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Decisione

12.2024.163

Contratto di appalto. Fattispecie internazionale. Applicabilità del diritto svizzero. Notifica dei difeti tardiva (difetti di fabbricazione - esame non accurato del vetro al momento della consegna)

20 giugno 2025Italiano24 min

questo per ragioni legate alle chiusure per ferie delle ditte coinvolte (appello,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.163

Lugano

20 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2022.162 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 24 maggio 2022 da

AP

1, B_____

patrocinata da PA 1, P_____

contro

AO

1, G_____ ed U_____ (I)

patrocinata da PA 2, L_____

con cui ha chiesto la

condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 18'499,60 oltre

interessi,

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto

ha respinto con sentenza del 18 ottobre 2024,

appellante

l’attrice con atto di appello di data

18 novembre 2024 con cui postula la riforma del querelato giudizio nel senso di

accogliere la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili,

la

convenuta, a cui l’appello è stato intimato per osservazioni, non ha presentato

una risposta,

letti

ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.

Nel corso della

primavera del 2019 AP 1 (in precedenza M____ C____ F____ S____) è stata

incaricata da G______ E________________ di rifare i serramenti e le porte della

propria abitazione a Ca________________.

Per quanto qui interessa era in

particolare prevista l’esecuzione di un “serramento speciale in curva”

con relativo vetro come indicato nella conferma d’ordine del 7 marzo 2019 (doc.

C).

2. Per l’esecuzione di questo vetro curvo AP 1 si

è rivolta alla ditta AO 1 con sede a G________________ a cui ha inviato le

specifiche tecniche del vetro (doc. E, F e G) e chiesto l’emissione del

relativo preventivo, poi trasmessole in data 8 marzo 2019 (doc. H).

L’11 marzo 2019 AP 1 ha inviato “il foglio

di conferma debitamente firmato” (doc. I) e ha versato un acconto di Euro

1'600.-, mentre il 4 aprile successivo ha pagato l‘importo di Euro 3'414.- a

saldo della relativa fattura (doc. J).

Il vetro è stato ritirato in data 8 aprile 2019 da AP

1 presso la sede di AO1 (doc. I, K).

Con scritto del 16 aprile 2019, AP 1 ha

comunicato a AO 1 di aver ricevuto dal proprio cliente una segnalazione circa

la difettosità del vetro realizzato (doc. L).

Dopo diversi scambi di email tra le parti ed

esperito pure un sopralluogo, AO 1 ha proposto a AP 1 il rifacimento del vetro -

stante la disponibilità ricevuta dalla ditta fabbricante (Cr________________) -

e si è detta disposta a mettere a disposizione tre suoi operai per aiutare

nelle operazioni di sostituzione (doc. N).

Come da accordi, il secondo vetro è stato

consegnato direttamente da Cr________________ - per il tramite della ditta di

trasporto L______ A___________ - a AP 1 presso la sua sede di B________________

in data 6 settembre 2019 (doc. O e Q). Il 10 ottobre 2019 il vetro è poi stato

trasportato presso l’abitazione di G______ E________________ dove è stato

montato (anche) con l’aiuto degli operai di AO 1 (doc. R).

Il 28 ottobre 2019, AP 1 ha nuovamente scritto

a AO 1 segnalando la difettosità anche del secondo vetro e allegando delle

fotografie (doc. S).

3. Previo tentativo di conciliazione (CM.2020.241;

doc. AA), in data 24 maggio 2022, AP 1 ha convenuto innanzi alla Pretura di

L______ AO 1 chiedendo che fosse condannata al pagamento di complessivi fr.

18'499,60 oltre interessi. In breve, l’attrice ha sostenuto la responsabilità contrattuale

di AO 1 quale appaltatrice e “alla luce dei notevoli difetti che il vetro sostitutivo

presenta e del fatto che per ben due volte l’opera è risultata essere difettosa”

ha fatto valere il suo diritto di rifiutare l’opera e chiesto il risarcimento

dei danni ex art. 368 cpv. 1 CO quantificati in complessivi fr. 18'499.60 (di

cui fr. 6'699.60 quale costo del vetro, fr. 900.- per il trasporto in cantiere,

la rimozione del vetro difettoso e la posa del nuovo vetro, fr. 5'000.- per la manodopera

e la trasferta e fr. 5'900.- per la perdita di guadagno dovuta ai costi e alla manodopera

della precedente sostituzione; cfr. petizione pag. 7).

