Lexipedia

Decisione

12.2023.69

Contratto di lavoro - disdetta fondata su sospetti atti di pedofilia - abusività della disdetta

6 ottobre 2023Italiano36 min

I. Con

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.69

Lugano

6 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2020.65 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, promossa con petizione 19 maggio 2020 da

AP

1

patrocinato dall' PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall' PA 2

con cui

l'attore ha chiesto l'accertamento di una lesione della personalità in esito al

suo licenziamento in via ordinaria in data 9 aprile 2018 e la condanna della

convenuta al risarcimento del danno conseguente a tale lesione (segnatamente

delle spese legali extragiudiziarie, stimate in fr. 15'000.-, e della

imprecisata perdita economica) come pure alla riparazione del torto morale di

fr. 50'000.-;

pretese avversate dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con

decisione del 3 maggio 2023;

appellante l'attore che, con appello 2 giugno

2023, postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la

petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 31 agosto 2023 propone di respingere

l'appello, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in

fatto:

A. AP

1 ha lavorato alle dipendenze della AO 1 in qualità di

manutentore dal 1° luglio 1994 al 9 aprile 2018 allorché, senza preavviso, egli

è stato convocato nell'ufficio del direttore (__________), dove – alla presenza

anche del legale della AO 1 (avv__________) e del responsabile dell'economato (__________)

– gli è stata notificata la disdetta ordinaria del rapporto di lavoro per il 31

luglio 2018 con esonero immediato dall'obbligo di prestare l'attività (doc. B,

firmato per ricevuta dal lavoratore). Il motivo del licenziamento non gli è

stato comunicato in quella occasione.

B. La

decisione di porre fine al rapporto di lavoro fa seguito a una segnalazione da

parte di __________ e __________ I__________i i quali, durante un incontro

avvenuto il 26 marzo precedente con il direttore __________, hanno riferito che

il figlio __________, nell'ambito di una non meglio precisata terapia a cui era

sottoposto, aveva evocato un abuso sessuale (spogliamento con toccamenti) che avrebbe

subito anni addietro (nel 1999) all'interno dellAO 1, a opera di AP 1. Stando

ai coniugi I__________, tale episodio sarebbe stato osservato – almeno nella

fase conclusiva – da un altro collaboratore dell’AO 1, individuato in __________

P__________, il quale sarebbe sopraggiunto quando l'atto sessuale si era già consumato.

Sentito dal direttore dell’AO 1 due giorni dopo la segnalazione, __________ P__________

ha tuttavia negato di avere assistito a un episodio del genere. AP 1 non è invece

stato confrontato con la segnalazione.

C. L'interessato

ha ottenuto il 16 aprile 2018 un certificato di lavoro "intermedio"

in cui si attestavano la "serietà e affidabilità" nell'espletamento

delle mansioni che gli erano state assegnate (doc. C). Chieste le motivazioni alla

base del licenziamento, AO 1 è dapprima rimasto sul vago. Così il 18 aprile

2018 il direttore e il presidente (__________) dell’AO 1 si sono limitati a

rilevare che "la disdetta ordinaria (…) è da ricondurre alla

segnalazione di atti da Lei commessi durante lo svolgimento della sua attività

lavorativa, che hanno irrimediabilmente minato il rapporto di fiducia"

(doc. D). Il 26 aprile 2018 la patrocinatrice dell’AO 1 avv. __________ ha poi

accennato a una "segnalazione di atti gravi che sarebbero stati da lui

commessi (…) che avrebbero rilevanza penale e che ad oggi non sarebbero

prescritti" (doc. F). Ma è solo in una lettera del 27 novembre 2018,

trasmessa al lavoratore il 19 dicembre 2018, che il suo direttore ha delineato in

qualche modo i contorni della segnalazione, indicando che "__________ I__________,

affetto da malattia, ha infatti raccontato eventi caratterizzati da componente

sessuale a suo carico" (doc. R). Accusa che l'interessato ha fermamente

respinto per il tramite del suo patrocinatore di allora (v. doc. S, T). Nessuno

ha a ogni modo sporto denuncia penale per i fatti in questione.

D. Decorso infruttuoso

il tentativo di conciliazione avviato il 19 dicembre 2019 (inc. CM.2019.837),

con petizione 19 maggio 2020 AP 1 ha convenuto la AO 1 innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano per ottenere quanto segue:

1.

Azione di accertamento di una lesione della personalità che continua a

produrre effetti molesti (art. 28 e 28a cpv. 1 numero 3 CC e art. 328 CO)

1.1

È accertato che i diritti della personalità di AP 1 sono stati lesi nella

misura in cui la causa all'origine della disdetta ordinaria del contratto di

lavoro, con esonero immediato dall'obbligo di fornire l'attività lavorativa,

che è stata notificata brevi manu dalla AO 1 in data 7/9 aprile 2018, è consistita

nella segnalazione fatta dai genitori __________ e __________ I__________ di

presunti atti gravi caratterizzati da componente sessuale commessi da AP 1 in

danno dell'allora figlio minorenne __________ I__________.

1.2

Premesso che gli eventi (non meglio precisati) oggetto del racconto fatto da __________

I__________ ai propri genitori __________ e __________ I__________ e da questi

ultimi segnalati alla Direzione AO 1, non sussistono nella misura in cui fanno

riferimento e coinvolgono direttamente o indirettamente AP 1, è accertato che

la disdetta ordinaria del contratto di lavoro, con esonero immediato dal

fornire l'attività lavorativa, è abusiva e lede i diritti della personalità di AP

1, ex art. 28 CC e 328 CO.

