12.2023.80
Contratto di lavoro, licenziamento in tronco
22 agosto 2023Italiano20 min
i piani.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.80
Lugano
22 agosto 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2021.5 della Pretura del Distretto di
Riviera promossa con petizione 3 maggio 2021 da
AO
1
patrocinata dall’avv. PA 1
contro
AP
1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi
fr. 29'953.90 oltre interessi al 5% dal 19 febbraio 2020, di cui fr. 13’100.- a
titolo di saldo dei salari netti ancora scoperti compresi quelli dei due mesi
del periodo di disdetta,
fr. 689.65 a titolo di 13a mensilità pro rata temporis, fr. 15'000.- a
titolo di indennità per licenziamento ingiustificato e fr. 1'164.15 a saldo
stipendio anno 2019, pretesa avversata dalla controparte che, con risposta e domanda
riconvenzionale 5 luglio 2021, ha postulato da un lato la reiezione della
petizione e dall’altro la condanna dell’attrice al pagamento a suo favore di
fr. 17'266.- oltre interessi al 5% dal 12 luglio 2021;
ritenuto
che con decisione 17 maggio 2023 il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 14'636.85 netti e di
fr. 689.75 lordi oltre interessi al 5% dal 19 febbraio 2020, ponendo la tassa
di giustizia di fr. 1'500.- a carico dello Stato, e compensando le ripetibili,
mentre ha respinto la domanda riconvenzionale, accollando la relativa tassa di
giustizia e le spese di complessivi
fr. 850.- sempre allo Stato e condannando AP 1 a rifondere a AO 1 fr. 1'000.- a
titolo di ripetibili;
appellante
la convenuta che,
con appello 16 giugno 2023, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
l’appello
non è stato intimato alla parte attrice in applicazione dell’art. 312 cpv. 1
CPC;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con
contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 19 novembre
2018, AP 1 ha assunto AO 1 nella funzione di architetto USI/OTIA a tempo pieno
per un salario mensile lordo di iniziali fr. 4'769.25, poi aumentato a fr.
5'000.- nel 2020, per 13 mensilità. In base agli accordi la dipendente, nelle
42.5 ore settimanali prestabilite, avrebbe dovuto occuparsi della
progettazione, dei disegni, delle domande di costruzione, della direzione
lavori, dei piani esecutivi, delle liquidazioni e dei rendering. Il
contratto prevedeva pure che la dipendente avrebbe dovuto “tenere il
conteggio delle ore e nello stesso tempo dovrà compensare le ore supplementari
con giorni normali di lavoro a breve termine”.
Nel
documento i contraenti avevano pure genericamente indicato che “vi è
chiaramente il divieto di concorrenza” e precisato che la dipendente dichiarava
“di avere un buono stato di salute e di essere idoneo al lavoro”.
AO 1 è stata poi autorizzata dal datore di lavoro, per
stessa ammissione di quest’ultimo, a frequentare un corso di tre giorni alla __________
(calcoli energetici) e un secondo corso che la impegnava tutti i venerdì un
paio d’ore durante l’orario di lavoro sull’arco di diversi mesi.
2. Proprio
sulla scorta di informazioni di cui era venuta a conoscenza in occasione delle
lezioni alla __________, a inizio febbraio 2020 AO 1, mettendo in discussione
la sua legittimazione a firmare come architetto dipendente i progetti per AP 1,
a suo dire non data non essendone organo, ha comunicato al datore di lavoro di
non volere più apporre la propria firma su tali progetti, né sulle domande di
costruzione, onde evitare di avere problemi e doverne rispondere personalmente.
Questa decisione ha dato origine a tensioni tra le parti.
In data 19 febbraio
2020 il datore di lavoro ha comunicato alla dipendente la disdetta con effetto
immediato del contratto di lavoro (doc. D inc. CM.2021.1), cui ha fatto
seguito, il giorno dopo, uno scritto di motivazione, i cui contenuti sono stati
tempestivamente contestati da AO 1 (doc. E e doc. F) e riconfermati invece da AP
1 con scritto del 13 marzo 2020.
