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Decisione

12.2024.29

Compravendita internazionale di merci - indicazione dei mezzi di prova

28 maggio 2024Italiano28 min

atto che il Pretore aveva respinto tutte le audizioni testimoniali da lei offerte

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.29

Lugano

28 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.27 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 8 febbraio 2021 da

AO

1

rappr. da PA 2

contro

AP

1

rappr. da PA 1

chiedente

la condanna della convenuta al pagamento di EUR 53’550.- oltre interessi al 5%

dal 6 agosto 2020 su EUR 5’000.-, dall’11 agosto 2020 su EUR 16’610.-, dal 12

agosto 2020 su EUR 29’440.- e dal 7 settembre 2020 su EUR 2’500.-, nonché il

rigetto in via definitiva, limitatamente a CHF 57'574.10, dell’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore

con decisione 31 gennaio 2024 ha accolto;

appellante

la convenuta, con appello 6 marzo 2024, con cui ha chiesto, in via principale, la

riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi, e, in via subordinata, l’annullamento

della pronuncia pretorile con rinvio dell’incarto al primo giudice affinché assuma

le prove testimoniali e di interrogatorio formale da lei richieste ed emani una

nuova decisione dopo aver dato alle parti la facoltà di esprimersi, con protesta

di spese e ripetibili di secondo grado;

mentre

l'attrice, con risposta all’appello 26 aprile 2024, ha postulato la reiezione

del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con tre offerte datate 10 aprile 2020 (doc. E),

controfirmate per approvazione dalla società svizzera AP 1, e con un’ulteriore

offerta datata 8 luglio 2020 (doc. F), anch’essa pacificamente approvata da

quest’ultima, la società italiana I__________ __________ è stata incaricata di

fornire tre particolari lift, con le relative metalcostruzioni, destinati alla nuova

stazione __________ di __________.

Le quattro offerte così accettate, per le quali erano

state concordate una resa “franco fabbrica” e condizioni di pagamento “30%

alla conferma d’ordine - 70% avviso merce pronta”, prevedevano un prezzo di

vendita di EUR 34'500.- per il lift n. 1, di EUR 34'500.- per il lift n. 2, di

EUR 32'500.- e di EUR 10'200.- per il lift n. 3 rispettivamente per la variante

dello stesso, nonché di EUR 29'440.- per le relative metalcostruzioni.

2. Ottenuta

l’autorizzazione ad agire, con petizione 8 febbraio 2021 I__________ __________,

alla quale con decisione 11 agosto 2023 è poi subentrata ex art. 83 cpv. 1 CPC

la sua cessionaria AO 1, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di EUR

53’550.- oltre interessi al 5% dal 6 agosto 2020 su EUR 5’000.-, dall’11 agosto

2020 su EUR 16’610.-, dal 12 agosto 2020 su EUR 29’440.- e dal 7 settembre 2020

su EUR 2’500.-, nonché il rigetto in via definitiva, limitatamente a CHF

57'574.10, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.

Essa, ritenendo di aver fornito tutta la merce concordata e che quanto da lei fornito

non fosse difettoso, rispettivamente che la controparte le avesse comunque impedito

di ovviare alla sua eventuale difettosità, ha chiesto il pagamento del saldo

tuttora insoluto e in particolare delle ultime 4 fatture inviate alla

controparte (quella del 6 agosto 2020 di EUR 5’000.-, quella dell’11 agosto

2020 di EUR 16’610.-, quella del 12 agosto 2020 di EUR 29’440.- e quella del 7

settembre 2020 di EUR 2’500.-, cfr. doc. H).

La convenuta si è opposta alla petizione, eccependo

una serie di presunti problemi che a suo dire sarebbero sorti nel corso della

relazione contrattuale, tra i quali errori di progettazione, ritardi di

consegna, forniture scaglionate anziché in un’unica soluzione, merce mancante e

difettosa e non conformità dei lift alle normative vigenti in materia, e

ponendo in compensazione una propria pretesa risarcitoria, da lei quantificata

in oltre CHF 125'000.-, che si è riservata di far valere anche in separata sede.

