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Decisione

12.2024.133

Assicurazione contro le epidemie, chiusura forzata di un bar in periodo Covid; esclusione delle pandemie dalla copertura; validità, accettazione e interpretazione delle Condizioni generali d'assicurazione

20 febbraio 2025Italiano37 min

ed eventi naturali, furti con scasso e rapine, acqua e rottura vetri e che comprendeva

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.133

Lugano

20 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2022.120 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, promossa con petizione 17 giugno 2022 da

AP1, L______

patrocinata dall'avv. PA1, Pa______

contro

AO1, W______

patrocinata dall'avv. PA2, B______

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 31'267.80 più interessi del 5% dal 10 febbraio 2022 a

titolo di mancato guadagno e di fr. 10'000.- più interessi del 5% dal 17 giugno

2022 a titolo di indennità "primo rischio" per i costi

sostenuti durante i periodi di chiusura dell'attività;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha

respinto con decisione 29 agosto 2024;

appellante l'attrice che, con appello 30 settembre 2024, chiede di riformare il giudizio

impugnato nel senso di accogliere la sua petizione o, in subordine, di accoglierla limitatamente

all'importo di fr. 10'000.- più

interessi del 5% dal 17 giugno 2022 a titolo di indennità "primo

rischio" per i costi sostenuti durante i periodi di chiusura

dell'attività, con protesta di spese e ripetibili

di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta del 12 novembre 2024

postula il rigetto del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

viste altresì la replica 7 gennaio 2025

dell'appellante e la duplica 20 gennaio 2025 dell'appellata;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. A e B

gestiscono, per il tramite della loro società in nome collettivo AP1 di A e B,

l'omonimo esercizio pubblico che si trova a L______, nel quartiere di M______

N______ (doc. B). Il 4 ottobre 2011 la società ha stipulato con la AO1 (nel

frattempo divenuta AO1) un'assicurazione di cose per imprese "WinProfessional"

(polizza n. __.___.___) che copriva segnatamente dai danni causati da incendi

ed eventi naturali, furti con scasso e rapine, acqua e rottura vetri e che comprendeva

altresì un’“Assicurazione Epidemie” (doc. D). La polizza rinviava alle Condizioni

Generali di Assicurazione (CGA), edizione 05.2006 (doc. H), nonché alle

Condizioni Complementari di Assicurazione (CCA), edizione 12.2008, "Assicurazione

di cose

WinProfessional" (doc. G). La polizza è poi stata modificata

una prima volta – per l'adeguamento delle somme assicurate – il 1° gennaio 2016

(doc. 3), sulla base delle CGA (edizione 05.2006) e delle CCA (edizione

03.2013; doc. 4) "Assicurazione di cose Professional" e una

seconda volta il 19 luglio 2018 sulla base delle CGA “Assicurazione di cose

per imprese”, edizione 06.2016, e delle CCA “Assicurazione epidemie”,

edizione 10.2017 (doc. E, F).

B. Per

quanto qui d’interesse, le CCA dell’assicurazione epidemie prevedevano la

copertura contro le conseguenze economiche (ad esempio danni a merci, perdita

di reddito, spese supplementari) in particolare derivanti dalla chiusura o

quarantena di aziende e parti di azienda, dalla distruzione di merci

contaminate o presunte tali, dai divieti di fornire merci, dalla chiusura di

aziende terze fornitrici o acquirenti o dai divieti di accesso ordinati dalle

competenti autorità al fine di evitare il propagarsi di malattie contagiose

causate da batteri o virus (doc. F, punti 1.1-1.7; nello stesso senso

l'edizione 03.2013, punti C1-7 [doc. 4]). Al punto 1.8.1.b (doc. F), per contro

le CCA escludevano dalla copertura assicurativa, segnatamente, i danni “dovuti

a germi patogeni per i quali sia stato dichiarato a livello nazionale o

internazionale il grado pandemico OMS 5 o 6” (dello stesso tenore pure

l'edizione 03.2013, punto 8.1.b [doc. 4]).

C. A causa della diffusione in Svizzera dei contagi da Covid-19, il 16

marzo 2020 il Consiglio Federale ha ordinato la chiusura di svariate attività,

fra cui quella di bar e ristoranti (art. 6 cpv. 2 lett. b, c dell'Ordinanza 2

del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus [COVID-19];

modifica del 16 marzo 2020: RS 818.101.24). La misura è stata in seguito

allentata/revocata il 10 maggio 2020 (art. 6 cpv. 3 lett. bbis

Ordinanza 2 COVID-19 [Fase di transizione 2: strutture di ristorazione];

modifica dell'8 maggio 2020; doc. K). Sono seguiti un periodo di restrizioni di

portata minore e, nel dicembre 2020, un nuovo ordine di chiusura, dapprima solo

serale, e in seguito totale (doc. Q).

D. In esito

a ciò, il 1° aprile 2020 la società AP1 di A e B ha notificato alla AO1 il

sinistro per ottenere un indennizzo dei danni subiti (doc. I). Quest'ultima ha

tuttavia negato la copertura assicurativa rilevando che le CCA (art. 1.8.1

lett. b, Assicurazione epidemie, edizione 10.2017) escludevano la presa a

carico per i danni dovuti a germi patogeni per i quali fosse stato dichiarato a

livello nazionale o internazionale il grado pandemico OMS 5 o 6, ciò che l'OMS

aveva fatto l'11 marzo 2020 (doc. J). Le parti hanno intavolato delle

trattative in vista di un accordo che però non hanno raggiunto (doc. M, O).

E. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2022.67), con petizione 17 giugno 2022 la

AP1 ha convenuto in giudizio la AO1 innanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 31'267.80

più interessi del 5% dal 10 febbraio 2022 a titolo di mancato guadagno e di fr.

10'000.- più interessi del 5% dal 17 giugno 2022 a titolo di indennità "primo

rischio" per i costi sostenuti durante i periodi di chiusura

dell'attività.

