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Decisione

12.2024.150

Contratto d'impiego del commesso viaggiatore

10 febbraio 2025Italiano27 min

provvigione le cui modalità di calcolo erano stabilite in una tabella allegata (Allegato

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.150

Lugano

10 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. SE.2023.193 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3, promossa con petizione 7 agosto 2023 da

AP1, S______ M______ D'O______ (I)

patrocinato dall'avv. PA1, L______

contro

AO1, M______

patrocinata dall'avv. PA2, Me______

con cui l’attore ha chiesto

di accertare che tra lui e la AO1 è intercorso un contratto di impiego del

commesso viaggiatore (1.1), di condannare la convenuta al pagamento di fr.

15'353.46 a titolo di pretese salariali e contributi LPP più interessi del 5%

dal 1° marzo 2021 (1.2), di accertare che la disdetta immediata del 13

settembre 2022 è ingiustificata e di condannare di conseguenza la convenuta a

corrispondergli fr. 11'778.- a titolo di indennità per licenziamento

ingiustificato più interessi del 5% dal 13 settembre 2022 (1.3) nonché di

rigettare in via definitiva per fr. 27'131.46 oltre interessi l'opposizione

interposta dalla convenuta al PE n. _______ dell'Ufficio di esecuzione di

L______ (1.4);

domande avversate dalla

convenuta e che il Pretore ha respinto con decisione 24 settembre 2024;

appellante l'attore

che, con appello 25 ottobre 2024, chiede di riformare il giudizio impugnato nel

senso di accogliere la petizione o, in subordine, di accoglierla limitatamente

ai punti 1.1 e 1.2 nonché al punto 1.4 per l'importo di fr. 15'353.46 più

interessi e di rinviare per il resto la causa al Pretore affinché si pronunci

sul punto 1.3 e sul punto 1.4 limitatamente a fr. 11'778.- più interessi, con

protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con

risposta 4 dicembre 2024 propone di respingere l'appello, pure con protesta di

spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti

prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 27 gennaio 2021 AP1

e AO1 – attiva fra l'altro nella "consulenza ed analisi assicurativa

per aziende e privati, studio ricerca di coperture assicurative personalizzate"

(doc. B) – hanno sottoscritto un "contratto di agenzia" in

virtù del quale il primo (denominato "agente") si impegnava a

procacciare alla società potenziali clienti interessati ai servizi di

brokeraggio assicurativo da essa forniti a fronte della corresponsione di una

provvigione le cui modalità di calcolo erano stabilite in una tabella allegata (Allegato

A1) al contratto (doc. C). Il rapporto contrattuale è stato disdetto dalla AO1

con effetto immediato il 13 settembre 2022 (doc. J).

B. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2023.43), con petizione (azione parziale) 7

agosto 2023 AP1 ha convenuto in giudizio la AO1 innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere l'accertamento che tra lui e la

AO1 è intercorso un contratto di impiego del commesso viaggiatore nel senso

degli art. 347 segg. CO (1.1), la condanna della convenuta al pagamento di fr.

15'353.46 a titolo di pretese salariali e contributi LPP più interessi del 5%

dal 1° marzo 2021 (1.2), l'accertamento che la disdetta immediata del 13

settembre 2022 era ingiustificata e quindi la condanna della convenuta a

corrispondergli fr. 11'778.- a titolo di indennità per licenziamento

ingiustificato più interessi del 5% dal 13 settembre 2022 (1.3) come pure il

rigetto in via definitiva per fr. 27'131.46 oltre interessi dell'opposizione

interposta dalla convenuta al PE n. _______ dell'Ufficio di esecuzione di

Lugano (1.4). In estrema sintesi, l'attore ha sostenuto che, contrariamente

alla sua forma, il rapporto contrattuale andava qualificato come contratto

d'impiego del commesso viaggiatore e la disdetta immediata del 13 settembre

2022 era ingiustificata. Onde le pretese (parziali) per salari (netti) e

contributi LPP di complessivi fr. 15'353.46 per le sole mensilità di febbraio,

marzo e aprile 2021 e la richiesta di un'indennità per licenziamento

ingiustificato di fr. 11'778.- (pari a due mensilità lorde).

C. Con osservazioni 25

settembre 2023 la AO1 si è integralmente opposta alla petizione, rilevando in

sostanza che le parti avevano consapevolmente ed effettivamente concluso un

contratto di agenzia ed escludendo che l'attore fosse assoggettato a un

rapporto di subordinazione nei suoi confronti. Le parti hanno ribadito le

proprie posizioni con replica spontanea del 17 ottobre e duplica spontanea dell'8

novembre 2023.

