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Decisione

12.2024.148

Contratto di lavoro come badante. Pretese salariali per lavoro straordinario e lavoro notturno. Contratto normale di lavoro per il personale domestico del 21 maggio 2019

28 luglio 2025Italiano19 min

stipendio per il mese di disdetta ritenendo il suo licenziamento ingiustificato,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.148

Lugano

28 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

composta dei

giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2021.5

della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 31

marzo 2021 da

AO1,

Ar______

patrocinata dall’avv.

PA1,

A______

contro

AP3,

A______, deceduta il 7 aprile 2023, cui sono subentrati nella lite i figli:

1. AP1,

T______

2. AP4,

G______

3. AP1,

Ar______

tutti patrocinati dall’avv.

PA2,

A______

con cui l’attrice ha postulato la condanna di AP3 a

pagarle fr. 3'660,80 oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2020 a titolo di

stipendio per il periodo contrattuale di disdetta, fr. 34'029,05 oltre

interessi dalla medesima data a titolo di stipendio per la presenza 24h/24h e

per il lavoro notturno svolto dal 15 giugno 2019 al 17 maggio 2020 e fr.

2'016.- oltre interessi al 5% sempre dalla medesima data a titolo di ore di

riposo non godute dal 14 marzo 2020 al 17 maggio 2020;

domande avversate dalla convenuta e in seguito al suo

decesso, avvenuto in data 7 aprile 2023, dai figli AP1, AP4 e AP1, in comunione

ereditaria, subentrati in causa;

e che il Pretore aggiunto con sentenza 10 settembre

2024 ha parzialmente accolto condannando i convenuti in solido a versare

all’attrice fr. 27'316.-, oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2020;

appellanti AP1, AP4 e AP1 che con atto di appello 16 ottobre 2024 hanno chiesto

in via principale la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la

petizione, con seguito di oneri processuali e ripetibili a carico dell’attrice,

in via subordinata la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la

petizione limitatamente all’importo lordo di fr. 16'882.- oltre interessi al 5%

dal 9 dicembre 2020, con seguito degli oneri processuali per 6/10 a carico

della convenuta (recte: dell’attrice) e obbligo di rifondere ai convenuti fr.

2'000.- a titolo di ripetibili ridotte;

mentre AO1 con risposta 29 novembre 2024 ha postulato

l’integrale reiezione del gravame, sia nella sua domanda principale che in

quella subordinata;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

AO1 è stata assunta quale

badante da AP3 sulla base del contratto di lavoro individuale firmato dalle

parti il 15 giugno 2019 e il rapporto di lavoro è iniziato il medesimo giorno.

Il contratto prevedeva un tempo di lavoro di 44 ore per settimana (con una

durata massima di 50 ore, compreso il tempo per i pasti), da ripartirsi dal

lunedì al sabato mattina compreso, con ore diurne dalle 7.00 alle 21.00 e ore

notturne dalle 21.00 alle 7.00. Il salario pattuito era di fr. 3'603,60 lordi

al mese (aumentato a fr. 3'660,80 da gennaio 2020). La dipendente beneficiava

di vitto e alloggio presso la datrice di lavoro nell’abitazione di quest’ultima

ad A______, per i quali venivano dedotti fr. 600.- mensili. Il contratto

precisava che per quanto non previsto nel medesimo facevano stato il CO nonché

le leggi federali e cantonali sul lavoro. Il rapporto di lavoro è terminato il

17 maggio 2020.

B.

Un primo contenzioso tra le

parti, dinnanzi al Giudice di pace del Circolo delle Isole, ha riguardato il

versamento del salario del mese di maggio 2020 che AO1 ha chiesto le venisse

versato per intero. Preso atto che la richiesta era stata soddisfatta il

Giudice di pace ha stralciato la procedura dal ruolo il 20 giugno 2020 (v. doc.

D, E, G, H).

C.

