12.2024.121
Contratto di lavoro. Ore di lavoro straordinario. Dipendete assunto come cuoco e poi inviato in Malesia ad occuparsi di tutta la gestione di un campo adibito all'alloggio di espatriati attivi nella costruzione di una diga. Mancata assunzione di alcuni testi in via rogatoriale in concreto legittima
27 dicembre 2024Italiano30 min
del lavoratore. Il lavoratore che pretende il pagamento delle ore suppletive deve
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.121
Lugano
27 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2022.126 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 21 aprile 2022 da
AO
1
rappr. dall’ PA 2
contro
AP
1
rappr. da PA 1
in materia di diritto del lavoro, con ha chiesto la condanna
della controparte al pagamento di complessivi fr. 27'758.55 (lordi) quale
salario per le ore di lavoro straordinario effettuate negli anni 2017 e 2018, oltre
interessi,
pretesa a cui si è opposta la convenuta e che il
Pretore con sentenza del 12 luglio 2024 ha integralmente accolto,
appellante la convenuta con atto d’appello di data 16 settembre 2024 con cui postula,
in via preliminare, l’assunzione in questa sede dei testi __________, Su__________
e Ro__________, in subordine, il rinvio dell’incarto alla Pretura per procedere
all’assunzione dei precitati testimoni e, nel merito, la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attore con
risposta del 23 ottobre 2024 postula la reiezione del gravame e la conferma del
giudizio impugnato, anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO 1 ha lavorato, in forza di contratti di
consulenza e lavoro di durata determinata, in qualità di cuoco, rispettivamente
di catering manager per AP 1 (in precedenza: C__________ SA; cfr. anche doc. X)
a __________, in Malesia, dove la società era stata incaricata della gestione
del campo per l’alloggio del personale impiegato nella costruzione della diga
del progetto __________”.
2. In data 13 febbraio 2017 AO 1 e AP 1 hanno
sottoscritto un nuovo contratto di lavoro, di durata indeterminata, prevedente
un grado occupazionale del 100% per la mansione di cuoco con uno stipendio di
fr. 4'200.- per dodici mensilità; il dipendente ha quindi iniziato la sua
attività presso il “Bistrò __________ all’epoca in gestione a AP 1 (doc. 2 e C).
A seguito di problemi
organizzativi e gestionali sorti nel campo di __________, nell’ottobre 2017 AO
1 è stato nuovamente inviato dalla datrice di lavoro in Malesia dove è rimasto per
3 settimane. Successivamente egli vi è poi tornato diverse volte, e meglio, per
quanto qui interessa, dal 12 dicembre 2017 fino al 5 febbraio 2018, dal 28 marzo
2018 fino al 17 maggio 2018, dal 20 luglio 2018 fino al 15 ottobre 2018, dal 31
ottobre 2018 al 21 gennaio 2019, lavorandovi poi anche per buona parte del 2019
e del 2020 sino allo smantellamento del campo (doc. F), periodo quest’ultimo
che esula però dal presente procedimento che - come meglio si dirà - è infatti
circoscritto agli anni 2017 e 2018.
All’inizio del mese di novembre
2020 AO 1 ha fatto ritorno in Svizzera (doc. F). Con scritto di data 23
novembre 2020 egli è stato licenziato per il 31 dicembre 2020 per ragioni
connesse alle conseguenze della pandemia di Covid 19 (doc. D e E).
Nella prima metà del 2021 AO 1,
per il tramite del suo legale, ha ripetutamente scritto alla ex datrice di
lavoro postulando la consegna di tutta una serie di attestati salariali e
avanzando delle pretese per vacanze non godute e ore di lavoro straordinarie
effettuate durante la permanenza in Malesia (doc. K, L, M). Questi scritti sono
rimasti senza riscontro.
3. Previo tentativo di conciliazione (CM.2021.571), AO 1
in data 21 aprile 2022 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano,
sezione 1, con cui ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 27'758.55 lordi (di cui fr.
3'509.- per l’anno 2017 e fr. 24'249.55 per l’anno 2018) quale salario per le
ore di lavoro straordinario effettuate negli anni 2017 e 2018, oltre interessi.
In breve, egli ha sostenuto di aver lavorato, durante la sua permanenza presso il
campo di __________, 7 giorni su 7 per una media di almeno 12 ore al giorno, svolgendo
le attività di cuoco, di chef e capo campo e di vice catering manager, e di
essersi anche occupato degli approvvigionamenti, della sicurezza, delle pulizie,
dell’amministrazione, del personale e dei clienti. Durante questo periodo egli
avrebbe dunque svolto un'importante attività straordinaria da lui quantificata -
prendendo come base di calcolo 10 ore giornaliere - in 126 ore lavorative per
l’anno 2017, pari a fr. 3'509.-, e in 907 ore lavorative per l’anno 2018, pari
a fr. 24'249.55, importi al cui pagamento ha chiesto fosse condannata la
convenuta con un’azione parziale limitata al periodo 2017 e 2018.