D. Esperita

l'istruttoria e raccolti i memoriali conclusivi 24 e 27 giugno 2024 in cui i

contendenti hanno mantenuto il loro punto di vista, il Pretore con decisione 24

settembre 2024 ha dichiarato irricevibili le richieste di accertamento

contenute nei punti 1.1 e 1.3 del petitum e per il resto ha respinto la

petizione. Egli non ha riscosso oneri processuali ma ha obbligato l'attore a

rifondere alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili.

E. Contro la decisione

appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 25 ottobre 2024

con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la

petizione o, in subordine, di accoglierla limitatamente ai punti 1.1 e 1.2

nonché al punto 1.4 per l'importo di fr. 15'353.46 più interessi e di rinviare

per il resto la causa al Pretore affinché si pronunci sul punto 1.3 e sul punto

1.4 limitatamente a fr. 11'778.- più interessi, protestando spese e ripetibili

(fr. 1'500.- per la procedura di conciliazione, fr. 6'000.- per il primo e fr.

2'500.- per il secondo grado) di entrambe le sedi.

F. Con risposta 4

dicembre 2024 la AO1 propone di respingere l'appello, con protesta di tasse,

spese e ripetibili.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione impugnata è una decisione

finale in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.- per

cui la sua appellabilità è pacifica (v. art. 308 CPC). Introdotto (il 25 ottobre

2024, ultimo giorno utile) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC)

dalla notificazione del giudizio – avvenuta il 25 settembre 2024 – l'appello in

esame è tempestivo. Come è tempestiva la risposta all'appello, presentata il 4 dicembre

2024.

entro il termine di 30 giorni assegnato da questa Camera (v. art. 312

CPC).

2.

Nella

decisione impugnata il Pretore, accertata la propria competenza territoriale in

virtù della CLug e della LDIP come pure l'applicazione del diritto svizzero (per

il rinvio dell'art. 121 cpv. 1 LDIP: luogo di compimento abituale del lavoro) e,

trattandosi di controversia in materia di diritto del lavoro con valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.-, del principio inquisitorio sociale (art.

247.

CPC), ha anzitutto rilevato che le domande volte ad accertare che tra le

parti fosse intercorso un contratto di impiego del commesso viaggiatore (punto

1.1

del petitum) e che la disdetta immediata del 13 settembre 2022 fosse

ingiustificata (punto 1.3 del petitum) erano sussidiarie rispetto alle

conseguenti domande condannatorie formulate ai punti 1.2 e 1.3 del petitum,

sicché le stesse andavano dichiarate irricevibili per mancanza di un interesse

degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; loc. cit., pag. 4 seg.).

Dovendosi

stabilire se il contratto, formalmente indicato di agenzia (doc. C), fosse

effettivamente da qualificare come tale (art. 418a segg. CO) o come contratto

di impiego del commesso viaggiatore (art. 347 segg. CO), il Pretore ha

ricordato che la distinzione fra i due contratti non è agevole poiché sia il

commesso viaggiatore sia l'agente svolgono i medesimi compiti. La differenza

principale risiede nel fatto che mentre l'agente svolge la sua professione a

titolo indipendente, il commesso viaggiatore si trova in un rapporto giuridico

di subordinazione nei confronti del datore di lavoro. Enunciati alcuni elementi

che caratterizzano un rapporto di subordinazione (limitazioni

nell'organizzazione del lavoro e nella gestione del tempo; vincolo a istruzioni

e direttive, come l'obbligo di inviare rapporti periodici all'azienda

rappresentata o di visitare un certo numero di clienti), il Pretore ha precisato

che decisivo per l'esistenza di un tale rapporto è che il lavoratore sia

integrato in una struttura lavorativa gerarchica estranea e riceva istruzioni

da determinati superiori (STF 4C.276/2006 del 25 gennaio 2007 consid. 4.3.1). Fermo

restando che occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso e non

fermarsi alla denominazione delle parti, egli ha rammentato che l'onere

dell'allegazione e della prova in merito alla stipulazione di un contratto

d'impiego del commesso viaggiatore spetta al lavoratore attore (loc. cit., pag.

5.

seg.).

