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Decisione

12.2024.18

Appalto, fornitura e posa di due cucine; malfunzionamento della cappa aspirante, azione di riparazione

13 maggio 2024Italiano25 min

per oggetto la fornitura e posa di due cucine presso la sua abitazione (rispettivamente

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.18

Lugano

13 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.246 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 25 giugno 2018 da

AO

1

(già

K__________ SA, Lugano)

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinato dagli avv. PA

1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna

del convenuto al pagamento di fr. 10'500.- oltre

interessi del 5% dal 7 luglio 2017 quale

saldo della mercede nonché il rigetto definitivo

dell’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di Lugano;

domande avversate dal convenuto, che ha

postulato la reiezione della petizione e con

azione riconvenzionale 12 settembre 2018

ha chiesto l’accertamento dei difetti

dell’opera, la condanna dell’attrice al

loro risanamento e al pagamento in suo favore di

un imprecisato importo in CHF (da porre

in compensazione con la pretesa attorea) e, in

difetto di esecuzione, l’autorizzazione

a far eseguire i lavori di risanamento a terzi a

spese della controparte, con relativo

anticipo dei costi;

vista la decisione 22 dicembre 2023 con

cui il Pretore ha parzialmente accolto la

petizione, condannando AP 1 a pagare ad AO

1 fr.

10'500.- oltre interessi del 5% dal 10

settembre 2017 (con contestuale rigetto definitivo

dell’opposizione al PE n. __________ in

tale misura), e ha parzialmente accolto l’azione

riconvenzionale, condannando AO 1 a

sanare uno dei difetti

lamentati da AP 1 entro il termine di 30

giorni e, in difetto di esecuzione,

autorizzando quest’ultimo a far eseguire

i lavori di risanamento a terzi a spese della

controparte;

appellante AP 1 con appello 1° febbraio 2024, con cui

chiede la riforma

del querelato giudizio nel senso di

accogliere la petizione limitatamente a fr. 6'700.- e di

accertare i difetti di esecuzione da lui

esposti, condannando la controparte a sanarli e

a corrispondergli fr. 4'800.- e, in

difetto di esecuzione, di autorizzarlo a far eseguire i

lavori da terzi a spese della

controparte, mantenendo al contempo l'opposizione

interposta al PE no. __________, con

protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le

sedi;

mentre AO 1 con risposta 11 marzo 2024

ha chiesto la reiezione

del gravame (nella misura della sua

ricevibilità), con protesta di tasse, spese e ripetibili

di seconda sede;

viste altresì la replica spontanea 25

marzo 2024 dell’appellante e la duplica spontanea

8 aprile 2024 dell’appellata;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

In data 15 settembre 2015 AP 1

ha concluso con K__________ SA i contratti n. 903/2015 e n. 904/2015, aventi

per oggetto la fornitura e posa di due cucine presso la sua abitazione (rispettivamente

“cucina padronale” e “dispensa”/“cucina di servizio”) di marca “__________” e dei

relativi elettrodomestici per fr. 43'200.- (importo poi aumentato di fr.

3'600.- nel gennaio 2016 a seguito di una modifica di ordinazione) e fr.

26'900.- (doc. C).

B.

Il 6 ottobre 2016 il contratto

n. 903/2015 (cucina padronale) è stato sostituito da quello n. 903.1/2015 per

un importo pari a fr. 51'300.- (doc. 3), mentre il contratto n. 904/2015 (cucina

di servizio) da quello n. 904.1/2015 per un importo di fr. 29'100.- (doc. 10).

C.

Il 31 maggio 2017 K__________

SA ha invano sollecitato AP 1 a versare il saldo della mercede, pari a

complessivi fr. 10'500.- (fr. 6'900.- + fr. 3'600.-, cfr. doc. E), e in data 8

agosto 2017 ha fatto spiccare nei suoi confronti il PE n. __________ dell’UE di

Lugano per ottenere il versamento di tale importo, al quale l’escusso si è

tempestivamente opposto (doc. H).

