12.2023.97
Provvedimenti cautelari, parvenza di buon fondamento della pretesa di merito; nullità/annullamento di un contratto di compravendita di azioni
12 ottobre 2023Italiano25 min
(doc. 3). Nel frattempo, AP 1 ha tuttavia manifestato la volontà di rescindere entrambi
Source ti.ch
Incarto n.
12.2023.97
Lugano
12 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. CA.2023.16 della Pretura del Distretto di
Bellinzona - promossa con istanza 3 aprile 2023 da
AP
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, di
fare ordine all’Ufficiale
dei Registri di Bellinzona di iscrivere a carico
della part. __________ RFD di __________,
di proprietà della società convenuta, una restrizione
della facoltà di disporre, di fare
ordine all’Ufficio del registro di commercio di
ripristinare le iscrizioni precedenti il
giornale n. __________ del 15 marzo 2023 (ovvero di
cancellare l’iscrizione di D__________
quale presidente con firma individuale e di E__________
quale membro e
segretaria con firma collettiva a due con il
presidente, e di iscrivere nuovamente D__________
quale presidente con firma collettiva a due e AP 1 quale
membro con
firma collettiva a due), nonché di fare divieto a D__________
di adottare qualsiasi
decisione in seno alla AO 1 e di compiere qualsiasi
atto di
gestione o rappresentanza a nome della società fino
alla decisione di merito (divieto da
pubblicare sul FUSC ex art. 240 CPC e da impartire
con la comminatoria dell’art. 292
CP);
richiesta respinta dal Pretore in via supercautelare
in data 3 aprile 2023, avversata dalla
convenuta con osservazioni 18 aprile 2023 e infine nuovamente respinta in via
cautelare con decisione 24 luglio 2023;
appellante l’istante, che con appello 28 luglio 2023 ha postulato
in via preliminare la
concessione dell’effetto sospensivo al gravame limitatamente al pagamento
delle spese
giudiziarie di prima sede, e nel merito la riforma del giudizio nel
senso di accogliere la
sua istanza cautelare facendo ordine all'Ufficiale dei Registri di
Bellinzona di iscrivere a
carico della part. __________ RFD di __________ una restrizione
della facoltà di
disporre, o subordinatamente facendo divieto a D__________ di
adottare in seno alla
AO 1 decisioni aventi per oggetto la vendita o l'aggravio della
part. __________ RFD di __________, e di rinviare le spese
giudiziarie di prima sede alla
decisione di merito, con protesta di quelle di secondo grado;
richiamata la decisione 7 agosto 2023 con cui questa Camera ha
respinto l’istanza di
conferimento dell’effetto sospensivo contenuta nell’appello;
tenuto conto che la convenuta con osservazioni 8 settembre 2023 ha
postulato la
reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
La AO 1 (doc. A) è una società immobiliare avente un
capitale nominale di fr. 100'000.- suddiviso in 100 azioni nominative da fr.
1'000.- cadauna, ritenuto che 50 di esse erano di proprietà di AP 1 e le altre
50 di D__________. Tale società è proprietaria del fondo part. n. __________
RFD di __________ (composto da terreno e due edifici, cfr. doc. 4), presso cui
ha la sua sede la società in nome collettivo (Snc) M__________, avente quali
soci i medesimi AP 1 e D__________ e attiva nella rappresentanza, compravendita
e riparazione di macchine agricole.
B.
In data 14 settembre 2022 AP 1 ha ceduto a D__________ le sue quote
della M__________ senza alcun corrispettivo (preso atto della “situazione di
capitale negativo” della società, v. doc. P). Lo stesso giorno, AP 1 ha
venduto a D__________ anche le sue 50 azioni della AO 1 per un prezzo di fr.
400'000.- (doc. B), depositandole presso la C__________ SA, ritenuto che esse
sarebbero state trapassate a D__________ dopo conferma dell’avvenuto pagamento
del prezzo (doc. C). Il versamento è stato effettuato in data 4 novembre 2022
(doc. 3). Nel frattempo, AP 1 ha tuttavia manifestato la volontà di rescindere entrambi
i contratti (doc. D-G e Q). AO 1 non si è opposto all’annullamento del
contratto doc. P riferito alla M__________ Snc, ma non ha accettato quello del
contratto doc. B relativo alla AO 1.
C.
