12.2023.78
Sagl, richiesta di ragguagli di un socio; presupposti dell'azione giudiziaria volta a ottenere i ragguagli, esistenza di una previa pronuncia dell'assemblea dei soci non sempre necessaria
24 agosto 2023Italiano22 min
quote), AO 2 (78 quote), V__________ (23 quote), G__________ (14 quote), M__________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.78
Lugano
24 agosto 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.6047 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 21 dicembre 2022 da
AP
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
AO 1
AO 2
entrambi patrocinati dall’
PA 2
con cui l’istante ha
chiesto di fare ordine alla convenuta, rispettivamente al suo gerente, di
fornirgli per via elettronica, entro 10 giorni, una serie di ragguagli scritti
sulla situazione e attività della società (con la comminatoria dell’art. 292 CP
e dell’obbligo per le parti convenute di pagare all’istante almeno fr. 200.-
per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine);
domanda avversata dalle
parti convenute e che il Pretore ha respinto con decisione 2 giugno 2023;
appellante l’istante
con appello 17 giugno 2023, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la sua istanza, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre le parti convenute
con osservazioni 24 luglio 2023 hanno postulato la reiezione del gravame in
ordine e nel merito, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
AO 1 è una società a garanzia limitata con sede a __________ attiva
in ambito informatico e avente quale scopo, in particolare, lo sviluppo, la
gestione, la consulenza e la commercializzazione di tecnologie hardware e
software. Il suo capitale sociale ammonta a fr. 22'400.-, suddiviso in 224
quote da fr. 100.- ciascuna.
I suoi soci sono AP 1 (79
quote), AO 2 (78 quote), V__________ (23 quote), G__________ (14 quote), M__________
(12 quote), B__________ (9 quote) e P__________ (9 quote). Il gerente della
società, con diritto di firma individuale, è AO 2.
La società non è soggetta
a revisione ordinaria e ha rinunciato alla revisione limitata.
B.
Con e-mail 18 marzo 2022 AO 2 ha chiesto a AP 1, a nome suo e degli
altri soci, di uscire dalla società, vista l’asserita impossibilità di
proseguire la collaborazione per il futuro, chiedendo di trovare un accordo al
riguardo, rimproverandogli altresì una situazione di conflitto d’interessi
segnatamente dovuta all’avvio di sue attività concorrenziali, e vietandogli
l’accesso alla sua e-mail aziendale (doc. V).
C.
Il 30 maggio 2022 AP 1 ha chiesto a AO 2, tramite e-mail (doc. L),
nella sua veste di socio co-fondatore e richiamando l’art. 16 cpv. 3 dello
statuto, di convocare un’assemblea dei soci avente per oggetto:
-
“Relazione dettagliata dell’attività svolta da ciascun
sviluppatore da gennaio 2022 ad oggi, stato dell’arte del __________, e
consuntivo delle spese sostenute”;
-
“disamina dei rapporti economici/commerciali tra A__________
srl e M__________ srl in merito al progetto __________”.
AO 2 lo stesso giorno ha
richiesto l’invio di un relativo scritto raccomandato (che AP 1 ha inviato, ma
che la società non ha ritirato, cfr. doc. M-O) e ha preannunciato a
quest’ultimo che avrebbe valutato “la condivisione di informazioni rispetto
alla situazione di concorrenza diretta da lei creata”, per poi confermare
la possibilità di convocare un’assemblea avente anche questi temi quale ordine
del giorno (doc. E).
D.
L’8 giugno 2022 AO 2 ha convocato i soci a un’assemblea ordinaria
per il 20 giugno 2022, indicando una serie di trattande in cui non figuravano
le richieste informative di AP 1, rilevando che quest’ultimo aveva insufficientemente
formalizzato la sua richiesta di convocazione (doc. R, assenza di una richiesta
scritta). L’assemblea ha avuto luogo alla data indicata, e secondo il relativo
verbale (doc. R/5) ha toccato anche il tema del contratto “__________”.
E.