La dipendente si è in
seguito annunciata alla Cassa Disoccupazione __________, ottenendo il pagamento
delle indennità di disoccupazione per il periodo di disdetta ordinario secondo
l’art. 29 LADI. La Cassa Disoccupazione ha poi trasmesso a datore di lavoro e
assicurata l’avviso di surrogazione per complessivi
fr. 7’494.10 (doc. rich. I) e il caso è stato da essa chiuso nell’aprile 2021.
3. Con
petizione 3 maggio 2021 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad
agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Riviera
per ottenerne la condanna al pagamento di complessivi
fr. 29'953.90 oltre interessi al 5% dal 19 febbraio 2020. Essa,
ritenendo ingiustificato il suo licenziamento in tronco, ha preteso, in virtù
dell’art. 337c cpv. 1 e 3 CO, il pagamento del saldo dello stipendio 2019 di
fr. 1'164.15, della quota parte della tredicesima di fr. 689.65, il versamento
del salario netto del mese di febbraio 2020 non versatole (fr. 4'366.70) e dei
due mesi di disdetta per totali fr. 13'100.10 e tre mensilità, ossia fr.
15'000.-, quale indennità per licenziamento ingiustificato.
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione e ha a sua volta formulato una domanda
riconvenzionale con cui ha chiesto il risarcimento del danno asseritamente
causatole dalla dipendente consistente in fr. 6'458.- per prestazioni dell’ing.
__________ L__________ volte allo sblocco informatico dei piani DWG,
fr. 9'308.- a titolo di restituzione dei salari di novembre e dicembre 2018 con
quota parte di tredicesima, mesi in cui ella si sarebbe occupata unicamente dei
propri progetti personali.
L’attrice ha contestato le
richieste avanzate con la domanda riconvenzionale, giudicate infondate e non
dimostrate.
4. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con
decisione 17 maggio 2023 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha
condannato la convenuta al pagamento di fr. 14'636.85
netti e fr. 689.75 lordi oltre interessi al 5% dal 19 febbraio 2020
(dispositivo n. 1), caricando le spese processuali allo Stato e compensando le
ripetibili, mentre ha integralmente respinto l’azione riconvenzionale caricando
nuovamente i relativi oneri processuali allo Stato e condannando AP 1 a
rifondere alla controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
5. Con il
tempestivo appello 16 giugno 2023 che qui ci occupa, non intimato alla parte
attrice ai sensi dell’art. 312 cpv. 1 CPC,
la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione e ammettere la domanda riconvenzionale, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi.
6. L’atto di
appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non
perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o
censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non soddisfa questo requisito se
si limita a richiamare le argomentazioni presentate in prima istanza, se si
accontenta di riferimenti ad atti procedurali precedenti o se critica la
decisione impugnata in termini generali.
L’appellante non può
dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti,
bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, citando i
documenti e le prove su cui si fonda la sua critica, poiché all'autorità di
appello devono essere forniti gli strumenti per comprendere agevolmente le
censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime (DTF 141 III 569 consid.
2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; STF 4A_555/2022 dell’11 aprile 2023 consid.
3.1; 4A_117/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 2.1.1; 5A_209/2014 del 2 settembre
2014 consid. 4.2.1; 4A_290/2014 del
1° settembre 2014 consid. 5).
Nel caso concreto,
come si preciserà anche nel seguito, l’appello sotto vari aspetti non adempie
ai principi suesposti. Anche non volendo applicare esigenze troppo severe per
tenere conto che l’appellante non è più patrocinata (mentre lo era in prima
sede) e che la procedura è di natura semplificata (art. 243 seg. CPC), il
gravame contiene essenzialmente delle critiche eccessivamente generiche non
debitamente motivate che non rispecchiano le esigenze minime poste dalla legge
e dalla giurisprudenza.
