12.2024.150
Contratto d'impiego del commesso viaggiatore
10 febbraio 2025Italiano27 min
provvigione le cui modalità di calcolo erano stabilite in una tabella allegata (Allegato
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.150
Lugano
10 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2023.193 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, promossa con petizione 7 agosto 2023 da
AP1, S______ M______ D'O______ (I)
patrocinato dall'avv. PA1, L______
contro
AO1, M______
patrocinata dall'avv. PA2, Me______
con cui l’attore ha chiesto
di accertare che tra lui e la AO1 è intercorso un contratto di impiego del
commesso viaggiatore (1.1), di condannare la convenuta al pagamento di fr.
15'353.46 a titolo di pretese salariali e contributi LPP più interessi del 5%
dal 1° marzo 2021 (1.2), di accertare che la disdetta immediata del 13
settembre 2022 è ingiustificata e di condannare di conseguenza la convenuta a
corrispondergli fr. 11'778.- a titolo di indennità per licenziamento
ingiustificato più interessi del 5% dal 13 settembre 2022 (1.3) nonché di
rigettare in via definitiva per fr. 27'131.46 oltre interessi l'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. _______ dell'Ufficio di esecuzione di
L______ (1.4);
domande avversate dalla
convenuta e che il Pretore ha respinto con decisione 24 settembre 2024;
appellante l'attore
che, con appello 25 ottobre 2024, chiede di riformare il giudizio impugnato nel
senso di accogliere la petizione o, in subordine, di accoglierla limitatamente
ai punti 1.1 e 1.2 nonché al punto 1.4 per l'importo di fr. 15'353.46 più
interessi e di rinviare per il resto la causa al Pretore affinché si pronunci
sul punto 1.3 e sul punto 1.4 limitatamente a fr. 11'778.- più interessi, con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con
risposta 4 dicembre 2024 propone di respingere l'appello, pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 27 gennaio 2021 AP1
e AO1 – attiva fra l'altro nella "consulenza ed analisi assicurativa
per aziende e privati, studio ricerca di coperture assicurative personalizzate"
(doc. B) – hanno sottoscritto un "contratto di agenzia" in
virtù del quale il primo (denominato "agente") si impegnava a
procacciare alla società potenziali clienti interessati ai servizi di
brokeraggio assicurativo da essa forniti a fronte della corresponsione di una
provvigione le cui modalità di calcolo erano stabilite in una tabella allegata (Allegato
A1) al contratto (doc. C). Il rapporto contrattuale è stato disdetto dalla AO1
con effetto immediato il 13 settembre 2022 (doc. J).
B. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2023.43), con petizione (azione parziale) 7
agosto 2023 AP1 ha convenuto in giudizio la AO1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere l'accertamento che tra lui e la
AO1 è intercorso un contratto di impiego del commesso viaggiatore nel senso
degli art. 347 segg. CO (1.1), la condanna della convenuta al pagamento di fr.
15'353.46 a titolo di pretese salariali e contributi LPP più interessi del 5%
dal 1° marzo 2021 (1.2), l'accertamento che la disdetta immediata del 13
settembre 2022 era ingiustificata e quindi la condanna della convenuta a
corrispondergli fr. 11'778.- a titolo di indennità per licenziamento
ingiustificato più interessi del 5% dal 13 settembre 2022 (1.3) come pure il
rigetto in via definitiva per fr. 27'131.46 oltre interessi dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. _______ dell'Ufficio di esecuzione di
Lugano (1.4). In estrema sintesi, l'attore ha sostenuto che, contrariamente
alla sua forma, il rapporto contrattuale andava qualificato come contratto
d'impiego del commesso viaggiatore e la disdetta immediata del 13 settembre
2022 era ingiustificata. Onde le pretese (parziali) per salari (netti) e
contributi LPP di complessivi fr. 15'353.46 per le sole mensilità di febbraio,
marzo e aprile 2021 e la richiesta di un'indennità per licenziamento
ingiustificato di fr. 11'778.- (pari a due mensilità lorde).
C. Con osservazioni 25
settembre 2023 la AO1 si è integralmente opposta alla petizione, rilevando in
sostanza che le parti avevano consapevolmente ed effettivamente concluso un
contratto di agenzia ed escludendo che l'attore fosse assoggettato a un
rapporto di subordinazione nei suoi confronti. Le parti hanno ribadito le
proprie posizioni con replica spontanea del 17 ottobre e duplica spontanea dell'8
novembre 2023.
