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Decisione

12.2023.72

Contratto d'architetto globale, calcolo della mercede; uso e Regolamento SIA 102

31 agosto 2023Italiano24 min

finale, calcolata sulla base del Regolamento SIA 102/2002 e pari a fr. 80'453.- (IVA all’8% compresa), da cui

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.72

Lugano

31 agosto 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.180 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 14 settembre 2018 da

AO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.

61'403.- oltre interessi a titolo

di onorario e il rigetto in via definitiva dell'opposizione da lei interposta

al PE n. __________ dell'UE di Lugano (ritenuto che la richiesta di rigetto è

stata abbandonata in sede di conclusioni scritte);

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha accolto

con decisione 2 maggio 2023;

appellante la convenuta con atto di appello del 5 giugno 2023, con cui ha

chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente

la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attore con risposta 26 luglio 2023 ha

postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di

seconda sede;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Nel 2015 AP 1 ha

incaricato verbalmente l’arch. AO 1 di occuparsi in particolare della

progettazione e della direzione lavori relative alla ristrutturazione del suo

appartamento sito nel __________ a __________. Le parti non hanno formalizzato,

mediante un contratto scritto, né l’esatto contenuto dell’incarico, né

l’ammontare dell’onorario dovuto all’architetto o i criteri per la sua

quantificazione.

B.

Fra il 2016 e 2017, durante il

corso dei lavori, l’arch. AO 1 ha richiesto alla committente un primo acconto

di fr. 20'000.- (regolarmente pagato) e un secondo di pari importo, che AP 1

non ha tuttavia versato, manifestando varie lamentele

e insoddisfazione per asseriti ritardi del cantiere e proponendo di versare

all’architetto un saldo di soli fr. 10'000.- al termine dei lavori. Il 13

aprile 2017 quest’ultimo ha negato ogni addebito e rifiutato tale proposta

(doc. H, I e L, M e N inc. CM.2018.125). Non essendo le parti riuscite a

trovare un punto d’incontro, il

27 aprile 2017 l’architetto ha rinunciato all’incarico, per poi

trasmettere alla committente, in data 26 luglio 2017, la sua nota di onorario

finale, calcolata sulla base del Regolamento SIA 102/2002 e pari a fr. 80'453.- (IVA all’8% compresa), da cui

dedurre fr. 20'000.- incassati a titolo d'acconto, e una richiesta aggiuntiva

di rimborso spese di fr. 950.-, per un totale di fr. 61'403.- (doc. O, P e Q inc.

CM.2018.125).

C.

Il ruolo dell’arch. AO 1 è

stato ripreso dall’arch. __________ C__________, che ha portato a termine il

cantiere.

Malgrado l’emissione in data 21 novembre 2017 del precetto esecutivo (PE)

n. __________ dell'UE di Lugano (doc. S inc. CM.2018.125), AP 1 si è rifiutata di pagare a AO 1 il saldo di

cui sopra, sicché ne è scaturita la presente causa.

D.

Previo inoltro dell’istanza di

conciliazione 23 febbraio 2018 e ottenimento dell’autorizzazione ad agire in

data 16 maggio 2018 (doc. A), con petizione 14 settembre 2018 AO 1 ha convenuto

AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando la sua

condanna al pagamento di fr. 61'403.- oltre interessi del 5% dal 26 agosto 2017 nonché il rigetto in via

definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. ____________________

dell'UE di Lugano.

In sintesi, l’attore ha rilevato di aver svolto diligentemente i propri

compiti e di non avere responsabilità per i ritardi sul cantiere (piuttosto imputabili

alla committenza e a terzi), come pure che l’onorario preteso, calcolato

secondo il Regolamento SIA 102, era perfettamente conforme alle prestazioni

eseguite e al tempo impiegato.

E.

