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Decisione

12.2023.94

Provvedimento cautelare, divieto di violare l'obbligo di segretezza post-contrattuale; competenza territoriale

26 settembre 2023Italiano20 min

fargli divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa, per conto proprio o di

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.94

Lugano

26 settembre 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. CA.2022.275/276 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, promossa con istanza 26 settembre 2022 da

AO

1

patrocinata dall' PA 2

contro

AP

1 (I)

patrocinato dall' PA 1

con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e

cautelare, di fare divieto al convenuto di svolgere qualsiasi attività lavorativa, per conto proprio o di terzi

e segnatamente di G__________ SA, fino al 30 novembre 2022, come pure di fargli

divieto di violare l’obbligo di segretezza, e in particolare di utilizzare o

trasmettere a terzi liste di clienti e piani d’offerta di cui è venuto a

conoscenza attraverso il suo lavoro presso AO 1, con la comminatoria dell’art.

292 CP;

richiesta avversata dal convenuto e che il Pretore ha

parzialmente accolto con decisione 14 dicembre 2022 (nel senso che ha ordinato

al convenuto di astenersi dal

violare l’obbligo di segretezza, e in particolare dall'utilizzare o trasmettere

a terzi liste di clienti e piani d’offerta di cui è venuto a conoscenza

attraverso il suo lavoro presso AO 1, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di

una multa disciplinare in caso di violazione dell'ordine e per ogni giorno di

ritardo), dichiarando per il resto l'istanza ormai superata e priva di oggetto;

vista la sentenza 7 marzo 2023 (inc. 12.2022.175) con

cui questa Camera, accogliendo l'appello 23 dicembre 2022 del convenuto, ha

annullato la decisione pretorile e rinviato la causa al primo giudice per nuovi

accertamenti (segnatamente sulla sua competenza territoriale) e nuovo giudizio;

preso atto della nuova decisione incidentale e ordinatoria 19 luglio 2023 con cui il Pretore ha accertato la propria competenza

territoriale, ha stralciato dai ruoli il procedimento formante l’inc.

CA.2022.276 (supercautelare) e rinviato la quantificazione e ripartizione delle

spese giudiziarie al giudizio cautelare finale, ammettendo altresì quali prove

una richiesta di edizione documenti formulata dall’istante cautelare e le

deposizioni delle parti che sono state citate a un’udienza in data 29 settembre

2023;

appellante nuovamente il convenuto che, con appello 28 luglio 2023, postula (previa concessione dell’effetto sospensivo al

gravame, in modo tale da sospendere anche le disposizioni ordinatorie contenute

nella decisione impugnata) la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare

l’istanza inammissibile per manifesta incompetenza territoriale del primo

giudice, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'istante con risposta 21 agosto 2023 ha

proposto di respingere l'appello, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. La cronistoria del

caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza del 7 marzo 2023,

passata in giudicato, di questa Camera (inc. 12.2022.175). Ai fini dell'attuale

giudizio basti ricordare quanto segue. Con istanza supercautelare

e cautelare 26 settembre 2022 AO 1 ha convenuto AP 1, suo dipendente/ex

dipendente (a seconda delle tesi delle parti sul momento della cessazione del

rapporto di lavoro), innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo di

fargli divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa, per conto proprio o di

terzi e segnatamente di G__________ SA, fino al 30 novembre 2022, come pure di

fargli divieto di violare l’obbligo di segretezza, e in particolare di

utilizzare o trasmettere a terzi liste di clienti e piani d’offerta di cui era

venuto a conoscenza attraverso il suo lavoro presso AO 1, con la comminatoria

dell’art. 292 CP.

B. Con

decisione supercautelare 27 settembre 2022 il Pretore aggiunto ha parzialmente

accolto l’istanza inaudita altera parte, impartendo al convenuto sia

l’ordine di non svolgere alcuna attività lavorativa sino al 31 ottobre 2022,

sia quello di non violare l’obbligo di segretezza, con le comminatorie

dell’art. 292 CP, di una multa disciplinare di fr. 5'000.- in caso di violazione

degli ordini e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di

ritardo in caso di mancato adempimento degli ordini.

