12.2023.9
Qualifica del rapporto fra le parti, dimostrazione dell'esistenza di un contratto di lavoro e del diritto al salario
19 giugno 2023Italiano29 min
come custode e tuttofare dell’abitazione da quest’ultimo acquistata nel 2015 a __________,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.9
Lugano
19 giugno 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.65 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 5 aprile 2018 da
AP
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinato dall’ PA 2
con cui l’attore ha chiesto
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 71'000.- oltre interessi al 5% a
partire dal 1° aprile 2017;
pretesa alla quale il
convenuto si è opposto e che il Pretore ha respinto con decisione 14 dicembre
2022, caricando all’attore la tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 4'000.- e condannandolo pure al pagamento alla controparte di fr. 6'000.- a
titolo di ripetibili;
insorgente l’attore
con appello 13/17 gennaio 2023, con cui chiede la riforma della decisione
impugnata nel senso di accogliere la petizione e caricare la tassa di fr.
4'000.- e quella di seconda istanza, nonché ripetibili di fr. 10'000.- per il
primo e secondo grado di giudizio a AO 1;
mentre il convenuto con
risposta 6 marzo 2023 ha postulato la reiezione dell’appello;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Con petizione 5 aprile 2018 AP 1 ha postulato la condanna di AO 1 al
pagamento di fr. 71'000.- oltre interessi al 5% a partire dal 1° aprile 2017,
dei quali fr. 67'000.- a titolo di salario e fr. 4'000.- a titolo di rimborso
spese.
A
suo dire la pretesa si fonderebbe su un contratto di lavoro concluso l’8 maggio
2015 tra le parti, in base al quale egli sarebbe stato assunto dal convenuto
come custode e tuttofare dell’abitazione da quest’ultimo acquistata nel 2015 a __________,
con un salario mensile di fr. 3'000.-. In particolare egli avrebbe dovuto
occuparsi di ritirare le chiavi, di effettuare regolari controlli, della
pulizia della piscina, dei lavori di giardinaggio e della manutenzione
regolare, oltre che di seguire i lavori di ristrutturazione dello stabile e le
questioni burocratiche legate all’abitazione, compresi i pagamenti.
Avendo
fornito i propri servizi per 23 mesi, egli sostiene di avere diritto al
riconoscimento di salari per complessivi fr. 69'000.-, dai quali dovrebbero
essere sottratti fr. 2'000.- ricevuti a titolo di acconto dalla controparte a
inizio 2016.
Le
spese di fr. 4'000.- consisterebbero in fr. 3'900.- per la benzina e fr. 100.-
per la messa a disposizione dei propri utensili, del proprio veicolo e del
proprio cellulare.
B.
Con risposta 2 luglio 2018 AO 1 ha chiesto di respingere la
petizione ritenendo infondate le richieste del procedente.
In
primo luogo egli ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito,
stante il suo domicilio a __________ e l’assenza di un legame contrattuale tra
le parti, per poi contestare la validità delle notificazioni degli atti
giudiziari sino a quel momento effettuate.
Nel
merito, il convenuto ha negato di avere assunto AP 1 - conosciuto nella
primavera del 2015 e con cui aveva intrattenuto contatti di una certa intensità
- in qualsiasi funzione e di avergli fatto credere di poter ambire a una
retribuzione, pur riconoscendo che era stato quest’ultimo a dirgli che la sua
proprietà necessitava di un risanamento e a indirizzarlo sull’impresa di
costruzioni R__________ SA, garantendone la professionalità e assicurando una
tempestiva esecuzione delle opere appaltatele, confidandogli di essere amico e
socio in affari del suo direttore R__________ G__________.
Inoltre,
per AO 1, le opere effettuate da quell’impresa si sarebbero rivelate difettose
e inservibili, con la conseguenza che, qualora la pretesa attorea venisse
accolta, sarebbe da porre in compensazione con un credito di fr. 50'000.-
derivante da tale inadempienza dell’appaltatrice, della quale a suo dire
dovrebbe rispondere direttamente l’attore ai sensi dell’art. 111 CO. Pure
oggetto di compensazione con l’asserito credito di controparte dovrebbe poi
essere un ulteriore importo di fr. 25'000.- vantato nei confronti di AP 1 per
lo stato disastroso in cui egli avrebbe trovato il suo immobile e il giardino e
per la sparizione di diversi beni di valore, così come un credito di fr.
46'000.- quale controprestazione per l’occupazione senza autorizzazione della
casa da parte dell’attore (fr. 2'000.- al mese per 23 mesi).
