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Decisione

12.2023.82

Appalto - mercede - limitazione del procedimento a singole conclusioni - diritto alla prova - diritto di essere sentiti

13 dicembre 2023Italiano25 min

fini di questa causa: infatti, mal si comprende perché dovrebbe essere l’attrice

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.82

Lugano

13 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.24 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 29 gennaio 2018 da

AO

1

rappr. da PA 2

contro

AP

1

rappr. da PA 1

con cui

l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di EUR

109'250.- (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2017 a saldo della

fornitura e posa di scale esterne, di CHF 386’150.- (IVA esclusa) oltre

interessi al 5% dal 6 febbraio 2017 a saldo della fornitura e posa di pavimenti

in legno, di EUR 188'804.26 (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 13 marzo

2017 a saldo della fornitura e posa di parapetti, di EUR 138'889.20 (IVA

esclusa) oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2017 per parapetti e corrimani su

misura rifiutati, di EUR 31’500.- (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 1°

settembre 2017 per porta tende e mock-up rifiutati e di EUR 11'303.03 (IVA

esclusa) oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2017 per fornitura e posa di

una scala mock-up V1 in acciaio corten e frassino termotrattato spazzolato

grezzo; domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della

petizione e con domanda riconvenzionale ha chiesto la condanna della

controparte al pagamento di CHF 331'091.57;

sulle

quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 25 maggio 2023, con cui ha parzialmente

accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di EUR 109'250.- (+

IVA) oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2017, di CHF 386’150.- (+ IVA) oltre

interessi al 5% dal 6 febbraio 2017, di EUR 48'043.60 (+ IVA) oltre interessi

al 5% dal 13 marzo 2017 e di EUR 11'303.- (+ IVA) oltre interessi al 5% dal 1°

settembre 2017, e ha respinto la domanda riconvenzionale;

appellante

il convenuto, con

appello 23 giugno 2023, con cui ha chiesto in via principale la riforma del

giudizio pretorile sulla petizione nel senso che la stessa sia respinta e l’annullamento

del giudizio pretorile sulla domanda riconvenzionale, e in via subordinata l’annullamento

dell’intera decisione di prima istanza, protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi;

mentre l’attrice,

con risposta 13 settembre 2023, ha postulato la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e di ripetibili;

preso atto della replica

spontanea 28 settembre 2023 del convenuto;

letti ed esaminati gli atti e i documenti

prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Tra il giugno

2015 e l’agosto 2016 AP 1 ha incaricato AO 1, in virtù di diversi contratti di

appalto, di fornire e posare delle scale esterne in acciaio corten e legno di frassino termotrattato (doc.

M), dei pavimenti in legno (doc. O), dei porta tende in legno di teak con

piastre di ancoraggio in acciaio zincato e verniciato (doc. N), dei parapetti in

acciaio inox con corrimani in legno di teak (doc. P), dei balconi in legno di

teak (doc. 2bis), dei corrimani dei balconi interni in legno di teak (cfr. doc.

42) e dei pianerottoli che si affacciano su Via __________ (cfr. doc. 49 e 50),

destinati al cantiere “A__________ __________” a __________, un progetto

immobiliare volto all’edificazione di 8 ville di alto standing sulla part. n. __________

RFD di __________, di sua proprietà, dove era stata costituita una proprietà

per piani prima della costruzione, con conseguente intavolazione dei fogli PPP n.

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________

e __________.

In precedenza, nell’aprile

2015, AP 1 aveva incaricato AO 1 di fornire e posare dei parquet, scale e

pareti ventilate destinati al cantiere “C__________ __________” a __________

(doc. 3).

2. Ottenuta la

necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 29 gennaio 2018 AO 1 ha convenuto

in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per farsi

retribuire alcune prestazioni svolte nel cantiere “A__________ __________”. Da

una parte ha chiesto il pagamento di EUR

109'250.- (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2017 a saldo della

fornitura e posa delle scale esterne in acciaio corten e legno di frassino

termotrattato (doc. Q), di CHF 386’150.- (IVA esclusa) oltre interessi al 5%

dal 6 febbraio 2017 a saldo della fornitura e posa dei pavimenti in legno (doc.

