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Decisione

12.2024.24

Galleria ferroviaria, prescrizione di una pretesa di indennizzo, esigibilità

10 settembre 2024Italiano33 min

gennaio 1996 vi è stata una modifica del piano regolatore comunale che ha aumentato le possibilità edificatorie del fondo (doc.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.24

Lugano

10 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.3 della Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Città promossa con petizione 9 febbraio 2018 da

AO 1

AO 2

entrambi

patrocinati dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

con

cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al

pagamento di complessivi fr. 587’976.- in favore di AP 1 e di fr. 748’333.- in

favore di AP 2, oltre interessi del 5% dal 29 settembre 2014, sulla base di una

convenzione siglata fra le parti in data 10 luglio 1987, e alla rifusione delle

spese (fr. 3’450.-) annesse alla procedura di conciliazione inc. CM.2014.91;

domande

avversate dalla convenuta, che ha in particolare sollevato le eccezioni di

incompetenza materiale del Pretore e di prescrizione;

richiamata la decisione 27 luglio 2023 (inc. 12.2023.42) di questa

Camera che, in accoglimento dell’appello 22 marzo 2023 degli attori, ha

annullato la decisione 27 febbraio 2023 con cui il Pretore aveva respinto in ordine la petizione per incompetenza

materiale, ammettendo la competenza della Pretura a trattare la controversia e rinviandole

l’incarto per la continuazione della procedura;

vista ora la decisione 15 gennaio 2024 con cui il Pretore si è

pronunciato in merito all’eccezione di prescrizione della convenuta,

respingendola;

appellante

la convenuta con appello del 14 febbraio 2024, con cui ha

chiesto di riformare tale decisione nel senso di accogliere parzialmente la sua

eccezione di prescrizione relativamente alla pretesa attorea di fr. 296'175.-

basata sulla riserva 1b della convenzione del 10 luglio 1987, di porre le spese

processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuna e di compensare le

ripetibili, con protesta di spese e ripetibili di appello;

mentre

gli attori con risposta 20 marzo 2024 hanno postulato di respingere il gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti

ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in

fatto:

A.

Nel maggio del 1983 la AO 1 (qui di seguito anche solo “AO 1”), che

beneficia di una concessione federale per l’esercizio di una ferrovia __________

da __________ a __________ (cosiddetta “__________”), ha inoltrato presso

l’Ufficio federale dei trasporti (di seguito “UFT”) una domanda di approvazione

dei piani riguardanti il suo progetto di interramento del tratto urbano di

ferrovia tra la stazione __________ e la zona di __________. Il progetto, approvato

dall’UFT e che ha subito varie modifiche, prevedeva in particolare l’attraversamento

del fondo part. n. __________ RFD di __________ (allora di proprietà della

Comunione ereditaria __________, composta da __________, __________ e __________,

e che ospitava la sede produttiva della V__________ SA) mediante una galleria

sotterranea. I lavori sono iniziati il 3 novembre 1986.

B.

Il 10 luglio 1987 i membri della Comunione ereditaria __________

(allora rappresentati dall’avv. E__________) hanno raggiunto un accordo (doc.

I) con la AO 1 che prevedeva la concessione di una servitù di passaggio della

galleria sotto al fondo part. n. __________ RFD di __________ (in realtà mai

iscritta nel Registro fondiario) e un indennizzo forfettario di complessivi fr.

300'000.- per l’occupazione temporanea del sedime ai fini dell’esecuzione dei

necessari lavori (nel frattempo già iniziati), per le difficoltà operative da

questi cagionati, per le modifiche strutturali di edifici e manufatti presenti

sul fondo, per la concessione della servitù (da iscriversi “a spese e cura

della AO 1”) e quale risarcimento per i danni strutturali alla casa di

abitazione situata sul fondo. La convenzione precisava in particolare al punto

1a) che “qualora i parametri edificatori concernenti il fondo part. No. __________

secondo le norme di PR attualmente in vigore venissero modificati nel senso di

un aumento della possibilità edificatoria, il maggior impedimento dovuto alla

presenza della galleria formerà oggetto di esame ai fini di un eventuale

ulteriore indennizzo”, qui di seguito anche “riserva 1a”, e al punto 1b)

che “l’indennizzo complessivo non si riferisce alle immissioni che

provenissero dall’esercizio della galleria ferroviaria (ad esempio immissioni

acustiche superiori ai limiti legali di tolleranza, vibrazioni, ecc.)”, qui

di seguito anche “riserva 1b”.

C.

Fatti

I lavori di costruzione della galleria sono terminati nel 1990.

Il 16

gennaio 1996 vi è stata una modifica del piano regolatore comunale che ha aumentato le possibilità edificatorie del fondo (doc.

M/3). Nel 2013 AP 2 (divenuto unico proprietario del mappale n. __________ RFD

di __________ a seguito di successione/donazione, v. doc. E e F) ha dato

l’avvio a un progetto immobiliare per l’edificazione di due stabili di

appartamenti (con spazi commerciali), uno sul fondo suddetto n. __________ e

l’altro su quello contiguo n. __________ (pure divenuto di sua esclusiva

proprietà). In tal contesto, egli ha suddiviso il fondo part. __________ in

proprietà per piani (PPP) e ha venduto 12 fogli di PPP a AP 1 (doc. G),

cedendole inoltre il 44% delle sue pretese nei confronti della AO 1 derivanti

dalla convenzione 10 luglio 1987 (doc. G e H). La licenza edilizia è stata

rilasciata il 14 ottobre 2013 ed è stata completata in data 19 febbraio 2014

(doc. P). I lavori sono iniziati a fine 2013.

