12.2024.127
Contratto di fornitura di merci; deposito per mora del compratore nel ritiro della merce
17 febbraio 2025Italiano21 min
data 6 febbraio 2024 la AP 1 ha ordinato due motori dal proprio fornitore H______ AG, che glieli ha fatti pervenire il
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.127
Lugano
17 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2024.3814 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 18 luglio 2024 da
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
AO
1
avv.ti PA 2 e PA3
,
con cui l’istante ha chiesto di essere
autorizzata a depositare con effetto liberatorio, in
favore della AO 1 presso uno
stabilimento indicato dal
giudice, una serie di componenti per
motori nautici, con spese e rischi a carico di
quest’ultima;
domanda avversata dalla AO 1 e che il
Pretore ha
respinto con decisione 10 settembre 2024;
appellante l’istante con appello 23 settembre 2024, con cui chiede in via principale la
riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere la sua istanza, e in via
subordinata il suo annullamento
e il rinvio dell’incarto alla Pretura per nuova decisione
ai sensi dei considerandi, con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con risposta 11 ottobre 2024
l’appellata si è opposta al gravame, con protesta
di spese e ripetibili di seconda sede;
viste altresì la replica spontanea 23
ottobre 2024 di AP 1 e la
duplica spontanea 31 ottobre 2024 di AO
1;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti di causa;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
In data 1° febbraio 2024 la AP
1 ha sottoposto alla AO 1 un’offerta (doc. B) per la sostituzione dei motori e
dei piedi poppieri del natante F_____, di proprietà di quest’ultima società,
per un importo di fr. 109'622.05, con versamento di un acconto di fr. 70'000.-
dopo la firma dell’offerta e prima dell’ordinazione della merce, e pagamento
finale del saldo entro 10 giorni a partire dalla data dell’avvenuto collaudo
(con applicazione di uno sconto supplementare di fr. 2'000.- qualora l’acconto
fosse stato pagato entro il 10 febbraio 2024).
In
data 5 febbraio 2024, l’offerta è stata sottoscritta da G______ R______, a quel
tempo presidente del CdA della AO 1 (doc. B e C).
In
data 6 febbraio 2024 la AP 1 ha ordinato due motori dal proprio fornitore H______ AG, che glieli ha fatti pervenire il
16 febbraio 2024 (doc. D ed E).
B.
Il 7 marzo 2024 la AO 1 ha
contestato l’esistenza di un valido contratto di acquisto (potendo essa essere
rappresentata unicamente mediante firma collettiva a due) e le fatture nel
frattempo emesse dalla controparte, rifiutando la presa in consegna della merce
(doc. F).
C.
Con scritti 28 marzo e 12
aprile 2024 (doc. G e H) la AP 1 ha deplorato tale comportamento, rilevando la
validità del contratto, rinnovando la disponibilità a procedere alla consegna
del materiale e all’esecuzione dei relativi lavori di meccanica e fissando alla
AO 1 un ultimo termine di 10 giorni per comunicare la data di consegna e
saldare l’acconto di fr. 70'000.- (a valere quale formale messa in mora). Il 14 maggio 2024 la medesima, costatato il rifiuto
della controparte di prendere in consegna la merce e di pagarne il prezzo, le ha
comunicato di ritenerla in mora qualificata e di pretendere “l’immediato
risarcimento del danno positivo…e in generale ogni altro danno (tra cui le
spese legali)”, preannunciando che avrebbe provveduto a depositare la merce
ex art. 92 seg. CO (doc. I).
D.
Il 10 giugno 2024 la AO 1 ha
evidenziato di non ritenersi in mora a fronte della mancata volontà di
concludere il contratto e della sua invalidità, osservando a titolo
abbondanziale che la merce ordinata dalla controparte neppure sarebbe stata
conforme a quanto previsto nell’offerta (doc. J).
E.
Il 16 luglio 2024 (doc. K) la AP
1 ha nuovamente ribadito la validità del contratto e sottolineato la conformità
della merce a quanto pattuito, la mora qualificata della controparte e la sua
scelta di avvalersi dell’art. 107 cpv. 2 CO, riconfermando di essere pronta a
consegnare la merce (che sarebbe stata depositata ex art. 92 CO per liberarsi
dai propri obblighi) e di pretendere il risarcimento del danno positivo
(pagamento della somma integrale del contratto e dei relativi interessi nonché rimborso
di ogni spesa).
F.
