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Decisione

12.2023.80

Contratto di lavoro, licenziamento in tronco

22 agosto 2023Italiano20 min

i piani.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.80

Lugano

22 agosto 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. SE.2021.5 della Pretura del Distretto di

Riviera promossa con petizione 3 maggio 2021 da

AO

1

patrocinata dall’avv. PA 1

contro

AP

1

con cui

l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi

fr. 29'953.90 oltre interessi al 5% dal 19 febbraio 2020, di cui fr. 13’100.- a

titolo di saldo dei salari netti ancora scoperti compresi quelli dei due mesi

del periodo di disdetta,

fr. 689.65 a titolo di 13a mensilità pro rata temporis, fr. 15'000.- a

titolo di indennità per licenziamento ingiustificato e fr. 1'164.15 a saldo

stipendio anno 2019, pretesa avversata dalla controparte che, con risposta e domanda

riconvenzionale 5 luglio 2021, ha postulato da un lato la reiezione della

petizione e dall’altro la condanna dell’attrice al pagamento a suo favore di

fr. 17'266.- oltre interessi al 5% dal 12 luglio 2021;

ritenuto

che con decisione 17 maggio 2023 il Pretore ha parzialmente accolto la

petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 14'636.85 netti e di

fr. 689.75 lordi oltre interessi al 5% dal 19 febbraio 2020, ponendo la tassa

di giustizia di fr. 1'500.- a carico dello Stato, e compensando le ripetibili,

mentre ha respinto la domanda riconvenzionale, accollando la relativa tassa di

giustizia e le spese di complessivi

fr. 850.- sempre allo Stato e condannando AP 1 a rifondere a AO 1 fr. 1'000.- a

titolo di ripetibili;

appellante

la convenuta che,

con appello 16 giugno 2023, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel

senso di respingere la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

l’appello

non è stato intimato alla parte attrice in applicazione dell’art. 312 cpv. 1

CPC;

letti ed esaminati gli atti e i documenti

prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Con

contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 19 novembre

2018, AP 1 ha assunto AO 1 nella funzione di architetto USI/OTIA a tempo pieno

per un salario mensile lordo di iniziali fr. 4'769.25, poi aumentato a fr.

5'000.- nel 2020, per 13 mensilità. In base agli accordi la dipendente, nelle

42.5 ore settimanali prestabilite, avrebbe dovuto occuparsi della

progettazione, dei disegni, delle domande di costruzione, della direzione

lavori, dei piani esecutivi, delle liquidazioni e dei rendering. Il

contratto prevedeva pure che la dipendente avrebbe dovuto “tenere il

conteggio delle ore e nello stesso tempo dovrà compensare le ore supplementari

con giorni normali di lavoro a breve termine”.

Nel

documento i contraenti avevano pure genericamente indicato che “vi è

chiaramente il divieto di concorrenza” e precisato che la dipendente dichiarava

“di avere un buono stato di salute e di essere idoneo al lavoro”.

AO 1 è stata poi autorizzata dal datore di lavoro, per

stessa ammissione di quest’ultimo, a frequentare un corso di tre giorni alla __________

(calcoli energetici) e un secondo corso che la impegnava tutti i venerdì un

paio d’ore durante l’orario di lavoro sull’arco di diversi mesi.

2. Proprio

sulla scorta di informazioni di cui era venuta a conoscenza in occasione delle

lezioni alla __________, a inizio febbraio 2020 AO 1, mettendo in discussione

la sua legittimazione a firmare come architetto dipendente i progetti per AP 1,

a suo dire non data non essendone organo, ha comunicato al datore di lavoro di

non volere più apporre la propria firma su tali progetti, né sulle domande di

costruzione, onde evitare di avere problemi e doverne rispondere personalmente.

Questa decisione ha dato origine a tensioni tra le parti.

In data 19 febbraio

2020 il datore di lavoro ha comunicato alla dipendente la disdetta con effetto

immediato del contratto di lavoro (doc. D inc. CM.2021.1), cui ha fatto

seguito, il giorno dopo, uno scritto di motivazione, i cui contenuti sono stati

tempestivamente contestati da AO 1 (doc. E e doc. F) e riconfermati invece da AP

1 con scritto del 13 marzo 2020.