D.

AP 1 ha contestato la

quantificazione del saldo, a suo modo di vedere ammontante a soli fr. 6'700.-,

e ne ha condizionato il pagamento alla risoluzione di una serie di problemi da

lui riscontrati, fra cui danni a ripiani d’appoggio/al piano di lavoro,

l’insufficiente aspirazione della cappa a scomparsa laterale montata nella

cucina padronale e la mancata posa, nella cucina di servizio, di una clappa di

ritegno dell’aria (doc. F, 5).

E.

Il 14 giugno 2018 K__________

SA è stata radiata dal Registro di commercio in seguito alla fusione con AO 1,

la quale ne ha ripreso la totalità degli attivi e passivi.

F.

Previo inoltro dell’istanza di

conciliazione 13 febbraio 2018 e ottenimento dell’autorizzazione ad agire 8

giugno 2018 (doc. B), il 25 giugno 2018 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 dinnanzi

alla Pretura di Lugano per ottenerne la condanna al pagamento del saldo

scoperto di fr. 10'500.- oltre interessi del 5% dal 7 luglio 2017, e ha

postulato il rigetto definitivo dell’opposizione da lui interposta al PE n. __________.

G.

Con risposta 4 settembre 2018 ha

postulato la reiezione integrale della petizione. In occasione dell’udienza del

12 settembre 2018 egli ha integrato il proprio scritto, chiedendo di accogliere

la pretesa avversa limitatamente a fr. 6'700.-, ovvero ponendovi in

compensazione l’importo di fr. 3'800.- pari alle spese da lui già sostenute per

ovviare a difetti imputabili alla controparte (assenza di fasce di tamponamento

laterali). Contestualmente, ha formulato un’azione riconvenzionale, con cui ha

chiesto l’accertamento dei difetti di esecuzione dell’opera e la condanna di AO

1 a sanarli, segnatamente quelli della cucina padronale relativi alla cappa a

scomparsa (proposta dalla controparte rassicurandolo sulla sua efficienza e

dotata, dietro sovraprezzo, di un motore più potente, e ciò malgrado

malfunzionante) e al piano “top” in quarzo (sbeccato), nonché l’assenza nella cucina

di servizio della necessaria clappa di ritegno dell’aria. Egli ha inoltre

chiesto di condannare la controparte a corrispondergli un imprecisato importo

in CHF per la realizzazione di quest’ultima opera (pure da porre in

compensazione con la sua pretesa) come pure di autorizzarlo, in difetto di

esecuzione, a far eseguire i lavori di risanamento a terzi a spese della controparte.

H.

Con risposta riconvenzionale

27 settembre 2018 AO 1 si è integralmente opposta alle pretese avverse,

sostenendo in particolare che la cappa aspirante a scomparsa, liberamente

scelta da AP 1 e da lui preferita ad una cappa “normale”, non presenterebbe

alcun difetto (in ogni caso segnalato tardivamente). A suo modo di vedere,

neppure il piano “top” sarebbe difettoso, mentre l’assenza della clappa di ritegno

dell’aria nella cucina di servizio (pure segnalata tardivamente) non le sarebbe

imputabile in quanto non prevista contrattualmente. Essa ha infine negato di

dover sopportare i costi sostenuti da AP 1 per la sistemazione delle fasce di

tamponamento e di doverli dedurre dalla sua mercede, non essendo mai stato

raggiunto un accordo in tal senso e non derivando tali lavori da difetti

dell’opera.

I.

Con replica spontanea 16

ottobre 2018 AP 1, oltre a riconfermarsi nella sua posizione, ha prodotto una

fattura di fr. 469.80 relativa all’installazione della clappa di ritegno dell’aria,

fatta realizzare da terzi.

J.

