12.2024.122
Eccezione di regiudicata - compensazione
3 dicembre 2024Italiano33 min
pagamento dei salari, oneri sociali e assicurativi, spese e di ogni altro onere”
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.122
Lugano
3 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2022.194 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 20 ottobre 2022 da
AP
1
patrocinata da PA 1
contro
AO
1
patrocinata da PA 2
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento di CHF 50'548.51 oltre interessi al 5%
dal 7 maggio 2017 su CHF 40'011.71 e dal 31 maggio 2022 su CHF 10'536.80, domanda
perlopiù avversata dalla controparte, la quale ha per finire postulato la
reiezione della petizione tranne che per l’importo di CHF 4'933.47 oltre
interessi al 5% dal 7 maggio 2017, e che il Pretore con decisione 6 agosto 2024,
poi parzialmente rettificata l’8 agosto 2024, ha stralciato dai ruoli per acquiescenza
in ragione di CHF 4'933.47 oltre interessi al 5% dal 7 maggio 2017, ha respinto
in ordine in ragione di CHF 15'990.98 e ha respinto in ragione di CHF 29'624.06;
appellante
l’attrice, con appello 16 settembre 2024, con cui ha chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione (salvo nella misura in
cui era stata stralciata dai ruoli per acquiescenza), protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta, con risposta all’appello 23 ottobre 2024, ha postulato la reiezione
del gravame, protestando spese e ripetibili;
preso
atto della replica spontanea 11 novembre 2014 dell’attrice;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Tra
il settembre e l’ottobre 2014 __________ C__________ e A__________ __________,
alla quale nel giugno 2015 è subentrata AO 1 (cfr. doc. D2 e D1), hanno
stipulato due contratti d’appalto aventi per oggetto la fornitura e la posa dei
balconi in legno (doc. C1) rispettivamente la fornitura e la posa dei pavimenti
in legno (doc. C2), destinati al cantiere “__________” a __________.
B. Al
punto 4 delle convenzioni 27 agosto 2015 (doc. F1 e F2), rette dal diritto
svizzero e controfirmate per conoscenza e accordo da AP 1, AO 1, dopo aver dato
atto di aver delegato la posa dei balconi in legno e dei pavimenti in legno a
quest’ultima società “mettendo a disposizione di AP 1 il necessario
personale qualificato”, si è impegnata “ad anticipare sui conti bancari
appositamente aperti a tal fine da AP 1 (rubrica “posatori - AO 1”…) gli
importi necessari al pagamento dei salari per il personale addetto alla posa e
… a mantenere un saldo in conto sufficiente affinché AP 1 possa provvedere al
pagamento dei salari, oneri sociali e assicurativi, spese e di ogni altro onere”
relativi ai contratti d’appalto summenzionati.
C. Nella
primavera del 2017 tra AO 1 e AP 1 è sorta una controversia sulle rispettive
posizioni di dare / avere, che ha fatto oggetto dapprima dell’inc. n.
SE.2018.11 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, e ora dell’inc. n.
OR.2022.194 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, che ci occupa.
D. Nell’ambito
dell’inc. n. SE.2018.11, con petizione 17 gennaio 2018 AO 1 aveva convenuto in
giudizio AP 1 per ottenere la sua condanna al pagamento di CHF 10'146.53 oltre
interessi al 5% dal 14 aprile 2017 e il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
Con risposta e domanda riconvenzionale 18 giugno 2018 AP
1 si era opposta alla petizione e aveva chiesto la condanna di AO 1 al
pagamento di CHF 58'235.04 oltre interessi al 5% dal 26 aprile 2017 su CHF
39'975.70 e dal 18 giugno 2018 su CHF 18'259.34, sostenendo di essere lei a
vantare ancora dei crediti (CHF 5'924.45 per conguaglio “costo aziendale
stipendi 2015”, CHF 34'051.26 per saldo a suo favore risultante dal doc. I [dato in particolare dalle due posizioni, invero contestate
da AO 1, di CHF 10'335.40 + IVA per
“facchini” ingaggiati da J__________ __________ nel 2016 e di CHF 36'000.- +
IVA per prestazioni di __________ C__________], CHF 15'000.- per costi di L__________
__________, CHF 603.33 per interessi e CHF 2'656.- per rifusione sconti). Essa
a quel momento aveva precisato che “nella denegata ipotesi che eventuali
pretese di parte attrice fossero ritenute fondate, il suddetto credito viene in
ogni caso posto in parziale compensazione” (risposta e domanda
riconvenzionale dell’inc. n. SE.2018.11 rich. p. 11).
D.a. Esperita
l’istruttoria - nell’ambito della quale erano stati in particolare sentiti in
qualità di testi l’ex amministratore unico di AO 1 e poi dipendente di AP 1 (D__________
__________), la consulente del personale di J__________ __________ (G__________
__________, doc. 3) e due dipendenti della contabile di AP 1 L__________ __________
(__________ M__________ e __________ B__________), come pure in qualità di
parte l’attuale amministratore unico di AO 1 (__________ P__________, doc. 4) -
e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 25
giugno 2019 (doc. 1), aveva respinto la petizione e, in parziale accoglimento
della domanda riconvenzionale, aveva condannato AO 1 al pagamento di CHF
10'857.92 oltre interessi al 5% dal 18 giugno 2018. Egli aveva ritenuto che le
pretese residue di AO 1, da lui rettificate in CHF 10'066.53, fossero
compensate, con persino un saldo a favore di AP 1, dalle maggiori contropretese
di quest’ultima, quella di CHF 5'924.45 per conguaglio “costo aziendale
stipendi 2015” e quella di CHF 15'000.- per costi di L__________ __________,
mentre che le contropretese di CHF 10'335.40 + IVA per “facchini” ingaggiati da
J__________ __________ nel 2016, di CHF 36'000.- + IVA per prestazioni di __________
C__________, di CHF 603.33 per interessi e di CHF 2'656.- per rifusione sconti
erano risultate prive di fondamento.
