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Decisione

12.2024.1

Exequatur CLug; accordo giudiziale di separazione; divieto di un riesame nel merito; eccezioni e obiezioni di diritto materiale

28 marzo 2024Italiano14 min

bancario intestato al convenuto (IBAN: CH__________) presso __________, Via __________,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.1

Lugano

28 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.5423 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 20 novembre 2023 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

con cui l'istante ha chiesto di riconoscere e

dichiarare esecutivo in Svizzera l’accordo giudiziale 19 maggio 2017 raggiunto

dalle parti a seguito di procedura di negoziazione assistita in materia di

separazione e divorzio, ratificato e autorizzato dal Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di __________ (Italia), ufficio affari civili,

come pure di decretare il sequestro fino a concorrenza di € 174'761.36

(corrispondenti a fr. 168'777.18) di tutti i titoli e delle liquidità presenti sul conto corrente bancario

intestato al convenuto (IBAN: CH__________) acceso presso __________, Via __________,

__________, nonché ogni altro conto, avere patrimoniale o cassetta di sicurezza

di cui il convenuto è intestatario o cointestatario presso il medesimo istituto

bancario;

domande che il Pretore ha accolto con decisione 21

novembre 2023;

e ora sul reclamo 29 dicembre 2023 con cui il convenuto chiede di annullare la decisione

di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività dell’accordo giudiziale 19

maggio 2017, protestando tasse, spese e ripetibili;

mentre l'istante con risposta 9 febbraio 2024 postula

la reiezione del reclamo, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;

viste altresì la replica spontanea 23 febbraio 2024 e

la duplica spontanea 8 marzo 2024;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

19 maggio 2017 i coniugi RE 1 e CO 1 (che hanno due figli minorenni, __________

e __________), hanno raggiunto e sottoscritto un accordo giudiziale a seguito

di procedura di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio

(doc. D). L’accordo, ratificato e autorizzato dal Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di __________ in data 9 giugno 2017, regolava

l’organizzazione della loro vita separata e prevedeva in particolare, alle

cifre 4 e 6, che RE 1 avrebbe dovuto versare a CO 1 un contributo di

mantenimento di € 1'000.- mensili per ciascun figlio oltre a € 1'434.12 mensili

(da utilizzare per il pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto

di un immobile di proprietà di CO 1).

B. Con

istanza 20 novembre 2023 CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di riconoscere e

dichiarare esecutivo in Svizzera il suddetto accordo giudiziale e di decretare

il sequestro di tutti i titoli e delle liquidità presenti sul conto corrente

bancario intestato al convenuto (IBAN: CH__________) presso __________, Via __________,

__________, nonché ogni altro conto, avere patrimoniale o cassetta di sicurezza

di cui il convenuto è intestatario o cointestatario presso il medesimo istituto

bancario, fino a concorrenza dell’importo di € 174'761.36 (corrispondenti a fr.

168'777.18) quale credito derivante dai contributi alimentari arretrati dal 19

maggio 2017 in avanti.

C. Con

decisione 21 novembre 2023 il Pretore ha accolto l'istanza, riconoscendo e

dichiarando esecutivo in Svizzera il predetto accordo giudiziale 19 maggio 2017

limitatamente alle cifre 4 e 6 concernenti il contributo alimentare a favore

dei figli (dispositivo n. 1.1) sulla base della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano, CLug) nonché decretando il

sequestro dei summenzionati beni del convenuto nella misura pretesa

dall’istante (dispositivo n. 1.2). Le spese processuali di fr. 300.- sono state

poste a carico del convenuto, senza assegnazione di ripetibili (dispositivo n.

2).

D. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29

dicembre 2023 per ottenere l'annullamento della decisione di riconoscimento e

di dichiarazione d'esecutività (decisione di exequatur), con protesta di tasse,

spese e ripetibili.

E. Con

risposta 9 febbraio 2024 CO 1 propone di respingere il reclamo, pure con

protesta di spese e ripetibili.