Durante la fase istruttoria, è

stato ordinato l’allestimento di una perizia giudiziaria da parte dell’arch. F__________

relativa ai difetti di esecuzione e all’assenza di caratteristiche essenziali

di quanto fornito e posato da AO 1, sfociato nella perizia 10 ottobre 2022 e

nella relativa delucidazione 2 giugno 2023.

K.

Emergendo dal referto

peritale, in relazione al malfunzionamento della cappa aspirante, una

potenziale responsabilità della V__________ Sagl quale società che aveva

provveduto alla consulenza e progettazione dell’impianto di aereazione della

cappa, in data 4 gennaio 2023 AP 1 le ha denunciato la lite. Quest’ultima ha

tuttavia rinunciato a intervenire.

L.

Terminata la fase istruttoria,

AO 1 ha prodotto il proprio allegato conclusivo scritto in data 13 ottobre 2023,

e AP 1 in data 16 ottobre 2023.

M.

Con decisione 22 dicembre 2023

il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP 1 a versare ad AO

1 l’importo di fr. 10'500.- oltre interessi del 5% dal 10 settembre 2017,

pronunciando in tale misura il rigetto definitivo dell’opposizione interposta

al PE n. __________ dell’UE di Lugano e ponendo le spese processuali (fr.

2'500.-, già comprensive di quelle della procedura di conciliazione) a carico

del primo, pure obbligato a rifondere alla controparte fr. 1'500.- di

ripetibili.

Contestualmente,

il Pretore ha parzialmente accolto

l’azione riconvenzionale, condannando AO 1 a sanare a regola d’arte la

sbeccatura sul piano top in quarzo nel termine di 30 giorni dalla crescita in

giudicato della decisione e autorizzando AP 1, in difetto di tempestiva

esecuzione, a far eseguire i lavori di risanamento a terzi a spese della

controparte. Le spese processuali di fr. 12’000.- (già comprensive di quelle

relative alla perizia, di fr. 10'147.-) sono state poste a carico di AO 1 in

ragione di fr. 1'000.-. e di AP 1 in ragione di fr. 11'000.-, con obbligo per

quest’ultimo di rifondere alla controparte fr. 900.- a titolo di ripetibili

parziali.

N.

Con appello 1°

febbraio 2024 AP 1 è insorto contro il citato giudizio, chiedendone la riforma

nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 6'700.- ma di mantenere

al contempo l'opposizione interposta al PE no. __________, accertare i difetti

di esecuzione da lui esposti e condannare AO 1 a sanarli (segnatamente quelli

relativi alla cappa aspirante) e a corrispondergli fr. 4'800.- “per gli

interventi sulla cappa a scomparsa” nonché, in difetto di esecuzione, di autorizzarlo a far eseguire il risanamento

da terzi a spese della controparte, con protesta di tasse, spese e ripetibili

di entrambe le sedi.

O.

Con risposta 11 marzo 2024 AO

1 ha proposto la reiezione del gravame (nella misura della sua ricevibilità),

con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado.

P.

Con replica spontanea 25 marzo

2024 AP 1 ha ulteriormente approfondito le proprie tesi.

Con duplica spontanea 8 aprile 2024 AO 1 si è

riconfermata nella propria risposta all’appello.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). I termini di impugnazione e risposta sono entrambi di 30

giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC).

Nel caso concreto, il valore litigioso della

controversia è senz’altro superiore a fr. 10’000.- (cfr. art. 94 cpv. 1 CPC).

L’appello 1° febbraio 2024 contro la decisione 22 dicembre 2023 (notificata il

2.

gennaio 2024), è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie, v. art.

145.

cpv. 1 lett. c CPC) così come sono tempestive la risposta all’appello 11

marzo 2024, la replica spontanea 25 marzo 2024 e la duplica spontanea 8 aprile

2024.

2.

Con l’impugnata decisione, il

Pretore ha innanzitutto qualificato il contratto quale appalto, essendo la

progettazione e realizzazione delle

due cucine su misura e il loro montaggio predominanti rispetto alla fornitura

di materiale. Ha poi rilevato che AP 1 ha confermato l’ammontare della mercede

e perlomeno un importo residuo di fr. 6'700.-, invocando i diritti alla compensazione

e alla garanzia per difetti dell’opera.