V), di EUR 188'804.26 (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 13 marzo 2017 a

saldo della fornitura e posa dei parapetti in acciaio inox con corrimani

in legno di teak (doc. BB), precisando

che questi importi erano al beneficio di una garanzia bancaria di

CHF 881'950.10, fornita dal convenuto in sostituzione dell’ipoteca legale degli

artigiani e degli imprenditori nel frattempo annotata in via provvisoria. Dall’altra, rilevando come tutti i contratti

fossero stati ingiustificatamente rescissi il 20 gennaio 2017 dal convenuto,

ciò che tuttavia non le impedirebbe di farsi retribuire per il lavoro svolto fino

ad allora e per il materiale già predisposto a tale scopo, ha pure chiesto il

pagamento di EUR 138'889.20 (IVA esclusa) oltre

interessi al 5% dal 1° settembre 2017 per i parapetti e corrimani su misura

rifiutati (doc. LL-OO), di EUR 31’500.- (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal

1° settembre 2017 per i porta tende e mock-up rifiutati (doc. PP) e di EUR

11'303.03 (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2017 per la fornitura

e posa di una scala mock-up V1 in acciaio corten e frassino termotrattato

spazzolato grezzo (doc. QQ-UU).

Con risposta 24 agosto 2018 il convenuto si è opposto alla petizione e in

via riconvenzionale ha chiesto di condannare la controparte al pagamento di CHF

331'091.57. Egli ha innanzitutto contestato le pretese dell’attrice per una

serie di ragioni. Ammesso, ma non concesso, che ciononostante l’attrice vantasse

ancora (almeno in parte) dei crediti nei suoi confronti, ha evidenziato

che la rescissione di tutti i contratti ex

art. 366 CO da lui messa in atto il 20 gennaio 2017 era stata giustificata dall’atteggiamento

anticontrattuale dell’attrice ed ha aggiunto che i costi e i danni da lui sopportati

per tali inadempienze, per ultimare opere incompiute, per rimediare a esecuzioni

non corrette e a difetti, ecc., da porre in un primo tempo in compensazione ai

crediti eventualmente ancora esistenti dell’attrice e in un secondo momento,

nella misura in cui li eccedevano, da pagargli in via riconvenzionale, erano

quantificabili in almeno CHF 590'139.36 (doc. 35), ritenuto che da tale somma

dovevano poi essere dedotti CHF 311'260.39 relativi alla mercede contrattuale

che avrebbe ancora dovuto essere corrisposta all’attrice per portare a termine

quelle opere e invece era stata da lui risparmiata (doc. 44 e N) ed essere

aggiunti altri CHF 52'212.60 per l’eliminazione dei difetti non riparati dall’attrice

nell’ambito del cantiere “C__________ __________” (doc. 31 e 37).

3. Esperita

l’istruttoria, limitata all’assunzione di una perizia giudiziaria, e raccolti

gli allegati conclusivi delle parti (in cui in particolare l’attrice non ha più

fatto valere la pretesa di EUR 138'889.20),

con decisione 25 maggio 2023 il

Pretore, ritenendo fondate le pretese attoree

relative alle scale esterne in acciaio corten e legno di frassino termotrattato,

ai pavimenti in legno e alla scala mock-up V1 in acciaio corten e frassino

termotrattato spazzolato grezzo (quest’ultima previo arrotondamento della somma

dovuta) e parzialmente fondata la pretesa relativa ai parapetti in acciaio inox con corrimani in legno di teak (per EUR 48'043.60), ha parzialmente accolto

la petizione e di conseguenza ha condannato il convenuto al pagamento di EUR

109'250.- (+ IVA) oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2017, di CHF 386’150.- (+

IVA) oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2017, di EUR 48'043.60 (+ IVA) oltre

interessi al 5% dal 13 marzo 2017 e di EUR 11'303.- (+ IVA) oltre interessi al

5% dal 1° settembre 2017 (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di

giustizia e le spese, di complessivi CHF 12’000.-, per

1/4 a carico dell’attrice e per 3/4 a carico del convenuto, obbligato

altresì a rifondere alla controparte CHF 25’700.- per ripetibili parziali

(dispositivo n. 1.1). Con la medesima

pronuncia egli ha per contro respinto la domanda riconvenzionale (dispositivo

n. 2), ponendo la tassa di giustizia e

le spese, di complessivi CHF 9’500.-, a carico del

convenuto, tenuto inoltre a rifondere alla controparte CHF 19’900.- per ripetibili

(dispositivo n. 2.1).

