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Decisione

12.2024.126

Incidente stradale, omicidio colposo; azione contro l'assicurazione RC; perdita di sostegno, prescrizione della pretesa; interruzione della prescrizione, riconoscimento di debito, abuso di diritto

18 marzo 2025Italiano57 min

responsabilità civile del detentore di veicoli presso la AP2 INCIDENTALE e M______ A______, deceduto a seguito

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.126/156

Lugano

18 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2023.9 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 12 gennaio 2023 da

AP

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP2

INCIDENTALE

patrocinata dall’ PA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di almeno fr. 2'000'000.- oltre interessi al 5% da date e

su importi diversi, come meglio specificato nella petizione (pretesa

successivamente quantificata in fr. 4'008'790.85 oltre interessi);

domanda avversata dalla convenuta, che ha chiesto e

ottenuto la limitazione della procedura ex art. 125 lett. a CPC al tema della prescrizione/perenzione delle pretese attoree, e che il Pretore aggiunto

con decisione 22 agosto 2024

(rettificata in data 2 settembre 2024) ha parzialmente accolto limitatamente a

fr. 50'000.- oltre interessi, accertando la prescrizione delle pretese

eccedenti tale importo;

appellanti entrambe le parti:

l’attrice,

che con appello 20 settembre 2024 ha

chiesto in via preliminare la modifica dell’ordinanza sulle prove del 6

dicembre 2023 nel senso di ammettere l'audizione del teste L______ F______ e

l'edizione dalla convenuta e dalla fiduciaria C______ SA di tutta la

corrispondenza intercorsa tra di esse in relazione alla quantificazione delle

pretese attoree, nonché di assumere agli atti o ordinare in sede di appello

l’assunzione di tutte le prove non ancora assunte, e nel merito la riforma del querelato

giudizio, in via principale nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione

in relazione a tutte le pretese attoree, porre le spese giudiziarie di prima

sede a carico della controparte e rinviare l’incarto al Pretore aggiunto per la

prosecuzione della procedura, e in via subordinata nel senso di ridurre le

ripetibili a suo carico, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede

(inc. 12.2024.126);

la convenuta,

che con risposta e appello incidentale 5 novembre 2024 ha postulato, oltre che la

reiezione del gravame della controparte, anche di riformare il dispositivo n. 2

del giudizio pretorile nel senso di “respingere” la petizione e ritornare gli

atti al Pretore aggiunto per la continuazione della procedura, con protesta di

spese e ripetibili (inc. 12.2024.156);

vista la risposta all’appello incidentale 7 gennaio

2025 dell’appellante principale e la relativa replica spontanea 23 gennaio 2025

dell’appellante incidentale (inc. 12.2024.156);

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

In data 31 marzo 2010 si è

verificato un incidente della circolazione nel territorio di R______, sul passo

del M______ C______, che ha visto coinvolti T______ S______, assicurato per la

responsabilità civile del detentore di veicoli presso la AP2 INCIDENTALE e M______ A______, deceduto a seguito

della collisione.

B.

Nell’ambito del procedimento

penale aperto nei confronti di T______ S______, AP 1, vedova di M______

A______, si è costituita accusatrice privata e, tramite il patrocinio degli

avv.ti F______ S______ e G______ F______, con scritto 24 febbraio 2011 ha

inoltrato al Ministero pubblico (MP) una richiesta in risarcimento danni,

postulando la condanna di T______ S______ al pagamento di fr. 44'129.- (fr.

35'000.- per torto morale ex art. 47 CO + fr. 9'129.-, per spese di sepoltura

ex art. 45 cpv. 1 CO) oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2010 su fr. 35'000.- e

dal 24 febbraio 2011 su fr. 9'129.- (doc. 3). Successivamente, e meglio in

occasione del pubblico dibattimento innanzi alla Corte delle assise

correzionali di L______, l’accusatrice privata, patrocinata dall’avv. M______

T______, ha modificato “il punto riguardante il torto morale” aumentando

la sua pretesa a fr. 50'000.- oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2010 (doc. C,

p. 3).

C.

Con decisione 25 luglio 2013

(doc. C) la Corte delle assise correzionali del Tribunale penale cantonale

(TPC) ha dichiarato T______ S______ autore colpevole di omicidio colposo e

guida in stato di inattitudine, condannandolo in particolare a rifondere a AP 1

fr. 8'303.40 quale risarcimento delle spese legali e rinviando quest’ultima al

foro civile per le sue rimanenti pretese (ammesso il principio della

responsabilità dell’accusato). Al termine della procedura di appello avviata da

T______ S______, con decisione 22 ottobre 2014 la Corte di appello e revisione

penale (CARP) ha riconosciuto T______ S______ autore colpevole del solo reato

di omicidio colposo, condannandolo a versare a AP 1 (in quella sede patrocinata

dall’avv. L______ M______) fr. 8'303.40 + fr. 3'839.40 quale risarcimento delle

spese legali di primo e secondo grado. Per il resto, l’accusatrice è stata

rinviata al competente foro civile (doc. D).

D.

Conseguentemente AP 1, per il

tramite dei suoi legali (in particolare: avv. M______ P______, Studio legale

Ma______ P______), si è rivolta alla AP2

INCIDENTALE, assicurazione RC di T______ S______, onde discutere delle sue

pretese d’indennizzo. Su richiesta di AP 1, in data 23 gennaio 2015 l’assicurazione

ha rilasciato una dichiarazione di rinuncia a sollevare l’eccezione della

prescrizione sino al 31 dicembre 2015. La dichiarazione è stata rinnovata

annualmente, e meglio in data 6 novembre 2015 con scadenza al 31 dicembre 2016,

il 19 ottobre 2016 con scadenza al 31 dicembre 2017, il 28 settembre 2017 con

scadenza al 31 dicembre 2018 e il 9 settembre 2018 con effetto sino al 31

dicembre 2019 (doc. CC).

E.

Nel frattempo, con scritto 13

maggio 2016 AP 1 ha notificato all’assicurazione le sue pretese di complessivi

fr. 3'789'995.45, e meglio fr. 3'496'819.85 per perdita di sostegno, fr.

50'000.- per torto morale, fr. 132'970.85 per danni materiali (fra cui spese

funerarie e spese legali) e fr. 110'204.75 a titolo di interessi, importo poi

ridotto del 25% per tenere conto della concolpa di M______ A______ per avere

compiuto una manovra vietata che aveva contribuito all’incidente, ovvero a

complessivi fr. 2'842'496.60 (doc. DD).

F.

Il 7 novembre 2016,

l’ispettore assicurativo P______ M______ ha chiesto all’avv. P______ una serie

di documenti necessari “all’esecuzione di una perizia fiduciaria atta a chiarire

e quantificare il danno civile in relazione alla perdita di sostegno da lei

rivendicato”, trasmessi il 23 dicembre 2016 (doc. DD ultima pagina e doc.

EE).

G.

Il 27 ottobre 2017

l’assicurazione, per il tramite di P______ M______, ha comunicato a AP 1 la

propria presa di posizione, fondata sulla valutazione affidata alla C______ SA

(nella persona di L______ F______), rilevando innanzitutto l’importante quota

di corresponsabilità di M______ A______ nell’incidente (pari a suo modo di

vedere a 2/3, risalendo la causa predominante a un suo comportamento temerario,

ovvero a una sua “dissennata” manovra di immissione nella circolazione). L’assicurazione

ha poi negato qualsivoglia pagamento a titolo di perdita di sostegno,

sostenendo che AP 1 non avrebbe subito alcun relativo danno, potendo ella

finanziare il suo futuro tenore di vita mediante i redditi derivanti

dall’ingente sostanza patrimoniale ereditata dal marito. Essa invece

riconosceva un danno di fr. 41'250.- per torto morale e relativi interessi e di

fr. 39’664.95 per spese funerarie e legali e relativi interessi, per complessivi

fr. 80'914.95, ma riduceva tale importo a 1/3 (pari alla quota di

responsabilità a suo modo di vedere a carico del proprio assicurato),

dichiarandosi dunque disposta a versare un indennizzo di fr. 26'971.65 (doc.

FF).

H.

Con e-mail 21 maggio 2019, i

legali di AP 1 hanno proposto un incontro all’assicurazione onde discutere

della vertenza e chiederle di rivalutare la sua presa di posizione dell’ottobre

2017, tenutosi il 29 maggio seguente (doc. GG, LL). Successivamente, a fine

agosto 2019 l’assicurazione ha chiesto ai suddetti legali l’invio di

documentazione fiscale, onde effettuare una rivalutazione della situazione,

documentazione che è stata trasmessa nelle settimane successive (doc. GG, QQ).

I.

Il 12 maggio 2020 P______

M______ ha informato i patrocinatori di AP 1, su loro richiesta, di aver

provveduto a sollecitare il perito fiduciario incaricato dall’assicurazione e

di essere in attesa di un suo riscontro (doc. HH).

J.

Con scritto 3 giugno 2020 l’assicurazione

ha tuttavia comunicato a AP 1 di aver rilevato il mancato rinnovo della

dichiarazione di rinuncia a sollevare l’eccezione di prescrizione e la

conseguente intervenuta prescrizione delle pretese da lei avanzate nei

confronti suoi e del suo assicurato (doc. II).

K.