C. Con decisione

14 dicembre 2022 il Pretore ha confermato – anche dopo il contraddittorio – l’ordine

al convenuto di non violare l’obbligo di segretezza (e in particolare di non

utilizzare o trasmettere a terzi le liste di clienti e i piani d'offerta di cui

era venuto a conoscenza attraverso il suo lavoro presso AO 1) corredato delle

summenzionate comminatorie, mentre ha dichiarato inammissibile l’ulteriore

richiesta cautelare in quanto oramai divenuta priva d’oggetto.

D. In

accoglimento dell’appello 23 dicembre 2022 di AP 1, con decisione 7

marzo 2023 (inc. 12.2022.175) questa Camera ha annullato la predetta decisione

14 dicembre 2022, ritornando l’incarto al Pretore per un nuovo giudizio, e

meglio per approfondire una serie di aspetti, fra cui quello della sua

competenza territoriale a giudicare la controversia.

E. Con

decisione incidentale e ordinatoria 19 luglio 2023 il Pretore ha accertato la

propria competenza territoriale (dispositivo n. 1), stralciato dai ruoli il

procedimento formante l’inc. CA.2022.276 (dispositivo n. 3) e rinviato la

decisione sulle spese giudiziarie al giudizio cautelare finale (dispositivo n.

4), ammettendo altresì quali prove una richiesta di edizione documenti

formulata dall’istante cautelare e le deposizioni delle parti che sono state convocate

a un’udienza in data 29 settembre 2023 (dispositivi n. 5 a 8).

F. Contro

la decisione incidentale appena citata è nuovamente insorto AP 1 con un appello

del 28 luglio 2023 per ottenere (previa concessione dell’effetto sospensivo al

gravame, in modo tale da sospendere anche le disposizioni ordinatorie contenute

nella decisione impugnata) la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare

l’istanza inammissibile per manifesta incompetenza territoriale del primo

giudice, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

G. Con decreto 3 agosto

2023 l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta.

H. Con risposta 21

agosto 2023 AO 1 ha postulato il rigetto dell'appello, pure con protesta di

spese e ripetibili.

considerando

Considerandi

in diritto:

1.

L’art.

308.

cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di

controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Le

controversie non patrimoniali sono invece sempre appellabili. Come già

accertato nella precedente sentenza del 7 marzo 2023 (inc. 12.2022.175 consid.

1), tenuto conto degli interessi economici in gioco e in assenza di diverse

indicazioni delle parti, la decisione impugnata deve ritenersi appellabile (né

l’appellata lo mette in discussione). I termini di impugnazione e risposta sono

di 10 giorni, essendo la decisione stata emessa nell'ambito di una procedura sommaria

(art. 248 lett. d e 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie sia l’appello sia la relativa

risposta sono tempestivi.

2.

Nella decisione

impugnata il Pretore, accertato il nesso internazionale della vertenza, ha

rilevato che l'art. 20 cpv. 1 CLug prevede la possibilità per il datore di lavoro

di presentare un'azione solo davanti al giudice dello Stato vincolato dalla

presente convenzione nel cui territorio il lavoratore è domiciliato (ovvero in

Italia). Ciò nondimeno, l'art. 31 CLug stabilisce che i provvedimenti

provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato vincolato dalla

presente convenzione possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche

se, in forza della presente convenzione, la competenza a conoscere nel merito è

riconosciuta al giudice di un altro Stato vincolato dalla presente convenzione.