3. Esperita

l’istruttoria - nel corso della quale con disposizione ordinatoria processuale

11 agosto 2023 sono stati respinti diversi mezzi di prova, segnatamente tutte le

audizioni testimoniali, l’interrogatorio / la deposizione delle parti e

l’edizione di alcuni documenti - e raccolti gli allegati conclusivi delle parti,

il Pretore, con decisione 31 gennaio 2024, ha accolto la petizione e ha posto la

tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 3'500.-, come pure le spese

giudiziarie della procedura di conciliazione di CHF 500.-, a carico della

convenuta, obbligata altresì a rifondere alla controparte CHF 4’500.- a titolo

di ripetibili.

4. Con

appello 6 marzo 2024, avversato dall’attrice con risposta 26 aprile 2024, la convenuta ha chiesto, in via principale, la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi; e, in via subordinata, l’annullamento della

pronuncia pretorile con rinvio dell’incarto al primo giudice affinché assuma le

prove testimoniali e di interrogatorio formale da lei richieste ed emani una

nuova decisione dopo aver dato alle parti la facoltà di esprimersi, con

protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

5. L’art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono

impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza

(cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno CHF 10'000.- (cpv. 2).

Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia

pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una

controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.- (e meglio di EUR 53'550.-), è

pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato concretamente

inoltrato dalla convenuta entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), dalla

notificazione del giudizio, avvenuta il 5 febbraio 2024, è senz’altro

tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.

Anche la risposta all’appello, inoltrata dall’attrice entro

il termine di 30 giorni dalla notificazione del gravame (art. 312 cpv. 2 CPC),

avvenuta il 2 aprile 2024, è a sua volta tempestiva.

6. Il giudice di prime

cure ha ritenuto non sufficientemente provato il fatto, sostenuto dalla

convenuta, che nell’ambito del contratto di fornitura dei lift e delle relative

metalcostruzioni (doc. E, F) I__________ __________ dovesse occuparsi anche

della progettazione e dei disegni degli ascensori e con ciò definire anche i

criteri e le caratteristiche dalla merce. Essendo stati respinti tutte le

audizioni testimoniali e l’interrogatorio / la deposizione delle parti offerte

dalla convenuta, il plico di corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti

(doc. 5), l’unica prova assunta sul tema, non poteva in effetti essere ritenuto

idoneo, in assenza di una perizia giudiziaria che si esprimesse sulla natura

dei disegni realizzati a quel momento da I__________ __________, a dimostrare l’avvenuta

prestazione di opere di progettazione da parte dell’attrice.

Appurato così, in virtù dell’art.

3 cpv. 1 e 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di

compravendita internazionale di merci (CVIM), che il contratto tra le parti

sottostava appunto a quella Convenzione, alla quale le stesse parti si erano

del resto appellate nei rispettivi allegati, il primo giudice, visto da una

parte che la convenuta, nel corso della causa, non si era confrontata con le

singole fatture (doc. H) e non aveva contestato - nemmeno, in modo chiaro, a p.

10 della risposta (le fatture non riportando alcuna voce “pensiline” e l’indicazione

“metalcostruzioni” essendo troppo vaga) - l’avvenuta fornitura delle merci ivi

elencate, e considerato dall’altra che in base alle condizioni di pagamento pattuite

contrattualmente, che di fatto avevano derogato all’art. 58 cpv. 1 CVIM,

l’attrice poteva così pretendere il saldo del prezzo della fornitura di EUR

53'550.-, ha pertanto provveduto a esaminare se nondimeno le argomentazioni

sollevate in causa dalla convenuta potessero giustificare una riduzione del

prezzo giusta l’art. 50 seg. CVIM e il riconoscimento di una pretesa

risarcitoria giusta l’art. 74 seg. CVIM, quantificata in oltre CHF 125'000.-, da

porre in compensazione al credito dell’attrice.

Sulla prima questione,

egli ha ritenuto che la convenuta nei suoi allegati di causa non avesse mai

quantificato l’asserito minor valore delle merci oggetto delle fatture in

esame, né avesse offerto - nei modi e nei tempi previsti dal CPC - un qualsiasi

mezzo di prova idoneo a quantificarlo e comprovarlo (cfr. risposta p. 10 e

duplica p. 8), atteso in particolare che questo aspetto esulava dall’oggetto

della perizia giudiziaria da lei richiesta al fine di accertare gli errori di

progettazione a suo dire compiuti da I__________ __________ e i difetti nella

fornitura (cfr. risposta p. 15 e duplica p. 11). In tali circostanze non era

possibile procedere ad alcuna riduzione del prezzo di vendita.

