Lexipedia

Decisione

12.2024.120

Provvedimenti cautelari; cessione di studio medico, consegna di cartelle mediche

28 novembre 2024Italiano19 min

pazienti dall’uno all’altro e lamentando il dr. med. AO1 il mancato accesso alle

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.120

Lugano

28 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Bellotti

visto

l'appello 16 settembre 2024 presentato da

med.

AP 1

patrocinato dall’avv. PA 1

contro il

dispositivo n. 1.4 del decreto “supercautelare interpartes” 4

settembre 2024 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa

CA.2024.323/324, promossa con istanza 31 luglio 2024 da

med.

AO 1

patrocinato dall’avv. PA 2

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

Con “Contratto di cessione

di studio medico” del 29 gennaio 2024 il dr. med. AO 1 ha ceduto lo Studio

medico sito in Via a______ M______ __, B______, di cui era titolare, al dr. AP

1 (già dipendente dello studio), a partire dal 1° maggio 2024 (doc. C). Il

relativo pto. 2 prevedeva la possibilità di una (temporanea) collaborazione fra

Fatti

i due medici (regolata mediante accordo separato), mentre il pto. 6 stabiliva

che la gestione delle cartelle di entrambi i medici (nel rispetto delle

disposizioni legali) sarebbe stata curata dal cessionario (dr. med. AP 1). A

causa dell’insorgere di dissapori, le parti hanno modificato i loro accordi con

contratto del 5/12 luglio 2024 (doc. D), con cui hanno sancito la fine della

loro collaborazione, stabilendo che il dr. med. AO 1 avrebbe informato tutti i

pazienti della cessione e si sarebbe adoperato per favorire il passaggio del

rapporto di cura da lui al dr. med. AP 1 (fermo restando il principio della

libera scelta del medico da parte del paziente), che i pazienti che si

sarebbero rivolti allo studio e, dopo essere stati informati della cessione,

non avessero scelto di trasferire il rapporto di cura al dr. med. AP 1,

sarebbero stati reindirizzati al dr. med. AO 1, che la gestione (e in

particolare la riconsegna) di qualsiasi cartella di pazienti che non avessero

scelto di rivolgersi al dr. med. AP 1 sarebbe stata effettuata sotto la

responsabilità di quest’ultimo secondo le istruzioni (orali/scritte) di ciascun

paziente e nelle modalità stabilite dal rispettivo medico curante, come pure

che le cartelle senza istruzioni sarebbero state conservate dal medesimo (pti.

3.1, 3.2 e 3.3).

2.

A fronte dell’insorgere di una

controversia fra i due medici relativa al mantenimento/passaggio dei vari

pazienti dall’uno all’altro e lamentando il dr. med. AO1 il mancato accesso alle

cartelle mediche e alle sue

annotazioni personali relative a quei

pazienti che avevano a suo modo di vedere deciso di continuare il rapporto di

cura con lui (e quindi l’impossibilità di una presa a carico adeguata), con

istanza supercautelare e cautelare 31 luglio 2024 quest’ultimo ha convenuto il

dr. AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di L______, postulando che gli

fosse fatto ordine di consegnargli immediatamente le cartelle mediche e le

annotazioni personali relative ai pazienti elencati in quattro liste da lui

prodotte, e meglio formulando le seguenti domande:

“1.1 al Dr. AP1, B______, è fatto

ordine di consegnare immediatamente al Dr. AO1, L______, tutte le cartelle

sanitarie che si trovano presso lo studio medico in B______, Via a______

M______ __, riferite ai pazienti elencati nella Lista "A - procure già in

possesso” (doc. M);

1.2 al Dr. AP1, B______, è fatto

ordine di consegnare immediatamente al Dr. AO1, L______, tutte le cartelle

sanitarie che si trovano presso lo studio medico in B______, Via a______

M______ __, riferite ai pazienti elencati nella Lista "B - dichiarazioni

in vari modi di voler continuare le cure con il dr. AO1" (doc. N);

1.3 al Dr. AP1, B______, è fatto ordine

di consegnare immediatamente al Dr. AO1, L______, tutte le annotazioni

personali legate alle cartelle che si trovavano presso lo studio medico in

B______, Via a______ M______ __, riferite ai pazienti elencati nella Lista

"C - pazienti che hanno già ritirato la cartella ma mancano le mie note

personali" (doc. O);

1.4 al Dr. AP1, B______, è fatto

ordine di consegnare immediatamente al Dr. AO1, L______, tutte le cartelle

sanitarie che si trovano presso lo studio medico in B______, Via a______

M______ __, riferite ai pazienti elencati nella Lista "D - scrittura ai

pazienti secondo le norme dettate dal Medico Cantonale (pazienti visitati negli

ultimi 5 anni)" (doc. P).”

