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Decisione

12.2023.74

Assicurazione in caso di sopravvivenza con partecipazione agl utili, contenuto del contratto, interpretazione

16 ottobre 2023Italiano24 min

1999 l’avv. G__________ M__________ ha stipulato un contratto con N__________ __________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.74

Lugano

16 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2018.253 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 promossa con petizione 7 dicembre 2018 da

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

AO 1

patrocinata dall’ PA 2

con cui ha chiesto la

condanna della convenuta al pagamento di fr. 175'000.- o della somma che

risulta dai calcoli attuariali sugli utili ottenuti da parte della convenuta

sulla polizza assicurativa, oltre interessi del 5% dal 17 agosto 2016;

pretesa avversata dalla

convenuta e che il Pretore ha respinto con decisione 5 maggio 2023, ponendo le

spese processuali di complessivi fr. 8'020.- a carico dell'attrice, tenuta a

rifondere alla controparte fr. 8'000.- per ripetibili;

appellante l'attrice

con atto di appello 7 giugno 2023, con cui chiede la riforma del giudizio

impugnato nel senso di accogliere la petizione e condannare la convenuta al

pagamento di fr. 175'000.- o della somma risultante dai calcoli attuariali sugli

utili ottenuti sulla polizza assicurativa (ma al minimo fr. 106'834.-), con

protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;

mentre la convenuta, con

risposta 23 agosto 2023, postula che l’appello sia dichiarato irricevibile, e,

in via subordinata, che esso sia respinto, in entrambi i casi con protesta di

spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 15 giugno

1999 l’avv. G__________ M__________ ha stipulato un contratto con N__________ __________

AG - poi ripresa da U__________ __________ AG e infine dalla convenuta AO 1 - un

contratto di assicurazione sulla vita denominato “Lebensversicherung mit

Rentenwahlrecht” (“Police

n.

25000400”), con la precisazione introduttiva quale sotto titolo: “Erlebensfallversicherung

mit Prämienrückgewähr im Todesfall gegen Einmalprämie - Tarif 317 mit

Gewinnbeteiligung”, ossia Assicurazione in caso di sopravvivenza con

restituzione del premio in caso di premorienza, contro premio unico (doc. B)

con inizio al 1° luglio 1999, avente per oggetto una somma assicurata (“Versicherungssumme”)

di fr. 384'216.-, che sarebbe divenuta esigibile se l’assicurato fosse stato

ancora in vita il giorno della scadenza dell’assicurazione, vale a dire il 1°

luglio 2022, mentre che se fosse deceduto nel frattempo avrebbe avuto diritto a

un importo di fr. 205'000.- (“Die Versicherungs-summe wird

fällig zum Versicherungsende, wenn die versicherte Person diesen Zeitpunkt

erlebt. Stirbt die versicherte Person während der Versicherungsdauer, wird ein

Betrag von CHF 205'000.- geleistet”). Queste ultime indicazioni sono

seguite, nel documento, da un laconico “Tarif 317 mit Gewinnbeteiligung”.

Il contratto fissava

il premio unico (partecipazione agli utili) a fr. 205'000.- (doc. B), ossia fr.

200'000.- con l’aggiunta del 2.5% di tassa di bollo.

La polizza è stata

conclusa dopo che, in data 30 aprile 1999, N__________ __________ AG aveva

formulato all’intermediario assicurativo A__________ SA di Locarno, a cui si

era rivolto l’avv. G__________ M__________, un’offerta (“Offert-CHF Lebensversicherung”,

doc. G) in base alla quale, qualora l’assicurato fosse stato ancora in vita (“im

Erlebensfall”) allo scadere della polizza, il 1° luglio 2022, avrebbe avuto

diritto al versamento dell’importo di fr. 384'216.-. A questo, denominato “Vorsorgesumme”,

avrebbe dovuto aggiungersi la partecipazione al guadagno (“Gewinnanteile zum

Ablauf”) di stimati fr. 204'045.- per un totale (“Ablaufleistung”)

di fr. 588'261.-.