Con osservazioni del 12 luglio 2022, AO 1 si è

integralmente opposta alla petizione. Preliminarmente, essa ha contestato la

competenza territoriale della Pretura di Lugano adducendo che l’obbligazione

dedotta in giudizio non era stata eseguita in Ticino. La convenuta ha inoltre

sostenuto che non vi è stata una valida notifica dei difetti, questa non essendo

stata né particolarmente precisa né tempestiva. Un’eventuale presenza di

difetti andrebbe poi se del caso imputata a lavori di pulizia effettuati da

terzi e non alla convenuta. Essa ha pure contestato le varie posizioni di

risarcimento rivendicate dall’attrice ritenendole non giustificate e comunque sproporzionate.

In sede di replica e duplica le contendenti hanno approfondito

le rispettive argomentazioni.

Esperita l’istruttoria - nel corso della quale è stata

svolta pure una perizia (orale) da parte dell’ing. J______ P________________ - le

parti hanno presentato degli allegati conclusivi scritti in cui hanno ribadito

le proprie antitetiche posizioni e domande.

4.

Con

decisione del 18 ottobre 2024, qui

oggetto di impugnativa,

il Pretore aggiunto ha respinto

la petizione e ha

posto la tassa di giustizia di

fr. 2'200.- e le spese di fr. 3'950.- a carico dell’attrice, obbligata altresì

a rifondere alla convenuta

fr. 4'000.- per ripetibili. Nello

specifico, il giudice di prima sede - dopo aver accertato la propria competenza

e l’applicabilità alla vertenza in oggetto del diritto svizzero in deroga alla

Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale

di merci (art. 6 CVIM) - si è chinato sulla questione a sapere se - come

sostenuto dalla convenuta - la notifica dei difetti fosse stata tardiva e non

sufficientemente dettagliata, rispondendo affermativamente. In concreto, il

Pretore aggiunto, dopo aver chiarito - come accertato dal perito - che una

parte dei difetti erano di fabbricazione ed erano pertanto già presenti il 6

settembre 2019, ha rimproverato a AP 1 di non aver verificato il vetro in

maniera accurata al momento della consegna presso la sua sede di B__________ e

di essersi limitata a controllarlo senza toglierlo dall’imballaggio e questo

malgrado quanto suggerito dall’amministratore delegato della controparte, che

aveva consigliato di disimballare il vetro e portarlo alla luce al fine di

controllare l’assenza di difetti, e le particolari circostanze del caso, che

avrebbero richiesto un’attenzione accresciuta visto che si trattava della

seconda fornitura. Sulla base delle emergenze istruttorie, il giudice di prime

cure ha ritenuto che una valutazione più attenta e focalizzata alla parte

centrale del vetro avrebbe permesso di riscontrare i difetti già a inizio

settembre 2019. Egli ha pertanto concluso che AP 1, una volta ricevuto il

secondo vetro, non ha verificato accuratamente l’opera; così facendo non è stata

in grado di appurare il difetto che ha notificato tardivamente solo il 28

ottobre 2019. L’opera andava quindi ritenuta approvata tacitamente e la

petizione in esame respinta non potendo l’attrice appellarsi agli strumenti

previsti dall’art. 368 CO.

5. Con appello

di data 18 novembre 2024 AP 1 rimprovera al Pretore aggiunto un’erronea interpretazione

dei fatti e un’errata applicazione del diritto. Nel dettaglio, l’appellante ritiene

che quale luogo di consegna del secondo vetro si debba considerare il cantiere

Fatti

di Ca________________ e non la propria sede di B________________, dove - a dire

della stessa - il manufatto sarebbe stato solo “depositato (e non

consegnato)” (appello, pag. 5). La consegna sarebbe infatti avvenuta a

B________________ “unicamente poiché (…) così organizzò” la convenuta, e

questo per ragioni legate alle chiusure per ferie delle ditte coinvolte (appello,

pag. 3 seg.); il vetro sarebbe poi stato portato sul cantiere con un camion di AO

