12.2024.133
Assicurazione contro le epidemie, chiusura forzata di un bar in periodo Covid; esclusione delle pandemie dalla copertura; validità, accettazione e interpretazione delle Condizioni generali d'assicurazione
20 febbraio 2025Italiano37 min
ed eventi naturali, furti con scasso e rapine, acqua e rottura vetri e che comprendeva
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.133
Lugano
20 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2022.120 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, promossa con petizione 17 giugno 2022 da
AP1, L______
patrocinata dall'avv. PA1, Pa______
contro
AO1, W______
patrocinata dall'avv. PA2, B______
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 31'267.80 più interessi del 5% dal 10 febbraio 2022 a
titolo di mancato guadagno e di fr. 10'000.- più interessi del 5% dal 17 giugno
2022 a titolo di indennità "primo rischio" per i costi
sostenuti durante i periodi di chiusura dell'attività;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha
respinto con decisione 29 agosto 2024;
appellante l'attrice che, con appello 30 settembre 2024, chiede di riformare il giudizio
impugnato nel senso di accogliere la sua petizione o, in subordine, di accoglierla limitatamente
all'importo di fr. 10'000.- più
interessi del 5% dal 17 giugno 2022 a titolo di indennità "primo
rischio" per i costi sostenuti durante i periodi di chiusura
dell'attività, con protesta di spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta del 12 novembre 2024
postula il rigetto del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
viste altresì la replica 7 gennaio 2025
dell'appellante e la duplica 20 gennaio 2025 dell'appellata;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. A e B
gestiscono, per il tramite della loro società in nome collettivo AP1 di A e B,
l'omonimo esercizio pubblico che si trova a L______, nel quartiere di M______
N______ (doc. B). Il 4 ottobre 2011 la società ha stipulato con la AO1 (nel
frattempo divenuta AO1) un'assicurazione di cose per imprese "WinProfessional"
(polizza n. __.___.___) che copriva segnatamente dai danni causati da incendi
ed eventi naturali, furti con scasso e rapine, acqua e rottura vetri e che comprendeva
altresì un’“Assicurazione Epidemie” (doc. D). La polizza rinviava alle Condizioni
Generali di Assicurazione (CGA), edizione 05.2006 (doc. H), nonché alle
Condizioni Complementari di Assicurazione (CCA), edizione 12.2008, "Assicurazione
di cose
WinProfessional" (doc. G). La polizza è poi stata modificata
una prima volta – per l'adeguamento delle somme assicurate – il 1° gennaio 2016
(doc. 3), sulla base delle CGA (edizione 05.2006) e delle CCA (edizione
03.2013; doc. 4) "Assicurazione di cose Professional" e una
seconda volta il 19 luglio 2018 sulla base delle CGA “Assicurazione di cose
per imprese”, edizione 06.2016, e delle CCA “Assicurazione epidemie”,
edizione 10.2017 (doc. E, F).
B. Per
quanto qui d’interesse, le CCA dell’assicurazione epidemie prevedevano la
copertura contro le conseguenze economiche (ad esempio danni a merci, perdita
di reddito, spese supplementari) in particolare derivanti dalla chiusura o
quarantena di aziende e parti di azienda, dalla distruzione di merci
contaminate o presunte tali, dai divieti di fornire merci, dalla chiusura di
aziende terze fornitrici o acquirenti o dai divieti di accesso ordinati dalle
competenti autorità al fine di evitare il propagarsi di malattie contagiose
causate da batteri o virus (doc. F, punti 1.1-1.7; nello stesso senso
l'edizione 03.2013, punti C1-7 [doc. 4]). Al punto 1.8.1.b (doc. F), per contro
le CCA escludevano dalla copertura assicurativa, segnatamente, i danni “dovuti
a germi patogeni per i quali sia stato dichiarato a livello nazionale o
internazionale il grado pandemico OMS 5 o 6” (dello stesso tenore pure
l'edizione 03.2013, punto 8.1.b [doc. 4]).
C. A causa della diffusione in Svizzera dei contagi da Covid-19, il 16
marzo 2020 il Consiglio Federale ha ordinato la chiusura di svariate attività,
fra cui quella di bar e ristoranti (art. 6 cpv. 2 lett. b, c dell'Ordinanza 2
del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus [COVID-19];
modifica del 16 marzo 2020: RS 818.101.24). La misura è stata in seguito
allentata/revocata il 10 maggio 2020 (art. 6 cpv. 3 lett. bbis
Ordinanza 2 COVID-19 [Fase di transizione 2: strutture di ristorazione];
modifica dell'8 maggio 2020; doc. K). Sono seguiti un periodo di restrizioni di
portata minore e, nel dicembre 2020, un nuovo ordine di chiusura, dapprima solo
serale, e in seguito totale (doc. Q).
D. In esito
a ciò, il 1° aprile 2020 la società AP1 di A e B ha notificato alla AO1 il
sinistro per ottenere un indennizzo dei danni subiti (doc. I). Quest'ultima ha
tuttavia negato la copertura assicurativa rilevando che le CCA (art. 1.8.1
lett. b, Assicurazione epidemie, edizione 10.2017) escludevano la presa a
carico per i danni dovuti a germi patogeni per i quali fosse stato dichiarato a
livello nazionale o internazionale il grado pandemico OMS 5 o 6, ciò che l'OMS
aveva fatto l'11 marzo 2020 (doc. J). Le parti hanno intavolato delle
trattative in vista di un accordo che però non hanno raggiunto (doc. M, O).
E. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2022.67), con petizione 17 giugno 2022 la
AP1 ha convenuto in giudizio la AO1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 31'267.80
più interessi del 5% dal 10 febbraio 2022 a titolo di mancato guadagno e di fr.
10'000.- più interessi del 5% dal 17 giugno 2022 a titolo di indennità "primo
rischio" per i costi sostenuti durante i periodi di chiusura
dell'attività.
