12.2023.74
Assicurazione in caso di sopravvivenza con partecipazione agl utili, contenuto del contratto, interpretazione
16 ottobre 2023Italiano24 min
1999 l’avv. G__________ M__________ ha stipulato un contratto con N__________ __________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.74
Lugano
16 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2018.253 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 promossa con petizione 7 dicembre 2018 da
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
AO 1
patrocinata dall’ PA 2
con cui ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 175'000.- o della somma che
risulta dai calcoli attuariali sugli utili ottenuti da parte della convenuta
sulla polizza assicurativa, oltre interessi del 5% dal 17 agosto 2016;
pretesa avversata dalla
convenuta e che il Pretore ha respinto con decisione 5 maggio 2023, ponendo le
spese processuali di complessivi fr. 8'020.- a carico dell'attrice, tenuta a
rifondere alla controparte fr. 8'000.- per ripetibili;
appellante l'attrice
con atto di appello 7 giugno 2023, con cui chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere la petizione e condannare la convenuta al
pagamento di fr. 175'000.- o della somma risultante dai calcoli attuariali sugli
utili ottenuti sulla polizza assicurativa (ma al minimo fr. 106'834.-), con
protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la convenuta, con
risposta 23 agosto 2023, postula che l’appello sia dichiarato irricevibile, e,
in via subordinata, che esso sia respinto, in entrambi i casi con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 15 giugno
1999 l’avv. G__________ M__________ ha stipulato un contratto con N__________ __________
AG - poi ripresa da U__________ __________ AG e infine dalla convenuta AO 1 - un
contratto di assicurazione sulla vita denominato “Lebensversicherung mit
Rentenwahlrecht” (“Police
n.
25000400”), con la precisazione introduttiva quale sotto titolo: “Erlebensfallversicherung
mit Prämienrückgewähr im Todesfall gegen Einmalprämie - Tarif 317 mit
Gewinnbeteiligung”, ossia Assicurazione in caso di sopravvivenza con
restituzione del premio in caso di premorienza, contro premio unico (doc. B)
con inizio al 1° luglio 1999, avente per oggetto una somma assicurata (“Versicherungssumme”)
di fr. 384'216.-, che sarebbe divenuta esigibile se l’assicurato fosse stato
ancora in vita il giorno della scadenza dell’assicurazione, vale a dire il 1°
luglio 2022, mentre che se fosse deceduto nel frattempo avrebbe avuto diritto a
un importo di fr. 205'000.- (“Die Versicherungs-summe wird
fällig zum Versicherungsende, wenn die versicherte Person diesen Zeitpunkt
erlebt. Stirbt die versicherte Person während der Versicherungsdauer, wird ein
Betrag von CHF 205'000.- geleistet”). Queste ultime indicazioni sono
seguite, nel documento, da un laconico “Tarif 317 mit Gewinnbeteiligung”.
Il contratto fissava
il premio unico (partecipazione agli utili) a fr. 205'000.- (doc. B), ossia fr.
200'000.- con l’aggiunta del 2.5% di tassa di bollo.
La polizza è stata
conclusa dopo che, in data 30 aprile 1999, N__________ __________ AG aveva
formulato all’intermediario assicurativo A__________ SA di Locarno, a cui si
era rivolto l’avv. G__________ M__________, un’offerta (“Offert-CHF Lebensversicherung”,
doc. G) in base alla quale, qualora l’assicurato fosse stato ancora in vita (“im
Erlebensfall”) allo scadere della polizza, il 1° luglio 2022, avrebbe avuto
diritto al versamento dell’importo di fr. 384'216.-. A questo, denominato “Vorsorgesumme”,
avrebbe dovuto aggiungersi la partecipazione al guadagno (“Gewinnanteile zum
Ablauf”) di stimati fr. 204'045.- per un totale (“Ablaufleistung”)
di fr. 588'261.-.
