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Decisione

12.2024.172

Provvedimenti cautelari - blocco cautelare di una somma di denaro - sequestro camuffato

29 aprile 2025Italiano34 min

la parte acquirente dovesse esercitare il (…) diritto di compera prima del 30 (…)

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.172

Lugano

29 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. CA.2024.394 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3, promossa con istanza 25 settembre 2024 da

AP1, M______

(patrocinata dagli avvocati

PA1

e PA2, L______)

contro

avv. AO3, L______

AO2, M______

AO1, M______

(questi ultimi patrocinati

dall'avv. PA3, L______)

con cui AP1 ha chiesto, in via supercautelare e

cautelare, di ordinare – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – al notaio avv. AO3

di trattenere presso il suo conto notarile fiduciario la somma di fr.

956'848.65 in attesa di istruzioni congiunte delle parti contraenti di cui al

rogito n. ___ dell'8 marzo 2021 o di una decisione definitiva di cui all'inc.

OR.2023.104 della medesima Pretura;

richiesta accolta il giorno stesso dal Pretore

aggiunto in via supercautelare e che i convenuti AO2 e AO1 hanno avversato

mentre il notaio si è rimesso al giudizio pretorile;

vista la decisione 5/6 dicembre 2024 con cui il Pretore

aggiunto ha respinto l'istanza cautelare e ha revocato l'ordine supercautelare

25 settembre 2024, ponendo la tassa di giustizia di fr. 10'000.- (oltre a

quella di fr. 500.- di cui alla decisione supercautelare) a carico

dell'istante, tenuta inoltre a rifondere a AO2 e AO1 fr. 20'000.- per

ripetibili;

appellante AP1

che, con appello 11 dicembre 2024 (integrato dal reclamo 19 dicembre 2024

contro il giudizio sulle spese), chiede, previo conferimento dell'effetto

sospensivo, di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere

l'istanza cautelare 25 settembre 2024 o almeno di ridurre la tassa di giustizia

(a fr. 5'000.-, oltre a fr. 500.- relativi alla decisione supercautelare) e le

ripetibili (pure a fr. 5'000.-) a suo carico;

richiamata la decisione 11 dicembre 2024 del giudice

delegato di questa Camera che ha accolto l'istanza di conferimento dell'effetto

sospensivo contestuale all'appello nel senso che ha provvisoriamente

ripristinato, in pendenza di appello, la decisione supercautelare 25 settembre

2024 del Pretore aggiunto;

preso atto della risposta 16 gennaio 2025 di AO2 e AO1

che postulano il rigetto in ordine o nel merito dell'appello (e dell'integrato

reclamo) e della lettera 17 gennaio 2025 del notaio AO3 che si rimette al

giudizio di questa Camera;

richiamata l'istanza di assunzione di nuovo mezzo di

prova presentata da AO2 e AO1 l'11 marzo 2025 e avversata dall'appellante il 7

aprile 2025;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

pubblico istrumento 8 marzo 2021 del notaio AO3 (doc. B) AO1 e AO2 (venditori)

hanno concesso a AP1 (acquirente) un diritto di compera immobiliare, scadente

il 30 giugno 2023, sulle particelle n. 1375 e 1487 RFD di Co______

d______-M______. Nell’atto pubblico le parti contraenti hanno tra le altre cose

concordato che il relativo prezzo di compravendita, fissato in

fr. 16'260'000.-, avrebbe dovuto essere soluto secondo le modalità indicate al

punto 2.1.

Al punto 2.2 esse hanno

poi stabilito che “attingendo dall’importo di fr. 1'530'000.- (…) di cui al

punto 2.1.i (…), il notaio è irrevocabilmente incaricato e autorizzato

congiuntamente dalle parti di procedere alle seguenti formalità: a) pagare

eventuali imposte cantonali e comunali scoperte ed ogni altro onere oggetto di

ipoteca legale …; b) versare sul conto (…) intestato all’Ufficio esazione e

condoni … l’importo di fr. 650'400.- (…); c) pagare la provvigione di

intermediazione come da punto 2.6 (…) che segue; d) versare il saldo alla parte

venditrice secondo sue istruzioni”. Il punto 2.3 prevedeva inoltre che “qualora

la parte acquirente dovesse esercitare il (…) diritto di compera prima del 30 (…)

giugno 2023 (…), essa dovrà versare sul conto del notaio rogante il saldo del

prezzo, dedotti gli acconti già versati fino a quel momento; il notaio sarà

incaricato di procedere con le incombenze di cui al punto 2.2 (…) nonché, se

del caso, a trattenere e pagare l’importo necessario per l’estinzione del

debito ipotecario, comprensivo di capitale e interessi, esistente presso Banca

R______ C______ d______ C______ (…)”.

Nelle disposizioni finali,

la parte concedente confermava dipoi, al punto 5.2, che "i beni

immobili oggetto del presente atto sono stati edificati conformemente alla

relativa licenza edilizia rilasciata dal Municipio di C______ d______ e che la

parte di immobile attualmente utilizzata è al beneficio del relativo certificato

di abitabilità. In caso si riscontrassero delle irregolarità, le stesse

dovranno essere sanate a carico della parte concedente", precisando

altresì al punto 5.3 che "i lavori di costruzione sono stati effettuati

a regola d'arte (..)" e che "Eventuali difetti relativi a

parti strutturali o difformità rispetto a quanto precede

dovranno essere

messi in conformità a spese di parte concedente".

