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Decisione

12.2023.9

Qualifica del rapporto fra le parti, dimostrazione dell'esistenza di un contratto di lavoro e del diritto al salario

19 giugno 2023Italiano29 min

come custode e tuttofare dell’abitazione da quest’ultimo acquistata nel 2015 a __________,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.9

Lugano

19 giugno 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.65 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 5 aprile 2018 da

AP

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

AO

1

patrocinato dall’ PA 2

con cui l’attore ha chiesto

la condanna del convenuto al pagamento di fr. 71'000.- oltre interessi al 5% a

partire dal 1° aprile 2017;

pretesa alla quale il

convenuto si è opposto e che il Pretore ha respinto con decisione 14 dicembre

2022, caricando all’attore la tassa di giustizia e le spese di complessivi

fr. 4'000.- e condannandolo pure al pagamento alla controparte di fr. 6'000.- a

titolo di ripetibili;

insorgente l’attore

con appello 13/17 gennaio 2023, con cui chiede la riforma della decisione

impugnata nel senso di accogliere la petizione e caricare la tassa di fr.

4'000.- e quella di seconda istanza, nonché ripetibili di fr. 10'000.- per il

primo e secondo grado di giudizio a AO 1;

mentre il convenuto con

risposta 6 marzo 2023 ha postulato la reiezione dell’appello;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Con petizione 5 aprile 2018 AP 1 ha postulato la condanna di AO 1 al

pagamento di fr. 71'000.- oltre interessi al 5% a partire dal 1° aprile 2017,

dei quali fr. 67'000.- a titolo di salario e fr. 4'000.- a titolo di rimborso

spese.

A

suo dire la pretesa si fonderebbe su un contratto di lavoro concluso l’8 maggio

2015 tra le parti, in base al quale egli sarebbe stato assunto dal convenuto

come custode e tuttofare dell’abitazione da quest’ultimo acquistata nel 2015 a __________,

con un salario mensile di fr. 3'000.-. In particolare egli avrebbe dovuto

occuparsi di ritirare le chiavi, di effettuare regolari controlli, della

pulizia della piscina, dei lavori di giardinaggio e della manutenzione

regolare, oltre che di seguire i lavori di ristrutturazione dello stabile e le

questioni burocratiche legate all’abitazione, compresi i pagamenti.

Avendo

fornito i propri servizi per 23 mesi, egli sostiene di avere diritto al

riconoscimento di salari per complessivi fr. 69'000.-, dai quali dovrebbero

essere sottratti fr. 2'000.- ricevuti a titolo di acconto dalla controparte a

inizio 2016.

Le

spese di fr. 4'000.- consisterebbero in fr. 3'900.- per la benzina e fr. 100.-

per la messa a disposizione dei propri utensili, del proprio veicolo e del

proprio cellulare.

B.

Con risposta 2 luglio 2018 AO 1 ha chiesto di respingere la

petizione ritenendo infondate le richieste del procedente.

In

primo luogo egli ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito,

stante il suo domicilio a __________ e l’assenza di un legame contrattuale tra

le parti, per poi contestare la validità delle notificazioni degli atti

giudiziari sino a quel momento effettuate.

Nel

merito, il convenuto ha negato di avere assunto AP 1 - conosciuto nella

primavera del 2015 e con cui aveva intrattenuto contatti di una certa intensità

- in qualsiasi funzione e di avergli fatto credere di poter ambire a una

retribuzione, pur riconoscendo che era stato quest’ultimo a dirgli che la sua

proprietà necessitava di un risanamento e a indirizzarlo sull’impresa di

costruzioni R__________ SA, garantendone la professionalità e assicurando una

tempestiva esecuzione delle opere appaltatele, confidandogli di essere amico e

socio in affari del suo direttore R__________ G__________.

Inoltre,

per AO 1, le opere effettuate da quell’impresa si sarebbero rivelate difettose

e inservibili, con la conseguenza che, qualora la pretesa attorea venisse

accolta, sarebbe da porre in compensazione con un credito di fr. 50'000.-

derivante da tale inadempienza dell’appaltatrice, della quale a suo dire

dovrebbe rispondere direttamente l’attore ai sensi dell’art. 111 CO. Pure

oggetto di compensazione con l’asserito credito di controparte dovrebbe poi

essere un ulteriore importo di fr. 25'000.- vantato nei confronti di AP 1 per

lo stato disastroso in cui egli avrebbe trovato il suo immobile e il giardino e

per la sparizione di diversi beni di valore, così come un credito di fr.