Il tutto con le comminatorie dell’azione penale ex

art. 292 CPS e delle multe disciplinari di cui all’art. 343 cpv. 1 lett. b e c

CPC.

3.

Sotto il profilo

amministrativo, la controversia è stata portata all’attenzione del Medico

cantonale dr. med. G______ M______ (quale autorità di vigilanza sanitaria), che

in data 17 luglio e 7 agosto 2024 ha evidenziato il diritto dei pazienti alla

libera scelta del medico indipendentemente dagli accordi presi dalle due parti

in causa, l’obbligo per il medico conduttore dello studio (il dr. AO 1) di

informare i pazienti “attivi” (ovvero quelli che avevano consultato lo studio

medico negli ultimi 5 anni) della cessione e di garantire loro la piena libertà

di scelta, nonché i doveri relativi alla custodia e alla gestione delle

cartelle mediche. In particolare, ha evidenziato che di principio incombeva al

dr. med. AO 1 di gestire e riconsegnare le cartelle mediche in base alle

indicazioni dei pazienti nonché di conservare quelle di quei pazienti che non

si erano ancora espressi al riguardo (e che rimanevano pertanto suoi pazienti,

a differenza di quelli “visti” o “agendati” dal dr. med. AP 1 dal maggio 2024

in avanti). Il medico cantonale riservava in ogni caso la possibilità per le

parti di concordare un’archiviazione delle stesse presso il dr. med. AP 1 (già

attivo nello studio e che nel frattempo aveva preso in cura diversi pazienti),

purché quest’ultimo si impegnasse ad accedere solamente alle cartelle dei

pazienti che avessero preso appuntamento con lui e garantisse al dr. med. AO 1

l’accesso alle sue cartelle e dunque una presa a carico adeguata (doc. G e S).

4.

Con decisioni 31 luglio 2024 e

12 agosto 2024 il Pretore ha escluso di poter accogliere l’istanza del dr. med.

AO 1 in via supercautelare senza prima aver sentito il convenuto.

5.

Con osservazioni 22 agosto

2024 il dr. med. AP 1 si è opposto all’istanza, postulandone la reiezione.

6.

Con decisione “supercautelare inter

partes” del 4 settembre 2024 il Pretore ha accolto l’istanza, confermando in

toto le richieste di consegna del dr. med. AO 1 come da dispositivi 1.1

(lista A), 1.2 (lista B), 1.3 (lista C) e 1.4 (lista D), e nominando M______

B______ (consulente fiscale e aziendale) quale incaricato all’esecuzione (art.

343 cpv. 3 CPC), assegnandogli il compito di accompagnare (con in mano i documenti

M, N, O, P) il suddetto medico presso lo studio medico del dr. med. AP1,

B______, di farsi consegnare le cartelle sanitarie e i documenti formanti

l'oggetto dei dispositivi n. 1.1 (lista A), 1.2 (lista B), 1.3 (lista C) e 1.4 (lista

D), con la facoltà di eventualmente fissare un incontro organizzativo unilaterale

o bilaterale con le parti, e di allestire infine un rapporto riepilogativo

entro 20 giorni (dispositivo n. 2). Il Pretore ha corredato gli ordini rivolti

al dr. med. AP 1 della comminatoria di cui all’art. 292 CPS (dispositivo n. 3),

della multa disciplinare fino a fr. 5'000.- (dispositivo n. 3.1) e della multa

disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di ritardo (dispositivo n. 3.2),

dichiarandoli inoltre esecutivi e da eseguire immediatamente.

7.

Con un rapporto del 10

settembre 2024, l’incaricato dell’esecuzione M______ B______ ha confermato al

Pretore che in occasione di un incontro fra le parti, le cartelle e le

annotazioni di cui alle liste A, B e C erano state ritirate dal dr. med. AO 1

(a eccezione di quelle già consegnate/non reperite e di quelle relative a

pazienti ivi riportati ma nel frattempo visitati dal dr. med. AP 1, e che dovevano

pertanto rimanere presso di lui, d’accordo con il dr. med. AO 1), come pure che

le modalità di consegna delle cartelle di cui alla corposa lista D (contenente

i nominativi di 1201 pazienti) sarebbero state affrontate in un secondo

momento.

8.

