12.2023.94
Provvedimento cautelare, divieto di violare l'obbligo di segretezza post-contrattuale; competenza territoriale
26 settembre 2023Italiano20 min
fargli divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa, per conto proprio o di
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.94
Lugano
26 settembre 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. CA.2022.275/276 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, promossa con istanza 26 settembre 2022 da
AO
1
patrocinata dall' PA 2
contro
AP
1 (I)
patrocinato dall' PA 1
con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e
cautelare, di fare divieto al convenuto di svolgere qualsiasi attività lavorativa, per conto proprio o di terzi
e segnatamente di G__________ SA, fino al 30 novembre 2022, come pure di fargli
divieto di violare l’obbligo di segretezza, e in particolare di utilizzare o
trasmettere a terzi liste di clienti e piani d’offerta di cui è venuto a
conoscenza attraverso il suo lavoro presso AO 1, con la comminatoria dell’art.
292 CP;
richiesta avversata dal convenuto e che il Pretore ha
parzialmente accolto con decisione 14 dicembre 2022 (nel senso che ha ordinato
al convenuto di astenersi dal
violare l’obbligo di segretezza, e in particolare dall'utilizzare o trasmettere
a terzi liste di clienti e piani d’offerta di cui è venuto a conoscenza
attraverso il suo lavoro presso AO 1, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di
una multa disciplinare in caso di violazione dell'ordine e per ogni giorno di
ritardo), dichiarando per il resto l'istanza ormai superata e priva di oggetto;
vista la sentenza 7 marzo 2023 (inc. 12.2022.175) con
cui questa Camera, accogliendo l'appello 23 dicembre 2022 del convenuto, ha
annullato la decisione pretorile e rinviato la causa al primo giudice per nuovi
accertamenti (segnatamente sulla sua competenza territoriale) e nuovo giudizio;
preso atto della nuova decisione incidentale e ordinatoria 19 luglio 2023 con cui il Pretore ha accertato la propria competenza
territoriale, ha stralciato dai ruoli il procedimento formante l’inc.
CA.2022.276 (supercautelare) e rinviato la quantificazione e ripartizione delle
spese giudiziarie al giudizio cautelare finale, ammettendo altresì quali prove
una richiesta di edizione documenti formulata dall’istante cautelare e le
deposizioni delle parti che sono state citate a un’udienza in data 29 settembre
2023;
appellante nuovamente il convenuto che, con appello 28 luglio 2023, postula (previa concessione dell’effetto sospensivo al
gravame, in modo tale da sospendere anche le disposizioni ordinatorie contenute
nella decisione impugnata) la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare
l’istanza inammissibile per manifesta incompetenza territoriale del primo
giudice, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante con risposta 21 agosto 2023 ha
proposto di respingere l'appello, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. La cronistoria del
caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza del 7 marzo 2023,
passata in giudicato, di questa Camera (inc. 12.2022.175). Ai fini dell'attuale
giudizio basti ricordare quanto segue. Con istanza supercautelare
e cautelare 26 settembre 2022 AO 1 ha convenuto AP 1, suo dipendente/ex
dipendente (a seconda delle tesi delle parti sul momento della cessazione del
rapporto di lavoro), innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo di
fargli divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa, per conto proprio o di
terzi e segnatamente di G__________ SA, fino al 30 novembre 2022, come pure di
fargli divieto di violare l’obbligo di segretezza, e in particolare di
utilizzare o trasmettere a terzi liste di clienti e piani d’offerta di cui era
venuto a conoscenza attraverso il suo lavoro presso AO 1, con la comminatoria
dell’art. 292 CP.
B. Con
decisione supercautelare 27 settembre 2022 il Pretore aggiunto ha parzialmente
accolto l’istanza inaudita altera parte, impartendo al convenuto sia
l’ordine di non svolgere alcuna attività lavorativa sino al 31 ottobre 2022,
sia quello di non violare l’obbligo di segretezza, con le comminatorie
dell’art. 292 CP, di una multa disciplinare di fr. 5'000.- in caso di violazione
degli ordini e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di
ritardo in caso di mancato adempimento degli ordini.