Sul secondo aspetto, ha

ritenuto che anche a tale proposito le allegazioni della convenuta, contestate

dall’attrice, fossero troppo vaghe per esaminare la sua pretesa. In

particolare, essa non aveva precisato l’asserita perdita dovuta ai trasporti

aggiuntivi, nulla sapendosi in merito al numero di trasporti, ai chilometri

percorsi, ai costi effettivamente sostenuti, e nemmeno aveva offerto mezzi di

prova idonei a dimostrare di aver pattuito con I__________ __________ che le

componenti dei tre lift dovessero esserle consegnate in un’unica soluzione, un

tale accordo non risultando né dai documenti da lei proposti (doc. 6-7) né

dalle quattro offerte (doc. E, F), ed essendo stati respinti tutte le audizioni

testimoniali e l’interrogatorio / la deposizione delle parti da lei offerti. La

convenuta non aveva inoltre fornito indicazioni utili per calcolare la

differenza di prezzo del materiale mancante e del materiale sostitutivo,

rispetto a quello pattuito con I__________ __________, essendosi limitata a

menzionare gli importi a suo dire spesi per l’acquisto del materiale presso

terzi e a rinviare a un elenco da lei allestito (doc. 11), che però aveva la

validità di una mera allegazione di parte, e alla copia di alcuni bonifici

bancari in favore di terzi (doc. 12), che non apparivano riconducibili alle

merci elencate nel doc. 11. E, in ogni caso, la convenuta non aveva

circostanziato e offerto mezzi di prova idonei a dimostrare che la

responsabilità delle suddette mancanze potesse essere imputata all’attrice,

essa stessa avendo anzi affermato che i problemi di fornitura sarebbero da

ricondurre sia a difetti della merce che ad errori di progettazione (cfr. risposta

p. 4), che però - come detto - non rientrava tra i compiti dell’attrice, senza

tuttavia aver precisato quali, degli asseriti danni, sarebbero stati riconducibili

a difetti della merce e quali ad errori di progettazione. Per queste ragioni

non era possibile riconoscere alla convenuta alcun credito risarcitorio da

porre in compensazione alla pretesa attorea.

7. La convenuta ha preliminarmente

censurato il fatto che nella disposizione ordinatoria processuale 11 agosto

2023 il Pretore abbia respinto tutte le audizioni testimoniali e

l’interrogatorio / la deposizione delle parti da lei offerti. Ed ha pertanto

chiesto di annullare la pronuncia pretorile e di rinviare l’incarto al primo

giudice affinché provveda all’assunzione di quelle prove.

7.1. Il diritto di essere

sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso all’art. 53 cpv. 1 CPC, garantisce

alle parti, tra l’altro, il diritto alla prova, ossia la facoltà di offrire i

mezzi di prova sui fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne l’assunzione,

di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative

risultanze, nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135

II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; TF 19 maggio 2010 4A_35/2010 consid.

6). Il diritto alla prova non è

tuttavia assoluto e non esclude un apprezzamento anticipato delle prove. Il

giudice può pertanto rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se

non li ritiene pertinenti con l’oggetto della lite o se quelli assunti in

precedenza gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento (cfr.

DTF 143 III 297 consid.

9.3.2).

Nel diritto privato

il diritto alla prova è stato espressamente codificato nell’art. 152 cpv. 1

CPC, norma secondo cui ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i

pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Nell’ambito

del CPC le offerte dei singoli mezzi di prova devono di regola essere enunciate

subito dopo l’allegazione dei fatti che s’intendono così provare, in modo tale

che l’offerta di prova si rapporti senza equivoci ai fatti allegati da provare

e viceversa (ciò che per altro risulta

dal tenore dell’art. 152 cpv. 1 CPC in combinazione con l’art. 221 cpv. 1 lett.

e CPC, in cui si parla di “indicazione dei singoli mezzi di prova con

riferimento ai fatti esposti”). Se il tribunale non è di principio tenuto a

interpellare le parti per ottenere chiarimenti sui mezzi di prova da assumere,

non può tuttavia rifiutarsi di assumere un mezzo di prova se è chiaramente

evincibile in relazione a quale fatto allegato quella prova è stata offerta (cfr.

