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Decisione

12.2024.130

Contratto di lavoro simulato; dissimulazione di un'attività indipendente; pretesa di corresponsione di utili; allegazione e dimostrazione

13 febbraio 2025Italiano46 min

direttore) e F______ SA, V______ (di proprietà dei coniugi B______ T______ e A______

Source ti.ch

AP 1

Incarto n.

12.2024.130/132

Lugano

13 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.15 della Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 24 maggio 2019 da

AP

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 72'000.- oltre interessi del 5% dal

14 febbraio 2017 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta

dalla convenuta al PE n. _______ dell’UE di Mendrisio;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore

aggiunto ha respinto con decisione 28 agosto 2024;

appellante l’attore con atto di appello del 27 settembre 2024, con cui ha chiesto preliminarmente

di essere ammesso all’assistenza giudiziaria estesa alle tasse e spese di

giustizia e al gratuito patrocinio dell’avv. PA 1 (inc. 12.2024.132), e nel

merito in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di

accogliere la sua petizione e di porre le spese giudiziarie di prima sede a

carico della controparte, mentre in via subordinata il suo annullamento e il

rinvio della causa al Pretore aggiunto per nuova decisione ai sensi dei considerandi,

in ogni caso con protesta di spese e ripetibili di seconda sede (inc.

12.2024.130);

mentre la convenuta con risposta 4 novembre 2024 ha

postulato di respingere l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria, di

dichiarare il gravame inammissibile e di respingerlo nel merito, con protesta

di spese e ripetibili di seconda sede;

richiamata altresì l’ordinanza 5 novembre 2024 con cui

questa Camera ha accolto la richiesta 17 ottobre 2024 dell’appellata di poter

accedere alla documentazione prodotta dall’appellante in relazione alla sua

domanda di assistenza giudiziaria;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

La AO1, V______ (ora

in liquidazione) è una società attiva nel settore informatico posseduta, in

ragione del 50% ciascuno, dai due soci M______ B______ (che ne è pure il

direttore) e F______ SA, V______ (di proprietà dei coniugi B______ T______ e A______

P______ – già gerente e ora liquidatore della AO 1).

B.

Con contratto di

lavoro 14 luglio 2014 (doc. 1) la AO1 ha assunto il cittadino italiano AP1

(domiciliato in Italia e fratello di B______ T______) a tempo indeterminato in

qualità di impiegato al 100% e con un salario mensile, dovuto per 13 mensilità,

di fr. 3'100.- lordi.

C.

Fra la fine del 2016 e

l’inizio del 2017, le parti hanno iniziato a discutere l’uscita di AP 1 dalla

società (v. doc. L). Nel gennaio 2017, AP 1 ha lamentato ingerenze nel suo

lavoro da parte della AO 1e di M______ B______ (controllo delle attività e

della presenza in ufficio), dichiarandosi sorpreso e rilevando che in base agli

accordi, egli era sempre stato libero di gestirsi in maniera indipendente (doc.

G, N).

D.

Il 20 gennaio 2017 AP1

ed E______ T______ (pure sorella di AP 1, già contabile di AO1 e del gruppo “F______

SA”), unitamente a E______ R______ (già dipendente di AO 1), hanno fondato la N______

Sagl (doc. 3).

E.

Con scritto 27 gennaio

2017 (doc. F) AP1 ha prudenzialmente disdetto il contratto di lavoro 14 luglio

2014 con effetto al 31 marzo 2017, “per mere questioni di formalità”,

ritenuto che l’attività da lui svolta presso la società non avrebbe mai avuto

carattere dipendente, bensì indipendente. In tal contesto egli ha rilevato che,

a prescindere dal contenuto formale del contratto di lavoro e secondo i reali

accordi verbali fra lui e M______ B______, la collaborazione aveva lo scopo di permettergli

di avviare una propria attività senza la necessità di procedere immediatamente

alla costituzione di una nuova società (ancor prima di sapere se avrebbe

generato degli utili), e si sarebbe interrotta una volta che tale attività

fosse stata avviata con successo (circostanza nel frattempo realizzatasi). Durante

quel periodo transitorio, AP 1 avrebbe lavorato in maniera autonoma ed

indipendente per sviluppare i suoi servizi di grafica e comunicazione (sotto

“l’ombrello” AO 1), come unico responsabile del proprio lavoro, gestendo tempo,

relazioni con i clienti e i suoi due dipendenti G______ R______ e S______

V______, facendosi carico di eventuali perdite derivanti dalla sua attività e

godendo di eventuali utili al netto delle spese. AP 1 ha altresì segnalato di

essere in attesa del rapporto del revisore incaricato dalla società per

appurare gli utili a lui spettanti in virtù dell’accordo.

F.

Con precetto esecutivo

(PE) n. _______ emesso dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio in data 27

dicembre 2017 (doc. O), AP 1 ha escusso AO 1per il pagamento dell’importo di

fr. 70'400.- oltre interessi indicando quale titolo di credito l’“Accordo di

collaborazione con AO1 del 14 luglio 2014”. L’escussa ha interposto

opposizione.

G.

Previo inoltro dell’istanza di

conciliazione 30 gennaio 2019 e ottenimento dell’autorizzazione ad agire in

data 26 febbraio 2019 (doc. P), con petizione 24 maggio 2019 AP 1 ha convenuto AO

1 innanzi alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Sud, postulando

la sua condanna al pagamento di fr.

72'000.- oltre interessi al 5% dal 14 febbraio 2017 e il rigetto in via

definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. _______ dell’UE

di Mendrisio.

In sintesi, AP 1 ha rivendicato gli utili a lui spettanti nell’ambito

del dissimulato contratto societario che lo legava alla AO1 (ovvero del vero

contratto voluto dalle parti, essendo quello di lavoro simulato), derivanti

dalla sua attività negli anni 2014, 2015 e 2016 e da lui quantificati sulla

base di un conteggio prodotto quale doc. E, ritenuto che:

-

egli gestiva autonomamente

la propria attività (servizi di grafica e comunicazione) ed emetteva le sue

fatture ai clienti tramite il programma in uso alla società, differenziandole

con l’indicazione delle proprie iniziali (“MT”);

-

egli sopportava

personalmente le spese relative alla sua attività (il suo stipendio, versatogli

- secondo la volontà delle parti - quale anticipo sull’utile, lo stipendio dei

due dipendenti, costi per l’acquisto delle apparecchiature necessarie e spese

varie), a esclusione di quelle di cancelleria e di locazione, che sarebbero

state assunte esclusivamente dalla AO1 (trattandosi di spese che quest’ultima avrebbe

comunque dovuto sopportare);

-

alla contabile E______

T______ era stato chiesto di tenere una contabilità separata fra i suoi ricavi

e i suoi costi e quelli di AO 1;

-

i suoi eventuali utili gli

sarebbero stati riconosciuti sotto forma di bonus / gratifica o tramite

fatturazione a AO1 da parte della nuova società che avrebbe eventualmente

costituito in futuro (mentre eventuali perdite sarebbero state integralmente a

suo carico).

H.