D. Esperita
l'istruttoria e raccolti i memoriali conclusivi 24 e 27 giugno 2024 in cui i
contendenti hanno mantenuto il loro punto di vista, il Pretore con decisione 24
settembre 2024 ha dichiarato irricevibili le richieste di accertamento
contenute nei punti 1.1 e 1.3 del petitum e per il resto ha respinto la
petizione. Egli non ha riscosso oneri processuali ma ha obbligato l'attore a
rifondere alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili.
E. Contro la decisione
appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 25 ottobre 2024
con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la
petizione o, in subordine, di accoglierla limitatamente ai punti 1.1 e 1.2
nonché al punto 1.4 per l'importo di fr. 15'353.46 più interessi e di rinviare
per il resto la causa al Pretore affinché si pronunci sul punto 1.3 e sul punto
1.4 limitatamente a fr. 11'778.- più interessi, protestando spese e ripetibili
(fr. 1'500.- per la procedura di conciliazione, fr. 6'000.- per il primo e fr.
2'500.- per il secondo grado) di entrambe le sedi.
F. Con risposta 4
dicembre 2024 la AO1 propone di respingere l'appello, con protesta di tasse,
spese e ripetibili.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione impugnata è una decisione
finale in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.- per
cui la sua appellabilità è pacifica (v. art. 308 CPC). Introdotto (il 25 ottobre
2024, ultimo giorno utile) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC)
dalla notificazione del giudizio – avvenuta il 25 settembre 2024 – l'appello in
esame è tempestivo. Come è tempestiva la risposta all'appello, presentata il 4 dicembre
2024.
entro il termine di 30 giorni assegnato da questa Camera (v. art. 312
CPC).
2.
Nella
decisione impugnata il Pretore, accertata la propria competenza territoriale in
virtù della CLug e della LDIP come pure l'applicazione del diritto svizzero (per
il rinvio dell'art. 121 cpv. 1 LDIP: luogo di compimento abituale del lavoro) e,
trattandosi di controversia in materia di diritto del lavoro con valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.-, del principio inquisitorio sociale (art.
247.
CPC), ha anzitutto rilevato che le domande volte ad accertare che tra le
parti fosse intercorso un contratto di impiego del commesso viaggiatore (punto
1.1
del petitum) e che la disdetta immediata del 13 settembre 2022 fosse
ingiustificata (punto 1.3 del petitum) erano sussidiarie rispetto alle
conseguenti domande condannatorie formulate ai punti 1.2 e 1.3 del petitum,
sicché le stesse andavano dichiarate irricevibili per mancanza di un interesse
degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; loc. cit., pag. 4 seg.).
Dovendosi
stabilire se il contratto, formalmente indicato di agenzia (doc. C), fosse
effettivamente da qualificare come tale (art. 418a segg. CO) o come contratto
di impiego del commesso viaggiatore (art. 347 segg. CO), il Pretore ha
ricordato che la distinzione fra i due contratti non è agevole poiché sia il
commesso viaggiatore sia l'agente svolgono i medesimi compiti. La differenza
principale risiede nel fatto che mentre l'agente svolge la sua professione a
titolo indipendente, il commesso viaggiatore si trova in un rapporto giuridico
di subordinazione nei confronti del datore di lavoro. Enunciati alcuni elementi
che caratterizzano un rapporto di subordinazione (limitazioni
nell'organizzazione del lavoro e nella gestione del tempo; vincolo a istruzioni
e direttive, come l'obbligo di inviare rapporti periodici all'azienda
rappresentata o di visitare un certo numero di clienti), il Pretore ha precisato
che decisivo per l'esistenza di un tale rapporto è che il lavoratore sia
integrato in una struttura lavorativa gerarchica estranea e riceva istruzioni
da determinati superiori (STF 4C.276/2006 del 25 gennaio 2007 consid. 4.3.1). Fermo
restando che occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso e non
fermarsi alla denominazione delle parti, egli ha rammentato che l'onere
dell'allegazione e della prova in merito alla stipulazione di un contratto
d'impiego del commesso viaggiatore spetta al lavoratore attore (loc. cit., pag.
5.
seg.).
Appurato
che il contratto 27 gennaio 2021 (doc. C) era chiaramente qualificabile come
contratto di agenzia perché non prescriveva alcun vincolo di subordinazione (né
di tempo, né di luogo o di modalità: doc. C), il primo giudice non ha ravvisato
alcun accordo verbale – tesi sostenuta dall'attore solo in sede di
interrogatorio ma non anche nei propri allegati di causa – divergente dal doc.
