12.2023.71
Locazione, sfratto; uscita dall'appartamento in pendenza di appello, perdita dell'interesse
2 agosto 2023Italiano9 min
Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.71
12.2023.73
Lugano
2 agosto 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti,
giudice delegato,
vicecancelliera:
Bellotti
visto
l'appello 5 giugno 2023 presentato da
AP
1 già in
patrocinata dall'avv. PA 1
contro
la decisione 24 maggio 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,
nella causa SO.2023.1980 promossa nei suoi confronti con istanza 21 aprile
2023 da
AO
1
ora patrocinata dall'avv. PA
2
esaminati
gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Dal 1° febbraio 2010
AO 1 ha concesso in locazione ad AP 1 un appartamento di 2 locali al secondo
piano dello stabile "__________" in via __________ a __________ (doc.
A).
2. Con raccomandata 9
gennaio 2023 la locatrice ha diffidato AP 1 a pagare entro 30 giorni l'importo
di fr. 1'190.- per pigione scoperta (art. 257d CO), con l'avvertenza
che, scaduto infruttuoso quel termine, avrebbe disdetto il contratto di
locazione (doc. C).
3. Decorso infruttuoso
il termine, la locatrice ha notificato il 24 febbraio 2023 alla conduttrice,
mediante modulo ufficiale, la disdetta del contratto per il 31 marzo 2023 (doc.
D).
4. Non avendo la
conduttrice riconsegnato per tale scadenza l'ente locato, con istanza di
sfratto 21 aprile 2023 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 dinanzi alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere – sotto comminatoria dell'art.
292 CP – la sua espulsione immediata dall'appartamento nella procedura di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti, protestando spese e ripetibili.
5. Il 24 aprile 2023 il
Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 10 giorni – prorogato di
ulteriori cinque giorni il 15 maggio 2023 su richiesta del suo patrocinatore –
per presentare le proprie osservazioni all'istanza di espulsione, con
l'avvertenza che decorso infruttuoso tale termine egli avrebbe emesso la
propria decisione sulla scorta degli atti. Nemmeno nel termine prorogato sono
tuttavia state presentate osservazioni.
6. Con decisione 24
maggio 2023 il Pretore ha accolto l'istanza e ordinato ad AP 1 – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – di mettere a libera disposizione dell'istante
l'ente locato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con l'avvertenza che l'inesecuzione
dell'ordine avrebbe comportato il diritto per la medesima di postulare il
risarcimento dei danni. Contestualmente egli ha ordinato agli organi di polizia
preposti di prestare man forte nell'esecuzione della decisione, compresa la
possibilità di fare depositare
gli oggetti non sgomberati a spese della convenuta. Le spese
processuali di fr. 100.- sono state poste a carico della convenuta, tenuta a
rifondere alla controparte fr. 100.- a titolo di indennità.
7. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello 5 giugno 2023 in
cui – previa concessione del gratuito patrocinio (inc. 12.2023.73) – chiede di
prorogare al 31 luglio 2023 il termine per liberare l'appartamento adducendo
l'esacerbazione di una sua patologia psichiatrica reattiva alla decisione di
sfratto che le impedirebbe di rispettare il termine stabilito. Al proprio
memoriale la convenuta ha accluso un certificato medico 2 giugno 2023 dello
psichiatra __________ __________ (inc. 12.2023.71).
8. Con risposta 16
giugno 2023 l'istante ha proposto di respingere l'appello e l'istanza di
gratuito patrocinio della controparte. L'appellata rileva che la decisione di
espulsione non può di principio essere ritardata dall'autorità di appello anche
perché, nelle more della procedura di ricorso, l'appellante beneficia del tempo
necessario per organizzare l'uscita dall'ente locato. Quanto alla rilevanza del
certificato medico prodotto in questa sede, essa osserva come i disturbi
accusati sarebbero preesistenti, di modo che la convenuta non può richiedere, a
beneplacito, una dilazione dei tempi per organizzare la liberazione e la
riconsegna dell'appartamento.
9. Il 5 luglio 2023
l'appellata ha comunicato (sulla scorta di una lettera 28 giugno 2023 di AP 1,
prodotta agli atti) l'avvenuta riconsegna dell'ente locato da parte della
conduttrice e ha chiesto di stralciare la procedura di appello siccome divenuta
senza oggetto, protestando spese e ripetibili. Il 12 luglio 2023 il
patrocinatore della convenuta ha confermato la circostanza e ha aderito alla
richiesta di stralcio della procedura, pur sollecitando una decisione positiva in
merito al gratuito patrocinio.
10. Con la liberazione
dell'ente locato l'appello è effettivamente divenuto privo di oggetto (DTF 131
Fatti
I 242 consid. 3.3; più recentemente: II CCA del 26 febbraio 2021, inc.