Il 10 giugno 2020 i

patrocinatori di AP 1 hanno contestato la prescrizione delle pretese in

questione, rilevando in sintesi che il termine di 7 anni era stato interrotto

in sede di procedimento penale e aveva ricominciato a decorrere con la

decisione della CARP del 22 ottobre 2014 oppure al più presto con il passaggio

in giudicato della decisione della Corte delle Assise Correzionali nel luglio

2013 (allorché è stato accertato il principio della responsabilità di T______

S______), per cui lo stesso scadeva al più presto nel luglio 2020, se non

nell’ottobre 2021. Hanno pure osservato che a loro modo di vedere l’agire della

controparte era contraddittorio e contrario alla buona fede, dal momento che le

trattative e gli approfondimenti avevano richiesto molto tempo e che

quest’ultima ancora nel maggio 2020 aveva confermato il suo accordo a

continuare le trattative e si era impegnata a effettuare una rivalutazione

della sua proposta del 2017 (che era in fase di conclusione) senza opporre

alcuna riserva relativa alla prescrizione (doc. LL).

L.

Con scritto 7 luglio 2020 (doc.

5), l’assicurazione ha ribadito la sua posizione, osservando che AP 1 aveva

interrotto la prescrizione limitatamente agli importi ivi quantificati, ovvero

fr. 50'000.- oltre interessi per torto morale ex art. 47 CO e fr. 9'129.- oltre

interessi per spese funerarie ex art. 45 cpv. 1 CO, ma non in relazione a

un’eventuale pretesa per perdita di sostegno, mai sollevata né quantificata.

Sicché a eccezione di quei due importi (per i quali era a disposizione per

ulteriore discussione e liquidazione), la prescrizione era sopraggiunta il 31

dicembre 2019. Inoltre l’assicurazione ha rilevato che a suo modo di vedere la

controparte, patrocinata da legali, non poteva dedurre dagli accertamenti in

corso che essa intendeva rinunciare all’istituto della prescrizione, e di

conseguenza astenersi dal richiedere il rinnovo della dichiarazione di rinuncia.

M.

Con PE n. ________, emesso in

data 24 giugno 2021 AP 1 ha AP2 INCIDENTALE per fr. 2'840'000.- oltre

accessori. L’escussa ha interposto opposizione (doc. MM). In realtà, in causa (cfr.

petizione, p. 9 ad N) AP 1 ha osservato di avere fatto spiccare un precetto

esecutivo nei confronti della controparte già in data 26 giugno 2020, rinviando

al doc. MM (che invero, come detto, è un PE del 24 giugno 2021). Ad ogni modo, la

sua allegazione non è stata contestata dall’assicurazione.

N.

Previo inoltro dell’istanza di

conciliazione in data 10 settembre 2021 e ottenimento dell’autorizzazione ad

agire il 12 ottobre 2022 (doc. B), con petizione 12 gennaio 2023 AP 1 ha convenuto in giudizio AP2 INCIDENTALE innanzi alla

Pretura del Distretto di Lugano (Sezione 2) postulando la sua condanna al

pagamento di almeno fr. 2'000'000.- oltre interessi a titolo di torto morale (fr. 50'000.-), perdita di

sostegno (fr. 3'825'820.-) e danni materiali (fr. 132'970.90, di cui fr.

9'129.- per spese funerarie e vari importi per spese legali).

O.

Con ordinanza 18 gennaio 2023,

il Pretore aggiunto ha notificato la petizione alla convenuta e le ha assegnato

un termine di 30 giorni per presentare l’allegato di risposta.

P.

Con scritto 26 gennaio 2023 la convenuta ha chiesto al Pretore aggiunto di

limitare il processo ex art. 125 lett. a CPC al tema della prescrizione,

rispettivamente della perenzione delle pretese attoree, prorogando di almeno 30

giorni il termine per presentare una risposta limitata a questo tema.

Con

ordinanza 27 gennaio 2023 il Pretore aggiunto ha annullato il termine assegnato

alla convenuta per rispondere e ha convocato le parti a un’udienza istruttoria

tenutasi in data 14 febbraio 2023, in occasione della quale all’attrice è stato

assegnato un termine di 15 giorni per prendere posizione sull’istanza di

limitazione.

Con

osservazioni 24 febbraio 2023, l’attrice si è rimessa al giudizio del Pretore

aggiunto.

Con

ordinanza 12 aprile 2023, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di

semplificazione del processo, assegnando alla convenuta un termine di 30 giorni

per presentare una risposta di causa limitatamente al tema della

prescrizione/perenzione.

Q.

In data 13 giugno 2023 la

convenuta ha prodotto la propria risposta, chiedendo di accertare l’intervenuta

prescrizione, rispettivamente la perenzione, delle pretese formulate

dall’attrice con petizione 12 gennaio 2023, a eccezione dell’importo di fr.

50'000.- oltre interessi del 5% dal 30 aprile 2010.

R.

Con replica 5 settembre 2023 e

duplica 10 ottobre 2023 le parti hanno approfondito la tematica, esprimendo

posizioni diametralmente opposte.

S.

In sintesi, l’assicurazione ha

rilevato che la controparte, in sede penale, aveva interrotto la prescrizione limitatamente

all’importo di fr. 50'000.- per torto morale e spese legate al decesso del marito

(sicché il termine di prescrizione di 7 anni aveva ricominciato a decorrere nel

novembre 2014 ed era stato nuovamente interrotto nel 2021 prima della sua

scadenza), ma non per le sue altre pretese eccedenti fr. 50'000.-, e

segnatamente per quella relativa alla perdita di sostegno, già allora

quantificabile ma avanzata per la prima volta con lo scritto del 13 maggio 2016

(doc. DD) e prescrittasi il 1° gennaio 2020 (con la scadenza del termine

indicato nell’ultima dichiarazione di rinuncia ad eccepire la prescrizione,

cfr. doc. CC). L’assicurazione non avrebbe mai riconosciuto né un suo relativo

obbligo di risarcimento né la derivante pretesa (neppure nel suo fondamento) e

anzi l’avrebbe contestata già con lo scritto del 27 ottobre 2017 (doc. FF), per

assenza di un danno. Tale presa di posizione non sarebbe mai stata revocata. La

sua disponibilità a effettuare approfondimenti su richiesta della controparte (invero

in corso già dal 2016 ovvero dal termine della procedura penale) e le

successive discussioni e trattative (aventi per oggetto anche il tema della

prescrizione) non potrebbero né lasciare intendere una sua volontà di

riconsiderare la sua posizione né costituire un riconoscimento di debito ex

art. 135 n. 1 CO né sarebbero contraddittorie con l’eccezione di prescrizione

poi sollevata e derivante dalla disattenzione dei patrocinatori AP 1, che avevano

omesso di sollecitare un rinnovo della dichiarazione di rinuncia. D’altronde, a

fronte dell’intervenuta prescrizione in data 1° gennaio 2020, qualsiasi suo

comportamento successivo sarebbe stato comunque ininfluente e inadatto a

interrompere un termine ormai scaduto.

T.

Invece, AP 1 ha premesso che

secondo autorevole dottrina, se in un procedimento penale il responsabile è

condannato in modo definitivo, le relative pretese di risarcimento civile non

sarebbero più soggette a prescrizione. Ha poi evidenziato che a suo modo di

vedere l’interruzione della prescrizione ottenuta mediante la sua azione

adesiva nella procedura penale avrebbe avuto effetto per tutta la pretesa di

risarcimento e non solo per l’importo richiesto in sede penale, sicché la

prescrizione sarebbe subentrata al più presto nel luglio 2020, se non

nell’ottobre 2021, e la decorrenza del termine sarebbe stata tempestivamente

interrotta mediante PE in data 26 giugno 2020. Inoltre, secondo l’attrice la

svista relativa all’omessa richiesta di un rinnovo della dichiarazione di

rinuncia (richiesta che sarebbe stata invero opportuna per motivi di prudenza)

non sarebbe determinante per l’esito del giudizio. Difatti, l’assicurazione

avrebbe sempre riconosciuto la responsabilità del proprio assicurato (peraltro

accertata in maniera definitiva in sede penale) e il derivante obbligo di

risarcimento anche in relazione alla perdita di sostegno; oggetto di discussione

sarebbe stata unicamente la quantificazione del danno (che non poteva avvenire

in sede penale necessitando di lunghi e complessi accertamenti) e la relativa

riduzione per colpa grave. Tant’è che già nel 2017 l’assicurazione avrebbe

mostrato disponibilità a trattare la questione, che in occasione dell’incontro

del 29 maggio 2019 le parti avrebbero discusso il tema del riconoscimento di un

importo per perdita di sostegno (viste le importanti spese correnti sostenute

dalla vedova e nel frattempo emerse/accertate, in particolare relative a

imposte e oneri sociali), che fra il 2019 e il 2020 l’ispettore P______ M______

si sarebbe impegnato, per conto dell’assicurazione, a rivalutare la sua

proposta del 2017 sulla base dei nuovi documenti trasmessi e per mezzo di

un’impegnativa perizia contabile, come pure che a inizio maggio 2020 egli avrebbe

ancora sollecitato approfondimenti specialistici e preannunciato un riscontro

entro breve tempo, senza formulare alcuna riserva o obiezione relativa alla

prescrizione. Sicché con il proprio comportamento l’assicurazione avrebbe più

volte confermato il suo obbligo di principio di versare un risarcimento per

perdita di sostegno (ancora da quantificare), ovvero avrebbe espresso un

riconoscimento di debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 135 n. 1

CO, e la sua successiva eccezione di prescrizione sarebbe contraddittoria e

abusiva.

U.