Con risposta 24 gennaio 2019

la convenuta si è opposta alla petizione postulandone l’integrale reiezione, lamentando

vari inadempimenti contrattuali ed errori dell’architetto, contestando l’ammontare

dell’onorario da questi rivendicato (in particolare con riferimento a modalità

di calcolo, parametri applicati, percentuali d’esecuzione dei lavori, dispendio

orario, tariffa oraria e spese varie) nonché l’applicabilità del Regolamento

SIA 102 (mai concordata fra le parti), e sostenendo che alla luce

dell’ammontare minimo dei danni a lei causati dalle sue negligenze

professionali (pari ad almeno fr. 28'838.25 e da porre subordinatamente in

compensazione con le sue contestate pretese), nulla gli sarebbe più dovuto.

F.

Con replica 4 aprile 2019 e

duplica 24 giugno 2019 le parti hanno approfondito le proprie antitetiche

posizioni.

G.

All’udienza di prime arringhe del

24 settembre 2019 le parti hanno notificato le rispettive prove. Durante la

fase istruttoria, esse si sono accordate per il ritiro del PE n. __________ (v. verbale 22 gennaio 2020, p. 10) ed è stato disposto l’allestimento di una perizia

giudiziaria volta a verificare la corretta esecuzione del contratto e la

congruità dell’onorario preteso dall’architetto. Il perito giudiziario

designato arch. P__________ ha reso il suo referto il 27 ottobre 2020,

completandolo in data 27 settembre 2021.

H.

Dopo aver raccolto le conclusioni

scritte 6 dicembre 2021 dell’attore (che avendo ritirato il summenzionato PE,

ha abbandonato la richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione) e 21

gennaio 2022 della convenuta, con decisione 2 maggio 2023 il Pretore ha accolto

la petizione, con seguito di spese processuali (complessivi fr. 13'400.-) e

ripetibili (fr. 6’000.-) a carico della convenuta.

I.

Con appello 5 giugno 2023 la

convenuta si è aggravata contro il suddetto giudizio, chiedendone la riforma

nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi.

J.

Con risposta 26 luglio 2023 l’attore

si è opposto al gravame postulandone la reiezione, pure con protesta di spese e

ripetibili di seconda sede.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.

311.

e 312 CPC).

Nella

fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.

L’appello 5 giugno 2023 contro la decisione 2 maggio 2023 (notificata il 4

maggio 2023) è inoltre tempestivo (in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC), così

com’è tempestiva la risposta 26 luglio 2023 dell’appellato.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e

una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite

e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.

3.

Con l’impugnata decisione, il

Pretore ha in primo luogo evidenziato di poter fare affidamento sulla perizia

giudiziaria dell’arch. P__________ e che l’istanza di ricusazione che la

convenuta sembra proporre nei confronti di quest’ultimo non ha fondamento: non

soltanto perché essa non ha formulato una domanda di ricusazione formale in

applicazione degli art. 49 e 183 cpv. 2 CPC, ma anche perché non vi è alcun

motivo di ricusazione (art. 47 CPC) e la perizia è ben motivata, logica e

fondata sulle competenze tecniche del perito.

In

secondo luogo, il primo giudice ha esaminato le inadempienze lamentate dalla

committente, rilevando che la perizia di parte prodotta da quest’ultima, svolta

dall'arch. __________ C__________, è stata invalidata dal perito giudiziario ed

è pertanto sprovvista di valore probatorio. Difatti, l’arch. P__________ non ha

ravvisato alcun errore né tantomeno negligenza o responsabilità da parte dell'attore

e dei suoi collaboratori, ai quali potevano essere tuttalpiù rimproverati un

errore di esecuzione relativo ai serramenti esterni e il mancato allestimento

di una stima dei costi, di preventivi completi, dettagliati e regolarmente aggiornati

