12.2023.82
Appalto - mercede - limitazione del procedimento a singole conclusioni - diritto alla prova - diritto di essere sentiti
13 dicembre 2023Italiano25 min
fini di questa causa: infatti, mal si comprende perché dovrebbe essere l’attrice
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.82
Lugano
13 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.24 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 29 gennaio 2018 da
AO
1
rappr. da PA 2
contro
AP
1
rappr. da PA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di EUR
109'250.- (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2017 a saldo della
fornitura e posa di scale esterne, di CHF 386’150.- (IVA esclusa) oltre
interessi al 5% dal 6 febbraio 2017 a saldo della fornitura e posa di pavimenti
in legno, di EUR 188'804.26 (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 13 marzo
2017 a saldo della fornitura e posa di parapetti, di EUR 138'889.20 (IVA
esclusa) oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2017 per parapetti e corrimani su
misura rifiutati, di EUR 31’500.- (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 1°
settembre 2017 per porta tende e mock-up rifiutati e di EUR 11'303.03 (IVA
esclusa) oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2017 per fornitura e posa di
una scala mock-up V1 in acciaio corten e frassino termotrattato spazzolato
grezzo; domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della
petizione e con domanda riconvenzionale ha chiesto la condanna della
controparte al pagamento di CHF 331'091.57;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 25 maggio 2023, con cui ha parzialmente
accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di EUR 109'250.- (+
IVA) oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2017, di CHF 386’150.- (+ IVA) oltre
interessi al 5% dal 6 febbraio 2017, di EUR 48'043.60 (+ IVA) oltre interessi
al 5% dal 13 marzo 2017 e di EUR 11'303.- (+ IVA) oltre interessi al 5% dal 1°
settembre 2017, e ha respinto la domanda riconvenzionale;
appellante
il convenuto, con
appello 23 giugno 2023, con cui ha chiesto in via principale la riforma del
giudizio pretorile sulla petizione nel senso che la stessa sia respinta e l’annullamento
del giudizio pretorile sulla domanda riconvenzionale, e in via subordinata l’annullamento
dell’intera decisione di prima istanza, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre l’attrice,
con risposta 13 settembre 2023, ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e di ripetibili;
preso atto della replica
spontanea 28 settembre 2023 del convenuto;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Tra il giugno
2015 e l’agosto 2016 AP 1 ha incaricato AO 1, in virtù di diversi contratti di
appalto, di fornire e posare delle scale esterne in acciaio corten e legno di frassino termotrattato (doc.
M), dei pavimenti in legno (doc. O), dei porta tende in legno di teak con
piastre di ancoraggio in acciaio zincato e verniciato (doc. N), dei parapetti in
acciaio inox con corrimani in legno di teak (doc. P), dei balconi in legno di
teak (doc. 2bis), dei corrimani dei balconi interni in legno di teak (cfr. doc.
42) e dei pianerottoli che si affacciano su Via __________ (cfr. doc. 49 e 50),
destinati al cantiere “A__________ __________” a __________, un progetto
immobiliare volto all’edificazione di 8 ville di alto standing sulla part. n. __________
RFD di __________, di sua proprietà, dove era stata costituita una proprietà
per piani prima della costruzione, con conseguente intavolazione dei fogli PPP n.
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________
e __________.
In precedenza, nell’aprile
2015, AP 1 aveva incaricato AO 1 di fornire e posare dei parquet, scale e
pareti ventilate destinati al cantiere “C__________ __________” a __________
(doc. 3).
2. Ottenuta la
necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 29 gennaio 2018 AO 1 ha convenuto
in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per farsi
retribuire alcune prestazioni svolte nel cantiere “A__________ __________”. Da
una parte ha chiesto il pagamento di EUR
109'250.- (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2017 a saldo della
fornitura e posa delle scale esterne in acciaio corten e legno di frassino
termotrattato (doc. Q), di CHF 386’150.- (IVA esclusa) oltre interessi al 5%
dal 6 febbraio 2017 a saldo della fornitura e posa dei pavimenti in legno (doc.