DTF 144 III 54 consid. 4.1.3.1; TF 4A_31/2023 dell’11 gennaio 2024 consid.

4.1.3, 4A_191/2023 del 13 febbraio 2024 consid. 4.1.4).

Di

principio, il diritto di essere sentito ha natura formale e una sua violazione

comporta la nullità della decisione viziata, a prescindere dalle conseguenze

concrete che ha comportato. Un’eccezione al principio della nullità delle

decisioni formalmente viziate è tuttavia ammessa non solo quando la violazione del

diritto di essere sentito non è particolarmente grave e l'autorità di ricorso

ha la medesima cognizione di quella inferiore, ma anche quando manca

l'interesse giuridico all'annullamento della decisione impugnata, segnatamente quando

la violazione non ha avuto alcuna influenza sulla procedura e l’annullamento

non avrebbe alcun senso, si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto

e condurrebbe unicamente a prolungare la procedura (cfr. DTF 137

Fatti

I 195 consid. 2.3.2, 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF

5A_126/2018 del 14 settembre 2018 consid. 5, 4A_630/2018

del 17 giugno 2019 consid. 7.1).

7.2. La convenuta, preso

atto che il Pretore aveva respinto tutte le audizioni testimoniali da lei offerte

ritenendo che essa nei suoi allegati preliminari non avesse indicato i

nominativi e gli indirizzi dei testi, ha obiettato di aver in realtà

regolarmente indicato i loro nominativi nell’ultima pagina della duplica,

aggiungendo che l’indicazione degli indirizzi, a suo dire fornita all’udienza

di prime arringhe del 12 novembre 2021, non era invece necessaria.

Ora, è senz’altro vero

che la convenuta aveva indicato i nominativi dei testi alla fine dell’ultima

pagina della duplica (p. 11). È però altrettanto vero che nel caso di specie l’offerta

di quei mezzi di prova, così com’era stata formulata, non era conforme alle

esigenze del CPC. Il fatto che la

convenuta, nella sua duplica, abbia genericamente offerto, alla fine della

premessa sui fatti, alla fine di ognuno dei sei punti della parte “in fatto”

e alla fine di ognuno dei sette punti della parte “in diritto”, le “prove:

… testimonianze …” non è in effetti sufficiente, mancando il nominativo dei

testimoni (cfr. DTF 144 III 54 consid. 4.1.3.1). Ma nemmeno il fatto che essa,

alla fine della duplica, dopo le richieste di giudizio, abbia aggiunto che “si

chiede l’assunzione dei seguenti ulteriori mezzi di prova: … chiamata a testimoniare

dei signori __________ (ispettore TÜV che ha steso il rapporto agli atti), i

signori __________, __________, __________, __________, __________, __________

(tutti tecnici montatori anche metalcostruzioni che hanno lavorato per la

convenuta al cantiere di causa), dell’ing. __________ (esperto impianti

ascensori che ha verificato i vizi esistenti e redatto il report 19.11.2020,

doc. 9), con riserva di indicare i nominativi in occasione dell’udienza di

prime arringhe”, è tale da migliorare la sua posizione, non

risultando che l’offerta di quei testimoni fosse stata enunciata subito dopo

l’allegazione dei fatti che s’intendevano così provare, in modo tale che

l’offerta di prova si rapportasse senza equivoci ai fatti allegati da provare e

viceversa, o che fosse comunque

chiaramente evincibile in relazione a quale fatto allegato quella prova era

stata offerta. Contrariamente a quanto sostenuto nell’appello (p. 7),

non è oltretutto stato

spiegato, e comunque non risulta, in quale modo e da quali circostanze si

poteva dedurre che quei testimoni, sia pure offerti con l’indicazione “del

loro ruolo avuto nella vicenda”, avrebbero potuto “fornire informazioni

su tutti gli aspetti sollevati negli scritti difensivi: dall’esistenza di una

attività di progettazione in capo all’attrice ai disagi arrecati dai ritardi ed

errori di quest’ultima; dalle irregolarità riscontrate sui tre ascensori alle

spese affrontate per riparare i difetti riscontrati” (cfr. pure Leuenberger, in: Sutter-Somm /

Hasenböhler / Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ª

ed., n. 51 ad art. 221 CPC; Killias,

Berner Kommentar, n. 29 ad art. 221 CPC; Pahud,

in: Brunner / Gasser / Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, n. 17 ad art. 221 CPC; Willisegger, Basler Kommentar, 3ª ed.,

n. 32 ad art. 221 CPC, secondo cui un’offerta di mezzi di prova complessiva,

formulata con riguardo a tutti i fatti di causa, non è ammissibile).

