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Decisione

12.2023.7

Riconoscimento e exequatur - ordine pubblico materiale

20 marzo 2023Italiano17 min

nella causa promossa da RE 1 nei confronti di P__________ __________ e di CO 1 (per

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.7

Lugano

20 marzo 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2022.5167 della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di exequatur e di sequestro

2 novembre 2022 da

CO

1

rappr. da PA 2

contro

RE

1

rappr. da PA 1

con cui l’istante ha

chiesto di riconoscere e dichiarare esecutive in Svizzera la sentenza n. __________

del 22 novembre 2018 del Tribunale Ordinario di Como (RG. n. __________ - Repert.

n. __________), la sentenza n. __________ del 12 (recte: 28) gennaio

2022 della Corte d’Appello di Milano (RG. n. __________ - Repert. n. __________)

e la conseguente decisione esecutiva n. __________ dell’Agenzia delle Entrate -

Divisione Provinciale di Como, nonché di decretare il sequestro dei conti __________

e __________, delle cassette di sicurezza e di ogni altro avere detenuti dal

convenuto presso la Banca __________, dell’intero arredamento, oggetti di

valore, mobili e suppellettili presenti presso il domicilio del convenuto, come

pure dei fondi n. __________ e __________ RFD di __________, n. __________ e __________

RFD di __________ intestati al convenuto, domanda che il Pretore con decisione 3

novembre 2022 ha parzialmente accolto riconoscendo e dichiarando esecutive in

Svizzera, limitatamente ai soli dispositivi che concernevano l’istante, la

sentenza del Tribunale Ordinario di Como e la sentenza della Corte d’Appello di

Milano nonché decretando, sino a concorrrenza di CHF 431'973.10 oltre interessi

al 5% dal 22 giugno 2017 su CHF 385'000.-, dal 22 novembre 2018 su CHF

26'443.60 e dal 28 gennaio 2022 su CHF 20'529.50, il sequestro sui beni del

convenuto;

ed ora sul reclamo 6 gennaio

2023 con cui il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel

senso di respingere l’istanza di exequatur protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi, al quale l’istante si è integralmente opposta pure con

protesta di spese e ripetibili con risposta 23 febbraio 2023;

letti e

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. La presente

vertenza trae origine dal contratto preliminare di compravendita (promessa di

vendita inizialmente condizionata al rilascio del permesso di costruzione) stipulato

il 28 dicembre 2011 innanzi al notaio dott. F__________ __________ (doc. C

allegato al reclamo), poi rinnovato il 14 novembre 2012 (senza però aver più

riportato - e qui sta il problema - quella condizione) innanzi a quel notaio

(doc. E allegato al reclamo), avente per oggetto i mappali n. __________ e __________

del CT del Comune di __________ (I), di proprietà di P__________ __________ il

primo rispettivamente di H__________ __________ e di CO 1 il secondo, che RE 1,

rappresentato in quelle due occasioni da G__________ __________, al beneficio

dell’amplissima procura speciale conferitagli il 14 dicembre 2011 sempre

innanzi al medesimo notaio (doc. D allegato al reclamo), aveva promesso di

acquistare, con l’accordo delle rispettive controparti, al prezzo di CHF

450'000.- ciascuno, di cui CHF 35'000.- rispettivamente CHF 65'000.- versati a

titolo di caparra confirmatoria.

Fatti

I contratti definitivi

non sono in seguito mai stati sottoscritti.

