12.2024.24
Galleria ferroviaria, prescrizione di una pretesa di indennizzo, esigibilità
10 settembre 2024Italiano33 min
gennaio 1996 vi è stata una modifica del piano regolatore comunale che ha aumentato le possibilità edificatorie del fondo (doc.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.24
Lugano
10 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.3 della Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Città promossa con petizione 9 febbraio 2018 da
AO 1
AO 2
entrambi
patrocinati dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
con
cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di complessivi fr. 587’976.- in favore di AP 1 e di fr. 748’333.- in
favore di AP 2, oltre interessi del 5% dal 29 settembre 2014, sulla base di una
convenzione siglata fra le parti in data 10 luglio 1987, e alla rifusione delle
spese (fr. 3’450.-) annesse alla procedura di conciliazione inc. CM.2014.91;
domande
avversate dalla convenuta, che ha in particolare sollevato le eccezioni di
incompetenza materiale del Pretore e di prescrizione;
richiamata la decisione 27 luglio 2023 (inc. 12.2023.42) di questa
Camera che, in accoglimento dell’appello 22 marzo 2023 degli attori, ha
annullato la decisione 27 febbraio 2023 con cui il Pretore aveva respinto in ordine la petizione per incompetenza
materiale, ammettendo la competenza della Pretura a trattare la controversia e rinviandole
l’incarto per la continuazione della procedura;
vista ora la decisione 15 gennaio 2024 con cui il Pretore si è
pronunciato in merito all’eccezione di prescrizione della convenuta,
respingendola;
appellante
la convenuta con appello del 14 febbraio 2024, con cui ha
chiesto di riformare tale decisione nel senso di accogliere parzialmente la sua
eccezione di prescrizione relativamente alla pretesa attorea di fr. 296'175.-
basata sulla riserva 1b della convenzione del 10 luglio 1987, di porre le spese
processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuna e di compensare le
ripetibili, con protesta di spese e ripetibili di appello;
mentre
gli attori con risposta 20 marzo 2024 hanno postulato di respingere il gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto:
A.
Nel maggio del 1983 la AO 1 (qui di seguito anche solo “AO 1”), che
beneficia di una concessione federale per l’esercizio di una ferrovia __________
da __________ a __________ (cosiddetta “__________”), ha inoltrato presso
l’Ufficio federale dei trasporti (di seguito “UFT”) una domanda di approvazione
dei piani riguardanti il suo progetto di interramento del tratto urbano di
ferrovia tra la stazione __________ e la zona di __________. Il progetto, approvato
dall’UFT e che ha subito varie modifiche, prevedeva in particolare l’attraversamento
del fondo part. n. __________ RFD di __________ (allora di proprietà della
Comunione ereditaria __________, composta da __________, __________ e __________,
e che ospitava la sede produttiva della V__________ SA) mediante una galleria
sotterranea. I lavori sono iniziati il 3 novembre 1986.
B.
Il 10 luglio 1987 i membri della Comunione ereditaria __________
(allora rappresentati dall’avv. E__________) hanno raggiunto un accordo (doc.
I) con la AO 1 che prevedeva la concessione di una servitù di passaggio della
galleria sotto al fondo part. n. __________ RFD di __________ (in realtà mai
iscritta nel Registro fondiario) e un indennizzo forfettario di complessivi fr.
300'000.- per l’occupazione temporanea del sedime ai fini dell’esecuzione dei
necessari lavori (nel frattempo già iniziati), per le difficoltà operative da
questi cagionati, per le modifiche strutturali di edifici e manufatti presenti
sul fondo, per la concessione della servitù (da iscriversi “a spese e cura
della AO 1”) e quale risarcimento per i danni strutturali alla casa di
abitazione situata sul fondo. La convenzione precisava in particolare al punto
1a) che “qualora i parametri edificatori concernenti il fondo part. No. __________
secondo le norme di PR attualmente in vigore venissero modificati nel senso di
un aumento della possibilità edificatoria, il maggior impedimento dovuto alla
presenza della galleria formerà oggetto di esame ai fini di un eventuale
ulteriore indennizzo”, qui di seguito anche “riserva 1a”, e al punto 1b)
che “l’indennizzo complessivo non si riferisce alle immissioni che
provenissero dall’esercizio della galleria ferroviaria (ad esempio immissioni
acustiche superiori ai limiti legali di tolleranza, vibrazioni, ecc.)”, qui
di seguito anche “riserva 1b”.
C.
Fatti
I lavori di costruzione della galleria sono terminati nel 1990.
Il 16
gennaio 1996 vi è stata una modifica del piano regolatore comunale che ha aumentato le possibilità edificatorie del fondo (doc.
M/3). Nel 2013 AP 2 (divenuto unico proprietario del mappale n. __________ RFD
di __________ a seguito di successione/donazione, v. doc. E e F) ha dato
l’avvio a un progetto immobiliare per l’edificazione di due stabili di
appartamenti (con spazi commerciali), uno sul fondo suddetto n. __________ e
l’altro su quello contiguo n. __________ (pure divenuto di sua esclusiva
proprietà). In tal contesto, egli ha suddiviso il fondo part. __________ in
proprietà per piani (PPP) e ha venduto 12 fogli di PPP a AP 1 (doc. G),
cedendole inoltre il 44% delle sue pretese nei confronti della AO 1 derivanti
dalla convenzione 10 luglio 1987 (doc. G e H). La licenza edilizia è stata
rilasciata il 14 ottobre 2013 ed è stata completata in data 19 febbraio 2014
(doc. P). I lavori sono iniziati a fine 2013.
