12.2024.18
Appalto, fornitura e posa di due cucine; malfunzionamento della cappa aspirante, azione di riparazione
13 maggio 2024Italiano25 min
per oggetto la fornitura e posa di due cucine presso la sua abitazione (rispettivamente
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.18
Lugano
13 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.246 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 25 giugno 2018 da
AO
1
(già
K__________ SA, Lugano)
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinato dagli avv. PA
1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna
del convenuto al pagamento di fr. 10'500.- oltre
interessi del 5% dal 7 luglio 2017 quale
saldo della mercede nonché il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano;
domande avversate dal convenuto, che ha
postulato la reiezione della petizione e con
azione riconvenzionale 12 settembre 2018
ha chiesto l’accertamento dei difetti
dell’opera, la condanna dell’attrice al
loro risanamento e al pagamento in suo favore di
un imprecisato importo in CHF (da porre
in compensazione con la pretesa attorea) e, in
difetto di esecuzione, l’autorizzazione
a far eseguire i lavori di risanamento a terzi a
spese della controparte, con relativo
anticipo dei costi;
vista la decisione 22 dicembre 2023 con
cui il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, condannando AP 1 a pagare ad AO
1 fr.
10'500.- oltre interessi del 5% dal 10
settembre 2017 (con contestuale rigetto definitivo
dell’opposizione al PE n. __________ in
tale misura), e ha parzialmente accolto l’azione
riconvenzionale, condannando AO 1 a
sanare uno dei difetti
lamentati da AP 1 entro il termine di 30
giorni e, in difetto di esecuzione,
autorizzando quest’ultimo a far eseguire
i lavori di risanamento a terzi a spese della
controparte;
appellante AP 1 con appello 1° febbraio 2024, con cui
chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione limitatamente a fr. 6'700.- e di
accertare i difetti di esecuzione da lui
esposti, condannando la controparte a sanarli e
a corrispondergli fr. 4'800.- e, in
difetto di esecuzione, di autorizzarlo a far eseguire i
lavori da terzi a spese della
controparte, mantenendo al contempo l'opposizione
interposta al PE no. __________, con
protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre AO 1 con risposta 11 marzo 2024
ha chiesto la reiezione
del gravame (nella misura della sua
ricevibilità), con protesta di tasse, spese e ripetibili
di seconda sede;
viste altresì la replica spontanea 25
marzo 2024 dell’appellante e la duplica spontanea
8 aprile 2024 dell’appellata;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
In data 15 settembre 2015 AP 1
ha concluso con K__________ SA i contratti n. 903/2015 e n. 904/2015, aventi
per oggetto la fornitura e posa di due cucine presso la sua abitazione (rispettivamente
“cucina padronale” e “dispensa”/“cucina di servizio”) di marca “__________” e dei
relativi elettrodomestici per fr. 43'200.- (importo poi aumentato di fr.
3'600.- nel gennaio 2016 a seguito di una modifica di ordinazione) e fr.
26'900.- (doc. C).
B.
Il 6 ottobre 2016 il contratto
n. 903/2015 (cucina padronale) è stato sostituito da quello n. 903.1/2015 per
un importo pari a fr. 51'300.- (doc. 3), mentre il contratto n. 904/2015 (cucina
di servizio) da quello n. 904.1/2015 per un importo di fr. 29'100.- (doc. 10).
C.
Il 31 maggio 2017 K__________
SA ha invano sollecitato AP 1 a versare il saldo della mercede, pari a
complessivi fr. 10'500.- (fr. 6'900.- + fr. 3'600.-, cfr. doc. E), e in data 8
agosto 2017 ha fatto spiccare nei suoi confronti il PE n. __________ dell’UE di
Lugano per ottenere il versamento di tale importo, al quale l’escusso si è
tempestivamente opposto (doc. H).
D.