Con risposta 30 agosto 2019 AO

1 si è opposta alla petizione in quanto - se non già irricevibile in ordine -

infondata nel merito. Essa ha dapprima eccepito l’assenza di un interesse

degno di protezione di AP1, la sua incapacità di essere parte, nonché la

violazione dell’onere allegatorio e di specificazione (art. 55 CPC). Ha poi

rilevato che il contratto di lavoro

non sarebbe stato simulato e che non sarebbero mai esistiti diversi accordi fra

le parti (ad esempio relativi a una sopportazione di perdite/partecipazione

agli utili), ciò che comporterebbe

AP 1Quest’ultimo sarebbe stato da lei

assunto quale semplice impiegato

e avrebbe svolto la propria attività nell’ambito del contratto di lavoro,

venendo a tal fine sempre remunerato mediante corresponsione del salario pattuito.

Parimenti alle sue dirette dipendenze sarebbero stati G______ R______ e S______

V______ (doc. 2). Pertanto, la convenuta non avrebbe mai tenuto una contabilità

separata per i guadagni e i costi generati dall’attività dell’attore. Avendo

tuttavia scoperto nella sua documentazione delle anomalie contabili,

segnatamente un estratto contabile (doc. 6) allestito da E______ T______,

verosimilmente in combutta con il fratello AP1, ove a quest’ultimo veniva

indebitamente riconosciuto un bonus per la fine del 2016 (ovvero poco prima

della loro partenza dalla società) ma riferito alla fine degli esercizi 2014

(fr. 7'136.65) e 2015 (fr. 18'087.44 + fr. 7'136.65), essa avrebbe richiesto

alla sua società di revisione G______ Sagl di effettuare una verifica e analisi

di bilancio (controllo amministrativo e contabile riferito agli anni 2015 e

2016 e verifica del rapporto di lavoro fra lei e AP 1 e del centro di costo di

quest’ultimo sulla base dei dati contabili e della documentazione esistente).

Tale analisi, prodotta quale doc. 11 e basata sulla contestata ipotesi di

un’attività indipendente di AP 1, attesterebbe sia le macchinazioni attuate

dall’attore per gonfiare i suoi asseriti utili (ad esempio fatturando i servizi

da lui prestati alle società del gruppo F______ F______ a prezzi eccessivi e

fuori mercato), sia che quest’ultimo sarebbe casomai in debito verso di lei e

non certo in credito.

I.

Con replica 25 ottobre 2019 AP

1 si è riconfermato nella propria domanda, producendo in particolare (sub. doc.

Z) alcune schede contabili della AO 1 (riferite al periodo 1° gennaio 2015 - 31

dicembre 2015 e 1° gennaio 2016 - 30 dicembre 2016) e postulando, onde

dimostrare la propria pretesa, l’allestimento di una perizia e l’edizione dalla

controparte di tutte le schede contabili relative all’attività da lui svolta

presso AO 1negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, tutti i relativi giustificativi,

nonché i bilanci, i conti economici, le dichiarazioni fiscali e le decisioni di

tassazione di AO 1per gli anni 2014 - 2017. Egli ha pure aggiunto una domanda subordinata

(per l’ipotesi che fosse ammessa l’esistenza di un contratto di lavoro)

tendente al pagamento in suo favore di complessivi fr. 13'980.50 ed EUR

11'640.81 a titolo di salari mancanti (con rigetto in via definitiva

dell’opposizione al PE n. _______ limitatamente a tale importo).

Contestualmente, ha presentato istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria

(richiesta poi ritirata con scritto del 21 gennaio 2020).

J.

Con duplica 21 novembre 2019, AO

1si è riconfermata nelle proprie tesi, contestando quelle avverse nonché opponendosi

alla mutazione dell’azione proposta in via subordinata dall’attore.

K.

In occasione

dell’udienza dibattimentale del 15 gennaio 2020 il Pretore aggiunto supplente

ha dichiarato inammissibile la domanda subordinata presentata da AP 1 con la

replica, in quanto non sorretta da un’istanza di mutazione dell’azione

debitamente motivata (art. 227 CPC). Le parti hanno poi notificato le

rispettive prove e si sono espresse al riguardo. In particolare, AO 1ha

contestato la domanda di edizione a lei rivolta siccome l’attore non avrebbe

dettagliato i fatti destinati a essere istruiti mediante le postulate edizioni,

e poiché tutti i documenti richiesti sarebbero coperti dal segreto aziendale o

d’affari ex art. 156 CPC, oltre a essere inconferenti rispetto alla pretesa

attorea. AP 1 invece ha persistito nella richiesta di edizione, evidenziando

che essa sarebbe servita a dimostrare, unitamente alla perizia (che sarebbe

stata da esperire sulla base dei documenti ottenuti), la correttezza

dell’importo azionato. In coda all’udienza il Pretore aggiunto supplente ha limitato la procedura e conseguentemente l’istruttoria

ex art. 125 CPC alla tematica della simulazione del contratto di lavoro e alla

portata del rapporto contrattuale allegato dall’attore.

L.

Esperita una limitata istruttoria

e raccolte le conclusioni scritte parziali 3 agosto 2020 della convenuta e 14

settembre 2020 dell’attore, con una prima decisione del 18 settembre 2020 il

Pretore aggiunto (dopo aver accertato l’interesse degno di protezione e la

capacità di essere parte dell’attore), ha stabilito che la simulazione del

contratto di lavoro e l’esistenza del contratto dissimulato allegato da AP 1

non risultavano dimostrati, respingendo pertanto la petizione. Con decisione 10

marzo 2021 questa Camera ha parzialmente accolto l’appello 21 ottobre 2020

presentato da AP 1, riformando la decisione pretorile nel senso che la

simulazione del contratto di lavoro di cui al doc. 1 doveva ritenersi accertata,

e ritornando l’incarto al Pretore aggiunto per la continuazione della procedura

(inc. 12.2020.130). Il relativo ricorso presentato da AO 1è stato dichiarato

inammissibile dal Tribunale federale con decisione 7 maggio 2021 (inc.

4A_211/2021).

M.

Una volta ripresa la procedura

di prima sede, l’istruttoria è proseguita sul tema dell’eventuale utile dovuto

a AP1 da parte di AO1 nell’ambito del presunto dissimulato contratto societario.

All’udienza del 7 luglio 2021, AO 1si è nuovamente opposta a svariati mezzi di

prova della controparte, fra cui la richiesta di edizione documenti.

N.

Con disposizione ordinatoria

processuale del 7 luglio 2021, il Pretore aggiunto si è pronunciato sulle prove

da esperire, ammettendo varie deposizioni e testimonianze nonché la perizia

mirata a dimostrare l’eventuale utile ancora spettante a AP 1, precisando

altresì che tale prova era stata notificata nel rispetto dell’onere di

allegazione. Il Pretore aggiunto ha poi ammesso anche la richiesta di edizione

da AO 1 delle schede contabili e dei giustificativi relativi all’attività da

egli svolta sotto il cappello di AO 1negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 nonché dei

bilanci e dei conti economici di AO 1degli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 (ma non

delle dichiarazioni fiscali e delle decisioni di tassazione), siccome pure sorretta

da sufficiente allegazione, sulla base di un esame dei contrapposti interessi

delle parti e della proporzionalità, stabilendo che i suddetti documenti sarebbero

stati da produrre in forma libera per il giudice e per il perito giudiziario e

in forma parzialmente secretata per l’attore.

O.