D.
Nel frattempo, in data 6 novembre 2013, AO 2, visti l’imminenza dei
lavori di costruzione, la forzata rinuncia a realizzare determinati spazi
sotterranei e i prospettati costi supplementari derivanti dalla presenza della
galleria, ha comunicato alla AP 1 di avere conferito allo Studio Z__________ AG
un mandato volto a valutare ulteriormente la situazione e chiesto un incontro “onde
chiarire e concordare il modo di procedere, l’entità degli oneri supplementari
sopraccitati e la pratica volta all’iscrizione della servitù di transito a
favore delle AP 1”. La richiesta è stata rinnovata tramite uno scritto del
10 dicembre 2013, ove AO 2 e AO 1 (nel frattempo divenuta comproprietaria del
fondo part. n. __________) sottolineavano che, sulla base degli accertamenti
svolti sino a quel momento, la presenza della galleria e il transito dei treni imponevano
la necessità di adottare degli importanti accorgimenti volti a contenere le
vibrazioni provocate (in particolare: posa di materassini antivibranti) e a
rafforzare la struttura statica dell’edificio, che i loro tecnici stavano
quantificando le spese supplementari e che queste avrebbero dovuto essere
sostenute dalla AP 1, “come convenuto”.
In
occasione dell’incontro fra le parti, avvenuto in data 18 dicembre 2013, sono
emerse importanti divergenze relativamente all’interpretazione della
convenzione del 10 luglio 1987 e all’asserito obbligo per la società
ferroviaria di sostenere i summenzionati costi supplementari. Nuovamente, in
data 23 dicembre 2013, AO 2 e AO 1 hanno ribadito la loro opinione secondo cui
tutti i maggiori costi dovevano essere sopportati dalla controparte.
Il 22
gennaio 2014 la AP 1 ha contestato di dover sostenere questi costi aggiuntivi,
rilevando in sostanza che le parti non si erano mai accordate in proposito e si
erano limitate a formulare una riserva (cfr. plico doc. Q).
E.
Non essendo le parti riuscite a trovare un punto d’incontro, con
istanza del 29 settembre 2014 AP 2 e AP 1 hanno dato l’avvio a una procedura di
conciliazione innanzi alla Pretura ____________________ tendente a fare
iscrivere la servitù e ottenere dalla AO 1 il versamento di questo indennizzo
(quantificato in fr. 1'142'911.95), successivamente sospesa in vista di
trattative bonali (inc. CM.2014.91).
F.
Il 27 gennaio 2015, i medesimi hanno inoltrato presso la stessa
Pretura un’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare ex art. 158 CPC,
sfociata nell’allestimento di una perizia del 14 aprile 2016 e di un relativo complemento
del 28 febbraio 2017 da parte dell’ing. S__________ (volta a quantificare tutti
i maggiori costi derivanti dalla presenza della galleria), e nell’audizione
dell’avv. E__________ quale redattore della convenzione del 10 luglio 1987 (inc.
CA.2015.2, doc. rich. II°).
G. Riattivata
la procedura di conciliazione, non avendo raggiunto un’intesa con la
controparte, il 1° dicembre 2017 AP 1 e AP 2 hanno ottenuto l’autorizzazione ad
agire (doc. C1).
Con
petizione 9 febbraio 2018 essi hanno dunque convenuto in giudizio la AO 1 innanzi
alla Pretura di __________, postulando la sua condanna al pagamento di fr.
587’976.- in favore di AP 1 e di fr. 748’333.- in favore di AP 2, corrispondenti
al 44%, rispettivamente al 56% della pretesa globale di fr. 1'336'309.- (oltre
interessi del 5% dal 29 settembre 2014), composta di:
-
fr. 906'613.40 a titolo di indennizzo supplementare in virtù
della riserva 1a della convenzione doc. I (maggiori costi di progettazione ed edificazione
e indennizzo per aver dovuto realizzare un’autorimessa sottodimensionata, a
causa della presenza della galleria sotterranea __________);
-
fr. 286'995.- per la posa di materassini disaccoppianti (quale
protezione dai disturbi e dalle vibrazioni causati dal transito dei treni),
sulla base della riserva 1b della convenzione;
-
fr. 9'180.- a copertura del costo dell’intervento di consulenza
specialistica effettuato, prima e dopo la costruzione, dalla Z__________ AG onde
implementare un idoneo isolamento dello stabile (pure riferito alla riserva
1b);
-
fr. 133'521.30 (fr. 84'397.10 + fr. 49'124.20) quale rifusione di
tutte le spese affrontate dagli attori nella procedura cautelare di cui
all’inc. CA.2015.2 e nella fase pre-processuale.
Gli
attori hanno inoltre chiesto la rifusione delle spese (fr. 3’450.-) relative
alla procedura di conciliazione (inc. CM.2014.91).
H.
Con risposta 6 luglio 2018 la AO 1 si è opposta alla petizione
sollevando altresì alcune eccezioni preliminari, ovvero quella di incompetenza
materiale del Pretore (visto il carattere amministrativo della convenzione del 10 luglio 1987, qualificabile quale
accordo espropriativo) e quella di prescrizione di tutte le pretese fatte
valere dagli attori legate alle riserve 1a e 1b.
