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Decisione

12.2023.76

Reclamo sulle spese ripetibili;

28 settembre 2023Italiano13 min

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar). Giusta l’art. 11 cpv. 1 e 5 RTar, nel caso di pratiche con valore determinato o

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.76

Lugano

28 settembre 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.14 della Pretura della giurisdizione

di Locarno-Campagna - promossa con petizione 11 giugno 2021 da

RE 1 (__________)

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr.

108'348.40 oltre

interessi e il rigetto in via definitiva

dell’opposizione al PE n. __________ dell’Ufficio di

esecuzione di Locarno;

domanda respinta dal Pretore con decisione 11 maggio

2023, con cui ha posto le spese

processuali di complessivi fr. 3'500.- per fr. 3'000.- a carico

dell’attore e per fr. 500.- a

carico della convenuta, condannando il primo a versare alla seconda

fr. 5'000.- a titolo

di ripetibili;

reclamante l’attore con reclamo 12 giugno 2023, con cui

chiede la riforma della

decisione nel senso di condannare la convenuta a versargli fr.

2'500.- per ripetibili o

subordinatamente perlomeno di compensare le ripetibili fra le parti,

con protesta di

spese e ripetibili di secondo grado;

mentre la convenuta con osservazioni 16 agosto 2023 postula la

reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

Con petizione 11 giugno 2021 RE

1 ha postulato la condanna della società in nome collettivo CO 1 (avente quali

soci S__________ e N__________) al pagamento in suo favore di almeno fr.

108'348.40 oltre interessi di mora del 5% dall’11 novembre 2019 a titolo di

risarcimento danni e minor valore dell’opera, nonché il rigetto in via

definitiva dell’opposizione al precetto esecutivo (PE) n. __________ dell’Ufficio

di esecuzione di Locarno (invero fatto spiccare nei confronti di S__________

personalmente).

2.

Dopo assegnazione alla società

convenuta, da parte del Pretore, di un primo termine per presentare la risposta

di causa (v. ordinanza 14 giugno 2021), la sua successiva proroga di 30 giorni

(v. ordinanza 13 agosto 2021), la sua scadenza infruttuosa e l’attribuzione di

un termine suppletorio di 10 giorni ex art. 223 CPC (v. ordinanza 21 settembre

2021), il 29 settembre 2021 S__________ ha presentato una risposta, con annessa

una domanda riconvenzionale per fr. 5'422.70, ma non a nome della società in

nome collettivo bensì della sua ditta individuale __________. Sono seguite la

replica e risposta riconvenzionale 18 gennaio 2022 dell’attore, la duplica e

replica riconvenzionale 21 aprile 2022 di S__________ e la duplica

riconvenzionale 27 giugno 2022 dell’attore. Con quest’ultimo scritto, RE 1 ha

evidenziato di avere convenuto in causa la società in nome collettivo, e non la

ditta individuale, già radiata il 25 febbraio 2020.

3.

Al dibattimento del 26 settembre

2022, una volta notificati i mezzi di prova, RE 1 ha contestato l’ammissibilità

degli allegati presentati dalla ditta individuale. Con decisione 3 ottobre 2022

il Pretore, evidenziando che la parte convenuta in causa era la società in nome

collettivo CO 1, ha estromesso dagli atti la risposta e domanda riconvenzionale

29 settembre 2021 e la duplica e replica riconvenzionale 21 aprile 2022

(dispositivo n. 1), assegnando alla società convenuta un ultimo termine di 20

giorni per presentare la propria risposta (dispositivo n. 2) e ponendo a suo

carico fr. 400.- per spese processuali (dispositivo n. 3). Il reclamo 13

ottobre 2022 dell’attore (che postulava di annullare il dispositivo n. 2 e di

riformarlo nel senso che la CO 1 fosse tenuta a versargli fr. 1'000.- a titolo

di ripetibili per compensare l’inutile lavoro causatogli in particolare

dall’inoltro della domanda riconvenzionale), è stato dichiarato inammissibile

dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello con decisione 23 febbraio

2023 (inc. 13.2022.79).