Appurato

che il contratto 27 gennaio 2021 (doc. C) era chiaramente qualificabile come

contratto di agenzia perché non prescriveva alcun vincolo di subordinazione (né

di tempo, né di luogo o di modalità: doc. C), il primo giudice non ha ravvisato

alcun accordo verbale – tesi sostenuta dall'attore solo in sede di

interrogatorio ma non anche nei propri allegati di causa – divergente dal doc.

C. Quanto alla possibilità che il rapporto effettivamente concretizzatosi tra

le parti suffragasse un vincolo di subordinazione, l'istruttoria non aveva

confermato la tesi attorea secondo cui egli avrebbe dovuto mettere a

disposizione della convenuta tutto il suo tempo lavorativo, presentarsi più

volte al mese presso la sede di costei per partecipare a formazioni e riunioni

e seguire precise istruzioni su come svolgere la propria attività. Né l'attore aveva

circostanziato o fornito alcuna prova del fatto che le parti si fossero

accordate sullo svolgimento dell'attività anche nell'ambito del commercio dei

metalli, per tacere del fatto che siffatta attività non era contemplata dal

contratto stipulato il 27 gennaio 2021 e tanto meno rientrava nello scopo

sociale della AO1. È vero che M______ D______ aveva discusso di questa attività

con l'attore e che la convenuta gli aveva pagato una (sola) provvigione a tale

titolo (ma senza riconoscere alcun obbligo). Tuttavia era verosimile che

M______ D______ – che tra l'estate del 2021 e il 28 maggio 2022 nemmeno era organo

della convenuta e non avrebbe dunque potuto modificare il contratto in essere

tra le parti in causa - non agisse a nome e per conto della convenuta, ma per sé

stesso, di modo che anche eventuali direttive da lui rilasciate all'indirizzo

dell'attore non sarebbero state idonee a dimostrare l'esistenza di un rapporto

di subordinazione con la AO1 (pag. 6 a 9).

Senza

contare che le audizioni collimanti dei testi D______ F______ e F______ B______

– i quali pure erano legati da un simile contratto di collaborazione con la

convenuta – tendevano a dimostrare la tesi della AO1 in merito all'indipendenza

dell'attore e all'assenza di vincoli di tempo, di partecipazione a corsi di

formazione, di liste clienti e di direttive su come presentarsi con gli stessi.

Dichiarazioni confermate nella sostanza anche da A______ A______ P______ in

occasione dell'interrogatorio della convenuta (loc. cit., pag. 9 seg.).

Ciò

posto, il Pretore ha concluso che l'esistenza di un rapporto di subordinazione

non era stata provata e ha ritenuto che gli elementi formali (quali la

qualifica dell'attore da parte delle assicurazioni sociali, l'indicazione

fornita dalla convenuta nella richiesta per ottenere un permesso G per

frontalieri, il rilascio dei certificati di salario come pure il fatto che la

convenuta avesse assicurato l'attore contro gli infortuni e che quest'ultimo

disponesse di un indirizzo di posta elettronica aziendale e di un biglietto di

visita su cui figurava, accanto al logo aziendale, che egli agiva in qualità di

"consulente" di AO1) non erano sufficienti per dimostrare l'esistenza

di un rapporto di lavoro. Onde il rigetto delle pretese salariali e di ogni

indennità per licenziamento ingiustificato (art. 337c CO; loc. cit., pag. 10

seg.).

3.

L'appellante

si duole anzitutto di una lesione dell'art. 59 cpv. 2 lett. a CPC per avere il

Pretore dichiarato irricevibili i punti 1.1 e 1.3 del petitum "nella

parte in cui richiedono un accertamento sussidiario rispetto alle conseguenti

domande condannatorie formulate ai punti 1.2 e 1.3". Riguardo al

secondo punto (1.3) la decisione impugnata sarebbe eccessivamente formalistica

perché la formulazione della domanda lasciava chiaramente intendere che si

trattava di una domanda condannatoria. In merito al punto 1.1, invece,

l'interesse degno di protezione era dato dal fatto che si trattava di una

azione parziale volta ad affermare un principio (l'applicabilità delle regole

del contratto di commesso viaggiatore) per fare valere in seguito tutti i

relativi diritti in una separata causa (memoriale, pag. 5).

