12.2024.148
Contratto di lavoro come badante. Pretese salariali per lavoro straordinario e lavoro notturno. Contratto normale di lavoro per il personale domestico del 21 maggio 2019
28 luglio 2025Italiano19 min
stipendio per il mese di disdetta ritenendo il suo licenziamento ingiustificato,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.148
Lugano
28 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2021.5
della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 31
marzo 2021 da
AO1,
Ar______
patrocinata dall’avv.
PA1,
A______
contro
AP3,
A______, deceduta il 7 aprile 2023, cui sono subentrati nella lite i figli:
1. AP1,
T______
2. AP4,
G______
3. AP1,
Ar______
tutti patrocinati dall’avv.
PA2,
A______
con cui l’attrice ha postulato la condanna di AP3 a
pagarle fr. 3'660,80 oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2020 a titolo di
stipendio per il periodo contrattuale di disdetta, fr. 34'029,05 oltre
interessi dalla medesima data a titolo di stipendio per la presenza 24h/24h e
per il lavoro notturno svolto dal 15 giugno 2019 al 17 maggio 2020 e fr.
2'016.- oltre interessi al 5% sempre dalla medesima data a titolo di ore di
riposo non godute dal 14 marzo 2020 al 17 maggio 2020;
domande avversate dalla convenuta e in seguito al suo
decesso, avvenuto in data 7 aprile 2023, dai figli AP1, AP4 e AP1, in comunione
ereditaria, subentrati in causa;
e che il Pretore aggiunto con sentenza 10 settembre
2024 ha parzialmente accolto condannando i convenuti in solido a versare
all’attrice fr. 27'316.-, oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2020;
appellanti AP1, AP4 e AP1 che con atto di appello 16 ottobre 2024 hanno chiesto
in via principale la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la
petizione, con seguito di oneri processuali e ripetibili a carico dell’attrice,
in via subordinata la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la
petizione limitatamente all’importo lordo di fr. 16'882.- oltre interessi al 5%
dal 9 dicembre 2020, con seguito degli oneri processuali per 6/10 a carico
della convenuta (recte: dell’attrice) e obbligo di rifondere ai convenuti fr.
2'000.- a titolo di ripetibili ridotte;
mentre AO1 con risposta 29 novembre 2024 ha postulato
l’integrale reiezione del gravame, sia nella sua domanda principale che in
quella subordinata;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
AO1 è stata assunta quale
badante da AP3 sulla base del contratto di lavoro individuale firmato dalle
parti il 15 giugno 2019 e il rapporto di lavoro è iniziato il medesimo giorno.
Il contratto prevedeva un tempo di lavoro di 44 ore per settimana (con una
durata massima di 50 ore, compreso il tempo per i pasti), da ripartirsi dal
lunedì al sabato mattina compreso, con ore diurne dalle 7.00 alle 21.00 e ore
notturne dalle 21.00 alle 7.00. Il salario pattuito era di fr. 3'603,60 lordi
al mese (aumentato a fr. 3'660,80 da gennaio 2020). La dipendente beneficiava
di vitto e alloggio presso la datrice di lavoro nell’abitazione di quest’ultima
ad A______, per i quali venivano dedotti fr. 600.- mensili. Il contratto
precisava che per quanto non previsto nel medesimo facevano stato il CO nonché
le leggi federali e cantonali sul lavoro. Il rapporto di lavoro è terminato il
17 maggio 2020.
B.
Un primo contenzioso tra le
parti, dinnanzi al Giudice di pace del Circolo delle Isole, ha riguardato il
versamento del salario del mese di maggio 2020 che AO1 ha chiesto le venisse
versato per intero. Preso atto che la richiesta era stata soddisfatta il
Giudice di pace ha stralciato la procedura dal ruolo il 20 giugno 2020 (v. doc.
D, E, G, H).
C.