V), di EUR 188'804.26 (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 13 marzo 2017 a
saldo della fornitura e posa dei parapetti in acciaio inox con corrimani
in legno di teak (doc. BB), precisando
che questi importi erano al beneficio di una garanzia bancaria di
CHF 881'950.10, fornita dal convenuto in sostituzione dell’ipoteca legale degli
artigiani e degli imprenditori nel frattempo annotata in via provvisoria. Dall’altra, rilevando come tutti i contratti
fossero stati ingiustificatamente rescissi il 20 gennaio 2017 dal convenuto,
ciò che tuttavia non le impedirebbe di farsi retribuire per il lavoro svolto fino
ad allora e per il materiale già predisposto a tale scopo, ha pure chiesto il
pagamento di EUR 138'889.20 (IVA esclusa) oltre
interessi al 5% dal 1° settembre 2017 per i parapetti e corrimani su misura
rifiutati (doc. LL-OO), di EUR 31’500.- (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal
1° settembre 2017 per i porta tende e mock-up rifiutati (doc. PP) e di EUR
11'303.03 (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2017 per la fornitura
e posa di una scala mock-up V1 in acciaio corten e frassino termotrattato
spazzolato grezzo (doc. QQ-UU).
Con risposta 24 agosto 2018 il convenuto si è opposto alla petizione e in
via riconvenzionale ha chiesto di condannare la controparte al pagamento di CHF
331'091.57. Egli ha innanzitutto contestato le pretese dell’attrice per una
serie di ragioni. Ammesso, ma non concesso, che ciononostante l’attrice vantasse
ancora (almeno in parte) dei crediti nei suoi confronti, ha evidenziato
che la rescissione di tutti i contratti ex
art. 366 CO da lui messa in atto il 20 gennaio 2017 era stata giustificata dall’atteggiamento
anticontrattuale dell’attrice ed ha aggiunto che i costi e i danni da lui sopportati
per tali inadempienze, per ultimare opere incompiute, per rimediare a esecuzioni
non corrette e a difetti, ecc., da porre in un primo tempo in compensazione ai
crediti eventualmente ancora esistenti dell’attrice e in un secondo momento,
nella misura in cui li eccedevano, da pagargli in via riconvenzionale, erano
quantificabili in almeno CHF 590'139.36 (doc. 35), ritenuto che da tale somma
dovevano poi essere dedotti CHF 311'260.39 relativi alla mercede contrattuale
che avrebbe ancora dovuto essere corrisposta all’attrice per portare a termine
quelle opere e invece era stata da lui risparmiata (doc. 44 e N) ed essere
aggiunti altri CHF 52'212.60 per l’eliminazione dei difetti non riparati dall’attrice
nell’ambito del cantiere “C__________ __________” (doc. 31 e 37).
3. Esperita
l’istruttoria, limitata all’assunzione di una perizia giudiziaria, e raccolti
gli allegati conclusivi delle parti (in cui in particolare l’attrice non ha più
fatto valere la pretesa di EUR 138'889.20),
con decisione 25 maggio 2023 il
Pretore, ritenendo fondate le pretese attoree
relative alle scale esterne in acciaio corten e legno di frassino termotrattato,
ai pavimenti in legno e alla scala mock-up V1 in acciaio corten e frassino
termotrattato spazzolato grezzo (quest’ultima previo arrotondamento della somma
dovuta) e parzialmente fondata la pretesa relativa ai parapetti in acciaio inox con corrimani in legno di teak (per EUR 48'043.60), ha parzialmente accolto
la petizione e di conseguenza ha condannato il convenuto al pagamento di EUR
109'250.- (+ IVA) oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2017, di CHF 386’150.- (+
IVA) oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2017, di EUR 48'043.60 (+ IVA) oltre
interessi al 5% dal 13 marzo 2017 e di EUR 11'303.- (+ IVA) oltre interessi al
5% dal 1° settembre 2017 (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di
giustizia e le spese, di complessivi CHF 12’000.-, per
1/4 a carico dell’attrice e per 3/4 a carico del convenuto, obbligato
altresì a rifondere alla controparte CHF 25’700.- per ripetibili parziali
(dispositivo n. 1.1). Con la medesima
pronuncia egli ha per contro respinto la domanda riconvenzionale (dispositivo
n. 2), ponendo la tassa di giustizia e
le spese, di complessivi CHF 9’500.-, a carico del
convenuto, tenuto inoltre a rifondere alla controparte CHF 19’900.- per ripetibili
(dispositivo n. 2.1).