Ora,

per quanto riguarda il primo argomento (ricevibilità della richiesta di

accertamento nel punto 1.3), lo stesso Pretore ha rilevato che l'attore aveva contestualmente

formulato una domanda di condanna (a fr. 11'778.- per indennità da

licenziamento ingiustificato). Ne segue che la domanda – sussidiaria – di

accertamento circa la natura ingiustificata della disdetta immediata non aveva

più ragione di essere vagliata (DTF 135 III 378 consid. 2.2 con riferimenti). Su

tale punto l'appello cade dunque nel vuoto. Per quel che è del secondo

argomento (ricevibilità della

richiesta di accertamento nel punto 1.1), invece, la questione può

rimanere irrisolta, visto che, comunque sia, le regole del contratto d'impiego

del commesso viaggiatore non si applicano per quanto si dirà in appresso.

4.

L'appellante lamenta

nel merito una violazione degli art. 319 segg. e 347 segg. CO per non avere il

Pretore ravvisato un rapporto di subordinazione tra le parti. In primo luogo

l'attore contesta che gli eventuali accordi conclusi oralmente, di cui egli ha

riferito durante la sua audizione, sarebbero circostanze nuove mai addotte

negli allegati introduttivi, come ha invece ritenuto il primo giudice. A tal

proposito richiama quanto egli ha allegato nella replica spontanea laddove

affermava che "Sin da subito (egli, ndr) viene inserito nell'organico e

fatto considerare un dipendente/collaboratore". Dimostrerebbe inoltre ciò

il fatto che D______ F______ (che aveva svolto il colloquio iniziale) gli aveva

parlato di un'assunzione quale dipendente a tempo indeterminato (memoriale,

pag. 6).

A parte però che quanto

affermato nel citato passaggio della replica spontanea ancora non suffraga – e

da lungi – l'esistenza di un esplicito accordo verbale divergente dal doc. C, l'appellante

perde di vista che il teste D______ F______ – per quanto accertato dallo stesso

Pretore e non affrontato nell'appello – in realtà si era espresso in tutt'altro

modo e, dopo avere dichiarato di conoscere le condizioni del contratto con

l'attore che erano le medesime delle sue, aveva confermato che AP1 era un

indipendente (decisione impugnata, pag. 6 con riferimento al verbale 9 aprile

2024, pag. 1 seg.). Poco importa al riguardo se – come ravvisato dal Pretore (decisione

impugnata, pag. 6) ma contestato dall'appellante (memoriale, pag. 6) – egli sia

o meno effettivamente caduto in contraddizione per avere rivendicato un salario

giusta l'art. 349a cpv. 2 CO (applicabile nel caso in cui la retribuzione

consiste esclusivamente o principalmente in una provvigione, a conferma,

secondo il Pretore, della effettività dell'accordo scritto del doc. C) anziché

quello (fr. 36'000.- annui) indicato nella richiesta di rilascio del permesso

per frontaliere G (doc. E). La decisione impugnata resiste al proposito alla

critica.

5.

L'appellante deplora

dipoi che il Pretore abbia liquidato come semplici indizi meramente formali i

vari elementi da lui addotti che vedevano la stessa convenuta considerarlo come

un proprio dipendente (così qualificando l'attività come "subordinata/dipendente"

e indicando un salario annuo di fr. 36'000.- nella domanda per il permesso G [doc.

E]; con la causale "stipendi" sugli ordini di bonifico [doc.

FF] come pure con il rilascio di un "certificato di salario" a

fine anno [doc. D]; con la sua iscrizione come dipendente presso l'Istituto

delle assicurazioni sociali [IAS] e la deduzione dei relativi oneri sociali; con

la sua qualifica verso l'esterno [IAS e assicuratore malattia] come dipendente

della convenuta [doc. DD, EE]). Si tratta di tanti indizi convergenti che a suo

avviso insieme formavano una prova, tanto più che lo stesso Pretore ha

considerato tali aspetti formali come tipici di un contratto di lavoro. Che

tali indicazioni potessero servire a ottenere – non meglio precisati – vantaggi

nell'ambito delle assicurazioni sociali e private (infortunio e malattia), come

ha rilevato il Pretore, non giustificava in ogni caso l'avallo di un

comportamento che "potrebbe astrattamente essere persino letto come un

tentativo di agire in frode alle assicurazioni sociali" (memoriale,

pag. 7, n. 14).

