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Decisione

12.2024.127

Contratto di fornitura di merci; deposito per mora del compratore nel ritiro della merce

17 febbraio 2025Italiano21 min

data 6 febbraio 2024 la AP 1 ha ordinato due motori dal proprio fornitore H______ AG, che glieli ha fatti pervenire il

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.127

Lugano

17 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2024.3814 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 18 luglio 2024 da

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

AO

1

avv.ti PA 2 e PA3

,

con cui l’istante ha chiesto di essere

autorizzata a depositare con effetto liberatorio, in

favore della AO 1 presso uno

stabilimento indicato dal

giudice, una serie di componenti per

motori nautici, con spese e rischi a carico di

quest’ultima;

domanda avversata dalla AO 1 e che il

Pretore ha

respinto con decisione 10 settembre 2024;

appellante l’istante con appello 23 settembre 2024, con cui chiede in via principale la

riforma del querelato giudizio nel

senso di accogliere la sua istanza, e in via

subordinata il suo annullamento

e il rinvio dell’incarto alla Pretura per nuova decisione

ai sensi dei considerandi, con

protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre con risposta 11 ottobre 2024

l’appellata si è opposta al gravame, con protesta

di spese e ripetibili di seconda sede;

viste altresì la replica spontanea 23

ottobre 2024 di AP 1 e la

duplica spontanea 31 ottobre 2024 di AO

1;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti di causa;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

In data 1° febbraio 2024 la AP

1 ha sottoposto alla AO 1 un’offerta (doc. B) per la sostituzione dei motori e

dei piedi poppieri del natante F_____, di proprietà di quest’ultima società,

per un importo di fr. 109'622.05, con versamento di un acconto di fr. 70'000.-

dopo la firma dell’offerta e prima dell’ordinazione della merce, e pagamento

finale del saldo entro 10 giorni a partire dalla data dell’avvenuto collaudo

(con applicazione di uno sconto supplementare di fr. 2'000.- qualora l’acconto

fosse stato pagato entro il 10 febbraio 2024).

In

data 5 febbraio 2024, l’offerta è stata sottoscritta da G______ R______, a quel

tempo presidente del CdA della AO 1 (doc. B e C).

In

data 6 febbraio 2024 la AP 1 ha ordinato due motori dal proprio fornitore H______ AG, che glieli ha fatti pervenire il

16 febbraio 2024 (doc. D ed E).

B.

Il 7 marzo 2024 la AO 1 ha

contestato l’esistenza di un valido contratto di acquisto (potendo essa essere

rappresentata unicamente mediante firma collettiva a due) e le fatture nel

frattempo emesse dalla controparte, rifiutando la presa in consegna della merce

(doc. F).

C.

Con scritti 28 marzo e 12

aprile 2024 (doc. G e H) la AP 1 ha deplorato tale comportamento, rilevando la

validità del contratto, rinnovando la disponibilità a procedere alla consegna

del materiale e all’esecuzione dei relativi lavori di meccanica e fissando alla

AO 1 un ultimo termine di 10 giorni per comunicare la data di consegna e

saldare l’acconto di fr. 70'000.- (a valere quale formale messa in mora). Il 14 maggio 2024 la medesima, costatato il rifiuto

della controparte di prendere in consegna la merce e di pagarne il prezzo, le ha

comunicato di ritenerla in mora qualificata e di pretendere “l’immediato

risarcimento del danno positivo…e in generale ogni altro danno (tra cui le

spese legali)”, preannunciando che avrebbe provveduto a depositare la merce

ex art. 92 seg. CO (doc. I).

D.

Il 10 giugno 2024 la AO 1 ha

evidenziato di non ritenersi in mora a fronte della mancata volontà di

concludere il contratto e della sua invalidità, osservando a titolo

abbondanziale che la merce ordinata dalla controparte neppure sarebbe stata

conforme a quanto previsto nell’offerta (doc. J).

E.

Il 16 luglio 2024 (doc. K) la AP

1 ha nuovamente ribadito la validità del contratto e sottolineato la conformità

della merce a quanto pattuito, la mora qualificata della controparte e la sua

scelta di avvalersi dell’art. 107 cpv. 2 CO, riconfermando di essere pronta a

consegnare la merce (che sarebbe stata depositata ex art. 92 CO per liberarsi

dai propri obblighi) e di pretendere il risarcimento del danno positivo

(pagamento della somma integrale del contratto e dei relativi interessi nonché rimborso

di ogni spesa).