In sede di risposta la convenuta si è integralmente
opposta alle richieste attoree. In sintesi, essa ha negato che AO 1 avesse
svolto delle ore di lavoro straordinario, se non quelle compensate con il riconoscimento
di 3 mesi di congedo pagato al momento della chiusura del campo. Essa ha
sostenuto che l’ex dipendente aveva beneficiato di una grande flessibilità e che
se aveva svolto delle ore straordinarie - ipotesi che essa ha però contestato -
egli lo aveva fatto senza informarla. AP 1 ha altresì rimarcato che Er__________
che - a dire della stessa - aveva svolto la medesima attività dell'attore nel
medesimo luogo, non aveva mai avanzato alcuna pretesa per ore di lavoro
straordinario.
Con decisione del 22 giugno 2022 il Pretore ha
accolto l’istanza di concessione del gratuito patrocinio formulata da AO 1
contestualmente alla petizione.
In sede di replica e di duplica le parti contendenti
si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste.
Esperita l’istruttoria - nel corso della quale
sono stati sentiti vari testi - le parti hanno ribadito i loro antitetici punti
di vista con le loro conclusioni scritte del 30 ottobre 2023.
4.
Con sentenza del 12
luglio 2024 il Pretore ha integralmente accolto la petizione e condannato AP 1
al pagamento di complessivi fr. 27'758.55 (lordi) per le ore di lavoro
straordinario effettuate negli anni 2017 e 2018 da AO 1 in Malesia. Sulla base
delle risultanze istruttorie e in particolare delle dichiarazioni testimoniali,
il primo giudice ha ritenuto provato che l’attore avesse svolto una funzione
che andava ben al di là di quella di cuoco - per cui era stata assunto - occupandosi,
di fatto, della gestione di tutto il campo, ciò che comportava un’intensità lavorativa
di 7 giorni su 7 per 24 ore al giorno, e conseguentemente lo svolgimento di
prestazioni straordinarie.
Il Pretore ha altresì giudicato che lo
svolgimento di queste prestazioni era perfettamente noto alla datrice di lavoro,
non solo perché la stessa aveva inviato a più riprese il collaboratore sul
posto proprio per occuparsi di queste attività, ma anche perché i contatti
email tra AO 1 e Il__________ erano regolari e riguardavano tutti gli aspetti
problematici del funzionamento del campo nel suo complesso. Rigettando la tesi
difensiva, il giudice di prime cure ha inoltre stabilito che la progressiva
riduzione dell’occupazione del campo nel corso degli anni non aveva comportato
una riduzione dell’onere derivante dalla sua gestione restando di attualità
tutti i bisogni riferiti allo stesso. Per quanto attiene alla quantificazione
delle ore di lavoro straordinario, egli ha ritenuto che - alla luce delle
dichiarazioni dei testi che hanno tutti riferito di un impegno superiore alle
10 ore giornaliere - i parametri adottati dall’attore rispondessero pienamente
alle esigenze probatorie dell’art. 42 cpv. 2 CO e ne ha quindi accolto la
pretesa.
5.
Con l’appello di data
16 settembre 2024 - avversato da AO 1 con risposta del 23 ottobre 2024 - AP 1
postula, in via preliminare, l’assunzione in questa sede dei testi Su__________,
Su__________ e Ro__________, in subordine, il rinvio dell’incarto alla Pretura
per procedere all’assunzione dei precitati testimoni e, nel merito, la
reiezione della petizione.
In ingresso, l’appellante lamenta la mancata
assunzione dei testi in parola da parte del Pretore sostenendo che le loro
dichiarazioni “avrebbero potuto condurre il Giudice di prime cure a
conclusioni opposte a quelle ritenute in sentenza” (appello, pag. 5). La
datrice di lavoro contesta altresì di essere stata consapevole della necessità che
l’attore svolgesse ore supplementari; agli atti non vi sarebbe alcun indizio di
tale necessità. Essa rileva poi che nel periodo 2017 - 2018 il campo era in
dismissione e il numero di espatriati ospitati nello stesso si era ridotto da
circa 200 unità a un minimo di 10 e un massimo di 35 unità a fronte di un
numero di dipendenti che andava dai 14 (nel febbraio 2017) agli 8 (nel marzo
2018). L’appellante allega inoltre che dal 2017 il responsabile del campo era
Ro__________, un espatriato filippino. AP 1 relativizza poi l’attendibilità
delle deposizioni agli atti e rimprovera al Pretore di non aver considerato che
una parte dei testi non lavorava nel campo ma al cantiere, che distava un’ora
di viaggio, e che il complesso era situato in una zona remota e montagnosa ad alcune
ore di viaggio dal primo centro abitato ragion per cui l’appellato “era
certamente costantemente presente al campo, ritenuto che vi soggiornava e vi viveva”
(appello, pag. 7). L’appellante osserva
altresì che le “prime, e uniche, comunicazioni (…) relative all’asserita
necessità di svolgere ore suppletive / straordinarie (…) risalgono all’estate
2020” mentre che “non emergono prove circa l’esistenza di comunicazioni”
relative agli anni 2017 e 2018 (appello, pag. 4); la pretesa sarebbe pertanto perenta
non avendo l’appellato fatto fronte al proprio obbligo di notifica immediata
del lavoro straordinario svolto e la datrice di lavoro non essendo a conoscenza
della necessità di effettuare queste ore lavorative. A mente della stessa la
pretesa sarebbe pure abusiva, il lavoratore avendo accettato i pagamenti
mensili dello stipendio per ben 5 anni senza sollevare riserve. Essa sostiene
che ad ogni modo le eventuali ore straordinarie erano già state compensate con
dei congedi pagati di cui aveva beneficiato il lavoratore nel 2020.