Il 2 marzo 2023 si è tenuta un’assemblea generale straordinaria
della AO 1 in occasione della quale sono state decise la revoca di AP 1 dalla
funzione di membro del Consiglio di amministrazione con firma collettiva a due
e la nomina in qualità di nuovo membro in sua sostituzione di E__________,
nonché è stato conferito un diritto di firma individuale al presidente D__________,
che fino a quel momento godeva di un diritto di firma collettiva a due (doc. I),
modifiche iscritte a Registro di commercio il 20 marzo 2023 (data giornale 15
marzo 2023, v. doc. L).
D.
Con istanza supercautelare e cautelare 3 aprile 2023
(inc. CA.2023.16) AP 1 ha convenuto in giudizio la AO 1, chiedendo di fare ordine
all’Ufficiale dei Registri di Bellinzona di iscrivere a carico della part. __________
RFD di __________ una restrizione della facoltà di disporre, di fare ordine
all’Ufficio del registro di commercio di ripristinare le iscrizioni precedenti
il giornale n. __________ del 15 marzo 2023 (ovvero di cancellare l’iscrizione
di D__________ quale presidente con firma individuale e di E__________ quale
membro e segretaria con firma collettiva a due con il presidente, e di
iscrivere nuovamente D__________ quale presidente con firma collettiva a due e AP
1 quale membro con firma collettiva a due), nonché di fare divieto a D__________
di adottare qualsiasi decisione in seno alla AO 1 e di compiere qualsiasi atto
di gestione o rappresentanza a nome della società fino alla decisione di merito
(divieto da pubblicare sul FUSC ex art. 240 CPC e da impartire con la
comminatoria dell’art. 292 CP). In sintesi, l’istante ha rivendicato
l’esistenza di una sua incapacità di discernimento rispettivamente di un suo
vizio di volontà nella sottoscrizione del contratto di compravendita delle
azioni della AO 1, la conseguente nullità/non vincolatività del medesimo ex
art. 18 CC, 24 e 28 CO (considerati la sua età e la sua delicata situazione
personale/familiare nonché la sproporzione fra il prezzo della compravendita e
il valore venale delle azioni, già solo a fronte del valore del fondo part. n. __________),
la sua immutata qualità di azionista societario e la sua volontà
di ottenere l’annullamento della deliberazione assembleare del 2 marzo 2023, dalla
quale era stato illecitamente escluso (art. 703 e 706 CO).
E.
Con una parallela istanza di pari data (inc.
CA.2023.15) AP 1 ha convenuto in giudizio anche D__________, chiedendo di fargli ordine di consegnare entro 10 giorni
presso la Pretura oppure in un luogo da essa indicato 50 azioni della suddetta
società (con la comminatoria dell’intervento della forza pubblica in caso di
mancata esecuzione dell’ordine), come pure di vietargli di esercitare
qualsivoglia diritto societario, rispettivamente di vendere o disporre in
qualsiasi modo di queste 50 azioni, chiedendo altresì che il divieto fosse
pubblicato sul FUSC ex art. 240 CPC e impartito con la comminatoria dell’art.
292 CP.
F.
Il giorno stesso (3 aprile 2023) il Pretore ha respinto entrambe le
istanze in via supercautelare, inaudita altera parte.
G. Con
osservazioni 18 aprile 2023 la AO 1 si è opposta all’istanza 3
aprile 2023 (inc. CA.2023.16) qui in esame, contestando in sintesi
l’adempimento dei presupposti per l’emanazione di un provvedimento cautelare e
in particolare la parvenza di buon fondamento della pretesa dell’istante e
sostenendo che quest’ultimo non era incapace di discernimento, che la
compravendita era stata frutto di una decisione discussa e maturata nel tempo,
che il prezzo pagato era congruo e che pertanto il contratto di compravendita
delle azioni e le delibere assembleari 2 marzo 2023 erano perfettamente validi.
H.
Con replica spontanea 31 maggio 2023 e duplica spontanea 15 giugno
2023 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche
posizioni. Sono ancora seguiti lo scritto 21 giugno 2023 dell’istante e quello
27 giugno 2023 della convenuta.
I.