Infine,
il convenuto ha rilevato come nel 2015 la controparte si sarebbe fatta
consegnare dal precedente proprietario R__________ V__________ fr. 3'000.- e
avrebbe ricevuto da lui stesso, in varie tranches e a contanti per il
tramite di due persone terze, complessivi fr. 28'500.-, non menzionati nella
petizione, sul cui impiego pretende ora un dettagliato rendiconto.
C.
Con replica 17 agosto 2018 l’attore, riconfermandosi nelle proprie
allegazioni e domande, ha, oltre ad approfondire alcune tematiche in base alle
posizioni assunte dalla controparte, chiesto la reiezione dell’eccezione di
incompetenza territoriale e di quella di nullità della notifica degli atti di
causa, rilevando come il convenuto fosse formalmente domiciliato a __________,
non essendo pensabile che altrimenti potesse avere acquistato una villa con una
superficie abitabile netta superiore ai mq 200, limite oltre il quale in base
alla OAFE non è fattibile per uno straniero comprare un’abitazione secondaria
(art. 10). __________ sarebbe stato anche il luogo di lavoro di AO 1 ed egli
avrebbe ritirato regolarmente la convocazione al tentativo di conciliazione
dando mandato a un legale di rappresentarlo. Con quell’allegato AP 1 ha pure
precisato che tutti gli esborsi da lui ricevuti a contanti, ad eccezione dei
fr. 2'000.-, erano stati concessi per dei pagamenti fatti o da fare
nell’interesse della controparte.
A
tali argomentazioni il convenuto ha ribattuto con duplica 1° ottobre 2018, con
la quale ha esposto nuovamente le posizioni della risposta.
Terminata
l’istruttoria, entrambe le parti si sono riconfermate nelle rispettive
richieste e allegazioni con conclusioni di data 15 settembre 2022.
D.
Con sentenza 14 dicembre 2022
il Pretore ha respinto la petizione, accollando la tassa di giustizia di fr.
4'000.- all’attore, condannato a rifondere al convenuto fr. 6'000.- a titolo di
ripetibili.
Egli ha stabilito innanzitutto la
propria competenza territoriale fondata sull’art. 115 cpv. 1 LDIP, rilevato che
la fattispecie presentava elementi
d’internazionalità (art. 1 LDIP) e che __________ era il luogo della
prestazione caratteristica dell’asserito contratto di lavoro, ed ha giudicato
abusiva poiché lesiva del principio della buona fede processuale l’eccezione
relativa alla corretta notificazione degli atti giudiziari introduttivi, preso
atto che questi erano stati regolarmente ritirati senza che fosse eccepito
alcunché prima della risposta.
Nel merito il Pretore ha concluso che
l’attore era venuto meno al suo dovere di allegazione e prova in relazione
all’asserita conclusione di un contratto di lavoro con il convenuto, essendosi
egli limitato a sostenere di essere stato assunto dalla controparte l’8 maggio
2015 con il compito di ritirare le chiavi dell’abitazione di __________ e di
eseguire regolari controlli, pulizia, manutenzione ordinaria e giardinaggio per
un salario mensile di fr. 3‘000.- senza tuttavia, a fronte delle contestazioni
sollevate da AO 1, indicare le circostanze in cui l’accordo sarebbe stato
raggiunto né addurre elementi utili a comprovare il rapporto di subordinazione
tra le parti così come la percentuale di lavoro o gli strumenti da utilizzare. In
effetti, nessuna delle prove addotte è stata ritenuta dal primo giudice atta a
suffragare la tesi attorea: i messaggi telefonici non erano utilizzabili poiché
oggetto di eccezione di falso, ma anche se lo fossero stati non erano
sufficienti per dimostrare l’esistenza di un contratto esplicito o per atti concludenti,
rispettivamente per ritenere adempiti i presupposti di applicazione dell’art.
320 cpv. 2 CO, così come insufficienti erano le dichiarazioni dei testi.
E.
Con appello 13/17 gennaio 2023
AP 1 è insorto contro tale giudizio, chiedendo in via principale la riforma della decisione impugnata nel senso di
accogliere la petizione e caricare a AO 1 la tassa di giustizia e le spese di
primo grado di complessivi fr. 4'000.- e quella di seconda istanza, nonché accollargli
ripetibili di fr. 10'000.- per il primo e secondo grado di giudizio.
La parte appellata, con risposta 6 marzo
2023, ha postulato la reiezione del gravame.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante
appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). I termini di appello e di
risposta sono entrambi di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC).
