12.2024.29
Compravendita internazionale di merci - indicazione dei mezzi di prova
28 maggio 2024Italiano28 min
atto che il Pretore aveva respinto tutte le audizioni testimoniali da lei offerte
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.29
Lugano
28 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.27 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 8 febbraio 2021 da
AO
1
rappr. da PA 2
contro
AP
1
rappr. da PA 1
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento di EUR 53’550.- oltre interessi al 5%
dal 6 agosto 2020 su EUR 5’000.-, dall’11 agosto 2020 su EUR 16’610.-, dal 12
agosto 2020 su EUR 29’440.- e dal 7 settembre 2020 su EUR 2’500.-, nonché il
rigetto in via definitiva, limitatamente a CHF 57'574.10, dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
con decisione 31 gennaio 2024 ha accolto;
appellante
la convenuta, con appello 6 marzo 2024, con cui ha chiesto, in via principale, la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi, e, in via subordinata, l’annullamento
della pronuncia pretorile con rinvio dell’incarto al primo giudice affinché assuma
le prove testimoniali e di interrogatorio formale da lei richieste ed emani una
nuova decisione dopo aver dato alle parti la facoltà di esprimersi, con protesta
di spese e ripetibili di secondo grado;
mentre
l'attrice, con risposta all’appello 26 aprile 2024, ha postulato la reiezione
del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con tre offerte datate 10 aprile 2020 (doc. E),
controfirmate per approvazione dalla società svizzera AP 1, e con un’ulteriore
offerta datata 8 luglio 2020 (doc. F), anch’essa pacificamente approvata da
quest’ultima, la società italiana I__________ __________ è stata incaricata di
fornire tre particolari lift, con le relative metalcostruzioni, destinati alla nuova
stazione __________ di __________.
Le quattro offerte così accettate, per le quali erano
state concordate una resa “franco fabbrica” e condizioni di pagamento “30%
alla conferma d’ordine - 70% avviso merce pronta”, prevedevano un prezzo di
vendita di EUR 34'500.- per il lift n. 1, di EUR 34'500.- per il lift n. 2, di
EUR 32'500.- e di EUR 10'200.- per il lift n. 3 rispettivamente per la variante
dello stesso, nonché di EUR 29'440.- per le relative metalcostruzioni.
2. Ottenuta
l’autorizzazione ad agire, con petizione 8 febbraio 2021 I__________ __________,
alla quale con decisione 11 agosto 2023 è poi subentrata ex art. 83 cpv. 1 CPC
la sua cessionaria AO 1, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di EUR
53’550.- oltre interessi al 5% dal 6 agosto 2020 su EUR 5’000.-, dall’11 agosto
2020 su EUR 16’610.-, dal 12 agosto 2020 su EUR 29’440.- e dal 7 settembre 2020
su EUR 2’500.-, nonché il rigetto in via definitiva, limitatamente a CHF
57'574.10, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
Essa, ritenendo di aver fornito tutta la merce concordata e che quanto da lei fornito
non fosse difettoso, rispettivamente che la controparte le avesse comunque impedito
di ovviare alla sua eventuale difettosità, ha chiesto il pagamento del saldo
tuttora insoluto e in particolare delle ultime 4 fatture inviate alla
controparte (quella del 6 agosto 2020 di EUR 5’000.-, quella dell’11 agosto
2020 di EUR 16’610.-, quella del 12 agosto 2020 di EUR 29’440.- e quella del 7
settembre 2020 di EUR 2’500.-, cfr. doc. H).
La convenuta si è opposta alla petizione, eccependo
una serie di presunti problemi che a suo dire sarebbero sorti nel corso della
relazione contrattuale, tra i quali errori di progettazione, ritardi di
consegna, forniture scaglionate anziché in un’unica soluzione, merce mancante e
difettosa e non conformità dei lift alle normative vigenti in materia, e
ponendo in compensazione una propria pretesa risarcitoria, da lei quantificata
in oltre CHF 125'000.-, che si è riservata di far valere anche in separata sede.