Dopo l’esperimento

dell’istruttoria parziale riferita alla questione della prescrizione (comprendente

le audizioni degli allora patrocinatori dell’attrice avv. L______ M______ e

avv. M______ P______, nonché dell’ispettore assicurativo della convenuta,

P______ M______), le parti hanno prodotto i loro allegati conclusivi scritti sul

tema in data 16 aprile 2024 (la convenuta) e 26 aprile 2024 (l’attrice).

In

particolare, con le sue conclusioni, l’attrice ha precisato la propria pretesa,

quantificandola in fr. 4'008'790.85, ovvero fr. 2'070'492.- per perdita di

sostegno dal 31 marzo 2010 al 31 dicembre 2020, fr. 1'034'029.- per perdita di

sostegno dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2033, fr. 721'299.- per perdita di

sostegno dal pensionamento (1° marzo 2033), fr. 132'970.85 per danni materiali

e fr. 50'000.- per torto morale.

V.

Con decisione 22 agosto 2024

(rettificata in data 2 settembre 2024 limitatamente all’indicazione dei rimedi

giuridici) il Pretore aggiunto ha accolto l’eccezione di prescrizione delle

pretese attoree sollevata dalla convenuta per l’importo eccedente fr. 50'000.-

oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2010 (dispositivo n. 1), accolto

parzialmente la petizione 12 gennaio 2023 condannando la convenuta a versare

all’attrice fr. 50'000.- oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2010 (dispositivo

n. 2) e posto la tassa di giustizia di complessivi fr. 20'000.- oltre alle

spese relative alla procedura di conciliazione di fr. 4'000.- a carico

dell’attrice, pure tenuta a rifondere alla controparte l'importo di fr.

80'000.- per ripetibili.

W.

Con appello 20 settembre 2024

l’attrice si è aggravata contro tale giudizio, postulando in via preliminare la

modifica dell’ordinanza sulle prove del 6 dicembre 2023 nel senso che siano

ammesse l'audizione del teste L______ F______ e l'edizione dalla convenuta e

dalla fiduciaria C______ SA di tutta la corrispondenza intercorsa tra di esse

in relazione alla quantificazione delle pretese attoree, e che tutte le prove

non ancora assunte siano “assunte agli atti o ordinate in sede di appello”,

e nel merito la riforma del querelato giudizio, in via principale nel senso di

respingere l’eccezione di prescrizione con riferimento a tutte le

pretese da lei fatte valere, porre le spese giudiziarie di prima sede a carico

della controparte e rinviare l’incarto al Pretore aggiunto “per la

prosecuzione della discussione con la replica e con la duplica su tutte le

questioni di merito non ancora decise”. In via subordinata, l’appellante ha

invece chiesto di modificare il dispositivo n. 3 riducendo le ripetibili di

prima sede a suo carico. Il tutto in ogni caso con protesta di spese e

ripetibili di seconda sede (inc. 12.2024.126).

X.

Con scritto 23 settembre 2024

lo Studio legale Ma______ P______, per il tramite dell’avv. E______ M______

C______, ha comunicato la rinuncia al mandato di patrocinio di AP 1, a cui è

subentrato l’avv. PA 2 (cfr. comunicazione 23 settembre 2024).

Y.

Con risposta 5 novembre 2024

la convenuta si è opposta al gravame, postulandone l’integrale reiezione, e ha

sollevato appello incidentale, chiedendo la modifica del dispositivo n. 2 della

decisione pretorile nel senso che la petizione sia “respinta” e che gli atti

vengano ritornati al Pretore aggiunto per la continuazione della procedura, con

protesta di spese e ripetibili di seconda sede (inc. 12.2024.156). In sostanza,

essa ha rilevato che il primo giudice non avrebbe potuto accogliere la

petizione per fr. 50'000.-, non essendo la causa al riguardo ancora matura per

il giudizio.

Z.

Con risposta all’appello

incidentale 7 gennaio 2025 l’appellante principale si è opposta al gravame

della controparte, postulandone l’integrale reiezione (per quanto ammissibile).

Sul tema, l’appellante incidentale ha ancora preso posizione con replica

spontanea 23 gennaio 2025. L’appellante principale non ha prodotto una duplica

spontanea.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali

di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

Nella

fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.

2.

I termini di impugnazione, di

risposta e per formulare appello incidentale sono di 30 giorni (art. 311 cpv.

1, 312 cpv. 2 e 313 cpv. 1 CPC).

Nel

caso concreto, l’appello 20 settembre 2024 contro la decisione 22 agosto 2024

(rettificata in data 2 settembre 2024) è tempestivo, così come sono tempestivi

la risposta e l’appello incidentale 5 novembre 2024, la risposta all’appello

incidentale 7 gennaio 2025 (tenuto conto delle ferie giudiziarie natalizie ex

art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e dell’art. 142 cpv. 3 CPC) e la replica spontanea

23.

gennaio 2025.

3.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa

nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena

l’irricevibilità delle medesime.

4.

Con l’impugnata decisione il

Pretore aggiunto, dopo aver accertato la propria competenza territoriale ex

art. 38 CPC, ha in particolare osservato che l’azione di risarcimento o di

riparazione derivante da infortuni cagionati da veicoli a motore, all’epoca dei

fatti, si prescriveva in 2 anni dal giorno in cui la parte lesa aveva

conosciuto il danno e la persona responsabile, ma in ogni caso nel termine di

10.

anni dal giorno dell’infortunio. Tuttavia, se l’azione deriva da un reato

per il quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga,

questa è applicabile anche all’azione civile (art. 83 cpv. 1 vLCStr, v. anche

art. 60 cpv. 2 CO), come pure all’azione promossa direttamente nei confronti

dell’assicurazione civile ex art. 65 cpv. 1 LCStr. Ciò si realizzava nella

fattispecie, dal momento che per i reati in discussione, il termine di

prescrizione dell’azione penale ammontava a 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c vCP,

art. 117 CP, art. 90 seg. vLCStr). Il primo giudice ha poi evidenziato che

l’interruzione della prescrizione verso la persona civilmente responsabile vale

anche verso l’assicuratore (art. 83 cpv. 2 vLCStr), e che in caso di

interruzione mediante azione adesiva nel procedimento penale, dopo la condanna

definitiva (che comporta il decadimento della prescrizione penale) inizia a

decorrere un nuovo termine di prescrizione, che può essere solo quello civile

ex art. 60 cpv. 1 CO o ex art. 83 cpv. 1 LCStr. Ha poi precisato che l’azione

adesiva interrompe la prescrizione solo quando è formalizzata, specificata e

quantificata con la necessaria precisione.

Nel

merito, il Pretore aggiunto ha rilevato che è incontestato e pacifico (cfr.

doc. C, D) che in sede penale AP 1 aveva fatto valere unicamente una pretesa

per torto morale e una per spese funerarie, per complessivi fr. 44'129.- (oltre

interessi), aumentate poi in un secondo tempo a fr. 50'000.- (oltre interessi),

sempre per lo stesso titolo. Ella in tale sede non aveva avanzato alcuna richiesta

per perdita di sostegno, malgrado ciò fosse possibile, perlomeno in occasione

del dibattimento (avvenuto a distanza di 3 anni dall’incidente stradale), anche

solo fornendo un importo del tutto indicativo e stimandolo in maniera generosa

e prudenziale. Conseguentemente, AP 1 non aveva mai interrotto, mediante la sua

azione adesiva (art. 135 n. 2 CO), il termine di prescrizione per tale pretesa,

che giungeva a scadenza il 31 marzo 2017 ma si era prorogato, in virtù delle

varie dichiarazioni di rinuncia, al 1° gennaio 2020.

Secondo

gli accertamenti del Pretore aggiunto, neppure si poteva derivare dal

comportamento dell’assicurazione (sottoscrizione delle dichiarazioni di rinuncia,

richiesta di documentazione, svolgimento di analisi e di una perizia) un

riconoscimento di debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 135 n. 1

CO, che per sua natura dev’essere espresso in modo chiaro. Difatti, posto che la

sottoscrizione di una o più dichiarazioni di rinuncia ad eccepire la

prescrizione non implica alcun riconoscimento di debito, con il suo scritto del

27.

ottobre 2017 (doc. FF) l’assicurazione aveva chiaramente negato ogni pagamento a titolo di perdita

di sostegno all’attrice (poiché a suo giudizio inesistente), e il teste P______ M______ nella sua audizione lo aveva

ribadito, escludendo poi fermamente e a più riprese di essersi impegnato nei

confronti dei legali di AP 1 a rivedere la decisione negativa

dell’assicurazione e rilevando di essersi piuttosto limitato ad accettare di esaminare,

per correttezza professionale, le nuove richieste e i nuovi eventuali documenti

a lui sottoposti. Il primo giudice ha ritenuto tali affermazioni credibili e

logiche, malgrado la diversa lettura dei fatti dell’avv. M______ P______, non

avendo l’assicurazione avuto motivo di riconoscere un qualsivoglia obbligo per

perdita di sostegno – dell’ordine di milioni di franchi – in assenza di

documenti chiari e completi e prima di aver svolto gli approfondimenti del

caso. Sicché nel suo comportamento non è ravvisabile un riconoscimento di

responsabilità, bensì unicamente una dichiarazione di approfondire la questione

(“Erklärung der Sache nachzugehen”, cfr. STF 4A_111/2018 del 5 ottobre

2018.

consid. 5.3.1), serietà professionale, impegno e più in generale un

atteggiamento innegabilmente nell’interesse della stessa AP 1, che non esentava

quest’ultima dall’intraprendere i

passi necessari per interrompere la prescrizione.