F. Con

replica spontanea 23 febbraio 2024 e duplica spontanea 8 marzo 2024 le parti

hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni

del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle

concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di

sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC). Giusta l'art. 327a cpv. 3 CPC e 43 cpv.

5.

CLug, il ricorso contro la dichiarazione di esecutività dev’essere proposto

entro il termine di un mese dalla notificazione della stessa se la parte contro

la quale è chiesta l’esecuzione è, come nel caso concreto, domiciliata nel

medesimo Stato in cui è rilasciata la dichiarazione di esecutività.

Nella

fattispecie, il reclamo 29 dicembre 2023 avverso la decisione impugnata 21

novembre 2023 (notificata al convenuto per il tramite dell’Ufficio di

Esecuzione di Lugano in data 29 novembre 2023, dopo l’esecuzione del sequestro,

cfr. doc. 2 annesso al gravame) è tempestivo. Come tempestive sono anche la

risposta 9 febbraio 2024 della resistente (art. 322 cpv. 2 CPC in relazione con

l'art. 327a cpv. 3 CPC), la replica spontanea 23 febbraio 2024 e la duplica

spontanea 8 marzo 2024.

2.

Con l’impugnata decisione

il Pretore, con riferimento alla procedura di exequatur, ha in sintesi accertato

l’esecutività (art. 38 cpv. 1 CLug) dell’accordo giudiziale ratificato e

autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________,

ed equiparabile a un decreto di omologazione, nonché l’adempimento dei

requisiti formali posti dagli art. 53 e 54 CLug (produzione di una copia della

decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità nonché dell’Allegato

V, cfr. doc. D e doc. H), rilevando che l’adempimento di tali condizioni

comporta l’accoglimento dell’istanza senza ulteriori formalità e senza

riservare in capo alla parte convenuta la possibilità di formulare osservazioni

(art. 41 CLug).

3.

Con il reclamo, RE 1 sostiene invece che l’accordo giudiziale

non possa essere considerato esecutivo neppure in Italia (tantomeno quindi in

Svizzera), avendo cessato di esplicare i suoi effetti poco dopo la sua

sottoscrizione. Egli rileva difatti che secondo il diritto italiano, e meglio

giusta l’art. 157 del Codice civile italiano (CC-it), i coniugi possono di

comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza

intervento del giudice, con un’espressa dichiarazione o con un comportamento

non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione (cfr. doc. 4

annesso al gravame). Questa seconda condizione si sarebbe nel caso concreto

verificata, dal momento che i coniugi, dopo la stipulazione dell’accordo in

esame, si sarebbero ricongiunti quasi subito (ancora nel 2017) ritornando a

convivere, a occuparsi dei figli e ad andare insieme in vacanza, come attestato

dai documenti (fotografie) annessi al gravame quale plico doc. 3, ritenuto che

il rapporto sarebbe tornato a incrinarsi solamente sei anni più tardi (nel 2023).

Ciò avrebbe comportato il decadimento dell’accordo, sicché il credito di CO 1

sarebbe infondato. Il reclamante segnala altresì di essersi nel frattempo attivato

presso le autorità italiane onde informarle della situazione (segnalazione alla

procura, cfr. doc. 5 pure annesso al gravame).

4.

Con

la risposta al reclamo, CO 1 sostiene invece che l’accordo giudiziale 19 maggio

2017.

sia tutt’ora perfettamente esecutivo (come dimostrato dall’Allegato V

datato 3 novembre 2023) e contesta le tesi della controparte. Ella osserva che l’art.

157.

CC-it, secondo la giurisprudenza (cfr. doc. 5 contestualmente prodotto),

esigerebbe in particolare una ripresa effettiva e duratura della convivenza

nonché una formalizzazione ed ufficializzazione del ricongiungimento e non

sarebbe applicabile alla fattispecie (doc. 5 e 8). Difatti nel caso concreto,

dopo la separazione, non sarebbero avvenuti né una riconciliazione né un

ricongiungimento della coppia, che non avrebbe più convissuto, come attestato

dai nuovi documenti da lei prodotti (doc. 2, 3, 4, 6). L’assente

formalizzazione del ricongiungimento sarebbe inoltre attestata dal doc. 7,

ritenuto oltretutto che il medesimo RE 1 ne era consapevole e aveva espresso la

volontà di procedere al divorzio, che presuppone uno stato di separazione esistente

(doc. 9 e 10). Essa aggiunge che le fotografie prodotte con il reclamo si

limitano a ritrarre i coniugi in sporadici periodi di vacanza trascorsi insieme

ai figli e non dimostrerebbero alcunché.