F.

Con istanza di deposito del 18 luglio 2024 la AP 1 ha convenuto in giudizio la AO 1 innanzi alla Pretura

del Distretto di Lugano, postulando di essere autorizzata a depositare con

effetto liberatorio, in favore della AO1 presso uno stabilimento indicato dal

giudice, le componenti nautiche ivi elencate, con spese e rischi a carico di

quest’ultima e protesta delle spese giudiziarie. In sintesi l’istante, dopo

aver esposto i fatti rilevanti (corredati da varia documentazione), ha ribadito

le sue tesi circa la validità del contratto, la conformità della merce ordinata

e pronta per la consegna e la mora della controparte. Ha poi rilevato di avere

optato per la seconda possibilità offerta dall’art. 107 cpv. 2 CO (“segnatamente

rinuncia alla prestazione tardiva – pagamento acconto CHF 70'000 – e richiesta

risarcimento danni positivo per la totalità del contratto”) e che ponendosi

il problema della prestazione che rimaneva comunque tenuta a fornire (consegna

della merce ordinata), essa era in diritto di depositare i due motori e le

relative componenti (come da annesse fotografie di cui al doc. N) onde

liberarsi da tale obbligo e procedere al recupero per via giudiziaria/esecutiva

dell’interesse positivo, chiedendo al giudice di designare il luogo di deposito

e mettendo a disposizione a tal fine i propri magazzini (per fr. 180.- +

IVA/mese oltre a fr. 400.- + IVA per spese di trasporto al magazzino).

G.

Con osservazioni 14 agosto

2024 la AO 1 si è opposta all’istanza, sostenendo che essa difettasse dei

presupposti fondamentali dell’esistenza di un valido contratto di

compravendita, di un suo obbligo di ritiro della merce (obsoleta e neppure compatibile

con la sua imbarcazione né conforme a quanto previsto nell’offerta, ovvero

qualificabile quale “aliud”, cfr. doc. 4-5) e di una sua conseguente

mora ex art. 91 CO, ritenuto che il suo rifiuto di prendere in consegna la

merce era legittimo. Inoltre, ha in ogni caso contestato che il deposito

potesse avvenire presso l’istante medesima, visti i conflitti d’interesse in

gioco.

H.

Con replica spontanea 29

agosto 2024 e duplica spontanea 6 settembre 2024 la AP 1 e la AO 1 hanno

ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni.

I.

Con decisione 10 settembre

2024 il Pretore ha respinto l’istanza, con seguito di tassa di giustizia e

spese (fr. 250.-) e ripetibili (fr. 2’500.-) a carico dell’istante.

J.

Con appello 23 settembre 2024

la AP 1 si è aggravata contro tale decisione, chiedendone in via principale la

riforma nel senso di accogliere la sua istanza, e in via subordinata

l’annullamento e il rinvio dell’incarto alla Pretura per una nuova decisione ai

sensi dei considerandi, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

K.

Con risposta 11 ottobre 2024

la AO 1 si è opposta all’appello postulandone l’integrale reiezione, con protesta

di spese e ripetibili di secondo grado. Sono ancora seguite la replica

spontanea 23 ottobre 2024 della AP 1 e la duplica spontanea 31 ottobre 2024

della AO 1.

E

considerato

in

diritto:

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2).

LaAO

1 contesta che la decisione pretorile fosse appellabile, trattandosi a suo modo

di vedere di una causa senza valore litigioso. Tale opinione non può essere

seguita. Rilevato che secondo l’art. 308 CPC, le decisioni finali sono di

principio impugnabili mediante appello (cpv. 1), che le decisioni pronunciate

in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso

secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.-

(cpv. 2) e che quindi le controversie non patrimoniali sono sempre appellabili

(cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero

[CPC] in: FF 2006 6593, p. 6743), nel caso concreto, visti gli importi in gioco

(prezzo di fr. 109'622.05, acconto di fr. 70'000.-) e il valore della merce, si

deve ritenere che la decisione impugnata fosse senz’altro appellabile, come

peraltro indicato dal Pretore in calce al suo giudizio.

Considerandi

2.

I termini di impugnazione e

risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di natura sommaria (art. 314

cpv. 1 CPC). Nel caso concreto l’appello 23 settembre 2024 contro la decisione 10

settembre 2024 (notificata l’11 settembre 2024) è tempestivo (cfr. art. 142

cpv. 3 CPC), così come sono tempestive la risposta all’appello 11 ottobre 2024,

la replica spontanea 23 ottobre 2024 e la

duplica spontanea 31 ottobre 2024.