Con decisione 24 luglio 2023 il Pretore ha respinto l’istanza di cui
all’inc. CA.2023.16 (dispositivo n. 1), ponendo la tassa
di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di fr. 100.- a carico dell’istante
cautelare, pure condannato a versare alla controparte fr. 3'000.- a titolo di
ripetibili (dispositivo n. 2).
Con decisione di pari
data il Pretore ha respinto anche l’istanza di cui all’inc.
CA.2023.15, pure con seguito di tassa di giustizia (fr. 2'000.-), spese (fr.
100.-) e ripetibili (fr. 3'000.-) a carico della parte istante.
J.
Con due separati appelli (inc. 12.2023.96/97) del 28 luglio 2023 AP
1 è insorto contro entrambe le decisioni.
Con l’appello qui in
esame relativo all’inc. CA.2023.16 l’appellante ha postulato in via preliminare
la concessione dell’effetto sospensivo al gravame ai sensi dell’art. 315 cpv. 4
e 5 CPC nel senso di sospendere l’ordine di cui al dispositivo n. 2 della
decisione impugnata (pagamento delle spese giudiziarie), e nel merito la
riforma del giudizio nel senso di accogliere la sua istanza cautelare facendo
ordine all'Ufficiale dei Registri di Bellinzona di iscrivere a carico della
part. __________ RFD di __________ una restrizione della facoltà di disporre, o
subordinatamente facendo divieto a D__________ di adottare in seno alla AO 1
decisioni aventi per oggetto la vendita o l'aggravio della part. __________ RFD
di __________ e di rinviare la fissazione e il prelievo delle spese giudiziarie
di primo grado al giudizio sul merito (con nuova determinazione delle
medesime), con protesta di spese e ripetibili di seconda sede. L’appellante ha
annesso al suo gravame alcuni nuovi documenti.
K.
Con decisione 7 agosto 2023 questa Camera ha respinto l’istanza di
effetto sospensivo contenuta nell’appello.
L.
Con osservazioni 8 settembre 2023 la AO 1 ha postulato la reiezione
del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante
appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari,
posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-
(cpv. 2). Nella fattispecie, il valore litigioso supera chiaramente la soglia
testé menzionata.
I termini di
impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti
cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Sia l’appello 28 luglio
2023.
contro la decisione 24 luglio 2023, sia la risposta all’appello 8
settembre 2023 sono tempestivi.
2.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante
deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché
sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque
limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì
deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio
pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.
3.
Con la decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto ricordato che
giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti
cautelari quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o
minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un
pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). L’adozione di un provvedimento
cautelare è subordinata all’esistenza cumulativa dei seguenti presupposti: la
parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito
(fumus boni iuris), l’esistenza di una lesione o di una minaccia di
lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile, l’urgenza e la proporzionalità.
Per quanto riguarda il
primo presupposto (fumus boni iuris), il primo giudice ha accertato che
l’istante cautelare non ha contestato che la compravendita delle azioni era
stata preceduta da discussioni iniziate già qualche anno prima e seguite anche
dal fiduciario C__________ dello studio C__________ SA (che, da circa 40 anni,
allestisce la contabilità della AO 1), che il contratto era stato allestito da
quest’ultimo ed era stato trasmesso alle parti per esame, che il prezzo era
stato concordato sulla base dell’ultimo bilancio societario, e che il contratto
era stato sottoscritto alla presenza di C__________ presso l’ufficio della C__________
SA. Il Pretore ha anche aggiunto che, secondo le allegazioni contenute nella
duplica di AO 1, AP 1 ventilava la vendita delle azioni già 5 anni prima e il
contratto era stato consegnato alle parti per esame ben 5 mesi prima della sua
sottoscrizione. Il Pretore ha nel seguito osservato che l’istante cautelare,
quale azionista e membro del consiglio di amministrazione della AO 1 dal
lontano 1995, vantava verosimilmente di grande esperienza nel settore e che il
medesimo in ogni caso non ha reso verosimile la sua argomentazione secondo cui
il valore delle azioni sarebbe molto superiore al prezzo pattuito (fr.