e di programmi lavori. Tuttavia, la prima carenza è stata risolta senza causare

alcun aumento dei costi. Quanto alla seconda (che dev’essere in ogni caso

considerata al momento di calcolare l’onorario dovuto sulla base delle

prestazioni effettivamente eseguite), la convenuta non ha dimostrato che le

abbia cagionato un danno. Risulta infatti che l’architetto l’ha sempre e

costantemente informata sullo sviluppo della ristrutturazione, sui lavori da

eseguire e sui relativi costi (doc. H), che il prezzo delle prestazioni da lui

fornite è da ritenersi adeguato e finanche vantaggioso e che la convenuta,

abitando nell’appartamento, utilizza il risultato di quelle prestazioni (che non

hanno dovuto essere rifatte o modificate ma che sono semplicemente state completate

dall’arch. C__________). In altre parole il primo giudice ha concluso che,

secondo gli accertamenti peritali, nessun comportamento dell’attore ha cagionato

un danno alla committenza, che al medesimo non può dunque essere ascritta

alcuna responsabilità contrattuale e che pertanto la convenuta non dispone di

alcuna pretesa risarcitoria da porre in compensazione con l’onorario

dell’architetto.

Sul

tema della remunerazione, il Pretore ha accertato la sussistenza di un

contratto di architetto globale di natura mista (in quanto riguardante non soltanto

la progettazione, ma anche la direzione lavori), e che l’onorario dev’essere

fissato in applicazione dell'art. 394 CO, ovvero sulla base di eventuali

accordi fra le parti (nel caso concreto assenti) o subordinatamente secondo l'uso.

Per il primo giudice, tale uso si raffigura nella Norma SIA 102 (e in

particolare nel suo art. 7), che pur non essendo stata integrata nel contratto

orale perfezionato tra le parti, costituisce l'espressione di una presunzione

di fatto (STF 4A_428/2007 del 2 dicembre 2008 consid. 3.2) pure confermata

dalla perizia, il cui valore probatorio doveva essere sovvertito dalla convenuta;

ciò che questa non ha fatto, non avendo fornito alcuna dimostrazione del perché

la Norma SIA 102 non dovrebbe trovare applicazione nelle circostanze concrete (in

presenza di un architetto ETH-SIA), e avendo ella d’altronde pagato

puntualmente l'acconto richiestole di fr. 20'000.- senza richiedere specifiche

o conteggi (a dimostrazione che le modalità contrattuali vigenti tra le parti le

andavano bene). Conseguentemente, il Pretore ha aderito alla quantificazione

dell’onorario operata dal perito secondo la Norma SIA 102, rilevando che

l’esperto lo ha determinato, sulla base delle prestazioni effettivamente

eseguite, in (almeno) fr. 87'483.75 + IVA oltre a spese accessorie per fr.

1'500.- + IVA, sulla base di un costo dell'opera stimato in fr. 342'142.95 IVA

inclusa (perizia p. 17 e delucidazione perizia p. 4).

Il

giudice di primo grado ha inoltre osservato che la convenuta era al corrente

del dispendio comportato dalla ristrutturazione in oggetto e dell'impegno

dedicato dall'attore per realizzarla (cfr. doc. H) come pure che secondo il

perito, anche adottando una logica oraria, le ore investite dall'attore nel

progetto di ristrutturazione e il tasso orario applicato (fr. 125.-, invero

particolarmente conveniente per la committenza) erano adeguati. Di qui la

conferma della sua pretesa remunerativa.

4.

Con il gravame, l’appellante non

contesta gli accertamenti pretorili relativi all’assenza di negligenze

professionali e/o danni cagionatile dall’architetto né la mancata considerazione

della perizia di parte dell’arch. C__________, ma piuttosto la valenza della

perizia giudiziaria in quanto tale e la quantificazione dell’onorario operata

dal primo giudice.

5.

Con una censura di natura

formale (che dev’essere trattata preliminarmente), l’appellante critica il

Pretore per non essersi compiutamente confrontato con rilevanti argomentazioni e

risultanze fattuali/giuridiche da lei invocate ed emerse nel corso

dell'istruttoria in violazione del suo diritto di essere sentita, elencando nel

seguito del gravame le sue tesi e i pretesi errori del giudice di prima sede.