E comunque nemmeno è vero

che l’indicazione degli indirizzi dei testimoni, che a detta della convenuta

era stata fornita solo in occasione dell’udienza di prime arringhe, e con ciò

tardivamente (art. 229 e contrario CPC), non sarebbe stata necessaria

(cfr. Leuenberger, op. cit., n.

56a ad art. 221 CPC; Pahud, op.

cit., ibidem; Willisegger, op.

cit., ibidem).

7.3. La convenuta, preso

atto che il Pretore aveva respinto l’interrogatorio / la deposizione delle

parti da lei offerti ritenendo che gli stessi non apparissero necessari per le

ragioni poi dettagliate nella decisione finale, e meglio per il fatto che quanto

eventualmente dichiarato dalle parti non avrebbe in ogni caso trovato conferma

in ulteriori risultanze istruttorie, ha obiettato che il fatto che quelle

prove, in assenza di ulteriori conferme istruttorie, non sarebbero state

sufficienti a dimostrare i fatti rilevanti, non bastava però per escluderne l’assunzione.

L’assunto della

convenuta è effettivamente conforme alla giurisprudenza, che considera

l’interrogatorio / la deposizione delle parti un vero e proprio mezzo di prova

e soprattutto ha avuto modo di stabilire che la loro assunzione non può essere

disattesa, adducendo quale unica motivazione che quelle prove, in assenza di

ulteriori conferme istruttorie, disporrebbero solo di una valenza probatoria

limitata (cfr. DTF 143 III 297 consid. 9.3.2, TF 5A_56/2018 del 6 marzo 2018

consid. 4.2.2).

7.4. Nel caso di specie la

mancata assunzione dell’interrogatorio / della deposizione delle parti, che

come detto si è dimostrata essere contraria al diritto, non è tuttavia tale da

imporre l’annullamento della decisione pretorile e il rinvio dell’incarto al

primo giudice affinché provveda alla loro assunzione.

Come si vedrà nei

consid. 8-13, la mancata assunzione di quella prova non ha in effetti avuto alcuna

influenza sull’esito della lite, per cui l’annullamento della pronuncia

pretorile non avrebbe alcun senso, si ridurrebbe a una mera formalità priva di

contenuto e condurrebbe unicamente a prolungare la procedura.

8. La convenuta ha censurato

l’assunto pretorile, secondo cui non sarebbe stato provato che nell’ambito del

contratto di fornitura dei lift e delle relative metalcostruzioni (doc. E, F) I__________

__________ dovesse occuparsi anche della progettazione e dei disegni degli

ascensori e con ciò definire anche i criteri e le caratteristiche dalla merce. Essa

ha in particolare sostenuto che nell’occasione “la fornitura ha ad oggetto ascensori

da costruire e non prodotti preconfezionati: mentre nel secondo caso non vi è

progettazione in chi vende, nel primo caso vi è un’attività accessoria di

progettazione, segnatamente di definizione delle caratteristiche tecniche e di

design dell’ascensore affinché possa essere installato nell’ambito del cantiere”

(appello p. 12).

Sennonché, per quanto è qui

d’interesse, essa, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv.

1 CPC), non ha minimamente censurato la conclusione che il giudice di prime

cure ne aveva tratto, quella secondo cui il contratto tra le parti sottostava

alla CVIM, alla quale le stesse parti si erano del resto appellate nei

rispettivi allegati. Ed anzi, a ben vedere, ha a più riprese confermato la

correttezza di quella conclusione: da una parte ha in effetti ammesso che l’attività

di progettazione che a suo dire sarebbe pure stata svolta dall’attrice era solo

“accessoria” (appello p. 12), il che in base all’art. 3 cpv. 2 CVIM (secondo

cui sono esclusi dal campo di applicazione della CVIM i contratti nei quali la

porzione “preponderante” dell’obbligo della parte che fornisce le merci

consiste in una fornitura di mano d’opera o di altri servizi) non ostava

all’applicazione di quella Convenzione; dall’altra essa stessa ha fondato le

sue obiezioni e contropretese proprio sulla CVIM (cfr. appello p. 8 e 10).

