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Decisione

12.2024.122

Eccezione di regiudicata - compensazione

3 dicembre 2024Italiano33 min

pagamento dei salari, oneri sociali e assicurativi, spese e di ogni altro onere”

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.122

Lugano

3 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2022.194 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 20 ottobre 2022 da

AP

1

patrocinata da PA 1

contro

AO

1

patrocinata da PA 2

chiedente

la condanna della convenuta al pagamento di CHF 50'548.51 oltre interessi al 5%

dal 7 maggio 2017 su CHF 40'011.71 e dal 31 maggio 2022 su CHF 10'536.80, domanda

perlopiù avversata dalla controparte, la quale ha per finire postulato la

reiezione della petizione tranne che per l’importo di CHF 4'933.47 oltre

interessi al 5% dal 7 maggio 2017, e che il Pretore con decisione 6 agosto 2024,

poi parzialmente rettificata l’8 agosto 2024, ha stralciato dai ruoli per acquiescenza

in ragione di CHF 4'933.47 oltre interessi al 5% dal 7 maggio 2017, ha respinto

in ordine in ragione di CHF 15'990.98 e ha respinto in ragione di CHF 29'624.06;

appellante

l’attrice, con appello 16 settembre 2024, con cui ha chiesto la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione (salvo nella misura in

cui era stata stralciata dai ruoli per acquiescenza), protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la

convenuta, con risposta all’appello 23 ottobre 2024, ha postulato la reiezione

del gravame, protestando spese e ripetibili;

preso

atto della replica spontanea 11 novembre 2014 dell’attrice;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Tra

il settembre e l’ottobre 2014 __________ C__________ e A__________ __________,

alla quale nel giugno 2015 è subentrata AO 1 (cfr. doc. D2 e D1), hanno

stipulato due contratti d’appalto aventi per oggetto la fornitura e la posa dei

balconi in legno (doc. C1) rispettivamente la fornitura e la posa dei pavimenti

in legno (doc. C2), destinati al cantiere “__________” a __________.

B. Al

punto 4 delle convenzioni 27 agosto 2015 (doc. F1 e F2), rette dal diritto

svizzero e controfirmate per conoscenza e accordo da AP 1, AO 1, dopo aver dato

atto di aver delegato la posa dei balconi in legno e dei pavimenti in legno a

quest’ultima società “mettendo a disposizione di AP 1 il necessario

personale qualificato”, si è impegnata “ad anticipare sui conti bancari

appositamente aperti a tal fine da AP 1 (rubrica “posatori - AO 1”…) gli

importi necessari al pagamento dei salari per il personale addetto alla posa e

… a mantenere un saldo in conto sufficiente affinché AP 1 possa provvedere al

pagamento dei salari, oneri sociali e assicurativi, spese e di ogni altro onere”

relativi ai contratti d’appalto summenzionati.

C. Nella

primavera del 2017 tra AO 1 e AP 1 è sorta una controversia sulle rispettive

posizioni di dare / avere, che ha fatto oggetto dapprima dell’inc. n.

SE.2018.11 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, e ora dell’inc. n.

OR.2022.194 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, che ci occupa.

D. Nell’ambito

dell’inc. n. SE.2018.11, con petizione 17 gennaio 2018 AO 1 aveva convenuto in

giudizio AP 1 per ottenere la sua condanna al pagamento di CHF 10'146.53 oltre

interessi al 5% dal 14 aprile 2017 e il rigetto in via definitiva

dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.

Con risposta e domanda riconvenzionale 18 giugno 2018 AP

1 si era opposta alla petizione e aveva chiesto la condanna di AO 1 al

pagamento di CHF 58'235.04 oltre interessi al 5% dal 26 aprile 2017 su CHF

39'975.70 e dal 18 giugno 2018 su CHF 18'259.34, sostenendo di essere lei a

vantare ancora dei crediti (CHF 5'924.45 per conguaglio “costo aziendale

stipendi 2015”, CHF 34'051.26 per saldo a suo favore risultante dal doc. I [dato in particolare dalle due posizioni, invero contestate

da AO 1, di CHF 10'335.40 + IVA per

“facchini” ingaggiati da J__________ __________ nel 2016 e di CHF 36'000.- +

IVA per prestazioni di __________ C__________], CHF 15'000.- per costi di L__________

__________, CHF 603.33 per interessi e CHF 2'656.- per rifusione sconti). Essa

a quel momento aveva precisato che “nella denegata ipotesi che eventuali

pretese di parte attrice fossero ritenute fondate, il suddetto credito viene in

ogni caso posto in parziale compensazione” (risposta e domanda

riconvenzionale dell’inc. n. SE.2018.11 rich. p. 11).

D.a. Esperita

l’istruttoria - nell’ambito della quale erano stati in particolare sentiti in

qualità di testi l’ex amministratore unico di AO 1 e poi dipendente di AP 1 (D__________

__________), la consulente del personale di J__________ __________ (G__________

__________, doc. 3) e due dipendenti della contabile di AP 1 L__________ __________

(__________ M__________ e __________ B__________), come pure in qualità di

parte l’attuale amministratore unico di AO 1 (__________ P__________, doc. 4) -

e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 25

giugno 2019 (doc. 1), aveva respinto la petizione e, in parziale accoglimento

della domanda riconvenzionale, aveva condannato AO 1 al pagamento di CHF

10'857.92 oltre interessi al 5% dal 18 giugno 2018. Egli aveva ritenuto che le

pretese residue di AO 1, da lui rettificate in CHF 10'066.53, fossero

compensate, con persino un saldo a favore di AP 1, dalle maggiori contropretese

di quest’ultima, quella di CHF 5'924.45 per conguaglio “costo aziendale

stipendi 2015” e quella di CHF 15'000.- per costi di L__________ __________,

mentre che le contropretese di CHF 10'335.40 + IVA per “facchini” ingaggiati da

J__________ __________ nel 2016, di CHF 36'000.- + IVA per prestazioni di __________

C__________, di CHF 603.33 per interessi e di CHF 2'656.- per rifusione sconti

erano risultate prive di fondamento.