La dipendente si è in

seguito annunciata alla Cassa Disoccupazione __________, ottenendo il pagamento

delle indennità di disoccupazione per il periodo di disdetta ordinario secondo

l’art. 29 LADI. La Cassa Disoccupazione ha poi trasmesso a datore di lavoro e

assicurata l’avviso di surrogazione per complessivi

fr. 7’494.10 (doc. rich. I) e il caso è stato da essa chiuso nell’aprile 2021.

3. Con

petizione 3 maggio 2021 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad

agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Riviera

per ottenerne la condanna al pagamento di complessivi

fr. 29'953.90 oltre interessi al 5% dal 19 febbraio 2020. Essa,

ritenendo ingiustificato il suo licenziamento in tronco, ha preteso, in virtù

dell’art. 337c cpv. 1 e 3 CO, il pagamento del saldo dello stipendio 2019 di

fr. 1'164.15, della quota parte della tredicesima di fr. 689.65, il versamento

del salario netto del mese di febbraio 2020 non versatole (fr. 4'366.70) e dei

due mesi di disdetta per totali fr. 13'100.10 e tre mensilità, ossia fr.

15'000.-, quale indennità per licenziamento ingiustificato.

La convenuta si è

integralmente opposta alla petizione e ha a sua volta formulato una domanda

riconvenzionale con cui ha chiesto il risarcimento del danno asseritamente

causatole dalla dipendente consistente in fr. 6'458.- per prestazioni dell’ing.

__________ L__________ volte allo sblocco informatico dei piani DWG,

fr. 9'308.- a titolo di restituzione dei salari di novembre e dicembre 2018 con

quota parte di tredicesima, mesi in cui ella si sarebbe occupata unicamente dei

propri progetti personali.

L’attrice ha contestato le

richieste avanzate con la domanda riconvenzionale, giudicate infondate e non

dimostrate.

4. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con

decisione 17 maggio 2023 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha

condannato la convenuta al pagamento di fr. 14'636.85

netti e fr. 689.75 lordi oltre interessi al 5% dal 19 febbraio 2020

(dispositivo n. 1), caricando le spese processuali allo Stato e compensando le

ripetibili, mentre ha integralmente respinto l’azione riconvenzionale caricando

nuovamente i relativi oneri processuali allo Stato e condannando AP 1 a

rifondere alla controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

5. Con il

tempestivo appello 16 giugno 2023 che qui ci occupa, non intimato alla parte

attrice ai sensi dell’art. 312 cpv. 1 CPC,

la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di

respingere la petizione e ammettere la domanda riconvenzionale, protestando

spese e ripetibili di entrambe le sedi.

6. L’atto di

appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non

perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o

censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non soddisfa questo requisito se

si limita a richiamare le argomentazioni presentate in prima istanza, se si

accontenta di riferimenti ad atti procedurali precedenti o se critica la

decisione impugnata in termini generali.

L’appellante non può

dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti,

bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, citando i

documenti e le prove su cui si fonda la sua critica, poiché all'autorità di

appello devono essere forniti gli strumenti per comprendere agevolmente le

censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime (DTF 141 III 569 consid.

2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; STF 4A_555/2022 dell’11 aprile 2023 consid.

3.1; 4A_117/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 2.1.1; 5A_209/2014 del 2 settembre

2014 consid. 4.2.1; 4A_290/2014 del

1° settembre 2014 consid. 5).

Nel caso concreto,

come si preciserà anche nel seguito, l’appello sotto vari aspetti non adempie

ai principi suesposti. Anche non volendo applicare esigenze troppo severe per

tenere conto che l’appellante non è più patrocinata (mentre lo era in prima

sede) e che la procedura è di natura semplificata (art. 243 seg. CPC), il

gravame contiene essenzialmente delle critiche eccessivamente generiche non

debitamente motivate che non rispecchiano le esigenze minime poste dalla legge

e dalla giurisprudenza.

