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Decisione

12.2024.121

Contratto di lavoro. Ore di lavoro straordinario. Dipendete assunto come cuoco e poi inviato in Malesia ad occuparsi di tutta la gestione di un campo adibito all'alloggio di espatriati attivi nella costruzione di una diga. Mancata assunzione di alcuni testi in via rogatoriale in concreto legittima

27 dicembre 2024Italiano30 min

del lavoratore. Il lavoratore che pretende il pagamento delle ore suppletive deve

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.121

Lugano

27 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2022.126 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 21 aprile 2022 da

AO

1

rappr. dall’ PA 2

contro

AP

1

rappr. da PA 1

in materia di diritto del lavoro, con ha chiesto la condanna

della controparte al pagamento di complessivi fr. 27'758.55 (lordi) quale

salario per le ore di lavoro straordinario effettuate negli anni 2017 e 2018, oltre

interessi,

pretesa a cui si è opposta la convenuta e che il

Pretore con sentenza del 12 luglio 2024 ha integralmente accolto,

appellante la convenuta con atto d’appello di data 16 settembre 2024 con cui postula,

in via preliminare, l’assunzione in questa sede dei testi __________, Su__________

e Ro__________, in subordine, il rinvio dell’incarto alla Pretura per procedere

all’assunzione dei precitati testimoni e, nel merito, la riforma del querelato giudizio nel senso di

respingere la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili,

mentre l’attore con

risposta del 23 ottobre 2024 postula la reiezione del gravame e la conferma del

giudizio impugnato, anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AO 1 ha lavorato, in forza di contratti di

consulenza e lavoro di durata determinata, in qualità di cuoco, rispettivamente

di catering manager per AP 1 (in precedenza: C__________ SA; cfr. anche doc. X)

a __________, in Malesia, dove la società era stata incaricata della gestione

del campo per l’alloggio del personale impiegato nella costruzione della diga

del progetto __________”.

2. In data 13 febbraio 2017 AO 1 e AP 1 hanno

sottoscritto un nuovo contratto di lavoro, di durata indeterminata, prevedente

un grado occupazionale del 100% per la mansione di cuoco con uno stipendio di

fr. 4'200.- per dodici mensilità; il dipendente ha quindi iniziato la sua

attività presso il “Bistrò __________ all’epoca in gestione a AP 1 (doc. 2 e C).

A seguito di problemi

organizzativi e gestionali sorti nel campo di __________, nell’ottobre 2017 AO

1 è stato nuovamente inviato dalla datrice di lavoro in Malesia dove è rimasto per

3 settimane. Successivamente egli vi è poi tornato diverse volte, e meglio, per

quanto qui interessa, dal 12 dicembre 2017 fino al 5 febbraio 2018, dal 28 marzo

2018 fino al 17 maggio 2018, dal 20 luglio 2018 fino al 15 ottobre 2018, dal 31

ottobre 2018 al 21 gennaio 2019, lavorandovi poi anche per buona parte del 2019

e del 2020 sino allo smantellamento del campo (doc. F), periodo quest’ultimo

che esula però dal presente procedimento che - come meglio si dirà - è infatti

circoscritto agli anni 2017 e 2018.

All’inizio del mese di novembre

2020 AO 1 ha fatto ritorno in Svizzera (doc. F). Con scritto di data 23

novembre 2020 egli è stato licenziato per il 31 dicembre 2020 per ragioni

connesse alle conseguenze della pandemia di Covid 19 (doc. D e E).

Nella prima metà del 2021 AO 1,

per il tramite del suo legale, ha ripetutamente scritto alla ex datrice di

lavoro postulando la consegna di tutta una serie di attestati salariali e

avanzando delle pretese per vacanze non godute e ore di lavoro straordinarie

effettuate durante la permanenza in Malesia (doc. K, L, M). Questi scritti sono

rimasti senza riscontro.

3. Previo tentativo di conciliazione (CM.2021.571), AO 1

in data 21 aprile 2022 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano,

sezione 1, con cui ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 27'758.55 lordi (di cui fr.

3'509.- per l’anno 2017 e fr. 24'249.55 per l’anno 2018) quale salario per le

ore di lavoro straordinario effettuate negli anni 2017 e 2018, oltre interessi.

In breve, egli ha sostenuto di aver lavorato, durante la sua permanenza presso il

campo di __________, 7 giorni su 7 per una media di almeno 12 ore al giorno, svolgendo

le attività di cuoco, di chef e capo campo e di vice catering manager, e di

essersi anche occupato degli approvvigionamenti, della sicurezza, delle pulizie,

dell’amministrazione, del personale e dei clienti. Durante questo periodo egli

avrebbe dunque svolto un'importante attività straordinaria da lui quantificata -

prendendo come base di calcolo 10 ore giornaliere - in 126 ore lavorative per

l’anno 2017, pari a fr. 3'509.-, e in 907 ore lavorative per l’anno 2018, pari

a fr. 24'249.55, importi al cui pagamento ha chiesto fosse condannata la

convenuta con un’azione parziale limitata al periodo 2017 e 2018.