In
concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal
valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio
impugnato. L’appello 13/17 gennaio 2023 (spedito il 14 gennaio 2023) contro la
decisione 14 dicembre 2022 (notificata il 16 dicembre 2022) è tempestivo (a
maggior ragione tenuto conto delle ferie giudiziarie), così com’è tempestiva la
risposta 6 marzo 2023 dell’appellato.
Eccezione
di falso
2.
Preliminarmente è opportuno chinarsi sulla censura mossa
dall’appellante alla sentenza impugnata relativamente alla mancata
considerazione della prova documentale della corrispondenza sms e WhatsApp a
seguito della contestazione di falso mossa dal convenuto.
Per
AP 1 questa conclusione sarebbe errata, non tenendo conto che la doglianza
avanzata da AO 1 è stata vaga e priva di qualsiasi motivazione. Se si fosse
trattato di un unico messaggio, ammette, si sarebbe potuto nutrire qualche
dubbio, ma, trattandosi dell’operato svolto e avallato dalla controparte
sull’arco di ben 23 mesi, non è pensabile che sia sufficiente una generica
obiezione per destituire di fondamento la prova. Questa sarebbe a maggior
ragione valida tenuto conto che la controparte non avrebbe negato l’incarico
attribuitogli né il lavoro da lui svolto, ma ne avrebbe (ingiustamente)
criticato la qualità. Il convenuto, aggiunge, non avrebbe poi chiesto
l’allestimento di una perizia informatica sul contenuto della pennetta USB.
2.1
Secondo l'art. 178 CPC la parte che si
prevale in causa di un documento deve provarne l'autenticità quando la stessa è
contestata dalla controparte. In linea di principio, pertanto, in presenza di
documenti formalmente e apparentemente corretti vige una presunzione di fatto
circa la loro autenticità. La contestazione deve essere sufficientemente
motivata nel senso che la controparte non può limitarsi a sostenere in maniera
generica la falsità del documento ma deve addurre tutti gli elementi concreti
e/o le prove atti a insinuare considerevoli dubbi sull'autenticità del
documento. Non occorre che tali elementi ne comprovino la falsità, ma è
sufficiente che inducano a dubitare seriamente della sua genuinità. Ciò fa
decadere la presunzione di fatto e ripristina l'onere della prova a carico di
chi si avvale del documento (DTF 143 III 456 consid. 3.3; RtiD II-2016 pag. 640
n. 27c e II-2013 pag. 814 consid. 5; CCR, inc. 16.2015.26 dell'11 settembre
2017.
consid. 5b; Dolge in Basler
Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 178; Schweizer
in Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 7 ad art. 178; Trezzini, Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 7 ad
art. 178; Weibel in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3a edizione,
n. 1, 5 e segg. ad art. 178 CPC).
2.2
Con la sua
risposta di causa (pag. 4) il convenuto ha eccepito di falso quanto estrapolato
dal doc. E, con la motivazione che era contestata l’autenticità e l’esistenza
dello scambio di messaggi telefonici in questione e in ogni caso la corrispondenza
tra il messaggio dell’attore e la pretesa sua risposta. A suo dire una prova
tramite screenshot (ossia il salvataggio sotto forma di fotografia di
quanto appare sullo schermo del telefono cellulare) non potrebbe poi essere
considerata tale in quanto facilmente oggetto di manipolazioni e abusi. Inoltre
il tenore del documento smentirebbe addirittura le tesi attoree, laddove indica
che l’inizio dei lavori sarebbe risalito a 8 mesi prima, quindi a inizio 2016 e
non a metà 2015 come preteso con la petizione.
Con
la duplica (pag. 5) egli ha ribadito tale posizione sottolineando come il doc.
E rimanesse eccepito di falso giacché frutto di contraffazione, non essendo le
conversazioni mai avvenute.
In
questo modo il convenuto ha di principio sollevato una generica contestazione
della valenza delle foto screenshot alla base del testo tradotto e
prodotto quale doc. E. Di per sé una simile contestazione riferita a un tale
tipo di documento - la cui utilizzabilità quale prova, soggetta
all’apprezzamento del giudice, è indiscutibile - è insufficiente per
concluderne la falsità (STF 4A_395/2015 del 2 novembre 2015 consid. 3.3.1
proprio su screenshots).
Una
seppur flebile motivazione potrebbe consistere nell’aver negato che il suo
messaggio finale “Ciao AP 1, non ti preoccupare, ti salderò il tutto quando
arrivo. Continua a lavorare” non fosse la risposta a quelli dell’attore che
lo precedono. Nonostante AP 1 non abbia controbattuto a questa obiezione, essa
risulta comunque sia inadatta a far sorgere fondati dubbi (ernstliche
Zweifel) circa l’autenticità del documento, poiché non accompagnata da
ulteriori spiegazioni. In realtà, questa avrebbe dovuto essere messa in dubbio
con circostanze ed elementi concreti.