46'000.- quale controprestazione per l’occupazione senza autorizzazione della

casa da parte dell’attore (fr. 2'000.- al mese per 23 mesi).

Infine,

il convenuto ha rilevato come nel 2015 la controparte si sarebbe fatta

consegnare dal precedente proprietario R__________ V__________ fr. 3'000.- e

avrebbe ricevuto da lui stesso, in varie tranches e a contanti per il

tramite di due persone terze, complessivi fr. 28'500.-, non menzionati nella

petizione, sul cui impiego pretende ora un dettagliato rendiconto.

C.

Con replica 17 agosto 2018 l’attore, riconfermandosi nelle proprie

allegazioni e domande, ha, oltre ad approfondire alcune tematiche in base alle

posizioni assunte dalla controparte, chiesto la reiezione dell’eccezione di

incompetenza territoriale e di quella di nullità della notifica degli atti di

causa, rilevando come il convenuto fosse formalmente domiciliato a __________,

non essendo pensabile che altrimenti potesse avere acquistato una villa con una

superficie abitabile netta superiore ai mq 200, limite oltre il quale in base

alla OAFE non è fattibile per uno straniero comprare un’abitazione secondaria

(art. 10). __________ sarebbe stato anche il luogo di lavoro di AO 1 ed egli

avrebbe ritirato regolarmente la convocazione al tentativo di conciliazione

dando mandato a un legale di rappresentarlo. Con quell’allegato AP 1 ha pure

precisato che tutti gli esborsi da lui ricevuti a contanti, ad eccezione dei

fr. 2'000.-, erano stati concessi per dei pagamenti fatti o da fare

nell’interesse della controparte.

A

tali argomentazioni il convenuto ha ribattuto con duplica 1° ottobre 2018, con

la quale ha esposto nuovamente le posizioni della risposta.

Terminata

l’istruttoria, entrambe le parti si sono riconfermate nelle rispettive

richieste e allegazioni con conclusioni di data 15 settembre 2022.

D.

Con sentenza 14 dicembre 2022

il Pretore ha respinto la petizione, accollando la tassa di giustizia di fr.

4'000.- all’attore, condannato a rifondere al convenuto fr. 6'000.- a titolo di

ripetibili.

Egli ha stabilito innanzitutto la

propria competenza territoriale fondata sull’art. 115 cpv. 1 LDIP, rilevato che

la fattispecie presentava elementi

d’internazionalità (art. 1 LDIP) e che __________ era il luogo della

prestazione caratteristica dell’asserito contratto di lavoro, ed ha giudicato

abusiva poiché lesiva del principio della buona fede processuale l’eccezione

relativa alla corretta notificazione degli atti giudiziari introduttivi, preso

atto che questi erano stati regolarmente ritirati senza che fosse eccepito

alcunché prima della risposta.

Nel merito il Pretore ha concluso che

l’attore era venuto meno al suo dovere di allegazione e prova in relazione

all’asserita conclusione di un contratto di lavoro con il convenuto, essendosi

egli limitato a sostenere di essere stato assunto dalla controparte l’8 maggio

2015 con il compito di ritirare le chiavi dell’abitazione di __________ e di

eseguire regolari controlli, pulizia, manutenzione ordinaria e giardinaggio per

un salario mensile di fr. 3‘000.- senza tuttavia, a fronte delle contestazioni

sollevate da AO 1, indicare le circostanze in cui l’accordo sarebbe stato

raggiunto né addurre elementi utili a comprovare il rapporto di subordinazione

tra le parti così come la percentuale di lavoro o gli strumenti da utilizzare. In

effetti, nessuna delle prove addotte è stata ritenuta dal primo giudice atta a

suffragare la tesi attorea: i messaggi telefonici non erano utilizzabili poiché

oggetto di eccezione di falso, ma anche se lo fossero stati non erano

sufficienti per dimostrare l’esistenza di un contratto esplicito o per atti concludenti,

rispettivamente per ritenere adempiti i presupposti di applicazione dell’art.

320 cpv. 2 CO, così come insufficienti erano le dichiarazioni dei testi.

E.

Con appello 13/17 gennaio 2023

AP 1 è insorto contro tale giudizio, chiedendo in via principale la riforma della decisione impugnata nel senso di

accogliere la petizione e caricare a AO 1 la tassa di giustizia e le spese di

primo grado di complessivi fr. 4'000.- e quella di seconda istanza, nonché accollargli

ripetibili di fr. 10'000.- per il primo e secondo grado di giudizio.

La parte appellata, con risposta 6 marzo

2023, ha postulato la reiezione del gravame.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante

appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). I termini di appello e di

risposta sono entrambi di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC).