7. Nel caso di

specie il Pretore ha accertato, in fatto, innanzitutto che, in oltre un anno di

collaborazione, prima del licenziamento immediato giudicato ingiustificato non

era stato mosso alla dipendente alcun rimprovero circa il suo operato: né per

asseriti ritardi, né per asserita scarsa qualità del lavoro, né per asserite

assenze reiterate o ingiustificate. In assenza di avvertimento, il primo

giudice non ha ravvisato in concreto i presupposti per procedere a una disdetta

con effetto immediato del rapporto di lavoro. Premesso che, visto il breve

termine di disdetta di due mesi, si imponeva un maggior rigore nell’ammissione

dei motivi che non consentivano di portare a termine il contratto secondo i

termini ordinari, per il primo giudice, anche in ragione delle difficoltà

lamentate dalla convenuta a proseguire i cantieri seguiti dall’attrice, sarebbe

stato ragionevolmente possibile per AP 1 proseguire il rapporto di lavoro sino

alla scadenza del termine ordinario di disdetta così da contenere il danno.

Ciò posto il Pretore,

approfondendo le varie motivazioni addotte dal datore di lavoro per suffragare

la propria decisione di interruzione immediata del rapporto di lavoro, ha

stabilito, a fronte di una prima tesi per la quale la dipendente avrebbe

violato gravemente il proprio dovere di lealtà avendo svolto un’attività

concorrenziale per privati durante l’orario di lavoro o addirittura durante

assenze giustificate come malattia, che essa non aveva dimostrato che AO 1

avesse sottratto risorse di tempo e di lavoro a suo discapito per svolgere

un’attività accessoria concorrenziale che essa neppure aveva provato non essere

stata autorizzata. Anzi, per il primo giudice non sussistevano elementi per

dubitare che, come da ella dichiarato, l’attrice avesse informato il datore di

lavoro di tutti i lavori extra che aveva eseguito per amici di famiglia e

parenti; lavori svolti principalmente nei fine settimana, a tempo perso e

gratuitamente a favore di persone a lei molto vicine. A maggior ragione tenuto

conto che la dipendente non era mai stata rimproverata per qualsivoglia

inefficienza e che nemmeno dopo l’interruzione del rapporto di lavoro aveva esercitato

un’attività concorrenziale.

A questo proposito il

Pretore ha pure precisato di nutrire dubbi circa la validità della clausola di

divieto di concorrenza contenuta nel contratto tra le parti, in quanto troppo

generica e indefinita sia temporalmente che spazialmente, senza approfondire la

questione in quanto non oggetto della presente causa.

In merito al

rimprovero mosso a AO 1 di avere sistematicamente violato l’orario di lavoro

contrattualmente pattuito, di 42.5 ore settimanali, e l’obbligo a carico della

lavoratrice di tenere un conteggio e di recuperare le ore non prestate, il

primo giudice l’ha considerato pretestuoso e infondato, avendo stabilito che

non le era stato chiesto alcun rendiconto in oltre un anno dall’inizio del

rapporto lavorativo, ossia prima del 28 gennaio 2020, sicché un licenziamento

in tronco a fronte di una mancata risposta e spiegazioni insoddisfacenti

appariva eccessivo, e avendo accertato che la dipendente non aveva mai preteso

di avere lavorato 42.5 ore settimanali ma solo 40, senza essere smentita, e aveva

sempre dichiarato di essere stata dispensata dall’allestimento del conteggio

ore.