4. Con appello 23 giugno 2023, avversato dall'attrice con

risposta 13 settembre 2023 (a cui ha

fatto seguito la replica spontanea 28 settembre 2023), il convenuto ha

chiesto in via principale di riformare il giudizio pretorile sulla petizione nel

senso che la stessa sia respinta e di annullare il giudizio pretorile sulla

domanda riconvenzionale, e in via subordinata di annullare l’intera decisione

di prima istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le

sedi. Da una parte, riferendosi al giudizio sulla domanda riconvenzionale, egli

ha rimproverato al giudice di prime cure di essersi pronunciato sulla stessa

nonostante il procedimento fosse stato limitato all’azione principale.

Dall’altra, riferendosi al giudizio sulla petizione, gli ha rimproverato di

aver limitato eccessivamente le prove impedendogli in tal modo di dimostrare le

proprie pertinenti allegazioni, di aver accolto alcune pretese dell’attrice

senza aver trattato l’eccezione di inesigibilità delle stesse e, sempre in

merito a tali pretese, di aver apprezzato in maniera errata le prove e di aver

commesso diversi errori di calcolo.

5. L’art. 308 CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali

di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno CHF 10'000.- (cpv. 2). Nel caso concreto, nei

confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di

prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF

10'000.-, è così esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato

inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art.

311 cpv. 1 CPC), è tempestivo.

Quanto

alla competenza funzionale a trattare il rimedio giuridico, la stessa spetta

pacificamente alla scrivente Camera (art. 48 lett. b n. 1 LOG; II CCA 3

dicembre 2021 inc. n. 12.2021.86).

6. Il convenuto ha ragione

a postulare l’annullamento del giudizio

pretorile sulla domanda riconvenzionale (dispositivi n. 2 e 2.1), rilevando

come egli, a fronte di un procedimento che era stato a suo tempo

limitato ex art. 125 lett. a CPC alla sola azione principale, potesse attendersi in buona fede che la domanda riconvenzionale,

su cui oltretutto le parti non avevano potuto offrire prove e poi esprimersi

sulle stesse, sarebbe stata oggetto di

decisione solo in un’ulteriore fase del processo (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, 2ª ed., n. 7a ad art. 125; TF 4A_267/2014 dell’8

ottobre 2014 consid. 4.2, 4A_319/2021 del 18 luglio 2022 consid. 2.3).

Con disposizione

ordinatoria processuale 1° ottobre 2019 il Pretore aveva in effetti stabilito

che “è limitato il processo all’azione principale” e che “soltanto

una volta evasa definitivamente la stessa verrà dato corso alla domanda

riconvenzionale”, ritenuto che il reclamo presentato dal convenuto contro

tale pronuncia era stato dichiarato irricevibile il 25 febbraio 2020 dalla

terza Camera civile del Tribunale d’appello. Il procedimento aveva così

continuato il suo corso solamente per quanto riguardava l’azione principale. Esperita

l’istruttoria, come detto limitata all’assunzione di una perizia giudiziaria, con

citazione 26 luglio 2021 il Pretore aveva per finire invitato le parti a

comparire alle arringhe finali “limitate all’azione principale” fissate

per il 6 ottobre 2021, che erano state da lui sostituite il 16 agosto 2021 con

l’assegnazione di un termine scadente il 29 ottobre 2021 per inoltrare le

conclusioni scritte. Per altro la stessa attrice nell’ambito delle sue conclusioni

scritte (a p. 2 e 4) e ancora nella risposta all’appello (a p. 4) aveva a sua

volta avuto modo di rilevare che il procedimento era stato limitato all’esame

dell’azione principale (anche se poi, in modo contraddittorio, nelle sue conclusioni

aveva formulato anche un petitum sulla domanda riconvenzionale).

In tali circostanze, visto

in particolare il chiaro tenore della citazione 26 luglio 2021 e della

fissazione di termine 16 agosto 2021 che l’aveva sostituita, è incontestabile

che il Pretore, non avendo tra l’altro mai invitato le parti a presentare

conclusioni sulla domanda riconvenzionale (che oltretutto comprendeva anche una

contropretesa di CHF 52'212.60 relativa al cantiere “C__________ __________”,

che non era in sé oggetto della petizione), non poteva sin d’ora statuire anche

su quest’ultima. Ciò era del resto coerente con quanto deciso nella disposizione

ordinatoria processuale 1° ottobre 2019, nella quale era stato stabilito che alla

domanda riconvenzionale sarebbe stato “dato corso”, concedendo dunque alle parti la facoltà di

offrire eventuali prove sul tema e poi di esprimersi sulle stesse, soltanto una volta “evasa definitivamente” l’azione

principale, ossia dopo che la stessa fosse stata decisa con una pronuncia

passata in giudicato.

