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Decisione

12.2023.78

Sagl, richiesta di ragguagli di un socio; presupposti dell'azione giudiziaria volta a ottenere i ragguagli, esistenza di una previa pronuncia dell'assemblea dei soci non sempre necessaria

24 agosto 2023Italiano22 min

quote), AO 2 (78 quote), V__________ (23 quote), G__________ (14 quote), M__________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.78

Lugano

24 agosto 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.6047 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 21 dicembre 2022 da

AP

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

AO 1

AO 2

entrambi patrocinati dall’

PA 2

con cui l’istante ha

chiesto di fare ordine alla convenuta, rispettivamente al suo gerente, di

fornirgli per via elettronica, entro 10 giorni, una serie di ragguagli scritti

sulla situazione e attività della società (con la comminatoria dell’art. 292 CP

e dell’obbligo per le parti convenute di pagare all’istante almeno fr. 200.-

per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine);

domanda avversata dalle

parti convenute e che il Pretore ha respinto con decisione 2 giugno 2023;

appellante l’istante

con appello 17 giugno 2023, con cui ha chiesto la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere la sua istanza, con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre le parti convenute

con osservazioni 24 luglio 2023 hanno postulato la reiezione del gravame in

ordine e nel merito, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

AO 1 è una società a garanzia limitata con sede a __________ attiva

in ambito informatico e avente quale scopo, in particolare, lo sviluppo, la

gestione, la consulenza e la commercializzazione di tecnologie hardware e

software. Il suo capitale sociale ammonta a fr. 22'400.-, suddiviso in 224

quote da fr. 100.- ciascuna.

I suoi soci sono AP 1 (79

quote), AO 2 (78 quote), V__________ (23 quote), G__________ (14 quote), M__________

(12 quote), B__________ (9 quote) e P__________ (9 quote). Il gerente della

società, con diritto di firma individuale, è AO 2.

La società non è soggetta

a revisione ordinaria e ha rinunciato alla revisione limitata.

B.

Con e-mail 18 marzo 2022 AO 2 ha chiesto a AP 1, a nome suo e degli

altri soci, di uscire dalla società, vista l’asserita impossibilità di

proseguire la collaborazione per il futuro, chiedendo di trovare un accordo al

riguardo, rimproverandogli altresì una situazione di conflitto d’interessi

segnatamente dovuta all’avvio di sue attività concorrenziali, e vietandogli

l’accesso alla sua e-mail aziendale (doc. V).

C.

Il 30 maggio 2022 AP 1 ha chiesto a AO 2, tramite e-mail (doc. L),

nella sua veste di socio co-fondatore e richiamando l’art. 16 cpv. 3 dello

statuto, di convocare un’assemblea dei soci avente per oggetto:

-

“Relazione dettagliata dell’attività svolta da ciascun

sviluppatore da gennaio 2022 ad oggi, stato dell’arte del __________, e

consuntivo delle spese sostenute”;

-

“disamina dei rapporti economici/commerciali tra A__________

srl e M__________ srl in merito al progetto __________”.

AO 2 lo stesso giorno ha

richiesto l’invio di un relativo scritto raccomandato (che AP 1 ha inviato, ma

che la società non ha ritirato, cfr. doc. M-O) e ha preannunciato a

quest’ultimo che avrebbe valutato “la condivisione di informazioni rispetto

alla situazione di concorrenza diretta da lei creata”, per poi confermare

la possibilità di convocare un’assemblea avente anche questi temi quale ordine

del giorno (doc. E).

D.

L’8 giugno 2022 AO 2 ha convocato i soci a un’assemblea ordinaria

per il 20 giugno 2022, indicando una serie di trattande in cui non figuravano

le richieste informative di AP 1, rilevando che quest’ultimo aveva insufficientemente

formalizzato la sua richiesta di convocazione (doc. R, assenza di una richiesta

scritta). L’assemblea ha avuto luogo alla data indicata, e secondo il relativo

verbale (doc. R/5) ha toccato anche il tema del contratto “__________”.