3. Esperita
l’istruttoria - nel corso della quale con disposizione ordinatoria processuale
11 agosto 2023 sono stati respinti diversi mezzi di prova, segnatamente tutte le
audizioni testimoniali, l’interrogatorio / la deposizione delle parti e
l’edizione di alcuni documenti - e raccolti gli allegati conclusivi delle parti,
il Pretore, con decisione 31 gennaio 2024, ha accolto la petizione e ha posto la
tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 3'500.-, come pure le spese
giudiziarie della procedura di conciliazione di CHF 500.-, a carico della
convenuta, obbligata altresì a rifondere alla controparte CHF 4’500.- a titolo
di ripetibili.
4. Con
appello 6 marzo 2024, avversato dall’attrice con risposta 26 aprile 2024, la convenuta ha chiesto, in via principale, la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi; e, in via subordinata, l’annullamento della
pronuncia pretorile con rinvio dell’incarto al primo giudice affinché assuma le
prove testimoniali e di interrogatorio formale da lei richieste ed emani una
nuova decisione dopo aver dato alle parti la facoltà di esprimersi, con
protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
5. L’art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono
impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza
(cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di
almeno CHF 10'000.- (cpv. 2).
Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia
pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una
controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.- (e meglio di EUR 53'550.-), è
pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato concretamente
inoltrato dalla convenuta entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), dalla
notificazione del giudizio, avvenuta il 5 febbraio 2024, è senz’altro
tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.
Anche la risposta all’appello, inoltrata dall’attrice entro
il termine di 30 giorni dalla notificazione del gravame (art. 312 cpv. 2 CPC),
avvenuta il 2 aprile 2024, è a sua volta tempestiva.
6. Il giudice di prime
cure ha ritenuto non sufficientemente provato il fatto, sostenuto dalla
convenuta, che nell’ambito del contratto di fornitura dei lift e delle relative
metalcostruzioni (doc. E, F) I__________ __________ dovesse occuparsi anche
della progettazione e dei disegni degli ascensori e con ciò definire anche i
criteri e le caratteristiche dalla merce. Essendo stati respinti tutte le
audizioni testimoniali e l’interrogatorio / la deposizione delle parti offerte
dalla convenuta, il plico di corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti
(doc. 5), l’unica prova assunta sul tema, non poteva in effetti essere ritenuto
idoneo, in assenza di una perizia giudiziaria che si esprimesse sulla natura
dei disegni realizzati a quel momento da I__________ __________, a dimostrare l’avvenuta
prestazione di opere di progettazione da parte dell’attrice.
Appurato così, in virtù dell’art.
3 cpv. 1 e 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di
compravendita internazionale di merci (CVIM), che il contratto tra le parti
sottostava appunto a quella Convenzione, alla quale le stesse parti si erano
del resto appellate nei rispettivi allegati, il primo giudice, visto da una
parte che la convenuta, nel corso della causa, non si era confrontata con le
singole fatture (doc. H) e non aveva contestato - nemmeno, in modo chiaro, a p.
10 della risposta (le fatture non riportando alcuna voce “pensiline” e l’indicazione
“metalcostruzioni” essendo troppo vaga) - l’avvenuta fornitura delle merci ivi
elencate, e considerato dall’altra che in base alle condizioni di pagamento pattuite
contrattualmente, che di fatto avevano derogato all’art. 58 cpv. 1 CVIM,
l’attrice poteva così pretendere il saldo del prezzo della fornitura di EUR
53'550.-, ha pertanto provveduto a esaminare se nondimeno le argomentazioni
sollevate in causa dalla convenuta potessero giustificare una riduzione del
prezzo giusta l’art. 50 seg. CVIM e il riconoscimento di una pretesa
risarcitoria giusta l’art. 74 seg. CVIM, quantificata in oltre CHF 125'000.-, da
porre in compensazione al credito dell’attrice.
Sulla prima questione,
egli ha ritenuto che la convenuta nei suoi allegati di causa non avesse mai
quantificato l’asserito minor valore delle merci oggetto delle fatture in
esame, né avesse offerto - nei modi e nei tempi previsti dal CPC - un qualsiasi
mezzo di prova idoneo a quantificarlo e comprovarlo (cfr. risposta p. 10 e
duplica p. 8), atteso in particolare che questo aspetto esulava dall’oggetto
della perizia giudiziaria da lei richiesta al fine di accertare gli errori di
progettazione a suo dire compiuti da I__________ __________ e i difetti nella
fornitura (cfr. risposta p. 15 e duplica p. 11). In tali circostanze non era
possibile procedere ad alcuna riduzione del prezzo di vendita.
