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Decisione

12.2024.2

Mancata presentazione della risposta - appello della parte contumace

22 marzo 2024Italiano20 min

richiesto) e su fr. 54'698.55 dal 1° marzo 2022, come pure di fr. 3'765.- per le

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.2

Lugano

22 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2022.211 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3, promossa con petizione 11 novembre 2022 da

AO

1

patrocinata dallo PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall'avv. Michele

PA 1

con cui l'attrice ha chiesto la condanna della

convenuta al pagamento di fr. 213'895.57 oltre interessi del 5% su fr.

159'197.61 dal 1° febbraio 2020 e su fr. 54'698.55 dal 1° marzo 2022, come pure

di fr. 1'000.- (per la tassa di giustizia della procedura di conciliazione),

fr. 3'765.- (per gli onorari di quella procedura), e di fr. 103.30 e fr. 203.30

(per le spese esecutive), nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni

interposte ai PE n. __________ e __________ dell'UE di Lugano;

domanda su cui la convenuta, preclusa, non si è

espressa tempestivamente e che il Pretore ha sostanzialmente accolto con

decisione 8 novembre 2023;

appellante la convenuta che, con atto di appello 2 gennaio 2024, chiede di

riformare la decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione

limitatamente a fr. 52'404.65 oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 2022

più fr. 2'500.- per le spese di patrocinio nella

procedura di conciliazione e fr. 203.30 per le spese esecutive, con suddivisione

(a metà) delle spese processuali di primo grado e obbligo suo di rifondere alla

controparte ripetibili di fr. 5'000.- nonché protesta di spese e ripetibili di secondo

grado;

mentre l'attrice con risposta 23 febbraio 2024 propone

di respingere il gravame, con protesta di spese e ripetibili (fr. 5'000.-) di

seconda sede;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Previo

rilascio dell'autorizzazione ad agire (inc. CM.2022.123), con petizione 11

novembre 2022 la AO 1 ha convenuto la Comunione dei comproprietari del AP 1

innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenerne la condanna al

pagamento di fr. 213'895.57 oltre interessi del 5% su fr. 159'197.61 dal 1°

febbraio 2020 e su fr. 54'698.55 dal 1° marzo 2022 a saldo delle prestazioni

fornite per il risanamento degli stabili sulla particella n. 535 RFD Paradiso,

come pure di fr. 1'000.- per la tassa di giustizia della procedura di

conciliazione, di fr. 3'765.- per gli onorari di quella procedura, e di fr.

103.30 e fr. 203.30 per le spese esecutive, nonché il rigetto in via definitiva

delle opposizioni interposte ai PE n.__________ e __________ dell'UE di Lugano.

B. Concesse

varie proroghe (il 19 dicembre 2022, il 1° febbraio, il 3 marzo e il 21 aprile

2023) del termine per presentare la risposta, il Pretore ha fissato il 6 luglio

2023 alla Comunione dei comproprietari del AP 1 un ultimo termine suppletorio

di 10 giorni con l'avvertenza che, in caso di omissione, la procedura avrebbe

continuato il suo corso senza l'atto omesso con facoltà per il giudice di

emanare direttamente la decisione finale basandosi sui soli fatti allegati

dall'attrice ove la causa fosse stata matura per il giudizio.

C. Il

23 agosto 2023 la convenuta ha presentato la risposta postulando il rigetto

della petizione. Con replica 8 settembre 2023 l'attrice ha ribadito le proprie

richieste e ha eccepito la tardività della risposta della controparte. Con

ordinanza 13 ottobre 2023 il Pretore ha accertato l'intempestività della

risposta della convenuta e ha estromesso dagli atti il relativo memoriale come

pure la replica dell'attrice, prospettando che avrebbe emanato la decisione

finale giacché la causa era matura per il giudizio.