E.

Il 28 giugno 2022 AP 1 ha scritto a AO 2, esprimendo insoddisfazione

per il comportamento del gerente e degli altri soci nonché per l’esito della

suddetta assemblea come pure rivendicando una lunga serie di informazioni

sull’attività societaria (doc. AA). Il 5 luglio 2022 il gerente, per il tramite

dell’avv. PA 2, ha indicato all’avv. D__________, patrocinatore di AP 1,

richiamando precedenti comunicazioni a lui già indirizzate, che la società non

era più intenzionata a fornirgli informazioni, a causa del rischio che queste

potessero essere utilizzate per scopi estranei e potenzialmente dannosi,

diffidandolo dal continuare a trasmettere scritti polemici e denigratori al

gerente e agli altri soci (doc. 4).

F.

Il 14 luglio 2022 AP 1 ha nuovamente contattato AO 2 lamentandosi

del fatto che la società non avesse ritirato la sua raccomandata relativa alla convocazione

assembleare e non avesse inserito nell’ordine del giorno le sue richieste

informative, sicché esse erano state trattate in modo insufficiente e superficiale,

chiedendo di indire una nuova assemblea, questa volta della società controllata

M__________ Srl, nonché di inserire nell’ordine del giorno una serie di

richieste informative, data l’impossibilità di convocare un’assemblea della AO

1 (doc. F/O). Il 18 luglio 2022 ha poi lamentato la sua esclusione dagli affari

societari, rilevando che il gerente lo aveva ingiustamente accusato, anche

presso gli altri soci e i clienti, di commettere concorrenza sleale nei

confronti della società (doc. G)

G. Con

raccomandata 23 novembre 2022 (doc. H) AP 1, per il tramite del suo

patrocinatore avv. PA 1, ha chiesto al gerente e alla società vari ragguagli e

documenti (per la gran parte identici a quelli pretesi nella procedura in esame)

nonché la convocazione di un’assemblea dei soci entro la fine dell’anno,

elencando le trattande auspicate e domandando altresì di ripristinare le sue

credenziali di accesso alla piattaforma “__________” e di riattivare il suo

account aziendale (doc. H).

H.

Stante la mancata evasione della richiesta, con istanza 21 dicembre

2022 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 e AO 2 (nella sua veste di gerente

societario), chiedendo di far loro ordine di fornirgli entro 10 giorni per via

elettronica (con le comminatorie dell’art. 292 CP e della condanna in solido

delle parti convenute al pagamento in suo favore di almeno fr. 200.- per ogni

giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine) i seguenti ragguagli scritti e la

consultazione dei seguenti documenti:

-

copia dei contratti conclusi con clienti e partner da marzo 2022

ad oggi;

-

copia delle fatture di vendita da marzo 2022 ad oggi;

-

situazione del progetto “Autostradale” e dei progetti attualmente

in corso;

-

relazione sulle implementazioni tecnologiche realizzate da marzo

2022 ad oggi sulla piattaforma M__________;

-

copia delle contabili dei finanziamenti/prestiti ricevuti dai

soci o da terzi da marzo 2022 ad oggi e condizioni per la loro restituzione;

-

copia dell'ev. verbale di assemblea che ha autorizzato

finanziamenti/prestiti da persone/società esterni alla AO 1 e/o alla

controllata;

-

nominativi di eventuali nuovi collaboratori con contratto

(compresi ev. consulenti e/o stagisti), con specifica delle mansioni e della

remunerazione;

-

attuali rapporti di lavoro con gli sviluppatori Software di AO 1 ed

eventuali penali corrisposte;

-

copia del bilancio al 31.12.2021 della M__________ S.r.l.;

-

copia del "business plan" aggiornato della AO 1;

-

copia del conto annuale al 31.12.2021 della AO 1.

I.