Visto che nel caso di

specie la contropretesa di CHF 331'091.57

vantata dal convenuto, che è formalmente l’oggetto della domanda

riconvenzionale, in un primo tempo avrebbe

dovuto essere posta in compensazione ai crediti

eventualmente ancora dovuti all’attrice nell’ambito

della petizione e solo in un secondo momento, nella misura in cui li

eccedevano, avrebbe dovuto essergli pagata in via riconvenzionale, ci si può

chiedere se in concreto la decisione di limitare il procedimento all’azione

principale abbia effettivamente comportato una semplificazione del processo e

se per il Pretore non sia invece meglio revocarla con la conseguente facoltà di

decidere entrambe le cause, dopo averle debitamente istruite, nello stesso

momento.

7. Il convenuto ha postulato

anche l’annullamento del giudizio pretorile

sulla petizione (dispositivi n. 1 e 1.1), rilevando come, in violazione del suo

diritto di essere sentito, il giudice di prime cure avesse

limitato eccessivamente le prove da assumere impedendogli così di dimostrare,

con le prove offerte a suo tempo dalle parti (segnatamente le testimonianze di

D__________ __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________ e __________), delle allegazioni pertinenti.

Ancorché sollevata nel

gravame solo in via subordinata, la censura del convenuto relativa alla

violazione del suo diritto di essere sentito per la mancata assunzione da parte

del Pretore di tutta una serie di prove regolarmente offerte in prima sede -

che, se fondata, implicherebbe già di per sé l’annullamento della decisione

impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del gravame nel

merito - va trattata preliminarmente (cfr. DTF 118 Ia 17 consid. 1a, 127 V 431

consid. 3d; TF 11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 6).

7.1. Il diritto di essere

sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso all’art. 53 CPC,

garantisce alle parti, tra l’altro, il diritto alla prova, ossia la facoltà di

offrire i mezzi di prova sui fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne

l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle

relative risultanze, nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr.

DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; TF 19 maggio 2010 4A_35/2010

consid. 6). Il diritto alla prova, che nell’ambito del diritto privato federale

è disciplinato dalla lex specialis di cui all’art. 8 CC (cfr. TF 28 agosto 2012

4A_228/2012 consid. 2.3, 4 febbraio 2016 4A_693/2014 consid. 4), è stato

espressamente codificato nel nuovo Codice di diritto processuale svizzero

all’art. 152 cpv. 1 CPC, norma secondo cui ogni parte può pretendere che il

giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e

nelle forme prescritte. Il diritto alla prova non è tuttavia assoluto. Esso è

controbilanciato da uno strumento al servizio dell’economicità e celerità del

processo, ovvero dall’apprezzamento anticipato delle prove da parte del giudice

(cfr. Haberbeck, Abgrenzung

der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von der Verletzung des Rechts auf

Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3 febbraio 2014, n. 2, p. 2).

L’apprezzamento anticipato delle prove è ammesso anche dal nuovo Codice di

diritto processuale svizzero (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6684; Haberbeck, op. cit., n. 1-5, p. 2 seg.; Hasenböhler in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 33f ad art. 152 e n. 32 segg. ad art. 157; DTF

138 III 374 consid. 4.3.2; TF 6 gennaio 2014 4A_307/2013 consid. 2.1.1, 10

febbraio 2014 5A_877/2013 consid. 4.1.3) e permette al giudice di rifiutare

l’assunzione di determinati mezzi di prova se non ritiene pertinenti quelli

offerti oppure se quelli assunti in precedenza gli hanno già consentito di

fondare il proprio convincimento (cfr. Messaggio, op. cit., ibidem; Haberbeck, op. cit., n. 3, p. 2; TF 6

gennaio 2014 4A_307/2013 consid. 2.1.1, 10 febbraio 2014 5A_877/2013 consid.

4.1.3).