In caso di
premorienza, invece, sempre da quanto risulta dalla proposta assicurativa,
sarebbero divenuti immediatamente esigibili sia il premio versato (tasse
escluse) che le quote di profitto assegnate fino a quel momento (nota al
capitolo “Tarif 317 Erlebensversicherung gegen Einmalprämie”: “Stirbt
die versicherte Person vor Ablauf der Versicherungsdauer, wird die einbezahlte
Prämie (ohne Steuern) und die bis dahin zugeteilten Gewinnanteile sofort
fällig”, doc. G pag. 2).
La
polizza assicurativa contemplava, quale parte integrante, anche le condizioni
generali (“Versicherungsbedingungen für die Erlebens- und Rentenversicherung”,
LV103, “Besondere Bedingungen für die Gewinnbeteiligung Ihrer Erlebens- und
Rentenversicherung”, LV104, nonché le LV117 denominate “Euro”, cfr.
doc. K) menzionate a pag. 2 della stessa.
Il documento, prodotto
in edizione dalla convenuta, di esplicazione della Tarif 317 definito “Versicherungs-mathematische
Grundlagen für die Erlebens-Kapitalversicherung mit Prämienrückgewähr im
Todesfall gegen Einmalprämie Tarif 317” rinvia (pto n. 13), per quel che
concerne la partecipazione agli utili (“Gewinnbeteiligung”) al “Abrechnungsverband
FL-E”, il quale, pure prodotto in edizione dalla convenuta, a sua volta
chiarisce, al pto n. 6.1 “Leistung bei Ableben”, che in caso di decesso
prima dello scadere della polizza, non viene fornita alcuna prestazione di
partecipazione agli utili: “Bei Ableben wird keine Leistung aus der
Gewinnbeteiligung erbracht”.
Il premio unico di fr.
205'000.- è stato regolarmente versato dall’assicurato.
B. G__________
M__________a è deceduto in data __________ __________ 2016, lasciando come sue
eredi la figlia B__________ __________ __________ e la moglie AP 1.
In data 26 giugno 2017 AO
1 ha versato a AP 1, per quanto qui di interesse, il premio unico di fr.
205'000.- a saldo di ogni pretesa sulla polizza in questione, rifiutandosi di
riconoscere ulteriori prestazioni e in particolare la partecipazione agli
utili.
C. Previo
ottenimento dell’autorizzazione ad agire (inc. CM.2018.543), con petizione 7
dicembre 2018, AP 1, quale beneficiaria delle prestazioni in caso di morte del
marito, ha convenuto AO 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
postulandone la condanna al pagamento di fr. 175'000.- più interessi del 5% dal
17 agosto 2016 o della somma che sarebbe risultata dai calcoli attuariali sugli
utili ottenuti.
In sintesi, per
l'attrice, la polizza assicurativa sulla vita, pur non esprimendosi su una
partecipazione agli utili in caso di premorienza, li avrebbe previsti chiaramente
a pag. 2 del contratto con il riferimento alle condizioni particolari che ne
erano parte integrante. A suo avviso, riprendendo i termini e i ragionamenti
non prettamente cristallini da essa utilizzati nell’allegato (pto 7),
considerato che in caso di morte il contratto prevedeva una prestazione
corrispondente a fr. 205'000.-, la partecipazione agli utili derivante avrebbe
dovuto essere paragonabile al valore di riscatto incrementato dalla
partecipazione agli utili per fr. 334'000.- (fr. 305'000.- di valore di
riscatto + fr. 29'000.- come partecipazione agli utili) meno la restituzione
del premio di fr. 205'000.-, per un risultato di fr. 129'000.-. Prendendo però
la stima proposta da N__________ __________ AG nel 1999, poiché la
partecipazione agli utili era stata calcolata in fr. 204'045.- sei anni prima
del termine, ossia il 16 agosto 2016, essa sarebbe dovuta essere di fr.
150'000.- almeno. Pertanto l’attrice ha ritenuto corretto chiedere il pagamento
di fr. 175'000.-, stimati prudenzialmente e con riserva di adattare la somma in
seguito.