4.

Con risposta 20 ottobre 2022

la CO 1 si è opposta integralmente alla petizione, rilevando in particolare che

tutti gli accordi dell’attore erano stati conclusi con l’ormai radiato __________.

Con replica 23 novembre 2022 e duplica 20 dicembre 2022 le parti hanno

approfondito le proprie antitetiche posizioni. In occasione dell’udienza del 17

febbraio 2023, la procedura è stata limitata di comune accordo all’esame della

legittimazione passiva della convenuta.

5.

Con decisione 11 maggio 2023 il

Pretore ha respinto la petizione per

mancanza di legittimazione passiva della CO 1 (dispositivo n.

1), essendo tutti gli accordi con RE 1 stati stipulati da S__________ a titolo

personale e non in nome e per conto della società in nome collettivo. Per

quanto concerne le spese giudiziarie (dispositivo n. 2), egli ha innanzitutto

stabilito che esse dovevano essere poste a carico dell’attore, in quanto

soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Il giudice di prima sede ha poi fissato le

spese processuali complessive in fr. 3'500.-, evidenziando che fr. 500.-

corrispondevano alle spese della procedura riconvenzionale e dovevano essere

sopportate dalla convenuta, mentre i rimanenti fr. 3'000.- dovevano essere a

carico dell’attore. Relativamente al tema che qui interessa delle ripetibili,

pure addossate all’attore, egli le ha quantificate in base alle tariffe di cui

all’art. 11 RTar, applicando al valore litigioso l’aliquota minima del 6% per

tenere conto che la causa è stata decisa senza la necessità di una lunga

istruttoria. Ne ha dunque determinato un importo di fr. 6'500.-, a cui ha

aggiunto fr. 500.- di spese e l’IVA per giungere alla somma complessiva di fr.

7'500.- arrotondati, in seguito ridotta di fr. 2'500.- (per un totale di fr.

5'000.-) per tener conto delle inutili spese di patrocinio (art. 108 CPC)

causate dalla convenuta mediante la presentazione di allegati a nome della

persona sbagliata.

6.

Con reclamo 12 giugno 2023 l’attore

è insorto contro tale giudizio postulando la riforma del dispositivo n. 2

limitatamente alle ripetibili, chiedendo di non doverle sopportare e anzi di

condannare la controparte a versargli a tale titolo fr. 2'500.-, o

subordinatamente perlomeno di compensare le ripetibili vicendevolmente dovute

dalle parti.

In primo luogo, a suo modo di vedere, l’aliquota del

6% applicata dal primo giudice, seppur corrispondente al minimo tariffale,

sarebbe eccessiva poiché riferita a una procedura “completa”, ovvero comprensiva

degli scambi di scritti, della fase dibattimentale, dell’istruttoria, delle

conclusioni e della decisione sul merito della pretesa, mentre la procedura in

esame è stata limitata agli scambi di scritti (di cui alcuni del tutto inutili

e nel seguito estromessi dagli atti) e all’udienza dibattimentale.

In secondo luogo, per il reclamante il Pretore avrebbe

pure errato nell’assegnare alla controparte, mediante la decisione 3 ottobre

2022, un secondo termine suppletorio (v. sopra consid. 2 e 3) per presentare la

propria risposta. Piuttosto, egli avrebbe dovuto ritenerla preclusa, e

conseguentemente non considerare, nel calcolo delle ripetibili, né il memoriale

responsivo 20 ottobre 2022, né la successiva duplica 20 dicembre 2022. Sicché a

suo modo di vedere l’unico valido atto della convenuta si ridurrebbe alla

partecipazione alla seconda udienza di dibattimento del 17 febbraio 2023 e non

giustificherebbe in alcun modo l’attribuzione di fr. 5'000.- (del tutto

sproporzionato rispetto al dispendio di tempo) e l’aliquota, in applicazione

dell’art. 13 cpv. 2 RTar, avrebbe dovuto essere ridotta ad almeno il 2%. Il

reclamante aggiunge poi che le aliquote fissate dal RTar già tengono conto di

spese e IVA (v. art. 14 cpv. 1 RTar) e che pertanto la loro separata aggiunta

da parte del primo giudice sarebbe scorretta.

