12.2024.149
Contratto di lavoro - licenziamento con esonero dall’obbligo di prestare ulteriore servizio nel termine di disdetta - inabilità lavorativa - diritto al pagamento delle vacanze arretrate - onere della prova
8 aprile 2025Italiano18 min
I. L’appello 23 ottobre 2024 di AP 1 è respinto nella
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.149
Lugano
8 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.26 della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 18 dicembre 2019 da
AP
1
patrocinato da PA 1
contro
AO
1
patrocinata da PA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta a pagare CHF 11'069.30 oltre interessi
al 5% dal 31 ottobre 2016 per vacanze non godute, a pagare CHF 4'238.10 oltre
interessi al 5% dal 31 gennaio 2016 quale controvalore dell’Employee Stock
Purchase Plan (ESPP) per il 2015, a pagare almeno CHF 232'446.14 oltre
interessi al 5% dal 31 ottobre 2016 per mancata concessione dell’esercizio
delle Stock Options e a fornire un conteggio delle Stock Options
maturate a suo favore nel 2016, domanda avversata dalla controparte, che ha
postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto, con
decisione 16 settembre 2024, ha respinto in quanto ricevibile;
appellante
l’attore, con appello 23 ottobre 2024, con cui ha chiesto in via principale la
riforma del querelato giudizio nel senso di condannare la convenuta a pagare
CHF 11'069.30 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2016 per vacanze non godute
con conseguente ricalcolo delle spese giudiziarie come ai considerandi, in via
subordinata la riforma della decisione impugnata nel senso di ridurre le spese
processuali a suo carico da CHF 12'000.- a CHF 8'500.- e le ripetibili da lui
dovute da CHF 20'000.- a CHF 8'000.-, e in via ancor più subordinata l’annullamento
della sentenza pretorile con rinvio della causa all’istanza inferiore affinché
decida nel senso dei considerandi, in tutti i casi con protesta di spese e
ripetibili;
mentre la
convenuta, con risposta all’appello 11 dicembre 2024, ha postulato la reiezione
del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 1° giugno 2001 AO 1, società attiva nei trasporti e
spedizioni internazionali di merci, ha assunto AP 1 in qualità di direttore di
filiale, sulla base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc. C),
che prevedeva tra le altre cose uno stipendio mensile lordo di CHF 9’000.-
versato per 13 mensilità. Oltre a ciò la casa madre __________ __________ riconosceva
un piano di partecipazione azionaria a favore dei suoi dipendenti e di quelli delle
sue associate, che permetteva loro di acquistare, in base all’Employee Stock
Purchase Plan (ESPP), delle azioni (Stock Options) di quella medesima
società.
Il 20 gennaio 2016 (doc. F) AO 1 ha
disdetto il contratto di lavoro per il successivo 30 aprile, esonerando da subito
AP 1 dall’obbligo di prestare ulteriore servizio e invitandolo ad usufruire di
eventuali giorni di ferie non goduti.
Dal 23 gennaio al 31 agosto 2016 e dal 21 settembre
2016 al 28 febbraio 2017 AP 1 è stato inabile al lavoro per malattia, sicché il
contratto è terminato il 31 ottobre 2016.
2. Ottenuta
l’autorizzazione ad agire, con petizione 18 dicembre 2019 AP 1 ha convenuto in
giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud per
ottenere la sua condanna a pagare CHF 11'069.30 oltre interessi al 5% dal 31
ottobre 2016 per vacanze non godute, a pagare CHF 4'238.10 oltre interessi al
5% dal 31 gennaio 2016 quale controvalore dell’Employee Stock Purchase Plan
(ESPP) accreditatogli per il 2015, a pagare almeno CHF 232'446.14 oltre
interessi al 5% dal 31 ottobre 2016 per mancata concessione della possibilità
di esercitare le Stock Options assegnategli al 31 dicembre 2015 e a
fornire un conteggio delle Stock Options maturate a suo favore nel 2016.
La
convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
3.