F. Con

risposta 15 settembre 2022 la convenuta si è opposta alla petizione

postulandone l'integrale reiezione e contestando ogni obbligo di indennizzo

(oltre che l'entità del danno rivendicato) in virtù della nota clausola di

esclusione dell'art. 1.8.1.b CCA.

G. Con

replica 19 novembre e duplica 23 dicembre 2022 le parti hanno ribadito e

approfondito le proprie antitetiche posizioni.

H. Esperita

l'istruttoria e raccolti i memoriali conclusivi 8 novembre 2023 della convenuta

e 14 novembre 2023 dell'attrice, con decisione 29 agosto 2024 il Pretore ha

respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 2'750.- e le

spese (oltre a quelle della procedura di conciliazione di fr. 200.-) a carico

dell'attrice, tenuta a rifondere alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili.

I. Contro

la decisione appena citata l'attrice è insorta a questa Camera con un appello

del 30 settembre 2024 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel

senso di accogliere la petizione o, in subordine, di accoglierla limitatamente

all'importo di fr. 10'000.- più interessi del 5% dal 17 giugno

2022 a titolo di indennità "primo rischio" per i costi

sostenuti durante i periodi di chiusura dell'attività, con seguito di spese e

ripetibili di entrambe le sedi.

L. Con

risposta 12 novembre 2024 la convenuta propone di respingere l'appello, pure

con protesta di spese e ripetibili.

M. Con

replica 7 gennaio e duplica 20 gennaio 2025 le parti hanno riaffermato il loro

punto di vista.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione impugnata è una decisione

finale in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.-

(più precisamente: fr. 41'267.80) per cui la sua appellabilità è pacifica (v.

art. 308 CPC). Introdotto l'ultimo giorno utile (lunedì 30 settembre 2024; v.

timbro sulla busta d'invio), entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 in

relazione con l'art. 142 cpv. 3 CPC) dalla notificazione del giudizio –

avvenuta il 29 agosto 2024 – l'appello in esame è tempestivo. Come sono

tempestive la risposta all'appello, presentata il 12 novembre 2024 entro il

termine di 30 giorni assegnato da questa Camera (v. art. 312 CPC), nonché la

replica e la duplica.

2.

2.1

Nella decisione impugnata il Pretore ha

anzitutto rilevato che, seppure la STF 4A_330/2021 del 5 gennaio 2022

(parzialmente pubblicata in DTF 148 III 57) vertesse sull'interpretazione di

una clausola pressoché identica, la giurisprudenza ivi elaborata non poteva

essere ripresa "ciecamente" bensì andava valutata alla luce

delle circostanze del caso concreto. Riepilogati i principi che regolano la

validità e l'interpretazione – in generale – delle clausole assicurative, egli

ha accertato che l'attrice, i cui soci non avevano letto le condizioni e si

erano fidati di quanto spiegato dal collaboratore della convenuta G______

C______, aveva accettato globalmente le condizioni contrattuali al momento

della revisione della polizza. Al riguardo era indifferente se tali condizioni

siano state effettivamente consegnate al momento della stipulazione, allegate

alla polizza o rese accessibili mediante l'indicazione del link al

momento dell'invio della proposta assicurativa poiché per la giurisprudenza in

materia tutte queste modalità erano suscettibili di ritenere le condizioni

accettate nel loro insieme (loc. cit., pag. 3-5 e pag. 7 seg.).

2.2

Ciò

posto, il Pretore si è poi chiesto se la clausola in rassegna doveva

considerarsi inusuale. Al proposito egli ha ricordato che il rischio derivante

dalle pandemie era solo uno fra i molti – e più comuni (quali il furto, la

rottura dei vetri, i danni d'acqua, la contaminazione delle merci, i danni a

merci refrigerate e surgelate) – compresi nella copertura assicurativa. E

mentre l'art. 1.1 delle CCA definiva il rischio assicurato (nel senso che

prevedeva la copertura in caso di chiusura dell'azienda dovuta a un

provvedimento adottato dalle autorità svizzere al fine di evitare il propagarsi

di malattie contagiose), l'art. 1.8.1 delimitava la copertura assicurativa in

modo tale che il lettore medio, come dovevano considerarsi i coniugi A e B i

quali non erano adusi alla terminologia biochimica o medica, doveva comprendere

che le epidemie su vasta scala – che integravano un evento del tutto raro se

non eccezionale – come quelle indicate alla lett. b della detta clausola erano

escluse dai rischi assicurati senza che occorresse comprenderne i motivi e le

specifiche biochimiche. Come nella fattispecie esaminata dal Tribunale federale

nel ricordato precedente, la clausola non poteva dunque dirsi inusuale. Non lo

era dal profilo soggettivo ma nemmeno da quello oggettivo giacché non deviava

in maniera massiccia dal contesto di riferimento né riduceva in maniera

importante la copertura, dato che in caso di epidemie di minor impatto (usuali

ancorché rare) come quelle elencate all'art. 1.1, la copertura sarebbe rimasta

operante. Le aspettative di copertura non erano così state deluse e il

distinguo operato appariva del tutto lecito e comprensibile, sicché le clausole

di cui al doc. F risultavano coperte dal consenso (loc. cit., pag. 8 a 11).

2.3

Passando

all'interpretazione delle clausole in questione e più in particolare

all'interpretazione normativa delle stesse (visto che l'attrice le aveva

accettate globalmente), il Pretore ha sottolineato che l'accettante non poteva

in buona fede ignorare che la copertura fosse delimitata e che tale restrizione

potesse includere eventi di ampia portata, indipendentemente dalla conoscenza

dei gradi pandemici citati nella norma. Una controparte onesta doveva

ragionevolmente e in buona fede recepire questa delimitazione nel senso che essa

intendeva appropriatamente escludere eventi su scala mondiale e dagli effetti

imprevedibili. Questo risultato – interpretativo – appariva del tutto

ragionevole. Proprio perché la polizza copriva eventi da considerarsi perlopiù

impensabili per la Svizzera (quali un'interruzione di esercizio in esito a

un'epidemia di colera o rabbia), una delimitazione andava tracciata per eventi

ancora più rari e invasivi di una rara epidemia come poteva essere una

pandemia, posto che un assicurato medio – come lo erano i coniugi A e B –

doveva poter presumere che i gradi 5 o 6 della scala OMS fossero quelli più

gravi, a prescindere dalla conoscenza specifica della terminologia effettivamente

utilizzata dall'OMS e in analogia a quanto stabilito dal Tribunale federale

nella ricordata sentenza. Non occorreva pertanto fare capo alla regola

dell'ambiguità (Unklarheitsregel). A ragione la convenuta aveva così negato

l'indennizzo richiesto per un'interruzione di esercizio decretata a seguito

dell'espansione del COVID-19 che aveva raggiunto i livelli di una pandemia,

eventualità validamente esclusa dalla copertura (loc. cit., pag. 12 seg.).