F. Con
risposta 15 settembre 2022 la convenuta si è opposta alla petizione
postulandone l'integrale reiezione e contestando ogni obbligo di indennizzo
(oltre che l'entità del danno rivendicato) in virtù della nota clausola di
esclusione dell'art. 1.8.1.b CCA.
G. Con
replica 19 novembre e duplica 23 dicembre 2022 le parti hanno ribadito e
approfondito le proprie antitetiche posizioni.
H. Esperita
l'istruttoria e raccolti i memoriali conclusivi 8 novembre 2023 della convenuta
e 14 novembre 2023 dell'attrice, con decisione 29 agosto 2024 il Pretore ha
respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 2'750.- e le
spese (oltre a quelle della procedura di conciliazione di fr. 200.-) a carico
dell'attrice, tenuta a rifondere alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili.
I. Contro
la decisione appena citata l'attrice è insorta a questa Camera con un appello
del 30 settembre 2024 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel
senso di accogliere la petizione o, in subordine, di accoglierla limitatamente
all'importo di fr. 10'000.- più interessi del 5% dal 17 giugno
2022 a titolo di indennità "primo rischio" per i costi
sostenuti durante i periodi di chiusura dell'attività, con seguito di spese e
ripetibili di entrambe le sedi.
L. Con
risposta 12 novembre 2024 la convenuta propone di respingere l'appello, pure
con protesta di spese e ripetibili.
M. Con
replica 7 gennaio e duplica 20 gennaio 2025 le parti hanno riaffermato il loro
punto di vista.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione impugnata è una decisione
finale in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.-
(più precisamente: fr. 41'267.80) per cui la sua appellabilità è pacifica (v.
art. 308 CPC). Introdotto l'ultimo giorno utile (lunedì 30 settembre 2024; v.
timbro sulla busta d'invio), entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 in
relazione con l'art. 142 cpv. 3 CPC) dalla notificazione del giudizio –
avvenuta il 29 agosto 2024 – l'appello in esame è tempestivo. Come sono
tempestive la risposta all'appello, presentata il 12 novembre 2024 entro il
termine di 30 giorni assegnato da questa Camera (v. art. 312 CPC), nonché la
replica e la duplica.
2.
2.1
Nella decisione impugnata il Pretore ha
anzitutto rilevato che, seppure la STF 4A_330/2021 del 5 gennaio 2022
(parzialmente pubblicata in DTF 148 III 57) vertesse sull'interpretazione di
una clausola pressoché identica, la giurisprudenza ivi elaborata non poteva
essere ripresa "ciecamente" bensì andava valutata alla luce
delle circostanze del caso concreto. Riepilogati i principi che regolano la
validità e l'interpretazione – in generale – delle clausole assicurative, egli
ha accertato che l'attrice, i cui soci non avevano letto le condizioni e si
erano fidati di quanto spiegato dal collaboratore della convenuta G______
C______, aveva accettato globalmente le condizioni contrattuali al momento
della revisione della polizza. Al riguardo era indifferente se tali condizioni
siano state effettivamente consegnate al momento della stipulazione, allegate
alla polizza o rese accessibili mediante l'indicazione del link al
momento dell'invio della proposta assicurativa poiché per la giurisprudenza in
materia tutte queste modalità erano suscettibili di ritenere le condizioni
accettate nel loro insieme (loc. cit., pag. 3-5 e pag. 7 seg.).
2.2
Ciò
posto, il Pretore si è poi chiesto se la clausola in rassegna doveva
considerarsi inusuale. Al proposito egli ha ricordato che il rischio derivante
dalle pandemie era solo uno fra i molti – e più comuni (quali il furto, la
rottura dei vetri, i danni d'acqua, la contaminazione delle merci, i danni a
merci refrigerate e surgelate) – compresi nella copertura assicurativa. E
mentre l'art. 1.1 delle CCA definiva il rischio assicurato (nel senso che
prevedeva la copertura in caso di chiusura dell'azienda dovuta a un
provvedimento adottato dalle autorità svizzere al fine di evitare il propagarsi
di malattie contagiose), l'art. 1.8.1 delimitava la copertura assicurativa in
modo tale che il lettore medio, come dovevano considerarsi i coniugi A e B i
quali non erano adusi alla terminologia biochimica o medica, doveva comprendere
che le epidemie su vasta scala – che integravano un evento del tutto raro se
non eccezionale – come quelle indicate alla lett. b della detta clausola erano
escluse dai rischi assicurati senza che occorresse comprenderne i motivi e le
specifiche biochimiche. Come nella fattispecie esaminata dal Tribunale federale
nel ricordato precedente, la clausola non poteva dunque dirsi inusuale. Non lo
era dal profilo soggettivo ma nemmeno da quello oggettivo giacché non deviava
in maniera massiccia dal contesto di riferimento né riduceva in maniera
importante la copertura, dato che in caso di epidemie di minor impatto (usuali
ancorché rare) come quelle elencate all'art. 1.1, la copertura sarebbe rimasta
operante. Le aspettative di copertura non erano così state deluse e il
distinguo operato appariva del tutto lecito e comprensibile, sicché le clausole
di cui al doc. F risultavano coperte dal consenso (loc. cit., pag. 8 a 11).
2.3
Passando
all'interpretazione delle clausole in questione e più in particolare
all'interpretazione normativa delle stesse (visto che l'attrice le aveva
accettate globalmente), il Pretore ha sottolineato che l'accettante non poteva
in buona fede ignorare che la copertura fosse delimitata e che tale restrizione
potesse includere eventi di ampia portata, indipendentemente dalla conoscenza
dei gradi pandemici citati nella norma. Una controparte onesta doveva
ragionevolmente e in buona fede recepire questa delimitazione nel senso che essa
intendeva appropriatamente escludere eventi su scala mondiale e dagli effetti
imprevedibili. Questo risultato – interpretativo – appariva del tutto
ragionevole. Proprio perché la polizza copriva eventi da considerarsi perlopiù
impensabili per la Svizzera (quali un'interruzione di esercizio in esito a
un'epidemia di colera o rabbia), una delimitazione andava tracciata per eventi
ancora più rari e invasivi di una rara epidemia come poteva essere una
pandemia, posto che un assicurato medio – come lo erano i coniugi A e B –
doveva poter presumere che i gradi 5 o 6 della scala OMS fossero quelli più
gravi, a prescindere dalla conoscenza specifica della terminologia effettivamente
utilizzata dall'OMS e in analogia a quanto stabilito dal Tribunale federale
nella ricordata sentenza. Non occorreva pertanto fare capo alla regola
dell'ambiguità (Unklarheitsregel). A ragione la convenuta aveva così negato
l'indennizzo richiesto per un'interruzione di esercizio decretata a seguito
dell'espansione del COVID-19 che aveva raggiunto i livelli di una pandemia,
eventualità validamente esclusa dalla copertura (loc. cit., pag. 12 seg.).