4. Con appello 23 giugno 2023, avversato dall'attrice con
risposta 13 settembre 2023 (a cui ha
fatto seguito la replica spontanea 28 settembre 2023), il convenuto ha
chiesto in via principale di riformare il giudizio pretorile sulla petizione nel
senso che la stessa sia respinta e di annullare il giudizio pretorile sulla
domanda riconvenzionale, e in via subordinata di annullare l’intera decisione
di prima istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi. Da una parte, riferendosi al giudizio sulla domanda riconvenzionale, egli
ha rimproverato al giudice di prime cure di essersi pronunciato sulla stessa
nonostante il procedimento fosse stato limitato all’azione principale.
Dall’altra, riferendosi al giudizio sulla petizione, gli ha rimproverato di
aver limitato eccessivamente le prove impedendogli in tal modo di dimostrare le
proprie pertinenti allegazioni, di aver accolto alcune pretese dell’attrice
senza aver trattato l’eccezione di inesigibilità delle stesse e, sempre in
merito a tali pretese, di aver apprezzato in maniera errata le prove e di aver
commesso diversi errori di calcolo.
5. L’art. 308 CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali
di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno CHF 10'000.- (cpv. 2). Nel caso concreto, nei
confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di
prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF
10'000.-, è così esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato
inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art.
311 cpv. 1 CPC), è tempestivo.
Quanto
alla competenza funzionale a trattare il rimedio giuridico, la stessa spetta
pacificamente alla scrivente Camera (art. 48 lett. b n. 1 LOG; II CCA 3
dicembre 2021 inc. n. 12.2021.86).
6. Il convenuto ha ragione
a postulare l’annullamento del giudizio
pretorile sulla domanda riconvenzionale (dispositivi n. 2 e 2.1), rilevando
come egli, a fronte di un procedimento che era stato a suo tempo
limitato ex art. 125 lett. a CPC alla sola azione principale, potesse attendersi in buona fede che la domanda riconvenzionale,
su cui oltretutto le parti non avevano potuto offrire prove e poi esprimersi
sulle stesse, sarebbe stata oggetto di
decisione solo in un’ulteriore fase del processo (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, 2ª ed., n. 7a ad art. 125; TF 4A_267/2014 dell’8
ottobre 2014 consid. 4.2, 4A_319/2021 del 18 luglio 2022 consid. 2.3).
Con disposizione
ordinatoria processuale 1° ottobre 2019 il Pretore aveva in effetti stabilito
che “è limitato il processo all’azione principale” e che “soltanto
una volta evasa definitivamente la stessa verrà dato corso alla domanda
riconvenzionale”, ritenuto che il reclamo presentato dal convenuto contro
tale pronuncia era stato dichiarato irricevibile il 25 febbraio 2020 dalla
terza Camera civile del Tribunale d’appello. Il procedimento aveva così
continuato il suo corso solamente per quanto riguardava l’azione principale. Esperita
l’istruttoria, come detto limitata all’assunzione di una perizia giudiziaria, con
citazione 26 luglio 2021 il Pretore aveva per finire invitato le parti a
comparire alle arringhe finali “limitate all’azione principale” fissate
per il 6 ottobre 2021, che erano state da lui sostituite il 16 agosto 2021 con
l’assegnazione di un termine scadente il 29 ottobre 2021 per inoltrare le
conclusioni scritte. Per altro la stessa attrice nell’ambito delle sue conclusioni
scritte (a p. 2 e 4) e ancora nella risposta all’appello (a p. 4) aveva a sua
volta avuto modo di rilevare che il procedimento era stato limitato all’esame
dell’azione principale (anche se poi, in modo contraddittorio, nelle sue conclusioni
aveva formulato anche un petitum sulla domanda riconvenzionale).
In tali circostanze, visto
in particolare il chiaro tenore della citazione 26 luglio 2021 e della
fissazione di termine 16 agosto 2021 che l’aveva sostituita, è incontestabile
che il Pretore, non avendo tra l’altro mai invitato le parti a presentare
conclusioni sulla domanda riconvenzionale (che oltretutto comprendeva anche una
contropretesa di CHF 52'212.60 relativa al cantiere “C__________ __________”,
che non era in sé oggetto della petizione), non poteva sin d’ora statuire anche
su quest’ultima. Ciò era del resto coerente con quanto deciso nella disposizione
ordinatoria processuale 1° ottobre 2019, nella quale era stato stabilito che alla
domanda riconvenzionale sarebbe stato “dato corso”, concedendo dunque alle parti la facoltà di
offrire eventuali prove sul tema e poi di esprimersi sulle stesse, soltanto una volta “evasa definitivamente” l’azione
principale, ossia dopo che la stessa fosse stata decisa con una pronuncia
passata in giudicato.