C. Quanto alla possibilità che il rapporto effettivamente concretizzatosi tra
le parti suffragasse un vincolo di subordinazione, l'istruttoria non aveva
confermato la tesi attorea secondo cui egli avrebbe dovuto mettere a
disposizione della convenuta tutto il suo tempo lavorativo, presentarsi più
volte al mese presso la sede di costei per partecipare a formazioni e riunioni
e seguire precise istruzioni su come svolgere la propria attività. Né l'attore aveva
circostanziato o fornito alcuna prova del fatto che le parti si fossero
accordate sullo svolgimento dell'attività anche nell'ambito del commercio dei
metalli, per tacere del fatto che siffatta attività non era contemplata dal
contratto stipulato il 27 gennaio 2021 e tanto meno rientrava nello scopo
sociale della AO1. È vero che M______ D______ aveva discusso di questa attività
con l'attore e che la convenuta gli aveva pagato una (sola) provvigione a tale
titolo (ma senza riconoscere alcun obbligo). Tuttavia era verosimile che
M______ D______ – che tra l'estate del 2021 e il 28 maggio 2022 nemmeno era organo
della convenuta e non avrebbe dunque potuto modificare il contratto in essere
tra le parti in causa - non agisse a nome e per conto della convenuta, ma per sé
stesso, di modo che anche eventuali direttive da lui rilasciate all'indirizzo
dell'attore non sarebbero state idonee a dimostrare l'esistenza di un rapporto
di subordinazione con la AO1 (pag. 6 a 9).
Senza
contare che le audizioni collimanti dei testi D______ F______ e F______ B______
– i quali pure erano legati da un simile contratto di collaborazione con la
convenuta – tendevano a dimostrare la tesi della AO1 in merito all'indipendenza
dell'attore e all'assenza di vincoli di tempo, di partecipazione a corsi di
formazione, di liste clienti e di direttive su come presentarsi con gli stessi.
Dichiarazioni confermate nella sostanza anche da A______ A______ P______ in
occasione dell'interrogatorio della convenuta (loc. cit., pag. 9 seg.).
Ciò
posto, il Pretore ha concluso che l'esistenza di un rapporto di subordinazione
non era stata provata e ha ritenuto che gli elementi formali (quali la
qualifica dell'attore da parte delle assicurazioni sociali, l'indicazione
fornita dalla convenuta nella richiesta per ottenere un permesso G per
frontalieri, il rilascio dei certificati di salario come pure il fatto che la
convenuta avesse assicurato l'attore contro gli infortuni e che quest'ultimo
disponesse di un indirizzo di posta elettronica aziendale e di un biglietto di
visita su cui figurava, accanto al logo aziendale, che egli agiva in qualità di
"consulente" di AO1) non erano sufficienti per dimostrare l'esistenza
di un rapporto di lavoro. Onde il rigetto delle pretese salariali e di ogni
indennità per licenziamento ingiustificato (art. 337c CO; loc. cit., pag. 10
seg.).
3.
L'appellante
si duole anzitutto di una lesione dell'art. 59 cpv. 2 lett. a CPC per avere il
Pretore dichiarato irricevibili i punti 1.1 e 1.3 del petitum "nella
parte in cui richiedono un accertamento sussidiario rispetto alle conseguenti
domande condannatorie formulate ai punti 1.2 e 1.3". Riguardo al
secondo punto (1.3) la decisione impugnata sarebbe eccessivamente formalistica
perché la formulazione della domanda lasciava chiaramente intendere che si
trattava di una domanda condannatoria. In merito al punto 1.1, invece,
l'interesse degno di protezione era dato dal fatto che si trattava di una
azione parziale volta ad affermare un principio (l'applicabilità delle regole
del contratto di commesso viaggiatore) per fare valere in seguito tutti i
relativi diritti in una separata causa (memoriale, pag. 5).