In

concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal

valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio

impugnato. L’appello 13/17 gennaio 2023 (spedito il 14 gennaio 2023) contro la

decisione 14 dicembre 2022 (notificata il 16 dicembre 2022) è tempestivo (a

maggior ragione tenuto conto delle ferie giudiziarie), così com’è tempestiva la

risposta 6 marzo 2023 dell’appellato.

Eccezione

di falso

2.

Preliminarmente è opportuno chinarsi sulla censura mossa

dall’appellante alla sentenza impugnata relativamente alla mancata

considerazione della prova documentale della corrispondenza sms e WhatsApp a

seguito della contestazione di falso mossa dal convenuto.

Per

AP 1 questa conclusione sarebbe errata, non tenendo conto che la doglianza

avanzata da AO 1 è stata vaga e priva di qualsiasi motivazione. Se si fosse

trattato di un unico messaggio, ammette, si sarebbe potuto nutrire qualche

dubbio, ma, trattandosi dell’operato svolto e avallato dalla controparte

sull’arco di ben 23 mesi, non è pensabile che sia sufficiente una generica

obiezione per destituire di fondamento la prova. Questa sarebbe a maggior

ragione valida tenuto conto che la controparte non avrebbe negato l’incarico

attribuitogli né il lavoro da lui svolto, ma ne avrebbe (ingiustamente)

criticato la qualità. Il convenuto, aggiunge, non avrebbe poi chiesto

l’allestimento di una perizia informatica sul contenuto della pennetta USB.

2.1

Secondo l'art. 178 CPC la parte che si

prevale in causa di un documento deve provarne l'autenticità quando la stessa è

contestata dalla controparte. In linea di principio, pertanto, in presenza di

documenti formalmente e apparentemente corretti vige una presunzione di fatto

circa la loro autenticità. La contestazione deve essere sufficientemente

motivata nel senso che la controparte non può limitarsi a sostenere in maniera

generica la falsità del documento ma deve addurre tutti gli elementi concreti

e/o le prove atti a insinuare considerevoli dubbi sull'autenticità del

documento. Non occorre che tali elementi ne comprovino la falsità, ma è

sufficiente che inducano a dubitare seriamente della sua genuinità. Ciò fa

decadere la presunzione di fatto e ripristina l'onere della prova a carico di

chi si avvale del documento (DTF 143 III 456 consid. 3.3; RtiD II-2016 pag. 640

n. 27c e II-2013 pag. 814 consid. 5; CCR, inc. 16.2015.26 dell'11 settembre

2017.

consid. 5b; Dolge in Basler

Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 178; Schweizer

in Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 7 ad art. 178; Trezzini, Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 7 ad

art. 178; Weibel in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger,

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3a edizione,

n. 1, 5 e segg. ad art. 178 CPC).

2.2

Con la sua

risposta di causa (pag. 4) il convenuto ha eccepito di falso quanto estrapolato

dal doc. E, con la motivazione che era contestata l’autenticità e l’esistenza

dello scambio di messaggi telefonici in questione e in ogni caso la corrispondenza

tra il messaggio dell’attore e la pretesa sua risposta. A suo dire una prova

tramite screenshot (ossia il salvataggio sotto forma di fotografia di

quanto appare sullo schermo del telefono cellulare) non potrebbe poi essere

considerata tale in quanto facilmente oggetto di manipolazioni e abusi. Inoltre

il tenore del documento smentirebbe addirittura le tesi attoree, laddove indica

che l’inizio dei lavori sarebbe risalito a 8 mesi prima, quindi a inizio 2016 e

non a metà 2015 come preteso con la petizione.

Con

la duplica (pag. 5) egli ha ribadito tale posizione sottolineando come il doc.

E rimanesse eccepito di falso giacché frutto di contraffazione, non essendo le

conversazioni mai avvenute.

In

questo modo il convenuto ha di principio sollevato una generica contestazione

della valenza delle foto screenshot alla base del testo tradotto e

prodotto quale doc. E. Di per sé una simile contestazione riferita a un tale

tipo di documento - la cui utilizzabilità quale prova, soggetta

all’apprezzamento del giudice, è indiscutibile - è insufficiente per

concluderne la falsità (STF 4A_395/2015 del 2 novembre 2015 consid. 3.3.1

proprio su screenshots).