In sede di risposta la convenuta si è integralmente

opposta alle richieste attoree. In sintesi, essa ha negato che AO 1 avesse

svolto delle ore di lavoro straordinario, se non quelle compensate con il riconoscimento

di 3 mesi di congedo pagato al momento della chiusura del campo. Essa ha

sostenuto che l’ex dipendente aveva beneficiato di una grande flessibilità e che

se aveva svolto delle ore straordinarie - ipotesi che essa ha però contestato -

egli lo aveva fatto senza informarla. AP 1 ha altresì rimarcato che Er__________

che - a dire della stessa - aveva svolto la medesima attività dell'attore nel

medesimo luogo, non aveva mai avanzato alcuna pretesa per ore di lavoro

straordinario.

Con decisione del 22 giugno 2022 il Pretore ha

accolto l’istanza di concessione del gratuito patrocinio formulata da AO 1

contestualmente alla petizione.

In sede di replica e di duplica le parti contendenti

si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste.

Esperita l’istruttoria - nel corso della quale

sono stati sentiti vari testi - le parti hanno ribadito i loro antitetici punti

di vista con le loro conclusioni scritte del 30 ottobre 2023.

4.

Con sentenza del 12

luglio 2024 il Pretore ha integralmente accolto la petizione e condannato AP 1

al pagamento di complessivi fr. 27'758.55 (lordi) per le ore di lavoro

straordinario effettuate negli anni 2017 e 2018 da AO 1 in Malesia. Sulla base

delle risultanze istruttorie e in particolare delle dichiarazioni testimoniali,

il primo giudice ha ritenuto provato che l’attore avesse svolto una funzione

che andava ben al di là di quella di cuoco - per cui era stata assunto - occupandosi,

di fatto, della gestione di tutto il campo, ciò che comportava un’intensità lavorativa

di 7 giorni su 7 per 24 ore al giorno, e conseguentemente lo svolgimento di

prestazioni straordinarie.

Il Pretore ha altresì giudicato che lo

svolgimento di queste prestazioni era perfettamente noto alla datrice di lavoro,

non solo perché la stessa aveva inviato a più riprese il collaboratore sul

posto proprio per occuparsi di queste attività, ma anche perché i contatti

email tra AO 1 e Il__________ erano regolari e riguardavano tutti gli aspetti

problematici del funzionamento del campo nel suo complesso. Rigettando la tesi

difensiva, il giudice di prime cure ha inoltre stabilito che la progressiva

riduzione dell’occupazione del campo nel corso degli anni non aveva comportato

una riduzione dell’onere derivante dalla sua gestione restando di attualità

tutti i bisogni riferiti allo stesso. Per quanto attiene alla quantificazione

delle ore di lavoro straordinario, egli ha ritenuto che - alla luce delle

dichiarazioni dei testi che hanno tutti riferito di un impegno superiore alle

10 ore giornaliere - i parametri adottati dall’attore rispondessero pienamente

alle esigenze probatorie dell’art. 42 cpv. 2 CO e ne ha quindi accolto la

pretesa.

5.

Con l’appello di data

16 settembre 2024 - avversato da AO 1 con risposta del 23 ottobre 2024 - AP 1

postula, in via preliminare, l’assunzione in questa sede dei testi Su__________,

Su__________ e Ro__________, in subordine, il rinvio dell’incarto alla Pretura

per procedere all’assunzione dei precitati testimoni e, nel merito, la

reiezione della petizione.

In ingresso, l’appellante lamenta la mancata

assunzione dei testi in parola da parte del Pretore sostenendo che le loro

dichiarazioni “avrebbero potuto condurre il Giudice di prime cure a

conclusioni opposte a quelle ritenute in sentenza” (appello, pag. 5). La

datrice di lavoro contesta altresì di essere stata consapevole della necessità che

l’attore svolgesse ore supplementari; agli atti non vi sarebbe alcun indizio di

tale necessità. Essa rileva poi che nel periodo 2017 - 2018 il campo era in

dismissione e il numero di espatriati ospitati nello stesso si era ridotto da

circa 200 unità a un minimo di 10 e un massimo di 35 unità a fronte di un

numero di dipendenti che andava dai 14 (nel febbraio 2017) agli 8 (nel marzo

2018). L’appellante allega inoltre che dal 2017 il responsabile del campo era

Ro__________, un espatriato filippino. AP 1 relativizza poi l’attendibilità

delle deposizioni agli atti e rimprovera al Pretore di non aver considerato che

una parte dei testi non lavorava nel campo ma al cantiere, che distava un’ora

di viaggio, e che il complesso era situato in una zona remota e montagnosa ad alcune

ore di viaggio dal primo centro abitato ragion per cui l’appellato “era

certamente costantemente presente al campo, ritenuto che vi soggiornava e vi viveva”