1 e posato con l’aiuto di maestranze facenti capo a quest’ultima. In ragione di

ciò, sempre secondo l’appellante, “l’opera - cioè il secondo vetro” - può

essere considerata “consegnata unicamente alla fine del montaggio (e non già

al momento del disimballo dell’involucro protettivo)” e pertanto solo da questo

momento partirebbe l’obbligo di verifica e non già dal 6 settembre 2019 (appello,

pag. 6). Essa sostiene inoltre che - diversamente da quanto appurato dal

Pretore aggiunto - non vi è prova che i difetti in parola fossero già presenti

quando ha ricevuto il vetro presso la propria sede e tantomeno che gli stessi

avrebbero potuto essere rilevati procedendo a un’accurata verifica (appello,

pag. 8). Nessun rimprovero le può inoltre essere mosso per non aver rilevato i

difetti al momento del montaggio in quanto neppure il rappresentante di AO 1,

presente in loco, li avrebbe constatati. Essa ribadisce di aver notificato i

difetti non appena avutone contezza.

AO 1, a cui l’appello è stato intimato per osservazioni,

non ha presentato una risposta.

6. È

pacifico che la vertenza in oggetto riveste carattere internazionale ai sensi

dell’art. 1 cpv. 1 LDIP e art. 2 CPC in quanto vede opposte una società

svizzera con sede a B__________ e una società italiana con sede a G________________

e ha per oggetto la fornitura di uno specifico tipo di vetro destinato a un

cantiere sito a Ca______. La questione della competenza territoriale e del

diritto applicabile è già stata compiutamente trattata dal Pretore aggiunto che

ha - correttamente - riconosciuto la propria competenza e l’applicabilità del

diritto svizzero (art. 5 n. 1 lett. b primo trattino CLug; art. 6 CVIM). La

tematica non è oggetto di contestazione in questa sede è pertanto non è necessario

dilungarsi ulteriormente sulla stessa.

Pure pacifica è la

venuta in essere tra le parti di un contratto di appalto ex art. 363 segg. CO.

7. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante

appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale

valore supera la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta

sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). L’appello 18 novembre 2024 contro la

sentenza 18 ottobre 2024 (notificata lo stesso giorno e pervenuta al

destinatario il giorno 21) è tempestivo; l’appellata non ha presentato alcuna

risposta.

8. Per sua natura l'atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve pertanto confrontarsi

criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e

di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. In vari punti

l'appello qui in esame non contiene una critica puntuale al giudizio di prima

istanza ma si limita a esporre una propria lettura dei fatti e a illustrare il

proprio punto di vista senza per altro debitamente approfondire e comprovare le

tematiche sollevate.

Problematica che concerne, in particolare, l’asserzione

(non debitamente suffragata) secondo cui il vetro sarebbe stato solo “depositato

(e non consegnato)” presso la sede di AP 1 a __________, le modalità e la

responsabilità di esame dello stesso, la pretesa (ma non comprovata) impossibilità

per un non tecnico di rilevare i difetti in parola, l’allegazione (non

dimostrata) secondo cui le imperfezioni si sarebbero manifestate solo in un

secondo tempo.

L'appello in esame viene quindi esaminato nella misura

in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al

giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei

passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

9. Entrando nel merito delle censure è ora

necessario analizzare la questione a sapere se la notifica dei difetti di data

28 ottobre 2019 debba essere considerata tempestiva - come sostenuto dall’appellante

- o se fosse invece tardiva - come preteso dall’appellata e accertato dal

Pretore aggiunto nel giudizio impugnato.

9.1. Il giudice di prima sede ha già illustrato i principi

applicabili alla fattispecie; a questo stadio del procedimento è comunque utile

ricordare che l'art. 367 cpv. 1 CO prevede che, seguita la consegna dell'opera,

il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve

verificare lo stato e segnalare all'appaltatore i difetti. Ove i difetti si

manifestassero soltanto più tardi, dovrà esserne dato avviso tosto che siano

scoperti; altrimenti l'opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi

(art. 370 cpv. 3 CO). La legge instaura una finzione di accettazione dell'opera

nel caso in cui il committente omette di segnalare tempestivamente i difetti,

liberando da ogni responsabilità l'appaltatore per quelli annunciati

tardivamente, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con

l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia

scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 CO). La mancata verifica e il mancato

avviso equivalgono all’approvazione tacita dell’opera consegnata (art. 370 cpv.