In caso di

premorienza, invece, sempre da quanto risulta dalla proposta assicurativa,

sarebbero divenuti immediatamente esigibili sia il premio versato (tasse

escluse) che le quote di profitto assegnate fino a quel momento (nota al

capitolo “Tarif 317 Erlebensversicherung gegen Einmalprämie”: “Stirbt

die versicherte Person vor Ablauf der Versicherungsdauer, wird die einbezahlte

Prämie (ohne Steuern) und die bis dahin zugeteilten Gewinnanteile sofort

fällig”, doc. G pag. 2).

La

polizza assicurativa contemplava, quale parte integrante, anche le condizioni

generali (“Versicherungsbedingungen für die Erlebens- und Rentenversicherung”,

LV103, “Besondere Bedingungen für die Gewinnbeteiligung Ihrer Erlebens- und

Rentenversicherung”, LV104, nonché le LV117 denominate “Euro”, cfr.

doc. K) menzionate a pag. 2 della stessa.

Il documento, prodotto

in edizione dalla convenuta, di esplicazione della Tarif 317 definito “Versicherungs-mathematische

Grundlagen für die Erlebens-Kapitalversicherung mit Prämienrückgewähr im

Todesfall gegen Einmalprämie Tarif 317” rinvia (pto n. 13), per quel che

concerne la partecipazione agli utili (“Gewinnbeteiligung”) al “Abrechnungsverband

FL-E”, il quale, pure prodotto in edizione dalla convenuta, a sua volta

chiarisce, al pto n. 6.1 “Leistung bei Ableben”, che in caso di decesso

prima dello scadere della polizza, non viene fornita alcuna prestazione di

partecipazione agli utili: “Bei Ableben wird keine Leistung aus der

Gewinnbeteiligung erbracht”.

Il premio unico di fr.

205'000.- è stato regolarmente versato dall’assicurato.

B. G__________

M__________a è deceduto in data __________ __________ 2016, lasciando come sue

eredi la figlia B__________ __________ __________ e la moglie AP 1.

In data 26 giugno 2017 AO

1 ha versato a AP 1, per quanto qui di interesse, il premio unico di fr.

205'000.- a saldo di ogni pretesa sulla polizza in questione, rifiutandosi di

riconoscere ulteriori prestazioni e in particolare la partecipazione agli

utili.

C. Previo

ottenimento dell’autorizzazione ad agire (inc. CM.2018.543), con petizione 7

dicembre 2018, AP 1, quale beneficiaria delle prestazioni in caso di morte del

marito, ha convenuto AO 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

postulandone la condanna al pagamento di fr. 175'000.- più interessi del 5% dal

17 agosto 2016 o della somma che sarebbe risultata dai calcoli attuariali sugli

utili ottenuti.

In sintesi, per

l'attrice, la polizza assicurativa sulla vita, pur non esprimendosi su una

partecipazione agli utili in caso di premorienza, li avrebbe previsti chiaramente

a pag. 2 del contratto con il riferimento alle condizioni particolari che ne

erano parte integrante. A suo avviso, riprendendo i termini e i ragionamenti

non prettamente cristallini da essa utilizzati nell’allegato (pto 7),

considerato che in caso di morte il contratto prevedeva una prestazione

corrispondente a fr. 205'000.-, la partecipazione agli utili derivante avrebbe

dovuto essere paragonabile al valore di riscatto incrementato dalla

partecipazione agli utili per fr. 334'000.- (fr. 305'000.- di valore di

riscatto + fr. 29'000.- come partecipazione agli utili) meno la restituzione

del premio di fr. 205'000.-, per un risultato di fr. 129'000.-. Prendendo però

la stima proposta da N__________ __________ AG nel 1999, poiché la

partecipazione agli utili era stata calcolata in fr. 204'045.- sei anni prima

del termine, ossia il 16 agosto 2016, essa sarebbe dovuta essere di fr.

150'000.- almeno. Pertanto l’attrice ha ritenuto corretto chiedere il pagamento

di fr. 175'000.-, stimati prudenzialmente e con riserva di adattare la somma in

seguito.