(appello, pag. 7). L’appellante osserva

altresì che le “prime, e uniche, comunicazioni (…) relative all’asserita

necessità di svolgere ore suppletive / straordinarie (…) risalgono all’estate

2020” mentre che “non emergono prove circa l’esistenza di comunicazioni”

relative agli anni 2017 e 2018 (appello, pag. 4); la pretesa sarebbe pertanto perenta

non avendo l’appellato fatto fronte al proprio obbligo di notifica immediata

del lavoro straordinario svolto e la datrice di lavoro non essendo a conoscenza

della necessità di effettuare queste ore lavorative. A mente della stessa la

pretesa sarebbe pure abusiva, il lavoratore avendo accettato i pagamenti

mensili dello stipendio per ben 5 anni senza sollevare riserve. Essa sostiene

che ad ogni modo le eventuali ore straordinarie erano già state compensate con

dei congedi pagati di cui aveva beneficiato il lavoratore nel 2020.

Contestualmente alla risposta AO 1 ha inoltrato

un’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.

6. Nelle

controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del

Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine

di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311

CPC). In concreto, l’appello di data 16 settembre 2024 è tempestivo tenuto

conto della sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie (art 145 cpv.

1 lett b CPC), così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni

impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

7. Per

quanto attiene alle contestazioni appellatorie inerenti alla mancata assunzione

(per via rogatoriale) dei testi Su__________, Su__________ e Ro__________

da parte del Pretore è necessario ricordare che benché l’art. 152 CPC codifichi

il diritto delle parti all’assunzione dei mezzi di prova offerti

tempestivamente e nelle forme prescritte, questo diritto non è assoluto ma è

controbilanciato dalla facoltà che ha il giudice di procedere a un apprezzamento

anticipato delle prove. Il giudice può pertanto rifiutare l’assunzione di

determinati mezzi di prova se non li ritiene pertinenti o se quelli

precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio

convincimento (per tutti Trezzini in: Commentario pratico al CPC, 2a ed., Vol. 1, n. 5

segg. ad art. 152 CPC), eventualità quest’ultima che si realizza in concreto. Come

meglio emergerà anche dai considerandi che seguono, nel caso in esame,

contrariamente a quanto afferma l’appellante, le decisioni pretorili (cfr.

ordinanze del 13 febbraio 2023 e del 23 marzo 2023) che hanno portato al

rigetto delle richieste di AP 1 si rivelano corrette.

Nel caso di specie, si

osserva che il Pretore, in occasione dell’udienza del 5 ottobre 2022, aveva

ammesso l’assunzione dei quattro testi (Er__________, Su__________,

Su__________ e Ro__________) notificati da AP 1, l’audizione

dei quali avrebbe dovuto svolgersi per videoconferenza. La deposizione di Er__________

ha avuto luogo il 9 febbraio 2023; quella degli altri tre testi, inizialmente

programmata per il 25 gennaio 2023 è stata posticipata al 13 febbraio 2023. In

data 10 febbraio 2023 il patrocinatore della convenuta ha però contattato il

Pretore comunicando l’irreperibilità degli stessi. Ritenuto che questi

testimoni non hanno dato conferma neppure all’email inviata loro della Pretura,

il giudice di prime cure con ordinanza del 13 febbraio 2023 li ha dichiarati

decaduti. Con scritto di data 14 febbraio 2023 AP 1 ha ribadito la propria

richiesta di assunzione e chiesto che si procedesse alla loro audizione in via

rogatoriale, domanda a cui si è opposto l’attore.

Con ordinanza del 23

marzo 2023 il Pretore ha confermato il provvedimento reso il 13 febbraio 2023

rimarcando come non vi fosse “motivo per modificare il provvedimento

suddetto in quanto l’audizione testimoniale di queste tre persone sarebbe

inutile, non soltanto perché il tema è stato sufficientemente chiarito dalle

prove orali amministrate in questa fase dibattimentale ma anche perché una loro

audizione per rogatoria non costituirebbe nessun valore aggiunto a livello

probatorio. Non va infatti dimenticato che il giudice rogato non conoscerebbe

l’incarto, né il diritto applicabile allo stesso, né la lingua dello stesso con

particolare riferimento ai documenti prodotti dalle parti.”

Tale valutazione non

presta il fianco a critiche. Negli intendimenti della convenuta i testi Su__________, Su__________ e Ro__________ avrebbero dovuto “riferire

in merito alla mole di attività svolta dall’attore, al numero di persone

presenti al campo (…) alle attività svolte al campo dopo la partenza

dell’attore e al fatto che quest’ultimo non è stato sostituito”, rispettivamente

“in merito all’organizzazione del lavoro (…) e alle attività svolte dall’attore.”

