12.2024.2
Mancata presentazione della risposta - appello della parte contumace
22 marzo 2024Italiano20 min
richiesto) e su fr. 54'698.55 dal 1° marzo 2022, come pure di fr. 3'765.- per le
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.2
Lugano
22 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2022.211 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, promossa con petizione 11 novembre 2022 da
AO
1
patrocinata dallo PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall'avv. Michele
PA 1
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 213'895.57 oltre interessi del 5% su fr.
159'197.61 dal 1° febbraio 2020 e su fr. 54'698.55 dal 1° marzo 2022, come pure
di fr. 1'000.- (per la tassa di giustizia della procedura di conciliazione),
fr. 3'765.- (per gli onorari di quella procedura), e di fr. 103.30 e fr. 203.30
(per le spese esecutive), nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni
interposte ai PE n. __________ e __________ dell'UE di Lugano;
domanda su cui la convenuta, preclusa, non si è
espressa tempestivamente e che il Pretore ha sostanzialmente accolto con
decisione 8 novembre 2023;
appellante la convenuta che, con atto di appello 2 gennaio 2024, chiede di
riformare la decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione
limitatamente a fr. 52'404.65 oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 2022
più fr. 2'500.- per le spese di patrocinio nella
procedura di conciliazione e fr. 203.30 per le spese esecutive, con suddivisione
(a metà) delle spese processuali di primo grado e obbligo suo di rifondere alla
controparte ripetibili di fr. 5'000.- nonché protesta di spese e ripetibili di secondo
grado;
mentre l'attrice con risposta 23 febbraio 2024 propone
di respingere il gravame, con protesta di spese e ripetibili (fr. 5'000.-) di
seconda sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Previo
rilascio dell'autorizzazione ad agire (inc. CM.2022.123), con petizione 11
novembre 2022 la AO 1 ha convenuto la Comunione dei comproprietari del AP 1
innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenerne la condanna al
pagamento di fr. 213'895.57 oltre interessi del 5% su fr. 159'197.61 dal 1°
febbraio 2020 e su fr. 54'698.55 dal 1° marzo 2022 a saldo delle prestazioni
fornite per il risanamento degli stabili sulla particella n. 535 RFD Paradiso,
come pure di fr. 1'000.- per la tassa di giustizia della procedura di
conciliazione, di fr. 3'765.- per gli onorari di quella procedura, e di fr.
103.30 e fr. 203.30 per le spese esecutive, nonché il rigetto in via definitiva
delle opposizioni interposte ai PE n.__________ e __________ dell'UE di Lugano.
B. Concesse
varie proroghe (il 19 dicembre 2022, il 1° febbraio, il 3 marzo e il 21 aprile
2023) del termine per presentare la risposta, il Pretore ha fissato il 6 luglio
2023 alla Comunione dei comproprietari del AP 1 un ultimo termine suppletorio
di 10 giorni con l'avvertenza che, in caso di omissione, la procedura avrebbe
continuato il suo corso senza l'atto omesso con facoltà per il giudice di
emanare direttamente la decisione finale basandosi sui soli fatti allegati
dall'attrice ove la causa fosse stata matura per il giudizio.
C. Il
23 agosto 2023 la convenuta ha presentato la risposta postulando il rigetto
della petizione. Con replica 8 settembre 2023 l'attrice ha ribadito le proprie
richieste e ha eccepito la tardività della risposta della controparte. Con
ordinanza 13 ottobre 2023 il Pretore ha accertato l'intempestività della
risposta della convenuta e ha estromesso dagli atti il relativo memoriale come
pure la replica dell'attrice, prospettando che avrebbe emanato la decisione
finale giacché la causa era matura per il giudizio.