Visto che nel caso di
specie la contropretesa di CHF 331'091.57
vantata dal convenuto, che è formalmente l’oggetto della domanda
riconvenzionale, in un primo tempo avrebbe
dovuto essere posta in compensazione ai crediti
eventualmente ancora dovuti all’attrice nell’ambito
della petizione e solo in un secondo momento, nella misura in cui li
eccedevano, avrebbe dovuto essergli pagata in via riconvenzionale, ci si può
chiedere se in concreto la decisione di limitare il procedimento all’azione
principale abbia effettivamente comportato una semplificazione del processo e
se per il Pretore non sia invece meglio revocarla con la conseguente facoltà di
decidere entrambe le cause, dopo averle debitamente istruite, nello stesso
momento.
7. Il convenuto ha postulato
anche l’annullamento del giudizio pretorile
sulla petizione (dispositivi n. 1 e 1.1), rilevando come, in violazione del suo
diritto di essere sentito, il giudice di prime cure avesse
limitato eccessivamente le prove da assumere impedendogli così di dimostrare,
con le prove offerte a suo tempo dalle parti (segnatamente le testimonianze di
D__________ __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________), delle allegazioni pertinenti.
Ancorché sollevata nel
gravame solo in via subordinata, la censura del convenuto relativa alla
violazione del suo diritto di essere sentito per la mancata assunzione da parte
del Pretore di tutta una serie di prove regolarmente offerte in prima sede -
che, se fondata, implicherebbe già di per sé l’annullamento della decisione
impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del gravame nel
merito - va trattata preliminarmente (cfr. DTF 118 Ia 17 consid. 1a, 127 V 431
consid. 3d; TF 11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 6).
7.1. Il diritto di essere
sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso all’art. 53 CPC,
garantisce alle parti, tra l’altro, il diritto alla prova, ossia la facoltà di
offrire i mezzi di prova sui fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne
l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle
relative risultanze, nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr.
DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; TF 19 maggio 2010 4A_35/2010
consid. 6). Il diritto alla prova, che nell’ambito del diritto privato federale
è disciplinato dalla lex specialis di cui all’art. 8 CC (cfr. TF 28 agosto 2012
4A_228/2012 consid. 2.3, 4 febbraio 2016 4A_693/2014 consid. 4), è stato
espressamente codificato nel nuovo Codice di diritto processuale svizzero
all’art. 152 cpv. 1 CPC, norma secondo cui ogni parte può pretendere che il
giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e
nelle forme prescritte. Il diritto alla prova non è tuttavia assoluto. Esso è
controbilanciato da uno strumento al servizio dell’economicità e celerità del
processo, ovvero dall’apprezzamento anticipato delle prove da parte del giudice
(cfr. Haberbeck, Abgrenzung
der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von der Verletzung des Rechts auf
Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3 febbraio 2014, n. 2, p. 2).
L’apprezzamento anticipato delle prove è ammesso anche dal nuovo Codice di
diritto processuale svizzero (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6684; Haberbeck, op. cit., n. 1-5, p. 2 seg.; Hasenböhler in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 33f ad art. 152 e n. 32 segg. ad art. 157; DTF
138 III 374 consid. 4.3.2; TF 6 gennaio 2014 4A_307/2013 consid. 2.1.1, 10
febbraio 2014 5A_877/2013 consid. 4.1.3) e permette al giudice di rifiutare
l’assunzione di determinati mezzi di prova se non ritiene pertinenti quelli
offerti oppure se quelli assunti in precedenza gli hanno già consentito di
fondare il proprio convincimento (cfr. Messaggio, op. cit., ibidem; Haberbeck, op. cit., n. 3, p. 2; TF 6
gennaio 2014 4A_307/2013 consid. 2.1.1, 10 febbraio 2014 5A_877/2013 consid.
4.1.3).