Con istanza di deposito del 18 luglio 2024 la AP 1 ha convenuto in giudizio la AO 1 innanzi alla Pretura
del Distretto di Lugano, postulando di essere autorizzata a depositare con
effetto liberatorio, in favore della AO1 presso uno stabilimento indicato dal
giudice, le componenti nautiche ivi elencate, con spese e rischi a carico di
quest’ultima e protesta delle spese giudiziarie. In sintesi l’istante, dopo
aver esposto i fatti rilevanti (corredati da varia documentazione), ha ribadito
le sue tesi circa la validità del contratto, la conformità della merce ordinata
e pronta per la consegna e la mora della controparte. Ha poi rilevato di avere
optato per la seconda possibilità offerta dall’art. 107 cpv. 2 CO (“segnatamente
rinuncia alla prestazione tardiva – pagamento acconto CHF 70'000 – e richiesta
risarcimento danni positivo per la totalità del contratto”) e che ponendosi
il problema della prestazione che rimaneva comunque tenuta a fornire (consegna
della merce ordinata), essa era in diritto di depositare i due motori e le
relative componenti (come da annesse fotografie di cui al doc. N) onde
liberarsi da tale obbligo e procedere al recupero per via giudiziaria/esecutiva
dell’interesse positivo, chiedendo al giudice di designare il luogo di deposito
e mettendo a disposizione a tal fine i propri magazzini (per fr. 180.- +
IVA/mese oltre a fr. 400.- + IVA per spese di trasporto al magazzino).
G.
Con osservazioni 14 agosto
2024 la AO 1 si è opposta all’istanza, sostenendo che essa difettasse dei
presupposti fondamentali dell’esistenza di un valido contratto di
compravendita, di un suo obbligo di ritiro della merce (obsoleta e neppure compatibile
con la sua imbarcazione né conforme a quanto previsto nell’offerta, ovvero
qualificabile quale “aliud”, cfr. doc. 4-5) e di una sua conseguente
mora ex art. 91 CO, ritenuto che il suo rifiuto di prendere in consegna la
merce era legittimo. Inoltre, ha in ogni caso contestato che il deposito
potesse avvenire presso l’istante medesima, visti i conflitti d’interesse in
gioco.
H.
Con replica spontanea 29
agosto 2024 e duplica spontanea 6 settembre 2024 la AP 1 e la AO 1 hanno
ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni.
I.
Con decisione 10 settembre
2024 il Pretore ha respinto l’istanza, con seguito di tassa di giustizia e
spese (fr. 250.-) e ripetibili (fr. 2’500.-) a carico dell’istante.
J.
Con appello 23 settembre 2024
la AP 1 si è aggravata contro tale decisione, chiedendone in via principale la
riforma nel senso di accogliere la sua istanza, e in via subordinata
l’annullamento e il rinvio dell’incarto alla Pretura per una nuova decisione ai
sensi dei considerandi, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
K.
Con risposta 11 ottobre 2024
la AO 1 si è opposta all’appello postulandone l’integrale reiezione, con protesta
di spese e ripetibili di secondo grado. Sono ancora seguite la replica
spontanea 23 ottobre 2024 della AP 1 e la duplica spontanea 31 ottobre 2024
della AO 1.
E
considerato
in
diritto:
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2).
LaAO
1 contesta che la decisione pretorile fosse appellabile, trattandosi a suo modo
di vedere di una causa senza valore litigioso. Tale opinione non può essere
seguita. Rilevato che secondo l’art. 308 CPC, le decisioni finali sono di
principio impugnabili mediante appello (cpv. 1), che le decisioni pronunciate
in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso
secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.-
(cpv. 2) e che quindi le controversie non patrimoniali sono sempre appellabili
(cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero
[CPC] in: FF 2006 6593, p. 6743), nel caso concreto, visti gli importi in gioco
(prezzo di fr. 109'622.05, acconto di fr. 70'000.-) e il valore della merce, si
deve ritenere che la decisione impugnata fosse senz’altro appellabile, come
peraltro indicato dal Pretore in calce al suo giudizio.
Considerandi
2.
I termini di impugnazione e
risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di natura sommaria (art. 314
cpv. 1 CPC). Nel caso concreto l’appello 23 settembre 2024 contro la decisione 10
settembre 2024 (notificata l’11 settembre 2024) è tempestivo (cfr. art. 142
cpv. 3 CPC), così come sono tempestive la risposta all’appello 11 ottobre 2024,
la replica spontanea 23 ottobre 2024 e la
duplica spontanea 31 ottobre 2024.
