12.2023.7
Riconoscimento e exequatur - ordine pubblico materiale
20 marzo 2023Italiano17 min
nella causa promossa da RE 1 nei confronti di P__________ __________ e di CO 1 (per
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.7
Lugano
20 marzo 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2022.5167 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di exequatur e di sequestro
2 novembre 2022 da
CO
1
rappr. da PA 2
contro
RE
1
rappr. da PA 1
con cui l’istante ha
chiesto di riconoscere e dichiarare esecutive in Svizzera la sentenza n. __________
del 22 novembre 2018 del Tribunale Ordinario di Como (RG. n. __________ - Repert.
n. __________), la sentenza n. __________ del 12 (recte: 28) gennaio
2022 della Corte d’Appello di Milano (RG. n. __________ - Repert. n. __________)
e la conseguente decisione esecutiva n. __________ dell’Agenzia delle Entrate -
Divisione Provinciale di Como, nonché di decretare il sequestro dei conti __________
e __________, delle cassette di sicurezza e di ogni altro avere detenuti dal
convenuto presso la Banca __________, dell’intero arredamento, oggetti di
valore, mobili e suppellettili presenti presso il domicilio del convenuto, come
pure dei fondi n. __________ e __________ RFD di __________, n. __________ e __________
RFD di __________ intestati al convenuto, domanda che il Pretore con decisione 3
novembre 2022 ha parzialmente accolto riconoscendo e dichiarando esecutive in
Svizzera, limitatamente ai soli dispositivi che concernevano l’istante, la
sentenza del Tribunale Ordinario di Como e la sentenza della Corte d’Appello di
Milano nonché decretando, sino a concorrrenza di CHF 431'973.10 oltre interessi
al 5% dal 22 giugno 2017 su CHF 385'000.-, dal 22 novembre 2018 su CHF
26'443.60 e dal 28 gennaio 2022 su CHF 20'529.50, il sequestro sui beni del
convenuto;
ed ora sul reclamo 6 gennaio
2023 con cui il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel
senso di respingere l’istanza di exequatur protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi, al quale l’istante si è integralmente opposta pure con
protesta di spese e ripetibili con risposta 23 febbraio 2023;
letti e
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. La presente
vertenza trae origine dal contratto preliminare di compravendita (promessa di
vendita inizialmente condizionata al rilascio del permesso di costruzione) stipulato
il 28 dicembre 2011 innanzi al notaio dott. F__________ __________ (doc. C
allegato al reclamo), poi rinnovato il 14 novembre 2012 (senza però aver più
riportato - e qui sta il problema - quella condizione) innanzi a quel notaio
(doc. E allegato al reclamo), avente per oggetto i mappali n. __________ e __________
del CT del Comune di __________ (I), di proprietà di P__________ __________ il
primo rispettivamente di H__________ __________ e di CO 1 il secondo, che RE 1,
rappresentato in quelle due occasioni da G__________ __________, al beneficio
dell’amplissima procura speciale conferitagli il 14 dicembre 2011 sempre
innanzi al medesimo notaio (doc. D allegato al reclamo), aveva promesso di
acquistare, con l’accordo delle rispettive controparti, al prezzo di CHF
450'000.- ciascuno, di cui CHF 35'000.- rispettivamente CHF 65'000.- versati a
titolo di caparra confirmatoria.
Fatti
I contratti definitivi
non sono in seguito mai stati sottoscritti.