Con appello 16 settembre 2024

il dr. AP 1 è insorto parzialmente contro il giudizio pretorile, postulando in

via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo e nel merito la riforma del

dispositivo n. 1.4 relativo alla lista D, al fine di ottenere giudizialmente l’esclusione

da quell’ordine di consegna delle cartelle dei pazienti che avevano o avrebbero

scelto di proseguire il rapporto di cura con lui (al fine di non pregiudicarli

nelle cure e permettere l’esercizio dell’attività medica) e meglio chiedendo

che l’ordine fosse modificato come segue: «Al Dr. AP1, B______, è fatto

ordine di consegnare immediatamente al Dr. AO1, L______, tutte le cartelle

sanitarie che si trovano presso lo studio medico in B______, Via a______

M______ __, riferite ai pazienti elencati nella lista "D - scrittura ai

pazienti secondo le norme dettate dal Medico Cantonale (pazienti visitati negli

ultimi 5 anni)" (Doc. P), fatta eccezione per le cartelle di quei pazienti

che hanno mostrato la volontà di mantenere il rapporto di cura con il Dott. AP1

mediante i) visita eseguita dopo il 1° Maggio 2024; ii) Firma del modulo per il

Considerandi

trattamento dei dati personali dopo il 1° Maggio 2024; iii) Firma del modulo

per la fatturazione alle Casse malati dopo il 1° Maggio 2024». Il tutto con

protesta di spese e ripetibili.

9.

Con decisione supercautelare

19.

settembre 2024 questa Camera ha provvisoriamente accolto la richiesta di

effetto sospensivo contenuta nell’appello.

10.

Con scritto 20 settembre 2024

M______ B______ ha informato il Pretore che le parti stavano ancora discutendo

le modalità più appropriate per la consegna delle cartelle mediche e delle

relative note di cui alla lista D (chiedendo pertanto una proroga fino al 30

ottobre 2024 per la loro consegna), come pure che le parti erano d’accordo che

il dr. med. AP 1 avrebbe potuto accedere a tutte le cartelle dei pazienti che

si fossero recati presso il suo studio o avessero chiesto di essere seguiti da

lui (che pertanto non sarebbero state consegnate al dr. med. AO 1). Il medesimo

ha altresì osservato che il dr. med. AP 1 aveva reperito alcune delle cartelle

mancanti (circa 15) relative alle liste A, B e C (doc. M, N e O) e ha chiesto di

autorizzare la consegna diretta tra i rispettivi studi medici (con firma di una

ricevuta) man mano che le stesse fossero state reperite. Con ordinanza 23

settembre 2024, il Pretore ha trasmesso la richiesta al Tribunale d’appello,

per evasione.

11.

Con risposta all’appello del

30.

settembre 2024 il dr. AO 1 ha postulato la revoca dell’effetto sospensivo e

la reiezione del gravame (con protesta di spese e ripetibili di seconda sede),

sostenendo in sintesi, per quanto di rilievo per la presente decisione, che

l’impugnato ordine pretorile sarebbe corretto e già idoneo ad appianare la

controversia fra le parti grazie all’intermediazione dell’incaricato

dell’esecuzione, e che pertanto l’appello sarebbe superfluo e infondato.

12.

Con replica spontanea 17

ottobre 2024 e duplica spontanea 30 ottobre 2024 le parti hanno ulteriormente

approfondito le proprie antitetiche posizioni.

13.

Con scritto 8 novembre 2024 l’avv.

PA 2 (patrocinatore del dr. med. AO 1) ha trasmesso a M______ B______ una busta

contenente 21 procure rilasciate da pazienti in favore del suo cliente e che,

per quanto non già compresi dall’inizio nelle liste A, B o C, sarebbero stati a

suo modo di vedere in ogni caso da ascrivere alla lista A e al dispositivo 1.1

(non oggetto di appello e immediatamente esecutivo). Con ordinanza 12 novembre

2024.

il Pretore ha stabilito che l’incaricato dell’esecuzione non doveva dar

seguito alla richiesta (rispettivamente l’ha respinta), dal momento che i 21

pazienti non erano inclusi nella lista A originale bensì figuravano nella lista

D, sicché erano interessati dalla procedura di appello e dalla summenzionata

decisione di effetto sospensivo.

14.

L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in

materia di provvedimenti cautelari (decisioni cautelari finali o cautelari

intermedie pronunciate dopo attivazione del contraddittorio, cfr. DTF 139 III

86.

consid. 1.1.2), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Le controversie non patrimoniali sono sempre

appellabili (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile

svizzero [CPC] in: FF 2006 6593, p. 6743). Nel caso concreto, la natura

(patrimoniale o non patrimoniale) del giudizio pretorile non dev’essere

particolarmente approfondita, dal momento che i soggiacenti interessi economici

delle parti raggiungono e superano agevolmente la soglia di fr. 10'000.-,

sicché il medesimo, qualificabile come decisione (super)cautelare intermedia, è

senz’altro appellabile.

