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Decisione

12.2024.3

Appalto, regiudicata, carente motivazione dell'appello

25 marzo 2024Italiano10 min

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.3

Lugano

25 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,

cancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2023.6 della Pretura della giurisdizione di

Locarno-Campagna promossa con petizione 22 febbraio 2023 da

AP

1

contro

AO

1

patrocinata da: PA 1

chiedente la

condanna della convenuta (I) “alla consegna nelle mani di AP1 o a

persona da questi designata, entro 30

giorni dall’emanazione della sentenza, di tutta la

documentazione

cartacea e/o formato digitale concernente M______ _ Y______ (compresa la

corrispondenza postale ed elettronica) inerente alla collaborazione tra AP1 e M____Y____

e AO1/T______ Z______ a far capo dal 2012, compresa

quella inviata a e ricevuta da terzi, così

come i dati in formato aperto e modificabile

(non PDF) inerenti a tutte le inserzioni

pubblicitarie fatte dalla convenuta su incarico del

qui istante,

rispettivamente di M______ _ Y______” e a (II) “fornire a AP1 le credenziali di accesso e quindi di

trasferire in suo favore l’account di posta elettronica

m______

aperto per suo conto”;

ordini da impartire con la comminatoria dell’art. 292 CPS e di una multa

disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di ritardo nell’adempimento

dell’ordine di restituzione di cui ad I; con seguito di spese processuali a

carico della convenuta;

pretesa avversata

dalla convenuta e che il Pretore ha dichiarato irricevibile con sentenza 20

novembre 2023;

appellante l’attore

con appello 3 gennaio

2024, con cui non formula conclusioni avverso il querelato giudizio;

tenuto conto che

l’impugnativa non è stata notificata alla controparte per osservazioni;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto e

considerato

in fatto e in

diritto:

1. AP1

è titolare della ditta individuale M______ _ Y______ AP1 avente fino al 2019

sede a M______ (ora a K______) e quale scopo “la distribuzione di cartine

geografiche panoramiche e stradali”. AO1 è invece titolare della ditta

individuale T______ Z______, con sede a V______ (G______). Quest’ultima ha per

scopo “l'esercizio di uno studio grafico, di pubblicità, di segnaletica e di

decorazioni nonché ogni attività inerente il settore della consulenza grafica,

della comunicazione e delle pubbliche relazioni. La progettazione, l'ideazione,

la realizzazione, la distribuzione, la vendita, il commercio e la promozione di

stampati in generale e piattaforma digitale. Attività nel campo della grafica e

della fotografia relativamente ai prodotti stampati e piattaforma digitale”.

2. A

partire dal mese di novembre 2012, AO1 ha trasmesso a AP1 numerose fatture

riguardanti l’onorario per incarichi da lei svolti in relazione ad attività

grafica e pubblicitaria e, più precisamente, all’allestimento di mappe

geografiche corredate di inserzioni pubblicitarie su supporto cartaceo e

digitale, e relativo invio di cedole di versamento e solleciti agli

inserzionisti su incarico di AP1 medesimo.

Il 10 maggio 2013 le

parti hanno siglato un accordo in cui hanno concordato che i lavori

commissionati, ovvero i documenti cartacei o digitali allestiti dalla T______

Z______, sarebbero appartenuti in ogni momento a AP1, che pure in ogni momento

ne avrebbe potuto pretendere la consegna, e ciò anche se le fatture non fossero

ancora state da lui pagate.

3. Con

petizione 24 marzo 2016 AO1 ha convenuto “M______ _ Y______ AP1” innanzi alla

Pretura della giurisdizione di Locarno-Città postulando la sua condanna al pagamento

dei lavori da lei eseguiti per suo conto, oggetto di tutta una serie di fatture

rimaste impagate, per l’importo complessivo di fr. 37'661.05 oltre a interessi

del 5% dal 30 luglio 2015. AP1 si è opposto al pagamento adducendo in causa il

mancato adempimento del contratto, ovvero pretendendo che AO1 non gli avesse

consegnato quanto da lei eseguito.

4. Con

sentenza del 27 novembre 2018 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha

integralmente accolto la petizione, che era relativa a prestazioni elencate in

38 differenti fatture. Egli ha altresì considerato che l’istruttoria aveva

permesso di stabilire che la riconsegna della documentazione era avvenuta, sia

in forma cartacea che in forma digitale.

5. Non

riconoscendo valore probatorio sufficiente a tre delle sopraccitate fatture, con

sentenza 17 luglio 2020, inc. 12.2019.8, questa Camera ha parzialmente accolto

l’appello interposto da AP1, condannandolo a versare a AO1 fr. 36'380.65 e non

fr. 37'661.05. Le censure riguardanti le modalità di consegna dei dati

digitali, asseritamente non corretta, sono state respinte mentre l’avvenuta

consegna della documentazione cartacea non era più controversa in seconda sede.

6. Il

giudizio di seconda sede è stato confermato in ultima istanza dal Tribunale

federale con sentenza 11 aprile 2022, inc. 4A_475/2020. In sede federale era

rimasta litigiosa unicamente la questione della trasmissione dei dati digitali

da parte di AO1 a AP1. Le censure di quest’ultimo riguardanti eventuali difetti

di trasmissione di detti dati, non attinenti quindi all’assenza di prestazione

in quanto tale, sono state tutte respinte.