(cfr. elenco prove di parte convenuta allegato al verbale del 5 ottobre 2022).

Risulta dall’incarto

che in fase istruttoria il Pretore ha sentito ben 5 testimoni che avevano risieduto

e lavorato in Malesia (Fu__________, Pi__________, Cl__________, Pa__________ e

Er__________) i quali si sono espressi proprio sulle tematiche indicate daAP 1 fornendo

deposizioni lineari, dettagliate e sostanzialmente convergenti della cui

attendibilità e veridicità, come meglio si dirà nei considerandi che seguono,

non vi è motivo di dubitare e che - come emerge dal querelato giudizio - hanno

permesso al Pretore di formarsi un proprio convincimento sui fatti di causa,

ciò che ha reso superflua l’audizione di questi ulteriori tre testi. A questo

vada aggiunto che - anche ipotizzando che si fosse riusciti effettivamente a

rintracciare questi testi, dei quali la parte convenuta ha fornito quale

recapito unicamente l’indirizzo dell’ultimo datore di lavoro in Malesia - gli

stessi sarebbero stati sentiti da un giudice malesiano che non conosceva né il

diritto applicabile né l’incarto, ciò che, di fatto, avrebbe limitato in

maniera significativa la valenza probatoria delle loro deposizioni.

A titolo abbondanziale,

vale altresì la pena rilevare che dagli atti non risulta che AP 1 si sia particolarmente

affannata per dimostrare di aver interessato i propri testimoni sollecitandone

la disponibilità. Alla luce di quanto precede nessuna censura può essere mossa

al Pretore la cui decisione si rivela giustificata anche nell’ottica dell’economia

processuale.

8. Entrando

nel merito delle censure appellatorie, come poc’anzi accennato, AP 1 contesta

l’esecuzione di lavoro straordinario da parte di AO 1 sostenendo che non ve ne

sarebbe stata la necessità e afferma che il responsabile del campo era Ro__________.

Essa nega altresì di aver avuto consapevolezza dell’esecuzione di lavoro

straordinario da parte dell’appellato.

9.

Il Pretore ha già pertinentemente illustrato

Fatti

i principi dottrinali e giurisprudenziali relativi alle ore

supplementari. Si può comunque qui ricordare che l’onere della prova è a carico

del lavoratore. Il lavoratore che pretende il pagamento delle ore suppletive deve

dimostrare, oltre alla loro effettuazione nell’interesse del datore di lavoro,

che le stesse gli sono state ordinate, o che questi ne era a conoscenza (o

avrebbe dovuto esserne a conoscenza) e non si è opposto alla loro esecuzione

oppure, se il datore di lavoro non ne era a conoscenza, che queste erano

necessarie per l'azienda per adempiere i compiti attribuiti. Il lavoratore non

è tenuto a dimostrare la necessità delle ore supplementari se è in grado di

provare che il datore di lavoro era informato del loro svolgimento e non ha

mosso alcuna obiezione (IICCA del 22 giugno 2023, consid. 11; Portmann/Rudolph, in: Basler Kommentar,

OR I, 7ª ed., n. 7 e 8 ad art. 321c CO; Streiff/Von

Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª ed, n. 10 ad art. 321c CO; Staehelin, in: Zürcher Kommentar, Der

Arbeitsvertrag Art. 319 – 330 OR, n. 13 ad art. 321c CO). Per quanto

riguarda la quantificazione del lavoro straordinario eseguito, giova ricordare

che, qualora il lavoratore abbia dimostrato di aver svolto delle ore

supplementari, il cui numero non può più essere stabilito in modo esatto, il

giudice può stimarlo in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO (II CCA del 24 gennaio

2023, inc. 12.2022.153, consid. 5.2). L’alleggerimento dell’onere probatorio

non conduce tuttavia al suo rovesciamento. Nella misura del possibile il

lavoratore deve allegare e dimostrare tutte le circostanze che permettono di

valutare il numero di ore supplementari eseguite, poiché la conclusione che esse

sono state eseguite nella misura asserita deve imporsi al giudice con una certa

forza (Witzyz, in: Commentaire

Romand, CO I, 3ª ed., n. 18 ad art. 321c CO). L’art. 42 cpv. 2 CO deve pertanto

essere applicato in maniera restrittiva. La prova può ad esempio essere portata

tramite deposizioni testimoniali, timbrature o altri sistemi di rilevamento

della presenza, oppure mediante rapporti di lavoro regolarmente trasmessi al

datore di lavoro, ma di regola non con semplici note del lavoratore non trasmesse

regolarmente (Portmann/Rudolph, op.

cit., n. 6 e 6a ad art. 321c CO).