Con petizione 31 marzo 2021,
che faceva seguito all’autorizzazione ad agire rilasciata il 4 febbraio
precedente, AO1 ha chiesto che AP3 fosse astretta a pagarle fr. 39'705 a titolo
di salario. In buona sostanza l’attrice ha evidenziato che a causa dei problemi
di salute della convenuta aveva dovuto lavorare ben oltre l’orario stabilito,
anche durante le ore notturne, ritenuto che la situazione è peggiorata dal 13
marzo 2020 con il lockdown allorquando era costretta a rimanere 24h/24h
a disposizione occupandosi di ogni necessità dell’anziana paziente, ciò che
l’aveva portata sull’orlo dell’esaurimento. Ciò premesso, e non avendo trovato
ascolto la sua richiesta di poter lavorare solo durante il giorno e di ricevere
un compenso per le ore notturne svolte - ciò che aveva condotto a suo dire al
licenziamento da parte di AP1, figlio della datrice di lavoro - l’attrice ha
sollevato una pretesa di fr. 34'029,05 lordi a titolo di lavoro straordinario e
lavoro notturno, calcolati sulla base delle disposizioni del Contratto normale
di lavoro per il personale domestico del 21 maggio 2019 (in seguito: CNL). AO1
ha altresì richiesto fr. 2'016.- lordi per ore di libero non usufruite durante
le 6 settimane di lockdown nonché fr. 3'660,60 lordi a titolo di
stipendio per il mese di disdetta ritenendo il suo licenziamento ingiustificato,
rimettendosi invece al prudente giudizio del giudice adito per quanto attiene
all’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO.
D.
Con la sua risposta AP3 ha
contestato le pretese ore supplementari rivendicate dalla badante e in
particolare che quest’ultima lavorasse 24 ore su 24, che dovesse svegliarsi 2/3
volte ogni notte e che non avesse potuto usufruire delle ore e dei giorni di
riposo pattuiti. Ella ha sostenuto che la dipendente aveva lasciato di punto in
bianco il posto di lavoro il 17 maggio 2020 negando la tesi del licenziamento
in tronco, a maggior ragione dato che l’istanza per ottenere un’indennità a
tale titolo inoltrata al Giudice di pace sarebbe stata poi ritirata.
E.
Con la replica 7 luglio 2021 e
con la duplica 13 settembre 2021 le parti hanno ribadito le loro posizioni.
F.
In data 7 aprile 2023 AP3 è
deceduta e in causa sono subentrati i figli AP1, AP4 e AP1.
G.
Terminata l’istruttoria AO1 ha
presentato conclusioni scritte in data 16 gennaio 2024 con le quali ha ribadito
la sua pretesa di fr. 34'029,05 lordi per lavoro notturno e lavoro
straordinario, con la precisazione che dall’importo netto andranno dedotti fr.
6'640.- a titolo di costi di alloggio, e di fr. 2'016.- lordi per le ore di
libero non usufruite durante le 6 settimane di lockdown, rinunciando in
tal caso alla mensilità per il periodo di disdetta e a quanto le sarebbe dovuto
per i giorni festivi non goduti.
Con le loro conclusioni scritte 18 gennaio 2024 AP1,
AP4 e AP1 hanno postulato la reiezione integrale della petizione avversando la
tesi del licenziamento in tronco a fronte dell’abbandono del posto di lavoro,
negando la fondatezza della pretesa per lavoro notturno e contestando la
richiesta per ore libere non godute, opponendo a titolo di compensazione
(eventuale) fr. 1'982.- siccome versati oltre il dovuto per il mese di maggio
2020 e fr. 573.- sulla base dell’art. 337d CO.
H.
Con sentenza 10 settembre 2024 il Pretore aggiunto ha parzialmente
accolto la petizione e condannato i convenuti a versare all’attrice fr.