Sul secondo aspetto, ha
ritenuto che anche a tale proposito le allegazioni della convenuta, contestate
dall’attrice, fossero troppo vaghe per esaminare la sua pretesa. In
particolare, essa non aveva precisato l’asserita perdita dovuta ai trasporti
aggiuntivi, nulla sapendosi in merito al numero di trasporti, ai chilometri
percorsi, ai costi effettivamente sostenuti, e nemmeno aveva offerto mezzi di
prova idonei a dimostrare di aver pattuito con I__________ __________ che le
componenti dei tre lift dovessero esserle consegnate in un’unica soluzione, un
tale accordo non risultando né dai documenti da lei proposti (doc. 6-7) né
dalle quattro offerte (doc. E, F), ed essendo stati respinti tutte le audizioni
testimoniali e l’interrogatorio / la deposizione delle parti da lei offerti. La
convenuta non aveva inoltre fornito indicazioni utili per calcolare la
differenza di prezzo del materiale mancante e del materiale sostitutivo,
rispetto a quello pattuito con I__________ __________, essendosi limitata a
menzionare gli importi a suo dire spesi per l’acquisto del materiale presso
terzi e a rinviare a un elenco da lei allestito (doc. 11), che però aveva la
validità di una mera allegazione di parte, e alla copia di alcuni bonifici
bancari in favore di terzi (doc. 12), che non apparivano riconducibili alle
merci elencate nel doc. 11. E, in ogni caso, la convenuta non aveva
circostanziato e offerto mezzi di prova idonei a dimostrare che la
responsabilità delle suddette mancanze potesse essere imputata all’attrice,
essa stessa avendo anzi affermato che i problemi di fornitura sarebbero da
ricondurre sia a difetti della merce che ad errori di progettazione (cfr. risposta
p. 4), che però - come detto - non rientrava tra i compiti dell’attrice, senza
tuttavia aver precisato quali, degli asseriti danni, sarebbero stati riconducibili
a difetti della merce e quali ad errori di progettazione. Per queste ragioni
non era possibile riconoscere alla convenuta alcun credito risarcitorio da
porre in compensazione alla pretesa attorea.
7. La convenuta ha preliminarmente
censurato il fatto che nella disposizione ordinatoria processuale 11 agosto
2023 il Pretore abbia respinto tutte le audizioni testimoniali e
l’interrogatorio / la deposizione delle parti da lei offerti. Ed ha pertanto
chiesto di annullare la pronuncia pretorile e di rinviare l’incarto al primo
giudice affinché provveda all’assunzione di quelle prove.
7.1. Il diritto di essere
sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso all’art. 53 cpv. 1 CPC, garantisce
alle parti, tra l’altro, il diritto alla prova, ossia la facoltà di offrire i
mezzi di prova sui fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne l’assunzione,
di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative
risultanze, nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135
II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; TF 19 maggio 2010 4A_35/2010 consid.
6). Il diritto alla prova non è
tuttavia assoluto e non esclude un apprezzamento anticipato delle prove. Il
giudice può pertanto rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se
non li ritiene pertinenti con l’oggetto della lite o se quelli assunti in
precedenza gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento (cfr.
DTF 143 III 297 consid.
9.3.2).
Nel diritto privato
il diritto alla prova è stato espressamente codificato nell’art. 152 cpv. 1
CPC, norma secondo cui ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i
pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Nell’ambito
del CPC le offerte dei singoli mezzi di prova devono di regola essere enunciate
subito dopo l’allegazione dei fatti che s’intendono così provare, in modo tale
che l’offerta di prova si rapporti senza equivoci ai fatti allegati da provare
e viceversa (ciò che per altro risulta
dal tenore dell’art. 152 cpv. 1 CPC in combinazione con l’art. 221 cpv. 1 lett.
e CPC, in cui si parla di “indicazione dei singoli mezzi di prova con
riferimento ai fatti esposti”). Se il tribunale non è di principio tenuto a
interpellare le parti per ottenere chiarimenti sui mezzi di prova da assumere,
non può tuttavia rifiutarsi di assumere un mezzo di prova se è chiaramente
evincibile in relazione a quale fatto allegato quella prova è stata offerta (cfr.