3.

Con la decisione impugnata il

Pretore ha rilevato che l’istante, facendo uso del diritto formatore che la

legge le riconosce (art. 107 cpv. 2 CO) ha scelto di porre fine al contratto

orientandosi al risarcimento del danno derivante dal preteso inadempimento

della convenuta, e che quest’ultima ha chiaramente indicato di non essere

intenzionata a ritirare gli oggetti litigiosi, sicché tra le parti sussiste ancora

unicamente un rapporto di liquidazione e non vi è dunque spazio per un deposito

in vista di un’esecuzione del contratto che più nessuna delle parti vuole. Il

Pretore ha poi evidenziato che le ulteriori questioni sollevate dalle parti nei

loro allegati (formazione del contratto, effetti della rappresentanza,

divergenze sull’oggetto della consegna, misura del danno), sono questioni di

merito che non trovano spazio nella presente procedura.

4.

L’appellante, dopo aver

esposto i fatti che hanno condotto all’insorgere della controversia, ritiene

che il primo giudice abbia correttamente accertato l’esistenza del contratto, il

rifiuto della controparte di adempierlo e l’irrilevanza dei motivi

giustificativi da questa addotti (in quanto di competenza del giudice di

merito), ma abbia poi erroneamente interpretato la sua scelta ex art. 107 cpv.

2.

CO quale dichiarazione di risoluzione del contratto (in realtà mai fatta).

Difatti essa, considerata la mora della controparte sia nel pagare il prezzo

(l’acconto), sia nel prendere in consegna la merce (art. 211 CO), non aveva

deciso di risolvere il contratto, bensì

di rinunciare alla prestazione tardiva,

chiedendo il risarcimento dell’interesse positivo e il mantenimento della

propria prestazione (doc. K e istanza 18 luglio 2024), ciò che la

legittimerebbe a postulare il deposito in esame. Il deposito sarebbe in ogni

caso giustificato anche in caso di risoluzione del contratto, in modo da

liberare il debitore dell’obbligo di restituzione qualora la controparte non la

accetti. Non vi sarebbe dunque alcun motivo per rifiutare il deposito che del

resto, essendo una misura che segue la volontaria giurisdizione, non

comporterebbe alcun pregiudizio per la parte appellata, ma permetterebbe alla

parte appellante di procedere in via esecutiva (avuto riguardo dei principi

giurisprudenziali sviluppati nella decisione del Tribunale federale 145 II 20).

5.

La AO 1 invece chiede la

conferma del giudizio di primo grado, ribadendo le obiezioni già esposte in

prima sede e sopra riassunte relativamente al mancato perfezionamento del

contratto, all’assenza di un suo obbligo di accettare la consegna della merce e

all’assenza di una sua mora. Rileva altresì che a suo modo di vedere la

controparte ha chiesto il risarcimento del danno rinunciando alle prestazioni

della AO 1, che da parte sua non era dunque più tenuta a ricevere in consegna

la merce.

6.

Giusta l’art. 92 CO se il

creditore è in mora (ai sensi dell’art. 91 CO), il debitore può depositare la

cosa dovuta a rischio e a spese del creditore e liberarsi in tal modo dalla sua

obbligazione (cpv. 1). Il luogo del deposito viene designato dal giudice; le

merci possono tuttavia essere depositate in un magazzino di deposito anche

senza designazione del giudice (cpv. 2). Secondo buona parte della dottrina la

richiesta di deposito giudiziale, proceduralmente, costituisce una vertenza in

materia di volontaria giurisdizione (Leimgruber

in: Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7a ed., n. 11 ad art. 92; Schraner in: Zürcher Kommentar,

Obligationenrecht, 3a ed., n. 72 ad art. 92; Gross in: Honsell [ed.], Kurzkommentar Obligationenrecht, n.