D. Con risposta del 3
gennaio 2019 AO 1 si è opposta alla petizione, postulandone l'integrale
reiezione. Essa ha evidenziato come il prodotto assicurativo in questione fosse
destinato alla conservazione del capitale (“Kapitalversicherung”) in
caso di vita con trasmissione del premio originariamente investito nella
polizza a un beneficiario predeterminato, nel quale la componente relativa al
caso di morte era quindi del tutto marginale, come dimostrato dal fatto che non
furono richiesti al contraente assicurato né documenti attestanti il suo stato
di salute, né la compilazione di un questionario medico approfondito.
E. Con replica 6
febbraio 2019 l’attrice ha contestato che il contratto di assicurazione fosse
limitato alla restituzione del capitale in caso di morte, ribadendo di avere
diritto anche alla partecipazione agli utili e sostenendo che la mancata
richiesta di certificati medici sullo stato di salute dell’assicurato sarebbe
stata ininfluente.
F. Con duplica del 12
febbraio 2019 la parte convenuta ha ribadito le proprie posizioni e richieste
ponendo nuovamente l’accento sul fatto che il prodotto assicurativo in
questione era destinato a garantire un capitale rivalutato con gli utili della
gestione separata (consolidati di anno in anno) in caso di vita alla scadenza,
mentre che in quello di decesso nel corso della durata contrattuale, sarebbe
stato effettuato un pagamento ai beneficiari indicati nella polizza dal
contraente del capitale assicurato pari al premio versato comprensivo delle
imposte anticipate.
G. L'istruttoria è
consistita in particolare nell’allestimento di una perizia giudiziaria seguita
da due complementi.
Dopo la sua chiusura, AO 1
ha modificato la sua ragione sociale in AO 1.
H. Raccolti gli allegati
conclusivi delle parti di data 30 novembre 2021, con i quali esse hanno
riaffermato di mantenere le rispettive posizioni, il Pretore, con decisione del
5 maggio 2023, ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali di complessivi
fr. 8’020.- a carico dell'attrice, e condannandola a rifondere alla controparte
fr. 8'000.- per ripetibili.
I. Contro
la sentenza di prime cure AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 7
giugno 2023 per ottenerne la riforma nel senso di accogliere la
petizione e condannare la convenuta al pagamento di fr. 175'000.- o della somma
risultante dai calcoli attuariali sugli utili ottenuti sulla polizza
assicurativa (ma al minimo fr. 106'834.-), con protesta di spese e ripetibili
di primo e secondo grado. Con risposta del 23 agosto 2023 la
convenuta postula che l’appello sia dichiarato irricevibile, e, in via
subordinata, che esso sia respinto nel merito, pure con protesta di spese e
ripetibili per entrambi i gradi di giudizio.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
L’art.
308.
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). In
concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal
valore superiore ai
fr. 10'000.-. Pacifica è
dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni
(art. 311 CPC). Introdotto il 7 giugno 2023 (timbro postale sulla busta
d'invio), a fronte di una notifica della decisione impugnata avvenuta l’8
maggio 2023, l'appello risulta tempestivo. Come tempestiva è la relativa
risposta del 23 agosto 2023 (art. 312 CPC).
2.
Nel giudizio attaccato,
il Pretore ha anzitutto chiarito che non poteva essere seguita, in quanto non
dimostrata dalle prove agli atti, la tesi dell’attrice secondo la quale,
nonostante il contratto di assicurazione di cui al doc. B non facesse alcun
riferimento a un diritto alle partecipazioni agli utili (“Gewinnanteile”)
in caso di premorienza, la sua interpretazione fondata sui documenti che ne
avevano preceduto la stesura e su quelli che erano stati allestiti in seguito,
doveva indurre a concludere che tali prestazioni erano state volute dai
contraenti anche per tale infausta evenienza.
In effetti, ha
appurato il primo giudice, pur parlando l’offerta di cui al doc. G, su cui AP 1
si era basata per la sua ricostruzione della comune volontà delle parti, di una
partecipazione agli utili anche in caso di decesso dell’assicurato prima del
termine di scadenza della polizza, questo documento riportante in epigrafe
proprio la denominazione di “offerta” non era che un semplice atto
pre-contrattuale risalente al 30 aprile 1999, non ripreso nel contratto e quindi
di infimo valore probatorio.