I.
Con replica 16 ottobre 2018 gli attori hanno ribadito le loro
pretese e contestato sia l’eccezione di incompetenza (rilevando che a loro modo
di vedere il contenzioso atteneva al diritto privato) sia quella di
prescrizione e chiedendo che la procedura fosse inizialmente limitata alla
trattazione di queste due tematiche.
Con
duplica 18 febbraio 2019 la convenuta si è riconfermata nelle proprie
posizioni, condividendo però la richiesta di limitazione della controparte.
J.
Con ordinanza 15 marzo 2019 il Pretore ha disposto la
limitazione della procedura alle due summenzionate eccezioni (art. 125 lett. a.
CPC). L’udienza di prime arringhe del 4 aprile 2019 come pure il seguito della
procedura, ivi comprese le conclusioni scritte 21 aprile 2021 degli attori e 7
giugno 2021 della convenuta, hanno pertanto avuto per oggetto unicamente tali
questioni.
K.
Con decisione 27 febbraio 2023 il Pretore,
ritenendo non data la propria competenza materiale alla luce della natura
amministrativa dell’accordo raggiunto fra le parti, ha respinto in ordine la petizione
senza necessità di chinarsi sul tema della prescrizione. Tale decisione,
impugnata dagli attori con appello 22 marzo 2023, è stata
annullata da questa Camera con sentenza passata in giudicato del 27
luglio 2023 (inc. 12.2023.42), con cui ha ammesso la competenza della Pretura a
trattare la controversia e le ha rinviato l’incarto per la continuazione della
procedura.
L.
Con decisione 15 gennaio 2024 il Pretore si è
pronunciato sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta,
respingendola e ponendo le spese (complessivi fr. 2'000.-) nonché le ripetibili
(fr. 15'000.-) a carico della medesima.
M. Con appello 14 febbraio 2024, la convenuta si è aggravata contro
tale decisione, postulandone la riforma nel senso di accogliere parzialmente la
sua eccezione di prescrizione relativamente alla pretesa attorea di fr.
296'175.- basata sulla riserva 1b della convenzione del 10 luglio 1987, di
porre le spese processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuna e
di compensare le ripetibili, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
N.
Con risposta 20 marzo 2024 gli attori hanno postulato la reiezione
del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
O. Con
ordinanza 8 aprile 2024 il presidente di questa Camera ha sospeso la procedura
sino al 31 maggio 2024 su richiesta delle parti, alla luce delle trattative
bonali da queste intavolate, per poi riattivarla in data 8 maggio 2024 una
volta costatato il mancato raggiungimento di un accordo.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali
di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di
almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).
Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la
soglia testé menzionata.
2.
I termini di impugnazione e
risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 14
febbraio 2024 contro la decisione incidentale 15 gennaio 2024,
notificata all’appellante il giorno
successivo, è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 20 marzo 2024
degli appellati.
3.
Con l’impugnata decisione il
Pretore ha innanzitutto premesso che nell’ambito delle negoziazioni della
convenzione le parti erano concordi che su alcuni aspetti del contratto esse
non si trovavano ancora in sintonia e avrebbero cercato successivamente una
soluzione condivisa, ciò che ha condotto alla formulazione delle riserve 1a e
1b, volte a garantire la possibilità di adeguare il contratto in due precise
ipotesi (ovvero nel caso di una modifica dei parametri edificatori e nel caso
di immissioni eccessive dovute all’esercizio della galleria). Il Pretore ha poi
rilevato che tali riserve sono definibili quali clausole di adattamento/rinegoziazione
attivabili mediante manifestazione di volontà di una delle parti, che il
termine di prescrizione delle eventuali pretese ivi derivanti è di dieci anni
ai sensi dell’art. 127 CO e che la prescrizione comincia a decorrere solamente
quando il credito è esigibile (art. 130 CO).
In relazione alla prima riserva (1a, indennizzo per
maggior impedimento derivante da un aumento delle possibilità edificatorie), il
primo giudice ha respinto la tesi della convenuta secondo cui il termine
avrebbe iniziato a decorrere già dall’entrata in vigore delle modifiche del
piano regolatore nel gennaio 1996, osservando che ciò costituiva unicamente il
presupposto per avviare la rinegoziazione ma che l’asserita pretesa è sorta ed
è divenuta esigibile al più presto il 6 novembre 2013, allorquando AO 2 ha effettivamente
esercitato il suo diritto di chiedere una nuova contrattazione (plico doc. Q).
Anche in relazione alla seconda riserva (1b, indennizzo
per immissioni provenienti dall’esercizio della galleria ferroviaria),
il Pretore ha rilevato che l’eventuale relativo credito è sorto allorché gli
attori hanno chiesto per la prima volta alla controparte, in data 6 novembre
2013, di chinarsi sulla questione rinegoziando e adattando l’accordo (e non già
al momento della messa in esercizio della galleria nel dicembre 1990, come
preteso dalla convenuta).
Pertanto, il giudice di primo grado ha concluso che le
pretese in esame non possono ritenersi prescritte, essendo state azionate
mediante istanza di conciliazione del 2 ottobre 2014.
4.
Con l’appello, la AP 1 impugna
la decisione limitatamente alle pretese vantate dalla controparte sulla base
della riserva 1b per complessivi fr. 296'175.-.