D.b. Con
decisione 25 agosto 2020 (doc. O, regolarmente passata in giudicato) la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello, accogliendo parzialmente l’appello di AO
1 (volto ad accogliere la petizione per CHF 10'066.53 oltre interessi al 5% dal
14 aprile 2017 con rigetto in tale misura dell’opposizione al PE e a respingere
la domanda riconvenzionale) e respingendo l’appello di AP 1 (volto invece ad
accogliere la domanda riconvenzionale per CHF 54'975.71 oltre interessi al 5%
dal 26 aprile 2017 su CHF 39'975.71 e dal 18 giugno 2018 su CHF 15'000.-), aveva
riformato la pronuncia pretorile unicamente nel senso che aveva allora dichiarato
inammissibile la domanda riconvenzionale. Essa, nell’ambito del giudizio sulla
petizione, che di fatto era stato così confermato, aveva ritenuto che, a fronte
di un credito residuo di AO 1 di CHF 10'066.53, AP 1 non potesse vantare la
contropretesa di CHF 5'924.45 per conguaglio “costo aziendale stipendi 2015”, ma
solo quella di CHF 15'000.- per costi fatturatigli da L__________ __________, per
cui era in definitiva con pertinenza che il Pretore aveva concluso che la
petizione doveva essere respinta per compensazione (il tutto senza che fosse
stato allora necessario esaminare la
fondatezza o meno delle due ultime contropretese
di AP 1, quella di CHF 10'335.40 + IVA per “facchini” ingaggiati da J__________ __________ nel 2016 e quella di CHF 36'000.-
+ IVA per prestazioni di __________ C__________, ritenuto che le ulteriori
due contropretese, quella di CHF 603.33 per
interessi e quella di CHF 2'656.- per rifusione sconti, non erano per contro più
state da lei riproposte in seconda sede).
E. Nell’ambito
dell’inc. n. OR.2022.194, con petizione 20 ottobre 2022 AP 1, al beneficio dell’autorizzazione
ad agire, ha convenuto in giudizio AO 1, per ottenerne la condanna al pagamento
di CHF 50'548.51 oltre interessi al 5% dal 7 maggio 2017 su CHF 40'011.71 e dal
31 maggio 2022 su CHF 10'536.80. Essa ha ribadito di vantare dei crediti nei
confronti della controparte (CHF 5'924.45 per conguaglio “costo aziendale
stipendi 2015”, CHF 34'087.26 per saldo a suo favore risultante dal doc. I [dato in particolare dalle due posizioni, invero contestate
dalla convenuta, di CHF 10'335.40 + IVA
per “facchini” ingaggiati da J__________ __________ nel 2016 e di CHF 36'000.- + IVA per prestazioni di __________
C__________, ritenuto però che negli
allegati di causa vi ha aggiunto CHF 36.- adducendo che in quel documento, come
risultava dal doc. M, gli acconti da lei pagati erano stati impropriamente arrotondati
in tale misura], CHF 15'000.- per costi
di L__________ __________, CHF 603.33 per interessi e CHF 5'000.- per spese
legali preprocessuali), aggiungendo che da questa somma dovevano però essere dedotti
i CHF 10'066.53 riconosciuti alla controparte nell’ambito del procedimento di
cui all’inc. n. SE.2018.11.
La
convenuta si è opposta alla petizione, tranne che - dapprima in modo
condizionato (ossia se fosse stata ammessa la competenza per territorio del
giudice adito) e infine in modo incondizionato - per l’importo di CHF 4'933.47
oltre interessi al 5% dal 7 maggio 2017. A suo dire, nell’ambito del
procedimento di cui all’inc. n. SE.2018.11 era infatti stato accertato che a
fronte di una propria pretesa di CHF 10'066.53 la qui attrice poteva vantare
una contropretesa di CHF 15'000.- per le prestazioni fornite da L__________ __________.
F. Esperita
l’istruttoria - nell’ambito della quale sono stati in particolare sentiti in
qualità di testi due dipendenti della contabile dell’attrice L__________ __________
(__________ M__________ e __________ B__________) e in qualità di parte l’amministratore
unico dell’attrice (__________ C__________, cfr. doc. G) - e raccolti gli
allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 6 agosto 2024, poi parzialmente
rettificata l’8 agosto 2024, ha stralciato dai ruoli la petizione per acquiescenza
in ragione di CHF 4'933.47 oltre interessi al 5% dal 7 maggio 2017 (dispositivo
n. 1), l’ha respinta in ordine in ragione di CHF 15'990.98 (dispositivo n. 2) e
l’ha respinta in ragione di CHF 29'624.06 (dispositivo n. 3), ponendo la tassa
di giustizia e le spese di complessivi CHF 4’000.- nonché le spese della
procedura di conciliazione (di CHF 500.-) per il 10% a carico della convenuta e
per il 90% a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF
5'200.- per ripetibili (dispositivo n. 4). Il giudice di prime cure ha ritenuto
che la petizione dovesse essere respinta in ordine per l’esistenza di
regiudicata nella misura in cui aveva per oggetto le pretese di CHF 5'924.45 (conguaglio
“costo aziendale stipendi 2015”) e di CHF 10'066.53 (parte compensata della fattura
di L__________ __________ di CHF 15'000.-), dovesse essere stralciata dai ruoli
nella misura in cui la convenuta aveva dichiarato la propria acquiescenza, cioè
per CHF 4'933.47 (parte non compensata della fattura di L__________ __________ di
CHF 15'000.-), e per l’importo complessivo restante, cioè per CHF 29'624.06, dovesse
essere respinta nel merito.