400'000.-) rispettivamente secondo cui vi sarebbe stato un potenziale
acquirente (E__________) interessato a comprare il fondo part. n. __________ per
2-3 milioni di franchi. Innanzitutto, tale fondo si trova in zona non
edificabile (in gran parte in zona forestale, ritenuto che secondo la convenuta
più di 60’000 mq sarebbero valutati a fr. 0.39/mq), è soggetto a restrizioni di
diritto pubblico, è un sito inquinato, è gravato da numerose ipoteche e lo
stato dei due edifici non è noto (doc. 4-6). Inoltre, dagli atti è
semplicemente emerso che E__________ (che neppure era interessato all’acquisto)
nel lontano 2006 aveva fatto un sopralluogo presso l’azienda M__________ (peraltro
in assenza di D__________), in occasione del quale era stato ipotizzato che il
valore commerciale dell’impresa (e possibilmente anche della AO 1) potesse a
quel tempo ammontare a complessivi fr. 3'000'000.- (doc. S). Il Pretore ha
anche rilevato che l’avvenuto annullamento del parallelo contratto del 14
settembre 2014 (doc. P e Q) non può influire sull’esito del giudizio,
riguardando fattispecie e motivazioni diverse. Ne ha pertanto concluso che le
tesi dell’istante cautelare riferite alla sua incapacità di discernimento, all’errore
essenziale e al dolo risultano verosimilmente infondate (anche se si
considerano i certificati medici da lui prodotti), che il contratto è
verosimilmente valido (come già rilevato anche nel parallelo inc. n. CA.2023.15)
e che pertanto anche la contestazione della decisione assembleare 2 marzo 2023
appare destinata all’insuccesso.
Il primo giudice ha in
seguito ulteriormente osservato che all’istanza sembra difettare il requisito
del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (identificato
dall’istante nel rischio che D__________ possa adottare decisioni oppure
compiere atti di gestione o di rappresentanza pregiudizievoli per lui o per la
società medesima): difatti, il vizio di volontà da lui preteso non verte
sull'intenzione di vendere le azioni, ma esclusivamente sul prezzo di
compravendita, sicché il suo interesse è di tipo economico e il suo eventuale pregiudizio
potrebbe essere sanato mediante un’azione risarcitoria.
Il Pretore ha infine
evidenziato che le misure cautelari richieste appaiono poco proporzionate, dal
momento che il ripristino delle
iscrizioni a RC precedenti il giornale n. 3774 del 15 marzo 2023 o il divieto per
D__________ di adottare qualsiasi decisione o compiere qualsiasi atto di
gestione o rappresentanza in relazione alla società comporterebbero
verosimilmente il blocco dell’attività dell’assemblea generale per tutta la
durata della procedura di merito.
4.
Con il suo gravame, l’appellante non pretende più di poter trarre
conclusioni dall’avvenuto annullamento del parallelo contratto di cui al doc.
P. Ribadisce però che il Pretore avrebbe errato nell’escludere la sua
verosimile incapacità di discernimento. Egli sostiene che il primo giudice
avrebbe omesso di considerare debitamente la sua età (83 anni), come pure che
in presenza di una persona senile un’incapacità di discernimento può essere
dimostrata anche con la gradazione della verosimiglianza preponderante, come
pure che in tal caso spetta alla controparte dimostrare che essa abbia agito in
un intervallo di lucidità. L’appellante ritiene di aver apportato la prova
della sua (verosimile) incapacità mediante quattro prove documentali (doc. F,
G, N e O) ignorate dal Pretore e attestanti i gravi problemi di salute di sua
moglie, il suo stato psicologico e la sua fragilità, tenuto conto oltretutto
che il negozio in esame costituiva un’operazione complessa e che un chiarimento
definitivo potrà essere apportato mediante una perizia medica.
Ora, la capacità di
discernimento (art. 16 CC) è relativa, ovvero non dev’essere valutata in modo
astratto, bensì concretamente in relazione a un atto specifico nel momento in
cui esso viene compiuto, considerando la sua natura e importanza giuridica.
Essa, per le persone adulte, è la regola ed è presunta, per cui spetta a chi la
contesta dimostrarne la mancanza, provando l’esistenza di uno degli stati
descritti all’art. 16 CC e la conseguente compromissione della capacità di
agire razionalmente. Se però, al momento dell'atto contestato, una persona si
trovava in uno stato di debolezza permanente ai sensi dell'art. 16 CC (in
particolare: situazione permanente di declino mentale dovuto all’età o a
malattia) che, secondo l'esperienza generale della vita, normalmente esclude un
agire razionale, la sua incapacità viene presunta, ed è la parte che fa valere
la sua capacità di giudizio che deve confutare tale presunzione, dimostrando
che l'atto controverso è stato compiuto in un momento di lucidità
o
“lucidum intervallum” (DTF 144 III 264 consid. 6.1). La giurisprudenza
menzionata dall’appellante (ICCA del 19 ottobre 2007, inc. 12.2004.93 consid.
