggettivamente gravi della personalità, come può ritenersi in ogni caso quella
in rassegna che ha avuto per oggetto la sospetta commissione di atti di
pedofilia e ha provocato all'attore una grave sofferenza psichica (e meglio uno
stato depressivo che ha richiesto fra l'altro un ricovero di quattro settimane
presso la Clinica __________) dalla prognosi incerta come pure pesanti
strascichi anche a livello economico e famigliare (cfr. verbale 23 giugno 2021
della psichiatra __________ pag. 8 segg.; deposizione dello stesso giorno di AP
1, pag. 5), l'esistenza di effetti molesti perduranti può presumersi anche in
virtù dell'esperienza generale della vita (DTF 127 III 481 consid. 1b/aa). Rimane
da vagliare se tale lesione potesse al limite giustificarsi alla luce delle
circostanze.
8.2
È
pacifico che in concreto le parti fossero vincolate da un contratto di lavoro
di durata indeterminata, liberamente disdicibile da ciascuna di esse
conformemente all'art. 335 cpv. 1 CO nei termini di disdetta contrattuali o
legali. Ciò non toglie che la disdetta ordinaria del contratto di lavoro
risulta abusiva se è data in una delle situazioni enunciate all'art. 336 cpv. 1
CO. Tale disposizione limita, per ogni parte contraente, il diritto di porre
termine unilateralmente al contratto (DTF 136 III 513 consid. 2.3 con rinvii).
L'enumerazione dell'art. 336 cpv. 1 CO non è esaustiva e un abuso del diritto
di disdetta può attuarsi anche in altre situazioni paragonabili, per gravità,
alle ipotesi espressamente enunciate (ibidem). Così la disdetta
ordinaria si rivela abusiva se il datore di lavoro la motiva accusando il
lavoratore di un comportamento disonorevole se risulta che l'accusa è infondata
e che, inoltre, il datore di lavoro l'ha avanzata senza basarsi su alcun serio
indizio e senza avere intrapreso le verifiche ragionevomente esigibili.
In tal caso il datore di lavoro viola gravemente il suo obbligo di proteggere
la personalità del lavoratore (STF 4A_694/2015 del 4 maggio 2016 consid. 2.2 seg.
[accusa di furto all'interno di una casa di cura]; 4A_99/2012 del 30 aprile
2012.
consid. 2.2.1 [accusa di maltrattamento nei confronti di residenti di una
casa di cura]). Il licenziamento ordinario non diventa abusivo per il solo
fatto che, in definitiva, l'accusa si rivela infondata o non può essere
confermata, ma presuppone, in aggiunta, che il datore di lavoro abbia accusato
il lavoratore con leggerezza, senza giustificazione ragionevole. Il
licenziamento ordinario non potrebbe infatti soggiacere a condizioni
maggiormente restrittive rispetto a quelle che reggono un licenziamento in
tronco per causa grave (art. 337 CO), nel cui ambito non è escluso che il
semplice sospetto di un grave misfatto possa giustificare il licenziamento con
effetto immediato (ibidem). Da ciò si desume che il datore di lavoro
deve sforzarsi di verificare i fatti denunciati prima di procedere al
licenziamento e che il lavoratore deve potere equamente difendere la propria
posizione ove il suo onore è compromesso (STF 4A_694/2015, citata, consid. 2.4).