9. La convenuta, a

fronte dell’assunto pretorile, secondo cui essa, nel corso della causa, non si

sarebbe confrontata con le singole fatture (doc. H) e non avrebbe contestato -

nemmeno, in modo chiaro, a p. 10 della risposta (le fatture non riportando alcuna

voce “pensiline” e l’indicazione “metalcostruzioni” essendo troppo vaga) - l’avvenuta

fornitura delle merci ivi elencate per cui la controparte poteva di principio

pretendere il saldo del prezzo della fornitura di EUR 53'550.-, si è in questa

sede limitata a sostenere che “ciò non corrisponde al vero” e che essa “aveva

corrisposto tutta una serie di acconti, ma ha trattenuto quello che era il

valore del materiale non consegnato o difettoso”, che “non doveva certo “confrontarsi

con le singole fatture” (che di per sé non sono mai state contestate)”,

che

“aveva eccome quantificato l’asserito minor valore, in modo più dettagliato in

sede di memoria scritta conclusiva (cfr. p. 7)” (appello p. 8),

laddove

in particolare, precisando “quanto già esposto in occasione della risposta e

poi della duplica”, i materiali non consegnati erano stati indicati essere

di CHF 3’300.- per le “pensiline” e di CHF 9'003.- per le “metalcostruzioni” (ritenuto

per altro, si aggiunga qui, che in quel punto del memoriale conclusivo non era però

stato indicato in quali passaggi della risposta e della duplica si sarebbe già

parlato dei materiali non consegnati e del loro ammontare), e che il giudice

aveva “errato nell’escludere le contestazioni della convenuta in merito alla

Considerandi

parte di fornitura non eseguita”, e ciò siccome “le voci “pensiline”

fanno riferimento agli schermi in vetro che sono oggetto delle fatture annesse

(cfr. doc. H) e le voci “metalcostruzioni” fanno riferimento a materiale necessario

per gli ascensori, anche questo descritto nelle fatture annesse (cfr. doc. H) e

che certamente non potevano essere indicate nelle fatture, che invece indicavano

solo l’oggetto del contratto inteso in senso di macro elementi” (appello p.

9).

Sennonché, esprimendosi

in tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art.

311.

cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con l’assunto del Pretore, che

le aveva rimproverato di non essersi confrontata in causa con le singole

fatture (doc. H) e di non aver contestato in causa - nemmeno, in modo chiaro, a

p. 10 della risposta (con riferimento alle “pensiline” e alle “metalcostruzioni”)

- l’avvenuta fornitura delle merci ivi elencate. Essa non ha in effetti indicato

in quali passaggi della risposta e della duplica (i passaggi del memoriale

conclusionale non essendo invece rilevanti, siccome la contestazione dei fatti

deve di regola avvenire negli allegati preliminari, cfr. art. 229 e

contrario CPC) avrebbe invece esposto una tale contestazione (cfr. TF

4A_294/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 2.2). E, con riferimento alla sua

allegazione a p. 10 della risposta, considerata dal giudice di prime cure una

contestazione non chiara siccome le fatture non riporterebbero alcuna voce

“pensiline” e l’indicazione “metalcostruzioni” sarebbe stata troppo vaga, non

ha spiegato, e comunque non risulta, per quale motivo la di lei asserita e

presunta erroneità della motivazione fornita nell’occasione dal primo giudice farebbe

sì che la sua contestazione della fornitura delle merci dovesse invece essere

considerata chiara. Si aggiunga, sempre per quanto riguarda la motivazione

addotta dal Pretore, che in ogni caso la convenuta non ha illustrato le ragioni

per cui l’indicazione “metalcostruzioni” fornita nella risposta non sarebbe

stata troppo vaga.

10.