Una

seppur flebile motivazione potrebbe consistere nell’aver negato che il suo

messaggio finale “Ciao AP 1, non ti preoccupare, ti salderò il tutto quando

arrivo. Continua a lavorare” non fosse la risposta a quelli dell’attore che

lo precedono. Nonostante AP 1 non abbia controbattuto a questa obiezione, essa

risulta comunque sia inadatta a far sorgere fondati dubbi (ernstliche

Zweifel) circa l’autenticità del documento, poiché non accompagnata da

ulteriori spiegazioni. In realtà, questa avrebbe dovuto essere messa in dubbio

con circostanze ed elementi concreti.

Per

contro non ha alcuna valenza di motivazione per la contestazione

dell’autenticità l’aver sollevato che in parte il contenuto dei messaggi

sarebbe stato contraddittorio rispetto a quanto sostenuto con la petizione

dall’attore. A prescindere dal fatto che una simile incoerenza parlerebbe

piuttosto a favore della genuinità dello screenshot e del documento, si

tratta comunque di un aspetto contenutistico che nulla ha a che vedere con

l’eccezione di falsità. In effetti, per assodata giurisprudenza questioni

relative alla credibilità del contenuto del documento (esattezza materiale) non

sono comprese nel campo di applicazione dell’art. 178 CPC, che si limita a

trattare la corrispondenza del reale autore dello stesso con quello che ne

risulta (DTF 143 III 453 consid. 3.7).

È

pertanto a torto che il Pretore ha escluso dalle prove il documento in

questione in base alla semplice e superficiale contestazione di falso della

parte convenuta. Su questo punto l’appello si rivela quindi fondato. Le

relative conseguenze saranno illustrate in seguito.

3.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello dev’essere messa nella

condizione di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena

l’irricevibilità delle medesime. Inoltre, la valida contestazione delle considerazioni

pretorili presuppone che essa trovi un fondamento nelle allegazioni di prima

sede, non potendo nuove tesi e nuovi elementi essere ammessi se non secondo i

requisiti degli art. 317 CPC.

L’obbligo di una parte di sostanziare i

fatti rilevanti (obbligo di allegazione e specificazione, art. 55 cpv. 1 CPC) significa

che la stessa è tenuta ad allegare e a specificare quei fatti non solo nei suoi

fondamenti ma in maniera chiara ed esaustiva così da permettere a lei di offrire

le necessarie prove, alla controparte di poter prendere posizione e di far assumere le eventuali controprove,

rispettivamente al giudice di apprezzare

i fatti e di sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti (art.

150.

cpv. 1 CPC; DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). L’ampiezza dell’onere di allegazione e di specificazione dipende dalla natura della

norma di legge invocata dalla

parte e dal comportamento processuale della controparte (DTF 127 III 365

consid. 2b; STF 4A_155/2014 del 5 agosto 2014 consid. 7.3). In particolare, in

caso di contestazione formulata dalla controparte, le affermazioni di fatto

dell’altra devono essere descritte con ancor maggiore precisione e rese

concrete (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1).

Il rinvio globale a documenti allegati non

basta per adempiere all’onere di allegazione e di specificazione (STF 4A_502/2016

del 6 febbraio 2017 consid. 5.2).

Di

regola un semplice rimando ai documenti allegati alla memoria scritta della

parte in questione è insufficiente (TF 4A_502/2016 del 6.2.2017 consid. 5.2;

4A_252/2016 del 17.10.2016 consid. 2.2; 4A_552/2015 del 25.5.2016 consid. 2.6,

4A_651/2015 del 19.4.2016 consid. 4.3 con rinvii), non spetta infatti al

giudice né alla controparte ricavare da tali inserti l'esposizione dei fatti o

passare questi ultimi al vaglio per individuare elementi utili. Non che un

rinvio a un determinato atto non possa, eccezionalmente, soddisfare gli

obblighi di specificazione. Anche in tal caso, però, i fatti devono essere

addotti nei loro tratti o contorni essenziali nei memoriali di causa. Non basta

che negli inserti figurino in qualche forma le informazioni richieste. Il

rimando nell'allegato di causa deve menzionare uno specifico atto e da tale

rimando devono evincersi chiaramente gli elementi dell'inserto che assurgono ad

allegazione di parte (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.2). Le esigenze di

specificazione sono maggiori in presenza di fattispecie che si sono prodotte

integralmente nella sfera d'influenza della parte in questione (Trezzini, op.

cit., n. 39 (ii) (a) ad art. 55 CPC).

In

assenza di una sufficiente allegazione il relativo fatto non può essere

considerato o rimane incerto e il tribunale deve pertanto giudicare in sfavore

della predetta parte.

4.