3.
Con la decisione impugnata il
Pretore ha rilevato che l’istante, facendo uso del diritto formatore che la
legge le riconosce (art. 107 cpv. 2 CO) ha scelto di porre fine al contratto
orientandosi al risarcimento del danno derivante dal preteso inadempimento
della convenuta, e che quest’ultima ha chiaramente indicato di non essere
intenzionata a ritirare gli oggetti litigiosi, sicché tra le parti sussiste ancora
unicamente un rapporto di liquidazione e non vi è dunque spazio per un deposito
in vista di un’esecuzione del contratto che più nessuna delle parti vuole. Il
Pretore ha poi evidenziato che le ulteriori questioni sollevate dalle parti nei
loro allegati (formazione del contratto, effetti della rappresentanza,
divergenze sull’oggetto della consegna, misura del danno), sono questioni di
merito che non trovano spazio nella presente procedura.
4.
L’appellante, dopo aver
esposto i fatti che hanno condotto all’insorgere della controversia, ritiene
che il primo giudice abbia correttamente accertato l’esistenza del contratto, il
rifiuto della controparte di adempierlo e l’irrilevanza dei motivi
giustificativi da questa addotti (in quanto di competenza del giudice di
merito), ma abbia poi erroneamente interpretato la sua scelta ex art. 107 cpv.
2.
CO quale dichiarazione di risoluzione del contratto (in realtà mai fatta).
Difatti essa, considerata la mora della controparte sia nel pagare il prezzo
(l’acconto), sia nel prendere in consegna la merce (art. 211 CO), non aveva
deciso di risolvere il contratto, bensì
di rinunciare alla prestazione tardiva,
chiedendo il risarcimento dell’interesse positivo e il mantenimento della
propria prestazione (doc. K e istanza 18 luglio 2024), ciò che la
legittimerebbe a postulare il deposito in esame. Il deposito sarebbe in ogni
caso giustificato anche in caso di risoluzione del contratto, in modo da
liberare il debitore dell’obbligo di restituzione qualora la controparte non la
accetti. Non vi sarebbe dunque alcun motivo per rifiutare il deposito che del
resto, essendo una misura che segue la volontaria giurisdizione, non
comporterebbe alcun pregiudizio per la parte appellata, ma permetterebbe alla
parte appellante di procedere in via esecutiva (avuto riguardo dei principi
giurisprudenziali sviluppati nella decisione del Tribunale federale 145 II 20).
5.
La AO 1 invece chiede la
conferma del giudizio di primo grado, ribadendo le obiezioni già esposte in
prima sede e sopra riassunte relativamente al mancato perfezionamento del
contratto, all’assenza di un suo obbligo di accettare la consegna della merce e
all’assenza di una sua mora. Rileva altresì che a suo modo di vedere la
controparte ha chiesto il risarcimento del danno rinunciando alle prestazioni
della AO 1, che da parte sua non era dunque più tenuta a ricevere in consegna
la merce.
6.
Giusta l’art. 92 CO se il
creditore è in mora (ai sensi dell’art. 91 CO), il debitore può depositare la
cosa dovuta a rischio e a spese del creditore e liberarsi in tal modo dalla sua
obbligazione (cpv. 1). Il luogo del deposito viene designato dal giudice; le
merci possono tuttavia essere depositate in un magazzino di deposito anche
senza designazione del giudice (cpv. 2). Secondo buona parte della dottrina la
richiesta di deposito giudiziale, proceduralmente, costituisce una vertenza in
materia di volontaria giurisdizione (Leimgruber
in: Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7a ed., n. 11 ad art. 92; Schraner in: Zürcher Kommentar,
Obligationenrecht, 3a ed., n. 72 ad art. 92; Gross in: Honsell [ed.], Kurzkommentar Obligationenrecht, n.
3.
ad art. 92; Mercier in: CHK,
Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4a ed., n. 22 ad art. 92),
sicché ricade nella competenza del giudice al domicilio o alla sede del
richiedente (art. 19 CPC), va giudicata in procedura sommaria (art. 248 lett. e
ed art. 250 lett. a cifra 3 CPC) e comporta l’accertamento d’ufficio dei fatti
(art. 255 lett. b CPC). Il creditore non è pertanto una vera e propria parte
convenuta, ma piuttosto un terzo interessato che nondimeno dovrebbe essere
coinvolto nella procedura e potersi esprimere al riguardo, segnatamente se vi è
un rischio di pregiudizio dei suoi interessi (Weber
in: Berner Kommentar, Obligationenrecht, 2a ed., n. 100 ad
art. 92; Mercier, op. cit., n. 22
ad art. 92).
