12.2024.3
Appalto, regiudicata, carente motivazione dell'appello
25 marzo 2024Italiano10 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.3
Lugano
25 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
cancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2023.6 della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con petizione 22 febbraio 2023 da
AP
1
contro
AO
1
patrocinata da: PA 1
chiedente la
condanna della convenuta (I) “alla consegna nelle mani di AP1 o a
persona da questi designata, entro 30
giorni dall’emanazione della sentenza, di tutta la
documentazione
cartacea e/o formato digitale concernente M______ _ Y______ (compresa la
corrispondenza postale ed elettronica) inerente alla collaborazione tra AP1 e M____Y____
e AO1/T______ Z______ a far capo dal 2012, compresa
quella inviata a e ricevuta da terzi, così
come i dati in formato aperto e modificabile
(non PDF) inerenti a tutte le inserzioni
pubblicitarie fatte dalla convenuta su incarico del
qui istante,
rispettivamente di M______ _ Y______” e a (II) “fornire a AP1 le credenziali di accesso e quindi di
trasferire in suo favore l’account di posta elettronica
m______
aperto per suo conto”;
ordini da impartire con la comminatoria dell’art. 292 CPS e di una multa
disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di ritardo nell’adempimento
dell’ordine di restituzione di cui ad I; con seguito di spese processuali a
carico della convenuta;
pretesa avversata
dalla convenuta e che il Pretore ha dichiarato irricevibile con sentenza 20
novembre 2023;
appellante l’attore
con appello 3 gennaio
2024, con cui non formula conclusioni avverso il querelato giudizio;
tenuto conto che
l’impugnativa non è stata notificata alla controparte per osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto e
considerato
in fatto e in
diritto:
1. AP1
è titolare della ditta individuale M______ _ Y______ AP1 avente fino al 2019
sede a M______ (ora a K______) e quale scopo “la distribuzione di cartine
geografiche panoramiche e stradali”. AO1 è invece titolare della ditta
individuale T______ Z______, con sede a V______ (G______). Quest’ultima ha per
scopo “l'esercizio di uno studio grafico, di pubblicità, di segnaletica e di
decorazioni nonché ogni attività inerente il settore della consulenza grafica,
della comunicazione e delle pubbliche relazioni. La progettazione, l'ideazione,
la realizzazione, la distribuzione, la vendita, il commercio e la promozione di
stampati in generale e piattaforma digitale. Attività nel campo della grafica e
della fotografia relativamente ai prodotti stampati e piattaforma digitale”.
2. A
partire dal mese di novembre 2012, AO1 ha trasmesso a AP1 numerose fatture
riguardanti l’onorario per incarichi da lei svolti in relazione ad attività
grafica e pubblicitaria e, più precisamente, all’allestimento di mappe
geografiche corredate di inserzioni pubblicitarie su supporto cartaceo e
digitale, e relativo invio di cedole di versamento e solleciti agli
inserzionisti su incarico di AP1 medesimo.
Il 10 maggio 2013 le
parti hanno siglato un accordo in cui hanno concordato che i lavori
commissionati, ovvero i documenti cartacei o digitali allestiti dalla T______
Z______, sarebbero appartenuti in ogni momento a AP1, che pure in ogni momento
ne avrebbe potuto pretendere la consegna, e ciò anche se le fatture non fossero
ancora state da lui pagate.
3. Con
petizione 24 marzo 2016 AO1 ha convenuto “M______ _ Y______ AP1” innanzi alla
Pretura della giurisdizione di Locarno-Città postulando la sua condanna al pagamento
dei lavori da lei eseguiti per suo conto, oggetto di tutta una serie di fatture
rimaste impagate, per l’importo complessivo di fr. 37'661.05 oltre a interessi
del 5% dal 30 luglio 2015. AP1 si è opposto al pagamento adducendo in causa il
mancato adempimento del contratto, ovvero pretendendo che AO1 non gli avesse
consegnato quanto da lei eseguito.
4. Con
sentenza del 27 novembre 2018 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha
integralmente accolto la petizione, che era relativa a prestazioni elencate in
38 differenti fatture. Egli ha altresì considerato che l’istruttoria aveva
permesso di stabilire che la riconsegna della documentazione era avvenuta, sia
in forma cartacea che in forma digitale.
5. Non
riconoscendo valore probatorio sufficiente a tre delle sopraccitate fatture, con
sentenza 17 luglio 2020, inc. 12.2019.8, questa Camera ha parzialmente accolto
l’appello interposto da AP1, condannandolo a versare a AO1 fr. 36'380.65 e non
fr. 37'661.05. Le censure riguardanti le modalità di consegna dei dati
digitali, asseritamente non corretta, sono state respinte mentre l’avvenuta
consegna della documentazione cartacea non era più controversa in seconda sede.
