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Decisione

12.2023.84

Responsabilità del detentore di animali; danno domestico; torto morale

11 dicembre 2023Italiano34 min

I.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.84/128

Lugano

11 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.21 della Pretura della giurisdizione

di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 1° ottobre 2020 da

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

AO

1

patrocinato dall’ PA 2

con

cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento

di fr. 479'726.30 oltre interessi (importo

ridotto in sede di replica a fr. 475'716.65) a titolo di risarcimento danni;

domanda

avversata dal convenuto e che il Pretore ha parzialmente accolto limitatamente

a fr. 25'916.- oltre interessi con decisione 25 maggio

2023;

appellanti entrambe le parti:

l’attrice, che con appello 30

giugno 2023 ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di accogliere la

sua petizione nella misura di fr. 395'892.35, con protesta di

spese e ripetibili di

entrambe le sedi (inc. 12.2023.84);

il convenuto, che con risposta e

appello incidentale 22 settembre 2023 ha postulato,

oltre che la reiezione del gravame della

controparte, anche la riforma del giudizio

pretorile nel senso di accogliere la

petizione per soli fr. 16.- oltre interessi e di porre le

spese processuali di prima sede

integralmente a carico della controparte, con protesta

di spese e ripetibili di seconda sede

(inc. 12.2023.128);

viste la replica e risposta all’appello

incidentale 3 novembre 2023 di AP 1

e la duplica 9 novembre 2023 di AO 1;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in

fatto:

A.

Il 15 marzo 2015, mentre AP 1 (che aveva allora 60 anni) stava

passeggiando con un cane di piccola taglia in territorio di __________ (__________),

quest’ultimo è stato aggredito da due cani di razza __________ di proprietà di AO

1, scappati dal loro recinto. In quel frangente, AP 1 cadeva a terra picchiando

il braccio destro. La caduta ha reso necessario l’intervento dell’ambulanza e il

suo ricovero al Pronto soccorso dell’Ospedale __________ e in seguito all’Ospedale __________,

ove veniva in particolare riscontrata una frattura scomposta dell’omero

destro che ha comportato una serie di interventi chirurgici e riabilitativi

(doc. C, G, M e doc. rich. V).

B.

In data 23 marzo 2015 AP 1 ha sporto querela e

denuncia penale nei confronti di AO 1. Il relativo procedimento penale è

sfociato in un decreto d’accusa dell’11 gennaio 2016 (non contestato e dunque

assurto a condanna) per i reati di lesioni colpose (art. 125 CP) e atti contro

la pubblica incolumità (art. 6 vLOP), avendo l’imputato per negligenza lasciato

aperto il cancello del recinto ove custodiva i suoi cani malgrado questi

avessero in passato già presentato comportamenti a rischio nonché omesso di

avvertire l’autorità della fuga dei medesimi (doc. B e doc. rich. V).

C.

Il sinistro è stato annunciato all’assicurazione responsabilità

civile (RC) di AO 1 (__________, cfr. doc. D ed E) come pure all’Assicurazione

contro gli infortuni (LAINF) di AP 1 (__________) e all’Ufficio

dell'assicurazione invalidità (AI).

Conseguentemente,

l’Ufficio AI ha assegnato a AP 1 una rendita d’invalidità, sulla base di

un’inabilità lavorativa del 100% dal 15 marzo 2015, del 50% dal 2 novembre

2015, del 100% dal 22 dicembre 2015, del 70% dal 1° settembre 2016, del 100%

dal 1° ottobre 2016 e del 70% dal 14 novembre 2016 (percentuale quest’ultima da

intendere quale riduzione di rendimento e continua, cfr. doc. O).

L’assicurazione

LAINF ha da parte sua sopportato, fra le altre cose, svariate spese mediche e

di trasporto e ha versato a AP 1 le indennità giornaliere per perdita di

guadagno nonché un’indennità per menomazione all’integrità (IMI, art. 24-25

LAINF) pari a fr. 44'100.-, dichiarando poi regresso nei confronti

dell’assicurazione RC di AO 1 (doc. H).

D.

Previo inoltro dell’istanza di conciliazione in data 3 febbraio 2020

e ottenimento dell’autorizzazione ad agire il 2 giugno 2020 (doc. F), con

petizione 1° ottobre 2020 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla

Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, chiedendone la condanna al

pagamento in suo favore di fr. 479'726.30

oltre interessi dal 15 marzo 2015 a titolo di risarcimento dei

danni cagionatile dai suoi due cani, e meglio fr. 115'644.30 per danno

domestico diretto, fr. 254'082.- per danno domestico futuro (danno domestico

complessivo di fr. 369'726.30, calcolato con l’ausilio della tabella statistica

RIFOS relativa a donne che vivono in comunione domestica, senza figli e con

un’attività lavorativa) e fr. 70'000.- per torto morale (derivanti dalla sua limitazione

a svolgere le quotidiane attività casalinghe, dalle lesioni permanenti subite e

dalle relative sofferenze patite) come pure fr. 10'000.- per danno diretto

comprendente spese mediche e di trasporto non riconosciute dall’assicurazione

infortunio e fr. 30'000.- per spese di rappresentanza legale.

E.

Con risposta 4 gennaio 2021 AO 1 si è opposto alla petizione,

postulandone la reiezione. In particolare, egli ha contestato l’esposizione dei

fatti dell’attrice in relazione all’incidente come pure l’origine e la portata

delle lesioni da lei lamentate (a suo modo di vedere non ostacolanti l’attività

casalinga), l’esistenza di suoi danni fisici permanenti e l’applicabilità delle

tabelle RIFOS (SAKE) proposte dalla controparte (peraltro non più attiva

professionalmente bensì pensionata da diverso tempo), i relativi calcoli

attinenti al danno domestico, come pure la risarcibilità delle spese da lei

rivendicate e il suo diritto a ottenere un’indennità per torto morale.