D. Con risposta del 3

gennaio 2019 AO 1 si è opposta alla petizione, postulandone l'integrale

reiezione. Essa ha evidenziato come il prodotto assicurativo in questione fosse

destinato alla conservazione del capitale (“Kapitalversicherung”) in

caso di vita con trasmissione del premio originariamente investito nella

polizza a un beneficiario predeterminato, nel quale la componente relativa al

caso di morte era quindi del tutto marginale, come dimostrato dal fatto che non

furono richiesti al contraente assicurato né documenti attestanti il suo stato

di salute, né la compilazione di un questionario medico approfondito.

E. Con replica 6

febbraio 2019 l’attrice ha contestato che il contratto di assicurazione fosse

limitato alla restituzione del capitale in caso di morte, ribadendo di avere

diritto anche alla partecipazione agli utili e sostenendo che la mancata

richiesta di certificati medici sullo stato di salute dell’assicurato sarebbe

stata ininfluente.

F. Con duplica del 12

febbraio 2019 la parte convenuta ha ribadito le proprie posizioni e richieste

ponendo nuovamente l’accento sul fatto che il prodotto assicurativo in

questione era destinato a garantire un capitale rivalutato con gli utili della

gestione separata (consolidati di anno in anno) in caso di vita alla scadenza,

mentre che in quello di decesso nel corso della durata contrattuale, sarebbe

stato effettuato un pagamento ai beneficiari indicati nella polizza dal

contraente del capitale assicurato pari al premio versato comprensivo delle

imposte anticipate.

G. L'istruttoria è

consistita in particolare nell’allestimento di una perizia giudiziaria seguita

da due complementi.

Dopo la sua chiusura, AO 1

ha modificato la sua ragione sociale in AO 1.

H. Raccolti gli allegati

conclusivi delle parti di data 30 novembre 2021, con i quali esse hanno

riaffermato di mantenere le rispettive posizioni, il Pretore, con decisione del

5 maggio 2023, ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali di complessivi

fr. 8’020.- a carico dell'attrice, e condannandola a rifondere alla controparte

fr. 8'000.- per ripetibili.

I. Contro

la sentenza di prime cure AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 7

giugno 2023 per ottenerne la riforma nel senso di accogliere la

petizione e condannare la convenuta al pagamento di fr. 175'000.- o della somma

risultante dai calcoli attuariali sugli utili ottenuti sulla polizza

assicurativa (ma al minimo fr. 106'834.-), con protesta di spese e ripetibili

di primo e secondo grado. Con risposta del 23 agosto 2023 la

convenuta postula che l’appello sia dichiarato irricevibile, e, in via

subordinata, che esso sia respinto nel merito, pure con protesta di spese e

ripetibili per entrambi i gradi di giudizio.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

L’art.

308.

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2). In

concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal

valore superiore ai

fr. 10'000.-. Pacifica è

dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni

(art. 311 CPC). Introdotto il 7 giugno 2023 (timbro postale sulla busta

d'invio), a fronte di una notifica della decisione impugnata avvenuta l’8

maggio 2023, l'appello risulta tempestivo. Come tempestiva è la relativa

risposta del 23 agosto 2023 (art. 312 CPC).

2.

Nel giudizio attaccato,

il Pretore ha anzitutto chiarito che non poteva essere seguita, in quanto non

dimostrata dalle prove agli atti, la tesi dell’attrice secondo la quale,

nonostante il contratto di assicurazione di cui al doc. B non facesse alcun

riferimento a un diritto alle partecipazioni agli utili (“Gewinnanteile”)

in caso di premorienza, la sua interpretazione fondata sui documenti che ne

avevano preceduto la stesura e su quelli che erano stati allestiti in seguito,

doveva indurre a concludere che tali prestazioni erano state volute dai

contraenti anche per tale infausta evenienza.

In effetti, ha

appurato il primo giudice, pur parlando l’offerta di cui al doc. G, su cui AP 1

si era basata per la sua ricostruzione della comune volontà delle parti, di una

partecipazione agli utili anche in caso di decesso dell’assicurato prima del

termine di scadenza della polizza, questo documento riportante in epigrafe

proprio la denominazione di “offerta” non era che un semplice atto

pre-contrattuale risalente al 30 aprile 1999, non ripreso nel contratto e quindi

di infimo valore probatorio.