5.

Con la replica spontanea 23

febbraio 2024, il reclamante ha prodotto ulteriore documentazione comprovante,

a suo modo di vedere, il ricongiungimento avvenuto fra il 2017 e il 2023 e l’applicabilità

dell’art. 157 CC-it (doc. 7-14), ha evidenziato che egli, durante quel periodo,

avrebbe sempre provveduto a soddisfare i bisogni della famiglia e ha elencato

una serie di testimoni che potrebbero confermare la sua posizione.

Con la duplica spontanea 8

marzo 2024, la resistente ha ribadito le proprie tesi, contestando quelle

avverse.

6.

Ai

sensi dell’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione

errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti. Ove però

il reclamo sia diretto contro una decisione d’exequatur secondo gli articoli

38–52 della CLug, ovvero emessa in una procedura unilaterale avvenuta senza il

coinvolgimento del convenuto (come nella fattispecie), quest’ultimo in seconda

sede ha la possibilità di presentare liberamente nuovi fatti e mezzi di prova,

e il giudice esamina con cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla

Convenzione di Lugano (art. 327a CPC). Il reclamo deve contenere i motivi di

fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC).

Spetta al reclamante allegare e dimostrare perché vi sarebbero motivi che

ostano al riconoscimento e all’esecuzione della decisione estera (cfr. DTF 138

III 82 consid. 3.5.3). Ne consegue altresì il diritto

dell’istante di prendere posizione sulle contestazioni avverse mai tematizzate

in prima sede presentando a sua volta, se del caso, nuovi fatti e prove,

potendo applicarsi per analogia l’art. 317 CPC (cfr. STF 5A_568/2012 del 24

gennaio 2013 consid. 4).

La

procedura è sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC) e deve di

principio avere natura documentale (art. 254 cpv. 1 CPC), riservate le

eccezioni dell’art. 254 cpv. 2 CPC.

7.

Giusta

l'art. 45 cpv. 1 CLug, il giudice davanti al quale è stato proposto ricorso ai

sensi dell'art. 43 CLug rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo

per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug Per costante dottrina e

giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente

restrittiva, consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti

dell’exequatur (applicabilità della Convenzione di Lugano, presenza di una

decisione esecutiva ai sensi degli art. 32 e 38 CLug, produzione dei necessari

documenti ex art. 53 seg. CLug), i presupposti processuali per emettere la

decisione di exequatur in primo e secondo grado e le eventuali violazioni di

prescrizioni procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Hofmann/Kunz in: Oetiker/Weibel [ed.],

Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 3a ed. 2024, n. 19 seg. e 24

seg. ad art. 45 CLug; Staehelin/Bopp

in: Dasser/Oberhammer [ed.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 2

seg. ad art. 45 CLug; STF 5A_934/2016 del 23 agosto 2017 consid. 4; STF

4A_228/2010 del 6 luglio 2010 consid. 4; IICCA del 26 agosto 2014, inc. 12.2013.197,

consid. 7).

L’esecutività della decisione nello Stato

in cui è stata emessa (art. 38 CLug) deve sussistere al momento dell’esame del

fondamento dell’istanza di exequatur e della relativa pronuncia, e non deve

essere venuta meno. Se la decisione è stata annullata, rispettivamente non è

più in vigore nel suo Stato d’origine, manca in altre parole un oggetto idoneo

al riconoscimento e alla dichiarazione di esecutività (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 137 seg. ad art. 38 CLug; STF 5A_79/2008

del 6 agosto 2008 consid. 4.2.2).