1.3

Accertata l'illiceità della lesione dei diritti della personalità di AP 1

dovute alle modalità della disdetta del rapporto di lavoro e alle motivazioni

comunicate solo con la raccomandata del 19 dicembre 2018 a giustificazione

della disdetta, la AO 1 è condannata a riconoscere che i motivi posti alla base

della disdetta non sussistono.

2. Azione

di risarcimento del danno materiale derivante dalla lesione della personalità

(41 CO, 97 CO)

2.1

La convenuta AO 1, è condannata a risarcire a AP 1 tutti i danni materiali

derivanti dalla illecita lesione della personalità a seguito della segnalazione

di presunti atti gravi caratterizzati da componente sessuale commesse da AP 1

in danno dell'allora minorenne __________ I__________ e della conseguente

disdetta abusiva del contratto di lavoro.

2.2

In particolare il danno materiale consiste:

nelle spese di patrocinio sopportate da AP 1 nella fase extragiudiziale,

stimate in CHF 15'000.-;

nella perdita economica finora patita a seguito del licenziamento abusivo e in

quella futura prevedibile da calcolarsi fino all'età del pensionamento.

3. Azione

di risarcimento del torto morale derivante dalla lesione della personalità

(art. 49 CO)

3.1 La convenuta AO

1 è condannata a risarcire a AP 1 a titolo di torto morale l'importo di CHF

50'000.- per la illecita lesione della personalità derivante dalla segnalazione

di presunti atti gravi caratterizzati da componente sessuale che sarebbero

stati commessi da AP 1 in danno di __________ I__________, minorenne al momento

dei fatti rispettivamente dalla disdetta abusiva del contratto di lavoro.

In sintesi, per l'attore le

modalità del licenziamento avrebbero leso gravemente la sua personalità con effetti

molesti che perduravano essendo egli tuttora in trattamento psichiatrico a

seguito di ciò. La convenuta lo avrebbe licenziato sulla scorta di meri

sospetti senza avere effettuato i necessari approfondimenti né avere proceduto

a un contraddittorio con lui, attendendo fino al 19 dicembre 2018 prima di

accennare al motivo effettivo del licenziamento. Tutto ciò avrebbe compromesso

il suo equlibrio psicofisico che gli ha impedito di trovare un nuovo impiego e

lo ha fatto apparire al cospetto di famigliari, ex colleghi e conoscenti come

una persona sospettata di infamanti atti di pedofilia.

E. Con risposta 30

settembre 2020 la AO 1 si è opposta alla petizione, rilevando che l'attore

avrebbe dovuto capire al più tardi con la lettera del 26 aprile 2018 quali

fossero le accuse che gli erano mosse. A parte ciò, i sospetti che gravavano

sull'attore non potevano dirsi inconsistenti poiché la psichiatra __________ che

aveva in cura __________ I__________ aveva detto ai genitori che quanto da lui

riferito poteva essere ritenuto credibile al 90% come costoro hanno poi

riportato al direttore. E rimanendo, comunque sia, il dubbio che

quanto riportato dai genitori di __________ I__________ possa essersi

effettivamente verificato, la ponderazione degli interessi l'aveva indotta a

concludere che dovevano prevalere quelli dei ragazzi e dell’AO 1 che per questo

genere di vicende persegue una politica di "tolleranza zero".

Senza contare che il diritto dell'attore di chiedere un'indennità per disdetta

abusiva risultava perento in virtù dell'art. 336b cpv. 2 CO e che, in ogni

caso, l'interessato era venuto meno al proprio obbligo di allegazione e

specificazione con particolare riguardo alla quantificazione delle poste di

danno e torto morale invocate.

F. Con

replica 4 novembre 2020 dell'attore e duplica 9 dicembre 2020 della convenuta,

le parti hanno approfondito le proprie antitetiche posizioni riconfermandosi

sostanzialmente nelle proprie richieste.

G. Esperita

l'istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi 24 marzo 2023, con decisione 3

maggio 2023 il Pretore ha respinto la petizione ponendo le spese processuali di

fr. 1'500.- a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr.

5'200.- per ripetibili.

H. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto

a questa Camera con un appello del 2 giugno 2023 per ottenere la riforma del

giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, con seguito di spese e

ripetibili di entrambe le sedi a carico della convenuta.

Fatti

I. Con

risposta 31 agosto 2023 la AO 1 propone di respingere

l'appello, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

L’art.

308.

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali

il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

sia di almeno

fr.

10'000.- (cpv. 2). Le controversie

non patrimoniali sono invece

sempre appellabili. Ciò è anche il caso per un'azione volta alla protezione

della personalità, tranne ove tenda unicamente alla rifusione del danno,

alla riparazione del torto morale, alla consegna dell'utile o a finalità principalmente

commerciali (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1; cfr. pure Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile

suisse, Basilea 2011, pag. 215 n. 436). Nella fattispecie l'attore ha chiesto

anzitutto al Pretore di accertare una lesione della propria personalità per

licenziamento abusivo in virtù degli art. 28 e 28a CC come pure

dell'art. 328 CO. Solo in funzione di ciò egli ha postulato anche una rifusione

del danno e una riparazione del torto morale. Per il resto la sua iniziativa

non denota finalità commerciali. Ne segue che la presente controversia è

appellabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del

rimedio giuridico, l'appello in esame è stato introdotto il 2 giugno 2023

(timbro postale sulla busta d'invio) contro la decisione impugnata notificata

il 4 maggio 2023, sicché esso è tempestivo (art. 311 cpv. 1 CPC). Come è

tempestiva la relativa risposta del 31 agosto 2023 (art. 312 cpv. 2 CPC).

2.