Per
contro non ha alcuna valenza di motivazione per la contestazione
dell’autenticità l’aver sollevato che in parte il contenuto dei messaggi
sarebbe stato contraddittorio rispetto a quanto sostenuto con la petizione
dall’attore. A prescindere dal fatto che una simile incoerenza parlerebbe
piuttosto a favore della genuinità dello screenshot e del documento, si
tratta comunque di un aspetto contenutistico che nulla ha a che vedere con
l’eccezione di falsità. In effetti, per assodata giurisprudenza questioni
relative alla credibilità del contenuto del documento (esattezza materiale) non
sono comprese nel campo di applicazione dell’art. 178 CPC, che si limita a
trattare la corrispondenza del reale autore dello stesso con quello che ne
risulta (DTF 143 III 453 consid. 3.7).
È
pertanto a torto che il Pretore ha escluso dalle prove il documento in
questione in base alla semplice e superficiale contestazione di falso della
parte convenuta. Su questo punto l’appello si rivela quindi fondato. Le
relative conseguenze saranno illustrate in seguito.
3.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria
tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,
esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello dev’essere messa nella
condizione di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena
l’irricevibilità delle medesime. Inoltre, la valida contestazione delle considerazioni
pretorili presuppone che essa trovi un fondamento nelle allegazioni di prima
sede, non potendo nuove tesi e nuovi elementi essere ammessi se non secondo i
requisiti degli art. 317 CPC.
L’obbligo di una parte di sostanziare i
fatti rilevanti (obbligo di allegazione e specificazione, art. 55 cpv. 1 CPC) significa
che la stessa è tenuta ad allegare e a specificare quei fatti non solo nei suoi
fondamenti ma in maniera chiara ed esaustiva così da permettere a lei di offrire
le necessarie prove, alla controparte di poter prendere posizione e di far assumere le eventuali controprove,
rispettivamente al giudice di apprezzare
i fatti e di sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti (art.
150.
cpv. 1 CPC; DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). L’ampiezza dell’onere di allegazione e di specificazione dipende dalla natura della
norma di legge invocata dalla
parte e dal comportamento processuale della controparte (DTF 127 III 365
consid. 2b; STF 4A_155/2014 del 5 agosto 2014 consid. 7.3). In particolare, in
caso di contestazione formulata dalla controparte, le affermazioni di fatto
dell’altra devono essere descritte con ancor maggiore precisione e rese
concrete (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1).
Il rinvio globale a documenti allegati non
basta per adempiere all’onere di allegazione e di specificazione (STF 4A_502/2016
del 6 febbraio 2017 consid. 5.2).
Di
regola un semplice rimando ai documenti allegati alla memoria scritta della
parte in questione è insufficiente (TF 4A_502/2016 del 6.2.2017 consid. 5.2;
4A_252/2016 del 17.10.2016 consid. 2.2; 4A_552/2015 del 25.5.2016 consid. 2.6,
4A_651/2015 del 19.4.2016 consid. 4.3 con rinvii), non spetta infatti al
giudice né alla controparte ricavare da tali inserti l'esposizione dei fatti o
passare questi ultimi al vaglio per individuare elementi utili. Non che un
rinvio a un determinato atto non possa, eccezionalmente, soddisfare gli
obblighi di specificazione. Anche in tal caso, però, i fatti devono essere
addotti nei loro tratti o contorni essenziali nei memoriali di causa. Non basta
che negli inserti figurino in qualche forma le informazioni richieste. Il
rimando nell'allegato di causa deve menzionare uno specifico atto e da tale
rimando devono evincersi chiaramente gli elementi dell'inserto che assurgono ad
allegazione di parte (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.2). Le esigenze di
specificazione sono maggiori in presenza di fattispecie che si sono prodotte
integralmente nella sfera d'influenza della parte in questione (Trezzini, op.
cit., n. 39 (ii) (a) ad art. 55 CPC).
In
assenza di una sufficiente allegazione il relativo fatto non può essere
considerato o rimane incerto e il tribunale deve pertanto giudicare in sfavore
della predetta parte.
4.