2.4

Da

ultimo il Pretore ha ugualmente respinto l'erogazione della somma assicurata

(fr. 10'000.-) quale "primo rischio" – richiesta per altro formulata

solo con la petizione – ritenuto che l'attrice non aveva dimostrato la sua

tesi, che non era sorretta né dal testo né dalla logica del contratto, secondo

cui l'assicurazione avrebbe pagato un simile risarcimento a prescindere dal

verificarsi del rischio assicurato (loc. cit., pag. 13).

3.

L'appellante

contesta l'impostazione data dal Pretore e fa valere che la vexata quaestio

consiste nel sapere se l'assicuratore abbia osservato gli obblighi di

informazione nei suoi confronti. Ciò che essa nega. Ricordato che le clausole

contrattuali non hanno valenza fintanto che non siano state accettate – anche

solo per atti concludenti – dai partner contrattuali, l'attrice rileva che non

basta sostenere che una parte (quella più debole) abbia avuto una ragionevole

possibilità di prendere conoscenza del loro contenuto, ovvero allorquando la

controparte le abbia offerto la possibilità, ancorché teorica, di consultarle e

gliele abbia rese in qualche modo accessibili. Intanto – essa precisa – le CGA

non prevedevano in alcun punto l'obbligo per l'assicurato di consultarle né vi era

alcuna istruzione su come ciò fosse possibile "tramite diavolerie

informatiche" senza per altro tenere conto delle abilità tecnologiche (in

base all'età e al livello di istruzione) di costui. Spettava all'assicuratore

vigilare affinché l'assicurato comprendesse bene l'estensione della copertura. Non

si trattava quindi di definire – come ha fatto il Pretore – la clausola usuale

o inusuale ma solo di stabilire se l'assicuratore avesse messo in atto quanto

in suo potere e dovere per istruire l'assicurato alla sottoscrizione

dell'offerta in punto all'estensione della copertura. Sostenere – come avrebbe

fatto il Pretore – che grazie alle spiegazioni fornite da G______ C______ circa

l'estensione delle coperture con l'utilizzo di esempi poco pertinenti (come

quello della salmonellosi) o con il riferimento ad altri eventi catastrofici

che non si sarebbero mai verificati in Svizzera un cliente poteva dirsi

completamente informato è a suo dire "pura fantasia". E in

ogni caso il citato collaboratore avrebbe spiegato cosa era coperto (le

coperture, stando alla deposizione di A, "erano le stesse" e

comprendevano "epidemie, guerre, terremoti, cose che non sarebbero mai

successe in Svizzera"), ma non cosa non lo era. Contrariamente a

quanto indicato nella decisione impugnata, nessuno dei due titolari della ditta

era stato correttamente informato sul contenuto della clausola di esclusione in

caso di epidemia di una certa estensione. La conclusione pretorile secondo cui

vi sarebbe stata una accettazione globale delle condizioni contrattuali

nell'ambito della revisione della polizza sarebbe quindi palesemente errata.

Semmai a loro poteva essere rimproverato di essere rimasti alla conoscenza del

contenuto delle CGA vigenti nel 2011. Mai infine le CGA e le CCA sarebbero

state lette e men che meno risultano essere state controfirmate da loro (memoriale,

pag. 4 a 9).

3.1

Preliminarmente

si osserva che il memoriale di appello in esame manca di rigore strutturale. L'appellante

argomenta per ampi tratti – come se si trovasse ancora davanti al giudice di

prima sede – a ruota libera e si confronta solo in parte e in ordine sparso con

la motivazione del Pretore, mischiando oltretutto tra loro i vari argomenti di

rilievo ai fini del giudizio (segnatamente gli obblighi di informazione

precontrattuali dell'assicuratore [art. 3 LCA], la ripresa anche solo globale

delle condizioni contrattuali e la loro interpretazione) e rendendo così difficoltosa

la trattazione dell'appello. L'attrice trascura che trattare un appello non

significa rifare il processo ma

verificare se la decisione impugnata resiste alla critica. La parte

appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma

perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Può farlo

solo ripresentando l'impostazione del primo giudice e sottolineando le lacune

del suo ragionamento con critiche puntuali, esplicite e circostanziate,

indicando precisamente i passaggi della decisione che contesta e le prove su

cui si fonda, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di

comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle

medesime (STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3, 4A_213/2023 del 9

ottobre 2023 consid. 4.3).

3.2

Siccome l'appellante menziona

(e almeno in parte confonde) gli obblighi d'informazione precontrattuali

dell'assicuratore e il tema della ripresa delle condizioni contrattuali di

assicurazione come pure della loro interpretazione, giova premettere quanto

segue.

