12.2024.123
Contratto di lavoro - divieto di concorrenza - pena convenzionale - risarcimento del maggior danno - disdetta (Empfangstheorie)
17 marzo 2025Italiano18 min
I. L’appello 16 settembre 2024 di AP 1 è respinto
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.123
Lugano
17 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.192 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 23 dicembre 2020 da
AP
1
patrocinata da PA 1
contro
AO
1
patrocinato da PA 2
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di CHF 111'600.- -
e meglio, come poi precisato in sede conclusionale, di CHF 90'000.- a titolo di
pena convenzionale e di CHF 21'600.- a titolo di risarcimento del danno - oltre
interessi al 5% dal 1° marzo 2020 nonché il rigetto in via definitiva in tale
misura dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda
avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore aggiunto con decisione 12 agosto 2024 ha respinto;
appellante
l’attrice, con appello 16 settembre 2024, con cui ha chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente alle sue richieste
creditorie, protestando spese e ripetibili;
mentre il
convenuto, con risposta all’appello 5 novembre 2024, ha postulato la reiezione
del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica
spontanea 18 novembre 2024 dell’attrice e della duplica spontanea 19 dicembre
2024 del convenuto;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
contratto di lavoro 20 dicembre 2018 (“Employment Agreement”, doc. C) AO
1 è stato assunto da AP 1, dal 1° gennaio 2019 e a tempo indeterminato, in
qualità di “Senior Software Engineer”, con uno stipendio annuale lordo
di CHF 82’000.-, a cui si aggiungeva, a dipendenza delle prestazioni del
lavoratore e a discrezione della datrice di lavoro, un bonus di CHF 8'000.-. Nel contratto, oltre a una clausola denominata “termination” che
prevedeva un termine di disdetta di 3 mesi ritenuto che “the Party that
terminates the Agreement without observing the terms of advance notice must pay
the other Party an indemnity equivalent to twice the salary to the full notice
period”, era stata pattuita una clausola denominata “non-competition”
del seguente tenore: “The Employee agrees with AP 1 that he/she will not
during the Term and for a period of one (1) year after the date of termination
of this Agreement, either for his/her own account or for any person, firm or
company directly or indirectly: carry on or set up or be employed or engaged by
or otherwise assist in or be interested in any business of any of AP 1’s
clients or partners; …; solicit or entice away or induce or attempt to induce any
person who is a business partner, client or customer of AP 1 and with whom the
Employee has had dealings during the term of this Agreement, to cease
conducting business with AP 1 or to reduce the amount of business conducted
with AP 1 or adversely to vary the terms upon which any business is conducted
with AP 1. The Employee understands that a violation of the non-competiton
obligations might cause serious damage to AP 1. In the event the Employee
violates any of such obligations, AP 1 shall be entitled to seek judicial
enforcement of such obligation. Furthermore, the Employee agrees to pay to AP 1
an amount corresponding to his/her last annual gross salary as liquidated
damages upon each violation of the non-competition obligations. The payment of
the liquidated damages does not relieve the Employee from the non-competiton
obligations. AP 1’s right to claim damages exceeding the amount of liquidated
damages is expressly reserved ...”.
2. Con raccomandata 27 novembre 2019 (doc. D) AO 1, che svolgeva
parte della sua attività presso la cliente Sw__________ __________, ha
rassegnato le dimissioni “a partire dalla data odierna”, precisando poi,
con e-mail 25 febbraio 2020 (doc. 5), che il termine di disdetta sarebbe
scaduto il 29 febbraio 2020.
Nel
frattempo, con scritto 17 dicembre 2019 (doc. N) AP 1, rilevando di aver
ricevuto le dimissioni solo il 3 dicembre 2019, aveva rammentato al lavoratore
che il contratto di lavoro sarebbe giunto a scadenza solo il 31 marzo 2020.
3. Ottenuta
l’autorizzazione ad agire, con petizione 23 dicembre 2020 AP 1, evidenziando
che AO 1 dal 1° marzo 2020 era stato assunto dalla sua cliente Sw__________ __________
e che da quel momento quest’ultima aveva rinunciato ai servizi che le erano
stati prestati fino ad allora, l’ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la sua condanna al pagamento di
CHF 111'600.- - e meglio, come poi precisato nell’allegato conclusionale, di
CHF 90'000.- “a titolo di pena convenzionale” per la violazione della
clausola di “non-competition” e di CHF 21'600.- “a titolo di
risarcimento” dell’ulteriore “danno”, derivante dalla violazione di
quella clausola rispettivamente dall’abbandono ingiustificato del posto di
lavoro dal 1° marzo 2020, e costituito in particolare dalla mancata
fatturazione di prestazioni alla cliente S__________ __________ durante il mese
di marzo 2020 - oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2020 nonché, in tale misura,
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano.