Con osservazioni 24 febbraio 2023 le parti convenute si sono integralmente

opposte all’istanza chiedendone la reiezione in ordine e nel merito, rilevando

in particolare che essa era a loro modo di vedere improponibile (non avendo

l’istante dapprima sottoposto la sua richiesta all’assemblea dei soci) e

infondata (essendo la medesima pretestuosa, strumentale e potenzialmente dannosa

per AO 1, ritenuto oltretutto che l’istante aveva avviato un'attività in

diretta concorrenza costituendo una società di diritto olandese con una ragione

sociale - __________ B.V. - molto simile) e rilevando altresì che la società

convenuta non disponeva della legittimazione passiva.

J.

Con replica spontanea 13 marzo 2023 e duplica spontanea 30 marzo

2023 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche

posizioni.

K.

Con decisione 2 giugno 2023 il Pretore ha respinto l’istanza, con

seguito di spese processuali (fr. 500.-) e ripetibili (fr. 3'000.-, ovvero fr.

1'500.- per ciascun convenuto) a carico di .

L.

Con appello 17 giugno 2023 AP 1 si è aggravato contro tale giudizio,

postulandone la riforma nel senso di accogliere la sua istanza, con protesta di

spese e ripetibili di entrambe le sedi.

M. Con

osservazioni 24 luglio 2023 AO 1 e AO 2 hanno postulato di respingere il

gravame in ordine (in quanto diretto nei confronti di AO 2, per difetto di legittimazione

passiva di quest’ultimo) e nel merito, con protesta delle spese giudiziarie di

secondo grado.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che le decisioni finali di

prima istanza sono impugnabili mediante appello, posto che in caso di

controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nell’ambito

della procedura sommaria (art. 250 lett. c n. 7 CPC), il termine di

impugnazione (non sospeso dalle ferie giudiziarie) è di 10 giorni dalla

notifica della decisione impugnata (art. 314 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie, il

valore di causa (corrispondente all’interesse dell’istante all’ottenimento dei

rivendicati ragguagli e almeno ammontante al valore del capitale sociale della AO

1, come già accertato dal Pretore e non contestato in questa sede), supera la

soglia testé menzionata. L’appello 17 giugno 2023 contro la decisione 2 giugno

2023.

(notificata il 7 giugno 2023) è inoltre tempestivo, così com’è tempestiva

la risposta all’appello 24 luglio 2023.

2.

Con la decisione impugnata il Pretore ha ricordato che secondo

l’art. 802 cpv. 1 CO, ogni socio può esigere dai gerenti ragguagli su tutti gli

affari della società. Giusta il relativo cpv. 2, se la società non ha un

ufficio di revisione, ogni socio può inoltre consultare libri e atti senza

restrizioni e senza rendere verosimile un interesse legittimo. Se tuttavia vi è

il rischio che il socio utilizzi le informazioni ottenute per scopi estranei

alla società e a danno della stessa, i gerenti possono rifiutare, per quanto

necessario, di fornire ragguagli o di autorizzare la consultazione. Su

richiesta del socio, decide l’assemblea (art. 802 cpv. 3 CO). Sulla base di

questa norma, il primo giudice ha negato la legittimazione passiva di AO 2, evidenziando

il suo diritto di rifiutare i ragguagli richiesti (rifiuto peraltro

comprensibile alla luce della costituzione, in data 17 novembre 2021, di una

società olandese denominata __________ B.V. avente quale socio unico e

direttore proprio AP 1 nonché uno scopo in parte sovrapponibile e

concorrenziale all’attività della AO 1, come pure alla luce della situazione

conflittuale fra AP 1 e AO 2).

Il Pretore ha poi

osservato che è il rifiuto ingiustificato dell’assemblea dei soci a permettere

al socio richiedente di adire il giudice affinché i ragguagli siano forniti o

la consultazione autorizzata (art. 802 cpv. 4 CO).