10. Nel concreto caso, contrariamente

a quanto preteso dall’appellante, l’istruttoria ha permesso di accertare che la

funzione svolta da AO 1 nel campo malese andava ben al di là di quella di cuoco

per cui era stato assunto (doc. 2) e che il suo impegno lavorativo superava

quanto contrattualmente convenuto. Ciò si evince nello specifico dalle

deposizioni dei testi sentiti in prima sede i quali in maniera convergente

hanno riferito che la sua attività si estendeva a tutti gli aspetti gestionali

del campo e lo occupava almeno 10 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Particolarmente

significative a tal proposito sono le dichiarazioni del teste Fu__________ - responsabile

della contabilità e dell’amministrazione in Malesia per conto del gruppo S____S

pA - il quale, essendo (stabilmente) presente nel campo dove aveva il proprio

ufficio e svolgeva la propria attività, ha potuto riferire quanto constatato

giornalmente in prima persona.

Parlando di AO 1 egli si

è così espresso (audizione del 19 gennaio 2023, pag. 2 segg.): “(…) Il sig.

P__________ lavorava in quel campo in qualità di catering manager ed era dunque

il nostro referente per quanto riguarda tutto ciò che era inerente al campo,

quindi vitto, alloggio, e quanto altro e anche le questioni burocratiche.

Concretamente dirigeva la cucina, tutti i servizi erogati all'interno del campo

(ad es. le pulizie) e poi era il nostro referente per tutte le richieste dei

fruitori del campo espatriati, ad esempio tutto ciò che riguardava vitto e

alloggio, pulizie del campo, forniture all'interno delle stanze, la

preparazione di nuove stanze. In sintesi, per tutto ciò che riguardava il campo

noi ne parlavamo con il sig. P__________: dal cancello di entrata in poi tutto

era di sua competenza (..). Il roadster, piuttosto che la presenza dei dipendenti,

le fatture da sottoporre alla S_____, io le ricevevo da AO1 e pertanto sono

sicuro che se ne occupasse lui. Mi è capitato anche di discuterne assieme a

lui. (…) i servizi di reception e del bar. Chi si occupava di gestirli e di

presidiarli era il sig. P__________. (…) si occupava in prima persona della

maggior parte dei servizi del campo: bar, reception, ristorante e campo in

generale. (…) ci vedevamo tutti i giorni per fare un briefing al riguardo di

quanto succedeva nel campo. (…) Il sig. P__________ era reperibile sulle 24 ore

al giorno (giorno e notte), 7 giorni su 7. (…) si occupava anche di formulare i

menu e i preventivi per il campo.” Ed ancora, parlando di eventi e altre

feste organizzate all’interno del campo “(…) Questi eventi venivano

organizzati dal sig. P__________”.

Nel corso della deposizione

Fu__________ ha pure indicato che AO 1 si era anche occupato della formazione

delle due persone (__________) che hanno ripreso i suoi compiti quando la

gestione del campo è passata da AP 1 a __________ ed egli è rientrato (definitivamente)

in Svizzera (audizione cit., pag. 4). In relazione al periodo di transizione il

teste ha spiegato che tra luglio e agosto 2020 “vi è stato un passaggio di

consegne dalla Ci__________. Per la __________ l’incaricato di questo passaggio

ero io mentre per la Ci__________ l’incaricato di questo passaggio era il sig.

P__________. (…) Il P__________ era sempre un riferimento e collaborava

fattivamente (…). Io chiedevo consiglio a lui perché di esperienza ne aveva

tanta (…). A differenza del sig. P__________ io potevo delegare, perché avevo

messo un capo campo e un capo cuoco che si alternavano nelle 24h nella gestione

del campo. Entrambi facevano capo a me (…) Parlo del periodo successivo

alla fine del rapporto con la Ci__________, perché quando questo rapporto esisteva

ancora il campo era gestito dal sig. P__________ (…) (audizione cit., pagg.

3 e 4).

Interrogato in merito

agli orari lavorativi di AO 1, egli ha dichiarato che “lavorava almeno 10

ore al giorno per 7 giorni su 7 (…). Egli era reperibile sulle 24h”

(audizione cit., pag. 5).

Quanto riferito da Fu__________

non lascia dubbi su quale fosse l’estensione dei compiti svolti da AO 1. Questa

deposizione merita particolare considerazione proprio perché riferisce in

maniera lineare e con dovizia di particolari quanto il teste ha potuto

accertare in prima persona visto che - come poc’anzi ricordato - anch’egli

lavorava nel campo; la veridicità della stessa non è inoltre mai stata validamente

contestata dalla controparte.

L’asserzione

appellatoria volta a relativizzare la mole di lavoro svolta dall’attore secondo

cui dopo la sua partenza non vi è “stata nessuna sostituzione siccome non vi

era alcuna esigenza” (appello, pag. 5) risulta inoltre palesemente smentita

da queste dichiarazioni ritenuto che - come spiegato dal teste - per sostituire

l’appellato egli ha fatto capo a ben due persone (audizione cit., pagg. 3 e 4).

