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Decisione

12.2023.97

Provvedimenti cautelari, parvenza di buon fondamento della pretesa di merito; nullità/annullamento di un contratto di compravendita di azioni

12 ottobre 2023Italiano25 min

(doc. 3). Nel frattempo, AP 1 ha tuttavia manifestato la volontà di rescindere entrambi

Source ti.ch

Incarto n.

12.2023.97

Lugano

12 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. CA.2023.16 della Pretura del Distretto di

Bellinzona - promossa con istanza 3 aprile 2023 da

AP

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, di

fare ordine all’Ufficiale

dei Registri di Bellinzona di iscrivere a carico

della part. __________ RFD di __________,

di proprietà della società convenuta, una restrizione

della facoltà di disporre, di fare

ordine all’Ufficio del registro di commercio di

ripristinare le iscrizioni precedenti il

giornale n. __________ del 15 marzo 2023 (ovvero di

cancellare l’iscrizione di D__________

quale presidente con firma individuale e di E__________

quale membro e

segretaria con firma collettiva a due con il

presidente, e di iscrivere nuovamente D__________

quale presidente con firma collettiva a due e AP 1 quale

membro con

firma collettiva a due), nonché di fare divieto a D__________

di adottare qualsiasi

decisione in seno alla AO 1 e di compiere qualsiasi

atto di

gestione o rappresentanza a nome della società fino

alla decisione di merito (divieto da

pubblicare sul FUSC ex art. 240 CPC e da impartire

con la comminatoria dell’art. 292

CP);

richiesta respinta dal Pretore in via supercautelare

in data 3 aprile 2023, avversata dalla

convenuta con osservazioni 18 aprile 2023 e infine nuovamente respinta in via

cautelare con decisione 24 luglio 2023;

appellante l’istante, che con appello 28 luglio 2023 ha postulato

in via preliminare la

concessione dell’effetto sospensivo al gravame limitatamente al pagamento

delle spese

giudiziarie di prima sede, e nel merito la riforma del giudizio nel

senso di accogliere la

sua istanza cautelare facendo ordine all'Ufficiale dei Registri di

Bellinzona di iscrivere a

carico della part. __________ RFD di __________ una restrizione

della facoltà di

disporre, o subordinatamente facendo divieto a D__________ di

adottare in seno alla

AO 1 decisioni aventi per oggetto la vendita o l'aggravio della

part. __________ RFD di __________, e di rinviare le spese

giudiziarie di prima sede alla

decisione di merito, con protesta di quelle di secondo grado;

richiamata la decisione 7 agosto 2023 con cui questa Camera ha

respinto l’istanza di

conferimento dell’effetto sospensivo contenuta nell’appello;

tenuto conto che la convenuta con osservazioni 8 settembre 2023 ha

postulato la

reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

La AO 1 (doc. A) è una società immobiliare avente un

capitale nominale di fr. 100'000.- suddiviso in 100 azioni nominative da fr.

1'000.- cadauna, ritenuto che 50 di esse erano di proprietà di AP 1 e le altre

50 di D__________. Tale società è proprietaria del fondo part. n. __________

RFD di __________ (composto da terreno e due edifici, cfr. doc. 4), presso cui

ha la sua sede la società in nome collettivo (Snc) M__________, avente quali

soci i medesimi AP 1 e D__________ e attiva nella rappresentanza, compravendita

e riparazione di macchine agricole.

B.

In data 14 settembre 2022 AP 1 ha ceduto a D__________ le sue quote

della M__________ senza alcun corrispettivo (preso atto della “situazione di

capitale negativo” della società, v. doc. P). Lo stesso giorno, AP 1 ha

venduto a D__________ anche le sue 50 azioni della AO 1 per un prezzo di fr.

400'000.- (doc. B), depositandole presso la C__________ SA, ritenuto che esse

sarebbero state trapassate a D__________ dopo conferma dell’avvenuto pagamento

del prezzo (doc. C). Il versamento è stato effettuato in data 4 novembre 2022

(doc. 3). Nel frattempo, AP 1 ha tuttavia manifestato la volontà di rescindere entrambi

i contratti (doc. D-G e Q). AO 1 non si è opposto all’annullamento del

contratto doc. P riferito alla M__________ Snc, ma non ha accettato quello del

contratto doc. B relativo alla AO 1.