Per quel che è

dell'obbligo d'informare dell'assicuratore, l'art. 3 LCA (nella versione

applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2021, il contratto in

rassegna essendo stato stipulato nel luglio del 2018 [doc. 2 e doc. E])

stabilisce che prima della conclusione del contratto d’assicurazione

l’assicuratore deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile, sulla

propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d’assicurazione,

segnatamente sui rischi assicurati (cpv. 1 lett. a) e sulla portata della

protezione assicurativa (cpv. 1 lett. b). In virtù del suo cpv. 2, tali

informazioni sono fornite allo stipulante in modo tale ch’egli possa esserne a

conoscenza quando propone o accetta il contratto d’assicurazione. In ogni caso,

a quel momento deve essere in possesso delle condizioni generali

d’assicurazione e dell’informazione di cui al capoverso 1 lettera g

(trattamento dei dati personali). La violazione dell'obbligo d'informare è

invece regolata all'art. 3a (sempre nella versione applicabile fino al

31.

dicembre 2021), stando al quale se l’assicuratore ha violato l’obbligo

d’informare di cui all’articolo 3, lo stipulante ha il diritto di recedere dal

contratto, in forma scritta (cpv. 1), fermo restando che il diritto di recesso

si estingue quattro settimane dopo che lo stipulante è venuto a conoscenza

della violazione dell’obbligo e delle informazioni di cui all’articolo 3, ma al

più tardi un anno dopo la violazione dell’obbligo (cpv. 2).

Per quanto attiene invece

alla ripresa (consenso) e all'interpretazione delle condizioni di assicurazione,

giova ricordare che le condizioni generali di contratto, quali sono le CGA, non

hanno di per sé alcuna validità tra le parti e si applicano solo e nella misura

in cui esse le abbiano espressamente o implicitamente accettate, e solamente se

non vi sono accordi individuali che vi si discostino (DTF 148 III 57 consid. 2.1 e 2.1.1). Esse

possono essere considerate accettate, e dunque coperte dal consenso, solo se la

persona consenziente ha perlomeno avuto la possibilità di prendere conoscenza

del loro contenuto in una maniera ragionevole al momento della conclusione del

contratto. Inoltre, l’art. 3 cpv. 2 LCA prevede che le CGA debbano essere in

possesso della parte assicurata quando questa propone o accetta il contratto.

Se quest’ultima acconsente globalmente alle CGA (ovvero senza leggerle,

prenderne conoscenza o comprenderne la portata, cosiddetta “Globalübernahme”),

la validità delle CGA è limitata dalla regola dell’inusualità (“Ungewöhnlichkeitsregel”),

secondo la quale una parte non può aver accettato clausole insolite, a meno che

non vi sia stata resa attenta in modo specifico. L'inusualità viene valutata

dal punto di vista della parte consenziente al momento della stipulazione del

contratto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Affinché si

applichi la regola dell’inusualità, occorre innanzitutto che la clausola sia

soggettivamente insolita per la parte che vi acconsente, tenuto conto della sua

posizione ed esperienza. Occorre però anche (cumulativamente) che una clausola

sia insolita dal punto di vista oggettivo, ovvero che abbia un contenuto

estraneo al settore di riferimento, rispettivamente porti a un cambiamento

sostanziale del carattere del contratto o esuli in misura considerevole dai

suoi contorni. Quanto più essa incide sulla posizione giuridica della parte

contraente, tanto più è probabile che sia qualificata come inusuale.

Nell’ambito dei contratti assicurativi, occorre altresì tener conto delle

legittime aspettative di copertura. Conseguentemente, una clausola contenuta

nelle CGA che riduca in maniera importante la copertura descritta o

pubblicizzata dall’assicurazione, in modo tale da escluderne i rischi più

comuni, può essere considerata insolita (DTF 148 III 57 consid. 2.1.2 e 2.1.3,

138.

III 411 consid. 3.1).

Qualora le CGA debbano

essere considerate parte del contratto, ovvero coperte dal consenso delle

parti, occorre interpretarne il contenuto. Le CGA devono di principio essere

interpretate secondo i medesimi principi che vigono per altre disposizioni

contrattuali. Pertanto, in primo luogo è determinante la concorde e reale

volontà delle parti contraenti. Solo quando questa non può essere stabilita, si

procederà a un’interpretazione oggettiva secondo il principio dell’affidamento,

partendo dal testo e dal tenore della clausola ma valutando nel seguito come la

stessa poteva e doveva essere intesa in base al contesto e all’insieme delle

circostanze. Il giudice dovrà anche considerare lo scopo regolatorio voluto dal

dichiarante (nel caso specifico: dall’assicurazione) come lo poteva e doveva ragionevolmente

intendere il destinatario quale partner commerciale in buona fede.

Eventuali termini ambigui

sono, in caso di dubbio, da interpretare a sfavore della parte che li ha

redatti (cosiddetta regola dell'ambiguità o “in dubio contra stipulatorem”).

L'art. 33 LCA concretizza tale regola in ambito assicurativo stabilendo che

l'assicuratore risponde per tutti gli eventi che presentano le caratteristiche

del rischio assicurato, a meno che il contratto non escluda dall'assicurazione

singoli eventi in modo preciso e non univoco. Spetta dunque all'assicuratore

limitare con precisione la portata dell'obbligo che vuole assumere.

Ciononostante, la regola dell'ambiguità si applica solo in via sussidiaria, se

tutti gli altri mezzi di interpretazione falliscono. Non è quindi sufficiente

che le parti non siano concordi sul significato di una dichiarazione, bensì

occorre che la dichiarazione possa essere intesa in buona fede in modi diversi

e che non sia possibile eliminare tale dubbio con gli altri mezzi di interpretazione

(DTF 148 III 57 consid. 2.2.1 e 2.2.2; IICCA del 21 agosto 2023, inc.

12.2023.58, consid. 5 con rinvii).