B. Avendo ricevuto sul

suo conto, il 30 novembre 2022, l’importo di fr. 5'920'000.- necessario per

l’esercizio del diritto di compera e il trapasso a registro fondiario (avvenuto

il 9 dicembre 2022), il notaio AO3, con riferimento a quanto previsto nel punto

2.3 dell’atto pubblico, il 30 dicembre 2022 ha

provveduto a

estinguere

il debito ipotecario esistente presso Banca R______ C______ d______ C______

(fr. 3'850'879.90) e in seguito, nei primi giorni di gennaio 2023, ha versato all’Ufficio

esazione e condoni il deposito TUI (fr. 650'400.-) e ha pagato la provvigione

di intermediazione (fr. 461'871.45). Il 9 gennaio 2023, prima che il saldo del

prezzo di compravendita ancora in suo possesso (fr. 956'848.65) potesse essere

versato a AO1 e AO2, AP1, ritenendo che, contrariamente a quanto a lei promesso

nei punti 5.2 e 5.3 dell’atto pubblico, i fondi compravenduti fossero difettosi

e i costi di eliminazione dei difetti di cui nel frattempo aveva chiesto il

pagamento alla controparte a titolo di minor valore ammontassero a fr.

2'329'617.17 (somma successivamente aumentata a fr. 3'329'617.17), ha diffidato

il notaio dal provvedere a qualsiasi versamento (IICCA del 28 agosto 2023, inc.

12.2023.50, consid. 2).

C. Sollecitato dai

venditori a versare il saldo, con istanza 12 gennaio 2023 il notaio AO3,

sostenendo che fosse controverso a chi spettava il credito e che tale

incertezza sulla persona del creditore non le fosse imputabile, ha adito la

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di essere autorizzato a

depositarvi giudizialmente la somma di fr. 956'648.65 (recte: fr.

956'848.65). Con decisione 6 aprile 2023 (inc. SO.2023.144) il Pretore ha

respinto l'istanza di deposito giudiziale, rilevando in sostanza che nell’atto

pubblico il notaio era stato autorizzato a trattenere gli importi depositati

sul suo conto al solo scopo di garantire il pagamento degli impegni descritti

nel punto 2.2 con il chiaro e incondizionato impegno di versare poi ai

venditori il residuo del prezzo di vendita ma non era stato obbligato a

trattenere quegli importi a dipendenza della difettosità dei fondi

compravenduti o di altre inadempienze dei venditori riferite a quanto da loro

promesso nei punti 5.2 e 5.3 nell’atto. In tali circostanze l’istante non

poteva dunque pretendere di trovarsi in uno stato di incertezza non colposa sulla

persona del creditore. Tale decisione è stata poi confermata da questa Camera

che con sentenza del 28 agosto 2023 (inc. 12.2023.50) ha respinto l'appello del

notaio nei limiti della sua ricevibilità.

D. Considerato il

mancato versamento del saldo ai venditori, AO1 e AO2 hanno segnalato il notaio

alla Commissione di disciplina notarile che ha sanzionato il 1° dicembre 2023

l'avv. AO3 per violazione delle norme deontologiche (doc. 8). Tale decisione –

di cui non sono stati precisati i dettagli – è stata confermata dal Tribunale

cantonale amministrativo (TRAM) ed è passata in giudicato (doc. I).

E. Dopo alcuni scritti

interlocutori con l'acquirente (doc. I - O), il notaio ha prospettato il 25

settembre 2024 a AP1 che – in difetto di ulteriore riscontro – l'indomani

avrebbe proceduto a versare il saldo in favore dei venditori (doc. P).

F. Quello stesso 25

settembre 2024, con istanza supercautelare e cautelare AP1 ha perciò convenuto in

giudizio il notaio AO3 innanzi alla predetta Pretura chiedendo di ordinarle –

sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di trattenere presso il suo conto

notarile fiduciario la somma di fr. 956'848.65 in attesa di istruzioni

congiunte delle parti contraenti di cui al rogito n. ___ dell'8 marzo 2021 o di

una decisione definitiva nella procedura di merito nel frattempo avviata, l'11

luglio 2023, dinanzi alla medesima Pretura (inc. OR.2023.104), in cui ella

postulava la condanna dei venditori al pagamento di fr. 3'792'817.17 a titolo

di minor valore dell'immobile in questione.

G. Sempre il 25

settembre 2024 il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza supercautelare e ha

impartito al notaio come pure a AO1 e AO2 un termine di 20 giorni per

determinarsi sull'istanza cautelare.

H. Con osservazioni del

10 ottobre 2024 AO1 e AO2 si sono opposti all'istanza, proponendo di respingerla

in ordine e nel merito. Dal canto suo, il notaio AO3 si è rimesso al giudizio

pretorile.

I. Con replica

spontanea 4 novembre 2024 e duplica spontanea 13 novembre 2024 l'istante e i

convenuti AO1 e AO2 hanno ribadito le proprie posizioni e contestato quelle

della controparte.

L. Con decisione 5/6

dicembre 2024 il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza cautelare e ha revocato

l'ordine emesso inaudita parte il 25 settembre 2024, ponendo la tassa di giustizia

di fr. 10'000.- (oltre a quella di fr. 500.- di cui alla decisione

supercautelare) a carico dell'istante, tenuta inoltre a rifondere a AO2 e AO1

fr. 20'000.- per ripetibili.

M. Contro la decisione

appena citata AP1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 dicembre

2024 per ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo, la riforma del

giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza cautelare, con seguito di

spese e ripetibili di entrambe le sedi a carico dei convenuti.