2. Con sentenza

n. __________ del 22 novembre 2018 (RG. n. __________ - Repert. n. __________,

doc. A), dichiarata esecutiva, il Tribunale Ordinario di Como (I), statuendo

nella causa promossa da RE 1 nei confronti di P__________ __________ e di CO 1 (per

sé e in qualità di erede di H__________ __________, nel frattempo deceduto) e volta

inizialmente ad ottenere il trasferimento dei due terreni in forza del primo

contratto di promessa di vendita e in un secondo tempo ad ottenere

l’accertamento della nullità e/o inefficacia e/o inesistenza della procura

speciale conferita a G__________ __________ e l’accertamento della

nullità/inefficacia e/o inesistenza dei due contratti preliminari di compravendita

con conseguente ripetizione dell’indebito previa declaratoria di nullità dei

contratti e in subordine risoluzione per inadempimento dei venditori, si è così

pronunciato: ha dichiarato inammissibili le domande di accertamento della

nullità e/o inefficacia e/o inesistenza della procura speciale e quelle di accertamento

della nullità/inefficacia e/o inesistenza dei due contratti preliminari di compravendita

in quanto tardivamente e irritualmente proposte (dispositivo n. 1); ha rigettato

la domanda attorea di ripetizione dell’indebito previa declaratoria di nullità

dei contratti e quella proposta in via subordinata di risoluzione per

inadempimento dei venditori (dispositivo n. 2); in accoglimento della domanda

riconvenzionale proposta dai convenuti P__________ __________ e CO 1 (per sé e

in qualità di erede di H__________ __________) ha dichiarato l’inadempimento

dell’attore RE 1 alla stipula del contratto definitivo in forza della promessa

di vendita del 14 novembre 2012, e per l’effetto ha trasferito ai sensi e per

gli effetti dell’art. 2932 CCIt. (dispositivo n. 3): a) la proprietà del

terreno distinto nel CT del Comune di __________ mappale __________ da P__________

__________ in favore di RE 1 subordinando il suddetto trasferimento al

versamento da parte dell’attore a P__________ __________ del saldo del prezzo

pari a

EUR 365'928.93 (pari a CHF 415'000.-) oltre interessi dalla domanda al saldo

effettivo da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla data di deposito della

sentenza (dispositivo n. 3a); b) la proprietà del terreno distinto nel CT del

Comune di __________ mappale __________ da CO 1 (per sé e in qualità di erede

di H__________ __________) in favore di RE 1 subordinando il suddetto

trasferimento al versamento da parte dell’attore a CO 1 del saldo del prezzo

pari a EUR 339'476.24 (pari a CHF 385'000.-) oltre interessi dalla domanda al

saldo effettivo da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla data di deposito

della sentenza (dispositivo n. 3b); il tutto con ordine al Conservatore dei

RRII di Como di procedere alle trascrizioni necessarie e di rito sui beni sopra

descritti con esonero dalle responsabilità (dispositivo n. 3c); ha condannato

l’attore al pagamento delle spese legali in favore di P__________ __________

per

EUR 1'214.- a titolo di esborsi ed EUR 21'387.- per compensi oltre iva, cpa e

spese generali (dispositivo n. 4); ha condannato l’attore al pagamento delle

spese legali in favore di CO 1 (per sé e in qualità di erede di H__________ __________)

per EUR 1'214.- a titolo di esborsi ed

EUR 21'387.- per compensi oltre iva, cpa e spese generali (dispositivo n. 5); e

ha posto definitivamente le spese di CTU, già liquidate, per 2/3 a carico

dell’attore e per 1/3 a carico delle parti convenute in ragione del 50% cadauna

condannando al pagamento al CTU o alle parti anticipatarie (dispositivo n. 6).

3. Con sentenza

n. __________ del 28 gennaio 2022 (RG. n. __________ - Repert. n. __________,

doc. B), dichiarata esecutiva, la Corte d’Appello di Milano (I) ha rispinto

l’appello proposto da RE 1 avverso la sentenza n. __________ del 22 novembre

2018 del Tribunale Ordinario di Como, che ha integralmente confermato

(dispositivo n. 1); ha condannato RE 1 alla rifusione delle spese di lite del

grado d’appello in favore di P__________ __________, liquidate in complessivi

EUR 17’628.-, oltre oneri accessori, fiscali e previdenziali di legge

(dispositivo n. 2); ha condannato RE 1 alla rifusione delle spese di lite del

grado d’appello in favore di CO 1, liquidate in complessivi EUR 17’628.-, oltre

oneri accessori, fiscali e previdenziali di legge (dispositivo n. 3); e ha dato

atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo

a titolo di contributo unificato da parte di RE 1 (dispositivo n. 4). Il 7

luglio 2022 (doc. B penultima pagina) il funzionario giudiziario preposto ha

certificato il passaggio in giudicato della sentenza.