F.

Con replica 1° marzo 2020

e duplica 15 aprile 2021 le parti

si sono riconfermate nelle proprie posizioni. In particolare, l’attrice ha

ridotto la propria pretesa riferita alle spese legali a fr. 25'990.35.

G. Dopo

l’esperimento dell’istruttoria e la produzione degli allegati conclusivi

scritti (26 aprile 2023 del convenuto e 28 aprile 2023 dell’attrice), con

decisione 25 maggio 2023 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,

condannando AO 1 a pagare a AP 1 fr. 25'916.- complessivi (fr. 25'900.- per

torto morale e fr. 16.- per spese legali preprocessuali) oltre interessi del 5%

dal 15 marzo 2015 su fr. 25'900.- e dal 3 febbraio 2020 su fr. 16.-, e ponendo le

spese processuali (di complessivi fr. 30'000.-, con le spese di conciliazione

di fr. 1'000.-) a carico dell’attrice in ragione di 17/18 e del convenuto in

ragione di 1/18, con l’obbligo per la prima di rifondere al secondo fr. 30’000.-

per ripetibili.

H.

Con appello 30 giugno 2023 l’attrice si è aggravata contro tale

giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere la sua petizione

nella misura di fr. 395'892.35 (di cui fr. 369'726.30 per danno domestico, fr.

25'900 di torto morale e fr. 266.02 per spese legali preprocessuali), con

protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi (inc. 12.2023.84).

Fatti

I.

Con risposta 22 settembre 2023 AO 1 si è opposto al gravame,

postulandone l’integrale reiezione, e ha sollevato appello incidentale,

chiedendo la modifica della decisione pretorile nel senso di accogliere la

petizione per soli fr. 16.- oltre interessi dal 3 febbraio 2020 e di porre le

spese processuali di prima sede integralmente a carico della controparte, con

protesta di spese e ripetibili di seconda sede (inc. 12.2023.128).

J.

Con replica e risposta all’appello incidentale 3 novembre 2023 AP 1

si è riconfermata nelle proprie tesi e si è opposta al gravame della

controparte, postulandone l’integrale reiezione.

Con duplica

9 novembre 2023 AO 1 ha chiesto di dichiarare irricevibile per intempestività

la replica della controparte, contestandone in ogni caso globalmente i

contenuti, e ha rinunciato a presentare una replica al suo appello incidentale.

Con osservazioni 30 novembre 2023 AP 1 ha sottolineato la tempestività del suo

memoriale 3 novembre 2023.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2).

Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la

soglia testé menzionata.

2.

I termini di impugnazione, di

risposta e per formulare appello incidentale sono di 30 giorni (art. 311 cpv.

1, 312 cpv. 2 e 313 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto, l’appello 30 giugno 2023

contro la decisione 25 maggio 2023 (notificata il 31 maggio 2023) è tempestivo,

così come sono tempestivi la risposta e appello incidentale 22 settembre 2023, la

replica e risposta all’appello incidentale 3 novembre 2023 e la duplica 9

novembre 2023.

In particolare, non può essere seguita la tesi di AO 1

secondo cui la replica principale della controparte, essendo un allegato

spontaneo, avrebbe dovuto essere introdotta entro 10 giorni, e non molti giorni

più tardi unitamente alla risposta all’appello incidentale. Ciò poiché l’Alta

Corte non ha stabilito un termine entro il quale la parte deve inoltrare la

replica o la duplica (pena la sua irricevibilità), bensì ha spiegato che il

tribunale di seconda istanza cantonale non può emettere un giudizio prima che

siano trascorsi dieci giorni. In altre parole, la parte che attende un lasso di

tempo superiore prima di proporre la replica o la duplica incorre nel rischio

che il suo memoriale non possa più essere vagliato, cosa che invece in tutta

evidenza non accade fintanto che l’autorità di seconda istanza non ha emesso il

proprio giudizio (STF 5D_81/2015 del 4 aprile 2016 consid. 2.3.3 seg.), ciò che

non può ovviamente avvenire prima di aver ricevuto la risposta all’appello

incidentale.

3.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La parte appellante deve spiegare non perché le

sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Essa non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa

nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena

l’irricevibilità delle medesime.

4.

Con l’impugnata decisione il

Pretore, dopo avere esposto dottrina e giurisprudenza in relazione all’art. 56

cpv. 1 CO (responsabilità del detentore di un animale) come pure la dinamica

dei fatti del 15 marzo 2015 (già riassunta qui sopra al consid. A), ha

accertato sia la negligenza di AO 1 nella custodia e vigilanza sui suoi due

cani, sia il rapporto di causalità fra tale negligenza e l’agire dei due

animali nonché fra questo agire e le sofferenze fisiche e psichiche subite da AP

1.

(individuabili in una lesione alla spalla e al nervo ascellare e in un disturbo postraumatico da stress di grado lieve).

Esaminando le poste di danno rivendicate dall’attrice, il primo giudice ha

negato qualsivoglia indennizzo a titolo di danno casalingo (o domestico, ex art.

