12.2023.84
Responsabilità del detentore di animali; danno domestico; torto morale
11 dicembre 2023Italiano34 min
I.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.84/128
Lugano
11 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.21 della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 1° ottobre 2020 da
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinato dall’ PA 2
con
cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 479'726.30 oltre interessi (importo
ridotto in sede di replica a fr. 475'716.65) a titolo di risarcimento danni;
domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore ha parzialmente accolto limitatamente
a fr. 25'916.- oltre interessi con decisione 25 maggio
2023;
appellanti entrambe le parti:
l’attrice, che con appello 30
giugno 2023 ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la
sua petizione nella misura di fr. 395'892.35, con protesta di
spese e ripetibili di
entrambe le sedi (inc. 12.2023.84);
il convenuto, che con risposta e
appello incidentale 22 settembre 2023 ha postulato,
oltre che la reiezione del gravame della
controparte, anche la riforma del giudizio
pretorile nel senso di accogliere la
petizione per soli fr. 16.- oltre interessi e di porre le
spese processuali di prima sede
integralmente a carico della controparte, con protesta
di spese e ripetibili di seconda sede
(inc. 12.2023.128);
viste la replica e risposta all’appello
incidentale 3 novembre 2023 di AP 1
e la duplica 9 novembre 2023 di AO 1;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto:
A.
Il 15 marzo 2015, mentre AP 1 (che aveva allora 60 anni) stava
passeggiando con un cane di piccola taglia in territorio di __________ (__________),
quest’ultimo è stato aggredito da due cani di razza __________ di proprietà di AO
1, scappati dal loro recinto. In quel frangente, AP 1 cadeva a terra picchiando
il braccio destro. La caduta ha reso necessario l’intervento dell’ambulanza e il
suo ricovero al Pronto soccorso dell’Ospedale __________ e in seguito all’Ospedale __________,
ove veniva in particolare riscontrata una frattura scomposta dell’omero
destro che ha comportato una serie di interventi chirurgici e riabilitativi
(doc. C, G, M e doc. rich. V).
B.
In data 23 marzo 2015 AP 1 ha sporto querela e
denuncia penale nei confronti di AO 1. Il relativo procedimento penale è
sfociato in un decreto d’accusa dell’11 gennaio 2016 (non contestato e dunque
assurto a condanna) per i reati di lesioni colpose (art. 125 CP) e atti contro
la pubblica incolumità (art. 6 vLOP), avendo l’imputato per negligenza lasciato
aperto il cancello del recinto ove custodiva i suoi cani malgrado questi
avessero in passato già presentato comportamenti a rischio nonché omesso di
avvertire l’autorità della fuga dei medesimi (doc. B e doc. rich. V).
C.
Il sinistro è stato annunciato all’assicurazione responsabilità
civile (RC) di AO 1 (__________, cfr. doc. D ed E) come pure all’Assicurazione
contro gli infortuni (LAINF) di AP 1 (__________) e all’Ufficio
dell'assicurazione invalidità (AI).
Conseguentemente,
l’Ufficio AI ha assegnato a AP 1 una rendita d’invalidità, sulla base di
un’inabilità lavorativa del 100% dal 15 marzo 2015, del 50% dal 2 novembre
2015, del 100% dal 22 dicembre 2015, del 70% dal 1° settembre 2016, del 100%
dal 1° ottobre 2016 e del 70% dal 14 novembre 2016 (percentuale quest’ultima da
intendere quale riduzione di rendimento e continua, cfr. doc. O).
L’assicurazione
LAINF ha da parte sua sopportato, fra le altre cose, svariate spese mediche e
di trasporto e ha versato a AP 1 le indennità giornaliere per perdita di
guadagno nonché un’indennità per menomazione all’integrità (IMI, art. 24-25
LAINF) pari a fr. 44'100.-, dichiarando poi regresso nei confronti
dell’assicurazione RC di AO 1 (doc. H).
D.
Previo inoltro dell’istanza di conciliazione in data 3 febbraio 2020
e ottenimento dell’autorizzazione ad agire il 2 giugno 2020 (doc. F), con
petizione 1° ottobre 2020 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, chiedendone la condanna al
pagamento in suo favore di fr. 479'726.30
oltre interessi dal 15 marzo 2015 a titolo di risarcimento dei
danni cagionatile dai suoi due cani, e meglio fr. 115'644.30 per danno
domestico diretto, fr. 254'082.- per danno domestico futuro (danno domestico
complessivo di fr. 369'726.30, calcolato con l’ausilio della tabella statistica
RIFOS relativa a donne che vivono in comunione domestica, senza figli e con
un’attività lavorativa) e fr. 70'000.- per torto morale (derivanti dalla sua limitazione
a svolgere le quotidiane attività casalinghe, dalle lesioni permanenti subite e
dalle relative sofferenze patite) come pure fr. 10'000.- per danno diretto
comprendente spese mediche e di trasporto non riconosciute dall’assicurazione
infortunio e fr. 30'000.- per spese di rappresentanza legale.
E.
Con risposta 4 gennaio 2021 AO 1 si è opposto alla petizione,
postulandone la reiezione. In particolare, egli ha contestato l’esposizione dei
fatti dell’attrice in relazione all’incidente come pure l’origine e la portata
delle lesioni da lei lamentate (a suo modo di vedere non ostacolanti l’attività
casalinga), l’esistenza di suoi danni fisici permanenti e l’applicabilità delle
tabelle RIFOS (SAKE) proposte dalla controparte (peraltro non più attiva
professionalmente bensì pensionata da diverso tempo), i relativi calcoli
attinenti al danno domestico, come pure la risarcibilità delle spese da lei
rivendicate e il suo diritto a ottenere un’indennità per torto morale.