N. Sempre l'11 dicembre

2024 AO2 e AO1 hanno presentato una memoria difensiva chiedendo di respingere o

dichiarare inammissibile ogni richiesta supercautelare o di effetto sospensivo da

parte di AP1.

O. Quello stesso giorno

il giudice delegato di questa Camera ha accolto l'istanza di conferimento

dell'effetto sospensivo contestuale all'appello nel senso che ha

provvisoriamente ripristinato, in pendenza di appello, la decisione

supercautelare 25 settembre 2024, senza addebitare spese né assegnare

ripetibili.

P. Con reclamo 19

dicembre 2024 AP1 ha chiesto, nell'ipotesi in cui il suo appello fosse

respinto, di riformare il giudizio sulle spese della decisione impugnata e di

ridurre la tassa di giustizia (a fr. 5'000.-, più fr. 500.- per la decisione

supercautelare) e le ripetibili (pure a fr. 5'000.-) a suo carico.

Q. Invitati a esprimersi

sull'appello e sul reclamo (trattato come integrazione all'appello), con

risposta 16 gennaio 2025 AO2 e AO1 hanno proposto di respingere in ordine o

almeno nel merito il gravame, protestando spese e ripetibili di secondo grado.

Dal canto suo, il 17 gennaio 2025 il notaio AO3 si è rimesso al giudizio di

questa Camera.

R. L'11 marzo 2025 AO2 e

AO1 hanno presentato un'istanza di assunzione di nuovo mezzo di prova per

acquisire agli atti la sentenza con cui il presidente della Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello ha accolto il 26 febbraio

2025 un loro reclamo e ha rigettato, in via provvisoria e per fr. 956'648.65 oltre

agli interessi del 5% dal 21 gennaio 2023, l'opposizione interposta dal notaio

AO3 al precetto esecutivo n. _______ emesso nei suoi confronti dall'Ufficio

d'esecuzione di Lugano su loro richiesta. Il notaio AO3 si è nuovamente rimesso

al giudizio della Camera mentre AP1 si è opposta il 7 aprile 2025 all'istanza

11 marzo 2025.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

L’art.

308.

cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in

caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

Nella fattispecie, la presente procedura cautelare verte sul blocco di una

somma di fr. 956'848.65. Il valore litigioso supera pertanto ampiamente la

soglia testé menzionata. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,

trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), i termini di

impugnazione e risposta sono di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC). Nel caso

specifico, la decisione impugnata è stata notificata ai patrocinatori di AP1 il

9.

dicembre 2024 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti),

di modo che l'appello depositato l'11 dicembre 2024 come pure il reclamo 19

dicembre 2024 (cfr. timbro sulla busta d'invio) contro il dispositivo sulle

spese si rivelano, sotto questo profilo, ricevibili. Tempestiva è inoltre pure

la risposta all'appello 16 gennaio 2025.

2.

Con l'istanza di assunzione

di nuovo mezzo di prova 11 marzo 2025 AO2 e AO1 chiedono di acquisire agli atti

la sentenza della CEF del 26 febbraio 2025 (inc. 14.2024.135). Successivo alla

decisione cautelare impugnata (oltre che alla propria risposta all'appello) e

immediatamente addotto – tenuto conto della notifica della sentenza CEF,

avvenuta il 4 marzo 2025 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________,

agli atti) – il nuovo mezzo di prova è ammissibile nel senso dell'art. 317 cpv.

1.

CPC. Nulla muta al riguardo il fatto – eccepito dall'appellante nelle sue

osservazioni del 7 aprile 2025 – che AO2 e AO1 non abbiano accennato in prima

sede all'avvio della procedura esecutiva nei confronti del notaio, tale

circostanza essendo a quel momento senza rilievo, al contrario di quanto accertato

ora dalla CEF in relazione agli obblighi del medesimo dedotti dal noto atto di

costituzione del diritto di compera e in particolare all'argomentazione addotta

in via abbondanziale e ipotetica da questa Camera nella sentenza 12.2023.50

consid. 9 sulla quale si fonda l'appellante per giustificare la propria tesi. Ciò

posto, non occorre interrogarsi sulla eventuale proponibilità di tale documento

– anche – quale fatto notorio (art. 151 CPC).

3.

Nella decisione

impugnata il Pretore aggiunto, ricordati i criteri – cumulativi – che

presiedono alla emanazione di un provvedimento cautelare nel senso dell'art.

261.

cpv. 1 CPC (parvenza di buon diritto della richiesta di tutela

giurisdizionale di merito [fumus boni iuris], lesione o minaccia del

diritto dell'istante, rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile,

urgenza e proporzionalità) come pure il contenuto (art. 262 CPC) e lo scopo di

tali provvedimenti (mantenimento dell'oggetto del litigio nello stato in cui si

trova durante la durata della procedura giudiziaria), ha precisato che in virtù

della riserva dell'art. 269 lett. a CPC la LEF regola in maniera esaustiva la

garanzia e l'esecuzione dei crediti pecuniari, sicché il CPC non consente

l'adozione di provvedimenti cautelari (quali un divieto di pagamento o di

disporre di un importo in denaro) a tutela di un credito pecuniario, una simile

misura costituendo un "sequestro camuffato" (loc. cit., pag. 5

seg.). Ciò posto, egli ha accertato che, per chiara ammissione dell'istante, il

chiesto provvedimento mirava a "impedire la liberazione della somma da parte

del notaio" (istanza, ad 25) in favore dei venditori per evitare il

"rischio di non poter incassare quanto di sua spettanza"

(istanza, ad 24) in caso di accoglimento della causa per garanzia dei difetti

ed era dunque volto a ottenere una garanzia per il pagamento dell'importo che

le fosse eventualmente riconosciuto in quella vertenza a titolo di minor

valore. E siccome la misura cautelare invocata era finalizzata a garantire un

generico diritto di natura pecuniaria, essa configurava un inammissibile "sequestro

camuffato". (loc. cit., pag. 6).