Contestualmente alla risposta AO 1 ha inoltrato
un’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.
6. Nelle
controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del
Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine
di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311
CPC). In concreto, l’appello di data 16 settembre 2024 è tempestivo tenuto
conto della sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie (art 145 cpv.
1 lett b CPC), così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni
impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
7. Per
quanto attiene alle contestazioni appellatorie inerenti alla mancata assunzione
(per via rogatoriale) dei testi Su__________, Su__________ e Ro__________
da parte del Pretore è necessario ricordare che benché l’art. 152 CPC codifichi
il diritto delle parti all’assunzione dei mezzi di prova offerti
tempestivamente e nelle forme prescritte, questo diritto non è assoluto ma è
controbilanciato dalla facoltà che ha il giudice di procedere a un apprezzamento
anticipato delle prove. Il giudice può pertanto rifiutare l’assunzione di
determinati mezzi di prova se non li ritiene pertinenti o se quelli
precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio
convincimento (per tutti Trezzini in: Commentario pratico al CPC, 2a ed., Vol. 1, n. 5
segg. ad art. 152 CPC), eventualità quest’ultima che si realizza in concreto. Come
meglio emergerà anche dai considerandi che seguono, nel caso in esame,
contrariamente a quanto afferma l’appellante, le decisioni pretorili (cfr.
ordinanze del 13 febbraio 2023 e del 23 marzo 2023) che hanno portato al
rigetto delle richieste di AP 1 si rivelano corrette.
Nel caso di specie, si
osserva che il Pretore, in occasione dell’udienza del 5 ottobre 2022, aveva
ammesso l’assunzione dei quattro testi (Er__________, Su__________,
Su__________ e Ro__________) notificati da AP 1, l’audizione
dei quali avrebbe dovuto svolgersi per videoconferenza. La deposizione di Er__________
ha avuto luogo il 9 febbraio 2023; quella degli altri tre testi, inizialmente
programmata per il 25 gennaio 2023 è stata posticipata al 13 febbraio 2023. In
data 10 febbraio 2023 il patrocinatore della convenuta ha però contattato il
Pretore comunicando l’irreperibilità degli stessi. Ritenuto che questi
testimoni non hanno dato conferma neppure all’email inviata loro della Pretura,
il giudice di prime cure con ordinanza del 13 febbraio 2023 li ha dichiarati
decaduti. Con scritto di data 14 febbraio 2023 AP 1 ha ribadito la propria
richiesta di assunzione e chiesto che si procedesse alla loro audizione in via
rogatoriale, domanda a cui si è opposto l’attore.
Con ordinanza del 23
marzo 2023 il Pretore ha confermato il provvedimento reso il 13 febbraio 2023
rimarcando come non vi fosse “motivo per modificare il provvedimento
suddetto in quanto l’audizione testimoniale di queste tre persone sarebbe
inutile, non soltanto perché il tema è stato sufficientemente chiarito dalle
prove orali amministrate in questa fase dibattimentale ma anche perché una loro
audizione per rogatoria non costituirebbe nessun valore aggiunto a livello
probatorio. Non va infatti dimenticato che il giudice rogato non conoscerebbe
l’incarto, né il diritto applicabile allo stesso, né la lingua dello stesso con
particolare riferimento ai documenti prodotti dalle parti.”
Tale valutazione non
presta il fianco a critiche. Negli intendimenti della convenuta i testi Su__________, Su__________ e Ro__________ avrebbero dovuto “riferire
in merito alla mole di attività svolta dall’attore, al numero di persone
presenti al campo (…) alle attività svolte al campo dopo la partenza
dell’attore e al fatto che quest’ultimo non è stato sostituito”, rispettivamente
“in merito all’organizzazione del lavoro (…) e alle attività svolte dall’attore.”
