12.2024.1
Exequatur CLug; accordo giudiziale di separazione; divieto di un riesame nel merito; eccezioni e obiezioni di diritto materiale
28 marzo 2024Italiano14 min
bancario intestato al convenuto (IBAN: CH__________) presso __________, Via __________,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.1
Lugano
28 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.5423 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 20 novembre 2023 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
con cui l'istante ha chiesto di riconoscere e
dichiarare esecutivo in Svizzera l’accordo giudiziale 19 maggio 2017 raggiunto
dalle parti a seguito di procedura di negoziazione assistita in materia di
separazione e divorzio, ratificato e autorizzato dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di __________ (Italia), ufficio affari civili,
come pure di decretare il sequestro fino a concorrenza di € 174'761.36
(corrispondenti a fr. 168'777.18) di tutti i titoli e delle liquidità presenti sul conto corrente bancario
intestato al convenuto (IBAN: CH__________) acceso presso __________, Via __________,
__________, nonché ogni altro conto, avere patrimoniale o cassetta di sicurezza
di cui il convenuto è intestatario o cointestatario presso il medesimo istituto
bancario;
domande che il Pretore ha accolto con decisione 21
novembre 2023;
e ora sul reclamo 29 dicembre 2023 con cui il convenuto chiede di annullare la decisione
di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività dell’accordo giudiziale 19
maggio 2017, protestando tasse, spese e ripetibili;
mentre l'istante con risposta 9 febbraio 2024 postula
la reiezione del reclamo, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
viste altresì la replica spontanea 23 febbraio 2024 e
la duplica spontanea 8 marzo 2024;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
19 maggio 2017 i coniugi RE 1 e CO 1 (che hanno due figli minorenni, __________
e __________), hanno raggiunto e sottoscritto un accordo giudiziale a seguito
di procedura di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio
(doc. D). L’accordo, ratificato e autorizzato dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di __________ in data 9 giugno 2017, regolava
l’organizzazione della loro vita separata e prevedeva in particolare, alle
cifre 4 e 6, che RE 1 avrebbe dovuto versare a CO 1 un contributo di
mantenimento di € 1'000.- mensili per ciascun figlio oltre a € 1'434.12 mensili
(da utilizzare per il pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto
di un immobile di proprietà di CO 1).
B. Con
istanza 20 novembre 2023 CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di riconoscere e
dichiarare esecutivo in Svizzera il suddetto accordo giudiziale e di decretare
il sequestro di tutti i titoli e delle liquidità presenti sul conto corrente
bancario intestato al convenuto (IBAN: CH__________) presso __________, Via __________,
__________, nonché ogni altro conto, avere patrimoniale o cassetta di sicurezza
di cui il convenuto è intestatario o cointestatario presso il medesimo istituto
bancario, fino a concorrenza dell’importo di € 174'761.36 (corrispondenti a fr.
168'777.18) quale credito derivante dai contributi alimentari arretrati dal 19
maggio 2017 in avanti.
C. Con
decisione 21 novembre 2023 il Pretore ha accolto l'istanza, riconoscendo e
dichiarando esecutivo in Svizzera il predetto accordo giudiziale 19 maggio 2017
limitatamente alle cifre 4 e 6 concernenti il contributo alimentare a favore
dei figli (dispositivo n. 1.1) sulla base della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano, CLug) nonché decretando il
sequestro dei summenzionati beni del convenuto nella misura pretesa
dall’istante (dispositivo n. 1.2). Le spese processuali di fr. 300.- sono state
poste a carico del convenuto, senza assegnazione di ripetibili (dispositivo n.
2).
D. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29
dicembre 2023 per ottenere l'annullamento della decisione di riconoscimento e
di dichiarazione d'esecutività (decisione di exequatur), con protesta di tasse,
spese e ripetibili.
E. Con
risposta 9 febbraio 2024 CO 1 propone di respingere il reclamo, pure con
protesta di spese e ripetibili.