Il
convenuto si è integralmente opposto alla petizione.
4. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore aggiunto con decisione 12 agosto 2024 ha respinto la petizione, ponendo
la tassa di giustizia di complessivi CHF 6'000.- nonché le spese della
procedura di conciliazione di CHF 1'000.- a carico dell’attrice, obbligata
altresì a rifondere al convenuto CHF 7’500.- a titolo di ripetibili.
5. Con
l’appello 16 settembre 2024 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con
risposta 5 novembre 2024 - alla quale hanno poi fatto seguito la replica
spontanea 18 novembre 2024 e la duplica spontanea 19 dicembre 2024 -, l’attrice
ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la
petizione limitatamente alle sue richieste creditorie di CHF 111'600.- oltre
interessi al 5% dal 1° marzo 2020 (abbandonando con ciò l’altra richiesta volta
al rigetto dell’opposizione al PE), con protesta di spese e ripetibili.
6. L’art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono
impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza
(cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di
almeno CHF 10'000.- (cpv. 2).
Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia
pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una
controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.- (e meglio di CHF
111'600.-), è pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che,
essendo stato concretamente inoltrato dall’attrice alla Camera d’appello
competente per materia (art. 48 lett. b n. 1 LOG) entro il termine di 30 giorni,
sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), dalla
notificazione del giudizio (art. 311 cpv.
1 CPC in combinazione con l’art. 142 cpv.
3 CPC), avvenuta il 14 agosto 2024 (cfr. doc. C d’appello), è tempestivo e, da
questo punto di vista, ricevibile.
Anche
la risposta all’appello, inoltrata dal convenuto entro il termine di 30 giorni
dalla notificazione del gravame (art. 312 cpv.
2 CPC), avvenuta il 7 ottobre 2024, è a
sua volta tempestiva.
7. Il
Pretore aggiunto ha ritenuto che l’attrice non potesse pretendere la condanna del convenuto al pagamento di CHF 90'000.-
oltre interessi “a titolo di pena convenzionale” per la violazione della
clausola di “non-competition”. A suo giudizio, quella clausola era in
effetti inammissibile (DTF 130 III 353 consid. 2.1.1) per due ragioni, sia perché
concerneva il mercato della richiesta (di collaboratori) e non quello
dell’offerta (di servizi), sia perché l’attrice e la società Sw__________ __________,
nuova datrice di lavoro del convenuto dal 1° marzo 2020, non erano tra loro in
concorrenza (art. 340 cpv. 1 CO), il loro scopo sociale non essendo identico e
dovendosi anzi ritenere che la prima - almeno in rapporto alla seconda, a cui
era legata da un contratto quadro poi completato da “ordini di acquisti”
trimestrali (interrogatorio di S__________ __________ p. 2 segg.) - fosse di
fatto attiva nel prestito di personale per un periodo prolungato di tempo (testimonianza
di P__________ __________ p. 4, 5 e 9, interrogatorio del convenuto p. 8) mentre
che l’attività della seconda consisteva nel creare un’infrastruttura software
per l’identità digitale in Svizzera (interrogatorio di S__________ __________
p. 3; doc. 4). Sempre a suo giudizio, la clausola di “non-competition” era
in ogni caso inapplicabile in quanto l’assunzione del convenuto da parte della
società Sw__________ __________ era avvenuta per le sue capacità personali e
meglio perché costui disponeva delle competenze necessarie per lo svolgimento
del lavoro ed era conosciuto e ben integrato nel gruppo (testimonianza di P__________
__________ p. 10 e 16), siccome la cessazione dei rapporti di quest’ultima con l’attrice
a fine marzo 2020 era avvenuta per una sua strategia interna volta anche a
risparmiare sui costi, che consisteva nello “smantellamento” dei posti per
collaboratori esterni a favore di un team locale forte (interrogatorio di S__________
__________ p. 8, 12 e 15), e per il fatto che il passaggio del convenuto a
quella società non era suscettibile di creare un danno, tanto meno rilevante, essendo
noto che la cliente non intendeva prolungare il rapporto contrattuale
(testimonianza di P__________ __________ p. 15, interrogatorio del convenuto p.