AP 1 ha contestato la
quantificazione del saldo, a suo modo di vedere ammontante a soli fr. 6'700.-,
e ne ha condizionato il pagamento alla risoluzione di una serie di problemi da
lui riscontrati, fra cui danni a ripiani d’appoggio/al piano di lavoro,
l’insufficiente aspirazione della cappa a scomparsa laterale montata nella
cucina padronale e la mancata posa, nella cucina di servizio, di una clappa di
ritegno dell’aria (doc. F, 5).
E.
Il 14 giugno 2018 K__________
SA è stata radiata dal Registro di commercio in seguito alla fusione con AO 1,
la quale ne ha ripreso la totalità degli attivi e passivi.
F.
Previo inoltro dell’istanza di
conciliazione 13 febbraio 2018 e ottenimento dell’autorizzazione ad agire 8
giugno 2018 (doc. B), il 25 giugno 2018 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 dinnanzi
alla Pretura di Lugano per ottenerne la condanna al pagamento del saldo
scoperto di fr. 10'500.- oltre interessi del 5% dal 7 luglio 2017, e ha
postulato il rigetto definitivo dell’opposizione da lui interposta al PE n. __________.
G.
Con risposta 4 settembre 2018 ha
postulato la reiezione integrale della petizione. In occasione dell’udienza del
12 settembre 2018 egli ha integrato il proprio scritto, chiedendo di accogliere
la pretesa avversa limitatamente a fr. 6'700.-, ovvero ponendovi in
compensazione l’importo di fr. 3'800.- pari alle spese da lui già sostenute per
ovviare a difetti imputabili alla controparte (assenza di fasce di tamponamento
laterali). Contestualmente, ha formulato un’azione riconvenzionale, con cui ha
chiesto l’accertamento dei difetti di esecuzione dell’opera e la condanna di AO
1 a sanarli, segnatamente quelli della cucina padronale relativi alla cappa a
scomparsa (proposta dalla controparte rassicurandolo sulla sua efficienza e
dotata, dietro sovraprezzo, di un motore più potente, e ciò malgrado
malfunzionante) e al piano “top” in quarzo (sbeccato), nonché l’assenza nella cucina
di servizio della necessaria clappa di ritegno dell’aria. Egli ha inoltre
chiesto di condannare la controparte a corrispondergli un imprecisato importo
in CHF per la realizzazione di quest’ultima opera (pure da porre in
compensazione con la sua pretesa) come pure di autorizzarlo, in difetto di
esecuzione, a far eseguire i lavori di risanamento a terzi a spese della controparte.
H.
Con risposta riconvenzionale
27 settembre 2018 AO 1 si è integralmente opposta alle pretese avverse,
sostenendo in particolare che la cappa aspirante a scomparsa, liberamente
scelta da AP 1 e da lui preferita ad una cappa “normale”, non presenterebbe
alcun difetto (in ogni caso segnalato tardivamente). A suo modo di vedere,
neppure il piano “top” sarebbe difettoso, mentre l’assenza della clappa di ritegno
dell’aria nella cucina di servizio (pure segnalata tardivamente) non le sarebbe
imputabile in quanto non prevista contrattualmente. Essa ha infine negato di
dover sopportare i costi sostenuti da AP 1 per la sistemazione delle fasce di
tamponamento e di doverli dedurre dalla sua mercede, non essendo mai stato
raggiunto un accordo in tal senso e non derivando tali lavori da difetti
dell’opera.
I.
Con replica spontanea 16
ottobre 2018 AP 1, oltre a riconfermarsi nella sua posizione, ha prodotto una
fattura di fr. 469.80 relativa all’installazione della clappa di ritegno dell’aria,
fatta realizzare da terzi.
J.
Durante la fase istruttoria, è
stato ordinato l’allestimento di una perizia giudiziaria da parte dell’arch. F__________
relativa ai difetti di esecuzione e all’assenza di caratteristiche essenziali
di quanto fornito e posato da AO 1, sfociato nella perizia 10 ottobre 2022 e
nella relativa delucidazione 2 giugno 2023.