DTF 144 III 54 consid. 4.1.3.1; TF 4A_31/2023 dell’11 gennaio 2024 consid.
4.1.3, 4A_191/2023 del 13 febbraio 2024 consid. 4.1.4).
Di
principio, il diritto di essere sentito ha natura formale e una sua violazione
comporta la nullità della decisione viziata, a prescindere dalle conseguenze
concrete che ha comportato. Un’eccezione al principio della nullità delle
decisioni formalmente viziate è tuttavia ammessa non solo quando la violazione del
diritto di essere sentito non è particolarmente grave e l'autorità di ricorso
ha la medesima cognizione di quella inferiore, ma anche quando manca
l'interesse giuridico all'annullamento della decisione impugnata, segnatamente quando
la violazione non ha avuto alcuna influenza sulla procedura e l’annullamento
non avrebbe alcun senso, si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto
e condurrebbe unicamente a prolungare la procedura (cfr. DTF 137
Fatti
I 195 consid. 2.3.2, 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF
5A_126/2018 del 14 settembre 2018 consid. 5, 4A_630/2018
del 17 giugno 2019 consid. 7.1).
7.2. La convenuta, preso
atto che il Pretore aveva respinto tutte le audizioni testimoniali da lei offerte
ritenendo che essa nei suoi allegati preliminari non avesse indicato i
nominativi e gli indirizzi dei testi, ha obiettato di aver in realtà
regolarmente indicato i loro nominativi nell’ultima pagina della duplica,
aggiungendo che l’indicazione degli indirizzi, a suo dire fornita all’udienza
di prime arringhe del 12 novembre 2021, non era invece necessaria.
Ora, è senz’altro vero
che la convenuta aveva indicato i nominativi dei testi alla fine dell’ultima
pagina della duplica (p. 11). È però altrettanto vero che nel caso di specie l’offerta
di quei mezzi di prova, così com’era stata formulata, non era conforme alle
esigenze del CPC. Il fatto che la
convenuta, nella sua duplica, abbia genericamente offerto, alla fine della
premessa sui fatti, alla fine di ognuno dei sei punti della parte “in fatto”
e alla fine di ognuno dei sette punti della parte “in diritto”, le “prove:
… testimonianze …” non è in effetti sufficiente, mancando il nominativo dei
testimoni (cfr. DTF 144 III 54 consid. 4.1.3.1). Ma nemmeno il fatto che essa,
alla fine della duplica, dopo le richieste di giudizio, abbia aggiunto che “si
chiede l’assunzione dei seguenti ulteriori mezzi di prova: … chiamata a testimoniare
dei signori __________ (ispettore TÜV che ha steso il rapporto agli atti), i
signori __________, __________, __________, __________, __________, __________
(tutti tecnici montatori anche metalcostruzioni che hanno lavorato per la
convenuta al cantiere di causa), dell’ing. __________ (esperto impianti
ascensori che ha verificato i vizi esistenti e redatto il report 19.11.2020,
doc. 9), con riserva di indicare i nominativi in occasione dell’udienza di
prime arringhe”, è tale da migliorare la sua posizione, non
risultando che l’offerta di quei testimoni fosse stata enunciata subito dopo
l’allegazione dei fatti che s’intendevano così provare, in modo tale che
l’offerta di prova si rapportasse senza equivoci ai fatti allegati da provare e
viceversa, o che fosse comunque
chiaramente evincibile in relazione a quale fatto allegato quella prova era
stata offerta. Contrariamente a quanto sostenuto nell’appello (p. 7),
non è oltretutto stato
spiegato, e comunque non risulta, in quale modo e da quali circostanze si
poteva dedurre che quei testimoni, sia pure offerti con l’indicazione “del
loro ruolo avuto nella vicenda”, avrebbero potuto “fornire informazioni
su tutti gli aspetti sollevati negli scritti difensivi: dall’esistenza di una
attività di progettazione in capo all’attrice ai disagi arrecati dai ritardi ed
errori di quest’ultima; dalle irregolarità riscontrate sui tre ascensori alle
spese affrontate per riparare i difetti riscontrati” (cfr. pure Leuenberger, in: Sutter-Somm /
Hasenböhler / Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ª
ed., n. 51 ad art. 221 CPC; Killias,
Berner Kommentar, n. 29 ad art. 221 CPC; Pahud,
in: Brunner / Gasser / Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, n. 17 ad art. 221 CPC; Willisegger, Basler Kommentar, 3ª ed.,
n. 32 ad art. 221 CPC, secondo cui un’offerta di mezzi di prova complessiva,
formulata con riguardo a tutti i fatti di causa, non è ammissibile).