Nemmeno d’aiuto era
il fatto che i doc. I, O, P e Q menzionassero anche le partecipazioni agli
utili, poiché questi documenti riguardavano la variante della sopravvivenza
dell’assicurato al 1° luglio 2022, che nella fattispecie non si era purtroppo
realizzata.
Per gli stessi motivi -
ossia per il contesto desumibile dalla documentazione agli atti, unica prova
utilizzabile non essendovi testimoni diretti - nemmeno un’applicazione del
principio dell’affidamento (art. 18 CO) consentiva, per il Pretore, di
distanziarsi dal testo del contratto doc. B.
Passando
all’interpretazione oggettiva, il giudice ha pure escluso che l’avv. G__________
M__________ dovesse comprendere, malgrado il silenzio del testo del contratto,
che i “Gewinnanteile” erano da riconoscere anche in caso di premorienza.
A maggior ragione tenuto conto della sua formazione giuridica, che per la
giurisprudenza costituisce un elemento di rilievo per il giudizio, avendogli
permesso di capire la presenza o l’assenza di quella componente nel contratto,
il cui testo era peraltro brevissimo, semplice e chiarissimo.
Il fatto che questa
soluzione assicurativa fosse particolarmente penalizzante per l’assicurato in
caso di suo decesso prima del luglio 2022 è stato giudicato irrilevante,
contrariamente all’opinione in merito esposta dal perito, che ha per il Pretore
voluto esprimere delle considerazioni giuridiche che non gli competevano,
giungendo a sovvertire il contenuto del contratto.
Il primo giudice ha tenuto
a precisare che la soluzione avrebbe potuto essere “differente” (senza
specificare però in quale modo) qualora la mancata indicazione dei “Gewinnanteile”
nel contratto doc. B avesse significato la perdita della natura assicurativa
stessa del contratto di assicurazione, trasformandolo in un puro prodotto
finanziario d’investimento (come indicato dal perito a pag. 7 del suo referto),
ma che così non era. In effetti il fatto che esso prevedesse due varianti e non
solo quella realizzatasi con la morte dell’assicurato e che la seconda di
queste, quella della sopravvivenza oltre la scadenza della polizza, fosse focalizzata
sul capitale assicurato e come tale avesse sicuramente natura assicurativa
avendo una componente di rischio, escludeva tale ipotesi. Il rischio per la
convenuta consisteva nel fatto che l’assicurato raggiungesse in vita la data
del 1° luglio 2022 e divenisse titolare della somma assicurata di fr.
384'216.-, molto maggiore rispetto al premio unico pagato.
Da ultimo il perito
nemmeno poteva per il primo giudice essere seguito laddove si era diffuso sul
tema dell’usanza, non assumendo questa rilevanza per l’interpretazione del
contratto in oggetto, che soggiaceva piuttosto ai principi dell’art. 18 CO
qualora non fosse stato possibile acclarare la volontà soggettiva delle parti.
Il chiaro testo contrattuale non lasciava spazio ad altre interpretazioni.
Ricevibilità del petitum
dell’appello
3.
Preliminarmente
occorre chinarsi sulla richiesta della resistente di dichiarare irricevibile
l’appello in quanto il suo petitum sarebbe stato formulato in maniera
contraria ai principi procedurali sviluppati sulla base dell’art. 311 CPC, non
potendo lo stesso sostituire, in caso di accoglimento, il dispositivo del
giudizio querelato a causa della sua formulazione con un’alternativa tra due
possibili esiti e dell’indeterminatezza della seconda di queste ipotesi.
Per consolidata
giurisprudenza, un appello non può limitarsi a postulare la riforma della
decisione impugnata, ma deve formulare delle domande di giudizio quantificate,
precise e definite, che possano, in caso di accoglimento, essere riprese invariate
nel dispositivo della sentenza di secondo grado (DTF 137 III 617 consid. 4.3; STF 4A_383/2013 del 2 dicembre 2013 consid. 3.2.1; Hungerbühler, in: Brunner und andere, Hrsg.,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, N. 14 ad art. 311). Il divieto di formalismo eccessivo impone nondimeno che le
conclusioni vengano interpretate alla luce delle motivazioni e con riferimento
alla sentenza impugnata (DTF 137 III 617 consid. 6.2).