4a in: RTiD I 2008, p. 1016), riferita all’ambito successorio, stabilisce
invece che, alla luce della difficoltà di dimostrare l’incapacità di
discernimento di una persona ormai defunta, la verosimiglianza preponderante è
sufficiente.
Nel caso concreto, l’appellante
non pretende l’esistenza di difficoltà probatorie, né che a questo stadio
cautelare e sommario il Pretore avrebbe già dovuto predisporre una perizia
approfondita sul suo stato mentale, né spiega perché l’operazione in esame
(vendita di azioni di una società immobiliare essenzialmente detentrice di un
unico bene) dovrebbe essere ritenuta complessa. I documenti da lui prodotti
(doc. F, G, N e O) non possono bastare non solo a rovesciare la presunzione
sulla sua capacità di discernimento, ma neanche a rendere verosimile una sua
incapacità. Difatti i certificati medici agli atti non traggono simili
conclusioni, tantomeno sulla base di esami approfonditi, bensì attestano
unicamente, e in maniera alquanto generica, l’esistenza di un suo periodo di fragilità
emotiva, un “episodio depressivo lieve”, e la possibilità che il
paziente in quel periodo non riuscisse a ponderare in maniera appropriata le
sue decisioni o potesse lasciarsi condizionare, senza alcun riferimento al
processo decisionale qui in discussione.
5.
A quest’ultimo riguardo, l’appellante contesta l’assunto pretorile
secondo cui la compravendita risulta essere stata verosimilmente il frutto di
una decisione libera e ponderata, ma con contestazioni dal carattere ampiamente
soggettivo e generico che non possono condurre a una modifica del giudizio
impugnato. Innanzitutto, egli sostiene che le osservazioni esposte dalla
controparte nella sua duplica (relativamente alla durata delle trattative di
vendita e al tempo trascorso fra la consegna del contratto e la sua
sottoscrizione) siano delle mere allegazioni di parte, ma poi ne conferma nei
fatti il contenuto. Egli poi pretende invano che dal suo iniziale asserito
desiderio di vendere a terzi l’intero pacchetto azionario della AO 1 (in quanto
più attrattivo sul mercato) e dalla relativa opposizione di D__________ (doc.
S), oppure dalla circostanza che la vendita sia stata preceduta da molte
discussioni, o ancora dal fatto che egli non abbia redatto personalmente il
contratto e abbia atteso svariati mesi prima di sottoscriverlo, si possano
evincere una sua incapacità, un suo disaccordo o l’esistenza di pressioni
esercitate dalla controparte (che non emergono da alcun riscontro oggettivo).
Pure a torto egli ritiene che tali circostanze e il coinvolgimento di C__________
siano ininfluenti: tali elementi attestano la sua chiara intenzione di vendere
le azioni, come pure che il contratto non è stato il frutto di un impulso
momentaneo, bensì di lunghe e attente riflessioni avvenute anche con
l’intermediazione di una persona terza e, per quanto è dato capire, neutrale.
Ciò poteva certamente indurre il Pretore a ritenere, sulla base di un esame
sommario fondato sulla verosimiglianza, che l’istante abbia liberamente formato
la propria volontà. Che poi egli l’avesse mutata poco più tardi, ovvero
contestando già il 23 settembre 2022 il contratto stipulato il precedente 14
settembre (doc. D, peraltro solo in considerazione del prezzo pattuito) non
permette di ritenere il contrario. Inoltre l’appellante, pur criticando il
Pretore per avergli attribuito una non meglio precisata “ampia esperienza
nel settore”, non contesta di essere stato, oltre che socio e fondatore
della M__________ Snc (iscritta a RC nel 1981), anche azionista e membro del
consiglio di amministrazione della AO 1 già dal 1995, ciò che lascia presumere
che egli conoscesse le caratteristiche della società e dei suoi beni.
6.
Proprio a tal riguardo, l’appellante critica le riflessioni
pretorili relative al valore delle azioni e del fondo part. n. __________.