D.b. Con

decisione 25 agosto 2020 (doc. O, regolarmente passata in giudicato) la seconda

Camera civile del Tribunale d’appello, accogliendo parzialmente l’appello di AO

1 (volto ad accogliere la petizione per CHF 10'066.53 oltre interessi al 5% dal

14 aprile 2017 con rigetto in tale misura dell’opposizione al PE e a respingere

la domanda riconvenzionale) e respingendo l’appello di AP 1 (volto invece ad

accogliere la domanda riconvenzionale per CHF 54'975.71 oltre interessi al 5%

dal 26 aprile 2017 su CHF 39'975.71 e dal 18 giugno 2018 su CHF 15'000.-), aveva

riformato la pronuncia pretorile unicamente nel senso che aveva allora dichiarato

inammissibile la domanda riconvenzionale. Essa, nell’ambito del giudizio sulla

petizione, che di fatto era stato così confermato, aveva ritenuto che, a fronte

di un credito residuo di AO 1 di CHF 10'066.53, AP 1 non potesse vantare la

contropretesa di CHF 5'924.45 per conguaglio “costo aziendale stipendi 2015”, ma

solo quella di CHF 15'000.- per costi fatturatigli da L__________ __________, per

cui era in definitiva con pertinenza che il Pretore aveva concluso che la

petizione doveva essere respinta per compensazione (il tutto senza che fosse

stato allora necessario esaminare la

fondatezza o meno delle due ultime contropretese

di AP 1, quella di CHF 10'335.40 + IVA per “facchini” ingaggiati da J__________ __________ nel 2016 e quella di CHF 36'000.-

+ IVA per prestazioni di __________ C__________, ritenuto che le ulteriori

due contropretese, quella di CHF 603.33 per

interessi e quella di CHF 2'656.- per rifusione sconti, non erano per contro più

state da lei riproposte in seconda sede).

E. Nell’ambito

dell’inc. n. OR.2022.194, con petizione 20 ottobre 2022 AP 1, al beneficio dell’autorizzazione

ad agire, ha convenuto in giudizio AO 1, per ottenerne la condanna al pagamento

di CHF 50'548.51 oltre interessi al 5% dal 7 maggio 2017 su CHF 40'011.71 e dal

31 maggio 2022 su CHF 10'536.80. Essa ha ribadito di vantare dei crediti nei

confronti della controparte (CHF 5'924.45 per conguaglio “costo aziendale

stipendi 2015”, CHF 34'087.26 per saldo a suo favore risultante dal doc. I [dato in particolare dalle due posizioni, invero contestate

dalla convenuta, di CHF 10'335.40 + IVA

per “facchini” ingaggiati da J__________ __________ nel 2016 e di CHF 36'000.- + IVA per prestazioni di __________

C__________, ritenuto però che negli

allegati di causa vi ha aggiunto CHF 36.- adducendo che in quel documento, come

risultava dal doc. M, gli acconti da lei pagati erano stati impropriamente arrotondati

in tale misura], CHF 15'000.- per costi

di L__________ __________, CHF 603.33 per interessi e CHF 5'000.- per spese

legali preprocessuali), aggiungendo che da questa somma dovevano però essere dedotti

i CHF 10'066.53 riconosciuti alla controparte nell’ambito del procedimento di

cui all’inc. n. SE.2018.11.

La

convenuta si è opposta alla petizione, tranne che - dapprima in modo

condizionato (ossia se fosse stata ammessa la competenza per territorio del

giudice adito) e infine in modo incondizionato - per l’importo di CHF 4'933.47

oltre interessi al 5% dal 7 maggio 2017. A suo dire, nell’ambito del

procedimento di cui all’inc. n. SE.2018.11 era infatti stato accertato che a

fronte di una propria pretesa di CHF 10'066.53 la qui attrice poteva vantare

una contropretesa di CHF 15'000.- per le prestazioni fornite da L__________ __________.

F. Esperita

l’istruttoria - nell’ambito della quale sono stati in particolare sentiti in

qualità di testi due dipendenti della contabile dell’attrice L__________ __________

(__________ M__________ e __________ B__________) e in qualità di parte l’amministratore

unico dell’attrice (__________ C__________, cfr. doc. G) - e raccolti gli

allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 6 agosto 2024, poi parzialmente

rettificata l’8 agosto 2024, ha stralciato dai ruoli la petizione per acquiescenza

in ragione di CHF 4'933.47 oltre interessi al 5% dal 7 maggio 2017 (dispositivo

n. 1), l’ha respinta in ordine in ragione di CHF 15'990.98 (dispositivo n. 2) e

l’ha respinta in ragione di CHF 29'624.06 (dispositivo n. 3), ponendo la tassa

di giustizia e le spese di complessivi CHF 4’000.- nonché le spese della

procedura di conciliazione (di CHF 500.-) per il 10% a carico della convenuta e

per il 90% a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF

5'200.- per ripetibili (dispositivo n. 4). Il giudice di prime cure ha ritenuto

che la petizione dovesse essere respinta in ordine per l’esistenza di

regiudicata nella misura in cui aveva per oggetto le pretese di CHF 5'924.45 (conguaglio