G. Con
l’appello 16 settembre 2024 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con
risposta 23 ottobre 2024 (a cui ha fatto seguito la replica spontanea 11 novembre 2014), l’attrice ha chiesto la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione (salvo nella misura
in cui, come stabilito nel dispositivo n. 1, la stessa era stata stralciata dai
ruoli per acquiescenza), protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
considerando
Considerandi
in diritto:
1.
L’art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono
impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza
(cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di
almeno CHF 10'000.- (cpv. 2).
Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia
pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una
controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.- (e meglio di CHF 50'548.51), è pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato
concretamente inoltrato dall’attrice entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC in
combinazione con l’art. 142 cpv. 3 CPC), sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso
(art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), dalla notificazione del giudizio rettificato, avvenuta
il 9 agosto 2024, è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.
Anche la risposta all’appello, inoltrata dalla
convenuta entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del gravame (art.
312.
cpv. 2 CPC), avvenuta il 4 ottobre 2024, è a sua volta tempestiva.
2.
In
questa sede l’attrice ha innanzitutto censurato siccome errato il dispositivo
n. 2 con cui il Pretore aveva respinto in
ordine la petizione, per l’esistenza di regiudicata, per CHF 15'990.98. A
suo dire, il giudice di prime cure, che per altro avrebbe sbagliato nell’aver
dichiarato irricevibile l’azione per un importo eccedente quello
dell’intervenuta compensazione cresciuta in giudicato nell’ambito dell’inc. n. SE.2018.11, cioè quello di
CHF 10'066.53, avrebbe piuttosto dovuto rilevare che in realtà quest’ultimo importo
nemmeno faceva parte del petitum sottoposto a giudizio in questo
procedimento, essendo appunto stato da lei compensato con le sue pretese di
complessivi CHF 60'615.04: in definitiva, il primo giudice “avrebbe”
così “dovuto entrare nel merito di tutte le pretese fatte valere da AP 1
(perché sulle singole posizioni di danno non vi è res iudicata) e poi dedurre
dal valore complessivo i soli CHF 10'066.53” (appello p. 5).
2.1
L'art. 59 cpv. 2 lett. e
CPC elenca tra i presupposti processuali “l'assenza di regiudicata”. In buona
sostanza, in virtù di questa disposizione il giudice non può entrare nel merito
di un'azione se una pretesa identica fondata sui medesimi fatti è già stata
decisa tra le stesse parti con sentenza cresciuta in giudicato (TF 4A_306/2017
del 16 ottobre 2017 consid. 4.1) o con un suo surrogato, segnatamente per transazione,
acquiescenza e desistenza (TF 5A_51/2013 del 10 novembre 2014 consid. 3.3).
La
giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che nel caso in cui la parte
attrice faccia valere in causa una propria pretesa e la convenuta vi opponga in
compensazione una contropretesa l’effetto di regiudicata si estende di
principio anche a quest’ultima, e ciò anche laddove il giudizio sulla medesima
non dovesse risultare dal dispositivo ma solo dalle motivazioni (TF 4A_611/2014 del 26
febbraio 2015 consid. 1.3.3). Se, in seguito a un’eccezione di compensazione,
il giudice ha così avuto modo di decidere su una parte della contropretesa
della convenuta, l’effetto di regiudicata si estende dunque, oltre alla pretesa
attorea, anche a quella parte della contropretesa, non però alla sua parte
rimanente (TF 4C.233/2000 del 15 novembre 2000 consid. 3a, 4A_611/2014 del 26
febbraio 2015 consid. 1.3.3). La questione di sapere se il giudice abbia
effettivamente deciso sulla contropretesa posta in compensazione va di regola
chiarita esaminando i considerandi del suo giudizio (TF 4A_568/2013 del 16
aprile 2014 consid. 2.2).
2.2
L’attrice non può essere seguita laddove ha sostenuto
che il primo giudice “avrebbe dovuto entrare nel merito” di tutte le sue
pretese e “dedurre dal valore complessivo … CHF 10'066.53”.
A
seguito della decisione resa da questa
Camera il 25 agosto 2020 nell’ambito dell’inc. n. SE.2018.11 (doc. O), con cui era
stato deciso che le pretese residue della qui convenuta, di CHF 10'066.53, erano
compensate dalla maggior contropretesa della qui attrice per costi di L__________
__________ (di CHF 15'000.-), si ha in effetti che limitatamente a CHF
10'066.53 la pretesa della qui convenuta e la contropretesa della qui attrice per
costi di L__________ __________ erano state entrambe estinte per compensazione
(art. 124 cpv. 2 CO). Stando così le cose, l’attrice, nel presente
procedimento, non può pretendere che l’importo di CHF 10'066.53 riconosciuto allora
di spettanza della convenuta, che dev’essere così dedotto dalla sua pretesa di
CHF 15'000.- per costi di L__________ __________ (con un saldo non compensato di
CHF 4'933.47), debba invece essere dedotto dal totale delle sue pretese di CHF
60'615.04.