Infine, il Pretore aggiunto ha escluso che l’assicurazione abbia

sollevato l’eccezione di prescrizione in maniera abusiva, non risultando

adempiuti i requisiti imposti dalla giurisprudenza (STF 4C.421/2005 del 6

aprile 2006 consid. 5.1, DTF 113 II 269), ovvero non emergendo dagli atti di causa che essa, con il proprio

comportamento antecedente al subentro della prescrizione (segnatamente dal 21

maggio 2019, data di richiesta dell’incontro per la rivalutazione del caso, al

1° gennaio 2020, non essendo il periodo successivo determinante), abbia in

qualche modo indotto AP 1 a non intraprendere il necessario a tutela dei propri

diritti (e anzi essendo accertato che l’omissione è stata il frutto di una

dimenticanza dell’attrice medesima, cfr. petizione, p. 12 ad 1.4, replica ad

1.3

e 1.4, teste avv. L______ M______). Inoltre, il semplice fatto che il

debitore partecipi alla ricerca di una soluzione con il creditore o avanzi

offerte di transazione (in concreto financo assenti), ma senza riconoscere

espressamente o tacitamente la propria responsabilità, non può indurre il

creditore a fare un affidamento tale sul raggiungimento di un accordo da

indurlo a rinunciare all’adozione delle misure necessarie ad interrompere la

prescrizione, e non rende abusiva l’eccezione di prescrizione (STF 4C.421/2005

del 6 aprile 2006 consid. 5.2, IICCA n. 12.97.299 del 21 luglio 1998 consid. 7).

In

conclusione, il giudice di prima sede ha pertanto accolto l’eccezione di prescrizione, tranne che per l’importo

di fr. 50'000.- oltre interessi del 5% dal 31 marzo 2010, che ha ritenuto di

poter già attribuire all’attrice, in parziale accoglimento della sua petizione,

in un’ottica di economia processuale e alla luce dell’acquiescenza della parte

convenuta.

Appello principale (inc.12.2024.126)

5.

L’appellante critica il

Pretore aggiunto per avere negato l’avvenuta interruzione della prescrizione per

tutte le sue pretese civili mediante l’azione adesiva nel procedimento penale (ex

art. 135 n. 2 CO).

Ella

premette che la prescrizione dell'azione di perseguimento penale non decorre

più dopo l'emanazione della sentenza dell’autorità penale di prima istanza, e

suggerisce (per quanto è dato capire) che neppure le derivanti pretese civili

si possano nel seguito prescrivere. In ogni caso, anche nella denegata ipotesi

contraria, l’appellante sostiene che l’introduzione dell’azione adesiva interrompa

la prescrizione per tutte le pretese civili (anche per quelle non fatte valere

al dibattimento) se l'autorità giudiziaria penale, su richiesta della parte

danneggiata, accerta e ammette il principio della responsabilità dell'autore del

reato ex art. 126 cpv. 3 CPP e 38 cpv. 3 vLAVI, ossia il fondamento giuridico delle

pretese risarcitorie (cfr. DTF 101 II 77 consid. 2a, STF 8C_699/2010 dell'8

febbraio 2010 consid. 5.1; Tribunale commerciale del Canton Zurigo, decisione

del 30 agosto 2012, inc. HG 100 244-0, consid. 6.4.2). Questa soluzione sarebbe

giustificata dal fatto che non è sempre possibile introdurre e quantificare nel

procedimento penale determinati danni per i quali possono mancare elementi

importanti (come nel caso della perdita di sostegno) e che l’azione adesiva

interromperebbe la prescrizione anche se il procedimento penale viene

abbandonato prima che possa avvenire una quantificazione delle pretese civili.

Essa permetterebbe inoltre di raggiungere l’obiettivo determinante, ovvero

quello di far comprendere al responsabile che la parte danneggiata intende far

valere nei suoi confronti ulteriori pretese.

Per

l’appellante, ciò sarebbe chiaramente successo nella fattispecie, dal momento

che ella aveva fatto valere, all’interno del procedimento penale, le pretese

civili che poteva quantificare e che il giudice penale era in grado di

esaminare senza accertamenti troppo dispendiosi e sproporzionati (e pertanto

non quella relativa alla perdita di sostegno, a fronte delle varie incognite

ancora da chiarire a livello di eredità, oneri sociali e fiscali) e aveva chiesto

al giudice di stabilire (come ha poi fatto) il principio della responsabilità dell'imputato

in modo da poter successivamente avanzare le sue ragioni in sede civile, ovvero

senza lasciare intendere una sua rinuncia alle pretese non specificatamente

avanzate e quantificate. La sua azione adesiva avrebbe pertanto interrotto il termine

di prescrizione di 7 anni (decorrente dal marzo 2010) anche relativamente alla

perdita di sostegno. Dopo l'emanazione del giudizio del TPC del 25 luglio 2013

e di quello della CARP del 22 ottobre 2014, avrebbe iniziato a decorrere (ex

art. 138 cpv. 1 CO) un nuovo termine di prescrizione di 7 anni (ovvero ancora

corrispondente a quello previsto dal diritto penale ex art. 60 cpv. 2 CO, e non

a quello civile di 2 anni, contrariamente a quanto osservato dal Pretore,

giacché il termine - teorico - di prescrizione penale non era a quel tempo

ancora trascorso, cfr. DTF 131 III 430 consid. 1.2). Tale termine sarebbe stato

nuovamente e tempestivamente interrotto mediante il PE da lei fatto spiccare in

data del 26 giugno 2020, che avrebbe fatto ripartire un nuovo termine di

prescrizione, questa volta di 2 anni ex art. 83 cpv. 1 vLCStr.

6.

Con la risposta all’appello,

AP2 INCIDENTALE concorda che la controparte, con il suo memoriale del 24

febbraio 2011, ha interrotto la prescrizione giusta l'art. 135 n. 2 CO in virtù

della successiva quantificazione della propria pretesa risarcitoria durante

l'arringa finale, ma ribadisce che ciò è avvenuto limitatamente all’importo di

fr. 50'000.- oltre interessi per torto morale e spese legate al decesso del

marito e non per qualsivoglia pretesa a titolo di perdita di sostegno, mai

avanzata né tantomeno quantificata in sede penale. A quest’ultimo proposito,

l’appellata (in sintesi) osserva che la controparte, mediante i legali che

l’avevano assistita, avrebbe dovuto/potuto quantificare un’importante richiesta

di risarcimento già in quella sede, considerato lo stile di vita che avevano i

coniugi A______ nonché l'attività lavorativa del defunto marito e avendo ella

le informazioni necessarie per formulare una richiesta di indennizzo, stimata

per eccesso. Per l’appellata, la controparte doveva peraltro essere consapevole

della mancata interruzione della prescrizione per tale pretesa, dal momento che

aveva in seguito sollecitato, con scadenza annuale, le sue dichiarazioni di

rinuncia all’eccezione.

7.

Giusta l’art. 135 n. 2 CO, il

creditore può interrompere la prescrizione mediante atti di esecuzione, istanza

di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale,

nonché mediante insinuazione nel fallimento. Ciò purché il suo atto sia

ricevibile e la sua pretesa sufficientemente individualizzata nel suo

fondamento e concretizzata. Essa deve inoltre, di principio, essere cifrata,

laddove la quantificazione sia possibile ed esigibile, a meno che sia

ammissibile un’azione creditoria non quantificata ai sensi dell’art. 85 CPC

(che presuppone in ogni caso l’indicazione di un valore litigioso minimo

provvisorio). Ai fini dell’interruzione non sono decisivi né l’accertamento, né

la prova del credito in questione, ma solamente la sua rivendicazione in quanto

tale. Secondo la giurisprudenza, la prescrizione è interrotta unicamente per i

crediti invocati e solamente nella misura dell’importo indicato. Tale regola

vale anche per le pretese derivanti dalla responsabilità civile, e anche

nell’ipotesi in cui la persona lesa debba interrompere la prescrizione in un

momento in cui non possa ancora stabilire l’ampiezza del suo pregiudizio.

Pertanto, il creditore che vuole salvaguardare i propri diritti ma che non

conosce ancora esattamente l’ammontare della sua pretesa dovrà,

alternativamente, interrompere la prescrizione per l’importo più elevato che

potrebbe rientrare in considerazione oppure compiere, laddove ne siano dati i presupposti,

un atto interruttivo che non richieda l’indicazione di un importo specifico (DTF

148.

III 401 consid. 3.3.1, 133 III 675 consid. 2.3.2, 119 II 339 consid. 1c;

STF 6B_819/2013 del 27 marzo 2014 consid. 8.1.1).

L’introduzione,

da parte di un accusatore privato, di un’azione adesiva nel procedimento

penale, ovvero di pretese civili risarcitorie derivanti dall’illecito penale

(cfr. DTF 148 III 401 consid. 3.2.1 e 3.3.2), può costituire un simile atto

interruttivo, ma solo quando interviene con la necessaria precisione. La

prescrizione non è ancora interrotta al momento in cui la persona lesa, nel

corso dell'inchiesta penale, dichiara che farà valere le sue pretese civili

davanti al tribunale o quando si riserva di far valere le sue pretese al di fuori

del dibattimento. Questa è al contrario tenuta a cifrare davanti alle autorità

penali il risarcimento che pretende le sia pagato oppure chiedere di far

constatare il fondamento giuridico di quel risarcimento, dal momento che il

debitore ha un interesse degno di protezione a conoscere la natura e

l’ammontare delle pretese a lui rivolte (DTF 101 II 77 consid. 2a; STF 8C_699/2010

dell'8 febbraio 2010 consid. 5.1), ritenuto che la motivazione e

quantificazione devono avvenire al più tardi in sede di arringa (art. 123 CPP, IICCA

del 22 ottobre 2018, inc. n. 12.2017.52, consid. 5.2.2 e 5.2.3).

