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Decisione

12.2024.124

Discriminazione salariale basata sul sesso

17 febbraio 2025Italiano37 min

contrariamente a AO 1, si è occupato anche di fare dei servizi di approfondimento

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.124

Lugano

17 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2017.204 della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 22 maggio 2017 da

AO

1

patrocinata da PA 2

contro

AP

1

patrocinata da PA 1

chiedente l’attribuzione

della funzione “redattrice 5” a far tempo dal 17 marzo 2011 e la

condanna della convenuta al versamento degli adeguamenti salariali e delle

gratifiche di anzianità relativi alla funzione “redattrice 5” in maniera

retroattiva dal 17 marzo 2011, domanda quest’ultima che il 19 ottobre 2022 è

stata precisata nel senso della condanna della convenuta al versamento di fr.

250'319.- lordi - importo poi ridotto in sede conclusionale a fr. 235'482.-

lordi - oltre interessi al 5% dall’inizio di ogni mese in cui si era realizzata

la discriminazione a titolo di adeguamento salariale in maniera retroattiva dal

17 marzo 2011;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore

con decisione 31 luglio 2024 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta

al pagamento di fr. 192’085.- lordi oltre interessi al 5% dall’inizio di ogni

mese in cui si era realizzata la discriminazione a titolo di adeguamento

salariale in maniera retroattiva dal 17 marzo 2011;

appellante la convenuta con

appello 16 settembre 2024, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi;

mentre l’attrice con

risposta all’appello 25 ottobre 2024 ha postulato la reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili;

preso atto della replica

spontanea 8 novembre 2024 della convenuta e della duplica spontanea 28 novembre

2024 dell’attrice;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Il 17 marzo 2011 (doc. U) AP 1 ha comunicato alla sua dipendente AO 1 - nata nel

1961 e assunta nel 1987 - il

suo cambio di funzione, dal 1° marzo 2011, da quella di “documentatrice 2”

(doc. M; che faceva seguito a quella già riconosciutale dal marzo 1989 di “redattrice”

e dal gennaio 2002 di “redattrice specializzata”, cfr. doc. D e L) a

quella di “redattrice 3” con un grado di occupazione del 100%.

Dal 1° maggio 2016 alla lavoratrice, che dal gennaio

2014 ha lavorato con un grado di occupazione dell’80%, è poi stata attribuita

la funzione di “redattrice 4”, con conseguente riconoscimento del relativo

adeguamento salariale (doc. 6).

2. Ottenuta

l’autorizzazione ad agire, con petizione 22 maggio 2017 (il cui valore di causa

era stato indicato essere di almeno fr. 15'000.- “con riserva di adeguamento

a norma dell’art. 85 CPC”, cfr. p. 1) AO 1, lamentando una violazione della personalità ai sensi

dell’art. 328 CO e del divieto di discriminazione giusta l’art. 3 cpv. 2 LPar, ha

convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP

1, per farsi

attribuire la “funzione “redattrice 5” a far tempo dal 17 marzo 2011” (petitum

n. 1) e per condannare la convenuta “a versare … gli adeguamenti salariali e

le gratifiche di anzianità relativi alla funzione “redattrice 5” in maniera

retroattiva dal 17 marzo 2011” (petitum n. 2). In estrema sintesi, essa ha sostenuto che l’attività da

lei svolta precedentemente, di “documentatrice 2” e prima ancora di “redattrice

specializzata”, avrebbe dovuto tradursi nel marzo 2011, cioè al momento del

suo cambio di funzione a seguito dell’introduzione della nuova scala salariale nell’azienda,

nella qualifica di “redattrice 5” e non invece in quella attribuitale di

“redattrice 3” (e dal maggio 2016 di “redattrice 4”), che non

rispecchierebbe il suo reale valore.

La

convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

3. Con

decisione 5 marzo 2020 (inc. n. 12.2018.80) la scrivente Camera, in evasione di

un appello inoltrato dall’attrice, ha annullato la sentenza 20 aprile 2018, con

cui il Pretore aggiunto, dopo aver rifiutato di assumere le prove notificate

dalle parti, aveva respinto la petizione, e ha ritornato gli atti di causa alla

prima istanza per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

4. Esperita

l’istruttoria - nell’ambito della quale l’attrice, con scritti 19 ottobre e 6

dicembre 2022, aveva provveduto a precisare ai

sensi dell’art. 85 cpv. 2 CPC il petitum n. 2 nel senso che fosse fatto

ordine alla convenuta “di versare … la somma di fr. 250'319.- lordi oltre

interessi al 5% dall’inizio di ogni mese in cui si è realizzata la

discriminazione a titolo di adeguamento salariale in maniera retroattiva dal 17

marzo 2011” e, con il memoriale conclusionale, aveva poi ridotto tale somma

a fr. 235'482.- lordi oltre interessi prevalendosi pure di “una violazione

della parità di trattamento e una conseguente discriminazione fondata sul sesso

rispetto ad altri colleghi (maschi)” (p. 3)

e meglio quelli

inquadrati nella classificazione di “redattore 3” e di “redattore 4”

nella redazione de “__________” - il

Pretore, con decisione 31 luglio 2024, in parziale accoglimento della petizione,

per il resto respinta, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 192’085.-

lordi oltre interessi al 5% dall’inizio di ogni mese in cui si era realizzata

la discriminazione a titolo di adeguamento salariale in maniera retroattiva dal

17 marzo 2011, obbligandola a rifondere alla controparte fr. 12’000.- per

ripetibili.

Egli ha in sostanza respinto la domanda volta

all’attribuzione della funzione di “redattore 5” e ha parzialmente accolto

l’altra domanda con cui l’attrice nel suo memoriale conclusivo del 13 ottobre

2023 si era invece prevalsa della “disparità di trattamento salariale tra

lei e dei colleghi di sesso maschile, anche rispetto a quelli inquadrati nella

classificazione di “redattore 4”” rispettivamente di “redattore 3”,

e meglio con quelli “attivi nella redazione de “__________”” (p. 9 e 10).