E comunque nemmeno è vero
che l’indicazione degli indirizzi dei testimoni, che a detta della convenuta
era stata fornita solo in occasione dell’udienza di prime arringhe, e con ciò
tardivamente (art. 229 e contrario CPC), non sarebbe stata necessaria
(cfr. Leuenberger, op. cit., n.
56a ad art. 221 CPC; Pahud, op.
cit., ibidem; Willisegger, op.
cit., ibidem).
7.3. La convenuta, preso
atto che il Pretore aveva respinto l’interrogatorio / la deposizione delle
parti da lei offerti ritenendo che gli stessi non apparissero necessari per le
ragioni poi dettagliate nella decisione finale, e meglio per il fatto che quanto
eventualmente dichiarato dalle parti non avrebbe in ogni caso trovato conferma
in ulteriori risultanze istruttorie, ha obiettato che il fatto che quelle
prove, in assenza di ulteriori conferme istruttorie, non sarebbero state
sufficienti a dimostrare i fatti rilevanti, non bastava però per escluderne l’assunzione.
L’assunto della
convenuta è effettivamente conforme alla giurisprudenza, che considera
l’interrogatorio / la deposizione delle parti un vero e proprio mezzo di prova
e soprattutto ha avuto modo di stabilire che la loro assunzione non può essere
disattesa, adducendo quale unica motivazione che quelle prove, in assenza di
ulteriori conferme istruttorie, disporrebbero solo di una valenza probatoria
limitata (cfr. DTF 143 III 297 consid. 9.3.2, TF 5A_56/2018 del 6 marzo 2018
consid. 4.2.2).
7.4. Nel caso di specie la
mancata assunzione dell’interrogatorio / della deposizione delle parti, che
come detto si è dimostrata essere contraria al diritto, non è tuttavia tale da
imporre l’annullamento della decisione pretorile e il rinvio dell’incarto al
primo giudice affinché provveda alla loro assunzione.
Come si vedrà nei
consid. 8-13, la mancata assunzione di quella prova non ha in effetti avuto alcuna
influenza sull’esito della lite, per cui l’annullamento della pronuncia
pretorile non avrebbe alcun senso, si ridurrebbe a una mera formalità priva di
contenuto e condurrebbe unicamente a prolungare la procedura.
8. La convenuta ha censurato
l’assunto pretorile, secondo cui non sarebbe stato provato che nell’ambito del
contratto di fornitura dei lift e delle relative metalcostruzioni (doc. E, F) I__________
__________ dovesse occuparsi anche della progettazione e dei disegni degli
ascensori e con ciò definire anche i criteri e le caratteristiche dalla merce. Essa
ha in particolare sostenuto che nell’occasione “la fornitura ha ad oggetto ascensori
da costruire e non prodotti preconfezionati: mentre nel secondo caso non vi è
progettazione in chi vende, nel primo caso vi è un’attività accessoria di
progettazione, segnatamente di definizione delle caratteristiche tecniche e di
design dell’ascensore affinché possa essere installato nell’ambito del cantiere”
(appello p. 12).
Sennonché, per quanto è qui
d’interesse, essa, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv.
1 CPC), non ha minimamente censurato la conclusione che il giudice di prime
cure ne aveva tratto, quella secondo cui il contratto tra le parti sottostava
alla CVIM, alla quale le stesse parti si erano del resto appellate nei
rispettivi allegati. Ed anzi, a ben vedere, ha a più riprese confermato la
correttezza di quella conclusione: da una parte ha in effetti ammesso che l’attività
di progettazione che a suo dire sarebbe pure stata svolta dall’attrice era solo
“accessoria” (appello p. 12), il che in base all’art. 3 cpv. 2 CVIM (secondo
cui sono esclusi dal campo di applicazione della CVIM i contratti nei quali la
porzione “preponderante” dell’obbligo della parte che fornisce le merci
consiste in una fornitura di mano d’opera o di altri servizi) non ostava
all’applicazione di quella Convenzione; dall’altra essa stessa ha fondato le
sue obiezioni e contropretese proprio sulla CVIM (cfr. appello p. 8 e 10).
