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Decisione

12.2024.149

Contratto di lavoro - licenziamento con esonero dall’obbligo di prestare ulteriore servizio nel termine di disdetta - inabilità lavorativa - diritto al pagamento delle vacanze arretrate - onere della prova

8 aprile 2025Italiano18 min

I. L’appello 23 ottobre 2024 di AP 1 è respinto nella

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.149

Lugano

8 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.26 della Pretura della giurisdizione

di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 18 dicembre 2019 da

AP

1

patrocinato da PA 1

contro

AO

1

patrocinata da PA 2

con cui

l’attore ha chiesto la condanna della convenuta a pagare CHF 11'069.30 oltre interessi

al 5% dal 31 ottobre 2016 per vacanze non godute, a pagare CHF 4'238.10 oltre

interessi al 5% dal 31 gennaio 2016 quale controvalore dell’Employee Stock

Purchase Plan (ESPP) per il 2015, a pagare almeno CHF 232'446.14 oltre

interessi al 5% dal 31 ottobre 2016 per mancata concessione dell’esercizio

delle Stock Options e a fornire un conteggio delle Stock Options

maturate a suo favore nel 2016, domanda avversata dalla controparte, che ha

postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto, con

decisione 16 settembre 2024, ha respinto in quanto ricevibile;

appellante

l’attore, con appello 23 ottobre 2024, con cui ha chiesto in via principale la

riforma del querelato giudizio nel senso di condannare la convenuta a pagare

CHF 11'069.30 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2016 per vacanze non godute

con conseguente ricalcolo delle spese giudiziarie come ai considerandi, in via

subordinata la riforma della decisione impugnata nel senso di ridurre le spese

processuali a suo carico da CHF 12'000.- a CHF 8'500.- e le ripetibili da lui

dovute da CHF 20'000.- a CHF 8'000.-, e in via ancor più subordinata l’annullamento

della sentenza pretorile con rinvio della causa all’istanza inferiore affinché

decida nel senso dei considerandi, in tutti i casi con protesta di spese e

ripetibili;

mentre la

convenuta, con risposta all’appello 11 dicembre 2024, ha postulato la reiezione

del gravame, protestando spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Il 1° giugno 2001 AO 1, società attiva nei trasporti e

spedizioni internazionali di merci, ha assunto AP 1 in qualità di direttore di

filiale, sulla base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc. C),

che prevedeva tra le altre cose uno stipendio mensile lordo di CHF 9’000.-

versato per 13 mensilità. Oltre a ciò la casa madre __________ __________ riconosceva

un piano di partecipazione azionaria a favore dei suoi dipendenti e di quelli delle

sue associate, che permetteva loro di acquistare, in base all’Employee Stock

Purchase Plan (ESPP), delle azioni (Stock Options) di quella medesima

società.

Il 20 gennaio 2016 (doc. F) AO 1 ha

disdetto il contratto di lavoro per il successivo 30 aprile, esonerando da subito

AP 1 dall’obbligo di prestare ulteriore servizio e invitandolo ad usufruire di

eventuali giorni di ferie non goduti.

Dal 23 gennaio al 31 agosto 2016 e dal 21 settembre

2016 al 28 febbraio 2017 AP 1 è stato inabile al lavoro per malattia, sicché il

contratto è terminato il 31 ottobre 2016.

2. Ottenuta

l’autorizzazione ad agire, con petizione 18 dicembre 2019 AP 1 ha convenuto in

giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud per

ottenere la sua condanna a pagare CHF 11'069.30 oltre interessi al 5% dal 31

ottobre 2016 per vacanze non godute, a pagare CHF 4'238.10 oltre interessi al

5% dal 31 gennaio 2016 quale controvalore dell’Employee Stock Purchase Plan

(ESPP) accreditatogli per il 2015, a pagare almeno CHF 232'446.14 oltre

interessi al 5% dal 31 ottobre 2016 per mancata concessione della possibilità

di esercitare le Stock Options assegnategli al 31 dicembre 2015 e a

fornire un conteggio delle Stock Options maturate a suo favore nel 2016.

La

convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

3.