Esaminando il caso

concreto, il giudice di prima sede ha osservato che i documenti che formano

l’oggetto dell’istanza in esame sono stati richiesti alla gerenza il 23

novembre 2022 (doc. H), ritenuto che quelli rivendicati in precedenza erano

solo parzialmente identici (doc. AA). Il Pretore ha poi rilevato che AP 1, nonostante

la chiara opposizione del gerente (cfr. doc. 4), non ha preteso una deliberazione

assembleare su quel tema specifico, vertendo le trattande da lui proposte nello

scritto doc. H su altre questioni. In ogni caso, secondo gli accertamenti

pretorili, non risulta che l’assemblea dei soci si sia mai espressa su tale

richiesta né tantomeno che l’abbia rifiutata. Inoltre, malgrado secondo una

parte della dottrina il ricorso al giudice sia possibile anche nel caso in cui

l’assemblea o i gerenti tardino a eseguire la richiesta del socio, il Pretore

ha accertato che non è chiaro se la mancata convocazione di un’assemblea sia

imputabile più al gerente AO 2 oppure allo stesso AP 1 (il quale malgrado

l’evidente opposizione del gerente, ha persistito nel rivolgergli domande anziché

chiedere chiaramente una delibera assembleare). Il Pretore ha inoltre aggiunto

che non è possibile ritenere che la posizione del gerente e quella

dell’assemblea siano le stesse, non avendo AO 2 una posizione dominante fra i

soci (detenendo solo 78 quote su 224 complessive). Il primo giudice ha

conseguentemente ritenuto necessaria una pronuncia della società sull.rgomento

(per il tramite dell’assemblea dei soci) e che in sua assenza, l’istanza di AP

1.

è da considerare prematura. Di qui la sua integrale reiezione.

3.

Con la sua impugnativa, l’appellante critica innanzitutto il Pretore

per avere negato la legittimazione passiva di AO 2, ritenuto che a suo modo di

vedere è stato il gerente a impedire, con il suo ostruzionismo, la convocazione

di un’assemblea dei soci che si esprimesse sulle sue domande di ragguagli, e

ciò non tanto a salvaguardia di interessi leciti della società, quanto

piuttosto per evitare un chiaro confronto assembleare sulle problematiche da

lui sollevate. L’appellante precisa di averlo convenuto onde evitare che egli

potesse osteggiare l’esecuzione dei postulati ordini giudiziali mediante

temporeggiamenti e dilazioni.

4.

Ora, nella presente fattispecie, AO 2 non risulta avere mai

agito a titolo puramente personale, quanto piuttosto sempre nella sua veste di

organo in nome e per conto della società. È a quest’ultima che dev’essere

indirizzata un’azione ai sensi dell’art. 802 cpv. 4 CO (Gasser/Eggenberger/ Stäuber in: OFK Kommentar zum

Schweizerischen Obligationenrecht, 4a ed., n. 16 ad art. 802;

Pesenti in: Sutter-Somm/Hasenböhler/

Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a

ed., n. 5 ad art. 250; Jent-Sørensen

in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar ZPO, 3a ed.,

n. 26 ad art. 250). Qualora alla suddetta società possa essere imposto

giudizialmente l’ordine di fornire ragguagli al socio, sarebbe d’altronde

preciso dovere dell’organo darvi esecuzione, ritenuto che egli può inoltre

essere destinatario di comminatorie ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. a-c CPC

(STF 6B_280/2010 del 20 maggio 2010 consid. 3; Kellerhals in: Berner Kommentar, ZPO

Band I, n. 50 ad art. 343). A tal proposito, l’appello non può dunque trovare

accoglimento.

5.

L’appellante lamenta altresì il fatto che il Pretore, nella

decisione impugnata, sembri suggerire che egli abbia già ricevuto risposte

esaustive riguardanti

l’operazione commerciale denominata "__________" durante l’assemblea

20.

giugno 2022. Invero, il primo giudice non è giunto

a una simile conclusione (formulata piuttosto dalla parte appellata). Sulla

questione si tornerà ancora nel seguito. È in ogni caso pacifico che le sue varie

domande di ragguagli, così come formulate dapprima nei doc. AA, F e H e poi con

l’istanza 21 dicembre 2022, non sono state

soddisfatte. Rimane da esaminare se egli poteva proporre l’azione giudiziaria

in esame.