3.3

Nella misura in cui fa

valere che non basta sostenere che

una parte (quella più debole) abbia avuto una ragionevole possibilità di prendere

conoscenza del contenuto delle condizioni contrattuali, l'appellante sembra

accennare alla cosiddetta regola dell'accessibilità (Zugänglichkeitsregel)

che il Pretore ha correttamente citato per illustrare quando – in generale, al

di fuori del contratto di assicurazione – le condizioni generali preformulate

possono diventare parte integrante del contratto. L'appellante trascura

tuttavia che – come ha precisato del resto lo stesso Pretore (decisione

impugnata, pag. 3) – in relazione ai contratti di assicurazione l'art. 3 cpv. 2

LCA impone una regola più stringente prescrivendo che nel momento in cui propone

o accetta il contratto, lo stipulante deve essere in possesso delle condizioni

generali d'assicurazione. Ora, l'appellante non pretende di non essere

stata in possesso delle CGA e delle CCA al momento della proposta di

assicurazione. L'avvenuta consegna delle condizioni di assicurazione – che,

contrariamente all'opinione del primo giudice (decisione impugnata, pag. 7 in

fondo), non poteva invece dirsi indifferente – si evince d'altronde chiaramente

dal doc. 2 (firmato da A), ultimo foglio, laddove emerge che "Il

proponente ha ricevuto le Condizioni Generali di Assicurazione [che, stando al

primo foglio includono le CGA Assicurazione di cose per imprese edizione

06.2016

e le CC Assicurazione Epidemie edizione 10.2017, ndr] e i mezzi

d'informazione necessari conformemente all'obbligo d'informazione

precontrattuale di cui all'art. 3 della Legge sul contratto di assicurazione (…)".

Circostanza che ha per altro confermato in sostanza anche il collaboratore

della convenuta G______ C______ il quale – come ha accertato il Pretore

(decisione impugnata, pag. 7) senza essere sconfessato al riguardo – ha

dichiarato che le condizioni generali (doc. E- F [le CC in esame]) venivano di

solito consegnate in forma cartacea al cliente e poi, al momento dell'invio

della polizza, AO1 le allegava nuovamente (verbale 13 settembre 2023, pag. 2).

Che dunque anche le CC Assicurazione Epidemie (edizione 10.2017, doc. F) siano

state accettate almeno in forma globale e siano diventate parte integrante del

contratto non fa dubbio. Poco importa invece se – come obietta l'appellante –

nell'incarto non figurano CGA e CC controfirmate dai coniugi A e B, tale

formalità non essendo richiesta per ammetterne la ripresa ed essendo in ogni

caso senza rilievo dopo quanto esposto in relazione al doc. 2. Al proposito non

giova dunque attardarsi.

3.4

Ma anche nella misura

in cui l'appellante si duole di una lesione dell'obbligo d'informare

dell'assicuratore (censura che, come fa notare l'appellata [risposta

all'appello, pag. 3], l'attrice aveva oltretutto sollevato in questi termini

soltanto con il memoriale conclusivo), la dichiarazione doc. 2 testé illustrata

e firmata da A (che per quanto ammesso dall'appellante [memoriale, pag. 7] si

occupava delle questioni assicurative) lascia ben poco spazio alla tesi ricorsuale.

A parte che con la firma della dichiarazione in questione la stipulante – cui

incombeva l'onere della prova al riguardo – ben difficilmente avrebbe potuto

dimostrare un difetto d'informazione (cfr. Neuhaus-Descuves/Bovet

in: Commentaire romand, LCA, Basilea 2022, n. 1 ad art. 3a LCA; Kuhn/Körner in: Basler Kommentar, VVG, 2a

edizione, n. 6 ad art. 3a LCA), è alquanto dubbio che l'obbligo – stante

il suo scopo di descrivere in maniera semplice e rapida il prodotto in vista di

un'eventuale stipulazione concentrando così l'informazione sugli aspetti tipici

ed essenziali per permettere all'interessato un raffronto tra le varie offerte (Hasenböhler, Schwerpunkte des

teilrevidierten Versicherungsvertragsgesetzes, VVG, in: AJP 2006 pag. 834; Kuhn/Körner, op. cit., n. 9 ad art. 3

LCA) – si estendesse anche al chiarimento della clausola di esclusione n.

1.8.1.b per un rischio che a quell'epoca appariva in Svizzera remoto e ipotetico.

A ciò si aggiunge che la modifica della polizza nel luglio del 2018 concerneva

unicamente, per quanto ammesso dall'attrice (v. petizione, pag. 3), la somma

assicurata (passata da fr. 83'000.- a fr. 100'000.-) per le perdite di fatturato,

per le spese supplementari e per i danni alle merci, sicché a ben vedere

l'obbligo d'informazione poteva limitarsi in quel momento a quel solo aspetto (Kuhn/Körner, op. cit., n. 3 ad art. 3

LCA). Senza contare infine che anche un'eventuale violazione dell'obbligo

d'informare dell'art. 3 LCA avrebbe tutt'al più permesso all'attrice –

trattandosi del corollario dell'obbligo di dichiarazione dell'assicurato [art.

4.

LCA] sanzionabile con il diritto di recesso dell'assicuratore e finanche con

il mancato pagamento del sinistro [art. 6 LCA: reticenza]) – di recedere dal

contratto e che tale diritto (non esercitato) si sarebbe in ogni caso estinto

un anno dopo la violazione dell'obbligo sanando di conseguenza la violazione stessa

(art. 3a cpv. 2 LCA, nella versione applicabile in concreto; Kuhn/Körner, op. cit., n. 2 e n. 9 ad

art. 3a LCA; Neuhaus-Descuves/Bovet,

op. cit., n. 3 e n. 10 ad art. 3a LCA). Laddove infine sostiene che il

fatto di non essere stata correttamente informata sul contenuto della clausola

di esclusione della copertura assicurativa in caso di epidemie di una certa

estensione – tesi sconfessata da quanto illustrato dianzi – renderebbe

palesemente errata la conclusione giuridica di un'accettazione globale delle

condizioni, l'appellante confonde una volta ancora erroneamente le due

questioni.

3.5

Che poi – a

prescindere da quanto testé esposto in relazione alla dichiarazione di ricevuta

in calce al doc. 2 – le CGA fossero consultabili soltanto "tramite

diavolerie informatiche" è un'opinione personale ed erronea

dell'appellante il quale sembra non avvedersi che bastava inserire l'indirizzo

indicato sulla proposta (www.AO1.ch) accedere agevolmente alle CC in questione.