Con petizione 31 marzo 2021,

che faceva seguito all’autorizzazione ad agire rilasciata il 4 febbraio

precedente, AO1 ha chiesto che AP3 fosse astretta a pagarle fr. 39'705 a titolo

di salario. In buona sostanza l’attrice ha evidenziato che a causa dei problemi

di salute della convenuta aveva dovuto lavorare ben oltre l’orario stabilito,

anche durante le ore notturne, ritenuto che la situazione è peggiorata dal 13

marzo 2020 con il lockdown allorquando era costretta a rimanere 24h/24h

a disposizione occupandosi di ogni necessità dell’anziana paziente, ciò che

l’aveva portata sull’orlo dell’esaurimento. Ciò premesso, e non avendo trovato

ascolto la sua richiesta di poter lavorare solo durante il giorno e di ricevere

un compenso per le ore notturne svolte - ciò che aveva condotto a suo dire al

licenziamento da parte di AP1, figlio della datrice di lavoro - l’attrice ha

sollevato una pretesa di fr. 34'029,05 lordi a titolo di lavoro straordinario e

lavoro notturno, calcolati sulla base delle disposizioni del Contratto normale

di lavoro per il personale domestico del 21 maggio 2019 (in seguito: CNL). AO1

ha altresì richiesto fr. 2'016.- lordi per ore di libero non usufruite durante

le 6 settimane di lockdown nonché fr. 3'660,60 lordi a titolo di

stipendio per il mese di disdetta ritenendo il suo licenziamento ingiustificato,

rimettendosi invece al prudente giudizio del giudice adito per quanto attiene

all’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO.

D.

Con la sua risposta AP3 ha

contestato le pretese ore supplementari rivendicate dalla badante e in

particolare che quest’ultima lavorasse 24 ore su 24, che dovesse svegliarsi 2/3

volte ogni notte e che non avesse potuto usufruire delle ore e dei giorni di

riposo pattuiti. Ella ha sostenuto che la dipendente aveva lasciato di punto in

bianco il posto di lavoro il 17 maggio 2020 negando la tesi del licenziamento

in tronco, a maggior ragione dato che l’istanza per ottenere un’indennità a

tale titolo inoltrata al Giudice di pace sarebbe stata poi ritirata.

E.

Con la replica 7 luglio 2021 e

con la duplica 13 settembre 2021 le parti hanno ribadito le loro posizioni.

F.

In data 7 aprile 2023 AP3 è

deceduta e in causa sono subentrati i figli AP1, AP4 e AP1.

G.

Terminata l’istruttoria AO1 ha

presentato conclusioni scritte in data 16 gennaio 2024 con le quali ha ribadito

la sua pretesa di fr. 34'029,05 lordi per lavoro notturno e lavoro

straordinario, con la precisazione che dall’importo netto andranno dedotti fr.

6'640.- a titolo di costi di alloggio, e di fr. 2'016.- lordi per le ore di

libero non usufruite durante le 6 settimane di lockdown, rinunciando in

tal caso alla mensilità per il periodo di disdetta e a quanto le sarebbe dovuto

per i giorni festivi non goduti.

Con le loro conclusioni scritte 18 gennaio 2024 AP1,

AP4 e AP1 hanno postulato la reiezione integrale della petizione avversando la

tesi del licenziamento in tronco a fronte dell’abbandono del posto di lavoro,

negando la fondatezza della pretesa per lavoro notturno e contestando la

richiesta per ore libere non godute, opponendo a titolo di compensazione

(eventuale) fr. 1'982.- siccome versati oltre il dovuto per il mese di maggio

2020 e fr. 573.- sulla base dell’art. 337d CO.

H.

Con sentenza 10 settembre 2024 il Pretore aggiunto ha parzialmente

accolto la petizione e condannato i convenuti a versare all’attrice fr.