46.

cpv. 1 CO) per carente allegazione e dimostrazione, non avendo ella indicato

né tantomeno provato, nonostante le censure della controparte e conformemente a

quanto preteso dalla giurisprudenza del Tribunale federale, né l’organizzazione

e la suddivisione dei compiti all’interno della sua economia domestica, né il

tipo e l’estensione delle attività domestiche da lei svolte prima

dell’infortunio, e neppure il grado del suo impedimento nello svolgimento di

tali mansioni (non potendo semplicemente presumere che esso equivalga alle percentuali di inabilità lavorativa successive

all’infortunio), ciò che era

imprescindibile per poter poi fare capo ai dati statistici da lei utilizzati

(tabelle RIFOS/SAKE). Il Pretore ha pure respinto la richiesta di rimborso di

fr. 10'000.- per spese mediche e di trasporto, sempre per carente allegazione e

dimostrazione. Per contro, ha riconosciuto il diritto di AP 1 a percepire

un’indennità per torto morale (art. 47 CO) alla luce dei danni permanenti

subiti al braccio destro e alla spalla (doc. H e O, perizia reumatologica,

perizia neurologica), dei dolori fisici di una certa rilevanza da lei patiti e

della sua sofferenza psichica (testi A__________, L__________, B__________ e C__________,

perizia psichiatrica), stimabile in fr. 70'000.-, da cui ha però dedotto quanto

da lei già percepito dall’assicurazione LAINF a titolo di indennità per menomazione

all’integrità (fr. 44'100.-), per un totale di fr. 25'900.- oltre interessi. Il

giudice di prima sede ha infine quantificato in fr. 266.02 le spese legali

preprocessuali comprovate e risarcibili dell’attrice, da riconoscere proporzionalmente al grado di soccombenza della

controparte (6%, ovvero fr. 16.- oltre interessi).

Appello principale (inc. 12.2023.84)

5.

Con il suo gravame, AP 1 non

contesta i ragionamenti pretorili relativi a torto morale, risarcimento di

spese mediche e di trasporto e rimborso delle spese legali preprocessuali

(limitandosi, a quant’ultimo proposito, a rivendicare l’importo di fr. 266.02 senza

alcuna motivazione e facendo astrazione dal grado di soccombenza, ciò che non costituisce

una valida censura).

L’appellante chiede piuttosto una modifica della

decisione di prima sede relativamente al danno domestico. La medesima riconosce

il senso e la portata della giurisprudenza citata dal primo giudice, ma

contesta di non aver sufficientemente allegato e sostanziato il danno. Ella

negli allegati introduttivi di prima sede (cfr. p. 5-7 replica) avrebbe difatti

spiegato che prima dell’infortunio si occupava della sua casa e delle faccende

domestiche anche se non integralmente (in quanto attiva professionalmente,

quale segretaria medica), ritenuto che l’indicazione più precisa di tutte le

attività domestiche espletate sarebbe stata difficoltosa e da lei non esigibile

(formalismo eccessivo). Lo stesso varrebbe anche per le allegazioni in

relazione al suo successivo impedimento, avendo ella in ogni caso dichiarato, nella

sua replica, che in seguito alle lesioni subite la sua attività domestica è

stata limitata del 100% nel periodo di integrale inabilità lavorativa e

successivamente del 50% (potendo comunque affrontare alcuni lavori domestici

leggeri).

L’appellante contesta altresì che le caratteristiche

della sua economia domestica e le sue mansioni (spesa e pulizie, da dimostrare

con la gradazione della verosimiglianza preponderante) non risultino

dall’istruttoria, emergendo invece dall’audizione testimoniale della sua

convivente L__________ e dell’amico di famiglia N__________. Lo stesso dicasi

per i relativi impedimenti casalinghi subentrati a causa dell’incidente, non

solo presunti già dal teste A__________ (perito di __________), ma illustrati specificatamente

in sede testimoniale da L__________, N__________ e dalla dr. med. B__________,

come pure dalle perizie mediche della dr. med. M__________ e del dr. med. N__________

(perizia neurologica, p. 17 e perizia reumatologica, p. 13 e 15) e sufficienti

per il primo giudice anche in assenza di indicazioni percentuali. In ogni caso,

l’appellante sostiene che il Pretore avrebbe potuto riferirsi alla sua

percentuale di inabilità lavorativa (70%, cfr. doc. O), ritenuto che la sua attività

in ufficio era oltretutto meno invasiva e meno pesante di quella in casa e che le difficoltà

erano esattamente le medesime (teste dr. med. C__________ sicché la percentuale

di impedimento in ambito domestico poteva ritenersi perlomeno uguale se non

superiore.

Per l’appellante, in considerazione di tutti questi

elementi, sarebbe stato possibile applicare le tavole SAKE, stabilire su tale

base le ore da lei impiegate per i lavori casalinghi (in un’economia domestica

di due persone senza figli) e quelle successivamente per lei non più possibili

e accogliere la sua richiesta di causa, tenuto altresì conto della sua natura esigua

(in quanto limitata al 50% delle attività domestiche che prima effettuava e

dunque molto inferiore a quanto avrebbe potuto pretendere su base statistica in

considerazione delle sue vaste limitazioni) e dell’art. 42 cpv. 2 CO.

L’appellante ripropone infine il suo calcolo del danno

domestico basato sulle tavole SAKE e chiede a questa Camera di determinarsi in

proposito, o in subordine di rinviare l’incarto al giudice di prima sede allo

scopo di effettuare, in base ai fatti corretti, detto calcolo (quest’ultima

richiesta invero non contenuta nel petitum).

6.