D. Con

decisione 8 novembre 2023 il Pretore ha accolto la petizione nel senso che ha

condannato la convenuta al pagamento di fr. 213'895.57 oltre interessi del 5%

su fr. 159'197.61 dal 1° febbraio 2022 (anziché dal 2020, come gli era stato

richiesto) e su fr. 54'698.55 dal 1° marzo 2022, come pure di fr. 3'765.- per le

spese di patrocinio della procedura di conciliazione e di fr. 306.60 per le

spese esecutive, ordinando per il resto il rigetto in via definitiva delle

opposizioni interposte ai PE n. 3208698 e 3209927 dell'UE di Lugano. Le spese

processuali di fr. 5'000.- (compresi fr. 1'000.- per la procedura di

conciliazione) sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere

alla controparte fr. 10'000.- per ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata la Comunione dei comproprietari del AP 1 è insorta a

questa Camera con un appello del 2 gennaio 2024 in cui propone di accogliere la

petizione limitatamente a fr. 52'404.65 oltre interessi del 5% dal 1° febbraio

2022, a fr. 2'500.- per le spese di patrocinio nella procedura di conciliazione

e a fr. 203.30 di spese esecutive, rigettando in via definitiva per fr.

52'404.65 oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 2022 l'opposizione al PE n. __________

dell'UE di Lugano e ripartendo a metà le spese processuali di primo grado, con

obbligo da parte sua di rifondere all'attrice fr. 5'000.- per ripetibili di

quella sede.

F. Con

risposta 23 febbraio 2024 la AO 1 propone di respingere l'appello, con protesta

di spese e ripetibili (quantificate in fr. 5'000.-) di seconda sede.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

L’art.

308.

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di

controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie,

tale valore ammonta a fr. 218'967.15 e supera così ampiamente la soglia testé

menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e

312.

CPC). Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata notificata al

patrocinatore della convenuta il 17 novembre 2023. Introdotto il 3 gennaio 2024

(timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è

tempestivo in virtù degli art. 142 cpv. 3 e 145 cpv. 1 lett. c CPC Così come è

tempestiva la risposta all’appello 23 febbraio 2024.

2.

L'attrice

acclude alla propria risposta all'appello due lettere 20 novembre e 18 dicembre

2023.

in cui invita la controparte a versare gli importi stabiliti nella

decisione pretorile, da cui deduce l'importo di fr. 130'000.- ch'essa avrebbe

ricevuto, valuta 5 dicembre 2023, dalla convenuta (doc. 1 e 2 di appello).

Successivi alla decisione impugnata e addotti con la risposta all'appello, i

fatti allegati sono di per sé proponibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella misura

in cui l'appellante ha effettivamente versato fr. 130'000.- sulla pretesa in

rassegna – circostanza sulla quale l'appellante non si è più pronunciata –

l'appello si rivela parzialmente senza oggetto e interesse (Gschwend/Steck in: Basler Kommentar,

ZPO, 3a edizione, n. 8 e 12 ad art. 242 CPC; Richers/Naegeli in: Kurzkommentar ZPO, 3a

edizione, n. 4 ad art. 242 CPC).

3.

Nella

decisione impugnata il Pretore, ricordato che in virtù dell'art. 150 cpv. 1 CPC

i fatti non contestati non devono essere provati, ha rilevato che la pretesa

per la mercede di appalto dovuta per le opere eseguite sugli stabili 1 e 2 (fr.

159'197.-, IVA inclusa), come da fattura finale n. 2019/1737 del 14 ottobre

2020, di cui v'era chiaro riscontro agli atti (doc. T), era da accogliere senza

particolare disamina. Per il Pretore erano inoltre venuti meno, conformemente

all'art. 190 cpv. 1 delle norme SIA 118, gli sconti applicati (per complessivi

fr. 54'698.55) sulla mercede a seguito della mora della committente, come si evinceva

dalla liquidazione (doc. D nell'inc. CM.2022.123). Non risultavano per il resto

contestazioni in merito alla corrispondenza e alla qualità delle opere fornite

e alla correttezza ed esigibilità del credito. La pretesa era dunque legittima

e giustificava anche il rigetto definitivo dell'opposizione ai PE come pure la

rifusione, da parte della convenuta, delle spese esecutive e delle spese

processuali (fr. 1'000.-) e legali (fr. 3'765.-) della procedura di

conciliazione.

4.