9. La convenuta, a
fronte dell’assunto pretorile, secondo cui essa, nel corso della causa, non si
sarebbe confrontata con le singole fatture (doc. H) e non avrebbe contestato -
nemmeno, in modo chiaro, a p. 10 della risposta (le fatture non riportando alcuna
voce “pensiline” e l’indicazione “metalcostruzioni” essendo troppo vaga) - l’avvenuta
fornitura delle merci ivi elencate per cui la controparte poteva di principio
pretendere il saldo del prezzo della fornitura di EUR 53'550.-, si è in questa
sede limitata a sostenere che “ciò non corrisponde al vero” e che essa “aveva
corrisposto tutta una serie di acconti, ma ha trattenuto quello che era il
valore del materiale non consegnato o difettoso”, che “non doveva certo “confrontarsi
con le singole fatture” (che di per sé non sono mai state contestate)”,
che
“aveva eccome quantificato l’asserito minor valore, in modo più dettagliato in
sede di memoria scritta conclusiva (cfr. p. 7)” (appello p. 8),
laddove
in particolare, precisando “quanto già esposto in occasione della risposta e
poi della duplica”, i materiali non consegnati erano stati indicati essere
di CHF 3’300.- per le “pensiline” e di CHF 9'003.- per le “metalcostruzioni” (ritenuto
per altro, si aggiunga qui, che in quel punto del memoriale conclusivo non era però
stato indicato in quali passaggi della risposta e della duplica si sarebbe già
parlato dei materiali non consegnati e del loro ammontare), e che il giudice
aveva “errato nell’escludere le contestazioni della convenuta in merito alla
Considerandi
parte di fornitura non eseguita”, e ciò siccome “le voci “pensiline”
fanno riferimento agli schermi in vetro che sono oggetto delle fatture annesse
(cfr. doc. H) e le voci “metalcostruzioni” fanno riferimento a materiale necessario
per gli ascensori, anche questo descritto nelle fatture annesse (cfr. doc. H) e
che certamente non potevano essere indicate nelle fatture, che invece indicavano
solo l’oggetto del contratto inteso in senso di macro elementi” (appello p.
9).
Sennonché, esprimendosi
in tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art.
311.
cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con l’assunto del Pretore, che
le aveva rimproverato di non essersi confrontata in causa con le singole
fatture (doc. H) e di non aver contestato in causa - nemmeno, in modo chiaro, a
p. 10 della risposta (con riferimento alle “pensiline” e alle “metalcostruzioni”)
- l’avvenuta fornitura delle merci ivi elencate. Essa non ha in effetti indicato
in quali passaggi della risposta e della duplica (i passaggi del memoriale
conclusionale non essendo invece rilevanti, siccome la contestazione dei fatti
deve di regola avvenire negli allegati preliminari, cfr. art. 229 e
contrario CPC) avrebbe invece esposto una tale contestazione (cfr. TF
4A_294/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 2.2). E, con riferimento alla sua
allegazione a p. 10 della risposta, considerata dal giudice di prime cure una
contestazione non chiara siccome le fatture non riporterebbero alcuna voce
“pensiline” e l’indicazione “metalcostruzioni” sarebbe stata troppo vaga, non
ha spiegato, e comunque non risulta, per quale motivo la di lei asserita e
presunta erroneità della motivazione fornita nell’occasione dal primo giudice farebbe
sì che la sua contestazione della fornitura delle merci dovesse invece essere
considerata chiara. Si aggiunga, sempre per quanto riguarda la motivazione
addotta dal Pretore, che in ogni caso la convenuta non ha illustrato le ragioni
per cui l’indicazione “metalcostruzioni” fornita nella risposta non sarebbe
stata troppo vaga.
10.