(cfr. elenco prove di parte convenuta allegato al verbale del 5 ottobre 2022).
Risulta dall’incarto
che in fase istruttoria il Pretore ha sentito ben 5 testimoni che avevano risieduto
e lavorato in Malesia (Fu__________, Pi__________, Cl__________, Pa__________ e
Er__________) i quali si sono espressi proprio sulle tematiche indicate daAP 1 fornendo
deposizioni lineari, dettagliate e sostanzialmente convergenti della cui
attendibilità e veridicità, come meglio si dirà nei considerandi che seguono,
non vi è motivo di dubitare e che - come emerge dal querelato giudizio - hanno
permesso al Pretore di formarsi un proprio convincimento sui fatti di causa,
ciò che ha reso superflua l’audizione di questi ulteriori tre testi. A questo
vada aggiunto che - anche ipotizzando che si fosse riusciti effettivamente a
rintracciare questi testi, dei quali la parte convenuta ha fornito quale
recapito unicamente l’indirizzo dell’ultimo datore di lavoro in Malesia - gli
stessi sarebbero stati sentiti da un giudice malesiano che non conosceva né il
diritto applicabile né l’incarto, ciò che, di fatto, avrebbe limitato in
maniera significativa la valenza probatoria delle loro deposizioni.
A titolo abbondanziale,
vale altresì la pena rilevare che dagli atti non risulta che AP 1 si sia particolarmente
affannata per dimostrare di aver interessato i propri testimoni sollecitandone
la disponibilità. Alla luce di quanto precede nessuna censura può essere mossa
al Pretore la cui decisione si rivela giustificata anche nell’ottica dell’economia
processuale.
8. Entrando
nel merito delle censure appellatorie, come poc’anzi accennato, AP 1 contesta
l’esecuzione di lavoro straordinario da parte di AO 1 sostenendo che non ve ne
sarebbe stata la necessità e afferma che il responsabile del campo era Ro__________.
Essa nega altresì di aver avuto consapevolezza dell’esecuzione di lavoro
straordinario da parte dell’appellato.
9.
Il Pretore ha già pertinentemente illustrato
Fatti
i principi dottrinali e giurisprudenziali relativi alle ore
supplementari. Si può comunque qui ricordare che l’onere della prova è a carico
del lavoratore. Il lavoratore che pretende il pagamento delle ore suppletive deve
dimostrare, oltre alla loro effettuazione nell’interesse del datore di lavoro,
che le stesse gli sono state ordinate, o che questi ne era a conoscenza (o
avrebbe dovuto esserne a conoscenza) e non si è opposto alla loro esecuzione
oppure, se il datore di lavoro non ne era a conoscenza, che queste erano
necessarie per l'azienda per adempiere i compiti attribuiti. Il lavoratore non
è tenuto a dimostrare la necessità delle ore supplementari se è in grado di
provare che il datore di lavoro era informato del loro svolgimento e non ha
mosso alcuna obiezione (IICCA del 22 giugno 2023, consid. 11; Portmann/Rudolph, in: Basler Kommentar,
OR I, 7ª ed., n. 7 e 8 ad art. 321c CO; Streiff/Von
Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª ed, n. 10 ad art. 321c CO; Staehelin, in: Zürcher Kommentar, Der
Arbeitsvertrag Art. 319 – 330 OR, n. 13 ad art. 321c CO). Per quanto
riguarda la quantificazione del lavoro straordinario eseguito, giova ricordare
che, qualora il lavoratore abbia dimostrato di aver svolto delle ore
supplementari, il cui numero non può più essere stabilito in modo esatto, il
giudice può stimarlo in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO (II CCA del 24 gennaio
2023, inc. 12.2022.153, consid. 5.2). L’alleggerimento dell’onere probatorio
non conduce tuttavia al suo rovesciamento. Nella misura del possibile il
lavoratore deve allegare e dimostrare tutte le circostanze che permettono di
valutare il numero di ore supplementari eseguite, poiché la conclusione che esse
sono state eseguite nella misura asserita deve imporsi al giudice con una certa
forza (Witzyz, in: Commentaire
Romand, CO I, 3ª ed., n. 18 ad art. 321c CO). L’art. 42 cpv. 2 CO deve pertanto
essere applicato in maniera restrittiva. La prova può ad esempio essere portata
tramite deposizioni testimoniali, timbrature o altri sistemi di rilevamento
della presenza, oppure mediante rapporti di lavoro regolarmente trasmessi al
datore di lavoro, ma di regola non con semplici note del lavoratore non trasmesse
regolarmente (Portmann/Rudolph, op.
cit., n. 6 e 6a ad art. 321c CO).