“costo aziendale stipendi 2015”) e di CHF 10'066.53 (parte compensata della fattura

di L__________ __________ di CHF 15'000.-), dovesse essere stralciata dai ruoli

nella misura in cui la convenuta aveva dichiarato la propria acquiescenza, cioè

per CHF 4'933.47 (parte non compensata della fattura di L__________ __________ di

CHF 15'000.-), e per l’importo complessivo restante, cioè per CHF 29'624.06, dovesse

essere respinta nel merito.

G. Con

l’appello 16 settembre 2024 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con

risposta 23 ottobre 2024 (a cui ha fatto seguito la replica spontanea 11 novembre 2014), l’attrice ha chiesto la riforma

del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione (salvo nella misura

in cui, come stabilito nel dispositivo n. 1, la stessa era stata stralciata dai

ruoli per acquiescenza), protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

considerando

Considerandi

in diritto:

1.

L’art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono

impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza

(cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno CHF 10'000.- (cpv. 2).

Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia

pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una

controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.- (e meglio di CHF 50'548.51), è pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato

concretamente inoltrato dall’attrice entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC in

combinazione con l’art. 142 cpv. 3 CPC), sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso

(art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), dalla notificazione del giudizio rettificato, avvenuta

il 9 agosto 2024, è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.

Anche la risposta all’appello, inoltrata dalla

convenuta entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del gravame (art.

312.

cpv. 2 CPC), avvenuta il 4 ottobre 2024, è a sua volta tempestiva.

2.

In

questa sede l’attrice ha innanzitutto censurato siccome errato il dispositivo

n. 2 con cui il Pretore aveva respinto in

ordine la petizione, per l’esistenza di regiudicata, per CHF 15'990.98. A

suo dire, il giudice di prime cure, che per altro avrebbe sbagliato nell’aver

dichiarato irricevibile l’azione per un importo eccedente quello

dell’intervenuta compensazione cresciuta in giudicato nell’ambito dell’inc. n. SE.2018.11, cioè quello di

CHF 10'066.53, avrebbe piuttosto dovuto rilevare che in realtà quest’ultimo importo

nemmeno faceva parte del petitum sottoposto a giudizio in questo

procedimento, essendo appunto stato da lei compensato con le sue pretese di

complessivi CHF 60'615.04: in definitiva, il primo giudice “avrebbe”

così “dovuto entrare nel merito di tutte le pretese fatte valere da AP 1

(perché sulle singole posizioni di danno non vi è res iudicata) e poi dedurre

dal valore complessivo i soli CHF 10'066.53” (appello p. 5).

2.1

L'art. 59 cpv. 2 lett. e

CPC elenca tra i presupposti processuali “l'assenza di regiudicata”. In buona

sostanza, in virtù di questa disposizione il giudice non può entrare nel merito

di un'azione se una pretesa identica fondata sui medesimi fatti è già stata

decisa tra le stesse parti con sentenza cresciuta in giudicato (TF 4A_306/2017

del 16 ottobre 2017 consid. 4.1) o con un suo surrogato, segnatamente per transazione,

acquiescenza e desistenza (TF 5A_51/2013 del 10 novembre 2014 consid. 3.3).

La

giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che nel caso in cui la parte

attrice faccia valere in causa una propria pretesa e la convenuta vi opponga in

compensazione una contropretesa l’effetto di regiudicata si estende di

principio anche a quest’ultima, e ciò anche laddove il giudizio sulla medesima

non dovesse risultare dal dispositivo ma solo dalle motivazioni (TF 4A_611/2014 del 26

febbraio 2015 consid. 1.3.3). Se, in seguito a un’eccezione di compensazione,

il giudice ha così avuto modo di decidere su una parte della contropretesa

della convenuta, l’effetto di regiudicata si estende dunque, oltre alla pretesa

attorea, anche a quella parte della contropretesa, non però alla sua parte

rimanente (TF 4C.233/2000 del 15 novembre 2000 consid. 3a, 4A_611/2014 del 26

febbraio 2015 consid. 1.3.3). La questione di sapere se il giudice abbia

effettivamente deciso sulla contropretesa posta in compensazione va di regola

chiarita esaminando i considerandi del suo giudizio (TF 4A_568/2013 del 16

aprile 2014 consid. 2.2).

2.2

L’attrice non può essere seguita laddove ha sostenuto

che il primo giudice “avrebbe dovuto entrare nel merito” di tutte le sue

pretese e “dedurre dal valore complessivo … CHF 10'066.53”.

A

seguito della decisione resa da questa

Camera il 25 agosto 2020 nell’ambito dell’inc. n. SE.2018.11 (doc. O), con cui era

stato deciso che le pretese residue della qui convenuta, di CHF 10'066.53, erano

compensate dalla maggior contropretesa della qui attrice per costi di L__________

__________ (di CHF 15'000.-), si ha in effetti che limitatamente a CHF

10'066.53 la pretesa della qui convenuta e la contropretesa della qui attrice per

costi di L__________ __________ erano state entrambe estinte per compensazione

(art. 124 cpv. 2 CO). Stando così le cose, l’attrice, nel presente

procedimento, non può pretendere che l’importo di CHF 10'066.53 riconosciuto allora

di spettanza della convenuta, che dev’essere così dedotto dalla sua pretesa di

CHF 15'000.- per costi di L__________ __________ (con un saldo non compensato di

CHF 4'933.47), debba invece essere dedotto dal totale delle sue pretese di CHF

60'615.04.