Ciò premesso, il Pretore ha indicato che per il convenuto la "competenza

materiale" non era della Pretura di Lugano, bensì di Mendrisio-Sud in

quanto l'istante aveva la sua sede a C__________ e pertanto anche i suoi

interessi (ossia i suoi clienti) erano allocabili a quella sede. Il primo

giudice ha ricordato tuttavia che secondo l'art. 13 CPC, salvo che la legge

disponga altrimenti, per l’emanazione di provvedimenti cautelari è imperativo: a)

il foro competente per la causa principale; oppure b) il foro del luogo dove il

provvedimento deve essere eseguito. E per quanto riguarda questa seconda

ipotesi, egli ha precisato che il luogo di esecuzione del provvedimento

cautelare è quello dove, a dipendenza delle caratteristiche del valore da

tutelare, rispettivamente della pretesa dedotta in giudizio, devono essere

adottate le misure necessarie. Ovvero, trattandosi di provvedimenti

conservativi ad rem, il luogo in cui si trova il bene. Trattandosi invece

di provvedimenti ad personam, ossia dove è imposto un determinato

comportamento al convenuto (conservativo, di esecuzione anticipata o di

regolamentazione), esso si identifica con il luogo di residenza o di domicilio

(personale o professionale) dello stesso, rispettivamente là dove il

comportamento deve essere eseguito. Nel caso specifico – ha epilogato il

Pretore – questo foro è stato contestualizzato dall'istante a Lugano,

trovandosi lì la sede della G__________ SA, sicché è anche lì che si trova il luogo

dove va imposto ed eseguito il comportamento omissivo indirizzato al convenuto

(loc. cit., pag. 5 a 7).

3.

Per l'appellante è incontestato

che egli svolga la propria attività lavorativa per la G__________ SA a C__________,

dove il suo attuale datore di lavoro ha la sede operativa e gli uffici. Tale

circostanza sarebbe dimostrata dal doc. 2a, da cui si evince che il suo

domicilio professionale è in quella città, e più precisamente in __________,

come ben sapeva per altro anche l'istante dato che la sua sede si trova a

qualche centinaia di metri dagli uffici di G__________ SA. A L__________

quest'ultima società aveva unicamente la sede legale (domiciliazione presso una

fiduciaria, la E__________ __________ SA: doc. B), prima che anch'essa fosse

trasferita a C__________ il 9 maggio 2023. L'istante non avrebbe mai contestato

che egli svolge la sua attività a C__________ (circostanza da lui addotta nelle

osservazioni e nella duplica di prima sede) ma si è limitata a sostenere che

siccome dal registro di commercio la G__________ SA risultava domiciliata a L__________,

anche le misure necessarie andavano eseguite lì. Ora, il Pretore avrebbe

ignorato questa sua argomentazione e indicato erroneamente che egli avrebbe

basato la sua eccezione di incompetenza territoriale sul fatto che AO 1 aveva

la sede a C__________ dove figuravano anche gli interessi che quest'ultima intendeva

tutelare. Inoltre il Pretore non spiega perché il luogo dove deve essere

eseguita la misura cautelare richiesta sarebbe la sede legale (domiciliata

presso una fiduciaria) del datore di lavoro (che non è il destinatario della

misura) allorché egli – circostanza non contestata dalla controparte e ignorata

dal primo giudice – lavora(va) a C__________, che è il luogo dove l'obbligo di

non intraprendere determinate azioni nell'ambito della sua attività

professionale deve essere eseguito (memoriale, pag. 3 seg.).