All'appello

l'attore acclude un certificato medico 7 febbraio 2023 della psichiatra

(dott.ssa __________) che lo ha in cura in esito a una "reazione

ansioso-depressiva correlata all'inatteso licenziamento da parte dell’AO 1"

e in cui, pur facendo stato di un parziale miglioramento, essa attesta che le

ripercussioni sul paziente "con anamnesi psichiatrica sino ad allora

silente" e nel frattempo al beneficio di una rendita d'invalidità non

sono ancora superate (doc. AA di appello). Il problema è che il certificato è

anteriore alla sentenza impugnata come pure al memoriale conclusivo di prima

sede. E l'appellante non spiega perché gli fosse impossibile – con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze – esibire quel

documento già davanti al Pretore (v. art. 317 cpv. 1 CPC). Ne discende che il

nuovo mezzo di prova è improponibile in questa sede. Al riguardo non occorre

dunque attardarsi.

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ricordato che in caso di licenziamento

abusivo (art. 336 segg. CO) la perenzione del diritto all'indennità ex art. 336a

CO non abilita di principio il lavoratore a servirsi della riserva dell'art.

336a cpv. 2 CO (seconda frase: "Sono salvi i diritti al risarcimento del

danno per altri titoli giuridici") per fare valere – per altre vie – delle

indennità, essendo dubbio che il lavoratore licenziato abusivamente e che ha

lasciato perimere il diritto all'indennità ex art. 336a CO possa ancora

elevare una pretesa sulla base dell'art. 328 cpv. 1 CO. Ciò posto, per il

Pretore è pacifico che l'attore abbia lasciato perimere il diritto

all'indennità ex art. 336a CO così come che quanto rimproverato alla

convenuta avrebbe potuto essere azionato giudizialmente facendo valere le

pretese risarcitorie degli art. 336 segg. CO. Egli ha tuttavia lasciato

irrisolta la questione di sapere se la domanda volta al risarcimento del danno

sulla base dell'art. 328 cpv. 1 CO fosse ammissibile nonostante la sopraggiunta

perenzione dei diritti all'indennità di cui all'art. 336a CO siccome in

ogni caso – come avrebbe illustrato in seguito – una lesione della personalità

ai sensi dell'art. 328 CO non entrava in linea di conto (loc. cit., pag. 5).

Venendo

alle singole richieste di causa, il Pretore ha constatato anzitutto che la

domanda volta a farsi risarcire tutti i danni materiali derivanti dall'asserita

illecita lesione della personalità riconducibile alla segnalazione dei presunti

atti sessuali commessi su __________ I__________ non era – comunque sia –

debitamente quantificata né tanto meno sufficientemente comprovata, l'attore

essendo venuto meno ai propri doveri di allegazione e specificazione degli art.

42.

cpv. 2 CO e 55 CPC. Anche per le spese legali extragiudiziarie, il Pretore

ha rilevato che l'attore si era limitato a stimarle in fr. 15'000.- senza però

spiegare perché l'importo esatto non poteva essere dimostrato (sebbene la prova

piena apparisse possibile e ragionevolmente esigibile) né dimostrare in che

misura tali spese non sarebbero state coperte dalle ripetibili in caso di

vittoria processuale e in che modo esse sarebbero state necessarie e adeguate

per l'affermazione del credito in risarcimento. Quanto alla perdita economica

passata e futura fino all'età del pensionamento, il primo giudice ha osservato

che quand'anche la prova piena non fosse stata ragionevolmente esigibile,

l'attore aveva totalmente omesso ogni sforzo allegatorio e non aveva fornito

gli elementi necessari per procedere a una stima in base all'art. 42 cpv. 2 CO,

sicché doveva sopportare le conseguenze della mancata prova (art. 8 CC; loc.

cit., pag. 7 seg.).

Per

il Pretore nemmeno si poteva rimproverare alla convenuta una lesione della

personalità nel senso dell'art. 328 CO. Essa aveva disdetto ordinariamente il

contratto sulla base di una segnalazione concernente atti di natura sessuale

che, a detta dei genitori della presunta vittima, l'attore avrebbe commesso a

danno di un alunno. Stando al Pretore era però del tutto irrilevante sapere se

quanto raccontato da __________ I__________ sia effettivamente accaduto. La

convenuta aveva evitato di accusare l'attore di avere effettivamente commesso

quanto segnalato da __________ e __________ I__________ e aveva deciso,

ponderati gli interessi in gioco (ovvero l'aspettativa del lavoratore a

continuare il rapporto lavorativo, da una parte, e il dovere dell’AO 1 di

tutelare i suoi alunni e la propria immagine, dall'altra), di disdire

ordinariamente il contratto conformemente alla libertà di ogni parte di porre

termine a un rapporto di lavoro nel rispetto dei termini di disdetta. E in

considerazione della gravità dell'episodio segnalato, non si poteva

rimproverare alla convenuta di aver voluto tutelarsi, avendo essa una

responsabilità accresciuta nei confronti degli scolari iscritti all'Istituto ed

esponendosi a possibili conseguenze nei confronti di terzi qualora essa non

avesse preso un provvedimento ove la segnalazione si fosse rivelata veritiera.

A parte ciò, la convenuta non ha in alcun modo ostacolato la ricerca di un

nuovo impiego da parte dell'attore, avendogli anzi rilasciato un attestato di

lavoro intermedio lusinghiero e privo di informazioni sfavorevoli. Il sospetto

concerneva un'infrazione grave e i testimoni (i genitori di __________ I__________

e la dott.ssa __________) hanno di fatto confermato, seppure con importanti

discrepanze, i fatti riportati, la cui prova era per altro non esigibilie

"vista la natura dell'infrazione stessa e del lungo tempo trascorso".