Ella lamenta pertanto (implicitamente) una carente motivazione della decisione

impugnata.

6.

Ora, per costante

giurisprudenza, la motivazione è sufficiente e l'art. 29 cpv. 2 Cost. è

rispettato quando la parte interessata è messa in condizione di cogliere la

portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione

di causa. In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i

motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro.

Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti

gli argomenti sollevati, ma può occuparsi delle sole circostanze che appaiono

rilevanti per il giudizio. Se le ragioni che hanno guidato il giudice possono

essere individuate, il diritto a una decisione motivata è rispettato, anche se la

motivazione è errata (STF 4A_209/2022 del 7 giugno 2023 consid. 4.2,

4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1).

Nel

caso concreto, queste ragioni (segnatamente: criteri per la quantificazione

dell’onorario, attendibilità della perizia e conclusioni dell’esperto) sono ben

evincibili dalla decisione impugnata, che non risulta pertanto carente nella

motivazione. Resta da verificare se la medesima sia da confermare.

7.

L’appellante rimprovera al

Pretore di non aver tenuto conto della prevenzione del perito P__________,

omettendo di svolgere approfondimenti sul tema. Nello specifico, il primo

giudice avrebbe ignorato che una conversazione da lei udita parrebbe confermare

l'esistenza di rapporti professionali fra il medesimo e l’attore (che invece l’aveva

negata) e quindi sollevare legittimi dubbi sull'imparzialità e

sull'attendibilità della perizia giudiziaria. Per l’appellante, il primo

giudice avrebbe pure trascurato che dalla lettura del referto emergerebbero

l’utilizzo di opinabili termini e toni nei suoi confronti nonché la volontà del

perito di porre rimedio alle carenze probatorie dell’architetto (esprimendosi

su questioni di diritto di pertinenza del giudice) e di volerlo favorire

(accordandogli addirittura un onorario maggiore di quanto da lui preteso) e

meglio: considerando prestazioni escluse dall’attore stesso (ovvero aggiungendo

24.

ore per “tempo dedicato ai rilievi dell'immobile” rispettivamente altre 4

ore per il “tentativo di conciliazione dei ricorsi”); aumentando le spese

accessorie dai

fr. 950.- (IVA inclusa) rivendicati con la petizione ad almeno

fr. 1'500.- + IVA; aumentando il costo dell’opera dall’importo indicato

dall’attore di fr. 280'289.- (doc. O) a fr. 320'595.95; aumentando la

percentuale di completamento dell’opera, quantificata dall'attore nell'84%,

all’88%.

8.

Sul tema dell’asserita

prevenzione del perito, l’appellante non si confronta con il rimprovero

pretorile di non avere mai presentato, nelle debite forme, un’istanza di

ricusa, sicché al riguardo il gravame è già da dichiarare irricevibile per

carente motivazione. L’appellante neppure contesta l’assunto pretorile secondo

cui la perizia è ben motivata, logica e fondata sulle competenze tecniche del

perito, né evidenzia eventuali contraddizioni o errori del referto, né

specifica quali toni/termini utilizzati dall’esperto sarebbero discutibili. Per

il resto, il perito era chiamato a verificare l’operato dell’architetto e

l’ammontare di un equo onorario sulla base degli atti di causa, ciò che ha

fatto con ragionamenti e calcoli che l’appellante non mette in discussione (se

non con riferimento all’applicabilità del Regolamento SIA 102, censura che si

tratterà nel seguito). È invece compito del giudice verificare le allegazioni e

domande dell’attore, tener conto del divieto dell’ultra petita (art. 58

CPC) e abbassare casomai gli importi stabiliti dall’esperto per farli

coincidere con quelli pretesi in causa. Nella presente fattispecie, tali

principi sono stati rispettati (ricordato che nelle procedure rette dalla

massima dispositiva, come quella in esame, il giudice è di principio vincolato

soltanto all'ammontare complessivo della pretesa fatta valere in causa e non

dai singoli elementi che la compongono), né l’appellante pretende il contrario,

sicché la decisione pretorile resiste alla critica.