Il Pretore ha già esposto

pertinente giurisprudenza sul tema del danno domestico. Si può comunque qui

ricordare che esso è un danno cosiddetto “normativo”, nel senso che il

risarcimento mira a compensare la perdita di valore economico causata dalla

compromissione della capacità di effettuare lavori domestici indipendentemente

dall’insorgere di una concreta perdita patrimoniale, ovvero indipendentemente

dal fatto che ciò comporti l’assunzione di un aiuto domestico, un aumento di

spese, un maggiore ricorso all’aiuto di familiari o una diminuzione della

qualità del lavoro casalingo. Esso è da quantificare sulla base della spesa che

insorgerebbe per l’assunzione a titolo oneroso di forza lavoro sostitutiva (DTF

132.

III 321 consid. 3.1, STF 4A_481/2019 del 27 febbraio 2020 consid. 4.1.1).

Il risarcimento del danno casalingo presuppone che la

persona in questione svolga (o svolgesse) effettivamente lavori domestici. Non

è affatto notorio che ogni adulto li effettui in misura tale da poter giustificare

un risarcimento. Viste le strutture diverse che possono assumere le economie

domestiche composte da più persone adulte, non è nemmeno possibile determinare

la ripartizione dei compiti casalinghi sulla base dell'esperienza di vita.

Occorre perciò procedere in due tappe. La persona danneggiata deve anzitutto

sostanziare concretamente l'organizzazione dell'economia domestica nella quale

vive (segnatamente: numero di membri compresi eventuali figli a carico, età, tasso

di occupazione professionale), la ripartizione dei compiti e le mansioni che svolgeva/avrebbe

svolto se non fosse stata impedita dall'infortunio, come pure la misura

effettiva dell'impedimento. Solo dopo aver conosciuto tali circostanze

specifiche il giudice potrà operare una quantificazione (seconda tappa) in tre

passaggi (STF 4A_481/2019 del 27 febbraio 2020 consid. 4.1.2, 4.1.3 e 4.4.2,

4A_288/2017 del 22 novembre 2017 consid. 5.2, 4C.166/2006 del 25 agosto 2006

consid. 6; IICCA del 18 aprile

2017, inc. 12.2015.151, consid. 8.2.1),

ovvero determinando:

1)

il tempo

dedicato ai lavori domestici senza l’incidente, in maniera concreta oppure astratta

sulla base delle statistiche RIFOS, se ritenute rappresentative dell'economia

domestica in questione (adottando se necessario dei correttivi);

2) la capacità residuale a svolgere tali

compiti dopo l’incidente;

3)

il valore

dell’attività domestica non più possibile.

L’impedimento della persona danneggiata dev’essere

stabilito in maniera concreta. Il giudice partirà dal grado di invalidità

medica e ne valuterà gli effetti sulla sua capacità di svolgere lavori

domestici, di principio avvalendosi di un supporto peritale (STF 4A_481/2019

del 27 febbraio 2020 consid. 4.5.2 e 4.5.3). È possibile che esso non la

pregiudichi, o la pregiudichi in misura minore. Viceversa, è altresì possibile

che determinate lesioni causino, in termini di danno domestico, maggiori e

sproporzionati effetti rispetto al grado di disabilità medica acclarato (DTF

129.

III 135 consid. 4.2.1 e 4.2.2.2). In altre parole, l’inabilità al guadagno

e l'inabilità al lavoro domestico si riferiscono a settori diversi e vanno

quindi distinti l'uno dall’altro (Landolt

in: Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, 3a ed., n. 970 seg. ad

art. 46; Brehm in: Berner

Kommentar, Obligationenrecht, 5a ed., n. 16g ad art. 42 e n. 112

seg. ad art. 46).

Secondo il Tribunale federale (STF 4A_481/2019 del 27

febbraio 2020 consid. 4.2.2 e 4.5.4) la persona danneggiata ha inoltre un

obbligo di riduzione del danno, segnatamente qualora dopo l’incidente sia

possibile effettuare una diversa ripartizione delle incombenze domestiche. In

particolare, nel caso appena citato, l’istanza cantonale superiore aveva accertato

che da un membro sano dell’economia domestica poteva esigersi (perlomeno se già

svolgeva lavori casalinghi) di assumersi gli incarichi che la persona

danneggiata non era più in grado di fare, lasciando a quest’ultima quelli meno

gravosi.

7.

Nella fattispecie

l’appellante, diversamente da quanto preteso con il gravame, negli allegati

introduttivi di prima sede non ha fornito alcuna indicazione relativa alla

ripartizione del lavoro casalingo fra lei e la compagna (ad esempio tenuto

conto del rispettivo grado di occupazione nei periodi che qui interessano), né

alle mansioni da lei concretamente svolte prima dell’incidente, limitandosi ad

affermare in maniera del tutto generica che “Secondo la tabella dell’Ufficio

federale di statistica per una donna che vive in comunione domestica, nata il

14.08.1954

senza figli e con un’attività lavorativa, le ore dedicate

all’attività domestica si possono valutare in 23.4 ore settimanali (tabella n.

2.2.1

dell’Ufficio federale delle statistiche sul danno domestico)” (cfr.

petizione, p. 4 e replica, p. 7) come pure che l’istruttoria avrebbe permesso

di acclarare il lavoro casalingo da lei effettivamente svolto (replica, p. 7). Non

si può pertanto affermare che ella abbia fornito tutte le informazioni a sua

disposizione e che una maggiore specificazione sarebbe stata difficoltosa (non

potendo pertanto le considerazioni pretorili essere equiparate a un formalismo

eccessivo), ritenuto che oggetto di prova possono essere solo i fatti

ritualmente allegati, ovvero che la carente allegazione (laddove esigibile) non

può essere sopperita dall’istruttoria (STF 4A_595/2021 del 5 maggio 2022

consid. 7.3.2; 4A_494/2020 del 24 giugno 2022 consid. 4.4 e 4.5, 4A_209/2019

dell'8 ottobre 2019 consid. 7.2.2.1). Ciò solo già impediva al giudice di

verificare se i dati statistici della tabella RIFOS indicata dall’attrice

fossero rappresentativi della sua economia domestica e della sua situazione

personale nei periodi di riferimento (prima e dopo il pensionamento).

