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Decisione

12.2023.89

Rinvio TF - giudizio sulle spese giudiziarie di primo e secondo grado

3 agosto 2023Italiano5 min

federale, che, in accoglimento del ricorso in materia civile interposto dalla convenuta, ha annullato e riformato la sentenza d’appello 2

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2023.89

Rinvio TF

Lugano

3 agosto 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Stefani,

vicepresidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.124 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 8 aprile 2021 da

AO

1

contro

AP

1

rappr. da PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19'825.30, domanda

avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e

che il Pretore con decisione 9 marzo 2022 ha accolto, senza attribuire

ripetibili;

appellante la convenuta,

con appello 1° aprile 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando le ripetibili di

entrambe le sedi;

mentre l'attrice, con

risposta 17 maggio 2022, ha postulato la reiezione del gravame senza

attribuzione di ripetibili alla controparte;

ed ora in materia di

ripetibili di prima e seconda istanza a seguito della sentenza 4A_379/2022

emanata il 28 giugno 2023 dalla prima Corte di diritto civile del Tribunale

federale, che, in accoglimento del ricorso in materia civile interposto dalla convenuta, ha annullato e riformato la sentenza d’appello 2

agosto 2022 (inc. n. 12.2022.47) nel senso che la petizione era respinta;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che

nell’ambito della causa a procedura semplificata (inc. n. SE.2021.124) promossa

l’8 aprile 2021 dalla AO 1 nei confronti di AP 1 e

volta ad ottenere la sua condanna al

pagamento di fr. 19'825.30, con decisione 9 marzo 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto la petizione, senza assegnare ripetibili;

che con appello 1° aprile

2022, avversato dall’attrice con risposta 17 maggio 2022, la convenuta ha

chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,

protestando le ripetibili di entrambe le sedi;

che

con decisione 2 agosto 2022 (inc. n. 12.2022.47) la scrivente Camera ha

respinto l’appello 1° aprile 2022, senza assegnare ripetibili o indennità

d’inconvenienza;

che

con sentenza 4A_379/2022

del 28 giugno 2023 la prima Corte di diritto civile

del Tribunale federale, adita su ricorso in materia civile della convenuta, ha

annullato e riformato il giudizio d’appello nel senso che la petizione era respinta e ha rinviato la causa a

questa Camera “per nuova fissazione delle ripetibili di prima e seconda

istanza”;

che

a questo punto si tratta dunque di decidere sulle ripetibili della sede pretorile (inc. n. SE.2021.124) e della procedura d’appello (inc. n. 12.2022.47), ritenuto

che per la loro quantificazione fanno stato le tariffe cantonali (art. 105 cpv.

Considerandi

2.

CPC), mentre che la loro ripartizione tra le parti avviene, di regola, in

base alla soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC);

che

nelle procedure speciali civili con un valore determinato fino a fr. 20'000.-,

come quella in esame, le ripetibili

possono essere quantificate in prima istanza tra il 3% e il 17.5% (art. 11 cpv. 2 lett. b RTar) e in seconda istanza tra il 30% e il 60% dell’importo

così ottenuto (art. 11 cpv. 2 lett. a RTar), ritenuto che in entrambi i casi

alla somma così calcolata può essere aggiunta l’IVA (art. 14 cpv. 1 RTar);

che nel caso concreto,

in presenza di un

valore litigioso di fr. 19'825.30 e tenuto conto della difficoltà (medio-alta) della lite nonché dell’ampiezza

(relativamente contenuta) del lavoro e del tempo impiegato nella pratica dall’avvocato

della convenuta (che in particolare, a

fronte di una petizione di 8 pagine e di una replica di 6 pagine, ha allestito una

risposta di causa di 13 pagine e una duplica di 6 pagine, ha partecipato a 2

udienze e, confrontato con una decisione di 5 pagine, ha redatto un appello di

16.

pagine), appare tutto sommato giustificato attribuire alla convenuta e

appellante, che di fatto è risultata vincente in entrambi i gradi di giudizio, un’indennità

per ripetibili di fr. 2’500.- per la procedura innanzi al Pretore (a fronte di

un importo da lei rivendicato, per altro senza alcuna motivazione, di fr.

5'000.-) e un’indennità per ripetibili di fr. 1’500.- per la procedura

d’appello;

che

la presente decisione, non ponendo questioni di principio o di rilevante

importanza, può essere emanata da questa Camera nella composizione di un giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 2’500.-

per ripetibili di prima istanza (inc. n. SE.2021.124).

2. L’appellata rifonderà all’appellante fr. 1’500.- per

ripetibili di seconda istanza (inc. n. 12.2022.47).

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

lett. a e 100 cpv. 1 LTF).