Considerata la natura del sospetto e il lavoro svolto dall'attore, la

continuazione del rapporto di lavoro era divenuta impossibile. E il solo fatto

di non avere proceduto a un contraddittorio con l'attore prima di prendere la

decisione del licenziamento non bastava a ravvisare una lesione della

personalità del medesimo. Per il Pretore infatti, quand'anche ciò fosse stato

fatto, in base a quanto era emerso dalle risultanze istruttorie l'esito non

sarebbe cambiato e la convenuta, sulla scorta delle informazioni in suo

possesso, avrebbe in ogni caso disdetto il contratto in via ordinaria (loc.

cit., pag. 8 a 10).

Relativamente

all'indennità per torto morale, il Pretore ha reiterato il dubbio che un

lavoratore licenziato in modo abusivo e che ha lasciato perimere il diritto

all'indennità ex art. 336a CO – che, salvo situazioni eccezionali, copre

interamente anche il torto morale subito – possa ancora prevalersi di una

pretesa fondata sugli art. 49 cpv. 1 e 328 cpv. 1 CO Comunque sia, ha

epilogato il primo giudice, la questione poteva rimanere indecisa. Non solo non

era stata riscontrata una lesione della personalità del lavoratore, ma,

soprattutto, l'attore aveva omesso di allegare e specificare in che misura

l'asserita violazione sarebbe a tal punto grave da ritenere insufficiente

un'indennità corrispondente a sei mesi di salario per ripararla oppure si

distinguerebbe nettamente dall'asserita lesione della personalità risultante

già dalla disdetta (i cui diritti all'indennità sono nel frattempo perenti). Né

l'interessato aveva spiegato perché risultava congrua una riparazione di fr.

50'000.- (loc. cit., pag. 10 seg.).

4.

In

una prima censura l'appellante reputa fuorviante l'affermazione del Pretore

secondo cui la causa ex art. 336b CO è perenta "in quanto

l'istanza di conciliazione obbligatoria è stata promossa in data 19 dicembre

2019" (memoriale, pag. 2 con riferimento a pag. 2 seg. della decisione

impugnata). L'attore rileva che l'istanza di conciliazione come pure la

successiva petizione 19 maggio 2020 non erano fondate sull'art. 336 CO (sebbene

in occasione della disdetta ordinaria vi sia stata una lesione dell'art. 328

CO) bensì vertevano su un'azione di accertamento di una lesione della

personalità (art. 28a cpv. 1 n. 3 CC e art. 328 CO) e sulle relative

richieste di risarcimento danni e di riparazione del torto morale (loc. cit.,

pag. 2 seg.).

A

parte che l'appellante non spiega quali conseguenze trae da tale obiezione,

egli trascura che il Pretore ha – giustamente – accertato la perenzione del

diritto all'indennità per licenziamento abusivo ex art. 336b cpv. 2 CO per interrogarsi

se il lavoratore, malgrado ciò, potesse ancora fare valere proprie pretese

fondate su una lesione della personalità in esito al licenziamento in

questione. Sulla questione si tornerà a ogni modo ancora in seguito (consid. 6).

La doglianza cade dunque nel vuoto.

5.

Senza

rilievo ai fini del giudizio appare quindi la critica dell'appellante all'esposizione

pretorile delle allegazioni fattuali delle parti nella misura in cui il primo

giudice, riassumendo gli argomenti nella petizione, ha riportato che, secondo costui,

la convenuta "avrebbe atteso fino al 19 dicembre 2018 prima di motivare

con la necessaria precisione le motivazioni a fondamento della decisione di

procedere con un licenziamento ordinario comprendente l'esonero di fornire la

prestazione lavorativa durante il periodo di disdetta". In realtà,

obietta l'attore, egli non avrebbe mai utilizzato l'espressione "necessaria

precisione". Nello scritto del 19 dicembre 2018 la convenuta si era infatti

limitata a indicare che "__________ I__________, affetto da malattia ha

(…) raccontato eventi caratterizzati da componente sessuale a suo carico"

(doc. R). È solo con la risposta (il 30 settembre 2020) che la controparte

avrebbe descritto, per la prima volta, gli atti sessuali di cui il ragazzo

sarebbe stato vittima sostenendo che "nello spogliatoio femminile della

palestra sito al __________ dell'Istituto, AP 1 gli avrebbe prima abbassato i

pantaloni e le mutandine ed in seguito si sarebbe a sua volta abbassato pantaloni

e mutande e masturbato dinnanzi a lui" (memoriale, pag. 3 seg.).

Perché

questa asserita imprecisione nell'esposizione della propria posizione

processuale modificherebbe l'esito del giudizio l'appellante non spiega. Né

egli illustra perché e in che modo, in difetto di questa imprecisione e procrastinazione,

si sarebbe difeso diversamente in sede civile e penale contro una simile "ignominia"

(memoriale, pag. 4). Sprovvisto di sufficiente motivazione, l'appello si rivela

al riguardo finanche irricevibile. Sul fatto, invece, che le accuse sarebbero

state mosse in violazione del diritto al contraddittorio (ibidem), si

tornerà in appresso in relazione alla questione della lesione della personalità

(consid 8).

6.