D.

Nel frattempo, in data 6 novembre 2013, AO 2, visti l’imminenza dei

lavori di costruzione, la forzata rinuncia a realizzare determinati spazi

sotterranei e i prospettati costi supplementari derivanti dalla presenza della

galleria, ha comunicato alla AP 1 di avere conferito allo Studio Z__________ AG

un mandato volto a valutare ulteriormente la situazione e chiesto un incontro “onde

chiarire e concordare il modo di procedere, l’entità degli oneri supplementari

sopraccitati e la pratica volta all’iscrizione della servitù di transito a

favore delle AP 1”. La richiesta è stata rinnovata tramite uno scritto del

10 dicembre 2013, ove AO 2 e AO 1 (nel frattempo divenuta comproprietaria del

fondo part. n. __________) sottolineavano che, sulla base degli accertamenti

svolti sino a quel momento, la presenza della galleria e il transito dei treni imponevano

la necessità di adottare degli importanti accorgimenti volti a contenere le

vibrazioni provocate (in particolare: posa di materassini antivibranti) e a

rafforzare la struttura statica dell’edificio, che i loro tecnici stavano

quantificando le spese supplementari e che queste avrebbero dovuto essere

sostenute dalla AP 1, “come convenuto”.

In

occasione dell’incontro fra le parti, avvenuto in data 18 dicembre 2013, sono

emerse importanti divergenze relativamente all’interpretazione della

convenzione del 10 luglio 1987 e all’asserito obbligo per la società

ferroviaria di sostenere i summenzionati costi supplementari. Nuovamente, in

data 23 dicembre 2013, AO 2 e AO 1 hanno ribadito la loro opinione secondo cui

tutti i maggiori costi dovevano essere sopportati dalla controparte.

Il 22

gennaio 2014 la AP 1 ha contestato di dover sostenere questi costi aggiuntivi,

rilevando in sostanza che le parti non si erano mai accordate in proposito e si

erano limitate a formulare una riserva (cfr. plico doc. Q).

E.

Non essendo le parti riuscite a trovare un punto d’incontro, con

istanza del 29 settembre 2014 AP 2 e AP 1 hanno dato l’avvio a una procedura di

conciliazione innanzi alla Pretura ____________________ tendente a fare

iscrivere la servitù e ottenere dalla AO 1 il versamento di questo indennizzo

(quantificato in fr. 1'142'911.95), successivamente sospesa in vista di

trattative bonali (inc. CM.2014.91).

F.

Il 27 gennaio 2015, i medesimi hanno inoltrato presso la stessa

Pretura un’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare ex art. 158 CPC,

sfociata nell’allestimento di una perizia del 14 aprile 2016 e di un relativo complemento

del 28 febbraio 2017 da parte dell’ing. S__________ (volta a quantificare tutti

i maggiori costi derivanti dalla presenza della galleria), e nell’audizione

dell’avv. E__________ quale redattore della convenzione del 10 luglio 1987 (inc.

CA.2015.2, doc. rich. II°).

G. Riattivata

la procedura di conciliazione, non avendo raggiunto un’intesa con la

controparte, il 1° dicembre 2017 AP 1 e AP 2 hanno ottenuto l’autorizzazione ad

agire (doc. C1).

Con

petizione 9 febbraio 2018 essi hanno dunque convenuto in giudizio la AO 1 innanzi

alla Pretura di __________, postulando la sua condanna al pagamento di fr.

587’976.- in favore di AP 1 e di fr. 748’333.- in favore di AP 2, corrispondenti

al 44%, rispettivamente al 56% della pretesa globale di fr. 1'336'309.- (oltre

interessi del 5% dal 29 settembre 2014), composta di:

-

fr. 906'613.40 a titolo di indennizzo supplementare in virtù

della riserva 1a della convenzione doc. I (maggiori costi di progettazione ed edificazione

e indennizzo per aver dovuto realizzare un’autorimessa sottodimensionata, a

causa della presenza della galleria sotterranea __________);

-

fr. 286'995.- per la posa di materassini disaccoppianti (quale

protezione dai disturbi e dalle vibrazioni causati dal transito dei treni),

sulla base della riserva 1b della convenzione;

-

fr. 9'180.- a copertura del costo dell’intervento di consulenza

specialistica effettuato, prima e dopo la costruzione, dalla Z__________ AG onde

implementare un idoneo isolamento dello stabile (pure riferito alla riserva

1b);

-

fr. 133'521.30 (fr. 84'397.10 + fr. 49'124.20) quale rifusione di

tutte le spese affrontate dagli attori nella procedura cautelare di cui

all’inc. CA.2015.2 e nella fase pre-processuale.

Gli

attori hanno inoltre chiesto la rifusione delle spese (fr. 3’450.-) relative

alla procedura di conciliazione (inc. CM.2014.91).

H.

Con risposta 6 luglio 2018 la AO 1 si è opposta alla petizione

sollevando altresì alcune eccezioni preliminari, ovvero quella di incompetenza

materiale del Pretore (visto il carattere amministrativo della convenzione del 10 luglio 1987, qualificabile quale

accordo espropriativo) e quella di prescrizione di tutte le pretese fatte

valere dagli attori legate alle riserve 1a e 1b.