2.4
Da
ultimo il Pretore ha ugualmente respinto l'erogazione della somma assicurata
(fr. 10'000.-) quale "primo rischio" – richiesta per altro formulata
solo con la petizione – ritenuto che l'attrice non aveva dimostrato la sua
tesi, che non era sorretta né dal testo né dalla logica del contratto, secondo
cui l'assicurazione avrebbe pagato un simile risarcimento a prescindere dal
verificarsi del rischio assicurato (loc. cit., pag. 13).
3.
L'appellante
contesta l'impostazione data dal Pretore e fa valere che la vexata quaestio
consiste nel sapere se l'assicuratore abbia osservato gli obblighi di
informazione nei suoi confronti. Ciò che essa nega. Ricordato che le clausole
contrattuali non hanno valenza fintanto che non siano state accettate – anche
solo per atti concludenti – dai partner contrattuali, l'attrice rileva che non
basta sostenere che una parte (quella più debole) abbia avuto una ragionevole
possibilità di prendere conoscenza del loro contenuto, ovvero allorquando la
controparte le abbia offerto la possibilità, ancorché teorica, di consultarle e
gliele abbia rese in qualche modo accessibili. Intanto – essa precisa – le CGA
non prevedevano in alcun punto l'obbligo per l'assicurato di consultarle né vi era
alcuna istruzione su come ciò fosse possibile "tramite diavolerie
informatiche" senza per altro tenere conto delle abilità tecnologiche (in
base all'età e al livello di istruzione) di costui. Spettava all'assicuratore
vigilare affinché l'assicurato comprendesse bene l'estensione della copertura. Non
si trattava quindi di definire – come ha fatto il Pretore – la clausola usuale
o inusuale ma solo di stabilire se l'assicuratore avesse messo in atto quanto
in suo potere e dovere per istruire l'assicurato alla sottoscrizione
dell'offerta in punto all'estensione della copertura. Sostenere – come avrebbe
fatto il Pretore – che grazie alle spiegazioni fornite da G______ C______ circa
l'estensione delle coperture con l'utilizzo di esempi poco pertinenti (come
quello della salmonellosi) o con il riferimento ad altri eventi catastrofici
che non si sarebbero mai verificati in Svizzera un cliente poteva dirsi
completamente informato è a suo dire "pura fantasia". E in
ogni caso il citato collaboratore avrebbe spiegato cosa era coperto (le
coperture, stando alla deposizione di A, "erano le stesse" e
comprendevano "epidemie, guerre, terremoti, cose che non sarebbero mai
successe in Svizzera"), ma non cosa non lo era. Contrariamente a
quanto indicato nella decisione impugnata, nessuno dei due titolari della ditta
era stato correttamente informato sul contenuto della clausola di esclusione in
caso di epidemia di una certa estensione. La conclusione pretorile secondo cui
vi sarebbe stata una accettazione globale delle condizioni contrattuali
nell'ambito della revisione della polizza sarebbe quindi palesemente errata.
Semmai a loro poteva essere rimproverato di essere rimasti alla conoscenza del
contenuto delle CGA vigenti nel 2011. Mai infine le CGA e le CCA sarebbero
state lette e men che meno risultano essere state controfirmate da loro (memoriale,
pag. 4 a 9).
3.1
Preliminarmente
si osserva che il memoriale di appello in esame manca di rigore strutturale. L'appellante
argomenta per ampi tratti – come se si trovasse ancora davanti al giudice di
prima sede – a ruota libera e si confronta solo in parte e in ordine sparso con
la motivazione del Pretore, mischiando oltretutto tra loro i vari argomenti di
rilievo ai fini del giudizio (segnatamente gli obblighi di informazione
precontrattuali dell'assicuratore [art. 3 LCA], la ripresa anche solo globale
delle condizioni contrattuali e la loro interpretazione) e rendendo così difficoltosa
la trattazione dell'appello. L'attrice trascura che trattare un appello non
significa rifare il processo ma
verificare se la decisione impugnata resiste alla critica. La parte
appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma
perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Può farlo
solo ripresentando l'impostazione del primo giudice e sottolineando le lacune
del suo ragionamento con critiche puntuali, esplicite e circostanziate,
indicando precisamente i passaggi della decisione che contesta e le prove su
cui si fonda, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di
comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle
medesime (STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3, 4A_213/2023 del 9
ottobre 2023 consid. 4.3).
3.2
Siccome l'appellante menziona
(e almeno in parte confonde) gli obblighi d'informazione precontrattuali
dell'assicuratore e il tema della ripresa delle condizioni contrattuali di
assicurazione come pure della loro interpretazione, giova premettere quanto
segue.