Esperita l’istruttoria e

raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto, con

decisione 16 settembre 2024, ha respinto la petizione nella misura in cui era

ricevibile e ha posto le spese processuali di CHF 12’000.- (comprensivi di CHF 1'600.- per le spese di assunzione

delle prove e di traduzione), oltre alle spese della conciliazione di CHF 500.-,

a carico dell’attore, tenuto pure a rifondere alla controparte CHF 20’000.- a

titolo di ripetibili.

4. Con

l’appello 23 ottobre 2024 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con

risposta 11 dicembre 2024 consegnata alla Posta Svizzera l’indomani, l’attore ha

chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di

condannare la convenuta a pagare CHF 11'069.30 oltre interessi al 5% dal 31

ottobre 2016 per vacanze non godute con

conseguente ricalcolo delle spese giudiziarie come ai considerandi (e dunque,

di fatto, secondo quanto postulato anche in via subordinata), in via

subordinata la riforma della decisione impugnata nel senso di ridurre le spese

processuali a suo carico a CHF 8'500.- e le ripetibili da lui dovute a CHF

8'000.-, e in via ancor più subordinata, lamentando una violazione del diritto

di essere sentito siccome il primo giudice avrebbe omesso di considerare alcune

sue argomentazioni comunque qui riproposte, l’annullamento della sentenza

pretorile - sempre laddove riferita alla pretesa di CHF 11'069.30 oltre

interessi per vacanze non godute - con rinvio della causa all’istanza inferiore

affinché decida nel senso dei considerandi, in tutti i casi protestando spese e

ripetibili.

5. L’art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono

impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza

(cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno CHF 10'000.- (cpv. 2).

Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia

pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una

controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.- (e meglio di almeno

CHF 247'753.54), è pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che,

essendo stato inoltrato dall’attore alla Camera d’appello competente per

materia (art. 48 lett. b n. 1 LOG) entro il termine di 30 giorni dalla

notificazione del giudizio (art. 311 cpv.

1 CPC), avvenuta il 23 settembre 2024

(cfr. doc. B d’appello), è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.

Anche

la risposta all’appello, inoltrata dalla convenuta entro il termine di 30

giorni dalla notificazione del gravame (art. 312 cpv. 2 CPC), avvenuta il 13 novembre

2024 (cfr. tracciamento postale allegato alla risposta all’appello), è a sua

volta tempestiva.

6. Il

Pretore aggiunto, con riferimento all’unica pretesa materiale qui ancora

litigiosa, quella di CHF 11'069.30 più

interessi relativa al pagamento dei 29

giorni di vacanza non goduti dall’attore (19 giorni per il 2014 e 10 giorni per

il 2015), ha concluso che la stessa doveva essere respinta per il fatto che quei

giorni di vacanza avrebbero

potuto essere usufruiti in natura durante i 197 giorni feriali, dal 21 gennaio al 31 ottobre 2016, in cui costui era stato esonerato dall’obbligo di prestare ulteriore servizio.

Per

quanto qui interessa, il giudice di prime cure ha ritenuto che l’attore,

gravato dell’onere di allegazione e della prova (TF 4A_587/2020 del 28 maggio

2021 consid. 3.1.1; Cerottini, in:

Dunand / Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2ª ed. [in seguito: Cerottini, Commentaire], n. 27 ad art.

329a CO), non avesse né allegato né dimostrato - non avendo prodotto nessun

certificato medico che si esprimesse sulle sue condizioni di salute nel periodo

del suo esonero (in particolare sulla natura, durata e intensità della

malattia) oppure che attestasse in modo esplicito che il suo stato medico gli

impedisse di beneficiare delle vacanze, e nulla risultando a questo proposito nemmeno

dai conteggi del suo assicuratore malattia (doc. H) - che la sua accertata inabilità

lavorativa dal 23 gennaio al 31 agosto

2016 prima e dal 21 settembre al 31 ottobre 2016 poi gli avesse impedito di

beneficiare delle vacanze in

natura nel periodo in cui era stato esonerato dall’obbligo di prestare ulteriore servizio.