Dello stesso tenore

sono pure le testimonianze di Cl__________ (audizione del 19 gennaio 2023, pag.

7 segg.), Pi__________ (audizione del 9 febbraio 2023, pag. 4 segg.) e Pa__________

(audizione del 21 aprile 2023, pag. 1 segg.), i quali hanno tutti riferito in

maniera chiara e univoca della molteplicità delle mansioni svolte da AO 1 e

della importante mole di lavoro che ricadeva sullo stesso. Risulta in

particolare dalle loro dichiarazioni che AO 1 lavorava in cucina per garantire

i servizi di colazione, pranzo e cena a tutti gli espatriati, compresi i

turnisti seppure osservavano orari diversi rispetto a quelli programmati,

questi avevano comunque garantiti i servizi mensa e assistenza forniti in prima

persona dallo stesso che li aspettava e cucinava appositamente per loro, oltre

a gestire e organizzare anche la piccola mensa distaccata nella zona del

tunnel. Essi hanno inoltre sottolineato come AO 1 fosse il referente per tutte

le questioni legate alla vita nel campo e fosse operativo 7 giorni su 7 per

almeno 10 ore al giorno.

Anche Er__________é - cuoco

che sostituiva AO 1 in cucina durante i periodi di vacanza - ha sostanzialmente

confermato, limitatamente al periodo di sovrapposizione, che “(…) P__________

era lo chef e mandava avanti tutta la baracca; mi spiego: si occupava della

cucina, degli ordini, della pulizia, delle camere. (…) Io lavoravo 7 giorni su

7 e il sig. P__________ idem, ed essendo anche manager egli aveva bisogno di

qualche mezza giornata per andare in banca, per trovare un qualche nuovo

fornitore (…) P__________ non ha mai preso un “riposo - riposo”. (…) P__________

si occupava di fatturazione, acquisto di materie prime, contatti con fornitori

locali e clienti, registrazioni delle ore di lavoro dei dipendenti, operatori

sul campo, le banche, interfacciarsi con il ragioniere della __________),

predisporre i menu per le occasioni speciali e non. (…) faceva parte del suo

lavoro. (…) P__________ gestiva anche il bar e tutte le sere prendeva l’incasso

e doveva fare gli ordini per il bar (…). Questo bar funzionava fin verso le

23:00 e il sabato fino alle 24:00” (audizione del 9 febbraio 2023 cit.,

pag. 7 segg.).

Da quanto precede si

evince pure che - contrariamente a quanto sostenuto in prima sede da AP 1 -

Considerandi

l’estensione di compiti di Er__________ era più limitata rispetto a quella di AO

1, ciò nonostante anch’egli ha dichiarato di aver effettuato in più occasioni del

lavoro straordinario rinunciando però a chiederne il pagamento (cfr. audizione

cit., pag. 7 e 8).

In concreto, non vi è

invero motivo di dubitare della fidefacienza di quanto dichiarato da questi

testi, le deposizioni dei quali si rivelano circostanziate, lineari e hanno

trovato ove possibile riscontro nelle risultanze istruttorie. La generica e non

(sufficientemente) motivata contestazione avanzata in questa sede da AP 1 secondo

cui “una parte dei testimoni non lavorava nel campo”, aspetto che - a

mente della stessa - ne relativizzerebbe la portata probatoria e che il Pretore

avrebbe omesso di considerare (appello, pag. 7), non è sufficiente per

scalfirne l’attendibilità. Contrariamente a quanto essa asserisce, un’attenta

lettura della decisione impugnata permette di rilevare che la valutazione del

giudice di prima sede - che viene condivisa da questa Camera - tiene

adeguatamente e correttamente conto di tutti questi aspetti. Qualora ve ne

fosse la necessità vale la pena ricordare che Fu__________ come pure Er__________é

lavoravano in maniera stabile nel campo e che quanto affermato dagli stessi ha

trovato sostanziale conferma nelle parole degli altri testimoni.

Dalle dichiarazioni di

questi due testi emerge inoltre che - contrariamente a quanto sostiene l’appellante

