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Decisione

12.2023.92

Contratto di lavoro - tutela giurisdizionale nei casi manifesti - appello - esigenze di motivazione

18 settembre 2023Italiano8 min

I. L’appello 24 luglio 2023 di AP 1 è irricevibile.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.92

Lugano

18 settembre 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.402 della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con istanza 19 maggio 2023 da

AP

1

rappr. da PA 1

contro

AO

1

rappr. da PA 2

con cui l’istante ha

chiesto di fare ordine al convenuto, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di

consegnargli entro 5 giorni dalla decisione il budget di produzione del film “__________”

in forma scritta, nella sua versione dettagliata e finale, come da consuntivo

dei costi finali, e tutti i relativi giustificativi;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con

decisione 11 luglio 2023 ha dichiarato irricevibile;

appellante l'istante, con

appello 24 luglio 2023, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi;

mentre il convenuto, con

risposta all’appello 18 agosto 2023, ha postulato la reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Il 3 luglio 2022

S__________ __________, in qualità di produttore, e AP 1, in qualità di

regista, hanno sottoscritto un “contratto di regia” (doc. A), volto alla

realizzazione, con un budget di produzione preventivato in fr. 255'900.-, del

film (del genere serie web mockumentary) intitolato “__________”. Nel contratto

di lavoro in questione, che iniziava l’11 luglio 2022 e terminava il 4 dicembre

2022 e prevedeva in particolare un compenso per il regista di fr. 16'500.-, è

stato tra le altre cose concordato, nella clausola 7.1, che “le parti si

impegnano a rendere reciprocamente disponibili i documenti necessari

all’esercizio dei diritti di cui al presente contratto” e, nella clausola

7.2, che “qualsiasi modifica al presente contratto richiede la forma scritta

per essere valida; ciò vale anche per eventuali modifiche alla sceneggiatura,

al piano di lavoro e al budget di produzione”.

2.

Con istanza 19 maggio 2023,

promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti

(art. 257 CPC), AP 1, lamentando di non aver mai ricevuto e di non aver con ciò

potuto approvare il budget di produzione del film, che nel frattempo sarebbe

stato aggiornato, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio nord AO 1, titolare della ditta individuale S__________

__________, chiedendo di fargli ordine, con la comminatoria dell’art. 292 CP,

di consegnare entro 5 giorni dalla decisione, in virtù delle clausole 7.1 e 7.2,

il budget di produzione del film in forma scritta, nella sua versione

dettagliata e finale, come da consuntivo dei costi finali, e tutti i relativi

giustificativi.

Il

convenuto si è integralmente opposto all’istanza.

3. Con

decisione 11 luglio 2023 il Pretore ha dichiarato irricevibile l’istanza,

ponendo la tassa di giustizia di fr. 400.- a carico dell’istante, obbligato

altresì a corrispondere alla controparte fr. 750.- per ripetibili. Egli ha stabilito

che la clausola 7.2 non conferiva alle parti il diritto di ricevere per scritto

ogni modifica contrattuale e che in base alla clausola 7.1 esse potevano tutt’al

più pretendere la consegna dei “documenti necessari all’esercizio dei

diritti di cui al … contratto”. Sennonché, a suo giudizio, pacifico che il

film era già stato realizzato e consegnato (istanza p. 2 e verbale d’udienza p.

1), l’istante non aveva minimamente allegato per quali necessità relative alla

produzione dello stesso avrebbe tutt’oggi necessitato di ricevere la

documentazione ora richiesta in causa, l’unica sua motivazione risultante dagli

atti, quella contenuta nell’e-mail 9 dicembre 2022 delle 13.34 (doc. D p. 2), essendo

stata la possibilità di una sua crescita personale e professionale (e meglio il

fatto di “comprendere gli aspetti legati alla produzione di una serie web e

quindi accrescere la mia conoscenza nel campo della produzione di materiale

audiovisivo …”). Alla luce di quanto precede, ne ha dedotto che il

contratto tra le parti non conferiva all’istante la facoltà autonoma di

richiedere, a produzione già avvenuta, tale documentazione, per cui l’istanza

doveva essere evasa con un giudizio di irricevibilità (art. 257 cpv. 3 CPC).