Per quel che è
dell'obbligo d'informare dell'assicuratore, l'art. 3 LCA (nella versione
applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2021, il contratto in
rassegna essendo stato stipulato nel luglio del 2018 [doc. 2 e doc. E])
stabilisce che prima della conclusione del contratto d’assicurazione
l’assicuratore deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile, sulla
propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d’assicurazione,
segnatamente sui rischi assicurati (cpv. 1 lett. a) e sulla portata della
protezione assicurativa (cpv. 1 lett. b). In virtù del suo cpv. 2, tali
informazioni sono fornite allo stipulante in modo tale ch’egli possa esserne a
conoscenza quando propone o accetta il contratto d’assicurazione. In ogni caso,
a quel momento deve essere in possesso delle condizioni generali
d’assicurazione e dell’informazione di cui al capoverso 1 lettera g
(trattamento dei dati personali). La violazione dell'obbligo d'informare è
invece regolata all'art. 3a (sempre nella versione applicabile fino al
31.
dicembre 2021), stando al quale se l’assicuratore ha violato l’obbligo
d’informare di cui all’articolo 3, lo stipulante ha il diritto di recedere dal
contratto, in forma scritta (cpv. 1), fermo restando che il diritto di recesso
si estingue quattro settimane dopo che lo stipulante è venuto a conoscenza
della violazione dell’obbligo e delle informazioni di cui all’articolo 3, ma al
più tardi un anno dopo la violazione dell’obbligo (cpv. 2).
Per quanto attiene invece
alla ripresa (consenso) e all'interpretazione delle condizioni di assicurazione,
giova ricordare che le condizioni generali di contratto, quali sono le CGA, non
hanno di per sé alcuna validità tra le parti e si applicano solo e nella misura
in cui esse le abbiano espressamente o implicitamente accettate, e solamente se
non vi sono accordi individuali che vi si discostino (DTF 148 III 57 consid. 2.1 e 2.1.1). Esse
possono essere considerate accettate, e dunque coperte dal consenso, solo se la
persona consenziente ha perlomeno avuto la possibilità di prendere conoscenza
del loro contenuto in una maniera ragionevole al momento della conclusione del
contratto. Inoltre, l’art. 3 cpv. 2 LCA prevede che le CGA debbano essere in
possesso della parte assicurata quando questa propone o accetta il contratto.
Se quest’ultima acconsente globalmente alle CGA (ovvero senza leggerle,
prenderne conoscenza o comprenderne la portata, cosiddetta “Globalübernahme”),
la validità delle CGA è limitata dalla regola dell’inusualità (“Ungewöhnlichkeitsregel”),
secondo la quale una parte non può aver accettato clausole insolite, a meno che
non vi sia stata resa attenta in modo specifico. L'inusualità viene valutata
dal punto di vista della parte consenziente al momento della stipulazione del
contratto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Affinché si
applichi la regola dell’inusualità, occorre innanzitutto che la clausola sia
soggettivamente insolita per la parte che vi acconsente, tenuto conto della sua
posizione ed esperienza. Occorre però anche (cumulativamente) che una clausola
sia insolita dal punto di vista oggettivo, ovvero che abbia un contenuto
estraneo al settore di riferimento, rispettivamente porti a un cambiamento
sostanziale del carattere del contratto o esuli in misura considerevole dai
suoi contorni. Quanto più essa incide sulla posizione giuridica della parte
contraente, tanto più è probabile che sia qualificata come inusuale.
Nell’ambito dei contratti assicurativi, occorre altresì tener conto delle
legittime aspettative di copertura. Conseguentemente, una clausola contenuta
nelle CGA che riduca in maniera importante la copertura descritta o
pubblicizzata dall’assicurazione, in modo tale da escluderne i rischi più
comuni, può essere considerata insolita (DTF 148 III 57 consid. 2.1.2 e 2.1.3,
138.
III 411 consid. 3.1).
Qualora le CGA debbano
essere considerate parte del contratto, ovvero coperte dal consenso delle
parti, occorre interpretarne il contenuto. Le CGA devono di principio essere
interpretate secondo i medesimi principi che vigono per altre disposizioni
contrattuali. Pertanto, in primo luogo è determinante la concorde e reale
volontà delle parti contraenti. Solo quando questa non può essere stabilita, si
procederà a un’interpretazione oggettiva secondo il principio dell’affidamento,
partendo dal testo e dal tenore della clausola ma valutando nel seguito come la
stessa poteva e doveva essere intesa in base al contesto e all’insieme delle
circostanze. Il giudice dovrà anche considerare lo scopo regolatorio voluto dal
dichiarante (nel caso specifico: dall’assicurazione) come lo poteva e doveva ragionevolmente
intendere il destinatario quale partner commerciale in buona fede.
Eventuali termini ambigui
sono, in caso di dubbio, da interpretare a sfavore della parte che li ha
redatti (cosiddetta regola dell'ambiguità o “in dubio contra stipulatorem”).
L'art. 33 LCA concretizza tale regola in ambito assicurativo stabilendo che
l'assicuratore risponde per tutti gli eventi che presentano le caratteristiche
del rischio assicurato, a meno che il contratto non escluda dall'assicurazione
singoli eventi in modo preciso e non univoco. Spetta dunque all'assicuratore
limitare con precisione la portata dell'obbligo che vuole assumere.
Ciononostante, la regola dell'ambiguità si applica solo in via sussidiaria, se
tutti gli altri mezzi di interpretazione falliscono. Non è quindi sufficiente
che le parti non siano concordi sul significato di una dichiarazione, bensì
occorre che la dichiarazione possa essere intesa in buona fede in modi diversi
e che non sia possibile eliminare tale dubbio con gli altri mezzi di interpretazione
(DTF 148 III 57 consid. 2.2.1 e 2.2.2; IICCA del 21 agosto 2023, inc.
12.2023.58, consid. 5 con rinvii).