Sul primo tema, giusta gli accertamenti pretorili AP 1

non ha dimostrato l’esistenza di un accordo fra le parti (neppure evincibile

dal suo interrogatorio) di dedurre dalle fatture emesse da AO 1 i costi da lui sostenuti

(fr. 3'800.- complessivi) per le fasce di tamponamento. Piuttosto, è emerso che

egli aveva chiesto alla controparte di non compiere tale lavoro (dunque non

conteggiato nella fattura) siccome intenzionato a farlo eseguire privatamente,

e che la possibile deduzione era stata ventilata solo successivamente in

seguito a trattative bonali che tuttavia non avevano avuto buon esito (testi M__________,

G__________ e F__________, interrogatorio di A__________). Il giudice di prima

sede ha pertanto concluso che la pretesa di fr. 10'500.- di AO 1 non necessita

di essere ulteriormente provata e va considerata interamente dovuta, con

interessi decorrenti dalla notifica del precetto esecutivo (10 settembre 2017).

Quanto al secondo tema, il Pretore ha in primo luogo

osservato che la notifica dei difetti è da ritenersi tempestiva (art. 367 CO),

rispettivamente che AO 1 ha rinunciato a prevalersi di un’eventuale tardività

della notifica eseguendo interventi di riparazione senza sollevare alcuna

riserva. In secondo luogo, il primo giudice ha rilevato che AP 1 era gravato

dall’onere di dimostrare l’esistenza di difetti imputabili alla AO 1. Pur

avendo il perito giudiziario confermato che la capacità aspirante complessiva della cappa a scomparsa è insufficiente,

egli ha altresì osservato che ciò è imputabile ai difetti dell’impianto di

ventilazione progettato dalla V__________ Sagl e che senza i difetti

riscontrati nelle condotte, la portata d’aria indicata sulle schede del

fabbricante della cappa sarebbe verosimilmente stata raggiunta (con conseguente

aspirazione sufficiente, cfr. perizia, risposta al quesito 1.13). Il Pretore

non ha omesso di considerare che, giusta gli accertamenti peritali, il piano di

cottura posato da AO 1 (di forma tradizionale ovvero composto da 4 piastre

disposte 2X2, e generatore di grandi quantità di calore, vapore e odore) non è adatto

alla cappa prescelta, che sarebbe piuttosto stata da combinare con un piano di

cottura “a panorama”, ovvero con le piastre disposte lungo una linea singola (perizia,

risposta al quesito 1.9); egli ha tuttavia ritenuto la circostanza ininfluente,

giacché anche con tale piano di cottura l’aspirazione della cappa non sarebbe

probabilmente migliorata viste le problematiche ai condotti, il cui risanamento

può invece portare a un considerevole miglioramento. Il Pretore ha pure osservato

che il perito ha ritenuto la cappa idonea ad assolvere il proprio compito in

maniera sufficiente anche in cucine a isola ubicate in locali “open space”

(perizia, risposta al quesito 1.11), rispettivamente ha ritenuto non dimostrato

che una cappa a scomparsa abbia una capacità di aspirazione inferiore a una

cappa tradizionale.

Il giudice di prime cure ha nel seguito osservato che

la clappa di ritegno dell’aria (valvola

di non ritorno dell’aria esterna) nella cucina di servizio non faceva parte

della dotazione standard della cappa aspirante e non era prevista

contrattualmente, come pure che non è dimostrato che essa fosse nella

fattispecie necessaria.

Infine, il Pretore ha accertato un difetto (sbeccatura

e rifinitura irregolare) al piano di cucina (“top”) in quarzo imputabile ad AO

1.

e da riparare.

3.