6.1. In

questa sede l’attore ha censurato l’assunto pretorile secondo cui sarebbe spettato a lui allegare e poi provare che

la sua inabilità lavorativa avesse pure comportato

un’inabilità al godimento in natura

delle vacanze arretrate nel periodo in cui era stato

esonerato dall’obbligo di prestare

ulteriore servizio.

Ed ha aggiunto di aver comunque adempiuto a

quell’onere.

Come

si vedrà, la censura è tuttavia infondata.

6.1.1. Nonostante

sia vero che dalla giurisprudenza del Tribunale federale citata dal Pretore

aggiunto, riferita a tutt’altra questione, non si poteva evincere che l’onere di allegazione e della

prova sul tema incombesse al lavoratore, è però altrettanto vero che ciò

risultava dalla dottrina menzionata nella sentenza, che per altro ha trovato

conferma in altre pubblicazioni (Egli,

Strittige Fragen zum Thema “Ferien”, in: ArbR 2006 p. 148; Carruzzo, Le contrat individuel de

travail, p. 360; Geiser / Müller / Parli,

Arbeitsrecht in der Schweiz, 4ª ed., p. 225; Müller

/ Stengel, Rechtsfragen um Ferien - Aktuelle Probleme, in: Portmann /

Aubert / Müller / Rudolph, Festschrift für Adrian Von Kaenel, p. 336; Cerottini, Les vacances dans le CO -

Quelques aspects choisis, in: Défago / Dunand / Mahon, Congés, vacances et

flexibilisation du temps de travail, p. 45).

6.1.2. Ciò posto,

l’attore non può essere seguito nemmeno

laddove ha preteso di aver comunque adempiuto all’onere di allegazione e della

prova fondandosi sull’assunto dottrinale secondo cui, per potersi ammettere che l’inabilità lavorativa comportasse pure un’inabilità al godimento in natura delle

vacanze arretrate, bastava in realtà allegare e provare che la stessa era duratura e di un’intensità tale

da far venir meno lo scopo delle vacanze, cioè impedire il recupero fisico o

psichico del lavoratore (Wyler / Heinzer,

Droit du travail, 4ª ed., p. 492; così pure - si aggiunga qui - Cerottini, Commentaire, n. 18 seg. ad

art. 329a CO; Pai, .ncapacité” de

travail: impossibilité ou confort?, in: Wyler, Panorama IV en droit du travail,

p. 517), rispettivamente, secondo la giurisprudenza, bastava allegare e provare che la stessa era durata almeno 3

mesi (Cour de Justice de

Genève C/6077/2017-1 del 22 maggio 2019 consid. 5.4, secondo cui in tal caso

spettava semmai al datore di lavoro provare il contrario).

Nel caso di specie l’attore ha in sé ragione

laddove ha evidenziato che la sua incapacità lavorativa per malattia,

protrattasi dapprima per oltre 7 mesi (dal 23

gennaio al 31 agosto 2016) e in seguito ancora per oltre un mese (dal 21

settembre al 31 ottobre 2016), era

sicuramente stata duratura. Sennonché, contrariamente alla fattispecie trattata

dalla Corte di Ginevra, nella petizione e nella replica di questo procedimento nulla

è stato addotto e nulla è stato in seguito provato in merito all’intensità

(ossia all’oggettiva gravità) della sua incapacità lavorativa per malattia, che

per altro non è mai stata specificata. È vero che, sul tema dell’intensità di

quella sua incapacità lavorativa, l’attore ha qui accennato al fatto che per un

testimone egli “fu” persino “ricoverato in ospedale” (appello p.

9), il che in base alla dottrina dimostrerebbe la gravità della stessa (Wyler / Heinzer, op. cit., ibidem; Cerottini, Commentaire, n. 18 ad art.

329a CO; Pai, op. cit., ibidem). È

però altrettanto vero che nell’occasione quel testimone (S__________ __________

p. 2) si era limitato a riferire, senza oltretutto aver fornito alcun

dettaglio, che il ricovero in questione era avvenuto solo nell’ultima decade di

settembre 2016 (“il 21 settembre 2016 c’è stata una nuova situazione che ci

ha fatto riaprire il caso: abbiamo ricevuto un certificato di ricovero del

signor AP 1 e quindi il caso è stato riaperto dal 21 settembre 2016 e si è poi

concluso il 1° marzo 2017”), ma non aveva poi chiarito se anche nel periodo

precedente, ossia dal 23 gennaio al 31

agosto 2016, vi erano state eventuali

altre ospedalizzazioni (e in caso affermativo di quale durata), che in tal modo non sono state provate.