3.3
Nella misura in cui fa
valere che non basta sostenere che
una parte (quella più debole) abbia avuto una ragionevole possibilità di prendere
conoscenza del contenuto delle condizioni contrattuali, l'appellante sembra
accennare alla cosiddetta regola dell'accessibilità (Zugänglichkeitsregel)
che il Pretore ha correttamente citato per illustrare quando – in generale, al
di fuori del contratto di assicurazione – le condizioni generali preformulate
possono diventare parte integrante del contratto. L'appellante trascura
tuttavia che – come ha precisato del resto lo stesso Pretore (decisione
impugnata, pag. 3) – in relazione ai contratti di assicurazione l'art. 3 cpv. 2
LCA impone una regola più stringente prescrivendo che nel momento in cui propone
o accetta il contratto, lo stipulante deve essere in possesso delle condizioni
generali d'assicurazione. Ora, l'appellante non pretende di non essere
stata in possesso delle CGA e delle CCA al momento della proposta di
assicurazione. L'avvenuta consegna delle condizioni di assicurazione – che,
contrariamente all'opinione del primo giudice (decisione impugnata, pag. 7 in
fondo), non poteva invece dirsi indifferente – si evince d'altronde chiaramente
dal doc. 2 (firmato da A), ultimo foglio, laddove emerge che "Il
proponente ha ricevuto le Condizioni Generali di Assicurazione [che, stando al
primo foglio includono le CGA Assicurazione di cose per imprese edizione
06.2016
e le CC Assicurazione Epidemie edizione 10.2017, ndr] e i mezzi
d'informazione necessari conformemente all'obbligo d'informazione
precontrattuale di cui all'art. 3 della Legge sul contratto di assicurazione (…)".
Circostanza che ha per altro confermato in sostanza anche il collaboratore
della convenuta G______ C______ il quale – come ha accertato il Pretore
(decisione impugnata, pag. 7) senza essere sconfessato al riguardo – ha
dichiarato che le condizioni generali (doc. E- F [le CC in esame]) venivano di
solito consegnate in forma cartacea al cliente e poi, al momento dell'invio
della polizza, AO1 le allegava nuovamente (verbale 13 settembre 2023, pag. 2).
Che dunque anche le CC Assicurazione Epidemie (edizione 10.2017, doc. F) siano
state accettate almeno in forma globale e siano diventate parte integrante del
contratto non fa dubbio. Poco importa invece se – come obietta l'appellante –
nell'incarto non figurano CGA e CC controfirmate dai coniugi A e B, tale
formalità non essendo richiesta per ammetterne la ripresa ed essendo in ogni
caso senza rilievo dopo quanto esposto in relazione al doc. 2. Al proposito non
giova dunque attardarsi.
3.4
Ma anche nella misura
in cui l'appellante si duole di una lesione dell'obbligo d'informare
dell'assicuratore (censura che, come fa notare l'appellata [risposta
all'appello, pag. 3], l'attrice aveva oltretutto sollevato in questi termini
soltanto con il memoriale conclusivo), la dichiarazione doc. 2 testé illustrata
e firmata da A (che per quanto ammesso dall'appellante [memoriale, pag. 7] si
occupava delle questioni assicurative) lascia ben poco spazio alla tesi ricorsuale.
A parte che con la firma della dichiarazione in questione la stipulante – cui
incombeva l'onere della prova al riguardo – ben difficilmente avrebbe potuto
dimostrare un difetto d'informazione (cfr. Neuhaus-Descuves/Bovet
in: Commentaire romand, LCA, Basilea 2022, n. 1 ad art. 3a LCA; Kuhn/Körner in: Basler Kommentar, VVG, 2a
edizione, n. 6 ad art. 3a LCA), è alquanto dubbio che l'obbligo – stante
il suo scopo di descrivere in maniera semplice e rapida il prodotto in vista di
un'eventuale stipulazione concentrando così l'informazione sugli aspetti tipici
ed essenziali per permettere all'interessato un raffronto tra le varie offerte (Hasenböhler, Schwerpunkte des
teilrevidierten Versicherungsvertragsgesetzes, VVG, in: AJP 2006 pag. 834; Kuhn/Körner, op. cit., n. 9 ad art. 3
LCA) – si estendesse anche al chiarimento della clausola di esclusione n.
1.8.1.b per un rischio che a quell'epoca appariva in Svizzera remoto e ipotetico.
A ciò si aggiunge che la modifica della polizza nel luglio del 2018 concerneva
unicamente, per quanto ammesso dall'attrice (v. petizione, pag. 3), la somma
assicurata (passata da fr. 83'000.- a fr. 100'000.-) per le perdite di fatturato,
per le spese supplementari e per i danni alle merci, sicché a ben vedere
l'obbligo d'informazione poteva limitarsi in quel momento a quel solo aspetto (Kuhn/Körner, op. cit., n. 3 ad art. 3
LCA). Senza contare infine che anche un'eventuale violazione dell'obbligo
d'informare dell'art. 3 LCA avrebbe tutt'al più permesso all'attrice –
trattandosi del corollario dell'obbligo di dichiarazione dell'assicurato [art.
4.
LCA] sanzionabile con il diritto di recesso dell'assicuratore e finanche con
il mancato pagamento del sinistro [art. 6 LCA: reticenza]) – di recedere dal
contratto e che tale diritto (non esercitato) si sarebbe in ogni caso estinto
un anno dopo la violazione dell'obbligo sanando di conseguenza la violazione stessa
(art. 3a cpv. 2 LCA, nella versione applicabile in concreto; Kuhn/Körner, op. cit., n. 2 e n. 9 ad
art. 3a LCA; Neuhaus-Descuves/Bovet,
op. cit., n. 3 e n. 10 ad art. 3a LCA). Laddove infine sostiene che il
fatto di non essere stata correttamente informata sul contenuto della clausola
di esclusione della copertura assicurativa in caso di epidemie di una certa
estensione – tesi sconfessata da quanto illustrato dianzi – renderebbe
palesemente errata la conclusione giuridica di un'accettazione globale delle
condizioni, l'appellante confonde una volta ancora erroneamente le due
questioni.
3.5
Che poi – a
prescindere da quanto testé esposto in relazione alla dichiarazione di ricevuta
in calce al doc. 2 – le CGA fossero consultabili soltanto "tramite
diavolerie informatiche" è un'opinione personale ed erronea
dell'appellante il quale sembra non avvedersi che bastava inserire l'indirizzo
indicato sulla proposta (www.AO1.ch) accedere agevolmente alle CC in questione.