F. Con
replica spontanea 23 febbraio 2024 e duplica spontanea 8 marzo 2024 le parti
hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni
del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle
concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di
sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC). Giusta l'art. 327a cpv. 3 CPC e 43 cpv.
5.
CLug, il ricorso contro la dichiarazione di esecutività dev’essere proposto
entro il termine di un mese dalla notificazione della stessa se la parte contro
la quale è chiesta l’esecuzione è, come nel caso concreto, domiciliata nel
medesimo Stato in cui è rilasciata la dichiarazione di esecutività.
Nella
fattispecie, il reclamo 29 dicembre 2023 avverso la decisione impugnata 21
novembre 2023 (notificata al convenuto per il tramite dell’Ufficio di
Esecuzione di Lugano in data 29 novembre 2023, dopo l’esecuzione del sequestro,
cfr. doc. 2 annesso al gravame) è tempestivo. Come tempestive sono anche la
risposta 9 febbraio 2024 della resistente (art. 322 cpv. 2 CPC in relazione con
l'art. 327a cpv. 3 CPC), la replica spontanea 23 febbraio 2024 e la duplica
spontanea 8 marzo 2024.
2.
Con l’impugnata decisione
il Pretore, con riferimento alla procedura di exequatur, ha in sintesi accertato
l’esecutività (art. 38 cpv. 1 CLug) dell’accordo giudiziale ratificato e
autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________,
ed equiparabile a un decreto di omologazione, nonché l’adempimento dei
requisiti formali posti dagli art. 53 e 54 CLug (produzione di una copia della
decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità nonché dell’Allegato
V, cfr. doc. D e doc. H), rilevando che l’adempimento di tali condizioni
comporta l’accoglimento dell’istanza senza ulteriori formalità e senza
riservare in capo alla parte convenuta la possibilità di formulare osservazioni
(art. 41 CLug).
3.
Con il reclamo, RE 1 sostiene invece che l’accordo giudiziale
non possa essere considerato esecutivo neppure in Italia (tantomeno quindi in
Svizzera), avendo cessato di esplicare i suoi effetti poco dopo la sua
sottoscrizione. Egli rileva difatti che secondo il diritto italiano, e meglio
giusta l’art. 157 del Codice civile italiano (CC-it), i coniugi possono di
comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza
intervento del giudice, con un’espressa dichiarazione o con un comportamento
non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione (cfr. doc. 4
annesso al gravame). Questa seconda condizione si sarebbe nel caso concreto
verificata, dal momento che i coniugi, dopo la stipulazione dell’accordo in
esame, si sarebbero ricongiunti quasi subito (ancora nel 2017) ritornando a
convivere, a occuparsi dei figli e ad andare insieme in vacanza, come attestato
dai documenti (fotografie) annessi al gravame quale plico doc. 3, ritenuto che
il rapporto sarebbe tornato a incrinarsi solamente sei anni più tardi (nel 2023).
Ciò avrebbe comportato il decadimento dell’accordo, sicché il credito di CO 1
sarebbe infondato. Il reclamante segnala altresì di essersi nel frattempo attivato
presso le autorità italiane onde informarle della situazione (segnalazione alla
procura, cfr. doc. 5 pure annesso al gravame).
4.
Con
la risposta al reclamo, CO 1 sostiene invece che l’accordo giudiziale 19 maggio
2017.
sia tutt’ora perfettamente esecutivo (come dimostrato dall’Allegato V
datato 3 novembre 2023) e contesta le tesi della controparte. Ella osserva che l’art.
157.
CC-it, secondo la giurisprudenza (cfr. doc. 5 contestualmente prodotto),
esigerebbe in particolare una ripresa effettiva e duratura della convivenza
nonché una formalizzazione ed ufficializzazione del ricongiungimento e non
sarebbe applicabile alla fattispecie (doc. 5 e 8). Difatti nel caso concreto,
dopo la separazione, non sarebbero avvenuti né una riconciliazione né un
ricongiungimento della coppia, che non avrebbe più convissuto, come attestato
dai nuovi documenti da lei prodotti (doc. 2, 3, 4, 6). L’assente
formalizzazione del ricongiungimento sarebbe inoltre attestata dal doc. 7,
ritenuto oltretutto che il medesimo RE 1 ne era consapevole e aveva espresso la
volontà di procedere al divorzio, che presuppone uno stato di separazione esistente
(doc. 9 e 10). Essa aggiunge che le fotografie prodotte con il reclamo si
limitano a ritrarre i coniugi in sporadici periodi di vacanza trascorsi insieme
ai figli e non dimostrerebbero alcunché.