7) .
7.1. In
questa sede l’attrice ha censurato l’intera motivazione resa dal giudice di
prime cure. Essa ha evidenziato che la clausola di “non-competition”
concerneva in realtà proprio il mercato dell’offerta (di servizi e prestazioni).
Ha poi aggiunto, dopo aver ribadito che l’attrice e la società Sw__________ __________
erano tra loro concorrenti fornendo entrambe servizi nell’ambito digitale e
tecnologico e non risultando che la prima avesse svolto l’attività di prestito
di personale a favore della seconda mentre che la seconda intendesse creare
un’infrastruttura software per l’identità digitale in Svizzera, che ad essere
determinante era però anche e soprattutto “il fatto che AO 1, grazie a
quanto acquisito durante il periodo in cui si trovava alle dipendenze della AP
1, potesse offrire le stesse identiche prestazioni lavorative ad un’azienda
piuttosto che all’altra, ciò che ha condotto con tutta evidenza alla
sottrazione di una cliente ai danni della ex datrice di lavoro” (appello p.
11), ovvero “il fatto … che il dipendente, esercitando le stesse mansioni
presso le due società, si è palesemente posto in un rapporto concorrente
rispetto alla sua ex datrice di lavoro” (appello p. 12). E ha infine escluso
che l’assunzione del convenuto da parte della società Sw__________ __________
avesse una forte componente personale siccome non avvenuta per le sue particolari
capacità personali o per l’esistenza di un particolare rapporto di fiducia, che
la cessazione dei rapporti con lei fosse avvenuta per una eventuale sua
strategia interna meritevole di protezione e che, non essendo per altro vero che
la cliente non intendeva prolungare il rapporto contrattuale (interrogatorio di
S__________ __________ p. 10), il passaggio del convenuto a quella società non fosse
suscettibile di crearle un danno rilevante.
7.2. Nel
caso di specie la pretesa dev’essere respinta già per il fatto che l’attrice - il
cui scopo consiste tra l’altro nella “consulenza strategica nell’ambito
delle tecnologie” e nella “valutazione dell’impatto di soluzioni tecnologiche
sui processi aziendali”, e in particolare nella “gestione e
coordinamento di iniziative progettuali volte a creare vantaggio competitivo
attraverso l’uso della tecnologia” nonché nello “studio, progettazione,
realizzazione e manutenzione di soluzioni informatiche, di siti web, di
integrazioni della telefonia fissa e mobile con sistemi informativi a supporto
delle operazioni e dei processi aziendali” (doc. B; cfr. appello p. 3) e
che non è così un’impresa di collocamento e prestito di personale soggetta con
ciò alla LC (cfr. per analogia TF 4C.360/2004 del 19 gennaio 2005 consid. 4.4)
né ha mai agito in tale veste - e la società Sw__________ __________ - il cui
scopo è in particolare “die Erbringung von Leistungen im Bereich der
digitalen Identitäten, elektronischen Identifizierung und elektronischen
Signaturen und ihrer Anwendung, welche unter anderem den Aufbau, den Betrieb
sowie das Auftreten als Zertifizierungs- und Vertrauensdienstanbieter sowie den
Aufbau entsprechender öffentlich verfügbarer Dienstleistungen umfasst, sowie
die Erbringung von Leistungen entsprechend den gesetzlichen Grundlagen und
technischen Standards über elektronische Identifizierung und qualifizierte und
nicht qualifizierte Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen als Aussteller
und im Zusammenhang mit elektronischen Identifizierungsmitteln, insbesondere
Identifizierungssystemen” (doc. 4) - , pur essendo attive nel medesimo
settore tecnologico e digitale, non erano però concorrenti (art. 340 cpv. 1 CO).
Esse non svolgevano infatti la stessa attività e non si rivolgevano alla stessa
clientela, tant’è che nemmeno risultavano offrire direttamente prestazioni atte
a soddisfare i medesimi bisogni, e dovendosi piuttosto ritenere che la seconda era
un cliente finale della prima (cfr. DTF 92 II 22 consid. 1d, secondo cui un
grossista e un dettagliante del medesimo settore non sono concorrenti) ma non
viceversa. La stessa attrice, che in violazione del suo obbligo di motivazione
(art. 311 cpv. 1 CPC) non ha censurato l’assunto pretorile secondo cui lo scopo
sociale delle due società non era identico e nemmeno ha illustrato le concrete
ragioni per cui ciò non dovesse essere il caso, ha per altro dato atto che la
società Sw__________ __________ era solo “un’azienda che si occupa della
fornitura di svariati servizi nel campo delle identità digitali e che, come cliente,
si appoggiava all’appellante per le sue attività di sviluppo informatico”
(appello p. 5).