L'argomentazione è

anzitutto lacunosa nella misura in cui l'appellante non si confronta

sufficientemente con la motivazione pretorile che, fra l'altro, ha spiegato (decisione

impugnata, pag. 10) come la qualifica di dipendente nell'ambito delle

assicurazioni sociali non corrisponda a quella di lavoratore nel senso degli

art. 319 segg. CO (cfr. al riguardo ad esempio Mathys

in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4a edizione, n.17 ad

art. 418a CO con richiami) e come, in particolare, la copertura contro gli

infortuni da parte della convenuta configurasse una prestazione facoltativa

("A titolo di prestazione suppletoria, la Società garantisce inoltre

all'Agente copertura LAINF e previdenziale paragonabile a quella di un

lavoratore dipendente" [doc. 5]). Ma anche a prescindere da questa

riserva di ordine formale, l'appello non sarebbe su questo punto destinato a

miglior sorte ove solo si consideri che per giurisprudenza invalsa i criteri

formali (quali le dichiarazioni delle parti, i prelievi degli oneri sociali o

la classificazione dell'attività come dipendente nel diritto fiscale o

previdenziale), che in concreto potevano effettivamente far sorgere qualche

dubbio, assumono importanza secondaria, prioritari essendo i criteri

sostanziali relativi al modo in cui la prestazione lavorativa è effettivamente

eseguita, quali il grado di libertà nell'organizzazione del lavoro e nella

gestione del tempo, l'assoggettamento dell'interessato a istruzioni e direttive

rigorose sull'esecuzione del lavoro e la condotta da tenere durante il suo

svolgimento comportanti l'obbligo di fornire rapporti periodici, di visitare un

numero minimo di clienti o di raggiungere una cifra di affari minima (STF 4A_93/2022

del 3 gennaio 2024 consid. 3.6 e 3.8, 4A_86/2015 del 29 aprile 2015 consid.

4.1, 4C.276/2006 del 25 gennaio 2006 consid. 5 con rinvii), sui quali il

Pretore – a ragione – ha incentrato la propria valutazione e sui quali si tornerà

qui di seguito nei limiti delle censure sollevate.

Quanto al velato rimprovero

mosso al Pretore di aver giustificato un comportamento scorretto della convenuta

che "potrebbe astrattamente essere persino letto come un tentativo di

agire in frode alle assicurazioni sociali", l'appellante – cui nulla

impediva di presentare personalmente una denuncia – non fornisce chiari indizi

di reato che impongano l'azione pubblica ai sensi dell'art. 27a LOG. In

particolare non pretende che la convenuta abbia, con l'inganno, ottenuto

illecitamente (per sé o per terzi) prestazioni di un'assicurazione sociale o

dell'aiuto sociale a cui non vi era diritto (art. 148a CP).

6.

Per quel che

riguarda in particolare il programma lavorativo, il Pretore ha accertato che,

contrariamente a quanto dichiarato dall'attore nel suo interrogatorio (verbale

8.

aprile 2024, pag. 3 in mezzo) e nonostante si trattasse di mezzi di prova

centrali per dimostrare l'esistenza di un rapporto di subordinazione, non vi

era traccia negli atti delle asserite comunicazioni quotidiane (per email,

whatsapp o telefono) che egli avrebbe intrattenuto con D______ F______, prima,

e M______ D______, poi (decisione impugnata, pag. 7). Per l'appellante ciò non

sarebbe tuttavia vero perché anche nelle memorie conclusive egli avrebbe ben

precisato i documenti in questione, ovvero i numerosi scambi di messaggi (doc.

Z e HH) e persino i file audio (doc. AA), dai quali si evinceva che egli

informava e rendicontava degli incontri con i potenziali clienti (memoriale,

pag. 7 seg., n. 16).

A parte la dubbia

ricevibilità del generico e indiscriminato rinvio agli allegati di prima sede,

non incombendo all'autorità di appello passarli in rassegna per trovare gli

argomenti utili alla parte – oltretutto patrocinata – che se ne prevale (STF

5A_751/2014 del 28 maggio 2015 consid. 2.6), l'appellante trascura che i

messaggi audio e telefonici in questione (doc. Z, AA, HH) che egli neppure si

cura di specificare (così in relazione al plico doc. HH, composto di 52 pagine

di messaggi telefonici) si riferiscono perlopiù all'attività del commercio di

metalli che tuttavia esula – anche per quanto si dirà ancora in appresso

(sotto, consid. 8) – dal campo di esame della presente procedura.

7.

Riguardo alle

riunioni e alle giornate di formazione a cui l'attore avrebbe dovuto

partecipare, il Pretore ha constatato che durante il proprio interrogatorio AP1

non aveva confermato alcun obbligo in tal senso, ma piuttosto affermato per ben

due volte di essere stato invitato da D______ F______ a seguire delle giornate

di formazione, salvo poi partecipare a una sola riunione e solo a due o tre

incontri nell'ambito della formazione di intermediario assicurativo o

finanziario che però non ha portato a termine (decisione impugnata, pag. 7).