Giusta l'art. 319 cpv. 1
CO con un contratto individuale di lavoro il lavoratore si obbliga a lavorare
al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato in un
rapporto di subordinazione e questi si impegna a pagargli un salario stabilito
a tempo o a cottimo. Durata e stipendio non sono da soli sufficienti a
caratterizzare il contratto di lavoro, poiché l’elemento determinante è il
rapporto di subordinazione.
L’art. 320 cpv. 2 CO prescrive che un contratto di lavoro debba essere
considerato concluso quanto il datore di lavoro accetta l’esecuzione di un
lavoro che per le sue tipologie e per le circostanze non può essere presunta a
titolo gratuito.
Presupposti sono in questo caso solo che il datore di lavoro accetti
l’esecuzione di simili prestazioni e che sussista un rapporto di
subordinazione.
Il lavoro deve essere stato fornito con l’idea di ricevere una
remunerazione, anche se non si tratta dell’unica motivazione del salariato. Di
principio si riconosce che oggigiorno il lavoro deve essere remunerato, essendo
esso sovente necessario per assicurare la sussistenza della persona (Meier, Commentaire romand, 3 ed., n. 6
ad art. 320). In tal caso l’ammontare del compenso deve essere determinato
secondo gli usi o, se del caso, in base ai salari minimi vigenti.
Le parti possono escludere l’applicabilità dell’art. 320 cpv. 2 CO solo
con espresso accordo (Meier, op.
cit., n. 77 ad art. 320).
Attività di volontariato o servizi resi tra conoscenti non comportano
di norma l’applicazione dell’art. 320 cpv. 2 CO essendo prestate per cortesia
(DTF 137 III 539 consid. 4.1; STF 4A_195/2007 del 16 luglio 2007 consid. 4
relativo all’aiuto occasionale in cucina).
Carenze
allegatorie
5.
Per il primo giudice l’accertamento dalla mancata dimostrazione
dell’esistenza di un rapporto di lavoro sarebbe una conclusione obbligata poiché,
oltre a non potere trovare fondamento nella documentazione esclusa a seguito
dell’eccezione di falso, non potrebbe neppure fondarsi sulle dichiarazioni dei
testi sentiti che non sono state sufficientemente precise e credibili per
qualificare il rapporto esistente tra le parti come un contratto di lavoro.
Questi, in effetti, pur convergendo sul fatto di avere visto l’attore lavorare
presso la casa del convenuto, non hanno fornito alcun elemento in merito alle
circostanze in cui l’accordo tra le parti sarebbe avvenuto né elementi a favore
dell’esistenza di un rapporto di subordinazione tra loro. Inoltre il teste I__________
S__________ aveva fornito indicazioni in merito alla grande trascuratezza di
casa, piscina e giardino che consentivano di concludere che tra inizio maggio e
metà luglio 2015 l’attore non aveva eseguito nessun tipo di lavoro di
manutenzione e giardinaggio. Alla stessa stregua le deposizioni relative al
periodo in cui è stata attiva la ditta __________ SA sono state a tal punto
generiche da non permettere di accertare una regolarità sufficiente delle
prestazioni attoree: la teste C__________ P__________ ha dichiarato di avere
portato solo tre clienti alla villa, sicché quanto da lei visto è qualificabile
al massimo come occasionale; V__________ C__________ dal canto suo era un
dipendente saltuario dell’impresa di costruzioni e ha precisato di avere visto
solo un paio di volte l’attore lavorare a piscina, erba e alberi. A questo si
aggiungeva, per il giudice, anche il fatto che la pulizia e la sistemazione
della piscina, così come l’assetto a sistemazione del fondo e del giardino
erano tra i lavori di cui era stata incaricata tale ditta con l’offerta di cui
al doc. H, sicché le testimonianze apparivano dubbie, essendo poco plausibile
che l’attore avesse iniziato ad occuparsi dell’ordinaria manutenzione delle
opere proprio all’arrivo degli operai e durante l’esecuzione dei lavori. A
confermare l’assenza di elementi concreti a favore della conclusione di un
contratto di lavoro vi era poi, per il primo giudice, anche quanto detto dai
testi R__________ V__________, che ha sostenuto che la villa al momento
dell’acquisto da parte del convenuto era perfetta mentre nel 2017 era un’altra
casa, tutta da rifare, e T__________ G__________ che ha pure definito come
disastroso lo stato della casa.
Pertanto,
secondo il Pretore, la prova che AP 1 si sia occupato della ordinaria
manutenzione e pulizia della casa, della piscina e del giardino tra l’8 maggio
2015.
e il 31 marzo 2017 è fallita.
