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Decisione

12.2023.70

Caso manifesto, espulsione del conduttore, pagamento pigioni arretrate, indennità per occupazione abusiva

11 luglio 2023Italiano6 min

12.2023.70

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2023.70

Lugano

11 luglio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.2195 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 3 maggio 2023 da

AO

1

rappr. da RA 1

contro

AP

1

chiedente nella procedura sommaria a

tutela dei casi manifesti l’espulsione del

conduttore dall’ente locato nonché la

sua condanna al pagamento delle pigioni arretrate

e di un’indennità per occupazione

abusiva;

domande integralmente accolte dal

Pretore con decisione 25 maggio 2023;

insorgente il convenuto, che con scritto 1° giugno 2023 ha postulato di essere

esentato dal pagamento di ogni tassa di

giustizia e di poter rimanere nell’ente locato

sino alla sua partenza definitiva dalla

Svizzera;

tenuto conto che l’impugnativa non è

stata notificata alla controparte per osservazioni;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti di causa;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.

Con contratto 25

settembre 2019, AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 un monolocale al 2° piano

dello stabile denominato “__________” sito in via __________, __________, a

partire dal 1° ottobre 2019 per una pigione mensile di fr. 625.- tutto compreso

(doc. A).

Considerandi

2.

Con scritto 20

gennaio 2023 (doc. C), il locatore ha diffidato il conduttore a saldare la

pigione scoperta per il mese di gennaio 2023 (pari a fr. 500.-) entro 30

giorni, con la comminatoria della disdetta del contratto per mora ai sensi

dell’art. 257d CO.

3.

Con modulo ufficiale

dell’8 marzo 2023 (doc. D) il locatore ha notificato al conduttore la disdetta

del contratto per il 30 aprile 2023.

4.

In data 3 maggio

2023.

AO 1 ha inoltrato un’istanza nella procedura sommaria per la tutela nei

casi manifesti (art. 257 CPC) innanzi al Pretore del Distretto di Lugano,

Sezione 4, postulando di ordinare l’espulsione di AP 1 dall’ente locato nonché

di condannarlo al pagamento in suo favore di complessivi fr. 2'560.- (cfr. doc.

B), pari alle pigioni scoperte di agosto 2022 (fr. 310.-), gennaio 2023 (fr.

500.-), febbraio 2023 (fr. 500.-), marzo 2023 (fr. 625.-) e aprile 2023 (fr.

625.-) e di fr. 625.- mensili a partire dal 1° maggio 2023 e sino alla

riconsegna dei locali. Il convenuto non ha prodotto alcuna osservazione entro

il termine assegnatogli.

5.

Con decisione 25

maggio 2023 il Pretore ha accolto l’istanza, ordinando a AP 1 di liberare l’ente

locato entro 10 giorni dalla notifica della decisione con le comminatorie di

rito e di versare a AO 1 complessivi fr. 2'560.- oltre a fr. 625.- mensili a

far tempo dal 1° maggio 2023 fino alla completa liberazione dei locali a titolo

di indennità per illecita occupazione, ponendo a suo carico la tassa e le spese

di complessivi fr. 200.- nonché un’indennità in favore della controparte di fr.

100.-.

6.

Con scritto 1°

giugno 2023 il convenuto si è aggravato contro la suddetta decisione, rilevando

di non riuscire a provvedere al proprio sostentamento e di non disporre più di

un permesso di dimora, postulando di essere esentato dal pagamento di qualsiasi

tassa di giustizia e di poter rimanere nell’appartamento sino alla sua partenza

definitiva dalla Svizzera.

7.

Visto il suo

esito, il gravame non è stato notificato alla controparte per la risposta.

8.

L’art. 308 cpv.

1.

lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali

di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

Nella fattispecie, malgrado il Pretore

abbia fissato il valore litigioso in fr. 22’500.- (corrispondenti all’ammontare

della pigione per la durata di 3 anni), secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale esso andava piuttosto quantificato in (almeno) fr. 6’935.- (ovvero fr.

3'750.- quale pigione lorda per la durata di sei mesi + fr. 2'560.- per pigioni

scoperte + fr. 625.- per un mese di indennità per occupazione abusiva), siccome

nella fattispecie la validità della disdetta non era controversa (cfr. STF 4A_565/2017

dell’11 luglio 2018 consid. 1.2.1 e 4A_99/2010 del 4 aprile 2011 consid. 2.1). La fattispecie viene comunque trattata

dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello, tanto più che l’esito del

gravame sarebbe identico sia se esaminato nell’ottica dell’appello che in

quella del reclamo. Il gravame, presentato entro il termine di 10 giorni (art.

314.

cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC), è tempestivo.

9.

Nel caso

concreto, il ricorrente non contesta la sua mora (art. 257d CO), la validità

della disdetta e il buon fondamento delle pretese pecuniarie della controparte,

e più in generale l’adempimento dei presupposti di cui all’art. 257 CPC e la

correttezza della decisione di prima sede. Non vi è dunque spazio per una

modifica del giudizio pretorile nel senso da lui auspicato, né in relazione

alla possibilità di rimanere nell’ente locato (in assenza di un suo relativo

diritto, ritenuto in ogni caso che egli non ha indicato le tempistiche della

sua prevista partenza e ha comunque de facto beneficiato, nelle more di

causa, di una proroga di alcuni mesi) e neppure in relazione alle spese

giudiziarie di primo grado. Ne deriva che il gravame dev’essere dichiarato manifestamente

irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 e 321 cpv. 1 CPC), con

conseguente conferma integrale della decisione impugnata.

10.

Viste le particolarità della

fattispecie, si prescinde eccezionalmente dal prelievo di spese processuali per

la procedura ricorsuale. Non si assegnano ripetibili al resistente, a cui il

gravame non è stato notificato.

11.

Il presente

giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice

unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 e lett. b cfr. 2 LOG.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L’impugnativa 1° giugno 2023 di AP 1 è irricevibile.

2. Per la presente procedura non si prelevano spese

processuali e non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).