12.2024.120
Provvedimenti cautelari; cessione di studio medico, consegna di cartelle mediche
28 novembre 2024Italiano19 min
pazienti dall’uno all’altro e lamentando il dr. med. AO1 il mancato accesso alle
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.120
Lugano
28 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliera:
Bellotti
visto
l'appello 16 settembre 2024 presentato da
med.
AP 1
patrocinato dall’avv. PA 1
contro il
dispositivo n. 1.4 del decreto “supercautelare interpartes” 4
settembre 2024 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa
CA.2024.323/324, promossa con istanza 31 luglio 2024 da
med.
AO 1
patrocinato dall’avv. PA 2
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
1.
Con “Contratto di cessione
di studio medico” del 29 gennaio 2024 il dr. med. AO 1 ha ceduto lo Studio
medico sito in Via a______ M______ __, B______, di cui era titolare, al dr. AP
1 (già dipendente dello studio), a partire dal 1° maggio 2024 (doc. C). Il
relativo pto. 2 prevedeva la possibilità di una (temporanea) collaborazione fra
Fatti
i due medici (regolata mediante accordo separato), mentre il pto. 6 stabiliva
che la gestione delle cartelle di entrambi i medici (nel rispetto delle
disposizioni legali) sarebbe stata curata dal cessionario (dr. med. AP 1). A
causa dell’insorgere di dissapori, le parti hanno modificato i loro accordi con
contratto del 5/12 luglio 2024 (doc. D), con cui hanno sancito la fine della
loro collaborazione, stabilendo che il dr. med. AO 1 avrebbe informato tutti i
pazienti della cessione e si sarebbe adoperato per favorire il passaggio del
rapporto di cura da lui al dr. med. AP 1 (fermo restando il principio della
libera scelta del medico da parte del paziente), che i pazienti che si
sarebbero rivolti allo studio e, dopo essere stati informati della cessione,
non avessero scelto di trasferire il rapporto di cura al dr. med. AP 1,
sarebbero stati reindirizzati al dr. med. AO 1, che la gestione (e in
particolare la riconsegna) di qualsiasi cartella di pazienti che non avessero
scelto di rivolgersi al dr. med. AP 1 sarebbe stata effettuata sotto la
responsabilità di quest’ultimo secondo le istruzioni (orali/scritte) di ciascun
paziente e nelle modalità stabilite dal rispettivo medico curante, come pure
che le cartelle senza istruzioni sarebbero state conservate dal medesimo (pti.
3.1, 3.2 e 3.3).
2.
A fronte dell’insorgere di una
controversia fra i due medici relativa al mantenimento/passaggio dei vari
pazienti dall’uno all’altro e lamentando il dr. med. AO1 il mancato accesso alle
cartelle mediche e alle sue
annotazioni personali relative a quei
pazienti che avevano a suo modo di vedere deciso di continuare il rapporto di
cura con lui (e quindi l’impossibilità di una presa a carico adeguata), con
istanza supercautelare e cautelare 31 luglio 2024 quest’ultimo ha convenuto il
dr. AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di L______, postulando che gli
fosse fatto ordine di consegnargli immediatamente le cartelle mediche e le
annotazioni personali relative ai pazienti elencati in quattro liste da lui
prodotte, e meglio formulando le seguenti domande:
“1.1 al Dr. AP1, B______, è fatto
ordine di consegnare immediatamente al Dr. AO1, L______, tutte le cartelle
sanitarie che si trovano presso lo studio medico in B______, Via a______
M______ __, riferite ai pazienti elencati nella Lista "A - procure già in
possesso” (doc. M);
1.2 al Dr. AP1, B______, è fatto
ordine di consegnare immediatamente al Dr. AO1, L______, tutte le cartelle
sanitarie che si trovano presso lo studio medico in B______, Via a______
M______ __, riferite ai pazienti elencati nella Lista "B - dichiarazioni
in vari modi di voler continuare le cure con il dr. AO1" (doc. N);
1.3 al Dr. AP1, B______, è fatto ordine
di consegnare immediatamente al Dr. AO1, L______, tutte le annotazioni
personali legate alle cartelle che si trovavano presso lo studio medico in
B______, Via a______ M______ __, riferite ai pazienti elencati nella Lista
"C - pazienti che hanno già ritirato la cartella ma mancano le mie note
personali" (doc. O);
1.4 al Dr. AP1, B______, è fatto
ordine di consegnare immediatamente al Dr. AO1, L______, tutte le cartelle
sanitarie che si trovano presso lo studio medico in B______, Via a______
M______ __, riferite ai pazienti elencati nella Lista "D - scrittura ai
pazienti secondo le norme dettate dal Medico Cantonale (pazienti visitati negli
ultimi 5 anni)" (doc. P).”