8.

Nel caso di specie, la tesi

dell’appellante relativa all’asserita imprescrittibilità delle pretese civili

derivanti da un accertato illecito penale - appena accennata - non è supportata

da ragionamenti e elementi oggettivi né trova conforto nella giurisprudenza.

Inoltre, non può essere seguita neppure l’argomentazione secondo cui la sua azione

adesiva in sede penale avrebbe interrotto la prescrizione per tutte le sue

pretese civili, ivi compresa la perdita di sostegno. Già in prima sede la

convenuta aveva osservato che la controparte, nel procedimento penale, si era

limitata a chiedere il risarcimento del danno morale e delle spese legate al

decesso del marito e a cifrarle dapprima in fr. 44'129.- oltre interessi, e in

seguito (durante le arringhe dibattimentali) in fr. 50'000.- oltre interessi, e

l’attrice non l’aveva messo in discussione (v. ad esempio replica 5 settembre

2023, p. 5, o conclusioni 26 aprile 2024, p. 4). Il primo giudice ha ripreso e

confermato tale assunto (rimasto incontestato) nella decisione impugnata (cfr.

p. 3 in fondo e p. 7), e l’appellante, ancora una volta, non l’ha censurato. Non

risulta peraltro che ella abbia mai avanzato pretese ad altro titolo, o

menzionato la perdita di sostegno, chiedendo ad esempio una relativa decisione

di principio da parte del giudice penale. In mancanza di una sufficiente specificazione,

i riferimenti giurisprudenziali da lei menzionati non possono soccorrerla, né

si intravede margine per ammettere il soddisfacimento delle condizioni per l’interruzione

della prescrizione. Sul tema, la decisione pretorile si rivela dunque corretta

e da confermare. Non è pertanto necessario approfondire la questione relativa

alla durata del nuovo termine di prescrizione che sarebbe decorso dopo l’atto

interruttivo.

9.

Con il suo gravame,

l’appellante contesta altresì l’ordinanza probatoria 6 dicembre 2023 con cui il

Pretore aggiunto ha respinto l’audizione del teste L______ F______ e la sua

richiesta di edizione dalla convenuta e dalla C______ SA di tutta la

corrispondenza intercorsa tra di esse in relazione alla quantificazione delle

sue pretese. Secondo l’appellante, contrariamente a quanto indicato dal Pretore

aggiunto in tale ordinanza, le prove in questione sarebbero state pertinenti,

avendo l’obiettivo di dimostrare che l’assicurazione era entrata nel merito

della quantificazione della sua pretesa relativa alla perdita di sostegno e che

ancora nel 2019 era disposta a rivalutarla alla luce dei nuovi elementi da lei

forniti. Esse permetterebbero inoltre di determinare quale sia stato il

comportamento dell’assicurazione dopo il mancato rinnovo della dichiarazione di

rinuncia alla prescrizione, e di confermare che per la medesima il tema della

prescrizione non sarebbe stato più rilevante (anche perché altrimenti l’avrebbe

tempestivamente sollevato senza spendere ulteriori risorse in approfondimenti).

10.

Con la risposta all’appello, AP2

INCIDENTALE si oppone a tali richieste, ribadendo la correttezza

dell’ordinanza pretorile in questione. Essa osserva che, ai fini dell’esame

dell’esistenza di un suo (contestato) riconoscimento di debito, è unicamente determinante

esaminare cosa la controparte potesse in buona fede comprendere dal

comportamento da lei tenuto nei suoi confronti. AP 1 non potrebbe pertanto

fondare le sue tesi sulle relazioni in essere fra entità terze (l'assicurazione

e la fiduciaria) delle quali non aveva alcuna conoscenza. L’appellata aggiunge

che non vi è alcun nesso di causalità fra l'incarico da lei dato al fiduciario

o il contenuto della relativa corrispondenza interna e ciò che l'attrice

avrebbe potuto comprendere o percepire dal suo comportamento, come pure che il suo

agire dopo il mancato rinnovo della rinuncia alla prescrizione non avrebbe

alcuna rilevanza.

11.

Nel caso in esame, l’ordinanza

pretorile merita conferma. Posto che il giudice ha il diritto di rifiutare

l’assunzione di quelle prove che non ritiene determinanti per la risoluzione

della controversia (“apprezzamento anticipato delle prove”, cfr. DTF 146 III 73

consid. 5.2.2), per valutare l’esistenza di un riconoscimento di debito è

unicamente di rilievo, come già evidenziato a ragione dal primo giudice, ciò

che l’assicurazione ha manifestato direttamente nei confronti di AP 1 mediante

le sue dichiarazioni o altri suoi comportamenti, e come questi potevano essere da

lei compresi. Sul tema, l’appellante si limita a opporre all’ordinanza

pretorile una propria diversa visione dei fatti che non può essere condivisa.

Quanto al comportamento successivo allo scadere dell’ultima dichiarazione di

rinuncia (e che non poteva in ogni caso più interrompere la prescrizione,

qualora questa fosse nel frattempo subentrata), l’appellante non spiega quali

informazioni utili, non già agli atti, potrebbero essere derivate dalle

interazioni fra l’assicurazione e i suoi consulenti esterni (che non la

coinvolgevano in alcun modo), né si intravede poiché le stesse dovrebbero influenzare

l’esito del presente giudizio.

12.

L’appellante rimprovera pure

al Pretore aggiunto di non aver accertato che l’assicurazione, mediante il suo

comportamento, ha espresso un riconoscimento di debito tale da interrompere la

prescrizione ex art. 135 n. 1 CO, e meglio non contestando, e anzi

riconoscendo, il principio della responsabilità civile di T______ S______ (già

accertato dal TPC con sentenza del 25 luglio 2013), e il proprio obbligo risarcitorio

quale assicurazione RC del medesimo.

A

tal riguardo l’appellante evidenzia che, per valutare se vi è stato un

riconoscimento di debito, è determinante l'ammissione del principio di

responsabilità e non l'ammissione di dovere un preciso importo a titolo di

perdita di sostegno (che può essere ancora da definire). Basterebbe pertanto qualsiasi

comportamento esplicito (anche solo per atti concludenti) del debitore rivolto

al creditore che costui può comprendere in buona fede come conferma di un impegno

giuridico (in concreto derivante dell'atto illecito commesso dal terzo responsabile

e dall’art. 65 LCStr), anche se non riferito a un importo preciso e

indipendentemente da eventuali riserve relative all’entità del credito (DTF 134

III 591 consid. 5.2.1, 145 II 130 consid. 2.2.6, STF 4A_111/2020 del 19 marzo

2021.

consid. 2).

Tali

presupposti si sarebbero realizzati nella fattispecie, dal momento che

l’assicurazione, già nella sua proposta di liquidazione 27 ottobre 2017 (doc.

FF), aveva riconosciuto la responsabilità del suo assicurato per l'incidente (nella

misura di 1/3) e la pertinenza delle poste di danno sollevate (ivi compresa la

perdita di sostegno), e si era limitata a rivendicare una riduzione

dell’indennizzo per grave concolpa della vittima e a negare un risarcimento per

perdita di sostegno dal momento che, a suo modo di vedere, i redditi della sostanza

ereditata dalla vedova (fr. 406'000.-) coprivano ampiamente il suo fabbisogno, quantificato

in soli fr. 176'150.- (teste avv. M______ P______, teste avv. L______ M______, teste P______ M______).

Pertanto, l’assicurazione avrebbe unicamente messo in discussione la

quantificazione dell'eventuale danno (a suo modo di vedere pari a zero, cfr.

anche duplica, pag. 3).

L’appellante

evidenzia altresì che tale quantificazione era stata oggetto di importanti

approfondimenti, che non potevano essere considerati quale mera espressione di

“correttezza professionale”. Difatti dopo la presa di posizione iniziale dell’assicurazione,

e intravista una sua disponibilità alla discussione, i suoi legali avevano

approfondito la questione, verificando il suo tenore di vita e la sua

possibilità di farvi fronte mediante il reddito netto del patrimonio ereditato

(generato tramite una società denominata “ACCOMAR”), tenendo però conto anche

delle sue spese, dei contributi AVS/AI/IPG e degli oneri fiscali (non

sufficientemente considerati nel calcolo del danno trasmesso all’assicurazione

nel 2016, mancando all’epoca sufficienti informazioni), esaminando se i redditi

conseguiti in vita dal defunto fossero o meno episodici rispettivamente se essi

avrebbero in futuro potuto essere mantenuti, e coinvolgendo a tal fine un

fiscalista e il socio del defunto (testi avv.ti M______ P______ e L______

M______). Alla luce dei risultati di tali

approfondimenti e delle nuove emergenze (che confortavano le pretese avanzate

nei confronti dell'assicurazione), essi avevano chiesto e ottenuto un ulteriore

incontro con P______ M______ (tenutosi il 29 maggio 2019), ove quest’ultimo

aveva loro assicurato che avrebbe rivalutato la posizione dell’assicurazione

sulla base dei nuovi conteggi, espresso l’intenzione di continuare le

trattative e trovare un accordo e sollecitato la trasmissione di documentazione

giustificativa a supporto (testi avv.ti M______ P______ e L______ M______). Ciò

sarebbe pure confermato dai doc. GG e HH e dal fatto che l’assicurazione non

aveva mai dichiarato che la sua proposta fosse definitiva, bensì aveva scelto

di consultare un esperto esterno, ovvero la Fiduciaria C______ SA (nella

persona di L______ F______), comportamento che non avrebbe assunto se avesse

seriamente considerato la possibilità di non dovere alcunché quale risarcimento

della perdita di sostegno e di non modificare verso l'alto la propria proposta

di liquidazione. La testimonianza di segno opposto di P______ M______ sarebbe

stata invece strumentale, ovvero mirata a tutelare la propria posizione

personale nei confronti della datrice di lavoro.