Con la sua impugnativa, AP 1 critica

innanzitutto il Pretore per non aver ammesso la compensazione da lui invocata,

rilevando che la deduzione dalla mercede di fr. 3'800.- era stata concordata

fra le parti, come attestato dal teste F__________, dal doc. 5 e dal suo

interrogatorio, prove che il primo giudice avrebbe trascurato, motivando in

maniera insufficiente la propria decisione.

4.

Il diritto di essere sentiti

garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. impone all'autorità di motivare la sua

decisione. Secondo la giurisprudenza, è sufficiente che essa menzioni, almeno

brevemente, le ragioni che l’hanno guidata e sulle quali ha basato la sua

decisione, affinché la parte interessata possa apprezzarne la portata e

contestarla con piena cognizione di causa. L'autorità non è obbligata a esporre

e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure presentati dalle

parti, ma può invece limitarsi a quelli che ritiene rilevanti. Se le ragioni

che l’hanno guidata possono essere individuate, il diritto a una decisione

motivata è rispettato, anche se la motivazione è errata (STF 4A_145/2021 del 27

ottobre 2021 consid. 4.1, 4A_209/2022 del 7 giugno 2023 consid. 4.2).

5.

Ora, nella presente fattispecie,

come già sopra esposto al consid. 2 (a cui si rinvia), il Pretore ha motivato

la sua decisione di non ammettere un accordo fra le parti relativo alla

deduzione dalla mercede di fr. 3'800.-, considerando non solo le dichiarazioni

di F__________ ma ad esempio anche quelle di A__________, che l’appellante

omette di considerare. Quest’ultimo in ogni caso non pretende che l’assenza

delle fasce di tamponamento sia una carenza imputabile alla controparte,

rispettivamente non contesta di avere indicato lui medesimo alla AO 1 di non

posarle e che dunque le stesse erano state escluse dalla fatturazione. Quanto

alle trattative successivamente intavolate, il doc. 5 è un’e-mail ove AP 1

sosteneva che fosse intervenuto un accordo relativo alla riduzione della mercede

vincolato a precise condizioni. Sia F__________, dipendente di AO 1 (verbale del 6 settembre 2019, p. 3), sia A__________,

presidente del suo CdA (verbale di udienza 14 maggio 2019, p. 2) hanno

confermato che vi era una disponibilità a tal riguardo, ma hanno altresì

aggiunto che l’accordo non si è per finire concretizzato a causa di divergenze su taluni aspetti, fra cui le tempistiche

di corresponsione del saldo e l’estensione degli oneri di riparazione in capo

ad AO 1. Non risultando dimostrato che le parti si fossero accordate su tutti i

punti essenziali dell’accordo, le tesi dell’appellante non possono pertanto

essere seguite.

6.

Quanto ai difetti dell’opera,

l’appello verte unicamente sulla cappa aspirante. E meglio, AP 1 evidenzia

innanzitutto che la sua efficienza era un aspetto per lui determinante, che

egli non era in grado di valutare quale modello fosse il più idoneo (dovendosi

affidare a quanto illustrato e promesso dalla controparte), che la capacità di

aspirazione di una cappa a scomparsa, rispetto a una cappa tradizionale, era già

stata messa in dubbio e che la sua posa è avvenuta solo in ragione delle

rassicurazioni ricevute dal progettista di AO 1, che aveva garantito la sua

funzionalità. Tali aspetti, evidenziati dai testi L__________, G__________ e M__________

oltre che dal suo interrogatorio, sarebbero stati trascurati dal Pretore,

sicché la motivazione della decisione di primo grado sarebbe carente.