Giusta l'art. 319 cpv. 1

CO con un contratto individuale di lavoro il lavoratore si obbliga a lavorare

al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato in un

rapporto di subordinazione e questi si impegna a pagargli un salario stabilito

a tempo o a cottimo. Durata e stipendio non sono da soli sufficienti a

caratterizzare il contratto di lavoro, poiché l’elemento determinante è il

rapporto di subordinazione.

L’art. 320 cpv. 2 CO prescrive che un contratto di lavoro debba essere

considerato concluso quanto il datore di lavoro accetta l’esecuzione di un

lavoro che per le sue tipologie e per le circostanze non può essere presunta a

titolo gratuito.

Presupposti sono in questo caso solo che il datore di lavoro accetti

l’esecuzione di simili prestazioni e che sussista un rapporto di

subordinazione.

Il lavoro deve essere stato fornito con l’idea di ricevere una

remunerazione, anche se non si tratta dell’unica motivazione del salariato. Di

principio si riconosce che oggigiorno il lavoro deve essere remunerato, essendo

esso sovente necessario per assicurare la sussistenza della persona (Meier, Commentaire romand, 3 ed., n. 6

ad art. 320). In tal caso l’ammontare del compenso deve essere determinato

secondo gli usi o, se del caso, in base ai salari minimi vigenti.

Le parti possono escludere l’applicabilità dell’art. 320 cpv. 2 CO solo

con espresso accordo (Meier, op.

cit., n. 77 ad art. 320).

Attività di volontariato o servizi resi tra conoscenti non comportano

di norma l’applicazione dell’art. 320 cpv. 2 CO essendo prestate per cortesia

(DTF 137 III 539 consid. 4.1; STF 4A_195/2007 del 16 luglio 2007 consid. 4

relativo all’aiuto occasionale in cucina).

Carenze

allegatorie

5.

Per il primo giudice l’accertamento dalla mancata dimostrazione

dell’esistenza di un rapporto di lavoro sarebbe una conclusione obbligata poiché,

oltre a non potere trovare fondamento nella documentazione esclusa a seguito

dell’eccezione di falso, non potrebbe neppure fondarsi sulle dichiarazioni dei

testi sentiti che non sono state sufficientemente precise e credibili per

qualificare il rapporto esistente tra le parti come un contratto di lavoro.

Questi, in effetti, pur convergendo sul fatto di avere visto l’attore lavorare

presso la casa del convenuto, non hanno fornito alcun elemento in merito alle

circostanze in cui l’accordo tra le parti sarebbe avvenuto né elementi a favore

dell’esistenza di un rapporto di subordinazione tra loro. Inoltre il teste I__________

S__________ aveva fornito indicazioni in merito alla grande trascuratezza di

casa, piscina e giardino che consentivano di concludere che tra inizio maggio e

metà luglio 2015 l’attore non aveva eseguito nessun tipo di lavoro di

manutenzione e giardinaggio. Alla stessa stregua le deposizioni relative al

periodo in cui è stata attiva la ditta __________ SA sono state a tal punto

generiche da non permettere di accertare una regolarità sufficiente delle

prestazioni attoree: la teste C__________ P__________ ha dichiarato di avere

portato solo tre clienti alla villa, sicché quanto da lei visto è qualificabile

al massimo come occasionale; V__________ C__________ dal canto suo era un

dipendente saltuario dell’impresa di costruzioni e ha precisato di avere visto

solo un paio di volte l’attore lavorare a piscina, erba e alberi. A questo si

aggiungeva, per il giudice, anche il fatto che la pulizia e la sistemazione

della piscina, così come l’assetto a sistemazione del fondo e del giardino

erano tra i lavori di cui era stata incaricata tale ditta con l’offerta di cui

al doc. H, sicché le testimonianze apparivano dubbie, essendo poco plausibile

che l’attore avesse iniziato ad occuparsi dell’ordinaria manutenzione delle

opere proprio all’arrivo degli operai e durante l’esecuzione dei lavori. A

confermare l’assenza di elementi concreti a favore della conclusione di un

contratto di lavoro vi era poi, per il primo giudice, anche quanto detto dai

testi R__________ V__________, che ha sostenuto che la villa al momento

dell’acquisto da parte del convenuto era perfetta mentre nel 2017 era un’altra

casa, tutta da rifare, e T__________ G__________ che ha pure definito come

disastroso lo stato della casa.

Pertanto,

secondo il Pretore, la prova che AP 1 si sia occupato della ordinaria

manutenzione e pulizia della casa, della piscina e del giardino tra l’8 maggio

2015.

e il 31 marzo 2017 è fallita.