7. Nel caso di
specie il Pretore ha accertato, in fatto, innanzitutto che, in oltre un anno di
collaborazione, prima del licenziamento immediato giudicato ingiustificato non
era stato mosso alla dipendente alcun rimprovero circa il suo operato: né per
asseriti ritardi, né per asserita scarsa qualità del lavoro, né per asserite
assenze reiterate o ingiustificate. In assenza di avvertimento, il primo
giudice non ha ravvisato in concreto i presupposti per procedere a una disdetta
con effetto immediato del rapporto di lavoro. Premesso che, visto il breve
termine di disdetta di due mesi, si imponeva un maggior rigore nell’ammissione
dei motivi che non consentivano di portare a termine il contratto secondo i
termini ordinari, per il primo giudice, anche in ragione delle difficoltà
lamentate dalla convenuta a proseguire i cantieri seguiti dall’attrice, sarebbe
stato ragionevolmente possibile per AP 1 proseguire il rapporto di lavoro sino
alla scadenza del termine ordinario di disdetta così da contenere il danno.
Ciò posto il Pretore,
approfondendo le varie motivazioni addotte dal datore di lavoro per suffragare
la propria decisione di interruzione immediata del rapporto di lavoro, ha
stabilito, a fronte di una prima tesi per la quale la dipendente avrebbe
violato gravemente il proprio dovere di lealtà avendo svolto un’attività
concorrenziale per privati durante l’orario di lavoro o addirittura durante
assenze giustificate come malattia, che essa non aveva dimostrato che AO 1
avesse sottratto risorse di tempo e di lavoro a suo discapito per svolgere
un’attività accessoria concorrenziale che essa neppure aveva provato non essere
stata autorizzata. Anzi, per il primo giudice non sussistevano elementi per
dubitare che, come da ella dichiarato, l’attrice avesse informato il datore di
lavoro di tutti i lavori extra che aveva eseguito per amici di famiglia e
parenti; lavori svolti principalmente nei fine settimana, a tempo perso e
gratuitamente a favore di persone a lei molto vicine. A maggior ragione tenuto
conto che la dipendente non era mai stata rimproverata per qualsivoglia
inefficienza e che nemmeno dopo l’interruzione del rapporto di lavoro aveva esercitato
un’attività concorrenziale.
A questo proposito il
Pretore ha pure precisato di nutrire dubbi circa la validità della clausola di
divieto di concorrenza contenuta nel contratto tra le parti, in quanto troppo
generica e indefinita sia temporalmente che spazialmente, senza approfondire la
questione in quanto non oggetto della presente causa.
In merito al
rimprovero mosso a AO 1 di avere sistematicamente violato l’orario di lavoro
contrattualmente pattuito, di 42.5 ore settimanali, e l’obbligo a carico della
lavoratrice di tenere un conteggio e di recuperare le ore non prestate, il
primo giudice l’ha considerato pretestuoso e infondato, avendo stabilito che
non le era stato chiesto alcun rendiconto in oltre un anno dall’inizio del
rapporto lavorativo, ossia prima del 28 gennaio 2020, sicché un licenziamento
in tronco a fronte di una mancata risposta e spiegazioni insoddisfacenti
appariva eccessivo, e avendo accertato che la dipendente non aveva mai preteso
di avere lavorato 42.5 ore settimanali ma solo 40, senza essere smentita, e aveva
sempre dichiarato di essere stata dispensata dall’allestimento del conteggio
ore.
Esaminando
successivamente l’accusa mossa da AP 1 all’attrice di avere sottaciuto, al
momento dell’assunzione, i suoi problemi di diabete che avrebbero, a sua detta,
comportato svariate assenze e quindi inciso sul lavoro, il primo giudice ha
constatato che il datore di lavoro, proprio con le motivazioni del
licenziamento aveva ammesso di sapere da tempo della malattia e che di
conseguenza una simile giustificazione non poteva certamente essere posta a
fondamento del licenziamento in tronco del febbraio 2020. Fatti peraltro
attestati dalla comunicazione 30 agosto 2019 di AO 1 a AP 1 agli atti. Inoltre
le asserite ripetute assenze non erano state né sufficientemente allegate, né
dimostrate. Anzi, gli atti ne documentavano solo due (ottobre 2019 e gennaio
2020) verosimilmente dovute a influenza e non al diabete. In tal modo egli ha
stabilito che si trattava di una motivazione inconsistente e che, insieme alle
altre, poteva al massimo costituire una mancanza di minore importanza da parte
della dipendente, che avrebbe necessitato di almeno un ammonimento prima di
poter lasciare spazio al provvedimento straordinario adottato.