Non
contestato è invece che l'attore fosse presente presso la villa durante i
lavori e che aprisse e chiudesse la porta agli operai così come che fungesse da
tramite con l’impresa per la delibera dei lavori e la scelta dei materiali e
pure che aprisse l’abitazione ai potenziali acquirenti. Per il primo giudice,
però, oltre a mancare per quest’ultima attività la prova che all’attore sia
stato dato un mandato di vendita, non è stato possibile appurare quanto tempo
egli abbia dedicato a tali attività, non avendo egli indicato quanto sono
durati i lavori dell’impresa e non avendo egli mai precisato quante ore al
giorno mettesse a disposizione del convenuto, lavorando egli per L__________ SA
al 30%. In simili circostanze, considerato pure il rapporto di amicizia che
legava all’epoca le parti, riconosciuto dallo stesso attore nella petizione a
pag. 2, non era possibile applicare l’art. 320 cpv. 2 CO.
Infine,
ha aggiunto il Pretore, anche dalle allegazioni dello stesso attore risultavano
diversi indizi atti a mettere in dubbio la conclusione del contratto di lavoro.
In primis il fatto di avere asseritamente lavorato 23 mesi senza ricevere alcun
salario e senza mettere formalmente in mora il datore di lavoro, anticipando
addirittura le spese in vece di quest’ultimo, a maggior ragione visto che AP 1
aveva sostenuto di percepire da L__________ SA uno stipendio lordo di fr.
1'350.- mensili e che contava su questo lavoro per avere un’entrata
supplementare. Ma poi anche senza tenere alcun conteggio delle spese anticipate
e degli importi ricevuti a tale titolo dalla controparte, ma anche senza
contestare debitamente l’assenza di una regolare disdetta e senza fare alcun
riferimento agli elementi caratteristici di un rapporto di lavoro di quasi due
anni quali la richiesta di vacanze o l’annuncio di un impedimento lavorativo o
simili. In merito alla fine del rapporto di lavoro l’attore, pur criticandone
le modalità, neppure ha lamentato l’assenza di una regolare disdetta del
contratto.
5.1
Con
il suo gravame, AP 1 lamenta un’evasione inaccettabilmente sbrigativa della
vertenza che avrebbe portato il giudice a fornire argomentazioni contrarie
all’art. 322 cpv. 1 CO.
In
particolare il Pretore avrebbe erroneamente concluso che l’attore non aveva
indicato le circostanze in cui l’accordo tra le parti sarebbe stato raggiunto,
né avrebbe addotto elementi utili a provare un rapporto di subordinazione tra
loro. In realtà, sin dalla conciliazione, egli avrebbe dimostrato l’enorme
impegno profuso a favore di AO 1 con messaggi telefonici (sms o Whatsapp)
raccolti su una chiavetta USB (doc. C) e in parte stampati (doc. E e T),
relativi alla fittissima corrispondenza quotidiana intercorsa tra le parti, dai
quali si evincerebbe in maniera inequivocabile il suo operato, l’entità e la
qualità delle mansioni svolte e il fatto che egli fosse solito interpellare il
convenuto per ogni intervento e aspettare le sue direttive, elementi a supporto
dell’esistenza di un rapporto di subordinazione ai sensi dell’art. 319 e segg.
CO. La corrispondenza del convenuto sarebbe stata per due anni recapitata
presso il domicilio dell’attore a __________ e quest’ultimo avrebbe avvisato la
controparte di ogni pendenza amministrativa e gli avrebbe segnalato le fatture
da pagare.
Non
sarebbe poi vero che egli si sarebbe limitato a un generico rinvio allo scritto
31.
marzo 2017 (doc. B), ma avrebbe invece prodotto il resoconto pressoché
integrale della sua attività. Egli avrebbe dichiarato sin da quella lettera
d’avere lavorato 4-5 ore al giorno e che per tale impegno gli era stato
promesso un compenso di fr. 3'000.- al mese. La prova sarebbe nel doc. E, ossia
nel messaggio con cui egli aveva scritto al convenuto “abbiamo concordato
3'000.- fr. al mese!” e questi gli avrebbe risposto “ciao Igor non ti
preoccupare ti salderò tutto quando arrivo. Continua a lavorare”. Di
conseguenza non sarebbe stato nemmeno corretto pretendere che l’attore
dimostrasse la percentuale lavorativa e gli orari di lavoro.
