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Decisione

12.2023.96

Provvedimenti cautelari, parvenza di buon fondamento della pretesa di merito; nullità/annullamento di un contratto di compravendita di azioni

12 ottobre 2023Italiano24 min

cfr. doc. 4), presso cui ha la sua sede la società in nome collettivo (Snc) M__________,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.96

Lugano

12 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. CA.2023.15 della Pretura del Distretto di

Bellinzona - promossa con istanza 3 aprile 2023 da

AP

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

AO

1

patrocinato dall’ PA 2

con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, di

fare ordine al

convenuto di consegnare entro 10 giorni presso la Pretura oppure in

un luogo da essa

indicato 50 azioni della società I__________ SA __________

(con la comminatoria

dell’intervento della forza pubblica in caso di mancata esecuzione

dell’ordine), come

pure di vietargli di esercitare qualsivoglia diritto societario,

rispettivamente di vendere o

disporre in qualsiasi modo di queste 50 azioni, chiedendo altresì

che il divieto fosse

pubblicato sul FUSC ex art. 240 CPC e impartito con la comminatoria

dell’art. 292 CP;

richiesta respinta dal Pretore in via supercautelare

in data 3 aprile 2023, avversata dal

convenuto con osservazioni 18 aprile 2023 e infine nuovamente respinta in via

cautelare con decisione 24 luglio 2023;

appellante l’istante, che con appello 28 luglio 2023 ha postulato

in via preliminare la

concessione dell’effetto sospensivo limitatamente al pagamento

delle spese giudiziarie

di prima sede e nel merito la riforma del giudizio impugnato nel

senso di accogliere la

sua istanza cautelare facendo divieto a AO 1 di vendere o di

disporre delle 50

azioni da lui rivendicate della I__________ SA __________ e di

rinviare le spese

giudiziarie di prima sede alla decisione di merito, con protesta di

quelle di secondo

grado;

richiamata la decisione 7 agosto 2023 con cui questa Camera ha

respinto l’istanza di

conferimento dell’effetto sospensivo contenuta nell’appello;

tenuto conto che il convenuto con osservazioni 8 settembre 2023 ha

postulato la

reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

La I__________ SA__________ (doc. A) è una società

immobiliare avente un capitale nominale di fr. 100'000.- suddiviso in 100

azioni nominative da fr. 1'000.- cadauna, ritenuto che 50 di esse erano di

proprietà di AP 1 e le altre 50 di AO 1. Tale società è proprietaria del

fondo part. n. __________ RFD di __________ (composto da terreno e due edifici,

cfr. doc. 4), presso cui ha la sua sede la società in nome collettivo (Snc) M__________,

avente quali soci i medesimi AP 1 e AO 1 e attiva nella rappresentanza,

compravendita e riparazione di macchine agricole.

B.

In data 14 settembre 2022 AP 1 ha ceduto a AO 1 le sue quote della M__________

senza alcun corrispettivo (preso atto della “situazione di capitale negativo”

della società, v. doc. P). Lo stesso giorno, AP 1 ha venduto a AO 1 anche le sue

50 azioni della I__________ SA __________ per un prezzo di

fr. 400'000.- (doc. B), depositandole presso la C__________ SA, ritenuto che

esse sarebbero state trapassate a AO 1 dopo conferma dell’avvenuto pagamento

del prezzo (doc. C). Il versamento è stato effettuato in data 4 novembre 2022

(doc. 3). Nel frattempo, AP 1 ha tuttavia manifestato la volontà di rescindere entrambi

i contratti (doc. D-G e Q). AO 1 non si è opposto all’annullamento del

contratto doc. P riferito alla M__________ Snc, ma non ha accettato quello del

contratto doc. B relativo alla I__________ SA __________.

C.