F.
Con replica 1° marzo 2020
e duplica 15 aprile 2021 le parti
si sono riconfermate nelle proprie posizioni. In particolare, l’attrice ha
ridotto la propria pretesa riferita alle spese legali a fr. 25'990.35.
G. Dopo
l’esperimento dell’istruttoria e la produzione degli allegati conclusivi
scritti (26 aprile 2023 del convenuto e 28 aprile 2023 dell’attrice), con
decisione 25 maggio 2023 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
condannando AO 1 a pagare a AP 1 fr. 25'916.- complessivi (fr. 25'900.- per
torto morale e fr. 16.- per spese legali preprocessuali) oltre interessi del 5%
dal 15 marzo 2015 su fr. 25'900.- e dal 3 febbraio 2020 su fr. 16.-, e ponendo le
spese processuali (di complessivi fr. 30'000.-, con le spese di conciliazione
di fr. 1'000.-) a carico dell’attrice in ragione di 17/18 e del convenuto in
ragione di 1/18, con l’obbligo per la prima di rifondere al secondo fr. 30’000.-
per ripetibili.
H.
Con appello 30 giugno 2023 l’attrice si è aggravata contro tale
giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere la sua petizione
nella misura di fr. 395'892.35 (di cui fr. 369'726.30 per danno domestico, fr.
25'900 di torto morale e fr. 266.02 per spese legali preprocessuali), con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi (inc. 12.2023.84).
Fatti
I.
Con risposta 22 settembre 2023 AO 1 si è opposto al gravame,
postulandone l’integrale reiezione, e ha sollevato appello incidentale,
chiedendo la modifica della decisione pretorile nel senso di accogliere la
petizione per soli fr. 16.- oltre interessi dal 3 febbraio 2020 e di porre le
spese processuali di prima sede integralmente a carico della controparte, con
protesta di spese e ripetibili di seconda sede (inc. 12.2023.128).
J.
Con replica e risposta all’appello incidentale 3 novembre 2023 AP 1
si è riconfermata nelle proprie tesi e si è opposta al gravame della
controparte, postulandone l’integrale reiezione.
Con duplica
9 novembre 2023 AO 1 ha chiesto di dichiarare irricevibile per intempestività
la replica della controparte, contestandone in ogni caso globalmente i
contenuti, e ha rinunciato a presentare una replica al suo appello incidentale.
Con osservazioni 30 novembre 2023 AP 1 ha sottolineato la tempestività del suo
memoriale 3 novembre 2023.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2).
Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la
soglia testé menzionata.
2.
I termini di impugnazione, di
risposta e per formulare appello incidentale sono di 30 giorni (art. 311 cpv.
1, 312 cpv. 2 e 313 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto, l’appello 30 giugno 2023
contro la decisione 25 maggio 2023 (notificata il 31 maggio 2023) è tempestivo,
così come sono tempestivi la risposta e appello incidentale 22 settembre 2023, la
replica e risposta all’appello incidentale 3 novembre 2023 e la duplica 9
novembre 2023.
In particolare, non può essere seguita la tesi di AO 1
secondo cui la replica principale della controparte, essendo un allegato
spontaneo, avrebbe dovuto essere introdotta entro 10 giorni, e non molti giorni
più tardi unitamente alla risposta all’appello incidentale. Ciò poiché l’Alta
Corte non ha stabilito un termine entro il quale la parte deve inoltrare la
replica o la duplica (pena la sua irricevibilità), bensì ha spiegato che il
tribunale di seconda istanza cantonale non può emettere un giudizio prima che
siano trascorsi dieci giorni. In altre parole, la parte che attende un lasso di
tempo superiore prima di proporre la replica o la duplica incorre nel rischio
che il suo memoriale non possa più essere vagliato, cosa che invece in tutta
evidenza non accade fintanto che l’autorità di seconda istanza non ha emesso il
proprio giudizio (STF 5D_81/2015 del 4 aprile 2016 consid. 2.3.3 seg.), ciò che
non può ovviamente avvenire prima di aver ricevuto la risposta all’appello
incidentale.
3.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La parte appellante deve spiegare non perché le
sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Essa non può dunque limitarsi a proporre una propria
tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,
esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa
nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena
l’irricevibilità delle medesime.
4.
Con l’impugnata decisione il
Pretore, dopo avere esposto dottrina e giurisprudenza in relazione all’art. 56
cpv. 1 CO (responsabilità del detentore di un animale) come pure la dinamica
dei fatti del 15 marzo 2015 (già riassunta qui sopra al consid. A), ha
accertato sia la negligenza di AO 1 nella custodia e vigilanza sui suoi due
cani, sia il rapporto di causalità fra tale negligenza e l’agire dei due
animali nonché fra questo agire e le sofferenze fisiche e psichiche subite da AP
1.
(individuabili in una lesione alla spalla e al nervo ascellare e in un disturbo postraumatico da stress di grado lieve).
Esaminando le poste di danno rivendicate dall’attrice, il primo giudice ha
negato qualsivoglia indennizzo a titolo di danno casalingo (o domestico, ex art.