7.2. Nel caso di specie, si osserva che in occasione
dell’udienza di prime arringhe del 10 luglio 2019 il convenuto aveva offerto, a
titolo di prova, diverse testimonianze (tra le quali quella di D__________ __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ e __________), il richiamo di alcuni incarti, l’interrogatorio /
deposizione delle parti, l’ispezione oculare / sopralluogo e alcune perizie; da
parte sua l’attrice aveva offerto, sempre a titolo di prova, diverse
testimonianze (tra le quali quella di D__________ __________, __________, __________
e __________), il richiamo di alcuni incarti, l’interrogatorio / deposizione
delle parti e una perizia; nel corso di quell’udienza nessuna parte si era
opposta alle prove offerte dalla rispettiva controparte. Con la disposizione ordinatoria
processuale 1° ottobre 2019, di cui già si è detto, il Pretore aveva ordinato
l’assunzione di una perizia giudiziaria e per il resto, per quanto è qui di
rilievo, aveva stabilito che “sugli altri mezzi di prova verrà giudicato una
volta che il perito avrà reso il suo rapporto intermedio”. Preso atto del
referto peritale intermedio (recte: perizia giudiziaria), il Pretore, con
disposizione processuale ordinatoria 29 aprile 2021, aveva ammesso uno solo
degli innumerevoli quesiti di completamento e di delucidazione della perizia proposti
dal convenuto e, ritenuto che “questa perizia permette di chiarire queste
fattispecie, rendendo perfettamente inutili le audizioni testimoniali richieste
dalla parte convenuta in ragione di 22 e dalla parte attrice in ragione di 15,
per complessivi 37; lo stesso vale per le deposizioni delle parti. La tematica
ha piuttosto natura documentale, tanto che è in base ai documenti che il perito
è giunto a rispondere ai quesiti peritali sottopostigli; evidentemente il
riferimento è quello ai documenti prodotti in questo incarto e non ad altri, in
particolare a quelli richiamati, che non hanno attinenza con quello in esame”,
aveva respinto tutte le altre prove notificate a suo tempo dalle parti.
Richiesto dal convenuto di riconsiderare quella decisione e in particolare di
sentire quantomeno i testi __________, __________, __________, __________ e __________,
il Pretore, con disposizione processuale ordinatoria 28 maggio 2021, rilevato
in particolare che “non è attraverso l’amministrazione di prove testimoniali
che potranno essere provate pienamente delle fattispecie tecniche per le quali,
come ben illustra il perito, sono i documenti a parlare, in particolare la
documentazione di dettaglio, i giustificativi dettagliati”, aveva respinto
la domanda.
7.3. A detta del convenuto, il Pretore, agendo in tal modo,
gli avrebbe tuttavia impedito di assumere le prove necessarie all’esame della
sua contropretesa di
CHF 331'091.57 (comprensiva tra l’altro di quella relativa alla necessità di
far eseguire da terzi le prestazioni di
controllo e di verifica dei lavori di competenza della direzione lavori, che in precedenza erano state
svolte dall’attrice, e di quella di CHF 23’773.95 per la necessità di assumere
alle sue dipendenze D__________ __________, che in precedenza si era occupato
del cantiere per conto dell’attrice, cfr. doc. 35), che, come si è detto, in un
primo tempo avrebbe
dovuto essere posta in compensazione con i
crediti eventualmente ancora dovuti all’attrice nell’ambito
della petizione.