3.

ad art. 92; Mercier in: CHK,

Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4a ed., n. 22 ad art. 92),

sicché ricade nella competenza del giudice al domicilio o alla sede del

richiedente (art. 19 CPC), va giudicata in procedura sommaria (art. 248 lett. e

ed art. 250 lett. a cifra 3 CPC) e comporta l’accertamento d’ufficio dei fatti

(art. 255 lett. b CPC). Il creditore non è pertanto una vera e propria parte

convenuta, ma piuttosto un terzo interessato che nondimeno dovrebbe essere

coinvolto nella procedura e potersi esprimere al riguardo, segnatamente se vi è

un rischio di pregiudizio dei suoi interessi (Weber

in: Berner Kommentar, Obligationenrecht, 2a ed., n. 100 ad

art. 92; Mercier, op. cit., n. 22

ad art. 92).

l’art. 92 CO, né il CPC precisano come e in che misura l’autorità giudicante debba

esaminare l’istanza (DTF 143 III 102 consid. 2.1), ovvero se essa possa

limitarsi a designare il luogo di deposito (vecchia prassi ticinese, cfr. IICCA

del 13 aprile 2011, inc. 12.2010.232, consid. 5 o IICCA del 6 dicembre 2005,

inc. 12.2005.113, consid. 6) o debba valutare a titolo pregiudiziale

l’esistenza di motivi per il deposito. In ogni caso, giurisprudenza e dottrina

sono concordi nel ritenere che dal debitore istante (gravato dall’onere della

prova) possa tuttalpiù essere preteso che renda verosimili le motivazioni del

deposito, e che l’istanza possa essere respinta solo se è manifestamente

infondata. Nell’ambito della procedura sommaria di deposito non viene difatti

deciso se il creditore sia effettivamente in mora, se la prestazione offerta

dal debitore sia conforme, se le sue pretese siano legittime o se il deposito

abbia effetto liberatorio per quest’ultimo. Tali questioni ricadono nella

competenza e nella cognizione di un giudice di merito. Ne consegue altresì che

un deposito che dovesse a posteriori rivelarsi ingiustificato o irregolare non

potrà avere gli effetti previsti dall’art. 92 CO (liberazione

dall’obbligazione, con rischi e spese a carico della controparte), né pregiudicare

gli interessi del creditore, che non ne dovrà nemmeno sopportare i costi (DTF 143

III 102 consid. 2.1, 105 II 273 consid. 2, 125 III 120 consid. 2a; STF

4A_511/2007 dell’8 aprile 2008 consid. 2.2; Leimgruber,

op. cit., n. 11 ad art. 92; Schraner,

op. cit., n. 85 e 87 ad art. 92; Weber,

op. cit., n. 99 seg. ad art. 92; Kren Kostkiewicz

in: OFK, OR Kommentar, 4a ed., n. 12 ad art. 92; Loertscher/Tolou, in Commentaire romand

Code des obligations I, 3a ed., n. 15 ad art. 92). In presenza di merci, il debitore può procedere al

deposito in un magazzino anche senza optare per la via giudiziaria (art. 92

cpv. 2 CO). Ciononostante, l’interpello del giudice permane un suo diritto (Schraner, op. cit., n. 87 ad art. 92, Weber, op. cit., n. 109 seg. ad art. 92;

Gross, op. cit., n. 3 ad art. 92; Mercier, op. cit., n. 20 ad art. 92).

In tale caso, quest’ultimo designa il luogo di deposito a sua discrezione,

potendo scegliere ad esempio, a dipendenza delle circostanze e del bene da

depositare, la cassaforte del tribunale, una banca, un magazzino pubblico o

privato. Il deposito presso terzi viene attuato mediante stipulazione di un

contratto ex art. 472 CO fra il debitore e il depositario in favore del

creditore (contratto in favore di terzi ex art. 112 cpv. 2 CO). Ovvero, nei

confronti del depositario, è il debitore la controparte contrattuale tenuta a

pagare le spese (riservato il diritto di ribaltarle sul creditore in caso di

buon fondamento del suo agire). Egli ha altresì il dovere di fornire al

depositario eventuali istruzioni necessarie per il mantenimento della cosa. Al creditore

viene conferito un diritto di riscatto autonomo nei confronti del depositario.

Tale diritto non può di principio essere sottoposto a vincoli estranei agli

oneri contrattuali pattuiti fra le parti, ma può essere condizionato al dovere

per quest’ultimo di fornire la propria controprestazione e di assumersi/rimborsare

i costi di deposito (Leimgruber,

op. cit., n. 5-6 ad art. 92; Gross,

op. cit., n. 3 ad art. 92; Schraner,

op. cit., n. 78 seg. e 97 ad art. 92; Weber,

op. cit., n. 104 seg. e 135 seg. ad art. 92; Loertscher/Tolou,

op. cit., n. 11 ad art. 92).

7.