Nel caso che ci occupa,
effettivamente la richiesta di riformare la sentenza pretorile con la formula:
“La petizione del 7 dicembre 2018 è accolta di conseguenza: La spett. AO 1 è
condannata a versare alla Signora AP 1 fr. 175'000.- o la somma che risulta dei
calcoli attuariali sugli utili ottenuti sulla polizza assicurativa, oltre agli
interessi del 5% a decorrere dal 17 agosto 2016” non rispetta i principi
summenzionati comprendendo due ipotesi alternative, che non possono coesistere
in un dispositivo, di cui la seconda nemmeno quantificata, cosa altrettanto
inammissibile. Tuttavia, in ossequio al principio del divieto di formalismo
eccessivo e a quello della proporzionalità, è sufficiente qui rilevare
l’irricevibilità della seconda parte della domanda d’appello limitatamente alla
richiesta indefinita e limitare il petitum alla prima, vale a dire alla
richiesta di condanna della parte convenuta al pagamento di fr. 175'000.- oltre
accessori, con, invece dell’alternativa, la subordinata della condanna ad
almeno fr. 106'834.-.
La pretesa di dichiarare
l’appello irricevibile deve pertanto essere respinta.
Argomentazioni di merito dell’appello
4.
L'appellante critica
sostanzialmente il Pretore per avere escluso che il contratto concluso tra
l’avv. G__________ M__________ e la allora N__________ __________ AG prevedesse
che in caso di premorienza dell’assicurato, la persona da esso designata avesse
diritto, oltre che al pagamento del premio unico e delle relative tasse di
bollo, anche a quello della partecipazione agli utili.
A suo avviso, in effetti, contrariamente
all’accertamento pretorile, il contratto avrebbe fatto chiaramente riferimento
ai “Gewinnanteile”, e meglio con la frase che seguiva quella “Prämienrückgewähr
im Todesfall gegen Einmalprämie”, “Tarif 317 mit Gewinnbeteiligung”.
In tal modo chi legge capirebbe che la partecipazione agli utili andava versata
anche in caso di morte.
Il primo giudice sarebbe
giunto a una errata conclusione perché avrebbe ingiustificatamente ignorato i
contenuti dell’offerta 30 aprile 1999 e quelli dei documenti prodotti
posteriormente, tutti contenenti dei riferimenti alla partecipazione agli
utili, così come il rinvio alle condizioni contrattuali LV 104 che pure
stabilirebbero un diritto a tale prestazione in qualsiasi caso.
Nessuno dei documenti agli
atti escluderebbe il caso di decesso e stabilirebbe che la partecipazione agli
utili era condizionata alla sopravvivenza dell’assicurato.
Tutte queste circostanze
avrebbero reso impossibile anche per una persona con una formazione giuridica
come l’avv. G__________ M__________, in base al principio dell’affidamento,
capire che le partecipazioni agli utili non erano previste nel caso di
premorienza.
Il Pretore avrebbe poi
anche sbagliato a ritenere che malgrado la mancata indicazione dei “Gewinnanteile”
il contratto aveva comunque un carattere assicurativo, contenendo la polizza
comunque un elemento di rischio, poiché il prodotto in questione non comportava
per l’assicuratore il minimo rischio, dovendo egli restituire alla scadenza il
capitale rivalutato dagli interessi pattuiti, che in caso di decesso sarebbero
stati persino risparmiati: di fatto il rischio sarebbe stato trasferito
all’assicurato che per oltre due decadi non avrebbe ottenuto alcun rendimento
del proprio capitale.
Infine avrebbe pure dovuto
essere preso in considerazione il fatto che il contratto, se inteso come
vorrebbe la parte convenuta, avrebbe avuto un carattere leonino e abusivo
poiché essa avrebbe potuto usufruire per quasi venti anni di un importante
capitale in maniera del tutto gratuita.