D. Con
decisione 8 novembre 2023 il Pretore ha accolto la petizione nel senso che ha
condannato la convenuta al pagamento di fr. 213'895.57 oltre interessi del 5%
su fr. 159'197.61 dal 1° febbraio 2022 (anziché dal 2020, come gli era stato
richiesto) e su fr. 54'698.55 dal 1° marzo 2022, come pure di fr. 3'765.- per le
spese di patrocinio della procedura di conciliazione e di fr. 306.60 per le
spese esecutive, ordinando per il resto il rigetto in via definitiva delle
opposizioni interposte ai PE n. 3208698 e 3209927 dell'UE di Lugano. Le spese
processuali di fr. 5'000.- (compresi fr. 1'000.- per la procedura di
conciliazione) sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere
alla controparte fr. 10'000.- per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata la Comunione dei comproprietari del AP 1 è insorta a
questa Camera con un appello del 2 gennaio 2024 in cui propone di accogliere la
petizione limitatamente a fr. 52'404.65 oltre interessi del 5% dal 1° febbraio
2022, a fr. 2'500.- per le spese di patrocinio nella procedura di conciliazione
e a fr. 203.30 di spese esecutive, rigettando in via definitiva per fr.
52'404.65 oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 2022 l'opposizione al PE n. __________
dell'UE di Lugano e ripartendo a metà le spese processuali di primo grado, con
obbligo da parte sua di rifondere all'attrice fr. 5'000.- per ripetibili di
quella sede.
F. Con
risposta 23 febbraio 2024 la AO 1 propone di respingere l'appello, con protesta
di spese e ripetibili (quantificate in fr. 5'000.-) di seconda sede.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
L’art.
308.
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di
controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie,
tale valore ammonta a fr. 218'967.15 e supera così ampiamente la soglia testé
menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e
312.
CPC). Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata notificata al
patrocinatore della convenuta il 17 novembre 2023. Introdotto il 3 gennaio 2024
(timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è
tempestivo in virtù degli art. 142 cpv. 3 e 145 cpv. 1 lett. c CPC Così come è
tempestiva la risposta all’appello 23 febbraio 2024.
2.
L'attrice
acclude alla propria risposta all'appello due lettere 20 novembre e 18 dicembre
2023.
in cui invita la controparte a versare gli importi stabiliti nella
decisione pretorile, da cui deduce l'importo di fr. 130'000.- ch'essa avrebbe
ricevuto, valuta 5 dicembre 2023, dalla convenuta (doc. 1 e 2 di appello).
Successivi alla decisione impugnata e addotti con la risposta all'appello, i
fatti allegati sono di per sé proponibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella misura
in cui l'appellante ha effettivamente versato fr. 130'000.- sulla pretesa in
rassegna – circostanza sulla quale l'appellante non si è più pronunciata –
l'appello si rivela parzialmente senza oggetto e interesse (Gschwend/Steck in: Basler Kommentar,
ZPO, 3a edizione, n. 8 e 12 ad art. 242 CPC; Richers/Naegeli in: Kurzkommentar ZPO, 3a
edizione, n. 4 ad art. 242 CPC).
3.
Nella
decisione impugnata il Pretore, ricordato che in virtù dell'art. 150 cpv. 1 CPC
i fatti non contestati non devono essere provati, ha rilevato che la pretesa
per la mercede di appalto dovuta per le opere eseguite sugli stabili 1 e 2 (fr.
159'197.-, IVA inclusa), come da fattura finale n. 2019/1737 del 14 ottobre
2020, di cui v'era chiaro riscontro agli atti (doc. T), era da accogliere senza
particolare disamina. Per il Pretore erano inoltre venuti meno, conformemente
all'art. 190 cpv. 1 delle norme SIA 118, gli sconti applicati (per complessivi
fr. 54'698.55) sulla mercede a seguito della mora della committente, come si evinceva
dalla liquidazione (doc. D nell'inc. CM.2022.123). Non risultavano per il resto
contestazioni in merito alla corrispondenza e alla qualità delle opere fornite
e alla correttezza ed esigibilità del credito. La pretesa era dunque legittima
e giustificava anche il rigetto definitivo dell'opposizione ai PE come pure la
rifusione, da parte della convenuta, delle spese esecutive e delle spese
processuali (fr. 1'000.-) e legali (fr. 3'765.-) della procedura di
conciliazione.
4.