5. Con

l’appello 16 settembre 2024 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con

risposta 25 ottobre 2024 (a cui hanno

fatto seguito la replica spontanea 8 novembre 2024 e la duplica spontanea 28 novembre

2024, allegati questi che di principio non sono tuttavia idonei a completare o integrare l’appello o la

risposta all’appello, segnatamente ad introdurre delle censure che non erano

state evocate in quei memoriali, cfr. DTF 142 III 413 consid. 2.2.4), la convenuta ha chiesto di riformare il querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi.

Essa ha lamentato la mancata quantificazione della

pretesa negli allegati preliminari, rispettivamente la sua tardiva

quantificazione solo il 19 ottobre 2022. Ha sostenuto che la mutazione

dell’azione intervenuta sempre a quel momento, per altro nemmeno ravvisata dal

Pretore, fosse inammissibile. Ed ha infine rilevato che il primo giudice non avrebbe

dovuto ammettere l’esistenza di una discriminazione salariale ai sensi della

LPar nei confronti dell’attrice rispetto ai colleghi maschi attivi nella

redazione de “__________” inquadrati nella classificazione di “redattore 3”

rispettivamente di “redattore 4”.

6. L’art.

308 CPC prevede tra le altre cose che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in

caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia

pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una

controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.- (e meglio,

secondo quanto indicato dall’attrice in sede conclusionale, di fr. 235'482.- lordi), è pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che,

essendo stato concretamente inoltrato dalla convenuta alla Camera d’appello

competente per materia (art. 48 lett. b n. 1 LOG) entro il termine di 30 giorni,

sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), dalla

notificazione del giudizio (art. 311 cpv.

1 CPC in combinazione con l’art. 142 cpv.

3 CPC), avvenuta il 6 agosto 2024, è tempestivo e, da questo punto di vista,

ricevibile.

Anche la risposta all’appello, inoltrata dall’attrice entro

il termine di 30 giorni dalla notificazione del gravame (art. 312 cpv. 2 CPC),

avvenuta il 27 settembre 2024, è a sua volta tempestiva.

7. A

questo stadio della lite è ormai pacifico che l’attrice non possa pretendere né

l’attribuzione della “funzione “redattrice 5” a far tempo dal 17 marzo 2011”

(petitum n. 1) né la condanna della controparte “a versare … gli

adeguamenti salariali e le gratifiche di anzianità relativi alla funzione

“redattrice 5” in maniera retroattiva dal 17 marzo 2011” (petitum n.

2 originario).

Stando

così le cose, non è necessario esaminare se, come invece qui sostenuto dalla

convenuta, il petitum n. 2 originario fosse irricevibile ai sensi

dell’art. 85 CPC per il fatto che la pretesa creditoria in esso contenuta non

era stata quantificata già negli allegati preliminari nonostante la sua

quantificazione fosse possibile e per il fatto che era stata tardivamente quantificata

nel senso “di versare … la somma di fr. 250'319.- lordi oltre interessi al

5% dall’inizio di ogni mese in cui si è realizzata la discriminazione a titolo

di adeguamento salariale in maniera retroattiva dal 17 marzo 2011” (petitum

n. 2 precisato) solo il 19 ottobre 2022 nonostante la controparte disponesse di

tutte le informazioni almeno dal 9 novembre 2020.

La

critica contenuta nell’appello sarebbe in ogni caso stata destinata

all’insuccesso. Da una parte la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione

(art. 311 cpv. 1 CPC), non ha in effetti spiegato per quale ragione il giudice

di prime cure avrebbe sbagliato, in occasione della decisione ordinatoria

processuale 13 gennaio 2023, a ritenere applicabile nella fattispecie l’art. 85

CPC siccome al momento dell’inoltro degli allegati preliminari l’attrice non

era in possesso delle informazioni e dei documenti rilevanti per la

quantificazione della pretesa creditoria, che erano invece in capo alla

controparte; ammettendo che l’attrice disponeva di tutte le informazioni e i

documenti nel novembre 2020, la convenuta stessa ha oltretutto implicitamente

dato atto che la quantificazione della pretesa creditoria non sarebbe così stata

possibile negli allegati preliminari. Dall’altra la giurisprudenza ha già avuto

modo di stabilire che la quantificazione della pretesa creditoria inizialmente

non cifrata può avvenire al più tardi anche solo in sede conclusionale oppure a

seguito dell’invito del giudice a volerla quantificare (DTF 149 III 405 consid.

4.3; TF 5A_977/2021 del 25 marzo 2024 consid. 2.1), di modo che nel caso

concreto la quantificazione effettuata dall’attrice il 19 ottobre 2022 non era assolutamente

tardiva.

8. In

questa sede si tratta unicamente di stabilire se ed eventualmente in quale

misura la convenuta possa essere obbligata a pagare all’attrice il salario

dovuto in conseguenza della discriminazione salariale basata sul sesso “tra

lei e dei colleghi di sesso maschile, anche rispetto a quelli inquadrati nella

classificazione di redattore 4”” rispettivamente di “redattore 3”, e

meglio quelli “attivi nella redazione de “__________””.

Nell’appello la convenuta ha escluso l’esistenza di un

tale obbligo a suo carico, fondandosi sia su considerazioni d’ordine (consid. 9)

sia su considerazioni di merito (consid. 12 e 13).

9. Per

la convenuta, l’attrice non poteva pretendere la sua condanna al pagamento del

salario dovuto in conseguenza di quella discriminazione salariale già per il

fatto che la mutazione dell’azione in tal senso, a suo dire intervenuta sempre il

19 ottobre 2022 e per altro nemmeno ravvisata dal giudice di prime cure, era

inammissibile siccome l’attrice “non ha motivato la propria richiesta e per

questo motivo non ha preteso che la nuova domanda fosse fondata su fatti o

mezzi di prova nuovi (art. 230 cpv. 1 lett. b CPC): infatti, ella disponeva sin

dal mese di novembre del 2020 di tutti i salari dei colleghi della redazione

della trasmissione “__________”” (appello p. 10 seg.). A torto.