C. Con decisione
14 dicembre 2022 il Pretore ha confermato – anche dopo il contraddittorio – l’ordine
al convenuto di non violare l’obbligo di segretezza (e in particolare di non
utilizzare o trasmettere a terzi le liste di clienti e i piani d'offerta di cui
era venuto a conoscenza attraverso il suo lavoro presso AO 1) corredato delle
summenzionate comminatorie, mentre ha dichiarato inammissibile l’ulteriore
richiesta cautelare in quanto oramai divenuta priva d’oggetto.
D. In
accoglimento dell’appello 23 dicembre 2022 di AP 1, con decisione 7
marzo 2023 (inc. 12.2022.175) questa Camera ha annullato la predetta decisione
14 dicembre 2022, ritornando l’incarto al Pretore per un nuovo giudizio, e
meglio per approfondire una serie di aspetti, fra cui quello della sua
competenza territoriale a giudicare la controversia.
E. Con
decisione incidentale e ordinatoria 19 luglio 2023 il Pretore ha accertato la
propria competenza territoriale (dispositivo n. 1), stralciato dai ruoli il
procedimento formante l’inc. CA.2022.276 (dispositivo n. 3) e rinviato la
decisione sulle spese giudiziarie al giudizio cautelare finale (dispositivo n.
4), ammettendo altresì quali prove una richiesta di edizione documenti
formulata dall’istante cautelare e le deposizioni delle parti che sono state convocate
a un’udienza in data 29 settembre 2023 (dispositivi n. 5 a 8).
F. Contro
la decisione incidentale appena citata è nuovamente insorto AP 1 con un appello
del 28 luglio 2023 per ottenere (previa concessione dell’effetto sospensivo al
gravame, in modo tale da sospendere anche le disposizioni ordinatorie contenute
nella decisione impugnata) la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare
l’istanza inammissibile per manifesta incompetenza territoriale del primo
giudice, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
G. Con decreto 3 agosto
2023 l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta.
H. Con risposta 21
agosto 2023 AO 1 ha postulato il rigetto dell'appello, pure con protesta di
spese e ripetibili.
considerando
Considerandi
in diritto:
1.
L’art.
308.
cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di
controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Le
controversie non patrimoniali sono invece sempre appellabili. Come già
accertato nella precedente sentenza del 7 marzo 2023 (inc. 12.2022.175 consid.
1), tenuto conto degli interessi economici in gioco e in assenza di diverse
indicazioni delle parti, la decisione impugnata deve ritenersi appellabile (né
l’appellata lo mette in discussione). I termini di impugnazione e risposta sono
di 10 giorni, essendo la decisione stata emessa nell'ambito di una procedura sommaria
(art. 248 lett. d e 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie sia l’appello sia la relativa
risposta sono tempestivi.
2.
Nella decisione
impugnata il Pretore, accertato il nesso internazionale della vertenza, ha
rilevato che l'art. 20 cpv. 1 CLug prevede la possibilità per il datore di lavoro
di presentare un'azione solo davanti al giudice dello Stato vincolato dalla
presente convenzione nel cui territorio il lavoratore è domiciliato (ovvero in
Italia). Ciò nondimeno, l'art. 31 CLug stabilisce che i provvedimenti
provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato vincolato dalla
presente convenzione possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche
se, in forza della presente convenzione, la competenza a conoscere nel merito è
riconosciuta al giudice di un altro Stato vincolato dalla presente convenzione.