Il 28 giugno 2022 AP 1 ha scritto a AO 2, esprimendo insoddisfazione
per il comportamento del gerente e degli altri soci nonché per l’esito della
suddetta assemblea come pure rivendicando una lunga serie di informazioni
sull’attività societaria (doc. AA). Il 5 luglio 2022 il gerente, per il tramite
dell’avv. PA 2, ha indicato all’avv. D__________, patrocinatore di AP 1,
richiamando precedenti comunicazioni a lui già indirizzate, che la società non
era più intenzionata a fornirgli informazioni, a causa del rischio che queste
potessero essere utilizzate per scopi estranei e potenzialmente dannosi,
diffidandolo dal continuare a trasmettere scritti polemici e denigratori al
gerente e agli altri soci (doc. 4).
F.
Il 14 luglio 2022 AP 1 ha nuovamente contattato AO 2 lamentandosi
del fatto che la società non avesse ritirato la sua raccomandata relativa alla convocazione
assembleare e non avesse inserito nell’ordine del giorno le sue richieste
informative, sicché esse erano state trattate in modo insufficiente e superficiale,
chiedendo di indire una nuova assemblea, questa volta della società controllata
M__________ Srl, nonché di inserire nell’ordine del giorno una serie di
richieste informative, data l’impossibilità di convocare un’assemblea della AO
1 (doc. F/O). Il 18 luglio 2022 ha poi lamentato la sua esclusione dagli affari
societari, rilevando che il gerente lo aveva ingiustamente accusato, anche
presso gli altri soci e i clienti, di commettere concorrenza sleale nei
confronti della società (doc. G)
G. Con
raccomandata 23 novembre 2022 (doc. H) AP 1, per il tramite del suo
patrocinatore avv. PA 1, ha chiesto al gerente e alla società vari ragguagli e
documenti (per la gran parte identici a quelli pretesi nella procedura in esame)
nonché la convocazione di un’assemblea dei soci entro la fine dell’anno,
elencando le trattande auspicate e domandando altresì di ripristinare le sue
credenziali di accesso alla piattaforma “__________” e di riattivare il suo
account aziendale (doc. H).
H.
Stante la mancata evasione della richiesta, con istanza 21 dicembre
2022 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 e AO 2 (nella sua veste di gerente
societario), chiedendo di far loro ordine di fornirgli entro 10 giorni per via
elettronica (con le comminatorie dell’art. 292 CP e della condanna in solido
delle parti convenute al pagamento in suo favore di almeno fr. 200.- per ogni
giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine) i seguenti ragguagli scritti e la
consultazione dei seguenti documenti:
-
copia dei contratti conclusi con clienti e partner da marzo 2022
ad oggi;
-
copia delle fatture di vendita da marzo 2022 ad oggi;
-
situazione del progetto “Autostradale” e dei progetti attualmente
in corso;
-
relazione sulle implementazioni tecnologiche realizzate da marzo
2022 ad oggi sulla piattaforma M__________;
-
copia delle contabili dei finanziamenti/prestiti ricevuti dai
soci o da terzi da marzo 2022 ad oggi e condizioni per la loro restituzione;
-
copia dell'ev. verbale di assemblea che ha autorizzato
finanziamenti/prestiti da persone/società esterni alla AO 1 e/o alla
controllata;
-
nominativi di eventuali nuovi collaboratori con contratto
(compresi ev. consulenti e/o stagisti), con specifica delle mansioni e della
remunerazione;
-
attuali rapporti di lavoro con gli sviluppatori Software di AO 1 ed
eventuali penali corrisposte;
-
copia del bilancio al 31.12.2021 della M__________ S.r.l.;
-
copia del "business plan" aggiornato della AO 1;
-
copia del conto annuale al 31.12.2021 della AO 1.
I.
