12.2023.92
Contratto di lavoro - tutela giurisdizionale nei casi manifesti - appello - esigenze di motivazione
18 settembre 2023Italiano8 min
I. L’appello 24 luglio 2023 di AP 1 è irricevibile.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.92
Lugano
18 settembre 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.402 della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con istanza 19 maggio 2023 da
AP
1
rappr. da PA 1
contro
AO
1
rappr. da PA 2
con cui l’istante ha
chiesto di fare ordine al convenuto, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di
consegnargli entro 5 giorni dalla decisione il budget di produzione del film “__________”
in forma scritta, nella sua versione dettagliata e finale, come da consuntivo
dei costi finali, e tutti i relativi giustificativi;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con
decisione 11 luglio 2023 ha dichiarato irricevibile;
appellante l'istante, con
appello 24 luglio 2023, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre il convenuto, con
risposta all’appello 18 agosto 2023, ha postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 3 luglio 2022
S__________ __________, in qualità di produttore, e AP 1, in qualità di
regista, hanno sottoscritto un “contratto di regia” (doc. A), volto alla
realizzazione, con un budget di produzione preventivato in fr. 255'900.-, del
film (del genere serie web mockumentary) intitolato “__________”. Nel contratto
di lavoro in questione, che iniziava l’11 luglio 2022 e terminava il 4 dicembre
2022 e prevedeva in particolare un compenso per il regista di fr. 16'500.-, è
stato tra le altre cose concordato, nella clausola 7.1, che “le parti si
impegnano a rendere reciprocamente disponibili i documenti necessari
all’esercizio dei diritti di cui al presente contratto” e, nella clausola
7.2, che “qualsiasi modifica al presente contratto richiede la forma scritta
per essere valida; ciò vale anche per eventuali modifiche alla sceneggiatura,
al piano di lavoro e al budget di produzione”.
2.
Con istanza 19 maggio 2023,
promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti
(art. 257 CPC), AP 1, lamentando di non aver mai ricevuto e di non aver con ciò
potuto approvare il budget di produzione del film, che nel frattempo sarebbe
stato aggiornato, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio nord AO 1, titolare della ditta individuale S__________
__________, chiedendo di fargli ordine, con la comminatoria dell’art. 292 CP,
di consegnare entro 5 giorni dalla decisione, in virtù delle clausole 7.1 e 7.2,
il budget di produzione del film in forma scritta, nella sua versione
dettagliata e finale, come da consuntivo dei costi finali, e tutti i relativi
giustificativi.
Il
convenuto si è integralmente opposto all’istanza.
3. Con
decisione 11 luglio 2023 il Pretore ha dichiarato irricevibile l’istanza,
ponendo la tassa di giustizia di fr. 400.- a carico dell’istante, obbligato
altresì a corrispondere alla controparte fr. 750.- per ripetibili. Egli ha stabilito
che la clausola 7.2 non conferiva alle parti il diritto di ricevere per scritto
ogni modifica contrattuale e che in base alla clausola 7.1 esse potevano tutt’al
più pretendere la consegna dei “documenti necessari all’esercizio dei
diritti di cui al … contratto”. Sennonché, a suo giudizio, pacifico che il
film era già stato realizzato e consegnato (istanza p. 2 e verbale d’udienza p.
1), l’istante non aveva minimamente allegato per quali necessità relative alla
produzione dello stesso avrebbe tutt’oggi necessitato di ricevere la
documentazione ora richiesta in causa, l’unica sua motivazione risultante dagli
atti, quella contenuta nell’e-mail 9 dicembre 2022 delle 13.34 (doc. D p. 2), essendo
stata la possibilità di una sua crescita personale e professionale (e meglio il
fatto di “comprendere gli aspetti legati alla produzione di una serie web e
quindi accrescere la mia conoscenza nel campo della produzione di materiale
audiovisivo …”). Alla luce di quanto precede, ne ha dedotto che il
contratto tra le parti non conferiva all’istante la facoltà autonoma di
richiedere, a produzione già avvenuta, tale documentazione, per cui l’istanza
doveva essere evasa con un giudizio di irricevibilità (art. 257 cpv. 3 CPC).