L’appellante premette che il Pretore, nella sua
decisione, ha aderito alle tesi esposte nel parere giuridico allestito dal
prof. P__________ su incarico degli attori (doc. 11), ma che tale parere è
incentrato sulla riserva contrattuale 1a e non approfondisce quella formulata
al punto 1b che, alla luce delle sue peculiarità, dovrebbe in ogni caso essere
valutata diversamente. Difatti, mentre la riserva 1a era caratterizzata da
ipotesi e condizioni di incerta realizzazione (modifica di PR e maggiori costi
di costruzione), in quella 1b (generica e non vincolata a eventuali future
edificazioni, bensì riferita anche a quelle già presenti) le parti si erano
limitate a stabilire che eventuali immissioni provenienti dall’esercizio della
galleria ferroviaria (ovvero da un evento futuro certo e ben definito) non
erano incluse nell'indennizzo già pattuito, poiché le parti ancora non potevano
sapere se il transito dei treni avrebbe provocato immissioni moleste sul fondo
part. n. __________, ove sorgeva l’abitazione della famiglia __________ e
veniva svolta la loro attività artigianale/industriale (cfr. audizioni
testimoniali dell’avv. E__________ del 29 aprile 2015 e del 26 novembre 2020,
doc. 6 e 7). Per l’appellante, una volta inaugurata la galleria (dicembre 1990),
i proprietari del fondo sarebbero stati in grado di verificare l’esistenza di
immissioni eccessive, sicché il termine per far valere un eventuale relativo
indennizzo doveva decorrere da tale momento e la questione avrebbe potuto e
dovuto essere regolata in tempi ragionevoli (similmente a quanto previsto per
una situazione analoga nel compromesso arbitrale di cui al doc. 10, ipotizzato
anche per la famiglia __________ ma poi scartato per problemi di tempistica,
cfr. doc. 9). D’altronde, non sarebbe stato per lei esigibile, in buona fede,
di rimanere vincolata sine die, ovvero di dover attendere decenni una
manifestazione di volontà o reazione dei proprietari prima di poter regolare la
questione, ritenuto che questi ultimi per oltre 20 anni (dal 1990 al 2013) mai
avevano segnalato problemi relativi a rumori o vibrazioni o trasmesso
misurazioni al riguardo, rimanendo silenti e suscitando pertanto l’impressione
che non vi fossero inconvenienti. Pertanto, ogni loro pretesa relativa alla
riserva 1b risulterebbe prescritta.
5.
Con la risposta all’appello,
gli attori premettono invece dapprima che il parere giuridico del prof. P__________
riguarderebbe anche la riserva 1b. Sostengono poi che, secondo il senso degli
accordi raggiunti dopo lunghe trattative nonché alla luce delle caratteristiche
del fondo (a quel tempo utilizzato esclusivamente per gli scopi artigianali
della V__________ SA ma per cui già si intravvedeva la possibilità concreta di
un futuro utilizzo a scopi residenziali), come da esposizione del teste avv. E__________,
un eventuale futuro indennizzo ai sensi delle riserve 1a e 1b (che non avevano
alcuna limitazione temporale) sarebbe stato da analizzare e quantificare solamente
nel momento in cui i proprietari del fondo avessero deciso, a seguito di
sviluppi pianificatori, di edificarvi uno stabile di appartamenti, ma si fossero
scontrati con problemi strutturali dovuti alla presenza della sottostante galleria
oppure con problemi di immissioni moleste. Ovvero, le riserve erano state
perfezionate appositamente per dare seguito alle preoccupazioni dell’allora
proprietario __________ circa la volontà del Comune di far spostare l’attività
dell’azienda e la futura destinazione residenziale del mappale, tant’è che
dallo schizzo annesso al doc. L risulta che, al momento della sottoscrizione
della convenzione del 10 luglio 1987, l’ipotesi da lui formulata circa la
realizzazione di uno stabile di appartamenti coincide quasi al 100% con quanto
è stato poi effettivamente realizzato (v. anche planimetria sub. doc. C).
Secondo gli appellati, il dies a quo per
iniziare a quantificare e postulare gli indennizzi poteva dunque essere
unicamente il momento in cui essi fossero stati in possesso di un progetto
concreto e avessero deciso di realizzarlo in
base alle nuove potenzialità del PR. D’altronde, se avessero deciso di
realizzare, ad esempio, solo una villa monofamiliare, posizionandola il più
lontano possibile dal tracciato sotterraneo della __________, probabilmente (a
fronte di un manufatto di dimensioni estremamente ridotte) non sarebbero
insorti problemi strutturali nell'edificazione oppure di immissioni. Gli
appellati ritengono pertanto che ai proprietari del fondo non poteva essere
imposto di avanzare pretese di indennizzo ancor prima di sapere se tali
problematiche si sarebbero mai verificate, rispettivamente prima che una
quantificazione fosse possibile. D’altronde, se essi avessero avanzato
precedentemente una richiesta di indennizzo per immissioni moleste, AP 1 non
sarebbe entrata nel merito, e avrebbe sostenuto che l’utilizzo del fondo (a
quel tempo occupato da capannoni ove nessuno pernottava e dove veniva
esercitata una rumorosa attività artigianale) non era disturbato dalle
immissioni sonore e dalle vibrazioni causate dal transito dei treni, come pure
che quelle causate dalla lavorazione della pietra (attività esercitata dalla
ditta V__________ SA sul fondo part. no. __________ sino al 2013) erano
nettamente superiori.