L'appellante
non mette in dubbio che essa sia risultata preclusa in prima sede e che ciò le
impedisce di opporre in compensazione nella presente procedura una propria
pretesa per l'esistenza di difetti dell'opera. Ciò nondimeno, la mancata presa
in considerazione del proprio allegato di risposta non esentava il Pretore
dall'obbligo di verificare comunque la fondatezza delle argomentazioni della
controparte e delle prove – per di più richiamate dalla procedura di
conciliazione senza una formale decisione al riguardo – addotte a sostegno.
Pretore che invece si sarebbe limitato ad accogliere integralmente la petizione
accordando inoltre ripetibili di fr. 10'000.- che seppure ridotte rispetto al
minimo della tariffa appaiono eccessive a fronte del limitatissimo impegno orario
profuso dal patrocinatore della controparte, il quale ha ripreso il grosso
delle argomentazioni avanzate in sede di conciliazione. Per quanto concerne il
saldo dei lavori effettuati, di fr. 159'197.- (IVA inclusa), per le opere
eseguite sugli stabili 1 e 2 come da fattura finale n. 2019/1737 del 14 ottobre
2019.
(doc. T), la convenuta obietta che quello indicato nella fattura è di fr.
52'404.65 e che il Pretore vi ha aggiunto altri tre importi (due fatture del 31
dicembre 2017 e del 22 novembre 2018 nonché una richiesta di acconto del 23
novembre 2018, menzionate nella fattura finale) senza nessuna verifica e senza
che un documento prodotto con la petizione consentisse di trarre questa
deduzione. La pretesa della controparte poteva quindi dirsi liquida al limite
per fr. 52'404.65, mentre per la parte ulteriore il Pretore, violando il
proprio obbligo di motivazione, avrebbe riconosciuto all'attrice un importo non
comprovato dagli atti (memoriale, pag. 3 segg.).
In
merito alla caducità degli sconti, per fr. 54'698.55, l'appellante non
disconosce che l'art. 190 delle norme SIA 118 prevede tale conseguenza per i
pagamenti effettuati in ritardo, ovvero oltre il termine di 30 giorni. Sta di
fatto che l'attrice non avrebbe dimostrato la tardività dei pagamenti esposti
al punto n. 5 della petizione, non indicando essa – in violazione dell'onere di
allegazione – la data dell'effettivo invio delle fatture e delle richieste di
acconto né tanto meno avendo reso plausibile la loro data di ricezione e di
decorrenza dei 30 giorni. A parte ciò, l'attrice non avrebbe spiegato perché le
richieste di acconto per l'avanzamento dei lavori n. 3 e n. 4, rispettivamente
n. 6 e n. 7 della fase 1 (nel fascicolo D1) recassero la medesima data allorché,
per logica, avrebbero dovuto essere successive l'una all'altra. Né essa avrebbe
illustrato perché andasse considerato tardivo il pagamento – valuta 1°
settembre 2017 secondo quanto indicato dall'attrice medesima (doc. D1) – delle
richieste di acconto n. 6 e 7, datate 31 luglio 2021, che non potevano essere
state ricevute il 1° agosto (giorno festivo). Allo stesso modo doveva
ammettersi la tempestività del pagamento 2 febbraio 2018 per la richiesta di
acconto n. 9 (doc. D1), datata 31 dicembre 2017, che se consegnata in una
bucalettere a tale data non poteva essere messa in distribuzione prima del 2
gennaio né ricevuta prima dell'indomani. Tempestività che appariva molto
probabile anche per la richiesta d'acconto n. 4 del doc. D2, datata venerdì 4
maggio 2018 e che poteva essere stata notificata solo la settimana successiva.
Il Pretore avrebbe dunque omesso di verificare i documenti (non chiari e
finanche contraddittori) prodotti dall'attrice a sostegno della tesi del
pagamento tardivo, perdendo di vista che essi non solo non provavano
l'intempestività ma addirittura, in tre casi, dimostravano il contrario per
ammissione dell'attrice. Senza contare che quest'ultima aveva invocato in
maniera abusiva la caducità degli sconti anni dopo l'emissione della fattura
finale. Ne discende, per l'appellante, che se il Pretore avesse correttamente
accertato i fatti e applicato il diritto, avrebbe potuto accogliere solo
parzialmente la petizione (loc. cit., pag. 4 a 6).