Alla

luce di queste circostanze, l’appellante ritiene che l’assicurazione avrebbe

interrotto la prescrizione mediante riconoscimento di debito dapprima con il

suo scritto del 27 ottobre 2017, e poi ancora nel maggio, nell'agosto e nel

settembre del 2019. Dopo ogni riconoscimento sarebbe pertanto ripartito un

termine di prescrizione di 2 anni, e la domanda di esecuzione da lei presentata

nel giugno 2020 ne avrebbe ancora una volta validamente e tempestivamente

interrotto il decorso.

13.

L’appellata invece, nel

chiedere la conferma del giudizio impugnato, sottolinea che il fatto di

riconoscere la responsabilità del proprio assicurato ancora non significa il riconoscimento dell'esistenza di un eventuale danno, e

segnatamente di un danno per perdita di sostegno, che essa aveva anzi

contestato mediante il suo scritto del 27 ottobre 2017 (doc. FF), negando che

vi fosse alcun obbligo di pagamento da parte sua. Sicché la vertenza fra le

parti non riguardava soltanto la quantificazione, bensì l’esistenza stessa del

presunto danno. L’appellata ribadisce nel seguito di non aver mai messo in

discussione la sua presa di posizione e di non avere mai avuto necessità di

confermarla, tanto più che la stessa era rimasta incontestata per un anno e

mezzo e che durante tale periodo essa non aveva più avuto alcuna notizia da

parte dei legali di AP 1 (cfr. teste P______ M______, verbale del 22 febbraio

2024, p. 2, righe 28-29). L’assicurazione non aveva pertanto più sollecitato

approfondimenti né richiesto alcunché alla controparte. Sarebbe piuttosto stata

quest’ultima, e solo nel maggio 2019, a ricontattarla ai fini di ottenere un

incontro (che essa aveva accettato per correttezza professionale) e di

sottoporle la richiesta di rivedere la sua posizione. L’appellata evidenzia poi

che al suddetto incontro del 29 maggio 2019 i legali di AP 1 neppure erano

riusciti a comprovare sufficientemente le loro tesi, e che il suo ispettore

P______ M______ aveva semplicemente ascoltato le loro richieste e dichiarato di

essere pronto (per il dovere professionale che gli s'imponeva) a

esaminare la relativa documentazione a sostegno, senza tuttavia assumersi alcun

impegno a riconsiderare e modificare la sua presa di posizione, oltretutto a

fronte della carente documentazione sottoposta (cfr. teste P______ M______, verbale

del 22 febbraio 2024, p. 3, righe 79-85).

Le affermazioni contrarie degli avv.ti L______ M______ e M______ P______ non

sarebbero dunque credibili né affidabili, avendo essi un evidente (e di fatto

mai contestato), interesse all'esito della lite e rischiando, in caso di

accertamento dell'avvenuta prescrizione, di venire coinvolti in una procedura

di natura assicurativa a seguito della loro responsabilità professionale. L’appellata

tiene inoltre a sottolineare che le dichiarazioni di P______ M______ non erano

rivolte a un interlocutore “impreparato”

e privo di nozioni giuridiche o assicurative, bensì ad avvocati che ben

conoscevano i loro obblighi di cautela e che non potevano quindi ritenere, in

buona fede, che il comportamento dell’ispettore costituisse il riconoscimento

di un dovere di pagamento e consentisse di rinunciare a richiedere la

sottoscrizione di una rinuncia all'eccezione di prescrizione. Tant’è che tale

richiesta era stata costantemente rinnovata nel periodo in discussione, sino al

2019.

Dopodiché sarebbe subentrata la prescrizione, a causa della dimenticanza

(riconosciuta) della controparte di sollecitare un nuovo rinnovo, e il

comportamento successivo dell’assicurazione non avrebbe più avuto alcuna

rilevanza.

14.

Secondo l'art. 135 n. 1 CO, la

prescrizione può essere interrotta mediante riconoscimento del debito per parte

del debitore, ad esempio mediante il pagamento di interessi o di acconti e la

dazione di pegni o fideiussioni. Un riconoscimento del debito nel senso della

predetta norma non presuppone una volontà volta ad interrompere la prescrizione

o una dichiarazione esplicita. È un riconoscimento di debito ai sensi dell’art.

135.

n. 1 CO ogni comportamento del debitore dal quale il creditore può dedurre,

secondo le norme della buona fede, la conferma dei suoi obblighi giuridici,

purché sia espressa con la sufficiente chiarezza (STF 4A_111/2018 del 5 ottobre

2018.

consid. 5.2 e 5.3.1; STF 4A_111/2020 del 19 marzo 2021 consid. 2). Ai fini

dell’interruzione della prescrizione è sufficiente che il debitore lasci

intendere che, a suo parere, il debito esista nel suo principio, senza che il

riconoscimento debba riguardare un importo specifico. Ciò si realizza ad

esempio in caso di pagamento di un acconto, qualora egli in tal modo manifesti di

essere pronto a effettuare altri pagamenti a certe condizioni e di non

escludere che un saldo sia dovuto (DTF 134 III 591 consid. 5.2.1, 110 II 176

consid. 3, STF 4A_111/2020 del 19 marzo 2021 consid. 2), ma non qualora egli

faccia comprendere che, dopo questo pagamento, il creditore non avrà più alcuna

pretesa, ovvero contesti l’esistenza di un saldo ancora da versare (DTF 134 III

591.

consid. 5.2.4; STF 4A_404/2013 del 29. gennaio 2014 consid. 4.1). Il fatto

che egli sia nell’incertezza per quanto attiene all’ammontare di questo saldo

non è determinante. Ovvero, il fatto che l’importo effettivamente dovuto non

sia ancora stabilito o sia litigioso oppure eventuali riserve che non portano

sul principio dell’obbligo di pagare, ma concernono l’ammontare di quanto

dovuto, non si oppongono a un riconoscimento di debito interruttivo della

prescrizione. A titolo riassuntivo si può affermare che per riconoscimento di

debito interruttivo della prescrizione occorre intendere il riconoscimento da

parte del debitore di avere un debito o il saldo di un debito, poco importando

invece l’incertezza riguardo all’importo effettivamente dovuto, che potrà

essere stabilito in una causa di merito. Per valutare se il debito è stato

riconosciuto nel senso della norma in discussione sono determinanti la

prospettiva del creditore e le circostanze del caso concreto (STF 4A_603/2021

del 31 gennaio 2023 consid. 4.3, 4A_111/2020 del 19 marzo 2021 consid. 2,

4A_590/2009 del 14 maggio 2010 consid. 4.1; DTF 145 II 130 consid. 2.2.6, 119

II 368 S. 378 consid. 7a; IICCA del 21 gennaio 2020, inc. 12.2018.69, consid. 6).

In materia di diritti di garanzia per difetti dell’opera, può ad esempio

costituire un riconoscimento di debito interruttivo di prescrizione, a

dipendenza delle circostanze, l’avvio da parte dell’imprenditore di lavori di

riparazione o il suo riconoscimento dell’esistenza dei difetti (STF 4A_256/2018

del 10 settembre 2018 consid. 3.4.2, 4C_134/2004 del 14 ottobre 2004 consid.

4.3).

Il

semplice fatto che la persona richiesta (presunta debitrice) partecipi con la

persona richiedente (presunta creditrice) alla ricerca di una soluzione, senza

tuttavia riconoscere espressamente o tacitamente il proprio obbligo di prestazione,

non costituisce un riconoscimento di debito; lo stesso dicasi per la

dichiarazione di voler approfondire una richiesta o di volerla inoltrare alla

propria assicurazione, oppure in caso di formulazione di un’offerta transattiva

senza riconoscere alcun obbligo di pagamento (DTF 134 III 591 consid. 5.2.2; STF

4A_590/2009 del 14 maggio 2010 consid. 4.4, 4A_111/2018 del 5 ottobre 2018

consid. 5.2 e 5.3.1).

15.

Relativamente all’esistenza di

un riconoscimento di debito, il gravame si concentra unicamente sulla questione

della perdita di sostegno. Ovvero, un eventuale riconoscimento di debito

relativo al torto morale o a danni materiali quali spese di sepoltura non è

tematizzato nell’impugnativa e non dev’essere qui esaminato. Occorre dunque

valutare se l’assicurazione possa aver riconosciuto un debito relativamente

alla perdita di sostegno.