4. Con

l’appello 24 luglio 2023 che qui ci occupa, inoltrato tempestivamente entro il

termine di 10 giorni dalla notificazione della decisione pretorile (art. 314

cpv. 1 CPC) e avversato dal convenuto con risposta 18 agosto 2023, anch’essa

tempestiva (art. 314 cpv. 1 CPC), l’istante ha chiesto di riformare il

querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi. Egli ha evidenziato che in realtà la clausola

7.1, nel suo tenore letterale, non subordinava e nemmeno limitava l’esercizio

dei diritti del contratto all’elemento di fatto “produzione del film

avvenuta”. Ed ha rilevato che in ogni caso la consegna di quella

documentazione era necessaria per permettergli di verificare se il convenuto,

che nella prima bozza del budget (doc. B, allestita nel luglio 2021 e

riportante allora una somma di fr. 248'000.-) si era impegnato a investire fr.

2'000.- per la promozione del film (e meglio per “pubblicità: festival +

stampa materiale promozionale”), avesse poi effettivamente rispettato quell’impegno,

che ovviamente poteva influire sugli eventuali ulteriori compensi a proprio

favore concordati nelle clausole da 6.1 a 6.8 (importi incassati dalle società

di gestione dei diritti d’autore, quota del 50% dei ricavi netti [dedotte tra l’altro le spese per la promozione e la pubblicità] sugli altri proventi ottenuti con l’utilizzo

dell’opera, quota del 50% dei premi e dei riconoscimenti indirizzati all’opera,

ecc.).

5. Nel

caso di specie l’appello dell’istante dev’essere dichiarato irricevibile già per

il fatto che questi, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC), non si è confrontato criticamente con l’argomentazione, riassunta

al consid. 3, che il giudice di prime cure aveva posto alla base del proprio

giudizio. La considerazione contenuta nel gravame, non meglio dettagliata e

specificata, secondo cui in realtà la clausola 7.1, nel suo tenore letterale, non

subordinerebbe e nemmeno limiterebbe l’esercizio dei diritti del contratto

all’elemento di fatto “produzione del film avvenuta”, è in effetti lungi

dal dimostrare l’erroneità dell’argomentazione contenuta nella decisione

impugnata e non costituisce con ciò una sufficiente motivazione ricorsuale.

6. L’appello sarebbe

comunque stato da dichiarare irricevibile anche nel caso in cui fosse stato

motivato in modo sufficiente.

L’altra

considerazione contenuta nel gravame, secondo cui la consegna della

documentazione richiesta in causa si sarebbe imposta per permettere all’istante

di verificare se il convenuto, che nella prima bozza del budget si era

impegnato a investire fr. 2'000.- per la promozione del film, avesse poi effettivamente

rispettato quell’impegno, che a suo dire poteva influire sugli eventuali

ulteriori compensi a proprio favore concordati nelle clausole da 6.1 a 6.8, è

in effetti stata addotta per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 317

cpv. 1 CPC), solo in questa sede.

7. Ne discende che l’appello

dell’istante dev’essere dichiarato irricevibile nel suo complesso.

Le

spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del

valore litigioso di fr. 16’500.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),

ritenuto però che, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di

lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non possono essere

addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC).

8. Non

ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente

giudizio, che per altro ha per oggetto un appello presentato contro una decisione

adottata in procedura sommaria e oltretutto si è concluso con la non entrata nel merito

di un’impugnazione manifestamente inammissibile o manifestamente non motivata

in modo sufficiente, può essere emanato

da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett.

a n. 2, lett. b. n. 2 e lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

Fatti

I. L’appello 24 luglio 2023 di AP 1 è irricevibile.

Considerandi

II. Non si prelevano spese processuali. L’appellante

rifonderà alla controparte fr. 800.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

lett. a e 100 cpv. 1 LTF).