9.1. Nel caso di specie la

convenuta non ha mai ritenuto di eccepire l’irritualità di quella mutazione

dell’azione, sulla quale per altro il giudice di prime cure non si è mai espresso

esplicitamente (anche se l’ha poi implicitamente ammessa), né dopo essersi

vista notificare gli scritti 19 ottobre e

6 dicembre 2022, né tanto meno dopo aver ricevuto il memoriale conclusivo

dell'attrice successivamente alla consensuale rinuncia alle arringhe finali.

Stando così le cose, essa

è malvenuta a lamentare per la prima volta solo in questa sede l’irritualità

della mutazione dell’azione (I CCA 29 gennaio 2019 inc. n. 11.2018.50 e 64,

12 marzo 2019 inc. n. 11.2017.65; II CCA 10 giugno 2014 inc. n. 12.2013.94).

9.2. E

comunque nella presente fattispecie quella

mutazione dell’azione, poco importa se formulata dall'attrice già con lo scritto 19 ottobre 2022 rispettivamente solo con lo scritto 6

dicembre 2022 o con il memoriale conclusivo (dai quali risultava riconoscibilmente

che l’attrice nell’ambito della domanda di cui al petitum n. 2 precisato

si era prevalsa di quella particolare discriminazione salariale fondandosi su dei

nuovi fatti e dei nuovi mezzi di prova, tant’è che la convenuta con scritto 9

gennaio 2023 prima e con il suo allegato conclusivo poi aveva provveduto ad

esprimere una serie di considerazioni di merito su quel tema), sarebbe stata da ammettere.

È innanzitutto

incontestato che la nuova pretesa creditoria doveva essere giudicata secondo la stessa procedura (art. 230 cpv. 1

lett. a CPC in relazione con l’art. 227 cpv. 1 CPC) e aveva un nesso materiale

con la pretesa precedente (art. 230 cpv. 1 lett. a CPC in relazione con l’art.

227 cpv. 1 lett. a CPC), e meglio quella di cui al petitum n. 2

originario, avente per oggetto una discriminazione, sia pure nell’ambito di una

promozione.

È poi incontestabile che la stessa era fondata su

nuovi fatti e su nuovi mezzi di prova (art. 230 cpv. 1 lett. b CPC), e meglio proprio

sulle circostanze attestate dalla documentazione versata agli atti dalla

convenuta, su edizione, solo nel novembre 2020.

Ed

è infine indubbio che la relativa mutazione dell’azione, fatta valere

dall’attrice al più tardi con l’allegato conclusionale, non fosse tardiva. Nelle

controversie rette dalla massima inquisitoria sociale di cui all’art. 247 cpv.

2 CPC, tra le quali rientrano anche quelle in materia di discriminazione fondata sul sesso di

cui alla LPar (art. 243 cpv. 2 lett. a CPC), una mutazione dell’azione non deve

in effetti avvenire immediatamente, ma è invece ammissibile fino alla

deliberazione della sentenza (art. 229 cpv. 3 CPC; TF 5A_16/2016 del 26 maggio

2016 consid. 5.1).

10. Passando

ad esaminare il merito della pretesa creditoria così validamente mutata, si

osserva che la

LPar concretizza il diritto costituzionale del divieto di discriminazione,

direttamente applicabile in virtù dell'art. 8 cpv. 3 Cost.,

che sancisce il diritto ad un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

Giusta

l'art. 3 LPar nei

rapporti di lavoro uomini e donne non devono essere pregiudicati né

direttamente né indirettamente a causa del loro sesso (cpv. 1); il divieto si

applica, fra l'altro, all'attribuzione dei compiti, alla retribuzione e alla

promozione (cpv. 2). Chi subisce una discriminazione ai sensi della predetta

norma può chiedere, tra le altre cose, di ordinare il pagamento del salario

dovuto (art. 5 cpv. 1 lett. d LPar).

Dato

che, nell'ambito di una controversia avente per oggetto una discriminazione a

motivo del sesso sul posto di lavoro, la prova verte in genere su fatti

relativi alla sfera d'influenza del datore di lavoro, il legislatore ha

introdotto l'art. 6 LPar. Si tratta di una norma

speciale rispetto all'art. 8 CC, che allevia l'onere

della prova nel senso che l'esistenza di una discriminazione fondata sul sesso

è presunta se la persona che se ne prevale la rende verosimile. In altre

parole, non è necessario che il giudice sia pienamente convinto della

fondatezza degli argomenti avanzati; basta che egli disponga d'indizi

sufficienti per ritenere possibili le circostanze allegate, senza escludere

conclusioni diverse (DTF 130 III 145 consid. 4.2, 142 II 49 consid. 6.2; TF

4C.138/2005 del 25 ottobre 2005 consid. 3, 8C_728/2021 del 18 maggio 2022

consid. 2.2.1). Per quanto qui interessa, la giurisprudenza ha già avuto modo

di stabilire che nei rapporti di lavoro di diritto privato qualora venga

riscontrata una differenza di remunerazione fra lavoratori di sesso opposto con

una posizione simile e mansioni comparabili si deve presumere che la stessa è di

natura sessista, se il salario della lavoratrice è inferiore di circa almeno il

15-25% di quello di un suo collega maschio o se quella sua remunerazione è

mediamente inferiore di almeno il 6% durante un periodo di cinque anni rispetto

a quella di un suo collega maschio (TF 8C_728/2021 del 18 maggio 2022 consid.

2.2.3, nel quale è stato altresì precisato, al consid. 2.2.1, che basta il

raffronto anche con solo collega di sesso opposto).

Nella

misura in cui la discriminazione salariale è stata resa verosimile, l'art. 6 LPar impone poi al datore di lavoro di

dimostrare che la differenza di trattamento si fonda su motivi obiettivi. Costituiscono

motivi obiettivi quelli che possono influenzare il valore stesso del lavoro,

come la formazione, l’anzianità, la qualifica, l’esperienza, il settore

concreto d’attività, le prestazioni effettuate, i rischi incorsi e il “cahier

de charges”. Delle differenze salariali possono giustificarsi anche per dei

motivi che non si rapportano direttamente all’attività svolta, ma che derivano

da preoccupazioni sociali, come gli oneri famigliari o l’età (DTF 142 II 49

consid. 6.3; TF 8C_728/2021 del 18 maggio 2022 consid. 2.2.2, 8C.272/2023 del

14 dicembre 2023 consid. 4.1). Qualora il datore di lavoro non riesca a

dimostrare che la differenza di trattamento si fonda su motivi obiettivi,

l'azione della lavoratrice va accolta, senza che sia necessario determinarsi

sull'esistenza di una politica del personale sessista (DTF 127 III 207 consid.