5.
L’interpretazione
di un contratto assicurativo - comprese le condizioni generali (CGA)
esplicitamente incorporatevi (DTF 135 III 410 consid. 3.2 pag. 412) - segue i
principi che valgono generalmente per qualsiasi altro contratto, salvo che la
legge non preveda altrimenti. In presenza di divergenze sul contenuto di una
clausola contrattuale il giudice deve dapprima determinare la reale e comune
volontà delle parti, senza limitarsi alle espressioni che le stesse hanno
utilizzato (art. 18 cpv. 1 CO). Se questa non può essere determinata o diverge,
il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i comportamenti delle parti
secondo il principio dell’affidamento; le dichiarazioni delle parti sono
interpretate come potrebbe comprenderle un terzo in buona fede che si trovasse
nelle medesime circostanze. Il principio dell’affidamento permette quindi di
imputare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo
comportamento, anche se non corrisponde alla sua intima volontà (cfr. DTF 135
III 410 consid. 3.2, pag. 412, 413). Il punto di partenza è costituito dal
tenore letterale - di norma secondo il linguaggio comune (EISNER-KIEFER in:
Basler Kommentar, Versicherungsvertragsgesetz, 2ª ed., n. 11 ad art. 11 LCA) - delle dichiarazioni che non vanno però
valutate isolatamente bensì nel loro complesso. Nonostante il tenore letterale
possa apparire a prima vista chiaro, non ci si può così fermare a
un'interpretazione grammaticale; piuttosto le dichiarazioni delle parti sono da
interpretare come esse potevano e dovevano essere intese in base alla loro
formulazione, al loro contesto e all'insieme delle circostanze. Il giudice deve
al riguardo considerare anche la finalità della disciplina perseguita dal
dichiarante. Per l'interpretazione di una disposizione contrattuale redatta da
un contraente è quindi decisivo l'obiettivo normativo che l'altro contraente,
in qualità di partner contrattuale in buona fede, poteva e doveva
ragionevolmente riconoscervi, potendosi di regola presumere che il dichiarante
perseguisse una regolamentazione ragionevole e appropriata (DTF 148 III 57
consid. 2.2.1 con rinvii). Se l'interpretazione secondo il principio
dell'affidamento non permette di determinare il senso di clausole ambigue, esse
si interpretano a sfavore dell'assicuratore che le ha redatte in virtù del
principio "in dubio contra stipulatorem". Per quanto concerne
l'estensione del rischio assicurato, l'art. 33 LCA (stando al quale salvo
disposizione contraria della legge, l’assicuratore risponde di tutti gli
avvenimenti che presentano i caratteri del rischio contro le conseguenze del
quale l’assicurazione fu conchiusa, eccetto ché il contratto non escluda
dall’assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco)
concretizza questo principio generale (DTF 148 III 57 consid. 2.2.2). Sempre
che gli altri mezzi d'interpretazione non permettano di fugare i dubbi sul
senso da attribuire a una determinata clausola contrattuale (BRULHART in: Commentaire romand, LCA, n. 16 seg. ad art.
33). Non basta perciò che le parti discutano sul significato di una
dichiarazione ma è necessario che questa possa intendersi in buona fede in modi
diversi. Incombe infatti all'assicuratore delimitare l'estensione del suo
impegno e lo stipulante non deve attendersi restrizioni che non gli sono state
chiaramente prospettate (BRULHART, op. cit., ibidem; cfr. pure da ultimo II CCA
del 25 ottobre 2022 inc. 12.2022.96 consid. 8).
6.
Prima di affrontare
queste critiche, non ci si può esimere dal rilevare come la tesi secondo la
quale il contratto contenesse un esplicito riferimento alla ripartizione degli
utili anche in caso di premorienza dell’assicurato che agli occhi di qualsiasi
lettore avrebbe dovuto essere intesa in tal senso, non solo è nuova e quindi
irricevibile (art. 317 CPC), ma addirittura contraddice quanto ammesso dalla
stessa attrice in precedenza (cfr. petizione 7 dicembre 2018 pto n. 4).