Esperita l’istruttoria e
raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto, con
decisione 16 settembre 2024, ha respinto la petizione nella misura in cui era
ricevibile e ha posto le spese processuali di CHF 12’000.- (comprensivi di CHF 1'600.- per le spese di assunzione
delle prove e di traduzione), oltre alle spese della conciliazione di CHF 500.-,
a carico dell’attore, tenuto pure a rifondere alla controparte CHF 20’000.- a
titolo di ripetibili.
4. Con
l’appello 23 ottobre 2024 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con
risposta 11 dicembre 2024 consegnata alla Posta Svizzera l’indomani, l’attore ha
chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di
condannare la convenuta a pagare CHF 11'069.30 oltre interessi al 5% dal 31
ottobre 2016 per vacanze non godute con
conseguente ricalcolo delle spese giudiziarie come ai considerandi (e dunque,
di fatto, secondo quanto postulato anche in via subordinata), in via
subordinata la riforma della decisione impugnata nel senso di ridurre le spese
processuali a suo carico a CHF 8'500.- e le ripetibili da lui dovute a CHF
8'000.-, e in via ancor più subordinata, lamentando una violazione del diritto
di essere sentito siccome il primo giudice avrebbe omesso di considerare alcune
sue argomentazioni comunque qui riproposte, l’annullamento della sentenza
pretorile - sempre laddove riferita alla pretesa di CHF 11'069.30 oltre
interessi per vacanze non godute - con rinvio della causa all’istanza inferiore
affinché decida nel senso dei considerandi, in tutti i casi protestando spese e
ripetibili.
5. L’art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono
impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza
(cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di
almeno CHF 10'000.- (cpv. 2).
Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia
pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una
controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.- (e meglio di almeno
CHF 247'753.54), è pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che,
essendo stato inoltrato dall’attore alla Camera d’appello competente per
materia (art. 48 lett. b n. 1 LOG) entro il termine di 30 giorni dalla
notificazione del giudizio (art. 311 cpv.
1 CPC), avvenuta il 23 settembre 2024
(cfr. doc. B d’appello), è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.
Anche
la risposta all’appello, inoltrata dalla convenuta entro il termine di 30
giorni dalla notificazione del gravame (art. 312 cpv. 2 CPC), avvenuta il 13 novembre
2024 (cfr. tracciamento postale allegato alla risposta all’appello), è a sua
volta tempestiva.
6. Il
Pretore aggiunto, con riferimento all’unica pretesa materiale qui ancora
litigiosa, quella di CHF 11'069.30 più
interessi relativa al pagamento dei 29
giorni di vacanza non goduti dall’attore (19 giorni per il 2014 e 10 giorni per
il 2015), ha concluso che la stessa doveva essere respinta per il fatto che quei
giorni di vacanza avrebbero
potuto essere usufruiti in natura durante i 197 giorni feriali, dal 21 gennaio al 31 ottobre 2016, in cui costui era stato esonerato dall’obbligo di prestare ulteriore servizio.
Per
quanto qui interessa, il giudice di prime cure ha ritenuto che l’attore,
gravato dell’onere di allegazione e della prova (TF 4A_587/2020 del 28 maggio
2021 consid. 3.1.1; Cerottini, in:
Dunand / Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2ª ed. [in seguito: Cerottini, Commentaire], n. 27 ad art.
329a CO), non avesse né allegato né dimostrato - non avendo prodotto nessun
certificato medico che si esprimesse sulle sue condizioni di salute nel periodo
del suo esonero (in particolare sulla natura, durata e intensità della
malattia) oppure che attestasse in modo esplicito che il suo stato medico gli
impedisse di beneficiare delle vacanze, e nulla risultando a questo proposito nemmeno
dai conteggi del suo assicuratore malattia (doc. H) - che la sua accertata inabilità
lavorativa dal 23 gennaio al 31 agosto
2016 prima e dal 21 settembre al 31 ottobre 2016 poi gli avesse impedito di
beneficiare delle vacanze in
natura nel periodo in cui era stato esonerato dall’obbligo di prestare ulteriore servizio.