Il 13 luglio 2021

P.

istanza 5 aprile 2022 AP 1 ha

segnalato al Pretore aggiunto di avere constatato, dopo aver chiesto e ottenuto

l’accesso agli atti il medesimo giorno, che nella documentazione prodotta in

edizione dalla AO 1(rubricata nella cartella rich. III) vi era solo la scheda

contabile “2016 Debiti vs. Dip. MT e utile accantonato spettante” per i

periodi 1° gennaio - 31 dicembre 2016 e 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015,

mentre mancavano tutte le altre così come i relativi giustificativi, chiedendo

al giudice di verificare tale mancanza e ordinare alla convenuta la produzione

immediata di tutti gli altri documenti richiesti e ammessi con ordinanza 7

luglio 2021.

Con

osservazioni 28 aprile 2022 AO 1ha ribadito di non possedere la documentazione

richiesta, non esistendo presso di lei una contabilità separata relativa a

ricavi e costi di AP 1, che il loro sistema contabile “S______” non lo

consentiva e che ignorava se e in che misura AP 1 avesse fatto allestire delle

schede contabili da terzi (segnatamente da sua sorella E______ T______), a sua

insaputa. La situazione relativa all’attore sarebbe stata ricostruita a

posteriori (dalla G______ Sagl, la cui verifica era già agli atti) per avere

una visione chiara a fronte della documentazione su cui egli fondava le proprie

pretese. Pertanto, ha rimarcato l’impossibilità di produrre documentazione che

non aveva mai allestito né possedeva.

Con

decisione 4 maggio 2022, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza 5 aprile

2022 di AP 1, rilevando che la documentazione mancante era quella che AO 1dichiarava

inesistente e che non poteva quindi essere prodotta. Tale decisione è stata

impugnata da AP 1 con un reclamo del 13 maggio 2022 (in cui rimarcava la

necessità per il perito di accedere alle schede contabili e ai relativi

giustificativi onde poter appurare l’utile a lui spettante), dichiarato

irricevibile dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello con decisione 12

dicembre 2022, per assenza di un pregiudizio difficilmente riparabile (inc.

13.2022.36).

Q.

Con ordinanza 30 maggio 2023,

il Pretore aggiunto ha designato quale perito giudiziario il dott. G______

B______ (c/o B______ società fiduciaria e di revisione Sagl) affinché, sulla

base degli atti e dei documenti di causa, accertasse l’eventuale utile

conseguito da AP 1 con l’attività da lui svolta all’interno di AO 1(al netto di

ogni spesa, ma escludendo i costi di cancelleria, locazione e relative spese

accessorie), e stabilendo che se quest’ultimo avesse richiesto o necessitato

ulteriore documentazione non presente negli atti, avrebbe dovuto rivolgersi al

giudice.

Con

scritto 24 agosto 2023 il perito ha evidenziato la carenza di supporti

documentali da entrambe le parti, chiedendo al Pretore aggiunto

l’autorizzazione a contattare la G______ Sagl onde ottenere la documentazione a

supporto dei suoi conteggi (che, ai sensi dell’art. 730c cpv. 1 CO, dovevano

essere conservati per almeno 10 anni).

La

convenuta si è opposta a tale richiesta con osservazioni 29 agosto 2023,

l’attore vi ha invece acconsentito con osservazioni 8/12 settembre 2023

(trattandosi a suo modo di vedere di documentazione già ammessa agli atti e che

la convenuta aveva omesso di presentare).

Con

decisione 5 ottobre 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta del

perito, giacché già nel luglio 2018 l’attore si era recato presso G______ Sagl per

esaminare un documento e richiedere schede e giustificativi contabili onde

verificare la correttezza del suo conteggio (richiesta rifiutata, cfr. teste

P______ G______, verbale dell’8 settembre 2021, p. 4-5), la revisione

straordinaria di G______ Sagl era stata prodotta dalla convenuta quale doc. 11

già con la risposta di causa, e l’attore aveva omesso di rivolgerle

direttamente una domanda di edizione, foss’anche in via subordinata, e neppure

dopo che la convenuta aveva prodotto solo una parte di quanto richiesto negando

di possedere altro. Il giudice ne ha dunque derivato che l’attore sarebbe stato

in grado di valutare ex ante gli accertamenti necessari ai fini di causa

e di chiedere tempestivamente la relativa documentazione non solo alla

convenuta, ma anche alle fiduciarie coinvolte nei conteggi (G______ Sagl e

G______ SA), a maggior ragione quando aveva ritenuto insufficiente quanto

prodotto da AO 1. Pertanto, il perito non poteva supplire con propri

accertamenti ex art. 186 cpv. 1 CPC a tale negligenza processuale. Il relativo reclamo

presentato da AP 1 in data 16 ottobre

2023 è stato nuovamente dichiarato irricevibile dalla terza Camera civile del

Tribunale d'appello con decisione 10 novembre 2023, sempre per assenza di un

pregiudizio difficilmente riparabile (inc. 13.2023.102).

R.

Il perito giudiziario, dott.

G______ B______, ha allestito il suo referto in data 15 dicembre 2023,

attestante in sintesi la mancata dimostrazione di utili spettanti a AP 1.

In

data 14 febbraio 2024 quest’ultimo ha presentato le sue osservazioni e (a meno

che si fosse accertata l’impossibilità di allestire una perizia affidabile e

utile ai fini di causa per l’assenza della documentazione necessaria) un’istanza

di nomina di un nuovo perito (in quanto la perizia sarebbe stata inaffidabile e

inutilizzabile, avendo G______ B______ travalicato l’incarico affidatogli ed

essendosi macchiato di parzialità e soggettività, attribuendo a lui solo la

responsabilità per le lacune documentali, redigendo una perizia basata su dati

incompleti e dando maggior peso ai conteggi della convenuta di cui al doc. 11

rispetto ai suoi di cui al doc. E) o subordinatamente delle domande di completazione

e delucidazione peritale. Con osservazioni 21 febbraio 2024 AO 1si è opposta a

tali richieste.

Con

disposizione ordinatoria processuale 29 febbraio 2024, il Pretore ha stabilito

in sintesi che il perito non poteva essere ritenuto prevenuto ai sensi degli

art. 183 cpv. 2 e 47 cpv. 1 CPC, che le sue valutazioni risultavano oggettive,

che il doc. 11 era una verifica straordinaria sulla gestione contabile e

amministrativa, allestita da G______ Sagl quale ufficio di revisione di AO 1(e

dunque soggetto ai principi d’indipendenza e oggettività), mentre il doc. E era

una tabella riassumente i pretesi utili di AP 1 allestita ai fini di causa, che

l’onere probatorio e dunque la responsabilità di un’eventuale carenza

probatoria ricadevano su AP 1 e che la perizia risultava in generale completa,

concludente e motivata. Pertanto, non vi era motivo di dichiarare la perizia

nulla o inutilizzabile, di sopprimere la remunerazione del perito e di

nominarne uno nuovo. Il Pretore aggiunto ha per contro ammesso una parte dei

quesiti di delucidazione e complemento presentati da AP 1.

Il

perito giudiziario ha presentato la sua delucidazione in data 17 giugno 2024.

S.

Nel frattempo, con decisione

dell'assemblea dei soci del 4 marzo 2024, la AO 1è stata sciolta e posta in

liquidazione.

T.

Terminata la fase istruttoria,

in occasione del dibattimento del 26 luglio 2024 si sono svolte le arringhe

finali delle parti.