I.

Con replica 16 ottobre 2018 gli attori hanno ribadito le loro

pretese e contestato sia l’eccezione di incompetenza (rilevando che a loro modo

di vedere il contenzioso atteneva al diritto privato) sia quella di

prescrizione e chiedendo che la procedura fosse inizialmente limitata alla

trattazione di queste due tematiche.

Con

duplica 18 febbraio 2019 la convenuta si è riconfermata nelle proprie

posizioni, condividendo però la richiesta di limitazione della controparte.

J.

Con ordinanza 15 marzo 2019 il Pretore ha disposto la

limitazione della procedura alle due summenzionate eccezioni (art. 125 lett. a.

CPC). L’udienza di prime arringhe del 4 aprile 2019 come pure il seguito della

procedura, ivi comprese le conclusioni scritte 21 aprile 2021 degli attori e 7

giugno 2021 della convenuta, hanno pertanto avuto per oggetto unicamente tali

questioni.

K.

Con decisione 27 febbraio 2023 il Pretore,

ritenendo non data la propria competenza materiale alla luce della natura

amministrativa dell’accordo raggiunto fra le parti, ha respinto in ordine la petizione

senza necessità di chinarsi sul tema della prescrizione. Tale decisione,

impugnata dagli attori con appello 22 marzo 2023, è stata

annullata da questa Camera con sentenza passata in giudicato del 27

luglio 2023 (inc. 12.2023.42), con cui ha ammesso la competenza della Pretura a

trattare la controversia e le ha rinviato l’incarto per la continuazione della

procedura.

L.

Con decisione 15 gennaio 2024 il Pretore si è

pronunciato sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta,

respingendola e ponendo le spese (complessivi fr. 2'000.-) nonché le ripetibili

(fr. 15'000.-) a carico della medesima.

M. Con appello 14 febbraio 2024, la convenuta si è aggravata contro

tale decisione, postulandone la riforma nel senso di accogliere parzialmente la

sua eccezione di prescrizione relativamente alla pretesa attorea di fr.

296'175.- basata sulla riserva 1b della convenzione del 10 luglio 1987, di

porre le spese processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuna e

di compensare le ripetibili, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.

N.

Con risposta 20 marzo 2024 gli attori hanno postulato la reiezione

del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

O. Con

ordinanza 8 aprile 2024 il presidente di questa Camera ha sospeso la procedura

sino al 31 maggio 2024 su richiesta delle parti, alla luce delle trattative

bonali da queste intavolate, per poi riattivarla in data 8 maggio 2024 una

volta costatato il mancato raggiungimento di un accordo.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali

di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la

soglia testé menzionata.

2.

I termini di impugnazione e

risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 14

febbraio 2024 contro la decisione incidentale 15 gennaio 2024,

notificata all’appellante il giorno

successivo, è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 20 marzo 2024

degli appellati.

3.

Con l’impugnata decisione il

Pretore ha innanzitutto premesso che nell’ambito delle negoziazioni della

convenzione le parti erano concordi che su alcuni aspetti del contratto esse

non si trovavano ancora in sintonia e avrebbero cercato successivamente una

soluzione condivisa, ciò che ha condotto alla formulazione delle riserve 1a e

1b, volte a garantire la possibilità di adeguare il contratto in due precise

ipotesi (ovvero nel caso di una modifica dei parametri edificatori e nel caso

di immissioni eccessive dovute all’esercizio della galleria). Il Pretore ha poi

rilevato che tali riserve sono definibili quali clausole di adattamento/rinegoziazione

attivabili mediante manifestazione di volontà di una delle parti, che il

termine di prescrizione delle eventuali pretese ivi derivanti è di dieci anni

ai sensi dell’art. 127 CO e che la prescrizione comincia a decorrere solamente

quando il credito è esigibile (art. 130 CO).

In relazione alla prima riserva (1a, indennizzo per

maggior impedimento derivante da un aumento delle possibilità edificatorie), il

primo giudice ha respinto la tesi della convenuta secondo cui il termine

avrebbe iniziato a decorrere già dall’entrata in vigore delle modifiche del

piano regolatore nel gennaio 1996, osservando che ciò costituiva unicamente il

presupposto per avviare la rinegoziazione ma che l’asserita pretesa è sorta ed

è divenuta esigibile al più presto il 6 novembre 2013, allorquando AO 2 ha effettivamente

esercitato il suo diritto di chiedere una nuova contrattazione (plico doc. Q).

Anche in relazione alla seconda riserva (1b, indennizzo

per immissioni provenienti dall’esercizio della galleria ferroviaria),

il Pretore ha rilevato che l’eventuale relativo credito è sorto allorché gli

attori hanno chiesto per la prima volta alla controparte, in data 6 novembre

2013, di chinarsi sulla questione rinegoziando e adattando l’accordo (e non già

al momento della messa in esercizio della galleria nel dicembre 1990, come

preteso dalla convenuta).

Pertanto, il giudice di primo grado ha concluso che le

pretese in esame non possono ritenersi prescritte, essendo state azionate

mediante istanza di conciliazione del 2 ottobre 2014.

4.

Con l’appello, la AP 1 impugna

la decisione limitatamente alle pretese vantate dalla controparte sulla base

della riserva 1b per complessivi fr. 296'175.-.