27'316.- oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2020. La tassa e le spese sono

state poste per 2/7 a carico dell’attrice e per 5/7 a carico dei convenuti con

l’obbligo di corrispondere all’attrice fr. 3'625.- a titolo di parziali

ripetibili.

I.

Con atto di appello 16 ottobre 2024 AP1, AP4 e AP1 hanno chiesto, in

via principale la riforma del primo giudizio nel senso di respingere

integralmente la petizione e di porre la tassa di giustizia e le spese, di

complessivi fr. 4'051,70, a carico dell’attrice con l’obbligo di rifondere loro

fr. 7'150.- a titolo di ripetibili, in via subordinata la parziale riforma del

primo giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr.

16'882.- oltre interessi al 5% dal 9 dicembre 2020 e di porre la tassa di

giustizia e le spese a carico della convenuta (recte: dell’attrice) per 6/10

con l’obbligo di rifondere loro fr. 2'000.- a titolo di ripetibili ridotte, in

entrambi i casi protestate tasse, spese e ripetibili di seconda istanza.

Con risposta 29 novembre 2024 AO1 ha postulato l’integrale reiezione

dell’appello, sia per quanto attiene alla domanda principale che a quella

subordinata, con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda istanza.

Considerato

In diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2).

Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la

soglia testé menzionata.

2.

I termini di impugnazione e

risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC).

L’appello 16 ottobre 2024 di AP1, AP4 e AP1 contro la sentenza

10.

settembre 2024, notificata al patrocinatore degli appellanti il 16 settembre

2024, è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 13 e 14 febbraio 2025 di

AO1.

3.

Con l’appello possono essere

censurati l’errata applicazione del diritto oppure l’errato accertamento dei

fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di

diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC). La parte

appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma

perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore, ovvero deve

cercare di dimostrare che la sua tesi si impone su quella della decisione

impugnata. Non può semplicemente riproporre le allegazioni di fatto o gli

argomenti giuridici fatti valere in prima istanza, ma deve cercare di far

emergere che la decisione impugnata è errata per quanto riguarda i fatti

accertati o le conclusioni giuridiche tratte da essi. Può farlo solo

ripresentando l'impostazione del primo giudice e sottolineando le lacune del

suo ragionamento con critiche puntuali, esplicite e circostanziate, indicando

precisamente i passaggi della decisione che contesta e le prove su cui si

fonda, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di

comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle

medesime (STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3, 4A_213/2023 del 9

ottobre 2023 consid. 4.3).

Nel presente caso, si può sin d’ora anticipare che il

gravame in ampi tratti non ossequia tali requisiti, limitandosi a riproporre

delle proprie tesi senza opportuni approfondimenti, spiegazioni o riferimenti

agli atti.

4.

In primo luogo il Pretore aggiunto, a fronte della rinuncia

dell’attrice a far valere l’indennità per licenziamento ingiustificato, ha

ritenuto di non doversi pronunciare su quel tema rispettivamente sull’ipotesi

di un abbandono senza preavviso e consenso del posto di lavoro sollevata dai

convenuti. Il primo giudice ha quindi ritenuto pacificamente ammessa dalle

parti l’applicazione del Contratto normale di lavoro adottato dal Cantone

Ticino per il personale domestico (CNL) pubblicato sul FU n. 41 del 21 maggio

2019.