U.

Con decisione del 28 agosto

2024 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione 24 maggio 2019 dell’attore,

ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 7'500.- e le spese di fr.

12'000.-, oltre alle spese di conciliazione di fr. 1'000.-, e condannandolo a

versare alla controparte fr. 10'000.- a titolo di ripetibili.

V.

Con appello 27 settembre 2024 l’attore

si è aggravato contro il suddetto giudizio, postulando in via preliminare

l’ammissione all’assistenza giudiziaria estesa alle tasse e spese di giustizia

e al gratuito patrocinio dell’avv. PA1 (inc. 12.2024.132). Nel merito ha

chiesto, in via principale, la riforma del giudizio pretorile nel senso di

accogliere la sua petizione e di porre le spese giudiziarie di prima sede a

carico della controparte, e in via subordinata il suo annullamento e il rinvio

della causa al Pretore aggiunto per il completamento della procedura

istruttoria (nel senso di: riconoscere la perizia giudiziaria inficiata e nulla

in quanto redatta in assenza della documentazione necessaria; sopprimere la

retribuzione del perito, ordinando nel contempo la restituzione di quanto già incassato

da quest'ultimo; fare ordine alla convenuta, facendo uso delle misure

coercitive del CPC, segnatamente della comminatoria dell’art. 292 CP, di

produrre in causa i documenti già ammessi con ordinanza sulle prove del 7

luglio 2021; nominare un nuovo perito affinché possa procedere a una

valutazione sulla base della nuova documentazione; in caso di nuova mancata

produzione ad opera della convenuta dei documenti richiesti in edizione,

permettere al nuovo perito di accedere alla documentazione di cui trattasi

presso terzi - G______ Sagl in liquidazione e G______ SA - per poter poi

effettuare una nuova perizia), e infine emanare una nuova decisione, in ogni

caso con protesta di spese e ripetibili di seconda sede (inc. 12.2024.130).

W.

Con scritto 17 ottobre 2024 l’appellata

ha chiesto di poter accedere alla documentazione prodotta dall’appellante

relativa alla sua domanda di assistenza giudiziaria. Quest’ultimo si è opposto

con osservazioni 31 ottobre 2024. Con decisione 5 novembre 2024, questa Camera

ha concesso all’appellata l’accesso agli atti a tal riguardo.

X.

Nel frattempo, con

osservazioni 4 novembre 2024 l’appellata si è opposta sia alla richiesta di

assistenza giudiziaria sia al gravame, postulando di dichiararlo inammissibile

e di respingerlo, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado (maggiorate

per il carattere temerario dell’appello).

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2025 è entrata

in vigore una nuova versione del Codice di diritto processuale civile svizzero

(CPC) in attuazione della relativa modifica del 17 marzo 2023. La procedura

innanzi al Pretore è stata iniziata nell’agosto 2019, è terminata nell’agosto 2024

e non è pertanto stata toccata dalla modifica. Visto il momento della

comunicazione della decisione pretorile, anche la presente procedura rimane di

principio retta dal diritto procedurale previgente (art. 405 cpv.1 CPC). La

stessa potrebbe invece essere interessata dalle nuove norme di applicazione

immediata ai sensi dell’art. 407f CPC e segnatamente dal modificato art. 177

CPC ivi elencato (valenza probatoria di una perizia privata). La questione sarà

tematizzata, laddove necessario, nell’ambito dell’esame delle censure

appellatorie.

2.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata.

3.

I termini di impugnazione e

risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 27

settembre 2024 contro la decisione 28 agosto 2024 è tempestivo, così com’è

tempestiva la risposta 4 novembre 2024 dell’appellata.

4.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e

una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite

e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.

Con

la risposta all’appello, AO 1 sostiene che il gravame della parte avversa sia in

gran parte una ri-trascrizione dei reclami avverso le ordinanze probatorie, rispettivamente

un clone dell’allegato conclusivo 26 luglio 2024, e debba dunque essere

dichiarato integralmente irricevibile. Nondimeno, l’appello ha più del doppio

delle pagine rispetto a tale allegato. È pur vero che esso riprende in maniera

identica ampi passaggi delle conclusioni. Ciò non basta tuttavia per

dichiararlo interamente inammissibile, anche perché l’appellante aveva il

diritto di ripresentare in questa sede eventuali censure a suo modo di vedere

trascurate o erroneamente vagliate dal Pretore aggiunto. Determinante sarà

piuttosto considerare, esaminando le singole censure, se esse siano

sufficientemente rapportate al giudizio di prima sede e idonee a rimetterlo in

discussione.

5.

Con l’impugnata decisione, il Pretore

aggiunto ha dapprima ricordato che il contratto di lavoro 14 luglio 2014 è

stato dichiarato simulato da questa Camera e che il contratto dissimulato (nell’ambito

del quale AP 1 espletava la sua attività di grafica e comunicazione a titolo

indipendente ma anche nell’interesse di AO 1, avrebbe dovuto godere

dell’integralità degli utili da lui generati e si sarebbe dovuto assumere la

totalità delle perdite) potrebbe essere qualificato quale mandato parziario o

un contratto misto con elementi della società semplice e del mandato parziario.

Ha tuttavia osservato che la sua qualifica non era decisiva, poiché la

petizione era in ogni caso da respingere, non avendo l’attore correttamente

allegato e comprovato l’esistenza degli elementi costitutivi di responsabilità

contrattuale della convenuta ex art. 97 CO, e meglio l’asserito danno da lui

subito, disattendendo gli art. 8 CC e 55 CPC.

Più

nello specifico, il primo giudice ha in primo luogo rilevato che l’attore ha

esposto la sua pretesa risarcitoria limitandosi a indicare l’importo del

presunto utile a lui spettante e a rinviare genericamente al conteggio da lui

prodotto quale doc. E, relativo all’attività da lui svolta all’interno di AO 1negli

anni 2014, 2015 e 2016. Sennonché da tale documento non risultano informazioni

chiare e complete che permettano di discernere in maniera esplicita quali fossero

le pretese rivendicate, accertare l’esistenza di un utile e certificare la

correttezza dell’importo esposto (elencando il medesimo unicamente i ricavi -

senza tuttavia precisarne le poste - e i costi - con un’indicazione delle varie

poste vaga e inconsistente - derivanti dalla sua attività e il calcolo del

presunto utile da essa generato per ogni anno, senza delucidare in alcun modo

gli elementi pertinenti per appurare effettivamente l’esistenza della sua

pretesa risarcitoria e per supportarne la quantificazione proposta). L’attore

non aveva neppure concretizzato o commentato il documento nell’allegato di

causa, né specificato le modalità di calcolo dell’asserito danno o spiegato i

parametri determinanti per poterlo stabilire, e pertanto non aveva reso le informazioni

ivi contenute comprensibili senza difficoltà e senza dover essere interpretate

o ricercate. Peraltro, malgrado la convenuta avesse congruamente eccepito la

carente allegazione del danno, nella replica l’attore non aveva addotto alcun

chiarimento in merito ai punti contestati (limitandosi a produrre quale doc. Z delle

schede contabili parziali di AO 1, che non contemplavano l’annualità 2014 e

risultavano lacunose per quanto attiene all’annualità 2016, cfr. perizia, pag.