Aggiungasi che le risultanze istruttorie sono state alquanto vaghe: nessuno dei

testi ha menzionato esplicitamente la suddivisione dei compiti del nucleo

domestico, ma solo che AP 1 si occupava delle faccende domestiche, e in

particolare di spesa e pulizia, senza indicare in che misura o con quale

frequenza (testi L__________ e N__________, verbale del 7 giugno 2021, p. 3-4).

Sul tema dell’impedimento patito in ambito casalingo, in

prima sede l’attrice si era riferita esclusivamente al grado di invalidità,

senza fornire spiegazioni (petizione, p.

4.

e replica, p. 7-8) e in particolare senza illustrare se, perché e in che

misura esso potesse fornire indicazioni sul suo grado di inabilità al lavoro

casalingo (sicché le motivazioni contenute nell’appello sono tardive). Ciò

neppure viene approfondito dalle testimonianze e dalle perizie agli atti; in

particolare, nella sua testimonianza il dr. med. C__________ non ha mai

paragonato inabilità lavorativa e impedimento casalingo (cfr. verbale del 1°

luglio 2021). Quest’ultimo e la dr. med. B__________ hanno unicamente

menzionato problemi di motricità/mobilità della spalla senza entrare in

dettagli (verbale del 1° luglio 2021, p. 2 e 4-5). Il teste A__________ si è

limitato genericamente a presumere limitazioni in ambito domestico (verbale del

27.

settembre 2021, p. 2), N__________ a riferire di aiutarla talvolta a

trasportare la spesa (verbale del 7 giugno 2021, p. 4), L__________ a indicare

che ella poteva oramai soltanto svolgere mansioni leggere che non implicavano

sollevamento o trasporto di pesi e faticava a guidare (verbale del 7 giugno

2021, p. 3). La perizia reumatologica (p. 9, 12, 13 e 15) e quella neurologica

(p. 17) indicano in maniera più specifica le limitazioni in alcuni ambiti

casalinghi, ma senza quantificare o stimare il grado di impedimento (tantomeno

complessivo), se non riferendosi ad alcune mansioni (es. aspirapolvere) non più

svolte. In ogni caso, non essendoci come visto sufficienti dati per paragonare

le mansioni ancora esigibili (tenuto conto eventualmente di una diversa

ripartizione dei compiti fra le due conviventi, v. sopra consid. 6 in fine)

e quelle da lei in passato svolte, e di conseguenza per stimare nel 50% il

grado di impedimento domestico e per applicare l’art. 42 cpv. 2 CO (che

presuppone l’adempimento, da parte dell’attrice, di tutti gli sforzi allegatori

e probatori da lei esigibili), la decisione del Pretore risulta condivisibile e

resiste pertanto alla critica.

8.

Per tutti questi motivi,

l’appello principale dev’essere respinto. Le spese giudiziarie di seconda sede,

calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 369'976.35 (fr. 395'892.35 –

fr. 25'916.-) seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le

spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG ammontano a fr. 10’000.-.

Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 RTar, sono quantificate in fr.

8’000.-.

Appello incidentale (inc. 12.2023.128)

9.

Con il suo appello incidentale,

AO 1 critica il Pretore per aver riconosciuto alla controparte un’indennità per

torto morale. Una parte delle sue censure è invero contenuta nella parte

dedicata alla risposta all’appello principale, e potranno essere qui approfondite

solo nella misura in cui ossequiano i necessari presupposti di motivazione

(art. 310 e 311 CPC).

Innanzitutto, egli sottolinea che le dinamiche

dell’incidente non sono state provate e non corrispondono alla versione dei

fatti della controparte, come pure che a tal riguardo la sentenza penale non sarebbe

vincolante (art. 53 CO) e contesta nuovamente l’esistenza del necessario nesso

causale naturale e adeguato fra la sua caduta (a suo dire non cagionata dai

cani) e i danni da lei lamentati. Nello specifico, osserva che il dr. med. C__________

non li ha ricondotti all'incidente del 15 marzo 2015, ma semmai a una

condizione “di spalla congelata” di origine non definita e che anche la

sublussazione della spalla non avrebbe origini chiare e non potrebbe essere

ricondotta a tale evento. Inoltre, al riguardo le tre perizie (peraltro

indipendenti l’una dall’altra malgrado il mandato prevedesse l’allestimento di

un’unica perizia multidisciplinare) sarebbero contraddittorie fra loro su vari

aspetti legati a origine e conseguenze dei disturbi (elencati a p. 6

dell’esposto) e non permetterebbero al Pretore di decidere a quale di essa

affidarsi. In particolare, il dr. med. N__________ (perizia reumatologica) ha

riferito di non poter stabilire se la neuropatia del nervo ascellare fosse

dovuta all'infortunio o all'intervento operatorio. Il medesimo perito inoltre

non avrebbe considerato e analizzato (immotivatamente) i rapporti

dell'ispettore assicurativo A__________ del 13 maggio 2015 e del 19 ottobre

2016.

e la perizia del dr. med. R__________ del 13 dicembre 2017 (ritenuto che AP

1.

sarebbe stata già allora abile al lavoro domestico). AO 1 rimprovera altresì

al Pretore di avere a torto scartato, con disposizione ordinatoria del 10 marzo

2023, le relative contestazioni da lui formulate il precedente 9 marzo (e considerate

quali domande di delucidazione) come pure una disparità di trattamento per aver

ordinato l’allestimento delle perizie richieste dall’attrice malgrado la

carente allegazione della sua attività casalinga e per essersi invece rifiutato

di ammettere quella da lui richiesta. Pertanto, a suo modo di vedere le tre

perizie non potrebbero essere prese in considerazione.