Con osservazioni 24 febbraio 2023 le parti convenute si sono integralmente
opposte all’istanza chiedendone la reiezione in ordine e nel merito, rilevando
in particolare che essa era a loro modo di vedere improponibile (non avendo
l’istante dapprima sottoposto la sua richiesta all’assemblea dei soci) e
infondata (essendo la medesima pretestuosa, strumentale e potenzialmente dannosa
per AO 1, ritenuto oltretutto che l’istante aveva avviato un'attività in
diretta concorrenza costituendo una società di diritto olandese con una ragione
sociale - __________ B.V. - molto simile) e rilevando altresì che la società
convenuta non disponeva della legittimazione passiva.
J.
Con replica spontanea 13 marzo 2023 e duplica spontanea 30 marzo
2023 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche
posizioni.
K.
Con decisione 2 giugno 2023 il Pretore ha respinto l’istanza, con
seguito di spese processuali (fr. 500.-) e ripetibili (fr. 3'000.-, ovvero fr.
1'500.- per ciascun convenuto) a carico di .
L.
Con appello 17 giugno 2023 AP 1 si è aggravato contro tale giudizio,
postulandone la riforma nel senso di accogliere la sua istanza, con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi.
M. Con
osservazioni 24 luglio 2023 AO 1 e AO 2 hanno postulato di respingere il
gravame in ordine (in quanto diretto nei confronti di AO 2, per difetto di legittimazione
passiva di quest’ultimo) e nel merito, con protesta delle spese giudiziarie di
secondo grado.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che le decisioni finali di
prima istanza sono impugnabili mediante appello, posto che in caso di
controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nell’ambito
della procedura sommaria (art. 250 lett. c n. 7 CPC), il termine di
impugnazione (non sospeso dalle ferie giudiziarie) è di 10 giorni dalla
notifica della decisione impugnata (art. 314 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie, il
valore di causa (corrispondente all’interesse dell’istante all’ottenimento dei
rivendicati ragguagli e almeno ammontante al valore del capitale sociale della AO
1, come già accertato dal Pretore e non contestato in questa sede), supera la
soglia testé menzionata. L’appello 17 giugno 2023 contro la decisione 2 giugno
2023.
(notificata il 7 giugno 2023) è inoltre tempestivo, così com’è tempestiva
la risposta all’appello 24 luglio 2023.
2.
Con la decisione impugnata il Pretore ha ricordato che secondo
l’art. 802 cpv. 1 CO, ogni socio può esigere dai gerenti ragguagli su tutti gli
affari della società. Giusta il relativo cpv. 2, se la società non ha un
ufficio di revisione, ogni socio può inoltre consultare libri e atti senza
restrizioni e senza rendere verosimile un interesse legittimo. Se tuttavia vi è
il rischio che il socio utilizzi le informazioni ottenute per scopi estranei
alla società e a danno della stessa, i gerenti possono rifiutare, per quanto
necessario, di fornire ragguagli o di autorizzare la consultazione. Su
richiesta del socio, decide l’assemblea (art. 802 cpv. 3 CO). Sulla base di
questa norma, il primo giudice ha negato la legittimazione passiva di AO 2, evidenziando
il suo diritto di rifiutare i ragguagli richiesti (rifiuto peraltro
comprensibile alla luce della costituzione, in data 17 novembre 2021, di una
società olandese denominata __________ B.V. avente quale socio unico e
direttore proprio AP 1 nonché uno scopo in parte sovrapponibile e
concorrenziale all’attività della AO 1, come pure alla luce della situazione
conflittuale fra AP 1 e AO 2).
Il Pretore ha poi
osservato che è il rifiuto ingiustificato dell’assemblea dei soci a permettere
al socio richiedente di adire il giudice affinché i ragguagli siano forniti o
la consultazione autorizzata (art. 802 cpv. 4 CO).