In definitiva, al di là della (infelice) formulazione

delle sue pretese, di fatto l’attrice, nei confronti della controparte, aveva azionato

solo i seguenti crediti: CHF 5'924.45 per conguaglio “costo aziendale stipendi

2015”, CHF 34'087.26 per saldo risultante dal doc. I, CHF 4'933.47 (CHF

15'000.- dedotti i CHF 10'066.53 già compensati nell’ambito dell’inc. n.

SE.2018.11) per costi di L__________ __________, CHF 603.33 per interessi e CHF

5'000.- per spese legali preprocessuali.

2.3

L’attrice

ha tuttavia ragione, almeno in parte, laddove ha sostenuto che l’effetto di regiudicata non poteva essere ammesso

per l’intero importo di CHF 15'990.98 riconosciuto dal Pretore (CHF 5'924.45 conguaglio

“costo aziendale stipendi 2015” e CHF 10'066.53 parte compensata della fattura di

L__________ __________ di CHF 15'000.-).

2.3.1

Premesso

che, alla luce di quanto si è detto ai consid. 2.1 e 2.2, la pretesa effettivamente

azionata dall’attrice con riferimento alla fattura

di L__________ __________ ammontava a soli CHF 4'933.47 (CHF 15'000.- dedotti i

CHF 10'066.53 già compensati nell’ambito dell’inc. n. SE.2018.11), si osserva che

quella pretesa, in tale misura, non era mai stata giudicata nell’ambito

dell’inc. n. SE.2018.11, sicché, dal punto di vista della regiudicata, nulla

ostava al suo giudizio di merito (che non si è tuttavia poi reso necessario, in

considerazione dell’acquiescenza della convenuta, giustamente formalizzata nel

dispositivo n. 1).

Nulla impediva di giudicare nemmeno le due pretese

di

CHF 34'087.26 per saldo a favore dell’attrice risultante

dal doc. I e di CHF 5'000.- per spese legali preprocessuali: in merito alla

prima, si osserva che nell’ambito dell’inc. n. SE.2018.11, e meglio nella

decisione resa il 25 agosto 2020 (doc. O), questa Camera non aveva ritenuto necessario

esaminare la fondatezza o meno delle due pretese dell’attrice

contestate dalla convenuta - quella di CHF 10'335.40 + IVA per “facchini”

ingaggiati da J__________ __________ nel

2016.

e quella di CHF 36'000.- + IVA per prestazioni di __________ C__________ -

che, per far sì che la stessa fosse ammessa, avrebbero dovuto essere esistenti;

la seconda non ha invece fatto oggetto dell’inc. n. SE.2018.11.

2.3.2

È

invece a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che la petizione,

nella misura in cui aveva per oggetto la pretesa di CHF 5'924.45 per conguaglio

“costo aziendale stipendi 2015”, doveva essere respinta in ordine per l’esistenza

di regiudicata.

Nell’ambito

del giudizio sulla petizione dell’inc. n. SE.2018.11, e meglio nella decisione

resa il 25 agosto 2020 (doc. O), questa Camera aveva in effetti già deciso nel

merito su quella pretesa, respingendola, laddove aveva evidenziato che, a

fronte di un credito residuo della qui convenuta di CHF 10'066.53, la qui

attrice non poteva vantare una propria contropretesa di CHF 5'924.45 da opporre

in compensazione (prima ancora cioè di poterla eventualmente rivendicare in via

riconvenzionale).

Contrariamente

a quanto preteso dall’attrice, non è vero che nell’occasione questa Camera

avesse statuito che “su quella somma non vi era stato in precedenza alcun

litigio” (appello p. 6): i giudici cantonali avevano piuttosto rilevato che,

per i motivi indicati e qui da riconfermare, “non esisteva, e non esiste,

alcuna pretesa litigiosa tra loro, tanto meno di CHF 5'924.45, in relazione al

“costo aziendale stipendi 2015”” (doc. O p. 7).

E

sempre contrariamente a quanto sostenuto dall’attrice, che per il resto non ha

qui comunque spiegato per quali eventuali altre ragioni la pretesa in questione

avrebbe dovuto essere accolta, nemmeno è poi vero che la stessa sarebbe stata dovuta

“anche perché così riconosciuta implicitamente da AO 1 (al riguardo cfr. il

doc. 2, prodotto dalla stessa parte resistente, che indica quell’importo come

dovuto)” (appello p. 6): in questa sede non è in effetti stato spiegato, e

comunque non risulta, in che modo dal documento da lei menzionato, che in

realtà non menzionava quella pretesa, si potesse dedurre, almeno

implicitamente, che la stessa fosse stata riconosciuta dalla convenuta. Stando

così le cose, la pretesa in questione, anche laddove, per ipotesi, fosse stata

ricevibile, sarebbe stata in ogni caso da respingere.

2.3.3

Ma,

a ben vedere, la petizione doveva essere respinta in ordine per l’esistenza

di regiudicata, anche nella misura in cui aveva per oggetto la pretesa di CHF

603.33

per interessi.