C.

Il 2 marzo 2023 si è tenuta un’assemblea generale straordinaria

della AO 1 in occasione della quale sono state decise la revoca di AP 1 dalla

funzione di membro del Consiglio di amministrazione con firma collettiva a due

e la nomina in qualità di nuovo membro in sua sostituzione di E__________,

nonché è stato conferito un diritto di firma individuale al presidente D__________,

che fino a quel momento godeva di un diritto di firma collettiva a due (doc. I),

modifiche iscritte a Registro di commercio il 20 marzo 2023 (data giornale 15

marzo 2023, v. doc. L).

D.

Con istanza supercautelare e cautelare 3 aprile 2023

(inc. CA.2023.16) AP 1 ha convenuto in giudizio la AO 1, chiedendo di fare ordine

all’Ufficiale dei Registri di Bellinzona di iscrivere a carico della part. __________

RFD di __________ una restrizione della facoltà di disporre, di fare ordine

all’Ufficio del registro di commercio di ripristinare le iscrizioni precedenti

il giornale n. __________ del 15 marzo 2023 (ovvero di cancellare l’iscrizione

di D__________ quale presidente con firma individuale e di E__________ quale

membro e segretaria con firma collettiva a due con il presidente, e di

iscrivere nuovamente D__________ quale presidente con firma collettiva a due e AP

1 quale membro con firma collettiva a due), nonché di fare divieto a D__________

di adottare qualsiasi decisione in seno alla AO 1 e di compiere qualsiasi atto

di gestione o rappresentanza a nome della società fino alla decisione di merito

(divieto da pubblicare sul FUSC ex art. 240 CPC e da impartire con la

comminatoria dell’art. 292 CP). In sintesi, l’istante ha rivendicato

l’esistenza di una sua incapacità di discernimento rispettivamente di un suo

vizio di volontà nella sottoscrizione del contratto di compravendita delle

azioni della AO 1, la conseguente nullità/non vincolatività del medesimo ex

art. 18 CC, 24 e 28 CO (considerati la sua età e la sua delicata situazione

personale/familiare nonché la sproporzione fra il prezzo della compravendita e

il valore venale delle azioni, già solo a fronte del valore del fondo part. n. __________),

la sua immutata qualità di azionista societario e la sua volontà

di ottenere l’annullamento della deliberazione assembleare del 2 marzo 2023, dalla

quale era stato illecitamente escluso (art. 703 e 706 CO).

E.

Con una parallela istanza di pari data (inc.

CA.2023.15) AP 1 ha convenuto in giudizio anche D__________, chiedendo di fargli ordine di consegnare entro 10 giorni

presso la Pretura oppure in un luogo da essa indicato 50 azioni della suddetta

società (con la comminatoria dell’intervento della forza pubblica in caso di

mancata esecuzione dell’ordine), come pure di vietargli di esercitare

qualsivoglia diritto societario, rispettivamente di vendere o disporre in

qualsiasi modo di queste 50 azioni, chiedendo altresì che il divieto fosse

pubblicato sul FUSC ex art. 240 CPC e impartito con la comminatoria dell’art.

292 CP.

F.

Il giorno stesso (3 aprile 2023) il Pretore ha respinto entrambe le

istanze in via supercautelare, inaudita altera parte.

G. Con

osservazioni 18 aprile 2023 la AO 1 si è opposta all’istanza 3

aprile 2023 (inc. CA.2023.16) qui in esame, contestando in sintesi

l’adempimento dei presupposti per l’emanazione di un provvedimento cautelare e

in particolare la parvenza di buon fondamento della pretesa dell’istante e

sostenendo che quest’ultimo non era incapace di discernimento, che la

compravendita era stata frutto di una decisione discussa e maturata nel tempo,

che il prezzo pagato era congruo e che pertanto il contratto di compravendita

delle azioni e le delibere assembleari 2 marzo 2023 erano perfettamente validi.

H.

Con replica spontanea 31 maggio 2023 e duplica spontanea 15 giugno

2023 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche

posizioni. Sono ancora seguiti lo scritto 21 giugno 2023 dell’istante e quello

27 giugno 2023 della convenuta.

I.