Esaminando il caso
concreto, il giudice di prima sede ha osservato che i documenti che formano
l’oggetto dell’istanza in esame sono stati richiesti alla gerenza il 23
novembre 2022 (doc. H), ritenuto che quelli rivendicati in precedenza erano
solo parzialmente identici (doc. AA). Il Pretore ha poi rilevato che AP 1, nonostante
la chiara opposizione del gerente (cfr. doc. 4), non ha preteso una deliberazione
assembleare su quel tema specifico, vertendo le trattande da lui proposte nello
scritto doc. H su altre questioni. In ogni caso, secondo gli accertamenti
pretorili, non risulta che l’assemblea dei soci si sia mai espressa su tale
richiesta né tantomeno che l’abbia rifiutata. Inoltre, malgrado secondo una
parte della dottrina il ricorso al giudice sia possibile anche nel caso in cui
l’assemblea o i gerenti tardino a eseguire la richiesta del socio, il Pretore
ha accertato che non è chiaro se la mancata convocazione di un’assemblea sia
imputabile più al gerente AO 2 oppure allo stesso AP 1 (il quale malgrado
l’evidente opposizione del gerente, ha persistito nel rivolgergli domande anziché
chiedere chiaramente una delibera assembleare). Il Pretore ha inoltre aggiunto
che non è possibile ritenere che la posizione del gerente e quella
dell’assemblea siano le stesse, non avendo AO 2 una posizione dominante fra i
soci (detenendo solo 78 quote su 224 complessive). Il primo giudice ha
conseguentemente ritenuto necessaria una pronuncia della società sull.rgomento
(per il tramite dell’assemblea dei soci) e che in sua assenza, l’istanza di AP
1.
è da considerare prematura. Di qui la sua integrale reiezione.
3.
Con la sua impugnativa, l’appellante critica innanzitutto il Pretore
per avere negato la legittimazione passiva di AO 2, ritenuto che a suo modo di
vedere è stato il gerente a impedire, con il suo ostruzionismo, la convocazione
di un’assemblea dei soci che si esprimesse sulle sue domande di ragguagli, e
ciò non tanto a salvaguardia di interessi leciti della società, quanto
piuttosto per evitare un chiaro confronto assembleare sulle problematiche da
lui sollevate. L’appellante precisa di averlo convenuto onde evitare che egli
potesse osteggiare l’esecuzione dei postulati ordini giudiziali mediante
temporeggiamenti e dilazioni.
4.
Ora, nella presente fattispecie, AO 2 non risulta avere mai
agito a titolo puramente personale, quanto piuttosto sempre nella sua veste di
organo in nome e per conto della società. È a quest’ultima che dev’essere
indirizzata un’azione ai sensi dell’art. 802 cpv. 4 CO (Gasser/Eggenberger/ Stäuber in: OFK Kommentar zum
Schweizerischen Obligationenrecht, 4a ed., n. 16 ad art. 802;
Pesenti in: Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a
ed., n. 5 ad art. 250; Jent-Sørensen
in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar ZPO, 3a ed.,
n. 26 ad art. 250). Qualora alla suddetta società possa essere imposto
giudizialmente l’ordine di fornire ragguagli al socio, sarebbe d’altronde
preciso dovere dell’organo darvi esecuzione, ritenuto che egli può inoltre
essere destinatario di comminatorie ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. a-c CPC
(STF 6B_280/2010 del 20 maggio 2010 consid. 3; Kellerhals in: Berner Kommentar, ZPO
Band I, n. 50 ad art. 343). A tal proposito, l’appello non può dunque trovare
accoglimento.
5.
L’appellante lamenta altresì il fatto che il Pretore, nella
decisione impugnata, sembri suggerire che egli abbia già ricevuto risposte
esaustive riguardanti
l’operazione commerciale denominata "__________" durante l’assemblea
20.
giugno 2022. Invero, il primo giudice non è giunto
a una simile conclusione (formulata piuttosto dalla parte appellata). Sulla
questione si tornerà ancora nel seguito. È in ogni caso pacifico che le sue varie
domande di ragguagli, così come formulate dapprima nei doc. AA, F e H e poi con
l’istanza 21 dicembre 2022, non sono state
soddisfatte. Rimane da esaminare se egli poteva proporre l’azione giudiziaria
in esame.
6.