2), venendo così meno al suo obbligo di descrivere ulteriormente e di rendere

più concrete le affermazioni di fatto da lui formulate nella petizione. La sua

pretesa doveva pertanto già essere respinta per carente allegazione (art. 55

CPC).

In

secondo luogo, il primo giudice ha evidenziato che la pretesa doveva essere

respinta anche a causa della sua mancata dimostrazione, avendo il perito giudiziario

accertato che l’attore non aveva generato alcun

utile con l’attività da lui svolta all’interno di AO 1(stante l’insufficiente e

inconsistente documentazione da lui addotta) mediante argomentazioni

comprensibili, esaurienti, chiare, convincenti e scevre di contraddizione. Per

il primo giudice non vi era dunque motivo di scostarsi dalla perizia e dal

relativo complemento, che pure non potevano essere smentiti dalle testimonianze

menzionate dall’attore (inadatte a fornire elementi atti a comprovare

l’esistenza di un qualsivoglia utile in suo favore e ancor meno a quantificarne

l’importo) e in particolare da quella di sua sorella E______ T______ (non

essendo sufficiente la sua conferma della fondatezza e correttezza del doc. E,

documento inadatto a dimostrare quando rivendicato e lacunosamente allegato).

6.

Gli accertamenti pretorili

relativi alla natura del contratto dissimulato fra le parti e al diritto per AP

1.

di percepire l’eventuale utile da lui generato presso la società convenuta

(al netto dei costi prestabiliti e di quanto da lui già percepito) non sono

oggetto di contestazioni in questa sede.

Con

il gravame, l’appellante contesta dapprima la conclusione pretorile relativa

alla carente allegazione della sua pretesa, rilevando di avere precisato l’ammontare

dell’utile da lui rivendicato (fr. 72'000.-), di avere indicato quale prova il doc.

E (dal quale risultava tale importo) e numerosi testi (fra cui E______ T______).

Con la risposta, la convenuta aveva contestato il conteggio ritenendolo una

mera allegazione di parte priva di supporti documentali, sicché egli, con la

replica, aveva prodotto le schede di cui era in possesso (doc. Z) e, sapendole

lacunose, aveva postulato la loro edizione dalla controparte (ritenuto che dopo

l’interruzione dei rapporti lavorativi fra le parti, egli non aveva più accesso

ai documenti di AO 1). Successivamente, in fase istruttoria, alla luce delle

contestazioni pretestuosamente sollevate dalla controparte, aveva precisato che

l'edizione di documenti era volta a dimostrare insieme alla perizia (che

avrebbe dovuto essere allestita sulla base di tali documenti), la correttezza

della pretesa, e che egli aveva già visto tali documenti in fase preprocessuale.

L’appellante aggiunge altresì che il Pretore aggiunto, con disposizione

ordinatoria processuale del 7 luglio 2021, aveva osservato che egli aveva

correttamente notificato sia la perizia atta a dimostrare l'utile a lui ancora

spettante, sia l’edizione documenti in questione, ammettendo entrambi i mezzi

di prova e confermando che l'onere di allegazione risultava rispettato in

entrambi i casi.

7.

In merito alla sufficiente allegazione,

il Pretore aggiunto ha già riassunto i principi giurisprudenziali di

riferimento, che non occorre pertanto qui ripetere. Nel caso concreto, si può invece

osservare quanto segue. Con la petizione 24 maggio 2019 l’attore aveva indicato

che la sua pretesa di utile, secondo gli accordi fra le parti, si basava sul

fatturato da lui generato dedotti determinati costi legati alla sua attività

(il suo stipendio, inteso quale anticipo sull’utile, lo stipendio dei due

dipendenti, costi per l’acquisto delle apparecchiature necessarie e spese

varie, escluse le spese di cancelleria, utenze e locazione), che la sorella

E______ T______ era stata incaricata di tenere una relativa contabilità

separata di ricavi e costi a lui riferiti (petizione, p. 4-5), che nel 2016

egli aveva iniziato a organizzare la sua uscita dalla società, che pertanto sua

sorella E______ T______ aveva provveduto ad allestire dei conteggi relativi

alle sue spettanze ma che gli stessi erano stati messi in discussione da

M______ B______, il quale aveva incaricato i suoi revisori di effettuare una

loro analisi (petizione, p. 8-10). Le parti non avevano trovato un punto

d’incontro, ciò che aveva condotto alla sua rivendicazione in causa

dell’importo di fr. 72'000.-, da lui riferito al conteggio doc. E (definito

quale “resoconto situazione dare/avere”, ma non meglio precisato o

illustrato, cfr. petizione, p. 12-13). Tale conteggio riporta, in tre tabelle

separate, il calcolo degli utili 2014, 2015 e 2016 mediante un raffronto dei

relativi ricavi a titolo di “grafica – allestimenti – shooting –

merchandising” (voce globale) e un elenco di costi, senza riferimento a eventuali

giustificativi.

Con

la risposta 30 agosto 2019, la convenuta aveva lamentato la violazione

dell’onere allegatorio e di specificazione in capo all’attore (p. 3), ma in

maniera molto generica e non puntualmente riferita ai fatti a suo modo di

vedere insufficientemente allegati, segnatamente alla quantificazione

dell’importo o al conteggio doc. E. La medesima aveva poi contestato di avere

incaricato E______ T______ di tenere una contabilità separata, l’affidabilità

della medesima, la pretesa attorea e il conteggio doc. E (siccome allestito dall’attore,

qualificabile dunque quale mera allegazione di parte e privo di qualsiasi

supporto documentale), facendo valere un diverso conteggio prodotto quale doc.

11.

(p. 6 in fondo, 7, 11, 14-15).

Con

la replica 25 ottobre 2019, l’attore aveva censurato il troppo generico

riferimento della convenuta a una violazione dell’onere di allegazione e

specificazione (p. 2 in fondo), contestato il valore probatorio del doc. 11 (p.

4.

e 7), prodotto quale doc. Z alcune schede contabili (le uniche in suo

possesso) e postulato l’edizione dalla controparte di tutte le schede contabili

relative all’attività da lui svolta presso AO1 negli anni 2014-2017 e tutti i

relativi giustificativi (oltre che bilanci, conti economici, dichiarazioni

fiscali e decisioni di tassazione) nonché l’allestimento di una perizia, onde

dimostrare la parte di utile ancora a lui spettante (p. 5 e 9).

Con

la duplica 21 novembre 2019, la convenuta aveva ribadito che a suo modo di

vedere la petizione era stata formulata in violazione dell’onere allegatorio e

di specificazione, ma ancora una volta senza fornire alcun dettaglio e senza

riferirsi al conteggio o alla quantificazione della pretesa (p. 4). Peraltro, anche

con la risposta all’appello, AO 1 non ha approfondito il tema.