Contrariamente

a quanto sostiene l'appellante, il Pretore non ha stravolto una lettura

giuridicamente corretta della fattispecie sottoposta a giudizio partendo dal

presupposto che la causa "vertesse in merito all'applicabilità (…)

dell'art. 336a cpv. 2 CO in combinazione con l'art. 328 cpv. 1 CO"

(memoriale, pag. 5). Come già illustrato nell'esposizione della motivazione

pretorile (sopra, consid. 3), il primo giudice si è limitato a esprimere il

dubbio che un lavoratore licenziato abusivamente e che ha lasciato perimere il

diritto all'indennità ex art. 336a cpv. 1 e 2 CO possa avanzare una

pretesa sulla base dell'art. 328 cpv. 1 CO. Egli ha lasciato tuttavia, per

finire, irrisolta la questione perché in ogni caso non aveva ravvisato una

lesione della personalità. Ora, per quel che è del dubbio sollevato, esso corrisponde

all'opinione sostenuta nella dottrina e nella giurisprudenza in materia (cfr. Perrenoud in: Commentaire romand, CO I,

3a edizione, n. 17 ad art. 336b con riferimenti; Dietschy-Martenet/Dunand in: Commentaire

Stämpfli, Commentaire du contrat de travail, Berna 2022, n. 37 art. 336b;

Portmann, Das Verhältnis der

"Entschädigung" zu Schadenersatz und Genugtuung – Aspekte des

Arbeitsvertrags- und des Gleichstellungsrechts in: ArbR 2008 pag. 18 a 21; Humbert/Lerch in: Fachhandbuch Arbeitsrecht

- Expertenwissen für die Praxis,

2018, pag. 448 n. 11.115). Al proposito non occorre dunque attardarsi. La

questione della lesione della personalità verrà invece ripresa in seguito.

7.

Nella

misura in cui con l'accoglimento della petizione ripropone la condanna della

convenuta al risarcimento del danno e del torto morale, l'appello si dimostra invece

d'acchito irricevibile. A prescindere dall'esistenza di una lesione della

personalità, l'appellante omette infatti di confrontarsi del tutto con la decisione

pretorile la quale ha ben illustrato perché le richieste in questione fossero

formulate in maniera lacunosa, rispettivamente fossero sprovviste di prova

(sopra, consid. 3). Ora, su questo punto l'attore si limita ad affermare

laconicamente che le pretese di risarcimento del danno materiale e del torto

morale derivanti dalla lesione della personalità sono conseguenza

dell'accertamento di tale violazione e che la determinazione dei rispettivi

importi è stata lasciata al prudente criterio del giudice in applicazione

dell'art. 42 cpv. 2 CO, tenendo conto del fatto che egli è tuttora in cura

presso la dott.ssa __________ (memoriale, pag. 11). Il problema è che

l'appellante non spiega né tanto meno pretende che la decisione del Pretore che

gli ha rimproverato – fra l'altro – di non avere fornito gli elementi necessari

per procedere a una stima in base all'art. 42 cpv. 2 CO sarebbe erronea.

Sprovvisto di motivazione, al riguardo l'appello sfugge a ogni disamina.

8.

Diversa

è la questione relativa al mancato accertamento della lesione della personalità

(art. 28a cpv. 1 n. 3 CC e art. 328 CO). L'appellante ribadisce al

proposito che, pur senza dovere far capo alle regole della procedura penale

(come postula invece, almeno per analogia, parte della dottrina) per accertare

– nell'ambito di un'inchiesta interna all'azienda – la fondatezza di sospetti

reati penali commessi dai dipendenti, il datore di lavoro cui perviene notizia

di un siffatto sospetto deve compiere degli approfondimenti per verificare se

la segnalazione è credibile e in ogni caso deve comunicare in maniera precisa

al proprio dipendente la fattispecie che gli viene contestata dandogli la

possibilità di difendersi, a maggior ragione se si tratta di accuse infamanti. Nel

caso specifico egli deplora di essere stato tenuto all'oscuro – fino a dopo il

licenziamento – dei sospetti che gli venivano mossi. La convenuta, insensibile

alla sofferenza morale che gli è stata causata e agendo in modo superficiale

per non dire subdolo, anziché sospenderlo temporaneamente dalla propria

attività nell'attesa di verificare la veridicità di quanto riportato dai

genitori di __________ I__________ per mezzo di alcune indagini di semplice

attuazione (quali l'ascolto di sé medesimo e della dott.ssa __________ che

aveva in cura il ragazzo con eventuale confronto con i genitori di quest'ultimo

e con la stessa curante), ha preferito tutelare gli alunni iscritti alla scuola

e l'immagine dell’AO 1 (memoriale, pag.4 e pag. 5 a 7).

Egli

non disconosce che, in astratto, la tutela degli alunni è sacrosanta. Ciò

nondimeno osserva che la disdetta con esonero immediato dal prestare la propria

attività rappresenta una lesione "clamorosa" dei suoi diritti

della personalità. Il fatto di privilegiare la tutela dell'immagine della scuola

per rapporto ai diritti della personalità del lavoratore denota a suo avviso

una visione "neo-liberistica o superconservatrice" da parte

del primo giudice che non può essere accettata perché permetterebbe a qualsiasi

datore di lavoro di licenziare – senza alcun accertamento e soprattutto senza

dare la possibilità al diretto interessato di difendersi – un proprio

dipendente a fronte di semplici sospetti. Oltre a ciò – egli prosegue – "le

importanti discrepanze" rilevate dal Pretore fra le varie

testimonianze in merito alle modalità dell'episodio contestato e delle persone

coinvolte sono in realtà decisive nella misura in cui la dott.ssa __________ ha

contraddetto in modo inequivocabile le affermazioni dei genitori di __________

I__________, in particolare circa l'attendibilità di quanto dichiarato dal

ragazzo che, stando alla psichiatra, era affetto da schizofrenia paranoide.

Tant'è che lo stesso direttore dell’AO 1 non avrebbe esitato a considerare, per

finire, inesatte – alla luce di quanto emerso dall'audizione della dott.ssa __________

– le dichiarazioni fattegli a suo tempo dalla famiglia I__________ (loc. cit.,

pag. 7 a 10).