Al riguardo, l’appellante rimprovera il Pretore per aver concluso
che la mancata convocazione dell’assemblea non sia forzatamente imputabile al
gerente e che ogni domanda di ragguagli debba sempre essere preceduta
dall'intervento decisorio dell'assemblea. Una simile soluzione sarebbe difatti
nella fattispecie eccessivamente formalistica, superflua e non esigibile dal
socio, alla luce dei numerosi sforzi da egli invano profusi per ottenere i desiderati
ragguagli e la convocazione dell’assemblea (doc. H, L, O, AA), della sua
progressiva esclusione dalla società a partire dal marzo 2022 (doc. G, V) e del
chiaro atteggiamento oppositivo e ostruzionistico del gerente, che esprimendosi
anche a nome dei soci, ha dapprima utilizzato una scusa pretestuosa (mancato
ritiro di una raccomandata regolarmente inviata e neppure necessaria alla luce
degli statuti, cfr. doc. C, art. 16, 27 e 38, come pure doc. M-N e R) per non
inserire nell’ordine del giorno dell’assemblea 20 giugno 2022 le trattande da
lui auspicate, per poi sistematicamente respingere (doc. 4) e/o ignorare le sue
richieste, come quelle del 23 novembre 2022 (doc. H). L’appellante sostiene
inoltre che il gerente ha una posizione dominante all’interno della società (disponendo
di 78 quote contro le 67 quote totali complessive dei rimanenti 5 soci) e che l’esito
di un’assemblea sarebbe scontato, ovvero che essa si pronuncerebbe palesemente a
Dispositivo
suo sfavore. Per questi motivi, secondo l’appellante la decisione pretorile
crea un ulteriore ostacolo e un ritardo pregiudizievole per il congruo e rapido
esercizio dei suoi diritti informativi, favorendo ancora una volta i
temporeggiamenti della controparte e permettendole di mantenere un velo sulla
reale attività operativa della AO 1. Un tale risultato sarebbe contrario allo
spirito dell’art. 802 CO nonché del nuovo diritto societario (in particolare:
nuovo art. 697 CO), che ha inteso facilitare l’accesso alla giustizia
ogniqualvolta i diritti sociali vengano oggettivamente impediti da condotte
negligenti del responsabile della gestione societaria.
Infine, l’appellante
contesta la decisione pretorile anche nella misura in cui ha ritenuto il
diniego di informazioni del gerente “comprensibile”. Egli osserva che la
summenzionata ditta olandese __________ B.V. non è mai divenuta operativa e
anzi è già stata radiata dal Registro di Commercio, come pure che i suoi
ragguagli riguardano numerosi oggetti che nulla hanno a che vedere con tale
tema e con un’asserita (e pretestuosa) attività concorrenziale né tantomeno
toccano segreti d’affari/informazioni meritevoli di riservatezza, bensì
informazioni legittime (alla luce dei suoi diritti di socio e della sua
estromissione dagli affari societari) atte a fare chiarezza sulla situazione
organizzativa e finanziaria della società nonché sulla sua gestione, sul
possibile sfruttamento delle sue risorse da parte di terzi e sui potenziali
conflitti d’interesse del gerente medesimo (v. anche doc. 3).
7.