La convenuta, a fronte

dell’assunto pretorile, secondo cui essa nei suoi allegati di causa non avrebbe

mai quantificato l’asserito minor valore delle merci oggetto delle fatture in

esame per cui una riduzione del prezzo di vendita era esclusa, si è in questa

sede limitata a sostenere che “ciò non corrisponde al vero” e che essa “aveva

contestato in toto il valore della fornitura oggetto di causa, e questo sia

nella risposta che nella replica [recte: duplica] che ancora nelle

memorie scritte conclusive”, aggiungendo, a tale proposito, che “va

rammentato che le richieste dell’attrice si riferiscono a una parte minima

della fornitura, che è stata ben più ampia e per un valore complessivo di EUR

133'440.- (cfr. doc. I di parte attrice)”, che essa “aveva corrisposto

tutta una serie di acconti, ma ha trattenuto quello che era il valore del

materiale non consegnato o difettoso”, che “aveva eccome quantificato

l’asserito minor valore, in modo più dettagliato in sede di memoria scritta

conclusiva (cfr. p. 7)” (appello p. 8),

laddove in particolare,

precisando “quanto già esposto in occasione della risposta e poi della

duplica”, il minor valore era stato indicato essere di CHF 45'831.- (ritenuto

per altro, si aggiunga qui, che in quel punto del memoriale conclusivo non era però

stato indicato in quali passaggi della risposta e della duplica si sarebbe già

parlato di una riduzione del prezzo e soprattutto della sua entità) e che “la

posizione della convenuta è stata sempre, coerentemente, quella di escludere

ogni valore a merci che sono state in parte non consegnate e in parte

consegnate ma di alcun valore” (appello p. 9).

Sennonché, esprimendosi in

tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con l’assunto del Pretore, che

le aveva rimproverato di essere venuta meno al suo obbligo di quantificare in

causa l’asserito minor valore delle merci oggetto delle fatture in parola. Essa,

pur avendo sostenuto di aver provveduto ad esporre una tale quantificazione “sia

nella risposta che nella replica [recte: duplica]”,

non ha in

effetti indicato in quali passaggi di quegli allegati (non bastando un rinvio

generico agli stessi [cfr. TF

5A_751/2014 del 28 maggio 2015 consid. 2.6, 4A_396/2019 del 16 gennaio 2020

consid. 3.3.2; II CCA 13 ottobre 2021 inc. n. 12.2021.21] e non essendo

invece rilevanti i passaggi del memoriale conclusionale, siccome l’allegazione

di quei fatti deve di regola avvenire negli allegati preliminari, cfr. art. 229

e contrario CPC) lo avrebbe poi fatto (cfr. TF 4A_294/2021 del 3

febbraio 2022 consid. 2.2).

11.

La convenuta, a fronte

dell’assunto pretorile secondo cui le sue allegazioni in merito alla sua

contropretesa risarcitoria sarebbero state troppo vaghe per esaminarla ed essa in

particolare non avrebbe precisato l’asserita perdita dovuta ai trasporti

aggiuntivi, nulla sapendosi in merito al numero di trasporti, ai chilometri

percorsi, ai costi effettivamente sostenuti, si è in questa sede limitata a sostenere

che essa “era solo tenuta a dimostrare di aver affrontato le spese per

trasporti aggiuntivi e non certo ad elencare il numero di trasporti e i

chilometri percorsi”, che “agli atti vi sono tutte le fatture pagate da AP

1.

… e sono tutte riferibili al cantiere oggetto della vertenza” e che “né

I__________ __________ ha mai contestato che la convenuta abbia affrontato tali

spese, affermando solamente che a suo dire erano a suo carico in quanto la

vendita è avvenuta franco fabbrica (cfr. p. 6 e 7 della duplica [recte:

replica])” (appello p. 10).

Sennonché, esprimendosi in

tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente né con l’assunto pretorile secondo

cui le sue allegazioni in merito alla sua contropretesa risarcitoria sarebbero state

troppo vaghe per poterla esaminare, né con l’assunto pretorile secondo cui essa

non avrebbe in particolare precisato l’asserita perdita dovuta ai trasporti

aggiuntivi, il primo giudice potendo anzi pretendere legittimamente di essere

informato, magari non sul numero dei trasporti e sui chilometri percorsi, ma almeno

sui costi effettivamente sostenuti. Essa non ha in effetti indicato in quali

passaggi della risposta e della duplica avrebbe invece fornito allegazioni

precise e concrete in merito a questa contropretesa risarcitoria, rispettivamente

avrebbe fornito precisazioni sull’asserita perdita dovuta (cfr. TF 4A_294/2021

del 3 febbraio 2022 consid. 2.2), di cui per altro in questa sede nemmeno è

conosciuto l’effettivo ammontare.