L’appellante premette che il Pretore, nella sua

decisione, ha aderito alle tesi esposte nel parere giuridico allestito dal

prof. P__________ su incarico degli attori (doc. 11), ma che tale parere è

incentrato sulla riserva contrattuale 1a e non approfondisce quella formulata

al punto 1b che, alla luce delle sue peculiarità, dovrebbe in ogni caso essere

valutata diversamente. Difatti, mentre la riserva 1a era caratterizzata da

ipotesi e condizioni di incerta realizzazione (modifica di PR e maggiori costi

di costruzione), in quella 1b (generica e non vincolata a eventuali future

edificazioni, bensì riferita anche a quelle già presenti) le parti si erano

limitate a stabilire che eventuali immissioni provenienti dall’esercizio della

galleria ferroviaria (ovvero da un evento futuro certo e ben definito) non

erano incluse nell'indennizzo già pattuito, poiché le parti ancora non potevano

sapere se il transito dei treni avrebbe provocato immissioni moleste sul fondo

part. n. __________, ove sorgeva l’abitazione della famiglia __________ e

veniva svolta la loro attività artigianale/industriale (cfr. audizioni

testimoniali dell’avv. E__________ del 29 aprile 2015 e del 26 novembre 2020,

doc. 6 e 7). Per l’appellante, una volta inaugurata la galleria (dicembre 1990),

i proprietari del fondo sarebbero stati in grado di verificare l’esistenza di

immissioni eccessive, sicché il termine per far valere un eventuale relativo

indennizzo doveva decorrere da tale momento e la questione avrebbe potuto e

dovuto essere regolata in tempi ragionevoli (similmente a quanto previsto per

una situazione analoga nel compromesso arbitrale di cui al doc. 10, ipotizzato

anche per la famiglia __________ ma poi scartato per problemi di tempistica,

cfr. doc. 9). D’altronde, non sarebbe stato per lei esigibile, in buona fede,

di rimanere vincolata sine die, ovvero di dover attendere decenni una

manifestazione di volontà o reazione dei proprietari prima di poter regolare la

questione, ritenuto che questi ultimi per oltre 20 anni (dal 1990 al 2013) mai

avevano segnalato problemi relativi a rumori o vibrazioni o trasmesso

misurazioni al riguardo, rimanendo silenti e suscitando pertanto l’impressione

che non vi fossero inconvenienti. Pertanto, ogni loro pretesa relativa alla

riserva 1b risulterebbe prescritta.

5.

Con la risposta all’appello,

gli attori premettono invece dapprima che il parere giuridico del prof. P__________

riguarderebbe anche la riserva 1b. Sostengono poi che, secondo il senso degli

accordi raggiunti dopo lunghe trattative nonché alla luce delle caratteristiche

del fondo (a quel tempo utilizzato esclusivamente per gli scopi artigianali

della V__________ SA ma per cui già si intravvedeva la possibilità concreta di

un futuro utilizzo a scopi residenziali), come da esposizione del teste avv. E__________,

un eventuale futuro indennizzo ai sensi delle riserve 1a e 1b (che non avevano

alcuna limitazione temporale) sarebbe stato da analizzare e quantificare solamente

nel momento in cui i proprietari del fondo avessero deciso, a seguito di

sviluppi pianificatori, di edificarvi uno stabile di appartamenti, ma si fossero

scontrati con problemi strutturali dovuti alla presenza della sottostante galleria

oppure con problemi di immissioni moleste. Ovvero, le riserve erano state

perfezionate appositamente per dare seguito alle preoccupazioni dell’allora

proprietario __________ circa la volontà del Comune di far spostare l’attività

dell’azienda e la futura destinazione residenziale del mappale, tant’è che

dallo schizzo annesso al doc. L risulta che, al momento della sottoscrizione

della convenzione del 10 luglio 1987, l’ipotesi da lui formulata circa la

realizzazione di uno stabile di appartamenti coincide quasi al 100% con quanto

è stato poi effettivamente realizzato (v. anche planimetria sub. doc. C).

Secondo gli appellati, il dies a quo per

iniziare a quantificare e postulare gli indennizzi poteva dunque essere

unicamente il momento in cui essi fossero stati in possesso di un progetto

concreto e avessero deciso di realizzarlo in

base alle nuove potenzialità del PR. D’altronde, se avessero deciso di

realizzare, ad esempio, solo una villa monofamiliare, posizionandola il più

lontano possibile dal tracciato sotterraneo della __________, probabilmente (a

fronte di un manufatto di dimensioni estremamente ridotte) non sarebbero

insorti problemi strutturali nell'edificazione oppure di immissioni. Gli

appellati ritengono pertanto che ai proprietari del fondo non poteva essere

imposto di avanzare pretese di indennizzo ancor prima di sapere se tali

problematiche si sarebbero mai verificate, rispettivamente prima che una

quantificazione fosse possibile. D’altronde, se essi avessero avanzato

precedentemente una richiesta di indennizzo per immissioni moleste, AP 1 non

sarebbe entrata nel merito, e avrebbe sostenuto che l’utilizzo del fondo (a

quel tempo occupato da capannoni ove nessuno pernottava e dove veniva

esercitata una rumorosa attività artigianale) non era disturbato dalle

immissioni sonore e dalle vibrazioni causate dal transito dei treni, come pure

che quelle causate dalla lavorazione della pietra (attività esercitata dalla

ditta V__________ SA sul fondo part. no. __________ sino al 2013) erano

nettamente superiori.