27'316.- oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2020. La tassa e le spese sono
state poste per 2/7 a carico dell’attrice e per 5/7 a carico dei convenuti con
l’obbligo di corrispondere all’attrice fr. 3'625.- a titolo di parziali
ripetibili.
I.
Con atto di appello 16 ottobre 2024 AP1, AP4 e AP1 hanno chiesto, in
via principale la riforma del primo giudizio nel senso di respingere
integralmente la petizione e di porre la tassa di giustizia e le spese, di
complessivi fr. 4'051,70, a carico dell’attrice con l’obbligo di rifondere loro
fr. 7'150.- a titolo di ripetibili, in via subordinata la parziale riforma del
primo giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr.
16'882.- oltre interessi al 5% dal 9 dicembre 2020 e di porre la tassa di
giustizia e le spese a carico della convenuta (recte: dell’attrice) per 6/10
con l’obbligo di rifondere loro fr. 2'000.- a titolo di ripetibili ridotte, in
entrambi i casi protestate tasse, spese e ripetibili di seconda istanza.
Con risposta 29 novembre 2024 AO1 ha postulato l’integrale reiezione
dell’appello, sia per quanto attiene alla domanda principale che a quella
subordinata, con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda istanza.
Considerato
In diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2).
Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la
soglia testé menzionata.
2.
I termini di impugnazione e
risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC).
L’appello 16 ottobre 2024 di AP1, AP4 e AP1 contro la sentenza
10.
settembre 2024, notificata al patrocinatore degli appellanti il 16 settembre
2024, è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 13 e 14 febbraio 2025 di
AO1.
3.
Con l’appello possono essere
censurati l’errata applicazione del diritto oppure l’errato accertamento dei
fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di
diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC). La parte
appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma
perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore, ovvero deve
cercare di dimostrare che la sua tesi si impone su quella della decisione
impugnata. Non può semplicemente riproporre le allegazioni di fatto o gli
argomenti giuridici fatti valere in prima istanza, ma deve cercare di far
emergere che la decisione impugnata è errata per quanto riguarda i fatti
accertati o le conclusioni giuridiche tratte da essi. Può farlo solo
ripresentando l'impostazione del primo giudice e sottolineando le lacune del
suo ragionamento con critiche puntuali, esplicite e circostanziate, indicando
precisamente i passaggi della decisione che contesta e le prove su cui si
fonda, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di
comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle
medesime (STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3, 4A_213/2023 del 9
ottobre 2023 consid. 4.3).
Nel presente caso, si può sin d’ora anticipare che il
gravame in ampi tratti non ossequia tali requisiti, limitandosi a riproporre
delle proprie tesi senza opportuni approfondimenti, spiegazioni o riferimenti
agli atti.
4.
In primo luogo il Pretore aggiunto, a fronte della rinuncia
dell’attrice a far valere l’indennità per licenziamento ingiustificato, ha
ritenuto di non doversi pronunciare su quel tema rispettivamente sull’ipotesi
di un abbandono senza preavviso e consenso del posto di lavoro sollevata dai
convenuti. Il primo giudice ha quindi ritenuto pacificamente ammessa dalle
parti l’applicazione del Contratto normale di lavoro adottato dal Cantone
Ticino per il personale domestico (CNL) pubblicato sul FU n. 41 del 21 maggio
2019.