Con decisione 24 luglio 2023 il Pretore ha respinto l’istanza di cui

all’inc. CA.2023.16 (dispositivo n. 1), ponendo la tassa

di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di fr. 100.- a carico dell’istante

cautelare, pure condannato a versare alla controparte fr. 3'000.- a titolo di

ripetibili (dispositivo n. 2).

Con decisione di pari

data il Pretore ha respinto anche l’istanza di cui all’inc.

CA.2023.15, pure con seguito di tassa di giustizia (fr. 2'000.-), spese (fr.

100.-) e ripetibili (fr. 3'000.-) a carico della parte istante.

J.

Con due separati appelli (inc. 12.2023.96/97) del 28 luglio 2023 AP

1 è insorto contro entrambe le decisioni.

Con l’appello qui in

esame relativo all’inc. CA.2023.16 l’appellante ha postulato in via preliminare

la concessione dell’effetto sospensivo al gravame ai sensi dell’art. 315 cpv. 4

e 5 CPC nel senso di sospendere l’ordine di cui al dispositivo n. 2 della

decisione impugnata (pagamento delle spese giudiziarie), e nel merito la

riforma del giudizio nel senso di accogliere la sua istanza cautelare facendo

ordine all'Ufficiale dei Registri di Bellinzona di iscrivere a carico della

part. __________ RFD di __________ una restrizione della facoltà di disporre, o

subordinatamente facendo divieto a D__________ di adottare in seno alla AO 1

decisioni aventi per oggetto la vendita o l'aggravio della part. __________ RFD

di __________ e di rinviare la fissazione e il prelievo delle spese giudiziarie

di primo grado al giudizio sul merito (con nuova determinazione delle

medesime), con protesta di spese e ripetibili di seconda sede. L’appellante ha

annesso al suo gravame alcuni nuovi documenti.

K.

Con decisione 7 agosto 2023 questa Camera ha respinto l’istanza di

effetto sospensivo contenuta nell’appello.

L.

Con osservazioni 8 settembre 2023 la AO 1 ha postulato la reiezione

del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante

appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari,

posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-

(cpv. 2). Nella fattispecie, il valore litigioso supera chiaramente la soglia

testé menzionata.

I termini di

impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti

cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Sia l’appello 28 luglio

2023.

contro la decisione 24 luglio 2023, sia la risposta all’appello 8

settembre 2023 sono tempestivi.

2.

L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante

deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché

sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque

limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì

deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio

pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.

3.

Con la decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto ricordato che

giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti

cautelari quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o

minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un

pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). L’adozione di un provvedimento

cautelare è subordinata all’esistenza cumulativa dei seguenti presupposti: la

parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito

(fumus boni iuris), l’esistenza di una lesione o di una minaccia di

lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile, l’urgenza e la proporzionalità.

Per quanto riguarda il

primo presupposto (fumus boni iuris), il primo giudice ha accertato che

l’istante cautelare non ha contestato che la compravendita delle azioni era

stata preceduta da discussioni iniziate già qualche anno prima e seguite anche

dal fiduciario C__________ dello studio C__________ SA (che, da circa 40 anni,

allestisce la contabilità della AO 1), che il contratto era stato allestito da

quest’ultimo ed era stato trasmesso alle parti per esame, che il prezzo era

stato concordato sulla base dell’ultimo bilancio societario, e che il contratto

era stato sottoscritto alla presenza di C__________ presso l’ufficio della C__________

SA. Il Pretore ha anche aggiunto che, secondo le allegazioni contenute nella

duplica di AO 1, AP 1 ventilava la vendita delle azioni già 5 anni prima e il

contratto era stato consegnato alle parti per esame ben 5 mesi prima della sua

sottoscrizione. Il Pretore ha nel seguito osservato che l’istante cautelare,

quale azionista e membro del consiglio di amministrazione della AO 1 dal

lontano 1995, vantava verosimilmente di grande esperienza nel settore e che il

medesimo in ogni caso non ha reso verosimile la sua argomentazione secondo cui

il valore delle azioni sarebbe molto superiore al prezzo pattuito (fr.