- la presenza di un numero (tutto sommato) contenuto di espatriati non ha

inciso in maniera significativa sulla mole di lavoro che ricadeva su AO 1. Come

ben spiegato da quest’ultimo “gli spazi che necessitano 200 espatriati sono

diversi da quello che necessitano 20 espatriati, ma le necessità che hanno 20

espatriati sono le stesse di quelle che necessitano 200 espatriati. Mi spiego:

devono avere la stanza pulita, la lavanderia fatta, i servizi erogati nei tempi

corretti ed in maniera corretta, ma gli spazi e il personale a disposizione

vanno in contrapposizione: lo spazio rimane grande, ma il personale viene

tagliato, in special modo per quanto riguarda il costo. (…) dovevo arrangiarmi

e camminare. (…) una polpetta ci mette lo stesso tempo a cuocere per 20 o 200

persone, ma quando le persone erano 200 avevo un macellaio che mi preparava le

polpette, mentre quando le persone erano 20 le dovevo preparare io. (…) Io ero

a capo di tutta questa “offerta”” (interrogatorio di AO 1 del 25 maggio

2023, pag. 2 segg.). Non va inoltre dimenticato che il complesso si estendeva

su una superficie piuttosto ampia, atta ad ospitare circa 200 espatriati coi

relativi spazi di ristoro ed aggregativi, e comprendeva pure un ulteriore

piccolo ristorante vicino alla diga (cfr. per i dettagli interrogatorio di AO1

cit., pag. 1).

Per quanto attiene a Ro__________

che - a detta di AP 1 - avrebbe ricoperto la funzione di capo campo, dall’incarto

ne emerge un ruolo fortemente ridimensionato; significativo al riguardo quanto

dichiarato da Fu__________ - teste sulla cui attendibilità ci si è già espressi

- il quale ha riferito che “(..) c’era anche L_____ (…). Non era una figura

influente per la corretta gestione del campo. Se volevamo risolvere un problema

dovevamo riferirci a AO1 perché se invece ci fossimo riferiti a L____ il

problema non sarebbe stato risolto” (audizione di Fu__________ cit., pag.

4). Dello stesso tenore quanto dichiarato da Pa__________: “Per tutto quanto

riguardava eventuali problemi del mio alloggio o altri problemi in questo campo

io mi riferivo sempre e soltanto al sig. P__________. Io andavo da lui anche

perché non c’era nessun altro che potevo interpellare se avevo bisogno di

qualcosa” (audizione di Pa__________ cit., pag. 2). Analogamente anche il

teste Er__________ - esprimendosi su Ro__________ - ha riferito che “io ho

detto al sig. __________ che questo filippino non era valido; anche P__________

lo aveva detto al sig. __________” (audizione cit., pag. 9).

Stato di fatto

sostanzialmente confermato pure dall’attore il quale - parlando del personale

impiegato al campo ha definito “La__________” come “il problema

principale” (interrogatorio cit., pag. 3).

Risulta ad ogni modo dall’incarto

che Ro__________ ha lasciato il campo nel corso dell’estate 2018 (doc. I).

11.

Che la

situazione sovradescritta - e in particolare l’importante mole di lavoro svolta

da AO 1 - non fosse nota a AP 1 non è credibile. In primis, perché la stessa (nella

persona del suo presidente Il__________) intratteneva contatti regolari con AO

1.

in relazione a tutti gli aspetti gestionali e organizzativi del campo e non

solo a quelli inerenti alla ristorazione come sarebbe invece stato lecito attendersi

se la sua attività fosse stata circoscritta, come preteso dalla datrice di

lavoro, a quella di cuoco. Ciò si evince chiaramente dalle email agli atti che

vertono per l’appunto su tutte le problematiche connesse al funzionamento della

struttura nel suo complesso quali l’assunzione di personale, i contatti con

l’agenzia di intermediazione, i “feedback” sui collaboratori e sulla situazione

del campo, i servizi erogati agli espatriati, la fornitura di materiale per la

pulizia, l’organizzazione di eventi, ecc. (doc. 7, doc. I e da doc. V1 a doc.

V7, nonché i doc. 8 e 9 per quanto riferiti a un periodo posteriore a quello

oggetto della presente causa). Tutti aspetti che con ogni evidenza vanno ben al

di là di quelle che sono le mansioni di un (semplice) cuoco e che implicano un

impegno lavorativo che la convenuta è ora malvenuta ad affermare di aver

ignorato.

Leggendo con attenzione

queste email si evince che AO 1 era stato mandato in Malesia proprio per assicurarsi

che il campo rispettasse gli standard di AP 1 e per operare a tal fine; egli

ricopriva, di fatto, un ruolo di “supervisore / responsabile” (doc. I, da doc.

V1 a doc. V7 e doc. 7) mentre che Ro__________ (spesso menzionato come “il

filippino” o “Roger”) sembrerebbe aver funto da sostituto in caso di sua

assenza (cfr. in particolare doc. I email del 25 aprile 2018).

A questo proposito è

utile osservare che AP 1 ha richiesto a più riprese a AO 1 (e non a Ro__________)

rapporti e aggiornamenti sulla situazione del campo come pure sul comportamento

dello stesso “Roger” (doc. I e da doc. V1 a doc. V7, in particolare email

del 2 ottobre 2017 e email del 31 marzo 2018); tale attitudine stride con

quanto sostenuto dalla datrice di lavoro in sede giudiziaria. Infatti, se essa

avesse ritenuto Ro__________ il responsabile del campo, sarebbe stato lecito aspettarsi

che essa si rivolgesse a quest’ultimo per ottenere queste informazioni e non al

qui appellato.