8.3
Contrariamente
all'opinione dell'appellante, a destare perplessità nel caso specifico non è
tanto l'invocazione degli interessi addotti dalla convenuta a giustificazione
del licenziamento. A prescindere dalla inutile quanto gratuita polemica in
merito alla pretesa visione "neo-liberistica o superconservatrice"
del Pretore, quest'ultimo non si è limitato a tutelare l'immagine della scuola ma
ha inglobato nella propria ponderazione gli interessi dei suoi alunni (o meglio
la loro sicurezza) nei confronti dei quali effettivamente la convenuta, cui gli
stessi erano affidati, aveva degli obblighi di responsabilità accresciuti. Il problema
consiste piuttosto nell'accertamento lacunoso dei fatti che sono stati posti alla
base di questa ponderazione. Si conviene infatti con l'attore che il datore di
lavoro non poteva, senza alcun previo serio accertamento e soprattutto senza
sentire il presunto autore (ma neppure almeno cercare di ascoltare la presunta
vittima o la psichiatra che lo aveva in cura), fondarsi sulla sola segnalazione
dei genitori di un ex alunno per licenziare, ancorché in via ordinaria, un
dipendente di lunga data (al momento dei fatti cinquantunenne e con quasi 24
anni di servizio) che non era stato oggetto nel passato di alcuna misura disciplinare
(deposizione 21 giugno 2021 del presidente dell’AO 1, __________,
pag. 10) a dipendenza del sospetto di aver commesso gravi fatti
di rilevanza penale risalenti a 20 anni addietro che gli stessi segnalanti non
avevano vissuto di persona e di cui la convenuta – stando alla deposizione del
direttore __________ (verbale del 21 giugno 2021, pag. 5) – nemmeno sapeva chi
glieli avesse riportati. A maggior ragione se si considera che l'unico presunto
"testimone", __________ P__________, aveva già (due giorni dopo la
segnalazione) negato, per quanto lo riguardava, il racconto dei segnalanti. Certo,
non si disconosce che la natura del sospetto e la mansione dell'attore in seno
alla scuola imponevano alla convenuta di agire senza indugio e nella tutela
degli alunni. Ma nulla le impediva, visto anche il tempo trascorso dai fatti
segnalati (quasi 20 anni), di al limite sospendere cautelativamente il proprio
dipendente nell'attesa di compiere un minimo di accertamenti anziché attendere
quasi due settimane per licenziare il lavoratore senza avere nel frattempo
compiuto un minimo di indagini che giustificassero la misura.
8.4
Che
poi la convenuta abbia evitato – come ha argomentato il Pretore – di accusare direttamente
l'attore di avere commesso quanto segnalato da __________ e __________ I__________,
poco importa. Il fatto di avere almeno inizialmente, al momento del
licenziamento, evitato ogni accenno all'episodio, salvo poi, a seguito
dell'insistenza del lavoratore che ne chiedeva la motivazione, precisare gradualmente
i contorni della segnalazione (v. sopra, Lett. C) fino a indicare nella lettera del 27 novembre 2018 che "__________ I__________i,
affetto da malattia, ha infatti raccontato eventi caratterizzati da componente
sessuale a suo carico" (doc. R), nulla muta ai fini del
giudizio. Che il datore di lavoro si fondi sin dall'inizio esplicitamente sui
sospetti di reato segnalatigli da terzi per licenziare il proprio dipendente o,
per evitare possibili problemi, preferisca sottacere almeno inizialmente la
vera motivazione, poco cambia per il lavoratore se, come nella fattispecie, è
appurato che tale sospetto ha, comunque sia, determinato il provvedimento ed è
stato, per finire, anche così comunicato all'interessato. Nell'uno come
nell'altro caso il licenziamento si basa sul sospetto denunciato da un terzo. E
in una situazione del genere, se il datore di lavoro non può contare su altri
mezzi di prova disponibili, egli deve confrontare il lavoratore con le accuse
che gli vengono mosse, a maggior ragione se queste denotano – come in concreto
– una particolare gravità e potrebbero avere delle ripercussioni negative
importanti sulla personalità e sulla vita del dipendente. In caso contrario il
datore di lavoro vedrà opporsi il rimprovero di non avere sufficientemente
chiarito i fatti (v. de Dardel,
Vers un droit d'être entendu avant le licenciement en droit privé? Le cas du licenciement des travailleurs âgés et du congé-soupçon in:
AJP 2023 pag. 434).