Ora,

secondo la giurisprudenza summenzionata e pure citata nel gravame (in

particolare: DTF 134 III 591 consid. 5.2.1, STF 4A_111/2020 del 19 marzo 2021

consid. 2) costituisce senz’altro un riconoscimento di debito l’atto di affermare

di dover versare alla controparte un certo importo, anche se indeterminato e/o inferiore

a quello rivendicato da quest’ultima, rispettivamente l’atto di contestare la

pretesa concretamente avanzata dalla controparte solo nel suo ammontare, senza

mettere in discussione, nel suo fondamento, un obbligo di pagamento. Lo stesso

dicasi nel caso di versamento di un acconto che non avvenga a titolo di

liquidazione definitiva, bensì in attesa di definizione del saldo finale. Per

contro, tale giurisprudenza non può consentire di ammettere un riconoscimento

di debito ogni qual volta un presunto debitore, pur negando un obbligo di

pagamento, si dichiari disposto ad approfondire la questione. Un simile passo

estenderebbe eccessivamente i limiti di un riconoscimento di debito,

contrasterebbe con il citato principio giurisprudenziale secondo cui il

semplice accordo a esaminare una richiesta o entrare in ottica bonale non può

bastare per ammettere l’interruzione della prescrizione, e porrebbe un serio

ostacolo alla disponibilità delle parti a intavolare delle trattative (che

necessariamente sottintende un’apertura a riconoscere, in determinate

circostanze e a determinate condizioni, degli eventuali oneri).

Nella

fattispecie concretamente in esame, con lo scritto doc. FF l’assicurazione non

ha mai confermato, e anzi ha negato, un proprio obbligo di pagamento (e dunque

l’esistenza di un debito) relativamente alla perdita di sostegno, vista

l’assenza di un danno. Successivamente, la medesima ha semplicemente accettato

di esaminare con serietà le nuove richieste sottopostele dalla controparte,

dando incarico a un suo consulente esterno, ciò che non indica certamente il

riconoscimento (che come detto, sarebbe stato da esprimere con la sufficiente

chiarezza) di un dovere di indennizzo in quanto tale. Un impegno a modificare

la propria presa di posizione, e dunque a corrispondere un qualsivoglia importo,

non emerge dalla documentazione agli atti né risulta dimostrato. Le

testimonianze dell’avv. M______ P______, dell’avv. L______ M______ e

dell’ispettore P______ M______ sono da apprezzare con estrema prudenza alla

luce della loro vicinanza alle parti e del loro interesse all’esito della lite,

sono fra loro in contrapposizione e non permettono di stabilire l’esistenza di

un impegno dell’assicurazione a versare alcunché. D’altronde, l’avv. M______

P______ ha unicamente riferito che P______ M______ si era mostrato disposto a

continuare le trattative esaminando seriamente le sue richieste e rivalutando

la situazione, e della sua impressione secondo cui l’assicurazione sembrava

disposta a trovare un accordo, anche se l’esito delle nuove valutazioni era

incerto e l’assicurazione avrebbe anche potuto riconfermare la sua posizione (verbale

del 18 gennaio 2024, p. 4-5, righe 52, 80-81, 84-85, 105-108). L’avv. L______

M______ ha confermato che l’assicurazione contestava l’esistenza di una perdita

di sostegno e ha unicamente osservato che, dopo l’incontro del maggio 2019, P______

M______ aveva assicurato che avrebbe rivisto i calcoli e aveva mostrato

disponibilità a rivalutare la situazione (verbale del 18 gennaio 2024, p. 2,

righe 18-19, 32, 46-47). Ciò ancora non implica un impegno a modificare la

propria posizione, che P______ M______ ha più volte fermamente escluso di avere

mai espresso (verbale del 22 febbraio 2024, p. 2-3, righe 49-52, 57-60, 68-71,

79-83). Inoltre, a ragione il primo giudice ha sottolineato come appaia poco

credibile che l’ispettore assicurativo possa aver manifestato un simile impegno

ancor prima di un esame completo delle tesi e della documentazione fornite. In

altre parole, l’ipotesi di una modifica della posizione dell’assicurazione

poteva senz’altro essere un auspicio o finanche un’aspettativa di AP 1 e dei

legali che la rappresentavano, ma non poteva assurgere a certezza, né essere

interpretata come tale in un’ottica di buona fede da parte di un patrocinatore

accorto. Peraltro, qualora al termine delle sue valutazioni l’assicurazione

avesse deciso di formulare un’offerta a titolo puramente transattivo (ciò che

non ha mai fatto), essa non avrebbe ancora costituito un riconoscimento di

debito, come sopra evidenziato. In definitiva, né lo scritto doc. FF, né

l’accettazione da parte dell’assicurazione di partecipare a un incontro e di

considerare le richieste avanzate dalla controparte possono essere considerate

un riconoscimento di debito. Non essendo contestato che, in una simile

evenienza, la prescrizione subentrava all’inizio del 2020, con lo scadere

dell’ultima dichiarazione di rinuncia, il comportamento successivo

dell’assicurazione, e in particolare lo scritto del 12 maggio 2020 di P______

M______ di cui al doc. HH (che peraltro si limitava a preannunciare un

riscontro) sono ininfluenti nell’ottica dell’art. 135 CO. La decisione di prima

sede merita dunque conferma anche su questo punto.

16.

L’appellante ripropone altresì

la sua tesi secondo cui l’eccezione di prescrizione (con effetto al 1° gennaio

2020), sollevata dalla controparte per la prima volta a inizio giugno 2020, e

il suo conseguente rifiuto a continuare le trattative sarebbero costitutivi di

un abuso di diritto, avendo quest’ultima sempre ammesso l’esistenza di un suo

obbligo giuridico di prestazione, e avendo inoltre eseguito nuovi accertamenti

ancora dopo agosto/settembre 2019 e preannunciato, nel maggio 2020, l’invio di

un suo riscontro. Così facendo, l’assicurazione avrebbe destato in AP 1 e nei

suoi legali delle legittime aspettative, che l’avrebbero indotta a non ritenere

indispensabili né un rinnovo della dichiarazione di rinuncia (sicché la sua

svista nel sollecitarlo non sarebbe determinante), né l’inoltro immediato di un

PE o di un’istanza di conciliazione (v. anche teste avv. M______ P______).

17.

L’appellata si oppone anche a

questa tesi in quanto fondata sull’errato presupposto di un (inesistente)

riconoscimento di un suo obbligo di indennizzo relativamente alla perdita di

sostegno, osservando che essa con il suo agire non ha mai dissuaso la

controparte dall’intraprendere i passi necessari per interrompere la

prescrizione né ha impedito all'avv. P______ di richiedere negli anni una

relativa dichiarazione di rinuncia (concessa di volta in volta), come pure che

l’intervento della prescrizione deriva da un errore di quest’ultimo.

18.

Anche in questo caso, la

censura appellatoria non può essere condivisa. Il Pretore aggiunto ha già

esposto i requisiti imposti dalla giurisprudenza per poter ammettere un abuso

di diritto nel sollevare l’eccezione di prescrizione, ovvero l’esistenza di

comportamenti del debitore che durante il decorso del termine di prescrizione inducono

con astuzia il creditore a non agire in tempo utile o, anche agendo senza

cattive intenzioni, lo incitano a rinunciare a intraprendere dei passi

giuridici, la comprensibilità del ritardo ad agire del creditore secondo un

apprezzamento ragionevole fondato su criteri oggettivi, e il nesso causale fra

il comportamento del debitore e il ritardo ad agire del creditore. Ha parimenti

già correttamente indicato che l’atteggiamento assunto dal debitore quando la

prescrizione è già intervenuta non può avere alcun rilievo in proposito (cfr.

decisione impugnata, p. 9-10, a cui si rinvia; v. anche DTF 143 III 348 consid.

5.1.1). Il Tribunale federale ha peraltro precisato che dopo la scadenza del

termine di prescrizione, la pretesa divenuta inopponibile può tornare esigibile

solo se il debitore rinuncia alla prescrizione e riconosce senza riserve la

pretesa (almeno in parte), come pure che semplici trattative o offerte di

transazione che non conducono a un’intesa non costituiscono un riconoscimento

di debito successivo che possa essere considerato una rinuncia alla

prescrizione, né fanno apparire abusiva la sua invocazione (DTF 113 II 264

consid. 2e).

Con

il suo gravame, l’appellante non evidenzia comportamenti della controparte che

possano essere costitutivi di un abuso di diritto. L’assicurazione, come visto,

non aveva mai confermato un suo obbligo di pagamento, bensì aveva unicamente

accettato di approfondire le richieste di AP 1. Come già rilevato dal primo

giudice, la medesima neppure risulta averla mai dissuasa dall’intraprendere i

passi necessari all’interruzione della prescrizione, ad esempio indicandole che

riteneva superflua una sua dichiarazione di rinuncia, e anzi l’aveva più volte sottoscritta,

dietro richiesta. Anche la semplice prosecuzione delle trattative dopo il

subentro della prescrizione, o la comunicazione di P______ M______ di cui al

doc. HH (e-mail 12 maggio 2020 in cui quest’ultimo si limitava a rispondere a

un sollecito dell’avv. P______ dichiarando di essere in attesa di un riscontro

da parte del perito assicurativo), non bastano per ammettere un suo

comportamento abusivo. Tanto più che P______ M______ ha osservato, in sede

testimoniale, che l’assicurazione si era accorta del subentro della

prescrizione poco dopo tale scritto, e l’aveva comunicato all’avv. P______ (verbale

del 22 febbraio 2024, p. 3-4, righe 100-103), ciò che non denota malafede.

19.

Per tutti questi motivi, ne

deriva che il dispositivo impugnato n. 1 resiste alle critiche contenute

nell’appello e dev’essere confermato in questa sede.