Né l'attrice spiega perché fosse obbligo della convenuta assicurarsi che essa

avesse ben compreso l'estensione della copertura, tale obiezione mal

conciliandosi con la possibilità – pacificamente riconosciuta dalla dottrina e

dalla giurisprudenza (v. sopra, consid. 3.2) nonché manifestamente verificatasi

in concreto (per quanto accertato dal Pretore sulla scorta delle dichiarazioni

dei coniugi A e B: v. ad esempio verbale di A 28 settembre 2023 pag. 3: "Non

abbiamo letto le condizioni generali e si è andati sulla fiducia") –

di un'accettazione globale delle condizioni assicurative. Anche sotto questo

aspetto l'appello manca così di consistenza.

4.

L'appellante deplora

dipoi che il Pretore non abbia tenuto conto del fatto che la convenuta non ha

osservato i dettami della legislazione europea – segnatamente della direttiva

(UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla

distribuzione assicurativa e del relativo regolamento di esecuzione 2017/1469

della Commissione dell'11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato

del documento informativo relativo – recepita dall'ordinamento giuridico

svizzero e in particolare non le ha mai sottoposto un riassunto delle clausole

principali delle CGA/CC, segnatamente di quelle relative alla copertura

epidemie. Il quadro normativo europeo – essa assevera – impone al venditore del

prodotto assicurativo di allestire un documento informativo (che non

corrisponde al testo completo delle CGA o delle CC) che deve evidenziare fra

l'altro in modo chiaro e sufficientemente comprensibile quali siano le

esclusioni (art. 6 lett. f, 7 lett. c, d del detto regolamento). Documento che

però non le sarebbe stato consegnato (memoriale, pag. 9 e pag. 14 seg.).

Nella misura in cui si

richiama alla normativa europea che sarebbe stata recepita dall'ordinamento

giuridico svizzero, l'appellante perde di vista che né la direttiva UE di

riferimento né tanto meno il relativo regolamento di esecuzione erano

applicabili al momento della modifica della polizza in questione, nel luglio

del 2018. La menzionata direttiva UE 2016/97 del 20 gennaio 2016 sulla

distribuzione assicurativa è diventata infatti vincolante per gli Stati membri

dell'UE soltanto il 1° ottobre 2018, ovvero dopo che il Consiglio UE aveva

concordato con il Parlamento europeo di prorogare la scadenza per la sua

applicazione a quella data per concedere più tempo alle imprese di

assicurazione e ai distributori di prodotti assicurativi per prepararsi meglio

all'attuazione corretta ed efficace della medesima e per attuare le necessarie

modifiche tecniche e organizzative (direttiva UE 2018/411 del 14 marzo 2018 in:

Gazzetta ufficiale dell'UE L 76/28 del 19 marzo 2018). Non si vede pertanto

come essa potesse già vincolare la convenuta nel luglio del 2018. Anche perché

l'adattamento all'ordinamento europeo in rassegna è entrato in vigore in

Svizzera solo il 1° gennaio 2022 con la relativa estensione degli obblighi

d'informazione dell'assicuratore (v. Kuhn/Körner,

op. cit., n. 1 ad art. 3 LCA; Neuhaus-Descuves/Bovet,

op. cit., n. 1 ad art. 3 LCA). Senza contare che anche la proposta del 18

luglio 2018 conteneva ad ogni modo un riassunto delle principali prestazioni,

comprese quelle dell'assicurazione epidemie (doc. 2, pag. 4). La doglianza cade

dunque manifestamente nel vuoto.

5.

Passando più nel

dettaglio alla contestazione della clausola n. 1.8.1 lett. b CCA e al

riferimento ai gradi pandemici, per l'appellante non è chiaro in base a quali

parametri si passi dalla fase di allerta a quella di pandemia, che è comunque

generalmente considerata un'epidemia. Sarebbe dunque insostenibile

l'affermazione del Tribunale federale di non considerare la clausola in parola

né insolita né poco chiara ma anzi accessibile a una interpretazione

inequivocabile. Oltre a ciò, la clausola di esclusione sarebbe illegale siccome

si basa su una mera valutazione dell'OMS, le cui decisioni non hanno alcuna

valenza nel nostro Paese (memoriale, pag. 10 seg.).

5.1

Premesso che

l'appellante non discute il fatto che la clausola in rassegna fosse pressoché

identica a quella esaminata dal Tribunale federale nella ricordata sentenza

4A_330/2021, parzialmente pubblicata in DTF 148 III 57, invano essa cerca di

mettere in dubbio la conclusione cui è giunta l'Alta Corte in quella occasione.

A parte che l'attrice non spiega perché l'affermazione in questione sarebbe

insostenibile, essa sorvola completamente sulla motivazione ivi esposta dal

Tribunale federale. Dal consid. 4.2.5 della nota sentenza si evince infatti che

la clausola non poteva dirsi insolita poiché l’eventualità di un’epidemia era –

come in concreto – solo uno dei vari rischi assicurati, la possibilità di una

pandemia costituiva un rischio raro e la clausola non riduceva la copertura a

tal punto che i rischi più frequenti non sarebbero più stati inclusi, non

modificava la natura del contratto in maniera significativa né esulava

particolarmente dai suoi contorni. Né bastava per ammetterne il carattere

inusuale il fatto che la clausola limitasse il rischio assicurato, posto che

anche un assicurato medio deve sapere che la sua assicurazione non copre tutti

i rischi e ne può escludere alcuni. Il medesimo concetto è stato poi di recente

ripreso da questa Camera nella sentenza inc. 12.2023.58 del 21 agosto 2023 per

esaminare l'identica clausola della convenuta. E ha trovato – semmai ve ne

fosse necessità – ulteriore conferma in una successiva sentenza dell'Handelsgericht

del Canton Zurigo (sentenza HG200197 del 20 settembre 2023, consid. 3.3). Non

v'è dunque alcun impellente motivo – che l'appellante neppure tenta per

avventura di indicare – per discostarsi dalla (recente) giurisprudenza (cfr.

DTF 141 II 297 consid. 5.5.1).