Né
l’art. 92 CO, né il CPC precisano come e in che misura l’autorità giudicante debba
esaminare l’istanza (DTF 143 III 102 consid. 2.1), ovvero se essa possa
limitarsi a designare il luogo di deposito (vecchia prassi ticinese, cfr. IICCA
del 13 aprile 2011, inc. 12.2010.232, consid. 5 o IICCA del 6 dicembre 2005,
inc. 12.2005.113, consid. 6) o debba valutare a titolo pregiudiziale
l’esistenza di motivi per il deposito. In ogni caso, giurisprudenza e dottrina
sono concordi nel ritenere che dal debitore istante (gravato dall’onere della
prova) possa tuttalpiù essere preteso che renda verosimili le motivazioni del
deposito, e che l’istanza possa essere respinta solo se è manifestamente
infondata. Nell’ambito della procedura sommaria di deposito non viene difatti
deciso se il creditore sia effettivamente in mora, se la prestazione offerta
dal debitore sia conforme, se le sue pretese siano legittime o se il deposito
abbia effetto liberatorio per quest’ultimo. Tali questioni ricadono nella
competenza e nella cognizione di un giudice di merito. Ne consegue altresì che
un deposito che dovesse a posteriori rivelarsi ingiustificato o irregolare non
potrà avere gli effetti previsti dall’art. 92 CO (liberazione
dall’obbligazione, con rischi e spese a carico della controparte), né pregiudicare
gli interessi del creditore, che non ne dovrà nemmeno sopportare i costi (DTF 143
III 102 consid. 2.1, 105 II 273 consid. 2, 125 III 120 consid. 2a; STF
4A_511/2007 dell’8 aprile 2008 consid. 2.2; Leimgruber,
op. cit., n. 11 ad art. 92; Schraner,
op. cit., n. 85 e 87 ad art. 92; Weber,
op. cit., n. 99 seg. ad art. 92; Kren Kostkiewicz
in: OFK, OR Kommentar, 4a ed., n. 12 ad art. 92; Loertscher/Tolou, in Commentaire romand
Code des obligations I, 3a ed., n. 15 ad art. 92). In presenza di merci, il debitore può procedere al
deposito in un magazzino anche senza optare per la via giudiziaria (art. 92
cpv. 2 CO). Ciononostante, l’interpello del giudice permane un suo diritto (Schraner, op. cit., n. 87 ad art. 92, Weber, op. cit., n. 109 seg. ad art. 92;
Gross, op. cit., n. 3 ad art. 92; Mercier, op. cit., n. 20 ad art. 92).
In tale caso, quest’ultimo designa il luogo di deposito a sua discrezione,
potendo scegliere ad esempio, a dipendenza delle circostanze e del bene da
depositare, la cassaforte del tribunale, una banca, un magazzino pubblico o
privato. Il deposito presso terzi viene attuato mediante stipulazione di un
contratto ex art. 472 CO fra il debitore e il depositario in favore del
creditore (contratto in favore di terzi ex art. 112 cpv. 2 CO). Ovvero, nei
confronti del depositario, è il debitore la controparte contrattuale tenuta a
pagare le spese (riservato il diritto di ribaltarle sul creditore in caso di
buon fondamento del suo agire). Egli ha altresì il dovere di fornire al
depositario eventuali istruzioni necessarie per il mantenimento della cosa. Al creditore
viene conferito un diritto di riscatto autonomo nei confronti del depositario.
Tale diritto non può di principio essere sottoposto a vincoli estranei agli
oneri contrattuali pattuiti fra le parti, ma può essere condizionato al dovere
per quest’ultimo di fornire la propria controprestazione e di assumersi/rimborsare
i costi di deposito (Leimgruber,
op. cit., n. 5-6 ad art. 92; Gross,
op. cit., n. 3 ad art. 92; Schraner,
op. cit., n. 78 seg. e 97 ad art. 92; Weber,
op. cit., n. 104 seg. e 135 seg. ad art. 92; Loertscher/Tolou,
op. cit., n. 11 ad art. 92).
7.