Nemmeno d’aiuto era

il fatto che i doc. I, O, P e Q menzionassero anche le partecipazioni agli

utili, poiché questi documenti riguardavano la variante della sopravvivenza

dell’assicurato al 1° luglio 2022, che nella fattispecie non si era purtroppo

realizzata.

Per gli stessi motivi -

ossia per il contesto desumibile dalla documentazione agli atti, unica prova

utilizzabile non essendovi testimoni diretti - nemmeno un’applicazione del

principio dell’affidamento (art. 18 CO) consentiva, per il Pretore, di

distanziarsi dal testo del contratto doc. B.

Passando

all’interpretazione oggettiva, il giudice ha pure escluso che l’avv. G__________

M__________ dovesse comprendere, malgrado il silenzio del testo del contratto,

che i “Gewinnanteile” erano da riconoscere anche in caso di premorienza.

A maggior ragione tenuto conto della sua formazione giuridica, che per la

giurisprudenza costituisce un elemento di rilievo per il giudizio, avendogli

permesso di capire la presenza o l’assenza di quella componente nel contratto,

il cui testo era peraltro brevissimo, semplice e chiarissimo.

Il fatto che questa

soluzione assicurativa fosse particolarmente penalizzante per l’assicurato in

caso di suo decesso prima del luglio 2022 è stato giudicato irrilevante,

contrariamente all’opinione in merito esposta dal perito, che ha per il Pretore

voluto esprimere delle considerazioni giuridiche che non gli competevano,

giungendo a sovvertire il contenuto del contratto.

Il primo giudice ha tenuto

a precisare che la soluzione avrebbe potuto essere “differente” (senza

specificare però in quale modo) qualora la mancata indicazione dei “Gewinnanteile”

nel contratto doc. B avesse significato la perdita della natura assicurativa

stessa del contratto di assicurazione, trasformandolo in un puro prodotto

finanziario d’investimento (come indicato dal perito a pag. 7 del suo referto),

ma che così non era. In effetti il fatto che esso prevedesse due varianti e non

solo quella realizzatasi con la morte dell’assicurato e che la seconda di

queste, quella della sopravvivenza oltre la scadenza della polizza, fosse focalizzata

sul capitale assicurato e come tale avesse sicuramente natura assicurativa

avendo una componente di rischio, escludeva tale ipotesi. Il rischio per la

convenuta consisteva nel fatto che l’assicurato raggiungesse in vita la data

del 1° luglio 2022 e divenisse titolare della somma assicurata di fr.

384'216.-, molto maggiore rispetto al premio unico pagato.

Da ultimo il perito

nemmeno poteva per il primo giudice essere seguito laddove si era diffuso sul

tema dell’usanza, non assumendo questa rilevanza per l’interpretazione del

contratto in oggetto, che soggiaceva piuttosto ai principi dell’art. 18 CO

qualora non fosse stato possibile acclarare la volontà soggettiva delle parti.

Il chiaro testo contrattuale non lasciava spazio ad altre interpretazioni.

Ricevibilità del petitum

dell’appello

3.

Preliminarmente

occorre chinarsi sulla richiesta della resistente di dichiarare irricevibile

l’appello in quanto il suo petitum sarebbe stato formulato in maniera

contraria ai principi procedurali sviluppati sulla base dell’art. 311 CPC, non

potendo lo stesso sostituire, in caso di accoglimento, il dispositivo del

giudizio querelato a causa della sua formulazione con un’alternativa tra due

possibili esiti e dell’indeterminatezza della seconda di queste ipotesi.