In definitiva, al di là della (infelice) formulazione
delle sue pretese, di fatto l’attrice, nei confronti della controparte, aveva azionato
solo i seguenti crediti: CHF 5'924.45 per conguaglio “costo aziendale stipendi
2015”, CHF 34'087.26 per saldo risultante dal doc. I, CHF 4'933.47 (CHF
15'000.- dedotti i CHF 10'066.53 già compensati nell’ambito dell’inc. n.
SE.2018.11) per costi di L__________ __________, CHF 603.33 per interessi e CHF
5'000.- per spese legali preprocessuali.
2.3
L’attrice
ha tuttavia ragione, almeno in parte, laddove ha sostenuto che l’effetto di regiudicata non poteva essere ammesso
per l’intero importo di CHF 15'990.98 riconosciuto dal Pretore (CHF 5'924.45 conguaglio
“costo aziendale stipendi 2015” e CHF 10'066.53 parte compensata della fattura di
L__________ __________ di CHF 15'000.-).
2.3.1
Premesso
che, alla luce di quanto si è detto ai consid. 2.1 e 2.2, la pretesa effettivamente
azionata dall’attrice con riferimento alla fattura
di L__________ __________ ammontava a soli CHF 4'933.47 (CHF 15'000.- dedotti i
CHF 10'066.53 già compensati nell’ambito dell’inc. n. SE.2018.11), si osserva che
quella pretesa, in tale misura, non era mai stata giudicata nell’ambito
dell’inc. n. SE.2018.11, sicché, dal punto di vista della regiudicata, nulla
ostava al suo giudizio di merito (che non si è tuttavia poi reso necessario, in
considerazione dell’acquiescenza della convenuta, giustamente formalizzata nel
dispositivo n. 1).
Nulla impediva di giudicare nemmeno le due pretese
di
CHF 34'087.26 per saldo a favore dell’attrice risultante
dal doc. I e di CHF 5'000.- per spese legali preprocessuali: in merito alla
prima, si osserva che nell’ambito dell’inc. n. SE.2018.11, e meglio nella
decisione resa il 25 agosto 2020 (doc. O), questa Camera non aveva ritenuto necessario
esaminare la fondatezza o meno delle due pretese dell’attrice
contestate dalla convenuta - quella di CHF 10'335.40 + IVA per “facchini”
ingaggiati da J__________ __________ nel
2016.
e quella di CHF 36'000.- + IVA per prestazioni di __________ C__________ -
che, per far sì che la stessa fosse ammessa, avrebbero dovuto essere esistenti;
la seconda non ha invece fatto oggetto dell’inc. n. SE.2018.11.
2.3.2
È
invece a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che la petizione,
nella misura in cui aveva per oggetto la pretesa di CHF 5'924.45 per conguaglio
“costo aziendale stipendi 2015”, doveva essere respinta in ordine per l’esistenza
di regiudicata.
Nell’ambito
del giudizio sulla petizione dell’inc. n. SE.2018.11, e meglio nella decisione
resa il 25 agosto 2020 (doc. O), questa Camera aveva in effetti già deciso nel
merito su quella pretesa, respingendola, laddove aveva evidenziato che, a
fronte di un credito residuo della qui convenuta di CHF 10'066.53, la qui
attrice non poteva vantare una propria contropretesa di CHF 5'924.45 da opporre
in compensazione (prima ancora cioè di poterla eventualmente rivendicare in via
riconvenzionale).
Contrariamente
a quanto preteso dall’attrice, non è vero che nell’occasione questa Camera
avesse statuito che “su quella somma non vi era stato in precedenza alcun
litigio” (appello p. 6): i giudici cantonali avevano piuttosto rilevato che,
per i motivi indicati e qui da riconfermare, “non esisteva, e non esiste,
alcuna pretesa litigiosa tra loro, tanto meno di CHF 5'924.45, in relazione al
“costo aziendale stipendi 2015”” (doc. O p. 7).
E
sempre contrariamente a quanto sostenuto dall’attrice, che per il resto non ha
qui comunque spiegato per quali eventuali altre ragioni la pretesa in questione
avrebbe dovuto essere accolta, nemmeno è poi vero che la stessa sarebbe stata dovuta
“anche perché così riconosciuta implicitamente da AO 1 (al riguardo cfr. il
doc. 2, prodotto dalla stessa parte resistente, che indica quell’importo come
dovuto)” (appello p. 6): in questa sede non è in effetti stato spiegato, e
comunque non risulta, in che modo dal documento da lei menzionato, che in
realtà non menzionava quella pretesa, si potesse dedurre, almeno
implicitamente, che la stessa fosse stata riconosciuta dalla convenuta. Stando
così le cose, la pretesa in questione, anche laddove, per ipotesi, fosse stata
ricevibile, sarebbe stata in ogni caso da respingere.
2.3.3
Ma,
a ben vedere, la petizione doveva essere respinta in ordine per l’esistenza
di regiudicata, anche nella misura in cui aveva per oggetto la pretesa di CHF
603.33
per interessi.