Secondo l’art. 107 CO,

allorquando in un contratto bilaterale un debitore è in mora, il creditore ha

il diritto di fissargli o di fargli fissare dall’autorità competente un congruo

termine per l’adempimento (cpv. 1). Se l’adempimento non avviene neppure entro

questo termine, il creditore può comunque persistere a chiedere l’adempimento

ed il risarcimento del danno per il ritardo o in alternativa, purché lo

dichiari immediatamente, rinunciare alla prestazione tardiva e pretendere il

danno derivante dall’inadempimento oppure recedere dal contratto (cpv. 2). Il

legislatore ha quindi previsto tre diverse possibilità tra cui il creditore può

scegliere, ovvero egli può: 1) continuare ad esigere l’esecuzione della

prestazione della controparte in natura, conservando, in ogni caso, il diritto

al danno per il tardato adempimento e agli interessi di mora; 2) rinunciare

all’esecuzione in natura ed esigere l’indennizzo del proprio interesse

all’esecuzione del contratto, ovvero il danno positivo; 3) rescindere il

contratto, liberarsi dai propri obblighi (con restituzione delle prestazioni

già fornite) ed esigere il pagamento del danno negativo. In particolare, la

seconda possibilità comporta il mantenimento del contratto, ma la modifica del

suo contenuto, ovvero la rinuncia alla prestazione tardiva della controparte,

che si trasforma nell’obbligo per quest’ultima di risarcire il creditore per il

danno derivante dall’inadempimento (analogamente a quanto prevede l’art. 97 CO),

ponendolo nella stessa posizione in cui si troverebbe se il contratto fosse

stato adempiuto. Ciò di principio non tocca la prestazione dovuta dal

creditore, che rimane tenuto a fornirla in cambio della prestazione sostitutiva

del debitore (“teoria dello scambio” o “Austauschtheorie”). Il creditore

può tuttavia anche scegliere di non fornire la propria prestazione, e di

dedurne il valore dalla prestazione risarcitoria dovuta dalla controparte,

secondo la cosiddetta “teoria della differenza” o “Differenztheorie” (Weber in: Berner Kommentar, n. 159 seg.

ad art. 107; Wiegand in: Basler

Kommentar Obligationenrecht I, 7a ed., n. 3 e 17 seg. ad art. 107; Thévenoz in: Commentaire romand Code des

obligations I, 3a ed., n. 28 e 32 seg. ad art. 107).

8.

Nel caso concreto, l’istante

ha allegato i motivi per cui ritiene che fra le parti si fosse perfezionato un

contratto di fornitura di determinate componenti nautiche come pure che la

controparte avesse ingiustificatamente rifiutato la presa in consegna della

merce malgrado i solleciti trasmessi e fosse caduta in mora, allegando la

documentazione già summenzionata (cfr. in particolare doc. B-H). Quest’ultima

lo contesta. Come detto, non spetta tuttavia al giudice del deposito chiarire

definitivamente tali questioni nell’ambito della presente procedura sommaria.

Dagli

atti emerge altresì che l’istante ha optato per la seconda possibilità di cui

all’art. 107 cpv. 2 CO, mantenendo il contratto (ossia persistendo a offrire la

propria prestazione e sollecitando il risarcimento del suo interesse positivo,

cfr. doc. I, K), e non per la risoluzione del contratto, come erroneamente

stabilito dal primo giudice.

Ne

discende che, a un esame sommario, la sua richiesta non può dirsi

manifestamente infondata e dev’essere pertanto accolta nel suo principio, alla

luce del diritto conferitole dall’art. 92 CO e impregiudicato ogni esame di

merito riguardo alla bontà delle sue tesi e alle conseguenze del deposito (così

come sopra precisato al considerando 6). Non può pertanto essere accolta la sua

richiesta accessoria di stabilire già in questa sede se la AO 1 debba

sopportare i rischi e i costi del deposito.

9.

Per quanto riguarda il luogo

di deposito, a questo stadio della procedura non avrebbe senso rinviare gli

atti al primo giudice con l’incombenza di designarlo, potendo la questione

essere evasa direttamente da questa Camera.