L’appellante incidentale aggiunge che per valutare il

torto morale, il giudice procede in due fasi (DTF 132 II 171 - recte:

117), determinando in primo luogo secondo criteri oggettivi un importo base

quale guida e punto di partenza per il processo decisionale secondo la prassi

giurisprudenziale, e solo in seguito tenendo conto delle circostanze del caso

concreto. Egli ritiene che il primo giudice abbia totalmente ignorato questa

prima fase, ritenuto che in presenza di lesioni lievi o moderate (come quello

in esame) la giurisprudenza assegna al massimo fr. 50'000.-, rispettivamente

che in casi ben più gravi il Tribunale federale ha riconosciuto importi di fr.

50'000.- o inferiori (cfr. DTF 116 II 295, STF 6S_232/2003 del 15 maggio 2004,

4C_55/2006 del 12 maggio 2006 e 4A_387/2010 del 14 gennaio 2011) e che nel caso

concreto un importo di fr. 20'000.- potrebbe essere ritenuto adeguato.

Quanto alla seconda fase, AO 1 (premessa

l’inutilizzabilità degli accertamenti delle varie assicurazioni sociali in

procedure a cui non ha potuto partecipare), ritiene che i dolori fisici e

psicologici della controparte sarebbero stati contenuti e limitati, che ella

non avrebbe neppure mai fatto riferimento a sue problematiche psichiche e che

secondo la testimonianza di C__________ e le perizie di N__________ e M__________,

la sua frattura dell'omero prossimale si sarebbe ben consolidata, con recupero

pieno della mobilità. Ella inoltre non subirebbe più alcuna limitazione in

ambito domestico né extra-domestico (testi A__________ N__________) e non

avrebbe subito ripercussioni né sulla sua gioia di vivere o personalità, né

sulla sua situazione finanziaria.

L’appellante incidentale critica infine il giudice di

prima sede anche per non aver considerato il suo lieve grado di negligenza

(avendo egli semplicemente omesso di accorgersi che il cancello del recinto dei

cani era chiuso male) e la sua situazione personale, che pure influirebbero

sulla commisurazione dell’indennità e ne giustificherebbero una riduzione del

50%.

In conclusione, egli sostiene che l’importo

attribuibile alla controparte potrebbe casomai ammontare a un massimo di fr.

10'000.-, sicché ponendo in deduzione quanto già versato dall’assicuratore

LAINF (IMI), nulla le sarebbe più dovuto.

10.

Ora, relativamente alle

dinamiche dell’incidente AO 1 non spiega perché gli accertamenti del

procedimento penale sarebbero errati, né contesta puntualmente i fatti così

come riassunti dal Pretore, facendo riferimento a prove di segno contrario. La

doglianza è pertanto priva della necessaria motivazione e non assurge a valida

censura. Egli menziona poi genericamente una perizia da lui richiesta in

relazione a presunti errori medici e rifiutata dal primo giudice, ma senza

approfondire il tema e senza spiegare in che modo essa avrebbe potuto influire

sul giudizio; qualora intendesse riferirsi al quesito peritale respinto dal

primo giudice con l’ordinanza 25 gennaio 2022 (p. 4, pto. II ad 3), egli non si

confronta con le relative argomentazioni pretorili e non contesta che l’ipotesi

di errori medici non era supportata da sufficienti allegazioni. Al contrario,

non si vede perché le carenti allegazioni dell’attrice in relazione alla sua

attività domestica pre-infortunio precludessero l’esperimento di perizie

mediche, riguardanti piuttosto le conseguenze dell’infortunio sulla sua salute

e il relativo pregiudizio subito, ciò che certamente costituiva oggetto del

contendere (v. anche ordinanza 25 gennaio 2022, p. 3, pto. I ad 6, con la quale

l’appellante incidentale non si confronta). È pure da scartare la censura di

carente allegazione delle sofferenze psichiche, ritenuto che l’attrice aveva

indicato che l’incidente non le aveva provocato solamente danni fisici, ma

anche ansie e uno sconforto interiore (v. già ordinanza 25 gennaio 2022, p. 3,

pto. I ad 8). Parimenti non è dato comprendere perché, alla luce della

richiesta di entrambe le parti di esperire una perizia medica sullo stato di

salute di AP 1, il Pretore non potesse ordinare, anziché un’unica perizia

interdisciplinare, tre separate perizie sugli aspetti reumatologici,

neurologici e psichiatrici (cfr. ordinanza 11 aprile 2022, a suo tempo neppure

contestata).