Gli appellati rilevano inoltre che proprio questa
incertezza che caratterizzava il fondo (e che lo differenziava rispetto ad
altri fondi interessati dal progetto ferroviario) nonché l’urgenza della
controparte nell’iniziare i lavori erano i fattori che avevano indotto a
rinunciare a un arbitrato e a rinviare le discussioni sul tema.
In conclusione, essi ritengono che la riserva 1b non
fosse focalizzata sulla situazione del mappale n. __________ al momento della
messa in esercizio della galleria ferroviaria o sull'utilizzo del fondo a scopi
artigianali, bensì sul futuro utilizzo residenziale della parcella, e che il
suo esercizio poteva avvenire solo in presenza di un progetto edile definito e
concreto sul quale basare le valutazioni peritali.
6.
Preliminarmente, appare
opportuno menzionare alcuni concetti di diritto espropriativo, in quanto utili
per valutare il contesto in cui è sorta la convenzione in esame (siglata per
evitare le temute lungaggini di una procedura di espropriazione), e ciò che un
proprietario fondiario espropriato può di regola ragionevolmente attendersi in
termini di indennizzo e relative tempistiche.
7.
La Legge federale del 20
giugno 1930 sull’espropriazione (LEspr), a cui la Legge federale sulle ferrovie
(LFerr) rinvia (cfr. ad esempio art. 3, 18a e 20 LFerr nell’attuale versione),
stabilisce che l’espropriazione ha luogo dietro piena indennità (art. 16 LEspr), destinata a risarcire tutti i pregiudizi effettivi e attuali subiti
dall’espropriato per effetto dell’estinzione o della limitazione dei suoi
diritti, fra cui l’intero valore venale del diritto espropriato, l’eventuale
deprezzamento della porzione residua e l’ammontare di tutti gli altri pregiudizi,
in quanto essi possano essere previsti, nel corso ordinario delle cose, come
una conseguenza dell’espropriazione (art. 19 LEspr). Di principio, tutte le
poste di danno devono essere valutate contemporaneamente (principio dell’unità
dell’indennità di espropriazione, DTF 121 II 350 consid. 5d e 6c, 134 II 49
consid. 13.1). È determinante il valore venale alla data in cui il titolo di
espropriazione diventa esecutivo (art. 19bis LEspr), sicché è questo
il momento in cui valutare la situazione di fatto e di diritto e il valore del
bene espropriato. Il valore venale di un fondo corrisponde al prezzo
commerciale oggettivo conseguibile da un qualsiasi privato o agente immobiliare
avveduto nell’ambito di una libera transazione immobiliare. Ai fini della
stima, vanno considerate tutte le sue caratteristiche attuali (come posizione,
estensione, stato di urbanizzazione e possibilità di sfruttamento, cfr.
Commissione Federale di Stima-CFS, decisione del 19 maggio 2020, n. ATG
02.2015.730, consid. 12.2, in: RTiD II-2020 n. 50). La legge si basa sull’idea
che il danno causato dall’espropriazione debba essere risarcito una volta per
tutte (ovvero una sola volta in maniera definitiva) con l’indennità di
espropriazione, che dev’essere determinata in anticipo per tutta la durata
dell’esproprio. Di regola, non possono dunque essere previste clausole di
adeguamento o revisioni periodiche dell’indennizzo, anche perché l’ente
espropriante ha un legittimo interesse a ottenere sin da subito chiarezza sulla
portata definitiva dei suoi obblighi finanziari (DTF 134 II 49 consid. 20, 99
Ib 87 consid. 2; TAF A-3273/2016, decisione del 7 febbraio 2017, consid. 8.3.4).
Il valore di mercato di un immobile è influenzato anche dalle possibilità di utilizzo
futuro. La possibilità di un uso migliore viene quindi presa in considerazione
nel determinare il valore di mercato (art. 20 LEspr), ma solamente se tale
possibilità già esiste o è altamente probabile nel prossimo futuro. Mere
possibilità teoriche o vaghe prospettive di un uso più favorevole (ad esempio, poiché
un terreno potrebbe essere inserito in zona edificabile) non sono sufficienti,
e non possono essere prese in considerazione (DTF 112 Ib 531 consid. 3, 134 II
49.
consid. 20; TAF A-3273/2016, decisione del 7 febbraio 2017, consid. 8.3.4 e
8.3.5; CFS, decisione del 19 maggio 2020, n. ATG 02.2015.730, consid. 12, in:
RTiD II-2020 n. 50).
La LEspr (art. 36 LEspr, art. 41 vLEspr) prevede anche
la possibilità di pretendere un’indennità a posteriori, qualora per
l’espropriato si riveli un danno che, al momento del deposito dei piani o della
comunicazione dell’avviso personale, non era prevedibile o non lo era in tale
misura (in particolare poiché è insorto solo dopo la costruzione o come
conseguenza dell’uso dell’opera pubblica ma non, secondo una giurisprudenza del
TAF riferita all’art. 41 vLEspr, se il danno supplementare non è conseguenza
dell’espropriazione bensì deriva da un fattore esterno quale la modifica di PR,
cfr. TAF A-3273/2016, decisione del 7 febbraio 2017, consid. 8.3.5 e 8.3.8).