46.
cpv. 1 CO) per carente allegazione e dimostrazione, non avendo ella indicato
né tantomeno provato, nonostante le censure della controparte e conformemente a
quanto preteso dalla giurisprudenza del Tribunale federale, né l’organizzazione
e la suddivisione dei compiti all’interno della sua economia domestica, né il
tipo e l’estensione delle attività domestiche da lei svolte prima
dell’infortunio, e neppure il grado del suo impedimento nello svolgimento di
tali mansioni (non potendo semplicemente presumere che esso equivalga alle percentuali di inabilità lavorativa successive
all’infortunio), ciò che era
imprescindibile per poter poi fare capo ai dati statistici da lei utilizzati
(tabelle RIFOS/SAKE). Il Pretore ha pure respinto la richiesta di rimborso di
fr. 10'000.- per spese mediche e di trasporto, sempre per carente allegazione e
dimostrazione. Per contro, ha riconosciuto il diritto di AP 1 a percepire
un’indennità per torto morale (art. 47 CO) alla luce dei danni permanenti
subiti al braccio destro e alla spalla (doc. H e O, perizia reumatologica,
perizia neurologica), dei dolori fisici di una certa rilevanza da lei patiti e
della sua sofferenza psichica (testi A__________, L__________, B__________ e C__________,
perizia psichiatrica), stimabile in fr. 70'000.-, da cui ha però dedotto quanto
da lei già percepito dall’assicurazione LAINF a titolo di indennità per menomazione
all’integrità (fr. 44'100.-), per un totale di fr. 25'900.- oltre interessi. Il
giudice di prima sede ha infine quantificato in fr. 266.02 le spese legali
preprocessuali comprovate e risarcibili dell’attrice, da riconoscere proporzionalmente al grado di soccombenza della
controparte (6%, ovvero fr. 16.- oltre interessi).
Appello principale (inc. 12.2023.84)
5.
Con il suo gravame, AP 1 non
contesta i ragionamenti pretorili relativi a torto morale, risarcimento di
spese mediche e di trasporto e rimborso delle spese legali preprocessuali
(limitandosi, a quant’ultimo proposito, a rivendicare l’importo di fr. 266.02 senza
alcuna motivazione e facendo astrazione dal grado di soccombenza, ciò che non costituisce
una valida censura).
L’appellante chiede piuttosto una modifica della
decisione di prima sede relativamente al danno domestico. La medesima riconosce
il senso e la portata della giurisprudenza citata dal primo giudice, ma
contesta di non aver sufficientemente allegato e sostanziato il danno. Ella
negli allegati introduttivi di prima sede (cfr. p. 5-7 replica) avrebbe difatti
spiegato che prima dell’infortunio si occupava della sua casa e delle faccende
domestiche anche se non integralmente (in quanto attiva professionalmente,
quale segretaria medica), ritenuto che l’indicazione più precisa di tutte le
attività domestiche espletate sarebbe stata difficoltosa e da lei non esigibile
(formalismo eccessivo). Lo stesso varrebbe anche per le allegazioni in
relazione al suo successivo impedimento, avendo ella in ogni caso dichiarato, nella
sua replica, che in seguito alle lesioni subite la sua attività domestica è
stata limitata del 100% nel periodo di integrale inabilità lavorativa e
successivamente del 50% (potendo comunque affrontare alcuni lavori domestici
leggeri).
L’appellante contesta altresì che le caratteristiche
della sua economia domestica e le sue mansioni (spesa e pulizie, da dimostrare
con la gradazione della verosimiglianza preponderante) non risultino
dall’istruttoria, emergendo invece dall’audizione testimoniale della sua
convivente L__________ e dell’amico di famiglia N__________. Lo stesso dicasi
per i relativi impedimenti casalinghi subentrati a causa dell’incidente, non
solo presunti già dal teste A__________ (perito di __________), ma illustrati specificatamente
in sede testimoniale da L__________, N__________ e dalla dr. med. B__________,
come pure dalle perizie mediche della dr. med. M__________ e del dr. med. N__________
(perizia neurologica, p. 17 e perizia reumatologica, p. 13 e 15) e sufficienti
per il primo giudice anche in assenza di indicazioni percentuali. In ogni caso,
l’appellante sostiene che il Pretore avrebbe potuto riferirsi alla sua
percentuale di inabilità lavorativa (70%, cfr. doc. O), ritenuto che la sua attività
in ufficio era oltretutto meno invasiva e meno pesante di quella in casa e che le difficoltà
erano esattamente le medesime (teste dr. med. C__________ sicché la percentuale
di impedimento in ambito domestico poteva ritenersi perlomeno uguale se non
superiore.
Per l’appellante, in considerazione di tutti questi
elementi, sarebbe stato possibile applicare le tavole SAKE, stabilire su tale
base le ore da lei impiegate per i lavori casalinghi (in un’economia domestica
di due persone senza figli) e quelle successivamente per lei non più possibili
e accogliere la sua richiesta di causa, tenuto altresì conto della sua natura esigua
(in quanto limitata al 50% delle attività domestiche che prima effettuava e
dunque molto inferiore a quanto avrebbe potuto pretendere su base statistica in
considerazione delle sue vaste limitazioni) e dell’art. 42 cpv. 2 CO.
L’appellante ripropone infine il suo calcolo del danno
domestico basato sulle tavole SAKE e chiede a questa Camera di determinarsi in
proposito, o in subordine di rinviare l’incarto al giudice di prima sede allo
scopo di effettuare, in base ai fatti corretti, detto calcolo (quest’ultima
richiesta invero non contenuta nel petitum).
6.