8. Con il suo
appello, AP 1 ha, come accennato, omesso di confrontarsi debitamente con le
motivazioni della sentenza impugnata.
In effetti, essa ha
iniziato il proprio ricorso sostenendo che il Pretore avrebbe mancato di
appurare che sarebbe stata manifestamente colpa della dipendente se i rapporti
si sono incrinati sino al punto da imporre la notifica della disdetta con
effetto immediato, avendo essa aperto un proprio studio di architettura che
l’avrebbe impegnata oltre il dovuto e avendo nascosto i suoi problemi di salute
che avrebbero spesso comportato cali di zuccheri e dunque impossibilità di
lavorare, oltre che avendo la lavoratrice cambiato completamente il suo
comportamento verso il datore di lavoro per meri interessi personali.
Il Pretore avrebbe poi
dimenticato il limitato tempo in cui AO 1 è stata dipendente della convenuta.
Queste considerazioni
introduttive sono chiaramente irricevibili, non andando oltre l’esposizione
alquanto superficiale e non documentata di una versione soggettiva dei fatti,
senza neppure illustrare su quali basi essi dovrebbero essere così accertati,
né tanto meno quale influsso (soprattutto per quanto concerne l’ultima
dimenticanza pretorile segnalata) avrebbero per il giudizio.
9. L’appellante
prosegue presentando una lista dei motivi per i quali il licenziamento sarebbe
scaturito dal cumulo di gravi violazioni dei propri doveri da parte della
dipendente e meglio dall’aver sottaciuto il reale stato di salute, dall’essersi
rifiutata di sottoscrivere quale architetto USI/OTIA i progetti da lei stessa
allestiti, dall’avere rifiutato di rispettare l’orario di lavoro concordato,
dall’avere svolto un’attività concorrenziale durante le ore lavorative,
dall’avere violato la “legge OTIA” che vieta la concorrenza sleale e le
attività sottocosto, dall’avere mosso pesanti accuse al datore di lavoro (ossia
di avere sottratto una chiavetta USB dalla sua borsetta), tutti fatti che
sarebbero a suo dire sostenuti da non meglio specificate “inconfutabili prove”.
Anche in questo caso
l’elenco è una mera allegazione di parte priva di riferimenti alle prove che
attesterebbero i fatti indicati, ciò che comporta l’irricevibilità anche di
questa parte dell’appello.
10. AP 1 dedica
il terzo punto del suo allegato ricorsuale a una tematica del tutto marginale,
che neppure è citata dal querelato giudizio, ossia la presunta accusa di
sottrazione di una pendrive USB, che avrebbe giustificato a suo dire,
unitamente alla concorrenza sleale e alla sottrazione di ore lavorative, il
licenziamento in tronco.
A tali affermazioni fa
seguito un paragrafo di commento alle dichiarazioni rese dall’attrice di fronte
al giudice il 20 ottobre 2020, che secondo l’appellante questi non avrebbe soppesato
correttamente, caratterizzato da una totale assenza di analisi oggettiva che lo
rende del tutto inutilizzabile.
L’irricevibilità di
questi passaggi è palese e non ha da essere ulteriormente approfondita.