Il 2 marzo 2023 si è tenuta un’assemblea generale straordinaria della

I__________ SA __________ in occasione della quale sono state decise la revoca

di AP 1 dalla funzione di membro del Consiglio di amministrazione con firma

collettiva a due e la nomina in qualità di nuovo membro in sua sostituzione di

E__________, nonché è stato conferito un diritto di firma individuale al

presidente AO 1, che fino a quel momento godeva di un diritto di firma

collettiva a due (doc. I), modifiche iscritte a Registro di commercio il 20

marzo 2023 (data giornale 15 marzo 2023, v. doc. L).

D.

Con istanza supercautelare e cautelare 3 aprile 2023

(inc. CA. 2023.15) AP 1 ha chiesto di fare ordine a AO 1 di consegnare entro 10

giorni presso la Pretura oppure in un luogo da essa indicato 50 azioni della

suddetta società (con la comminatoria dell’intervento della forza pubblica in

caso di mancata esecuzione dell’ordine), come pure di vietargli di esercitare

qualsivoglia diritto societario, rispettivamente di vendere o disporre in

qualsiasi modo di queste 50 azioni, chiedendo altresì che il divieto fosse

pubblicato sul FUSC ex art. 240 CPC e impartito con la comminatoria dell’art.

292 CP. In sintesi, l’istante ha rivendicato l’esistenza di una sua incapacità

di discernimento rispettivamente di un suo vizio di volontà nella

sottoscrizione del contratto di compravendita delle azioni della I__________ SA

__________, la conseguente nullità/non vincolatività del medesimo ex art. 18

CC/24 e 28 CO (considerati la sua età e la sua delicata situazione

personale/familiare nonché la sproporzione fra il prezzo della compravendita e

il valore venale delle azioni, già solo a fronte del valore del fondo part. n. __________) e il suo diritto a ottenere la restituzione delle azioni (sulla base

dell’art. 641 CC).

E.

Con una parallela istanza di pari data (inc.

CA.2023.16) AP 1 ha convenuto in giudizio la I__________ SA __________,

chiedendo di fare ordine all’Ufficiale dei Registri di Bellinzona di iscrivere

a carico della part. __________ RFD di __________ una restrizione della facoltà

di disporre, di fare ordine all’Ufficio del registro di commercio di

ripristinare le iscrizioni precedenti il giornale n. __________ del 15 marzo

2023 (ovvero di cancellare l’iscrizione di AO 1 quale presidente con firma

individuale e di E__________ quale membro e segretaria con firma collettiva a

due con il presidente, e di iscrivere nuovamente AO 1 quale presidente con

firma collettiva a due e AP 1 quale membro con firma collettiva a due), nonché

di fare divieto a AO 1 di adottare qualsiasi decisione in seno alla I__________

SA __________ e di compiere qualsiasi atto di gestione o rappresentanza a nome

della società fino alla decisione di merito (divieto da pubblicare sul FUSC ex

art. 240 CPC e da impartire con la comminatoria dell’art. 292 CP).

F.

Il giorno stesso (3 aprile 2023), il Pretore ha respinto entrambe le

istanze in via supercautelare, inaudita altera parte.

G. Con

osservazioni 18 aprile 2023 AO 1 si è opposto all’istanza 3

aprile 2023 (inc. CA. 2023.15) qui in esame, contestando in sintesi l’adempimento

dei presupposti per l’emanazione di un provvedimento cautelare e in particolare

la parvenza di buon fondamento della pretesa dell’istante e sostenendo che

quest’ultimo non era incapace di discernimento, che la compravendita era stata

frutto di una decisione discussa e maturata nel tempo, che il prezzo pagato era

congruo e che pertanto il contratto di compravendita delle azioni era

perfettamente valido.

H.

Con replica spontanea 31 maggio 2023 e duplica spontanea 15 giugno

2023 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche

posizioni. Sono ancora seguiti lo scritto 21 giugno 2023 dell’istante e quello 27

giugno 2023 del convenuto.

I.

Con decisione 24 luglio 2023 il Pretore ha respinto l’istanza di cui

all’inc. CA.2023.15 (dispositivo n. 1), ponendo la tassa

di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di fr. 100.- a carico dell’istante

cautelare, pure condannato a versare alla controparte fr. 3'000.- a titolo di

ripetibili (dispositivo n. 2).