Nell’ambito

del giudizio sulla petizione dell’inc. n. SE.2018.11, e meglio nella decisione

25.

giugno 2019 (doc. 1), il Pretore aveva in effetti già deciso nel merito su

quella pretesa, respingendola, laddove aveva evidenziato che, a fronte di un

credito residuo della qui convenuta di CHF 10'066.53, la qui attrice non poteva

vantare una propria contropretesa di CHF 603.33 da opporre in compensazione

(prima ancora cioè di poterla eventualmente rivendicare in via riconvenzionale),

ritenuto poi che, su questo punto, la sua decisione non era stata censurata in

appello.

Ma

vi è di più. Confrontata con un giudizio, e meglio sempre quello reso il 25

giugno 2019 (doc. 1) dal Pretore nell’ambito dell’inc. n. SE.2018.11, che aveva

accolto la sua domanda riconvenzionale solo per CHF 10'857.92 oltre interessi

al 5% dal 18 giugno 2018 (ritenuto che essa, a fronte di un credito residuo della

controparte di CHF 10'066.53, vantava la contropretesa di CHF 5'924.45 per

conguaglio “costo aziendale stipendi 2015” e la contropretesa di CHF 15'000.-

per costi fatturatigli da L__________ __________, ma non le ulteriori

contropretese di CHF 603.33 per interessi e

di CHF 2'656.- per rifusione sconti), la qui attrice, pur avendo appellato quel

giudizio (chiedendo allora di accogliere la domanda riconvenzionale per CHF

54'975.71 oltre interessi al 5% dal 26 aprile 2017 su CHF 39'975.71 e dal 18

giugno 2018 su CHF 15'000.-), non aveva però più chiesto la condanna della

controparte al pagamento della pretesa di CHF 603.33 per interessi (né della pretesa di CHF 2'656.- per rifusione sconti).

Stando così le cose, essa, ancor prima che la domanda riconvenzionale fosse poi

stata dichiarata irricevibile, aveva di fatto rinunciato a far valere la

pretesa di CHF 603.33 per interessi, ritenuto che la sua desistenza ha effetto di

regiudicata (art. 241 cpv. 2 CPC).

2.4

In definitiva la petizione doveva in realtà essere respinta in ordine,

per l’esistenza di regiudicata, unicamente

in ragione di CHF 6’527.78 (CHF 5'924.45 conguaglio “costo aziendale stipendi

2015” e CHF 603.33 per interessi).

3.

Il Pretore, esprimendosi sul saldo a favore dell’attrice

di CHF 34'087.26 risultante dal doc. I (contestato

dalla convenuta nella misura in cui, a suo dire, due delle posizioni conteggiate

in quel documento, e meglio quella di CHF

10'335.40 + IVA per “facchini” ingaggiati da J__________ __________ nel 2016 e quella di CHF 36'000.- + IVA per

prestazioni di __________ C__________, non

sarebbero state a suo carico), ha ritenuto che la pretesa fosse infondata.

Da

una parte non era stato sufficientemente provato che le fatture emesse da J__________

__________ nel 2016 all’indirizzo dell’attrice e riferite ai “facchini” che

avevano svolto nel cantiere l’attività di trasporto e spostamento del materiale

(e meglio solo quelli evidenziati in rosa nella fattura di cui al doc. T), da

lei pagate, riguardassero effettivamente prestazioni eseguite nell’ambito degli

accordi intercorsi tra le parti (doc. F1 e F2) e che, come tali, fossero poi da

porre a carico della convenuta: la versione dell’attrice, secondo cui

l’evidenziazione in rosa nel doc. T con conseguente attribuzione della

posizione debitoria alla convenuta fosse stata opera di D__________ __________,

allora amministratore della convenuta, era in effetti stata sostenuta solo da __________

C__________ (interrogatorio p. 2 e 4) - essendo invece dubbio che __________ B__________,

che pure aveva confermato la circostanza (testimonianza p. 4), potesse averla

percepita in modo diretto -, ma era stata smentita da __________ P__________ (interrogato

nell’inc. n. SE.2018.11 rich., doc. 4 p. 3) e G__________ __________ (sentita nell’inc.

n. SE.2018.11 rich., doc. 3 p. 6 seg.).

Dall’altra

nemmeno era stato sufficientemente provato che __________ C__________ avesse

svolto personalmente le prestazioni elencate dall’attrice nei suoi allegati di

causa e - verosimilmente - contemplate nell’onorario da lei versatogli, né

quest’ultima aveva fornito elementi utili a quantificare un congruo onorario

per le attività da lui effettivamente svolte: le due fatture di CHF 18'000.-

ciascuna emesse da __________ C__________ all’indirizzo dell’attrice per

l’attività da lui asseritamente svolta nel 2015 e nel 2016 (doc. S3) non dimostravano

infatti nulla, giacché non fornivano alcuna indicazione circa le prestazioni

per cui era stata chiesta una remunerazione; vi era inoltre il dubbio che le stesse

fossero state create ad arte, essendo state emesse e pagate il 29 marzo 2017, benché

riferite a due anni diversi e riportanti un onorario identico per entrambi gli

anni, nonostante nel 2015 il personale messo a disposizione della convenuta

fosse stato assunto direttamente dall’attrice, che dunque doveva gestirlo in

veste di datrice di lavoro, mentre nel 2016 si era deciso di ricorrere al

personale interinale fornito da J__________ __________ proprio per ridurre i

costi amministrativi (testi __________ B__________ p. 6 e __________ M__________

p. 2), il che avrebbe logicamente dovuto portare a una riduzione delle

prestazioni di __________ C__________; inoltre dalle testimonianze di __________

B__________ (p. 6) e __________ M__________ (p. 2) era risultato che gran parte

delle attività che secondo l’attrice sarebbero state svolte e fatturate dal

proprio amministratore unico, nel 2015 erano in realtà state effettuate e

fatturate da L__________ __________; ed era infine risultato che nel 2016 l’unica

datrice di lavoro era invece J__________ __________, sicché tutta la gestione

del personale era a carico di quest’ultima.