15.

I termini di impugnazione e

risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti

cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie l’appello

16.

settembre 2024 contro la decisione 4 settembre 2024 (notificata il 5

settembre 2024) è tempestivo (scadendo il termine di 10 giorni domenica 15

settembre 2024 e venendo pertanto riportato a lunedì 16 settembre 2024 per

effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC), così come sono tempestivi la risposta

all’appello 30 settembre 2024 e gli ulteriori scritti spontanei delle parti.

16.

Preliminarmente, si sottolinea

che la richiesta di proroga formulata dall’incaricato dell’esecuzione in data 20

settembre 2024 è attualmente superata dall’effetto sospensivo concesso da

questa Camera in data 19 settembre 2024 e che l’appello concerne unicamente il

dispositivo n. 1.4 e la relativa lista D, e non i dispositivi n. 1.1, 1.2 e 1.3

(che sono rimasti esecutivi e da eseguire), riservato quanto sotto specificato

al considerando 18.

17.

Relativamente al dispositivo

n. 1.4 qui impugnato, è senz’altro possibile che la lista D (agli atti quale doc.

P e mai visionata dal dr. AP 1 in quanto protetta dal segreto professionale,

sicché egli non ha potuto fornire più precise indicazioni), contenente un

elenco fornito dal dr. AO1 di tutti i pazienti visitati nello studio medico

negli ultimi 5 anni (ben 1201), includa pure pazienti che nel frattempo hanno

espresso la volontà di farsi seguire dal dr. AP1 (anche alla luce di quanto è

emerso dal rapporto dell’incaricato dell’esecuzione del 10 settembre 2024).

A prescindere dalle digressioni effettuate dalle parti

nei rispettivi allegati relativamente all’origine e alle cause della

controversia in esame, come pure dai derivanti rimproveri reciprocamente mossi

(ininfluenti ai fini del presente giudizio, così come i nuovi documenti annessi

dall’appellato alla sua risposta e alla sua duplica spontanea, a prescindere

dalla loro ricevibilità), in questa sede il dr. med. AP 1 non si oppone più

alla consegna alla controparte delle cartelle di cui alla lista D, fatta

eccezione per quelle dei suoi pazienti (ciò che è legittimo alla luce dei

suddetti principi esposti dal medico cantonale). D’altra parte, neppure il dr. AO

1.

contesta che queste ultime debbano essere escluse dall’ordine di consegna di

cui all’impugnato dispositivo 1.4 (che però non contiene alcuna

differenziazione o limitazione al riguardo), limitandosi a sostenere, per

quanto qui di rilievo, che la via scelta dal Pretore, con la nomina e

l’intermediazione dell’incaricato dell’esecuzione, sarebbe la più praticabile e

valida (ma che in realtà, come visto, non ha permesso di risolvere integralmente

i contrasti fra le parti). Tutto considerato, e onde fare chiarezza sull’estensione

del provvedimento (non da ultimo alla luce delle comminatorie di cui è

corredato), appare dunque opportuno attuare una formale modifica del dispositivo

n. 1.4 onde escludere dall’obbligo di consegna le cartelle dei pazienti

attribuibili al dr. med. AP 1. Resta perciò unicamente da valutare come possa

essere operata una distinzione.

Il dr. med. AP 1 propone che vengano individuati quali

suoi pazienti quelli che, dopo il 1° maggio 2024, hanno effettuato una visita

presso il suo studio, hanno firmato il modulo per il trattamento dei dati personali

o quello per la fatturazione alle Casse malati. Il dr. med. AO 1 si oppone a

tali criteri ritenendoli incorretti e incompleti, ovvero non affidabili per determinare

con la sufficiente certezza un’avvenuta scelta del medico da parte dei pazienti.