7.2. Nel caso di specie, si osserva che in occasione

dell’udienza di prime arringhe del 10 luglio 2019 il convenuto aveva offerto, a

titolo di prova, diverse testimonianze (tra le quali quella di D__________ __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________ e __________), il richiamo di alcuni incarti, l’interrogatorio /

deposizione delle parti, l’ispezione oculare / sopralluogo e alcune perizie; da

parte sua l’attrice aveva offerto, sempre a titolo di prova, diverse

testimonianze (tra le quali quella di D__________ __________, __________, __________

e __________), il richiamo di alcuni incarti, l’interrogatorio / deposizione

delle parti e una perizia; nel corso di quell’udienza nessuna parte si era

opposta alle prove offerte dalla rispettiva controparte. Con la disposizione ordinatoria

processuale 1° ottobre 2019, di cui già si è detto, il Pretore aveva ordinato

l’assunzione di una perizia giudiziaria e per il resto, per quanto è qui di

rilievo, aveva stabilito che “sugli altri mezzi di prova verrà giudicato una

volta che il perito avrà reso il suo rapporto intermedio”. Preso atto del

referto peritale intermedio (recte: perizia giudiziaria), il Pretore, con

disposizione processuale ordinatoria 29 aprile 2021, aveva ammesso uno solo

degli innumerevoli quesiti di completamento e di delucidazione della perizia proposti

dal convenuto e, ritenuto che “questa perizia permette di chiarire queste

fattispecie, rendendo perfettamente inutili le audizioni testimoniali richieste

dalla parte convenuta in ragione di 22 e dalla parte attrice in ragione di 15,

per complessivi 37; lo stesso vale per le deposizioni delle parti. La tematica

ha piuttosto natura documentale, tanto che è in base ai documenti che il perito

è giunto a rispondere ai quesiti peritali sottopostigli; evidentemente il

riferimento è quello ai documenti prodotti in questo incarto e non ad altri, in

particolare a quelli richiamati, che non hanno attinenza con quello in esame”,

aveva respinto tutte le altre prove notificate a suo tempo dalle parti.

Richiesto dal convenuto di riconsiderare quella decisione e in particolare di

sentire quantomeno i testi __________, __________, __________, __________ e __________,

il Pretore, con disposizione processuale ordinatoria 28 maggio 2021, rilevato

in particolare che “non è attraverso l’amministrazione di prove testimoniali

che potranno essere provate pienamente delle fattispecie tecniche per le quali,

come ben illustra il perito, sono i documenti a parlare, in particolare la

documentazione di dettaglio, i giustificativi dettagliati”, aveva respinto

la domanda.

7.3. A detta del convenuto, il Pretore, agendo in tal modo,

gli avrebbe tuttavia impedito di assumere le prove necessarie all’esame della

sua contropretesa di

CHF 331'091.57 (comprensiva tra l’altro di quella relativa alla necessità di

far eseguire da terzi le prestazioni di

controllo e di verifica dei lavori di competenza della direzione lavori, che in precedenza erano state

svolte dall’attrice, e di quella di CHF 23’773.95 per la necessità di assumere

alle sue dipendenze D__________ __________, che in precedenza si era occupato

del cantiere per conto dell’attrice, cfr. doc. 35), che, come si è detto, in un

primo tempo avrebbe

dovuto essere posta in compensazione con i

crediti eventualmente ancora dovuti all’attrice nell’ambito

della petizione.

7.3.1. Con riferimento alla contropretesa di CHF 331'091.57, e in

particolare all’importo di CHF 590'139.36 (doc. 35) che come detto ne stava a

monte, che per il Pretore sarebbe stata

solo una “pretesa riconvenzionale” (quando invece era anche e primariamente

una pretesa compensatoria dei crediti vantati dall’attrice nell’ambito della

petizione), quest’ultimo, nella sua decisione, ha dapprima rilevato in generale:

che la stessa era in realtà riconducibile a un’ “iniziativa messa

unilateralmente in atto dalla parte convenuta che, scavalcandola [N.d.R.: scavalcando l’attrice], ha terminato alcune