4. Con avviso n.

__________ emesso in una data non meglio precisata (doc. C), l’Agenzia delle

Entrate - Divisione Provinciale di Como ha avvertito CO 1 che, in relazione

alla sentenza 22 novembre 2018 del Tribunale Ordinario di Como, le imposte, le

sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti

in causa, erano stati liquidati in complessivi EUR 71'215.-.

5. Con istanza 2 novembre

2022 CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, chiedendo di riconoscere e dichiarare esecutive in Svizzera

la sentenza n. __________ del 22 novembre 2018 del Tribunale Ordinario di Como,

la sentenza n. __________ del 28 gennaio 2022 della Corte d’Appello di Milano e

la decisione esecutiva n. __________ non datata dell’Agenzia delle Entrate -

Divisione Provinciale di Como, e di decretare il sequestro su una serie di beni

appartenenti al convenuto, domanda che il Pretore, con decisione 3 novembre 2022,

ha parzialmente accolto, riconoscendo e dichiarando esecutivi in Svizzera i

dispositivi n. 3, 3b, 5 e 6 della sentenza del Tribunale Ordinario di Como e i

dispositivi n. 1 e 3 della sentenza della Corte d’Appello di Milano nonché

decretando, sino a concorrrenza di CHF 431'973.10 oltre interessi al 5% dal 22

giugno 2017 su CHF 385'000.-, dal 22 novembre 2018 su CHF 26'443.60 e dal 28

gennaio 2022 su CHF 20'529.50, il sequestro sui beni del convenuto, ponendo poi

le spese processuali di CHF 2'000.- per 1/5 a carico dell’istante e per 4/5 a

carico del convenuto, senza attribuzione di ripetibili.

6. Con il reclamo 6

gennaio 2023 che qui ci occupa, inoltrato tempestivamente (art. 327a cpv. 3 CPC in

combinazione con l’art. 43 cpv. 5 CLug) alla scrivente Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG in combinazione con l’art. 309

lett. a CPC), avversato dall’istante con risposta 23 febbraio 2023, anch’essa

tempestiva (art. 322 cpv. 2 CPC in combinazione con

l’art. 327a cpv. 3 CPC), il convenuto ha chiesto di riformare il

querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di exequatur, protestando

le spese e le ripetibili di entrambe le sedi.

7. Giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un

ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante

reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta con cognizione piena

dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità, almeno per

la parte convenuta in prima sede nell’ambito di una procedura unilaterale, di

addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (DTF 145 III 422 consid. 5.2; TF 5A_899/2020

del 15 novembre 2021 consid. 2.2.2) - rigetta o revoca

il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi

contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (cpv. 1),

fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di

un riesame nel merito (cpv. 2). Per costante dottrina

e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente

restrittiva (Staehelin/Bopp,

Considerandi

Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n.

2.

ad art. 45

CLug; Hofmann/Kunz,

Basler Kommentar, n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in

discussione anche i presupposti per l’exequatur, i presupposti per la decisione

di exequatur di primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni

procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Staehelin/Bopp, op. cit., n.

3.

ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 seg., 24

seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug; TF 4A_228/2010 del 6 luglio 2010 consid. 4).

8.