Né l'attrice spiega perché fosse obbligo della convenuta assicurarsi che essa
avesse ben compreso l'estensione della copertura, tale obiezione mal
conciliandosi con la possibilità – pacificamente riconosciuta dalla dottrina e
dalla giurisprudenza (v. sopra, consid. 3.2) nonché manifestamente verificatasi
in concreto (per quanto accertato dal Pretore sulla scorta delle dichiarazioni
dei coniugi A e B: v. ad esempio verbale di A 28 settembre 2023 pag. 3: "Non
abbiamo letto le condizioni generali e si è andati sulla fiducia") –
di un'accettazione globale delle condizioni assicurative. Anche sotto questo
aspetto l'appello manca così di consistenza.
4.
L'appellante deplora
dipoi che il Pretore non abbia tenuto conto del fatto che la convenuta non ha
osservato i dettami della legislazione europea – segnatamente della direttiva
(UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla
distribuzione assicurativa e del relativo regolamento di esecuzione 2017/1469
della Commissione dell'11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato
del documento informativo relativo – recepita dall'ordinamento giuridico
svizzero e in particolare non le ha mai sottoposto un riassunto delle clausole
principali delle CGA/CC, segnatamente di quelle relative alla copertura
epidemie. Il quadro normativo europeo – essa assevera – impone al venditore del
prodotto assicurativo di allestire un documento informativo (che non
corrisponde al testo completo delle CGA o delle CC) che deve evidenziare fra
l'altro in modo chiaro e sufficientemente comprensibile quali siano le
esclusioni (art. 6 lett. f, 7 lett. c, d del detto regolamento). Documento che
però non le sarebbe stato consegnato (memoriale, pag. 9 e pag. 14 seg.).
Nella misura in cui si
richiama alla normativa europea che sarebbe stata recepita dall'ordinamento
giuridico svizzero, l'appellante perde di vista che né la direttiva UE di
riferimento né tanto meno il relativo regolamento di esecuzione erano
applicabili al momento della modifica della polizza in questione, nel luglio
del 2018. La menzionata direttiva UE 2016/97 del 20 gennaio 2016 sulla
distribuzione assicurativa è diventata infatti vincolante per gli Stati membri
dell'UE soltanto il 1° ottobre 2018, ovvero dopo che il Consiglio UE aveva
concordato con il Parlamento europeo di prorogare la scadenza per la sua
applicazione a quella data per concedere più tempo alle imprese di
assicurazione e ai distributori di prodotti assicurativi per prepararsi meglio
all'attuazione corretta ed efficace della medesima e per attuare le necessarie
modifiche tecniche e organizzative (direttiva UE 2018/411 del 14 marzo 2018 in:
Gazzetta ufficiale dell'UE L 76/28 del 19 marzo 2018). Non si vede pertanto
come essa potesse già vincolare la convenuta nel luglio del 2018. Anche perché
l'adattamento all'ordinamento europeo in rassegna è entrato in vigore in
Svizzera solo il 1° gennaio 2022 con la relativa estensione degli obblighi
d'informazione dell'assicuratore (v. Kuhn/Körner,
op. cit., n. 1 ad art. 3 LCA; Neuhaus-Descuves/Bovet,
op. cit., n. 1 ad art. 3 LCA). Senza contare che anche la proposta del 18
luglio 2018 conteneva ad ogni modo un riassunto delle principali prestazioni,
comprese quelle dell'assicurazione epidemie (doc. 2, pag. 4). La doglianza cade
dunque manifestamente nel vuoto.
5.
Passando più nel
dettaglio alla contestazione della clausola n. 1.8.1 lett. b CCA e al
riferimento ai gradi pandemici, per l'appellante non è chiaro in base a quali
parametri si passi dalla fase di allerta a quella di pandemia, che è comunque
generalmente considerata un'epidemia. Sarebbe dunque insostenibile
l'affermazione del Tribunale federale di non considerare la clausola in parola
né insolita né poco chiara ma anzi accessibile a una interpretazione
inequivocabile. Oltre a ciò, la clausola di esclusione sarebbe illegale siccome
si basa su una mera valutazione dell'OMS, le cui decisioni non hanno alcuna
valenza nel nostro Paese (memoriale, pag. 10 seg.).
5.1
Premesso che
l'appellante non discute il fatto che la clausola in rassegna fosse pressoché
identica a quella esaminata dal Tribunale federale nella ricordata sentenza
4A_330/2021, parzialmente pubblicata in DTF 148 III 57, invano essa cerca di
mettere in dubbio la conclusione cui è giunta l'Alta Corte in quella occasione.
A parte che l'attrice non spiega perché l'affermazione in questione sarebbe
insostenibile, essa sorvola completamente sulla motivazione ivi esposta dal
Tribunale federale. Dal consid. 4.2.5 della nota sentenza si evince infatti che
la clausola non poteva dirsi insolita poiché l’eventualità di un’epidemia era –
come in concreto – solo uno dei vari rischi assicurati, la possibilità di una
pandemia costituiva un rischio raro e la clausola non riduceva la copertura a
tal punto che i rischi più frequenti non sarebbero più stati inclusi, non
modificava la natura del contratto in maniera significativa né esulava
particolarmente dai suoi contorni. Né bastava per ammetterne il carattere
inusuale il fatto che la clausola limitasse il rischio assicurato, posto che
anche un assicurato medio deve sapere che la sua assicurazione non copre tutti
i rischi e ne può escludere alcuni. Il medesimo concetto è stato poi di recente
ripreso da questa Camera nella sentenza inc. 12.2023.58 del 21 agosto 2023 per
esaminare l'identica clausola della convenuta. E ha trovato – semmai ve ne
fosse necessità – ulteriore conferma in una successiva sentenza dell'Handelsgericht
del Canton Zurigo (sentenza HG200197 del 20 settembre 2023, consid. 3.3). Non
v'è dunque alcun impellente motivo – che l'appellante neppure tenta per
avventura di indicare – per discostarsi dalla (recente) giurisprudenza (cfr.
DTF 141 II 297 consid. 5.5.1).