8.1

Per

quanto attiene alla ricevibilità della domanda, non fa dubbio che anche in caso

di perenzione – in concreto pacifica – del diritto del lavoratore all'indennità

per licenziamento abusivo per decorso infruttuoso del termine di 180 giorni (dalla

cessazione del rapporto di lavoro) per introdurre la relativa azione (art. 336b

cpv. 2 CO), costui rimane abilitato a intentare un'azione di accertamento dell'illiceità

(abusività) del licenziamento se subisce una grave lesione della personalità

(fra i tanti cfr. Perrenoud, op.

cit., n. 17 ad art. 336b con rinvio a DTF 136 III 96 consid. 2.2; Staehelin in: Zürcher Kommentar, 4a

edizione, n. 8 ad art. 336b CO con richiami). Che poi l'azione sia fondata

sull'art. 28a cpv. 1 n. 3 CC o sull'art. 328 CO (lex specialis

rispetto all'art. 28 segg. CC) poco importa all'atto pratico. Dandosi lesioni

oggettivamente gravi della personalità, come può ritenersi in ogni caso quella

in rassegna che ha avuto per oggetto la sospetta commissione di atti di

pedofilia e ha provocato all'attore una grave sofferenza psichica (e meglio uno

stato depressivo che ha richiesto fra l'altro un ricovero di quattro settimane

presso la Clinica __________) dalla prognosi incerta come pure pesanti

strascichi anche a livello economico e famigliare (cfr. verbale 23 giugno 2021

della psichiatra __________ pag. 8 segg.; deposizione dello stesso giorno di AP

1, pag. 5), l'esistenza di effetti molesti perduranti può presumersi anche in

virtù dell'esperienza generale della vita (DTF 127 III 481 consid. 1b/aa). Rimane

da vagliare se tale lesione potesse al limite giustificarsi alla luce delle

circostanze.

8.2

È

pacifico che in concreto le parti fossero vincolate da un contratto di lavoro

di durata indeterminata, liberamente disdicibile da ciascuna di esse

conformemente all'art. 335 cpv. 1 CO nei termini di disdetta contrattuali o

legali. Ciò non toglie che la disdetta ordinaria del contratto di lavoro

risulta abusiva se è data in una delle situazioni enunciate all'art. 336 cpv. 1

CO. Tale disposizione limita, per ogni parte contraente, il diritto di porre

termine unilateralmente al contratto (DTF 136 III 513 consid. 2.3 con rinvii).

L'enumerazione dell'art. 336 cpv. 1 CO non è esaustiva e un abuso del diritto

di disdetta può attuarsi anche in altre situazioni paragonabili, per gravità,

alle ipotesi espressamente enunciate (ibidem). Così la disdetta

ordinaria si rivela abusiva se il datore di lavoro la motiva accusando il

lavoratore di un comportamento disonorevole se risulta che l'accusa è infondata

e che, inoltre, il datore di lavoro l'ha avanzata senza basarsi su alcun serio

indizio e senza avere intrapreso le verifiche ragionevomente esigibili.

In tal caso il datore di lavoro viola gravemente il suo obbligo di proteggere

la personalità del lavoratore (STF 4A_694/2015 del 4 maggio 2016 consid. 2.2 seg.

[accusa di furto all'interno di una casa di cura]; 4A_99/2012 del 30 aprile

2012.

consid. 2.2.1 [accusa di maltrattamento nei confronti di residenti di una

casa di cura]). Il licenziamento ordinario non diventa abusivo per il solo

fatto che, in definitiva, l'accusa si rivela infondata o non può essere

confermata, ma presuppone, in aggiunta, che il datore di lavoro abbia accusato

il lavoratore con leggerezza, senza giustificazione ragionevole. Il

licenziamento ordinario non potrebbe infatti soggiacere a condizioni

maggiormente restrittive rispetto a quelle che reggono un licenziamento in

tronco per causa grave (art. 337 CO), nel cui ambito non è escluso che il

semplice sospetto di un grave misfatto possa giustificare il licenziamento con

effetto immediato (ibidem). Da ciò si desume che il datore di lavoro

deve sforzarsi di verificare i fatti denunciati prima di procedere al

licenziamento e che il lavoratore deve potere equamente difendere la propria

posizione ove il suo onore è compromesso (STF 4A_694/2015, citata, consid. 2.4).

8.3

Contrariamente

all'opinione dell'appellante, a destare perplessità nel caso specifico non è

tanto l'invocazione degli interessi addotti dalla convenuta a giustificazione

del licenziamento. A prescindere dalla inutile quanto gratuita polemica in

merito alla pretesa visione "neo-liberistica o superconservatrice"

del Pretore, quest'ultimo non si è limitato a tutelare l'immagine della scuola ma

ha inglobato nella propria ponderazione gli interessi dei suoi alunni (o meglio

la loro sicurezza) nei confronti dei quali effettivamente la convenuta, cui gli

stessi erano affidati, aveva degli obblighi di responsabilità accresciuti. Il problema

consiste piuttosto nell'accertamento lacunoso dei fatti che sono stati posti alla

base di questa ponderazione. Si conviene infatti con l'attore che il datore di

lavoro non poteva, senza alcun previo serio accertamento e soprattutto senza

sentire il presunto autore (ma neppure almeno cercare di ascoltare la presunta

vittima o la psichiatra che lo aveva in cura), fondarsi sulla sola segnalazione

dei genitori di un ex alunno per licenziare, ancorché in via ordinaria, un

dipendente di lunga data (al momento dei fatti cinquantunenne e con quasi 24

anni di servizio) che non era stato oggetto nel passato di alcuna misura disciplinare

(deposizione 21 giugno 2021 del presidente dell’AO 1, __________,

pag. 10) a dipendenza del sospetto di aver commesso gravi fatti

di rilevanza penale risalenti a 20 anni addietro che gli stessi segnalanti non

avevano vissuto di persona e di cui la convenuta – stando alla deposizione del

direttore __________ (verbale del 21 giugno 2021, pag. 5) – nemmeno sapeva chi

glieli avesse riportati. A maggior ragione se si considera che l'unico presunto

"testimone", __________ P__________, aveva già (due giorni dopo la

segnalazione) negato, per quanto lo riguardava, il racconto dei segnalanti. Certo,

non si disconosce che la natura del sospetto e la mansione dell'attore in seno

alla scuola imponevano alla convenuta di agire senza indugio e nella tutela

degli alunni. Ma nulla le impediva, visto anche il tempo trascorso dai fatti

segnalati (quasi 20 anni), di al limite sospendere cautelativamente il proprio

dipendente nell'attesa di compiere un minimo di accertamenti anziché attendere

quasi due settimane per licenziare il lavoratore senza avere nel frattempo

compiuto un minimo di indagini che giustificassero la misura.