Contrariamente
a quanto preteso nell’appello, il fatto che il convenuto, assunto alle
dipendenze di Sw__________ __________, svolga ora la medesima attività lavorativa,
sostanzialmente quella di “programmatore informatico” (appello p. 17), da
lui già prestata quando era impiegato dall’attrice presso quella società, induce
poi ad escludere - piuttosto che ad ammettere - che lo stesso abbia esercitato
un’attività concorrenziale che possa contrattualmente essergli vietata, non
potendosi ritenere che egli, nonostante abbia certo “fatto concorrenza” all’attrice
con la sua forza lavoro e le abbia sottratto un cliente, sia però entrato nel
mercato, personalmente o tramite la nuova datrice di lavoro, come suo concorrente
(cfr. Streiff/von Kaenel/Rudolph,
Arbeitsvertrag, 7ª ed., 2012, n. 7 ad art. 340 CO p. 1229 seg.; Rudolph, Fachhandbuch Arbeitsrecht,
2018, p. 296).
A
tale proposito la dottrina e la giurisprudenza hanno del resto già avuto modo
di stabilire, in un caso analogo a quello qui in esame, che lo specialista
informatico che viene impiegato dal suo datore di lavoro presso un cliente e che
in seguito entra alle dipendenze di quest’ultimo non viola in tal modo il
divieto di concorrenza (cfr. Streiff/von
Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 7 ad art. 340 CO p. 1230 e n. 13 ad art.
340 CO p. 1238; Rudolph, op. cit.,
ibidem; Arbeitsgericht Zürich, Urteil vom 30. Januar 1990, in: Entscheidungen
1989 und 1990, p. 45).
8. Il
Pretore aggiunto ha escluso che l’attrice potesse pretendere la condanna del convenuto al pagamento di CHF 21'600.-
oltre interessi “a titolo di risarcimento del danno” asseritamente
subito per non aver potuto fatturare alla cliente Sw__________ __________, nel
marzo 2020, le prestazioni che invece le erano sempre state prestate nei mesi
precedenti. Lasciata indecisa la questione, ritenuta “problematica”, a sapere
se la pretesa, non preceduta da un tentativo di conciliazione e nemmeno oggetto
di una formale domanda di mutazione dell’azione rispetto a quanto richiesto con
l’istanza di conciliazione (in cui era stata azionata una pretesa di CHF 45'000.-
“a titolo di pena convenzionale” per la violazione della clausola di “termination”),
fosse ammissibile, egli ha ritenuto che la stessa dovesse comunque essere
respinta per il fatto che, a fronte di un avviso di ritiro della raccomandata contenente
la disdetta depositato nella bucalettere dell’attrice venerdì 29 novembre 2019
alle ore 9.36 (doc. 2) e della mancata spiegazione e dimostrazione delle ragioni
per cui non sarebbe stato possibile ritirarla già quel giorno, la disdetta
doveva essere considerata notificata proprio in quella data, sicché il
contratto di lavoro era regolarmente giunto a termine a fine febbraio 2020.
8.1. In questa sede l’attrice, dopo aver premesso che la (nuova)
pretesa fatta valere con la petizione era senz’altro ricevibile non dovendo
nemmeno fare oggetto di una mutazione dell’azione, ha rimproverato al giudice
di prime cure di non aver rilevato che la stessa si fondava su due
argomentazioni giuridiche diverse, entrambe fondate: da una parte, laddove il
rapporto di lavoro tra le parti si fosse concluso solo il 31 marzo 2020 - ovvero
nel caso in cui le dimissioni le fossero state notificate solo nel dicembre
2019 per cui il convenuto, non essendosi più presentato sul posto di lavoro dal
1° marzo 2020, si fosse reso colpevole di un abbandono ingiustificato del posto
di lavoro - si trattava di una pretesa volta al “risarcimento” del maggior
“danno” e/o del “danno” suppletivo derivante dalla violazione
della clausola di “non-competition” rispettivamente dall’abbandono
ingiustificato del posto di lavoro (art. 340b cpv. 2 CO in combinazione con
l’art. 337d cpv. 1 CO); e dall’altra, laddove il rapporto di lavoro fosse terminato
già il 29 febbraio 2020 - ovvero nel caso in cui le dimissioni le fossero state
notificate ancora nel novembre 2019 - si trattava invece di una pretesa volta
al “risarcimento” del maggior “danno” derivante solo dalla
violazione della clausola di “non-competition” (art. 340b cpv. 2 CO).