9.

Secondo l’appellante, il

Pretore avrebbe altresì erroneamente apprezzato le prove e applicato il diritto

in relazione alla determinazione dell’onorario.

Innanzitutto,

il giudice di primo grado avrebbe inammissibilmente invertito l’onere della

prova violando l’art. 8 CC, allorché ha posto a suo carico l'obbligo di dimostrare

l'inapplicabilità del Regolamento SIA 102 alla fattispecie, quando in realtà

era la controparte a doverne dimostrare l’applicabilità. L’appellante

sottolinea che tale Regolamento riguarda condizioni contrattuali standardizzate

(nello specifico: prestazioni e onorari) e non precetti tecnici che riflettono

lo stato dell'arte nel campo delle costruzioni, ai quali la STF 4A_428/2007

citata dal Pretore fa riferimento. La presunzione menzionata dall’Alta Corte non

potrebbe dunque essere applicata al Regolamento SIA 102, le cui condizioni (di

natura privata e prive di carattere obbligatorio generale) sono valevoli

soltanto se le parti le hanno integrate nel contratto (ciò che l’architetto non

ha mai dimostrato) e non esprimono, secondo il Tribunale federale (e

contrariamente all'assunto pretorile), l'uso comune nel settore.

Per

l’appellante, il Pretore avrebbe pure errato nel derivare da una sua mancata esplicita

contestazione delle modalità di calcolo utilizzate nelle richieste di acconto

dell’architetto una sua accettazione, ritenuto che secondo il Tribunale

federale l’assenza di contestazione di

una fattura dettagliata di un appaltatore (anche durante alcuni mesi) non vale

quale accettazione tacita del suo ammontare o delle modalità di calcolo in essa

applicate (DTF 112 II 500).

Pure

a torto il primo giudice avrebbe fondato esclusivamente sul Regolamento SIA 102

la determinazione dell'estensione dei compiti che l'attore era tenuto ad

eseguire, ma soprattutto la quantificazione della remunerazione dovutagli,

scostandosi dal metodo di calcolo fondato sul tempo impiegato nello svolgimento

dell'incarico ("Zeithonorar") in favore del metodo fondato sui

costi di costruzione ("Kostenhonorar"), senza tuttavia spiegare

perché quest’ultimo dovrebbe essere preferibile (non potendo lo stesso essere

scelto solo perché l'architetto non ha prodotto in tempo utile le informazioni

necessarie per un calcolo basato sul dispendio di tempo).

L’appellante

aggiunge anche che il Regolamento SIA 102 non consente da solo una valutazione

concreta del compenso dovuto all'architetto (necessitando di dati tariffali che

non sono disponibili nel regolamento stesso), come pure che le parti non hanno

concordato alcuna tariffa oraria e che quella proposta dall’attore e ripresa

dal perito (fr. 125.-) è del tutto arbitraria. A suo modo di vedere l’architetto,

gravato dall’onere allegatorio e probatorio, avrebbe piuttosto dovuto esporre i

criteri oggettivi derivanti dall’art. 394 CO che permettono di verificare la

congruità della sua pretesa, quali il tempo impiegato e i costi da lui

affrontati. Non risultando gli stessi dagli atti (nemmeno dal doc. E, qualificabile

quale mera allegazione di parte e neppure considerato dal perito, che non ha

fatto alcun cenno sul dispendio orario dell’architetto), il Pretore non avrebbe

pertanto dovuto riconoscergli alcuna remunerazione.

10.

Giusta l’art. 394 cpv. 3 CO,

una mercede è dovuta quando sia stipulata o voluta dall’uso.