L’appellante inoltre contesta che la responsabilità

per il malfunzionamento della cappa sia attribuibile alla V__________ Sagl e rimprovera

al Pretore l’errata ripartizione

dell’onere della prova, la violazione del suo diritto alla prova e un

errato apprezzamento delle prove. Il primo giudice si sarebbe a torto fondato su

un giudizio di verosimiglianza basato esclusivamente su un referto peritale

contraddittorio, inconcludente e incompleto, peraltro interpretandolo in

maniera errata giacché: il perito non ha potuto stabilire con certezza (ma solo

per ipotesi, cfr. risposta a quesito peritale 1.13) che, in caso di risoluzione

dei difetti di ventilazione, la cappa avrebbe raggiunto il grado di aspirazione

promesso; la stessa esistenza delle aspirazioni e infiltrazioni parassitarie nei

condotti non è stata oggetto di compiuta indagine, poiché i canali interessati

sono stati ritenuti dal perito non più accessibili; secondo il perito,

indipendentemente dalla risoluzione di tali problemi, la cappa aspirante a

scomparsa non è idonea al piano di cottura prescelto, che avrebbe dovuto essere

del tipo “panorama” (cfr. risposte a quesiti peritali 1.9 in combinazione con

1.11).

L’appellante rimprovera altresì al primo giudice di

non aver accolto (se non in minima parte), con l’ordinanza 10 febbraio 2023, le

domande di delucidazione da lui formulate con scritto 7 novembre 2023 (recte:

2022) in relazione ai quesiti 1.2, 1.10 e 1.11, rispettivamente di non essersi

attivato, anche d’ufficio, per chiarire definitivamente a chi sia imputabile il

difetto e se la cappa, indipendentemente dal sistema di ventilazione, sia in

ogni caso inidonea, in particolare in considerazione del piano di cottura

installato. Ciò costituirebbe una violazione degli art. 187 e 188 cpv. 2 CPC e

imporrebbe l’assunzione di una controperizia in seconda sede giusta l’art. 316

CPC, onde chiarire tale questione e verificare se la cappa a scomparsa sia paragonabile,

per efficacia, a una cappa tradizionale.

L’appellante infine ribadisce la sua richiesta di

condannare la controparte a risolvere il difetto della cappa e postula la corresponsione

di fr. 4'800.- per interventi a tal riguardo.

7.

Nel caso concreto,

l’importanza attribuita da AP 1 all’efficienza della cappa e le eventuali

rassicurazioni fornite da AO 1 sono state ritenute ininfluenti dal primo

giudice, in quanto ha concluso che la cappa era idonea e che essa, una volta

risolti i difetti riscontrati nelle condotte di ventilazione, avrebbe raggiunto

un’aspirazione sufficiente (decisione di prima sede, p. 7). Non è dunque ravvisabile

una carente motivazione per non aver approfondito tali aspetti.

8.

La richiesta di ricevere fr.

4'800.- è stata inserita dall’appellante solamente nel petitum del suo

gravame, e non è sorretta da alcuna motivazione (in particolare che spieghi di

quali interventi si tratti) o riferimento probatorio. Essa inoltre non emerge

dalla decisione pretorile e risulta pertanto nuova senza che l’appellante ne

abbia motivato le condizioni di ammissibilità (art. 317 CPC), nonché

incompatibile con il resto delle richieste di giudizio, ritenuto che egli, se

esige la riparazione, non può cumulativamente pretendere il rimborso dei

relativi costi. La stessa è pertanto da dichiarare irricevibile e non necessita

di essere ulteriormente esaminata.

9.

Anche la censura relativa a

un’errata ripartizione dell’onere della prova non può essere accolta. Il primo

giudice ha correttamente osservato che incombeva a AP 1 l’onere di dimostrare

l’esistenza di difetti alla cappa e la responsabilità di AO 1. Ha concluso che

tale dimostrazione (da apportare con prova piena) manca, essendo la

problematica riscontrata piuttosto imputabile (verosimilmente) alla V__________

Sagl. Ciò non viola l’art. 8 CC.

10.