Per abbondanza il Pretore

aggiunto ha precisato che – comunque sia – mancava la necessaria connessione

con il processo di merito e quindi l'interesse degno di protezione all'adozione

della chiesta misura come pure il "parallelismo delle parti"

nelle due procedure. Carente risultava inoltre a suo giudizio anche il fumus

boni iuris. L'istante medesima aveva infatti riconosciuto che il notaio

aveva dato seguito a tutte le incombenze previste dall'atto pubblico di modo che

in esecuzione del contratto venuto in essere egli era tenuto a liberare senza

indugio il saldo del prezzo a favore dei venditori. Che il notaio non fosse

autorizzato a trattenere il denaro sul suo conto in virtù degli art. 96/168 CO

era del resto già stato stabilito – anche da questa Camera – nella nota

procedura di deposito e la sua condotta era già stata sanzionata dalle autorità

disciplinari (Commissione di disciplina notarile e TRAM) (loc. cit., pag. 6 a

8). Quanto all'obiezione sollevata dall'istante secondo cui l'invocato provvedimento

riprendeva alla lettera il contenuto della sentenza del 28 agosto 2023 di

questa Camera (inc. 12.2023.50, consid. 9), e più precisamente l'invito a

"trattenere quell'importo presso di sé in attesa di istruzioni congiunte

delle parti contraenti o di una decisione giudiziaria", il Pretore

aggiunto l'ha scartata rilevando che la sentenza in questione non aveva

obbligato il notaio a trattenere il saldo del prezzo ma aveva anzi confermato

la decisione di primo grado che aveva respinto l'istanza del medesimo di

deposito giudiziale, con conseguente obbligo di liberare il denaro ai

venditori. A parte ciò, il passaggio invocato dall'istante era già stato

qualificato come mero obiter dictum dal TRAM (doc. I) (loc. cit., pag.

8).

In ogni caso per il primo

giudice non si realizzava neanche un pregiudizio difficilmente riparabile, non

essendovi motivo di ritenere che in caso di loro eventuale soccombenza nella

causa per difetti i venditori non avrebbero pagato il dovuto alla controparte

la quale in tal caso avrebbe oltretutto potuto avvalersi – ove necessario – degli

strumenti offerti dalla LEF. Infine la misura richiesta neppure era

proporzionata. A prescindere dall'esito della causa di merito, il saldo del

prezzo spettava infatti in virtù del contratto di costituzione del diritto di

compera ai soli venditori i quali – con il provvedimento invocato – si

sarebbero visti privare del diritto di disporre del denaro per la durata

dell'intera causa di merito che si prospettava lunga e complessa. Onde l'infondatezza

della domanda (pag. 8 seg.).

4.

L'appellante deplora

che il Pretore aggiunto ha considerato che il provvedimento cautelare aveva lo

scopo di "impedire la liberazione della somma da parte del notaio".

Per l'istante, questa valutazione non terrebbe conto di quanto lei stessa aveva

chiarito nel corso del procedimento, ovvero che la misura richiesta non era

finalizzata a bloccare il denaro per un generico scopo di garanzia, bensì a

garantire la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali tra le parti.

Questi ultimi prevedevano, nello specifico, la consegna dell'immobile in uno

stato conforme agli accordi sanciti nelle clausole 5.2 e 5.3 del rogito n. ___

(doc. B; sopra, lett. A) le quali regolavano aspetti essenziali della

compravendita ed erano al centro della controversia oggetto della causa di

merito (inc. OR.2023.104) pendente presso la medesima Pretura. Il che rendeva

evidente – contrariamente all'opinione del Pretore aggiunto – la stretta connessione

tra la procedura di merito e la richiesta cautelare che era volta a preservare

l'equilibrio contrattuale e sinallagmatico definito nel contratto di

compravendita. Il blocco del saldo del prezzo era infatti direttamente connesso

all'accertamento di eventuali inadempienze contrattuali, esse potendo incidere

sul diritto a ottenere una riduzione del prezzo. Il provvedimento cautelare non

era dunque volto a tutelare un generico diritto pecuniario, bensì costituiva

una forma di tutela della corretta esecuzione del contratto con particolare

riguardo alle clausole 5.2 e 5.3. La fondatezza di questa impostazione sarebbe

del resto confermata dalla sentenza 28 agosto 2023 (inc. 12.2023.50) in cui questa

Camera ha precisato che nel caso in cui fosse emersa l'eventualità di un saldo negativo,

quindi in favore dell'acquirente, a seguito della difettosità dell'immobile da

lei fatta valere con la lettera 9 novembre 2023 (doc. C), il notaio avrebbe

avuto il diritto e il dovere di trattenere l'importo contestato fino a

istruzioni congiunte delle parti o a una decisione giudiziaria definitiva.

Questa pronuncia riconosceva quindi esplicitamente che il versamento della

somma poteva essere subordinato all'esito della causa di merito (memoriale,

pag. 5 a 7).