ed entrato in vigore lo stesso giorno. Ha quindi rilevato che già dal

contratto risultava che il rapporto di lavoro prevedeva un’assistenza 24h/24h,

che l’attrice svolgeva la funzione di badante, dovendosi così occupare di tutte

le esigenze della persona assistita e che aveva vitto e alloggio presso

l’abitazione di quest’ultima. Da ciò derivava che il salario previsto

contrattualmente (pari a fr. 3'660,80 mensili) retribuiva le ore prestate

attivamente (pari a 44 per settimana) ma non quelle di sola presenza giusta gli

art. 14b e 22a CNL Il Pretore aggiunto ha a questo punto respinto, per assenza

di prova, la pretesa dell’attrice volta al riconoscimento di 6 ore attive

supplementari per ogni settimana dal mese di gennaio 2020. Il primo giudice ha

altresì respinto la pretesa dell’attrice volta al riconoscimento del massimo

del supplemento salariale, ossia il 50% dello stipendio orario lordo previsto

dall’art. 22a cpv. 1 lett. c CNL, siccome dall’analisi delle testimonianze non

era emersa la necessità di dover intervenire 2 o 3 volte ogni notte per

assistere AP3; con la conseguenza che all’attrice poteva essere attribuito per

le ore di presenza giornaliere e notturne unicamente il supplemento di

stipendio minimo previsto dall’art. 22a cpv. 1 lett. a CNL (pari al 25% del

salario orario lordo ma al minimo fr. 5.-). Determinati i criteri di calcolo,

il Pretore aggiunto ha stabilito che le ore settimanali di presenza

(giornaliere e notturne) erano 106,5, che il supplemento orario era pari a fr.

5.-, di modo che l’importo da riconoscere a favore dell’attrice per la durata

del rapporto di lavoro corrispondeva a fr. 25'300.- lordi (fr. 2'300.- x 11

mesi). Da ultimo il giudice di prime cure ha ammesso la pretesa della

lavoratrice relativa al mancato godimento delle ore di libero settimanali (17.5

in base a un accordo tra le parti) durante il lockdown (e meglio dal 14

marzo al 17 maggio 2020), corrispondente a fr. 2'016.- (17.5 x 6 settimane x

fr. 19,20 di salario orario lordo). L’importo riconosciuto a AO1 è quindi stato

di complessivi fr. 27'316.- mentre gli interessi sono stati fatti decorrere dal

1° giugno 2020.

5.

Gli appellanti sembrano contestare l’applicazione del CNL facendo

riferimento a un’asserita carenza allegatoria al riguardo da parte

dell’attrice. Così argomentando essi omettono tuttavia di confrontarsi con il

giudizio impugnato laddove il Pretore aggiunto ha precisato che l’applicazione

di quella normativa era stata ammessa anche dalla convenuta, come in effetti

emerge dal pt. 7 della risposta oltre che dalle conclusioni (v. pt. 5 in fine a

pag. 9). Gli appellanti omettono altresì di confrontarsi con quanto precisato

dal medesimo Pretore aggiunto con riferimento all’art. 360 cpv. 1 CO. Essi

peraltro nemmeno pretendono l’esistenza di un accordo tra le parti volto a

escludere l’applicazione del CNL. La censura è di conseguenza irricevibile. Il

semplice rinvio al considerando 10 della sentenza 21 marzo 2023 di questa

Camera, inc. n. 12.2022.158, è privo di pertinenza non spiegando gli appellanti

in che modo le particolarità di quel caso potrebbero essere trasposte alla

situazione qui in esame. Nell’ipotesi in cui essi volessero alludere all’interpretazione

del contratto si osserva che il tema, oltre che privo di motivazione, è altresì

irricevibile poiché mai sollevato in prima sede.

6.

Gli appellanti ritengono errato il calcolo del supplemento salariale

riconosciuto a favore della lavoratrice effettuato dal primo giudice. A loro

avviso dalle 168 ore settimanali andrebbero dedotte 50 ore lavorative e non 44,

ciò in ragione del fatto che l’attrice nei suoi allegati avrebbe sostenuto di

aver prestato in continuazione ore supplementari, ovvero ben più della durata

massima di 50 ore settimanali pattuita contrattualmente. La censura appare in

primo luogo di difficile comprensione, senza contare che gli insorgenti non

effettuano alcun preciso riferimento agli allegati della controparte. In ogni

modo il Pretore aggiunto ha respinto la pretesa per il pagamento di ore

supplementari attive per difetto di prova di modo che le ore attive da

conteggiare sono effettivamente 44 (v. giudizio impugnato pag. 8, in

particolare con rinvio all’art. 14a CNL). In assenza di confronto con il primo

giudizio la censura è comunque irricevibile.