Tutto

considerato, se ne deve dedurre che se da una parte, effettivamente, le

allegazioni dell’attore relative alla quantificazione della sua pretesa e al

conteggio non brillano per completezza, dall’altra la convenuta ha mosso delle

contestazioni relative alla carente allegazione e specificazione eccessivamente

generiche, senza concretizzarle. Inoltre il conteggio, alla luce del suo contenuto

e delle spiegazioni fornite relativamente all’accordo raggiunto fra le parti,

era di facile lettura e permetteva di comprendere il metodo di calcolo. L’assenza

di una formalizzazione e implementazione degli accordi dissimulati fra le parti

(che per loro volontà avevano creato una situazione ambigua), l’incrinarsi e la

cessazione dei loro rapporti, la mancanza di giustificativi che potessero

comprovare gli importi in questione (se non quelli prodotti con il doc. Z nella

replica) e i derivanti ostacoli nel ricostruire e comprovare eventuali utili

rendevano comprensibilmente difficile una dettagliata specificazione della

pretesa, e avevano peraltro indotto l’attore a presentare le sue istanze

probatorie (edizione di documenti e perizia). Pertanto, in considerazione delle

particolarità del caso, a ragione l’appellante evidenzia che la petizione non

avrebbe potuto essere respinta per il solo motivo della carente allegazione,

contrariamente a quanto stabilito dal Pretore aggiunto.

8.

Relativamente alla sufficiente

dimostrazione della pretesa, l’appellante evidenzia che la sua richiesta di

edizione documenti era essenziale per il corretto svolgimento dell’indagine

peritale e per la conferma del conteggio di cui al doc. E, come pure che essa

era stata ammessa dal primo giudice ma è stata frustrata dall’atteggiamento non

collaborativo e contrario alla buona fede della convenuta, la quale dopo aver

accampato delle ingiustificate scuse ne aveva versato agli atti solamente una parte

affermando genericamente e contrariamente al vero di non essere in possesso di

altro. Una simile giustificazione non sarebbe neppure credibile, dal momento

che: i) la convenuta nella sua opposizione alla richiesta di edizione non aveva

censurato l’inesistenza dei documenti; ii) le schede contabili esistevano

eccome (e la loro parziale produzione tramite il doc. Z, il doc. 6 e il doc. 11

lo dimostravano) ed erano state mostrate all’attore in fase preprocessuale

(cfr. deposizione del 15 gennaio 2020), ciò che la controparte non aveva

contestato; iii) le schede di contabilità sono documenti che appartengono alla

convenuta e che sottostanno all’obbligo di conservazione (pena la commissione

del reato di cui all’art. 325 CP, tuttavia mai segnalata dal Pretore aggiunto al

Ministero Pubblico). L’appellante aggiunge che proprio per quest’ultimo motivo,

e indipendentemente dalla questione del possesso dei documenti (che non lo

riguarderebbe), la domanda di edizione doveva essere rivolta nei confronti

della controparte, e che era la medesima a doverli casomai andare a reperire

presso eventuali terzi che li detenevano (ad esempio le sue fiduciarie). Di

conseguenza, secondo l’appellante entrambe le disposizioni ordinatorie

pretorili del 4 maggio 2022 e del 5 ottobre 2023 sarebbero errate, e il giudice

di prima sede avrebbe dovuto da una parte imporre alla convenuta l’obbligo di

presentare i documenti richiesti facendo uso delle misure coercitive previste

dal CPC (art. 167 CPC), rendendola attenta sulle conseguenze di cui all'art.

164.

CPC, rispettivamente avrebbe dovuto accertare il suo rifiuto indebito di

cooperare all'assunzione delle prove, e dall’altra acconsentire alla richiesta

del perito (e dell’attore, v. scritto del 12 settembre 2023) di reperire la

documentazione necessaria presso la fiduciaria della convenuta G______ Sagl (v.

anche IIICCA dell’8 gennaio 2024, inc. 13.2023.101).

L’appellante

ritiene che in assenza di tali prove, la perizia giudiziaria esperita sia incompleta,

inaffidabile e inutile. Peraltro, il perito avrebbe pure inammissibilmente

attribuito a lui la responsabilità della carenza documentale o di dati e l’avrebbe

illecitamente colmata affidandosi sistematicamente alle analisi della

controparte di cui al doc. 11 (pure privo di giustificativi contabili),

favorendole rispetto alle sue e denotando parzialità nonché travalicando i suoi

compiti. Il perito avrebbe inoltre omesso di considerare che il conteggio doc.

E non è una semplice allegazione, bensì è stato allestito in corso di “collaborazione”

fra le parti fra fine dicembre 2016 e inizio 2017 da E______ T______ (allora

contabile del gruppo F______ SA, nonché persona esterna alle parti e cognita

dei loro accordi) sulla base di tutte le schede contabili di AO1 riferibili

all'attività da lui svolta e dei relativi giustificativi, a cui all'epoca aveva

pieno accesso (cfr. teste E______ T______, verbale del 25 agosto 2021, p. 2).

Al contrario, l’analisi di cui al doc. 11 è stata allestita dalla fiduciaria

della convenuta (G______ Sagl), che non solo non era a conoscenza dell'accordo

societario fra le parti, ma agiva su incarico e dietro remunerazione della

convenuta al di fuori del contesto di una revisione (contrariamente a quanto

osservato dal Pretore aggiunto). L’appellante ritiene pertanto che la perizia

sarebbe stata da dichiarare invalida, inutilizzabile e da non remunerare, come

da lui invano evidenziato e richiesto al Pretore aggiunto. A suo modo di

vedere, neppure il complemento peritale avrebbe risolto le suddette

problematiche (evidenziate nell’ambito dei quesiti di delucidazione con

argomentazioni riproposte nel gravame alle p. 20-26 mediante copia incolla),

bensì avrebbe nuovamente esposto conclusioni parziali ed errate, elencate a

titolo esemplificativo alle p. 27 seg. dell’impugnativa.

Quanto

alle conseguenze da trarre, l’appellante ritiene che la sua petizione possa

comunque essere accolta, senza considerare la perizia bensì piuttosto gli

ulteriori elementi ovvero: il rifiuto indebito di cooperare della controparte,

da considerare nell’ambito dell’apprezzamento delle prove disponibili (art. 164

CPC); il doc. E, confermato in sede di audizione testimoniale da E______

T______ (verbale del 25 agosto 2021, pag. 1 e 2); le schede contabili di cui al

doc. 6, da cui emergono l’utile del 2014 di fr. 7'252.49 e del 2015 di fr. 10'834.95

(ben antecedenti agli storni contabili emergenti dai doc. 11.15 e 11.16 ed

effettuati dalla convenuta onde celare la pretesa attorea, cfr. v. teste

E______ T______ e aggiunte manoscritte sul doc. 6); la testimonianza di

El______ T______ (verbali del 29 luglio

2020.

e dell’8 settembre 2021), secondo la quale l’utile di AP 1 ammontava nel

primo anno all’incirca a fr. 7'000.- e l’utile finale all’incirca a fr. 80'000.-; la

testimonianza 25 agosto 2021 di E______ R______; la deposizione del 12 gennaio

2022.

di AP1. Inoltre, secondo l’appellante, tali prove sarebbero ben più

convincenti degli elementi di segno contrario emergenti dalle

audizioni/deposizioni di M______ B______, B______

T______ o E______ A______ (interessati all’esito della lite, rispettivamente

non a conoscenza degli accordi fra le parti) o dai documenti prodotti dalla

convenuta (creati a posteriori per contrastare le sue pretese, ad esempio

modificando o eliminando voci contabili, considerando maggiori costi a suo

carico o stornando parzialmente fatture per prestazioni da lui eseguite con la

pretestuosa scusa che le medesime sarebbero state gonfiate, cfr. doc. 11 e

relativi allegati).