K.
Emergendo dal referto
peritale, in relazione al malfunzionamento della cappa aspirante, una
potenziale responsabilità della V__________ Sagl quale società che aveva
provveduto alla consulenza e progettazione dell’impianto di aereazione della
cappa, in data 4 gennaio 2023 AP 1 le ha denunciato la lite. Quest’ultima ha
tuttavia rinunciato a intervenire.
L.
Terminata la fase istruttoria,
AO 1 ha prodotto il proprio allegato conclusivo scritto in data 13 ottobre 2023,
e AP 1 in data 16 ottobre 2023.
M.
Con decisione 22 dicembre 2023
il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP 1 a versare ad AO
1 l’importo di fr. 10'500.- oltre interessi del 5% dal 10 settembre 2017,
pronunciando in tale misura il rigetto definitivo dell’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UE di Lugano e ponendo le spese processuali (fr.
2'500.-, già comprensive di quelle della procedura di conciliazione) a carico
del primo, pure obbligato a rifondere alla controparte fr. 1'500.- di
ripetibili.
Contestualmente,
il Pretore ha parzialmente accolto
l’azione riconvenzionale, condannando AO 1 a sanare a regola d’arte la
sbeccatura sul piano top in quarzo nel termine di 30 giorni dalla crescita in
giudicato della decisione e autorizzando AP 1, in difetto di tempestiva
esecuzione, a far eseguire i lavori di risanamento a terzi a spese della
controparte. Le spese processuali di fr. 12’000.- (già comprensive di quelle
relative alla perizia, di fr. 10'147.-) sono state poste a carico di AO 1 in
ragione di fr. 1'000.-. e di AP 1 in ragione di fr. 11'000.-, con obbligo per
quest’ultimo di rifondere alla controparte fr. 900.- a titolo di ripetibili
parziali.
N.
Con appello 1°
febbraio 2024 AP 1 è insorto contro il citato giudizio, chiedendone la riforma
nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 6'700.- ma di mantenere
al contempo l'opposizione interposta al PE no. __________, accertare i difetti
di esecuzione da lui esposti e condannare AO 1 a sanarli (segnatamente quelli
relativi alla cappa aspirante) e a corrispondergli fr. 4'800.- “per gli
interventi sulla cappa a scomparsa” nonché, in difetto di esecuzione, di autorizzarlo a far eseguire il risanamento
da terzi a spese della controparte, con protesta di tasse, spese e ripetibili
di entrambe le sedi.
O.
Con risposta 11 marzo 2024 AO
1 ha proposto la reiezione del gravame (nella misura della sua ricevibilità),
con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado.
P.
Con replica spontanea 25 marzo
2024 AP 1 ha ulteriormente approfondito le proprie tesi.
Con duplica spontanea 8 aprile 2024 AO 1 si è
riconfermata nella propria risposta all’appello.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). I termini di impugnazione e risposta sono entrambi di 30
giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC).
Nel caso concreto, il valore litigioso della
controversia è senz’altro superiore a fr. 10’000.- (cfr. art. 94 cpv. 1 CPC).
L’appello 1° febbraio 2024 contro la decisione 22 dicembre 2023 (notificata il
2.
gennaio 2024), è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie, v. art.
145.
cpv. 1 lett. c CPC) così come sono tempestive la risposta all’appello 11
marzo 2024, la replica spontanea 25 marzo 2024 e la duplica spontanea 8 aprile
2024.
2.
Con l’impugnata decisione, il
Pretore ha innanzitutto qualificato il contratto quale appalto, essendo la
progettazione e realizzazione delle
due cucine su misura e il loro montaggio predominanti rispetto alla fornitura
di materiale. Ha poi rilevato che AP 1 ha confermato l’ammontare della mercede
e perlomeno un importo residuo di fr. 6'700.-, invocando i diritti alla compensazione
e alla garanzia per difetti dell’opera.