Considerandi

2.

CO). Ciò determina pertanto la perenzione di tutti i diritti accordati al

committente dall'art. 368 CO (cfr. Gauch, Der Werkvertrag, 6a ed., n. 2160 con

rinvii; Chaix, in: Commentaire

Romand, CO I, 3a ed., n. 1 e 22 segg. ad art. 370 CO con rinvii). La

notifica dei difetti non è soggetta ad alcuna forma particolare. Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina

maggioritaria, la prova della tempestività della notifica dei difetti ricade

sul committente; l’onere probatorio si estende pure al momento in cui ha avuto

conoscenza dei difetti e al contenuto della notifica (cfr. per i dettagli Zindel/Schott, in: Basler Kommentar, OR

I, 7a ed., n. 32 seg. ad art. 367 CO e n. 27 ad art. 370 CO con

rinvii; Gauch, op. cit., n. 2168

seg. con rinvii; vedi anche STF 4A_288/2018 del 29

gennaio 2019 consid. 6.1.2 in: SJ 2019 pag. 214).

Il

dovere di verifica e di notifica dei difetti nasce solo alla consegna

dell’opera, ovvero quando tutti i lavori previsti dal contratto di appalto sono

stati eseguiti, salvo che le parti non abbiano convenuto una consegna a tappe.

Un’opera non ancora terminata non può essere né consegnata né ricevuta. La

notifica dei difetti a norma degli art. 367 CO e segg. prima della consegna

dell’opera non è possibile. Per consegna si intende la rimessa da parte

dell'appaltatore al committente di un'opera finita e realizzata conformemente

al contratto in ogni sua parte; poco importa che l'opera sia o meno difettosa (cfr.

Chaix,

in: op. cit., n. 3 segg. ad art. 367 CO con rinvii; Gauch,

op. cit., n. 2109 seg.; Zindel/Schott, in: op. cit., n. 3 ad art. 367 CO).

9.2

Come poc’anzi accennato, in ingresso AP 1

contesta la determinazione del luogo di consegna e di verifica dell’opera che

essa ritiene sia il cantiere di Ca________________ e non la propria sede di

B________________ come invece stabilito dal Pretore nel querelato giudizio.

In primis, è utile ricordare che il secondo vetro è

stato inviato in data 6 settembre 2019 direttamente a B________________, alla

sede della qui appellante, dalla ditta produttrice Cr________________ (doc. Q).

Contrariamente a quanto la ricorrente vuol far credere (cfr. appello, pag. 3) le

modalità di consegna di questo vetro non sono state stabilite (unilateralmente)

dalla qui appellata ma da questa proposte alla controparte che le ha poi accettate

(quantomeno per atti concludenti) prima della consegna medesima: a riprova di

ciò basti citare lo scambio di email tra AO 1 e AP 1 (doc. O e P) e il fatto

che le qui contendenti si siano date appuntamento in loco proprio “per controllare

lo stato di questo secondo vetro” (cfr. deposizione di E______ R________________

del 26 aprile 2023, pag. 4), circostanza non contestata dalla ricorrente.

Ininfluente si rivela, in concreto, il fatto che la

consegna del primo vetro sia avvenuta con altre modalità; in quell’occasione è

stata, infatti, AP 1 a recarsi presso la sede di AO 1 per ritirarlo e portarlo

in Svizzera; come rettamente accertato dal Pretore aggiunto, non risulta che al

momento della conclusione del contratto le parti avessero pattuito alcunché in

relazione al luogo di consegna, ciò che peraltro neppure le stesse sostengono.

Per quanto attiene al contenuto del contratto intervenuto

tra le parti è utile chiarire che esso prevedeva

la fornitura di un particolare tipo di vetro ricurvo; vetro che AO 1 si era

impegnata a reperire e a far curvare conformemente alla richiesta dalla

committente. Questo accordo non prevedeva di contro né la posa né il montaggio

del vetro medesimo (cfr. anche per i dettagli da doc. E a doc. K).