In

conclusione, l’appellante ritiene che la sua petizione potrebbe essere accolta

già sulla base delle prove agli atti, senza considerare la perizia. In caso

contrario, egli chiede subordinatamente di annullare la decisione di prima sede

e di retrocedere l’incarto al Pretore, onde ottenere l’assunzione agli atti della

documentazione richiesta in edizione e far allestire una nuova perizia,

conformemente a quanto già esposto sopra al consid. V.

9.

Ora, le prove disponibili

menzionate dall’appellante suscitano svariati dubbi. Innanzitutto E______

T______, come opportunamente rileva la parte appellata, non può essere ritenuta

una testimone del tutto imparziale e disinteressata alla lite, alla luce della

sua stretta parentela con AP 1, del loro comune passo di lasciare la AO 1per

fondare una nuova società (unitamente a E______ R______, pure vicina all’attore

e alla sorella E______ T______, cfr. verbale del 24 giugno 2020, p. 1-2) e

della situazione di conflitto venutasi a creare con la società convenuta e con

B______ T______ (v. anche doc. 14). Le tempistiche delle scritture contabili da

lei effettuate di cui al doc. 6 e relative ai presunti utili 2014 e 2015 sono

poco chiare, parrebbero risalire alla fine del 2016, ovvero al periodo in cui

le parti avevano iniziato a essere in disaccordo (cfr. teste B______ T______,

verbale del 10 giugno 2020, p. 3 e verbale del 27 ottobre 2021, p. 2; teste

E______ A______, verbale del 13 ottobre 2021, p. 2; teste E______ T______,

verbale del 22 aprile 2020, p. 7), e inducono a esercitare particolare prudenza.

Lo stesso dicasi per il periodo di allestimento del conteggio doc. E, che E______

T______ situa alla fine di dicembre 2016/inizio 2017, ritenuto oltretutto che

tale documento indica l’importo di fr. 72'000.- quale “TOTALE COME DA

PRECETTO” senza spiegare di quale precetto si tratti, e malgrado l’unico

precetto esecutivo agli atti sia stato emesso ben dopo, in data 27 dicembre

2017.

(doc. O). Tale documento peraltro è scarsamente dettagliato (non

precisando ad esempio i singoli ricavi, determinate voci di costo o gli importi

percepiti da AP 1 a titolo di stipendi, anticipi sugli utili, gratifiche o

altro) e non è corredato di giustificativi. Pertanto, anche volendolo

considerare quale perizia di parte, documento e mezzo di prova ai sensi del

nuovo art. 177 CPC, esso avrebbe una valenza probatoria limitata, e contrastata

dal conteggio prodotto dalla controparte di cui al doc. 11 (segnatamente, doc.

11.4). El______ T______ è pure una sorella di AP 1 che ha dichiarato di non

essere in buoni rapporti con B______ T______ e A______ P______. La medesima ha

solo affermato di sapere che AP 1 alla fine del rapporto di lavoro aveva generato

un utile di circa fr. 80'000.-, ma non ha spiegato in virtù di quali conoscenze

avesse maturato tale convinzione, e ad esempio se gliel’avessero riferito il

fratello AP1 o la sorella E______ T______ (verbale dell’8 settembre 2021, p.

1-2).

Quanto

alla perizia giudiziaria, è evidente che la stessa, in assenza di tutti i dati

e i giustificativi, non poteva essere completa. Ciò tuttavia non ricade nella

responsabilità del perito, a cui era stato richiesto di allestire comunque il

suo referto, e che laddove ha riscontrato una mancanza, ha fatto il possibile

per sopperirvi, in un contesto altamente confuso, con sue riflessioni,

ricostruzioni e un raffronto fra i diversi conteggi agli atti. Il suo

ragionamento secondo cui il doc. 11, allestito dalla fiduciaria G______ Sagl

(quale società terza estranea alla lite fra le parti e specializzata in

revisioni), poteva contenere dati più affidabili rispetto al conteggio

allestito da E______ T______, per quanto non condiviso dall’appellante, non

denota una sua parzialità, sicuramente non tale da dover considerare nullo il

referto; tanto più che egli ha motivato di volta in volta le sue scelte, occasionalmente

anche riducendo i costi o aumentando i ricavi indicati dall’attore, ovvero modificando

il calcolo in suo favore (v. ad esempio perizia, p. 6 in fondo o delucidazione,

p. 4). Il perito ha inoltre evidenziato varie incongruenze e dubbi relativi

alla correttezza e completezza del conteggio doc. E, che però l’appellante non

esamina e non smentisce nel suo gravame. Trattasi ad esempio delle riflessioni

sulla poca comprensibilità di alcune poste o sull’assenza di alcune voci di

costo (perizia, p. 3-4, 7), o sulla necessità di operare una deduzione

dall’utile 2016 di imposte e/o contributi sociali nonché degli importi di fr.

5'437.- e fr. 7'692.98 (perizia, p. 8-9), che non si comprende se siano già

compresi nel conteggio doc. E (poiché AP 1 non ha fornito spiegazioni in

proposito). D’altronde, pur non incombendo al perito di discettare sull’onere probatorio

(questione sulla quale non avrebbe dovuto esprimersi), è pur vero che

nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, l’assenza di dati verificabili e

comprovati deve, ai sensi dell’art. 8 CC, essere posta a carico dell’attore.

Più in generale, le varie contestazioni mosse dall’appellante alla perizia,

sovente in maniera poco comprensibile o addirittura inammissibile (non potendo

il copia incolla contenuto alle p. 20-26 essere considerato quale valida motivazione)

non bastano per ritenerla inutilizzabile, estrometterla dagli atti né tantomeno

per negare al perito la sua remunerazione, ma riguardano piuttosto la sua concludenza

e valenza probatoria.

10.

Nel caso concreto, è nondimeno

pure evidente che, in assenza di una chiara attuazione e formalizzazione degli

accordi dissimulati e dell’allestimento di conteggi condivisi durante il

periodo di collaborazione, le ricostruzioni effettuate da entrambe le parti dopo

l’inizio dei primi dissapori devono essere valutate con estrema cautela, potendo

le stesse essere influenzate dalle loro contrapposte visioni o dall’interesse a

far emergere, tralasciare o addirittura modificare determinati dati e calcoli a

proprio vantaggio. In una simile costellazione, l’allestimento di una perizia giudiziaria

che, sulla base di tutti i dati disponibili, le verificasse e allestisse una

valutazione completa e neutrale, era di vitale importanza. Ciò non è potuto

avvenire, per le carenze documentali di cui si è già detto, pure evidenziate nel

referto peritale.

Nell’ambito

delle procedure rette dalla massima dispositiva e da quella attitatoria, come

quella qui in esame, di principio sono le parti - e non il perito – a dover

raccogliere gli elementi utili per il procedimento. Il perito non può

sostituirsi alle parti e colmare le negligenze processuali a loro imputabili. Se

una perizia, per essere esperita, necessita di documentazione, spetta alle

parti il compito di produrla. Ciononostante, non sempre queste ultime sono in grado di valutare anticipatamente tutti gli

accertamenti che occorrono al perito per svolgere il suo incarico, né di

prevedere se e quali documenti potranno emergere nell’ambito di un’edizione, o

se gli stessi saranno sufficienti. L’art.