Esaminando

successivamente l’accusa mossa da AP 1 all’attrice di avere sottaciuto, al

momento dell’assunzione, i suoi problemi di diabete che avrebbero, a sua detta,

comportato svariate assenze e quindi inciso sul lavoro, il primo giudice ha

constatato che il datore di lavoro, proprio con le motivazioni del

licenziamento aveva ammesso di sapere da tempo della malattia e che di

conseguenza una simile giustificazione non poteva certamente essere posta a

fondamento del licenziamento in tronco del febbraio 2020. Fatti peraltro

attestati dalla comunicazione 30 agosto 2019 di AO 1 a AP 1 agli atti. Inoltre

le asserite ripetute assenze non erano state né sufficientemente allegate, né

dimostrate. Anzi, gli atti ne documentavano solo due (ottobre 2019 e gennaio

2020) verosimilmente dovute a influenza e non al diabete. In tal modo egli ha

stabilito che si trattava di una motivazione inconsistente e che, insieme alle

altre, poteva al massimo costituire una mancanza di minore importanza da parte

della dipendente, che avrebbe necessitato di almeno un ammonimento prima di

poter lasciare spazio al provvedimento straordinario adottato.

8. Con il suo

appello, AP 1 ha, come accennato, omesso di confrontarsi debitamente con le

motivazioni della sentenza impugnata.

In effetti, essa ha

iniziato il proprio ricorso sostenendo che il Pretore avrebbe mancato di

appurare che sarebbe stata manifestamente colpa della dipendente se i rapporti

si sono incrinati sino al punto da imporre la notifica della disdetta con

effetto immediato, avendo essa aperto un proprio studio di architettura che

l’avrebbe impegnata oltre il dovuto e avendo nascosto i suoi problemi di salute

che avrebbero spesso comportato cali di zuccheri e dunque impossibilità di

lavorare, oltre che avendo la lavoratrice cambiato completamente il suo

comportamento verso il datore di lavoro per meri interessi personali.

Il Pretore avrebbe poi

dimenticato il limitato tempo in cui AO 1 è stata dipendente della convenuta.

Queste considerazioni

introduttive sono chiaramente irricevibili, non andando oltre l’esposizione

alquanto superficiale e non documentata di una versione soggettiva dei fatti,

senza neppure illustrare su quali basi essi dovrebbero essere così accertati,

né tanto meno quale influsso (soprattutto per quanto concerne l’ultima

dimenticanza pretorile segnalata) avrebbero per il giudizio.

9. L’appellante

prosegue presentando una lista dei motivi per i quali il licenziamento sarebbe

scaturito dal cumulo di gravi violazioni dei propri doveri da parte della

dipendente e meglio dall’aver sottaciuto il reale stato di salute, dall’essersi

rifiutata di sottoscrivere quale architetto USI/OTIA i progetti da lei stessa

allestiti, dall’avere rifiutato di rispettare l’orario di lavoro concordato,

dall’avere svolto un’attività concorrenziale durante le ore lavorative,

dall’avere violato la “legge OTIA” che vieta la concorrenza sleale e le

attività sottocosto, dall’avere mosso pesanti accuse al datore di lavoro (ossia

di avere sottratto una chiavetta USB dalla sua borsetta), tutti fatti che

sarebbero a suo dire sostenuti da non meglio specificate “inconfutabili prove”.

Anche in questo caso

l’elenco è una mera allegazione di parte priva di riferimenti alle prove che

attesterebbero i fatti indicati, ciò che comporta l’irricevibilità anche di

questa parte dell’appello.

10. AP 1 dedica

il terzo punto del suo allegato ricorsuale a una tematica del tutto marginale,

che neppure è citata dal querelato giudizio, ossia la presunta accusa di

sottrazione di una pendrive USB, che avrebbe giustificato a suo dire,

unitamente alla concorrenza sleale e alla sottrazione di ore lavorative, il

licenziamento in tronco.

A tali affermazioni fa

seguito un paragrafo di commento alle dichiarazioni rese dall’attrice di fronte

al giudice il 20 ottobre 2020, che secondo l’appellante questi non avrebbe soppesato

correttamente, caratterizzato da una totale assenza di analisi oggettiva che lo

rende del tutto inutilizzabile.

L’irricevibilità di

questi passaggi è palese e non ha da essere ulteriormente approfondita.