In primo luogo, egli
rimprovera al primo giudice di aver trascurato la stima operata da E__________
(3 milioni di franchi) e di avervi a torto incluso anche il valore della M__________
Snc (a detta del medesimo Pretore poi venduta alla luce della sua cattiva
situazione finanziaria, fatto comunque contestato nel gravame), malgrado le
parti non avessero mai manifestato una tale intenzione. Ciononostante,
l’appellante non si confronta debitamente con il giudizio di primo grado, nella
misura in cui non considera che il testo del doc. S menziona anche la M__________
__________ Snc, che E__________ si era limitato a una stima di massima senza
neppure coinvolgere D__________ e che in ogni caso la valutazione era stata
fatta molti anni prima (ovvero non era attuale). Conseguentemente, la censura è
di dubbia ricevibilità e non risulta convincente.
In secondo luogo,
l’appellante critica il Pretore per aver ignorato che i valori a bilancio (su
cui è stato fissato il prezzo di fr. 400'000.-) sono valori contabili ben
inferiori a quelli fiscali e commerciali e che già solo il valore fiscale del
bene immobiliare evincibile dall’accertamento ufficiale di cui al doc. H (e
notoriamente più basso di quello reale) ammonta a fr. 1'150'326.-, e per avere
piuttosto scelto di fare affidamento sulle semplici allegazioni della
controparte relative alle caratteristiche del fondo, in gran parte neppure
estrapolabili dai doc. 4-6. Sostiene anche che, prima di prendere qualsiasi
decisione al riguardo, era imprescindibile disporre di una perizia
specialistica.
Anche queste censure
non sono atte a sovvertire la decisione di primo grado. Ribadito che incombeva
all’istante rendere verosimili le proprie tesi e che gli approfondimenti
istruttori (fra cui l’allestimento di perizie) attengono di regola al merito,
dal doc. 4 e da un confronto fra il doc. 5 e il doc. 6 è possibile evincere sia
le restrizioni di diritto pubblico e l’ammontare delle ipoteche gravanti il
fondo, sia che esso costituisce un sito inquinato e si trova interamente in
zona non edificabile (e in buona parte in zona forestale, anche se non vi sono
indicazioni sulla sua estensione e sul prezzo al mq). L’appellante non contesta
poi che mancano indicazioni sullo stato dei due edifici ivi eretti, né pretende più che vi fossero terzi
potenzialmente interessati all’acquisto del fondo.
Ma quand’anche si
volesse prendere come riferimento il valore di cui al doc. H, o ipotizzare che
il valore reale del fondo sia più alto, ciò ancora non rende verosimile né
un’incapacità di discernimento, né un errore essenziale (ritenuto che
l’appellante ha accettato una quantificazione del prezzo sulla base dei
bilanci, malgrado avesse gli strumenti, visti il suo ruolo e il tempo a
disposizione, per eventualmente sollecitare alternative valutazioni), né
tantomeno un dolo di AO 1. Di conseguenza, neppure risulta verosimile la
pretesa dell’istante di essere ancora azionista societario e di poter per tal
motivo ottenere l’annullamento delle delibere assembleari del 2 marzo 2023.
7.
Con un ulteriore censura, l’appellante ritiene che il Pretore non
sia entrato nel merito “degli argomenti sollevati dall'appellante per
chiedere l'annullamento della decisione assembleare, che vanno pertanto
ritenuti accettati”. Essa è tuttavia irricevibile per carente motivazione
(art. 311 CPC), siccome non specifica o approfondisce alcuno di questi presunti
argomenti, ritenuto che non è compito di questa Camera andarli a ricercare
autonomamente negli allegati di prima sede. Qualora l’appellante intendesse
riferirsi alla sua mancata partecipazione all’assemblea in quanto azionista, la
censura è stata già qui sopra evasa.
8.
In definitiva, la decisione del Pretore di non ritenere adempiuto il
presupposto cautelare della parvenza di buon fondamento della pretesa di merito
resiste alla critica e dev’essere confermata. Ciò già esclude la possibilità di
un accoglimento dell’istanza, indipendentemente dagli ulteriori presupposti
(segnatamente: pregiudizio difficilmente riparabile e proporzionalità) e dalle
relative censure appellatorie, che non necessitano di essere qui esaminate.
9.