Quanto alle contestazioni relative alla valenza e alla

presunta contraddittorietà dei referti, già contenute nello scritto 9 marzo

2023.

e in seguito riproposte in sede conclusionale e con l’impugnativa, il

convenuto aveva certamente il diritto di presentarle nell’esercizio del suo

diritto di essere sentito; tuttavia, a ragione il primo giudice ha osservato

(cfr. ordinanza 10 marzo 2023 e impugnata decisione, consid. 5.6) che il

medesimo non ha fatto uso della possibilità a lui offerta (mediante

assegnazione di un termine ex art. 187 cpv. 4 CPC) di formulare eventuali

domande di complemento o delucidazione. In ogni caso, tali censure non sono

atte a mutare l’esito del giudizio. In primo luogo, l’appellante incidentale

non spiega, con opportuni riferimenti agli atti, quali accertamenti di A__________

e del dr. med. R__________ destituirebbero fondamento alla perizia del dr. med.

N__________, e per quali motivi. In secondo luogo, non si confronta con le

argomentazioni con cui il Pretore ha spiegato (decisione di primo grado,

consid. 5.4) perché la neuropatia del nervo ascellare, sulla base della perizia

neurologica, sia riconducibile all’infortunio, e perché quanto riportato nella

perizia reumatologica non possa smentirlo, ovvero non ossequia il suo onere di

motivazione (art. 311 CPC). Il riferimento alla diagnosi di spalla congelata avanzata

dal dr. med. C__________ è pure irricevibile per carente confronto con la decisione

pretorile (consid. 5.3), secondo cui il perito giudiziario dr. med. N__________

ha escluso che le attuali problematiche alla spalla siano da ricondurre a tale

patologia. Il riferimento dell’appellante incidentale alla sublussazione della

spalla e ai dubbi sulla sua origine è pure fondato sulla testimonianza del dr. C__________

(cfr. verbale del 1° luglio 2021, p. 5). Ciononostante, il Pretore non risulta

aver menzionato tale aspetto. Piuttosto ha rilevato, sulla base delle perizie,

che l’incidente ha comportato per AP 1 una “frattura multi-frammentaria in

parte intraarticolare dell’omero” che ha a sua volta causato un’“omartrosi

secondaria”, come pure una “lesione del nervo ascellare” comportanti

un danno permanente alla mobilità e caricabilità dell’arto, nonché un persistente

disturbo postraumatico da stress di grado lieve (v. perizia psichiatrica, p. 37

e 40).

Quanto alle presunte ulteriori contraddizioni degli

specialisti (necessità di aiuti per lavarsi la schiena e mobilità/caricabilità

del braccio e della spalla) la perizia neurologica (p. 12-13) e quella

reumatologica (p. 13 e 15) non sono in contrasto, attestando entrambe

l’impossibilità per AP 1 di sollevare il braccio oltre l’orizzontale (90°

gradi) e di sostenere carichi pesanti nonché una difficoltà generale nei

movimenti. Peraltro, entrambe le perizie fanno emergere chiaramente le

permanenti limitazioni sofferte da AP 1 nelle sue attività quotidiane (mai

smentite dai testi N__________ e A__________, contrariamente a quanto preteso nel

gravame), fra cui l’impossibilità di proseguire le attività sportive

precedentemente praticate (bicicletta, nuoto, escursioni, sci di fondo), e le

difficoltà in vari ambiti come nel passare l’aspirapolvere, nel lavaggio dei

piatti, nel bucato, nella guida dell’automobile e nel fare la spesa (cfr.

perizia reumatologica, p. 9, e perizia neurologica, p. 12, 17). L’appellante è

pertanto malvenuto ad affermare che ella non subirebbe più alcuna conseguenza

dell’incidente.

In definitiva, gli accertamenti pretorili relativi

alle condizioni di salute di AP 1 e ai suoi impedimenti, come pure al nesso

causale fra questi e i fatti del 15 marzo 2015 resistono alla critica e devono

essere confermati.

11.

In merito alla quantificazione

dell’indennità per torto morale (art. 47 CO), contrariamente a quanto affermato

nell’impugnativa, il Pretore si è riferito alla prassi giurisprudenziale per

casistiche simili (cfr. consid. 7.3 dell’impugnato giudizio e relativo

riferimento dottrinale). Tale prassi fornisce indubbiamente linee guida e un

metro di paragone, ma la sua importanza neppure dev’essere sopravvalutata,

poiché nell’ambito della commisurazione delle sofferenze fisiche e psichiche,

dipendenti da una serie di fattori oggettivi e soggettivi, ogni caso è diverso

e poco si presta a generalizzazioni o

schematizzazioni. Non si può dunque affermare che una determinata indennità sia

errata solo perché in altri casi altri giudici (o il Tribunale federale) hanno

attribuito importi superiori o inferiori (DTF 127 IV 215 consid. 2e; Brehm, op. cit., n. 62 seg. ad art. 47).

In altre parole, determinanti devono sempre essere le circostanze del caso

concreto. Occorre poi tener conto che il giudice dispone di un ampio margine di

apprezzamento ed è chiamato a decidere secondo equità, considerando non solo il tipo e la gravità della lesione, ma anche (ad

esempio) l'intensità e la durata degli effetti sulla personalità, le

limitazioni che ne sono derivate, il decorso del processo di guarigione, il

grado di colpa della persona responsabile, l'eventuale concolpa della persona

danneggiata e la prospettiva di alleviare il dolore attraverso il pagamento di

una somma di denaro (DTF 132 II 117 consid. 2.2.2 e 2.2.3; STF 6S.232/2003 del

17.

maggio 2004 consid. 2.1 seg.). Per contro, la concessione dell'indennità non

dipende dalle conseguenze economiche di un incidente, poiché essa non è mirata

a compensare un danno economico, bensì una compromissione del benessere emotivo

(DTF 102 II 18 consid. 2;

Kessler, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I,

7a ed., n. 4 ad art. 47).