Il tutto con le comminatorie dell’azione penale ex
art. 292 CPS e delle multe disciplinari di cui all’art. 343 cpv. 1 lett. b e c
CPC.
3.
Sotto il profilo
amministrativo, la controversia è stata portata all’attenzione del Medico
cantonale dr. med. G______ M______ (quale autorità di vigilanza sanitaria), che
in data 17 luglio e 7 agosto 2024 ha evidenziato il diritto dei pazienti alla
libera scelta del medico indipendentemente dagli accordi presi dalle due parti
in causa, l’obbligo per il medico conduttore dello studio (il dr. AO 1) di
informare i pazienti “attivi” (ovvero quelli che avevano consultato lo studio
medico negli ultimi 5 anni) della cessione e di garantire loro la piena libertà
di scelta, nonché i doveri relativi alla custodia e alla gestione delle
cartelle mediche. In particolare, ha evidenziato che di principio incombeva al
dr. med. AO 1 di gestire e riconsegnare le cartelle mediche in base alle
indicazioni dei pazienti nonché di conservare quelle di quei pazienti che non
si erano ancora espressi al riguardo (e che rimanevano pertanto suoi pazienti,
a differenza di quelli “visti” o “agendati” dal dr. med. AP 1 dal maggio 2024
in avanti). Il medico cantonale riservava in ogni caso la possibilità per le
parti di concordare un’archiviazione delle stesse presso il dr. med. AP 1 (già
attivo nello studio e che nel frattempo aveva preso in cura diversi pazienti),
purché quest’ultimo si impegnasse ad accedere solamente alle cartelle dei
pazienti che avessero preso appuntamento con lui e garantisse al dr. med. AO 1
l’accesso alle sue cartelle e dunque una presa a carico adeguata (doc. G e S).
4.
Con decisioni 31 luglio 2024 e
12 agosto 2024 il Pretore ha escluso di poter accogliere l’istanza del dr. med.
AO 1 in via supercautelare senza prima aver sentito il convenuto.
5.
Con osservazioni 22 agosto
2024 il dr. med. AP 1 si è opposto all’istanza, postulandone la reiezione.
6.
Con decisione “supercautelare inter
partes” del 4 settembre 2024 il Pretore ha accolto l’istanza, confermando in
toto le richieste di consegna del dr. med. AO 1 come da dispositivi 1.1
(lista A), 1.2 (lista B), 1.3 (lista C) e 1.4 (lista D), e nominando M______
B______ (consulente fiscale e aziendale) quale incaricato all’esecuzione (art.
343 cpv. 3 CPC), assegnandogli il compito di accompagnare (con in mano i documenti
M, N, O, P) il suddetto medico presso lo studio medico del dr. med. AP1,
B______, di farsi consegnare le cartelle sanitarie e i documenti formanti
l'oggetto dei dispositivi n. 1.1 (lista A), 1.2 (lista B), 1.3 (lista C) e 1.4 (lista
D), con la facoltà di eventualmente fissare un incontro organizzativo unilaterale
o bilaterale con le parti, e di allestire infine un rapporto riepilogativo
entro 20 giorni (dispositivo n. 2). Il Pretore ha corredato gli ordini rivolti
al dr. med. AP 1 della comminatoria di cui all’art. 292 CPS (dispositivo n. 3),
della multa disciplinare fino a fr. 5'000.- (dispositivo n. 3.1) e della multa
disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di ritardo (dispositivo n. 3.2),
dichiarandoli inoltre esecutivi e da eseguire immediatamente.
7.
Con un rapporto del 10
settembre 2024, l’incaricato dell’esecuzione M______ B______ ha confermato al
Pretore che in occasione di un incontro fra le parti, le cartelle e le
annotazioni di cui alle liste A, B e C erano state ritirate dal dr. med. AO 1
(a eccezione di quelle già consegnate/non reperite e di quelle relative a
pazienti ivi riportati ma nel frattempo visitati dal dr. med. AP 1, e che dovevano
pertanto rimanere presso di lui, d’accordo con il dr. med. AO 1), come pure che
le modalità di consegna delle cartelle di cui alla corposa lista D (contenente
i nominativi di 1201 pazienti) sarebbero state affrontate in un secondo
momento.
8.