Con decisione di pari

data il Pretore ha respinto anche l’istanza di cui all’inc.

CA.2023.16, pure con seguito di tassa di giustizia (fr. 2'000.-), spese (fr.

100.-) e ripetibili (fr. 3'000.-) a carico della parte istante.

J.

Con due separati appelli (inc. 12.2023.96/97) del 28 luglio 2023 AP

1 è insorto contro entrambe le decisioni

Con l’appello qui in

esame relativo all’inc. CA.2023.15 l’appellante ha postulato in via preliminare

la concessione dell’effetto sospensivo al gravame ai sensi dell’art. 315 cpv. 4

e 5 CPC nel senso di sospendere l’ordine di cui al dispositivo n. 2 della

decisione impugnata (pagamento delle spese giudiziarie), e nel merito la

riforma del giudizio nel senso di accogliere la sua istanza cautelare facendo

divieto a AO 1 di vendere o di disporre delle 50 azioni da lui rivendicate

della I__________ SA __________ e di rinviare la fissazione e il prelievo delle

spese giudiziarie di primo grado al giudizio sul merito (con nuova

determinazione delle medesime), con protesta di spese e ripetibili di seconda

sede. L’appellante ha annesso al suo gravame alcuni nuovi documenti.

K.

Con decisione 7 agosto 2023 questa Camera ha respinto l’istanza di

effetto sospensivo contenuta nell’appello.

L.

Con osservazioni 8 settembre 2023 AO 1 ha postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante

appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari,

posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-

(cpv. 2). Nella fattispecie, il valore litigioso supera chiaramente la soglia

testé menzionata.

I termini di

impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di

provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Sia l’appello

28.

luglio 2023 contro la decisione 24 luglio 2023, sia la risposta all’appello 8

settembre 2023 sono tempestivi.

2.

L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante

deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché

sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque

limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì

deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio

pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.

3.

Con la decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto ricordato che

giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti

cautelari quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o

minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un

pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). L’adozione di un provvedimento

cautelare è subordinata all’esistenza cumulativa dei seguenti presupposti: la

parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito

(fumus boni iuris), l’esistenza di una lesione o di una minaccia di

lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile, l’urgenza e la proporzionalità.

Per quanto riguarda il

primo presupposto (fumus boni iuris), il primo giudice ha accertato che

l’istante cautelare non ha contestato che la compravendita delle azioni era

stata preceduta da discussioni iniziate già qualche anno prima e seguite anche

dal fiduciario C__________ dello studio C__________ SA (che, da circa 40 anni,

allestisce la contabilità della I__________ SA __________), che il contratto

era stato allestito da quest’ultimo ed era stato trasmesso alle parti per

esame, che il prezzo era stato concordato sulla base dell’ultimo bilancio

societario, e che il contratto era stato sottoscritto alla presenza di C__________

presso l’ufficio della C__________ SA. Il Pretore ha aggiunto che, secondo le

allegazioni contenute nella duplica di AO 1, AP 1 ventilava la vendita delle

azioni già 5 anni prima e il contratto era stato consegnato alle parti per

esame ben 5 mesi prima della sua sottoscrizione. Il Pretore ha nel seguito

osservato che l’istante cautelare, quale azionista e membro del consiglio di

amministrazione della I__________ SA __________ dal lontano 1995, vantava

verosimilmente di grande esperienza nel settore e che il medesimo in ogni caso

non ha reso verosimile la sua argomentazione secondo cui il valore delle azioni

sarebbe molto superiore al prezzo pattuito (fr. 400'000.-) rispettivamente

secondo cui vi sarebbe stato un potenziale acquirente (E__________) interessato

a comprare il fondo part. n. __________ per 2-3 milioni di franchi.