2. Con sentenza
n. __________ del 22 novembre 2018 (RG. n. __________ - Repert. n. __________,
doc. A), dichiarata esecutiva, il Tribunale Ordinario di Como (I), statuendo
nella causa promossa da RE 1 nei confronti di P__________ __________ e di CO 1 (per
sé e in qualità di erede di H__________ __________, nel frattempo deceduto) e volta
inizialmente ad ottenere il trasferimento dei due terreni in forza del primo
contratto di promessa di vendita e in un secondo tempo ad ottenere
l’accertamento della nullità e/o inefficacia e/o inesistenza della procura
speciale conferita a G__________ __________ e l’accertamento della
nullità/inefficacia e/o inesistenza dei due contratti preliminari di compravendita
con conseguente ripetizione dell’indebito previa declaratoria di nullità dei
contratti e in subordine risoluzione per inadempimento dei venditori, si è così
pronunciato: ha dichiarato inammissibili le domande di accertamento della
nullità e/o inefficacia e/o inesistenza della procura speciale e quelle di accertamento
della nullità/inefficacia e/o inesistenza dei due contratti preliminari di compravendita
in quanto tardivamente e irritualmente proposte (dispositivo n. 1); ha rigettato
la domanda attorea di ripetizione dell’indebito previa declaratoria di nullità
dei contratti e quella proposta in via subordinata di risoluzione per
inadempimento dei venditori (dispositivo n. 2); in accoglimento della domanda
riconvenzionale proposta dai convenuti P__________ __________ e CO 1 (per sé e
in qualità di erede di H__________ __________) ha dichiarato l’inadempimento
dell’attore RE 1 alla stipula del contratto definitivo in forza della promessa
di vendita del 14 novembre 2012, e per l’effetto ha trasferito ai sensi e per
gli effetti dell’art. 2932 CCIt. (dispositivo n. 3): a) la proprietà del
terreno distinto nel CT del Comune di __________ mappale __________ da P__________
__________ in favore di RE 1 subordinando il suddetto trasferimento al
versamento da parte dell’attore a P__________ __________ del saldo del prezzo
pari a
EUR 365'928.93 (pari a CHF 415'000.-) oltre interessi dalla domanda al saldo
effettivo da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla data di deposito della
sentenza (dispositivo n. 3a); b) la proprietà del terreno distinto nel CT del
Comune di __________ mappale __________ da CO 1 (per sé e in qualità di erede
di H__________ __________) in favore di RE 1 subordinando il suddetto
trasferimento al versamento da parte dell’attore a CO 1 del saldo del prezzo
pari a EUR 339'476.24 (pari a CHF 385'000.-) oltre interessi dalla domanda al
saldo effettivo da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla data di deposito
della sentenza (dispositivo n. 3b); il tutto con ordine al Conservatore dei
RRII di Como di procedere alle trascrizioni necessarie e di rito sui beni sopra
descritti con esonero dalle responsabilità (dispositivo n. 3c); ha condannato
l’attore al pagamento delle spese legali in favore di P__________ __________
per
EUR 1'214.- a titolo di esborsi ed EUR 21'387.- per compensi oltre iva, cpa e
spese generali (dispositivo n. 4); ha condannato l’attore al pagamento delle
spese legali in favore di CO 1 (per sé e in qualità di erede di H__________ __________)
per EUR 1'214.- a titolo di esborsi ed
EUR 21'387.- per compensi oltre iva, cpa e spese generali (dispositivo n. 5); e
ha posto definitivamente le spese di CTU, già liquidate, per 2/3 a carico
dell’attore e per 1/3 a carico delle parti convenute in ragione del 50% cadauna
condannando al pagamento al CTU o alle parti anticipatarie (dispositivo n. 6).
3. Con sentenza
n. __________ del 28 gennaio 2022 (RG. n. __________ - Repert. n. __________,
doc. B), dichiarata esecutiva, la Corte d’Appello di Milano (I) ha rispinto
l’appello proposto da RE 1 avverso la sentenza n. __________ del 22 novembre
2018 del Tribunale Ordinario di Como, che ha integralmente confermato
(dispositivo n. 1); ha condannato RE 1 alla rifusione delle spese di lite del
grado d’appello in favore di P__________ __________, liquidate in complessivi
EUR 17’628.-, oltre oneri accessori, fiscali e previdenziali di legge
(dispositivo n. 2); ha condannato RE 1 alla rifusione delle spese di lite del
grado d’appello in favore di CO 1, liquidate in complessivi EUR 17’628.-, oltre
oneri accessori, fiscali e previdenziali di legge (dispositivo n. 3); e ha dato
atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato da parte di RE 1 (dispositivo n. 4). Il 7
luglio 2022 (doc. B penultima pagina) il funzionario giudiziario preposto ha
certificato il passaggio in giudicato della sentenza.