20.

L’appellante chiede subordinatamente,

in caso di conferma della decisione di primo grado, la riforma del dispositivo

pretorile n. 3 in materia di spese ripetibili. Visto l’appello incidentale

della AP2 INCIDENTALE , che potrebbe mutare l’esito del giudizio del Pretore

aggiunto, si giustifica esaminare dapprima tale gravame, e solo nel seguito le

conseguenze a livello di spese.

Appello incidentale (inc. 12.2024.156)

21.

Con il suo appello

incidentale, la AP2 INCIDENTALE contesta il parziale accoglimento della

petizione avversa nella misura di fr. 50'000.- oltre interessi (cfr.

dispositivo pretorile n. 2) e di essere stata a tal riguardo acquiescente. Essa

sottolinea di essersi limitata a non eccepire la prescrizione relativamente a

tale importo, ma di non avere mai riconosciuto un obbligo di pagare tale somma.

Peraltro, essa nel suo scritto doc. FF aveva unicamente riconosciuto alla

controparte un indennizzo (per torto morale, spese funerarie e spese legali)

pari a complessivi fr. 26'971.65, tenuto conto della grave concolpa della

vittima. L’appellante incidentale rileva che il tema della quantificazione di

queste poste di danno non è mai stato oggetto della presente vertenza, alla

luce della sua limitazione al tema della prescrizione. In ogni caso, nella

denegata ipotesi in cui si volesse, per una questione di economia processuale,

quantificare un indennizzo in favore dell’attrice già a questo stadio della

lite, lo stesso dovrebbe ammontare unicamente all'importo riconosciuto con il

suddetto scritto doc. FF, ovvero a fr. 26'971.65.

22.

Con la risposta all’appello

incidentale, AP 1 sostiene (per quanto è dato capire) che il dispositivo n. 2

dev’essere considerato impugnato già con il suo appello principale (di modo che

l’appello incidentale neppure apparirebbe ammissibile, oltre a non essere

sufficientemente motivato). Ella osserva nel seguito che la controparte, in

relazione alla cifra di fr. 50'000.-, non solo non aveva eccepito la

prescrizione, ma avrebbe pure riconosciuto l’importo e i relativi interessi e

che esso non dovrebbe essere oggetto di istruttoria. Rileva però anche che

l’importo a titolo di “torto morale e di indennizzo” dovrà essere

oggetto di esame da parte del Pretore aggiunto “in caso di accoglimento

dell’appello”. In ogni caso, chiede che l’appello incidentale sia respinto,

per quanto ammissibile.

23.

La posizione dell’appellante

principale sul tema è alquanto confusa, ritenuto che dal suo gravame non si

evince un’impugnazione del dispositivo n. 2. Ella neppure spiega dove, negli

atti di prima sede, la AP2 INCIDENTALE avrebbe riconosciuto di doverle versare

fr. 50'000.- oltre interessi. Sin da subito, ovvero ancor prima della

presentazione della risposta, la procedura era stata limitata al tema della

prescrizione (v. anche sopra consid. P e Q), sicché la convenuta si era

espressa unicamente su questo tema, osservando che a suo modo di vedere solo

l’importo di fr. 50'000.- non poteva ritenersi prescritto, senza tuttavia mai

riconoscerlo come dovuto. La questione deve ancora essere affrontata, sia a

livello di allegati scritti, che in ambito istruttorio. L’appello incidentale

si rivela dunque fondato, e comporta l’annullamento del dispositivo n. 2 della

decisione impugnata e il rinvio dell’incarto al primo giudice per la

prosecuzione della procedura in relazione alla parte di pretesa attorea non

prescritta (fr. 50'000.- oltre interessi).

Spese giudiziarie di primo grado

24.

L’appellante principale chiede

(subordinatamente) che le ripetibili poste a suo carico in prima sede siano

ridotte da fr. 80'000.- a fr. 20'000.-. Ella premette che, a suo modo di

vedere, il valore di causa sia di 2 milioni di franchi (tenuto conto della

riduzione del 50% delle pretese per colpa grave), che conseguentemente, secondo

l’art. 11 cpv. 1 RTar, l’importo massimo attribuibile a titolo di ripetibili

sia di fr. 100'000.-, e che secondo l’art. 11 cpv. 5 RTar, le ripetibili sono

fissate, entro i limiti stabiliti nei cpv. 1 e 2, secondo l’importanza della

lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato,

avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio. Evidenzia poi che nel caso

concreto la sentenza è stata emessa dopo la semplificazione della procedura,

che lo scambio di allegati è stato limitato all'eccezione di prescrizione e che

l'istruttoria è consistita in una sola udienza di audizione di testi. Pertanto,

ella ritiene che, alla luce del lavoro effettivamente svolto, l'importo di fr.

80’000.- (corrispondente a 285 ore a fr. 280.-/ora) sia assolutamente

sproporzionato. Le ripetibili dovrebbero piuttosto essere ridotte a fr.

20'000.-, somma che coprirebbe il dispendio per 65 ore di lavoro e le spese di

fr. 250.- oltre IVA e sarebbe più che sufficiente (e finanche eccessivo) per la

trattazione della pratica da parte di un avvocato diligente, e meglio per la

redazione della risposta (15 pagine) e della duplica (11 pagine), per la

preparazione e la partecipazione alle udienze del 15 novembre 2023 (durata 1 h

e 10 minuti), del 18 gennaio 2024 (durata 3 h 10 minuti) e del 22 febbraio 2024

(durata 1 h 30 minuti), per i contatti con la cliente e per la procedura di

conciliazione.

25.

Sul tema del valore litigioso,

l’appellante non si confronta con il giudizio impugnato ovvero non considera

che, come già rilevato dal primo giudice, ella con le sue conclusioni scritte

26.

aprile 2024 aveva aumentato la propria pretesa (inizialmente quantificata in

almeno fr. 2’000'000.- oltre

interessi) a fr. 4'008'790.85 ciò che di

principio, secondo le tariffe di cui all’art. 11 RTar, corrisponde a

un’indennità ripetibile minima di fr. 80'175.82. Occorre nondimeno rilevare che

il Pretore aggiunto non ha fornito alcuna motivazione riguardo alla fissazione

dell’importo di fr. 80'000.- per ripetibili, non è quindi dato sapere in che

misura ha tenuto conto del fatto che la causa è stata limitata al tema

dell’eccezione di prescrizione delle pretese azionate, ossia in che misura ha

considerato i criteri esposti agli art. 11 cpv. 5 e 13 cpv. 1 RTar Comunque

sia, alla luce dell’esito del presente giudizio, e meglio dell’annullamento del

dispositivo pretorile n. 2 e del rinvio dell’incarto alla Pretura per la

continuazione della procedura in relazione alla parte di pretesa non prescritta

di fr. 50'000.- oltre interessi (sicché la lite prende fine solo per l’importo

eccedente), si giustifica di annullare anche il dispositivo n. 3 e di rinviare

il giudizio sulle spese alla completa definizione della controversia, a

dipendenza dei passi procedurali che saranno ancora necessari.

Conclusioni e spese giudiziarie di secondo grado

26.

Per tutti i motivi suelencati,

l’appello principale dev’essere respinto. Le spese giudiziarie di seconda sede,

calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 3'958'790.85 (fr.

4'008'790.85 – fr. 50'000.-), seguono la soccombenza di AP 1, che deve

considerarsi integrale (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base

agli art. 2, 7 e 13 LTG e opportunamente ridotte per tener conto del tema

limitato della presente decisione, ammontano a fr. 15'000.-. Le ripetibili,

calcolate sulla base dell’art. 11 RTar e ridotte in applicazione dell’art. 13

RTar, onde meglio tener conto del dispendio di tempo richiesto alla parte

appellata, sono pure quantificate in fr. 15’000.-.

27.

L’appello incidentale

dev’essere invece accolto, con riforma della decisione impugnata ai sensi dei

considerandi che precedono. Il valore litigioso ammonta a fr. 50’000.-. Le

spese processuali, fissate in fr. 3’000.- (art. 2, 7 e 13 LTG) e le ripetibili,

quantificate pure in fr. 3’000.- (art. 13 RTar), sono a carico di AP 1.

28.

La presente decisione ha

natura finale per quanto riguarda le pretese attoree eccedenti i fr. 50'000.-

oltre interessi. Per il resto, ha natura incidentale. Il valore litigioso

supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.- ai fini di un ricorso al Tribunale

federale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

I. L’appello principale 20 settembre 2024 di AP 1

(inc. 12.2024.126) è respinto.

II. Le spese processuali della procedura

d’appello principale, pari a fr. 15'000.-, sono a carico di AP 1, che rifonderà

a AP2 INCIDENTALE fr. 15’000.- per ripetibili di seconda sede.

III. L’appello incidentale 5 novembre 2024 di

AP2 INCIDENTALE (inc. 12.2024.156) è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza, la decisione 22 agosto 2024 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:

1. Invariato.

2. Annullato.

3.

Le spese giudiziarie relative alla presente decisione sono

rinviate al giudizio finale.

4. Invariato.

§§ Di

conseguenza, l’incarto è ritornato alla Pretura per la continuazione della

procedura relativamente alla pretesa di fr. 50'000.- oltre interessi.

IV. Le spese processuali della procedura di appello

incidentale, pari a complessivi fr. 3’000.-, sono a carico di AP 1, che

rifonderà a AP2 INCIDENTALE fr. 3’000.- per ripetibili.

V. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al

procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni

pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).