6.

Al riguardo, l’appellante rimprovera il Pretore per aver concluso

che la mancata convocazione dell’assemblea non sia forzatamente imputabile al

gerente e che ogni domanda di ragguagli debba sempre essere preceduta

dall'intervento decisorio dell'assemblea. Una simile soluzione sarebbe difatti

nella fattispecie eccessivamente formalistica, superflua e non esigibile dal

socio, alla luce dei numerosi sforzi da egli invano profusi per ottenere i desiderati

ragguagli e la convocazione dell’assemblea (doc. H, L, O, AA), della sua

progressiva esclusione dalla società a partire dal marzo 2022 (doc. G, V) e del

chiaro atteggiamento oppositivo e ostruzionistico del gerente, che esprimendosi

anche a nome dei soci, ha dapprima utilizzato una scusa pretestuosa (mancato

ritiro di una raccomandata regolarmente inviata e neppure necessaria alla luce

degli statuti, cfr. doc. C, art. 16, 27 e 38, come pure doc. M-N e R) per non

inserire nell’ordine del giorno dell’assemblea 20 giugno 2022 le trattande da

lui auspicate, per poi sistematicamente respingere (doc. 4) e/o ignorare le sue

richieste, come quelle del 23 novembre 2022 (doc. H). L’appellante sostiene

inoltre che il gerente ha una posizione dominante all’interno della società (disponendo

di 78 quote contro le 67 quote totali complessive dei rimanenti 5 soci) e che l’esito

di un’assemblea sarebbe scontato, ovvero che essa si pronuncerebbe palesemente a

Dispositivo

suo sfavore. Per questi motivi, secondo l’appellante la decisione pretorile

crea un ulteriore ostacolo e un ritardo pregiudizievole per il congruo e rapido

esercizio dei suoi diritti informativi, favorendo ancora una volta i

temporeggiamenti della controparte e permettendole di mantenere un velo sulla

reale attività operativa della AO 1. Un tale risultato sarebbe contrario allo

spirito dell’art. 802 CO nonché del nuovo diritto societario (in particolare:

nuovo art. 697 CO), che ha inteso facilitare l’accesso alla giustizia

ogniqualvolta i diritti sociali vengano oggettivamente impediti da condotte

negligenti del responsabile della gestione societaria.

Infine, l’appellante

contesta la decisione pretorile anche nella misura in cui ha ritenuto il

diniego di informazioni del gerente “comprensibile”. Egli osserva che la

summenzionata ditta olandese __________ B.V. non è mai divenuta operativa e

anzi è già stata radiata dal Registro di Commercio, come pure che i suoi

ragguagli riguardano numerosi oggetti che nulla hanno a che vedere con tale

tema e con un’asserita (e pretestuosa) attività concorrenziale né tantomeno

toccano segreti d’affari/informazioni meritevoli di riservatezza, bensì

informazioni legittime (alla luce dei suoi diritti di socio e della sua

estromissione dagli affari societari) atte a fare chiarezza sulla situazione

organizzativa e finanziaria della società nonché sulla sua gestione, sul

possibile sfruttamento delle sue risorse da parte di terzi e sui potenziali

conflitti d’interesse del gerente medesimo (v. anche doc. 3).

7.

L’art. 802 cpv. 4 CO fa esplicito riferimento unicamente a un

rifiuto assembleare ai sensi del cpv. 3 e non al rifiuto del gerente secondo il

cpv. 2. Sulla possibilità per un socio di adire il giudice anche in assenza di

una decisione assembleare negativa, per quanto è dato vedere, non sussiste

copiosa giurisprudenza. La dottrina solitamente si limita a presumerne l’esistenza,