Innanzitutto, tale fondo si trova in zona non edificabile (in gran parte in

zona forestale, ritenuto che secondo il convenuto più di 60’000 mq sarebbero

valutati a fr. 0.39/mq), è soggetto a restrizioni di diritto pubblico, è un

sito inquinato, è gravato da numerose ipoteche e lo stato dei due edifici non è

noto (doc. 4-6). Inoltre, dagli atti è semplicemente emerso che E__________

(che neppure era interessato all’acquisto) nel lontano 2006 aveva fatto un

sopralluogo presso l’azienda M__________ (peraltro in assenza di AO 1), in

occasione del quale era stato ipotizzato che il valore commerciale dell’impresa

(e possibilmente anche della I__________ SA __________) potesse a quel tempo ammontare

a complessivi fr. 3'000'000.- (doc. S).

Il Pretore ha anche rilevato

che l’avvenuto annullamento del parallelo contratto del 14 settembre 2014 (doc.

P e Q) non può influire sull’esito del giudizio, riguardando fattispecie e

motivazioni diverse. Ne ha pertanto concluso che le tesi dell’istante cautelare

riferite alla sua incapacità di discernimento, all’errore essenziale e al dolo

risultano verosimilmente infondate anche se si considerano i certificati medici

da lui prodotti e che il contratto è verosimilmente valido.

Il primo giudice ha in

seguito ulteriormente osservato che all’istanza sembra difettare il requisito

del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (identificato

dall’istante nel rischio che il convenuto possa adottare decisioni a lui

pregiudizievoli in seno alla società e/o vendere le azioni oggetto del

contendere, con conseguente inutilità dell'azione di rivendicazione): difatti,

il vizio di volontà da lui preteso non verte sull'intenzione di vendere le

azioni, ma esclusivamente sul prezzo di compravendita, sicché il suo interesse

è di tipo economico e il suo eventuale pregiudizio potrebbe essere sanato

mediante un’azione risarcitoria.

Il Pretore ha infine

evidenziato che le misure cautelari richieste appaiono poco proporzionate, dal

momento che il deposito delle 50 azioni o

il divieto di esercitare i relativi diritti societari comporterebbero

verosimilmente il blocco dell’attività dell’assemblea generale per tutta la

durata della procedura di merito.

4.

Con il suo gravame, l’appellante non pretende più di poter trarre

conclusioni dall’avvenuto annullamento del parallelo contratto di cui al doc.

P. Ribadisce tuttavia che il Pretore avrebbe errato nell’escludere la sua

verosimile incapacità di discernimento. Egli sostiene che il primo giudice

avrebbe omesso di considerare debitamente la sua età (83 anni), come pure che

in presenza di una persona senile un’incapacità di discernimento può essere

dimostrata anche con la gradazione della verosimiglianza preponderante, come

pure che in tal caso spetta alla controparte dimostrare che essa abbia agito in

un intervallo di lucidità. L’appellante ritiene di aver apportato la prova

della sua (verosimile) incapacità mediante quattro prove documentali (doc. F,

G, N e O) ignorate dal Pretore e attestanti i gravi problemi di salute di sua

moglie, il suo stato psicologico e la sua fragilità, tenuto conto oltretutto

che il negozio in esame costituiva un’operazione complessa e che un chiarimento

definitivo potrà essere apportato mediante una perizia medica.

Ora, la capacità di

discernimento (art. 16 CC) è relativa, ovvero non dev’essere valutata in modo

astratto, bensì concretamente in relazione a un atto specifico nel momento in

cui esso viene compiuto, considerando la sua natura e importanza giuridica.

Essa, per le persone adulte, è la regola ed è presunta, per cui spetta a chi la

contesta dimostrarne la mancanza, provando l’esistenza di uno degli stati

descritti all’art. 16 CC e la conseguente compromissione della capacità di

agire razionalmente. Se però, al momento dell'atto contestato, una persona si

trovava in uno stato di debolezza permanente ai sensi dell'art. 16 CC (in

particolare: situazione permanente di declino mentale dovuto all’età o a

malattia) che, secondo l'esperienza generale della vita, normalmente esclude un

agire razionale, la sua incapacità viene presunta, ed è la parte che fa valere

la sua capacità di giudizio che deve confutare tale presunzione, dimostrando che

l'atto controverso è stato compiuto in un momento di lucidità

o “lucidum

intervallum” (DTF 144 III 264 consid. 6.1). La giurisprudenza menzionata

dall’appellante (ICCA del 19 ottobre 2007, inc. 12.2004.93 consid. 4a in: RTiD

I 2008, p. 1016), riferita all’ambito successorio, stabilisce invece che, alla

luce della difficoltà di dimostrare l’incapacità di discernimento di una

persona ormai defunta, la verosimiglianza preponderante è sufficiente.