5.
Nella
misura in cui sembra dolersi della mancata acquisizione formale dei documenti
prodotti nella procedura di conciliazione, l'appellante trascura che l'attrice
li aveva espressamente richiamati a più riprese nella petizione e che tale
richiamo non è stato contestato per effetto della sua preclusione. A parte ciò,
essa perde di vista che quei documenti, prodotti davanti alla medesima Pretura in
una procedura (conciliativa) che opponeva le medesime parti di quella in
rassegna, erano noti a tutte le persone coinvolte. L'obiezione sfiora dunque il
pretesto.
6.
Ove
invece lamenta che la preclusione non dispensava il Pretore dall'obbligo di
verificare comunque la fondatezza e la plausibilità delle argomentazioni
dell'attrice e delle prove da costei addotte, l'appellante misconosce le
conseguenze della propria contumacia. Il concetto
di preclusione secondo l'art. 223 cpv. 2 CPC va infatti messo in
relazione con l'onere della parte convenuta di contestare i fatti allegati
dalla parte attrice e il conseguente onere di quest'ultima di provarli. Nel
processo retto dalla massima dispositiva il convenuto deve specificare nella
riposta quali fatti allegati dall'attore riconosce o contesta (art. 222 cpv. 2
CPC). E siccome sono oggetto di prova soltanto i fatti rilevanti controversi
(art. 150 cpv. 1 CPC) – o quelli non controversi ma per i quali il giudice
nutre notevoli dubbi (art. 153 cpv. 2 CPC) – in assenza di contestazioni
l'attore è di principio liberato dall'obbligo di provare i fatti che ha
allegato a fondamento della propria pretesa. Il convenuto che non presenta la
risposta corre quindi il rischio che il giudice emani una decisione finale
basandosi sui soli fatti allegati dalla parte attrice. È questa la conseguenza
concreta sancita dall'art. 223 cpv. 2 CPC – e prospettata nella fattispecie dal
Pretore con l'ordinanza 6 luglio 2023 – per il caso in cui la parte convenuta
non presenti la risposta nonostante l'assegnazione del termine suppletorio
(sentenza del Tribunale federale 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.3). Nelle
circostanze descritte, stante la preclusione della convenuta, il Pretore non
era tenuto, se non nutriva "notevoli dubbi" nel senso dell'art.
153.
cpv. 2 CPC cui l'appellante per altro nemmeno allude, a verificare
ulteriormente la fondatezza e la plausibilità delle argomentazioni della
controparte che non necessitavano di essere provate. La doglianza manca pertanto
di consistenza.
7.
Relativamente
al "saldo lavori effettuati" di fr. 159'197.- l'appellante
solleva obiezioni che avrebbe dovuto avanzare in prima sede e che non può
proporre per la prima volta in appello (art. 317 cpv. 1 CPC). A prescindere da questa
riserva di ordine formale, la contestazione risulta, comunque sia, anche doppiamente
infondata. Da un lato perché la convenuta equivoca sugli importi del doc. T,
espressamente invocato nella petizione (pag. 6), dal quale si evince che l'importo
rivendicato – non contestato come tale nel suo calcolo nemmeno in questa sede –
è la somma di fr. 52'404.65 (riconosciuti dalla convenuta medesima) con
l'acconto (2018/1712) e le fatture (2017/1941 e 2018/1704) "da
incassare". Dall'altro perché la somma di fr. 159'197.- si fondava
ugualmente sulla liquidazione finale del doc. D e si componeva del saldo dovuto
per lo stabile 1 di fr. 34'148.71 e di quello residuo per lo stabile 2 di fr.
125'048.31 (petizione, pag. 6). Sta di fatto che con questa ulteriore
motivazione dell'attrice la convenuta non si confronta neppure in questa sede.
Al riguardo non giova dunque attardarsi.
8.
Riguardo
alla caducità degli sconti per il fatto che l'attrice non avrebbe dimostrato la
tardività dei pagamenti esposti al punto n. 5 della petizione, giova rammentare,
una volta di più, all'appellante che, in caso di contumacia, il giudice procede
alla decisione finale (art. 223 cpv. 2 CPC) e accoglie la petizione se sulla
base della esposizione dei fatti da parte dell'attrice risultano adempiuti
tutti i presupposti per riconoscere la pretesa.