Nel caso di specie

l’unico impedimento al giudizio di riconoscimento e di exequatur evocato dal convenuto

è quello definito dall’art. 34 n. 1 CLug, disposizione secondo cui le decisioni

emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute se il riconoscimento è

manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto. A tale

proposito egli ha ritenuto particolarmente urtante il fatto che i giudici

italiani, in modo incoerente e contraddittorio, non avessero concluso per la nullità

ex art. 55 e 58 della legge notarile italiana della procura speciale da lui conferita

a suo tempo a G__________ __________ (doc. D allegato al reclamo), nonostante in

occasione dell’allestimento della stessa, redatta innanzi al notaio dott. F__________

__________ in lingua italiana, non fosse intervenuto un interprete e non fosse

stata approntata e firmata una traduzione in lingua straniera, ciò che invece sarebbe

stato necessario stante che egli, pacificamente e comprovatamente (cfr. gli interrogatori

delle parti e le testimonianze di F__________ __________, G__________ __________

e Ga__________ __________, tutti da esperire in questa sede), parlava e

comprendeva solo la lingua estone e quella russa ma non conosceva l’italiano. Le

normative inerenti alla protezione del cittadino nella stipulazione di atti

pubblici, tra le quali andava annoverata anche l’analoga disposizione prevista

all’art. 44 della legge notarile del Cantone Ticino, erano oltretutto da

considerare quale fondamento dell’ordinamento giuridico svizzero e dei principi

fondamentali da tutelare in Svizzera.

8.1

In

generale, lo scopo delle norme sul riconoscimento e sull’esecuzione è di

agevolare la circolazione delle sentenze in materia civile e commerciale.

Aderendo a un trattato internazionale che prevede il riconoscimento e

l’esecuzione in Svizzera di decisioni pronunciate all’estero, il legislatore ha

dunque accettato (necessariamente) l’eventualità che certe decisioni straniere

possano essere diverse da quelle che sarebbero state adottate da un giudice

svizzero. Non ci si può pertanto richiamare all’ordine pubblico svizzero ogni

qualvolta la legge straniera diverga - quand’anche in misura importante, nel

merito o per la procedura seguita - dal diritto svizzero. In altre parole,

nell’ambito del riconoscimento e dell’esecuzione di sentenze di tribunali

esteri la riserva di ordine pubblico ha una portata più limitata che

nell’applicazione diretta del diritto straniero: di carattere eccezionale, essa

va interpretata restrittivamente (DTF 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b,

534.

consid. 2c; TF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 5.1).

In particolare, per

ammettere l’incompatibilità di una decisione con l’ordine pubblico materiale

svizzero occorre che quest’ultima - e ciò sia nella motivazione che nell’esito

- misconosca quei valori essenziali e largamente riconosciuti che, secondo la

concezione predominante in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di

ogni ordinamento giuridico, rispettivamente urti in maniera scioccante i

principi giuridici fondamentali dell’ordinamento giuridico e il sistema di

valori determinanti svizzeri, ritenuto che tra i principi

fondamentali tutelati vi sono segnatamente la fedeltà contrattuale (pacta sunt

servanda), il rispetto

delle regole della buona fede, il divieto dell'abuso di diritto, la proibizione

di misure discriminatorie o spogliatrici e la protezione di persone civilmente

incapaci. Non vi è invece

incompatibilità con l’ordine pubblico materiale, nozione più ristretta rispetto

all'arbitrio, quando le prove sono state malamente apprezzate o un accertamento

di fatto è manifestamente sbagliato o una regola di diritto è stata chiaramente

violata (DTF 144 III 120 consid. 5.1; TF 4A_253/2020

del 21 settembre 2021 consid. 4.3.1).

8.2

Nel caso di specie,

come meglio si vedrà qui di seguito, le due decisioni oggetto di exequatur non

possono essere considerate contrarie all’ordine pubblico materiale svizzero.

Il convenuto non ha

in effetti preteso che i giudici italiani, con le loro due sentenze (doc. A e

B), anche laddove per ipotesi fossero state errate - aspetto questo che non può

essere ridiscusso nel presente giudizio, stante che in nessun caso la decisione

straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (art. 45 cpv. 2 CLug) -,

possano aver violato uno dei principi fondamentali menzionati nel considerando

precedente.