Per l'appellante, nondimeno, sbaglia il Pretore laddove parla di "invito",

tant'è che lo stesso "datore di lavoro" si lamentava della sua

mancata partecipazione, come risulterebbe dalle dichiarazioni di A______

A______ P______ e degli altri "dipendenti". L'attore

rimprovera inoltre al Pretore di non avere speso parola sulla questione di

rilievo emersa dall'istruttoria secondo cui egli non era "iscritto FINMA"

e quindi non poteva firmare i contratti ma, come dichiarato da A______ A______

P______, era stato assunto come "segnalatore" per poi

diventare "consulente" una volta conseguita la certificazione

necessaria (memoriale, pag. 8).

Vanamente l'appellante

equivoca sul senso e la portata dell'invito ricevuto dalla convenuta a

partecipare alla formazione, dimenticando oltretutto che il termine usato dal

Pretore è quello che costui ha ripreso dal verbale d'interrogatorio

dell'interessato, firmato e approvato alla presenza del proprio legale (verbale

8.

aprile 2024, pag. 3 in alto). A parte ciò, l'appellante non spiega quali

conseguenze giuridiche egli intenda trarre a sostegno della propria posizione dalla

partecipazione alle poche riunioni da lui indicate e dalle – non meglio

specificate e in virtù del vago rinvio agli atti istruttori finanche

improponibili – lamentele che ne sarebbero derivate. Senza contare che – per

quanto accertato dal Pretore in esito alla audizione di D______ F______ e non

revocato specificatamente in dubbio dall'appellante – "era facoltà di

ognuno (…) se seguire o meno queste formazioni" (decisione impugnata,

pag. 9, in mezzo). Che poi l'attore non fosse "iscritto FINMA"

e non potesse quindi firmare i contratti è stato rilevato dallo stesso Pretore

laddove, riportando la dichiarazione del teste D______ F______, ha appurato che

siccome costui era iscritto alla FINMA (a differenza dell'attore), egli era

"tenuto ad affiancarlo in consulenza sul cliente che fissava lui (AP1,

ndr), in quanto se c'era da formalizzare un contratto lui non poteva firmare"

(decisione impugnata, pag. 9). Perché poi tale circostanza inciderebbe sulla

qualifica dell'attore e sull'esistenza di un rapporto di subordinazione l'appellante

neppure spiega (né è dato a divedere), sicché non occorre attardarsi oltre

sulla questione. Come senza rilievo è il non meglio specificato accenno al fatto

che egli sarebbe stato assunto come "segnalatore", ovvero come

"procacciatore d'affari", tale qualifica potendosi ad ogni

modo attagliare all'agente quanto al commesso viaggiatore i quali esercitano

una funzione economica identica (DTF 129 III 664 consid. 3.2) e mediano o

stipulano contratti in qualità di rappresentanti di un padrone di azienda in

nome e per conto di costui (Geiser/Müller/Pärli,

Arbeitsrecht in der Schweiz, 5a edizione, pag. 86 n. 152; Portmann/Wildhaber/Rudolph,

Schweizerisches Arbeitsrecht, 5a edizione, Mathys, op. cit., n. 14 ad art. 418a CO; Senti, Gestaltungsmöglichkeiten beim

Handelsreisendenvertrag in: AJP 2017 pag. 508).

8.

L'appellante ravvisa

dipoi una contraddizione nella decisione impugnata nella misura in cui affronta

il tema del commercio dei metalli. Nell'accertare che M______ D______ era

iscritto nel registro di commercio quale socio e gerente della U______ Sagl

(attiva nella vendita dei metalli), il Pretore ha indotto a credere che tale

commercio era un'attività collaterale a quella con AO1. Se non che al primo

giudice è sfuggito che la commissione di fr. 800.- gli era stata pagata dalla

AO1 e non dalla U______ Sagl, a dimostrazione che quella attività era gestita

all'interno del rapporto lavorativo in essere. Dal copioso scambio di messaggi

agli atti il Pretore avrebbe dovuto desumere che egli riceveva indicazioni per

incontrare i clienti e recarsi in un determinato luogo. Di nessun pregio sarebbero

per contro gli altri elementi (memoriale, pag. 8, n. 18).