ritenuto che anche la mancata trattazione della richiesta da parte

dell’assemblea è parificabile a un rifiuto (Gasser/Eggenberger/

Stäuber, op. cit., n. 16 ad art. 802; Chappuis/Jaccard

in: Commentaire romand, CO II, 2a ed., n. 13a-14 ad art. 802). Ad

ogni modo, pretendere sistematicamente che un socio, malgrado gli sforzi

profusi per ottenere i ragguagli desiderati, debba essere costretto, in assenza

di una pronuncia dell’assemblea (poiché mai convocata, ritardata o mai

espressasi sul tema), ad avviare dapprima un’azione giudiziaria volta a

ottenerne la convocazione (art. 805 cpv. 5 n. 5 in connessione con l’art. 699

cpv. 5 CO), attendere la seduta e la deliberazione e solo in un secondo momento

procedere secondo l’art. 802 cpv. 4 CO, può comportare un’eccessiva dilatazione

delle tempistiche e svuotare d’efficacia il suo diritto di chiedere in ogni

tempo (ovvero non forzatamente nel contesto di un’assemblea) ragguagli sugli affari

societari. Pertanto, a dipendenza delle circostanze, un socio può avere un

interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC) a promuovere

l’azione anche in assenza di una decisione assembleare (v. anche Handelsgericht

des Kantons Zürich, decisione dell’8 ottobre 2018, inc. HE180280-O, consid. 3.3

e 3.4, e decisione 2 marzo 2021, inc. HE200471-O, consid. 2.1).

8.

Nel caso concreto, i vari tentativi promossi da AP 1 ben emergono

dagli atti di causa e sono stati già riassunti nei considerandi in fatto. Egli

ha chiesto a più riprese una serie di ragguagli di analoga natura (doc. L, AA,

F, H), ha domandato con il doc. H delle informazioni quasi identiche a quelle poi

rivendicate in causa, nonché ha preteso una volta la convocazione di

un’assemblea della

M__________ Srl

e due volte quella della AO 1 (la prima solo con parziale successo, nel senso

che l’assemblea ha avuto luogo ma non con l’ordine del giorno da lui auspicato,

la seconda invano). Aggiungasi che, nonostante le trattande da lui proposte la

seconda volta con lo scritto doc. H non coincidano con il contenuto dell’istanza

21 dicembre 2022, gli argomenti sono comunque molto simili fra loro,

riguardando essenzialmente la gestione societaria (progetto “__________”,

contratti e prestiti in essere, situazione finanziaria della società,

organizzazione interna, “business plan”) e la situazione della società

controllata italiana.

In altre parole, non è

possibile affermare che egli non abbia chiaramente manifestato le sue

intenzioni e domande, né che non abbia tentato tutto quanto in suo potere per

sollecitare una discussione assembleare su questi temi.

Le sue richieste sono tuttavia

state ripetutamente frustrate.

E meglio, inizialmente il

gerente ha preteso dal socio (v. doc. D) il rispetto di una formalità (invio di

una richiesta scritta raccomandata di convocazione assembleare e comunicazione

a tutti i soci, cfr. doc. L1) solo in parte prevista dall’art. 16 cpv. 3 dello

statuto doc. C (ritenuto che la norma si limita a esigere la forma scritta, che

necessita una valida firma ex art. 14 CO non presente nella semplice

comunicazione per posta elettronica, mezzo invece ammesso dallo statuto per la

convocazione e per altre comunicazioni della gerenza, cfr. art. 16 cpv. 4 e 38

cpv. 1) ma poi, pur consapevole della sua intenzione e dovendo attendersi

l’invio di una relativa comunicazione, non ha ritirato la raccomandata da lui

spedita (doc. M-O, circostanza non controversa in questa sede) e non ha

inserito le sue richieste nell’ordine del giorno (doc. R). Alla luce di ciò, e

malgrado le discussioni assembleari del 20 giugno 2022 abbiano comunque toccato

anche il tema del progetto “__________” (solamente all’ultima trattanda “Varie

ed eventuali”), dal relativo verbale (doc. 5) non si può concludere (come

pretende la parte appellata) che tutte le tematiche da lui sollevate con gli

scritti doc. L e M (e comunque più limitate di quelle oggetto di causa) siano

state seriamente, approfonditamente e integralmente evase. Anzi, dal contenuto

di quel verbale e dal doc. O si evince chiaramente l’insoddisfazione di AP 1.