5.2

Né la clausola in

esame può considerarsi illegale per il fatto che si fondasse sulla valutazione

di un organismo internazionale (l'OMS) le cui decisioni non vincolavano le

autorità svizzere. Al riguardo l'appellante disconosce che le parti erano

libere – nell'ambito della loro autonomia contrattuale – di riferirsi a tali parametri

per determinare l'estensione e le eccezioni alla copertura assicurativa. Senza

contare che un assicurato, anche se inesperto del settore, doveva capire il

significato di pandemia come pure che una clausola di esclusione riferita ai

gradi 5 e 6 OMS estrometteva dalla copertura i casi più gravi di pandemia

(corrispondenti al livello pandemico raggiunto dal Covid-19 quando il Consiglio

federale aveva ordinato le misure restrittive del marzo 2020). Il Tribunale

federale ha del resto già avuto modo di precisare come tale risultato

interpretativo sia coerente con lo scopo regolatorio dell’assicurazione, nel

senso che un assicurato in buona fede deve anche comprendere che una simile

clausola mira a escludere le manifestazioni più gravi di una epidemia, ovvero

quelle di maggiore portata (analogamente per la clausola in rassegna: II CCA del

21.

agosto 2023, inc. 12.2023.58, consid. 8 con rinvii; Handelsgericht del

Canton Zurigo, sentenza HG200197 del 20 settembre 2023, consid. 3.3). Poco

importa – come eccepisce invece l'appellante (memoriale, pag. 12 seg., n. 14) –

che la classificazione OMS da 1 a 6 fosse già stata abbandonata al momento

della stipulazione della polizza e che le condizioni contrattuali non

spiegassero tali sigle (II CCA del 21 agosto 2023, inc. 12.2023.58, consid. 8

con rinvii; Handelsgericht del Canton Zurigo, sentenza HG200197 del 20

settembre 2023, consid. 4.3).

5.3

Perché poi i coniugi A

e B non potessero essere qualificati alla stregua di un "lettore medio",

come ha invece ritenuto il Pretore, l'attrice non spiega (memoriale, pag. 11).

Ad ogni buon conto l'appellante non può ravvisare una contraddizione nella

qualifica data dal primo giudice per avere costui dato atto che essi non erano

avvezzi alla terminologia biochimica e medica. Se un assicurato, anche se

inesperto del settore, deve capire – per quanto dianzi esposto in relazione

alla sentenza di riferimento del Tribunale federale – il significato di pandemia

come pure che una clausola di esclusione riferita ai gradi 5 e 6 OMS estromette

dalla copertura i casi più gravi di pandemia, ciò vale a prescindere dalle

conoscenze più o meno approfondite che egli possa vantare in questi settori e

in particolare in quello dell'epidemiologia (esplicito in questo senso: Handelsgericht

del Canton Zurigo, sentenza HG200197 del 20 settembre 2023, consid. 3.3.2 e

consid. 4.3).

6.

Contrariamente a

quanto obietta l'attrice (memoriale, pag. 12, n. 13), la convenuta non si è

sottratta alla copertura soltanto perché, diversamente dalle proprie

previsioni, un determinato evento si è verificato, bensì perché il rischio in

questione era (espressamente) escluso dalla copertura. Che poi l'assicurato non

si sia già reso conto alla sottoscrizione della polizza dell'eccezionalità

dell'evento (escluso), ciò si deve semmai al fatto che egli – per quanto visto

in precedenza – ha accettato globalmente le CGA e le CC. L'attrice va pertanto

richiamata alle proprie responsabilità.

7.

Di carattere

puramente accademico e quindi di nessuna utilità pratica ai fini del presente

giudizio si rivela in seguito l'esempio tratto dalla perizia 23 aprile 2020 del

prof. W______ F______ (doc. X) all'indirizzo dell'Ombudsmann

dell'assicurazione privata per opporsi al rifiuto della copertura da parte

della convenuta. Riprendendo l'esempio usato in quella perizia, l'appellante fa

valere che escludere – come ha fatto il Pretore – la copertura

"epidemia" poiché l'OMS ha dichiarato lo stato pandemico sarebbe come

se – nell'ambito di una copertura contro gli incendi – l'assicuratore pagasse

soltanto se brucia l'immobile assicurato, ma non se brucia – in maniera incontrollabile

– tutto il villaggio (memoriale, pag. 13). A parte la dubbia ricevibilità della

doglianza sottoposta a questa Camera che deve vagliare fattispecie concrete e

non situazioni ipotetiche, l'appellante perde di vista che le risultanze di

quella perizia appaiono ormai superate – almeno per quanto riguarda la clausola

di esclusione in rassegna (cfr. doc X, III/B/1) – dalla successiva e già

menzionata sentenza pilota del Tribunale federale 4A_330/2021. Che poi – come

rileva l'appellante che al riguardo rinvia inammissibilmente agli allegati di

causa (memoriale, pag. 13 seg. n. 16) – sempre prima di tale sentenza la

convenuta si sia infine premurata di precisare la clausola di esclusione in

rassegna con una proposta di aggiunta alla polizza che menzionasse

espressamente il coronavirus e i danni causati da misure emanate in relazione a

una situazione "particolare" o "straordinaria"

ai sensi della Legge federale sulle epidemie (doc. N), non modifica l'esito del

giudizio.

8.

L'appellante

ribadisce che l'interpretazione della contestata clausola va fatta dal punto di

vista dell'assicurato, ovvero tenendo conto della copertura che egli riteneva

di avere concluso secondo le regole della buona fede. Ciò posto, essa fa valere

che i coniugi A e B (come praticamente tutti gli assicurati di tutte le

compagnie) potevano legittimamente e in buona fede contare su una totale

copertura in caso di epidemia. Sostenere, secondo l'impostazione seguita dalla

controparte e fatta propria dal Pretore, che i coniugi A e B – in quanto

titolari di un'attività commerciale – andassero considerati come degli esperti

in ambito assicurativo e perfettamente in grado di comprendere la portata di

determinate clausole, risulta a suo avviso "disarmante"

(memoriale, pag. 15 n. 18).