11. AP 1

sostiene poi che contrariamente alla tesi del primo giudice, essa si sarebbe

confrontata con la lavoratrice prima di giungere alla decisione di

licenziamento chiedendole giustificazioni circa il suo operato e ottenendo in

risposta il rifiuto di firmare i piani e di rispettare l’orario minimo di 42.5

ore settimanali, nonché il diniego di spiegare perché sul computer della ditta

era presente un suo progetto privato e il divieto al datore di lavoro di

“eliminare tutti i documenti sottratti illecitamente dalla mia chiavetta”.

Così facendo,

tuttavia, essa non spiega sufficientemente perché la decisione impugnata

sarebbe errata e nemmeno sostanzia debitamente perché la versione contraria dei

fatti sarebbe quella corretta.

Il Pretore, continua

l’appellante, sarebbe caduto in manifesto errore, anche laddove ha ritenuto che

la dipendente l’avrebbe convenientemente informata della sua attività in

proprio, poiché il doc. 3.4 dimostrerebbe solo che ella le aveva chiesto di

stampare dei fogli per il suo compagno titolare di una impresa di costruzioni.

Così facendo, essa non

tiene tuttavia conto del fatto che il primo giudice ha citato tale elemento

unicamente come indizio supplementare (sentenza pag. 7, 3 paragrafo), senza

fornirgli più valore di quanto esso in realtà abbia ma, soprattutto, rafforzandolo

con il rinvio a un indizio ben più solido, ossia il messaggio WhatsApp di cui

al doc. 17 (di data sicuramente precedente il 18 giugno 2019), con il quale la

lavoratrice aveva tenuto informata la convenuta dell’evoluzione di un suo

progetto privato.

Nel paragrafo della

sentenza che segue, è poi indicato a chiare lettere che per il giudice le

dichiarazioni rese a tal proposito dall’attrice il 20 ottobre 2022 sono

credibili e non sono state messe in dubbio da alcun elemento agli atti.

Con queste motivazioni

pretorili, l’appellante non si confronta nemmeno di scorcio, laddove avrebbe

dovuto invece dettagliatamente indicare in base a quali prove esse sarebbero

errate e, dunque, le asserzioni di AO 1 non sarebbero veritiere.

12. Sempre con

lo stesso approccio, l’appellante critica il Pretore per avere erroneamente

reputato l’attività concorrenziale svolta per due precisi progetti (__________

e __________) di impegno e importanza contenuta e per avere creduto ai due

clienti privati della dipendente che avevano parlato di lavoro prestato

gratuitamente, per amicizia e a tempo perso, poiché, se è vero che il progetto __________

era basato sullo schema del produttore sloveno della casa prefabbricata, per

quello __________ ella avrebbe allestito un preventivo di fr. 5'000.-.

Anche a voler

prescindere, cosa che non si può, dal fatto che AP 1 non ha nemmeno in questo

caso ritenuto di indicare su quale prova agli atti si fonderebbe la sua tesi,

risulta francamente difficile comprendere perché la conclusione pretorile

sarebbe sbagliata e quale influsso avrebbe l’aver fatto un preventivo dei costi

(che è cosa ben diversa dall’incasso di una mercede).

Analogamente, l’appellante

obietta che il Pretore non si sarebbe accorto che l’e-mail relativo all’impiego

del geologo sarebbe stato creato ad arte dalla resistente per dimostrare

d’avere informato correttamente circa la sua attività accessoria, così come lo era

stata la richiesta di fotocopie per il compagno impresario, ma non si spinge

oltre la formulazione delle accuse.

Sostenere poi che il

Pretore avrebbe scelto la linea semplice e di comodo per non confrontarsi con i

fatti, non fornisce certamente più forza alle critiche e non intacca in alcun

modo la sentenza.

L’appello è anche a

questo proposito palesemente irricevibile.

13. Irricevibile

è infine l’impugnativa anche laddove affronta, pure genericamente e in maniera

del tutto inconsistente dal punto di vista dei principi della procedura civile

d’appello, la tematica della dubbia valenza del divieto di concorrenza, contestata

senza motivazione da AP 1, così come quella del rispetto o meno degli orari

lavorativi, messa in dubbio con critiche e contemporanee ammissioni che, oltre

a essere sommarie e non sostanziate, non si determinano sulle considerazioni

pretorili e risultano essere persino contraddittorie.