Il Pretore ha già esposto
pertinente giurisprudenza sul tema del danno domestico. Si può comunque qui
ricordare che esso è un danno cosiddetto “normativo”, nel senso che il
risarcimento mira a compensare la perdita di valore economico causata dalla
compromissione della capacità di effettuare lavori domestici indipendentemente
dall’insorgere di una concreta perdita patrimoniale, ovvero indipendentemente
dal fatto che ciò comporti l’assunzione di un aiuto domestico, un aumento di
spese, un maggiore ricorso all’aiuto di familiari o una diminuzione della
qualità del lavoro casalingo. Esso è da quantificare sulla base della spesa che
insorgerebbe per l’assunzione a titolo oneroso di forza lavoro sostitutiva (DTF
132.
III 321 consid. 3.1, STF 4A_481/2019 del 27 febbraio 2020 consid. 4.1.1).
Il risarcimento del danno casalingo presuppone che la
persona in questione svolga (o svolgesse) effettivamente lavori domestici. Non
è affatto notorio che ogni adulto li effettui in misura tale da poter giustificare
un risarcimento. Viste le strutture diverse che possono assumere le economie
domestiche composte da più persone adulte, non è nemmeno possibile determinare
la ripartizione dei compiti casalinghi sulla base dell'esperienza di vita.
Occorre perciò procedere in due tappe. La persona danneggiata deve anzitutto
sostanziare concretamente l'organizzazione dell'economia domestica nella quale
vive (segnatamente: numero di membri compresi eventuali figli a carico, età, tasso
di occupazione professionale), la ripartizione dei compiti e le mansioni che svolgeva/avrebbe
svolto se non fosse stata impedita dall'infortunio, come pure la misura
effettiva dell'impedimento. Solo dopo aver conosciuto tali circostanze
specifiche il giudice potrà operare una quantificazione (seconda tappa) in tre
passaggi (STF 4A_481/2019 del 27 febbraio 2020 consid. 4.1.2, 4.1.3 e 4.4.2,
4A_288/2017 del 22 novembre 2017 consid. 5.2, 4C.166/2006 del 25 agosto 2006
consid. 6; IICCA del 18 aprile
2017, inc. 12.2015.151, consid. 8.2.1),
ovvero determinando:
1)
il tempo
dedicato ai lavori domestici senza l’incidente, in maniera concreta oppure astratta
sulla base delle statistiche RIFOS, se ritenute rappresentative dell'economia
domestica in questione (adottando se necessario dei correttivi);
2) la capacità residuale a svolgere tali
compiti dopo l’incidente;
3)
il valore
dell’attività domestica non più possibile.
L’impedimento della persona danneggiata dev’essere
stabilito in maniera concreta. Il giudice partirà dal grado di invalidità
medica e ne valuterà gli effetti sulla sua capacità di svolgere lavori
domestici, di principio avvalendosi di un supporto peritale (STF 4A_481/2019
del 27 febbraio 2020 consid. 4.5.2 e 4.5.3). È possibile che esso non la
pregiudichi, o la pregiudichi in misura minore. Viceversa, è altresì possibile
che determinate lesioni causino, in termini di danno domestico, maggiori e
sproporzionati effetti rispetto al grado di disabilità medica acclarato (DTF
129.
III 135 consid. 4.2.1 e 4.2.2.2). In altre parole, l’inabilità al guadagno
e l'inabilità al lavoro domestico si riferiscono a settori diversi e vanno
quindi distinti l'uno dall’altro (Landolt
in: Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, 3a ed., n. 970 seg. ad
art. 46; Brehm in: Berner
Kommentar, Obligationenrecht, 5a ed., n. 16g ad art. 42 e n. 112
seg. ad art. 46).
Secondo il Tribunale federale (STF 4A_481/2019 del 27
febbraio 2020 consid. 4.2.2 e 4.5.4) la persona danneggiata ha inoltre un
obbligo di riduzione del danno, segnatamente qualora dopo l’incidente sia
possibile effettuare una diversa ripartizione delle incombenze domestiche. In
particolare, nel caso appena citato, l’istanza cantonale superiore aveva accertato
che da un membro sano dell’economia domestica poteva esigersi (perlomeno se già
svolgeva lavori casalinghi) di assumersi gli incarichi che la persona
danneggiata non era più in grado di fare, lasciando a quest’ultima quelli meno
gravosi.
7.
Nella fattispecie
l’appellante, diversamente da quanto preteso con il gravame, negli allegati
introduttivi di prima sede non ha fornito alcuna indicazione relativa alla
ripartizione del lavoro casalingo fra lei e la compagna (ad esempio tenuto
conto del rispettivo grado di occupazione nei periodi che qui interessano), né
alle mansioni da lei concretamente svolte prima dell’incidente, limitandosi ad
affermare in maniera del tutto generica che “Secondo la tabella dell’Ufficio
federale di statistica per una donna che vive in comunione domestica, nata il
14.08.1954
senza figli e con un’attività lavorativa, le ore dedicate
all’attività domestica si possono valutare in 23.4 ore settimanali (tabella n.
2.2.1
dell’Ufficio federale delle statistiche sul danno domestico)” (cfr.
petizione, p. 4 e replica, p. 7) come pure che l’istruttoria avrebbe permesso
di acclarare il lavoro casalingo da lei effettivamente svolto (replica, p. 7). Non
si può pertanto affermare che ella abbia fornito tutte le informazioni a sua
disposizione e che una maggiore specificazione sarebbe stata difficoltosa (non
potendo pertanto le considerazioni pretorili essere equiparate a un formalismo
eccessivo), ritenuto che oggetto di prova possono essere solo i fatti
ritualmente allegati, ovvero che la carente allegazione (laddove esigibile) non
può essere sopperita dall’istruttoria (STF 4A_595/2021 del 5 maggio 2022
consid. 7.3.2; 4A_494/2020 del 24 giugno 2022 consid. 4.4 e 4.5, 4A_209/2019
dell'8 ottobre 2019 consid. 7.2.2.1). Ciò solo già impediva al giudice di
verificare se i dati statistici della tabella RIFOS indicata dall’attrice
fossero rappresentativi della sua economia domestica e della sua situazione
personale nei periodi di riferimento (prima e dopo il pensionamento).