Nel caso concreto, l’appellante

non pretende l’esistenza di difficoltà probatorie, né che a questo stadio

cautelare e sommario il Pretore avrebbe già dovuto predisporre una perizia

approfondita sul suo stato mentale, né spiega perché l’operazione in esame

(vendita di azioni di una società immobiliare essenzialmente detentrice di un

unico bene) dovrebbe essere ritenuta complessa. I documenti da lui prodotti

(doc. F, G, N e O) non possono bastare non solo a rovesciare la presunzione

sulla sua capacità di discernimento, ma neanche a rendere verosimile una sua

incapacità. Difatti i certificati medici agli atti non traggono simili

conclusioni, tantomeno sulla base di esami approfonditi, bensì attestano

unicamente, e in maniera alquanto generica, l’esistenza di un suo periodo di

fragilità emotiva, un “episodio depressivo lieve”, e la possibilità che

il paziente in quel periodo non riuscisse a ponderare in maniera appropriata le

sue decisioni o potesse lasciarsi condizionare, senza alcun riferimento al

processo decisionale qui in discussione.

5.

A quest’ultimo riguardo, l’appellante contesta l’assunto pretorile

secondo cui la compravendita risulta essere stata verosimilmente il frutto di

una decisione libera e ponderata, ma con contestazioni dal carattere ampiamente

soggettivo e generico che non possono condurre a una modifica del giudizio

impugnato. Innanzitutto, egli sostiene che le osservazioni esposte dalla

controparte nella sua duplica (relativamente alla durata delle trattative di

vendita e al tempo trascorso fra la consegna del contratto e la sua

sottoscrizione) siano delle mere allegazioni di parte, ma poi ne conferma nei

fatti il contenuto. Egli poi pretende invano che dal suo iniziale asserito

desiderio di vendere a terzi l’intero pacchetto azionario della I__________ SA __________

(in quanto più attrattivo sul mercato) e dalla relativa opposizione di AO 1

(doc. S), oppure dalla circostanza che la vendita sia stata preceduta da molte

discussioni, o ancora dal fatto che egli non abbia redatto personalmente il

contratto e abbia atteso svariati mesi prima di sottoscriverlo, si possano evincere

una sua incapacità, un suo disaccordo o l’esistenza di pressioni esercitate

dalla controparte (che non emergono da alcun riscontro oggettivo). Pure a torto

egli ritiene che tali circostanze e il coinvolgimento di C__________ siano

ininfluenti: tali elementi attestano la sua chiara intenzione di vendere le

azioni, come pure che il contratto non è stato il frutto di un impulso

momentaneo, bensì di lunghe e attente riflessioni avvenute anche con

l’intermediazione di una persona terza e, per quanto è dato capire, neutrale.

Ciò poteva certamente indurre il Pretore a ritenere, sulla base di un esame

sommario fondato sulla verosimiglianza, che l’istante abbia liberamente formato

la propria volontà. Che poi egli l’avesse mutata poco più tardi, ovvero

contestando già il 23 settembre 2022 il contratto stipulato il precedente 14

settembre (doc. D, peraltro solo in considerazione del prezzo pattuito) non

permette di ritenere il contrario. Inoltre l’appellante, pur criticando il

Pretore per avergli attribuito una non meglio precisata “ampia esperienza

nel settore”, non contesta di essere stato, oltre che socio e fondatore della

M__________ Snc (iscritta a RC nel 1981), anche azionista e membro del

consiglio di amministrazione della I__________ SA __________ già dal 1995, ciò

che lascia presumere che egli conoscesse le caratteristiche della società e dei

suoi beni.