A
questo andrebbero aggiunte le dichiarazioni dei testi I__________ S__________,
V__________ C__________ e R__________ Z__________ che avrebbero confermato che
era l’attore colui che apriva loro le porte della villa tutte le mattine e che
controllava i lavori che facevano durante la giornata, che si occupava delle
fatture, faceva da intermediario con il convenuto, puliva la casa, che tagliava
l’erba, sistemava il giardino e puliva la piscina. Inoltre R__________ Z__________,
asserendo che AP 1 si rivolgeva a AO 1 quando c’era qualcosa da decidere e poi
comunicava la scelta di quest’ultimo a chi di dovere, avrebbe attestato pure il
rapporto di subordinazione.
Il
fatto che il preventivo di R__________ SA prevedesse lavori straordinari alla
piscina e al giardino non escluderebbe, come reputato invece dal Pretore, che
l’attore si sia occupato della pulizia corrente e dei lavori preliminari.
Da
ultimo, il primo giudice avrebbe sbagliato a fondarsi unicamente sui testi T__________
G__________ e R__________ V__________, ignorando volutamente che questi avevano
ancora un legame con il convenuto, essendo subentrati proprio all’attore. La
prima come agente incaricata della vendita, il secondo quale custode tuttofare.
5.2
Come
illustrato, non è il fatto di avere effettuato delle prestazioni a favore del
convenuto ad essere controverso, quanto piuttosto la loro natura giuridica, non
essendone stata dimostrata la quantità, la qualità e la frequenza, oltre che
non essendovi prove che tra le parti sia stato concordato un salario mensile di
fr. 3'000.- come asserito dall’attore e che tra loro vi fosse un rapporto di
subordinazione.
Il
richiamo dei vari messaggi scambiati tra le parti contenuti nella pennetta USB
di cui al doc. C è indubbiamente troppo generico e inconsistente per assurgere
a prova. A maggior ragione tenuto conto che si tratta di conversazioni in russo
prive di traduzione. Per districare un simile coacervo di messaggi con un
minimo di sicurezza sarebbe stato necessario produrne una stampa con la loro
traduzione specifica, contestualizzarli nel dettaglio, possibilmente con
riferimenti a fatti concreti e accertabili, nonché, punto fondamentale,
allegare in maniera dettagliata perché e come essi avrebbero dovuto fungere da
sostegno alla tesi dell’esistenza di un contratto di lavoro durato tutto il
periodo in questione.
Lo
scambio di messaggi di cui al doc. E, non è certamente sufficiente a dimostrare
che tra le parti fosse stato concordato un salario mensile di fr. 3'000.-, non
bastando l’affermazione “Non ti preoccupare ti salderò il tutto quando
arrivo. Continua a lavorare” fatta da AO 1 al termine di almeno tre lunghi
messaggi nei quali la controparte gli aveva chiesto di tutto - dal pagamento
delle fatture di terzi per la casa, a soldi per pagare acquisti vari sempre per
le necessità della casa e la piscina, al fatto di voler chiarire la situazione
avendo egli lavorato negli 8 mesi precedenti e avendo concordato fr. 3'000.- al
mese - a concludere in maniera inequivocabile, a fronte di una contestazione
chiara della controparte, che vi sia mai stato proprio un accordo sul salario.
Essendo
la frase, anche se letta nel contesto, priva di qualsiasi riferimento a uno dei
tre messaggi che la precedevano, non è possibile comprendere cosa l’estensore intendesse
con quel “tutto” e collegarlo senza altri pertinenti elementi ai pretesi fr.
3'000.- mensili sarebbe oltremodo azzardato.
5.3
Ciò posto,
potrebbe ancora entrare in linea di conto la presunzione dell’art. 320 cpv. 2
CO. A tal proposito va avantutto rilevato come sia incontestabile che l’attore
non abbia allegato in tempo utile ai sensi del CPC, ossia al più tardi con la
replica, di avere lavorato 4/5 ore al giorno e il generico rinvio al doc. B non
sana tale lacuna.
A
prescindere da ciò, non sussiste agli atti nessuna prova che consenta di
determinare la portata e la qualità delle prestazioni fornite dall’attore al
convenuto e quindi di stabilire con la necessaria attendibilità che si sia
trattato di prestazioni regolari assimilabili a quelle di un contratto di
lavoro. Nessuno dei testi è stato in grado di esprimersi in merito con la
dovuta precisione, anzi. In particolare, come rettamente accertato dal Pretore,
le costatazioni dell’immobiliarista luganese C__________ P__________, che aveva
avuto a che fare con entrambe le parti, e quella di V__________ C__________,
dipendente saltuario di R__________ SA, circa la presenza alla villa e i lavori
ivi forniti da V__________ V__________ possono tutt’al più permettere di
stabilire che egli vi ha sporadicamente effettuato dei lavori, ma nulla più,
essendo stata la loro presenza sul posto solo occasionale e molto limitata nel
tempo.