11. AP 1
sostiene poi che contrariamente alla tesi del primo giudice, essa si sarebbe
confrontata con la lavoratrice prima di giungere alla decisione di
licenziamento chiedendole giustificazioni circa il suo operato e ottenendo in
risposta il rifiuto di firmare i piani e di rispettare l’orario minimo di 42.5
ore settimanali, nonché il diniego di spiegare perché sul computer della ditta
era presente un suo progetto privato e il divieto al datore di lavoro di
“eliminare tutti i documenti sottratti illecitamente dalla mia chiavetta”.
Così facendo,
tuttavia, essa non spiega sufficientemente perché la decisione impugnata
sarebbe errata e nemmeno sostanzia debitamente perché la versione contraria dei
fatti sarebbe quella corretta.
Il Pretore, continua
l’appellante, sarebbe caduto in manifesto errore, anche laddove ha ritenuto che
la dipendente l’avrebbe convenientemente informata della sua attività in
proprio, poiché il doc. 3.4 dimostrerebbe solo che ella le aveva chiesto di
stampare dei fogli per il suo compagno titolare di una impresa di costruzioni.
Così facendo, essa non
tiene tuttavia conto del fatto che il primo giudice ha citato tale elemento
unicamente come indizio supplementare (sentenza pag. 7, 3 paragrafo), senza
fornirgli più valore di quanto esso in realtà abbia ma, soprattutto, rafforzandolo
con il rinvio a un indizio ben più solido, ossia il messaggio WhatsApp di cui
al doc. 17 (di data sicuramente precedente il 18 giugno 2019), con il quale la
lavoratrice aveva tenuto informata la convenuta dell’evoluzione di un suo
progetto privato.
Nel paragrafo della
sentenza che segue, è poi indicato a chiare lettere che per il giudice le
dichiarazioni rese a tal proposito dall’attrice il 20 ottobre 2022 sono
credibili e non sono state messe in dubbio da alcun elemento agli atti.
Con queste motivazioni
pretorili, l’appellante non si confronta nemmeno di scorcio, laddove avrebbe
dovuto invece dettagliatamente indicare in base a quali prove esse sarebbero
errate e, dunque, le asserzioni di AO 1 non sarebbero veritiere.
12. Sempre con
lo stesso approccio, l’appellante critica il Pretore per avere erroneamente
reputato l’attività concorrenziale svolta per due precisi progetti (__________
e __________) di impegno e importanza contenuta e per avere creduto ai due
clienti privati della dipendente che avevano parlato di lavoro prestato
gratuitamente, per amicizia e a tempo perso, poiché, se è vero che il progetto __________
era basato sullo schema del produttore sloveno della casa prefabbricata, per
quello __________ ella avrebbe allestito un preventivo di fr. 5'000.-.
Anche a voler
prescindere, cosa che non si può, dal fatto che AP 1 non ha nemmeno in questo
caso ritenuto di indicare su quale prova agli atti si fonderebbe la sua tesi,
risulta francamente difficile comprendere perché la conclusione pretorile
sarebbe sbagliata e quale influsso avrebbe l’aver fatto un preventivo dei costi
(che è cosa ben diversa dall’incasso di una mercede).
Analogamente, l’appellante
obietta che il Pretore non si sarebbe accorto che l’e-mail relativo all’impiego
del geologo sarebbe stato creato ad arte dalla resistente per dimostrare
d’avere informato correttamente circa la sua attività accessoria, così come lo era
stata la richiesta di fotocopie per il compagno impresario, ma non si spinge
oltre la formulazione delle accuse.
Sostenere poi che il
Pretore avrebbe scelto la linea semplice e di comodo per non confrontarsi con i
fatti, non fornisce certamente più forza alle critiche e non intacca in alcun
modo la sentenza.
L’appello è anche a
questo proposito palesemente irricevibile.
13. Irricevibile
è infine l’impugnativa anche laddove affronta, pure genericamente e in maniera
del tutto inconsistente dal punto di vista dei principi della procedura civile
d’appello, la tematica della dubbia valenza del divieto di concorrenza, contestata
senza motivazione da AP 1, così come quella del rispetto o meno degli orari
lavorativi, messa in dubbio con critiche e contemporanee ammissioni che, oltre
a essere sommarie e non sostanziate, non si determinano sulle considerazioni
pretorili e risultano essere persino contraddittorie.