8.4

Che

poi la convenuta abbia evitato – come ha argomentato il Pretore – di accusare direttamente

l'attore di avere commesso quanto segnalato da __________ e __________ I__________,

poco importa. Il fatto di avere almeno inizialmente, al momento del

licenziamento, evitato ogni accenno all'episodio, salvo poi, a seguito

dell'insistenza del lavoratore che ne chiedeva la motivazione, precisare gradualmente

i contorni della segnalazione (v. sopra, Lett. C) fino a indicare nella lettera del 27 novembre 2018 che "__________ I__________i,

affetto da malattia, ha infatti raccontato eventi caratterizzati da componente

sessuale a suo carico" (doc. R), nulla muta ai fini del

giudizio. Che il datore di lavoro si fondi sin dall'inizio esplicitamente sui

sospetti di reato segnalatigli da terzi per licenziare il proprio dipendente o,

per evitare possibili problemi, preferisca sottacere almeno inizialmente la

vera motivazione, poco cambia per il lavoratore se, come nella fattispecie, è

appurato che tale sospetto ha, comunque sia, determinato il provvedimento ed è

stato, per finire, anche così comunicato all'interessato. Nell'uno come

nell'altro caso il licenziamento si basa sul sospetto denunciato da un terzo. E

in una situazione del genere, se il datore di lavoro non può contare su altri

mezzi di prova disponibili, egli deve confrontare il lavoratore con le accuse

che gli vengono mosse, a maggior ragione se queste denotano – come in concreto

– una particolare gravità e potrebbero avere delle ripercussioni negative

importanti sulla personalità e sulla vita del dipendente. In caso contrario il

datore di lavoro vedrà opporsi il rimprovero di non avere sufficientemente

chiarito i fatti (v. de Dardel,

Vers un droit d'être entendu avant le licenciement en droit privé? Le cas du licenciement des travailleurs âgés et du congé-soupçon in:

AJP 2023 pag. 434).

8.5

Quanto

alla circostanza – accertata dal Pretore – che i genitori di __________ I__________

e la dott.ssa __________ avrebbero sostanzialmente confermato i fatti "seppur

con importanti discrepanze", l'appellante rileva a ragione che in

realtà la deposizione dell'allora curante ha relativizzato di molto se non

addirittura contraddetto su punti essenziali la versione raccontata dai

genitori. A cominciare dalla constatazione che il racconto fatto da __________

I__________ in clinica alla presenza della psichiatra era "molto più

succinto" di quello riportato da __________ I__________. Ma anche nei

contenuti le due versioni divergevano in modo significativo. A differenza di

quanto riferito dalla madre a proposito di quel colloquio in clinica (e

confermato globalmente dal padre), il ragazzo non aveva specificato che uno dei

"bidelli" gli aveva calato i pantaloni, né aveva parlato di

sperma (verbale 6 luglio 2021 di __________, pag. 1 seg.). E soprattutto,

mentre i genitori avrebbero garantito al direttore della scuola, in occasione della

segnalazione del 26 marzo 2018, che il racconto del ragazzo era stato ritenuto

dalla psichiatra affidabile al 90% (verbale 21 giugno 2021 di __________, pag.

7) e __________ I__________ aveva dichiarato davanti al Pretore che per

l'allora curante il racconto "era verosimile perché non cambiava mai

versione nei mesi" (verbale 23 giugno 2021 della madre, pag. 15), l'interessata

ha smentito entrambe le tesi. La dott.ssa __________ ha rilevato che la sua

posizione era in realtà "neutra" fermo restando che,

considerata la patologia di __________ (per lei soffriva di schizofrenia

paranoide), "c'erano elementi che facevano propendere per il dubbio,

perché c'erano stati altri racconti e altri vissuti di __________ che poi non

erano reali" come poteva spesso accadere nei pazienti affetti da

psicosi. Tant'è che "il ragazzo avrebbe forse potuto, come ipotesi,

interpretare una semplice pacca sulle spalle, o un gesto di rimettergli a posto

la maglietta, come una violenza, in funzione del suo vissuto" e che a

suo avviso "non si poteva fare una denuncia proprio per questa ragione

del dubbio" (verbale 6 luglio 2021, pag. 2 a 5).

Del

resto – si osserva per abbondanza – gli stessi genitori erano consapevoli di

questa incertezza ed erano preoccupati "di fare una denuncia basata su

di un dubbio, e rovinare così la vita di una persona che magari non aveva fatto

niente" (loc. cit., pag. 3; v. pure verbale 23 giugno 2021 di __________

I__________, pag. 15: "A me non sembrava il caso di denunciare

penalmente il AP 1. Ripeto che mio figlio ha una terapia e pertanto non avevo

al 100% la certezza che questa cosa era successa davvero"). Al punto che

essi neppure si sono opposti, nel settembre del 2019, a un eventuale reintegro dell'attore

nella scuola nonostante avessero nel frattempo iscritto anche la figlia minore __________

al medesimo Istituto (doc. U e verbale 25 giugno 2021 di __________ P__________,

pag. 10).