4.1

Per quel che è

dell'obiezione secondo cui il Pretore aggiunto, a sostegno della sua

conclusione, ha considerato che il provvedimento cautelare aveva lo scopo di

"impedire la liberazione della somma da parte del notaio"

senza tenere conto di quanto da lei stessa chiarito nel corso del procedimento,

l'appellante perde di vista che tale accertamento si riconduceva alla "chiara

ammissione dell'istante" (ad 25) e all'indicazione anch'essa addotta

(ad 24) nell'istanza secondo cui lo scopo era evitare "il rischio di

non poter incassare quanto di sua spettanza" e ottenere una garanzia

per il pagamento dell'importo che le fosse eventualmente riconosciuto in quella

vertenza a titolo di minor valore (decisione impugnata, pag. 6). Ora, con

questa constatazione l'istante non si confronta, sicché al riguardo l'appello

si rivela finanche di dubbia ricevibilità.

4.2

Ma quand'anche si

facesse astrazione da questa riserva di ordine formale, l'appello non sarebbe

destinato a miglior sorte. Nella misura in cui l'appellante ribadisce che l’intervento

richiesto non era destinato a bloccare il denaro per un generico scopo di

garanzia bensì a tutelare la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali

tra le parti, compresi quelli derivanti dalle clausole 5.2 e 5.3, l'appellante

allude alla possibilità di chiedere il blocco cautelare di beni

sufficientemente individualizzati che costituiscono l'oggetto medesimo del

litigio. Giova al riguardo riepilogare alcuni concetti che disciplinano la

questione.

4.2.1

Le misure cautelari degli

art. 261 segg. CPC mirano a prevenire il rischio che i diritti fatti valere in

una procedura giudiziaria non possano più essere riconosciuti o tutelati a

causa della lentezza del procedimento, salvaguardando immediatamente

l'esistenza o il fine di tali diritti, ovvero servono ad assicurare una certa

pretesa di merito. Segnatamente, le misure conservative hanno per scopo di

mantenere l’oggetto del litigio nello stato in cui si trova durante tutta la

durata della procedura giudiziaria. Pertanto, per l’emanazione di un

provvedimento cautelare è necessario che fra esso e la procedura di merito vi

sia una sufficiente connessione. L’esistenza di questa simbiosi costituisce un

presupposto processuale, ed è espressione dell’interesse degno di protezione ai

sensi dell’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC (da ultimo IICCA del 2 maggio 2024, inc.

12.2024.6, consid. 8.1 con riferimenti).

4.2.2

Giusta l’art. 262 lett.

a CPC, il provvedimento cautelare può consistere in qualsivoglia disposizione

giudiziale atta a evitare il pregiudizio incombente e segnatamente può

consistere in un divieto, rispettivamente in una misura di blocco. Tuttavia,

secondo l’art. 269 lett. a CPC, sono fatte salve le disposizioni della LEF

sulle misure conservative in caso di esecuzione di crediti pecuniari, e in

special modo sul sequestro. Ciò significa, secondo la dottrina, che la LEF

regola in maniera esaustiva la garanzia e l’esecuzione dei crediti pecuniari, e

che pertanto a tal fine non è di principio possibile ottenere sequestri e

divieti di pagamento sulla base di un provvedimento cautelare ai sensi degli

art. 261 seg. CPC (Hohl, Procédure

civile, Tome II, 2a ed., n. 1748 p. 320, Trezzini,

Provvedimenti cautelari in base al CPC, 2015, n. 108). Ovvero, una misura

cautelare non può servire a garantire un generico diritto di natura pecuniaria

e condurre in tal modo a un “sequestro camuffato”. Se invece i beni di

cui viene richiesto il blocco sono sufficientemente individualizzati e/o

costituiscono l’oggetto medesimo del litigio, la misura cautelare può essere

ammissibile. La conservazione, tramite blocco provvisorio, di un bene o di un

credito rivendicato quale proprietà in una causa di merito, sufficientemente

individualizzato e oggetto del litigio, non è contraria al diritto federale (IICCA

del 2 maggio 2024, inc. 12.2024.6, consid. 8.1 con riferimenti).

4.2.3

Determinare se la parte

istante persegua una misura cautelare (inammissibile) nel senso degli art. 261

segg. CPC a garanzia di un credito pecuniario (ovvero un “sequestro

camuffato”) oppure intenda ottenere una (ammissibile) garanzia di un

credito reale non è sempre evidente (Bühler/Trachsel,

Der "verkappte" Arrest in: Catelli/Sunaric [curatori], Vorsorgliche

Massnahmen – Fallstricke in der Praxis, Zurigo 2023, pag. 88 seg.). Dovendosi

distinguere tra la rivendicazione di un generico credito pecuniario – soggetto

esclusivamente alle misure conservative della LEF (eccezion fatta per i casi

speciali determinati dalla legge [art. 262 lett. e CPC] che pacificamente non

ricorrono nella fattispecie), come ha in sostanza ritenuto il primo giudice –

oppure di una pretesa individualizzata di valore pecuniario (accessibile a una

misura conservativa nel senso degli art. 261 segg. CPC, come pretende

l'appellante), v'è da considerare – come ha rilevato la CEF nella nota sentenza

del 26 febbraio 2025 (inc. 14.2024.135, consid. 5.1 in fine con riferimento

alla DTF 118 Ib 314 consid. 2c) – che i fondi depositati sul conto clienti di

un notaio non sono individualizzati, a differenza di quanto avviene per le

banconote poste in una busta sigillata oppure per i marenghi d'oro inseriti in

una cassetta di sicurezza (Sprecher

in: Basler Kommentar, ZPO, 4a edizione, n. 6 ad art. 269 CPC; Trezzini in: Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 7

ad art. 269). Anche se i soldi sono stati accreditati su di un determinato

conto, ciò non significa che possano essere connessi allo stesso in virtù di un

legame (per così dire) di natura reale (Trezzini

in: Commentario, loc. cit. con riferimento a STF 5A_853/2013 del 23

maggio 2014 consid. 3.3). Non si disconosce che in passato il Tribunale

federale ha già avuto modo di tutelare il blocco di conti bancari in virtù di

misure cautelari fondate sul diritto processuale cantonale (v. SJ 2001 I pag.