Riservato quanto sopra, la decisione straniera non può formare oggetto

di un riesame nel merito (art. 36 e 45 cpv. 2 CLug). In particolare, il giudice

dell’esecuzione non verifica se il giudice estero ha accertato correttamente i

fatti, ha apprezzato correttamente le prove, ha determinato e applicato

correttamente il diritto o ha commesso errori procedurali (Schuler in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler

Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2011, n. 4 seg. ad art. 36 CLug).

Con

un reclamo ex art. 327a CPC, di principio, non possono essere proposte nemmeno

eccezioni e obiezioni di diritto materiale (quali l’adempimento, la dilazione,

la prescrizione), che potranno invece essere presentate nell’ambito della successiva

procedura di esecuzione (DTF 148 III 420 consid. 3.1.2 seg.; STF 5A_710/2022 del 26 ottobre 2023 consid. 2.3.2; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 36 seg. ad art. 45

CLug; CGUE, sentenza del 13 ottobre 2011, C-139/10, Prism Investments, n. 34 seg.).

8.

Con la sua impugnativa, il reclamante non contesta

l’applicabilità della CLug (da confermare in materia di obbligazioni alimentari,

cfr. art. 1 e 5 cifra 2 CLug, DTF 142 III 466 consid. 4.2, 138 III 11 consid. 7.1.1,

STF 5A_591/2021 e 5A_600/2021 del 12 dicembre 2022 consid. 3.1), né il

carattere di decisione dell’accordo giudiziale in esame (art. 32 CLug), né la

produzione dei necessari documenti da parte dell’istante (art. 53-54 CLug), né pretende

l’esistenza dei motivi di rifiuto previsti dagli art. 34 e 35 CLug Piuttosto, contesta

che l’accordo giudiziale possa essere considerato esecutivo, essendo decaduto

per atti concludenti a seguito del comportamento delle parti sulla base

dell’art. 157 CC-it.

9.

Nel

caso concreto, non vi è alcun atto ufficiale italiano che attesti l’annullamento,

la perdita di validità o l’inefficacia dell’accordo giudiziale a seguito della

presunta riconciliazione dei coniugi avvenuta, a dire del reclamante, già nel

2017.

Anzi, l’Allegato V prodotto dall’istante attesta che nel 2023 esso era

ancora considerato esecutivo dalle autorità italiane. Pur ammettendo l’art. 157

CC-it la possibilità per i coniugi di far cessare gli effetti di una sentenza

di separazione, senza il coinvolgimento di un giudice, non solo con un’espressa

dichiarazione ma anche tramite un comportamento non equivoco che sia

incompatibile con lo stato di separazione, è escluso che questa Camera, nella

presente procedura sommaria di exequatur di natura celere e caratterizzata

dalla cognizione limitata esposta al precedente consid. 7, operi essa stessa

una valutazione di merito relativa alla natura dei rapporti fra i coniugi e all’intensità

del loro legame, effettui accertamenti istruttori ed esamini se, in

applicazione delle pertinenti norme di diritto italiano e della relativa

giurisprudenza, l’accordo giudiziale 19 maggio 2017 sia ancora valido, se e quando

lo stesso sia decaduto e quali importi siano dovuti in base al medesimo.

10.

Ne

consegue che il reclamo dev’essere respinto.

Le

spese processuali dell'odierno giudizio, calcolate in considerazione di quanto

stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del reclamante

(art. 106 cpv. 1 CPC), il quale rifonderà alla controparte adeguate ripetibili,

fissate in funzione dell'importanza (media) della lite, delle sue difficoltà

(basse) e dell'ampiezza (limitata) del lavoro richiesto per la procedura di

reclamo (art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar).

Il

valore litigioso della presente procedura, determinante anche per un eventuale

ricorso al Tribunale federale, ammonta a € 174'761.36.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. Il reclamo 29

dicembre 2023 di RE 1 è respinto.

2. Le spese processuali

di seconda sede, pari a fr. 2'000.-, sono poste a carico del reclamante, che

rifonderà alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).