L’onorario

dev’essere pertanto di principio calcolato secondo i criteri convenuti dalle

parti. In assenza di simili accordi, il giudice dovrà riferirsi agli eventuali

usi vigenti nel settore.

La

giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare più volte che le Norme SIA, ivi

compreso il Regolamento SIA 102 per le prestazioni e gli onorari

nell’architettura, non codificano di regola un uso vincolante e non possono

dunque trovare applicazione, se non sono state concordate fra le parti (DTF 118

II 295 consid. 2a; STF 4A_230/2013 del 17 settembre 2013 consid. 2; Oser/Weber in: Basler Kommentar, OR I, 7a

ed., n. 38 ad art. 394). Tutt'al più esse,

al pari di altre formulazioni contrattuali standardizzate, possono talvolta

esprimere degli usi riconosciuti, ma la circostanza va dimostrata in ogni singolo

caso (DTF 118 II 295 consid. 2a; STF 4A_86/2011 del 28 aprile 2011 consid. 6.1;

Fellmann in: Berner Kommentar, OR,

n. 422 ad art. 394). La decisione del Tribunale federale 4A_428/2007 del 2

dicembre 2008 consid. 3.1 e 3.2 afferma invece che in materia di costruzioni,

vige in linea di principio la presunzione secondo cui le raccomandazioni e le

norme SIA riportano con precisione precetti tecnici generalmente riconosciuti.

Posta

l’onerosità del contratto, e in difetto di un uso, incombe al giudice determinare

l’ammontare dell’onorario sulla base di criteri oggettivi, quali ad esempio il

dispendio orario, la natura e l’ampiezza dei servizi resi, la complessità del

lavoro e gli ostacoli incontrati, i rischi assunti e le responsabilità incorse,

i costi del personale e del materiale, le spese generali, il margine di

guadagno dell’architetto (Aebi-Mabillard,

La rémunération de l’architecte, n. 916 seg.; STF 4A_230/2013 del 17 settembre

2013.

consid. 2). A tal fine, può fare capo a una perizia e ispirarsi, fra le

altre cose, anche ai criteri esposti nel Regolamento SIA 102, che all’art. 6

prevede il calcolo dell’onorario secondo il dispendio di tempo e all’art. 7 un

metodo alternativo secondo il costo dell’opera fondato su valori statistici.

Ciononostante, il giudice non può affidarsi ciecamente a quest’ultimo metodo di

calcolo, ma solamente in assenza di migliori criteri di valutazione, rispettivamente

qualora esso sia preferibile e giustificato dalle circostanze del caso concreto.

In altre parole, il giudice deve sempre verificare se l’onorario sia

oggettivamente adeguato e proporzionato rispetto alle prestazioni fornite (Aebi-Mabillard, op. cit., n. 920; Fellmann, op. cit., n. 420 ad art. 394; STF

4A_230/2013 del 17 settembre 2013 consid. 3; STF 4C.158/2001 del 15 ottobre

2001.

consid. 1c e 1c/cc; IICCA del 9 giugno 2020, inc. 12.2019.61, consid. 7.4;

IICCA dell’8 ottobre 2020, inc. 12.2018.132, consid. 11; IICCA dell’11 maggio

2017, inc. 12.2016.135, consid. 5.1; IICCA del 3 giugno 2013, inc. 12.2011.194,

consid. 10.3).

Ai

sensi dell'art. 8 CC, spetta all'architetto l'onere di indicare e provare in

giudizio i fatti rilevanti per la valutazione della sua richiesta di remunerazione.

11.

Nella fattispecie, l’onerosità

del mandato non è posta in discussione, ritenuto che la committente deve di

principio remunerare le prestazioni fornite dall’architetto.