ed entrato in vigore lo stesso giorno. Ha quindi rilevato che già dal
contratto risultava che il rapporto di lavoro prevedeva un’assistenza 24h/24h,
che l’attrice svolgeva la funzione di badante, dovendosi così occupare di tutte
le esigenze della persona assistita e che aveva vitto e alloggio presso
l’abitazione di quest’ultima. Da ciò derivava che il salario previsto
contrattualmente (pari a fr. 3'660,80 mensili) retribuiva le ore prestate
attivamente (pari a 44 per settimana) ma non quelle di sola presenza giusta gli
art. 14b e 22a CNL Il Pretore aggiunto ha a questo punto respinto, per assenza
di prova, la pretesa dell’attrice volta al riconoscimento di 6 ore attive
supplementari per ogni settimana dal mese di gennaio 2020. Il primo giudice ha
altresì respinto la pretesa dell’attrice volta al riconoscimento del massimo
del supplemento salariale, ossia il 50% dello stipendio orario lordo previsto
dall’art. 22a cpv. 1 lett. c CNL, siccome dall’analisi delle testimonianze non
era emersa la necessità di dover intervenire 2 o 3 volte ogni notte per
assistere AP3; con la conseguenza che all’attrice poteva essere attribuito per
le ore di presenza giornaliere e notturne unicamente il supplemento di
stipendio minimo previsto dall’art. 22a cpv. 1 lett. a CNL (pari al 25% del
salario orario lordo ma al minimo fr. 5.-). Determinati i criteri di calcolo,
il Pretore aggiunto ha stabilito che le ore settimanali di presenza
(giornaliere e notturne) erano 106,5, che il supplemento orario era pari a fr.
5.-, di modo che l’importo da riconoscere a favore dell’attrice per la durata
del rapporto di lavoro corrispondeva a fr. 25'300.- lordi (fr. 2'300.- x 11
mesi). Da ultimo il giudice di prime cure ha ammesso la pretesa della
lavoratrice relativa al mancato godimento delle ore di libero settimanali (17.5
in base a un accordo tra le parti) durante il lockdown (e meglio dal 14
marzo al 17 maggio 2020), corrispondente a fr. 2'016.- (17.5 x 6 settimane x
fr. 19,20 di salario orario lordo). L’importo riconosciuto a AO1 è quindi stato
di complessivi fr. 27'316.- mentre gli interessi sono stati fatti decorrere dal
1° giugno 2020.
5.
Gli appellanti sembrano contestare l’applicazione del CNL facendo
riferimento a un’asserita carenza allegatoria al riguardo da parte
dell’attrice. Così argomentando essi omettono tuttavia di confrontarsi con il
giudizio impugnato laddove il Pretore aggiunto ha precisato che l’applicazione
di quella normativa era stata ammessa anche dalla convenuta, come in effetti
emerge dal pt. 7 della risposta oltre che dalle conclusioni (v. pt. 5 in fine a
pag. 9). Gli appellanti omettono altresì di confrontarsi con quanto precisato
dal medesimo Pretore aggiunto con riferimento all’art. 360 cpv. 1 CO. Essi
peraltro nemmeno pretendono l’esistenza di un accordo tra le parti volto a
escludere l’applicazione del CNL. La censura è di conseguenza irricevibile. Il
semplice rinvio al considerando 10 della sentenza 21 marzo 2023 di questa
Camera, inc. n. 12.2022.158, è privo di pertinenza non spiegando gli appellanti
in che modo le particolarità di quel caso potrebbero essere trasposte alla
situazione qui in esame. Nell’ipotesi in cui essi volessero alludere all’interpretazione
del contratto si osserva che il tema, oltre che privo di motivazione, è altresì
irricevibile poiché mai sollevato in prima sede.
6.
Gli appellanti ritengono errato il calcolo del supplemento salariale
riconosciuto a favore della lavoratrice effettuato dal primo giudice. A loro
avviso dalle 168 ore settimanali andrebbero dedotte 50 ore lavorative e non 44,
ciò in ragione del fatto che l’attrice nei suoi allegati avrebbe sostenuto di
aver prestato in continuazione ore supplementari, ovvero ben più della durata
massima di 50 ore settimanali pattuita contrattualmente. La censura appare in
primo luogo di difficile comprensione, senza contare che gli insorgenti non
effettuano alcun preciso riferimento agli allegati della controparte. In ogni
modo il Pretore aggiunto ha respinto la pretesa per il pagamento di ore
supplementari attive per difetto di prova di modo che le ore attive da
conteggiare sono effettivamente 44 (v. giudizio impugnato pag. 8, in
particolare con rinvio all’art. 14a CNL). In assenza di confronto con il primo
giudizio la censura è comunque irricevibile.