La censura al giudizio

sulla domanda principale si conclude con un punto dedicato allo stato di salute

di AO 1 con il quale l’appellante dapprima ribadisce, sempre in maniera

astratta e senza alcun riferimento alla sentenza, che la controparte le avrebbe

nascosto di soffrire di diabete, ma in seguito riconosce che in ogni modo

questo non costituirebbe un motivo valido per il licenziamento in tronco,

scrivendo che “a dire il vero il titolare della AP 1 è sempre stato molto

comprensivo per lo stato di salute della AO 1”, frase con la quale sembra

ammettere esattamente il contrario di quanto sostiene circa la propria consapevolezza

del problema e dunque riconoscere la bontà del primo giudizio.

14. Le

conclusioni che precedono trovano conferma anche per quanto concerne l’appello

della decisione sulla domanda riconvenzionale, che il Pretore ha respinto

giudicandola infondata ritenuto che AP 1 non aveva dimostrato che la dipendente

le avrebbe sottratto due mesi di lavoro per dedicarsi ad attività extra

remunerate, né aveva dimostrato il preteso danno di fr. 1'500.- per “copie e

fotocopie”, peraltro solo stimato e non desumibile da alcuna risultanza

istruttoria, né aveva provato che la controparte aveva sottratto o manomesso in

qualche modo il computer e/o i programmi, rispettivamente cancellato files,

così da rendere necessario l’intervento di un informatico costato fr. 6'458.-.

In particolare, ha

sottolineato il primo giudice, dalla testimonianza dell’ingegnere informatico

che ha eseguito il lavoro qualche tempo dopo il licenziamento della dipendente

è emerso unicamente che la sua assistenza era stata richiesta per correggere

dei disegni che non si potevano più modificare a causa della mancanza dei files

necessari, ma anche che egli non riteneva vi fosse stata manomissione del

computer, essendo i files necessari semplicemente stati spostati in un'altra

cartella o non essendoci più e che AP 1 aveva deciso di neanche provare a

chiedere a AO 1 di fornirglieli, preferendo procedere a modificare direttamente

Fatti

i piani.

D’altra parte la

dipendente, senza essere smentita né contestata, aveva pure dichiarato che i

computer in ufficio erano due e venivano usati da tutti, così come aveva

dichiarato che lei, il giorno del licenziamento se ne era andata senza più

accedere al computer dal quale non aveva cancellato nulla.

L’appellante, con il

suo allegato, asserisce solamente che sarebbe dimostrato il lavoro per conto

proprio della dipendente durante le ore lavorative e di conseguenza anche il

danno da essa subito, così come lo sarebbe il fatto che siano stati da lei

stampati i relativi incarti. Inoltre, la testimonianza dell’ingegnere

informatico attesterebbe chiaramente in cosa fosse consistito il suo operato,

Considerandi

quali fossero le cause dei danni e che AO 1 avrebbe avuto sempre con sé una

pennetta USB contente i progetti e i CTB necessari per le stampe.

In parte di difficile

comprensione, queste argomentazioni d’appello, sbrigative e non sostanziate,

non si confrontano con quelle del querelato giudizio e sono di tutta evidenza

anch’esse irricevibili.

15.

Ne discende

che l’appello della convenuta è totalmente irricevibile.

Vertendo la procedura su

una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso non

superiore a fr. 30'000.- (nel presente caso i valori dell’azione principale e

di quella riconvenzionale non si sommano), non vengono addossate spese

processuali (art. 114 lett. c CPC).

Non si riconoscono

ripetibili alla resistente, cui l’appello nemmeno è stato intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 114 let. a CPC,

decide:

I. L’appello 16 giugno

2023 di AP 1 è irricevibile.

II. Non si prelevano

tasse e spese di giustizia. Non si riconoscono ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Riviera

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- e, se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, in

quelle con un valore litigioso inferiore a tale somma, è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre, negli stessi

termini, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).