4. Con
l’appello 24 luglio 2023 che qui ci occupa, inoltrato tempestivamente entro il
termine di 10 giorni dalla notificazione della decisione pretorile (art. 314
cpv. 1 CPC) e avversato dal convenuto con risposta 18 agosto 2023, anch’essa
tempestiva (art. 314 cpv. 1 CPC), l’istante ha chiesto di riformare il
querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Egli ha evidenziato che in realtà la clausola
7.1, nel suo tenore letterale, non subordinava e nemmeno limitava l’esercizio
dei diritti del contratto all’elemento di fatto “produzione del film
avvenuta”. Ed ha rilevato che in ogni caso la consegna di quella
documentazione era necessaria per permettergli di verificare se il convenuto,
che nella prima bozza del budget (doc. B, allestita nel luglio 2021 e
riportante allora una somma di fr. 248'000.-) si era impegnato a investire fr.
2'000.- per la promozione del film (e meglio per “pubblicità: festival +
stampa materiale promozionale”), avesse poi effettivamente rispettato quell’impegno,
che ovviamente poteva influire sugli eventuali ulteriori compensi a proprio
favore concordati nelle clausole da 6.1 a 6.8 (importi incassati dalle società
di gestione dei diritti d’autore, quota del 50% dei ricavi netti [dedotte tra l’altro le spese per la promozione e la pubblicità] sugli altri proventi ottenuti con l’utilizzo
dell’opera, quota del 50% dei premi e dei riconoscimenti indirizzati all’opera,
ecc.).
5. Nel
caso di specie l’appello dell’istante dev’essere dichiarato irricevibile già per
il fatto che questi, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311
cpv. 1 CPC), non si è confrontato criticamente con l’argomentazione, riassunta
al consid. 3, che il giudice di prime cure aveva posto alla base del proprio
giudizio. La considerazione contenuta nel gravame, non meglio dettagliata e
specificata, secondo cui in realtà la clausola 7.1, nel suo tenore letterale, non
subordinerebbe e nemmeno limiterebbe l’esercizio dei diritti del contratto
all’elemento di fatto “produzione del film avvenuta”, è in effetti lungi
dal dimostrare l’erroneità dell’argomentazione contenuta nella decisione
impugnata e non costituisce con ciò una sufficiente motivazione ricorsuale.
6. L’appello sarebbe
comunque stato da dichiarare irricevibile anche nel caso in cui fosse stato
motivato in modo sufficiente.
L’altra
considerazione contenuta nel gravame, secondo cui la consegna della
documentazione richiesta in causa si sarebbe imposta per permettere all’istante
di verificare se il convenuto, che nella prima bozza del budget si era
impegnato a investire fr. 2'000.- per la promozione del film, avesse poi effettivamente
rispettato quell’impegno, che a suo dire poteva influire sugli eventuali
ulteriori compensi a proprio favore concordati nelle clausole da 6.1 a 6.8, è
in effetti stata addotta per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 317
cpv. 1 CPC), solo in questa sede.
7. Ne discende che l’appello
dell’istante dev’essere dichiarato irricevibile nel suo complesso.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore litigioso di fr. 16’500.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),
ritenuto però che, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di
lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non possono essere
addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC).
8. Non
ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente
giudizio, che per altro ha per oggetto un appello presentato contro una decisione
adottata in procedura sommaria e oltretutto si è concluso con la non entrata nel merito
di un’impugnazione manifestamente inammissibile o manifestamente non motivata
in modo sufficiente, può essere emanato
da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett.
a n. 2, lett. b. n. 2 e lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 24 luglio 2023 di AP 1 è irricevibile.
Considerandi
II. Non si prelevano spese processuali. L’appellante
rifonderà alla controparte fr. 800.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
lett. a e 100 cpv. 1 LTF).