Contrariamente
all’opinione dell’appellante, quanto dichiarato da R__________ Z__________,
titolare e impiegato di R__________ SA, non ha fornito la prova che sussistesse
un rapporto di subordinazione né l’insorgente spiega perché le frasi da lui
estrapolate dal verbale di interrogatorio del 22 gennaio 2019 di questo teste
dovrebbero dimostrarlo, non bastando le citazioni a fungere da sufficiente motivazione
di appello. In realtà non è solo necessario che il lavoratore segua le
direttive del datore di lavoro per accertare l’esistenza di un rapporto di
subordinazione, ma è indispensabile che sussista una relazione più strutturata,
data quando il primo è dipendente da quest’ultimo dal profilo personale, organizzativo e temporale e, in una
certa misura, anche economico (DTF 121 I 259 consid. 3a), ovvero quanto
il lavoratore è sottoposto alla sorveglianza, agli ordini e alle istruzioni del
datore di lavoro ed è integrato in una struttura di lavoro altrui, occupandovi
un posto determinato (art. 319 cpv. 1 CO). Un tale rapporto non sussiste ad
esempio se l'organizzazione lavorativa non è dettata da terze persone, se non
vi è l'obbligo di seguire le istruzioni né esiste dipendenza economica e se
inoltre chi fornisce la prestazione lavorativa gode di autonomia sotto il
profilo territoriale e temporale (STF 4C.276/2006 del 25 gennaio 2007 consid.
5). Su questi aspetti non è possibile concludere alcunché dalla deposizione di
R__________ Z__________, non avendo le impressioni personali del teste alcuna
rilevanza probatoria e riferendosi le sue altre dichiarazioni, nonostante
un’apparenza diversa, a casi singoli, puntuali, che non permettono di
comprovare l’esistenza di un’attività costante.
È poi del tutto condivisibile la posizione
pretorile secondo la quale i testi R__________ __________ e T__________ G__________
hanno fornito informazioni che mettono seriamente in discussione l’affermazione
secondo la quale l’attore si sarebbe occupato dell’ordinaria manutenzione e
pulizia della casa, avendo essi attestato che lo stabile si trovava in un
pessimo stato. Un superficiale e generico richiamo al fatto che queste due
persone sarebbero ancora oggi legate al convenuto poiché il primo sarebbe ora
il suo custode tuttofare e la seconda avrebbe ricevuto l’incarico di vendere lo
stabile di __________, non è idonea, in assenza di incoerenze o contraddizioni
interne e con le altre prove, a destituire di credibilità il loro dire (STF
4P.71/2004 del 26 agosto 2004 consid. 3.3.; STF 4P.137/2000 del 5 gennaio 2001
consid. 3a; II CCA 21 settembre 2021 inc. n. 12.2020.122, 8 marzo 2022 inc. n.
12.2021.105).
5.4
Da ultimo va rilevato
come, a giusto titolo, il Pretore abbia intravvisto nel comportamento del
procedente un atteggiamento contraddittorio con le sue tesi, poiché il fatto di
avere fornito delle prestazioni lavorative per ben 23 mesi senza mai reclamare
alcunché e senza mai mettere in mora il datore di lavoro, mal si concilia con
l’esistenza di un contratto di lavoro. Soprattutto considerato che il salario
di fr. 3'000.- mensili avrebbe dovuto integrare quello, basso, percepito da AP
1.
per la sua altra attività di noleggio di autovetture.
Pure inspiegabile sarebbe la mancata
contestazione della disdetta di tale asserito contratto e l’assenza di
qualsiasi accenno al diritto a vacanze nonostante i due anni di durata del
contratto.
Inoltre, non citate nella sentenza, vi
sono pure le affermazioni contenute nei messaggi di cui al doc. E, ove l’attore
aveva sostenuto di tagliare una volta a settimana l’erba e pulire due o tre
volte, sempre a settimana, i pavimenti, che indeboliscono quella di avere
lavorato tutti i giorni presso la casa di __________ per 4/5 ore al giorno.
La prova dell’esistenza di un contratto di
lavoro, pertanto, non risulta essere data.
Conclusioni
6.
Alla luce di tutto quanto precede, l’appello presentato dall’attore
deve essere respinto e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett.
a CPC).
Le
spese processuali della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 71'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC)
dell’appellante.
Quest’ultimo
dovrà versare all’appellato fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 13 gennaio
2023 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 14 dicembre 2022 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è confermata.
2. Gli oneri
processuali di fr. 2'500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 2'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).