È

parimenti evidente che le parti hanno omesso di siglare un contratto che

regolasse la quantificazione dell’onorario. L’esistenza di un accordo, anche

solo tacito, sull’applicabilità del Regolamento SIA 102 è difficilmente

deducibile dalla semplice trasmissione alla cliente del preventivo doc. C

dell’8 aprile 2016 e delle richieste di acconto (v. sopra, consid. B), che

neppure contenevano chiari riferimenti al medesimo e al metodo di calcolo

dell’onorario (ma casomai alla tariffa oraria dello studio di architettura di

fr. 125.-/ora, di cui la committente era consapevole, cfr. doc. I inc.

CM.2018.125, teste arch. C__________, verbale del 5 dicembre 2019, p. 7, interrogatorio

di AO 1, verbale del 22 gennaio 2020, p. 3). Alla luce della summenzionata

giurisprudenza, esso neppure può essere considerato alla stregua di un uso

vincolante ai sensi dell’art. 394 cpv. 3 CO. La decisione del Tribunale

federale 4A_428/2007 del 2 dicembre 2008 (consid. 3.1 e 3.2) citata dal primo

giudice si riferisce a norme tecniche e regole dell’arte, e non alle tariffe e

alle modalità di calcolo degli onorari. Sul tema, le censure appellatorie sono

pertanto fondate.

Ciononostante, e contrariamente a quanto preteso nel

gravame, il Pretore (decisione impugnata, p. 6-7) ha spiegato perché il metodo

di calcolo utilizzato dal perito, e fondato su tale Regolamento, risulta nella

fattispecie congruo, rilevando che il contratto non era ancorato alla logica

del dispendio orario e riferendosi alla giustificazione fornita dall’esperto,

che risulta dalla p. 16 della perizia e con la quale l’appellante omette di

confrontarsi. Il perito ha ivi evidenziato che “il Regolamento SIA 102 è

probabilmente l’unico strumento adatto per determinare una grandezza d’ordine

corretta dell’importo dovuto o almeno del numero di ore necessarie per svolgere

non la totalità delle prestazioni ma solo quelle effettivamente fatte in modo

completo e professionale” e “Il metodo più attendibile per calcolare

l'onorario dovuto all'architetto in Svizzera è quello proposto dal regolamento

SIA 102 anche perché qualsiasi altro calcolo sarebbe fondato su supposizioni

personali e non risulterebbe sufficientemente giustificabile. Il regolamento

SIA 102 è piuttosto preciso e applicando correttamente i parametri si ottiene

un onorario congruo e giustificato; in particolare dal calcolo risulta il

numero di ore necessarie a svolgere le prestazioni effettivamente eseguite. Poi

al numero di ore eseguite si dovrà applicare la tariffa oraria”.

12.

Concretamente, il perito ha

esaminato la realizzata ristrutturazione sulla base di un sopralluogo e della

documentazione agli atti (fra cui: fotografie, piani e studi di dettaglio, cfr.

doc. F, L e N), osservando dapprima che l’incarico ha presentato diverse

complessità (perizia 27 ottobre 2020, p. 2) e verificando nel seguito (fondandosi

sul Regolamento ma anche sulla propria competenza ed esperienza) quali fossero

le prestazioni dovute per un’esecuzione a regola d’arte dell’incarico e quali

di esse sono state effettivamente effettuate dall’attore. Come già emerge dalla

decisione impugnata (p. 5-6), il perito ha accertato che le uniche prestazioni

non eseguite da quest’ultimo in fase di progettazione riguardano l’allestimento

di stime dei costi e preventivi completi e costantemente aggiornati e di

programmi dei lavori, mentre per quanto riguarda le fasi di appalto e di

realizzazione, l’attore ha eseguito tutte le prestazioni dovute sino all’interruzione