Non

essendo così provato che almeno durante i 147 giorni feriali (dal 23

gennaio al 31 agosto 2016 e dal 1° al 21 settembre 2016, periodo in cui risultava

comunque abile al lavoro) l’incapacità lavorativa per malattia dell’attore fosse

tale da far venir meno lo

scopo delle vacanze, si può senz’altro

ritenere che egli fosse in grado di godere in natura dei suoi 29 giorni di

vacanza residui (per analogia TF 9C_356/2020 del 6 maggio 2021 consid. 6.3).

In

tali circostanze, anche il rimprovero mosso al

primo giudice di non aver vagliato

queste considerazioni, qui riproposte ma - come detto - risultate infondate, si

rivela privo di rilevanza.

6.2. Stando

così le cose, il giudizio con cui il giudice di prime cure ha respinto la

pretesa attorea per vacanze non godute può essere confermato, senza che sia

necessario esaminare se la stessa ammontasse effettivamente a CHF 11'069.30 o

solo, come sostenuto dalla convenuta, a CHF 7'772.-, oltre

interessi.

7. L’attore ha infine censurato

le somme attribuite dal Pretore aggiunto a titolo di spese processuali e di

ripetibili.

In merito alle

prime, premesso che in base all’art. 7 LTG la tassa di giustizia poteva in

concreto essere fissata tra CHF 8'000.- e CHF 20'000.-, ha sostenuto che, “alla

luce della complessità e della natura della causa”, “risulta più che

ragionevole” esporre CHF 8'500.- (comprensivi di CHF 1'600.- per spese

varie) anziché CHF 12'000.- (sempre comprensivi di quei CHF 1'600.-).

Per quanto riguarda le

seconde, premesso che secondo l’art. 13 cpv. 1 RTar, nel caso di manifesta sproporzione

tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla

tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti

in causa lo giustifichino, l’autorità competente può derogare alle suddette

disposizioni, ha sostenuto che in concreto, “tenuto conto della difficoltà

della lite e del dispendio orario che ci si può attendere da un rappresentante

ragionevole”, “risulta evidente che CHF 20'000.- a titolo di ripetibili

sono da considerarsi sproporzionati e sembrerebbe … che siano stati fissati a

scopo punitivo … tant’è che tale importo corrisponde addirittura a circa 71 ore

di lavoro a CHF 280.-/ora (cfr. art. 12 RTar), dispendio orario completamente

irrealistico per la causa”, e, sulla base di un proprio calcolo, che di

fatto “mediava” l’onorario ad valorem a suo dire di CHF 14'865.20 con

l’onorario ad horam a suo dire di CHF 7'000.- (per 25 ore di lavoro), ha

proposto di ridurre le ripetibili a suo carico a CHF 8'000.-.

7.1. La censura relativa alle spese processuali dev’essere

disattesa.

Essa è innanzitutto

irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), in quanto

l’attore non ha spiegato perché “la complessità

e la natura della causa”, da lui non meglio illustrate, dovrebbero giustificare una tassa di giustizia

inferiore ai limiti tariffari e nemmeno

ha esposto le ragioni di fatto o di diritto per cui “risulta più che

ragionevole” contenere nella misura da lui proposta la tassa di giustizia decisa

dal primo giudice.

Essa

sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso anche laddove fosse stata

ricevibile. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di

giustizia il giudice gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento,

censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola

non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della

LTG (II CCA 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n.

12.2014.121; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3). E nel caso di specie, avendo

attribuito un importo di CHF 10'400.- (CHF 12'000.- ./. CHF 1'600.- per spese

varie), egli ha senz’altro ossequiato i limiti dell’art. 7 LTG, che l’attore,

proponendo un importo di soli CHF 6’900.- (CHF 8’500.- ./. CHF 1'600.- di spese

varie), non ha invece rispettato.