L'appellante

non mette in dubbio che essa sia risultata preclusa in prima sede e che ciò le

impedisce di opporre in compensazione nella presente procedura una propria

pretesa per l'esistenza di difetti dell'opera. Ciò nondimeno, la mancata presa

in considerazione del proprio allegato di risposta non esentava il Pretore

dall'obbligo di verificare comunque la fondatezza delle argomentazioni della

controparte e delle prove – per di più richiamate dalla procedura di

conciliazione senza una formale decisione al riguardo – addotte a sostegno.

Pretore che invece si sarebbe limitato ad accogliere integralmente la petizione

accordando inoltre ripetibili di fr. 10'000.- che seppure ridotte rispetto al

minimo della tariffa appaiono eccessive a fronte del limitatissimo impegno orario

profuso dal patrocinatore della controparte, il quale ha ripreso il grosso

delle argomentazioni avanzate in sede di conciliazione. Per quanto concerne il

saldo dei lavori effettuati, di fr. 159'197.- (IVA inclusa), per le opere

eseguite sugli stabili 1 e 2 come da fattura finale n. 2019/1737 del 14 ottobre

2019.

(doc. T), la convenuta obietta che quello indicato nella fattura è di fr.

52'404.65 e che il Pretore vi ha aggiunto altri tre importi (due fatture del 31

dicembre 2017 e del 22 novembre 2018 nonché una richiesta di acconto del 23

novembre 2018, menzionate nella fattura finale) senza nessuna verifica e senza

che un documento prodotto con la petizione consentisse di trarre questa

deduzione. La pretesa della controparte poteva quindi dirsi liquida al limite

per fr. 52'404.65, mentre per la parte ulteriore il Pretore, violando il

proprio obbligo di motivazione, avrebbe riconosciuto all'attrice un importo non

comprovato dagli atti (memoriale, pag. 3 segg.).

In

merito alla caducità degli sconti, per fr. 54'698.55, l'appellante non

disconosce che l'art. 190 delle norme SIA 118 prevede tale conseguenza per i

pagamenti effettuati in ritardo, ovvero oltre il termine di 30 giorni. Sta di

fatto che l'attrice non avrebbe dimostrato la tardività dei pagamenti esposti

al punto n. 5 della petizione, non indicando essa – in violazione dell'onere di

allegazione – la data dell'effettivo invio delle fatture e delle richieste di

acconto né tanto meno avendo reso plausibile la loro data di ricezione e di

decorrenza dei 30 giorni. A parte ciò, l'attrice non avrebbe spiegato perché le

richieste di acconto per l'avanzamento dei lavori n. 3 e n. 4, rispettivamente

n. 6 e n. 7 della fase 1 (nel fascicolo D1) recassero la medesima data allorché,

per logica, avrebbero dovuto essere successive l'una all'altra. Né essa avrebbe

illustrato perché andasse considerato tardivo il pagamento – valuta 1°

settembre 2017 secondo quanto indicato dall'attrice medesima (doc. D1) – delle

richieste di acconto n. 6 e 7, datate 31 luglio 2021, che non potevano essere

state ricevute il 1° agosto (giorno festivo). Allo stesso modo doveva

ammettersi la tempestività del pagamento 2 febbraio 2018 per la richiesta di

acconto n. 9 (doc. D1), datata 31 dicembre 2017, che se consegnata in una

bucalettere a tale data non poteva essere messa in distribuzione prima del 2

gennaio né ricevuta prima dell'indomani. Tempestività che appariva molto

probabile anche per la richiesta d'acconto n. 4 del doc. D2, datata venerdì 4

maggio 2018 e che poteva essere stata notificata solo la settimana successiva.

Il Pretore avrebbe dunque omesso di verificare i documenti (non chiari e

finanche contraddittori) prodotti dall'attrice a sostegno della tesi del

pagamento tardivo, perdendo di vista che essi non solo non provavano

l'intempestività ma addirittura, in tre casi, dimostravano il contrario per

ammissione dell'attrice. Senza contare che quest'ultima aveva invocato in

maniera abusiva la caducità degli sconti anni dopo l'emissione della fattura

finale. Ne discende, per l'appellante, che se il Pretore avesse correttamente

accertato i fatti e applicato il diritto, avrebbe potuto accogliere solo

parzialmente la petizione (loc. cit., pag. 4 a 6).