7.

Gli appellanti rimproverano al Pretore aggiunto di non aver

considerato i giorni di vacanza e i festivi di cui avrebbe beneficiato AO1 per

complessivi 33,9 giorni, di modo che dall’importo a favore di quest’ultima

andrebbero dedotti fr. 4'070.- (recte: fr. 4'068.-: 33,9 x 24 x 5). A sostegno

del loro argomento precisano che la dipendente non avrebbe mai sostenuto di non

aver usufruito di detti giorni di vacanza e festivi. In merito giova osservare

quanto segue. È vero che in sede di petizione AO1 non si è espressa sulle

vacanze e i giorni festivi di cui avrebbe beneficiato, o a cui avrebbe dovuto

rinunciare, durante la sua attività lavorativa presso AP3. Altrettanto vero che

il diritto a 4 settimane di vacanza e a 9 giorni festivi risulta dal contratto

che legava le parti e corrisponde a quanto stabiliscono gli art. 17 e 18 del

CNL. Ciò premesso, l’onere di provare l’adempimento del proprio obbligo

contrattuale, ovvero che i giorni di vacanza e di libero sono stati goduti,

grava sul datore di lavoro (v. IICCA 22 giugno 2023, inc. n.12.2023.32, consid.

8.

con rinvii a: DTF 128 III 271 consid. 2a/aa e bb; v. anche Streiff/von Kaenel/ Rudolph in:

Arbeitsvertrag Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7a ed., n. 4 ad

art. 329), a maggior ragione laddove egli intende dedurre dei diritti da

tale fatto. Il Pretore aggiunto ha dal canto suo ricordato il predetto

principio in relazione all’effettivo godimento delle ore di libero (v. sentenza

impugnata, pag. 14, terzo paragrafo). Gli appellanti non hanno fatto fronte al

suddetto onere per cui la loro pretesa di dedurre fr. 4'070.- in ragione delle

asserite vacanze godute va respinta, poco importando invece che l’attrice non

abbia mai preteso di non aver beneficiato di vacanze, rispettivamente dei

giorni festivi di diritto.

8.

Nel seguito gli appellanti ricordano che all’attrice è stato

riconosciuto per il mese di maggio 2020 l’importo lordo di fr. 4'567,40, benché

avesse lavorato solo fino al giorno 17 di quel mese maturando così il diritto unicamente

a fr. 2'085,30. La differenza (quindi pari a fr. 2'482,10) andrebbe a loro dire

dedotta da quanto riconosciuto a favore della controparte. La pretesa, espressa

in questi termini per la prima volta solo nelle conclusioni (v. pt. 6 a pag. 9,

ancorché con un importo diverso da quello fatto valere in questa sede)

dev’essere dichiarata irricevibile siccome tardiva (v. art. 229 e contrario

CPC), come a ragione evidenziato nella risposta all’appello. La pretesa

dovrebbe essere in ogni modo respinta: non si vede in effetti come, dopo aver

allestito un conteggio stipendio e averlo versato (v. doc. E e J), ciò che

aveva altresì condotto allo stralcio della procedura inc. CO.21/2020 della

Giudicatura di pace del Circolo delle Isole (v. doc. D, G e H), il datore di

lavoro possa ora validamente far valere una parziale restituzione senza venire

inammissibilmente contra factum proprium.

9.