Quanto alle prove agli atti, i

testi hanno segnalato che la problematica della potenza di aspirazione della

cappa a scomparsa, vista la sua distanza dal piano di cottura, si era già posta

in fase di ordinazione del prodotto, e che AO 1 aveva fatto pertanto eseguire

una progettazione speciale (potenziamento del motore) in modo da garantire

un’aspirazione sufficiente, come riferito dai suoi dipendenti M__________ e F__________

(cfr. verbale del 6 settembre 2019, p. 1 e 3), da G__________ (direzione

lavori, cfr. verbale del 13 novembre 2019, p. 3) e da M__________ (proprietario

della V__________ Sagl, cfr. verbale del 13 novembre 2019, p. 2). Quest’ultimo

ha aggiunto che, anche apportando dei correttivi aggiuntivi, a suo modo di

vedere le prestazioni della cappa a scomparsa non avrebbero comunque potuto

essere pienamente soddisfacenti. Visto il suo interesse all’esito della lite,

le sue affermazioni vanno tuttavia apprezzate con prudenza.

Il perito ha ritenuto che la cappa a scomparsa è

idonea alle dimensioni e alla conformazione di una cucina come quella realizzata

nella fattispecie (del tipo “open space”), purché garantisca un

sufficiente ricambio d’aria e venga utilizzato un piano di cottura adeguato per

dimensioni, distanze e tipo di utilizzo (perizia 10 ottobre 2022, quesito

1.11). Secondo i suoi accertamenti, la portata d’aria della cappa concretamente

posata è adatta alle circostanze (cfr. perizia, quesiti 1.5 e 1.11) ma essa non

può essere raggiunta (con conseguente capacità aspirante insufficiente) a causa

di carenze dei condotti aeraulici, sicché gli interventi di risanamento andrebbero

indirizzati su di essi (perizia, quesiti 1.7 e 1.8). L’appellante non contesta

che la realizzazione di tali condotti fosse di competenza della V__________

Sagl. La problematica potenzialmente attribuibile ad AO 1 è piuttosto l’avere

proposto la combinazione fra una cappa a scomparsa e un piano di cottura

tradizionale, ritenuto che, giusta quanto rilevato dal perito, in presenza di un

simile piano di cottura dotato di piastre “grill e teppan yaki” generatrici di

grande quantità di calore, vapore e odore, una cappa laterale a scomparsa non è

adatta allo scopo ed è piuttosto preferibile posare un piano di cottura del

tipo “panorama” con piastre disposte lungo la linea di aspirazione (perizia, quesito

1.9). Il perito ha poi osservato che la cappa installata non è in grado di

aspirare fumi e vapori da tutte e quattro le piastre (disposte 2x2, ovvero in

stile tradizionale), sia per la carenza di aspirazione che per la distanza

delle zone di cottura (perizia, quesito 1.10). Egli ha però anche aggiunto che

la scarsa prestazione della cappa è imputabile alle problematiche dei condotti,

e che un intervento risolutorio su quel fronte potrebbe verosimilmente portare

a un apprezzabile miglioramento, rispettivamente garantire una corretta

aspirazione anche senza altri interventi (perizia, quesiti 1.8 e 1.13). In sede

di delucidazione, non è stato più chiamato ad approfondire il tema della

compatibilità fra la cappa e il piano di cottura. Piuttosto, ove gli era stato

chiesto di valutare in che misura il funzionamento della cappa è compromesso

dalle problematiche inerenti il sistema di aerazione, egli l’ha giudicato “fortemente

compromesso” (rapporto di delucidazione del 2 giugno 2023, quesito 1b).

11.

A fronte di tutti questi

elementi, dalla perizia emerge effettivamente un problema di compatibilità fra

la cappa prescelta e il piano di cottura tradizionale, nonché il dubbio che la

riparazione del sistema di ventilazione non possa integralmente risolvere i

problemi di aspirazione della cappa (segnatamente

in relazione alle due placche più lontane) e

che pertanto il suo malfunzionamento non possa essere attribuibile

esclusivamente alla V__________ Sagl. Nondimeno, anche volendo ammettere un approfondimento