Gli appellati rilevano inoltre che proprio questa

incertezza che caratterizzava il fondo (e che lo differenziava rispetto ad

altri fondi interessati dal progetto ferroviario) nonché l’urgenza della

controparte nell’iniziare i lavori erano i fattori che avevano indotto a

rinunciare a un arbitrato e a rinviare le discussioni sul tema.

In conclusione, essi ritengono che la riserva 1b non

fosse focalizzata sulla situazione del mappale n. __________ al momento della

messa in esercizio della galleria ferroviaria o sull'utilizzo del fondo a scopi

artigianali, bensì sul futuro utilizzo residenziale della parcella, e che il

suo esercizio poteva avvenire solo in presenza di un progetto edile definito e

concreto sul quale basare le valutazioni peritali.

6.

Preliminarmente, appare

opportuno menzionare alcuni concetti di diritto espropriativo, in quanto utili

per valutare il contesto in cui è sorta la convenzione in esame (siglata per

evitare le temute lungaggini di una procedura di espropriazione), e ciò che un

proprietario fondiario espropriato può di regola ragionevolmente attendersi in

termini di indennizzo e relative tempistiche.

7.

La Legge federale del 20

giugno 1930 sull’espropriazione (LEspr), a cui la Legge federale sulle ferrovie

(LFerr) rinvia (cfr. ad esempio art. 3, 18a e 20 LFerr nell’attuale versione),

stabilisce che l’espropriazione ha luogo dietro piena indennità (art. 16 LEspr), destinata a risarcire tutti i pregiudizi effettivi e attuali subiti

dall’espropriato per effetto dell’estinzione o della limitazione dei suoi

diritti, fra cui l’intero valore venale del diritto espropriato, l’eventuale

deprezzamento della porzione residua e l’ammontare di tutti gli altri pregiudizi,

in quanto essi possano essere previsti, nel corso ordinario delle cose, come

una conseguenza dell’espropriazione (art. 19 LEspr). Di principio, tutte le

poste di danno devono essere valutate contemporaneamente (principio dell’unità

dell’indennità di espropriazione, DTF 121 II 350 consid. 5d e 6c, 134 II 49

consid. 13.1). È determinante il valore venale alla data in cui il titolo di

espropriazione diventa esecutivo (art. 19bis LEspr), sicché è questo

il momento in cui valutare la situazione di fatto e di diritto e il valore del

bene espropriato. Il valore venale di un fondo corrisponde al prezzo

commerciale oggettivo conseguibile da un qualsiasi privato o agente immobiliare

avveduto nell’ambito di una libera transazione immobiliare. Ai fini della

stima, vanno considerate tutte le sue caratteristiche attuali (come posizione,

estensione, stato di urbanizzazione e possibilità di sfruttamento, cfr.

Commissione Federale di Stima-CFS, decisione del 19 maggio 2020, n. ATG

02.2015.730, consid. 12.2, in: RTiD II-2020 n. 50). La legge si basa sull’idea

che il danno causato dall’espropriazione debba essere risarcito una volta per

tutte (ovvero una sola volta in maniera definitiva) con l’indennità di

espropriazione, che dev’essere determinata in anticipo per tutta la durata

dell’esproprio. Di regola, non possono dunque essere previste clausole di

adeguamento o revisioni periodiche dell’indennizzo, anche perché l’ente

espropriante ha un legittimo interesse a ottenere sin da subito chiarezza sulla

portata definitiva dei suoi obblighi finanziari (DTF 134 II 49 consid. 20, 99

Ib 87 consid. 2; TAF A-3273/2016, decisione del 7 febbraio 2017, consid. 8.3.4).

Il valore di mercato di un immobile è influenzato anche dalle possibilità di utilizzo

futuro. La possibilità di un uso migliore viene quindi presa in considerazione

nel determinare il valore di mercato (art. 20 LEspr), ma solamente se tale

possibilità già esiste o è altamente probabile nel prossimo futuro. Mere

possibilità teoriche o vaghe prospettive di un uso più favorevole (ad esempio, poiché

un terreno potrebbe essere inserito in zona edificabile) non sono sufficienti,

e non possono essere prese in considerazione (DTF 112 Ib 531 consid. 3, 134 II

49.

consid. 20; TAF A-3273/2016, decisione del 7 febbraio 2017, consid. 8.3.4 e

8.3.5; CFS, decisione del 19 maggio 2020, n. ATG 02.2015.730, consid. 12, in:

RTiD II-2020 n. 50).

La LEspr (art. 36 LEspr, art. 41 vLEspr) prevede anche

la possibilità di pretendere un’indennità a posteriori, qualora per

l’espropriato si riveli un danno che, al momento del deposito dei piani o della

comunicazione dell’avviso personale, non era prevedibile o non lo era in tale

misura (in particolare poiché è insorto solo dopo la costruzione o come

conseguenza dell’uso dell’opera pubblica ma non, secondo una giurisprudenza del

TAF riferita all’art. 41 vLEspr, se il danno supplementare non è conseguenza

dell’espropriazione bensì deriva da un fattore esterno quale la modifica di PR,

cfr. TAF A-3273/2016, decisione del 7 febbraio 2017, consid. 8.3.5 e 8.3.8).