7.
Gli appellanti rimproverano al Pretore aggiunto di non aver
considerato i giorni di vacanza e i festivi di cui avrebbe beneficiato AO1 per
complessivi 33,9 giorni, di modo che dall’importo a favore di quest’ultima
andrebbero dedotti fr. 4'070.- (recte: fr. 4'068.-: 33,9 x 24 x 5). A sostegno
del loro argomento precisano che la dipendente non avrebbe mai sostenuto di non
aver usufruito di detti giorni di vacanza e festivi. In merito giova osservare
quanto segue. È vero che in sede di petizione AO1 non si è espressa sulle
vacanze e i giorni festivi di cui avrebbe beneficiato, o a cui avrebbe dovuto
rinunciare, durante la sua attività lavorativa presso AP3. Altrettanto vero che
il diritto a 4 settimane di vacanza e a 9 giorni festivi risulta dal contratto
che legava le parti e corrisponde a quanto stabiliscono gli art. 17 e 18 del
CNL. Ciò premesso, l’onere di provare l’adempimento del proprio obbligo
contrattuale, ovvero che i giorni di vacanza e di libero sono stati goduti,
grava sul datore di lavoro (v. IICCA 22 giugno 2023, inc. n.12.2023.32, consid.
8.
con rinvii a: DTF 128 III 271 consid. 2a/aa e bb; v. anche Streiff/von Kaenel/ Rudolph in:
Arbeitsvertrag Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7a ed., n. 4 ad
art. 329), a maggior ragione laddove egli intende dedurre dei diritti da
tale fatto. Il Pretore aggiunto ha dal canto suo ricordato il predetto
principio in relazione all’effettivo godimento delle ore di libero (v. sentenza
impugnata, pag. 14, terzo paragrafo). Gli appellanti non hanno fatto fronte al
suddetto onere per cui la loro pretesa di dedurre fr. 4'070.- in ragione delle
asserite vacanze godute va respinta, poco importando invece che l’attrice non
abbia mai preteso di non aver beneficiato di vacanze, rispettivamente dei
giorni festivi di diritto.
8.
Nel seguito gli appellanti ricordano che all’attrice è stato
riconosciuto per il mese di maggio 2020 l’importo lordo di fr. 4'567,40, benché
avesse lavorato solo fino al giorno 17 di quel mese maturando così il diritto unicamente
a fr. 2'085,30. La differenza (quindi pari a fr. 2'482,10) andrebbe a loro dire
dedotta da quanto riconosciuto a favore della controparte. La pretesa, espressa
in questi termini per la prima volta solo nelle conclusioni (v. pt. 6 a pag. 9,
ancorché con un importo diverso da quello fatto valere in questa sede)
dev’essere dichiarata irricevibile siccome tardiva (v. art. 229 e contrario
CPC), come a ragione evidenziato nella risposta all’appello. La pretesa
dovrebbe essere in ogni modo respinta: non si vede in effetti come, dopo aver
allestito un conteggio stipendio e averlo versato (v. doc. E e J), ciò che
aveva altresì condotto allo stralcio della procedura inc. CO.21/2020 della
Giudicatura di pace del Circolo delle Isole (v. doc. D, G e H), il datore di
lavoro possa ora validamente far valere una parziale restituzione senza venire
inammissibilmente contra factum proprium.
9.