4. Con avviso n.
__________ emesso in una data non meglio precisata (doc. C), l’Agenzia delle
Entrate - Divisione Provinciale di Como ha avvertito CO 1 che, in relazione
alla sentenza 22 novembre 2018 del Tribunale Ordinario di Como, le imposte, le
sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti
in causa, erano stati liquidati in complessivi EUR 71'215.-.
5. Con istanza 2 novembre
2022 CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, chiedendo di riconoscere e dichiarare esecutive in Svizzera
la sentenza n. __________ del 22 novembre 2018 del Tribunale Ordinario di Como,
la sentenza n. __________ del 28 gennaio 2022 della Corte d’Appello di Milano e
la decisione esecutiva n. __________ non datata dell’Agenzia delle Entrate -
Divisione Provinciale di Como, e di decretare il sequestro su una serie di beni
appartenenti al convenuto, domanda che il Pretore, con decisione 3 novembre 2022,
ha parzialmente accolto, riconoscendo e dichiarando esecutivi in Svizzera i
dispositivi n. 3, 3b, 5 e 6 della sentenza del Tribunale Ordinario di Como e i
dispositivi n. 1 e 3 della sentenza della Corte d’Appello di Milano nonché
decretando, sino a concorrrenza di CHF 431'973.10 oltre interessi al 5% dal 22
giugno 2017 su CHF 385'000.-, dal 22 novembre 2018 su CHF 26'443.60 e dal 28
gennaio 2022 su CHF 20'529.50, il sequestro sui beni del convenuto, ponendo poi
le spese processuali di CHF 2'000.- per 1/5 a carico dell’istante e per 4/5 a
carico del convenuto, senza attribuzione di ripetibili.
6. Con il reclamo 6
gennaio 2023 che qui ci occupa, inoltrato tempestivamente (art. 327a cpv. 3 CPC in
combinazione con l’art. 43 cpv. 5 CLug) alla scrivente Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG in combinazione con l’art. 309
lett. a CPC), avversato dall’istante con risposta 23 febbraio 2023, anch’essa
tempestiva (art. 322 cpv. 2 CPC in combinazione con
l’art. 327a cpv. 3 CPC), il convenuto ha chiesto di riformare il
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di exequatur, protestando
le spese e le ripetibili di entrambe le sedi.
7. Giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un
ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante
reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta con cognizione piena
dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità, almeno per
la parte convenuta in prima sede nell’ambito di una procedura unilaterale, di
addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (DTF 145 III 422 consid. 5.2; TF 5A_899/2020
del 15 novembre 2021 consid. 2.2.2) - rigetta o revoca
il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi
contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (cpv. 1),
fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di
un riesame nel merito (cpv. 2). Per costante dottrina
e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente
restrittiva (Staehelin/Bopp,
Considerandi
Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n.
2.
ad art. 45
CLug; Hofmann/Kunz,
Basler Kommentar, n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in
discussione anche i presupposti per l’exequatur, i presupposti per la decisione
di exequatur di primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni
procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Staehelin/Bopp, op. cit., n.
3.
ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 seg., 24
seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug; TF 4A_228/2010 del 6 luglio 2010 consid. 4).
8.