Preliminarmente si osserva

che l'appellante non discute la mancanza di indicazioni rilevata dal primo

giudice (decisione impugnata, pag. 7 seg. e pag. 9) in merito allo svolgimento

dell'attività (di base) di procacciatore di clienti per il servizio di

brokeraggio assicurativo fornito dalla AO1 secondo quanto previsto nel

contratto doc. C (sopra, lett. A), ma incentra le proprie obiezioni sulla pretesa

collaborazione nell'ambito del commercio dei metalli. Ma anche riguardo a tale

ambito, contrariamente a quanto sostiene l'attore, al Pretore non è sfuggito che

la convenuta abbia pagato una – sola – provvigione a questo titolo. È

l'appellante che non si confronta con l'accertamento pretorile secondo cui

nessun mezzo di prova – e tanto meno il generico rinvio ai doc. Z e AA –

dimostrava la circostanza di un accordo fra le parti inerente a questo ambito

di attività. Nella misura in cui, una volta di più, si limita ad accennare al

non meglio circostanziato "copioso scambio di messaggi"

l'appellante non soddisfa le esigenze minime di motivazione dell'art. 311 cpv.1

CPC. Per il resto, egli nemmeno discute l'accertamento pretorile, stando al

quale era M______ D______ a metterci i soldi (decisione impugnata, pag. 8 in

fondo con riferimento al doc. Z, terzo foglio) né quello secondo cui costui tra

l'estate del 2021 e il 28 maggio 2022 non era organo della convenuta sicché

neppure avrebbe potuto modificare il contratto doc. C. Senza contare – per

abbondanza – che per qualsiasi modifica del rapporto contrattuale ("all'interno

del rapporto lavorativo in essere e non certo all'esterno": memoriale,

pag. 8) occorreva la pattuizione scritta tra le parti (art. 9.1 del

contratto doc. C) che in concreto non è stata pacificamente osservata. Anche su

questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

9.

Relativamente alle

audizioni testimoniali, l'appellante deplora che il Pretore non abbia speso

parola sul fatto che i due testimoni sentiti (D______ F______ e F______ B______) fossero entrambi "dipendenti"

della convenuta con un contratto analogo a quello che lo legava alla AO1 e

fossero quindi stati "invitati" a sostenere la tesi di

quest'ultima (memoriale, pag. 8, n. 19). Ora, quand'anche le deposizioni fossero

da apprezzare con una certa prudenza per tenere conto dei rapporti economici esistenti

con la convenuta, la tesi ricorsuale si esaurisce in una congettura. L'appellante

non pretende poi che i testi abbiano dichiarato il falso né accenna ad atti

istruttori che sconfesserebbero quanto da loro (oltre che anche dall'azionista

di maggioranza della convenuta, A______ A______ P______: decisione impugnata

con riferimento al verbale 8 aprile 2024, pag. 6) espresso in maniera lineare e

coerente sulle modalità di esercizio dell'attività. Senza dimenticare per

abbondanza che l'onere della prova incombeva all'attore e che spettava semmai a

lui dimostrare che gli atti istruttori e in particolare le deposizioni dei

testi confermassero la sua tesi del rapporto di subordinazione (e non alla

convenuta il contrario). Al proposito non giova dunque dilungarsi.

10.

L'appellante

fa altresì carico al Pretore di non essersi pronunciato su molti elementi da

lui addotti a sostegno della propria posizione, segnatamente sulla circostanza

secondo cui l'assicuratore infortuni del "datore di lavoro"

avesse ricevuto da M______ D______ indicazioni sul "dipendente

AP1",

e più precisamente sul fatto che "da marzo 2022 il contratto del Sig.

AP1 è a provvigione" (memoriale, pag. 8 seg.). A parte però che l'interessato

non illustra dove, nei suoi allegati, avrebbe invocato siffatta circostanza ma

si limita a rinviare, per di più genericamente, al fascicolo richiamo doc. II°,

egli sorvola sulla – già ricordata (sopra, consid. 5) – motivazione pretorile secondo

cui la convenuta aveva assicurato l'attore contro gli infortuni a titolo facoltativo

e di prestazione suppletoria onde garantire all'agente una copertura LAINF e

previdenziale paragonabile a quella di un datore di lavoro (v. sopra, consid.

5). Anche al riguardo l'appello manca così di consistenza.

11.