Orbene, che A e B

potessero, come praticamente tutti gli assicurati di tutte le compagnie,

contare su una totale copertura in caso di epidemia è un'opinione che si

scontra non solo con le considerazioni dianzi esposte della nota sentenza

pilota del Tribunale federale ma anche con gli accertamenti compiuti nel caso

specifico dal primo giudice. Il Pretore, dopo avere approfondito la questione

da pag. 8 a 11 della sentenza impugnata e avere appurato che la clausola n.

1.8.1.b CCA non era inusuale né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo –

aspetto, quest'ultimo, sul quale l'appellante non spende parola se non per

disquisire sul parallelismo tra epidemia/pandemia e incendio semplice/incendio incontrollabile,

di cui già si è detto dianzi (sopra, consid. 7) – ha spiegato perché, in base a

un'interpretazione secondo il principio dell'affidamento, l'accettante non poteva in buona fede

ignorare che la copertura fosse delimitata e che tale delimitazione potesse

includere eventi di ampia portata, indipendentemente dalla conoscenza dei gradi

pandemici citati nella norma. Una controparte onesta doveva così – sempre per

il Pretore – ragionevolmente e in buona fede recepire questa delimitazione nel

senso che quest'ultima si proponeva ragionevolmente di escludere eventi su

scala mondiale e dagli effetti imprevedibili. E proprio perché la polizza

copriva eventi da considerarsi perlopiù impensabili per la Svizzera (quali

un'interruzione di esercizio in esito a un'epidemia di colera o rabbia), una

delimitazione andava tracciata per eventi ancora più rari e invasivi di una

rara epidemia come poteva essere una pandemia, posto che un assicurato medio –

come lo erano i coniugi A e B – doveva poter presumere che i gradi 5 o 6 della

scala OMS fossero quelli più gravi, a prescindere dalla conoscenza specifica

della terminologia effettivamente utilizzata dall'OMS e in analogia a quanto

stabilito dal Tribunale federale nella ricordata sentenza (decisione impugnata,

pag. 12 seg.). Con tale articolata argomentazione l'appellante non si confronta

nemmeno di scorcio ma si limita, come visto, a sostenere apoditticamente che i

coniugi A e B – cui il Pretore, contrariamente a quanto essa assume, non

ha attestato competenze specifiche in ambito assicurativo – potevano in buona fede contare su una

totale copertura in caso di epidemia. Sulla questione non occorre pertanto

dilungarsi.

9.

Da

ultimo l'appellante lamenta il mancato riconoscimento dell'indennità "primo

rischio". Ricordato come l'assicurazione "primo rischio assoluto"

è una copertura per la quale la compagnia assicurativa rimborsa l'assicurato in

caso di sinistro o fatto dannoso non per l'intero valore del bene assicurato ma

per la somma massima pattuita, l'attrice sostiene, rinviando a quanto proposto

nei memoriali di causa, che la somma pattuita a tale titolo di fr. 10'000.-

sarebbe dovuta per costi di qualsiasi genere sopportati durante la sospensione

dell'attività a causa di germi di malattie contagiose (polizze doc. D, E), a

prescindere dal fatto che si tratti di epidemia, pandemia o altro e dunque dal

fatto che il caso sia coperto o meno. I costi fissi di un'attività commerciale

– quali la pigione e le spese accessorie – vanno pagati anche nel caso di una

sospensione dell'attività a causa di epidemie e differiscono pertanto dai danni

causati dal mancato guadagno e da quelli per l'acquisto di merce deteriorata.

La clausola di esclusione della copertura per "danni"

dell'art. 1.8 CC non si applicherebbe pertanto ai costi. Del resto – epiloga

l'appellante – se in caso di epidemia i costi fossero stati coperti in modo

analogo alla perdita di guadagno non vi sarebbe stata necessità di stabilire un

importo di fr. 10'000.- (e pagare un premio aggiuntivo) per la copertura "primo

rischio" (memoriale, pag. 16 seg.).

Nella misura in cui rinvia

agli allegati di causa, l'appello non soddisfa i requisiti di motivazione e

sfugge all'esame. Lo stesso vale laddove l'attrice si riferisce genericamente alle

polizze doc. D, E (senza indicare con un minimo di precisione dove, benché

entrambi i documenti constino di più pagine) per sostenere che la somma

assicurata sarebbe dovuta per i costi di qualsiasi genere durante la sospensione dell'attività a

causa di germi di malattie contagiose, a prescindere dal fatto che si tratti di

epidemia e che il caso sia coperto o meno. A parte ciò, l'appellante ripropone

la propria personale posizione senza spiegare perché l'argomentazione del primo

giudice sarebbe erronea. In particolare essa perde di vista che il Pretore, per

scartare la tesi da lei avanzata secondo cui l'assicurazione avrebbe pagato un

indennizzo anche in assenza del verificarsi del rischio assicurato, ha

accennato alla definizione di copertura "primo rischio"

utilizzata dalla convenuta al punto n. 5 delle CGA (decisione impugnata, pag.

13.

in fondo con riferimento al doc. H) in cui esse presupponevano – come per la

clausola n. 1.8.1 – un "danno". Orbene, l'appellante non si

confronta, neppure di scorcio, con questo accertamento. Senza contare che,

sulla base di tale indiscusso accertamento, la distinzione tra costi e danni su

cui l'appellante basa il proprio argomento non trova riscontro. Né tanto meno

trova conferma l'allegazione, stando alla quale per la copertura "primo

rischio" di fr. 10'000.- era dovuto un premio aggiuntivo, la polizza

prescindendo in realtà al proposito da ogni supplemento (cfr. doc. E, pag. 4:

"senza supplemento").

10.

Se

ne conclude che l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese

giudiziarie, calcolate su un valore litigioso di fr. 41'267.80 (determinante

anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale) seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

11.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia

di fr. 30'000.- ai fini di un ricorso al Tribunale federale (art. 74 cpv. 1

lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 30

settembre 2024 della società AP1 di A e B è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 4’000.- sono poste a

carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 3’000.- a titolo di

ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

-

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).