7.3.1. Con riferimento alla contropretesa di CHF 331'091.57, e in
particolare all’importo di CHF 590'139.36 (doc. 35) che come detto ne stava a
monte, che per il Pretore sarebbe stata
solo una “pretesa riconvenzionale” (quando invece era anche e primariamente
una pretesa compensatoria dei crediti vantati dall’attrice nell’ambito della
petizione), quest’ultimo, nella sua decisione, ha dapprima rilevato in generale:
che la stessa era in realtà riconducibile a un’ “iniziativa messa
unilateralmente in atto dalla parte convenuta che, scavalcandola [N.d.R.: scavalcando l’attrice], ha terminato alcune
forniture mancanti direttamente tramite due fornitori, benché quei lavori
fossero compresi nel contratto con l’attrice stessa …” (p. 5); che nonostante
il perito giudiziario avesse concluso che l’importo totale dei costi
chiaramente documentati dal convenuto, e da lui sostenuti per portare a termine
Fatti
i lavori di finitura non permessi all’attrice, ammontava a comprovati CHF
161'975.31, “non è dato comprendere quale sia la rilevanza di questo dato ai
fini di questa causa: infatti, mal si comprende perché dovrebbe essere l’attrice
a farsi carico di questa spesa, essendosi piuttosto trattato di un’iniziativa
unilaterale e ingiustificata del convenuto stesso, che ha semplicemente
scavalcato la AO 1, ma (soprattutto) non risulta dagli atti che le pretese
vantate dall’attrice principale inglobino pure questi lavori da lei non svolti
…” (p. 5 seg.); e che “ciò premesso,
una pretesa riconvenzionale
da parte di AP 1 imponeva l’allegazione e la dimostrazione da parte sua che
questo agire unilaterale dello stesso era fondato (ciò che non è invece stato
il caso), rispettivamente che l’inadempimento di parte attrice gli ha causato
dei costi aggiuntivi, che fa appunto valere a titolo riconvenzionale, rispetto
a quelli che avrebbe dovuto sostenere in caso di persistenza del contratto con AO
1 fino al suo termine naturale (ciò che nuovamente non è invece stato il caso)”
(p. 6). Nel prosieguo del suo esposto il Pretore ha poi aggiunto in particolare:
che “ciò risulta bene anche dalla delucidazione peritale, che si esprime
anche con riguardo alle prestazioni contenute nei doc. 35.8 e 35.9 che riguardano
delle prestazioni di controllo e di verifica dei lavori di competenza della
direzione lavori …”,
quando in realtà era sempre stato il convenuto o
comunque i suoi ausiliari a svolgere quella funzione, per cui “mal si
comprende … come quest’ultimo possa fare valere questo importo a titolo di
dispendio aggiuntivo rispetto a quelli che erano i parametri contrattuali,
essendosi piuttosto trattato di una sua decisione unilaterale e di assai dubbio
fondamento tecnico” (p. 6); e che “per quanto riguarda infine la posizione
di D__________ __________ (doc. 35.10), già dipendente dell’attrice e assunto
direttamente dalla convenuta dal 1° dicembre 2016 al marzo 2017, mal si
comprende come il convenuto possa pretendere, per questo solo fatto, di
divenire creditore di AO 1 per il relativo stipendio pagatogli da AP 1 (pari a
CHF 23'773.95): manca infatti la dimostrazione dell’inadempimento da parte di AO
1, della sua messa in mora di adempiere ai suoi obblighi contrattuali e, in
definitiva, della necessità d’impiegare direttamente D__________ __________ ai
fini del corretto adempimento del contratto” (p. 6).
In buona sostanza, egli ha dunque rimproverato al
convenuto di non aver allegato e dimostrato l’adempimento delle condizioni per
rescindere i contratti il 20 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 366 CO, di non aver
allegato e dimostrato le circostanze di fatto che fondavano la contropretesa di CHF 590'139.36 (compresa quella
relativa alle prestazioni di controllo e
di verifica dei lavori di competenza della direzione lavori e quella relativa all’assunzione
di D__________ __________) da lui vantata a tale titolo e di non aver in ogni
caso provato di poter pretendere un importo superiore a quello comprovato
peritalmente in ragione di CHF 161'975.31.
7.3.2. In
realtà, come rilevato nell’appello, è incontestabile che negli allegati
preliminari il convenuto aveva sufficientemente allegato tutte queste
circostanze. Da una parte le inadempienze rimproverate all’attrice e l’adempimento
delle condizioni che a suo dire avevano giustificato la rescissione dei
contratti erano state da lui illustrate nella risposta con domanda
riconvenzionale (a p. 6 - 16 e 40) e nella duplica con replica riconvenzionale (a
p. 5 - 17 e 37). Dall’altra le circostanze di fatto che stavano alla base della
contropretesa di CHF
590'139.36 (compresa quella relativa alle prestazioni
di controllo e di verifica dei lavori di competenza della direzione lavori e
quella relativa
all’assunzione di D__________ __________) erano
state da lui illustrate, rinviando in particolare alla tabella di cui al doc.
35 e ai suoi 19 allegati (senza per altro che tale modalità di allegazione sia
stata contestata dalla controparte), nella risposta con domanda riconvenzionale
(a p. 32 - 35 e 41 - 43; quella alla base della contropretesa relativa all’assunzione di D__________ __________ anche a p. 6 e 10) e nella duplica con replica riconvenzionale (a p. 31
- 34 e 38 seg.; quella alla base della contropretesa relativa all’assunzione di D__________ __________ anche a p. 5 e 9).