In ogni caso, il gerente

ha in seguito opposto un netto e generalizzato rifiuto (doc. 4) a tutte le ulteriori

e ben più vaste domande del socio (doc. AA, F, H), senza darvi più riscontro.

Tenuto altresì conto che

la situazione conflittuale in essere e il tenore degli scritti doc. V e 4

lasciano perlomeno ipotizzare la possibilità di un esito negativo di una

pronuncia assembleare sulle richieste del socio e che dall’insorgere della

controversia è trascorso più di un anno, si deve concludere che l’istanza in

esame dev’essere ritenuta ammissibile, ovvero che non risulta opportuno

obbligare l’istante a ripresentare una richiesta di convocazione assembleare oppure

a imporla mediante un’apposita azione giudiziaria prima di poter ripresentare

innanzi al Pretore le sue domande informative. Stabilire altrimenti

significherebbe rendere inefficace e illusorio il suo diritto sociale stabilito

dall’art. 802 cpv. 1 e 2 CO

9.

In conclusione, l’appello dev’essere parzialmente accolto nel senso che

la decisione di primo grado viene annullata per quanto riguarda l’azione

diretta verso la AO 1, con rinvio dell’incarto al primo giudice affinché questi

verifichi se l’istante abbia o meno il diritto di ricevere dalla società le

informazioni richieste (esame che in questa sede sarebbe invece prematuro),

mentre viene confermata per quanto riguarda l’azione rivolta nei confronti di AO

2 (privo della legittimazione passiva e dunque estromesso dalla causa), con

conseguente dovere per AP 1 di sopportare le relative spese processuali di prima

sede (fr. 250.-, ovvero la metà di quelle stabilite dal Pretore) e di versare

al gerente le ripetibili a lui spettanti (fr. 1'500.-).

10. Le

spese processuali e le ripetibili di seconda sede, calcolate sulla base di un

valore litigioso di almeno fr. 22'400.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC),

nel senso che AP 1 ottiene sostanzialmente ragione nei confronti di AO 1

(tenuto conto che il tema principale dell’appello verteva sulla portata

dell’art. 802 cpv. 4 CO), mentre soccombe nei confronti di AO 2.

Le spese processuali di

secondo grado, fissate secondo i dettami degli art. 7, 9 cpv. 1 e 13 LTG,

ammontano a complessivi fr. 1'500.- e possono essere ripartite per 1/5 a carico

di AP 1 e per 4/5 a carico di AO 1

Per quanto riguarda le

ripetibili di seconda sede, sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e

cpv. 5 RTar, AO 1 dovrà versare a AP 1 fr. 1'800.-. AP 1 verserà da parte sua a

AO 2 fr. 300.-, tenuto conto del tema limitato della legittimazione passiva (contenuto

in poche righe della risposta all’appello).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

I. L’appello 17

giugno 2023 di AP 1 è parzialmente

accolto.

I/a Di conseguenza, la decisione 2 giugno 2023 del

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2022.6047) è così riformata:

1. L’istanza di AP 1 nei confronti di AO 2 è

respinta.

2. Le relative spese processuali di fr. 250.-

sono poste a carico di AP 1, con l’obbligo di rifondere a AO 2 fr. 1'500.- a

titolo di ripetibili.

I/b. La decisione 2 giugno 2023 del Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5 (inc.

SO.2022.6047) è annullata per

quanto riguarda la reiezione dell’istanza di AP 1 nei confronti di AO 1. L’incarto

è ritornato alla Pretura per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

II. Le spese processuali di seconda sede, pari a

complessivi

fr. 1’500.-, sono poste per 1/5 a carico di AP 1 e per 4/5 a carico di AO 1. AO

1 rifonderà a AP 1 fr. 1’800.- per ripetibili. AP 1 verserà a AO 2 fr. 300.-

per ripetibili.

III. Notificazione:

-

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Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Il

ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento

(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne

soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni

pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).