dell’incarico nell’aprile 2017 e ha inoltre svolto svariate prestazioni

aggiuntive. Apportando conseguentemente alcune correzioni al calcolo

dell’attore, ha stimato il costo totale dell’opera (B) in fr. 346'243.65 IVA

inclusa (importo che ha ritenuto molto probabilmente inferiore a quello

effettivo) e la percentuale di completamento nell’88% (q), determinando poi gli

ulteriori parametri SIA, ovvero il tasso percentuale di base dell’onorario (p),

il grado di difficoltà (n) e il fattore di correzione (r). Da questi dati,

l’esperto ha stabilito il numero di ore necessarie per svolgere le prestazioni

effettuate dall’architetto (671.87 ore), moltiplicandole per la tariffa oraria

da lui rivendicata di fr. 125.-/ora (ritenuta assolutamente adeguata e oltretutto

particolarmente conveniente), e quantificando le spese accessorie in almeno fr.

1'500.- (perizia 27 ottobre 2020, p. 14-19 e delucidazione 27 settembre 2021,

p. 2-4).

13.

L’appellante non pretende che

questi accertamenti siano scorretti, né indica quali prestazioni dovute/non

eseguite sarebbero state trascurate, oppure quali dati tariffali sarebbero

mancanti o perché il calcolo del perito sarebbe incompleto. D’altronde, dopo

che l’attore aveva chiesto la perizia onde confermare la sua pretesa di remunerazione

e il Pretore aveva formulato i corrispondenti quesiti peritali n. 3 e 4, la

convenuta medesima con la sua istanza 2 marzo 2020 aveva chiesto al perito, con

i quesiti complementari n. 3.3 e 4.1, di indicare l’ammontare massimo di ore

secondo lui ragionevolmente fatturabili e di verificare la congruità

dell’onorario rapportandolo al costo dell’opera, ciò che l’esperto ha poi

fatto.

Aggiungasi che l’appellante non contesta

l’accertamento pretorile (decisione impugnata, p. 7), fondato sul doc. H, secondo

cui ella era al corrente del dispendio comportato dalla ristrutturazione e dell'impegno

dedicato dall'attore per realizzarla. La medesima poi non considera che il

preventivo doc. C a lei trasmesso indicava che nell’aprile 2016 i collaboratori

dell’architetto avevano già svolto 350 ore di lavoro e che tale importo non

comprendeva ancora quelle eseguite dall’attore (v. anche doc. I inc. CM.2018.125,

teste arch. C__________, verbale del 5 dicembre 2019 p. 4 e 7 e interrogatorio

di AO 1, verbale del 22 gennaio 2020, p. 2-3), come pure che il doc. E,

attestante giorno per giorno tutte le prestazioni eseguite e il tempo impiegato

(cfr. teste arch. C__________, verbale del 5 dicembre 2019 p. 7 e teste arch. M__________,

verbale del 5 dicembre 2019, p. 14 e 16-17) indica lo svolgimento complessivo

di ben 1'174 ore (ovvero molte di più delle 671.87 ore emergenti dal calcolo

secondo il Regolamento SIA 102). Lo stesso attore nel suo interrogatorio

(verbale del 22 gennaio 2020, p. 4) ha rilevato che, alla luce dell’ingente

numero di ore svolte, aveva scelto di emettere una fattura fondata sul

Regolamento SIA 102 e sul costo dell’opera al fine di ridurle e di avere una

base di calcolo più imparziale e trasparente.

14.

In considerazione di tutte

queste circostanze, si deve ritenere che il calcolo operato dal perito e

l’onorario da lui quantificato (sulla base di un costo dell’opera

verosimilmente sottostimato, di un dispendio orario ritenuto oggettivo e di una

tariffa oraria conveniente) sia nella fattispecie condivisibile e basti per

ritenere dimostrata la pretesa dell’attore. Ne deriva la conferma della

decisione di primo grado.

15.

In conclusione, l’appello

dev’essere respinto.

Le

spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso

di fr. 61'403.-, seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese

processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 4’000.-.

Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv.

5.

RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono pure quantificate in fr.

4’000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

1. L’appello 5 giugno 2023 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 4’000.-,

sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte

fr. 4’000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).