L’appellante contesta altresì le spese giudiziarie fissate nella
decisione di prima sede, ritenendole troppo alte se conteggiate unitamente a
quelle del parallelo inc. CA.2023.15, considerato che le
due procedure sono state del tutto analoghe e che il contenuto delle relative
sentenze è quasi identico, ovvero sostiene che esse siano sproporzionate
rispetto agli atti e agli allegati di causa e al dispendio di tempo della
controparte. Per l’appellante, le spese sarebbero troppo elevate anche alla
luce degli anticipi richiesti nell’ambito delle due procedure di merito da lui
nel frattempo avviate, ove è stato chiamato a pagare fr. 10'000.- e fr. 5'000.-
(v. doc. 3 annesso al gravame), importi pure ritenuti eccessivi. Richiamato
inoltre l’art. 104 cpv. 3 CPC, secondo cui in caso di provvedimenti cautelari
la decisione sulle spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito,
l’appellante chiede che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata venga
annullato e riformato nel senso che il prelievo delle spese giudiziarie sia
sospeso sino al termine della procedura di merito e sia in tale sede nuovamente
valutato.
Per giurisprudenza
invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il
giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di
eccesso o di abuso (IICCA del 3 febbraio 2020, inc. 12.2019.190; IICCA dell’11
ottobre 2016, inc. 12.2016.57, consid. 5.2.1).
L’art. 104 cpv. 3 CPC
evidenzia che il giudice può, ma non deve, rinviare il prelievo delle spese
giudiziarie. Giusta l’art. 10 LTG, la tassa di giustizia dei provvedimenti
cautelari è fissata tra 100.- e 20'000.- franchi. Di principio, per ciascuna
procedura è prelevata una tassa.
Nel caso concreto, anche
alla luce della soccombenza dell’istante per mancato adempimento dei
presupposti dell’art. 261 CPC, il prelievo di spese non può dirsi inadeguato o
tantomeno errato. Malgrado le analogie fra le due procedure, ipotizzando un
valore litigioso di fr. 400'000.- (in assenza di migliori indicazioni delle
parti) e tenuto conto del doppio scambio di allegati e degli ulteriori scritti
delle parti, la decisione del Pretore di prelevare spese processuali di fr.
2'100.- per ciascun incarto è condivisibile nella misura in cui rientra nei
limiti del suo apprezzamento e dev’essere confermata. Quanto alla censura
riferita agli anticipi richiesti negli incarti di merito, essa esula dal tema
della presente procedura ed è pertanto irricevibile. Per quanto riguarda le
ripetibili, il Pretore ha già considerato le similitudini fra i due incarti,
riducendole all’incirca della metà in applicazione dell’art. 13 cpv. 1 RTar e
fissandole in fr. 3'000.- (decisione impugnata, p. 7 in fine). Omettendo
l’appellante di confrontarsi con tale riflessione, e non emergendo in alcun
modo un abuso delle tariffe di cui agli art. 11 seg. RTar, anche su questo
aspetto il gravame è destinato all’insuccesso.
10.
Infine,
l’appellante rimprovera al primo giudice di avere trasmesso il doc. F
(riguardante lo stato di salute della moglie) alla controparte (cfr. doc. 2
annesso al gravame) malgrado gli avesse esplicitamente richiesto di non farlo
conformemente agli art. 53 cpv. 2 e 156 CPC La censura è tuttavia
irricevibile, non spiegando l’appellante come la circostanza potrebbe influire
sull’esito del presente giudizio.
11.
In
conclusione, l’appello dev’essere respinto (nella misura della sua
ricevibilità), con conseguente conferma della decisione di primo grado.
12.
Le
spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la
soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate sulla base
degli art. 2, 10 e 13 LTG e 13 RTar, tenendo conto delle forti analogie con il
parallelo appello di cui all’inc. 12.2023.96, evaso contestualmente alla
presente decisione, nonché della somiglianza fra le osservazioni prodotte dalla
parte appellata nei due diversi incarti.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. L’appello
28 luglio 2023 di AP 1 è respinto, nella misura della sua ricevibilità.
2. Le
spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 1’500.-, sono poste a
carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per
ripetibili di seconda sede. Il maggiore
anticipo verrà restituito.
3. Notificazione:
-
;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il
ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile
o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione
finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il
ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).