6.1. In
questa sede l’attore ha censurato l’assunto pretorile secondo cui sarebbe spettato a lui allegare e poi provare che
la sua inabilità lavorativa avesse pure comportato
un’inabilità al godimento in natura
delle vacanze arretrate nel periodo in cui era stato
esonerato dall’obbligo di prestare
ulteriore servizio.
Ed ha aggiunto di aver comunque adempiuto a
quell’onere.
Come
si vedrà, la censura è tuttavia infondata.
6.1.1. Nonostante
sia vero che dalla giurisprudenza del Tribunale federale citata dal Pretore
aggiunto, riferita a tutt’altra questione, non si poteva evincere che l’onere di allegazione e della
prova sul tema incombesse al lavoratore, è però altrettanto vero che ciò
risultava dalla dottrina menzionata nella sentenza, che per altro ha trovato
conferma in altre pubblicazioni (Egli,
Strittige Fragen zum Thema “Ferien”, in: ArbR 2006 p. 148; Carruzzo, Le contrat individuel de
travail, p. 360; Geiser / Müller / Parli,
Arbeitsrecht in der Schweiz, 4ª ed., p. 225; Müller
/ Stengel, Rechtsfragen um Ferien - Aktuelle Probleme, in: Portmann /
Aubert / Müller / Rudolph, Festschrift für Adrian Von Kaenel, p. 336; Cerottini, Les vacances dans le CO -
Quelques aspects choisis, in: Défago / Dunand / Mahon, Congés, vacances et
flexibilisation du temps de travail, p. 45).
6.1.2. Ciò posto,
l’attore non può essere seguito nemmeno
laddove ha preteso di aver comunque adempiuto all’onere di allegazione e della
prova fondandosi sull’assunto dottrinale secondo cui, per potersi ammettere che l’inabilità lavorativa comportasse pure un’inabilità al godimento in natura delle
vacanze arretrate, bastava in realtà allegare e provare che la stessa era duratura e di un’intensità tale
da far venir meno lo scopo delle vacanze, cioè impedire il recupero fisico o
psichico del lavoratore (Wyler / Heinzer,
Droit du travail, 4ª ed., p. 492; così pure - si aggiunga qui - Cerottini, Commentaire, n. 18 seg. ad
art. 329a CO; Pai, .ncapacité” de
travail: impossibilité ou confort?, in: Wyler, Panorama IV en droit du travail,
p. 517), rispettivamente, secondo la giurisprudenza, bastava allegare e provare che la stessa era durata almeno 3
mesi (Cour de Justice de
Genève C/6077/2017-1 del 22 maggio 2019 consid. 5.4, secondo cui in tal caso
spettava semmai al datore di lavoro provare il contrario).
Nel caso di specie l’attore ha in sé ragione
laddove ha evidenziato che la sua incapacità lavorativa per malattia,
protrattasi dapprima per oltre 7 mesi (dal 23
gennaio al 31 agosto 2016) e in seguito ancora per oltre un mese (dal 21
settembre al 31 ottobre 2016), era
sicuramente stata duratura. Sennonché, contrariamente alla fattispecie trattata
dalla Corte di Ginevra, nella petizione e nella replica di questo procedimento nulla
è stato addotto e nulla è stato in seguito provato in merito all’intensità
(ossia all’oggettiva gravità) della sua incapacità lavorativa per malattia, che
per altro non è mai stata specificata. È vero che, sul tema dell’intensità di
quella sua incapacità lavorativa, l’attore ha qui accennato al fatto che per un
testimone egli “fu” persino “ricoverato in ospedale” (appello p.
9), il che in base alla dottrina dimostrerebbe la gravità della stessa (Wyler / Heinzer, op. cit., ibidem; Cerottini, Commentaire, n. 18 ad art.
329a CO; Pai, op. cit., ibidem). È
però altrettanto vero che nell’occasione quel testimone (S__________ __________
p. 2) si era limitato a riferire, senza oltretutto aver fornito alcun
dettaglio, che il ricovero in questione era avvenuto solo nell’ultima decade di
settembre 2016 (“il 21 settembre 2016 c’è stata una nuova situazione che ci
ha fatto riaprire il caso: abbiamo ricevuto un certificato di ricovero del
signor AP 1 e quindi il caso è stato riaperto dal 21 settembre 2016 e si è poi
concluso il 1° marzo 2017”), ma non aveva poi chiarito se anche nel periodo
precedente, ossia dal 23 gennaio al 31
agosto 2016, vi erano state eventuali
altre ospedalizzazioni (e in caso affermativo di quale durata), che in tal modo non sono state provate.