Con appello 16 settembre 2024
il dr. AP 1 è insorto parzialmente contro il giudizio pretorile, postulando in
via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo e nel merito la riforma del
dispositivo n. 1.4 relativo alla lista D, al fine di ottenere giudizialmente l’esclusione
da quell’ordine di consegna delle cartelle dei pazienti che avevano o avrebbero
scelto di proseguire il rapporto di cura con lui (al fine di non pregiudicarli
nelle cure e permettere l’esercizio dell’attività medica) e meglio chiedendo
che l’ordine fosse modificato come segue: «Al Dr. AP1, B______, è fatto
ordine di consegnare immediatamente al Dr. AO1, L______, tutte le cartelle
sanitarie che si trovano presso lo studio medico in B______, Via a______
M______ __, riferite ai pazienti elencati nella lista "D - scrittura ai
pazienti secondo le norme dettate dal Medico Cantonale (pazienti visitati negli
ultimi 5 anni)" (Doc. P), fatta eccezione per le cartelle di quei pazienti
che hanno mostrato la volontà di mantenere il rapporto di cura con il Dott. AP1
mediante i) visita eseguita dopo il 1° Maggio 2024; ii) Firma del modulo per il
Considerandi
trattamento dei dati personali dopo il 1° Maggio 2024; iii) Firma del modulo
per la fatturazione alle Casse malati dopo il 1° Maggio 2024». Il tutto con
protesta di spese e ripetibili.
9.
Con decisione supercautelare
19.
settembre 2024 questa Camera ha provvisoriamente accolto la richiesta di
effetto sospensivo contenuta nell’appello.
10.
Con scritto 20 settembre 2024
M______ B______ ha informato il Pretore che le parti stavano ancora discutendo
le modalità più appropriate per la consegna delle cartelle mediche e delle
relative note di cui alla lista D (chiedendo pertanto una proroga fino al 30
ottobre 2024 per la loro consegna), come pure che le parti erano d’accordo che
il dr. med. AP 1 avrebbe potuto accedere a tutte le cartelle dei pazienti che
si fossero recati presso il suo studio o avessero chiesto di essere seguiti da
lui (che pertanto non sarebbero state consegnate al dr. med. AO 1). Il medesimo
ha altresì osservato che il dr. med. AP 1 aveva reperito alcune delle cartelle
mancanti (circa 15) relative alle liste A, B e C (doc. M, N e O) e ha chiesto di
autorizzare la consegna diretta tra i rispettivi studi medici (con firma di una
ricevuta) man mano che le stesse fossero state reperite. Con ordinanza 23
settembre 2024, il Pretore ha trasmesso la richiesta al Tribunale d’appello,
per evasione.
11.
Con risposta all’appello del
30.
settembre 2024 il dr. AO 1 ha postulato la revoca dell’effetto sospensivo e
la reiezione del gravame (con protesta di spese e ripetibili di seconda sede),
sostenendo in sintesi, per quanto di rilievo per la presente decisione, che
l’impugnato ordine pretorile sarebbe corretto e già idoneo ad appianare la
controversia fra le parti grazie all’intermediazione dell’incaricato
dell’esecuzione, e che pertanto l’appello sarebbe superfluo e infondato.
12.
Con replica spontanea 17
ottobre 2024 e duplica spontanea 30 ottobre 2024 le parti hanno ulteriormente
approfondito le proprie antitetiche posizioni.
13.
Con scritto 8 novembre 2024 l’avv.
PA 2 (patrocinatore del dr. med. AO 1) ha trasmesso a M______ B______ una busta
contenente 21 procure rilasciate da pazienti in favore del suo cliente e che,
per quanto non già compresi dall’inizio nelle liste A, B o C, sarebbero stati a
suo modo di vedere in ogni caso da ascrivere alla lista A e al dispositivo 1.1
(non oggetto di appello e immediatamente esecutivo). Con ordinanza 12 novembre
2024.
il Pretore ha stabilito che l’incaricato dell’esecuzione non doveva dar
seguito alla richiesta (rispettivamente l’ha respinta), dal momento che i 21
pazienti non erano inclusi nella lista A originale bensì figuravano nella lista
D, sicché erano interessati dalla procedura di appello e dalla summenzionata
decisione di effetto sospensivo.
14.