7.2. Ma

anche la censura relativa alle ripetibili dev’essere disattesa.

Essa è

innanzitutto irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), in

quanto l’attore non ha di fatto spiegato per quali ragioni si sarebbe imposta

l’applicazione dell’art. 13 cpv. 1 RTar

(che consente eccezionalmente di “mediare” l’onorario ad valorem di cui

all’art. 11 RTar con quello ad horam di cui all’art. 12 RTar), anziché

della regola di cui all’art. 11 RTar (che in caso di pratiche con valore

determinato o determinabile impone di far capo all’onorario ad valorem), e meglio si sarebbe in presenza di un caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso

o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa o ancora di

una fattispecie in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in

causa lo giustificassero: egli non ha in

effetti spiegato perché “la difficoltà

della lite”,

da lui non meglio illustrata, e il “dispendio orario”

di 25 ore a suo dire impiegato dal patrocinatore della controparte (e il

conseguente onorario ad horam), nuovamente da lui non meglio illustrato,

imporrebbe di derogare dalla regola di

cui si è detto; e neppure ha dettagliato le

ragioni di fatto o di diritto per cui “risulta evidente che CHF 20'000.- a

titolo di ripetibili sono da considerarsi sproporzionati e sembrerebbe … che

siano stati fissati a scopo punitivo”, sicché si giustificherebbe di ridurre

le ripetibili proprio a CHF 8'000.-.

Essa

sarebbe comunque stata da respingere anche laddove fosse stata ricevibile. Per

giurisprudenza invalsa, anche nella fissazione delle ripetibili il Pretore aggiunto

gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello

solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli

importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della RTar (II CCA 11

marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121; III CCA 14

febbraio 2011 inc. 13.2011.3). Visto che in presenza di un valore litigioso determinato

di almeno CHF 247'753.54 l’art. 11 cpv. 1 RTar permetteva di quantificare le

ripetibili sulla base di un’aliquota dal 6% al 9% del valore litigioso e

considerato che le condizioni eccezionali per far capo all’art. 13 cpv. 1 RTar

non erano per nulla date, il giudice di prime cure, attribuendo un’indennità

per ripetibili di CHF 20'000.- (pari a circa l’8.07% del valore litigioso), non

ha in effetti oltrepassato i limiti della tariffa applicabile, per cui il suo

giudizio sul tema, per altro del tutto congruo alle particolarità della lite

(che nell’ambito di una causa di difficoltà almeno media aveva comportato, per

il patrocinatore della convenuta, l’esame della petizione di 6 pagine e della

replica di 12 pagine, l’allestimento della risposta di 11 pagine e della

duplica di 9 pagine, la partecipazione a 5 udienze, la presentazione di 3 memoriali

di domande rogatoriali, di altrettante opposizioni alle controdomande

rogatoriali della controparte, di osservazioni a un’istanza di contestazione

della sua capacità di postulazione e l’allestimento dell’allegato conclusivo di

6 pagine, il tutto per altro per un dispendio di tempo di gran lunga superiore

a 25 ore), sfugge a qualsiasi critica.

8. Ne discende che l’appello dell’attore dev’essere

respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le

spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del

valore qui ancora litigioso di CHF

11'069.30, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Nonostante in questa

sede sia in discussione una pretesa in materia di contratto di lavoro di valore

inferiore a CHF 30'000.-, la relativa procedura non può in effetti essere

considerata gratuita ai sensi dell’art. 114 lett. c CPC, essendo determinante

il fatto che in prima istanza il valore della domanda eccedeva quella soglia

(DTF 100 II 358 consid. a, 115 II 30 consid. 5b; II CCA 12 settembre 2017 inc.

n. 12.2016.149, 8 marzo 2021 inc. n. 12.2019.93, 10 settembre 2024 inc. n.

12.2024.51).

Per questi motivi,

visti l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

Fatti

I. L’appello 23 ottobre 2024 di AP 1 è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese processuali

della procedura di appello di CHF 1'000.- sono poste a carico dell’appellante,

che rifonderà alla controparte CHF 1’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

cancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause di carattere

pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno CHF

15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).