3.1

Per l’attrice, la pretesa era invece perfettamente

fondata.

Con

riferimento alle fatture dei “facchini” evidenziati

in rosa nella fattura di cui al doc. T, da lei pagate, essa ha ribadito che le

stesse riguardavano effettivamente prestazioni eseguite nell’ambito degli

accordi intercorsi tra le parti (doc. F1 e F2) e che, come tali, dovevano poi essere

poste a carico della convenuta: in termini generali non si capiva per quale

ragione le dichiarazioni rese da G__________ __________ e __________ P__________

- ma non però quelle in senso contrario rese da D__________ __________ (testimonianza

p. 9 nell’inc. SE.2018.11 rich.) e __________ B__________ (testimonianza p. 8

nell’inc. SE.2018.11 rich.) - nell’ambito del procedimento inc. n. SE.2018.11 “con

riguardo alla domanda riconvenzionale giudicata inammissibile ab initio da

codesta Camera”, che con ciò “non possono essere utilizzate in questo

procedimento poiché contaminate dall’istruttoria esperita per errore sulla

domanda riconvenzionale” (appello p. 9), dovrebbero avere un valore

maggiore rispetto a quelle poi fornite da __________ C__________, __________ B__________

e __________ M__________; e in ogni caso la sua versione risultava comprovata

dai doc. T e II nonché dalle dichiarazioni di __________ C__________

(interrogatorio p. 4), __________ B__________ (testimonianza p. 7 e

testimonianza p. 8 seg. nell’inc. SE.2018.11 rich.) e __________ M__________

(testimonianza p. 2).

Per

quanto riguardava invece le due fatture

per le prestazioni di __________ C__________, essa, oltre ad aver rimproverato

al giudice di prime cure di essersi fondato su delle tesi “che nemmeno

trovano riscontro nelle” generiche “allegazioni” o “contestazioni”

della convenuta (appello p. 12 seg.), che per altro nemmeno avevano fatto

oggetto di una qualsiasi controprova da parte di quest’ultima, ha osservato

come le stesse fossero errate: come

rilevato da __________ C__________ (interrogatorio p. 3 e 5) e __________ M__________

(testimonianza p. 2) nonché dai doc. T e II, le due fatture (doc. S3)

dimostravano che si trattava proprio delle prestazioni da lui fornite per la

gestione del conto bancario dell’attrice, rubricato “posatori”; il dubbio che

quelle fatture fossero state create ad arte, siccome emesse e pagate il 29

marzo 2017 e siccome riportanti un onorario identico per entrambi gli anni 2015

e 2016, costituiva un’inaccettabile illazione priva di fondamento; e non era

affatto vero che nel 2016 l’unica datrice di lavoro sarebbe stata J__________ __________

sicché tutta la gestione del personale era a carico di quest’ultima, __________

M__________ avendo anzi riferito che anche in quell’anno __________ C__________

aveva provveduto a svolgere importanti prestazioni, segnatamente garantendo gli

stipendi e fornendo i dati necessari affinché L__________ __________ potesse

effettuare le mansioni di sua competenza (testimonianza p. 2).

3.2

Nel

caso di specie, la questione di sapere se l’attrice potesse effettivamente vantare

la pretesa (contestata dalla convenuta) di CHF 10'335.40 + IVA per “facchini” ingaggiati da J__________ __________

nel 2016 può tutto sommato rimanere indecisa,

essendo comunque incontestabile che essa non poteva vantare l’altra pretesa (pure contestata dalla convenuta) di CHF 36'000.- + IVA per prestazioni di __________ C__________,

di modo che il saldo da lei rivendicato di CHF 34'087.26 era in realtà

inesistente (ed anzi, stante che l’IVA da considerare era quella dell’8%, vi era

un saldo a favore della controparte di CHF 4'792.74).

3.2.1

L’attrice non può invero essere seguita laddove ha

rimproverato al giudice di prime cure di essersi fondato, nel giudizio su

questa pretesa, su delle tesi “che nemmeno trovano riscontro nelle” generiche

“allegazioni” o “contestazioni” della convenuta.

Quel

rimprovero è in sé irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1

CPC), non essendo stato spiegato quali sarebbero state le generiche “allegazioni”

o “contestazioni” della convenuta sulle quali il primo giudice si

sarebbe fondato.