Secondo l’art. 107 CO,
allorquando in un contratto bilaterale un debitore è in mora, il creditore ha
il diritto di fissargli o di fargli fissare dall’autorità competente un congruo
termine per l’adempimento (cpv. 1). Se l’adempimento non avviene neppure entro
questo termine, il creditore può comunque persistere a chiedere l’adempimento
ed il risarcimento del danno per il ritardo o in alternativa, purché lo
dichiari immediatamente, rinunciare alla prestazione tardiva e pretendere il
danno derivante dall’inadempimento oppure recedere dal contratto (cpv. 2). Il
legislatore ha quindi previsto tre diverse possibilità tra cui il creditore può
scegliere, ovvero egli può: 1) continuare ad esigere l’esecuzione della
prestazione della controparte in natura, conservando, in ogni caso, il diritto
al danno per il tardato adempimento e agli interessi di mora; 2) rinunciare
all’esecuzione in natura ed esigere l’indennizzo del proprio interesse
all’esecuzione del contratto, ovvero il danno positivo; 3) rescindere il
contratto, liberarsi dai propri obblighi (con restituzione delle prestazioni
già fornite) ed esigere il pagamento del danno negativo. In particolare, la
seconda possibilità comporta il mantenimento del contratto, ma la modifica del
suo contenuto, ovvero la rinuncia alla prestazione tardiva della controparte,
che si trasforma nell’obbligo per quest’ultima di risarcire il creditore per il
danno derivante dall’inadempimento (analogamente a quanto prevede l’art. 97 CO),
ponendolo nella stessa posizione in cui si troverebbe se il contratto fosse
stato adempiuto. Ciò di principio non tocca la prestazione dovuta dal
creditore, che rimane tenuto a fornirla in cambio della prestazione sostitutiva
del debitore (“teoria dello scambio” o “Austauschtheorie”). Il creditore
può tuttavia anche scegliere di non fornire la propria prestazione, e di
dedurne il valore dalla prestazione risarcitoria dovuta dalla controparte,
secondo la cosiddetta “teoria della differenza” o “Differenztheorie” (Weber in: Berner Kommentar, n. 159 seg.
ad art. 107; Wiegand in: Basler
Kommentar Obligationenrecht I, 7a ed., n. 3 e 17 seg. ad art. 107; Thévenoz in: Commentaire romand Code des
obligations I, 3a ed., n. 28 e 32 seg. ad art. 107).
8.
Nel caso concreto, l’istante
ha allegato i motivi per cui ritiene che fra le parti si fosse perfezionato un
contratto di fornitura di determinate componenti nautiche come pure che la
controparte avesse ingiustificatamente rifiutato la presa in consegna della
merce malgrado i solleciti trasmessi e fosse caduta in mora, allegando la
documentazione già summenzionata (cfr. in particolare doc. B-H). Quest’ultima
lo contesta. Come detto, non spetta tuttavia al giudice del deposito chiarire
definitivamente tali questioni nell’ambito della presente procedura sommaria.
Dagli
atti emerge altresì che l’istante ha optato per la seconda possibilità di cui
all’art. 107 cpv. 2 CO, mantenendo il contratto (ossia persistendo a offrire la
propria prestazione e sollecitando il risarcimento del suo interesse positivo,
cfr. doc. I, K), e non per la risoluzione del contratto, come erroneamente
stabilito dal primo giudice.
Ne
discende che, a un esame sommario, la sua richiesta non può dirsi
manifestamente infondata e dev’essere pertanto accolta nel suo principio, alla
luce del diritto conferitole dall’art. 92 CO e impregiudicato ogni esame di
merito riguardo alla bontà delle sue tesi e alle conseguenze del deposito (così
come sopra precisato al considerando 6). Non può pertanto essere accolta la sua
richiesta accessoria di stabilire già in questa sede se la AO 1 debba
sopportare i rischi e i costi del deposito.
9.
Per quanto riguarda il luogo
di deposito, a questo stadio della procedura non avrebbe senso rinviare gli
atti al primo giudice con l’incombenza di designarlo, potendo la questione
essere evasa direttamente da questa Camera.