Ora,
per quanto riguarda il primo argomento (ricevibilità della richiesta di
accertamento nel punto 1.3), lo stesso Pretore ha rilevato che l'attore aveva contestualmente
formulato una domanda di condanna (a fr. 11'778.- per indennità da
licenziamento ingiustificato). Ne segue che la domanda – sussidiaria – di
accertamento circa la natura ingiustificata della disdetta immediata non aveva
più ragione di essere vagliata (DTF 135 III 378 consid. 2.2 con riferimenti). Su
tale punto l'appello cade dunque nel vuoto. Per quel che è del secondo
argomento (ricevibilità della
richiesta di accertamento nel punto 1.1), invece, la questione può
rimanere irrisolta, visto che, comunque sia, le regole del contratto d'impiego
del commesso viaggiatore non si applicano per quanto si dirà in appresso.
4.
L'appellante lamenta
nel merito una violazione degli art. 319 segg. e 347 segg. CO per non avere il
Pretore ravvisato un rapporto di subordinazione tra le parti. In primo luogo
l'attore contesta che gli eventuali accordi conclusi oralmente, di cui egli ha
riferito durante la sua audizione, sarebbero circostanze nuove mai addotte
negli allegati introduttivi, come ha invece ritenuto il primo giudice. A tal
proposito richiama quanto egli ha allegato nella replica spontanea laddove
affermava che "Sin da subito (egli, ndr) viene inserito nell'organico e
fatto considerare un dipendente/collaboratore". Dimostrerebbe inoltre ciò
il fatto che D______ F______ (che aveva svolto il colloquio iniziale) gli aveva
parlato di un'assunzione quale dipendente a tempo indeterminato (memoriale,
pag. 6).
A parte però che quanto
affermato nel citato passaggio della replica spontanea ancora non suffraga – e
da lungi – l'esistenza di un esplicito accordo verbale divergente dal doc. C, l'appellante
perde di vista che il teste D______ F______ – per quanto accertato dallo stesso
Pretore e non affrontato nell'appello – in realtà si era espresso in tutt'altro
modo e, dopo avere dichiarato di conoscere le condizioni del contratto con
l'attore che erano le medesime delle sue, aveva confermato che AP1 era un
indipendente (decisione impugnata, pag. 6 con riferimento al verbale 9 aprile
2024, pag. 1 seg.). Poco importa al riguardo se – come ravvisato dal Pretore (decisione
impugnata, pag. 6) ma contestato dall'appellante (memoriale, pag. 6) – egli sia
o meno effettivamente caduto in contraddizione per avere rivendicato un salario
giusta l'art. 349a cpv. 2 CO (applicabile nel caso in cui la retribuzione
consiste esclusivamente o principalmente in una provvigione, a conferma,
secondo il Pretore, della effettività dell'accordo scritto del doc. C) anziché
quello (fr. 36'000.- annui) indicato nella richiesta di rilascio del permesso
per frontaliere G (doc. E). La decisione impugnata resiste al proposito alla
critica.
5.
L'appellante deplora
dipoi che il Pretore abbia liquidato come semplici indizi meramente formali i
vari elementi da lui addotti che vedevano la stessa convenuta considerarlo come
un proprio dipendente (così qualificando l'attività come "subordinata/dipendente"
e indicando un salario annuo di fr. 36'000.- nella domanda per il permesso G [doc.
E]; con la causale "stipendi" sugli ordini di bonifico [doc.
FF] come pure con il rilascio di un "certificato di salario" a
fine anno [doc. D]; con la sua iscrizione come dipendente presso l'Istituto
delle assicurazioni sociali [IAS] e la deduzione dei relativi oneri sociali; con
la sua qualifica verso l'esterno [IAS e assicuratore malattia] come dipendente
della convenuta [doc. DD, EE]). Si tratta di tanti indizi convergenti che a suo
avviso insieme formavano una prova, tanto più che lo stesso Pretore ha
considerato tali aspetti formali come tipici di un contratto di lavoro. Che
tali indicazioni potessero servire a ottenere – non meglio precisati – vantaggi
nell'ambito delle assicurazioni sociali e private (infortunio e malattia), come
ha rilevato il Pretore, non giustificava in ogni caso l'avallo di un
comportamento che "potrebbe astrattamente essere persino letto come un
tentativo di agire in frode alle assicurazioni sociali" (memoriale,
pag. 7, n. 14).