10. Nel concreto caso, contrariamente
a quanto preteso dall’appellante, l’istruttoria ha permesso di accertare che la
funzione svolta da AO 1 nel campo malese andava ben al di là di quella di cuoco
per cui era stato assunto (doc. 2) e che il suo impegno lavorativo superava
quanto contrattualmente convenuto. Ciò si evince nello specifico dalle
deposizioni dei testi sentiti in prima sede i quali in maniera convergente
hanno riferito che la sua attività si estendeva a tutti gli aspetti gestionali
del campo e lo occupava almeno 10 ore al giorno, 7 giorni su 7.
Particolarmente
significative a tal proposito sono le dichiarazioni del teste Fu__________ - responsabile
della contabilità e dell’amministrazione in Malesia per conto del gruppo S____S
pA - il quale, essendo (stabilmente) presente nel campo dove aveva il proprio
ufficio e svolgeva la propria attività, ha potuto riferire quanto constatato
giornalmente in prima persona.
Parlando di AO 1 egli si
è così espresso (audizione del 19 gennaio 2023, pag. 2 segg.): “(…) Il sig.
P__________ lavorava in quel campo in qualità di catering manager ed era dunque
il nostro referente per quanto riguarda tutto ciò che era inerente al campo,
quindi vitto, alloggio, e quanto altro e anche le questioni burocratiche.
Concretamente dirigeva la cucina, tutti i servizi erogati all'interno del campo
(ad es. le pulizie) e poi era il nostro referente per tutte le richieste dei
fruitori del campo espatriati, ad esempio tutto ciò che riguardava vitto e
alloggio, pulizie del campo, forniture all'interno delle stanze, la
preparazione di nuove stanze. In sintesi, per tutto ciò che riguardava il campo
noi ne parlavamo con il sig. P__________: dal cancello di entrata in poi tutto
era di sua competenza (..). Il roadster, piuttosto che la presenza dei dipendenti,
le fatture da sottoporre alla S_____, io le ricevevo da AO1 e pertanto sono
sicuro che se ne occupasse lui. Mi è capitato anche di discuterne assieme a
lui. (…) i servizi di reception e del bar. Chi si occupava di gestirli e di
presidiarli era il sig. P__________. (…) si occupava in prima persona della
maggior parte dei servizi del campo: bar, reception, ristorante e campo in
generale. (…) ci vedevamo tutti i giorni per fare un briefing al riguardo di
quanto succedeva nel campo. (…) Il sig. P__________ era reperibile sulle 24 ore
al giorno (giorno e notte), 7 giorni su 7. (…) si occupava anche di formulare i
menu e i preventivi per il campo.” Ed ancora, parlando di eventi e altre
feste organizzate all’interno del campo “(…) Questi eventi venivano
organizzati dal sig. P__________”.
Nel corso della deposizione
Fu__________ ha pure indicato che AO 1 si era anche occupato della formazione
delle due persone (__________) che hanno ripreso i suoi compiti quando la
gestione del campo è passata da AP 1 a __________ ed egli è rientrato (definitivamente)
in Svizzera (audizione cit., pag. 4). In relazione al periodo di transizione il
teste ha spiegato che tra luglio e agosto 2020 “vi è stato un passaggio di
consegne dalla Ci__________. Per la __________ l’incaricato di questo passaggio
ero io mentre per la Ci__________ l’incaricato di questo passaggio era il sig.
P__________. (…) Il P__________ era sempre un riferimento e collaborava
fattivamente (…). Io chiedevo consiglio a lui perché di esperienza ne aveva
tanta (…). A differenza del sig. P__________ io potevo delegare, perché avevo
messo un capo campo e un capo cuoco che si alternavano nelle 24h nella gestione
del campo. Entrambi facevano capo a me (…) Parlo del periodo successivo
alla fine del rapporto con la Ci__________, perché quando questo rapporto esisteva
ancora il campo era gestito dal sig. P__________ (…) (audizione cit., pagg.
3 e 4).
Interrogato in merito
agli orari lavorativi di AO 1, egli ha dichiarato che “lavorava almeno 10
ore al giorno per 7 giorni su 7 (…). Egli era reperibile sulle 24h”
(audizione cit., pag. 5).
Quanto riferito da Fu__________
non lascia dubbi su quale fosse l’estensione dei compiti svolti da AO 1. Questa
deposizione merita particolare considerazione proprio perché riferisce in
maniera lineare e con dovizia di particolari quanto il teste ha potuto
accertare in prima persona visto che - come poc’anzi ricordato - anch’egli
lavorava nel campo; la veridicità della stessa non è inoltre mai stata validamente
contestata dalla controparte.
L’asserzione
appellatoria volta a relativizzare la mole di lavoro svolta dall’attore secondo
cui dopo la sua partenza non vi è “stata nessuna sostituzione siccome non vi
era alcuna esigenza” (appello, pag. 5) risulta inoltre palesemente smentita
da queste dichiarazioni ritenuto che - come spiegato dal teste - per sostituire
l’appellato egli ha fatto capo a ben due persone (audizione cit., pagg. 3 e 4).