Non
essendo così provato che almeno durante i 147 giorni feriali (dal 23
gennaio al 31 agosto 2016 e dal 1° al 21 settembre 2016, periodo in cui risultava
comunque abile al lavoro) l’incapacità lavorativa per malattia dell’attore fosse
tale da far venir meno lo
scopo delle vacanze, si può senz’altro
ritenere che egli fosse in grado di godere in natura dei suoi 29 giorni di
vacanza residui (per analogia TF 9C_356/2020 del 6 maggio 2021 consid. 6.3).
In
tali circostanze, anche il rimprovero mosso al
primo giudice di non aver vagliato
queste considerazioni, qui riproposte ma - come detto - risultate infondate, si
rivela privo di rilevanza.
6.2. Stando
così le cose, il giudizio con cui il giudice di prime cure ha respinto la
pretesa attorea per vacanze non godute può essere confermato, senza che sia
necessario esaminare se la stessa ammontasse effettivamente a CHF 11'069.30 o
solo, come sostenuto dalla convenuta, a CHF 7'772.-, oltre
interessi.
7. L’attore ha infine censurato
le somme attribuite dal Pretore aggiunto a titolo di spese processuali e di
ripetibili.
In merito alle
prime, premesso che in base all’art. 7 LTG la tassa di giustizia poteva in
concreto essere fissata tra CHF 8'000.- e CHF 20'000.-, ha sostenuto che, “alla
luce della complessità e della natura della causa”, “risulta più che
ragionevole” esporre CHF 8'500.- (comprensivi di CHF 1'600.- per spese
varie) anziché CHF 12'000.- (sempre comprensivi di quei CHF 1'600.-).
Per quanto riguarda le
seconde, premesso che secondo l’art. 13 cpv. 1 RTar, nel caso di manifesta sproporzione
tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla
tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti
in causa lo giustifichino, l’autorità competente può derogare alle suddette
disposizioni, ha sostenuto che in concreto, “tenuto conto della difficoltà
della lite e del dispendio orario che ci si può attendere da un rappresentante
ragionevole”, “risulta evidente che CHF 20'000.- a titolo di ripetibili
sono da considerarsi sproporzionati e sembrerebbe … che siano stati fissati a
scopo punitivo … tant’è che tale importo corrisponde addirittura a circa 71 ore
di lavoro a CHF 280.-/ora (cfr. art. 12 RTar), dispendio orario completamente
irrealistico per la causa”, e, sulla base di un proprio calcolo, che di
fatto “mediava” l’onorario ad valorem a suo dire di CHF 14'865.20 con
l’onorario ad horam a suo dire di CHF 7'000.- (per 25 ore di lavoro), ha
proposto di ridurre le ripetibili a suo carico a CHF 8'000.-.
7.1. La censura relativa alle spese processuali dev’essere
disattesa.
Essa è innanzitutto
irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), in quanto
l’attore non ha spiegato perché “la complessità
e la natura della causa”, da lui non meglio illustrate, dovrebbero giustificare una tassa di giustizia
inferiore ai limiti tariffari e nemmeno
ha esposto le ragioni di fatto o di diritto per cui “risulta più che
ragionevole” contenere nella misura da lui proposta la tassa di giustizia decisa
dal primo giudice.
Essa
sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso anche laddove fosse stata
ricevibile. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di
giustizia il giudice gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento,
censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola
non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della
LTG (II CCA 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n.
12.2014.121; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3). E nel caso di specie, avendo
attribuito un importo di CHF 10'400.- (CHF 12'000.- ./. CHF 1'600.- per spese
varie), egli ha senz’altro ossequiato i limiti dell’art. 7 LTG, che l’attore,
proponendo un importo di soli CHF 6’900.- (CHF 8’500.- ./. CHF 1'600.- di spese
varie), non ha invece rispettato.