Nell’ambito
del giudizio sulla petizione dell’inc. n. SE.2018.11, e meglio nella decisione
25.
giugno 2019 (doc. 1), il Pretore aveva in effetti già deciso nel merito su
quella pretesa, respingendola, laddove aveva evidenziato che, a fronte di un
credito residuo della qui convenuta di CHF 10'066.53, la qui attrice non poteva
vantare una propria contropretesa di CHF 603.33 da opporre in compensazione
(prima ancora cioè di poterla eventualmente rivendicare in via riconvenzionale),
ritenuto poi che, su questo punto, la sua decisione non era stata censurata in
appello.
Ma
vi è di più. Confrontata con un giudizio, e meglio sempre quello reso il 25
giugno 2019 (doc. 1) dal Pretore nell’ambito dell’inc. n. SE.2018.11, che aveva
accolto la sua domanda riconvenzionale solo per CHF 10'857.92 oltre interessi
al 5% dal 18 giugno 2018 (ritenuto che essa, a fronte di un credito residuo della
controparte di CHF 10'066.53, vantava la contropretesa di CHF 5'924.45 per
conguaglio “costo aziendale stipendi 2015” e la contropretesa di CHF 15'000.-
per costi fatturatigli da L__________ __________, ma non le ulteriori
contropretese di CHF 603.33 per interessi e
di CHF 2'656.- per rifusione sconti), la qui attrice, pur avendo appellato quel
giudizio (chiedendo allora di accogliere la domanda riconvenzionale per CHF
54'975.71 oltre interessi al 5% dal 26 aprile 2017 su CHF 39'975.71 e dal 18
giugno 2018 su CHF 15'000.-), non aveva però più chiesto la condanna della
controparte al pagamento della pretesa di CHF 603.33 per interessi (né della pretesa di CHF 2'656.- per rifusione sconti).
Stando così le cose, essa, ancor prima che la domanda riconvenzionale fosse poi
stata dichiarata irricevibile, aveva di fatto rinunciato a far valere la
pretesa di CHF 603.33 per interessi, ritenuto che la sua desistenza ha effetto di
regiudicata (art. 241 cpv. 2 CPC).
2.4
In definitiva la petizione doveva in realtà essere respinta in ordine,
per l’esistenza di regiudicata, unicamente
in ragione di CHF 6’527.78 (CHF 5'924.45 conguaglio “costo aziendale stipendi
2015” e CHF 603.33 per interessi).
3.
Il Pretore, esprimendosi sul saldo a favore dell’attrice
di CHF 34'087.26 risultante dal doc. I (contestato
dalla convenuta nella misura in cui, a suo dire, due delle posizioni conteggiate
in quel documento, e meglio quella di CHF
10'335.40 + IVA per “facchini” ingaggiati da J__________ __________ nel 2016 e quella di CHF 36'000.- + IVA per
prestazioni di __________ C__________, non
sarebbero state a suo carico), ha ritenuto che la pretesa fosse infondata.
Da
una parte non era stato sufficientemente provato che le fatture emesse da J__________
__________ nel 2016 all’indirizzo dell’attrice e riferite ai “facchini” che
avevano svolto nel cantiere l’attività di trasporto e spostamento del materiale
(e meglio solo quelli evidenziati in rosa nella fattura di cui al doc. T), da
lei pagate, riguardassero effettivamente prestazioni eseguite nell’ambito degli
accordi intercorsi tra le parti (doc. F1 e F2) e che, come tali, fossero poi da
porre a carico della convenuta: la versione dell’attrice, secondo cui
l’evidenziazione in rosa nel doc. T con conseguente attribuzione della
posizione debitoria alla convenuta fosse stata opera di D__________ __________,
allora amministratore della convenuta, era in effetti stata sostenuta solo da __________
C__________ (interrogatorio p. 2 e 4) - essendo invece dubbio che __________ B__________,
che pure aveva confermato la circostanza (testimonianza p. 4), potesse averla
percepita in modo diretto -, ma era stata smentita da __________ P__________ (interrogato
nell’inc. n. SE.2018.11 rich., doc. 4 p. 3) e G__________ __________ (sentita nell’inc.
n. SE.2018.11 rich., doc. 3 p. 6 seg.).
Dall’altra
nemmeno era stato sufficientemente provato che __________ C__________ avesse
svolto personalmente le prestazioni elencate dall’attrice nei suoi allegati di
causa e - verosimilmente - contemplate nell’onorario da lei versatogli, né
quest’ultima aveva fornito elementi utili a quantificare un congruo onorario
per le attività da lui effettivamente svolte: le due fatture di CHF 18'000.-
ciascuna emesse da __________ C__________ all’indirizzo dell’attrice per
l’attività da lui asseritamente svolta nel 2015 e nel 2016 (doc. S3) non dimostravano
infatti nulla, giacché non fornivano alcuna indicazione circa le prestazioni
per cui era stata chiesta una remunerazione; vi era inoltre il dubbio che le stesse
fossero state create ad arte, essendo state emesse e pagate il 29 marzo 2017, benché
riferite a due anni diversi e riportanti un onorario identico per entrambi gli
anni, nonostante nel 2015 il personale messo a disposizione della convenuta
fosse stato assunto direttamente dall’attrice, che dunque doveva gestirlo in
veste di datrice di lavoro, mentre nel 2016 si era deciso di ricorrere al
personale interinale fornito da J__________ __________ proprio per ridurre i
costi amministrativi (testi __________ B__________ p. 6 e __________ M__________
p. 2), il che avrebbe logicamente dovuto portare a una riduzione delle
prestazioni di __________ C__________; inoltre dalle testimonianze di __________
B__________ (p. 6) e __________ M__________ (p. 2) era risultato che gran parte
delle attività che secondo l’attrice sarebbero state svolte e fatturate dal
proprio amministratore unico, nel 2015 erano in realtà state effettuate e
fatturate da L__________ __________; ed era infine risultato che nel 2016 l’unica
datrice di lavoro era invece J__________ __________, sicché tutta la gestione
del personale era a carico di quest’ultima.