Non

contestato è invece che l'attore fosse presente presso la villa durante i

lavori e che aprisse e chiudesse la porta agli operai così come che fungesse da

tramite con l’impresa per la delibera dei lavori e la scelta dei materiali e

pure che aprisse l’abitazione ai potenziali acquirenti. Per il primo giudice,

però, oltre a mancare per quest’ultima attività la prova che all’attore sia

stato dato un mandato di vendita, non è stato possibile appurare quanto tempo

egli abbia dedicato a tali attività, non avendo egli indicato quanto sono

durati i lavori dell’impresa e non avendo egli mai precisato quante ore al

giorno mettesse a disposizione del convenuto, lavorando egli per L__________ SA

al 30%. In simili circostanze, considerato pure il rapporto di amicizia che

legava all’epoca le parti, riconosciuto dallo stesso attore nella petizione a

pag. 2, non era possibile applicare l’art. 320 cpv. 2 CO.

Infine,

ha aggiunto il Pretore, anche dalle allegazioni dello stesso attore risultavano

diversi indizi atti a mettere in dubbio la conclusione del contratto di lavoro.

In primis il fatto di avere asseritamente lavorato 23 mesi senza ricevere alcun

salario e senza mettere formalmente in mora il datore di lavoro, anticipando

addirittura le spese in vece di quest’ultimo, a maggior ragione visto che AP 1

aveva sostenuto di percepire da L__________ SA uno stipendio lordo di fr.

1'350.- mensili e che contava su questo lavoro per avere un’entrata

supplementare. Ma poi anche senza tenere alcun conteggio delle spese anticipate

e degli importi ricevuti a tale titolo dalla controparte, ma anche senza

contestare debitamente l’assenza di una regolare disdetta e senza fare alcun

riferimento agli elementi caratteristici di un rapporto di lavoro di quasi due

anni quali la richiesta di vacanze o l’annuncio di un impedimento lavorativo o

simili. In merito alla fine del rapporto di lavoro l’attore, pur criticandone

le modalità, neppure ha lamentato l’assenza di una regolare disdetta del

contratto.

5.1

Con

il suo gravame, AP 1 lamenta un’evasione inaccettabilmente sbrigativa della

vertenza che avrebbe portato il giudice a fornire argomentazioni contrarie

all’art. 322 cpv. 1 CO.

In

particolare il Pretore avrebbe erroneamente concluso che l’attore non aveva

indicato le circostanze in cui l’accordo tra le parti sarebbe stato raggiunto,

né avrebbe addotto elementi utili a provare un rapporto di subordinazione tra

loro. In realtà, sin dalla conciliazione, egli avrebbe dimostrato l’enorme

impegno profuso a favore di AO 1 con messaggi telefonici (sms o Whatsapp)

raccolti su una chiavetta USB (doc. C) e in parte stampati (doc. E e T),

relativi alla fittissima corrispondenza quotidiana intercorsa tra le parti, dai

quali si evincerebbe in maniera inequivocabile il suo operato, l’entità e la

qualità delle mansioni svolte e il fatto che egli fosse solito interpellare il

convenuto per ogni intervento e aspettare le sue direttive, elementi a supporto

dell’esistenza di un rapporto di subordinazione ai sensi dell’art. 319 e segg.

CO. La corrispondenza del convenuto sarebbe stata per due anni recapitata

presso il domicilio dell’attore a __________ e quest’ultimo avrebbe avvisato la

controparte di ogni pendenza amministrativa e gli avrebbe segnalato le fatture

da pagare.

Non

sarebbe poi vero che egli si sarebbe limitato a un generico rinvio allo scritto

31.

marzo 2017 (doc. B), ma avrebbe invece prodotto il resoconto pressoché

integrale della sua attività. Egli avrebbe dichiarato sin da quella lettera

d’avere lavorato 4-5 ore al giorno e che per tale impegno gli era stato

promesso un compenso di fr. 3'000.- al mese. La prova sarebbe nel doc. E, ossia

nel messaggio con cui egli aveva scritto al convenuto “abbiamo concordato

3'000.- fr. al mese!” e questi gli avrebbe risposto “ciao Igor non ti

preoccupare ti salderò tutto quando arrivo. Continua a lavorare”. Di

conseguenza non sarebbe stato nemmeno corretto pretendere che l’attore

dimostrasse la percentuale lavorativa e gli orari di lavoro.