Esso

sarebbe comunque stato da respingere, atteso che la convenuta, negli allegati

preliminari, aveva dapprima sostenuto che la pretesa in questione era “totalmente

priva di giustificazione” (risposta p. 6) nel senso che “le spese C__________

… sono unicamente rappresentate da due bonifici di AP 1 a C__________ e da

altrettante fatture riferite all’anno 2015, rispettivamente 2016, per una

presunta e non meglio precisata “gestione del conto AP 1, rubricato posatori”

(doc. S3). Appare pertanto evidente che non può risultare in alcun modo provato

che tali bonifici, effettuati - nota bene - dall’attrice a favore del di lei

azionista unico ed amministratore unico, rientrino nei “salari, oneri sociali

ed assicurativi, spese ed ogni altro onere relativo al contratto di appalto”

previsti dal punto 4 delle convenzioni doc. F1 e F2. Non si capisce infatti - né

l’attrice prova a spiegarlo - cosa __________ C__________ avrebbe dovuto fare,

rispettivamente abbia fatto per AP 1, ed in che relazione tali apparenti e

contestate azioni siano con le convenzioni doc. F1 e F2. Tantomeno appare comprensibile

e giustificata la quantificazione di tali prestazioni in CHF 18'000.- per anno.

La pretesa risulta pertanto inventata e strumentale e non può trovare alcun

accoglimento” (risposta p. 7) e in seguito aveva aggiunto che “parte

attrice si limita a produrre le fatture che quest’ultimo, amministratore unico

e azionista unico di AP 1, ha emesso a carico e si è fatto pagare dall’attrice

per un non meglio precisato presunto - e contestato - lavoro da egli prestato.

Del resto utilizzando i lavoratori da un’agenzia interinale l’unica cosa da

fare era ricevere, classare e pagare le relative fatture. Aggiungasi che tale

posizione … è “apparsa” solo a seguito dell’introduzione della prima causa da

parte della qui convenuta con la quale veniva chiesto un saldo a suo favore. …

parte attrice non produce in questa sede ulteriori elementi a supporto di una

pretesa che anch’essa appare completamente strumentale e inventata”

(duplica p. 6).

3.2.2

3.2.2.1

Ciò

premesso, visto che negli allegati preliminari la convenuta, con riferimento a

questa pretesa, aveva contestato anche la congruità delle somme fatturate in

CHF 18'000.- all’anno, la censura dell’attrice deve essere disattesa già per il

fatto che essa, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1

CPC), non si è confrontata criticamente con l’assunto pretorile secondo cui non

erano stati forniti elementi utili a

quantificare un congruo onorario per le attività svolte da __________ C__________.

3.2.2.2

Ma,

a prescindere da quanto precede, la censura dell’attrice sarebbe comunque stata

da respingere, non essendo stato sufficientemente provato che __________ C__________

avesse effettivamente svolto delle prestazioni tali da dovergli essere retribuite

in base alle convenzioni di cui ai doc. F1 e F2.

Innanzitutto

le due convenzioni non prevedevano alcuna remunerazione per la gestione del

conto bancario rubricato “posatori AO 1” poi oggetto delle fatture di cui al

doc. S3.

La

gestione delle pratiche “amministrative” derivanti da quelle due convenzioni non

era inoltre stata attribuita a __________ C__________ ma a L__________ __________

(cfr. doc. L, il quale riporta il dettaglio delle mansioni svolte da quella

società, tra cui l’ottenimento dei permessi di lavoro, l’allestimento dei contratti

di lavoro, l’allestimento e il controllo dei conteggi salariali e dei conteggi

in materia AVS, SUVA, LPP e IF, il monitoraggio della rubrica bancaria

“posatori”, la contabilizzazione, ecc.), che per le prestazioni da lei svolte

aveva fatturato complessivamente CHF 23'500.- (di cui CHF 8'500.- già

direttamente pagati dalla convenuta e altri CHF 15'000.-, anticipati

dall’attrice, che li aveva poi azionati nell’inc. n. SE.2018.11 prima e nella

presente causa poi, cfr. doc. L), ritenuto poi che - circostanza non censurata

in questa sede dall’attrice - l’attività svolta da quella società era stata

complessa e dispendiosa nel 2015, visto che in quell’anno l’attrice aveva

assunto direttamente gli operai della convenuta da impiegare nel cantiere,

mentre nel 2016 lo era stata assai meno, considerato che in quell’anno gli

operai della convenuta da impiegare nel cantiere erano stati invece assunti

dall’attrice solo indirettamente tramite la società interinale J__________ __________

(doc. 4 p. 2; testi __________ B__________ p. 6 e p. 8 nell’inc. SE.2018.11

rich. e __________ M__________ p. 2 e p. 3 segg. nell’inc. SE.2018.11 rich.).

Le

prove addotte dall’attrice su quel tema risultavano oltretutto di scarsa

rilevanza: quelle documentali erano insufficienti, visto che il doc. S3 dimostrava

solo l’emissione il 28 marzo 2017 delle due fatture di CHF 18'000.- ciascuna per

il 2015 e il 2016 per la “gestione del conto AP 1 rubricato posatori AO 1”, rispettivamente

il loro pagamento in data 29 marzo 2017, mentre i doc. T e II non dimostravano

nulla a tale proposito, non menzionando nemmeno quelle somme o posizioni;

quelle non documentali non erano di maggior pregio, visto che __________ C__________

(sulla limitata forza probatoria della deposizione dell’organo di una parte nel

caso in cui la stessa non sia confermata da altre risultanze istruttorie, cfr.

