12.2023.89
Rinvio TF - giudizio sulle spese giudiziarie di primo e secondo grado
3 agosto 2023Italiano5 min
federale, che, in accoglimento del ricorso in materia civile interposto dalla convenuta, ha annullato e riformato la sentenza d’appello 2
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2023.89
Rinvio TF
Lugano
3 agosto 2023/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Stefani,
vicepresidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.124 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 8 aprile 2021 da
AO
1
contro
AP
1
rappr. da PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19'825.30, domanda
avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con decisione 9 marzo 2022 ha accolto, senza attribuire
ripetibili;
appellante la convenuta,
con appello 1° aprile 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando le ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre l'attrice, con
risposta 17 maggio 2022, ha postulato la reiezione del gravame senza
attribuzione di ripetibili alla controparte;
ed ora in materia di
ripetibili di prima e seconda istanza a seguito della sentenza 4A_379/2022
emanata il 28 giugno 2023 dalla prima Corte di diritto civile del Tribunale
federale, che, in accoglimento del ricorso in materia civile interposto dalla convenuta, ha annullato e riformato la sentenza d’appello 2
agosto 2022 (inc. n. 12.2022.47) nel senso che la petizione era respinta;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che
nell’ambito della causa a procedura semplificata (inc. n. SE.2021.124) promossa
l’8 aprile 2021 dalla AO 1 nei confronti di AP 1 e
volta ad ottenere la sua condanna al
pagamento di fr. 19'825.30, con decisione 9 marzo 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto la petizione, senza assegnare ripetibili;
che con appello 1° aprile
2022, avversato dall’attrice con risposta 17 maggio 2022, la convenuta ha
chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
protestando le ripetibili di entrambe le sedi;
che
con decisione 2 agosto 2022 (inc. n. 12.2022.47) la scrivente Camera ha
respinto l’appello 1° aprile 2022, senza assegnare ripetibili o indennità
d’inconvenienza;
che
con sentenza 4A_379/2022
del 28 giugno 2023 la prima Corte di diritto civile
del Tribunale federale, adita su ricorso in materia civile della convenuta, ha
annullato e riformato il giudizio d’appello nel senso che la petizione era respinta e ha rinviato la causa a
questa Camera “per nuova fissazione delle ripetibili di prima e seconda
istanza”;
che
a questo punto si tratta dunque di decidere sulle ripetibili della sede pretorile (inc. n. SE.2021.124) e della procedura d’appello (inc. n. 12.2022.47), ritenuto
che per la loro quantificazione fanno stato le tariffe cantonali (art. 105 cpv.
Considerandi
2.
CPC), mentre che la loro ripartizione tra le parti avviene, di regola, in
base alla soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC);
che
nelle procedure speciali civili con un valore determinato fino a fr. 20'000.-,
come quella in esame, le ripetibili
possono essere quantificate in prima istanza tra il 3% e il 17.5% (art. 11 cpv. 2 lett. b RTar) e in seconda istanza tra il 30% e il 60% dell’importo
così ottenuto (art. 11 cpv. 2 lett. a RTar), ritenuto che in entrambi i casi
alla somma così calcolata può essere aggiunta l’IVA (art. 14 cpv. 1 RTar);
che nel caso concreto,
in presenza di un
valore litigioso di fr. 19'825.30 e tenuto conto della difficoltà (medio-alta) della lite nonché dell’ampiezza
(relativamente contenuta) del lavoro e del tempo impiegato nella pratica dall’avvocato
della convenuta (che in particolare, a
fronte di una petizione di 8 pagine e di una replica di 6 pagine, ha allestito una
risposta di causa di 13 pagine e una duplica di 6 pagine, ha partecipato a 2
udienze e, confrontato con una decisione di 5 pagine, ha redatto un appello di
16.
pagine), appare tutto sommato giustificato attribuire alla convenuta e
appellante, che di fatto è risultata vincente in entrambi i gradi di giudizio, un’indennità
per ripetibili di fr. 2’500.- per la procedura innanzi al Pretore (a fronte di
un importo da lei rivendicato, per altro senza alcuna motivazione, di fr.
5'000.-) e un’indennità per ripetibili di fr. 1’500.- per la procedura
d’appello;
che
la presente decisione, non ponendo questioni di principio o di rilevante
importanza, può essere emanata da questa Camera nella composizione di un giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 2’500.-
per ripetibili di prima istanza (inc. n. SE.2021.124).
2. L’appellata rifonderà all’appellante fr. 1’500.- per
ripetibili di seconda istanza (inc. n. 12.2022.47).
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
lett. a e 100 cpv. 1 LTF).