Dello stesso tenore
sono pure le testimonianze di Cl__________ (audizione del 19 gennaio 2023, pag.
7 segg.), Pi__________ (audizione del 9 febbraio 2023, pag. 4 segg.) e Pa__________
(audizione del 21 aprile 2023, pag. 1 segg.), i quali hanno tutti riferito in
maniera chiara e univoca della molteplicità delle mansioni svolte da AO 1 e
della importante mole di lavoro che ricadeva sullo stesso. Risulta in
particolare dalle loro dichiarazioni che AO 1 lavorava in cucina per garantire
i servizi di colazione, pranzo e cena a tutti gli espatriati, compresi i
turnisti seppure osservavano orari diversi rispetto a quelli programmati,
questi avevano comunque garantiti i servizi mensa e assistenza forniti in prima
persona dallo stesso che li aspettava e cucinava appositamente per loro, oltre
a gestire e organizzare anche la piccola mensa distaccata nella zona del
tunnel. Essi hanno inoltre sottolineato come AO 1 fosse il referente per tutte
le questioni legate alla vita nel campo e fosse operativo 7 giorni su 7 per
almeno 10 ore al giorno.
Anche Er__________é - cuoco
che sostituiva AO 1 in cucina durante i periodi di vacanza - ha sostanzialmente
confermato, limitatamente al periodo di sovrapposizione, che “(…) P__________
era lo chef e mandava avanti tutta la baracca; mi spiego: si occupava della
cucina, degli ordini, della pulizia, delle camere. (…) Io lavoravo 7 giorni su
7 e il sig. P__________ idem, ed essendo anche manager egli aveva bisogno di
qualche mezza giornata per andare in banca, per trovare un qualche nuovo
fornitore (…) P__________ non ha mai preso un “riposo - riposo”. (…) P__________
si occupava di fatturazione, acquisto di materie prime, contatti con fornitori
locali e clienti, registrazioni delle ore di lavoro dei dipendenti, operatori
sul campo, le banche, interfacciarsi con il ragioniere della __________),
predisporre i menu per le occasioni speciali e non. (…) faceva parte del suo
lavoro. (…) P__________ gestiva anche il bar e tutte le sere prendeva l’incasso
e doveva fare gli ordini per il bar (…). Questo bar funzionava fin verso le
23:00 e il sabato fino alle 24:00” (audizione del 9 febbraio 2023 cit.,
pag. 7 segg.).
Da quanto precede si
evince pure che - contrariamente a quanto sostenuto in prima sede da AP 1 -
Considerandi
l’estensione di compiti di Er__________ era più limitata rispetto a quella di AO
1, ciò nonostante anch’egli ha dichiarato di aver effettuato in più occasioni del
lavoro straordinario rinunciando però a chiederne il pagamento (cfr. audizione
cit., pag. 7 e 8).
In concreto, non vi è
invero motivo di dubitare della fidefacienza di quanto dichiarato da questi
testi, le deposizioni dei quali si rivelano circostanziate, lineari e hanno
trovato ove possibile riscontro nelle risultanze istruttorie. La generica e non
(sufficientemente) motivata contestazione avanzata in questa sede da AP 1 secondo
cui “una parte dei testimoni non lavorava nel campo”, aspetto che - a
mente della stessa - ne relativizzerebbe la portata probatoria e che il Pretore
avrebbe omesso di considerare (appello, pag. 7), non è sufficiente per
scalfirne l’attendibilità. Contrariamente a quanto essa asserisce, un’attenta
lettura della decisione impugnata permette di rilevare che la valutazione del
giudice di prima sede - che viene condivisa da questa Camera - tiene
adeguatamente e correttamente conto di tutti questi aspetti. Qualora ve ne
fosse la necessità vale la pena ricordare che Fu__________ come pure Er__________é
lavoravano in maniera stabile nel campo e che quanto affermato dagli stessi ha
trovato sostanziale conferma nelle parole degli altri testimoni.
Dalle dichiarazioni di
questi due testi emerge inoltre che - contrariamente a quanto sostiene l’appellante
- la presenza di un numero (tutto sommato) contenuto di espatriati non ha
inciso in maniera significativa sulla mole di lavoro che ricadeva su AO 1. Come
ben spiegato da quest’ultimo “gli spazi che necessitano 200 espatriati sono
diversi da quello che necessitano 20 espatriati, ma le necessità che hanno 20
espatriati sono le stesse di quelle che necessitano 200 espatriati. Mi spiego:
devono avere la stanza pulita, la lavanderia fatta, i servizi erogati nei tempi
corretti ed in maniera corretta, ma gli spazi e il personale a disposizione
vanno in contrapposizione: lo spazio rimane grande, ma il personale viene
tagliato, in special modo per quanto riguarda il costo. (…) dovevo arrangiarmi
e camminare. (…) una polpetta ci mette lo stesso tempo a cuocere per 20 o 200
persone, ma quando le persone erano 200 avevo un macellaio che mi preparava le
polpette, mentre quando le persone erano 20 le dovevo preparare io. (…) Io ero
a capo di tutta questa “offerta”” (interrogatorio di AO 1 del 25 maggio
2023, pag. 2 segg.). Non va inoltre dimenticato che il complesso si estendeva
su una superficie piuttosto ampia, atta ad ospitare circa 200 espatriati coi
relativi spazi di ristoro ed aggregativi, e comprendeva pure un ulteriore
piccolo ristorante vicino alla diga (cfr. per i dettagli interrogatorio di AO1
cit., pag. 1).