186.

cpv. 1 CPC concede per questo motivo al perito la possibilità, previo

accordo del giudice, di eseguire propri accertamenti, purché tale strumento non

venga utilizzato per supplire a negligenze processuali delle parti svuotando i

suesposti principi del loro significato (Weibel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung. 3a ed., n. 6 ad art. 186; Trezzini in: Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed., vol. l, n. 15

seg. ad art. 186). Inoltre, le parti e i terzi sono tenuti a cooperare

all’assunzione delle prove, ad esempio producendo i documenti che vengono loro

richiesti (art. 160 cpv. 1 lett. b CPC). Essi sono tenuti a dar seguito alle

richieste di edizione a loro rivolte con trasparenza, completezza e buona fede,

producendo tutti i rilevanti documenti in loro possesso, rispettivamente, a

dipendenza delle circostanze, anche tutti i documenti di loro pertinenza

detenuti presso terzi, soprattutto se possono essere facilmente recuperati,

come ad esempio quelli depositati presso un servizio di contabilità o una

società di revisione (Schmid in:

Basler Kommentar Zivilprozessrecht, 4a ed., n. 22 ad art. 160; Trezzini, op. cit., n. 21-22 ad art. 160),

ritenuto che in caso di mancata produzione, il giudice potrà sollecitare

direttamente la collaborazione del terzo (Jeandin

in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed., Basilea 2019, n. 9 e

10.

ad art. 164).

11.

Nella presente fattispecie, è

effettivamente emerso che E______ T______ durante il suo periodo di

collaborazione con la AO 1aveva allestito delle schede contabili relative alle

attività di AP 1 (cfr. verbale del 25 agosto 2021, p. 1-2, doc. Z, doc. 6) e

che AO 1aveva poi trasmesso alla G______ Sagl una serie di documenti ai fini

dell’allestimento della propria valutazione (cfr. doc. 11). AP 1, che già non

era riuscito a ottenerne la consegna presso quest’ultima società prima

dell’avvio della causa (cfr. teste P______ G______, verbale dell’8 settembre

2021, p. 4-5), nell’ambito della procedura di prima sede aveva tempestivamente chiesto

e ottenuto, alla luce delle sue necessità e difficoltà probatorie, l’edizione

dalla controparte di tutte le schede contabili e di tutti i giustificativi

relativi all’attività da lui svolta presso di lei negli anni 2014, 2015, 2016 e

2017, onde essere in grado di dimostrare la sua pretesa creditoria. Trattavasi

di documentazione di proprietà e pertinenza della società convenuta e che

questa aveva il dovere di produrre in maniera completa, se del caso

recuperandola presso sue eventuali ausiliarie (come G______ Sagl in liquidazione) a cui l’aveva affidata

(ciò che non risulta essere avvenuto). In caso di mancata produzione, il perito

avrebbe pertanto dovuto essere autorizzato ad eseguire propri accertamenti, segnatamente

andando a reperire i documenti direttamente presso il corrente detentore. Anche

perché le informazioni relative alla loro reperibilità e al loro luogo di

custodia rientravano nella sfera di competenza della convenuta, sicché

all’attore non può essere attribuita una negligenza né esclusiva né a tal punto

palese da precludergli il diritto alla prova. Sul tema, questa Camera condivide

le censure formulate dall’appellante, che contrariamente a quanto pretende

l’appellata, nell’impugnativa ha nuovamente contestato il contenuto delle due

ordinanze pretorili 4 maggio 2022 e 5

ottobre 2023 (dopo aver tentato

invano di impugnarle mediante reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2

CPC), che pertanto non possono essere considerate definitive.

Ne discende che, necessitando l’istruttoria di essere completata, la

decisione di prima sede dev’essere annullata e l’incarto dev’essere ritornato

alla Pretura, onde consentire al perito di contattare

la G______ Sagl in liquidazione per ottenere la documentazione a supporto dei

suoi conteggi, rispettivamente di procurarsi tutte le schede contabili e i

giustificativi relativi all’attività svolta da AP 1 sotto il cappello di AO 1negli

anni 2014, 2015, 2016 e 2017 eventualmente ancora a disposizione presso altri

detentori (art. 318 cpv. 1 lett.

c cifra 2 CPC). A AO 1, e per essa ai suoi organi, è impartito l’obbligo di

collaborare a tal fine, indicando al perito l’attuale detentore dei suddetti

documenti, rispettivamente fornendogli direttamente tutti i documenti che

dovessero essere attualmente in suo possesso, con la comminatoria dell’art. 292

CPS. Sulla base dei nuovi documenti che dovessero essere reperiti, il perito

allestirà nel seguito un nuovo referto o completerà quello esistente.

12.

Per tutti questi

motivi, l’appello dev’essere parzialmente accolto, nel senso e con i limiti

esposti ai precedenti consid. 9-11.

Le

spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

L’appellante non prevale con la sua domanda principale riformatoria, ma ottiene

l’accoglimento (in buona misura) della sua domanda subordinata e il conseguente

annullamento della sentenza impugnata, senza che si possa prevedere come

deciderà il giudice di prima sede in esito al rinvio della causa. Tutto ciò

considerato, si giustifica di suddividere a metà fra le parti le spese

processuali (fissate in fr. 6’000.- ex art. 2, 7 e 13 LTG) e di compensare le

ripetibili.

13.

Con l’appello, AP1 ha

formulato richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito

patrocinio. Tuttavia, la sua istanza è da dichiarare irricevibile,

rispettivamente da respingere, stante la sua insufficiente motivazione sul tema

dell’indigenza, la scarsa documentazione giustificativa prodotta (in

particolare relativamente a costi mensili e averi bancari) e i dubbi insorti

nonché sollevati dalla parte appellata sulla corretta esposizione delle sue

attività economiche in Svizzera (segnatamente tramite la N______ Sagl, di cui

risulta tutt’ora socio).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

1. L’appello 27 settembre 2024 di AP 1 è parzialmente accolto ai

sensi dei considerandi.

1.1 Di conseguenza, la decisione 28

agosto 2024 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud (inc.

OR.2019.15) è annullata e l’incarto è retrocesso alla Pretura per il

completamento dell’istruttoria (nel senso di consentire al perito di contattare

la G______ Sagl in liquidazione onde ottenere la documentazione a supporto dei

suoi conteggi, rispettivamente di procurarsi tutte le schede contabili e i

giustificativi relativi all’attività svolta da AP1 presso la AO1 negli anni

2014, 2015, 2016 e 2017 anche da eventuali altri detentori noti, al fine di

allestire un nuovo referto o completare quello esistente) e una nuova decisione

nel merito.

AO 1, per il tramite dei suoi

organi M______ B______ (socio e direttore) e A______ P______ (gerente e

liquidatore), è impartito l’ordine di collaborare, ai sensi di quanto esposto

al consid. 11, nel reperimento della documentazione di cui al precedente punto

1.1 con la comminatoria dell’azione penale di cui all’art. 292 CPS, che recita:

“Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità

competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena

prevista nel presente articolo, è punito con la multa.”

2. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 6’000.-,

sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le

ripetibili.

3. La domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria formulata da AP

1 contestualmente al suo appello 27 settembre 2024 è respinta nella misura

della sua ricevibilità.

4. Notificazione:

-

;

- .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al

procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le

stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).