Non si vede del resto come

le due sentenze italiane che, per quanto qui interessa, avevano confermato la

validità della procura speciale conferita dal convenuto (doc. D allegato al

reclamo) ritenendo in sostanza che al momento del conferimento della stessa quest’ultimo

conoscesse la lingua italiana e comunque non avesse dichiarato al notaio di non

conoscere quella lingua, rispettivamente, avendo depositato l’atto di citazione

volto inizialmente ad ottenere il trasferimento dei terreni in forza del primo

contratto di promessa di vendita e avendo provveduto al pagamento delle spese

notarili per il secondo contratto di promessa di vendita, avesse poi inteso

ratificare l’operato del suo procuratore speciale, possano essere ritenute

scioccanti - e ciò sia nella motivazione che nell’esito - in base ai principi

fondamentali da tutelare in Svizzera.

8.3

A titolo

abbondanziale, ammesso - ma non concesso (come detto sopra) - che il fatto,

sostenuto dal convenuto in questa sede, che egli parlasse e comprendesse solo

la lingua estone e quella russa ma invece non conoscesse l’italiano, possa

essere pertinente per la questione dell’incompatibilità di una decisione con

l’ordine pubblico materiale svizzero, si osserva che nella presente fattispecie

quel fatto non è stato provato e in ogni caso non basterebbe per concludere che

quelle due decisioni, laddove avevano confermato la validità della procura speciale

conferita dal convenuto (doc. D allegato al reclamo), non possano essere

riconosciute e dichiarate esecutive in Svizzera.

Da una parte, il

convenuto non ha provato che il fatto che egli parlasse e comprendesse solo la

lingua estone e quella russa ma invece non conoscesse l’italiano fosse pacifico

nell’ambito dei procedimenti italiani. E nemmeno è stato in grado di dimostrare

che quella circostanza fosse comunque veritiera, anche perché le prove a tale

scopo che aveva chiesto di assumere in questa sede (e meglio gli interrogatori

delle parti e le testimonianze di F__________ __________, G__________ __________

e Ga__________ __________) non erano in realtà qui esperibili, stante che

nell’ambito della procedura sommaria, qual’è pacificamente quella che regge la

procedura di riconoscimento e di exequatur (art. 339 cpv. 2 CPC in combinazione

con l’art. 335 cpv. 3 CPC; DTF 142 III 180 consid. 3.5), potevano essere

assunte sostanzialmente solo le prove documentali (art. 254 CPC; DTF 145 III 20

consid. 4.1.2; TF 5A_121/2021 del 6 aprile 2022 consid. 2.1.1), mentre che le

prove ora proposte, e meglio l’interrogatorio delle parti (per altro residenti

tutte all’estero, tranne il convenuto) e l’assunzione dei testimoni (per altro

residenti tutti all’estero), non entravano invece in linea di conto siccome in

contrasto con il principio della celerità.

Dall’altra, quand’anche

per ipotesi si potesse tener conto che effettivamente il convenuto parlava e

comprendeva solo la lingua estone e quella russa ma invece non conosceva

l’italiano, rimarrebbe comunque il fatto che, secondo le sentenze italiane, non

censurate su questo punto, egli, avendo depositato l’atto di citazione volto

inizialmente ad ottenere il trasferimento dei terreni in forza del primo contratto

di promessa di vendita e avendo provveduto al pagamento delle spese notarili

per il secondo contratto di promessa di vendita, aveva inteso ratificare

l’operato del suo procuratore speciale. Nemmeno in tale ipotesi le due sentenze

italiane, che neppure a ben vedere potrebbero essere considerate arbitrarie, sarebbero

dunque risultate scioccanti in base ai principi fondamentali da tutelare in

Svizzera.

9.

Ne discende che il reclamo del convenuto, del tutto

infondato e al limite del temerario, dev’essere respinto.

Le

spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto

di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e

14.

LTG, seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 CPC), fermo restando che

nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati

all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente

dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro

richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al

Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di CHF 431'973.10.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. Il reclamo 6 gennaio 2023 di RE 1 è respinto.

II. Le spese processuali di CHF 2’000.-

sono poste a carico del reclamante, che verserà alla controparte CHF 2’000.- per

ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso

superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).