4). Se ciò sia ancora possibile sotto l'egida del CPC (federale) è tuttavia

dubbio alla luce della chiara riserva dell'art. 269 lett. a. E quand'anche ciò

fosse possibile, tale facoltà sarebbe, comunque sia, limitata al caso in cui il

denaro o i titoli bloccati sul conto in questione abbiano un legame diretto con

l'oggetto della lite, ovvero laddove il richiedente pretende esserne il proprietario/titolare

o disporre di un diritto reale su di essi (come era stato il caso nella

ricordata sentenza del Tribunale federale pubblicata nella SJ 2001 I pag. 4, in

cui le parti si contendevano la proprietà/titolarità del conto in questione,

oppure in quella [STF 4A_634/2012 del 15 gennaio 2013] citata da Trezzini [in: Commentario, loc. cit.] in

cui la banca aveva ottenuto il blocco del conto di un suo ex dipendente sul

quale disponeva di un diritto di pegno e di cui l'interessato aveva chiesto lo

sblocco mediante un'azione possessoria nel senso dell'art. 927 CC]). Solo in eventualità

– eccezionali – del genere il blocco dei beni non serve infatti a garantire

l'esecuzione di un credito pecuniario ma mira a preservare l'oggetto del

litigio nel senso tradizionale delle misure provvisionali conservative (così

espressamente: Kessler, Le droit

de suite et sa reconnaissance selon la Convention de La Haye sur les trusts,

Zurigo 2011, pag. 294 segg.). Ciò che, già a prima vista, non si avvera per i

fondi depositati presso il notaio AO3.

Nulla di diverso si evince

del resto dalla giurisprudenza cantonale (cfr. ad esempio le sentenze del

Tribunale cantonale friborghese 101 2019 335 del 13 gennaio 2020 consid. 2.2 e

2.3

[concernente proprio una richiesta – negata – di blocco cautelare di fondi

sul conto clienti di un notaio a garanzia del minor valore di un immobile difettoso],

dell'Obergericht del Canton Turgovia del 28 maggio 2021, pubblicata in:

RBOG 2021 pag. 50, e dell'Obergericht del Canton Zurigo LF 150028 del 3

settembre 2015 consid. 2.3) e dalla dottrina in materia (cfr. in particolare Sprecher, op. cit., n. 4a ad art. 269

CPC, secondo cui ogni misura cautelare volta – come in concreto – a garantire

l'incasso di un credito pecuniario riguarda la procedura esecutiva e soggiace

alle disposizioni della LEF; v. pure Abt/Bleskie,

Sicherung und Durchsetzung von Vermächtnisansprüchen: ZGB, ZPO und/oder SchKG?

in: AJP 2020 pag. 857). Né può entrare in linea di conto la soluzione prevista nella

sentenza del 2 maggio 2024 (inc. 12.2024.6) di questa Camera, decisivo in

quella particolare vertenza essendo stato il comportamento abusivo (art. 2 CC)

del venditore che da un lato intendeva svincolarsi – per un presunto vizio

della volontà – da un diritto di compera da lui concesso e continuava a

occupare i fondi in questione ma dall'altro rivendicava il saldo del prezzo di

vendita bloccato sul conto del notaio.

4.2.4

Ne segue, a un sommario

esame, che la decisione impugnata che ha reputato che la misura cautelare in

rassegna mirava a garantire un generico diritto di natura pecuniaria e a

ottenere così un inammissibile sequestro camuffato, resiste alla critica.

4.3

Quanto all'obiezione secondo

cui il chiesto provvedimento cautelare costituiva una forma di tutela della

corretta esecuzione del contratto con particolare riguardo alle clausole 5.2 e

5.3

e questa Camera avrebbe confermato tale impostazione nella sentenza del 28

agosto 2023 (inc. 12.2023.50) nella misura in cui aveva precisato che, fosse

emerso un saldo favorevole all'acquirente a seguito della difettosità

dell'immobile, il notaio avrebbe avuto il diritto e il dovere di trattenere

l'importo contestato fino a istruzioni congiunte delle parti o a una decisione

giudiziaria definitiva, l'appellante perde di vista un elemento fondamentale.

L'obiter dictum in questione era stato formulato nell'esclusivo contesto

della richiesta di deposito giudiziale avanzata dal notaio AO3 che sia il

Pretore aggiunto sia questa Camera (inc. 12.2023.50) – che è entrata nel merito

dell'appello a mero titolo abbondanziale dopo averne rilevato l'irricevibilità

per carenza di motivazione (loc. cit., consid. 7) – hanno respinto in quanto

l'istante non poteva trovarsi in uno stato di incertezza non colposa sulla

persona del creditore e non poteva fare capo quindi a tale istituto giuridico.