5.
Con la replica spontanea 23
febbraio 2024, il reclamante ha prodotto ulteriore documentazione comprovante,
a suo modo di vedere, il ricongiungimento avvenuto fra il 2017 e il 2023 e l’applicabilità
dell’art. 157 CC-it (doc. 7-14), ha evidenziato che egli, durante quel periodo,
avrebbe sempre provveduto a soddisfare i bisogni della famiglia e ha elencato
una serie di testimoni che potrebbero confermare la sua posizione.
Con la duplica spontanea 8
marzo 2024, la resistente ha ribadito le proprie tesi, contestando quelle
avverse.
6.
Ai
sensi dell’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione
errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti. Ove però
il reclamo sia diretto contro una decisione d’exequatur secondo gli articoli
38–52 della CLug, ovvero emessa in una procedura unilaterale avvenuta senza il
coinvolgimento del convenuto (come nella fattispecie), quest’ultimo in seconda
sede ha la possibilità di presentare liberamente nuovi fatti e mezzi di prova,
e il giudice esamina con cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla
Convenzione di Lugano (art. 327a CPC). Il reclamo deve contenere i motivi di
fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC).
Spetta al reclamante allegare e dimostrare perché vi sarebbero motivi che
ostano al riconoscimento e all’esecuzione della decisione estera (cfr. DTF 138
III 82 consid. 3.5.3). Ne consegue altresì il diritto
dell’istante di prendere posizione sulle contestazioni avverse mai tematizzate
in prima sede presentando a sua volta, se del caso, nuovi fatti e prove,
potendo applicarsi per analogia l’art. 317 CPC (cfr. STF 5A_568/2012 del 24
gennaio 2013 consid. 4).
La
procedura è sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC) e deve di
principio avere natura documentale (art. 254 cpv. 1 CPC), riservate le
eccezioni dell’art. 254 cpv. 2 CPC.
7.
Giusta
l'art. 45 cpv. 1 CLug, il giudice davanti al quale è stato proposto ricorso ai
sensi dell'art. 43 CLug rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo
per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug Per costante dottrina e
giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente
restrittiva, consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti
dell’exequatur (applicabilità della Convenzione di Lugano, presenza di una
decisione esecutiva ai sensi degli art. 32 e 38 CLug, produzione dei necessari
documenti ex art. 53 seg. CLug), i presupposti processuali per emettere la
decisione di exequatur in primo e secondo grado e le eventuali violazioni di
prescrizioni procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Hofmann/Kunz in: Oetiker/Weibel [ed.],
Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 3a ed. 2024, n. 19 seg. e 24
seg. ad art. 45 CLug; Staehelin/Bopp
in: Dasser/Oberhammer [ed.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 2
seg. ad art. 45 CLug; STF 5A_934/2016 del 23 agosto 2017 consid. 4; STF
4A_228/2010 del 6 luglio 2010 consid. 4; IICCA del 26 agosto 2014, inc. 12.2013.197,
consid. 7).
L’esecutività della decisione nello Stato
in cui è stata emessa (art. 38 CLug) deve sussistere al momento dell’esame del
fondamento dell’istanza di exequatur e della relativa pronuncia, e non deve
essere venuta meno. Se la decisione è stata annullata, rispettivamente non è
più in vigore nel suo Stato d’origine, manca in altre parole un oggetto idoneo
al riconoscimento e alla dichiarazione di esecutività (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 137 seg. ad art. 38 CLug; STF 5A_79/2008
del 6 agosto 2008 consid. 4.2.2).