Aggiungasi che le risultanze istruttorie sono state alquanto vaghe: nessuno dei
testi ha menzionato esplicitamente la suddivisione dei compiti del nucleo
domestico, ma solo che AP 1 si occupava delle faccende domestiche, e in
particolare di spesa e pulizia, senza indicare in che misura o con quale
frequenza (testi L__________ e N__________, verbale del 7 giugno 2021, p. 3-4).
Sul tema dell’impedimento patito in ambito casalingo, in
prima sede l’attrice si era riferita esclusivamente al grado di invalidità,
senza fornire spiegazioni (petizione, p.
4.
e replica, p. 7-8) e in particolare senza illustrare se, perché e in che
misura esso potesse fornire indicazioni sul suo grado di inabilità al lavoro
casalingo (sicché le motivazioni contenute nell’appello sono tardive). Ciò
neppure viene approfondito dalle testimonianze e dalle perizie agli atti; in
particolare, nella sua testimonianza il dr. med. C__________ non ha mai
paragonato inabilità lavorativa e impedimento casalingo (cfr. verbale del 1°
luglio 2021). Quest’ultimo e la dr. med. B__________ hanno unicamente
menzionato problemi di motricità/mobilità della spalla senza entrare in
dettagli (verbale del 1° luglio 2021, p. 2 e 4-5). Il teste A__________ si è
limitato genericamente a presumere limitazioni in ambito domestico (verbale del
27.
settembre 2021, p. 2), N__________ a riferire di aiutarla talvolta a
trasportare la spesa (verbale del 7 giugno 2021, p. 4), L__________ a indicare
che ella poteva oramai soltanto svolgere mansioni leggere che non implicavano
sollevamento o trasporto di pesi e faticava a guidare (verbale del 7 giugno
2021, p. 3). La perizia reumatologica (p. 9, 12, 13 e 15) e quella neurologica
(p. 17) indicano in maniera più specifica le limitazioni in alcuni ambiti
casalinghi, ma senza quantificare o stimare il grado di impedimento (tantomeno
complessivo), se non riferendosi ad alcune mansioni (es. aspirapolvere) non più
svolte. In ogni caso, non essendoci come visto sufficienti dati per paragonare
le mansioni ancora esigibili (tenuto conto eventualmente di una diversa
ripartizione dei compiti fra le due conviventi, v. sopra consid. 6 in fine)
e quelle da lei in passato svolte, e di conseguenza per stimare nel 50% il
grado di impedimento domestico e per applicare l’art. 42 cpv. 2 CO (che
presuppone l’adempimento, da parte dell’attrice, di tutti gli sforzi allegatori
e probatori da lei esigibili), la decisione del Pretore risulta condivisibile e
resiste pertanto alla critica.
8.
Per tutti questi motivi,
l’appello principale dev’essere respinto. Le spese giudiziarie di seconda sede,
calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 369'976.35 (fr. 395'892.35 –
fr. 25'916.-) seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le
spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG ammontano a fr. 10’000.-.
Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 RTar, sono quantificate in fr.
8’000.-.
Appello incidentale (inc. 12.2023.128)
9.
Con il suo appello incidentale,
AO 1 critica il Pretore per aver riconosciuto alla controparte un’indennità per
torto morale. Una parte delle sue censure è invero contenuta nella parte
dedicata alla risposta all’appello principale, e potranno essere qui approfondite
solo nella misura in cui ossequiano i necessari presupposti di motivazione
(art. 310 e 311 CPC).
Innanzitutto, egli sottolinea che le dinamiche
dell’incidente non sono state provate e non corrispondono alla versione dei
fatti della controparte, come pure che a tal riguardo la sentenza penale non sarebbe
vincolante (art. 53 CO) e contesta nuovamente l’esistenza del necessario nesso
causale naturale e adeguato fra la sua caduta (a suo dire non cagionata dai
cani) e i danni da lei lamentati. Nello specifico, osserva che il dr. med. C__________
non li ha ricondotti all'incidente del 15 marzo 2015, ma semmai a una
condizione “di spalla congelata” di origine non definita e che anche la
sublussazione della spalla non avrebbe origini chiare e non potrebbe essere
ricondotta a tale evento. Inoltre, al riguardo le tre perizie (peraltro
indipendenti l’una dall’altra malgrado il mandato prevedesse l’allestimento di
un’unica perizia multidisciplinare) sarebbero contraddittorie fra loro su vari
aspetti legati a origine e conseguenze dei disturbi (elencati a p. 6
dell’esposto) e non permetterebbero al Pretore di decidere a quale di essa
affidarsi. In particolare, il dr. med. N__________ (perizia reumatologica) ha
riferito di non poter stabilire se la neuropatia del nervo ascellare fosse
dovuta all'infortunio o all'intervento operatorio. Il medesimo perito inoltre
non avrebbe considerato e analizzato (immotivatamente) i rapporti
dell'ispettore assicurativo A__________ del 13 maggio 2015 e del 19 ottobre
2016.
e la perizia del dr. med. R__________ del 13 dicembre 2017 (ritenuto che AP
1.
sarebbe stata già allora abile al lavoro domestico). AO 1 rimprovera altresì
al Pretore di avere a torto scartato, con disposizione ordinatoria del 10 marzo
2023, le relative contestazioni da lui formulate il precedente 9 marzo (e considerate
quali domande di delucidazione) come pure una disparità di trattamento per aver
ordinato l’allestimento delle perizie richieste dall’attrice malgrado la
carente allegazione della sua attività casalinga e per essersi invece rifiutato
di ammettere quella da lui richiesta. Pertanto, a suo modo di vedere le tre
perizie non potrebbero essere prese in considerazione.