L'argomentazione è
anzitutto lacunosa nella misura in cui l'appellante non si confronta
sufficientemente con la motivazione pretorile che, fra l'altro, ha spiegato (decisione
impugnata, pag. 10) come la qualifica di dipendente nell'ambito delle
assicurazioni sociali non corrisponda a quella di lavoratore nel senso degli
art. 319 segg. CO (cfr. al riguardo ad esempio Mathys
in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4a edizione, n.17 ad
art. 418a CO con richiami) e come, in particolare, la copertura contro gli
infortuni da parte della convenuta configurasse una prestazione facoltativa
("A titolo di prestazione suppletoria, la Società garantisce inoltre
all'Agente copertura LAINF e previdenziale paragonabile a quella di un
lavoratore dipendente" [doc. 5]). Ma anche a prescindere da questa
riserva di ordine formale, l'appello non sarebbe su questo punto destinato a
miglior sorte ove solo si consideri che per giurisprudenza invalsa i criteri
formali (quali le dichiarazioni delle parti, i prelievi degli oneri sociali o
la classificazione dell'attività come dipendente nel diritto fiscale o
previdenziale), che in concreto potevano effettivamente far sorgere qualche
dubbio, assumono importanza secondaria, prioritari essendo i criteri
sostanziali relativi al modo in cui la prestazione lavorativa è effettivamente
eseguita, quali il grado di libertà nell'organizzazione del lavoro e nella
gestione del tempo, l'assoggettamento dell'interessato a istruzioni e direttive
rigorose sull'esecuzione del lavoro e la condotta da tenere durante il suo
svolgimento comportanti l'obbligo di fornire rapporti periodici, di visitare un
numero minimo di clienti o di raggiungere una cifra di affari minima (STF 4A_93/2022
del 3 gennaio 2024 consid. 3.6 e 3.8, 4A_86/2015 del 29 aprile 2015 consid.
4.1, 4C.276/2006 del 25 gennaio 2006 consid. 5 con rinvii), sui quali il
Pretore – a ragione – ha incentrato la propria valutazione e sui quali si tornerà
qui di seguito nei limiti delle censure sollevate.
Quanto al velato rimprovero
mosso al Pretore di aver giustificato un comportamento scorretto della convenuta
che "potrebbe astrattamente essere persino letto come un tentativo di
agire in frode alle assicurazioni sociali", l'appellante – cui nulla
impediva di presentare personalmente una denuncia – non fornisce chiari indizi
di reato che impongano l'azione pubblica ai sensi dell'art. 27a LOG. In
particolare non pretende che la convenuta abbia, con l'inganno, ottenuto
illecitamente (per sé o per terzi) prestazioni di un'assicurazione sociale o
dell'aiuto sociale a cui non vi era diritto (art. 148a CP).
6.
Per quel che
riguarda in particolare il programma lavorativo, il Pretore ha accertato che,
contrariamente a quanto dichiarato dall'attore nel suo interrogatorio (verbale
8.
aprile 2024, pag. 3 in mezzo) e nonostante si trattasse di mezzi di prova
centrali per dimostrare l'esistenza di un rapporto di subordinazione, non vi
era traccia negli atti delle asserite comunicazioni quotidiane (per email,
whatsapp o telefono) che egli avrebbe intrattenuto con D______ F______, prima,
e M______ D______, poi (decisione impugnata, pag. 7). Per l'appellante ciò non
sarebbe tuttavia vero perché anche nelle memorie conclusive egli avrebbe ben
precisato i documenti in questione, ovvero i numerosi scambi di messaggi (doc.
Z e HH) e persino i file audio (doc. AA), dai quali si evinceva che egli
informava e rendicontava degli incontri con i potenziali clienti (memoriale,
pag. 7 seg., n. 16).
A parte la dubbia
ricevibilità del generico e indiscriminato rinvio agli allegati di prima sede,
non incombendo all'autorità di appello passarli in rassegna per trovare gli
argomenti utili alla parte – oltretutto patrocinata – che se ne prevale (STF
5A_751/2014 del 28 maggio 2015 consid. 2.6), l'appellante trascura che i
messaggi audio e telefonici in questione (doc. Z, AA, HH) che egli neppure si
cura di specificare (così in relazione al plico doc. HH, composto di 52 pagine
di messaggi telefonici) si riferiscono perlopiù all'attività del commercio di
metalli che tuttavia esula – anche per quanto si dirà ancora in appresso
(sotto, consid. 8) – dal campo di esame della presente procedura.
7.
Riguardo alle
riunioni e alle giornate di formazione a cui l'attore avrebbe dovuto
partecipare, il Pretore ha constatato che durante il proprio interrogatorio AP1
non aveva confermato alcun obbligo in tal senso, ma piuttosto affermato per ben
due volte di essere stato invitato da D______ F______ a seguire delle giornate
di formazione, salvo poi partecipare a una sola riunione e solo a due o tre
incontri nell'ambito della formazione di intermediario assicurativo o
finanziario che però non ha portato a termine (decisione impugnata, pag. 7).
