12.2023.70
Caso manifesto, espulsione del conduttore, pagamento pigioni arretrate, indennità per occupazione abusiva
11 luglio 2023Italiano6 min
12.2023.70
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2023.70
Lugano
11 luglio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.2195 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 3 maggio 2023 da
AO
1
rappr. da RA 1
contro
AP
1
chiedente nella procedura sommaria a
tutela dei casi manifesti l’espulsione del
conduttore dall’ente locato nonché la
sua condanna al pagamento delle pigioni arretrate
e di un’indennità per occupazione
abusiva;
domande integralmente accolte dal
Pretore con decisione 25 maggio 2023;
insorgente il convenuto, che con scritto 1° giugno 2023 ha postulato di essere
esentato dal pagamento di ogni tassa di
giustizia e di poter rimanere nell’ente locato
sino alla sua partenza definitiva dalla
Svizzera;
tenuto conto che l’impugnativa non è
stata notificata alla controparte per osservazioni;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
Con contratto 25
settembre 2019, AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 un monolocale al 2° piano
dello stabile denominato “__________” sito in via __________, __________, a
partire dal 1° ottobre 2019 per una pigione mensile di fr. 625.- tutto compreso
(doc. A).
Considerandi
2.
Con scritto 20
gennaio 2023 (doc. C), il locatore ha diffidato il conduttore a saldare la
pigione scoperta per il mese di gennaio 2023 (pari a fr. 500.-) entro 30
giorni, con la comminatoria della disdetta del contratto per mora ai sensi
dell’art. 257d CO.
3.
Con modulo ufficiale
dell’8 marzo 2023 (doc. D) il locatore ha notificato al conduttore la disdetta
del contratto per il 30 aprile 2023.
4.
In data 3 maggio
2023.
AO 1 ha inoltrato un’istanza nella procedura sommaria per la tutela nei
casi manifesti (art. 257 CPC) innanzi al Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 4, postulando di ordinare l’espulsione di AP 1 dall’ente locato nonché
di condannarlo al pagamento in suo favore di complessivi fr. 2'560.- (cfr. doc.
B), pari alle pigioni scoperte di agosto 2022 (fr. 310.-), gennaio 2023 (fr.
500.-), febbraio 2023 (fr. 500.-), marzo 2023 (fr. 625.-) e aprile 2023 (fr.
625.-) e di fr. 625.- mensili a partire dal 1° maggio 2023 e sino alla
riconsegna dei locali. Il convenuto non ha prodotto alcuna osservazione entro
il termine assegnatogli.
5.
Con decisione 25
maggio 2023 il Pretore ha accolto l’istanza, ordinando a AP 1 di liberare l’ente
locato entro 10 giorni dalla notifica della decisione con le comminatorie di
rito e di versare a AO 1 complessivi fr. 2'560.- oltre a fr. 625.- mensili a
far tempo dal 1° maggio 2023 fino alla completa liberazione dei locali a titolo
di indennità per illecita occupazione, ponendo a suo carico la tassa e le spese
di complessivi fr. 200.- nonché un’indennità in favore della controparte di fr.
100.-.
6.
Con scritto 1°
giugno 2023 il convenuto si è aggravato contro la suddetta decisione, rilevando
di non riuscire a provvedere al proprio sostentamento e di non disporre più di
un permesso di dimora, postulando di essere esentato dal pagamento di qualsiasi
tassa di giustizia e di poter rimanere nell’appartamento sino alla sua partenza
definitiva dalla Svizzera.
7.
Visto il suo
esito, il gravame non è stato notificato alla controparte per la risposta.
8.
L’art. 308 cpv.
1.
lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali
di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di
almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).
Nella fattispecie, malgrado il Pretore
abbia fissato il valore litigioso in fr. 22’500.- (corrispondenti all’ammontare
della pigione per la durata di 3 anni), secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale esso andava piuttosto quantificato in (almeno) fr. 6’935.- (ovvero fr.
3'750.- quale pigione lorda per la durata di sei mesi + fr. 2'560.- per pigioni
scoperte + fr. 625.- per un mese di indennità per occupazione abusiva), siccome
nella fattispecie la validità della disdetta non era controversa (cfr. STF 4A_565/2017
dell’11 luglio 2018 consid. 1.2.1 e 4A_99/2010 del 4 aprile 2011 consid. 2.1). La fattispecie viene comunque trattata
dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello, tanto più che l’esito del
gravame sarebbe identico sia se esaminato nell’ottica dell’appello che in
quella del reclamo. Il gravame, presentato entro il termine di 10 giorni (art.
314.
cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC), è tempestivo.
9.
Nel caso
concreto, il ricorrente non contesta la sua mora (art. 257d CO), la validità
della disdetta e il buon fondamento delle pretese pecuniarie della controparte,
e più in generale l’adempimento dei presupposti di cui all’art. 257 CPC e la
correttezza della decisione di prima sede. Non vi è dunque spazio per una
modifica del giudizio pretorile nel senso da lui auspicato, né in relazione
alla possibilità di rimanere nell’ente locato (in assenza di un suo relativo
diritto, ritenuto in ogni caso che egli non ha indicato le tempistiche della
sua prevista partenza e ha comunque de facto beneficiato, nelle more di
causa, di una proroga di alcuni mesi) e neppure in relazione alle spese
giudiziarie di primo grado. Ne deriva che il gravame dev’essere dichiarato manifestamente
irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 e 321 cpv. 1 CPC), con
conseguente conferma integrale della decisione impugnata.
10.
Viste le particolarità della
fattispecie, si prescinde eccezionalmente dal prelievo di spese processuali per
la procedura ricorsuale. Non si assegnano ripetibili al resistente, a cui il
gravame non è stato notificato.
11.
Il presente
giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice
unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 e lett. b cfr. 2 LOG.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L’impugnativa 1° giugno 2023 di AP 1 è irricevibile.
2. Per la presente procedura non si prelevano spese
processuali e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso
superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).