L’appellante incidentale aggiunge che per valutare il
torto morale, il giudice procede in due fasi (DTF 132 II 171 - recte:
117), determinando in primo luogo secondo criteri oggettivi un importo base
quale guida e punto di partenza per il processo decisionale secondo la prassi
giurisprudenziale, e solo in seguito tenendo conto delle circostanze del caso
concreto. Egli ritiene che il primo giudice abbia totalmente ignorato questa
prima fase, ritenuto che in presenza di lesioni lievi o moderate (come quello
in esame) la giurisprudenza assegna al massimo fr. 50'000.-, rispettivamente
che in casi ben più gravi il Tribunale federale ha riconosciuto importi di fr.
50'000.- o inferiori (cfr. DTF 116 II 295, STF 6S_232/2003 del 15 maggio 2004,
4C_55/2006 del 12 maggio 2006 e 4A_387/2010 del 14 gennaio 2011) e che nel caso
concreto un importo di fr. 20'000.- potrebbe essere ritenuto adeguato.
Quanto alla seconda fase, AO 1 (premessa
l’inutilizzabilità degli accertamenti delle varie assicurazioni sociali in
procedure a cui non ha potuto partecipare), ritiene che i dolori fisici e
psicologici della controparte sarebbero stati contenuti e limitati, che ella
non avrebbe neppure mai fatto riferimento a sue problematiche psichiche e che
secondo la testimonianza di C__________ e le perizie di N__________ e M__________,
la sua frattura dell'omero prossimale si sarebbe ben consolidata, con recupero
pieno della mobilità. Ella inoltre non subirebbe più alcuna limitazione in
ambito domestico né extra-domestico (testi A__________ N__________) e non
avrebbe subito ripercussioni né sulla sua gioia di vivere o personalità, né
sulla sua situazione finanziaria.
L’appellante incidentale critica infine il giudice di
prima sede anche per non aver considerato il suo lieve grado di negligenza
(avendo egli semplicemente omesso di accorgersi che il cancello del recinto dei
cani era chiuso male) e la sua situazione personale, che pure influirebbero
sulla commisurazione dell’indennità e ne giustificherebbero una riduzione del
50%.
In conclusione, egli sostiene che l’importo
attribuibile alla controparte potrebbe casomai ammontare a un massimo di fr.
10'000.-, sicché ponendo in deduzione quanto già versato dall’assicuratore
LAINF (IMI), nulla le sarebbe più dovuto.
10.
Ora, relativamente alle
dinamiche dell’incidente AO 1 non spiega perché gli accertamenti del
procedimento penale sarebbero errati, né contesta puntualmente i fatti così
come riassunti dal Pretore, facendo riferimento a prove di segno contrario. La
doglianza è pertanto priva della necessaria motivazione e non assurge a valida
censura. Egli menziona poi genericamente una perizia da lui richiesta in
relazione a presunti errori medici e rifiutata dal primo giudice, ma senza
approfondire il tema e senza spiegare in che modo essa avrebbe potuto influire
sul giudizio; qualora intendesse riferirsi al quesito peritale respinto dal
primo giudice con l’ordinanza 25 gennaio 2022 (p. 4, pto. II ad 3), egli non si
confronta con le relative argomentazioni pretorili e non contesta che l’ipotesi
di errori medici non era supportata da sufficienti allegazioni. Al contrario,
non si vede perché le carenti allegazioni dell’attrice in relazione alla sua
attività domestica pre-infortunio precludessero l’esperimento di perizie
mediche, riguardanti piuttosto le conseguenze dell’infortunio sulla sua salute
e il relativo pregiudizio subito, ciò che certamente costituiva oggetto del
contendere (v. anche ordinanza 25 gennaio 2022, p. 3, pto. I ad 6, con la quale
l’appellante incidentale non si confronta). È pure da scartare la censura di
carente allegazione delle sofferenze psichiche, ritenuto che l’attrice aveva
indicato che l’incidente non le aveva provocato solamente danni fisici, ma
anche ansie e uno sconforto interiore (v. già ordinanza 25 gennaio 2022, p. 3,
pto. I ad 8). Parimenti non è dato comprendere perché, alla luce della
richiesta di entrambe le parti di esperire una perizia medica sullo stato di
salute di AP 1, il Pretore non potesse ordinare, anziché un’unica perizia
interdisciplinare, tre separate perizie sugli aspetti reumatologici,
neurologici e psichiatrici (cfr. ordinanza 11 aprile 2022, a suo tempo neppure
contestata).
Quanto alle contestazioni relative alla valenza e alla
presunta contraddittorietà dei referti, già contenute nello scritto 9 marzo
2023.
e in seguito riproposte in sede conclusionale e con l’impugnativa, il
convenuto aveva certamente il diritto di presentarle nell’esercizio del suo
diritto di essere sentito; tuttavia, a ragione il primo giudice ha osservato
(cfr. ordinanza 10 marzo 2023 e impugnata decisione, consid. 5.6) che il
medesimo non ha fatto uso della possibilità a lui offerta (mediante
assegnazione di un termine ex art. 187 cpv. 4 CPC) di formulare eventuali
domande di complemento o delucidazione. In ogni caso, tali censure non sono
atte a mutare l’esito del giudizio. In primo luogo, l’appellante incidentale
non spiega, con opportuni riferimenti agli atti, quali accertamenti di A__________
e del dr. med. R__________ destituirebbero fondamento alla perizia del dr. med.