Nel caso di specie
l’unico impedimento al giudizio di riconoscimento e di exequatur evocato dal convenuto
è quello definito dall’art. 34 n. 1 CLug, disposizione secondo cui le decisioni
emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute se il riconoscimento è
manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto. A tale
proposito egli ha ritenuto particolarmente urtante il fatto che i giudici
italiani, in modo incoerente e contraddittorio, non avessero concluso per la nullità
ex art. 55 e 58 della legge notarile italiana della procura speciale da lui conferita
a suo tempo a G__________ __________ (doc. D allegato al reclamo), nonostante in
occasione dell’allestimento della stessa, redatta innanzi al notaio dott. F__________
__________ in lingua italiana, non fosse intervenuto un interprete e non fosse
stata approntata e firmata una traduzione in lingua straniera, ciò che invece sarebbe
stato necessario stante che egli, pacificamente e comprovatamente (cfr. gli interrogatori
delle parti e le testimonianze di F__________ __________, G__________ __________
e Ga__________ __________, tutti da esperire in questa sede), parlava e
comprendeva solo la lingua estone e quella russa ma non conosceva l’italiano. Le
normative inerenti alla protezione del cittadino nella stipulazione di atti
pubblici, tra le quali andava annoverata anche l’analoga disposizione prevista
all’art. 44 della legge notarile del Cantone Ticino, erano oltretutto da
considerare quale fondamento dell’ordinamento giuridico svizzero e dei principi
fondamentali da tutelare in Svizzera.
8.1
In
generale, lo scopo delle norme sul riconoscimento e sull’esecuzione è di
agevolare la circolazione delle sentenze in materia civile e commerciale.
Aderendo a un trattato internazionale che prevede il riconoscimento e
l’esecuzione in Svizzera di decisioni pronunciate all’estero, il legislatore ha
dunque accettato (necessariamente) l’eventualità che certe decisioni straniere
possano essere diverse da quelle che sarebbero state adottate da un giudice
svizzero. Non ci si può pertanto richiamare all’ordine pubblico svizzero ogni
qualvolta la legge straniera diverga - quand’anche in misura importante, nel
merito o per la procedura seguita - dal diritto svizzero. In altre parole,
nell’ambito del riconoscimento e dell’esecuzione di sentenze di tribunali
esteri la riserva di ordine pubblico ha una portata più limitata che
nell’applicazione diretta del diritto straniero: di carattere eccezionale, essa
va interpretata restrittivamente (DTF 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b,
534.
consid. 2c; TF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 5.1).
In particolare, per
ammettere l’incompatibilità di una decisione con l’ordine pubblico materiale
svizzero occorre che quest’ultima - e ciò sia nella motivazione che nell’esito
- misconosca quei valori essenziali e largamente riconosciuti che, secondo la
concezione predominante in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di
ogni ordinamento giuridico, rispettivamente urti in maniera scioccante i
principi giuridici fondamentali dell’ordinamento giuridico e il sistema di
valori determinanti svizzeri, ritenuto che tra i principi
fondamentali tutelati vi sono segnatamente la fedeltà contrattuale (pacta sunt
servanda), il rispetto
delle regole della buona fede, il divieto dell'abuso di diritto, la proibizione
di misure discriminatorie o spogliatrici e la protezione di persone civilmente
incapaci. Non vi è invece
incompatibilità con l’ordine pubblico materiale, nozione più ristretta rispetto
all'arbitrio, quando le prove sono state malamente apprezzate o un accertamento
di fatto è manifestamente sbagliato o una regola di diritto è stata chiaramente
violata (DTF 144 III 120 consid. 5.1; TF 4A_253/2020
del 21 settembre 2021 consid. 4.3.1).
8.2
Nel caso di specie,
come meglio si vedrà qui di seguito, le due decisioni oggetto di exequatur non
possono essere considerate contrarie all’ordine pubblico materiale svizzero.
Il convenuto non ha
in effetti preteso che i giudici italiani, con le loro due sentenze (doc. A e
B), anche laddove per ipotesi fossero state errate - aspetto questo che non può
essere ridiscusso nel presente giudizio, stante che in nessun caso la decisione
straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (art. 45 cpv. 2 CLug) -,
possano aver violato uno dei principi fondamentali menzionati nel considerando
precedente.