Per l'appellante, nondimeno, sbaglia il Pretore laddove parla di "invito",
tant'è che lo stesso "datore di lavoro" si lamentava della sua
mancata partecipazione, come risulterebbe dalle dichiarazioni di A______
A______ P______ e degli altri "dipendenti". L'attore
rimprovera inoltre al Pretore di non avere speso parola sulla questione di
rilievo emersa dall'istruttoria secondo cui egli non era "iscritto FINMA"
e quindi non poteva firmare i contratti ma, come dichiarato da A______ A______
P______, era stato assunto come "segnalatore" per poi
diventare "consulente" una volta conseguita la certificazione
necessaria (memoriale, pag. 8).
Vanamente l'appellante
equivoca sul senso e la portata dell'invito ricevuto dalla convenuta a
partecipare alla formazione, dimenticando oltretutto che il termine usato dal
Pretore è quello che costui ha ripreso dal verbale d'interrogatorio
dell'interessato, firmato e approvato alla presenza del proprio legale (verbale
8.
aprile 2024, pag. 3 in alto). A parte ciò, l'appellante non spiega quali
conseguenze giuridiche egli intenda trarre a sostegno della propria posizione dalla
partecipazione alle poche riunioni da lui indicate e dalle – non meglio
specificate e in virtù del vago rinvio agli atti istruttori finanche
improponibili – lamentele che ne sarebbero derivate. Senza contare che – per
quanto accertato dal Pretore in esito alla audizione di D______ F______ e non
revocato specificatamente in dubbio dall'appellante – "era facoltà di
ognuno (…) se seguire o meno queste formazioni" (decisione impugnata,
pag. 9, in mezzo). Che poi l'attore non fosse "iscritto FINMA"
e non potesse quindi firmare i contratti è stato rilevato dallo stesso Pretore
laddove, riportando la dichiarazione del teste D______ F______, ha appurato che
siccome costui era iscritto alla FINMA (a differenza dell'attore), egli era
"tenuto ad affiancarlo in consulenza sul cliente che fissava lui (AP1,
ndr), in quanto se c'era da formalizzare un contratto lui non poteva firmare"
(decisione impugnata, pag. 9). Perché poi tale circostanza inciderebbe sulla
qualifica dell'attore e sull'esistenza di un rapporto di subordinazione l'appellante
neppure spiega (né è dato a divedere), sicché non occorre attardarsi oltre
sulla questione. Come senza rilievo è il non meglio specificato accenno al fatto
che egli sarebbe stato assunto come "segnalatore", ovvero come
"procacciatore d'affari", tale qualifica potendosi ad ogni
modo attagliare all'agente quanto al commesso viaggiatore i quali esercitano
una funzione economica identica (DTF 129 III 664 consid. 3.2) e mediano o
stipulano contratti in qualità di rappresentanti di un padrone di azienda in
nome e per conto di costui (Geiser/Müller/Pärli,
Arbeitsrecht in der Schweiz, 5a edizione, pag. 86 n. 152; Portmann/Wildhaber/Rudolph,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 5a edizione, Mathys, op. cit., n. 14 ad art. 418a CO; Senti, Gestaltungsmöglichkeiten beim
Handelsreisendenvertrag in: AJP 2017 pag. 508).
8.
L'appellante ravvisa
dipoi una contraddizione nella decisione impugnata nella misura in cui affronta
il tema del commercio dei metalli. Nell'accertare che M______ D______ era
iscritto nel registro di commercio quale socio e gerente della U______ Sagl
(attiva nella vendita dei metalli), il Pretore ha indotto a credere che tale
commercio era un'attività collaterale a quella con AO1. Se non che al primo
giudice è sfuggito che la commissione di fr. 800.- gli era stata pagata dalla
AO1 e non dalla U______ Sagl, a dimostrazione che quella attività era gestita
all'interno del rapporto lavorativo in essere. Dal copioso scambio di messaggi
agli atti il Pretore avrebbe dovuto desumere che egli riceveva indicazioni per
incontrare i clienti e recarsi in un determinato luogo. Di nessun pregio sarebbero
per contro gli altri elementi (memoriale, pag. 8, n. 18).