Comunque sia, in una

sentenza del 21 febbraio 2020 (HG 19 136 consid. 8.5 seg.) l'Handelsgericht

di Berna avrebbe stabilito, pronunciandosi sulla competenza territoriale a

emanare provvedimenti cautelari a tutela di un divieto di concorrenza (art. 340

CO), che neppure il luogo dove la parte svolge la sua presunta attività

concorrenziale può ritenersi quale valido foro poiché il divieto di concorrenza

(equiparabile al rispetto degli obblighi di segretezza dell'art. 321a cpv. 4 CO,

qui in rassegna) munito della comminatoria dell'art. 292 CP configura una

misura coercitiva astratta che non è legata ad alcun luogo specifico. Ne desume

l'appellante che, a ben vedere, alla luce di tale precedente né L__________ né

C__________ entrerebbero in linea di conto come luoghi di esecuzione. Ma anche

a prescindere da ciò, tutt'al più C__________ potrebbe costituire questo luogo

e quindi al limite la Pretura di Mendrisio-Sud potrebbe dirsi competente per

territorio. La decisione impugnata sarebbe infine insostenibile perché fissa il

foro competente nel luogo ritenuto tale dall'istante al momento della sua

istanza. Onde l'errata applicazione dell'art. 13 lett. b CPC (dato che al

limite, sempre che ce ne sia uno, il luogo di esecuzione è C__________) e

l'errato accertamento dei fatti (nella misura in cui il Pretore ha ignorato

come circostanza provata e incontestata che egli svolgeva la sua attività

lavorativa a C__________) che determina la manifesta incompetenza territoriale

della Pretura di Lugano (loc. cit., pag. 5).

4.

Giova vagliare

anzitutto l'applicabilità alla fattispecie della citata sentenza 21 febbraio

2020.

dell'Handelsgericht di Berna. Dovesse essa infatti attagliarsi al

caso in esame, ciò risolverebbe da sé sola la questione. In quel precedente il

tribunale commerciale di Berna ha stabilito che se per fare rispettare un

divieto di concorrenza contrattuale si ricorre alla comminatoria penale

dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare, per queste misure non esiste un

luogo di esecuzione poiché si tratta di provvedimenti astratti che non sono

legati a un determinato luogo. Non si può pertanto dire – sempre secondo l'Handelsgericht

di Berna – che il luogo di esecuzione si trova nel luogo in cui l'attività

concorrenziale è presumibilmente svolta perché l'esecuzione non può avvenire in

questi casi mediante coercizione fisica (diretta). E in mancanza di un luogo di

esecuzione decade anche il foro dell'art. 13 lett. b CPC che non può dunque essere

invocato dall'istante il quale potrà servirsi solo del foro competente per la

causa principale (loc. cit., consid. 8.5). Questa opinione trova riscontro

anche nella dottrina (cfr. Sutter-Somm/Klingler

in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3a edizione,

n. 24 ad art. 13 CPC; von Kaenel,

Fachhandbuch Arbeitsrecht, Zurigo 2018, pag. 975 n. 23.3; Rudolph, Die Realexekution von

arbeitsrechtlichen Konkurrenzverboten in: ARV 2003 pag. 8). Nulla osta quindi a

una sua ripresa nella fattispecie. Anche perché non si intravedono valide

ragioni – né tanto meno l'appellata ne invoca – per non applicare questi

principi al caso in rassegna in cui è stato ugualmente ordinato al convenuto un

comportamento omissivo fondato sul diritto del lavoro, ovvero di astenersi dal

violare l'obbligo di segretezza dell'art. 321a cpv. 4 CO (e in

particolare di non utilizzare o trasmettere a terzi le liste di clienti e i

piani d'offerta di cui era venuto a conoscenza attraverso il suo lavoro presso AO

1). Già solo per questo motivo, non entrando in linea di conto il foro

alternativo del luogo dove il provvedimento deve essere eseguito (art. 13 lett.

b CPC) e dovendosi fare capo al solo foro competente per la causa principale (art.

13.

lett. a CPC), che non è pacificamente L__________ (v. art. 20 cpv. 1 CLug),

la decisione del Pretore di Lugano che ha ammesso la propria competenza va

disattesa.

5.

Ma quand'anche si

facesse astrazione da quanto precede, l'esito del giudizio non muterebbe.

Foss'anche infatti applicabile l'art. 13 lett. b CPC, non fa dubbio che il foro

del luogo dove il provvedimento deve essere eseguito non sarebbe in ogni caso a

L__________. Che la sede di G__________ SA si trovasse lì all'introduzione

dell'istanza è vero (doc. B). È inoltre possibile che, in difetto di altre

indicazioni (quantunque il convenuto contesti ciò), l'istante potesse almeno

inizialmente credere che la sede legale coincidesse con la sede operativa in

cui il convenuto svolgeva il proprio lavoro. Sta di fatto che sin dalla prima

comparsa scritta il convenuto ha allegato, documentando l'asserto con la

dichiarazione del suo nuovo datore di lavoro, che egli già dal mese di

settembre 2022 svolgeva la propria attività presso gli uffici operativi della G__________

SA a __________, "come l'Istante ben sa" (risposta, pag. 3 n.