Nelle decisioni citate dall’appellante incidentale, i

giudici avevano assegnato alla parte danneggiata, rispettivamente, fr. 20'000.-

per danni irreversibili ai muscoli della gamba sinistra (DTF 116 II 295), fr. 10'000.-

per ferite da taglio (e relative cicatrici permanenti) su mento/mascella (6S.232/2003

del 15 - recte: 17 - maggio 2004) e fr. 35'000.- per un colpo di frusta

cervicale (STF 4C.55/2006 del 12 maggio 2006). Il gravame non illustra tuttavia

perché tali casi debbano essere considerati più gravi o possano essere

paragonati, quanto alle caratteristiche concrete, a quello qui in esame. Il

fatto poi che nel caso di un politraumatizzato che aveva subito un grave trauma

cranico e disfunzioni neuropsicologiche l'Alta Corte aveva confermato un’indennità

di fr. 50'000.- (STF 4A_387/2010 del 14 gennaio 2011) ancora non significa che la

decisione qui in esame sia errata. Peraltro, in una situazione in cui la parte

danneggiata aveva sofferto una paralisi parziale del braccio sinistro e della

mano sinistra, il Tribunale federale aveva giudicato non iniqua l’attribuzione

di un’indennità per torto morale di fr. 70'000.- (STF 4A_489/2007 del 22

febbraio 2008 consid. 8). In un’altra, avente per oggetto una paralisi del braccio destro e della spalla e un’invalidità

del 70%, aveva confermato un importo di fr. 60'000.- (STF 4C.388/1992 del 15

dicembre 1993, in: SJ 1994 p. 275 seg.). Oltretutto, più i casi sono datati,

più occorre tener conto dell’inflazione e del valore della moneta.

12.

Nella presente fattispecie, il

primo giudice (consid. 7.4) ha accertato che l’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) versata a AP 1, pur avendo la stessa natura dell’indennità

per torto morale (art. 74 cpv. 2 lett. e LPGA) non tiene conto dell’aspetto

soggettivo relativo alle sofferenze da lei subite e costituisce unicamente una

riparazione parziale (v. anche DTF 133 V 224 consid. 5.1, 132 II 117 consid.

2.2.3; Landolt, Genugtuungsrecht,

2a ed., n. 502 seg. e n. 1203).

L’appellante incidentale non lo contesta e non propone

alcuna ricevibile censura, riferita a dati oggettivi, sui dolori fisici e sulle

sofferenze psichiche patiti dalla controparte e accertati dal primo giudice

(decisione impugnata, consid. 7.2). Ovvero, alla luce della carente motivazione

dell’impugnativa, non è dunque possibile concludere, come da egli preteso, che

il versamento dell’IMI abbia già tacitato la pretesa attorea relativa al torto

morale, o che il supplemento riconosciuto dal Pretore sia eccessivo.

In ogni caso, già si è detto delle conseguenze

permanenti della lesione subita da AP 1 alla mobilità e funzionalità del

braccio e della spalla destri, che risultano fortemente limitate e hanno un

consistente impatto sulla sua vita quotidiana (non solo in ambito domestico, ma

anche sulla possibilità di continuare a praticare le sue precedenti passioni),

e del grado di invalidità riconosciuto del 70% (dato oggettivo e comprovato che

deve certamente essere tenuto in considerazione). Le risultanze istruttorie

lasciano inoltre effettivamente emergere il lungo e difficoltoso processo di

guarigione (anni di cure ed esami medici) e le complicazioni subentrate, le

sofferenze psichiche, gli episodi di ansia e timore e i dolori da lei patiti (cfr.

perizia reumatologica, p. 2-11 e 14; perizia neurologica, p. 2-8, 11, 16, 18;

perizia psichiatrica, p. 28-32, 38, 40; testi A__________ e L__________, verbale

del 7 giugno 2021, p. 2-3; testi B__________ e C__________, verbale del 1°

luglio 2021, p. 2 e 4-5; doc. C, G). Quanto alle conseguenze finanziarie

dell’incidente, esse sono come detto ininfluenti, ritenuto che anche a tal

riguardo l’appello incidentale è limitato a una laconica affermazione priva di

motivazione.

Tutte queste circostanze non fanno apparire iniquo il

supplemento aggiunto dal Pretore all’indennità IMI già versata (+ fr.

25'900.-), nemmeno volendo considerare la “situazione personale” di AO 1 (neppure

allegata né tantomeno approfondita) o il suo grado di colpa che, pur non

denotando elementi di dolo o intenzionalità, neppure può essere giudicato

particolarmente lieve, dal momento che la sicura custodia dei cani ricadeva

nella sua responsabilità e che questi avevano già mostrato comportamenti a

rischio (doc. B e M).

13.

L’appello incidentale

dev’essere pertanto pure respinto, con conseguente conferma della decisione di

primo grado. Il valore litigioso ammonta a fr. 25'900.-. Le spese processuali

vengono fissate in fr. 3'000.- (art. 2, 7 e 13 LTG), le ripetibili in fr.

2'000.- (art. 13 RTar).

Per

questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

I. L’appello principale 30 giugno 2023 di AP 1

(inc.

12.2023.84) è respinto.

II. Le spese processuali della

procedura d’appello principale, pari a fr. 10’000.-, sono a carico di AP 1, che

rifonderà a AO 1 fr. 8’000.- per ripetibili di seconda sede.

III. L’appello incidentale 22 settembre 2023 di AO 1 (inc. 12.2023.128) è respinto.

IV. Le

spese processuali della procedura di appello incidentale, pari a complessivi fr.

3’000.-, sono a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 2'000.- per ripetibili.

V. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).