400'000.-) rispettivamente secondo cui vi sarebbe stato un potenziale

acquirente (E__________) interessato a comprare il fondo part. n. __________ per

2-3 milioni di franchi. Innanzitutto, tale fondo si trova in zona non

edificabile (in gran parte in zona forestale, ritenuto che secondo la convenuta

più di 60’000 mq sarebbero valutati a fr. 0.39/mq), è soggetto a restrizioni di

diritto pubblico, è un sito inquinato, è gravato da numerose ipoteche e lo

stato dei due edifici non è noto (doc. 4-6). Inoltre, dagli atti è

semplicemente emerso che E__________ (che neppure era interessato all’acquisto)

nel lontano 2006 aveva fatto un sopralluogo presso l’azienda M__________ (peraltro

in assenza di D__________), in occasione del quale era stato ipotizzato che il

valore commerciale dell’impresa (e possibilmente anche della AO 1) potesse a

quel tempo ammontare a complessivi fr. 3'000'000.- (doc. S). Il Pretore ha

anche rilevato che l’avvenuto annullamento del parallelo contratto del 14

settembre 2014 (doc. P e Q) non può influire sull’esito del giudizio,

riguardando fattispecie e motivazioni diverse. Ne ha pertanto concluso che le

tesi dell’istante cautelare riferite alla sua incapacità di discernimento, all’errore

essenziale e al dolo risultano verosimilmente infondate (anche se si

considerano i certificati medici da lui prodotti), che il contratto è

verosimilmente valido (come già rilevato anche nel parallelo inc. n. CA.2023.15)

e che pertanto anche la contestazione della decisione assembleare 2 marzo 2023

appare destinata all’insuccesso.

Il primo giudice ha in

seguito ulteriormente osservato che all’istanza sembra difettare il requisito

del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (identificato

dall’istante nel rischio che D__________ possa adottare decisioni oppure

compiere atti di gestione o di rappresentanza pregiudizievoli per lui o per la

società medesima): difatti, il vizio di volontà da lui preteso non verte

sull'intenzione di vendere le azioni, ma esclusivamente sul prezzo di

compravendita, sicché il suo interesse è di tipo economico e il suo eventuale pregiudizio

potrebbe essere sanato mediante un’azione risarcitoria.

Il Pretore ha infine

evidenziato che le misure cautelari richieste appaiono poco proporzionate, dal

momento che il ripristino delle

iscrizioni a RC precedenti il giornale n. 3774 del 15 marzo 2023 o il divieto per

D__________ di adottare qualsiasi decisione o compiere qualsiasi atto di

gestione o rappresentanza in relazione alla società comporterebbero

verosimilmente il blocco dell’attività dell’assemblea generale per tutta la

durata della procedura di merito.

4.

Con il suo gravame, l’appellante non pretende più di poter trarre

conclusioni dall’avvenuto annullamento del parallelo contratto di cui al doc.

P. Ribadisce però che il Pretore avrebbe errato nell’escludere la sua

verosimile incapacità di discernimento. Egli sostiene che il primo giudice

avrebbe omesso di considerare debitamente la sua età (83 anni), come pure che

in presenza di una persona senile un’incapacità di discernimento può essere

dimostrata anche con la gradazione della verosimiglianza preponderante, come

pure che in tal caso spetta alla controparte dimostrare che essa abbia agito in

un intervallo di lucidità. L’appellante ritiene di aver apportato la prova

della sua (verosimile) incapacità mediante quattro prove documentali (doc. F,

G, N e O) ignorate dal Pretore e attestanti i gravi problemi di salute di sua

moglie, il suo stato psicologico e la sua fragilità, tenuto conto oltretutto

che il negozio in esame costituiva un’operazione complessa e che un chiarimento

definitivo potrà essere apportato mediante una perizia medica.

Ora, la capacità di

discernimento (art. 16 CC) è relativa, ovvero non dev’essere valutata in modo

astratto, bensì concretamente in relazione a un atto specifico nel momento in

cui esso viene compiuto, considerando la sua natura e importanza giuridica.

Essa, per le persone adulte, è la regola ed è presunta, per cui spetta a chi la

contesta dimostrarne la mancanza, provando l’esistenza di uno degli stati

descritti all’art. 16 CC e la conseguente compromissione della capacità di

agire razionalmente. Se però, al momento dell'atto contestato, una persona si

trovava in uno stato di debolezza permanente ai sensi dell'art. 16 CC (in

particolare: situazione permanente di declino mentale dovuto all’età o a

malattia) che, secondo l'esperienza generale della vita, normalmente esclude un

agire razionale, la sua incapacità viene presunta, ed è la parte che fa valere

la sua capacità di giudizio che deve confutare tale presunzione, dimostrando

che l'atto controverso è stato compiuto in un momento di lucidità

o

“lucidum intervallum” (DTF 144 III 264 consid. 6.1). La giurisprudenza

menzionata dall’appellante (ICCA del 19 ottobre 2007, inc. 12.2004.93 consid.