Sul primo tema, giusta gli accertamenti pretorili AP 1
non ha dimostrato l’esistenza di un accordo fra le parti (neppure evincibile
dal suo interrogatorio) di dedurre dalle fatture emesse da AO 1 i costi da lui sostenuti
(fr. 3'800.- complessivi) per le fasce di tamponamento. Piuttosto, è emerso che
egli aveva chiesto alla controparte di non compiere tale lavoro (dunque non
conteggiato nella fattura) siccome intenzionato a farlo eseguire privatamente,
e che la possibile deduzione era stata ventilata solo successivamente in
seguito a trattative bonali che tuttavia non avevano avuto buon esito (testi M__________,
G__________ e F__________, interrogatorio di A__________). Il giudice di prima
sede ha pertanto concluso che la pretesa di fr. 10'500.- di AO 1 non necessita
di essere ulteriormente provata e va considerata interamente dovuta, con
interessi decorrenti dalla notifica del precetto esecutivo (10 settembre 2017).
Quanto al secondo tema, il Pretore ha in primo luogo
osservato che la notifica dei difetti è da ritenersi tempestiva (art. 367 CO),
rispettivamente che AO 1 ha rinunciato a prevalersi di un’eventuale tardività
della notifica eseguendo interventi di riparazione senza sollevare alcuna
riserva. In secondo luogo, il primo giudice ha rilevato che AP 1 era gravato
dall’onere di dimostrare l’esistenza di difetti imputabili alla AO 1. Pur
avendo il perito giudiziario confermato che la capacità aspirante complessiva della cappa a scomparsa è insufficiente,
egli ha altresì osservato che ciò è imputabile ai difetti dell’impianto di
ventilazione progettato dalla V__________ Sagl e che senza i difetti
riscontrati nelle condotte, la portata d’aria indicata sulle schede del
fabbricante della cappa sarebbe verosimilmente stata raggiunta (con conseguente
aspirazione sufficiente, cfr. perizia, risposta al quesito 1.13). Il Pretore
non ha omesso di considerare che, giusta gli accertamenti peritali, il piano di
cottura posato da AO 1 (di forma tradizionale ovvero composto da 4 piastre
disposte 2X2, e generatore di grandi quantità di calore, vapore e odore) non è adatto
alla cappa prescelta, che sarebbe piuttosto stata da combinare con un piano di
cottura “a panorama”, ovvero con le piastre disposte lungo una linea singola (perizia,
risposta al quesito 1.9); egli ha tuttavia ritenuto la circostanza ininfluente,
giacché anche con tale piano di cottura l’aspirazione della cappa non sarebbe
probabilmente migliorata viste le problematiche ai condotti, il cui risanamento
può invece portare a un considerevole miglioramento. Il Pretore ha pure osservato
che il perito ha ritenuto la cappa idonea ad assolvere il proprio compito in
maniera sufficiente anche in cucine a isola ubicate in locali “open space”
(perizia, risposta al quesito 1.11), rispettivamente ha ritenuto non dimostrato
che una cappa a scomparsa abbia una capacità di aspirazione inferiore a una
cappa tradizionale.
Il giudice di prime cure ha nel seguito osservato che
la clappa di ritegno dell’aria (valvola
di non ritorno dell’aria esterna) nella cucina di servizio non faceva parte
della dotazione standard della cappa aspirante e non era prevista
contrattualmente, come pure che non è dimostrato che essa fosse nella
fattispecie necessaria.
Infine, il Pretore ha accertato un difetto (sbeccatura
e rifinitura irregolare) al piano di cucina (“top”) in quarzo imputabile ad AO
1.
e da riparare.
3.
Con la sua impugnativa, AP 1 critica
innanzitutto il Pretore per non aver ammesso la compensazione da lui invocata,
rilevando che la deduzione dalla mercede di fr. 3'800.- era stata concordata
fra le parti, come attestato dal teste F__________, dal doc. 5 e dal suo
interrogatorio, prove che il primo giudice avrebbe trascurato, motivando in
maniera insufficiente la propria decisione.