Ciò purché tale diritto venga esercitato tempestivamente, ovvero entro un dato
termine (es. 6 mesi secondo l’art. 41 cpv. 2 lett. b vLespr, 5 anni secondo
l’art. 37 cpv. 3 LEspr nell’attuale versione) da quando l’espropriato è venuto
a conoscenza del suo maggiore danno, ovvero da quando lo stesso era
riconoscibile o prevedibile e l’espropriato disponeva degli elementi per
depositare una relativa domanda e motivarla, non essendo invece necessario che
il danno si fosse già materialmente prodotto o fosse già quantificabile (DTF
102.
Ib 276 consid. 1).
8.
Secondo la giurisprudenza,
l’attraversamento del sottosuolo di una galleria ferroviaria necessita la
costituzione di tre servitù distinte: una servitù di superficie giusta l’art.
675.
CC (o anche di sporgenza ex art. 674 CC), per disgiungere l’uso del fondo
da quello della galleria, una servitù di divieto di costruzione che protegge la
galleria e, infine, una servitù di esercizio ferroviario che concerne la fase
di esercizio (cfr. Commissione Federale di Stima-CFS, decisione del 19 maggio
2020, n. ATG 02.2015.730, consid. 11, in: RTiD II-2020 n. 50 e riferimenti ivi
citati). L’imposizione forzata di una servitù da parte dell’ente pubblico
equivale a un’espropriazione parziale. L’indennizzo viene di principio
quantificato sulla base del deprezzamento del fondo (che viene privato di
determinati suoi diritti, qualità o prospettive), ovvero sulla base della
differenza fra il valore del fondo con e senza la servitù forzata, tenuto
altresì conto degli ulteriori prevedibili pregiudizi (DTF 122 II 337 consid.
4c, 122 II 246 consid. 4, Tribunale di espropriazione, decisione del 21 luglio
2011, inc. 10.2004.139, consid. 3.3).
L’obbligo per il proprietario di un fondo di tollerare
immissioni eccessive e inevitabili che provengono da un’opera pubblica equivale
a un’imposizione forzata di una servitù e costituisce un caso di espropriazione
dei diritti di vicinato. L’ente pubblico espropriante deve dunque di principio
indennizzare il proprietario per il pregiudizio subito dal suo fondo per il
fatto di essere privato dei mezzi di difesa conferiti dal diritto civile, e in
particolare dagli art. 679 e 684 CC
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un’indennità
espropriativa per immissioni eccessive provenienti da un’opera pubblica si
giustifica unicamente se esse colpiscono il proprietario di un fondo in maniera
particolare, gli causano un grave danno, e non erano prevedibili nel momento in
cui ha acquistato il fondo, rispettivamente ha costruito l’edificio (DTF 145 II
282.
consid. 4.3). Ciò poiché l’ente pubblico, nel diritto espropriativo, ha la
prerogativa di modificare unilateralmente l'ubicazione e lo stato dei fondi e
gli usi locali, nonché di esigere che questo cambiamento sia tenuto in
considerazione dai proprietari del comparto interessato dal momento in cui si
verifica o diventa prevedibile. La parte espropriata è conseguentemente obbligata
a prendere tutte le misure ragionevoli per minimizzare o contenere il danno.
Se, pur conoscendo o potendo prevedere l’esistenza di immissioni eccessive,
acquista un fondo o vi edifica un nuovo edificio, lo fa a suo rischio e
pericolo, e non può chiedere un’indennità per il loro deprezzamento (DTF 134 II
49.
consid. 7, 111 Ib 233 consid. 2a, 110 Ib 43 consid. 4).
9.
Nel caso in esame, le parti
hanno voluto evitare la procedura espropriativa siglando una convenzione che,
come definitivamente accertato da questa Camera con decisione 27 luglio 2023,
soggiace al diritto privato. Anche eventuali pretese sgorganti da essa sono
pertanto sottoposte alle regole generali del diritto privato.
La legge prevede l’istituto della prescrizione in
special modo per motivi di ordine pubblico, imponendo l’interesse alla sicurezza
del diritto e alla pace sociale che i crediti, dopo un certo periodo di tempo,
non possano più essere fatti valere in via giudiziaria. La sicurezza del
diritto verrebbe infatti danneggiata se una parte potesse avviare in ogni tempo
procedure legali relative a crediti la cui nascita o estinzione non può più
essere stabilita in maniera affidabile a causa del trascorrere del tempo e
delle relative difficoltà probatorie. La prescrizione costituisce un incentivo per
il creditore a fare in tempi ragionevoli chiarezza sulla situazione giuridica
fra le parti e a risolvere le controversie pendenti, giacché le pendenze
irrisolte possono compromettere i rapporti fra i partner giuridici e il
debitore non può essere lasciato perennemente nell’incertezza e nel dubbio se
un determinato credito verrà mai fatto valere. L'istituto della prescrizione si
basa anche sull'idea che un’inattività prolungata da parte del creditore renda
probabile l'infondatezza o l’estinzione della pretesa, o possa addirittura
essere interpretata come una rinuncia alla medesima (DTF 137 III 16 consid. 2.1).