3b; TF 4C.138/2005 del 25 ottobre 2005 consid. 3).

11. Nel

caso di specie il Pretore ha sostanzialmente adottato la modalità di analisi teorizzata

dalla giurisprudenza, che - come si è appena visto - gli imponeva di esaminare dapprima

se una

discriminazione salariale era stata resa verosimile e, se era così, di poi valutare

se il datore di lavoro aveva dimostrato che la differenza di trattamento si

fondava su motivi obiettivi.

In tal senso egli, pur avendo evidenziato che

l’istruttoria non aveva in generale permesso di confermare l’esistenza di una

disparità di trattamento salariale tra l’attrice e i suoi colleghi maschi, ha dunque

ritenuto in un primo tempo accertato, raffrontando i salari dell’attrice (riportati

al 100%) con quelli del collega D__________ __________ (al quale - nato nel 1968 e assunto nel 1996 - era stata attribuita la funzione di “redattore 3”

dal 1° giugno 2010, di “redattore 4” dal 1° gennaio 2014 e di “redattore

5” dal 1° gennaio 2022, cfr. il suo curriculum vitae) nei periodi in

cui entrambi avevano avuto la medesima classificazione (di “redattore 3”

dal 1° marzo 2011 al 31 dicembre 2013 e di “redattore 4” dal 1° gennaio

2016 al 31 dicembre 2021), che tra loro fosse effettivamente emersa una

disparità di trattamento salariale, e meglio di complessivi fr. 192’085.- lordi

(fr. 27'444.- nel 2011, fr. 25'349.- nel 2012, fr. 24'843.- nel 2013, fr.

17'368.- nel 2016, fr. 16'397.- nel 2017, fr. 16'740.- nel 2018, fr. 26'079.-

nel 2019, fr. 20'987.- nel 2020 e fr. 16'878.- nel 2021).

Ciò

posto, ha quindi rilevato che le spiegazioni addotte nel suo memoriale

conclusivo dalla convenuta, alla quale incombeva l’onere della prova, a favore della

correttezza del loro diverso trattamento salariale, motivate dal fatto che la

loro situazione salariale (recte: professionale) non fosse comparabile, non

erano convincenti: a suo giudizio, a fronte dell’ovvietà “che queste due

persone facessero attività differenti” e che “fossero inserite nella

medesima classificazione” (p. 10), l’argomentazione giustificativa della

convenuta non avrebbe infatti dovuto riguardare tanto il primo tema (attività

diversa), come da lei invece fatto, quanto il secondo aspetto (classe uguale),

ciò che essa non aveva però provveduto a fare, non avendo comunque nemmeno fornito

alcuna giustificazione oggettiva a sostegno di questa tesi difensiva; ed ha

infine aggiunto che la convenuta nemmeno aveva provato che il raffronto tra i

due dipendenti non sarebbe stato possibile in quanto il salario di D__________ __________

comprendeva anche elementi salariali personali aggiuntivi quali ad esempio

bonus e indennità per figli.

12. In questa sede la convenuta ha dapprima sostenuto che

il giudice di prime cure avrebbe sbagliato nell’aver ritenuto accertata (recte:

resa verosimile) l’esistenza di una discriminazione salariale tra l’attrice e D__________

__________ fondata sulla LPar.

12.1. Essa

ha innanzitutto rilevato che “non è dato sapere sulla base di quali dati il

giudice di prime cure ha eseguito il raffronto salariale per gli anni in cui i

due colleghi hanno avuto la medesima classificazione” (appello p. 14).

La

censura dev’essere disattesa. Nonostante il Pretore non abbia specificato da quali

risultanze istruttorie aveva estrapolato i dati da lui utilizzati per il

raffronto salariale tra l’attrice e D__________ __________, è in effetti chiaro

che egli si era riconoscibilmente fondato sui dati riportati dall’attrice nel

suo scritto 6 dicembre 2022 (p. 2), poi parzialmente rettificati nel suo memoriale

conclusionale (p. 11), asseritamente risultanti dai certificati di salario

versati agli atti dalla convenuta il 19 ottobre 2020 e il 6 novembre 2020 prima

e il 10 febbraio 2023 e il 23 marzo 2023 poi. La stessa convenuta, avendo

aggiunto subito dopo, questione questa che verrà trattata più avanti (consid. 13.2),

che “il salario lordo figurante sul certificato di salario - sulla base del

quale l’appellata ha effettuato il proprio raffronto tanto in sede di quantificazione

della pretesa che in sede di conclusioni - comprende ... diverse componenti

salariali personali (bonus, assegni famigliari figli, indennità, ecc.) che non

permettono di raffrontare le due situazioni” (appello p. 14), ha per altro lasciato

intendere di aver comunque compreso che il Pretore si era appunto fondato su

quei certificati di salario.

Per

il resto, si osserva che la convenuta, in violazione del suo obbligo di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha censurato l’accertamento pretorile,

almeno implicito, secondo cui da quei dati fosse risultato che l’attrice aveva

percepito i seguenti salari (riportati al 100%): fr. 74'602.50 dal 1° marzo al

31 dicembre 2011, fr. 95’062.- nel 2012, fr. 96’332.- nel 2013, fr. 100’254.-

nel 2016, fr. 100’258.- nel 2017, fr. 100’304.- nel 2018, fr. 101’265.- nel

2019, fr. 100’305.- nel 2020 e fr. 101’545.- nel 2021; e che D__________ __________

aveva percepito i seguenti salari: fr. 102'046.50 dal 1° marzo al 31 dicembre

2011, fr. 120’410.- nel 2012, fr. 121’174.- nel 2013, fr. 121’963.- nel 2016,

fr. 120’754.- nel 2017, fr. 121’229.- nel 2018, fr. 133’864.- nel 2019, fr.