4.
Il diritto di essere sentiti
garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. impone all'autorità di motivare la sua
decisione. Secondo la giurisprudenza, è sufficiente che essa menzioni, almeno
brevemente, le ragioni che l’hanno guidata e sulle quali ha basato la sua
decisione, affinché la parte interessata possa apprezzarne la portata e
contestarla con piena cognizione di causa. L'autorità non è obbligata a esporre
e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure presentati dalle
parti, ma può invece limitarsi a quelli che ritiene rilevanti. Se le ragioni
che l’hanno guidata possono essere individuate, il diritto a una decisione
motivata è rispettato, anche se la motivazione è errata (STF 4A_145/2021 del 27
ottobre 2021 consid. 4.1, 4A_209/2022 del 7 giugno 2023 consid. 4.2).
5.
Ora, nella presente fattispecie,
come già sopra esposto al consid. 2 (a cui si rinvia), il Pretore ha motivato
la sua decisione di non ammettere un accordo fra le parti relativo alla
deduzione dalla mercede di fr. 3'800.-, considerando non solo le dichiarazioni
di F__________ ma ad esempio anche quelle di A__________, che l’appellante
omette di considerare. Quest’ultimo in ogni caso non pretende che l’assenza
delle fasce di tamponamento sia una carenza imputabile alla controparte,
rispettivamente non contesta di avere indicato lui medesimo alla AO 1 di non
posarle e che dunque le stesse erano state escluse dalla fatturazione. Quanto
alle trattative successivamente intavolate, il doc. 5 è un’e-mail ove AP 1
sosteneva che fosse intervenuto un accordo relativo alla riduzione della mercede
vincolato a precise condizioni. Sia F__________, dipendente di AO 1 (verbale del 6 settembre 2019, p. 3), sia A__________,
presidente del suo CdA (verbale di udienza 14 maggio 2019, p. 2) hanno
confermato che vi era una disponibilità a tal riguardo, ma hanno altresì
aggiunto che l’accordo non si è per finire concretizzato a causa di divergenze su taluni aspetti, fra cui le tempistiche
di corresponsione del saldo e l’estensione degli oneri di riparazione in capo
ad AO 1. Non risultando dimostrato che le parti si fossero accordate su tutti i
punti essenziali dell’accordo, le tesi dell’appellante non possono pertanto
essere seguite.
6.
Quanto ai difetti dell’opera,
l’appello verte unicamente sulla cappa aspirante. E meglio, AP 1 evidenzia
innanzitutto che la sua efficienza era un aspetto per lui determinante, che
egli non era in grado di valutare quale modello fosse il più idoneo (dovendosi
affidare a quanto illustrato e promesso dalla controparte), che la capacità di
aspirazione di una cappa a scomparsa, rispetto a una cappa tradizionale, era già
stata messa in dubbio e che la sua posa è avvenuta solo in ragione delle
rassicurazioni ricevute dal progettista di AO 1, che aveva garantito la sua
funzionalità. Tali aspetti, evidenziati dai testi L__________, G__________ e M__________
oltre che dal suo interrogatorio, sarebbero stati trascurati dal Pretore,
sicché la motivazione della decisione di primo grado sarebbe carente.