5.

Nella

misura in cui sembra dolersi della mancata acquisizione formale dei documenti

prodotti nella procedura di conciliazione, l'appellante trascura che l'attrice

li aveva espressamente richiamati a più riprese nella petizione e che tale

richiamo non è stato contestato per effetto della sua preclusione. A parte ciò,

essa perde di vista che quei documenti, prodotti davanti alla medesima Pretura in

una procedura (conciliativa) che opponeva le medesime parti di quella in

rassegna, erano noti a tutte le persone coinvolte. L'obiezione sfiora dunque il

pretesto.

6.

Ove

invece lamenta che la preclusione non dispensava il Pretore dall'obbligo di

verificare comunque la fondatezza e la plausibilità delle argomentazioni

dell'attrice e delle prove da costei addotte, l'appellante misconosce le

conseguenze della propria contumacia. Il concetto

di preclusione secondo l'art. 223 cpv. 2 CPC va infatti messo in

relazione con l'onere della parte convenuta di contestare i fatti allegati

dalla parte attrice e il conseguente onere di quest'ultima di provarli. Nel

processo retto dalla massima dispositiva il convenuto deve specificare nella

riposta quali fatti allegati dall'attore riconosce o contesta (art. 222 cpv. 2

CPC). E siccome sono oggetto di prova soltanto i fatti rilevanti controversi

(art. 150 cpv. 1 CPC) – o quelli non controversi ma per i quali il giudice

nutre notevoli dubbi (art. 153 cpv. 2 CPC) – in assenza di contestazioni

l'attore è di principio liberato dall'obbligo di provare i fatti che ha

allegato a fondamento della propria pretesa. Il convenuto che non presenta la

risposta corre quindi il rischio che il giudice emani una decisione finale

basandosi sui soli fatti allegati dalla parte attrice. È questa la conseguenza

concreta sancita dall'art. 223 cpv. 2 CPC – e prospettata nella fattispecie dal

Pretore con l'ordinanza 6 luglio 2023 – per il caso in cui la parte convenuta

non presenti la risposta nonostante l'assegnazione del termine suppletorio

(sentenza del Tribunale federale 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.3). Nelle

circostanze descritte, stante la preclusione della convenuta, il Pretore non

era tenuto, se non nutriva "notevoli dubbi" nel senso dell'art.

153.

cpv. 2 CPC cui l'appellante per altro nemmeno allude, a verificare

ulteriormente la fondatezza e la plausibilità delle argomentazioni della

controparte che non necessitavano di essere provate. La doglianza manca pertanto

di consistenza.

7.

Relativamente

al "saldo lavori effettuati" di fr. 159'197.- l'appellante

solleva obiezioni che avrebbe dovuto avanzare in prima sede e che non può

proporre per la prima volta in appello (art. 317 cpv. 1 CPC). A prescindere da questa

riserva di ordine formale, la contestazione risulta, comunque sia, anche doppiamente

infondata. Da un lato perché la convenuta equivoca sugli importi del doc. T,

espressamente invocato nella petizione (pag. 6), dal quale si evince che l'importo

rivendicato – non contestato come tale nel suo calcolo nemmeno in questa sede –

è la somma di fr. 52'404.65 (riconosciuti dalla convenuta medesima) con

l'acconto (2018/1712) e le fatture (2017/1941 e 2018/1704) "da

incassare". Dall'altro perché la somma di fr. 159'197.- si fondava

ugualmente sulla liquidazione finale del doc. D e si componeva del saldo dovuto

per lo stabile 1 di fr. 34'148.71 e di quello residuo per lo stabile 2 di fr.

125'048.31 (petizione, pag. 6). Sta di fatto che con questa ulteriore

motivazione dell'attrice la convenuta non si confronta neppure in questa sede.

Al riguardo non giova dunque attardarsi.

8.

Riguardo

alla caducità degli sconti per il fatto che l'attrice non avrebbe dimostrato la

tardività dei pagamenti esposti al punto n. 5 della petizione, giova rammentare,

una volta di più, all'appellante che, in caso di contumacia, il giudice procede

alla decisione finale (art. 223 cpv. 2 CPC) e accoglie la petizione se sulla

base della esposizione dei fatti da parte dell'attrice risultano adempiuti

tutti i presupposti per riconoscere la pretesa.