7. La

domanda di revisione della sopraccitata sentenza presentata da AP1 è stata

dichiarata inammissibile dall’Alta Corte con sentenza del 22 luglio 2022, inc. 4F_11/2022.

8. Con

petizione 22 febbraio 2023 AP1 ha adito la Pretura della giurisdizione di

Locarno-Campagna, tornando a sostenere che AO1 non gli avrebbe consegnato

quanto eseguito su suo incarico e chiedendo quindi che sia condannata a farlo.

9. Con

decisione 27 febbraio 2023 il Pretore ha limitato la procedura al presupposto

processuale di assenza di res iudicata. All’attore è stato altresì

chiesto di produrre la sentenza di questa Camera e quella del Tribunale

federale da lui menzionate nella petizione.

10. Con osservazioni

21 agosto 2023 la convenuta ha concluso per l’assenza del presupposto

processuale, da cui la richiesta di respingere la petizione, con accollo delle

spese processuali all’attore e il riconoscimento in proprio favore di

ripetibili per fr. 2'622.50.

11. Con replica

spontanea 4 settembre 2023 l’attore ha sostenuto l’inesistenza di cosa

giudicata. La convenuta ha invece rinunciato a presentare una duplica.

12. Con sentenza 20

novembre 2023 il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione, ponendo a

carico dell’attore la tassa di giustizia e le spese processuali di fr. 1'000.-

e la rifusione alla controparte di fr. 1'850.- a titolo di ripetibili, nonché

le spese della procedura di conciliazione di fr. 2'000.-.

13. Con appello 3

gennaio 2024 AP1 è insorto contro il citato giudizio, senza tuttavia formulare

alcuna conclusione.

14. Visto il suo esito, il gravame non è stato

notificato alla controparte per la risposta.

15.

L’art. 308 cpv. 1

lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e

incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia

di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera

pacificamente la soglia testé menzionata, essendo quantificabile in fr.

37'000.-, valore indicato nella petizione e non contestato dalla convenuta. Il termine di impugnazione è di 30 giorni (art. 311

cpv. 1 CPC). Nel caso concreto, l’appello 3 gennaio 2024 contro la decisione 20

novembre 2023, notificata all’attore il 28 novembre 2023, è tempestivo (tenuto

conto delle ferie giudiziarie).

16.

Nella decisione impugnata, il

Pretore ha considerato evidente che, con la sentenza dell’11 aprile 2022 emessa

tra le stesse parti della procedura che ci occupa, il Tribunale federale abbia

già statuito definitivamente sull’oggetto della presente vertenza, ossia sulla

consegna o meno da parte di AO1 a AP1 delle opere da questi commissionatole,

concludendo per l’avvenuta consegna. Infatti, come precisa il primo giudice,

l’Alta Corte ha condannato il qui appellante a pagare quelle opere, ciò che non

avrebbe potuto fare se fosse giunta alla conclusione che non gli fossero già

state consegnate. Oltretutto, egli conclude, la condanna al pagamento di AP1 è

avvenuta respingendo l’exceptio non adimpleti contractus da egli

sollevata e motivata proprio con la circostanza che AO1 non gli avrebbe

consegnato quanto aveva eseguito su suo incarico. Il giudice di prime cure ha quindi

dichiarato irricevibile la petizione visto che il presupposto processuale di

assenza di regiudicata non era adempiuto (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC).

17.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi

criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e

di diritto la stessa sarebbe errata e pertanto da riformare, ciò che nel

concreto caso AP1 omette di fare. In effetti, il gravame, che non contiene

neppure delle conclusioni avverso il querelato giudizio, si limita a una

singola frase, pure di difficile comprensione, dove l’appellante dichiara di

inoltrare “ricorso” contro la decisione di prima sede in quanto avrebbe “presentato

la prova di non aver mai ricevuto i dati (…)”.

Ora, nella misura in cui, come sembra, l’insorgente si riferisce alla consegna

della documentazione cartacea e digitale, così come indicato nella petizione 22

febbraio 2023, egli non spiega per quale ragione il fatto di considerare il

tema già evaso, per i motivi esposti nel giudizio impugnato, sarebbe errato. Di

qui l’irricevibilità dell’atto ricorsuale.

La documentazione allegata al ricorso, peraltro già interamente prodotta in

prima sede, è parimenti irricevibile dal momento che l’insorgente non spiega

cosa dovrebbe o potrebbe essere dedotto dalla medesima a favore della sua richiesta.

18.

Le spese giudiziarie della procedura

di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Le

spese processuali ammontano a fr. 500.-. Non si assegnano ripetibili

all’appellata, alla quale il gravame non è stato notificato per osservazioni

(v. art. 312 cpv. 1 i.f. CPC).

19.

Il presente giudizio può essere

emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione

dell’art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG.

Per questi motivi,

decide:

1.

L’appello 3 gennaio 2024 di AP1 è irricevibile.

2.

Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 500.-, sono a carico di AP1. Non si

assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

-

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al

procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le

stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Considerandi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).