7.2. Ma
anche la censura relativa alle ripetibili dev’essere disattesa.
Essa è
innanzitutto irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), in
quanto l’attore non ha di fatto spiegato per quali ragioni si sarebbe imposta
l’applicazione dell’art. 13 cpv. 1 RTar
(che consente eccezionalmente di “mediare” l’onorario ad valorem di cui
all’art. 11 RTar con quello ad horam di cui all’art. 12 RTar), anziché
della regola di cui all’art. 11 RTar (che in caso di pratiche con valore
determinato o determinabile impone di far capo all’onorario ad valorem), e meglio si sarebbe in presenza di un caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso
o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa o ancora di
una fattispecie in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in
causa lo giustificassero: egli non ha in
effetti spiegato perché “la difficoltà
della lite”,
da lui non meglio illustrata, e il “dispendio orario”
di 25 ore a suo dire impiegato dal patrocinatore della controparte (e il
conseguente onorario ad horam), nuovamente da lui non meglio illustrato,
imporrebbe di derogare dalla regola di
cui si è detto; e neppure ha dettagliato le
ragioni di fatto o di diritto per cui “risulta evidente che CHF 20'000.- a
titolo di ripetibili sono da considerarsi sproporzionati e sembrerebbe … che
siano stati fissati a scopo punitivo”, sicché si giustificherebbe di ridurre
le ripetibili proprio a CHF 8'000.-.
Essa
sarebbe comunque stata da respingere anche laddove fosse stata ricevibile. Per
giurisprudenza invalsa, anche nella fissazione delle ripetibili il Pretore aggiunto
gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello
solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli
importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della RTar (II CCA 11
marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121; III CCA 14
febbraio 2011 inc. 13.2011.3). Visto che in presenza di un valore litigioso determinato
di almeno CHF 247'753.54 l’art. 11 cpv. 1 RTar permetteva di quantificare le
ripetibili sulla base di un’aliquota dal 6% al 9% del valore litigioso e
considerato che le condizioni eccezionali per far capo all’art. 13 cpv. 1 RTar
non erano per nulla date, il giudice di prime cure, attribuendo un’indennità
per ripetibili di CHF 20'000.- (pari a circa l’8.07% del valore litigioso), non
ha in effetti oltrepassato i limiti della tariffa applicabile, per cui il suo
giudizio sul tema, per altro del tutto congruo alle particolarità della lite
(che nell’ambito di una causa di difficoltà almeno media aveva comportato, per
il patrocinatore della convenuta, l’esame della petizione di 6 pagine e della
replica di 12 pagine, l’allestimento della risposta di 11 pagine e della
duplica di 9 pagine, la partecipazione a 5 udienze, la presentazione di 3 memoriali
di domande rogatoriali, di altrettante opposizioni alle controdomande
rogatoriali della controparte, di osservazioni a un’istanza di contestazione
della sua capacità di postulazione e l’allestimento dell’allegato conclusivo di
6 pagine, il tutto per altro per un dispendio di tempo di gran lunga superiore
a 25 ore), sfugge a qualsiasi critica.
8. Ne discende che l’appello dell’attore dev’essere
respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore qui ancora litigioso di CHF
11'069.30, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Nonostante in questa
sede sia in discussione una pretesa in materia di contratto di lavoro di valore
inferiore a CHF 30'000.-, la relativa procedura non può in effetti essere
considerata gratuita ai sensi dell’art. 114 lett. c CPC, essendo determinante
il fatto che in prima istanza il valore della domanda eccedeva quella soglia
(DTF 100 II 358 consid. a, 115 II 30 consid. 5b; II CCA 12 settembre 2017 inc.
n. 12.2016.149, 8 marzo 2021 inc. n. 12.2019.93, 10 settembre 2024 inc. n.
12.2024.51).
Per questi motivi,
visti l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 23 ottobre 2024 di AP 1 è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali
della procedura di appello di CHF 1'000.- sono poste a carico dell’appellante,
che rifonderà alla controparte CHF 1’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
cancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause di carattere
pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno CHF
15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).