Per consolidata

giurisprudenza, un appello non può limitarsi a postulare la riforma della

decisione impugnata, ma deve formulare delle domande di giudizio quantificate,

precise e definite, che possano, in caso di accoglimento, essere riprese invariate

nel dispositivo della sentenza di secondo grado (DTF 137 III 617 consid. 4.3; STF 4A_383/2013 del 2 dicembre 2013 consid. 3.2.1; Hungerbühler, in: Brunner und andere, Hrsg.,

Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, N. 14 ad art. 311). Il divieto di formalismo eccessivo impone nondimeno che le

conclusioni vengano interpretate alla luce delle motivazioni e con riferimento

alla sentenza impugnata (DTF 137 III 617 consid. 6.2).

Nel caso che ci occupa,

effettivamente la richiesta di riformare la sentenza pretorile con la formula:

“La petizione del 7 dicembre 2018 è accolta di conseguenza: La spett. AO 1 è

condannata a versare alla Signora AP 1 fr. 175'000.- o la somma che risulta dei

calcoli attuariali sugli utili ottenuti sulla polizza assicurativa, oltre agli

interessi del 5% a decorrere dal 17 agosto 2016” non rispetta i principi

summenzionati comprendendo due ipotesi alternative, che non possono coesistere

in un dispositivo, di cui la seconda nemmeno quantificata, cosa altrettanto

inammissibile. Tuttavia, in ossequio al principio del divieto di formalismo

eccessivo e a quello della proporzionalità, è sufficiente qui rilevare

l’irricevibilità della seconda parte della domanda d’appello limitatamente alla

richiesta indefinita e limitare il petitum alla prima, vale a dire alla

richiesta di condanna della parte convenuta al pagamento di fr. 175'000.- oltre

accessori, con, invece dell’alternativa, la subordinata della condanna ad

almeno fr. 106'834.-.

La pretesa di dichiarare

l’appello irricevibile deve pertanto essere respinta.

Argomentazioni di merito dell’appello

4.

L'appellante critica

sostanzialmente il Pretore per avere escluso che il contratto concluso tra

l’avv. G__________ M__________ e la allora N__________ __________ AG prevedesse

che in caso di premorienza dell’assicurato, la persona da esso designata avesse

diritto, oltre che al pagamento del premio unico e delle relative tasse di

bollo, anche a quello della partecipazione agli utili.

A suo avviso, in effetti, contrariamente

all’accertamento pretorile, il contratto avrebbe fatto chiaramente riferimento

ai “Gewinnanteile”, e meglio con la frase che seguiva quella “Prämienrückgewähr

im Todesfall gegen Einmalprämie”, “Tarif 317 mit Gewinnbeteiligung”.

In tal modo chi legge capirebbe che la partecipazione agli utili andava versata

anche in caso di morte.

Il primo giudice sarebbe

giunto a una errata conclusione perché avrebbe ingiustificatamente ignorato i

contenuti dell’offerta 30 aprile 1999 e quelli dei documenti prodotti

posteriormente, tutti contenenti dei riferimenti alla partecipazione agli

utili, così come il rinvio alle condizioni contrattuali LV 104 che pure

stabilirebbero un diritto a tale prestazione in qualsiasi caso.

Nessuno dei documenti agli

atti escluderebbe il caso di decesso e stabilirebbe che la partecipazione agli

utili era condizionata alla sopravvivenza dell’assicurato.

Tutte queste circostanze

avrebbero reso impossibile anche per una persona con una formazione giuridica

come l’avv. G__________ M__________, in base al principio dell’affidamento,

capire che le partecipazioni agli utili non erano previste nel caso di

premorienza.

Il Pretore avrebbe poi

anche sbagliato a ritenere che malgrado la mancata indicazione dei “Gewinnanteile”

il contratto aveva comunque un carattere assicurativo, contenendo la polizza

comunque un elemento di rischio, poiché il prodotto in questione non comportava

per l’assicuratore il minimo rischio, dovendo egli restituire alla scadenza il

capitale rivalutato dagli interessi pattuiti, che in caso di decesso sarebbero

stati persino risparmiati: di fatto il rischio sarebbe stato trasferito

all’assicurato che per oltre due decadi non avrebbe ottenuto alcun rendimento

del proprio capitale.

Infine avrebbe pure dovuto

essere preso in considerazione il fatto che il contratto, se inteso come

vorrebbe la parte convenuta, avrebbe avuto un carattere leonino e abusivo

poiché essa avrebbe potuto usufruire per quasi venti anni di un importante

capitale in maniera del tutto gratuita.