L’appellante inoltre contesta che la responsabilità
per il malfunzionamento della cappa sia attribuibile alla V__________ Sagl e rimprovera
al Pretore l’errata ripartizione
dell’onere della prova, la violazione del suo diritto alla prova e un
errato apprezzamento delle prove. Il primo giudice si sarebbe a torto fondato su
un giudizio di verosimiglianza basato esclusivamente su un referto peritale
contraddittorio, inconcludente e incompleto, peraltro interpretandolo in
maniera errata giacché: il perito non ha potuto stabilire con certezza (ma solo
per ipotesi, cfr. risposta a quesito peritale 1.13) che, in caso di risoluzione
dei difetti di ventilazione, la cappa avrebbe raggiunto il grado di aspirazione
promesso; la stessa esistenza delle aspirazioni e infiltrazioni parassitarie nei
condotti non è stata oggetto di compiuta indagine, poiché i canali interessati
sono stati ritenuti dal perito non più accessibili; secondo il perito,
indipendentemente dalla risoluzione di tali problemi, la cappa aspirante a
scomparsa non è idonea al piano di cottura prescelto, che avrebbe dovuto essere
del tipo “panorama” (cfr. risposte a quesiti peritali 1.9 in combinazione con
1.11).
L’appellante rimprovera altresì al primo giudice di
non aver accolto (se non in minima parte), con l’ordinanza 10 febbraio 2023, le
domande di delucidazione da lui formulate con scritto 7 novembre 2023 (recte:
2022) in relazione ai quesiti 1.2, 1.10 e 1.11, rispettivamente di non essersi
attivato, anche d’ufficio, per chiarire definitivamente a chi sia imputabile il
difetto e se la cappa, indipendentemente dal sistema di ventilazione, sia in
ogni caso inidonea, in particolare in considerazione del piano di cottura
installato. Ciò costituirebbe una violazione degli art. 187 e 188 cpv. 2 CPC e
imporrebbe l’assunzione di una controperizia in seconda sede giusta l’art. 316
CPC, onde chiarire tale questione e verificare se la cappa a scomparsa sia paragonabile,
per efficacia, a una cappa tradizionale.
L’appellante infine ribadisce la sua richiesta di
condannare la controparte a risolvere il difetto della cappa e postula la corresponsione
di fr. 4'800.- per interventi a tal riguardo.
7.
Nel caso concreto,
l’importanza attribuita da AP 1 all’efficienza della cappa e le eventuali
rassicurazioni fornite da AO 1 sono state ritenute ininfluenti dal primo
giudice, in quanto ha concluso che la cappa era idonea e che essa, una volta
risolti i difetti riscontrati nelle condotte di ventilazione, avrebbe raggiunto
un’aspirazione sufficiente (decisione di prima sede, p. 7). Non è dunque ravvisabile
una carente motivazione per non aver approfondito tali aspetti.
8.
La richiesta di ricevere fr.
4'800.- è stata inserita dall’appellante solamente nel petitum del suo
gravame, e non è sorretta da alcuna motivazione (in particolare che spieghi di
quali interventi si tratti) o riferimento probatorio. Essa inoltre non emerge
dalla decisione pretorile e risulta pertanto nuova senza che l’appellante ne
abbia motivato le condizioni di ammissibilità (art. 317 CPC), nonché
incompatibile con il resto delle richieste di giudizio, ritenuto che egli, se
esige la riparazione, non può cumulativamente pretendere il rimborso dei
relativi costi. La stessa è pertanto da dichiarare irricevibile e non necessita
di essere ulteriormente esaminata.
9.
Anche la censura relativa a
un’errata ripartizione dell’onere della prova non può essere accolta. Il primo
giudice ha correttamente osservato che incombeva a AP 1 l’onere di dimostrare
l’esistenza di difetti alla cappa e la responsabilità di AO 1. Ha concluso che
tale dimostrazione (da apportare con prova piena) manca, essendo la
problematica riscontrata piuttosto imputabile (verosimilmente) alla V__________
Sagl. Ciò non viola l’art. 8 CC.
10.