Ribaditi gli argomenti a sostegno della tesi secondo la quale la
dipendente avrebbe abbandonato il posto di lavoro in data 17 maggio 2020, gli
appellanti rivendicano l’indennità corrispondente a un quarto del salario
mensile prevista dall’art. 337d cpv. 1 CO, pari a fr. 915,20. Ora, se è vero
che la tesi dell’abbandono del posto di lavoro, opposta a quella del
licenziamento in tronco, emerge già dalla risposta di causa, la pretesa del
quarto dello stipendio mensile è formulata solo in questa sede ed è pertanto
irricevibile (v. art. 317 CPC), e ciò anche senza rilevare che la richiesta non
emerge dal petitum dell’appello. In aggiunta si può osservare che con la
risposta era stata avanzata una pretesa di fr. 625.- a titolo di risarcimento
danni (verosimilmente fondata sull’art. 337 cpv. 1 i.f. CO), non ripresa però nella
duplica né nelle conclusioni (dove veniva invece fatto valere, senza
spiegazione alcuna, l’importo di fr. 573.-). Si osserva anche che il Pretore
aggiunto aveva preso atto della rinuncia dell’attrice alla pretesa
dell’indennità per asserita disdetta in tronco ingiustificata e ne aveva così
dedotto che non occorreva di conseguenza determinare se vi era stato un
licenziamento ingiustificato da parte di AP3 (più precisamente da parte del
figlio AP1 secondo la tesi attorea) oppure se era stata l’ex dipendente ad
abbandonare il posto di lavoro senza consenso e preavviso. Gli appellanti si
limitano a indicare i motivi in base ai quali secondo loro sarebbe chiaro che
AO1 ha abbandonato il posto di lavoro ma non spiegano per quale ragione la
deduzione del primo giudice qui sopra riportata sarebbe erronea di modo che
anche sotto questo profilo la loro rivendicazione sarebbe irricevibile.
10.
Da
ultimo gli appellanti sostengono che gli interessi moratori sull’importo da
(eventualmente) riconoscere all’appellata dovrebbero decorrere dal 9 dicembre
2020, data dell’istanza di conciliazione, e non dal 1. giugno 2020 come deciso
in prima sede. La censura è avantutto irricevibile siccome proposta per la
prima volta in questa sede (v. art. 317 CPC). Essa è comunque errata: a ragione
il primo giudice, richiamato l’art. 339 cpv. 1 CO, ha fissato il decorso degli
interessi dalla fine del rapporto di lavoro, ossia il 1. giugno 2020. Il senso
della disposizione è appunto che il debitore è in mora senza bisogno di
interpellazione (v. Donatiello in:
Commentaire Romand, Code des obligations I, 3a ed., n. 1 e 2 ad art.
339.
CO).
11.
In
conclusione, l’appello di AP1, AP4 e AP1 dev’essere respinto nei limiti della
sua ricevibilità. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la
soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso in
questa sede, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale
federale, ammonta a fr. 27'316.-. La procedura non è gratuita ai sensi
dell’art. 114 lett. c CPC essendo determinante il fatto che in prima istanza il
valore della domanda eccedeva la soglia di fr. 30'000.- (v. IICCA 8 aprile
2025, inc. n. 12.2024.149, consid. 7.2 i.f. e riferimenti). Le spese
processuali sono fissate in fr. 2'500.- in applicazione degli art. 7 cpv. 1 e
13.
LTG. Le ripetibili, calcolate sulla base degli art. 6, 11 cpv. 1, 2 let. a e
5, 14 cpv. 1 RTar, sono a loro volta fissate in fr. 2'000.-. Spese processuali
e ripetibili sono a carico degli appellanti in solido ritenuto che agiscono in
un rapporto di comunione ereditaria.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. L’appello 16 ottobre 2024 di AP1, AP4 e AP1 è
respinto nella misura in cui è ricevibile.
§ Di conseguenza la Sentenza 10
settembre 2024 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna,
inc. OR.2021.5, è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 2’500.- sono a carico
degli appellanti in solido che con il medesimo vincolo rifonderanno
all’appellata fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
- avv.
PA2,
Via Bu______ __,
A______;
- avv.
PA1,
Via B______ __,
A______.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause di carattere
pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr.
15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).