3.1
Per l’attrice, la pretesa era invece perfettamente
fondata.
Con
riferimento alle fatture dei “facchini” evidenziati
in rosa nella fattura di cui al doc. T, da lei pagate, essa ha ribadito che le
stesse riguardavano effettivamente prestazioni eseguite nell’ambito degli
accordi intercorsi tra le parti (doc. F1 e F2) e che, come tali, dovevano poi essere
poste a carico della convenuta: in termini generali non si capiva per quale
ragione le dichiarazioni rese da G__________ __________ e __________ P__________
- ma non però quelle in senso contrario rese da D__________ __________ (testimonianza
p. 9 nell’inc. SE.2018.11 rich.) e __________ B__________ (testimonianza p. 8
nell’inc. SE.2018.11 rich.) - nell’ambito del procedimento inc. n. SE.2018.11 “con
riguardo alla domanda riconvenzionale giudicata inammissibile ab initio da
codesta Camera”, che con ciò “non possono essere utilizzate in questo
procedimento poiché contaminate dall’istruttoria esperita per errore sulla
domanda riconvenzionale” (appello p. 9), dovrebbero avere un valore
maggiore rispetto a quelle poi fornite da __________ C__________, __________ B__________
e __________ M__________; e in ogni caso la sua versione risultava comprovata
dai doc. T e II nonché dalle dichiarazioni di __________ C__________
(interrogatorio p. 4), __________ B__________ (testimonianza p. 7 e
testimonianza p. 8 seg. nell’inc. SE.2018.11 rich.) e __________ M__________
(testimonianza p. 2).
Per
quanto riguardava invece le due fatture
per le prestazioni di __________ C__________, essa, oltre ad aver rimproverato
al giudice di prime cure di essersi fondato su delle tesi “che nemmeno
trovano riscontro nelle” generiche “allegazioni” o “contestazioni”
della convenuta (appello p. 12 seg.), che per altro nemmeno avevano fatto
oggetto di una qualsiasi controprova da parte di quest’ultima, ha osservato
come le stesse fossero errate: come
rilevato da __________ C__________ (interrogatorio p. 3 e 5) e __________ M__________
(testimonianza p. 2) nonché dai doc. T e II, le due fatture (doc. S3)
dimostravano che si trattava proprio delle prestazioni da lui fornite per la
gestione del conto bancario dell’attrice, rubricato “posatori”; il dubbio che
quelle fatture fossero state create ad arte, siccome emesse e pagate il 29
marzo 2017 e siccome riportanti un onorario identico per entrambi gli anni 2015
e 2016, costituiva un’inaccettabile illazione priva di fondamento; e non era
affatto vero che nel 2016 l’unica datrice di lavoro sarebbe stata J__________ __________
sicché tutta la gestione del personale era a carico di quest’ultima, __________
M__________ avendo anzi riferito che anche in quell’anno __________ C__________
aveva provveduto a svolgere importanti prestazioni, segnatamente garantendo gli
stipendi e fornendo i dati necessari affinché L__________ __________ potesse
effettuare le mansioni di sua competenza (testimonianza p. 2).
3.2
Nel
caso di specie, la questione di sapere se l’attrice potesse effettivamente vantare
la pretesa (contestata dalla convenuta) di CHF 10'335.40 + IVA per “facchini” ingaggiati da J__________ __________
nel 2016 può tutto sommato rimanere indecisa,
essendo comunque incontestabile che essa non poteva vantare l’altra pretesa (pure contestata dalla convenuta) di CHF 36'000.- + IVA per prestazioni di __________ C__________,
di modo che il saldo da lei rivendicato di CHF 34'087.26 era in realtà
inesistente (ed anzi, stante che l’IVA da considerare era quella dell’8%, vi era
un saldo a favore della controparte di CHF 4'792.74).
3.2.1
L’attrice non può invero essere seguita laddove ha
rimproverato al giudice di prime cure di essersi fondato, nel giudizio su
questa pretesa, su delle tesi “che nemmeno trovano riscontro nelle” generiche
“allegazioni” o “contestazioni” della convenuta.
Quel
rimprovero è in sé irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1
CPC), non essendo stato spiegato quali sarebbero state le generiche “allegazioni”
o “contestazioni” della convenuta sulle quali il primo giudice si
sarebbe fondato.