6.

Proprio a tal riguardo, l’appellante critica le riflessioni

pretorili relative al valore delle azioni e del fondo part. n. __________.

In primo luogo, egli

rimprovera al primo giudice di aver trascurato la stima operata da E__________

(3 milioni di franchi) e di avervi a torto incluso anche il valore della M__________

Snc (a detta del medesimo Pretore poi venduta alla luce della sua cattiva

situazione finanziaria, fatto comunque contestato nel gravame), malgrado le

parti non avessero mai manifestato una tale intenzione. Tuttavia, l’appellante

non si confronta debitamente con il giudizio di primo grado, nella misura in

cui non considera che il testo del doc. S menziona anche la M__________ Snc,

che E__________ si era limitato a una stima di massima senza neppure

coinvolgere AO 1 e che in ogni caso la valutazione era stata fatta molti anni

prima (ovvero non era attuale). Conseguentemente, la censura è di dubbia

ricevibilità e non risulta convincente.

In secondo luogo, l’appellante

critica il Pretore per aver ignorato che i valori a bilancio (su cui è stato

fissato il prezzo di fr. 400'000.-) sono valori contabili ben inferiori a

quelli fiscali e commerciali e che già solo il valore fiscale del bene

immobiliare evincibile dall’accertamento ufficiale di cui al doc. H (e

notoriamente più basso di quello reale) ammonta a fr. 1'150'326.-, e per avere

piuttosto scelto di fare affidamento sulle semplici allegazioni della

controparte relative alle caratteristiche del fondo, in gran parte neppure

estrapolabili dai doc. 4-6. Sostiene anche che, prima di prendere qualsiasi

decisione al riguardo, era imprescindibile disporre di una perizia

specialistica.

Anche queste censure

non sono atte a sovvertire la decisione di primo grado. Ribadito che incombeva

all’istante rendere verosimili le proprie tesi e che gli approfondimenti

istruttori (fra cui l’allestimento di perizie) attengono di regola al merito,

dal doc. 4 e da un confronto fra il doc. 5 e il doc. 6 è possibile evincere sia

le restrizioni di diritto pubblico e l’ammontare delle ipoteche gravanti il

fondo, sia che esso costituisce un sito inquinato e si trova interamente in

zona non edificabile (e in buona parte in zona forestale, anche se non vi sono

indicazioni sulla sua estensione e sul prezzo al mq). L’appellante non contesta

poi che mancano indicazioni sullo stato dei due edifici ivi eretti, né pretende

più che vi fossero terzi potenzialmente interessati all’acquisto del fondo.

Ma

quand’anche si volesse prendere come riferimento il valore di cui al doc. H, o

ipotizzare che il valore reale del fondo sia più alto, ciò ancora non rende

verosimile né un’incapacità di discernimento, né un errore essenziale (ritenuto

che l’appellante ha accettato una quantificazione del prezzo sulla base dei

bilanci, malgrado avesse gli strumenti, visti il suo ruolo e il tempo a

disposizione, per eventualmente sollecitare alternative valutazioni), né

tantomeno un dolo di AO 1.

7.

In definitiva, la decisione del Pretore di non ritenere adempiuto il

presupposto cautelare della parvenza di buon fondamento della pretesa di merito

resiste alla critica e dev’essere confermata. Ciò già esclude la possibilità di

un accoglimento dell’istanza, indipendentemente dagli ulteriori presupposti

(segnatamente: pregiudizio difficilmente riparabile e proporzionalità) e dalle

relative censure appellatorie, che non necessitano di essere qui esaminate.

8.