L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in
materia di provvedimenti cautelari (decisioni cautelari finali o cautelari
intermedie pronunciate dopo attivazione del contraddittorio, cfr. DTF 139 III
86.
consid. 1.1.2), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di
almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Le controversie non patrimoniali sono sempre
appellabili (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile
svizzero [CPC] in: FF 2006 6593, p. 6743). Nel caso concreto, la natura
(patrimoniale o non patrimoniale) del giudizio pretorile non dev’essere
particolarmente approfondita, dal momento che i soggiacenti interessi economici
delle parti raggiungono e superano agevolmente la soglia di fr. 10'000.-,
sicché il medesimo, qualificabile come decisione (super)cautelare intermedia, è
senz’altro appellabile.
15.
I termini di impugnazione e
risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti
cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie l’appello
16.
settembre 2024 contro la decisione 4 settembre 2024 (notificata il 5
settembre 2024) è tempestivo (scadendo il termine di 10 giorni domenica 15
settembre 2024 e venendo pertanto riportato a lunedì 16 settembre 2024 per
effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC), così come sono tempestivi la risposta
all’appello 30 settembre 2024 e gli ulteriori scritti spontanei delle parti.
16.
Preliminarmente, si sottolinea
che la richiesta di proroga formulata dall’incaricato dell’esecuzione in data 20
settembre 2024 è attualmente superata dall’effetto sospensivo concesso da
questa Camera in data 19 settembre 2024 e che l’appello concerne unicamente il
dispositivo n. 1.4 e la relativa lista D, e non i dispositivi n. 1.1, 1.2 e 1.3
(che sono rimasti esecutivi e da eseguire), riservato quanto sotto specificato
al considerando 18.
17.
Relativamente al dispositivo
n. 1.4 qui impugnato, è senz’altro possibile che la lista D (agli atti quale doc.
P e mai visionata dal dr. AP 1 in quanto protetta dal segreto professionale,
sicché egli non ha potuto fornire più precise indicazioni), contenente un
elenco fornito dal dr. AO1 di tutti i pazienti visitati nello studio medico
negli ultimi 5 anni (ben 1201), includa pure pazienti che nel frattempo hanno
espresso la volontà di farsi seguire dal dr. AP1 (anche alla luce di quanto è
emerso dal rapporto dell’incaricato dell’esecuzione del 10 settembre 2024).
A prescindere dalle digressioni effettuate dalle parti
nei rispettivi allegati relativamente all’origine e alle cause della
controversia in esame, come pure dai derivanti rimproveri reciprocamente mossi
(ininfluenti ai fini del presente giudizio, così come i nuovi documenti annessi
dall’appellato alla sua risposta e alla sua duplica spontanea, a prescindere
dalla loro ricevibilità), in questa sede il dr. med. AP 1 non si oppone più
alla consegna alla controparte delle cartelle di cui alla lista D, fatta
eccezione per quelle dei suoi pazienti (ciò che è legittimo alla luce dei
suddetti principi esposti dal medico cantonale). D’altra parte, neppure il dr. AO
1.
contesta che queste ultime debbano essere escluse dall’ordine di consegna di
cui all’impugnato dispositivo 1.4 (che però non contiene alcuna
differenziazione o limitazione al riguardo), limitandosi a sostenere, per
quanto qui di rilievo, che la via scelta dal Pretore, con la nomina e
l’intermediazione dell’incaricato dell’esecuzione, sarebbe la più praticabile e
valida (ma che in realtà, come visto, non ha permesso di risolvere integralmente
i contrasti fra le parti). Tutto considerato, e onde fare chiarezza sull’estensione
del provvedimento (non da ultimo alla luce delle comminatorie di cui è
corredato), appare dunque opportuno attuare una formale modifica del dispositivo
n. 1.4 onde escludere dall’obbligo di consegna le cartelle dei pazienti
attribuibili al dr. med. AP 1. Resta perciò unicamente da valutare come possa
essere operata una distinzione.
Il dr. med. AP 1 propone che vengano individuati quali
suoi pazienti quelli che, dopo il 1° maggio 2024, hanno effettuato una visita
presso il suo studio, hanno firmato il modulo per il trattamento dei dati personali
o quello per la fatturazione alle Casse malati. Il dr. med. AO 1 si oppone a
tali criteri ritenendoli incorretti e incompleti, ovvero non affidabili per determinare
con la sufficiente certezza un’avvenuta scelta del medico da parte dei pazienti.