forniture mancanti direttamente tramite due fornitori, benché quei lavori

fossero compresi nel contratto con l’attrice stessa …” (p. 5); che nonostante

il perito giudiziario avesse concluso che l’importo totale dei costi

chiaramente documentati dal convenuto, e da lui sostenuti per portare a termine

Fatti

i lavori di finitura non permessi all’attrice, ammontava a comprovati CHF

161'975.31, “non è dato comprendere quale sia la rilevanza di questo dato ai

fini di questa causa: infatti, mal si comprende perché dovrebbe essere l’attrice

a farsi carico di questa spesa, essendosi piuttosto trattato di un’iniziativa

unilaterale e ingiustificata del convenuto stesso, che ha semplicemente

scavalcato la AO 1, ma (soprattutto) non risulta dagli atti che le pretese

vantate dall’attrice principale inglobino pure questi lavori da lei non svolti

…” (p. 5 seg.); e che “ciò premesso,

una pretesa riconvenzionale

da parte di AP 1 imponeva l’allegazione e la dimostrazione da parte sua che

questo agire unilaterale dello stesso era fondato (ciò che non è invece stato

il caso), rispettivamente che l’inadempimento di parte attrice gli ha causato

dei costi aggiuntivi, che fa appunto valere a titolo riconvenzionale, rispetto

a quelli che avrebbe dovuto sostenere in caso di persistenza del contratto con AO

1 fino al suo termine naturale (ciò che nuovamente non è invece stato il caso)”

(p. 6). Nel prosieguo del suo esposto il Pretore ha poi aggiunto in particolare:

che “ciò risulta bene anche dalla delucidazione peritale, che si esprime

anche con riguardo alle prestazioni contenute nei doc. 35.8 e 35.9 che riguardano

delle prestazioni di controllo e di verifica dei lavori di competenza della

direzione lavori …”,

quando in realtà era sempre stato il convenuto o

comunque i suoi ausiliari a svolgere quella funzione, per cui “mal si

comprende … come quest’ultimo possa fare valere questo importo a titolo di

dispendio aggiuntivo rispetto a quelli che erano i parametri contrattuali,

essendosi piuttosto trattato di una sua decisione unilaterale e di assai dubbio

fondamento tecnico” (p. 6); e che “per quanto riguarda infine la posizione

di D__________ __________ (doc. 35.10), già dipendente dell’attrice e assunto

direttamente dalla convenuta dal 1° dicembre 2016 al marzo 2017, mal si

comprende come il convenuto possa pretendere, per questo solo fatto, di

divenire creditore di AO 1 per il relativo stipendio pagatogli da AP 1 (pari a

CHF 23'773.95): manca infatti la dimostrazione dell’inadempimento da parte di AO

1, della sua messa in mora di adempiere ai suoi obblighi contrattuali e, in

definitiva, della necessità d’impiegare direttamente D__________ __________ ai

fini del corretto adempimento del contratto” (p. 6).

In buona sostanza, egli ha dunque rimproverato al

convenuto di non aver allegato e dimostrato l’adempimento delle condizioni per

rescindere i contratti il 20 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 366 CO, di non aver

allegato e dimostrato le circostanze di fatto che fondavano la contropretesa di CHF 590'139.36 (compresa quella

relativa alle prestazioni di controllo e

di verifica dei lavori di competenza della direzione lavori e quella relativa all’assunzione

di D__________ __________) da lui vantata a tale titolo e di non aver in ogni

caso provato di poter pretendere un importo superiore a quello comprovato

peritalmente in ragione di CHF 161'975.31.

7.3.2. In

realtà, come rilevato nell’appello, è incontestabile che negli allegati

preliminari il convenuto aveva sufficientemente allegato tutte queste

circostanze. Da una parte le inadempienze rimproverate all’attrice e l’adempimento

delle condizioni che a suo dire avevano giustificato la rescissione dei

contratti erano state da lui illustrate nella risposta con domanda

riconvenzionale (a p. 6 - 16 e 40) e nella duplica con replica riconvenzionale (a

p. 5 - 17 e 37). Dall’altra le circostanze di fatto che stavano alla base della

contropretesa di CHF

590'139.36 (compresa quella relativa alle prestazioni

di controllo e di verifica dei lavori di competenza della direzione lavori e

quella relativa

all’assunzione di D__________ __________) erano

state da lui illustrate, rinviando in particolare alla tabella di cui al doc.

35 e ai suoi 19 allegati (senza per altro che tale modalità di allegazione sia

stata contestata dalla controparte), nella risposta con domanda riconvenzionale

(a p. 32 - 35 e 41 - 43; quella alla base della contropretesa relativa all’assunzione di D__________ __________ anche a p. 6 e 10) e nella duplica con replica riconvenzionale (a p. 31

- 34 e 38 seg.; quella alla base della contropretesa relativa all’assunzione di D__________ __________ anche a p. 5 e 9).