4a in: RTiD I 2008, p. 1016), riferita all’ambito successorio, stabilisce

invece che, alla luce della difficoltà di dimostrare l’incapacità di

discernimento di una persona ormai defunta, la verosimiglianza preponderante è

sufficiente.

Nel caso concreto, l’appellante

non pretende l’esistenza di difficoltà probatorie, né che a questo stadio

cautelare e sommario il Pretore avrebbe già dovuto predisporre una perizia

approfondita sul suo stato mentale, né spiega perché l’operazione in esame

(vendita di azioni di una società immobiliare essenzialmente detentrice di un

unico bene) dovrebbe essere ritenuta complessa. I documenti da lui prodotti

(doc. F, G, N e O) non possono bastare non solo a rovesciare la presunzione

sulla sua capacità di discernimento, ma neanche a rendere verosimile una sua

incapacità. Difatti i certificati medici agli atti non traggono simili

conclusioni, tantomeno sulla base di esami approfonditi, bensì attestano

unicamente, e in maniera alquanto generica, l’esistenza di un suo periodo di fragilità

emotiva, un “episodio depressivo lieve”, e la possibilità che il

paziente in quel periodo non riuscisse a ponderare in maniera appropriata le

sue decisioni o potesse lasciarsi condizionare, senza alcun riferimento al

processo decisionale qui in discussione.

5.

A quest’ultimo riguardo, l’appellante contesta l’assunto pretorile

secondo cui la compravendita risulta essere stata verosimilmente il frutto di

una decisione libera e ponderata, ma con contestazioni dal carattere ampiamente

soggettivo e generico che non possono condurre a una modifica del giudizio

impugnato. Innanzitutto, egli sostiene che le osservazioni esposte dalla

controparte nella sua duplica (relativamente alla durata delle trattative di

vendita e al tempo trascorso fra la consegna del contratto e la sua

sottoscrizione) siano delle mere allegazioni di parte, ma poi ne conferma nei

fatti il contenuto. Egli poi pretende invano che dal suo iniziale asserito

desiderio di vendere a terzi l’intero pacchetto azionario della AO 1 (in quanto

più attrattivo sul mercato) e dalla relativa opposizione di D__________ (doc.

S), oppure dalla circostanza che la vendita sia stata preceduta da molte

discussioni, o ancora dal fatto che egli non abbia redatto personalmente il

contratto e abbia atteso svariati mesi prima di sottoscriverlo, si possano

evincere una sua incapacità, un suo disaccordo o l’esistenza di pressioni

esercitate dalla controparte (che non emergono da alcun riscontro oggettivo).

Pure a torto egli ritiene che tali circostanze e il coinvolgimento di C__________

siano ininfluenti: tali elementi attestano la sua chiara intenzione di vendere

le azioni, come pure che il contratto non è stato il frutto di un impulso

momentaneo, bensì di lunghe e attente riflessioni avvenute anche con

l’intermediazione di una persona terza e, per quanto è dato capire, neutrale.

Ciò poteva certamente indurre il Pretore a ritenere, sulla base di un esame

sommario fondato sulla verosimiglianza, che l’istante abbia liberamente formato

la propria volontà. Che poi egli l’avesse mutata poco più tardi, ovvero

contestando già il 23 settembre 2022 il contratto stipulato il precedente 14

settembre (doc. D, peraltro solo in considerazione del prezzo pattuito) non

permette di ritenere il contrario. Inoltre l’appellante, pur criticando il

Pretore per avergli attribuito una non meglio precisata “ampia esperienza

nel settore”, non contesta di essere stato, oltre che socio e fondatore

della M__________ Snc (iscritta a RC nel 1981), anche azionista e membro del

consiglio di amministrazione della AO 1 già dal 1995, ciò che lascia presumere

che egli conoscesse le caratteristiche della società e dei suoi beni.

6.

Proprio a tal riguardo, l’appellante critica le riflessioni

pretorili relative al valore delle azioni e del fondo part. n. __________.