La convenuta, a fronte
dell’assunto pretorile, secondo cui essa nei suoi allegati di causa non avrebbe
mai quantificato l’asserito minor valore delle merci oggetto delle fatture in
esame per cui una riduzione del prezzo di vendita era esclusa, si è in questa
sede limitata a sostenere che “ciò non corrisponde al vero” e che essa “aveva
contestato in toto il valore della fornitura oggetto di causa, e questo sia
nella risposta che nella replica [recte: duplica] che ancora nelle
memorie scritte conclusive”, aggiungendo, a tale proposito, che “va
rammentato che le richieste dell’attrice si riferiscono a una parte minima
della fornitura, che è stata ben più ampia e per un valore complessivo di EUR
133'440.- (cfr. doc. I di parte attrice)”, che essa “aveva corrisposto
tutta una serie di acconti, ma ha trattenuto quello che era il valore del
materiale non consegnato o difettoso”, che “aveva eccome quantificato
l’asserito minor valore, in modo più dettagliato in sede di memoria scritta
conclusiva (cfr. p. 7)” (appello p. 8),
laddove in particolare,
precisando “quanto già esposto in occasione della risposta e poi della
duplica”, il minor valore era stato indicato essere di CHF 45'831.- (ritenuto
per altro, si aggiunga qui, che in quel punto del memoriale conclusivo non era però
stato indicato in quali passaggi della risposta e della duplica si sarebbe già
parlato di una riduzione del prezzo e soprattutto della sua entità) e che “la
posizione della convenuta è stata sempre, coerentemente, quella di escludere
ogni valore a merci che sono state in parte non consegnate e in parte
consegnate ma di alcun valore” (appello p. 9).
Sennonché, esprimendosi in
tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311
cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con l’assunto del Pretore, che
le aveva rimproverato di essere venuta meno al suo obbligo di quantificare in
causa l’asserito minor valore delle merci oggetto delle fatture in parola. Essa,
pur avendo sostenuto di aver provveduto ad esporre una tale quantificazione “sia
nella risposta che nella replica [recte: duplica]”,
non ha in
effetti indicato in quali passaggi di quegli allegati (non bastando un rinvio
generico agli stessi [cfr. TF
5A_751/2014 del 28 maggio 2015 consid. 2.6, 4A_396/2019 del 16 gennaio 2020
consid. 3.3.2; II CCA 13 ottobre 2021 inc. n. 12.2021.21] e non essendo
invece rilevanti i passaggi del memoriale conclusionale, siccome l’allegazione
di quei fatti deve di regola avvenire negli allegati preliminari, cfr. art. 229
e contrario CPC) lo avrebbe poi fatto (cfr. TF 4A_294/2021 del 3
febbraio 2022 consid. 2.2).
11.
La convenuta, a fronte
dell’assunto pretorile secondo cui le sue allegazioni in merito alla sua
contropretesa risarcitoria sarebbero state troppo vaghe per esaminarla ed essa in
particolare non avrebbe precisato l’asserita perdita dovuta ai trasporti
aggiuntivi, nulla sapendosi in merito al numero di trasporti, ai chilometri
percorsi, ai costi effettivamente sostenuti, si è in questa sede limitata a sostenere
che essa “era solo tenuta a dimostrare di aver affrontato le spese per
trasporti aggiuntivi e non certo ad elencare il numero di trasporti e i
chilometri percorsi”, che “agli atti vi sono tutte le fatture pagate da AP
1.
… e sono tutte riferibili al cantiere oggetto della vertenza” e che “né
I__________ __________ ha mai contestato che la convenuta abbia affrontato tali
spese, affermando solamente che a suo dire erano a suo carico in quanto la
vendita è avvenuta franco fabbrica (cfr. p. 6 e 7 della duplica [recte:
replica])” (appello p. 10).
Sennonché, esprimendosi in
tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311
cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente né con l’assunto pretorile secondo
cui le sue allegazioni in merito alla sua contropretesa risarcitoria sarebbero state
troppo vaghe per poterla esaminare, né con l’assunto pretorile secondo cui essa
non avrebbe in particolare precisato l’asserita perdita dovuta ai trasporti
aggiuntivi, il primo giudice potendo anzi pretendere legittimamente di essere
informato, magari non sul numero dei trasporti e sui chilometri percorsi, ma almeno
sui costi effettivamente sostenuti. Essa non ha in effetti indicato in quali
passaggi della risposta e della duplica avrebbe invece fornito allegazioni
precise e concrete in merito a questa contropretesa risarcitoria, rispettivamente
avrebbe fornito precisazioni sull’asserita perdita dovuta (cfr. TF 4A_294/2021
del 3 febbraio 2022 consid. 2.2), di cui per altro in questa sede nemmeno è
conosciuto l’effettivo ammontare.