5.2
Né la clausola in
esame può considerarsi illegale per il fatto che si fondasse sulla valutazione
di un organismo internazionale (l'OMS) le cui decisioni non vincolavano le
autorità svizzere. Al riguardo l'appellante disconosce che le parti erano
libere – nell'ambito della loro autonomia contrattuale – di riferirsi a tali parametri
per determinare l'estensione e le eccezioni alla copertura assicurativa. Senza
contare che un assicurato, anche se inesperto del settore, doveva capire il
significato di pandemia come pure che una clausola di esclusione riferita ai
gradi 5 e 6 OMS estrometteva dalla copertura i casi più gravi di pandemia
(corrispondenti al livello pandemico raggiunto dal Covid-19 quando il Consiglio
federale aveva ordinato le misure restrittive del marzo 2020). Il Tribunale
federale ha del resto già avuto modo di precisare come tale risultato
interpretativo sia coerente con lo scopo regolatorio dell’assicurazione, nel
senso che un assicurato in buona fede deve anche comprendere che una simile
clausola mira a escludere le manifestazioni più gravi di una epidemia, ovvero
quelle di maggiore portata (analogamente per la clausola in rassegna: II CCA del
21.
agosto 2023, inc. 12.2023.58, consid. 8 con rinvii; Handelsgericht del
Canton Zurigo, sentenza HG200197 del 20 settembre 2023, consid. 3.3). Poco
importa – come eccepisce invece l'appellante (memoriale, pag. 12 seg., n. 14) –
che la classificazione OMS da 1 a 6 fosse già stata abbandonata al momento
della stipulazione della polizza e che le condizioni contrattuali non
spiegassero tali sigle (II CCA del 21 agosto 2023, inc. 12.2023.58, consid. 8
con rinvii; Handelsgericht del Canton Zurigo, sentenza HG200197 del 20
settembre 2023, consid. 4.3).
5.3
Perché poi i coniugi A
e B non potessero essere qualificati alla stregua di un "lettore medio",
come ha invece ritenuto il Pretore, l'attrice non spiega (memoriale, pag. 11).
Ad ogni buon conto l'appellante non può ravvisare una contraddizione nella
qualifica data dal primo giudice per avere costui dato atto che essi non erano
avvezzi alla terminologia biochimica e medica. Se un assicurato, anche se
inesperto del settore, deve capire – per quanto dianzi esposto in relazione
alla sentenza di riferimento del Tribunale federale – il significato di pandemia
come pure che una clausola di esclusione riferita ai gradi 5 e 6 OMS estromette
dalla copertura i casi più gravi di pandemia, ciò vale a prescindere dalle
conoscenze più o meno approfondite che egli possa vantare in questi settori e
in particolare in quello dell'epidemiologia (esplicito in questo senso: Handelsgericht
del Canton Zurigo, sentenza HG200197 del 20 settembre 2023, consid. 3.3.2 e
consid. 4.3).
6.
Contrariamente a
quanto obietta l'attrice (memoriale, pag. 12, n. 13), la convenuta non si è
sottratta alla copertura soltanto perché, diversamente dalle proprie
previsioni, un determinato evento si è verificato, bensì perché il rischio in
questione era (espressamente) escluso dalla copertura. Che poi l'assicurato non
si sia già reso conto alla sottoscrizione della polizza dell'eccezionalità
dell'evento (escluso), ciò si deve semmai al fatto che egli – per quanto visto
in precedenza – ha accettato globalmente le CGA e le CC. L'attrice va pertanto
richiamata alle proprie responsabilità.
7.
Di carattere
puramente accademico e quindi di nessuna utilità pratica ai fini del presente
giudizio si rivela in seguito l'esempio tratto dalla perizia 23 aprile 2020 del
prof. W______ F______ (doc. X) all'indirizzo dell'Ombudsmann
dell'assicurazione privata per opporsi al rifiuto della copertura da parte
della convenuta. Riprendendo l'esempio usato in quella perizia, l'appellante fa
valere che escludere – come ha fatto il Pretore – la copertura
"epidemia" poiché l'OMS ha dichiarato lo stato pandemico sarebbe come
se – nell'ambito di una copertura contro gli incendi – l'assicuratore pagasse
soltanto se brucia l'immobile assicurato, ma non se brucia – in maniera incontrollabile
– tutto il villaggio (memoriale, pag. 13). A parte la dubbia ricevibilità della
doglianza sottoposta a questa Camera che deve vagliare fattispecie concrete e
non situazioni ipotetiche, l'appellante perde di vista che le risultanze di
quella perizia appaiono ormai superate – almeno per quanto riguarda la clausola
di esclusione in rassegna (cfr. doc X, III/B/1) – dalla successiva e già
menzionata sentenza pilota del Tribunale federale 4A_330/2021. Che poi – come
rileva l'appellante che al riguardo rinvia inammissibilmente agli allegati di
causa (memoriale, pag. 13 seg. n. 16) – sempre prima di tale sentenza la
convenuta si sia infine premurata di precisare la clausola di esclusione in
rassegna con una proposta di aggiunta alla polizza che menzionasse
espressamente il coronavirus e i danni causati da misure emanate in relazione a
una situazione "particolare" o "straordinaria"
ai sensi della Legge federale sulle epidemie (doc. N), non modifica l'esito del
giudizio.
8.
L'appellante
ribadisce che l'interpretazione della contestata clausola va fatta dal punto di
vista dell'assicurato, ovvero tenendo conto della copertura che egli riteneva
di avere concluso secondo le regole della buona fede. Ciò posto, essa fa valere
che i coniugi A e B (come praticamente tutti gli assicurati di tutte le
compagnie) potevano legittimamente e in buona fede contare su una totale
copertura in caso di epidemia. Sostenere, secondo l'impostazione seguita dalla
controparte e fatta propria dal Pretore, che i coniugi A e B – in quanto
titolari di un'attività commerciale – andassero considerati come degli esperti
in ambito assicurativo e perfettamente in grado di comprendere la portata di
determinate clausole, risulta a suo avviso "disarmante"
(memoriale, pag. 15 n. 18).