Le (ulteriori) prestazioni offerte dall’appellata contestualmente

alla seconda fornitura e (sinteticamente) riportate nel doc. N non costituiscono

che un semplice corollario alla prestazione principale e trovano origine nella

volontà di AO 1 di andare incontro (quantomeno parzialmente) alla richiesta

della committente di ottenere una riparazione per i costi e disagi connessi alla

necessità di procedere alla sostituzione del primo vetro (cfr. anche email

dell’11 luglio 2019, doc. O), ciò che essa si è detta disposta a fare fornendole

un - è d’uopo sottolinearlo – (semplice) “aiuto” (doc. N). Aiuto poi

esplicitato nello scritto doc. N dove è stato indicato che “ti aiuto con tre

operai alla rimozione e alla posa nuovo vetro (…) Ti fornisco materiale x

1000,00 euro” (doc. N). Ora, contrariamente a quanto sembra credere

l’appellante, l’esecuzione di queste prestazioni da parte di AO 1 non è atta a

stravolgere il carattere originario dell’accordo concluso tra le parti - che

era e rimane quello di un “contratto di fornitura” - stante la loro natura

secondaria e marginale. Va inoltre osservato che queste prestazioni sono di

minor entità rispetto alla produzione e alla fornitura del vetro (doc. I; cfr.

anche

Zindel/Schott, in: op. cit., n. 3

ad art. 367 CO), circostanza di cui, di

fatto, dà atto pure la qui appellante (appello, pag. 5).

A non averne dubbio, malgrado la messa a disposizione

di manodopera da parte di AO 1, la responsabilità per la posa e il montaggio

del vetro era rimasta in capoAP 1.

Sulla base delle

risultanze istruttorie, il Pretore aggiunto ha giudicato che B________________

dovesse essere considerato quale luogo di consegna del secondo vetro ritenendo

che lì avesse preso termine l’obbligazione principale dell’appellata e questo nonostante

in seguito (il 10 ottobre 2019) il vetro sia stato portato sul cantiere e

posato (anche) con l’aiuto di alcuni suoi operai. Questa valutazione non può

essere giudicata errata e viene condivisa da questa Camera

Era pertanto a B________________

che le parti avrebbero dovuto procedere alla verifica dell’opera, esame che -

come risulta dagli atti - è stato effettivamente fatto ma in maniera (solo)

sommaria - circostanza ammessa dall’appellante medesima (appello, pag. 7) -

senza disimballare il vetro, ciò che - secondo il primo giudice - ha impedito una

tempestiva identificazione dei difetti.

A proposito di questa

verifica E______ R________________, amministratore delegato di AO 1, ha dichiarato

che “per quanto riguarda la consegna del secondo vetro ricordo di essermi

recato direttamente presso l’officina di AP1__________ per controllare lo stato

di questo secondo vetro. Al riguardo ero stato direttamente contattato dal

signor Ca________________ per organizzare questo appuntamento. Al mio arrivo a

questo appuntamento non ho incontrato direttamente il signor Ca________________

il quale aveva lasciato detto al suo tecnico (presumo sia il signor C________________)

di occuparsi del controllo del vetro unitamente a me. Io e il signor C________________

abbiamo quindi misurato il vetro. Abbiamo controllato la curvatura dello stesso

(l’imballaggio permetteva un controllo del genere). Avendo accertato la

correttezza del vetro fornito ricordo di aver detto al signor C________________

che sarebbe stato più opportuno disimballare il vetro e portarlo all’aria

aperta alla luce del sole al fine di controllare l’esistenza di possibili

difetti (…)” (deposizione del 26 aprile 2023, pag. 4), ciò che non è però

stato fatto.

Circostanza confermata

da M______ C________________, presidente del CdA di AP 1, il quale ha infatti indicato

che “in occasione della consegna del secondo vetro si è proceduto ad una

verifica dello stesso senza togliere l’imballaggio” e questo in quanto “l’imballaggio

era di tipo “gabbia” nel senso che presentava liste orizzontali di legno che

permettevano un controllo del vetro” (deposizione del 26.04.2023, pag. 3). Risulta

pertanto pacificamente dagli atti che al momento della consegna a B__________

il vetro non è stato tolto dall’imballaggio e controllato in maniera scrupolosa

ma è stato esaminato unicamente attraverso le liste in legno che lo

racchiudevano.