A parte ciò, se il

passaggio menzionato dall'appellante poteva fors'anche dare adito a qualche interrogativo

(loc. cit., consid. 9: "In effetti, se a seguito dell’espletamento

delle formalità di sua competenza [e ciò, ma solo a titolo di ipotesi, anche a

seguito della presunta difettosità dei fondi compravenduti o di presunte altre

inadempienze dei venditori riferite a quanto da loro promesso nei punti 5.2 e

5.3

nell’atto pubblico], fosse risultato un saldo positivo [ossia a favore dei

venditori], l’istante avrebbe senz’altro potuto e dovuto corrisponderlo ai

venditori; se, invece, a seguito dell’espletamento di quelle medesime formalità

fosse risultato un saldo negativo [ossia a favore dell’acquirente], essa, in

assenza di un’esplicita pattuizione tra le parti in tal senso, non avrebbe

potuto e dovuto versare nulla a nessuno, ma semmai solo trattenere

quell’importo presso di sé [ciò che l’acquirente le aveva chiesto di fare con

il doc. B] in attesa di istruzioni congiunte delle parti contraenti o di una

decisione giudiziaria"), ogni dubbio residuo era fugato dalla

conclusione – omessa dall'appellante nel suo memoriale – di quello stesso

considerando, stando al quale "In definitiva, in assenza nell’atto

pubblico di un’esplicita clausola contrattuale che permetteva e imponeva

all’istante di corrispondere all’acquirente un eventuale saldo a suo favore,

essa, che oltretutto era una notaia per cui poteva prevalersi dell’istituto del

deposito giudiziale solo in casi eccezionali, avrebbe dovuto rilevare che al

momento attuale le uniche persone a cui avrebbe eventualmente potuto

corrispondere il saldo, e che dunque eventualmente potevano essere i suoi

creditori, sia pure per un importo non certo, erano i venditori". Nessuna

pattuizione incaricava o autorizzava il notaio a trattenere il saldo del prezzo

di compravendita a garanzia di eventuali difetti o inadempienze contrattuali

dei venditori. Come rettamente rilevato dalla CEF (inc. 14.2024.135, consid.

6.3), infatti, l'incarico affidato al notaio congiuntamente dalle parti al

punto 2.2 non si riferiva ai punti 5.2 e 5.3 né prevedeva che dal saldo da

versare ai venditori andassero dedotte o trattenute somme a garanzia di

eventuali pretese risarcitorie dell'acquirente o di indennizzo di un eventuale minor

valore dei fondi venduti in ragione della loro difettosità. Anche sotto questo

aspetto, dunque, l'appello è destinato all'insuccesso.

5.

Dovendosi concludere

che la misura richiesta costituiva, a un esame di verosimiglianza, un inammissibile

"sequestro camuffato" e che l'istante non poteva desumere

nulla in suo favore dalla ricordata decisione di questa Camera in materia di

deposito giudiziale, l'esame circa l'adempimento dei presupposti – cumulativi -

dell'art. 261 CPC si rivela a questo punto superfluo. Non occorre dunque

vagliare oltre le censure ricorsuali sollevate a questo proposito a pag. 7 seg.

dell'appello. Basti – ad ogni buon conto – il rilievo che l'istante prospetta

un pregiudizio patrimoniale normalmente risarcibile in denaro, il quale per

apparire "difficilmente riparabile" nel senso dell'art. 261

cpv. 1 lett. b CPC deve risultare di complessa quantificazione, di ardua

dimostrazione o di incerta riscossione (RtiD II-2016 pag. 642 consid. 2; cfr.

al riguardo pure Sprecher, op.

cit., n. 34 ad art. 261 CPC). Estremi che l'appellante non fa valere e che

tanto meno risultano, a un sommario esame, verosimili.

6.

Nell'ipotesi – che

si realizza in concreto – del rigetto dell'appello, l'istante chiede almeno di

riformare il giudizio sulle spese di primo grado, nel senso di ridurre la tassa

di giustizia da fr. 10'000.- a fr. 5'000.- (oltre a fr. 500.-, non contestati,

per la decisione supercautelare) e di moderare le ripetibili a suo carico da

fr. 20'000.- a fr. 5'000.-.

6.1

Nel giudizio impugnato

il Pretore aggiunto ha fissato gli importi indicati in ragione dell'elevato

valore di causa e della manifesta infondatezza dell'istanza ch'egli ha finanche

dichiarato temeraria a fronte di una situazione giuridica da lui reputata

"lampante" e accertata da svariate autorità con decisioni

passate in giudicato. Egli ha considerato l'istanza "palesemente

sprovvista di buon diritto" e fondata su una urgenza apparentemente di

sola facciata che aveva costretto i convenuti a difendersi e generato lavoro

inutile alla Pretura (loc. cit., pag. 9).

6.2

AP1 contesta la

temerarietà della sua iniziativa processuale che a suo avviso si fondava sulla

possibilità riconosciuta dal notaio rogante di trattenere una parte

dell'importo contestato fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di

una decisione giudiziaria definitiva, era stata finanche enunciata nel noto

considerando 9 della decisione di questa Camera in materia di deposito

giudiziale ed era pure stata inizialmente accolta nell'ambito della presente

procedura cautelare dal Pretore aggiunto in via supercautelare e dal giudice

delegato di questa Camera con la decisione sull'effetto sospensivo. L'aver

attribuito un peso eccessivo a una insussistente temerarietà dell'istanza per

determinare l'importo delle spese giudiziarie rende quindi a suo parere

manifestamente sproporzionata la decisione impugnata. Per quel che concerne poi

il dispendio causato, l'interessata fa valere che in poco più di due mesi di

durata della procedura di prima istanza le parti hanno effettuato un unico

scambio sostanziale di scritti e che l'oggetto della procedura non denotava

elementi tali da richiedere approfondimenti complessi né competenze specifiche.