Ed è pure incontestabile che le prove notificate dalle

parti in occasione dell’udienza di prime arringhe del 10 luglio 2019,

segnatamente con le testimonianze di D__________ __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________ e __________, sarebbero

state atte, in base ad un esame di verosimiglianza, a fornire elementi utili

per l’accertamento di quelle circostanze. A ben vedere questi mezzi di prova sarebbero

stati idonei anche a rimettere in discussione la conclusione del perito

giudiziario, fatta propria dal giudice di prime cure, secondo cui l’importo

totale dei costi chiaramente documentati dal convenuto, e da lui sostenuti per

portare a termine i lavori di finitura non permessi all’attrice, ammontava solo

a comprovati CHF 161'975.31 anziché a CHF 590'139.36. In effetti, se per il perito giudiziario in base ai soli documenti agli atti non era ancora possibile riconoscere

un importo superiore (cfr. perizia p. 6

seg. secondo cui, a suo giudizio, per gran parte delle 19 posizioni esposte nel

doc. 35 mancavano i relativi giustificativi bancari, le offerte preliminari, i

relativi ordini di esecuzione, la documentazione di dettaglio, ecc.), restava

però il fatto, come rilevato con pertinenza nell’appello, che la correttezza di

un eventuale importo superiore avrebbe potuto essere confermata dalle prove in

questione.

7.3.3. Ammessa con ciò l’esistenza di una sufficiente

allegazione del convenuto su dei fatti rilevanti di causa, a quest’ultimo doveva

senz’altro essere data la possibilità di dimostrare, con le pertinenti prove

offerte in prima sede dalle parti, le circostanze da lui evocate a sostegno della

sua contropretesa.

L’incarto deve pertanto essere rinviato al Pretore affinché

provveda ad assumere, sul tema, le prove notificate dalle parti in occasione

dell’udienza di prime arringhe del 10 luglio 2019, qui nuovamente offerte dal

convenuto, e in particolare le testimonianze di D__________ __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________.

7.4. Stando così le cose,

non occorre esaminare se il giudizio sulla

petizione sarebbe stato comunque da riformare per

il fatto che il Pretore, in violazione del suo obbligo di motivare

sufficientemente la decisione, avrebbe omesso di pronunciarsi su gran parte delle

molteplici contestazioni sollevate dal convenuto in sede conclusionale (aventi

segnatamente per oggetto la perizia giudiziaria e le singole pretese riconosciute

a favore dell’attrice) ed anzi sarebbe altresì incorso in un errore di calcolo

(con riferimento alla pretesa di EUR

48'043.60 relativa ai parapetti in acciaio inox con

corrimani in legno di teak).

8. Ne discende, in accoglimento dell’appello del

convenuto (e meglio della sua richiesta in via subordinata), che la decisione

impugnata dev’essere interamente annullata giusta l’art. 318 cpv. 1 lett. c n.

2 CPC con rinvio dell’incarto al Pretore, affinché valuti l’opportunità di

revocare la decisione di limitazione del

procedimento all’azione principale (consid. 6), provveda ad assumere le prove notificate

dalle parti in occasione dell’udienza di prime arringhe del 10 luglio 2019, e

in particolare le testimonianze di D__________ __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________ e __________ (consid.

7.3.3), e, dopo aver dato alle parti la facoltà di esprimersi sulle risultanze istruttorie,

emani una nuova decisione.

Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che le stesse,

nonostante un valore litigioso di EUR 168'596.60 e di CHF 386’150.- per la parte che concerneva l’azione

principale e di CHF 331'091.57 per la parte che riguardava la domanda riconvenzionale, sono state fissate in misura ridotta per tener conto

del fatto che la presente decisione non pone più fine alla lite.

Per

questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar

decide:

I.

L’appello 23 giugno 2023 di AP 1 è

accolto nel senso che la decisione 25 maggio 2023 del Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata e l’incarto è ritornato al Pretore

per la continuazione della causa ai sensi dei considerandi.

Considerandi

II.

Le spese processuali della procedura

d’appello di CHF 10'000.- sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà

all’appellante CHF 8'000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il

ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile

o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione

finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).