Visto che le carenze

allegatorie della convenuta in merito alla sua contropretesa risarcitoria accertate

nella decisione non sono così state sufficientemente censurate, la convenuta non

può prevalersi né del fatto che, a suo dire, “I__________ __________ ha mai

contestato che la convenuta abbia affrontato tali spese”, né del fatto che

comunque, sempre a suo dire, “agli atti vi sono tutte le fatture pagate da AP

1.

… e sono tutte riferibili al cantiere oggetto della vertenza”.

12.

La convenuta, a fronte

dell’assunto pretorile secondo cui le sue allegazioni in merito alla sua

contropretesa risarcitoria sarebbero state troppo vaghe per poterla esaminare

ed essa in particolare non avrebbe fornito indicazioni utili per calcolare la

differenza di prezzo del materiale mancante e del materiale sostitutivo

rispetto a quello pattuito con I__________ __________, si è in questa sede

limitata a sostenere che nell’occasione il Pretore aveva commesso un errore e

che “l’errore sta nel fatto che in questo punto si discute di risarcimento

del danno e non di riduzione di valore. In altri termini, l’odierna appellante

aveva l’onere di dimostrare le spese che ha dovuto affrontare per riparare i

vizi di fornitura e gli errori di progettazione (…). Ciò che la convenuta ha

fatto: sul punto, si rimanda all’elenco dettagliato presente al n. 31 della

memoria scritta conclusiva della convenuta” (appello p. 11), laddove il

danno da risarcire era stato indicato essere di CHF 85'054.-.

Sennonché, esprimendosi in

tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente né con l’assunto pretorile

secondo cui le sue allegazioni in merito alla sua contropretesa risarcitoria

sarebbero state troppo vaghe per poterla esaminare, né con l’assunto pretorile

secondo cui essa non avrebbe in particolare fornito indicazioni utili per

calcolare la differenza di prezzo del materiale mancante e del materiale

sostitutivo rispetto a quello pattuito con I__________ __________. Essa non ha in

effetti indicato in quali passaggi della risposta e della duplica (i passaggi

del memoriale conclusionale non essendo invece rilevanti, siccome l’allegazione

di quei fatti deve di regola avvenire negli allegati preliminari, cfr. art. 229

e contrario CPC) avrebbe fornito allegazioni precise e concrete in

merito a questa contropretesa risarcitoria, rispettivamente avrebbe fornito

indicazioni utili per calcolare la differenza di prezzo del materiale mancante

e del materiale sostitutivo rispetto a quello pattuito con I__________ __________

(cfr. TF 4A_294/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 2.2).

Visto che le carenze

allegatorie della convenuta in merito alla sua contropretesa risarcitoria

accertate nella decisione non sono così state sufficientemente censurate, la

convenuta non può prevalersi del fatto che, a suo dire, il buon fondamento

della contropretesa sarebbe stato dimostrato dalle prove agli atti.

13.

La convenuta, a fronte

dell’assunto pretorile - che a ben vedere costituisce una motivazione

abbondanziale sul giudizio in merito alla sua contropretesa risarcitoria (già esaminata

in precedenza ai consid. 11 e 12) - secondo cui essa non avrebbe circostanziato

che la responsabilità delle suddette mancanze potesse essere imputata

all’attrice, si è in questa sede limitata a sostenere che “l’affermazione è

sorprendente, laddove esiste una perizia giudiziaria”, di cui ha poi

riassunto le risultanze, “che afferma l’esatto contrario” (appello p.

11) e soprattutto una perizia di un certificatore esterno (doc. 9).

Sennonché, esprimendosi in

tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con l’assunto pretorile secondo

cui essa nemmeno avrebbe circostanziato che la responsabilità delle suddette

mancanze potesse essere imputata all’attrice. Essa non ha in effetti indicato

in quali passaggi dei suoi memoriali avrebbe invece circostanziato quei fatti

(cfr. TF 4A_294/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 2.2).

14.

Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere

respinto nella limitata misura in cui è ricevibile.

Le

spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del

valore litigioso di EUR 53’550.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello 6 marzo 2024 di AP 1 è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali di complessivi CHF 4’000.- sono

poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 3’000.- a

titolo di ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).