In primo luogo, egli

rimprovera al primo giudice di aver trascurato la stima operata da E__________

(3 milioni di franchi) e di avervi a torto incluso anche il valore della M__________

Snc (a detta del medesimo Pretore poi venduta alla luce della sua cattiva

situazione finanziaria, fatto comunque contestato nel gravame), malgrado le

parti non avessero mai manifestato una tale intenzione. Ciononostante,

l’appellante non si confronta debitamente con il giudizio di primo grado, nella

misura in cui non considera che il testo del doc. S menziona anche la M__________

__________ Snc, che E__________ si era limitato a una stima di massima senza

neppure coinvolgere D__________ e che in ogni caso la valutazione era stata

fatta molti anni prima (ovvero non era attuale). Conseguentemente, la censura è

di dubbia ricevibilità e non risulta convincente.

In secondo luogo,

l’appellante critica il Pretore per aver ignorato che i valori a bilancio (su

cui è stato fissato il prezzo di fr. 400'000.-) sono valori contabili ben

inferiori a quelli fiscali e commerciali e che già solo il valore fiscale del

bene immobiliare evincibile dall’accertamento ufficiale di cui al doc. H (e

notoriamente più basso di quello reale) ammonta a fr. 1'150'326.-, e per avere

piuttosto scelto di fare affidamento sulle semplici allegazioni della

controparte relative alle caratteristiche del fondo, in gran parte neppure

estrapolabili dai doc. 4-6. Sostiene anche che, prima di prendere qualsiasi

decisione al riguardo, era imprescindibile disporre di una perizia

specialistica.

Anche queste censure

non sono atte a sovvertire la decisione di primo grado. Ribadito che incombeva

all’istante rendere verosimili le proprie tesi e che gli approfondimenti

istruttori (fra cui l’allestimento di perizie) attengono di regola al merito,

dal doc. 4 e da un confronto fra il doc. 5 e il doc. 6 è possibile evincere sia

le restrizioni di diritto pubblico e l’ammontare delle ipoteche gravanti il

fondo, sia che esso costituisce un sito inquinato e si trova interamente in

zona non edificabile (e in buona parte in zona forestale, anche se non vi sono

indicazioni sulla sua estensione e sul prezzo al mq). L’appellante non contesta

poi che mancano indicazioni sullo stato dei due edifici ivi eretti, né pretende più che vi fossero terzi

potenzialmente interessati all’acquisto del fondo.

Ma quand’anche si

volesse prendere come riferimento il valore di cui al doc. H, o ipotizzare che

il valore reale del fondo sia più alto, ciò ancora non rende verosimile né

un’incapacità di discernimento, né un errore essenziale (ritenuto che

l’appellante ha accettato una quantificazione del prezzo sulla base dei

bilanci, malgrado avesse gli strumenti, visti il suo ruolo e il tempo a

disposizione, per eventualmente sollecitare alternative valutazioni), né

tantomeno un dolo di AO 1. Di conseguenza, neppure risulta verosimile la

pretesa dell’istante di essere ancora azionista societario e di poter per tal

motivo ottenere l’annullamento delle delibere assembleari del 2 marzo 2023.

7.

Con un ulteriore censura, l’appellante ritiene che il Pretore non

sia entrato nel merito “degli argomenti sollevati dall'appellante per

chiedere l'annullamento della decisione assembleare, che vanno pertanto

ritenuti accettati”. Essa è tuttavia irricevibile per carente motivazione

(art. 311 CPC), siccome non specifica o approfondisce alcuno di questi presunti

argomenti, ritenuto che non è compito di questa Camera andarli a ricercare

autonomamente negli allegati di prima sede. Qualora l’appellante intendesse

riferirsi alla sua mancata partecipazione all’assemblea in quanto azionista, la

censura è stata già qui sopra evasa.

8.

In definitiva, la decisione del Pretore di non ritenere adempiuto il

presupposto cautelare della parvenza di buon fondamento della pretesa di merito

resiste alla critica e dev’essere confermata. Ciò già esclude la possibilità di

un accoglimento dell’istanza, indipendentemente dagli ulteriori presupposti

(segnatamente: pregiudizio difficilmente riparabile e proporzionalità) e dalle

relative censure appellatorie, che non necessitano di essere qui esaminate.

9.