Visto che le carenze
allegatorie della convenuta in merito alla sua contropretesa risarcitoria accertate
nella decisione non sono così state sufficientemente censurate, la convenuta non
può prevalersi né del fatto che, a suo dire, “I__________ __________ ha mai
contestato che la convenuta abbia affrontato tali spese”, né del fatto che
comunque, sempre a suo dire, “agli atti vi sono tutte le fatture pagate da AP
1.
… e sono tutte riferibili al cantiere oggetto della vertenza”.
12.
La convenuta, a fronte
dell’assunto pretorile secondo cui le sue allegazioni in merito alla sua
contropretesa risarcitoria sarebbero state troppo vaghe per poterla esaminare
ed essa in particolare non avrebbe fornito indicazioni utili per calcolare la
differenza di prezzo del materiale mancante e del materiale sostitutivo
rispetto a quello pattuito con I__________ __________, si è in questa sede
limitata a sostenere che nell’occasione il Pretore aveva commesso un errore e
che “l’errore sta nel fatto che in questo punto si discute di risarcimento
del danno e non di riduzione di valore. In altri termini, l’odierna appellante
aveva l’onere di dimostrare le spese che ha dovuto affrontare per riparare i
vizi di fornitura e gli errori di progettazione (…). Ciò che la convenuta ha
fatto: sul punto, si rimanda all’elenco dettagliato presente al n. 31 della
memoria scritta conclusiva della convenuta” (appello p. 11), laddove il
danno da risarcire era stato indicato essere di CHF 85'054.-.
Sennonché, esprimendosi in
tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311
cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente né con l’assunto pretorile
secondo cui le sue allegazioni in merito alla sua contropretesa risarcitoria
sarebbero state troppo vaghe per poterla esaminare, né con l’assunto pretorile
secondo cui essa non avrebbe in particolare fornito indicazioni utili per
calcolare la differenza di prezzo del materiale mancante e del materiale
sostitutivo rispetto a quello pattuito con I__________ __________. Essa non ha in
effetti indicato in quali passaggi della risposta e della duplica (i passaggi
del memoriale conclusionale non essendo invece rilevanti, siccome l’allegazione
di quei fatti deve di regola avvenire negli allegati preliminari, cfr. art. 229
e contrario CPC) avrebbe fornito allegazioni precise e concrete in
merito a questa contropretesa risarcitoria, rispettivamente avrebbe fornito
indicazioni utili per calcolare la differenza di prezzo del materiale mancante
e del materiale sostitutivo rispetto a quello pattuito con I__________ __________
(cfr. TF 4A_294/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 2.2).
Visto che le carenze
allegatorie della convenuta in merito alla sua contropretesa risarcitoria
accertate nella decisione non sono così state sufficientemente censurate, la
convenuta non può prevalersi del fatto che, a suo dire, il buon fondamento
della contropretesa sarebbe stato dimostrato dalle prove agli atti.
13.
La convenuta, a fronte
dell’assunto pretorile - che a ben vedere costituisce una motivazione
abbondanziale sul giudizio in merito alla sua contropretesa risarcitoria (già esaminata
in precedenza ai consid. 11 e 12) - secondo cui essa non avrebbe circostanziato
che la responsabilità delle suddette mancanze potesse essere imputata
all’attrice, si è in questa sede limitata a sostenere che “l’affermazione è
sorprendente, laddove esiste una perizia giudiziaria”, di cui ha poi
riassunto le risultanze, “che afferma l’esatto contrario” (appello p.
11) e soprattutto una perizia di un certificatore esterno (doc. 9).
Sennonché, esprimendosi in
tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311
cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con l’assunto pretorile secondo
cui essa nemmeno avrebbe circostanziato che la responsabilità delle suddette
mancanze potesse essere imputata all’attrice. Essa non ha in effetti indicato
in quali passaggi dei suoi memoriali avrebbe invece circostanziato quei fatti
(cfr. TF 4A_294/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 2.2).
14.
Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere
respinto nella limitata misura in cui è ricevibile.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore litigioso di EUR 53’550.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 6 marzo 2024 di AP 1 è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di complessivi CHF 4’000.- sono
poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 3’000.- a
titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).