Attualmente,

la merce litigiosa risulta essere depositata presso i magazzini dell’istante

stessa, che li ha messi a disposizione (dietro remunerazione), ritenendoli

idonei allo scopo (cfr. istanza 18 luglio 2024, p. 6). La AO 1 si è opposta a questa

soluzione, limitandosi tuttavia a contestare l’ammissibilità per la AP 1 di stipulare

un contratto di deposito con sé stessa, traendovi un guadagno mensile vieppiù

alto a dipendenza del perdurare della controversia in una situazione di palese

conflitto d’interesse (osservazioni 14 agosto 2024, p. 11-12). Sennonché, come

detto, non incombe a questa Camera, in questa fase della lite, statuire sul

fondamento delle pretese della AP 1 e sugli effetti del deposito, né tantomeno ratificare

la mercede da lei proposta per fungere da depositaria o stabilire se e in che

misura la AO 1 debba sopportare i relativi costi. Tali questioni ricadono nella

competenza del giudice di merito che sarà chiamato a esprimersi sulle sorti del

contratto e sulle conseguenze del deposito, e segnatamente sull’ammontare di un

eventuale indennizzo dovuto dalla AO 1 per la sua asserita mora (se esistente),

secondo criteri oggettivi. Di conseguenza, dovendosi escludere (sicuramente a

questo stadio della lite) un lucro da parte della AP 1 e non emergendo dagli

atti elementi tali da far ritenere che i suoi magazzini non possano garantire

una sicura custodia della merce, essi possono essere senz’altro designati quale

idoneo luogo di deposito.

10.

Quanto alle spese giudiziarie

di prima e seconda sede la AP 1, sia nella sua istanza 18 luglio 2024 che nel

suo appello, ha chiesto che esse vengano addossate alla controparte.

Ora,

nelle cause di prima istanza assimilabili alla volontaria giurisdizione (ove

non vi sono di regola due parti in lite fra loro) o in quelle ad essa

apparentate, il principio della ripartizione delle spese secondo la soccombenza

ai sensi dell’art. 106 CPC è poco adeguato, rientrando piuttosto in

considerazione la ripartizione secondo equità ai sensi dell’art. 107 CPC,

tenuto conto in particolare di chi ha avviato la causa e causato le spese, del

suo esito e di chi ne trae beneficio, sicché le spese permangono sovente a

carico della parte istante, senza assegnazione di ripetibili in suo favore (DTF

142.

III 110 consid. 3.3, STF 5A_815/2009

del 31 marzo 2010 consid. 3.1, STF 5P.212/2005 del 22 agosto 2005 consid. 2.2).

Nella

presente fattispecie vi è nondimeno da considerare sia che la AP 1 ha scelto

liberamente di adire la Pretura onde beneficiare della possibilità offerta

dall’art. 92 CO (cagionando dunque delle spese), sia che il procedimento ha assunto

natura contenziosa per il coinvolgimento della AO 1 (che ha chiesto la

reiezione dell’istanza muovendo una serie di contestazioni alle quali l’istante

ha dovuto replicare, e che a questo stadio della procedura non possono trovare

accoglimento), sia che l’istanza di deposito dev’essere accolta, ma senza che

ciò comporti una conferma delle tesi dell’istante o dell’obbligo per la

controparte di sopportare le spese di deposito.

In

definitiva, relativamente alla procedura di prima sede, si giustifica pertanto

- secondo equità - di lasciare le spese processuali ridotte (pari a fr. 250.-,

v. art. 2, 9 e 11 LTG) a carico della AP 1, con obbligo tuttavia per la AO 1 di

versarle un importo (ridotto) di fr. 500.- a titolo di partecipazione alle sue

spese di patrocinio (segnatamente per la redazione della replica 29 agosto 2024,

art. 12 RTar). Quanto alla presente procedura di secondo grado, la AP 1 deve

ritenersi nel principio vincente; viste le particolari circostanze, si rinuncia

a riscuotere spese processuali. La AO 1, che ha postulato la reiezione

dell’appello, verserà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili di seconda

sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 e 107 CPC, la LTG

e il RTar,

decide:

1.

L'appello 23 settembre 2024 di

AP 1 è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, la decisione 10 settembre 2024 del

Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 (inc. SO.2024.3814) è così

riformata:

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

La AP 1 è autorizzata a depositare le componenti per motori nautici elencate nella sua

istanza 18 luglio 2024 (come da fotografie di cui al doc. N) presso i suoi

magazzini.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 250.-, sono poste a carico della AP 1.

La AO 1 le rifonderà fr. 500.- a titolo di ripetibili parziali.

3. Invariato.

2. Non si prelevano spese processuali di appello. L’anticipo versato

dalla AP 1 verrà restituito. La AO 1 rifonderà alla AP 1 fr. 2’000.- per

ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).