L’art. 802 cpv. 4 CO fa esplicito riferimento unicamente a un
rifiuto assembleare ai sensi del cpv. 3 e non al rifiuto del gerente secondo il
cpv. 2. Sulla possibilità per un socio di adire il giudice anche in assenza di
una decisione assembleare negativa, per quanto è dato vedere, non sussiste
copiosa giurisprudenza. La dottrina solitamente si limita a presumerne l’esistenza,
ritenuto che anche la mancata trattazione della richiesta da parte
dell’assemblea è parificabile a un rifiuto (Gasser/Eggenberger/
Stäuber, op. cit., n. 16 ad art. 802; Chappuis/Jaccard
in: Commentaire romand, CO II, 2a ed., n. 13a-14 ad art. 802). Ad
ogni modo, pretendere sistematicamente che un socio, malgrado gli sforzi
profusi per ottenere i ragguagli desiderati, debba essere costretto, in assenza
di una pronuncia dell’assemblea (poiché mai convocata, ritardata o mai
espressasi sul tema), ad avviare dapprima un’azione giudiziaria volta a
ottenerne la convocazione (art. 805 cpv. 5 n. 5 in connessione con l’art. 699
cpv. 5 CO), attendere la seduta e la deliberazione e solo in un secondo momento
procedere secondo l’art. 802 cpv. 4 CO, può comportare un’eccessiva dilatazione
delle tempistiche e svuotare d’efficacia il suo diritto di chiedere in ogni
tempo (ovvero non forzatamente nel contesto di un’assemblea) ragguagli sugli affari
societari. Pertanto, a dipendenza delle circostanze, un socio può avere un
interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC) a promuovere
l’azione anche in assenza di una decisione assembleare (v. anche Handelsgericht
des Kantons Zürich, decisione dell’8 ottobre 2018, inc. HE180280-O, consid. 3.3
e 3.4, e decisione 2 marzo 2021, inc. HE200471-O, consid. 2.1).
8.
Nel caso concreto, i vari tentativi promossi da AP 1 ben emergono
dagli atti di causa e sono stati già riassunti nei considerandi in fatto. Egli
ha chiesto a più riprese una serie di ragguagli di analoga natura (doc. L, AA,
F, H), ha domandato con il doc. H delle informazioni quasi identiche a quelle poi
rivendicate in causa, nonché ha preteso una volta la convocazione di
un’assemblea della
M__________ Srl
e due volte quella della AO 1 (la prima solo con parziale successo, nel senso
che l’assemblea ha avuto luogo ma non con l’ordine del giorno da lui auspicato,
la seconda invano). Aggiungasi che, nonostante le trattande da lui proposte la
seconda volta con lo scritto doc. H non coincidano con il contenuto dell’istanza
21 dicembre 2022, gli argomenti sono comunque molto simili fra loro,
riguardando essenzialmente la gestione societaria (progetto “__________”,
contratti e prestiti in essere, situazione finanziaria della società,
organizzazione interna, “business plan”) e la situazione della società
controllata italiana.
In altre parole, non è
possibile affermare che egli non abbia chiaramente manifestato le sue
intenzioni e domande, né che non abbia tentato tutto quanto in suo potere per
sollecitare una discussione assembleare su questi temi.
Le sue richieste sono tuttavia
state ripetutamente frustrate.
E meglio, inizialmente il
gerente ha preteso dal socio (v. doc. D) il rispetto di una formalità (invio di
una richiesta scritta raccomandata di convocazione assembleare e comunicazione
a tutti i soci, cfr. doc. L1) solo in parte prevista dall’art. 16 cpv. 3 dello
statuto doc. C (ritenuto che la norma si limita a esigere la forma scritta, che
necessita una valida firma ex art. 14 CO non presente nella semplice
comunicazione per posta elettronica, mezzo invece ammesso dallo statuto per la
convocazione e per altre comunicazioni della gerenza, cfr. art. 16 cpv. 4 e 38
cpv. 1) ma poi, pur consapevole della sua intenzione e dovendo attendersi
l’invio di una relativa comunicazione, non ha ritirato la raccomandata da lui
spedita (doc. M-O, circostanza non controversa in questa sede) e non ha
inserito le sue richieste nell’ordine del giorno (doc. R). Alla luce di ciò, e
malgrado le discussioni assembleari del 20 giugno 2022 abbiano comunque toccato
anche il tema del progetto “__________” (solamente all’ultima trattanda “Varie
ed eventuali”), dal relativo verbale (doc. 5) non si può concludere (come
pretende la parte appellata) che tutte le tematiche da lui sollevate con gli
scritti doc. L e M (e comunque più limitate di quelle oggetto di causa) siano
state seriamente, approfonditamente e integralmente evase. Anzi, dal contenuto
di quel verbale e dal doc. O si evince chiaramente l’insoddisfazione di AP 1.