Ciò premesso, il Pretore ha indicato che per il convenuto la "competenza
materiale" non era della Pretura di Lugano, bensì di Mendrisio-Sud in
quanto l'istante aveva la sua sede a C__________ e pertanto anche i suoi
interessi (ossia i suoi clienti) erano allocabili a quella sede. Il primo
giudice ha ricordato tuttavia che secondo l'art. 13 CPC, salvo che la legge
disponga altrimenti, per l’emanazione di provvedimenti cautelari è imperativo: a)
il foro competente per la causa principale; oppure b) il foro del luogo dove il
provvedimento deve essere eseguito. E per quanto riguarda questa seconda
ipotesi, egli ha precisato che il luogo di esecuzione del provvedimento
cautelare è quello dove, a dipendenza delle caratteristiche del valore da
tutelare, rispettivamente della pretesa dedotta in giudizio, devono essere
adottate le misure necessarie. Ovvero, trattandosi di provvedimenti
conservativi ad rem, il luogo in cui si trova il bene. Trattandosi invece
di provvedimenti ad personam, ossia dove è imposto un determinato
comportamento al convenuto (conservativo, di esecuzione anticipata o di
regolamentazione), esso si identifica con il luogo di residenza o di domicilio
(personale o professionale) dello stesso, rispettivamente là dove il
comportamento deve essere eseguito. Nel caso specifico – ha epilogato il
Pretore – questo foro è stato contestualizzato dall'istante a Lugano,
trovandosi lì la sede della G__________ SA, sicché è anche lì che si trova il luogo
dove va imposto ed eseguito il comportamento omissivo indirizzato al convenuto
(loc. cit., pag. 5 a 7).
3.
Per l'appellante è incontestato
che egli svolga la propria attività lavorativa per la G__________ SA a C__________,
dove il suo attuale datore di lavoro ha la sede operativa e gli uffici. Tale
circostanza sarebbe dimostrata dal doc. 2a, da cui si evince che il suo
domicilio professionale è in quella città, e più precisamente in __________,
come ben sapeva per altro anche l'istante dato che la sua sede si trova a
qualche centinaia di metri dagli uffici di G__________ SA. A L__________
quest'ultima società aveva unicamente la sede legale (domiciliazione presso una
fiduciaria, la E__________ __________ SA: doc. B), prima che anch'essa fosse
trasferita a C__________ il 9 maggio 2023. L'istante non avrebbe mai contestato
che egli svolge la sua attività a C__________ (circostanza da lui addotta nelle
osservazioni e nella duplica di prima sede) ma si è limitata a sostenere che
siccome dal registro di commercio la G__________ SA risultava domiciliata a L__________,
anche le misure necessarie andavano eseguite lì. Ora, il Pretore avrebbe
ignorato questa sua argomentazione e indicato erroneamente che egli avrebbe
basato la sua eccezione di incompetenza territoriale sul fatto che AO 1 aveva
la sede a C__________ dove figuravano anche gli interessi che quest'ultima intendeva
tutelare. Inoltre il Pretore non spiega perché il luogo dove deve essere
eseguita la misura cautelare richiesta sarebbe la sede legale (domiciliata
presso una fiduciaria) del datore di lavoro (che non è il destinatario della
misura) allorché egli – circostanza non contestata dalla controparte e ignorata
dal primo giudice – lavora(va) a C__________, che è il luogo dove l'obbligo di
non intraprendere determinate azioni nell'ambito della sua attività
professionale deve essere eseguito (memoriale, pag. 3 seg.).
Comunque sia, in una
sentenza del 21 febbraio 2020 (HG 19 136 consid. 8.5 seg.) l'Handelsgericht
di Berna avrebbe stabilito, pronunciandosi sulla competenza territoriale a
emanare provvedimenti cautelari a tutela di un divieto di concorrenza (art. 340
CO), che neppure il luogo dove la parte svolge la sua presunta attività
concorrenziale può ritenersi quale valido foro poiché il divieto di concorrenza
(equiparabile al rispetto degli obblighi di segretezza dell'art. 321a cpv. 4 CO,
qui in rassegna) munito della comminatoria dell'art. 292 CP configura una
misura coercitiva astratta che non è legata ad alcun luogo specifico. Ne desume
l'appellante che, a ben vedere, alla luce di tale precedente né L__________ né
C__________ entrerebbero in linea di conto come luoghi di esecuzione. Ma anche
a prescindere da ciò, tutt'al più C__________ potrebbe costituire questo luogo
e quindi al limite la Pretura di Mendrisio-Sud potrebbe dirsi competente per
territorio. La decisione impugnata sarebbe infine insostenibile perché fissa il
foro competente nel luogo ritenuto tale dall'istante al momento della sua
istanza. Onde l'errata applicazione dell'art. 13 lett. b CPC (dato che al
limite, sempre che ce ne sia uno, il luogo di esecuzione è C__________) e
l'errato accertamento dei fatti (nella misura in cui il Pretore ha ignorato
come circostanza provata e incontestata che egli svolgeva la sua attività
lavorativa a C__________) che determina la manifesta incompetenza territoriale
della Pretura di Lugano (loc. cit., pag. 5).