A ragione il Pretore

aggiunto ha ritenuto che un simile esame non soddisfacesse le esigenze di

accuratezza poste dall’art. 367 CO (cfr. anche Gauch,

op. cit., n. 2119; Zindel/Schott, in: op. cit., n. 9 ad art. 367 CO), ancor più alla luce del fatto

che la prima fornitura aveva presentato dei difetti, circostanza che avrebbe

dovuto indurre la committente a maggior prudenza e a eseguire una valutazione

attenta e scrupolosa dell’opera.

9.3

Si tratta

ora di verificare se un esame più accurato avrebbe permesso di rilevare le

imperfezioni del vetro già in quel frangente, ciò che AP 1 contesta allegando

che neppure i rappresentanti della controparte presenti sul cantiere in data 10

ottobre 2019 al momento del disimballo e del montaggio le hanno rilevate e che

“pretendere che un qualsiasi operatore del ramo edile non cognito di vetri e

delle loro imperfezioni si erga a perito al momento in cui deve esaminare

l’opera (…)” è “pretestuoso”, sostenendo così implicitamente che per

osservarle sarebbero state necessarie particolari conoscenze tecniche (appello,

pagg. 8 e 9).

Preliminarmente e a

scanso di equivoci, è utile rimarcare che il perito giudiziario ing. __________

ha accertato che una parte dei difetti - in particolare “gli accumuli di

graffi (…) presenti nell’intercapedine del vetro isolante” “ripartiti

nella zona principale centrale” - erano dei difetti di “fabbricazione del

vetro” e non erano dovuti a una successiva (errata) manipolazione o ai

lavori di montaggio (cfr. audizione del 17 gennaio 2024 pag. 2 nonché sopralluogo

del 12 giugno 2023). Diversamente da quanto allega AP 1, è pertanto corretto

ritenere che gli stessi fossero già presenti quando il vetro è stato consegnato

a __________ il 6 settembre 2019. Non vi è infatti alcun indizio che queste

imperfezioni siano sorte in seguito.

Entrando nel merito

della contestazione, è necessario chiarire che - contrariamente a quanto

sostiene l’appellante - l’onere di verifica dell’opera ricade sulla committente

e questo anche nel caso in cui sia presente in loco pure la ditta appaltatrice

(nello specifico rappresentata dal suo amministratore delegato E______ R________________),

a meno che quest’ultima non abbia scientemente sottaciuto i difetti, ipotesi

quest’ultima che non si realizza in concreto e che non è neppure mai stata

ventilata da AP 1.

Il testo legale degli

art. 367 cpv. 1 CO e 370 cpv. 1 CO non lascia dubbi al riguardo di chi debba

sopportare questo onere (cfr. anche Zindel/Schott, in: op. cit., n. 3 ad art.

367.

CO e n. 9 ad art. 370 CO). Questa argomentazione appellatoria si rivela

pertanto manifestamente infondata.

Neppure può essere

seguita AP 1 laddove sostiene che solo una persona con conoscenze specifiche

avrebbe potuto individuare i difetti; a riprova dell’inconsistenza

dell’allegazione basti menzionare il fatto che le imperfezioni sono state

rilevate dal cliente finale G______ E________________ e solo a seguito della

sua segnalazione accertate pure da un tecnico (audizione testimoniale di

G______ E________________ del 16 marzo 2023, pag. 3; doc. U). A questo va

aggiunto che non risulta neppure che il perito giudiziario ing. __________ nell’effettuare

la valutazione del vetro abbia messo in atto delle misure particolari ma, come spiegato

dallo stesso, egli si è (semplicemente) posto “a una distanza di 3 metri dal

vetro in posizione perpendicolare al vetro stesso (…)” in un momento in cui

“le condizioni di luce erano ottimali”, (verbale perizia orale del 17

gennaio 2014, pag. 2); in concreto, risulta dagli atti che il sopralluogo è

stato effettuato di pomeriggio “alle ore 16:15” in un giorno con “luce

- diretta diffusa (cielo velato)” (cfr. referto relativo al sopralluogo del

12.

giugno 2023). Ora, anche da una persona inesperta del settore che debba

verificare l’eventuale presenza di difetti in un vetro, ci si può

legittimamente attendere che lo analizzi da distanze diverse, cambiando angolazione

e lo osservi in un momento in cui vi è una buona luminosità senza essere

abbagliato dal sole. Un simile esame non ha nulla di eccezionale e -

diversamente da quanto sembra credere l’appellante - può essere preteso anche

da un “qualsiasi operatore del ramo edile” (appello, pag. 8).