A

questo andrebbero aggiunte le dichiarazioni dei testi I__________ S__________,

V__________ C__________ e R__________ Z__________ che avrebbero confermato che

era l’attore colui che apriva loro le porte della villa tutte le mattine e che

controllava i lavori che facevano durante la giornata, che si occupava delle

fatture, faceva da intermediario con il convenuto, puliva la casa, che tagliava

l’erba, sistemava il giardino e puliva la piscina. Inoltre R__________ Z__________,

asserendo che AP 1 si rivolgeva a AO 1 quando c’era qualcosa da decidere e poi

comunicava la scelta di quest’ultimo a chi di dovere, avrebbe attestato pure il

rapporto di subordinazione.

Il

fatto che il preventivo di R__________ SA prevedesse lavori straordinari alla

piscina e al giardino non escluderebbe, come reputato invece dal Pretore, che

l’attore si sia occupato della pulizia corrente e dei lavori preliminari.

Da

ultimo, il primo giudice avrebbe sbagliato a fondarsi unicamente sui testi T__________

G__________ e R__________ V__________, ignorando volutamente che questi avevano

ancora un legame con il convenuto, essendo subentrati proprio all’attore. La

prima come agente incaricata della vendita, il secondo quale custode tuttofare.

5.2

Come

illustrato, non è il fatto di avere effettuato delle prestazioni a favore del

convenuto ad essere controverso, quanto piuttosto la loro natura giuridica, non

essendone stata dimostrata la quantità, la qualità e la frequenza, oltre che

non essendovi prove che tra le parti sia stato concordato un salario mensile di

fr. 3'000.- come asserito dall’attore e che tra loro vi fosse un rapporto di

subordinazione.

Il

richiamo dei vari messaggi scambiati tra le parti contenuti nella pennetta USB

di cui al doc. C è indubbiamente troppo generico e inconsistente per assurgere

a prova. A maggior ragione tenuto conto che si tratta di conversazioni in russo

prive di traduzione. Per districare un simile coacervo di messaggi con un

minimo di sicurezza sarebbe stato necessario produrne una stampa con la loro

traduzione specifica, contestualizzarli nel dettaglio, possibilmente con

riferimenti a fatti concreti e accertabili, nonché, punto fondamentale,

allegare in maniera dettagliata perché e come essi avrebbero dovuto fungere da

sostegno alla tesi dell’esistenza di un contratto di lavoro durato tutto il

periodo in questione.

Lo

scambio di messaggi di cui al doc. E, non è certamente sufficiente a dimostrare

che tra le parti fosse stato concordato un salario mensile di fr. 3'000.-, non

bastando l’affermazione “Non ti preoccupare ti salderò il tutto quando

arrivo. Continua a lavorare” fatta da AO 1 al termine di almeno tre lunghi

messaggi nei quali la controparte gli aveva chiesto di tutto - dal pagamento

delle fatture di terzi per la casa, a soldi per pagare acquisti vari sempre per

le necessità della casa e la piscina, al fatto di voler chiarire la situazione

avendo egli lavorato negli 8 mesi precedenti e avendo concordato fr. 3'000.- al

mese - a concludere in maniera inequivocabile, a fronte di una contestazione

chiara della controparte, che vi sia mai stato proprio un accordo sul salario.

Essendo

la frase, anche se letta nel contesto, priva di qualsiasi riferimento a uno dei

tre messaggi che la precedevano, non è possibile comprendere cosa l’estensore intendesse

con quel “tutto” e collegarlo senza altri pertinenti elementi ai pretesi fr.

3'000.- mensili sarebbe oltremodo azzardato.

5.3

Ciò posto,

potrebbe ancora entrare in linea di conto la presunzione dell’art. 320 cpv. 2

CO. A tal proposito va avantutto rilevato come sia incontestabile che l’attore

non abbia allegato in tempo utile ai sensi del CPC, ossia al più tardi con la

replica, di avere lavorato 4/5 ore al giorno e il generico rinvio al doc. B non

sana tale lacuna.

A

prescindere da ciò, non sussiste agli atti nessuna prova che consenta di

determinare la portata e la qualità delle prestazioni fornite dall’attore al

convenuto e quindi di stabilire con la necessaria attendibilità che si sia

trattato di prestazioni regolari assimilabili a quelle di un contratto di

lavoro. Nessuno dei testi è stato in grado di esprimersi in merito con la

dovuta precisione, anzi. In particolare, come rettamente accertato dal Pretore,

le costatazioni dell’immobiliarista luganese C__________ P__________, che aveva

avuto a che fare con entrambe le parti, e quella di V__________ C__________,

dipendente saltuario di R__________ SA, circa la presenza alla villa e i lavori

ivi forniti da V__________ V__________ possono tutt’al più permettere di

stabilire che egli vi ha sporadicamente effettuato dei lavori, ma nulla più,

essendo stata la loro presenza sul posto solo occasionale e molto limitata nel

tempo.