12.2020.135). E qualora una causa diventi senza
oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242
CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili dello
stralcio. In tale caso, giusta l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, il giudice
può ripartire le spese giudiziarie secondo equità se il criterio di
ripartizione secondo la soccombenza si rileva troppo severo e ingiusto, ma non
può fare completa astrazione dall’esito del processo, dovendo in particolare
considerare “quale parte abbia
provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe presumibilmente stato
l'esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il
procedimento privo d'oggetto” (FF 2006 pag. 6669; v. anche in: Commentaire
romand, CPC, 2ª edizione, n. 25 ad art. 107; Rüegg
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n.
8 ad art. 107; Sterchi in: Berner
Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar
zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107 CPC). Per
decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili egli
valuta quindi sommariamente – di regola – quale sarebbe stato il presumibile
risultato del procedimento. Se tuttavia la caducità del procedimento è stata
provocata da una parte, tale parte va rimessa alle proprie responsabilità e
chiamata, per principio, a rispondere dei costi (analogamente: sentenza del
Tribunale federale 5D_126/2012 del 26 ottobre 2012 consid. 3.2; II CCA del 26
febbraio 2021, inc. 12.2020.135).
11. Nella
fattispecie non fa dubbio che la causa è divenuta senza oggetto e interesse
proprio per il comportamento della convenuta, la quale ha effettuato lo
sgombero dei locali in questione in pendenza di appello (analogamente: II CCA
del 24 aprile 2019, inc. 12.2019.34). Ciò posto, la caducità della lite non si
deve nel caso specifico a circostanze fortuite che giustificherebbero un
riparto dei costi in base a una prognosi sul verosimile esito della lite. Si
deve al comportamento della convenuta, la quale va rimessa alle proprie
responsabilità e chiamata a sopportare gli oneri processuali di secondo grado
da lei resi inutili. Avesse reputato fondato il proprio appello, per altro,
essa avrebbe lasciato che questa Camera statuisse (analogamente: I CCA del 24
settembre 2021, inc. 11.2021.77 consid. 5). Ne segue che – riservato quanto si
Considerandi
dirà in appresso sul gratuito patrocinio – le spese processuali vanno poste a
carico dell'appellante, la quale (a prescindere dalla decisione sul gratuito
patrocinio: art. 118 cpv. 3 CPC) è tenuta a rifondere alla controparte, che ha
presentato una risposta all'appello tramite il proprio patrocinatore, un
congruo importo (commisurato alla stringatezza del memoriale) a titolo di
ripetibili. Comunque sia, la tassa di giustizia in appello dev'essere
sensibilmente moderata per tenere conto del fatto che la procedura termina
senza sentenza (art. 21 LTG). Similmente, l'art. 13 cpv. 2 RTar prevede la
possibilità di ridurre adeguatamente le ripetibili se la causa non termina con
un giudizio di merito.
12.
Per
quanto attiene alla richiesta di gratuito patrocinio avanzata in questa sede
dall'appellante, essa risulta ugualmente senza interesse. Il diritto all'assistenza giudiziaria è,
in effetti, di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in
basso). Di conseguenza, qualora una parte in causa perda – per un motivo
qualsiasi – tale sua qualità durante il processo, l'eventuale diritto al
gratuito patrocinio si estingue (sentenza
del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più
recentemente: sentenza 9C_852/2017 del 25 giugno 2018 consid. 3.1 con richiami;
RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione ove al momento di
perdere la qualità di parte il richiedente non abbia ancora ottenuto il gratuito
patrocinio, poiché in simili
condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento
del beneficio (ancora recentemente: I CCA del 20 gennaio 2022, inc. 11.2021.176
consid. 4 con rinvii). Nella fattispecie AP 1
ha perduto la qualità di parte nella procedura in esame allorché l'appello è
divenuto senza oggetto, ovvero con la sua uscita dall'ente locato. E a quel
momento l'appellante non beneficiava del gratuito patrocinio, ragione per cui è venuto meno un interesse a ottenere una decisione
in proposito.
13.
Il
valore litigioso della presente controversia, determinante anche ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale, è stato quantificato dal Pretore in
fr. 43'920.-, corrispondente all'ammontare di tre anni di pigioni, senza che
tale accertamento sia stato contestato in questa sede.
14.
La
decisione di stralcio di una procedura divenuta priva d'oggetto o senza
interesse nel senso dell'art. 242 CPC è una decisione finale nel senso
dell'art. 90 LTF e dunque impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale
(v. anche DTF 148 III 186). L'impugnabilità della questione legata al gratuito
patrocinio – di natura incidentale –
segue la via giudiziaria
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
15.
Siccome
la procedura termina con lo stralcio della causa, il presente giudizio viene emanato
da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l'art. 48b
cpv. 1 lett. a n. 1 LOG.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 117 segg. e 242 CPC,
la LTG e il RTar,
decide:
1. L’appello
5 giugno 2023 di AP 1 è dichiarato privo di oggetto ed è stralciato dai
ruoli.
2. Le
spese processuali di fr. 200.- sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà
alla controparte fr. 200.- per ripetibili.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante è dichiarata senza
interesse.
4. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
giudice delegato La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso
superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).