8.1
La
causa è matura per il giudizio se in virtù delle allegazioni non contestate
della domanda, il giudice dispone degli elementi necessari per statuire senza
necessità di dover mettere in atto misure istruttorie. Fatti che si evincono
solo dagli atti possono essere considerati soltanto se sono di rilievo per
l'accertamento – d'ufficio – dei presupposti processuali. Al di fuori di tale ipotesi,
il giudice non deve confrontarsi con i documenti prodotti dalla parte attrice
se ritiene che le allegazioni della medesima bastano per l'accoglimento della
petizione (Pahud in:
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, 2a edizione, n. 3 seg.
ad art. 223 CPC; Leuenberger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO], 3a edizione, n. 5 ad art. 223).
La
causa non è di contro matura per il giudizio – e il giudice cita le parti al
dibattimento – laddove le allegazioni della parte attrice non siano chiare, siano
contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete, cioè nel caso in
cui vi sia l’obbligo di interpello giusta l’art. 56 CPC, oppure laddove per il
giudice sussistano notevoli dubbi su un fatto allegato dalla parte attrice e
rimasto non controverso, cioè nel caso in cui egli possa raccogliere prove
d’ufficio giusta l’art. 153 cpv. 2 CPC, ritenuto che l’esistenza di notevoli
dubbi può segnatamente essere ammessa laddove l’allegazione della parte attrice
sia contraddetta dai documenti da lei stessa prodotti (cfr. STF 5A_545/2021
dell’8 febbraio 2022 consid. 4.2; più recentemente: II CCA del 15 dicembre
2022, inc. 12.2022.126, consid. 5.1). Il ricorso all'art. 153 cpv. 2 CPC deve
tuttavia rimanere l'eccezione poiché la parte che ha omesso di contestare i
fatti giuridicamente rilevanti deve di principio assumersi le conseguenze
negative della sua inattività e non potrà con troppa facilità far capo al
"giudice inquisitore" (II CCA del 23 luglio 2018, inc. 12.2016.200,
consid. 4). Il giudice decide in base al proprio apprezzamento sull'esistenza
di notevoli dubbi, fermo restando che per essere tali i dubbi devono essere di una
certa intensità e vanno ammessi solo dandosi particolari circostanze oggettive
quali la tutela di una parte indifesa o mal consigliata oppure per rimediare a
un grave raggiro ai danni del tribunale (Kassationsgericht Zürich del 3
dicembre 2007 in: ZR 107/2008 pag. 172 consid. 3).
8.2
Nella fattispecie,
l'appellante non accenna a estremi del genere. Contrariamente a quel che essa
crede, in difetto di ogni contestazione del fatto – allegato nella petizione a
pag. 8 seg. n. 5 – che essa "ha pagato in ritardo la maggior parte
delle fatture, e cioè oltre i 30 giorni di cui all'art. 190 cpv. 1 SIA 118.
Dalla ricapitolazione delle fatture e degli acconti sub doc. H si evince che le
fatture e gli acconti pagati dopo il termine di 30 giorni che permetteva lo
sconto sono le seguenti: [segue una lista di acconti e fatture per la Fase 1 e
2, ndr]. Su questo importo di CHF 911'642.31 corrispondente alle fatture e
acconti pagati in ritardo va calcolato lo sconto concordato del 6% (art. 190
cpv. 1 SIA 118), che corrisponde all'importo di CHF 54'698.55 dovuto per
pagamenti in ritardo delle fatture da aggiungere a CHF 159'197.02 come da
liquidazione (doc. D, richiamato dall'inc. n. CM.2022.123"), non
incombeva all'attrice dimostrare la tardività dei pagamenti ivi esposti, per i
quali il citato doc. H precisava oltretutto le date di fatturazione e di
incasso. Né in difetto di ogni censura in merito, spettava all'attrice specificare
la data d'invio delle fatture e della decorrenza dei termini o fornire
ulteriori spiegazioni. La convenuta va rimessa alle proprie responsabilità.