4.
Giova vagliare
anzitutto l'applicabilità alla fattispecie della citata sentenza 21 febbraio
2020.
dell'Handelsgericht di Berna. Dovesse essa infatti attagliarsi al
caso in esame, ciò risolverebbe da sé sola la questione. In quel precedente il
tribunale commerciale di Berna ha stabilito che se per fare rispettare un
divieto di concorrenza contrattuale si ricorre alla comminatoria penale
dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare, per queste misure non esiste un
luogo di esecuzione poiché si tratta di provvedimenti astratti che non sono
legati a un determinato luogo. Non si può pertanto dire – sempre secondo l'Handelsgericht
di Berna – che il luogo di esecuzione si trova nel luogo in cui l'attività
concorrenziale è presumibilmente svolta perché l'esecuzione non può avvenire in
questi casi mediante coercizione fisica (diretta). E in mancanza di un luogo di
esecuzione decade anche il foro dell'art. 13 lett. b CPC che non può dunque essere
invocato dall'istante il quale potrà servirsi solo del foro competente per la
causa principale (loc. cit., consid. 8.5). Questa opinione trova riscontro
anche nella dottrina (cfr. Sutter-Somm/Klingler
in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3a edizione,
n. 24 ad art. 13 CPC; von Kaenel,
Fachhandbuch Arbeitsrecht, Zurigo 2018, pag. 975 n. 23.3; Rudolph, Die Realexekution von
arbeitsrechtlichen Konkurrenzverboten in: ARV 2003 pag. 8). Nulla osta quindi a
una sua ripresa nella fattispecie. Anche perché non si intravedono valide
ragioni – né tanto meno l'appellata ne invoca – per non applicare questi
principi al caso in rassegna in cui è stato ugualmente ordinato al convenuto un
comportamento omissivo fondato sul diritto del lavoro, ovvero di astenersi dal
violare l'obbligo di segretezza dell'art. 321a cpv. 4 CO (e in
particolare di non utilizzare o trasmettere a terzi le liste di clienti e i
piani d'offerta di cui era venuto a conoscenza attraverso il suo lavoro presso AO
1). Già solo per questo motivo, non entrando in linea di conto il foro
alternativo del luogo dove il provvedimento deve essere eseguito (art. 13 lett.
b CPC) e dovendosi fare capo al solo foro competente per la causa principale (art.
13.
lett. a CPC), che non è pacificamente L__________ (v. art. 20 cpv. 1 CLug),
la decisione del Pretore di Lugano che ha ammesso la propria competenza va
disattesa.
5.
Ma quand'anche si
facesse astrazione da quanto precede, l'esito del giudizio non muterebbe.
Foss'anche infatti applicabile l'art. 13 lett. b CPC, non fa dubbio che il foro
del luogo dove il provvedimento deve essere eseguito non sarebbe in ogni caso a
L__________. Che la sede di G__________ SA si trovasse lì all'introduzione
dell'istanza è vero (doc. B). È inoltre possibile che, in difetto di altre
indicazioni (quantunque il convenuto contesti ciò), l'istante potesse almeno
inizialmente credere che la sede legale coincidesse con la sede operativa in
cui il convenuto svolgeva il proprio lavoro. Sta di fatto che sin dalla prima
comparsa scritta il convenuto ha allegato, documentando l'asserto con la
dichiarazione del suo nuovo datore di lavoro, che egli già dal mese di
settembre 2022 svolgeva la propria attività presso gli uffici operativi della G__________
SA a __________, "come l'Istante ben sa" (risposta, pag. 3 n.