Per il reclamante, il primo giudice avrebbe inoltre a

torto omesso di assegnargli, con la decisione 3 ottobre 2022 o perlomeno con la

decisione finale, delle congrue ripetibili per l’allestimento dei suoi scritti

in relazione alla domanda riconvenzionale e per la partecipazione alla prima udienza

dibattimentale del 26 settembre 2022, ovvero per quei passi procedurali

rivelatisi vani a causa dell’errato agire della convenuta, da calcolare sulla

base del valore di causa. A suo modo di vedere, lo “sconto” di fr. 2'500.-

applicato dal Pretore non sarebbe a tal proposito sufficiente. Piuttosto,

considerate le reciproche soccombenze, il reclamante sostiene che sarebbe la

controparte a dovergli versare delle ripetibili, quantificate in fr. 2'500.-.

In ogni caso, considerato che la convenuta avrebbe

causato un’inutile procrastinazione della procedura e oltretutto non avrebbe

mai eccepito la carenza di legittimazione passiva (né durante la procedura di

conciliazione né in seguito, ciò che avrebbe permesso di risolvere subito la controversia),

il reclamante chiede che le ripetibili siano perlomeno compensate in

applicazione del principio dell’equità (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

7.

Con osservazioni 16 agosto

2023 la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame, sottolineando in sintesi

la correttezza della decisione pretorile, la semplicità e l’esiguo valore

dell’azione riconvenzionale nonché di avere inoltrato i propri allegati nei

termini (ordinari o suppletori) assegnati dal giudice di primo grado.

8.

La decisione sulle spese

giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali e assegna

le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC)

ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello o

reclamo a dipendenza del valore litigioso. Giusta l’art. 110 CPC, laddove il

dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente, è tuttavia

dato unicamente il rimedio del reclamo.

9.

In concreto, essendo stato

impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile in materia di

ripetibili, questa Camera, nella composizione di un giudice unico (art. 48

lett. b n. 7a LOG), è senz’altro competente a statuire sul reclamo del convenuto,

inoltrato tempestivamente.

10. Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati

l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei

fatti; l’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda

ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC); il reclamante deve spiegare non

perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o

censurabili le motivazioni del Pretore. Inoltre, per giurisprudenza invalsa,

nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il giudice

gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o

Fatti

di abuso (IICCA del 3 febbraio 2020, inc. 12.2019.190; IICCA dell’11 ottobre

2016, inc. 12.2016.57, consid. 5.2.1).

11. In forza del

rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in

base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base al

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar). Giusta l’art. 11 cpv. 1 e 5 RTar, nel caso di pratiche con valore determinato o

determinabile, le ripetibili sono calcolate in funzione del valore litigioso

sulla base delle tariffe ivi esposte, ed entro questi limiti, secondo

l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo

impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio. In

particolare, in presenza di una causa con un valore tra i fr. 100’000.- e i fr.

500’000.- le ripetibili devono essere determinate tra il 6% e il 9% del valore

litigioso (che in concreto ammonta a fr. 108'348.40).

12. Secondo l’art. 13 cpv. 1 RTar, nel caso di manifesta

sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario

dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli

interessi delle parti in causa lo giustifichino, l’autorità competente può derogare

alle suddette disposizioni. Inoltre

l’art. 13 cpv. 2 RTar prevede che se la causa non termina con un giudizio di

merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o

di irricevibilità, le ripetibili calcolate in base alle norme precedenti

possono essere ridotte in misura adeguata.