Ciò purché tale diritto venga esercitato tempestivamente, ovvero entro un dato

termine (es. 6 mesi secondo l’art. 41 cpv. 2 lett. b vLespr, 5 anni secondo

l’art. 37 cpv. 3 LEspr nell’attuale versione) da quando l’espropriato è venuto

a conoscenza del suo maggiore danno, ovvero da quando lo stesso era

riconoscibile o prevedibile e l’espropriato disponeva degli elementi per

depositare una relativa domanda e motivarla, non essendo invece necessario che

il danno si fosse già materialmente prodotto o fosse già quantificabile (DTF

102.

Ib 276 consid. 1).

8.

Secondo la giurisprudenza,

l’attraversamento del sottosuolo di una galleria ferroviaria necessita la

costituzione di tre servitù distinte: una servitù di superficie giusta l’art.

675.

CC (o anche di sporgenza ex art. 674 CC), per disgiungere l’uso del fondo

da quello della galleria, una servitù di divieto di costruzione che protegge la

galleria e, infine, una servitù di esercizio ferroviario che concerne la fase

di esercizio (cfr. Commissione Federale di Stima-CFS, decisione del 19 maggio

2020, n. ATG 02.2015.730, consid. 11, in: RTiD II-2020 n. 50 e riferimenti ivi

citati). L’imposizione forzata di una servitù da parte dell’ente pubblico

equivale a un’espropriazione parziale. L’indennizzo viene di principio

quantificato sulla base del deprezzamento del fondo (che viene privato di

determinati suoi diritti, qualità o prospettive), ovvero sulla base della

differenza fra il valore del fondo con e senza la servitù forzata, tenuto

altresì conto degli ulteriori prevedibili pregiudizi (DTF 122 II 337 consid.

4c, 122 II 246 consid. 4, Tribunale di espropriazione, decisione del 21 luglio

2011, inc. 10.2004.139, consid. 3.3).

L’obbligo per il proprietario di un fondo di tollerare

immissioni eccessive e inevitabili che provengono da un’opera pubblica equivale

a un’imposizione forzata di una servitù e costituisce un caso di espropriazione

dei diritti di vicinato. L’ente pubblico espropriante deve dunque di principio

indennizzare il proprietario per il pregiudizio subito dal suo fondo per il

fatto di essere privato dei mezzi di difesa conferiti dal diritto civile, e in

particolare dagli art. 679 e 684 CC

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un’indennità

espropriativa per immissioni eccessive provenienti da un’opera pubblica si

giustifica unicamente se esse colpiscono il proprietario di un fondo in maniera

particolare, gli causano un grave danno, e non erano prevedibili nel momento in

cui ha acquistato il fondo, rispettivamente ha costruito l’edificio (DTF 145 II

282.

consid. 4.3). Ciò poiché l’ente pubblico, nel diritto espropriativo, ha la

prerogativa di modificare unilateralmente l'ubicazione e lo stato dei fondi e

gli usi locali, nonché di esigere che questo cambiamento sia tenuto in

considerazione dai proprietari del comparto interessato dal momento in cui si

verifica o diventa prevedibile. La parte espropriata è conseguentemente obbligata

a prendere tutte le misure ragionevoli per minimizzare o contenere il danno.

Se, pur conoscendo o potendo prevedere l’esistenza di immissioni eccessive,

acquista un fondo o vi edifica un nuovo edificio, lo fa a suo rischio e

pericolo, e non può chiedere un’indennità per il loro deprezzamento (DTF 134 II

49.

consid. 7, 111 Ib 233 consid. 2a, 110 Ib 43 consid. 4).

9.

Nel caso in esame, le parti

hanno voluto evitare la procedura espropriativa siglando una convenzione che,

come definitivamente accertato da questa Camera con decisione 27 luglio 2023,

soggiace al diritto privato. Anche eventuali pretese sgorganti da essa sono

pertanto sottoposte alle regole generali del diritto privato.

La legge prevede l’istituto della prescrizione in

special modo per motivi di ordine pubblico, imponendo l’interesse alla sicurezza

del diritto e alla pace sociale che i crediti, dopo un certo periodo di tempo,

non possano più essere fatti valere in via giudiziaria. La sicurezza del

diritto verrebbe infatti danneggiata se una parte potesse avviare in ogni tempo

procedure legali relative a crediti la cui nascita o estinzione non può più

essere stabilita in maniera affidabile a causa del trascorrere del tempo e

delle relative difficoltà probatorie. La prescrizione costituisce un incentivo per

il creditore a fare in tempi ragionevoli chiarezza sulla situazione giuridica

fra le parti e a risolvere le controversie pendenti, giacché le pendenze

irrisolte possono compromettere i rapporti fra i partner giuridici e il

debitore non può essere lasciato perennemente nell’incertezza e nel dubbio se

un determinato credito verrà mai fatto valere. L'istituto della prescrizione si

basa anche sull'idea che un’inattività prolungata da parte del creditore renda

probabile l'infondatezza o l’estinzione della pretesa, o possa addirittura

essere interpretata come una rinuncia alla medesima (DTF 137 III 16 consid. 2.1).