L’appellante contesta altresì le spese giudiziarie fissate nella

decisione di prima sede, ritenendole troppo alte se conteggiate unitamente a

quelle del parallelo inc. CA.2023.16, considerato che le

due procedure sono state del tutto analoghe e che il contenuto delle relative sentenze

è quasi identico, ovvero sostiene che esse siano sproporzionate rispetto agli

atti e agli allegati di causa e al dispendio di tempo della controparte. Per

l’appellante, le spese sarebbero troppo elevate anche alla luce degli anticipi

richiesti nell’ambito delle due procedure di merito da lui nel frattempo

avviate, ove è stato chiamato a pagare fr. 10'000.- e fr. 5'000.- (v. doc. 3

annesso al gravame), importi pure ritenuti eccessivi. Richiamato inoltre l’art.

104.

cpv. 3 CPC, secondo cui in caso di provvedimenti cautelari la decisione

sulle spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito,

l’appellante chiede che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata venga

annullato e riformato nel senso che il prelievo delle spese giudiziarie sia

sospeso sino al termine della procedura di merito e sia in tale sede nuovamente

valutato.

Per giurisprudenza

invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il

giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di

eccesso o di abuso (IICCA del 3 febbraio 2020, inc. 12.2019.190; IICCA dell’11

ottobre 2016, inc. 12.2016.57, consid. 5.2.1).

L’art. 104 cpv. 3 CPC

evidenzia che il giudice può, ma non deve, rinviare il prelievo delle spese

giudiziarie. Giusta l’art. 10 LTG, la tassa di giustizia dei provvedimenti

cautelari è fissata tra 100.- e 20'000.- franchi. Di principio, per ciascuna

procedura è prelevata una tassa.

Nel caso concreto,

anche alla luce della soccombenza dell’istante per mancato adempimento dei

presupposti dell’art. 261 CPC, il prelievo di spese non può dirsi inadeguato o

tantomeno errato. Malgrado le analogie fra le due procedure, ipotizzando un

valore litigioso di fr. 400'000.- (in assenza di migliori indicazioni delle

parti) e tenuto conto del doppio scambio di allegati e degli ulteriori scritti

delle parti, la decisione del Pretore di prelevare spese processuali di fr.

2'100.- per ciascun incarto è condivisibile nella misura in cui rientra nei

limiti del suo apprezzamento e dev’essere confermata. Quanto alla censura

riferita agli anticipi richiesti negli incarti di merito, essa esula dal tema

della presente procedura ed è pertanto irricevibile. Per quanto riguarda le

ripetibili, il Pretore ha già considerato le similitudini fra i due incarti,

riducendole all’incirca della metà in applicazione dell’art. 13 cpv. 1 RTar e

fissandole in fr. 3'000.- (decisione impugnata, p. 7 in fine). Omettendo

l’appellante di confrontarsi con tale riflessione, e non emergendo in alcun

modo un abuso delle tariffe di cui agli art. 11 seg. RTar, anche su questo

aspetto il gravame è destinato all’insuccesso.

9.

Infine,

l’appellante rimprovera al primo giudice di avere trasmesso il doc. F

(riguardante lo stato di salute della moglie) alla controparte (cfr. doc. 2

annesso al gravame) malgrado gli avesse esplicitamente richiesto di non farlo

conformemente agli art. 53 cpv. 2 e 156 CPC La censura è tuttavia

irricevibile, non spiegando l’appellante come la circostanza potrebbe influire

sull’esito del presente giudizio.

10.

In

conclusione, l’appello dev’essere respinto (nella misura della sua

ricevibilità), con conseguente conferma della decisione di primo grado.

11.

Le

spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la

soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate sulla base

degli art. 2, 10 e 13 LTG e 13 RTar, tenendo conto delle forti analogie con il

parallelo appello di cui all’inc. 12.2023.97, evaso contestualmente alla

presente decisione, nonché della somiglianza fra le osservazioni prodotte dalla

parte appellata nei due diversi incarti.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. L’appello

28 luglio 2023 di AP 1 è respinto, nella misura della sua ricevibilità.

2. Le

spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 1’500.-, sono poste a

carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per

ripetibili di seconda sede. Il maggiore anticipo verrà restituito.

3. Notificazione:

-

;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il

ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile

o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione

finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il

ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).