Riservato quanto sopra, la decisione straniera non può formare oggetto
di un riesame nel merito (art. 36 e 45 cpv. 2 CLug). In particolare, il giudice
dell’esecuzione non verifica se il giudice estero ha accertato correttamente i
fatti, ha apprezzato correttamente le prove, ha determinato e applicato
correttamente il diritto o ha commesso errori procedurali (Schuler in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler
Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2011, n. 4 seg. ad art. 36 CLug).
Con
un reclamo ex art. 327a CPC, di principio, non possono essere proposte nemmeno
eccezioni e obiezioni di diritto materiale (quali l’adempimento, la dilazione,
la prescrizione), che potranno invece essere presentate nell’ambito della successiva
procedura di esecuzione (DTF 148 III 420 consid. 3.1.2 seg.; STF 5A_710/2022 del 26 ottobre 2023 consid. 2.3.2; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 36 seg. ad art. 45
CLug; CGUE, sentenza del 13 ottobre 2011, C-139/10, Prism Investments, n. 34 seg.).
8.
Con la sua impugnativa, il reclamante non contesta
l’applicabilità della CLug (da confermare in materia di obbligazioni alimentari,
cfr. art. 1 e 5 cifra 2 CLug, DTF 142 III 466 consid. 4.2, 138 III 11 consid. 7.1.1,
STF 5A_591/2021 e 5A_600/2021 del 12 dicembre 2022 consid. 3.1), né il
carattere di decisione dell’accordo giudiziale in esame (art. 32 CLug), né la
produzione dei necessari documenti da parte dell’istante (art. 53-54 CLug), né pretende
l’esistenza dei motivi di rifiuto previsti dagli art. 34 e 35 CLug Piuttosto, contesta
che l’accordo giudiziale possa essere considerato esecutivo, essendo decaduto
per atti concludenti a seguito del comportamento delle parti sulla base
dell’art. 157 CC-it.
9.
Nel
caso concreto, non vi è alcun atto ufficiale italiano che attesti l’annullamento,
la perdita di validità o l’inefficacia dell’accordo giudiziale a seguito della
presunta riconciliazione dei coniugi avvenuta, a dire del reclamante, già nel
2017.
Anzi, l’Allegato V prodotto dall’istante attesta che nel 2023 esso era
ancora considerato esecutivo dalle autorità italiane. Pur ammettendo l’art. 157
CC-it la possibilità per i coniugi di far cessare gli effetti di una sentenza
di separazione, senza il coinvolgimento di un giudice, non solo con un’espressa
dichiarazione ma anche tramite un comportamento non equivoco che sia
incompatibile con lo stato di separazione, è escluso che questa Camera, nella
presente procedura sommaria di exequatur di natura celere e caratterizzata
dalla cognizione limitata esposta al precedente consid. 7, operi essa stessa
una valutazione di merito relativa alla natura dei rapporti fra i coniugi e all’intensità
del loro legame, effettui accertamenti istruttori ed esamini se, in
applicazione delle pertinenti norme di diritto italiano e della relativa
giurisprudenza, l’accordo giudiziale 19 maggio 2017 sia ancora valido, se e quando
lo stesso sia decaduto e quali importi siano dovuti in base al medesimo.
10.
Ne
consegue che il reclamo dev’essere respinto.
Le
spese processuali dell'odierno giudizio, calcolate in considerazione di quanto
stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del reclamante
(art. 106 cpv. 1 CPC), il quale rifonderà alla controparte adeguate ripetibili,
fissate in funzione dell'importanza (media) della lite, delle sue difficoltà
(basse) e dell'ampiezza (limitata) del lavoro richiesto per la procedura di
reclamo (art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar).
Il
valore litigioso della presente procedura, determinante anche per un eventuale
ricorso al Tribunale federale, ammonta a € 174'761.36.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Il reclamo 29
dicembre 2023 di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali
di seconda sede, pari a fr. 2'000.-, sono poste a carico del reclamante, che
rifonderà alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).