Per completezza, è

inoltre doveroso rimarcare quanto riportato nell’allegato ricorsuale di AP 1

dove viene indicato che “(…) l’appellato (…) nella fase di dismissione del

campo si occupava della ristorazione del campo e della direzione generale”

(appello, pag. 3); l’appellante sembra pertanto pienamente consapevole che la

gestione del complesso ricadeva su AO 1 e non su Ro__________.

Ora è logico che se una

persona viene assunta con un contratto a tempo pieno per occuparsi della

ristorazione ma deve poi farsi carico in aggiunta anche del funzionamento e dell’organizzazione

dell’intero campo, assumendosene la responsabilità, con un’intensità che lo

occupa 7 giorni su 7 per 24 ore al giorno, si troverà inevitabilmente a

svolgere ore straordinarie; circostanza che - alla luce di tutto quanto sin qui

esposto - non poteva certo essere ignorata dalla datrice di lavoro.

La contestazione

appellatoria secondo cui AP 1 non avrebbe avuto consapevolezza della necessità

per AO 1 di effettuare straordinari è palesemente infondata.

12.

Accertato

quanto sopra si tratta ora di verificare se la decisione del Pretore di

riconoscere a AO 1 una prestazione economica per queste ore supplementari sia

corretta, ciò che l’appellante contesta invocando l’abusività della richiesta e

la sua compensazione con i giorni liberi concessigli alla fine del rapporto di

impiego.

Contrariamente a quanto

sembra credere AP 1 l’agire dell’appellato non può essere giudicato abusivo per

il solo fatto che egli abbia atteso la fine del rapporto lavorativo per

sollevare le proprie pretese, perché se lo fosse quanto previsto dall’art. 341 CO

diverrebbe lettera morta.

Non risulta neppure che

AO 1 abbia beneficiato di ampia libertà nell’organizzazione del proprio tempo

di lavoro ciò che - a mente dell’appellante - gli avrebbe permesso di

compensare le ore straordinarie con del tempo libero; anzi dagli atti traspare

una situazione ben diversa, nella quale il lavoratore era chiamato ad essere

sempre attivo, a qualsiasi ora, per qualsiasi incombenza relativa al campo,

oltre a doversi occupare della ristorazione, stato di fatto noto alla datrice di

lavoro.

Per quanto attiene ai “recuperi

compensativi” riconosciuti al dipendente nel settembre 2020, prima del suo

rientro definitivo in Svizzera, essi si riferiscono palesemente a un periodo (il

2019) posteriore a quello qui in esame (cfr. doc. 9 dove è indicato

espressamente “per quello fatto nell’anno passato” e doc. 10); discorso

analogo deve essere fatto per i giorni di ferie non godute concessigli

successivamente, relativi all’anno 2020, e pertanto anch’essi estranei alla

presente causa.

Ne discende pertanto

l’infondatezza delle censure sollevate da AP 1.

13.

Per quanto riguarda la

quantificazione del lavoro straordinario eseguito da AO 1, in assenza di una

contestazione specifica da parte dell’appellante, non vi è motivo di

discostarsi da quanto stabilito dal giudice di prima sede, accertamento il suo che,

in concreto, si rivela corretto e rispettoso dei parametri di cui all’art. 42

cpv. 2 CO.

14.

Ne discende che

l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Non si

prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del

lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.-.

Tenuto conto di un

valore di causa di fr. 27'758.55, della difficoltà (di grado medio) dei temi

posti in giudizio, del dispendio di tempo generato a un patrocinatore legale solerte

per questioni già note e approfondite nelle precedenti sedi, si giustifica di

fissare le ripetibili che l’appellante dovrà versare all’appellato in fr. 2'500.-,

importo comprensivo delle spese e dell’IVA (art. 11 cpv. 2 lett. a e b Rtar e

art. 11 cpv. 5 Rtar).

15.

Con la sua risposta 23 ottobre 2024,AO 1 ha formulato

richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.

Tuttavia la sua istanza risulta priva d’oggetto non dovendo egli sopportare

alcuna spesa processuale e ricevendo un’indennità ripetibile di fr. 2’500.-,

non ravvisandosi nel presente caso eventuali difficoltà d’incasso ai sensi

dell’art. 122 cpv. 2 CPC (cfr. STF 5A_164/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.2,

DTF 133 I 234 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il Rtar,

decide:

1. L’appello 16

settembre 2024 di AP 1 è respinto.

2. La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da AO

1 in data 23 ottobre 2024 è priva d’oggetto.

3. Non si prelevano

tasse né spese. L’appellante verserà all’appellato fr. 2'500.- a titolo di

ripetibili di appello.

4. Notificazione:

-

- ,

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).