8.5
Quanto
alla circostanza – accertata dal Pretore – che i genitori di __________ I__________
e la dott.ssa __________ avrebbero sostanzialmente confermato i fatti "seppur
con importanti discrepanze", l'appellante rileva a ragione che in
realtà la deposizione dell'allora curante ha relativizzato di molto se non
addirittura contraddetto su punti essenziali la versione raccontata dai
genitori. A cominciare dalla constatazione che il racconto fatto da __________
I__________ in clinica alla presenza della psichiatra era "molto più
succinto" di quello riportato da __________ I__________. Ma anche nei
contenuti le due versioni divergevano in modo significativo. A differenza di
quanto riferito dalla madre a proposito di quel colloquio in clinica (e
confermato globalmente dal padre), il ragazzo non aveva specificato che uno dei
"bidelli" gli aveva calato i pantaloni, né aveva parlato di
sperma (verbale 6 luglio 2021 di __________, pag. 1 seg.). E soprattutto,
mentre i genitori avrebbero garantito al direttore della scuola, in occasione della
segnalazione del 26 marzo 2018, che il racconto del ragazzo era stato ritenuto
dalla psichiatra affidabile al 90% (verbale 21 giugno 2021 di __________, pag.
7) e __________ I__________ aveva dichiarato davanti al Pretore che per
l'allora curante il racconto "era verosimile perché non cambiava mai
versione nei mesi" (verbale 23 giugno 2021 della madre, pag. 15), l'interessata
ha smentito entrambe le tesi. La dott.ssa __________ ha rilevato che la sua
posizione era in realtà "neutra" fermo restando che,
considerata la patologia di __________ (per lei soffriva di schizofrenia
paranoide), "c'erano elementi che facevano propendere per il dubbio,
perché c'erano stati altri racconti e altri vissuti di __________ che poi non
erano reali" come poteva spesso accadere nei pazienti affetti da
psicosi. Tant'è che "il ragazzo avrebbe forse potuto, come ipotesi,
interpretare una semplice pacca sulle spalle, o un gesto di rimettergli a posto
la maglietta, come una violenza, in funzione del suo vissuto" e che a
suo avviso "non si poteva fare una denuncia proprio per questa ragione
del dubbio" (verbale 6 luglio 2021, pag. 2 a 5).
Del
resto – si osserva per abbondanza – gli stessi genitori erano consapevoli di
questa incertezza ed erano preoccupati "di fare una denuncia basata su
di un dubbio, e rovinare così la vita di una persona che magari non aveva fatto
niente" (loc. cit., pag. 3; v. pure verbale 23 giugno 2021 di __________
I__________, pag. 15: "A me non sembrava il caso di denunciare
penalmente il AP 1. Ripeto che mio figlio ha una terapia e pertanto non avevo
al 100% la certezza che questa cosa era successa davvero"). Al punto che
essi neppure si sono opposti, nel settembre del 2019, a un eventuale reintegro dell'attore
nella scuola nonostante avessero nel frattempo iscritto anche la figlia minore __________
al medesimo Istituto (doc. U e verbale 25 giugno 2021 di __________ P__________,
pag. 10).
8.6
Ciò
posto, si deve concludere che il licenziamento si è fondato, per finire, sul
sospetto di un grave atto di pedofilia riferito – per sentito dire – da terze
persone (i genitori di __________ I__________) al direttore della convenuta a
distanza di quasi 20 anni dai fatti senza che siano stati sentiti (o almeno sia
stato fatto il tentativo) né il presunto autore, né la presunta vittima e
neppure la psichiatra cui – stando a quanto dichiarato da __________ – il
ragazzo avrebbe raccontato l'episodio. Considerata la gravità del sospetto, il
licenziamento che ne è scaturito con troppa leggerezza senza procedere a una
minima verifica (neppure sulla patologia psichiatrica di cui il ragazzo
soffriva) ha comportato una lesione non meno grave dell'onore del lavoratore.
Il quale ha perso il proprio impiego dopo quasi 24 anni di attività irreprensibile
sulla base di una segnalazione che – per quanto testé illustrato – andava presa
con particolare cautela perché il sospetto non era sorretto da ulteriori indizi
di pregio (analogamente: STF 4A_694/2015 del 4 maggio 2016, consid. 4.2; cfr.
inoltre de Dardel, op. cit., pag.
434, e Martin Antipas/de Preux, L'application
des règles de procédure pénale à l'enquête de l'employeur in: RSJ 117/2021 pag.
527) e poteva (come è stato: consid. 8.1) comportare gravi conseguenze per la
persona sospettata, irrimediabili anche qualora si fosse rivelato infondato.