TF 4A_669/2020 del 1° giugno 2021 consid. 6.2, 4A_261/2022 dell’8 giugno 2023

consid. 5.2) aveva dichiarato che le fatture di cui al doc. S3 si riferivano a

“delle prestazioni” - in realtà, come detto, perlopiù svolte da L__________

__________ (doc. L) - “fornite da me medesimo a AP 1 per la gestione del

personale della convenuta, il controllo, i pagamenti, i lavori di segretariato,

la contrattualistica, il controllo dell’ore, ecc.” (interrogatorio p. 5) e

che il doc. I, in cui quelle posizioni erano state riprese, “è una lista che

AP 1 ha fatto fare al suo contabile per sapere quanto era il totale dei costi

sostenuti per questa transazione” (interrogatorio p. 3), mentre __________

M__________ aveva confermato solo che “era l’attrice tramite C__________ che

si occupava dei pagamenti degli stipendi delle varie maestranze … __________ C__________

… ci forniva le ore lavorate, le persone attive sul cantiere, insomma l’occorrente

affinché noi potessimo effettuare i conteggi del caso” (testimonianza p. 2)

e soprattutto il suo collega __________ B__________ aveva per finire riferito

che l’inserimento delle voci di cui al doc. S3 nella lista di cui al doc. I era

dovuto a una richiesta dell’attrice (testimonianza p. 7), senza con ciò essersi

espresso, nemmeno lui, sulla correttezza materiale e sull’effettiva remunerabilità

delle stesse.

Alla

luce di quanto precede, visto pure che il presunto creditore (__________ C__________)

era l’amministratore unico della presunta debitrice (l’attrice), che le fatture

erano state emesse nella stessa data (il 28 marzo 2017) e si riferivano a

prestazioni svolte in due anni diversi mai fatturate in precedenza nell’anno di

riferimento, che le stesse erano state immediatamente pagate dall’attrice (il

29.

marzo 2017), che le somme fatturate erano identiche nei due anni nonostante

la situazione contingente fosse sostanzialmente diversa, e che l’allestimento

delle fatture e il loro pagamento erano avvenuti in epoca sospetta (e meglio dopo

che il 27 marzo 2017 la convenuta aveva “osato” chiedere all’attrice un saldo

di CHF 14'000.-, cfr. doc. I dell’inc. n. SE.2018.11 rich.), il dubbio che le

fatture di __________ C__________ fossero state create ad arte può senz’altro

essere condiviso.

4.

Il Pretore, per

quanto riguardava infine le spese legali preprocessuali di CHF 5'000.- fatte valere

dall’attrice, ha osservato che quest’ultima, a fronte delle contestazioni della

controparte, non solo non aveva dimostrato l’entità di quelle spese, ma aveva

addirittura spiegato che le stesse includevano tutte le spese legali resesi

necessarie a far tempo dalla primavera del 2015, quando il precedente legale

era dovuto intervenire per contenere il danno di __________ C__________ dovuto

alla mancata fornitura e posa dei balconi (cfr. replica p. 8), ammettendo con

ciò che tali spese non si riferivano esclusivamente al litigio oggetto della

presente causa.

4.1

In questa sede

l’attrice, sul tema, si è limitata a sostenere che “si conferma la pretesa di

CHF 5'000.- per i motivi esposti in prima istanza, con rinvio ai doc. P, AA e 2”

(appello p. 15).

4.2

La censura è

manifestamente irricevibile, già per il fatto che l’attrice, in violazione del

suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata

criticamente con le due argomentazioni che avevano indotto il giudice di prime

cure a respingere la pretesa, spiegando per quali ragioni di fatto o di diritto

sarebbero state errate e con ciò da riformare.

Si aggiunga che il

generico rinvio ai “motivi da lei esposti in prima istanza” non può

costituire una valida motivazione d’appello (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF

4A_396/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 3.3.1) e che i tre documenti a cui essa

ha rinviato sono in realtà del tutto privi di rilevanza: il doc. AA è infatti costituito

dall’e-mail inviato il 17 marzo 2015 dal direttore dei lavori a tutte le parti

coinvolte nel cantiere, nel quale queste ultime erano state informate che a

causa del ritardo nella fornitura dei balconi e della mancanza di aggiornamento

della nuova data di consegna le lavorazioni programmate erano sospese; il doc.

P è costituito dalla lettera 26 aprile 2017, con cui il legale dell’attrice aveva

contestato il fatto che la sua cliente fosse stata escussa e aveva ribadito di

essere anzi lei creditrice della controparte per un importo allora quantificato

in CHF 39'975.70, ritenuto che nel dettaglio di quell’importo, allora pure

allegato, nemmeno risultava alcuna pretesa a titolo di spese legali preprocessuali;

il doc. 2 è invece costituito dalla lettera datata 20 aprile 2017 (ma in realtà

successiva) con cui il legale della convenuta aveva preso posizione sullo

scritto 26 aprile 2017 di cui si è appena detto, ribandendo di essere

creditrice della controparte per un importo di CHF 10'146.53.

5.

Alla luce di quanto

precede, la petizione andrebbe respinta in ordine per CHF 6’527.78 e andrebbe respinta

nel merito per CHF 39'087.26. Sennonché,

visto che una tale decisione non migliorerebbe di fatto la posizione

dell’attrice, si impone di respingere l’appello ai sensi dei considerandi.

Le

spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate

sulla base del valore qui ancora litigioso di CHF 45'615.04, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello 16 settembre 2024 di AP 1 è respinto ai

sensi dei considerandi.

II. Le spese processuali della procedura d’appello di CHF 4’000.-

sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 2’500.-

per ripetibili.

III. Notificazione:

-

;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).