Ora, effettivamente un’elencazione dettagliata ed
esaustiva di criteri è problematica, alla luce delle molteplici casistiche e
degli sviluppi che possono verificarsi nella pratica. D’altronde, devono essere
ritenuti affidabili ed essere dunque recepiti nel dispositivo quelli indicati
dal medico cantonale nel suo scritto del 7 agosto 2024 (doc. S), ove questi ha
precisato che possono e devono essere considerati pazienti del dr. med. AP 1
tutti quelli che, dopo essere stati informati della cessione dello studio
medico, hanno preso la decisione di rivolgersi a lui per la continuazione delle
cure, sia esprimendolo in modo esplicito, sia prendendo un appuntamento da lui
o facendosi visitare a partire dal 1° maggio 2024. Trattasi nondimeno di
criteri non validi in termini assoluti, ma solo laddove ancora corrispondenti
alla volontà dei pazienti. Spetterà dunque alle parti, mediante l’ausilio
dell’incaricato di giustizia, implementare tale distinzione, fermo restando che,
a prescindere dal presente provvedimento cautelare e dalla sua esecuzione, esse
rimangono in ogni caso vincolate ai loro obblighi legali, professionali e deontologici,
e segnatamente al dovere di rispettare le scelte di ciascun paziente (passate e
future) e di gestire le cartelle mediche secondo i dettami già esposti dal
medico cantonale (al quale verrà inviata una copia della presente decisione).
18.
Infine, onde tener conto di
quanto espresso e chiesto da M______ B______ nel suo scritto 20 settembre 2024,
si giustifica adattare parzialmente (tenuto conto dell’effetto devolutivo
dell’appello, dell’ordinanza pretorile 23 settembre 2024 e dell’art. 268 CPC)
anche gli obblighi a lui imposti con il dispositivo n. 2 in quanto connessi al
qui modificato dispositivo n. 1.4 (riguardante un ingente numero di cartelle),
fissandogli un nuovo termine scadente il 15 gennaio 2025 per fornire al Pretore
il suo resoconto relativo all’esecuzione del provvedimento e consentendo, in
presenza di accordo fra le parti, anche la trasmissione diretta delle cartelle
mediche da uno studio all’altro dietro ricevuta (da mandare in copia
all’incaricato dell’esecuzione).
19.
Ne consegue che l’appello
dev’essere parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, con adeguamento dei
dispositivi n. 1.4 e 2 della decisione impugnata.
20.
Le spese giudiziarie di
secondo grado seguono di regola la soccombenza (art. 106 CPC). L’art. 107 CPC
consente tuttavia di dipartirsi da questo principio e ripartire le spese
secondo equità. Nella presente fattispecie, tenuto conto del parziale
accoglimento dell’appello, dei motivi che hanno condotto all’insorgere della
controversia e delle particolarità del caso, le spese processuali (fissate in
fr. 2'000.- ex art. 2, 10 e 13 LTG) sono ripartite fra le parti in ragione di
metà ciascuna, compensate le ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 e 107 CPC e la
LTG,
decide:
I. L’appello
16 settembre 2024 di AP 2è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione 4 settembre 2024 del Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 1 (inc. CA.2024.324) è così riformata:
1.1. invariato;
1.2 invariato;
1.3 invariato;
1.4 al Dr.
AP1, B______, è fatto ordine di consegnare immediatamente al Dr. AO1, L______,
tutte le cartelle sanitarie che si trovano presso lo studio medico in B______,
Via a______ M______ __, riferite ai pazienti elencati nella Lista "D -
scrittura ai pazienti secondo le norme dettate dal Medico Cantonale (pazienti
visitati negli ultimi 5 anni)" (doc. P), a eccezione di quelle
appartenenti ai suoi pazienti, segnatamente a quelli che dopo essere stati
informati della cessione dello studio medico, hanno preso la decisione di
rivolgersi a lui per la continuazione delle cure, sia esprimendolo in modo
esplicito, sia prendendo un appuntamento da lui o facendosi visitare a partire
dal 1° maggio 2024;
2. In
qualità d'incaricato all'esecuzione è nominato il sig. M______ B______, C______
E______ __, L______, con il compito di svolgere - senza tardare - i compiti
indicati nei considerandi e di rendere al Pretore un rapporto riepilogativo
entro il 15 gennaio 2025. In presenza di accordo fra le parti, è autorizzata la
trasmissione diretta delle cartelle mediche da uno studio all’altro dietro
ricevuta (da mandare in copia all’incaricato dell’esecuzione);
3. invariato;
3.1 invariato;
3.2 invariato;
4. invariato;
§ invariato;
5. invariato;
6. invariato.
II. Le
spese processuali della procedura d’appello, pari a fr.2’000.-, sono poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
III. Notificazione:
-
;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, all’incaricato dell’esecuzione sig. M______
B______, L______ e all’Ufficio del medico cantonale, Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è
ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).
Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,
o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92
cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Contro
le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere
soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine di
ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non
nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).