Sotto
questo punto di vista, la possibilità che la convenuta avrebbe in ogni caso,
sulla scorta delle informazioni in suo possesso – del tutto insufficienti, come
ha finito per riconoscere lo stesso direttore dell’AO 1 nel suo verbale del 9
luglio 2021 (pag. 4: "È giocoforza che il mio comportamento può
apparire, a tre anni di distanza, lacunoso") – disdetto il rapporto di
lavoro quand'anche avesse proceduto al contraddittorio (come ha accertato il
Pretore), è senza rilievo. La fattispecie si differenzia significativamente da
quella esaminata dal Tribunale federale in STF 4C.174/2004 del 5 agosto 2004 in
cui il gerente di un negozio di videogiochi e articoli informatici era stato
licenziato in via ordinaria sulla base delle osservazioni di una venditrice con
il sospetto che costui avesse rubato alcuni articoli dall'assortimento e per
questo era stato denunciato al ministero pubblico quantunque il procedimento
penale sia per finire, in seguito, stato abbandonato. Nemmeno in quella
occasione il lavoratore era stato sentito prima del licenziamento, ma il datore
di lavoro aveva adottato, contrariamente al caso in rassegna (in cui l'unico
presunto "testimone", __________ P__________, ha negato di avere
assistito al fatto), delle misure d'investigazione sufficienti: il
licenziamento si fondava sulle osservazioni della venditrice e su altri indizi
(cfr. de Dardel, op. cit., pag.
434.
in fine).
8.7
Nella
misura in cui chiede che, in accoglimento della petizione, venga accertato che
la disdetta ordinaria 7/9 aprile 2018 del contratto di lavoro (con esonero
immediato dal fornire l'attività lavorativa) è abusiva e lede i diritti della
personalità di AP 1 nel senso dell'art. 328 CO, l'appello merita pertanto accoglimento.
Non può invece essere ammessa la domanda tesa all'accertamento che i fatti alla
base del licenziamento non sussistono né quella volta a ottenere la (non meglio
precisata) condanna della AO 1 a un tale riconoscimento. A parte che manca ogni
motivazione al riguardo, gli accertamenti lacunosi e i dubbi residui non
consentono di determinarsi in questa sede con cognizione di causa su quanto è
effettivamente accaduto oltre 20 anni addietro. Su tale punto l'appello va
dunque respinto in ordine e nel merito.
9.
Le
spese giudiziarie (stante l'inapplicabilità dell'art. 114 lett. c CPC già solo
in ragione dell'entità delle pretese riparatorie, pari ad almeno fr. 65'000.-) seguono
la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Considerata la preminenza dell'accertamento
della lesione della personalità sugli altri aspetti (accessori: v. sopra,
consid. 1) ma anche la soccombenza dell'appellante sulle altre questioni, compresa
anche parte delle altre domande di accertamento, si giustifica di ripartire gli
oneri processuali a metà fra le parti, compensando le ripetibili. Il dispositivo sugli oneri processuali e
le ripetibili di primo grado segue identica sorte.
10.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro
la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (sopra,
consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I. Nella
misura in cui è ricevibile, l’appello 2 giugno 2023 di AP 1 è parzialmente
accolto. Di conseguenza la sentenza 3 maggio 2023 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta nel senso che:
È accertato che i
diritti della personalità di AP 1 sono stati lesi nella misura in cui la causa
all'origine della disdetta ordinaria del contratto di lavoro, con esonero
immediato dall'obbligo di fornire l'attività lavorativa, che è stata notificata
brevi manu dalla AO 1 in data 9 aprile 2018, è consistita nella segnalazione
fatta dai genitori __________ e __________ I__________ di presunti atti gravi
caratterizzati da componente sessuale commessi da AO 1 in danno dell'allora
figlio minorenne __________ I__________. Il licenziamento in questione si
rivela pertanto abusivo (art. 328 e 336 CO).
Per il resto la petizione è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.-, da
anticipare così come anticipate, sono poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Le
spese processuali d’appello, di fr. 3’000.-, sono poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto
del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).