8.6

Ciò

posto, si deve concludere che il licenziamento si è fondato, per finire, sul

sospetto di un grave atto di pedofilia riferito – per sentito dire – da terze

persone (i genitori di __________ I__________) al direttore della convenuta a

distanza di quasi 20 anni dai fatti senza che siano stati sentiti (o almeno sia

stato fatto il tentativo) né il presunto autore, né la presunta vittima e

neppure la psichiatra cui – stando a quanto dichiarato da __________ – il

ragazzo avrebbe raccontato l'episodio. Considerata la gravità del sospetto, il

licenziamento che ne è scaturito con troppa leggerezza senza procedere a una

minima verifica (neppure sulla patologia psichiatrica di cui il ragazzo

soffriva) ha comportato una lesione non meno grave dell'onore del lavoratore.

Il quale ha perso il proprio impiego dopo quasi 24 anni di attività irreprensibile

sulla base di una segnalazione che – per quanto testé illustrato – andava presa

con particolare cautela perché il sospetto non era sorretto da ulteriori indizi

di pregio (analogamente: STF 4A_694/2015 del 4 maggio 2016, consid. 4.2; cfr.

inoltre de Dardel, op. cit., pag.

434, e Martin Antipas/de Preux, L'application

des règles de procédure pénale à l'enquête de l'employeur in: RSJ 117/2021 pag.

527) e poteva (come è stato: consid. 8.1) comportare gravi conseguenze per la

persona sospettata, irrimediabili anche qualora si fosse rivelato infondato.

Sotto

questo punto di vista, la possibilità che la convenuta avrebbe in ogni caso,

sulla scorta delle informazioni in suo possesso – del tutto insufficienti, come

ha finito per riconoscere lo stesso direttore dell’AO 1 nel suo verbale del 9

luglio 2021 (pag. 4: "È giocoforza che il mio comportamento può

apparire, a tre anni di distanza, lacunoso") – disdetto il rapporto di

lavoro quand'anche avesse proceduto al contraddittorio (come ha accertato il

Pretore), è senza rilievo. La fattispecie si differenzia significativamente da

quella esaminata dal Tribunale federale in STF 4C.174/2004 del 5 agosto 2004 in

cui il gerente di un negozio di videogiochi e articoli informatici era stato

licenziato in via ordinaria sulla base delle osservazioni di una venditrice con

il sospetto che costui avesse rubato alcuni articoli dall'assortimento e per

questo era stato denunciato al ministero pubblico quantunque il procedimento

penale sia per finire, in seguito, stato abbandonato. Nemmeno in quella

occasione il lavoratore era stato sentito prima del licenziamento, ma il datore

di lavoro aveva adottato, contrariamente al caso in rassegna (in cui l'unico

presunto "testimone", __________ P__________, ha negato di avere

assistito al fatto), delle misure d'investigazione sufficienti: il

licenziamento si fondava sulle osservazioni della venditrice e su altri indizi

(cfr. de Dardel, op. cit., pag.

434.

in fine).

8.7

Nella

misura in cui chiede che, in accoglimento della petizione, venga accertato che

la disdetta ordinaria 7/9 aprile 2018 del contratto di lavoro (con esonero

immediato dal fornire l'attività lavorativa) è abusiva e lede i diritti della

personalità di AP 1 nel senso dell'art. 328 CO, l'appello merita pertanto accoglimento.

Non può invece essere ammessa la domanda tesa all'accertamento che i fatti alla

base del licenziamento non sussistono né quella volta a ottenere la (non meglio

precisata) condanna della AO 1 a un tale riconoscimento. A parte che manca ogni

motivazione al riguardo, gli accertamenti lacunosi e i dubbi residui non

consentono di determinarsi in questa sede con cognizione di causa su quanto è

effettivamente accaduto oltre 20 anni addietro. Su tale punto l'appello va

dunque respinto in ordine e nel merito.

9.

Le

spese giudiziarie (stante l'inapplicabilità dell'art. 114 lett. c CPC già solo

in ragione dell'entità delle pretese riparatorie, pari ad almeno fr. 65'000.-) seguono

la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Considerata la preminenza dell'accertamento

della lesione della personalità sugli altri aspetti (accessori: v. sopra,

consid. 1) ma anche la soccombenza dell'appellante sulle altre questioni, compresa

anche parte delle altre domande di accertamento, si giustifica di ripartire gli

oneri processuali a metà fra le parti, compensando le ripetibili. Il dispositivo sugli oneri processuali e

le ripetibili di primo grado segue identica sorte.

10.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro

la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (sopra,

consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

I. Nella

misura in cui è ricevibile, l’appello 2 giugno 2023 di AP 1 è parzialmente

accolto. Di conseguenza la sentenza 3 maggio 2023 del Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta nel senso che:

È accertato che i

diritti della personalità di AP 1 sono stati lesi nella misura in cui la causa

all'origine della disdetta ordinaria del contratto di lavoro, con esonero

immediato dall'obbligo di fornire l'attività lavorativa, che è stata notificata

brevi manu dalla AO 1 in data 9 aprile 2018, è consistita nella segnalazione

fatta dai genitori __________ e __________ I__________ di presunti atti gravi

caratterizzati da componente sessuale commessi da AO 1 in danno dell'allora

figlio minorenne __________ I__________. Il licenziamento in questione si

rivela pertanto abusivo (art. 328 e 336 CO).

Per il resto la petizione è respinta.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.-, da

anticipare così come anticipate, sono poste a carico delle parti in ragione di

metà ciascuno, compensate le ripetibili.

II. Le

spese processuali d’appello, di fr. 3’000.-, sono poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto

del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).