La censura al giudizio
sulla domanda principale si conclude con un punto dedicato allo stato di salute
di AO 1 con il quale l’appellante dapprima ribadisce, sempre in maniera
astratta e senza alcun riferimento alla sentenza, che la controparte le avrebbe
nascosto di soffrire di diabete, ma in seguito riconosce che in ogni modo
questo non costituirebbe un motivo valido per il licenziamento in tronco,
scrivendo che “a dire il vero il titolare della AP 1 è sempre stato molto
comprensivo per lo stato di salute della AO 1”, frase con la quale sembra
ammettere esattamente il contrario di quanto sostiene circa la propria consapevolezza
del problema e dunque riconoscere la bontà del primo giudizio.
14. Le
conclusioni che precedono trovano conferma anche per quanto concerne l’appello
della decisione sulla domanda riconvenzionale, che il Pretore ha respinto
giudicandola infondata ritenuto che AP 1 non aveva dimostrato che la dipendente
le avrebbe sottratto due mesi di lavoro per dedicarsi ad attività extra
remunerate, né aveva dimostrato il preteso danno di fr. 1'500.- per “copie e
fotocopie”, peraltro solo stimato e non desumibile da alcuna risultanza
istruttoria, né aveva provato che la controparte aveva sottratto o manomesso in
qualche modo il computer e/o i programmi, rispettivamente cancellato files,
così da rendere necessario l’intervento di un informatico costato fr. 6'458.-.
In particolare, ha
sottolineato il primo giudice, dalla testimonianza dell’ingegnere informatico
che ha eseguito il lavoro qualche tempo dopo il licenziamento della dipendente
è emerso unicamente che la sua assistenza era stata richiesta per correggere
dei disegni che non si potevano più modificare a causa della mancanza dei files
necessari, ma anche che egli non riteneva vi fosse stata manomissione del
computer, essendo i files necessari semplicemente stati spostati in un'altra
cartella o non essendoci più e che AP 1 aveva deciso di neanche provare a
chiedere a AO 1 di fornirglieli, preferendo procedere a modificare direttamente
Fatti
i piani.
D’altra parte la
dipendente, senza essere smentita né contestata, aveva pure dichiarato che i
computer in ufficio erano due e venivano usati da tutti, così come aveva
dichiarato che lei, il giorno del licenziamento se ne era andata senza più
accedere al computer dal quale non aveva cancellato nulla.
L’appellante, con il
suo allegato, asserisce solamente che sarebbe dimostrato il lavoro per conto
proprio della dipendente durante le ore lavorative e di conseguenza anche il
danno da essa subito, così come lo sarebbe il fatto che siano stati da lei
stampati i relativi incarti. Inoltre, la testimonianza dell’ingegnere
informatico attesterebbe chiaramente in cosa fosse consistito il suo operato,
Considerandi
quali fossero le cause dei danni e che AO 1 avrebbe avuto sempre con sé una
pennetta USB contente i progetti e i CTB necessari per le stampe.
In parte di difficile
comprensione, queste argomentazioni d’appello, sbrigative e non sostanziate,
non si confrontano con quelle del querelato giudizio e sono di tutta evidenza
anch’esse irricevibili.
15.
Ne discende
che l’appello della convenuta è totalmente irricevibile.
Vertendo la procedura su
una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso non
superiore a fr. 30'000.- (nel presente caso i valori dell’azione principale e
di quella riconvenzionale non si sommano), non vengono addossate spese
processuali (art. 114 lett. c CPC).
Non si riconoscono
ripetibili alla resistente, cui l’appello nemmeno è stato intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 114 let. a CPC,
decide:
I. L’appello 16 giugno
2023 di AP 1 è irricevibile.
II. Non si prelevano
tasse e spese di giustizia. Non si riconoscono ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- e, se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, in
quelle con un valore litigioso inferiore a tale somma, è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre, negli stessi
termini, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).