5.

L’interpretazione

di un contratto assicurativo - comprese le condizioni generali (CGA)

esplicitamente incorporatevi (DTF 135 III 410 consid. 3.2 pag. 412) - segue i

principi che valgono generalmente per qualsiasi altro contratto, salvo che la

legge non preveda altrimenti. In presenza di divergenze sul contenuto di una

clausola contrattuale il giudice deve dapprima determinare la reale e comune

volontà delle parti, senza limitarsi alle espressioni che le stesse hanno

utilizzato (art. 18 cpv. 1 CO). Se questa non può essere determinata o diverge,

il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i comportamenti delle parti

secondo il principio dell’affidamento; le dichiarazioni delle parti sono

interpretate come potrebbe comprenderle un terzo in buona fede che si trovasse

nelle medesime circostanze. Il principio dell’affidamento permette quindi di

imputare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo

comportamento, anche se non corrisponde alla sua intima volontà (cfr. DTF 135

III 410 consid. 3.2, pag. 412, 413). Il punto di partenza è costituito dal

tenore letterale - di norma secondo il linguaggio comune (EISNER-KIEFER in:

Basler Kommentar, Versicherungsvertragsgesetz, 2ª ed., n. 11 ad art. 11 LCA) - delle dichiarazioni che non vanno però

valutate isolatamente bensì nel loro complesso. Nonostante il tenore letterale

possa apparire a prima vista chiaro, non ci si può così fermare a

un'interpretazione grammaticale; piuttosto le dichiarazioni delle parti sono da

interpretare come esse potevano e dovevano essere intese in base alla loro

formulazione, al loro contesto e all'insieme delle circostanze. Il giudice deve

al riguardo considerare anche la finalità della disciplina perseguita dal

dichiarante. Per l'interpretazione di una disposizione contrattuale redatta da

un contraente è quindi decisivo l'obiettivo normativo che l'altro contraente,

in qualità di partner contrattuale in buona fede, poteva e doveva

ragionevolmente riconoscervi, potendosi di regola presumere che il dichiarante

perseguisse una regolamentazione ragionevole e appropriata (DTF 148 III 57

consid. 2.2.1 con rinvii). Se l'interpretazione secondo il principio

dell'affidamento non permette di determinare il senso di clausole ambigue, esse

si interpretano a sfavore dell'assicuratore che le ha redatte in virtù del

principio "in dubio contra stipulatorem". Per quanto concerne

l'estensione del rischio assicurato, l'art. 33 LCA (stando al quale salvo

disposizione contraria della legge, l’assicuratore risponde di tutti gli

avvenimenti che presentano i caratteri del rischio contro le conseguenze del

quale l’assicurazione fu conchiusa, eccetto ché il contratto non escluda

dall’assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco)

concretizza questo principio generale (DTF 148 III 57 consid. 2.2.2). Sempre

che gli altri mezzi d'interpretazione non permettano di fugare i dubbi sul

senso da attribuire a una determinata clausola contrattuale (BRULHART in: Commentaire romand, LCA, n. 16 seg. ad art.

33). Non basta perciò che le parti discutano sul significato di una

dichiarazione ma è necessario che questa possa intendersi in buona fede in modi

diversi. Incombe infatti all'assicuratore delimitare l'estensione del suo

impegno e lo stipulante non deve attendersi restrizioni che non gli sono state

chiaramente prospettate (BRULHART, op. cit., ibidem; cfr. pure da ultimo II CCA

del 25 ottobre 2022 inc. 12.2022.96 consid. 8).

6.

Prima di affrontare

queste critiche, non ci si può esimere dal rilevare come la tesi secondo la

quale il contratto contenesse un esplicito riferimento alla ripartizione degli

utili anche in caso di premorienza dell’assicurato che agli occhi di qualsiasi

lettore avrebbe dovuto essere intesa in tal senso, non solo è nuova e quindi

irricevibile (art. 317 CPC), ma addirittura contraddice quanto ammesso dalla

stessa attrice in precedenza (cfr. petizione 7 dicembre 2018 pto n. 4).