8.2. Anche
in questo caso la pretesa, a prescindere dalla questione a sapere se fosse
irricevibile o meno, dev’essere respinta.
8.2.1. Nella
misura in cui la stessa - poco importando
in tal caso se il rapporto di lavoro tra le parti si fosse concluso già il 29
febbraio o solo il 31 marzo 2020 - era volta al “risarcimento” del maggior
“danno” derivante dalla violazione della clausola di “non-competition”
(art. 340b cpv. 2 CO), la stessa dev’essere disattesa per le considerazioni già
espresse al consid. 7.2.
8.2.2. Nella
misura in cui la pretesa era volta al “risarcimento”
del “danno” suppletivo derivante dall’abbandono ingiustificato del posto
di lavoro (art. 337d cpv. 1 CO), la stessa deve per contro essere disattesa per
il fatto che il rapporto di lavoro tra le parti si era in realtà concluso già
il 29 febbraio 2020, nel senso cioè che le dimissioni le erano state notificate
ancora nel novembre 2019.
La
dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che laddove
la disdetta venga comunicata con un invio raccomandato, se il funzionario
postale non ha potuto consegnarlo effettivamente al destinatario e ha lasciato
un avviso di ritiro nella cassetta delle lettere o nella casella postale,
l’invio è considerato ricevuto dal momento che il destinatario è in grado di
prenderne conoscenza secondo le indicazioni contenute nell’avviso di ritiro,
ritenuto che quel momento corrisponde al giorno stesso in cui l’avviso di
ritiro è depositato nella cassetta delle lettere o nella casella postale se ci si
può attendere dal destinatario che lo ritiri al più presto, o altrimenti quale
regola generale l’indomani di quel giorno (cfr. Streiff/von
Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 5 ad art. 335 CO p. 898; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar,
2014, n. 9 ad art. 335 CO; Wyler/Heinzer,
Droit du travail, 4ª ed., 2019, p. 618; Portmann/Rudolph,
Basler Kommentar, 7ª ed., 2019, n. 19 ad art. 335 CO; Bonard, in: Dunand/Mahon, Commentaire du
contrat de travail, 2ª ed., 2022, n. 4 ad art. 335 CO; DTF 137 III 208
consid. 3.1.2, 140 III 244 consid. 5.1, 143 III 15 consid. 4.1).
E
nel caso concreto è per l’appunto risultato che, a fronte di un invio
raccomandato contenente la disdetta impostato dal convenuto giovedì 28 novembre
2019 (cfr. doc. 2 e 3), il funzionario postale, non avendo potuto consegnarlo
all’attrice venerdì 29 novembre 2019 alle ore 9.36, le aveva a quel momento lasciato
nella cassetta delle lettere un avviso di ritiro (cfr. doc. 3; cfr. pure
appello p. 23) riportante l’indicazione che l’invio avrebbe potuto essere
ritirato sabato 30 novembre 2019 presso l’ufficio postale, presso cui è poi effettivamente
giunto, e poteva così essere ritirato, alle ore 8.33 di quel giorno (cfr. doc.
2). È invece per la prima volta solo in sede di replica spontanea all’appello, e
con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), che l’attrice ha messo in dubbio
che il tentativo di consegna postale dell’invio postale e il conseguente
rilascio dell’avviso di ritiro non fossero avvenuti correttamente (p. 18). In
tali circostanze quell’invio doveva pertanto essere considerato ricevuto
venerdì 29 novembre 2019 (giorno in cui l’avviso di ritiro era stato depositato
nella cassetta delle lettere dell’attrice potendosi attendere da lei che lo
ritirasse al più presto) o comunque, e al più tardi, sabato 30 novembre 2019
(l’indomani di quel giorno).
9. Ne discende che l’appello dell’attrice dev’essere
respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le
spese giudiziarie di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso
di CHF 111'600.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 16 settembre 2024 di AP 1 è respinto
nella
misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di
CHF 6’000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte
CHF 4’000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno CHF 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
lett. a e 100 cpv. 1 LTF).