Esso
sarebbe comunque stato da respingere, atteso che la convenuta, negli allegati
preliminari, aveva dapprima sostenuto che la pretesa in questione era “totalmente
priva di giustificazione” (risposta p. 6) nel senso che “le spese C__________
… sono unicamente rappresentate da due bonifici di AP 1 a C__________ e da
altrettante fatture riferite all’anno 2015, rispettivamente 2016, per una
presunta e non meglio precisata “gestione del conto AP 1, rubricato posatori”
(doc. S3). Appare pertanto evidente che non può risultare in alcun modo provato
che tali bonifici, effettuati - nota bene - dall’attrice a favore del di lei
azionista unico ed amministratore unico, rientrino nei “salari, oneri sociali
ed assicurativi, spese ed ogni altro onere relativo al contratto di appalto”
previsti dal punto 4 delle convenzioni doc. F1 e F2. Non si capisce infatti - né
l’attrice prova a spiegarlo - cosa __________ C__________ avrebbe dovuto fare,
rispettivamente abbia fatto per AP 1, ed in che relazione tali apparenti e
contestate azioni siano con le convenzioni doc. F1 e F2. Tantomeno appare comprensibile
e giustificata la quantificazione di tali prestazioni in CHF 18'000.- per anno.
La pretesa risulta pertanto inventata e strumentale e non può trovare alcun
accoglimento” (risposta p. 7) e in seguito aveva aggiunto che “parte
attrice si limita a produrre le fatture che quest’ultimo, amministratore unico
e azionista unico di AP 1, ha emesso a carico e si è fatto pagare dall’attrice
per un non meglio precisato presunto - e contestato - lavoro da egli prestato.
Del resto utilizzando i lavoratori da un’agenzia interinale l’unica cosa da
fare era ricevere, classare e pagare le relative fatture. Aggiungasi che tale
posizione … è “apparsa” solo a seguito dell’introduzione della prima causa da
parte della qui convenuta con la quale veniva chiesto un saldo a suo favore. …
parte attrice non produce in questa sede ulteriori elementi a supporto di una
pretesa che anch’essa appare completamente strumentale e inventata”
(duplica p. 6).
3.2.2
3.2.2.1
Ciò
premesso, visto che negli allegati preliminari la convenuta, con riferimento a
questa pretesa, aveva contestato anche la congruità delle somme fatturate in
CHF 18'000.- all’anno, la censura dell’attrice deve essere disattesa già per il
fatto che essa, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1
CPC), non si è confrontata criticamente con l’assunto pretorile secondo cui non
erano stati forniti elementi utili a
quantificare un congruo onorario per le attività svolte da __________ C__________.
3.2.2.2
Ma,
a prescindere da quanto precede, la censura dell’attrice sarebbe comunque stata
da respingere, non essendo stato sufficientemente provato che __________ C__________
avesse effettivamente svolto delle prestazioni tali da dovergli essere retribuite
in base alle convenzioni di cui ai doc. F1 e F2.
Innanzitutto
le due convenzioni non prevedevano alcuna remunerazione per la gestione del
conto bancario rubricato “posatori AO 1” poi oggetto delle fatture di cui al
doc. S3.
La
gestione delle pratiche “amministrative” derivanti da quelle due convenzioni non
era inoltre stata attribuita a __________ C__________ ma a L__________ __________
(cfr. doc. L, il quale riporta il dettaglio delle mansioni svolte da quella
società, tra cui l’ottenimento dei permessi di lavoro, l’allestimento dei contratti
di lavoro, l’allestimento e il controllo dei conteggi salariali e dei conteggi
in materia AVS, SUVA, LPP e IF, il monitoraggio della rubrica bancaria
“posatori”, la contabilizzazione, ecc.), che per le prestazioni da lei svolte
aveva fatturato complessivamente CHF 23'500.- (di cui CHF 8'500.- già
direttamente pagati dalla convenuta e altri CHF 15'000.-, anticipati
dall’attrice, che li aveva poi azionati nell’inc. n. SE.2018.11 prima e nella
presente causa poi, cfr. doc. L), ritenuto poi che - circostanza non censurata
in questa sede dall’attrice - l’attività svolta da quella società era stata
complessa e dispendiosa nel 2015, visto che in quell’anno l’attrice aveva
assunto direttamente gli operai della convenuta da impiegare nel cantiere,
mentre nel 2016 lo era stata assai meno, considerato che in quell’anno gli
operai della convenuta da impiegare nel cantiere erano stati invece assunti
dall’attrice solo indirettamente tramite la società interinale J__________ __________
(doc. 4 p. 2; testi __________ B__________ p. 6 e p. 8 nell’inc. SE.2018.11
rich. e __________ M__________ p. 2 e p. 3 segg. nell’inc. SE.2018.11 rich.).
Le
prove addotte dall’attrice su quel tema risultavano oltretutto di scarsa
rilevanza: quelle documentali erano insufficienti, visto che il doc. S3 dimostrava
solo l’emissione il 28 marzo 2017 delle due fatture di CHF 18'000.- ciascuna per
il 2015 e il 2016 per la “gestione del conto AP 1 rubricato posatori AO 1”, rispettivamente
il loro pagamento in data 29 marzo 2017, mentre i doc. T e II non dimostravano
nulla a tale proposito, non menzionando nemmeno quelle somme o posizioni;
quelle non documentali non erano di maggior pregio, visto che __________ C__________
(sulla limitata forza probatoria della deposizione dell’organo di una parte nel
caso in cui la stessa non sia confermata da altre risultanze istruttorie, cfr.