126’539.- nel 2020 e fr. 122’643.- nel 2021; ciò che aveva in definitiva portato

il primo giudice ad accertare (tenuto conto che l’attrice dal 2014 aveva però

effettivamente lavorato solo all’80%) una disparità di trattamento salariale di

complessivi fr. 192’085.- lordi (fr. 27'444.- nel 2011, fr. 25'349.- nel 2012,

fr. 24'843.- nel 2013, fr. 17'368.- nel 2016, fr. 16'397.- nel 2017, fr.

16'740.- nel 2018, fr. 26'079.- nel 2019, fr. 20'987.- nel 2020 e fr. 16'878.-

nel 2021). Oltretutto nel suo allegato conclusivo la convenuta stessa aveva citato

questi medesimi importi osservando che si trattava appunto dei dati contenuti

nella “tabella riportata nella presa di posizione del 6 dicembre 2022”

dell’attrice (p. 60), il tutto senza però aver minimamente preteso che potessero

essere errati.

12.2. La

convenuta ha in seguito lasciato intendere che la differenza salariale riscontrata

tra l’attrice e D__________ __________ nei periodi in cui entrambi avevano

avuto la medesima classificazione non fosse talmente importante da poter essere

verosimilmente considerata una discriminazione salariale ai sensi della LPar.

La

censura è ampiamente infondata. Dai dati sopra riportati è in effetti risultato

che in quei periodi l’attrice (al netto della riduzione del suo pensum

all’80% dal 2014) aveva guadagnato circa il 15-25% in meno di quanto aveva

guadagnato D__________ __________, e

meglio il 36.79% in meno dal 1° marzo al 31 dicembre 2011 (fr. 74'602.50 a

fronte di fr. 102'046.50), il 26.67% in meno nel 2012 (fr. 95’062.- a fronte di

fr. 120’410.-), il 25.79% in meno nel 2013 (fr. 96’332.- a fronte di fr.

121’174.-), il 21.65% in meno nel 2016 (fr. 100’254.- a fronte di fr. 121’963.-),

il 20.44% in meno nel 2017 (fr. 100’258.- a fronte di fr. 120’754.-), il 20.86%

in meno nel 2018 (fr. 100’304.- a fronte di fr. 121’229.-), il 32.19% in meno nel

2019 (fr. 101’265.- a fronte di fr. 133’864.-), il 26.15% in meno nel 2020 (fr.

100’305.- a fronte di fr. 126’539.-) e il 20.78% in meno nel 2021 (fr.

101’545.- a fronte di fr. 122’643.-); ed era parimenti risultato che la remunerazione della

prima era così risultata mediamente inferiore di almeno il 6% durante un

periodo di cinque anni rispetto quella del secondo, e meglio del 23.67% tra il

2016 e il 2021. In tali circostanze non occorre stabilire, come invece proposto

dall’attrice, se il fatto che la convenuta fosse un ente parastatale con

compiti di servizio pubblico imponesse eventualmente di applicare la più severa

giurisprudenza secondo cui nei rapporti di lavoro di diritto pubblico qualora venga

riscontrata una differenza di remunerazione fra lavoratori di sesso opposto con

una posizione simile e mansioni comparabili si deve presumere che la stessa è di

natura sessista, se il salario della lavoratrice è già inferiore di circa

almeno l’8-11% di quello di un suo collega maschio (TF 8C_728/2021 del 18

maggio 2022 consid. 2.2.3).

12.3. La

convenuta ha in seguito rimproverato al giudice di prime cure di aver messo a suo

carico l’onere di provare che la situazione professionale dell’attrice e di D__________

__________ non fosse comparabile; di non aver dedotto, dopo aver dato atto “che

queste due persone facessero attività differenti”, che ciò significava che

le attività da loro svolte non potevano essere considerate comparabili, come del

resto era risultato anche dal confronto delle relative carriere professionali;

e di aver gravemente violato la massima inquisitoria sociale sul tema per non

aver assunto delle prove d’ufficio e non aver formulato un interpello.

Neanche

questa censura può trovare accoglimento.

12.3.1. Il

terzo e ultimo rimprovero mosso al Pretore, quello cioè di aver gravemente

violato la massima inquisitoria sociale sul tema in questione (ma semmai sul

tema della prova principale da fornire della datrice di lavoro laddove la

lavoratrice abbia reso verosimile la discriminazione salariale, cfr. infra

consid. 13) per non aver assunto delle prove di sua iniziativa e non aver

formulato un interpello all’indirizzo della convenuta, è infondato.

L’art. 247 cpv. 2 lett. a

CPC stabilisce in effetti che nelle controversie in materia discriminazione fondata sul sesso di cui alla LPar

(art. 243 cpv. 2 lett. a CPC) il giudice accerta d'ufficio i fatti. La

disposizione impone in realtà al giudice solo un obbligo accresciuto di

interpello. Ciò significa che, come

nelle procedure ordinarie, rette dal principio attitatorio, spetta sempre alle

parti raccogliere gli elementi rilevanti del processo. Il giudice, in prima

istanza, deve unicamente informare le parti sul loro obbligo di

collaborare nell'accertamento dei fatti e nell’amministrazione delle prove e,

se ha oggettivamente motivo di dubitare della completezza delle allegazioni di

fatto e dei mezzi di prova da loro offerti, è tenuto a interrogarle a tale

proposito, fermo restando però che,

quando le stesse sono patrocinate da un avvocato, egli può e deve far prova di

riserbo (DTF 141 III 569

consid. 2.3.1 e 2.3.2; TF 4A_439/2018 del 27 giugno 2019 consid. 3.3).

Nel

caso di specie, la convenuta, che in prima sede era pacificamente patrocinata

da un avvocato, non può pertanto lamentare una violazione della massima

inquisitoria sociale.