Contrariamente

a quanto pretende l'appellante (memoriale, pag. 9), egli non ha dimostrato

"con numerosissimi elementi" l'esistenza di un rapporto di

subordinazione tra le parti. A ben vedere egli nemmeno è riuscito a smontare l'accertamento

pretorile (decisione impugnata, pag. 9) secondo cui le collimanti audizioni

testimoniali (in linea anche con quelle di A______ A______ P______) dimostravano

piuttosto la tesi contraria della convenuta e confermavano che egli lavorava

senza vincoli di tempo e di luogo, non aveva obblighi di formazione e non aveva

imposizioni sui clienti da seguire né direttive da ottemperare in merito alle

modalità in cui presentarsi a costoro e svolgere il proprio lavoro. E in

difetto di una chiara facoltà d'istruzione e di controllo della convenuta come

pure di una integrazione dell'attore nella struttura organizzativa della AO1

(v. Aubert in: Commentaire romand,

CO I, 3a edizione, n. 7 ad art. 347), la decisione del Pretore di non

riconoscere un rapporto di subordinazione e di non considerare sufficienti gli

aspetti formali – secondari (sopra, consid. 5) – sollevati dall'interessato (e

in buona parte relativizzati dallo stesso giudice) per ammettere un contratto

di lavoro, e con esso le pretese salariali e l'indennità per licenziamento

ingiustificato (art. 337c cpv. 3 CO), resiste alla critica.

12.

Con

riferimento alle provvigioni – epiloga l'appellante – sarebbe poi emerso in

causa che non gli è stato corrisposto il dovuto. In particolare egli avrebbe

dovuto ricevere la provvigione "per tre due [sic] contratti e una

intermediazione per affari legali, avendo diritto a ricevere un totale di

provvigioni pari a CHF 1'704.-". Tuttavia il Pretore non avrebbe speso

parola per questa voce di "salario" che era dovuta a

prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorso fra le parti

(memoriale, pag. 9).

Per

tacere della imprecisione e della estensione della richiesta (che comprende una

provvigione per intermediazione di non meglio specificati "affari

legali"), l'appellante dimentica che egli in prima sede non ha

formulato alcuna richiesta di giudizio volta a ottenere fr. 1'704.- per

provvigioni (cfr. da ultimo il memoriale conclusivo, in cui le richieste

pecuniarie formulate dal suo patrocinatore si limitavano, senza possibilità di

equivoco, all'importo di fr. 15'353.46 a titolo di pretese salariali per le

mensilità da febbraio ad aprile 2021 e contributi LPP come pure all'importo di

fr. 11'778.- a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato). Richiesta

che l'appellante omette per altro di avanzare – almeno in subordine – anche in

questa sede. La doglianza sfugge pertanto manifestamente alla critica.

13.

Se

ne conclude che l'appello vede la sua sorte segnata. Per quel che è delle spese

processuali, ove la natura della pretesa è – come nella fattispecie –

contestata e incide sulla questione delle spese come pure sul merito della

controversia, torna applicabile – per analogia – la teoria dei fatti

doppiamente rilevanti (DTF 141 III 294 consid. 5.2). La natura della pretesa

così come è invocata dall'attore determina pertanto se la procedura è onerosa,

salvo che la tesi attorea appaia d'acchito speciosa o incoerente oppure sia

smentita immediatamente e senza equivoco dagli atti (Dietschy-Martenet in: Petit commentaire, CPC, Basilea 2021,

n. 12 ad art. 114). Nel caso specifico, quand'anche la tesi attorea reiterata

in questa sede si riveli infondata, essa non poteva dirsi a priori speciosa e

incoerente o immediatamente smentita dagli atti, non foss'altro per gli aspetti

formali di cui si è detto dianzi (sopra, consid. 5) e che potevano

legittimamente far sorgere qualche dubbio. Non si riscuotono pertanto emolumenti

neppure per questa sede. La AO1, che ha presentato la propria risposta

all'appello per il tramite di un patrocinatore, ha invece diritto a un'adeguata

indennità per ripetibili.

14.

Per

analogia alle considerazioni testé illustrate, il valore litigioso (fr.

27'131.46.-) supera la soglia di fr. 15'000.- ai fini di un ricorso al

Tribunale federale (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF; cfr. Hänni/Meyer in: Basler Kommentar, BGG, 3a

edizione, n. 13 ad art. 74 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 25 ottobre

2024 di AP1 è respinto.

2. Non si riscuotono

spese processuali.

L'appellante rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

lett. a e 100 cpv. 1 LTF).