Quanto alle prove agli atti, i
testi hanno segnalato che la problematica della potenza di aspirazione della
cappa a scomparsa, vista la sua distanza dal piano di cottura, si era già posta
in fase di ordinazione del prodotto, e che AO 1 aveva fatto pertanto eseguire
una progettazione speciale (potenziamento del motore) in modo da garantire
un’aspirazione sufficiente, come riferito dai suoi dipendenti M__________ e F__________
(cfr. verbale del 6 settembre 2019, p. 1 e 3), da G__________ (direzione
lavori, cfr. verbale del 13 novembre 2019, p. 3) e da M__________ (proprietario
della V__________ Sagl, cfr. verbale del 13 novembre 2019, p. 2). Quest’ultimo
ha aggiunto che, anche apportando dei correttivi aggiuntivi, a suo modo di
vedere le prestazioni della cappa a scomparsa non avrebbero comunque potuto
essere pienamente soddisfacenti. Visto il suo interesse all’esito della lite,
le sue affermazioni vanno tuttavia apprezzate con prudenza.
Il perito ha ritenuto che la cappa a scomparsa è
idonea alle dimensioni e alla conformazione di una cucina come quella realizzata
nella fattispecie (del tipo “open space”), purché garantisca un
sufficiente ricambio d’aria e venga utilizzato un piano di cottura adeguato per
dimensioni, distanze e tipo di utilizzo (perizia 10 ottobre 2022, quesito
1.11). Secondo i suoi accertamenti, la portata d’aria della cappa concretamente
posata è adatta alle circostanze (cfr. perizia, quesiti 1.5 e 1.11) ma essa non
può essere raggiunta (con conseguente capacità aspirante insufficiente) a causa
di carenze dei condotti aeraulici, sicché gli interventi di risanamento andrebbero
indirizzati su di essi (perizia, quesiti 1.7 e 1.8). L’appellante non contesta
che la realizzazione di tali condotti fosse di competenza della V__________
Sagl. La problematica potenzialmente attribuibile ad AO 1 è piuttosto l’avere
proposto la combinazione fra una cappa a scomparsa e un piano di cottura
tradizionale, ritenuto che, giusta quanto rilevato dal perito, in presenza di un
simile piano di cottura dotato di piastre “grill e teppan yaki” generatrici di
grande quantità di calore, vapore e odore, una cappa laterale a scomparsa non è
adatta allo scopo ed è piuttosto preferibile posare un piano di cottura del
tipo “panorama” con piastre disposte lungo la linea di aspirazione (perizia, quesito
1.9). Il perito ha poi osservato che la cappa installata non è in grado di
aspirare fumi e vapori da tutte e quattro le piastre (disposte 2x2, ovvero in
stile tradizionale), sia per la carenza di aspirazione che per la distanza
delle zone di cottura (perizia, quesito 1.10). Egli ha però anche aggiunto che
la scarsa prestazione della cappa è imputabile alle problematiche dei condotti,
e che un intervento risolutorio su quel fronte potrebbe verosimilmente portare
a un apprezzabile miglioramento, rispettivamente garantire una corretta
aspirazione anche senza altri interventi (perizia, quesiti 1.8 e 1.13). In sede
di delucidazione, non è stato più chiamato ad approfondire il tema della
compatibilità fra la cappa e il piano di cottura. Piuttosto, ove gli era stato
chiesto di valutare in che misura il funzionamento della cappa è compromesso
dalle problematiche inerenti il sistema di aerazione, egli l’ha giudicato “fortemente
compromesso” (rapporto di delucidazione del 2 giugno 2023, quesito 1b).
11.