Ora, effettivamente un’elencazione dettagliata ed

esaustiva di criteri è problematica, alla luce delle molteplici casistiche e

degli sviluppi che possono verificarsi nella pratica. D’altronde, devono essere

ritenuti affidabili ed essere dunque recepiti nel dispositivo quelli indicati

dal medico cantonale nel suo scritto del 7 agosto 2024 (doc. S), ove questi ha

precisato che possono e devono essere considerati pazienti del dr. med. AP 1

tutti quelli che, dopo essere stati informati della cessione dello studio

medico, hanno preso la decisione di rivolgersi a lui per la continuazione delle

cure, sia esprimendolo in modo esplicito, sia prendendo un appuntamento da lui

o facendosi visitare a partire dal 1° maggio 2024. Trattasi nondimeno di

criteri non validi in termini assoluti, ma solo laddove ancora corrispondenti

alla volontà dei pazienti. Spetterà dunque alle parti, mediante l’ausilio

dell’incaricato di giustizia, implementare tale distinzione, fermo restando che,

a prescindere dal presente provvedimento cautelare e dalla sua esecuzione, esse

rimangono in ogni caso vincolate ai loro obblighi legali, professionali e deontologici,

e segnatamente al dovere di rispettare le scelte di ciascun paziente (passate e

future) e di gestire le cartelle mediche secondo i dettami già esposti dal

medico cantonale (al quale verrà inviata una copia della presente decisione).

18.

Infine, onde tener conto di

quanto espresso e chiesto da M______ B______ nel suo scritto 20 settembre 2024,

si giustifica adattare parzialmente (tenuto conto dell’effetto devolutivo

dell’appello, dell’ordinanza pretorile 23 settembre 2024 e dell’art. 268 CPC)

anche gli obblighi a lui imposti con il dispositivo n. 2 in quanto connessi al

qui modificato dispositivo n. 1.4 (riguardante un ingente numero di cartelle),

fissandogli un nuovo termine scadente il 15 gennaio 2025 per fornire al Pretore

il suo resoconto relativo all’esecuzione del provvedimento e consentendo, in

presenza di accordo fra le parti, anche la trasmissione diretta delle cartelle

mediche da uno studio all’altro dietro ricevuta (da mandare in copia

all’incaricato dell’esecuzione).

19.

Ne consegue che l’appello

dev’essere parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, con adeguamento dei

dispositivi n. 1.4 e 2 della decisione impugnata.

20.

Le spese giudiziarie di

secondo grado seguono di regola la soccombenza (art. 106 CPC). L’art. 107 CPC

consente tuttavia di dipartirsi da questo principio e ripartire le spese

secondo equità. Nella presente fattispecie, tenuto conto del parziale

accoglimento dell’appello, dei motivi che hanno condotto all’insorgere della

controversia e delle particolarità del caso, le spese processuali (fissate in

fr. 2'000.- ex art. 2, 10 e 13 LTG) sono ripartite fra le parti in ragione di

metà ciascuna, compensate le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 e 107 CPC e la

LTG,

decide:

I. L’appello

16 settembre 2024 di AP 2è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione 4 settembre 2024 del Pretore del Distretto di Lugano,

Sezione 1 (inc. CA.2024.324) è così riformata:

1.1. invariato;

1.2 invariato;

1.3 invariato;

1.4 al Dr.

AP1, B______, è fatto ordine di consegnare immediatamente al Dr. AO1, L______,

tutte le cartelle sanitarie che si trovano presso lo studio medico in B______,

Via a______ M______ __, riferite ai pazienti elencati nella Lista "D -

scrittura ai pazienti secondo le norme dettate dal Medico Cantonale (pazienti

visitati negli ultimi 5 anni)" (doc. P), a eccezione di quelle

appartenenti ai suoi pazienti, segnatamente a quelli che dopo essere stati

informati della cessione dello studio medico, hanno preso la decisione di

rivolgersi a lui per la continuazione delle cure, sia esprimendolo in modo

esplicito, sia prendendo un appuntamento da lui o facendosi visitare a partire

dal 1° maggio 2024;

2. In

qualità d'incaricato all'esecuzione è nominato il sig. M______ B______, C______

E______ __, L______, con il compito di svolgere - senza tardare - i compiti

indicati nei considerandi e di rendere al Pretore un rapporto riepilogativo

entro il 15 gennaio 2025. In presenza di accordo fra le parti, è autorizzata la

trasmissione diretta delle cartelle mediche da uno studio all’altro dietro

ricevuta (da mandare in copia all’incaricato dell’esecuzione);

3. invariato;

3.1 invariato;

3.2 invariato;

4. invariato;

§ invariato;

5. invariato;

6. invariato.

II. Le

spese processuali della procedura d’appello, pari a fr.2’000.-, sono poste a

carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

III. Notificazione:

-

;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1, all’incaricato dell’esecuzione sig. M______

B______, L______ e all’Ufficio del medico cantonale, Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è

ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,

o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92

cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il

ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Contro

le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere

soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine di

ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non

nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).