Attualmente,
la merce litigiosa risulta essere depositata presso i magazzini dell’istante
stessa, che li ha messi a disposizione (dietro remunerazione), ritenendoli
idonei allo scopo (cfr. istanza 18 luglio 2024, p. 6). La AO 1 si è opposta a questa
soluzione, limitandosi tuttavia a contestare l’ammissibilità per la AP 1 di stipulare
un contratto di deposito con sé stessa, traendovi un guadagno mensile vieppiù
alto a dipendenza del perdurare della controversia in una situazione di palese
conflitto d’interesse (osservazioni 14 agosto 2024, p. 11-12). Sennonché, come
detto, non incombe a questa Camera, in questa fase della lite, statuire sul
fondamento delle pretese della AP 1 e sugli effetti del deposito, né tantomeno ratificare
la mercede da lei proposta per fungere da depositaria o stabilire se e in che
misura la AO 1 debba sopportare i relativi costi. Tali questioni ricadono nella
competenza del giudice di merito che sarà chiamato a esprimersi sulle sorti del
contratto e sulle conseguenze del deposito, e segnatamente sull’ammontare di un
eventuale indennizzo dovuto dalla AO 1 per la sua asserita mora (se esistente),
secondo criteri oggettivi. Di conseguenza, dovendosi escludere (sicuramente a
questo stadio della lite) un lucro da parte della AP 1 e non emergendo dagli
atti elementi tali da far ritenere che i suoi magazzini non possano garantire
una sicura custodia della merce, essi possono essere senz’altro designati quale
idoneo luogo di deposito.
10.
Quanto alle spese giudiziarie
di prima e seconda sede la AP 1, sia nella sua istanza 18 luglio 2024 che nel
suo appello, ha chiesto che esse vengano addossate alla controparte.
Ora,
nelle cause di prima istanza assimilabili alla volontaria giurisdizione (ove
non vi sono di regola due parti in lite fra loro) o in quelle ad essa
apparentate, il principio della ripartizione delle spese secondo la soccombenza
ai sensi dell’art. 106 CPC è poco adeguato, rientrando piuttosto in
considerazione la ripartizione secondo equità ai sensi dell’art. 107 CPC,
tenuto conto in particolare di chi ha avviato la causa e causato le spese, del
suo esito e di chi ne trae beneficio, sicché le spese permangono sovente a
carico della parte istante, senza assegnazione di ripetibili in suo favore (DTF
142.
III 110 consid. 3.3, STF 5A_815/2009
del 31 marzo 2010 consid. 3.1, STF 5P.212/2005 del 22 agosto 2005 consid. 2.2).
Nella
presente fattispecie vi è nondimeno da considerare sia che la AP 1 ha scelto
liberamente di adire la Pretura onde beneficiare della possibilità offerta
dall’art. 92 CO (cagionando dunque delle spese), sia che il procedimento ha assunto
natura contenziosa per il coinvolgimento della AO 1 (che ha chiesto la
reiezione dell’istanza muovendo una serie di contestazioni alle quali l’istante
ha dovuto replicare, e che a questo stadio della procedura non possono trovare
accoglimento), sia che l’istanza di deposito dev’essere accolta, ma senza che
ciò comporti una conferma delle tesi dell’istante o dell’obbligo per la
controparte di sopportare le spese di deposito.
In
definitiva, relativamente alla procedura di prima sede, si giustifica pertanto
- secondo equità - di lasciare le spese processuali ridotte (pari a fr. 250.-,
v. art. 2, 9 e 11 LTG) a carico della AP 1, con obbligo tuttavia per la AO 1 di
versarle un importo (ridotto) di fr. 500.- a titolo di partecipazione alle sue
spese di patrocinio (segnatamente per la redazione della replica 29 agosto 2024,
art. 12 RTar). Quanto alla presente procedura di secondo grado, la AP 1 deve
ritenersi nel principio vincente; viste le particolari circostanze, si rinuncia
a riscuotere spese processuali. La AO 1, che ha postulato la reiezione
dell’appello, verserà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili di seconda
sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 e 107 CPC, la LTG
e il RTar,
decide:
1.
L'appello 23 settembre 2024 di
AP 1 è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, la decisione 10 settembre 2024 del
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 (inc. SO.2024.3814) è così
riformata:
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La AP 1 è autorizzata a depositare le componenti per motori nautici elencate nella sua
istanza 18 luglio 2024 (come da fotografie di cui al doc. N) presso i suoi
magazzini.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 250.-, sono poste a carico della AP 1.
La AO 1 le rifonderà fr. 500.- a titolo di ripetibili parziali.
3. Invariato.
2. Non si prelevano spese processuali di appello. L’anticipo versato
dalla AP 1 verrà restituito. La AO 1 rifonderà alla AP 1 fr. 2’000.- per
ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).