Giusta l’art. 127 CO, si prescrivono col decorso di

dieci anni tutte le azioni per le quali il diritto civile federale non dispone

diversamente. Tale termine di prescrizione ordinario ha natura assoluta e una

decorrenza oggettiva. Ovvero, esso comincia dal momento dell’esigibilità della

pretesa (art. 130 cpv. 1 CO), indipendentemente che il creditore abbia o meno conoscenza

della sua esistenza o del suo ammontare (DTF 136 V 73 consid. 4.1, 137 III 16 consid. 2.2), a differenza della soluzione differenziata adottata

ad esempio dagli art. 60 o 67 CO. Di principio, una pretesa è esigibile dal

momento del suo insorgere, a meno che il contratto, la legge o la natura del

rapporto giuridico non prevedano altrimenti, e sempre che la stessa sia

sufficientemente concreta (cfr. art. 75 CO, STF 4C.210/2001 del 25 settembre

2002.

consid. 5.2; Honsell, in: Kurzkommentar

Obligationenrecht, 2014, n. 4 ad art. 130; Pichonnaz,

in: Commentaire romand Code des obligations I, 3a ed. 2021, n. 1 ad

art. 130).

Secondo l’art. 130 cpv. 2 CO, se la scadenza

dell’obbligazione dipende da disdetta, la prescrizione comincia dal primo

giorno per il quale poteva darsi la disdetta. Tale norma vale per tutte le

pretese già sorte ma la cui esigibilità e il cui adempimento dipendano da una

manifestazione unilaterale di volontà del creditore. In tale eventualità, la

prescrizione comincia già dal momento dell’insorgere della pretesa, poiché

sarebbe insostenibile lasciare al creditore il potere di far dipendere l’inizio

della decorrenza dalla sua semplice volontà e discrezione (DTF 122 III 10

consid. 5 e 6).

Secondo l’art. 129 CO, i termini di prescrizione di

cui all’art. 127 seg. CO non possono essere modificati contrattualmente dalle

parti.

10.

Ora, nella fattispecie in

esame le parti, con la nota convenzione, avevano raggiunto solamente un accordo

parziale, non avendo trovato una soluzione condivisa su ulteriori aspetti di

loro interesse, in parte a causa dell’urgenza che la società ferroviaria aveva

nel concludere un accordo che consentisse in tempi brevi l’approvazione dei

piani da parte della competente autorità e l’avvio del progetto

(rispettivamente la legittimazione dei lavori già in corso), e in parte alla

luce della situazione di incertezza riguardante gli sviluppi futuri del fondo

(cfr. teste avv. E__________, verbale del 29 aprile 2015, inc. CA.2015.2, e

verbale del 26 novembre 2020, inc. OR.2018.3). Ne è scaturita la formulazione

della riserva 1b qui in discussione, ove le parti si erano limitate a stabilire

che l’indennizzo da loro pattuito non si riferiva “alle immissioni che

provenissero dall’esercizio della galleria ferroviaria (ad esempio immissioni

acustiche superiori ai limiti legali di tolleranza, vibrazioni, ecc.)”,

senza stabilire alcun dettaglio quanto alle condizioni e alle tempistiche per

l’esercizio di un’eventuale pretesa di indennizzo. Nella testimonianza del 29

aprile 2015 (p. 3) l’avv. E__________ aveva indicato che tale riserva era stata

concordata “in quanto a quel momento non si poteva ancora sapere se

l’esercizio della galleria avrebbe provocato immissioni moleste” e che

queste ultime avrebbero dovuto essere “riesaminate e ridiscusse se si

fossero poi verificate”. In quella del 26 novembre 2020 (p. 2) aveva

dapprima lasciato intendere che anche la riserva 1b, come quella 1a, fosse

riferita a futuri sviluppi pianificatori ed edilizi, e aveva affermato che “qualora

a seguito di modifiche di piano regolatore e o emissioni eccessive, ci

sarebbero stati impedimenti o maggiori costi per una futura edificazione, la

parte __________ avrebbe potuto rivendicare un’ulteriore indennizzo alle AP 1”.

Nel seguito, aveva però spiegato che la riserva 1b concerneva “le eventuali

emissioni […] che a quei tempi non erano ancora conosciute siccome la galleria

era ancora in costruzione. Questa riserva non era legata solo a future nuove

edificazioni, ma anche a quelle allora presenti”. Sulla questione delle

tempistiche, egli ha riferito che i suoi patrocinati (i proprietari del fondo)

non avevano intenzione di stabilire una limitazione temporale delle riserve, e

che pur avendone discusso, le parti avevano infine rinunciato a prevederla

(verbale del 26 novembre 2020, p. 3 e 4).

11.

Come visto, una modifica

convenzionale dei termini di prescrizione sanciti agli art. 127 CO seg. non è

stata prevista dalle parti e sarebbe stata oltretutto incompatibile con l’art.

129.

CO. L’applicabilità del termine di 10 anni di cui all’art. 127 CO non viene

messa in discussione, né viene contestato che il primo atto interruttivo della

prescrizione è stato l’inoltro dell’istanza di conciliazione in data 2 ottobre

2014.