A fronte di tutti questi
elementi, dalla perizia emerge effettivamente un problema di compatibilità fra
la cappa prescelta e il piano di cottura tradizionale, nonché il dubbio che la
riparazione del sistema di ventilazione non possa integralmente risolvere i
problemi di aspirazione della cappa (segnatamente
in relazione alle due placche più lontane) e
che pertanto il suo malfunzionamento non possa essere attribuibile
esclusivamente alla V__________ Sagl. Nondimeno, anche volendo ammettere un approfondimento
peritale aggiuntivo sul tema, l’appello risulta carente nella misura in cui non
indica, con la sufficiente precisione, il contenuto dei quesiti di
delucidazione 1.2, 1.10 e 1.11 da lui posti, non si confronta con il contenuto
dell’ordinanza pretorile 10 febbraio 2023 e con le argomentazioni che avevano indotto
il Pretore a respingerli, né li ripropone in questa sede. Ma vi è un più
considerevole ostacolo all’accoglimento della sua richiesta. L’appellante
difatti specifica unicamente che si dovrebbe chiarire a chi sia imputabile il
difetto, se i problemi ai condotti siano realmente decisivi e se la cappa,
indipendentemente dal sistema di ventilazione, debba ritenersi in ogni caso non
idonea, in particolare in considerazione del piano cottura installato (appello,
p. 24 e replica spontanea, p. 11), ma non chiede di determinare se e quali
possibili e adeguati interventi risolutori possano essere semmai imposti ad AO
1, ritenuto che le richieste di giudizio devono essere sufficientemente
concrete e tali da poter essere recepite in un dispositivo, e che quest’ultimo
deve definire e delimitare con la sufficiente precisione gli obblighi in capo
alla parte condannata, in modo che questa sappia quali azioni debba
intraprendere. Ciò a maggior ragione nella presente fattispecie, che non ha per
oggetto lacune costruttive o realizzative tali da poter essere risanate con un
rifacimento o la sostituzione di pezzi difettosi, bensì una situazione più articolata
coinvolgente altre strutture della cucina, e che neppure si sa se possa essere
migliorata, oltre che con la risoluzione delle carenze nei condotti, con altri
accorgimenti (ad esempio potenziamenti al motore o ai ventilatori) oppure
imponga eventualmente la modifica e sostituzione del modello prescelto di cappa
o di piano di cottura, ciò che però AP 1 non ha mai chiesto e che costituirebbe
una modifica dell’oggetto stesso del contratto. Essendo lui medesimo ad avere
la responsabilità di scegliere ed esercitare nelle debite forme i propri
diritti di garanzia, indicare le sue domande di causa e chiedere gli opportuni
mezzi di prova, proponendo in particolare i quesiti peritali onde dimostrare e
concretizzare le sue pretese, è altresì escluso che questa Camera intervenga
d’ufficio per sanare tale lacuna formulando quesiti atti a rimediare
all’assenza di una prova (v. anche STF 4A_572/2018 del 30 marzo 2020 consid.
2.4, 4A_601/2020 dell’11 maggio 2021 consid. 4.3.1 e 4.3.2) o adattando le
richieste di causa; ciò priverebbe la massima
dispositiva e quella attitatoria della loro portata e si porrebbe in contrasto
con gli art. 55, 58 e 152 seg. CPC. Di conseguenza, il gravame non può trovare
accoglimento neppure su questo punto.
12.
Da ultimo, l’appellante con il
suo petitum chiede una diversa ripartizione delle spese processuali e
una diversa assegnazione delle ripetibili, mescolando tuttavia in maniera
confusa e inammissibile, al pto. 1.1.7, quelle dell’azione principale (di cui
non postula la reiezione) e quelle della riconvenzionale, omettendo inoltre di
spiegare i motivi della diversa quantificazione delle ripetibili da lui
proposta. In ogni caso, nella misura in cui postula l’aggravio di determinate
spese, fra cui quelle peritali, a carico della controparte in virtù della sua soccombenza,
la richiesta non può essere seguita alla luce dell’esito negativo dell’appello.
13.
In conclusione, l’appello
dev’essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
14.
Le spese giudiziarie di
seconda sede seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese
processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 3’000.-.
Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 12 RTar tenuto conto di un
dispendio orario di circa 6 ore, del grado di difficoltà medio della causa, delle
spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 2’500.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar,
decide:
1.
L’appello 1°
febbraio 2024 di AP 1 è respinto.
2.
Le spese processuali della
procedura d’appello, di fr. 3'000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà
all’appellata fr. 2’500.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
;
-
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).