Ciò detto, le

argomentazioni dell’appellante non sarebbero comunque atte a consentire di

intaccare le conclusioni pretorili.

In effetti, non vi è

alcuna prova che permetta di concludere che il contratto di assicurazione sulla

vita concluso il 15 giugno 1999 tra le parti G__________ M__________ e N__________

__________ AG prevedesse il pagamento di partecipazioni agli utili anche in

caso di premorienza.

Come rettamente appurato

dal Pretore, il doc. B riporta in entrata la specificazione “Erlebensfallversicherung

mit Prämienrückgewähr im Todesfall gegen Einmalprämie”, che chiarisce che

si tratta di un’assicurazione in caso di sopravvivenza con restituzione del

premio in caso di morte, non reca alcuna indicazione in merito al

riconoscimento di utili anche qualora l’assicurato non fosse sopravvissuto al

periodo di validità del contratto, ma si limita a indicare che la somma

assicurata sarebbe divenuta esigibile allo scadere del contratto se la persona

assicurata fosse stata ancora viva e che se ella fosse scomparsa durante il

periodo contrattuale sarebbe stato corrisposto un importo di fr. 205'000.-.

La Tariffa 317 richiamata

dal contratto, come illustrato in precedenza, precisa anch’essa al suo punto

1.1

che si tratta di un’assicurazione per il caso di sopravvivenza con

restituzione del premio in caso di decesso, e al paragrafo seguente dello

stesso punto che la somma assicurata diverrà esigibile alla scadenza della

polizza se l’assicurato sarà ancora in vita mentre che in caso di morte verrà

restituito il premio versato senza interessi e tasse (cfr. doc. prodotto dalla

convenuta, pag. 2). Questo documento rinvia, al punto n. 13, al documento “Abrechnungsverband

FL-E” il quale a sua volta, al punto n. 6.1, stabilisce che in caso di

morte non verrà riconosciuta alcuna prestazione di partecipazione agli utili: “Bei

Ableben wird keine Leistung aus der Gewinnbeteiligung erbracht” (cfr. doc.

prodotto dalla convenuta, pag. 5).

Le condizioni contrattuali

LV 103 – NFL e LV 104 – NFL non contengono nulla che possa aiutare ad

interpretare il contratto altrimenti.

Neppure i documenti

allestiti dopo la conclusione del contratto lasciavano intendere che vi fosse

spazio per una ripartizione degli utili in caso di decesso. Le dichiarazioni

fiscali doc. D, I, O, P e Q riportano solo la partecipazione agli utili

cumulata nell’anno di riferimento con un mero calcolo matematico, senza nulla

lasciare intendere, con la precisazione che le assicurazioni di capitale come

quella in oggetto dovevano essere dichiarate come patrimonio nel Cantone di

pertinenza.

La “Vertragsübersicht

per 31.12.2015”, prodotta dalla convenuta e trasmessa a suo tempo

all’assicurato, indicava a sua volta nel dettaglio due distinte opzioni, ossia

quella della “Todesfallleistung” che “gesamt” ammontava a fr.

205'000.- e quella della “Ablaufleistung” che “gesamt” ammontava

a fr. 410'681.- e precisava nuovamente che “Die bisher zugeteilte

Gewinnbeteiligung wird ausschliesslich im Erlebensfall bei Ablauf des Vertrages

erbracht. Im Todesfall oder bei einer Kündigung des

Vertrages erfolgt keine Gewinnbeteiligung”.

L’unico

documento in cui viene previsto il pagamento anche di una partecipazione agli

utili in caso di decesso è l’offerta 30 aprile 1999 di cui al doc. G, che, a due riprese, recita, con qualche minima differenza

lessicale: “Das Vorsorgekapital zuzüglich der Gewinnanteile (Optionskapital)

wird im Erlebensfall nach Ablauf der Versicherungsdauer fällig. Stirbt die

versicherte Person vor Ablauf der Versicherungsdauer, wird die einbezahlte

Prämie (ohne Steuern) und die bis dahin zugeteilten Gewinnanteile sofort fällig”.