Per quanto attiene a Ro__________
che - a detta di AP 1 - avrebbe ricoperto la funzione di capo campo, dall’incarto
ne emerge un ruolo fortemente ridimensionato; significativo al riguardo quanto
dichiarato da Fu__________ - teste sulla cui attendibilità ci si è già espressi
- il quale ha riferito che “(..) c’era anche L_____ (…). Non era una figura
influente per la corretta gestione del campo. Se volevamo risolvere un problema
dovevamo riferirci a AO1 perché se invece ci fossimo riferiti a L____ il
problema non sarebbe stato risolto” (audizione di Fu__________ cit., pag.
4). Dello stesso tenore quanto dichiarato da Pa__________: “Per tutto quanto
riguardava eventuali problemi del mio alloggio o altri problemi in questo campo
io mi riferivo sempre e soltanto al sig. P__________. Io andavo da lui anche
perché non c’era nessun altro che potevo interpellare se avevo bisogno di
qualcosa” (audizione di Pa__________ cit., pag. 2). Analogamente anche il
teste Er__________ - esprimendosi su Ro__________ - ha riferito che “io ho
detto al sig. __________ che questo filippino non era valido; anche P__________
lo aveva detto al sig. __________” (audizione cit., pag. 9).
Stato di fatto
sostanzialmente confermato pure dall’attore il quale - parlando del personale
impiegato al campo ha definito “La__________” come “il problema
principale” (interrogatorio cit., pag. 3).
Risulta ad ogni modo dall’incarto
che Ro__________ ha lasciato il campo nel corso dell’estate 2018 (doc. I).
11.
Che la
situazione sovradescritta - e in particolare l’importante mole di lavoro svolta
da AO 1 - non fosse nota a AP 1 non è credibile. In primis, perché la stessa (nella
persona del suo presidente Il__________) intratteneva contatti regolari con AO
1.
in relazione a tutti gli aspetti gestionali e organizzativi del campo e non
solo a quelli inerenti alla ristorazione come sarebbe invece stato lecito attendersi
se la sua attività fosse stata circoscritta, come preteso dalla datrice di
lavoro, a quella di cuoco. Ciò si evince chiaramente dalle email agli atti che
vertono per l’appunto su tutte le problematiche connesse al funzionamento della
struttura nel suo complesso quali l’assunzione di personale, i contatti con
l’agenzia di intermediazione, i “feedback” sui collaboratori e sulla situazione
del campo, i servizi erogati agli espatriati, la fornitura di materiale per la
pulizia, l’organizzazione di eventi, ecc. (doc. 7, doc. I e da doc. V1 a doc.
V7, nonché i doc. 8 e 9 per quanto riferiti a un periodo posteriore a quello
oggetto della presente causa). Tutti aspetti che con ogni evidenza vanno ben al
di là di quelle che sono le mansioni di un (semplice) cuoco e che implicano un
impegno lavorativo che la convenuta è ora malvenuta ad affermare di aver
ignorato.
Leggendo con attenzione
queste email si evince che AO 1 era stato mandato in Malesia proprio per assicurarsi
che il campo rispettasse gli standard di AP 1 e per operare a tal fine; egli
ricopriva, di fatto, un ruolo di “supervisore / responsabile” (doc. I, da doc.
V1 a doc. V7 e doc. 7) mentre che Ro__________ (spesso menzionato come “il
filippino” o “Roger”) sembrerebbe aver funto da sostituto in caso di sua
assenza (cfr. in particolare doc. I email del 25 aprile 2018).
A questo proposito è
utile osservare che AP 1 ha richiesto a più riprese a AO 1 (e non a Ro__________)
rapporti e aggiornamenti sulla situazione del campo come pure sul comportamento
dello stesso “Roger” (doc. I e da doc. V1 a doc. V7, in particolare email
del 2 ottobre 2017 e email del 31 marzo 2018); tale attitudine stride con
quanto sostenuto dalla datrice di lavoro in sede giudiziaria. Infatti, se essa
avesse ritenuto Ro__________ il responsabile del campo, sarebbe stato lecito aspettarsi
che essa si rivolgesse a quest’ultimo per ottenere queste informazioni e non al
qui appellato.