In ogni caso, il gerente
ha in seguito opposto un netto e generalizzato rifiuto (doc. 4) a tutte le ulteriori
e ben più vaste domande del socio (doc. AA, F, H), senza darvi più riscontro.
Tenuto altresì conto che
la situazione conflittuale in essere e il tenore degli scritti doc. V e 4
lasciano perlomeno ipotizzare la possibilità di un esito negativo di una
pronuncia assembleare sulle richieste del socio e che dall’insorgere della
controversia è trascorso più di un anno, si deve concludere che l’istanza in
esame dev’essere ritenuta ammissibile, ovvero che non risulta opportuno
obbligare l’istante a ripresentare una richiesta di convocazione assembleare oppure
a imporla mediante un’apposita azione giudiziaria prima di poter ripresentare
innanzi al Pretore le sue domande informative. Stabilire altrimenti
significherebbe rendere inefficace e illusorio il suo diritto sociale stabilito
dall’art. 802 cpv. 1 e 2 CO
9.
In conclusione, l’appello dev’essere parzialmente accolto nel senso che
la decisione di primo grado viene annullata per quanto riguarda l’azione
diretta verso la AO 1, con rinvio dell’incarto al primo giudice affinché questi
verifichi se l’istante abbia o meno il diritto di ricevere dalla società le
informazioni richieste (esame che in questa sede sarebbe invece prematuro),
mentre viene confermata per quanto riguarda l’azione rivolta nei confronti di AO
2 (privo della legittimazione passiva e dunque estromesso dalla causa), con
conseguente dovere per AP 1 di sopportare le relative spese processuali di prima
sede (fr. 250.-, ovvero la metà di quelle stabilite dal Pretore) e di versare
al gerente le ripetibili a lui spettanti (fr. 1'500.-).
10. Le
spese processuali e le ripetibili di seconda sede, calcolate sulla base di un
valore litigioso di almeno fr. 22'400.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC),
nel senso che AP 1 ottiene sostanzialmente ragione nei confronti di AO 1
(tenuto conto che il tema principale dell’appello verteva sulla portata
dell’art. 802 cpv. 4 CO), mentre soccombe nei confronti di AO 2.
Le spese processuali di
secondo grado, fissate secondo i dettami degli art. 7, 9 cpv. 1 e 13 LTG,
ammontano a complessivi fr. 1'500.- e possono essere ripartite per 1/5 a carico
di AP 1 e per 4/5 a carico di AO 1
Per quanto riguarda le
ripetibili di seconda sede, sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e
cpv. 5 RTar, AO 1 dovrà versare a AP 1 fr. 1'800.-. AP 1 verserà da parte sua a
AO 2 fr. 300.-, tenuto conto del tema limitato della legittimazione passiva (contenuto
in poche righe della risposta all’appello).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar,
decide:
I. L’appello 17
giugno 2023 di AP 1 è parzialmente
accolto.
I/a Di conseguenza, la decisione 2 giugno 2023 del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2022.6047) è così riformata:
1. L’istanza di AP 1 nei confronti di AO 2 è
respinta.
2. Le relative spese processuali di fr. 250.-
sono poste a carico di AP 1, con l’obbligo di rifondere a AO 2 fr. 1'500.- a
titolo di ripetibili.
I/b. La decisione 2 giugno 2023 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5 (inc.
SO.2022.6047) è annullata per
quanto riguarda la reiezione dell’istanza di AP 1 nei confronti di AO 1. L’incarto
è ritornato alla Pretura per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
II. Le spese processuali di seconda sede, pari a
complessivi
fr. 1’500.-, sono poste per 1/5 a carico di AP 1 e per 4/5 a carico di AO 1. AO
1 rifonderà a AP 1 fr. 1’800.- per ripetibili. AP 1 verserà a AO 2 fr. 300.-
per ripetibili.
III. Notificazione:
-
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Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Il
ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento
(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne
soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni
pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).