11.
con riferimento al doc. 2a: "Gentilissimo Avv. PA 1, Le confermo che
gli uffici della G__________ SA sono in __________ a C__________ e presso gli
stessi sono impiegati i dipendenti in forza alla Società", seguito
dalla firma e dai recapiti di quest'ultima all'indirizzo indicato). E l'istante
– come rileva a ragione l'appellante che rimprovera al primo giudice di avere
trascurato l'obiezione – non ha minimamente contestato la circostanza ma si è
limitata a giustificare nella replica la decisione di convenire AP 1 innanzi
alla Pretura di Lugano perché, considerata l'iscrizione nel registro di
commercio che al momento dell'introduzione dell'istanza era "l'unica
fonte d'informazione ufficiale, certa e disponibile", riteneva che la
(asserita) violazione degli obblighi contrattuali avvenisse lì così come che le
misure necessarie dovessero essere adottate a L__________ (loc. cit., pag. 15).
Appurata la mancata contestazione di tale fatto – che non richiedeva pertanto nemmeno
di essere reso verosimile (v. art. 150 cpv. 1 CPC) – ogni tentativo di mettere
in discussione in questa sede (risposta, pag. 3 segg.) che il convenuto
svolgesse la propria attività per G__________ SA a C__________ è tardiva e
irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Considerato inoltre che, nel caso di un
obbligo di non fare, il luogo dell'esecuzione (art. 13 lett. b CPC) è
determinato dal domicilio del convenuto (in concreto: in Italia) oppure dallo
stabilimento d'impresa o dallo stabilimento professionale del convenuto (e non
del nuovo datore di lavoro), ovvero dal luogo d'adempimento contrattuale (in
concreto: C__________), l'incompetenza del Pretore di Lugano risulta, già a un
sommario esame, manifesta (cfr. in proposito Sutter-Somm/Seiler
in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo 2021, n. 14
ad art. 13; Zürcher in:
Schweizerische ZPO, Kommentar, 2a edizione, n. 17 ad art. 13; Güngerich in: Berner Kommentar, ZPO,
2012, n. 20 ad art. 13; Gschwend/Berti
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a edizione, n. 10 ad art. 13). Non
potendosi così l'istante avvalere del foro del luogo d'esecuzione per
giustificare la sua iniziativa processuale davanti alla Pretura di Lugano,
rimarrebbe unicamente il foro alternativo per la causa principale (art. 13
lett. a CPC) che però, come già detto (sopra, consid. 4), neppure si trova a L__________.
Comunque la si voglia vedere, la decisione impugnata non resiste pertanto alla
critica e va riformata nel senso che l'istanza cautelare è dichiarata
irricevibile per mancata competenza territoriale del Pretore adito.
L'irricevibilità dell'istanza rende automaticamente caduche anche le disposizioni
ordinatorie processuali di prima istanza (dispositivi n. 5 a 8) che il Pretore
ha emanato in esito all'accertamento (ora riformato) della propria competenza e
da cui esse dipendono, come rileva a ragione l'appellante (memoriale, pag. 2 n.
6). Esse vanno quindi annullate d'ufficio.
6.
Visto l'esito
dell'appello, occorre ancora statuire sulle spese giudiziarie di primo e
secondo grado. Il Pretore (decisione impugnata, pag. 8) non le ha fissate ma ha
rinviato ammissibilmente (trattandosi di una decisione incidentale che accertava
la propria competenza) al giudizio cautelare finale (art. 104 cpv. 3 CPC, per
analogia; sul tema cfr. Stoudmann
in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 9 ad art. 104). L'appellante
rileva tuttavia a ragione (memoriale, pag. 6) che, stante l'accoglimento
dell'appello e la conseguente irricevibilità dell'istanza per incompetenza
territoriale del giudice adito, il presente giudizio pone ora termine alla
procedura cautelare e impone di determinare le spese giudiziarie di entrambi i
gradi in funzione della soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 318 cpv. 3 CPC; v.
inoltre Stoudmann, op. cit., n. 11
ad art. 104; Tappy in: Commentaire
romand, CPC, 2a edizione, n. 21 ad art. 104).