Per completezza, è
inoltre doveroso rimarcare quanto riportato nell’allegato ricorsuale di AP 1
dove viene indicato che “(…) l’appellato (…) nella fase di dismissione del
campo si occupava della ristorazione del campo e della direzione generale”
(appello, pag. 3); l’appellante sembra pertanto pienamente consapevole che la
gestione del complesso ricadeva su AO 1 e non su Ro__________.
Ora è logico che se una
persona viene assunta con un contratto a tempo pieno per occuparsi della
ristorazione ma deve poi farsi carico in aggiunta anche del funzionamento e dell’organizzazione
dell’intero campo, assumendosene la responsabilità, con un’intensità che lo
occupa 7 giorni su 7 per 24 ore al giorno, si troverà inevitabilmente a
svolgere ore straordinarie; circostanza che - alla luce di tutto quanto sin qui
esposto - non poteva certo essere ignorata dalla datrice di lavoro.
La contestazione
appellatoria secondo cui AP 1 non avrebbe avuto consapevolezza della necessità
per AO 1 di effettuare straordinari è palesemente infondata.
12.
Accertato
quanto sopra si tratta ora di verificare se la decisione del Pretore di
riconoscere a AO 1 una prestazione economica per queste ore supplementari sia
corretta, ciò che l’appellante contesta invocando l’abusività della richiesta e
la sua compensazione con i giorni liberi concessigli alla fine del rapporto di
impiego.
Contrariamente a quanto
sembra credere AP 1 l’agire dell’appellato non può essere giudicato abusivo per
il solo fatto che egli abbia atteso la fine del rapporto lavorativo per
sollevare le proprie pretese, perché se lo fosse quanto previsto dall’art. 341 CO
diverrebbe lettera morta.
Non risulta neppure che
AO 1 abbia beneficiato di ampia libertà nell’organizzazione del proprio tempo
di lavoro ciò che - a mente dell’appellante - gli avrebbe permesso di
compensare le ore straordinarie con del tempo libero; anzi dagli atti traspare
una situazione ben diversa, nella quale il lavoratore era chiamato ad essere
sempre attivo, a qualsiasi ora, per qualsiasi incombenza relativa al campo,
oltre a doversi occupare della ristorazione, stato di fatto noto alla datrice di
lavoro.
Per quanto attiene ai “recuperi
compensativi” riconosciuti al dipendente nel settembre 2020, prima del suo
rientro definitivo in Svizzera, essi si riferiscono palesemente a un periodo (il
2019) posteriore a quello qui in esame (cfr. doc. 9 dove è indicato
espressamente “per quello fatto nell’anno passato” e doc. 10); discorso
analogo deve essere fatto per i giorni di ferie non godute concessigli
successivamente, relativi all’anno 2020, e pertanto anch’essi estranei alla
presente causa.
Ne discende pertanto
l’infondatezza delle censure sollevate da AP 1.
13.
Per quanto riguarda la
quantificazione del lavoro straordinario eseguito da AO 1, in assenza di una
contestazione specifica da parte dell’appellante, non vi è motivo di
discostarsi da quanto stabilito dal giudice di prima sede, accertamento il suo che,
in concreto, si rivela corretto e rispettoso dei parametri di cui all’art. 42
cpv. 2 CO.
14.
Ne discende che
l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Non si
prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del
lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.-.
Tenuto conto di un
valore di causa di fr. 27'758.55, della difficoltà (di grado medio) dei temi
posti in giudizio, del dispendio di tempo generato a un patrocinatore legale solerte
per questioni già note e approfondite nelle precedenti sedi, si giustifica di
fissare le ripetibili che l’appellante dovrà versare all’appellato in fr. 2'500.-,
importo comprensivo delle spese e dell’IVA (art. 11 cpv. 2 lett. a e b Rtar e
art. 11 cpv. 5 Rtar).
15.
Con la sua risposta 23 ottobre 2024,AO 1 ha formulato
richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.
Tuttavia la sua istanza risulta priva d’oggetto non dovendo egli sopportare
alcuna spesa processuale e ricevendo un’indennità ripetibile di fr. 2’500.-,
non ravvisandosi nel presente caso eventuali difficoltà d’incasso ai sensi
dell’art. 122 cpv. 2 CPC (cfr. STF 5A_164/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.2,
DTF 133 I 234 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e il Rtar,
decide:
1. L’appello 16
settembre 2024 di AP 1 è respinto.
2. La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da AO
1 in data 23 ottobre 2024 è priva d’oggetto.
3. Non si prelevano
tasse né spese. L’appellante verserà all’appellato fr. 2'500.- a titolo di
ripetibili di appello.
4. Notificazione:
-
- ,
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).