Giusta l’art. 127 CO, si prescrivono col decorso di
dieci anni tutte le azioni per le quali il diritto civile federale non dispone
diversamente. Tale termine di prescrizione ordinario ha natura assoluta e una
decorrenza oggettiva. Ovvero, esso comincia dal momento dell’esigibilità della
pretesa (art. 130 cpv. 1 CO), indipendentemente che il creditore abbia o meno conoscenza
della sua esistenza o del suo ammontare (DTF 136 V 73 consid. 4.1, 137 III 16 consid. 2.2), a differenza della soluzione differenziata adottata
ad esempio dagli art. 60 o 67 CO. Di principio, una pretesa è esigibile dal
momento del suo insorgere, a meno che il contratto, la legge o la natura del
rapporto giuridico non prevedano altrimenti, e sempre che la stessa sia
sufficientemente concreta (cfr. art. 75 CO, STF 4C.210/2001 del 25 settembre
2002.
consid. 5.2; Honsell, in: Kurzkommentar
Obligationenrecht, 2014, n. 4 ad art. 130; Pichonnaz,
in: Commentaire romand Code des obligations I, 3a ed. 2021, n. 1 ad
art. 130).
Secondo l’art. 130 cpv. 2 CO, se la scadenza
dell’obbligazione dipende da disdetta, la prescrizione comincia dal primo
giorno per il quale poteva darsi la disdetta. Tale norma vale per tutte le
pretese già sorte ma la cui esigibilità e il cui adempimento dipendano da una
manifestazione unilaterale di volontà del creditore. In tale eventualità, la
prescrizione comincia già dal momento dell’insorgere della pretesa, poiché
sarebbe insostenibile lasciare al creditore il potere di far dipendere l’inizio
della decorrenza dalla sua semplice volontà e discrezione (DTF 122 III 10
consid. 5 e 6).
Secondo l’art. 129 CO, i termini di prescrizione di
cui all’art. 127 seg. CO non possono essere modificati contrattualmente dalle
parti.
10.
Ora, nella fattispecie in
esame le parti, con la nota convenzione, avevano raggiunto solamente un accordo
parziale, non avendo trovato una soluzione condivisa su ulteriori aspetti di
loro interesse, in parte a causa dell’urgenza che la società ferroviaria aveva
nel concludere un accordo che consentisse in tempi brevi l’approvazione dei
piani da parte della competente autorità e l’avvio del progetto
(rispettivamente la legittimazione dei lavori già in corso), e in parte alla
luce della situazione di incertezza riguardante gli sviluppi futuri del fondo
(cfr. teste avv. E__________, verbale del 29 aprile 2015, inc. CA.2015.2, e
verbale del 26 novembre 2020, inc. OR.2018.3). Ne è scaturita la formulazione
della riserva 1b qui in discussione, ove le parti si erano limitate a stabilire
che l’indennizzo da loro pattuito non si riferiva “alle immissioni che
provenissero dall’esercizio della galleria ferroviaria (ad esempio immissioni
acustiche superiori ai limiti legali di tolleranza, vibrazioni, ecc.)”,
senza stabilire alcun dettaglio quanto alle condizioni e alle tempistiche per
l’esercizio di un’eventuale pretesa di indennizzo. Nella testimonianza del 29
aprile 2015 (p. 3) l’avv. E__________ aveva indicato che tale riserva era stata
concordata “in quanto a quel momento non si poteva ancora sapere se
l’esercizio della galleria avrebbe provocato immissioni moleste” e che
queste ultime avrebbero dovuto essere “riesaminate e ridiscusse se si
fossero poi verificate”. In quella del 26 novembre 2020 (p. 2) aveva
dapprima lasciato intendere che anche la riserva 1b, come quella 1a, fosse
riferita a futuri sviluppi pianificatori ed edilizi, e aveva affermato che “qualora
a seguito di modifiche di piano regolatore e o emissioni eccessive, ci
sarebbero stati impedimenti o maggiori costi per una futura edificazione, la
parte __________ avrebbe potuto rivendicare un’ulteriore indennizzo alle AP 1”.
Nel seguito, aveva però spiegato che la riserva 1b concerneva “le eventuali
emissioni […] che a quei tempi non erano ancora conosciute siccome la galleria
era ancora in costruzione. Questa riserva non era legata solo a future nuove
edificazioni, ma anche a quelle allora presenti”. Sulla questione delle
tempistiche, egli ha riferito che i suoi patrocinati (i proprietari del fondo)
non avevano intenzione di stabilire una limitazione temporale delle riserve, e
che pur avendone discusso, le parti avevano infine rinunciato a prevederla
(verbale del 26 novembre 2020, p. 3 e 4).
11.
Come visto, una modifica
convenzionale dei termini di prescrizione sanciti agli art. 127 CO seg. non è
stata prevista dalle parti e sarebbe stata oltretutto incompatibile con l’art.
129.
CO. L’applicabilità del termine di 10 anni di cui all’art. 127 CO non viene
messa in discussione, né viene contestato che il primo atto interruttivo della
prescrizione è stato l’inoltro dell’istanza di conciliazione in data 2 ottobre
2014.