N__________, e per quali motivi. In secondo luogo, non si confronta con le
argomentazioni con cui il Pretore ha spiegato (decisione di primo grado,
consid. 5.4) perché la neuropatia del nervo ascellare, sulla base della perizia
neurologica, sia riconducibile all’infortunio, e perché quanto riportato nella
perizia reumatologica non possa smentirlo, ovvero non ossequia il suo onere di
motivazione (art. 311 CPC). Il riferimento alla diagnosi di spalla congelata avanzata
dal dr. med. C__________ è pure irricevibile per carente confronto con la decisione
pretorile (consid. 5.3), secondo cui il perito giudiziario dr. med. N__________
ha escluso che le attuali problematiche alla spalla siano da ricondurre a tale
patologia. Il riferimento dell’appellante incidentale alla sublussazione della
spalla e ai dubbi sulla sua origine è pure fondato sulla testimonianza del dr. C__________
(cfr. verbale del 1° luglio 2021, p. 5). Ciononostante, il Pretore non risulta
aver menzionato tale aspetto. Piuttosto ha rilevato, sulla base delle perizie,
che l’incidente ha comportato per AP 1 una “frattura multi-frammentaria in
parte intraarticolare dell’omero” che ha a sua volta causato un’“omartrosi
secondaria”, come pure una “lesione del nervo ascellare” comportanti
un danno permanente alla mobilità e caricabilità dell’arto, nonché un persistente
disturbo postraumatico da stress di grado lieve (v. perizia psichiatrica, p. 37
e 40).
Quanto alle presunte ulteriori contraddizioni degli
specialisti (necessità di aiuti per lavarsi la schiena e mobilità/caricabilità
del braccio e della spalla) la perizia neurologica (p. 12-13) e quella
reumatologica (p. 13 e 15) non sono in contrasto, attestando entrambe
l’impossibilità per AP 1 di sollevare il braccio oltre l’orizzontale (90°
gradi) e di sostenere carichi pesanti nonché una difficoltà generale nei
movimenti. Peraltro, entrambe le perizie fanno emergere chiaramente le
permanenti limitazioni sofferte da AP 1 nelle sue attività quotidiane (mai
smentite dai testi N__________ e A__________, contrariamente a quanto preteso nel
gravame), fra cui l’impossibilità di proseguire le attività sportive
precedentemente praticate (bicicletta, nuoto, escursioni, sci di fondo), e le
difficoltà in vari ambiti come nel passare l’aspirapolvere, nel lavaggio dei
piatti, nel bucato, nella guida dell’automobile e nel fare la spesa (cfr.
perizia reumatologica, p. 9, e perizia neurologica, p. 12, 17). L’appellante è
pertanto malvenuto ad affermare che ella non subirebbe più alcuna conseguenza
dell’incidente.
In definitiva, gli accertamenti pretorili relativi
alle condizioni di salute di AP 1 e ai suoi impedimenti, come pure al nesso
causale fra questi e i fatti del 15 marzo 2015 resistono alla critica e devono
essere confermati.
11.
In merito alla quantificazione
dell’indennità per torto morale (art. 47 CO), contrariamente a quanto affermato
nell’impugnativa, il Pretore si è riferito alla prassi giurisprudenziale per
casistiche simili (cfr. consid. 7.3 dell’impugnato giudizio e relativo
riferimento dottrinale). Tale prassi fornisce indubbiamente linee guida e un
metro di paragone, ma la sua importanza neppure dev’essere sopravvalutata,
poiché nell’ambito della commisurazione delle sofferenze fisiche e psichiche,
dipendenti da una serie di fattori oggettivi e soggettivi, ogni caso è diverso
e poco si presta a generalizzazioni o
schematizzazioni. Non si può dunque affermare che una determinata indennità sia
errata solo perché in altri casi altri giudici (o il Tribunale federale) hanno
attribuito importi superiori o inferiori (DTF 127 IV 215 consid. 2e; Brehm, op. cit., n. 62 seg. ad art. 47).
In altre parole, determinanti devono sempre essere le circostanze del caso
concreto. Occorre poi tener conto che il giudice dispone di un ampio margine di
apprezzamento ed è chiamato a decidere secondo equità, considerando non solo il tipo e la gravità della lesione, ma anche (ad
esempio) l'intensità e la durata degli effetti sulla personalità, le
limitazioni che ne sono derivate, il decorso del processo di guarigione, il
grado di colpa della persona responsabile, l'eventuale concolpa della persona
danneggiata e la prospettiva di alleviare il dolore attraverso il pagamento di
una somma di denaro (DTF 132 II 117 consid. 2.2.2 e 2.2.3; STF 6S.232/2003 del
17.
maggio 2004 consid. 2.1 seg.). Per contro, la concessione dell'indennità non
dipende dalle conseguenze economiche di un incidente, poiché essa non è mirata
a compensare un danno economico, bensì una compromissione del benessere emotivo
(DTF 102 II 18 consid. 2;
Kessler, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I,
7a ed., n. 4 ad art. 47).