8.1

La

causa è matura per il giudizio se in virtù delle allegazioni non contestate

della domanda, il giudice dispone degli elementi necessari per statuire senza

necessità di dover mettere in atto misure istruttorie. Fatti che si evincono

solo dagli atti possono essere considerati soltanto se sono di rilievo per

l'accertamento – d'ufficio – dei presupposti processuali. Al di fuori di tale ipotesi,

il giudice non deve confrontarsi con i documenti prodotti dalla parte attrice

se ritiene che le allegazioni della medesima bastano per l'accoglimento della

petizione (Pahud in:

Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, 2a edizione, n. 3 seg.

ad art. 223 CPC; Leuenberger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung [ZPO], 3a edizione, n. 5 ad art. 223).

La

causa non è di contro matura per il giudizio – e il giudice cita le parti al

dibattimento – laddove le allegazioni della parte attrice non siano chiare, siano

contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete, cioè nel caso in

cui vi sia l’obbligo di interpello giusta l’art. 56 CPC, oppure laddove per il

giudice sussistano notevoli dubbi su un fatto allegato dalla parte attrice e

rimasto non controverso, cioè nel caso in cui egli possa raccogliere prove

d’ufficio giusta l’art. 153 cpv. 2 CPC, ritenuto che l’esistenza di notevoli

dubbi può segnatamente essere ammessa laddove l’allegazione della parte attrice

sia contraddetta dai documenti da lei stessa prodotti (cfr. STF 5A_545/2021

dell’8 febbraio 2022 consid. 4.2; più recentemente: II CCA del 15 dicembre

2022, inc. 12.2022.126, consid. 5.1). Il ricorso all'art. 153 cpv. 2 CPC deve

tuttavia rimanere l'eccezione poiché la parte che ha omesso di contestare i

fatti giuridicamente rilevanti deve di principio assumersi le conseguenze

negative della sua inattività e non potrà con troppa facilità far capo al

"giudice inquisitore" (II CCA del 23 luglio 2018, inc. 12.2016.200,

consid. 4). Il giudice decide in base al proprio apprezzamento sull'esistenza

di notevoli dubbi, fermo restando che per essere tali i dubbi devono essere di una

certa intensità e vanno ammessi solo dandosi particolari circostanze oggettive

quali la tutela di una parte indifesa o mal consigliata oppure per rimediare a

un grave raggiro ai danni del tribunale (Kassationsgericht Zürich del 3

dicembre 2007 in: ZR 107/2008 pag. 172 consid. 3).

8.2

Nella fattispecie,

l'appellante non accenna a estremi del genere. Contrariamente a quel che essa

crede, in difetto di ogni contestazione del fatto – allegato nella petizione a

pag. 8 seg. n. 5 – che essa "ha pagato in ritardo la maggior parte

delle fatture, e cioè oltre i 30 giorni di cui all'art. 190 cpv. 1 SIA 118.

Dalla ricapitolazione delle fatture e degli acconti sub doc. H si evince che le

fatture e gli acconti pagati dopo il termine di 30 giorni che permetteva lo

sconto sono le seguenti: [segue una lista di acconti e fatture per la Fase 1 e

2, ndr]. Su questo importo di CHF 911'642.31 corrispondente alle fatture e

acconti pagati in ritardo va calcolato lo sconto concordato del 6% (art. 190

cpv. 1 SIA 118), che corrisponde all'importo di CHF 54'698.55 dovuto per

pagamenti in ritardo delle fatture da aggiungere a CHF 159'197.02 come da

liquidazione (doc. D, richiamato dall'inc. n. CM.2022.123"), non

incombeva all'attrice dimostrare la tardività dei pagamenti ivi esposti, per i

quali il citato doc. H precisava oltretutto le date di fatturazione e di

incasso. Né in difetto di ogni censura in merito, spettava all'attrice specificare

la data d'invio delle fatture e della decorrenza dei termini o fornire

ulteriori spiegazioni. La convenuta va rimessa alle proprie responsabilità.