Onde la necessità di moderare le spese giudiziarie nei limiti richiesti

(memoriale, pag. 4 a 6).

6.3

Per giurisprudenza

invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore

(aggiunto) gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso

di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi

attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe applicabili. Addirittura,

quando esiste una tariffa o una norma legale che ne fissa il minimo e il

massimo, il giudice è tenuto a motivare la sua decisione unicamente se non si

attiene a tali limiti, se la parte interessata invoca degli elementi

straordinari o qualora (per quanto riguarda le ripetibili) il giudice si scosti

dalla nota d’onorario prodotta e conceda un importo inferiore o superiore a

quelli abituali (DTF 139 V 496 consid. 5.1; STF 4A_361/2015 del 14 settembre

2016.

consid. 8; più recentemente: IICCA del 17 aprile 2023, inc. 12.2023.16

consid. 18 con rinvii).

6.4

Ciò posto, quand'anche

il giudizio del Pretore aggiunto sulla temerarietà dell'istanza cautelare possa

apparire severo, nel suo esito la determinazione delle spese giudiziarie

risulta sostenibile. Per quel che è della tassa di giustizia giova ricordare

che, trattandosi di provvedimenti cautelari, essa è fissata tra fr. 100.- e fr.

20'000.- (art. 10 LTG). Ora, considerato l'ingente valore di causa (fr.

956'848.65) come pure la complessità media della medesima (cfr. sopra, consid.

4.2.3) e uno scambio di allegati composto da un'istanza di 8 pagine e da una

risposta di 18 pagine, cui è seguita una replica spontanea di 8 pagine e una

duplica spontanea di 2 pagine, l'apprezzamento del primo giudice non appare

eccessivo. Fra il minimo e il massimo della tariffa soccorre, per altro, come

parametro di riferimento, il valore litigioso su cui si fonda l'art. 9 cpv. 1

LTG per definire la tassa di giustizia nelle procedure sommarie (ICCA del 17

aprile 2019, inc. 11.2017.85, consid. 9). Dandosi un valore litigioso di fr.

956'848.65, la tassa di giustizia sarebbe stata compresa tra fr. 7'500.- e fr.

20'000.- (la metà di quella prevista per le procedure ordinarie di identico

valore: art. 7 cpv. 1 LTG). Ne discende che una tassa di giustizia di fr.

10'000.- si situa nella fascia medio-bassa mentre una tassa di fr. 5'000.-,

come quella invocata dall'appellante, sarebbe finanche inferiore al minimo previsto

per le procedure sommarie, come fanno notare a ragione AO2 e AO1 (risposta

all'appello, pag. 15). Al riguardo l'appello cade dunque nel vuoto.

6.5

Per quanto attiene

alle ripetibili, dandosi un valore di causa di fr. 956'848.65, l'indennità

varia dal 4 al 6% del medesimo (art. 11 cpv. 1 RTar), fermo restando – come

rilevano AO2 e AO1 (loc. cit.) – che “nelle procedure speciali civili e di

esecuzione e fallimenti” – tra le quali rientra il rito sommario dei

provvedimenti cautelari secondo la terminologia del vecchio Codice di procedura

civile ticinese (ICCA dell'8 novembre 2019, inc. 11.2018.132, consid. 11c) – le

ripetibili sono fissate tra il 20 e il 70% dell'importo calcolato secondo il

cpv. 1 (art. 11 cpv. 2 lett. b RTar). Ciò posto, l'indennità riconosciuta dal

Pretore aggiunto, ancorché di importo cospicuo, si situa nella fascia

medio-bassa dei parametri così fissati (circa il 5% secondo l'art. 11 cpv. 1 e

il 40% secondo l'art. 11 cpv. 2 lett. b RTar). Senza contare che essa dovrebbe

comprendere anche le spese (art. 6 RTar) e l'IVA (art. 14 RTar). Considerate

anche la difficoltà (media) della lite e l'ampiezza del lavoro originato

(sopra, consid. 6.4), l'indennità assegnata dal primo giudice non può pertanto

dirsi esagerata.

7.

Ne segue che

l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese seguono la soccombenza

dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) che rifonderà a AO2 e AO1 – ma non al

notaio AO3 che non ha formulato proprie richieste ma si è rimesso al giudizio

di questa Camera – un'adeguata indennità per ripetibili. Il valore litigioso,

determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale, supera agevolmente

i fr. 30'000.- previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

8.

Con la conferma

della decisione cautelare di prima sede decade la decisione 11 dicembre 2024

con cui questa Camera ha ripristinato provvisoriamente, in pendenza di appello,

la decisione supercautelare 25 settembre 2024 del Pretore aggiunto.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. Nella misura in cui

è ricevibile, l’appello 11 dicembre 2024 (con il reclamo integrato 19 dicembre

2024) di AP1 è respinto.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, di fr. 8'000.-, sono a carico dell’appellante che

rifonderà a AO2 e AO1 complessivi fr. 8’000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

- avvocati PA1 e PA2 ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è

ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,

o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92

cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il

ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Contro

le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere

soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine di

ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non

nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure

provvisionali.