Preliminarmente si osserva
che l'appellante non discute la mancanza di indicazioni rilevata dal primo
giudice (decisione impugnata, pag. 7 seg. e pag. 9) in merito allo svolgimento
dell'attività (di base) di procacciatore di clienti per il servizio di
brokeraggio assicurativo fornito dalla AO1 secondo quanto previsto nel
contratto doc. C (sopra, lett. A), ma incentra le proprie obiezioni sulla pretesa
collaborazione nell'ambito del commercio dei metalli. Ma anche riguardo a tale
ambito, contrariamente a quanto sostiene l'attore, al Pretore non è sfuggito che
la convenuta abbia pagato una – sola – provvigione a questo titolo. È
l'appellante che non si confronta con l'accertamento pretorile secondo cui
nessun mezzo di prova – e tanto meno il generico rinvio ai doc. Z e AA –
dimostrava la circostanza di un accordo fra le parti inerente a questo ambito
di attività. Nella misura in cui, una volta di più, si limita ad accennare al
non meglio circostanziato "copioso scambio di messaggi"
l'appellante non soddisfa le esigenze minime di motivazione dell'art. 311 cpv.1
CPC. Per il resto, egli nemmeno discute l'accertamento pretorile, stando al
quale era M______ D______ a metterci i soldi (decisione impugnata, pag. 8 in
fondo con riferimento al doc. Z, terzo foglio) né quello secondo cui costui tra
l'estate del 2021 e il 28 maggio 2022 non era organo della convenuta sicché
neppure avrebbe potuto modificare il contratto doc. C. Senza contare – per
abbondanza – che per qualsiasi modifica del rapporto contrattuale ("all'interno
del rapporto lavorativo in essere e non certo all'esterno": memoriale,
pag. 8) occorreva la pattuizione scritta tra le parti (art. 9.1 del
contratto doc. C) che in concreto non è stata pacificamente osservata. Anche su
questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
9.
Relativamente alle
audizioni testimoniali, l'appellante deplora che il Pretore non abbia speso
parola sul fatto che i due testimoni sentiti (D______ F______ e F______ B______) fossero entrambi "dipendenti"
della convenuta con un contratto analogo a quello che lo legava alla AO1 e
fossero quindi stati "invitati" a sostenere la tesi di
quest'ultima (memoriale, pag. 8, n. 19). Ora, quand'anche le deposizioni fossero
da apprezzare con una certa prudenza per tenere conto dei rapporti economici esistenti
con la convenuta, la tesi ricorsuale si esaurisce in una congettura. L'appellante
non pretende poi che i testi abbiano dichiarato il falso né accenna ad atti
istruttori che sconfesserebbero quanto da loro (oltre che anche dall'azionista
di maggioranza della convenuta, A______ A______ P______: decisione impugnata
con riferimento al verbale 8 aprile 2024, pag. 6) espresso in maniera lineare e
coerente sulle modalità di esercizio dell'attività. Senza dimenticare per
abbondanza che l'onere della prova incombeva all'attore e che spettava semmai a
lui dimostrare che gli atti istruttori e in particolare le deposizioni dei
testi confermassero la sua tesi del rapporto di subordinazione (e non alla
convenuta il contrario). Al proposito non giova dunque dilungarsi.
10.
L'appellante
fa altresì carico al Pretore di non essersi pronunciato su molti elementi da
lui addotti a sostegno della propria posizione, segnatamente sulla circostanza
secondo cui l'assicuratore infortuni del "datore di lavoro"
avesse ricevuto da M______ D______ indicazioni sul "dipendente
AP1",
e più precisamente sul fatto che "da marzo 2022 il contratto del Sig.
AP1 è a provvigione" (memoriale, pag. 8 seg.). A parte però che l'interessato
non illustra dove, nei suoi allegati, avrebbe invocato siffatta circostanza ma
si limita a rinviare, per di più genericamente, al fascicolo richiamo doc. II°,
egli sorvola sulla – già ricordata (sopra, consid. 5) – motivazione pretorile secondo
cui la convenuta aveva assicurato l'attore contro gli infortuni a titolo facoltativo
e di prestazione suppletoria onde garantire all'agente una copertura LAINF e
previdenziale paragonabile a quella di un datore di lavoro (v. sopra, consid.
5). Anche al riguardo l'appello manca così di consistenza.
11.