Men che meno il Pretore può
essere biasimato per non avere – sulla base delle allegazioni non contestate dell'attrice
– ravvisato una palese contraddizione con i documenti agli atti. A parte che lo
stesso doc. H attestava, almeno sotto il profilo di un calcolo meramente
matematico, l'avvenuto pagamento 30 giorni dopo la data della fattura,
l'appellante perde di vista che sarebbe bastato anche solo il ritardo di un unico
acconto – circostanza che in concreto essa non contesta, segnatamente per gli
acconti n. 2, 5 e 8 della fase 1 come pure per quelli n. 2, 3, 5, 6 e 7 della
fase 2 (petizione, pag. 8 seg. in relazione con il doc. H) – per fare decadere
il diritto allo sconto sull'intera somma dovuta, e perciò anche sugli acconti
pagati puntualmente (Gauch,
Kommentar zur SIA-Norm 118, 2a edizione, n. 7 ad art. 190). La
convenuta non ha pertanto motivo di dolersi della decisione pretorile. Né essa
può deplorare – con argomenti nuovi e quindi improponibili – una condotta
abusiva dell'attrice per avere costei atteso l'introduzione della causa per sostenere
la caducità degli sconti.
9.
Non è chiaro infine se l'appellante
intenda o meno contestare l'ammontare dell'indennità per ripetibili di primo
grado (fr. 10'000.-) nella misura in cui rileva "che ancorché ridotta
rispetto al minimo della tariffa
pare comunque eccessiva a fronte del
limitatissimo impegno orario profuso dal patrocinatore dell'attrice, che ha
ripreso il grosso delle argomentazioni dalla procedura di conciliazione"
(memoriale, pag. 3). Alla lett. M del suo appello (pag. 6) essa si limita
infatti a chiedere che le spese giudiziarie siano ripartite e ricalcolate
secondo il rispettivo grado di soccombenza, mentre nella richiesta di giudizio
propone di ripartire le spese processuali di primo grado a metà fra le parti
con obbligo da parte sua di rifondere alla controparte fr. 5'000.- per
ripetibili (sic), orientandosi così di fatto all'importo fissato dal
primo giudice. Comunque sia, l'appellante non indica quale sarebbe l'indennità che
essa reputa congrua in caso di sua piena soccombenza, trascurando che, per
essere ricevibili, contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate, anche in
materia di spese e ripetibili o di gratuito patrocinio (DTF 143 III 112 consid.
1.2). Se ne conclude che, anche sotto questo punto di vista, l'appello vede la
sua sorte segnata.
10.
Gli oneri processuali della
procedura di appello, calcolati sulla base di un valore in questa sede ancora
litigioso di fr. 162'859.20 (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso
al Tribunale federale), seguono – anche per la parte che dovesse essere
divenuta priva di oggetto in esito all'invocato pagamento parziale in pendenza
di appello (sopra, consid. 2; DTF 142 V 551 consid. 8.2) – la soccombenza
dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante
verserà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite
di un patrocinatore, adeguate ripetibili. Senza produrre alcuna specifica,
l'attrice rivendica un'indennità di fr. 5'000.- (risposta all'appello, pag. 7).
Ora, le aliquote fissate dall'art. 11 cpv. 1 RTar (RL 178.310) – che il Pretore
ha già moderato rispetto al minimo per tenere conto del limitato impegno richiesto
dalla procedura – vanno ridotte dal 40 al 70% per la procedura di appello (art.
11.
cpv. 2 lett. a RTar). Ne segue che nella fattispecie un'indennità di fr.
3'000.-, IVA (8.1%) e spese (10%: art. 6 cpv. 1 RTar) incluse, appare consona
all'importanza della lite, alla sua difficoltà, all'ampiezza del lavoro svolto
e al tempo profuso dal legale nell'assolvimento del mandato (art. 11 cpv. 5
RTar).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar,
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile e non è divenuto
privo di oggetto, l’appello 2 gennaio 2024 della Comunione dei comproprietari
del AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 6'000.- sono a carico
dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 3'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).