12.3.2. Ma

nemmeno il primo e il secondo rimprovero mosso al Pretore sono tali da

migliorare la posizione processuale della convenuta. Nonostante essa possa

essere seguita laddove ha lamentato il fatto che il Pretore abbia messo a suo

carico l’onere di provare che la situazione professionale del collega D__________

__________ non fosse comparabile (DTF 144 II 65 consid. 7.2; TF 8C_424/2021 del

10 marzo 2022 consid. 6.2.2 e 6.3, secondo cui l’onere di spiegare perché la

situazione professionale dei due colleghi sia comparabile va posto a carico della

lavoratrice che lamenta una discriminazione salariale), è indubbio che l’attrice

ha adempiuto all’onere che le incombeva, avendo spiegato, come si dirà, per

quali motivi la situazione professionale del collega, con particolare riferimento

alle funzioni svolte, era complessivamente uguale o almeno simile alla sua (DTF

144 II 65 consid. 7.2).

Nel

caso concreto è in effetti incontestabile e incontestato - e in tal senso si

era invero espresso anche il Pretore, nella misura in cui aveva accertato che quelle

due persone “svolgono delle prestazioni lavorative pure comparabili” (p.

8), anche se poi aveva aggiunto, in modo generico e senza aver fornito alcuna

spiegazione, che fosse “ovvio”

che le stesse “facessero

attività differenti” (p. 10) - che l’attrice e D__________ __________ avevano

lavorato nella stessa redazione, quella del programma televisivo “__________”,

e che soprattutto dal 1° marzo 2011 al 31 dicembre 2013, rispettivamente dal 1°

gennaio 2016 al 31 dicembre 2021, avevano avuto la medesima classificazione (di

“redattore 3” nel primo periodo, rispettivamente di “redattore 4”

nel secondo). Dalla tabella riassuntiva denominata “Analisi storico __________

- 2022” versata agli atti il 10 febbraio 2023 è inoltre risultato che i due

colleghi avevano svolto il praticantato presso l’azienda, non erano mai stati “capo

edizione”, non avevano compiti di “presentazione” e non avevano “esperienza

giornalistica esterna”. In questa sede la convenuta ha invero sostenuto che

Fatti

i due “non svolgevano le medesime attività: quest’ultimo, ad esempio,

contrariamente a AO 1, si è occupato anche di fare dei servizi di approfondimento

per la trasmissione “__________”, trattasi di servizi di durata e complessità

maggiore rispetto ai classici servizi di cronaca” (appello p. 13): sennonché,

a parte il fatto che la circostanza esemplificativa è stata da lei addotta per

la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa

sede, si osserva che nemmeno è stato indicato quali sarebbero le eventuali risultanze

istruttorie che la comproverebbero.

13. Nel

caso - qui dunque verificatosi (cfr. supra consid. 12) - in cui

l’attrice avesse effettivamente reso verosimile l’esistenza di una

discriminazione salariale tra lei e D__________ __________ fondata sulla LPar,

la convenuta ha rilevato che

il giudice di prime cure avrebbe in ogni

caso sbagliato nel ritenere che essa non avesse dimostrato che quella differenza di

trattamento si fondava su motivi obiettivi.

13.1. La convenuta ha

innanzitutto rimproverato al giudice di prime cure di non averle permesso di

provare, nel caso come quello in esame in cui la verosimiglianza della

discriminazione salariale era stata ammessa sulla base di un raffronto con un

solo collega di sesso opposto, che in realtà quella presunta discriminazione doveva

essere esclusa sulla base di un cosiddetto “approccio collettivo”, a suo dire

ammesso dalla dottrina (Aubert/Lempen,

Commentaire de la loi fédérale sur l’égalité, p. 160). A tale proposito essa ha

evidenziato di aver versato agli atti il 10 febbraio 2023 la già menzionata

tabella riassuntiva denominata “Analisi storico __________ - 2022”,

dalla quale era emerso, come già indicato nel suo memoriale conclusivo, che “in

percentuale assoluta la media dei salari delle donne rispetto alla media dei

salari degli uomini tra il 2011 e il 2022 è inferiore del 2.83%: trattasi di una

differenza salariale minima che dimostra l’assenza di una disparità salariale a

titolo generale” (appello p. 18).

La censura è infondata. A

parte il fatto che dal documento in questione nemmeno è possibile evincere che

la media dei salari delle redattrici donne de “__________” rispetto alla media

dei salari dei redattori uomini del medesimo programma tra il 2011 e il 2022 sia

effettivamente stata inferiore solo del 2.83% (tanto più che dal documento

intitolato “Principali indicatori statistici Redazione Attualità Regionale AP

1 - maggio 2019”, versato agli atti il 26 luglio 2019 nell’ambito della

procedura d’appello inc. n. 12.2018.80, era invece risultato come nella

redazione de “__________” le donne fossero pagate il 6.4% in meno rispetto ai

loro colleghi uomini), si osserva che quel dato, anche laddove fosse

effettivamente corretto, non è in realtà determinante per il giudizio, dato che

il confronto non avrebbe dovuto essere fatto in modo complessivo per tutti i

lavoratori della redazione, ma piuttosto raffrontando i salari dei soli collaboratori

con la medesima qualificazione, sia essa stata quella di “redattore 3”, di

“redattore 4” o di “redattore 5”, il tutto tenendo poi anche

conto delle rispettive peculiarità (età, anni di servizio, esperienza giornalistica,

anni presso “__________”, ecc.); oltretutto le considerazioni critiche che

avevano indotto la convenuta in sede conclusionale (p. 19) e nella replica spontanea

all’appello (p. 9) a relativizzare e contestualizzare le risultanze del

documento intitolato “Principali indicatori statistici Redazione Attualità

Regionale AP 1 - maggio 2019” potevano essere estese per analogia anche

alle presunte risultanze della tabella “Analisi storico __________ - 2022”.