Ciò detto, le
argomentazioni dell’appellante non sarebbero comunque atte a consentire di
intaccare le conclusioni pretorili.
In effetti, non vi è
alcuna prova che permetta di concludere che il contratto di assicurazione sulla
vita concluso il 15 giugno 1999 tra le parti G__________ M__________ e N__________
__________ AG prevedesse il pagamento di partecipazioni agli utili anche in
caso di premorienza.
Come rettamente appurato
dal Pretore, il doc. B riporta in entrata la specificazione “Erlebensfallversicherung
mit Prämienrückgewähr im Todesfall gegen Einmalprämie”, che chiarisce che
si tratta di un’assicurazione in caso di sopravvivenza con restituzione del
premio in caso di morte, non reca alcuna indicazione in merito al
riconoscimento di utili anche qualora l’assicurato non fosse sopravvissuto al
periodo di validità del contratto, ma si limita a indicare che la somma
assicurata sarebbe divenuta esigibile allo scadere del contratto se la persona
assicurata fosse stata ancora viva e che se ella fosse scomparsa durante il
periodo contrattuale sarebbe stato corrisposto un importo di fr. 205'000.-.
La Tariffa 317 richiamata
dal contratto, come illustrato in precedenza, precisa anch’essa al suo punto
1.1
che si tratta di un’assicurazione per il caso di sopravvivenza con
restituzione del premio in caso di decesso, e al paragrafo seguente dello
stesso punto che la somma assicurata diverrà esigibile alla scadenza della
polizza se l’assicurato sarà ancora in vita mentre che in caso di morte verrà
restituito il premio versato senza interessi e tasse (cfr. doc. prodotto dalla
convenuta, pag. 2). Questo documento rinvia, al punto n. 13, al documento “Abrechnungsverband
FL-E” il quale a sua volta, al punto n. 6.1, stabilisce che in caso di
morte non verrà riconosciuta alcuna prestazione di partecipazione agli utili: “Bei
Ableben wird keine Leistung aus der Gewinnbeteiligung erbracht” (cfr. doc.
prodotto dalla convenuta, pag. 5).
Le condizioni contrattuali
LV 103 – NFL e LV 104 – NFL non contengono nulla che possa aiutare ad
interpretare il contratto altrimenti.
Neppure i documenti
allestiti dopo la conclusione del contratto lasciavano intendere che vi fosse
spazio per una ripartizione degli utili in caso di decesso. Le dichiarazioni
fiscali doc. D, I, O, P e Q riportano solo la partecipazione agli utili
cumulata nell’anno di riferimento con un mero calcolo matematico, senza nulla
lasciare intendere, con la precisazione che le assicurazioni di capitale come
quella in oggetto dovevano essere dichiarate come patrimonio nel Cantone di
pertinenza.
La “Vertragsübersicht
per 31.12.2015”, prodotta dalla convenuta e trasmessa a suo tempo
all’assicurato, indicava a sua volta nel dettaglio due distinte opzioni, ossia
quella della “Todesfallleistung” che “gesamt” ammontava a fr.
205'000.- e quella della “Ablaufleistung” che “gesamt” ammontava
a fr. 410'681.- e precisava nuovamente che “Die bisher zugeteilte
Gewinnbeteiligung wird ausschliesslich im Erlebensfall bei Ablauf des Vertrages
erbracht. Im Todesfall oder bei einer Kündigung des
Vertrages erfolgt keine Gewinnbeteiligung”.
L’unico
documento in cui viene previsto il pagamento anche di una partecipazione agli
utili in caso di decesso è l’offerta 30 aprile 1999 di cui al doc. G, che, a due riprese, recita, con qualche minima differenza
lessicale: “Das Vorsorgekapital zuzüglich der Gewinnanteile (Optionskapital)
wird im Erlebensfall nach Ablauf der Versicherungsdauer fällig. Stirbt die
versicherte Person vor Ablauf der Versicherungsdauer, wird die einbezahlte
Prämie (ohne Steuern) und die bis dahin zugeteilten Gewinnanteile sofort fällig”.