Quanto al decorso del termine, già al
momento dell’ideazione del progetto e della costituzione della servitù di
passaggio della galleria sotterranea era e doveva essere chiaro per i
proprietari del fondo che ciò era altresì connesso con l’obbligo di tollerare
le eventuali immissioni provenienti dal traffico ferroviario, tant’è che le
parti contrattuali avevano previsto una specifica riserva. In ogni modo tali
immissioni sono iniziate dal momento della messa in esercizio della galleria
(nel dicembre 1990) e, anche qualora non avessero creato, alla luce della
situazione allora vigente, dei disagi concreti, avrebbero potuto essere
verificate e misurate, sicché un deprezzamento del valore del fondo,
indipendentemente dalle sue concrete modalità di utilizzo, avrebbe già potuto
essere stimato. Anche ammettendo che la riserva 1b, come quella 1a, fosse
legata agli sviluppi pianificatori della zona, a partire dalla modifica di PR
del 1996 era ben verosimile e prevedibile che una riconversione della
destinazione del fondo nel senso di uno sfruttamento abitativo (realizzazione
di una palazzina da reddito che, secondo le indicazioni degli appellati, nel
1987.
era già stata ipotizzata da __________) si sarebbe scontrata con
problematiche legate alla galleria sotterranea e al transito dei treni, e i
proprietari sarebbero stati in grado di far valutare il valore del loro bene
immobile, tenuto conto del suo nuovo potenziale edificatorio, con e senza la
servitù che imponeva la tolleranza delle immissioni provenienti dalla galleria,
nonché gli ulteriori inconvenienti, intavolare nuove discussioni con l’azienda
ferroviaria e avanzare, motivandola, una richiesta di indennizzo. Ovvero,
indipendentemente dall’esistenza di un progetto concreto e attuale di
edificazione (condizione peraltro non prevista dalle parti), sarebbe stato
possibile valutare i pregiudizi subiti dal fondo tenendo conto di tutte le sue
caratteristiche, ivi comprese le sue possibilità edificatorie e di
sfruttamento, come avviene nell’ambito delle procedure espropriative. Tale
momento, in assenza di elementi che attestino un ulteriore mutamento derivante
dall’utilizzo dell’opera pubblica (come ad esempio un aumento del traffico
ferroviario) costituisce l’unico criterio oggettivo a cui ancorare il decorso
della prescrizione indipendentemente dalla volontà dei proprietari. Stabilire
diversamente, e meglio basarsi sul momento in cui i proprietari hanno
concretamente deciso di avviare il loro progetto edilizio e di rivolgersi conseguentemente
alla AP 1, significherebbe far dipendere il decorso della prescrizione
unicamente dalla loro volontà e dalle loro personali scelte, con la conseguenza
di permettere loro di rivendicare un diritto, a loro discrezione, in qualsiasi
momento e senza alcuna limitazione temporale, e lasciare la controparte in uno
stato di incertezza permanente, ciò che non può essere conforme al senso e agli
scopi dell’istituto della prescrizione e all’art. 130 cpv. 2 CO. Pertanto il diverso
parere del prof. P__________ (doc. 11), nella misura in cui sia riferito anche
alla riserva 1b, non può essere condiviso. Una simile soluzione neppure sarebbe
stata ipotizzabile qualora le parti avessero optato per la procedura espropriativa,
alla luce del suesposto principio secondo cui l’indennizzo dev’essere
determinato in anticipo per tutta la durata dell’esproprio, una volta sola e
tenuto conto di tutti i prevedibili pregiudizi.
Ne deriva che, iniziando il decorso della prescrizione
al più tardi nel gennaio 1996 (se non già a fine 1990), l’inoltro dell’istanza
di conciliazione nel 2014, ovvero 18 anni più tardi, dev’essere considerato
manifestamente tardivo.
12.
In conclusione, l’appello dev’essere
accolto nel merito, con conseguente riforma della decisione impugnata nel senso
che l’eccezione di prescrizione sollevata dalla AP 1 è parzialmente accolta
limitatamente alle pretese attoree oggetto del presente appello, ovvero quelle fondate
sulla riserva 1b di fr. 296'175.- complessivi. Quanto alle spese giudiziarie di
prima sede, considerato che l’eccezione della
parte convenuta viene accolta solo in relazione a una piccola parte della
pretesa complessivamente azionata (fr. 1'336'309.-), si giustifica ripartirle
per 1/4 a carico degli attori, e per 3/4 a carico della convenuta (sicché su
tale aspetto l’appello, che chiedeva di ripartire le spese a metà e di
compensare le ripetibili, non può essere accolto).
13.
Le spese giudiziarie di
seconda sede seguono la soccombenza della parte appellata (art. 106 cpv. 1 CPC)
e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 296'175.-. Le spese processuali della presente decisione finale parziale, calcolate
in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 8’000.-. Le ripetibili,
calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto
pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 5’000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar,
decide:
1.
L’appello 14 febbraio 2024
della AP 1 è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 15 gennaio 2024 del Pretore
__________ (inc. OR.2018.3) è così riformata:
1. L’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta
è parzialmente accolta. Di conseguenza, è accertata la prescrizione
delle pretese attoree di complessivi fr. 296'175.- (fr. 286'995.- + fr.
9'180.-) riferite alla riserva 1b della convenzione del 10 luglio 1987. Per il
resto delle pretese, l’eccezione è respinta.
2. Le spese processuali della presente decisione, di
complessivi fr. 2’000.-, sono poste per 1/4 a carico degli attori (in solido
fra loro) e per 3/4 a carico della convenuta. Quest’ultima rifonderà agli
attori fr. 7’500.- a titolo di ripetibili parziali.
3. Invariato.
2. Le
spese processuali della procedura d’appello, di fr. 8’000.-, sono a carico di AO
1 e AO 2 in solido fra loro, che rifonderanno alla controparte, con uguale
vincolo di solidarietà, fr. 5’000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
__________.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF).
Il
ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento
(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne
soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le
stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).