Orbene, che A e B
potessero, come praticamente tutti gli assicurati di tutte le compagnie,
contare su una totale copertura in caso di epidemia è un'opinione che si
scontra non solo con le considerazioni dianzi esposte della nota sentenza
pilota del Tribunale federale ma anche con gli accertamenti compiuti nel caso
specifico dal primo giudice. Il Pretore, dopo avere approfondito la questione
da pag. 8 a 11 della sentenza impugnata e avere appurato che la clausola n.
1.8.1.b CCA non era inusuale né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo –
aspetto, quest'ultimo, sul quale l'appellante non spende parola se non per
disquisire sul parallelismo tra epidemia/pandemia e incendio semplice/incendio incontrollabile,
di cui già si è detto dianzi (sopra, consid. 7) – ha spiegato perché, in base a
un'interpretazione secondo il principio dell'affidamento, l'accettante non poteva in buona fede
ignorare che la copertura fosse delimitata e che tale delimitazione potesse
includere eventi di ampia portata, indipendentemente dalla conoscenza dei gradi
pandemici citati nella norma. Una controparte onesta doveva così – sempre per
il Pretore – ragionevolmente e in buona fede recepire questa delimitazione nel
senso che quest'ultima si proponeva ragionevolmente di escludere eventi su
scala mondiale e dagli effetti imprevedibili. E proprio perché la polizza
copriva eventi da considerarsi perlopiù impensabili per la Svizzera (quali
un'interruzione di esercizio in esito a un'epidemia di colera o rabbia), una
delimitazione andava tracciata per eventi ancora più rari e invasivi di una
rara epidemia come poteva essere una pandemia, posto che un assicurato medio –
come lo erano i coniugi A e B – doveva poter presumere che i gradi 5 o 6 della
scala OMS fossero quelli più gravi, a prescindere dalla conoscenza specifica
della terminologia effettivamente utilizzata dall'OMS e in analogia a quanto
stabilito dal Tribunale federale nella ricordata sentenza (decisione impugnata,
pag. 12 seg.). Con tale articolata argomentazione l'appellante non si confronta
nemmeno di scorcio ma si limita, come visto, a sostenere apoditticamente che i
coniugi A e B – cui il Pretore, contrariamente a quanto essa assume, non
ha attestato competenze specifiche in ambito assicurativo – potevano in buona fede contare su una
totale copertura in caso di epidemia. Sulla questione non occorre pertanto
dilungarsi.
9.
Da
ultimo l'appellante lamenta il mancato riconoscimento dell'indennità "primo
rischio". Ricordato come l'assicurazione "primo rischio assoluto"
è una copertura per la quale la compagnia assicurativa rimborsa l'assicurato in
caso di sinistro o fatto dannoso non per l'intero valore del bene assicurato ma
per la somma massima pattuita, l'attrice sostiene, rinviando a quanto proposto
nei memoriali di causa, che la somma pattuita a tale titolo di fr. 10'000.-
sarebbe dovuta per costi di qualsiasi genere sopportati durante la sospensione
dell'attività a causa di germi di malattie contagiose (polizze doc. D, E), a
prescindere dal fatto che si tratti di epidemia, pandemia o altro e dunque dal
fatto che il caso sia coperto o meno. I costi fissi di un'attività commerciale
– quali la pigione e le spese accessorie – vanno pagati anche nel caso di una
sospensione dell'attività a causa di epidemie e differiscono pertanto dai danni
causati dal mancato guadagno e da quelli per l'acquisto di merce deteriorata.
La clausola di esclusione della copertura per "danni"
dell'art. 1.8 CC non si applicherebbe pertanto ai costi. Del resto – epiloga
l'appellante – se in caso di epidemia i costi fossero stati coperti in modo
analogo alla perdita di guadagno non vi sarebbe stata necessità di stabilire un
importo di fr. 10'000.- (e pagare un premio aggiuntivo) per la copertura "primo
rischio" (memoriale, pag. 16 seg.).
Nella misura in cui rinvia
agli allegati di causa, l'appello non soddisfa i requisiti di motivazione e
sfugge all'esame. Lo stesso vale laddove l'attrice si riferisce genericamente alle
polizze doc. D, E (senza indicare con un minimo di precisione dove, benché
entrambi i documenti constino di più pagine) per sostenere che la somma
assicurata sarebbe dovuta per i costi di qualsiasi genere durante la sospensione dell'attività a
causa di germi di malattie contagiose, a prescindere dal fatto che si tratti di
epidemia e che il caso sia coperto o meno. A parte ciò, l'appellante ripropone
la propria personale posizione senza spiegare perché l'argomentazione del primo
giudice sarebbe erronea. In particolare essa perde di vista che il Pretore, per
scartare la tesi da lei avanzata secondo cui l'assicurazione avrebbe pagato un
indennizzo anche in assenza del verificarsi del rischio assicurato, ha
accennato alla definizione di copertura "primo rischio"
utilizzata dalla convenuta al punto n. 5 delle CGA (decisione impugnata, pag.
13.
in fondo con riferimento al doc. H) in cui esse presupponevano – come per la
clausola n. 1.8.1 – un "danno". Orbene, l'appellante non si
confronta, neppure di scorcio, con questo accertamento. Senza contare che,
sulla base di tale indiscusso accertamento, la distinzione tra costi e danni su
cui l'appellante basa il proprio argomento non trova riscontro. Né tanto meno
trova conferma l'allegazione, stando alla quale per la copertura "primo
rischio" di fr. 10'000.- era dovuto un premio aggiuntivo, la polizza
prescindendo in realtà al proposito da ogni supplemento (cfr. doc. E, pag. 4:
"senza supplemento").
10.
Se
ne conclude che l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese
giudiziarie, calcolate su un valore litigioso di fr. 41'267.80 (determinante
anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale) seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
11.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia
di fr. 30'000.- ai fini di un ricorso al Tribunale federale (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 30
settembre 2024 della società AP1 di A e B è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 4’000.- sono poste a
carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 3’000.- a titolo di
ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
-
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).