Ribaditi gli argomenti a sostegno della tesi secondo la quale la

dipendente avrebbe abbandonato il posto di lavoro in data 17 maggio 2020, gli

appellanti rivendicano l’indennità corrispondente a un quarto del salario

mensile prevista dall’art. 337d cpv. 1 CO, pari a fr. 915,20. Ora, se è vero

che la tesi dell’abbandono del posto di lavoro, opposta a quella del

licenziamento in tronco, emerge già dalla risposta di causa, la pretesa del

quarto dello stipendio mensile è formulata solo in questa sede ed è pertanto

irricevibile (v. art. 317 CPC), e ciò anche senza rilevare che la richiesta non

emerge dal petitum dell’appello. In aggiunta si può osservare che con la

risposta era stata avanzata una pretesa di fr. 625.- a titolo di risarcimento

danni (verosimilmente fondata sull’art. 337 cpv. 1 i.f. CO), non ripresa però nella

duplica né nelle conclusioni (dove veniva invece fatto valere, senza

spiegazione alcuna, l’importo di fr. 573.-). Si osserva anche che il Pretore

aggiunto aveva preso atto della rinuncia dell’attrice alla pretesa

dell’indennità per asserita disdetta in tronco ingiustificata e ne aveva così

dedotto che non occorreva di conseguenza determinare se vi era stato un

licenziamento ingiustificato da parte di AP3 (più precisamente da parte del

figlio AP1 secondo la tesi attorea) oppure se era stata l’ex dipendente ad

abbandonare il posto di lavoro senza consenso e preavviso. Gli appellanti si

limitano a indicare i motivi in base ai quali secondo loro sarebbe chiaro che

AO1 ha abbandonato il posto di lavoro ma non spiegano per quale ragione la

deduzione del primo giudice qui sopra riportata sarebbe erronea di modo che

anche sotto questo profilo la loro rivendicazione sarebbe irricevibile.

10.

Da

ultimo gli appellanti sostengono che gli interessi moratori sull’importo da

(eventualmente) riconoscere all’appellata dovrebbero decorrere dal 9 dicembre

2020, data dell’istanza di conciliazione, e non dal 1. giugno 2020 come deciso

in prima sede. La censura è avantutto irricevibile siccome proposta per la

prima volta in questa sede (v. art. 317 CPC). Essa è comunque errata: a ragione

il primo giudice, richiamato l’art. 339 cpv. 1 CO, ha fissato il decorso degli

interessi dalla fine del rapporto di lavoro, ossia il 1. giugno 2020. Il senso

della disposizione è appunto che il debitore è in mora senza bisogno di

interpellazione (v. Donatiello in:

Commentaire Romand, Code des obligations I, 3a ed., n. 1 e 2 ad art.

339.

CO).

11.

In

conclusione, l’appello di AP1, AP4 e AP1 dev’essere respinto nei limiti della

sua ricevibilità. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la

soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso in

questa sede, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale

federale, ammonta a fr. 27'316.-. La procedura non è gratuita ai sensi

dell’art. 114 lett. c CPC essendo determinante il fatto che in prima istanza il

valore della domanda eccedeva la soglia di fr. 30'000.- (v. IICCA 8 aprile

2025, inc. n. 12.2024.149, consid. 7.2 i.f. e riferimenti). Le spese

processuali sono fissate in fr. 2'500.- in applicazione degli art. 7 cpv. 1 e

13.

LTG. Le ripetibili, calcolate sulla base degli art. 6, 11 cpv. 1, 2 let. a e

5, 14 cpv. 1 RTar, sono a loro volta fissate in fr. 2'000.-. Spese processuali

e ripetibili sono a carico degli appellanti in solido ritenuto che agiscono in

un rapporto di comunione ereditaria.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello 16 ottobre 2024 di AP1, AP4 e AP1 è

respinto nella misura in cui è ricevibile.

§ Di conseguenza la Sentenza 10

settembre 2024 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna,

inc. OR.2021.5, è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 2’500.- sono a carico

degli appellanti in solido che con il medesimo vincolo rifonderanno

all’appellata fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

- avv.

PA2,

Via Bu______ __,

A______;

- avv.

PA1,

Via B______ __,

A______.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause di carattere

pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr.

15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).