11.

con riferimento al doc. 2a: "Gentilissimo Avv. PA 1, Le confermo che

gli uffici della G__________ SA sono in __________ a C__________ e presso gli

stessi sono impiegati i dipendenti in forza alla Società", seguito

dalla firma e dai recapiti di quest'ultima all'indirizzo indicato). E l'istante

– come rileva a ragione l'appellante che rimprovera al primo giudice di avere

trascurato l'obiezione – non ha minimamente contestato la circostanza ma si è

limitata a giustificare nella replica la decisione di convenire AP 1 innanzi

alla Pretura di Lugano perché, considerata l'iscrizione nel registro di

commercio che al momento dell'introduzione dell'istanza era "l'unica

fonte d'informazione ufficiale, certa e disponibile", riteneva che la

(asserita) violazione degli obblighi contrattuali avvenisse lì così come che le

misure necessarie dovessero essere adottate a L__________ (loc. cit., pag. 15).

Appurata la mancata contestazione di tale fatto – che non richiedeva pertanto nemmeno

di essere reso verosimile (v. art. 150 cpv. 1 CPC) – ogni tentativo di mettere

in discussione in questa sede (risposta, pag. 3 segg.) che il convenuto

svolgesse la propria attività per G__________ SA a C__________ è tardiva e

irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Considerato inoltre che, nel caso di un

obbligo di non fare, il luogo dell'esecuzione (art. 13 lett. b CPC) è

determinato dal domicilio del convenuto (in concreto: in Italia) oppure dallo

stabilimento d'impresa o dallo stabilimento professionale del convenuto (e non

del nuovo datore di lavoro), ovvero dal luogo d'adempimento contrattuale (in

concreto: C__________), l'incompetenza del Pretore di Lugano risulta, già a un

sommario esame, manifesta (cfr. in proposito Sutter-Somm/Seiler

in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo 2021, n. 14

ad art. 13; Zürcher in:

Schweizerische ZPO, Kommentar, 2a edizione, n. 17 ad art. 13; Güngerich in: Berner Kommentar, ZPO,

2012, n. 20 ad art. 13; Gschwend/Berti

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a edizione, n. 10 ad art. 13). Non

potendosi così l'istante avvalere del foro del luogo d'esecuzione per

giustificare la sua iniziativa processuale davanti alla Pretura di Lugano,

rimarrebbe unicamente il foro alternativo per la causa principale (art. 13

lett. a CPC) che però, come già detto (sopra, consid. 4), neppure si trova a L__________.

Comunque la si voglia vedere, la decisione impugnata non resiste pertanto alla

critica e va riformata nel senso che l'istanza cautelare è dichiarata

irricevibile per mancata competenza territoriale del Pretore adito.

L'irricevibilità dell'istanza rende automaticamente caduche anche le disposizioni

ordinatorie processuali di prima istanza (dispositivi n. 5 a 8) che il Pretore

ha emanato in esito all'accertamento (ora riformato) della propria competenza e

da cui esse dipendono, come rileva a ragione l'appellante (memoriale, pag. 2 n.

6). Esse vanno quindi annullate d'ufficio.

6.

Visto l'esito

dell'appello, occorre ancora statuire sulle spese giudiziarie di primo e

secondo grado. Il Pretore (decisione impugnata, pag. 8) non le ha fissate ma ha

rinviato ammissibilmente (trattandosi di una decisione incidentale che accertava

la propria competenza) al giudizio cautelare finale (art. 104 cpv. 3 CPC, per

analogia; sul tema cfr. Stoudmann

in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 9 ad art. 104). L'appellante

rileva tuttavia a ragione (memoriale, pag. 6) che, stante l'accoglimento

dell'appello e la conseguente irricevibilità dell'istanza per incompetenza

territoriale del giudice adito, il presente giudizio pone ora termine alla

procedura cautelare e impone di determinare le spese giudiziarie di entrambi i

gradi in funzione della soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 318 cpv. 3 CPC; v.

inoltre Stoudmann, op. cit., n. 11

ad art. 104; Tappy in: Commentaire

romand, CPC, 2a edizione, n. 21 ad art. 104).