TF 4A_669/2020 del 1° giugno 2021 consid. 6.2, 4A_261/2022 dell’8 giugno 2023
consid. 5.2) aveva dichiarato che le fatture di cui al doc. S3 si riferivano a
“delle prestazioni” - in realtà, come detto, perlopiù svolte da L__________
__________ (doc. L) - “fornite da me medesimo a AP 1 per la gestione del
personale della convenuta, il controllo, i pagamenti, i lavori di segretariato,
la contrattualistica, il controllo dell’ore, ecc.” (interrogatorio p. 5) e
che il doc. I, in cui quelle posizioni erano state riprese, “è una lista che
AP 1 ha fatto fare al suo contabile per sapere quanto era il totale dei costi
sostenuti per questa transazione” (interrogatorio p. 3), mentre __________
M__________ aveva confermato solo che “era l’attrice tramite C__________ che
si occupava dei pagamenti degli stipendi delle varie maestranze … __________ C__________
… ci forniva le ore lavorate, le persone attive sul cantiere, insomma l’occorrente
affinché noi potessimo effettuare i conteggi del caso” (testimonianza p. 2)
e soprattutto il suo collega __________ B__________ aveva per finire riferito
che l’inserimento delle voci di cui al doc. S3 nella lista di cui al doc. I era
dovuto a una richiesta dell’attrice (testimonianza p. 7), senza con ciò essersi
espresso, nemmeno lui, sulla correttezza materiale e sull’effettiva remunerabilità
delle stesse.
Alla
luce di quanto precede, visto pure che il presunto creditore (__________ C__________)
era l’amministratore unico della presunta debitrice (l’attrice), che le fatture
erano state emesse nella stessa data (il 28 marzo 2017) e si riferivano a
prestazioni svolte in due anni diversi mai fatturate in precedenza nell’anno di
riferimento, che le stesse erano state immediatamente pagate dall’attrice (il
29.
marzo 2017), che le somme fatturate erano identiche nei due anni nonostante
la situazione contingente fosse sostanzialmente diversa, e che l’allestimento
delle fatture e il loro pagamento erano avvenuti in epoca sospetta (e meglio dopo
che il 27 marzo 2017 la convenuta aveva “osato” chiedere all’attrice un saldo
di CHF 14'000.-, cfr. doc. I dell’inc. n. SE.2018.11 rich.), il dubbio che le
fatture di __________ C__________ fossero state create ad arte può senz’altro
essere condiviso.
4.
Il Pretore, per
quanto riguardava infine le spese legali preprocessuali di CHF 5'000.- fatte valere
dall’attrice, ha osservato che quest’ultima, a fronte delle contestazioni della
controparte, non solo non aveva dimostrato l’entità di quelle spese, ma aveva
addirittura spiegato che le stesse includevano tutte le spese legali resesi
necessarie a far tempo dalla primavera del 2015, quando il precedente legale
era dovuto intervenire per contenere il danno di __________ C__________ dovuto
alla mancata fornitura e posa dei balconi (cfr. replica p. 8), ammettendo con
ciò che tali spese non si riferivano esclusivamente al litigio oggetto della
presente causa.
4.1
In questa sede
l’attrice, sul tema, si è limitata a sostenere che “si conferma la pretesa di
CHF 5'000.- per i motivi esposti in prima istanza, con rinvio ai doc. P, AA e 2”
(appello p. 15).
4.2
La censura è
manifestamente irricevibile, già per il fatto che l’attrice, in violazione del
suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata
criticamente con le due argomentazioni che avevano indotto il giudice di prime
cure a respingere la pretesa, spiegando per quali ragioni di fatto o di diritto
sarebbero state errate e con ciò da riformare.
Si aggiunga che il
generico rinvio ai “motivi da lei esposti in prima istanza” non può
costituire una valida motivazione d’appello (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF
4A_396/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 3.3.1) e che i tre documenti a cui essa
ha rinviato sono in realtà del tutto privi di rilevanza: il doc. AA è infatti costituito
dall’e-mail inviato il 17 marzo 2015 dal direttore dei lavori a tutte le parti
coinvolte nel cantiere, nel quale queste ultime erano state informate che a
causa del ritardo nella fornitura dei balconi e della mancanza di aggiornamento
della nuova data di consegna le lavorazioni programmate erano sospese; il doc.
P è costituito dalla lettera 26 aprile 2017, con cui il legale dell’attrice aveva
contestato il fatto che la sua cliente fosse stata escussa e aveva ribadito di
essere anzi lei creditrice della controparte per un importo allora quantificato
in CHF 39'975.70, ritenuto che nel dettaglio di quell’importo, allora pure
allegato, nemmeno risultava alcuna pretesa a titolo di spese legali preprocessuali;
il doc. 2 è invece costituito dalla lettera datata 20 aprile 2017 (ma in realtà
successiva) con cui il legale della convenuta aveva preso posizione sullo
scritto 26 aprile 2017 di cui si è appena detto, ribandendo di essere
creditrice della controparte per un importo di CHF 10'146.53.
5.
Alla luce di quanto
precede, la petizione andrebbe respinta in ordine per CHF 6’527.78 e andrebbe respinta
nel merito per CHF 39'087.26. Sennonché,
visto che una tale decisione non migliorerebbe di fatto la posizione
dell’attrice, si impone di respingere l’appello ai sensi dei considerandi.
Le
spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate
sulla base del valore qui ancora litigioso di CHF 45'615.04, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 16 settembre 2024 di AP 1 è respinto ai
sensi dei considerandi.
II. Le spese processuali della procedura d’appello di CHF 4’000.-
sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 2’500.-
per ripetibili.
III. Notificazione:
-
;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).