Nelle decisioni citate dall’appellante incidentale, i
giudici avevano assegnato alla parte danneggiata, rispettivamente, fr. 20'000.-
per danni irreversibili ai muscoli della gamba sinistra (DTF 116 II 295), fr. 10'000.-
per ferite da taglio (e relative cicatrici permanenti) su mento/mascella (6S.232/2003
del 15 - recte: 17 - maggio 2004) e fr. 35'000.- per un colpo di frusta
cervicale (STF 4C.55/2006 del 12 maggio 2006). Il gravame non illustra tuttavia
perché tali casi debbano essere considerati più gravi o possano essere
paragonati, quanto alle caratteristiche concrete, a quello qui in esame. Il
fatto poi che nel caso di un politraumatizzato che aveva subito un grave trauma
cranico e disfunzioni neuropsicologiche l'Alta Corte aveva confermato un’indennità
di fr. 50'000.- (STF 4A_387/2010 del 14 gennaio 2011) ancora non significa che la
decisione qui in esame sia errata. Peraltro, in una situazione in cui la parte
danneggiata aveva sofferto una paralisi parziale del braccio sinistro e della
mano sinistra, il Tribunale federale aveva giudicato non iniqua l’attribuzione
di un’indennità per torto morale di fr. 70'000.- (STF 4A_489/2007 del 22
febbraio 2008 consid. 8). In un’altra, avente per oggetto una paralisi del braccio destro e della spalla e un’invalidità
del 70%, aveva confermato un importo di fr. 60'000.- (STF 4C.388/1992 del 15
dicembre 1993, in: SJ 1994 p. 275 seg.). Oltretutto, più i casi sono datati,
più occorre tener conto dell’inflazione e del valore della moneta.
12.
Nella presente fattispecie, il
primo giudice (consid. 7.4) ha accertato che l’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) versata a AP 1, pur avendo la stessa natura dell’indennità
per torto morale (art. 74 cpv. 2 lett. e LPGA) non tiene conto dell’aspetto
soggettivo relativo alle sofferenze da lei subite e costituisce unicamente una
riparazione parziale (v. anche DTF 133 V 224 consid. 5.1, 132 II 117 consid.
2.2.3; Landolt, Genugtuungsrecht,
2a ed., n. 502 seg. e n. 1203).
L’appellante incidentale non lo contesta e non propone
alcuna ricevibile censura, riferita a dati oggettivi, sui dolori fisici e sulle
sofferenze psichiche patiti dalla controparte e accertati dal primo giudice
(decisione impugnata, consid. 7.2). Ovvero, alla luce della carente motivazione
dell’impugnativa, non è dunque possibile concludere, come da egli preteso, che
il versamento dell’IMI abbia già tacitato la pretesa attorea relativa al torto
morale, o che il supplemento riconosciuto dal Pretore sia eccessivo.
In ogni caso, già si è detto delle conseguenze
permanenti della lesione subita da AP 1 alla mobilità e funzionalità del
braccio e della spalla destri, che risultano fortemente limitate e hanno un
consistente impatto sulla sua vita quotidiana (non solo in ambito domestico, ma
anche sulla possibilità di continuare a praticare le sue precedenti passioni),
e del grado di invalidità riconosciuto del 70% (dato oggettivo e comprovato che
deve certamente essere tenuto in considerazione). Le risultanze istruttorie
lasciano inoltre effettivamente emergere il lungo e difficoltoso processo di
guarigione (anni di cure ed esami medici) e le complicazioni subentrate, le
sofferenze psichiche, gli episodi di ansia e timore e i dolori da lei patiti (cfr.
perizia reumatologica, p. 2-11 e 14; perizia neurologica, p. 2-8, 11, 16, 18;
perizia psichiatrica, p. 28-32, 38, 40; testi A__________ e L__________, verbale
del 7 giugno 2021, p. 2-3; testi B__________ e C__________, verbale del 1°
luglio 2021, p. 2 e 4-5; doc. C, G). Quanto alle conseguenze finanziarie
dell’incidente, esse sono come detto ininfluenti, ritenuto che anche a tal
riguardo l’appello incidentale è limitato a una laconica affermazione priva di
motivazione.
Tutte queste circostanze non fanno apparire iniquo il
supplemento aggiunto dal Pretore all’indennità IMI già versata (+ fr.
25'900.-), nemmeno volendo considerare la “situazione personale” di AO 1 (neppure
allegata né tantomeno approfondita) o il suo grado di colpa che, pur non
denotando elementi di dolo o intenzionalità, neppure può essere giudicato
particolarmente lieve, dal momento che la sicura custodia dei cani ricadeva
nella sua responsabilità e che questi avevano già mostrato comportamenti a
rischio (doc. B e M).
13.
L’appello incidentale
dev’essere pertanto pure respinto, con conseguente conferma della decisione di
primo grado. Il valore litigioso ammonta a fr. 25'900.-. Le spese processuali
vengono fissate in fr. 3'000.- (art. 2, 7 e 13 LTG), le ripetibili in fr.
2'000.- (art. 13 RTar).
Per
questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I. L’appello principale 30 giugno 2023 di AP 1
(inc.
12.2023.84) è respinto.
II. Le spese processuali della
procedura d’appello principale, pari a fr. 10’000.-, sono a carico di AP 1, che
rifonderà a AO 1 fr. 8’000.- per ripetibili di seconda sede.
III. L’appello incidentale 22 settembre 2023 di AO 1 (inc. 12.2023.128) è respinto.
IV. Le
spese processuali della procedura di appello incidentale, pari a complessivi fr.
3’000.-, sono a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 2'000.- per ripetibili.
V. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).