Trattandosi di un’offerta allestita un mese e mezzo prima della
conclusione del contratto, riporta come tale una prima proposta formulata dalla
compagnia assicurativa e costituisce pertanto un semplice indizio a favore
della tesi attorea, che non ha però trovato alcun altro riscontro negli atti.
Come rettamente puntualizzato dal Pretore, esso non è che un documento
pre-contrattuale, non quindi contrattuale, che non è stato assolutamente
ripreso nella polizza: questo vale non solo per la tematica della
partecipazione agli utili, ma anche per quanto concerne i calcoli che hanno
portato a quantificare in fr. 588'261.- una “Ablaufleistung” di cui non
vi è traccia nel documento finale.
A prescindere dalla
correttezza della conclusione di merito del Pretore, va poi aggiunto che, con
il suo appello AP 1 nemmeno spiega, contrariamente ai suoi doveri di ricorrente
(art. 311 cpv. 1 CPC), perché questa sarebbe errata e per quale motivo un
simile scritto preparatorio dovrebbe invece assurgere a prova decisiva.
Di conseguenza
l’impugnativa, laddove ricevibile, vede il suo destino segnato.
7.
L’appellante mette
come accennato in dubbio il fatto che ci si trovi qui in presenza di un
prodotto assicurativo poiché non vi sarebbe alcun elemento di rischio: nella
variante del superamento in vita della data di scadenza della polizza, il
capitale assicurato consistente nel premio unico pagato avrebbe consentito di
ottenere un reddito garantito, esattamente come avviene con prodotti bancari.
La polizza non comporterebbe alcun rischio per l’assicuratore che avrebbe
dovuto restituire a fine contratto il capitale rivalutato dagli interessi
pattuiti, mentre ad essere gravato dal rischio sarebbe l’assicurato che per
anni non otterrebbe alcun rendimento del proprio capitale.
In questo modo AP 1
esprime, una volta di più, la propria posizione ma, contrariamente ai suoi
doveri di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non illustra per quale motivo il
primo giudice avrebbe sbagliato a ritenere che la polizza comportava per l’assicuratore
in questione un rischio, consistente nel fatto che l’assicurato raggiungesse in
vita la scadenza prevista e divenisse titolare della somma assicurata di fr.
384'216.-, ben maggiore del premio pagato.
A prescindere
dall’irricevibilità della doglianza, va comunque sia detto che il ragionamento
esposto nel querelato giudizio è del tutto logico e condivisibile, ritenuto che
la controprestazione dell’assicurato all’assicuratore per l’assunzione del
rischio di dover corrispondere un premio quasi doppio rispetto a quello pagato
consisteva nella rinuncia a un compenso in caso di premorienza che andasse
oltre il rimborso del premio unico corrisposto. Di conseguenza quella in
questione è da considerare una polizza di natura assicurativa a tutti gli effetti.
Evidentemente con le caratteristiche di una “Erlebensfallversicherung”.
Ciò posto, va rilevato che
qualunque sia stata la natura del contratto, assicurativo o prodotto
finanziario d’investimento, nulla sarebbe cambiato per l’interpretazione, essendo
la volontà concorde delle parti determinante per stabilire l’esistenza di un
diritto o meno al pagamento della partecipazione agli utili, non la
classificazione del negozio giuridico, che può avere per contro valenza in
altri ambiti, segnatamente in quello fiscale.
Così stando le cose non
appare necessario approfondire le ulteriori motivazioni dell’appellante aventi
per oggetto la quantificazione della pretesa.
8.
Se ne conclude che l'appello deve essere respinto nella
misura della sua ricevibilità. Gli oneri processuali di seconda sede, calcolati su un valore litigioso di fr.
175'000.-, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC),
che rifonderà alla controparte ripetibili di fr. 6'000.-, stabilite sulla base
dell'art. 11 RTar.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Nella misura in cui
è ricevibile, l’appello 7 giugno 2023 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 8'000.- sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte
fr. 6'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-
; -
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).