Contrariamente

all’opinione dell’appellante, quanto dichiarato da R__________ Z__________,

titolare e impiegato di R__________ SA, non ha fornito la prova che sussistesse

un rapporto di subordinazione né l’insorgente spiega perché le frasi da lui

estrapolate dal verbale di interrogatorio del 22 gennaio 2019 di questo teste

dovrebbero dimostrarlo, non bastando le citazioni a fungere da sufficiente motivazione

di appello. In realtà non è solo necessario che il lavoratore segua le

direttive del datore di lavoro per accertare l’esistenza di un rapporto di

subordinazione, ma è indispensabile che sussista una relazione più strutturata,

data quando il primo è dipendente da quest’ultimo dal profilo personale, organizzativo e temporale e, in una

certa misura, anche economico (DTF 121 I 259 consid. 3a), ovvero quanto

il lavoratore è sottoposto alla sorveglianza, agli ordini e alle istruzioni del

datore di lavoro ed è integrato in una struttura di lavoro altrui, occupandovi

un posto determinato (art. 319 cpv. 1 CO). Un tale rapporto non sussiste ad

esempio se l'organizzazione lavorativa non è dettata da terze persone, se non

vi è l'obbligo di seguire le istruzioni né esiste dipendenza economica e se

inoltre chi fornisce la prestazione lavorativa gode di autonomia sotto il

profilo territoriale e temporale (STF 4C.276/2006 del 25 gennaio 2007 consid.

5). Su questi aspetti non è possibile concludere alcunché dalla deposizione di

R__________ Z__________, non avendo le impressioni personali del teste alcuna

rilevanza probatoria e riferendosi le sue altre dichiarazioni, nonostante

un’apparenza diversa, a casi singoli, puntuali, che non permettono di

comprovare l’esistenza di un’attività costante.

È poi del tutto condivisibile la posizione

pretorile secondo la quale i testi R__________ __________ e T__________ G__________

hanno fornito informazioni che mettono seriamente in discussione l’affermazione

secondo la quale l’attore si sarebbe occupato dell’ordinaria manutenzione e

pulizia della casa, avendo essi attestato che lo stabile si trovava in un

pessimo stato. Un superficiale e generico richiamo al fatto che queste due

persone sarebbero ancora oggi legate al convenuto poiché il primo sarebbe ora

il suo custode tuttofare e la seconda avrebbe ricevuto l’incarico di vendere lo

stabile di __________, non è idonea, in assenza di incoerenze o contraddizioni

interne e con le altre prove, a destituire di credibilità il loro dire (STF

4P.71/2004 del 26 agosto 2004 consid. 3.3.; STF 4P.137/2000 del 5 gennaio 2001

consid. 3a; II CCA 21 settembre 2021 inc. n. 12.2020.122, 8 marzo 2022 inc. n.

12.2021.105).

5.4

Da ultimo va rilevato

come, a giusto titolo, il Pretore abbia intravvisto nel comportamento del

procedente un atteggiamento contraddittorio con le sue tesi, poiché il fatto di

avere fornito delle prestazioni lavorative per ben 23 mesi senza mai reclamare

alcunché e senza mai mettere in mora il datore di lavoro, mal si concilia con

l’esistenza di un contratto di lavoro. Soprattutto considerato che il salario

di fr. 3'000.- mensili avrebbe dovuto integrare quello, basso, percepito da AP

1.

per la sua altra attività di noleggio di autovetture.

Pure inspiegabile sarebbe la mancata

contestazione della disdetta di tale asserito contratto e l’assenza di

qualsiasi accenno al diritto a vacanze nonostante i due anni di durata del

contratto.

Inoltre, non citate nella sentenza, vi

sono pure le affermazioni contenute nei messaggi di cui al doc. E, ove l’attore

aveva sostenuto di tagliare una volta a settimana l’erba e pulire due o tre

volte, sempre a settimana, i pavimenti, che indeboliscono quella di avere

lavorato tutti i giorni presso la casa di __________ per 4/5 ore al giorno.

La prova dell’esistenza di un contratto di

lavoro, pertanto, non risulta essere data.

Conclusioni

6.

Alla luce di tutto quanto precede, l’appello presentato dall’attore

deve essere respinto e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett.

a CPC).

Le

spese processuali della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore

litigioso di fr. 71'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC)

dell’appellante.

Quest’ultimo

dovrà versare all’appellato fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 13 gennaio

2023 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 14 dicembre 2022 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 2'500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 2'000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).