Per quel che è delle spese
processuali, vale quanto già ricordato nella sentenza del 7 marzo 2023 (inc.
12.2022.175, consid. 12), ovvero che nessuna parte pretende che si debba
applicare l'art. 114 lett. c CPC e che la procedura sia di conseguenza esente
dal prelievo di spese processuali. Tenuto conto della complessità media della
causa come pure del fatto che la procedura termina con una decisione di
irricevibilità, ma senza scordare i rilevanti interessi (commerciali e
professionali) in gioco, si giustifica di fissarle in fr. 1'250.- per entrambi
i gradi (art. 2, 10, 13 e 21 LTG).
Quanto alle ripetibili di
prima sede, il convenuto chiede di stabilirle in fr. 6'000.- (corrispondenti a
poco più di 20 ore di lavoro a una tariffa di fr. 280.- l'ora) per tenere conto
dell'ampio lavoro svolto in tempi stretti e del fatto che il decreto
supercautelare 27 settembre 2022 gli pregiudicava ogni entrata nel periodo di
validità del medesimo (memoriale, pag. 6). A ragione tuttavia l'appellata
obietta che l'invocato – ma contestato – danno economico che il convenuto
riconduce all'ordine supercautelare in parola non figura tra le poste
considerate dall'art. 95 cpv. 3 CPC per le spese ripetibili. Che poi la
contestazione della competenza territoriale e – tutt'al più sommariamente –
degli altri argomenti della controparte richiedesse a un avvocato solerte e
diligente oltre 20 ore di lavoro appare eccessivo. Senza contare che,
trattandosi di una causa dal valore determinabile, le ripetibili nemmeno
andrebbero fissate in funzione del tempo di lavoro profuso ma in una
percentuale del valore litigioso (art. 11 RTar). Non avendo tuttavia né il
Pretore né le parti indicato tale parametro, si giustifica, considerato che si
tratta di una procedura speciale civile nel senso dell'art. 11 cpv. 2 lett. b RTar
e che le questioni sollevate erano sostanzialmente identiche a quelle addotte
dal medesimo patrocinatore nella causa che vedeva coinvolto anche un altro
dipendente della società, M__________ I__________ (v. inc. 12.2023.95), di
riconoscere al convenuto fr. 3'000.- tenendo in tal modo conto dei criteri
stabiliti dall'art. 11 cpv. 5 RTar.
Relativamente alla
procedura di appello, considerati l'art. 11 cpv. 2 lett. a RTar, la
stringatezza del memoriale (otto pagine, compresi il frontespizio, le richieste
di giudizio e la parte riguardante l'effetto sospensivo) e i limiti dell'unica
questione processuale in discussione (identica per altro a quella vagliata
nella parallela procedura inc. 12.2023.95), l'indennità per ripetibili può
essere quantificata invece in fr. 1'500.-.
7.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro
la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in caso
di ricorso spetterà alla
ricorrente rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia di
fr. 30’000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro decreti cautelari,
in ogni modo, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale
soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I. L’appello 28 luglio
2023 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 19 luglio 2023 del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. L'istanza
26 settembre 2022 della AO 1 è irricevibile per incompetenza territoriale della
Pretura adita.
4. Le
spese processuali di fr. 1'250.– sono poste a carico dell'istante che rifonderà alla
controparte fr. 3'000.- per ripetibili.
5. Annullato
6. Annullato
7. Annullato
8. Annullato
II. Le spese di appello, di fr. 1'250.–,
da anticipare dall'appellante, sono poste
a carico della AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1'500.– per
ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il
ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile
o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione
finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le
decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto
la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).