Non si vede del resto come
le due sentenze italiane che, per quanto qui interessa, avevano confermato la
validità della procura speciale conferita dal convenuto (doc. D allegato al
reclamo) ritenendo in sostanza che al momento del conferimento della stessa quest’ultimo
conoscesse la lingua italiana e comunque non avesse dichiarato al notaio di non
conoscere quella lingua, rispettivamente, avendo depositato l’atto di citazione
volto inizialmente ad ottenere il trasferimento dei terreni in forza del primo
contratto di promessa di vendita e avendo provveduto al pagamento delle spese
notarili per il secondo contratto di promessa di vendita, avesse poi inteso
ratificare l’operato del suo procuratore speciale, possano essere ritenute
scioccanti - e ciò sia nella motivazione che nell’esito - in base ai principi
fondamentali da tutelare in Svizzera.
8.3
A titolo
abbondanziale, ammesso - ma non concesso (come detto sopra) - che il fatto,
sostenuto dal convenuto in questa sede, che egli parlasse e comprendesse solo
la lingua estone e quella russa ma invece non conoscesse l’italiano, possa
essere pertinente per la questione dell’incompatibilità di una decisione con
l’ordine pubblico materiale svizzero, si osserva che nella presente fattispecie
quel fatto non è stato provato e in ogni caso non basterebbe per concludere che
quelle due decisioni, laddove avevano confermato la validità della procura speciale
conferita dal convenuto (doc. D allegato al reclamo), non possano essere
riconosciute e dichiarate esecutive in Svizzera.
Da una parte, il
convenuto non ha provato che il fatto che egli parlasse e comprendesse solo la
lingua estone e quella russa ma invece non conoscesse l’italiano fosse pacifico
nell’ambito dei procedimenti italiani. E nemmeno è stato in grado di dimostrare
che quella circostanza fosse comunque veritiera, anche perché le prove a tale
scopo che aveva chiesto di assumere in questa sede (e meglio gli interrogatori
delle parti e le testimonianze di F__________ __________, G__________ __________
e Ga__________ __________) non erano in realtà qui esperibili, stante che
nell’ambito della procedura sommaria, qual’è pacificamente quella che regge la
procedura di riconoscimento e di exequatur (art. 339 cpv. 2 CPC in combinazione
con l’art. 335 cpv. 3 CPC; DTF 142 III 180 consid. 3.5), potevano essere
assunte sostanzialmente solo le prove documentali (art. 254 CPC; DTF 145 III 20
consid. 4.1.2; TF 5A_121/2021 del 6 aprile 2022 consid. 2.1.1), mentre che le
prove ora proposte, e meglio l’interrogatorio delle parti (per altro residenti
tutte all’estero, tranne il convenuto) e l’assunzione dei testimoni (per altro
residenti tutti all’estero), non entravano invece in linea di conto siccome in
contrasto con il principio della celerità.
Dall’altra, quand’anche
per ipotesi si potesse tener conto che effettivamente il convenuto parlava e
comprendeva solo la lingua estone e quella russa ma invece non conosceva
l’italiano, rimarrebbe comunque il fatto che, secondo le sentenze italiane, non
censurate su questo punto, egli, avendo depositato l’atto di citazione volto
inizialmente ad ottenere il trasferimento dei terreni in forza del primo contratto
di promessa di vendita e avendo provveduto al pagamento delle spese notarili
per il secondo contratto di promessa di vendita, aveva inteso ratificare
l’operato del suo procuratore speciale. Nemmeno in tale ipotesi le due sentenze
italiane, che neppure a ben vedere potrebbero essere considerate arbitrarie, sarebbero
dunque risultate scioccanti in base ai principi fondamentali da tutelare in
Svizzera.
9.
Ne discende che il reclamo del convenuto, del tutto
infondato e al limite del temerario, dev’essere respinto.
Le
spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto
di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e
14.
LTG, seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 CPC), fermo restando che
nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati
all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente
dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro
richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al
Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di CHF 431'973.10.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. Il reclamo 6 gennaio 2023 di RE 1 è respinto.
II. Le spese processuali di CHF 2’000.-
sono poste a carico del reclamante, che verserà alla controparte CHF 2’000.- per
ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso
superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).