Ben più significativo, nonostante anche in tal caso valgano quelle medesime

riserve, è piuttosto il fatto, esso pure evocato dalla convenuta nel suo memoriale

conclusivo (p. 43 segg. e 63) ma non più riproposto nell’appello, che dalla stessa

tabella “Analisi storico __________ - 2022” era risultato che “la

differenza media assoluta tra il salario di AO 1 e i salari dei collaboratori

uomini tra il 2011 e il 2022 è inferiore del 9.70% (con una variazione da 7.59%

a 12.44% nei singoli anni)” (p. 44 seg.), e dunque - si aggiunga qui - sia

sempre stata superiore, in tutto in quel periodo di 12 anni, al limite del 6%

stabilito dalla giurisprudenza citata al consid. 10.

In definitiva dall’

“approccio collettivo” non si può concludere che all’interno della convenuta, e

meglio nella redazione de “__________”, le donne e in particolare l’attrice non

fossero discriminate a livello salariale rispetto ai colleghi uomini.

13.2. La convenuta ha in

seguito rilevato che il salario lordo figurante sul certificato di salario di D__________

__________ “comprende ... diverse componenti salariali personali (bonus,

assegni famigliari figli, indennità, ecc.) che non permettono di raffrontare le

due situazioni” (appello p. 14), lasciando con ciò intendere che quelle

diverse componenti (bonus, assegni famigliari figli, indennità, ecc.)

avrebbero

in realtà dovuto essere prese in considerazione e meglio avrebbero dovuto

essere dedotte dai vari conteggi.

La censura dev’essere

respinta già per il semplice fatto che la convenuta non ha qui comunque indicato,

prima ancora di averlo concretamente provato, a quanto ammonterebbero le somme corrispondenti

a quelle particolari componenti, che in tal modo avrebbero dovuto essere dedotte.

La convenuta non ha del resto nemmeno provato se D__________ __________ avesse

dei figli.

13.3. La convenuta ha quindi

evidenziato che la differenza salariale riscontrata tra l’attrice e D__________

__________ era giustificata dal particolare sistema salariale esistente

nell’azienda, in base al quale, in caso di medesima classificazione, il 75% del

salario era sostanzialmente “fisso” mentre il rimanente 25% era “variabile” nel

senso che dipendeva da una serie di criteri che andavano dalla formazione,

all’esperienza professionale, all’attitudine, alla prestazione globale, ecc. A

suo dire, proprio la miglior formazione, la maggior esperienza professionale e le

migliori attitudine e prestazione globale di D__________ __________ avevano

fatto sì che la parte “variabile” della sua remunerazione (pari dunque al 25%) fosse

superiore a quella percepita dall’attrice.

La censura non può trovare

accoglimento.

13.3.1. A livello di formazione non

è invero risultata una sostanziale differenza tra D__________ __________ e

l’attrice, il primo avendo conseguito una laurea in lettere e filosofia, la

seconda una laurea in lettere / storia dell’arte (cfr. rispettivi curricula

vitae).

13.3.2. Per quanto riguarda

l’esperienza professionale, la convenuta, riprendendo correttamente quanto riportato

nei rispettivi curricula vitae, ha evidenziato che D__________ __________

“è stato assunto alle dipendenze dell’appellante il 1° gennaio 1996 in

Considerandi

qualità di “praticante redattore” presso il vettore televisivo, al settore

Cronache; dopo un periodo di pratica di due anni egli è divenuto, il 1°

settembre 1998, “redattore” sempre presso il settore Cronache; a partire dal 1°

gennaio 2001, dopo un periodo di 5 anni, è passato - pur rimanendo nel vettore

televisivo - al settore Cultura e Fiction TV dove è rimasto sino al 1° gennaio

2006, momento a partire dal quale è passato definitivamente al settore Cronache

Regionali, trasmissione “__________”; a partire dal 1° giugno 2010 gli è stata

attribuita la funzione di “redattore 3” e nel 2014 quella di “redattore 4”; nel

2022.

D__________ __________ ha poi raggiunto il sommo livello di “redattore 5”,

funzione, quest’ultima, come evidenziato dall’On. Pretore nel giudizio qui

impugnato, che per essere ricoperta richiede qualità tecnica, organizzativa,

lavorativa e anche una visione del lavoro in linea con quella del datore di lavoro”

(appello p. 15 seg.); mentre che dal canto suo l’attrice “è stata assunta

alle dipendenze dell’appellante il 1° settembre 1987 in qualità di “praticante

redattrice” presso il vettore radiofonico; dopo aver svolto il ruolo di “redattrice””

(dal marzo 1989),

“rispettivamente di “redattrice specializzata””

(dal gennaio 2002), “per diversi anni presso il vettore radiofonico e occupandosi

pressoché esclusivamente di attività culturali, ella a partire dal 1° marzo

2005.

è passata al settore Documentazione e Archivi (oggi: Teche) in qualità di “documentarista

liv. 2”; successivamente, a partire dal 1° aprile 2006 è passata agli Archivi

televisivi; dal 1° settembre 2010 ha effettuato una “job rotation” di 6 mesi al

settore Cronache regionali, trasmissione “__________” ed in data 1° marzo 2011

ella è definitivamente passata al vettore televisivo in qualità di “redattrice

3”; a partire dal 2016, AO 1 è divenuta “redattrice 4”” (appello p. 16).

La deduzione della

convenuta secondo cui la diversità di trattamento salariale tra i due dipendenti

dipenderebbe così dal

fatto che “nel 2011, seppur entrambi classificati

quali “redattori 3”, D__________ __________ vantava un’esperienza di oltre 13

anni nel settore televisivo di cui 8 anni presso le Cronache regionali, mentre AO

1.

vantava un’esperienza di 6 mesi nel vettore televisivo presso le Cronache

regionali” (appello p. 16), per altro proposta in questi termini per la

prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede,

non convince, anche perché la convenuta non ha spiegato, ancor prima di averlo

provato, perché a livello salariale l’esperienza nell’azienda debba “pesare” in

modo diverso a dipendenza del fatto che sia stata maturata nel vettore radiofonico

piuttosto che in quello televisivo (e meglio poi in un determinato settore), e oltretutto

con una preminenza dell’esperienza proprio nel vettore televisivo (in senso

contrario anzi: teste E__________ __________ p. 4 seg.; sull’equipollenza

dell’esperienza in radio e TV, cfr. pure doc. 11, dove si legge, per il “redattore