Contrariamente
a quanto pretende l'appellante (memoriale, pag. 9), egli non ha dimostrato
"con numerosissimi elementi" l'esistenza di un rapporto di
subordinazione tra le parti. A ben vedere egli nemmeno è riuscito a smontare l'accertamento
pretorile (decisione impugnata, pag. 9) secondo cui le collimanti audizioni
testimoniali (in linea anche con quelle di A______ A______ P______) dimostravano
piuttosto la tesi contraria della convenuta e confermavano che egli lavorava
senza vincoli di tempo e di luogo, non aveva obblighi di formazione e non aveva
imposizioni sui clienti da seguire né direttive da ottemperare in merito alle
modalità in cui presentarsi a costoro e svolgere il proprio lavoro. E in
difetto di una chiara facoltà d'istruzione e di controllo della convenuta come
pure di una integrazione dell'attore nella struttura organizzativa della AO1
(v. Aubert in: Commentaire romand,
CO I, 3a edizione, n. 7 ad art. 347), la decisione del Pretore di non
riconoscere un rapporto di subordinazione e di non considerare sufficienti gli
aspetti formali – secondari (sopra, consid. 5) – sollevati dall'interessato (e
in buona parte relativizzati dallo stesso giudice) per ammettere un contratto
di lavoro, e con esso le pretese salariali e l'indennità per licenziamento
ingiustificato (art. 337c cpv. 3 CO), resiste alla critica.
12.
Con
riferimento alle provvigioni – epiloga l'appellante – sarebbe poi emerso in
causa che non gli è stato corrisposto il dovuto. In particolare egli avrebbe
dovuto ricevere la provvigione "per tre due [sic] contratti e una
intermediazione per affari legali, avendo diritto a ricevere un totale di
provvigioni pari a CHF 1'704.-". Tuttavia il Pretore non avrebbe speso
parola per questa voce di "salario" che era dovuta a
prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorso fra le parti
(memoriale, pag. 9).
Per
tacere della imprecisione e della estensione della richiesta (che comprende una
provvigione per intermediazione di non meglio specificati "affari
legali"), l'appellante dimentica che egli in prima sede non ha
formulato alcuna richiesta di giudizio volta a ottenere fr. 1'704.- per
provvigioni (cfr. da ultimo il memoriale conclusivo, in cui le richieste
pecuniarie formulate dal suo patrocinatore si limitavano, senza possibilità di
equivoco, all'importo di fr. 15'353.46 a titolo di pretese salariali per le
mensilità da febbraio ad aprile 2021 e contributi LPP come pure all'importo di
fr. 11'778.- a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato). Richiesta
che l'appellante omette per altro di avanzare – almeno in subordine – anche in
questa sede. La doglianza sfugge pertanto manifestamente alla critica.
13.
Se
ne conclude che l'appello vede la sua sorte segnata. Per quel che è delle spese
processuali, ove la natura della pretesa è – come nella fattispecie –
contestata e incide sulla questione delle spese come pure sul merito della
controversia, torna applicabile – per analogia – la teoria dei fatti
doppiamente rilevanti (DTF 141 III 294 consid. 5.2). La natura della pretesa
così come è invocata dall'attore determina pertanto se la procedura è onerosa,
salvo che la tesi attorea appaia d'acchito speciosa o incoerente oppure sia
smentita immediatamente e senza equivoco dagli atti (Dietschy-Martenet in: Petit commentaire, CPC, Basilea 2021,
n. 12 ad art. 114). Nel caso specifico, quand'anche la tesi attorea reiterata
in questa sede si riveli infondata, essa non poteva dirsi a priori speciosa e
incoerente o immediatamente smentita dagli atti, non foss'altro per gli aspetti
formali di cui si è detto dianzi (sopra, consid. 5) e che potevano
legittimamente far sorgere qualche dubbio. Non si riscuotono pertanto emolumenti
neppure per questa sede. La AO1, che ha presentato la propria risposta
all'appello per il tramite di un patrocinatore, ha invece diritto a un'adeguata
indennità per ripetibili.
14.
Per
analogia alle considerazioni testé illustrate, il valore litigioso (fr.
27'131.46.-) supera la soglia di fr. 15'000.- ai fini di un ricorso al
Tribunale federale (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF; cfr. Hänni/Meyer in: Basler Kommentar, BGG, 3a
edizione, n. 13 ad art. 74 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 25 ottobre
2024 di AP1 è respinto.
2. Non si riscuotono
spese processuali.
L'appellante rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
lett. a e 100 cpv. 1 LTF).