L’appellante contesta altresì le spese giudiziarie fissate nella

decisione di prima sede, ritenendole troppo alte se conteggiate unitamente a

quelle del parallelo inc. CA.2023.15, considerato che le

due procedure sono state del tutto analoghe e che il contenuto delle relative

sentenze è quasi identico, ovvero sostiene che esse siano sproporzionate

rispetto agli atti e agli allegati di causa e al dispendio di tempo della

controparte. Per l’appellante, le spese sarebbero troppo elevate anche alla

luce degli anticipi richiesti nell’ambito delle due procedure di merito da lui

nel frattempo avviate, ove è stato chiamato a pagare fr. 10'000.- e fr. 5'000.-

(v. doc. 3 annesso al gravame), importi pure ritenuti eccessivi. Richiamato

inoltre l’art. 104 cpv. 3 CPC, secondo cui in caso di provvedimenti cautelari

la decisione sulle spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito,

l’appellante chiede che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata venga

annullato e riformato nel senso che il prelievo delle spese giudiziarie sia

sospeso sino al termine della procedura di merito e sia in tale sede nuovamente

valutato.

Per giurisprudenza

invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il

giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di

eccesso o di abuso (IICCA del 3 febbraio 2020, inc. 12.2019.190; IICCA dell’11

ottobre 2016, inc. 12.2016.57, consid. 5.2.1).

L’art. 104 cpv. 3 CPC

evidenzia che il giudice può, ma non deve, rinviare il prelievo delle spese

giudiziarie. Giusta l’art. 10 LTG, la tassa di giustizia dei provvedimenti

cautelari è fissata tra 100.- e 20'000.- franchi. Di principio, per ciascuna

procedura è prelevata una tassa.

Nel caso concreto, anche

alla luce della soccombenza dell’istante per mancato adempimento dei

presupposti dell’art. 261 CPC, il prelievo di spese non può dirsi inadeguato o

tantomeno errato. Malgrado le analogie fra le due procedure, ipotizzando un

valore litigioso di fr. 400'000.- (in assenza di migliori indicazioni delle

parti) e tenuto conto del doppio scambio di allegati e degli ulteriori scritti

delle parti, la decisione del Pretore di prelevare spese processuali di fr.

2'100.- per ciascun incarto è condivisibile nella misura in cui rientra nei

limiti del suo apprezzamento e dev’essere confermata. Quanto alla censura

riferita agli anticipi richiesti negli incarti di merito, essa esula dal tema

della presente procedura ed è pertanto irricevibile. Per quanto riguarda le

ripetibili, il Pretore ha già considerato le similitudini fra i due incarti,

riducendole all’incirca della metà in applicazione dell’art. 13 cpv. 1 RTar e

fissandole in fr. 3'000.- (decisione impugnata, p. 7 in fine). Omettendo

l’appellante di confrontarsi con tale riflessione, e non emergendo in alcun

modo un abuso delle tariffe di cui agli art. 11 seg. RTar, anche su questo

aspetto il gravame è destinato all’insuccesso.

10.

Infine,

l’appellante rimprovera al primo giudice di avere trasmesso il doc. F

(riguardante lo stato di salute della moglie) alla controparte (cfr. doc. 2

annesso al gravame) malgrado gli avesse esplicitamente richiesto di non farlo

conformemente agli art. 53 cpv. 2 e 156 CPC La censura è tuttavia

irricevibile, non spiegando l’appellante come la circostanza potrebbe influire

sull’esito del presente giudizio.

11.

In

conclusione, l’appello dev’essere respinto (nella misura della sua

ricevibilità), con conseguente conferma della decisione di primo grado.

12.

Le

spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la

soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate sulla base

degli art. 2, 10 e 13 LTG e 13 RTar, tenendo conto delle forti analogie con il

parallelo appello di cui all’inc. 12.2023.96, evaso contestualmente alla

presente decisione, nonché della somiglianza fra le osservazioni prodotte dalla

parte appellata nei due diversi incarti.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. L’appello

28 luglio 2023 di AP 1 è respinto, nella misura della sua ricevibilità.

2. Le

spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 1’500.-, sono poste a

carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per

ripetibili di seconda sede. Il maggiore

anticipo verrà restituito.

3. Notificazione:

-

;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il

ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile

o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione

finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il

ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).