Ed è pure incontestabile che le prove notificate dalle
parti in occasione dell’udienza di prime arringhe del 10 luglio 2019,
segnatamente con le testimonianze di D__________ __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________, sarebbero
state atte, in base ad un esame di verosimiglianza, a fornire elementi utili
per l’accertamento di quelle circostanze. A ben vedere questi mezzi di prova sarebbero
stati idonei anche a rimettere in discussione la conclusione del perito
giudiziario, fatta propria dal giudice di prime cure, secondo cui l’importo
totale dei costi chiaramente documentati dal convenuto, e da lui sostenuti per
portare a termine i lavori di finitura non permessi all’attrice, ammontava solo
a comprovati CHF 161'975.31 anziché a CHF 590'139.36. In effetti, se per il perito giudiziario in base ai soli documenti agli atti non era ancora possibile riconoscere
un importo superiore (cfr. perizia p. 6
seg. secondo cui, a suo giudizio, per gran parte delle 19 posizioni esposte nel
doc. 35 mancavano i relativi giustificativi bancari, le offerte preliminari, i
relativi ordini di esecuzione, la documentazione di dettaglio, ecc.), restava
però il fatto, come rilevato con pertinenza nell’appello, che la correttezza di
un eventuale importo superiore avrebbe potuto essere confermata dalle prove in
questione.
7.3.3. Ammessa con ciò l’esistenza di una sufficiente
allegazione del convenuto su dei fatti rilevanti di causa, a quest’ultimo doveva
senz’altro essere data la possibilità di dimostrare, con le pertinenti prove
offerte in prima sede dalle parti, le circostanze da lui evocate a sostegno della
sua contropretesa.
L’incarto deve pertanto essere rinviato al Pretore affinché
provveda ad assumere, sul tema, le prove notificate dalle parti in occasione
dell’udienza di prime arringhe del 10 luglio 2019, qui nuovamente offerte dal
convenuto, e in particolare le testimonianze di D__________ __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________.
7.4. Stando così le cose,
non occorre esaminare se il giudizio sulla
petizione sarebbe stato comunque da riformare per
il fatto che il Pretore, in violazione del suo obbligo di motivare
sufficientemente la decisione, avrebbe omesso di pronunciarsi su gran parte delle
molteplici contestazioni sollevate dal convenuto in sede conclusionale (aventi
segnatamente per oggetto la perizia giudiziaria e le singole pretese riconosciute
a favore dell’attrice) ed anzi sarebbe altresì incorso in un errore di calcolo
(con riferimento alla pretesa di EUR
48'043.60 relativa ai parapetti in acciaio inox con
corrimani in legno di teak).
8. Ne discende, in accoglimento dell’appello del
convenuto (e meglio della sua richiesta in via subordinata), che la decisione
impugnata dev’essere interamente annullata giusta l’art. 318 cpv. 1 lett. c n.
2 CPC con rinvio dell’incarto al Pretore, affinché valuti l’opportunità di
revocare la decisione di limitazione del
procedimento all’azione principale (consid. 6), provveda ad assumere le prove notificate
dalle parti in occasione dell’udienza di prime arringhe del 10 luglio 2019, e
in particolare le testimonianze di D__________ __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________ (consid.
7.3.3), e, dopo aver dato alle parti la facoltà di esprimersi sulle risultanze istruttorie,
emani una nuova decisione.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che le stesse,
nonostante un valore litigioso di EUR 168'596.60 e di CHF 386’150.- per la parte che concerneva l’azione
principale e di CHF 331'091.57 per la parte che riguardava la domanda riconvenzionale, sono state fissate in misura ridotta per tener conto
del fatto che la presente decisione non pone più fine alla lite.
Per
questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar
decide:
I.
L’appello 23 giugno 2023 di AP 1 è
accolto nel senso che la decisione 25 maggio 2023 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata e l’incarto è ritornato al Pretore
per la continuazione della causa ai sensi dei considerandi.
Considerandi
II.
Le spese processuali della procedura
d’appello di CHF 10'000.- sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà
all’appellante CHF 8'000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il
ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile
o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione
finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).