3”, il “redattore 4” e il “redattore 5”, che “la funzione

è attribuita prevalentemente in Radio e in TV”). Ben più rilevante, sul

tema, appare semmai il fatto che nella più volte menzionata tabella riassuntiva

denominata “Analisi storico __________ - 2022”, accanto al criterio “anni

al __________” (che vede D__________ __________ superare l’attrice di 7

anni), ve n’erano però anche altri che dovevano “pesare” a favore dell’attrice,

e meglio il criterio “anni di servizio” (che vede l’attrice superare D__________

__________ di 7 anni), il criterio “età” (che vede l’attrice superare D__________

__________ di 9 anni), il criterio - considerato dalla stessa convenuta “uno

degli elementi oggettivi che nel caso concreto influisce sulla carriera

professionale e salariale” (conclusioni p. 61) - “esperienza giornalistica

AP 1” (che vede l’attrice superare D__________ __________ di 2 anni). In

assenza di migliori prove, non evocate nell’appello, queste circostanze permettono

tutto sommato di concludere, anche perché il fatto che l’attrice, diversamente

da D__________ __________, abbia lavorato per 5 anni e mezzo solo quale “documentarista

2” è “compensato” dal fatto che essa avesse però lavorato per oltre 3 anni quale

“redattrice specializzata”, qualifica superiore mai raggiunta da D__________

__________, che l’esperienza professionale di entrambi fosse sostanzialmente analoga.

13.3.3

Per la convenuta, ad

influire sull’ammontare del salario di D__________ __________ e dell’attrice

erano infine state anche l’attitudine e la prestazione globale del lavoratore. A

suo dire, “come rilevato dal giudice di prime cure, l’istruttoria ha messo

in evidenza, per il tramite delle testimonianze ma anche della documentazione

agli atti, le diverse difficoltà caratterizzanti l’approccio lavorativo di AO 1

ed anche i propri errori professionali (cfr. decisione 31 luglio 2024, p. 5-7);

dal canto suo, D__________ __________ ha raggiunto il sommo livello di “redattore

5” ciò che è dimostrativo di un corretto approccio lavorativo nonché di

un’ottima prestazione lavorativa” (appello p. 16).

Neanche quest’ultima

giustificazione, per altro sollevata in questi termini dalla convenuta per la

prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, appare

convincente.

Nella decisione impugnata

il Pretore si era in effetti limitato a concludere che l’attrice non potesse

pretendere di essere qualificata quale “redattrice 5”, cioè “di avere

la capacità di gestire un team, oppure di realizzare dei contributi, dei

servizi di alta e approfondita qualità, oppure di condurre dei programmi in

diretta in orari di alto ascolto, oppure con tutte le caratteristiche assieme o

almeno due delle tre” e in altre parole di essere “una persona che deve

fare squadra, deve avere delle competenze tecniche, deve avere una particolare

conoscenza del territorio, deve avere una particolare energia ossia una tenuta

psico-fisica tale da rispondere sempre “presente” a tutte le urgenze insite in

questa posizione, tanto più laddove si parla del settore dell’informazione”

(p. 5). Nel suo giudizio egli aveva infatti rilevato che l’attrice non aveva tali

caratteristiche, in particolare per fare la capo edizione de “__________”, visti

i suoi limiti di conoscenza del territorio della Svizzera Italiana, i suoi limiti

caratteriali e i suoi limiti di tenuta, ritenuto poi che le da lui accertate “difficoltà

caratterizzanti l’approccio lavorativo” della stessa riguardavano proprio l’aspetto

del “fare squadra”

(p. 5), mentre un solo teste aveva riferito che l’attrice

potesse aver commesso dei non meglio precisati “errori professionali … non

marginali” (p. 6). Nella sentenza impugnata non è invece stato minimamente sostenuto

che questi ultimi aspetti (“difficoltà caratterizzanti l’approccio

lavorativo” e “errori professionali”), che per altro nemmeno era

dato di sapere quando e con quale frequenza si fossero verificati e ripetuti,

potessero contribuire o aver contribuito negli anni a una sua minore remunerazione

quale “redattrice 3” o “redattrice 4”. E la convenuta non ha poi indicato

in questa sede quali concrete risultanze istruttorie (documenti o testimoni) avrebbero

invece comprovato quest’ultima circostanza, per altro già smentita dal fatto

che l’attrice aveva quasi sempre ricevuto qualifiche da “buono” a “molto buono”

(cfr. doc. K, O, R nonché le altre “schede di valutazione” prodotte agli

atti).

Quanto poi all’attitudine

e alla prestazione globale di D__________ __________ dal 2011 al 2021, si

osserva che la convenuta si è limitata a sostenere che la sua promozione nel

2022.

a “redattore 5” stava a significare che la sua attitudine e

prestazione globale fossero state ineccepibili. Sennonché quella promozione

significava in realtà solo che egli aveva allora adempiuto le condizioni per

tale funzione, riassunte più sopra, il che imponeva però di concludere e

contrario che negli anni precedenti, quelli cioè che qui interessano, non le

aveva ancora adempiute. Per il resto, la convenuta non ha addotto alcun’altra

prova concreta che permettesse di confermare o meno l’eccellenza delle

attitudini e delle prestazioni globali di D__________ __________.

Stando così le cose, non è

stato provato che l’attitudine e la prestazione globale dei due fossero state talmente

diverse da giustificare il loro diverso trattamento salariale nei periodi in

cui entrambi avevano avuto la medesima classificazione.

14.

Ne

discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui

è ricevibile.

Per

il presente giudizio, trattandosi di una controversia secondo la LPar, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. a

CPC). All’appellata, risultata vincente in questa sede, vanno riconosciute

congrue ripetibili, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr.

192’085.- lordi.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

I. L’appello 16 settembre 2024 di AP 1 è respinto

nella misura in cui è ricevibile.

II. Non si prelevano spese

processuali. L’appellante rifonderà all’appellata fr. 10’000.- per ripetibili

d’appello.

III. Notificazione:

- ;

- / .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

lett. a e 100 cpv. 1 LTF).