Men che meno il Pretore può

essere biasimato per non avere – sulla base delle allegazioni non contestate dell'attrice

– ravvisato una palese contraddizione con i documenti agli atti. A parte che lo

stesso doc. H attestava, almeno sotto il profilo di un calcolo meramente

matematico, l'avvenuto pagamento 30 giorni dopo la data della fattura,

l'appellante perde di vista che sarebbe bastato anche solo il ritardo di un unico

acconto – circostanza che in concreto essa non contesta, segnatamente per gli

acconti n. 2, 5 e 8 della fase 1 come pure per quelli n. 2, 3, 5, 6 e 7 della

fase 2 (petizione, pag. 8 seg. in relazione con il doc. H) – per fare decadere

il diritto allo sconto sull'intera somma dovuta, e perciò anche sugli acconti

pagati puntualmente (Gauch,

Kommentar zur SIA-Norm 118, 2a edizione, n. 7 ad art. 190). La

convenuta non ha pertanto motivo di dolersi della decisione pretorile. Né essa

può deplorare – con argomenti nuovi e quindi improponibili – una condotta

abusiva dell'attrice per avere costei atteso l'introduzione della causa per sostenere

la caducità degli sconti.

9.

Non è chiaro infine se l'appellante

intenda o meno contestare l'ammontare dell'indennità per ripetibili di primo

grado (fr. 10'000.-) nella misura in cui rileva "che ancorché ridotta

rispetto al minimo della tariffa

pare comunque eccessiva a fronte del

limitatissimo impegno orario profuso dal patrocinatore dell'attrice, che ha

ripreso il grosso delle argomentazioni dalla procedura di conciliazione"

(memoriale, pag. 3). Alla lett. M del suo appello (pag. 6) essa si limita

infatti a chiedere che le spese giudiziarie siano ripartite e ricalcolate

secondo il rispettivo grado di soccombenza, mentre nella richiesta di giudizio

propone di ripartire le spese processuali di primo grado a metà fra le parti

con obbligo da parte sua di rifondere alla controparte fr. 5'000.- per

ripetibili (sic), orientandosi così di fatto all'importo fissato dal

primo giudice. Comunque sia, l'appellante non indica quale sarebbe l'indennità che

essa reputa congrua in caso di sua piena soccombenza, trascurando che, per

essere ricevibili, contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate, anche in

materia di spese e ripetibili o di gratuito patrocinio (DTF 143 III 112 consid.

1.2). Se ne conclude che, anche sotto questo punto di vista, l'appello vede la

sua sorte segnata.

10.

Gli oneri processuali della

procedura di appello, calcolati sulla base di un valore in questa sede ancora

litigioso di fr. 162'859.20 (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso

al Tribunale federale), seguono – anche per la parte che dovesse essere

divenuta priva di oggetto in esito all'invocato pagamento parziale in pendenza

di appello (sopra, consid. 2; DTF 142 V 551 consid. 8.2) – la soccombenza

dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante

verserà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite

di un patrocinatore, adeguate ripetibili. Senza produrre alcuna specifica,

l'attrice rivendica un'indennità di fr. 5'000.- (risposta all'appello, pag. 7).

Ora, le aliquote fissate dall'art. 11 cpv. 1 RTar (RL 178.310) – che il Pretore

ha già moderato rispetto al minimo per tenere conto del limitato impegno richiesto

dalla procedura – vanno ridotte dal 40 al 70% per la procedura di appello (art.

11.

cpv. 2 lett. a RTar). Ne segue che nella fattispecie un'indennità di fr.

3'000.-, IVA (8.1%) e spese (10%: art. 6 cpv. 1 RTar) incluse, appare consona

all'importanza della lite, alla sua difficoltà, all'ampiezza del lavoro svolto

e al tempo profuso dal legale nell'assolvimento del mandato (art. 11 cpv. 5

RTar).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

1. Nella misura in cui è ricevibile e non è divenuto

privo di oggetto, l’appello 2 gennaio 2024 della Comunione dei comproprietari

del AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 6'000.- sono a carico

dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 3'000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).