13. Ora, non vi è dubbio che per quanto riguarda

la sua azione condannatoria, RE 1 dev’essere ritenuto pienamente soccombente

(art. 106 cpv. 1 CPC), ciò che neppure è contestato con l’impugnativa. Inoltre,

l’azione riconvenzionale 29 settembre

2021 (dal valore particolarmente

Considerandi

esiguo, v. sopra consid. 2) è certamente stata presentata in maniera irrita, ma

non dalla CO 1, bensì da S__________ a titolo personale (circostanza non

immediatamente riconosciuta ed eccepita dall’attore nell’ambito della sua

replica e risposta riconvenzionale 18 gennaio 2022, ma solo con la sua duplica

riconvenzionale 27 giugno 2022). Ne deriva che eventuali ripetibili riferite a

quell’azione non possono essere poste a carico della società in nome collettivo

e compensate con quelle a lei dovute. Su tali aspetti, le tesi del reclamante

non possono pertanto essere seguite, e l’aggravio delle ripetibili a suo carico

risulta corretto.

14.

Il reclamante sottolinea invece a ragione che

il Pretore, dopo la scadenza del primo e già prorogato termine per formulare

una risposta di causa, in data 21

settembre 2021 aveva assegnato alla società convenuta un ultimo termine

suppletorio ex art. 223 CPC (cfr. sopra consid. 2), che quest’ultima aveva però

lasciato decadere infruttuosamente, provenendo la risposta 29 settembre 2021, come visto, non da lei

bensì da S__________ a titolo personale (che pure non aveva esposto o spiegato

in maniera chiara, tantomeno esplicitamente, la sua pretesa qualità di parte e

la problematica della legittimazione passiva). L’assegnazione di un secondo

termine suppletorio, non previsto dall’art. 223 CPC e non sorretto da base

legale, risulta pertanto scorretta e inadatta a sanare la preclusione della

società in nome collettivo. Conseguentemente, gli unici atti processuali da lei

validamente compiuti e da prendere in considerazione per la quantificazione

delle ripetibili si limitano alla partecipazione all’udienza del 26 settembre

2022.

(durata 40 minuti) e a quella del 17 febbraio 2023 (durata 20 minuti) e ai

relativi atti preparatori, sicché il corrispondente dispendio di tempo può

essere fissato in 3 ore. Tenendo conto anche di spese e IVA, le ripetibili

dovute alla CO 1 possono pertanto essere stimate in un massimo di fr. 1'500.-,

importo ben inferiore a quello attribuito dal Pretore, che si rivela

manifestamente eccessivo.

15.

Per tutti questi motivi, il reclamo dev’essere

parzialmente accolto, nel senso che le ripetibili a carico di RE 1 sono ridotte

a fr. 1'500.-.

16.

Le spese giudiziarie della procedura di

secondo grado, calcolate tenendo conto

del valore qui litigioso di fr. 7’500.- (fr. 5'000.- + fr. 2'500.-), seguono la soccombenza (art. 106 CPC), che può

essere ripartita a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Le spese processuali sono calcolate seguendo i dettami dell’art. 14 LTG. Le ripetibili sono compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

1. Il reclamo 12 giugno 2023 di RE 1 è parzialmente

accolto. Di conseguenza, la decisione 11 maggio 2023 del Pretore della

giurisdizione di Locarno-Campagna (inc. n. OR.2021.14) è così riformata:

1. Invariato.

2. La

tassa e le spese di fr. 3'500.- sono poste a carico della parte attrice in

ragione di fr. 3'000.- ed in ragione di fr. 500.- a carico della convenuta,

alla quale l’attore rifonderà fr.1’500.- a titolo di ripetibili.

§. Invariato.

§§ Invariato.

3. Invariato.

2. Le

spese processuali della procedura di reclamo, pari a fr. 400.-, sono poste a

carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Le ripetibili sono compensate.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).