Sulla base di quanto sin

qui esposto è pertanto lecito ritenere che un esame attento del vetro - tolto

dall’imballaggio ed esposto alla luce - e concentrato sulla sua parte centrale

che era quella in cui già in occasione della prima fornitura erano state

riscontrate le imperfezioni, avrebbe permesso di rilevare i difetti già in data

6.

settembre 2019, così come stabilito dal Pretore aggiunto. A questo proposito

è utile rimarcare che né AP 1 - a cui incombe l’onere di provare la

tempestività della notifica - né AO 1 riferiscono di condizioni metereologiche e/o

di luminosità sfavorevoli che avrebbero impedito un simile esame, anzi dalle

parole di E______ R________________ traspare proprio il contrario: egli ha, infatti,

affermato di aver consigliato alla controparte di “disimballare il vetro e

portarlo all’aria aperta alla luce del sole” (deposizione cit., pag. 4), ciò

che lascia ragionevolmente ritenere che fosse possibile procedere in tal senso.

Nello specifico, l’omissione

di una verifica accurata e attenta ha avuto quale conseguenza quella di

impedire alla committente di individuare i difetti - già presenti e rilevabili

- in data 6 settembre 2019 e, di rifesso, di darne poi tempestiva notifica.

Alla luce di tutto quanto

precede, la notifica datata 28 ottobre 2019 - inviata oltre un mese e mezzo

dopo il giorno in cui il vetro avrebbe potuto e dovuto essere esaminato - non

può che essere giudicata tardiva; l’opera è pertanto da ritenersi approvata

tacitamente ex art. 370 cpv. 2 CO così come sancito nel giudizio pretorile.

9.4

Quand’anche

si volesse ritenere - seguendo la tesi appellatoria - quale luogo di consegna (e

di verifica) il cantiere di Ca______ e la data del 10 ottobre 2019, la vertenza

non avrebbe esito diverso.

Come

poc’anzi ricordato, l’onere di verificare l’opera spettava alla committente e

non alla ditta appaltatrice e questo nonostante la presenza sul cantiere di E______

R________________ e di alcuni suoi operai. Il fatto che “nessuno in quell’occasione

ha riscontrato difetti evidenti presenti nel vetro” (appello, pag. 9) non

sgrava AP 1 dalle proprie responsabilità.

Ammesso

pure - quale ipotesi di studio - che il 10 ottobre 2019, giorno del trasporto

sul cantiere del vetro e della sua posa, le condizioni di luminosità non

fossero ottimali per valutare l’eventuale presenza di difetti - ciò che invero AP

1.

neppure sostiene - la ricorrente non spiega come mai gli stessi non siano

stati rilevati sino al 25 ottobre 2019.

In

particolare, la committente non allega e tantomeno dimostra di aver effettuato

- in quel lasso di tempo - delle verifiche del vetro, rispettivamente che le

condizioni non sono mai state tali da poterlo controllare in modo accurato. Omissioni

queste che vanno inevitabilmente a suo sfavore in ragione degli oneri a suo

carico sopra esposti.

Ne consegue pertanto

che - anche nella (denegata) ipotesi qui in esame - la notifica di data 28

ottobre 2019 non può che essere ritenuta tardiva.

10.

Se

ne conclude che, nei limiti della sua ricevibilità, l’appello dev’essere respinto.

Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del

valore litigioso di fr. 18'499.60, seguono la soccombenza dell’appellante (art.

106.

cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte non avendo AO 1

presentato un allegato di risposta.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1. L’appello 18 novembre 2024 di AP 1 è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 2'000.- sono a carico

dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

- PA1, P______;

- PA2, L______.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).