Quanto al decorso del termine, già al

momento dell’ideazione del progetto e della costituzione della servitù di

passaggio della galleria sotterranea era e doveva essere chiaro per i

proprietari del fondo che ciò era altresì connesso con l’obbligo di tollerare

le eventuali immissioni provenienti dal traffico ferroviario, tant’è che le

parti contrattuali avevano previsto una specifica riserva. In ogni modo tali

immissioni sono iniziate dal momento della messa in esercizio della galleria

(nel dicembre 1990) e, anche qualora non avessero creato, alla luce della

situazione allora vigente, dei disagi concreti, avrebbero potuto essere

verificate e misurate, sicché un deprezzamento del valore del fondo,

indipendentemente dalle sue concrete modalità di utilizzo, avrebbe già potuto

essere stimato. Anche ammettendo che la riserva 1b, come quella 1a, fosse

legata agli sviluppi pianificatori della zona, a partire dalla modifica di PR

del 1996 era ben verosimile e prevedibile che una riconversione della

destinazione del fondo nel senso di uno sfruttamento abitativo (realizzazione

di una palazzina da reddito che, secondo le indicazioni degli appellati, nel

1987.

era già stata ipotizzata da __________) si sarebbe scontrata con

problematiche legate alla galleria sotterranea e al transito dei treni, e i

proprietari sarebbero stati in grado di far valutare il valore del loro bene

immobile, tenuto conto del suo nuovo potenziale edificatorio, con e senza la

servitù che imponeva la tolleranza delle immissioni provenienti dalla galleria,

nonché gli ulteriori inconvenienti, intavolare nuove discussioni con l’azienda

ferroviaria e avanzare, motivandola, una richiesta di indennizzo. Ovvero,

indipendentemente dall’esistenza di un progetto concreto e attuale di

edificazione (condizione peraltro non prevista dalle parti), sarebbe stato

possibile valutare i pregiudizi subiti dal fondo tenendo conto di tutte le sue

caratteristiche, ivi comprese le sue possibilità edificatorie e di

sfruttamento, come avviene nell’ambito delle procedure espropriative. Tale

momento, in assenza di elementi che attestino un ulteriore mutamento derivante

dall’utilizzo dell’opera pubblica (come ad esempio un aumento del traffico

ferroviario) costituisce l’unico criterio oggettivo a cui ancorare il decorso

della prescrizione indipendentemente dalla volontà dei proprietari. Stabilire

diversamente, e meglio basarsi sul momento in cui i proprietari hanno

concretamente deciso di avviare il loro progetto edilizio e di rivolgersi conseguentemente

alla AP 1, significherebbe far dipendere il decorso della prescrizione

unicamente dalla loro volontà e dalle loro personali scelte, con la conseguenza

di permettere loro di rivendicare un diritto, a loro discrezione, in qualsiasi

momento e senza alcuna limitazione temporale, e lasciare la controparte in uno

stato di incertezza permanente, ciò che non può essere conforme al senso e agli

scopi dell’istituto della prescrizione e all’art. 130 cpv. 2 CO. Pertanto il diverso

parere del prof. P__________ (doc. 11), nella misura in cui sia riferito anche

alla riserva 1b, non può essere condiviso. Una simile soluzione neppure sarebbe

stata ipotizzabile qualora le parti avessero optato per la procedura espropriativa,

alla luce del suesposto principio secondo cui l’indennizzo dev’essere

determinato in anticipo per tutta la durata dell’esproprio, una volta sola e

tenuto conto di tutti i prevedibili pregiudizi.

Ne deriva che, iniziando il decorso della prescrizione

al più tardi nel gennaio 1996 (se non già a fine 1990), l’inoltro dell’istanza

di conciliazione nel 2014, ovvero 18 anni più tardi, dev’essere considerato

manifestamente tardivo.

12.

In conclusione, l’appello dev’essere

accolto nel merito, con conseguente riforma della decisione impugnata nel senso

che l’eccezione di prescrizione sollevata dalla AP 1 è parzialmente accolta

limitatamente alle pretese attoree oggetto del presente appello, ovvero quelle fondate

sulla riserva 1b di fr. 296'175.- complessivi. Quanto alle spese giudiziarie di

prima sede, considerato che l’eccezione della

parte convenuta viene accolta solo in relazione a una piccola parte della

pretesa complessivamente azionata (fr. 1'336'309.-), si giustifica ripartirle

per 1/4 a carico degli attori, e per 3/4 a carico della convenuta (sicché su

tale aspetto l’appello, che chiedeva di ripartire le spese a metà e di

compensare le ripetibili, non può essere accolto).

13.

Le spese giudiziarie di

seconda sede seguono la soccombenza della parte appellata (art. 106 cpv. 1 CPC)

e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 296'175.-. Le spese processuali della presente decisione finale parziale, calcolate

in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 8’000.-. Le ripetibili,

calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto

pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 5’000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

1.

L’appello 14 febbraio 2024

della AP 1 è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 15 gennaio 2024 del Pretore

__________ (inc. OR.2018.3) è così riformata:

1. L’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta

è parzialmente accolta. Di conseguenza, è accertata la prescrizione

delle pretese attoree di complessivi fr. 296'175.- (fr. 286'995.- + fr.

9'180.-) riferite alla riserva 1b della convenzione del 10 luglio 1987. Per il

resto delle pretese, l’eccezione è respinta.

2. Le spese processuali della presente decisione, di

complessivi fr. 2’000.-, sono poste per 1/4 a carico degli attori (in solido

fra loro) e per 3/4 a carico della convenuta. Quest’ultima rifonderà agli

attori fr. 7’500.- a titolo di ripetibili parziali.

3. Invariato.

2. Le

spese processuali della procedura d’appello, di fr. 8’000.-, sono a carico di AO

1 e AO 2 in solido fra loro, che rifonderanno alla controparte, con uguale

vincolo di solidarietà, fr. 5’000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

__________.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF).

Il

ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento

(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne

soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le

stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).