Per quel che è delle spese

processuali, vale quanto già ricordato nella sentenza del 7 marzo 2023 (inc.

12.2022.175, consid. 12), ovvero che nessuna parte pretende che si debba

applicare l'art. 114 lett. c CPC e che la procedura sia di conseguenza esente

dal prelievo di spese processuali. Tenuto conto della complessità media della

causa come pure del fatto che la procedura termina con una decisione di

irricevibilità, ma senza scordare i rilevanti interessi (commerciali e

professionali) in gioco, si giustifica di fissarle in fr. 1'250.- per entrambi

i gradi (art. 2, 10, 13 e 21 LTG).

Quanto alle ripetibili di

prima sede, il convenuto chiede di stabilirle in fr. 6'000.- (corrispondenti a

poco più di 20 ore di lavoro a una tariffa di fr. 280.- l'ora) per tenere conto

dell'ampio lavoro svolto in tempi stretti e del fatto che il decreto

supercautelare 27 settembre 2022 gli pregiudicava ogni entrata nel periodo di

validità del medesimo (memoriale, pag. 6). A ragione tuttavia l'appellata

obietta che l'invocato – ma contestato – danno economico che il convenuto

riconduce all'ordine supercautelare in parola non figura tra le poste

considerate dall'art. 95 cpv. 3 CPC per le spese ripetibili. Che poi la

contestazione della competenza territoriale e – tutt'al più sommariamente –

degli altri argomenti della controparte richiedesse a un avvocato solerte e

diligente oltre 20 ore di lavoro appare eccessivo. Senza contare che,

trattandosi di una causa dal valore determinabile, le ripetibili nemmeno

andrebbero fissate in funzione del tempo di lavoro profuso ma in una

percentuale del valore litigioso (art. 11 RTar). Non avendo tuttavia né il

Pretore né le parti indicato tale parametro, si giustifica, considerato che si

tratta di una procedura speciale civile nel senso dell'art. 11 cpv. 2 lett. b RTar

e che le questioni sollevate erano sostanzialmente identiche a quelle addotte

dal medesimo patrocinatore nella causa che vedeva coinvolto anche un altro

dipendente della società, M__________ I__________ (v. inc. 12.2023.95), di

riconoscere al convenuto fr. 3'000.- tenendo in tal modo conto dei criteri

stabiliti dall'art. 11 cpv. 5 RTar.

Relativamente alla

procedura di appello, considerati l'art. 11 cpv. 2 lett. a RTar, la

stringatezza del memoriale (otto pagine, compresi il frontespizio, le richieste

di giudizio e la parte riguardante l'effetto sospensivo) e i limiti dell'unica

questione processuale in discussione (identica per altro a quella vagliata

nella parallela procedura inc. 12.2023.95), l'indennità per ripetibili può

essere quantificata invece in fr. 1'500.-.

7.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro

la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in caso

di ricorso spetterà alla

ricorrente rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia di

fr. 30’000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro decreti cautelari,

in ogni modo, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale

soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

I. L’appello 28 luglio

2023 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 19 luglio 2023 del

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1. L'istanza

26 settembre 2022 della AO 1 è irricevibile per incompetenza territoriale della

Pretura adita.

4. Le

spese processuali di fr. 1'250.– sono poste a carico dell'istante che rifonderà alla

controparte fr. 3'000.- per ripetibili.

5. Annullato

6. Annullato

7. Annullato

8. Annullato

II. Le spese di appello, di fr. 1'250.–,

da anticipare dall'appellante, sono poste

a carico della AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1'500.– per

ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il

ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile

o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione

finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le

decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto

la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).