peritale aggiuntivo sul tema, l’appello risulta carente nella misura in cui non

indica, con la sufficiente precisione, il contenuto dei quesiti di

delucidazione 1.2, 1.10 e 1.11 da lui posti, non si confronta con il contenuto

dell’ordinanza pretorile 10 febbraio 2023 e con le argomentazioni che avevano indotto

il Pretore a respingerli, né li ripropone in questa sede. Ma vi è un più

considerevole ostacolo all’accoglimento della sua richiesta. L’appellante

difatti specifica unicamente che si dovrebbe chiarire a chi sia imputabile il

difetto, se i problemi ai condotti siano realmente decisivi e se la cappa,

indipendentemente dal sistema di ventilazione, debba ritenersi in ogni caso non

idonea, in particolare in considerazione del piano cottura installato (appello,

p. 24 e replica spontanea, p. 11), ma non chiede di determinare se e quali

possibili e adeguati interventi risolutori possano essere semmai imposti ad AO

1, ritenuto che le richieste di giudizio devono essere sufficientemente

concrete e tali da poter essere recepite in un dispositivo, e che quest’ultimo

deve definire e delimitare con la sufficiente precisione gli obblighi in capo

alla parte condannata, in modo che questa sappia quali azioni debba

intraprendere. Ciò a maggior ragione nella presente fattispecie, che non ha per

oggetto lacune costruttive o realizzative tali da poter essere risanate con un

rifacimento o la sostituzione di pezzi difettosi, bensì una situazione più articolata

coinvolgente altre strutture della cucina, e che neppure si sa se possa essere

migliorata, oltre che con la risoluzione delle carenze nei condotti, con altri

accorgimenti (ad esempio potenziamenti al motore o ai ventilatori) oppure

imponga eventualmente la modifica e sostituzione del modello prescelto di cappa

o di piano di cottura, ciò che però AP 1 non ha mai chiesto e che costituirebbe

una modifica dell’oggetto stesso del contratto. Essendo lui medesimo ad avere

la responsabilità di scegliere ed esercitare nelle debite forme i propri

diritti di garanzia, indicare le sue domande di causa e chiedere gli opportuni

mezzi di prova, proponendo in particolare i quesiti peritali onde dimostrare e

concretizzare le sue pretese, è altresì escluso che questa Camera intervenga

d’ufficio per sanare tale lacuna formulando quesiti atti a rimediare

all’assenza di una prova (v. anche STF 4A_572/2018 del 30 marzo 2020 consid.

2.4, 4A_601/2020 dell’11 maggio 2021 consid. 4.3.1 e 4.3.2) o adattando le

richieste di causa; ciò priverebbe la massima

dispositiva e quella attitatoria della loro portata e si porrebbe in contrasto

con gli art. 55, 58 e 152 seg. CPC. Di conseguenza, il gravame non può trovare

accoglimento neppure su questo punto.

12.

Da ultimo, l’appellante con il

suo petitum chiede una diversa ripartizione delle spese processuali e

una diversa assegnazione delle ripetibili, mescolando tuttavia in maniera

confusa e inammissibile, al pto. 1.1.7, quelle dell’azione principale (di cui

non postula la reiezione) e quelle della riconvenzionale, omettendo inoltre di

spiegare i motivi della diversa quantificazione delle ripetibili da lui

proposta. In ogni caso, nella misura in cui postula l’aggravio di determinate

spese, fra cui quelle peritali, a carico della controparte in virtù della sua soccombenza,

la richiesta non può essere seguita alla luce dell’esito negativo dell’appello.

13.

In conclusione, l’appello

dev’essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.

14.

Le spese giudiziarie di

seconda sede seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese

processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 3’000.-.

Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 12 RTar tenuto conto di un

dispendio orario di circa 6 ore, del grado di difficoltà medio della causa, delle

spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 2’500.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

1.

L’appello 1°

febbraio 2024 di AP 1 è respinto.

2.

Le spese processuali della

procedura d’appello, di fr. 3'000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà

all’appellata fr. 2’500.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

;

-

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).