Trattandosi di un’offerta allestita un mese e mezzo prima della

conclusione del contratto, riporta come tale una prima proposta formulata dalla

compagnia assicurativa e costituisce pertanto un semplice indizio a favore

della tesi attorea, che non ha però trovato alcun altro riscontro negli atti.

Come rettamente puntualizzato dal Pretore, esso non è che un documento

pre-contrattuale, non quindi contrattuale, che non è stato assolutamente

ripreso nella polizza: questo vale non solo per la tematica della

partecipazione agli utili, ma anche per quanto concerne i calcoli che hanno

portato a quantificare in fr. 588'261.- una “Ablaufleistung” di cui non

vi è traccia nel documento finale.

A prescindere dalla

correttezza della conclusione di merito del Pretore, va poi aggiunto che, con

il suo appello AP 1 nemmeno spiega, contrariamente ai suoi doveri di ricorrente

(art. 311 cpv. 1 CPC), perché questa sarebbe errata e per quale motivo un

simile scritto preparatorio dovrebbe invece assurgere a prova decisiva.

Di conseguenza

l’impugnativa, laddove ricevibile, vede il suo destino segnato.

7.

L’appellante mette

come accennato in dubbio il fatto che ci si trovi qui in presenza di un

prodotto assicurativo poiché non vi sarebbe alcun elemento di rischio: nella

variante del superamento in vita della data di scadenza della polizza, il

capitale assicurato consistente nel premio unico pagato avrebbe consentito di

ottenere un reddito garantito, esattamente come avviene con prodotti bancari.

La polizza non comporterebbe alcun rischio per l’assicuratore che avrebbe

dovuto restituire a fine contratto il capitale rivalutato dagli interessi

pattuiti, mentre ad essere gravato dal rischio sarebbe l’assicurato che per

anni non otterrebbe alcun rendimento del proprio capitale.

In questo modo AP 1

esprime, una volta di più, la propria posizione ma, contrariamente ai suoi

doveri di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non illustra per quale motivo il

primo giudice avrebbe sbagliato a ritenere che la polizza comportava per l’assicuratore

in questione un rischio, consistente nel fatto che l’assicurato raggiungesse in

vita la scadenza prevista e divenisse titolare della somma assicurata di fr.

384'216.-, ben maggiore del premio pagato.

A prescindere

dall’irricevibilità della doglianza, va comunque sia detto che il ragionamento

esposto nel querelato giudizio è del tutto logico e condivisibile, ritenuto che

la controprestazione dell’assicurato all’assicuratore per l’assunzione del

rischio di dover corrispondere un premio quasi doppio rispetto a quello pagato

consisteva nella rinuncia a un compenso in caso di premorienza che andasse

oltre il rimborso del premio unico corrisposto. Di conseguenza quella in

questione è da considerare una polizza di natura assicurativa a tutti gli effetti.

Evidentemente con le caratteristiche di una “Erlebensfallversicherung”.

Ciò posto, va rilevato che

qualunque sia stata la natura del contratto, assicurativo o prodotto

finanziario d’investimento, nulla sarebbe cambiato per l’interpretazione, essendo

la volontà concorde delle parti determinante per stabilire l’esistenza di un

diritto o meno al pagamento della partecipazione agli utili, non la

classificazione del negozio giuridico, che può avere per contro valenza in

altri ambiti, segnatamente in quello fiscale.

Così stando le cose non

appare necessario approfondire le ulteriori motivazioni dell’appellante aventi

per oggetto la quantificazione della pretesa.

8.

Se ne conclude che l'appello deve essere respinto nella

misura della sua ricevibilità. Gli oneri processuali di seconda sede, calcolati su un valore litigioso di fr.

175'000.-, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC),

che rifonderà alla controparte ripetibili di fr. 6'000.-, stabilite sulla base

dell'art. 11 RTar.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. Nella misura in cui

è ricevibile, l’appello 7 giugno 2023 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 8'000.- sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte

fr. 6'000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-

; -

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).