6. Il
giudizio di seconda sede è stato confermato in ultima istanza dal Tribunale
federale con sentenza 11 aprile 2022, inc. 4A_475/2020. In sede federale era
rimasta litigiosa unicamente la questione della trasmissione dei dati digitali
da parte di AO1 a AP1. Le censure di quest’ultimo riguardanti eventuali difetti
di trasmissione di detti dati, non attinenti quindi all’assenza di prestazione
in quanto tale, sono state tutte respinte.
7. La
domanda di revisione della sopraccitata sentenza presentata da AP1 è stata
dichiarata inammissibile dall’Alta Corte con sentenza del 22 luglio 2022, inc. 4F_11/2022.
8. Con
petizione 22 febbraio 2023 AP1 ha adito la Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna, tornando a sostenere che AO1 non gli avrebbe consegnato
quanto eseguito su suo incarico e chiedendo quindi che sia condannata a farlo.
9. Con
decisione 27 febbraio 2023 il Pretore ha limitato la procedura al presupposto
processuale di assenza di res iudicata. All’attore è stato altresì
chiesto di produrre la sentenza di questa Camera e quella del Tribunale
federale da lui menzionate nella petizione.
10. Con osservazioni
21 agosto 2023 la convenuta ha concluso per l’assenza del presupposto
processuale, da cui la richiesta di respingere la petizione, con accollo delle
spese processuali all’attore e il riconoscimento in proprio favore di
ripetibili per fr. 2'622.50.
11. Con replica
spontanea 4 settembre 2023 l’attore ha sostenuto l’inesistenza di cosa
giudicata. La convenuta ha invece rinunciato a presentare una duplica.
12. Con sentenza 20
novembre 2023 il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione, ponendo a
carico dell’attore la tassa di giustizia e le spese processuali di fr. 1'000.-
e la rifusione alla controparte di fr. 1'850.- a titolo di ripetibili, nonché
le spese della procedura di conciliazione di fr. 2'000.-.
13. Con appello 3
gennaio 2024 AP1 è insorto contro il citato giudizio, senza tuttavia formulare
alcuna conclusione.
14. Visto il suo esito, il gravame non è stato
notificato alla controparte per la risposta.
15.
L’art. 308 cpv. 1
lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e
incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il
valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia
di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera
pacificamente la soglia testé menzionata, essendo quantificabile in fr.
37'000.-, valore indicato nella petizione e non contestato dalla convenuta. Il termine di impugnazione è di 30 giorni (art. 311
cpv. 1 CPC). Nel caso concreto, l’appello 3 gennaio 2024 contro la decisione 20
novembre 2023, notificata all’attore il 28 novembre 2023, è tempestivo (tenuto
conto delle ferie giudiziarie).
16.
Nella decisione impugnata, il
Pretore ha considerato evidente che, con la sentenza dell’11 aprile 2022 emessa
tra le stesse parti della procedura che ci occupa, il Tribunale federale abbia
già statuito definitivamente sull’oggetto della presente vertenza, ossia sulla
consegna o meno da parte di AO1 a AP1 delle opere da questi commissionatole,
concludendo per l’avvenuta consegna. Infatti, come precisa il primo giudice,
l’Alta Corte ha condannato il qui appellante a pagare quelle opere, ciò che non
avrebbe potuto fare se fosse giunta alla conclusione che non gli fossero già
state consegnate. Oltretutto, egli conclude, la condanna al pagamento di AP1 è
avvenuta respingendo l’exceptio non adimpleti contractus da egli
sollevata e motivata proprio con la circostanza che AO1 non gli avrebbe
consegnato quanto aveva eseguito su suo incarico. Il giudice di prime cure ha quindi
dichiarato irricevibile la petizione visto che il presupposto processuale di
assenza di regiudicata non era adempiuto (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC).
17.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi
criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e
di diritto la stessa sarebbe errata e pertanto da riformare, ciò che nel
concreto caso AP1 omette di fare. In effetti, il gravame, che non contiene
neppure delle conclusioni avverso il querelato giudizio, si limita a una
singola frase, pure di difficile comprensione, dove l’appellante dichiara di
inoltrare “ricorso” contro la decisione di prima sede in quanto avrebbe “presentato
la prova di non aver mai ricevuto i dati (…)”.
Ora, nella misura in cui, come sembra, l’insorgente si riferisce alla consegna
della documentazione cartacea e digitale, così come indicato nella petizione 22
febbraio 2023, egli non spiega per quale ragione il fatto di considerare il
tema già evaso, per i motivi esposti nel giudizio impugnato, sarebbe errato. Di
qui l’irricevibilità dell’atto ricorsuale.
La documentazione allegata al ricorso, peraltro già interamente prodotta in
prima sede, è parimenti irricevibile dal momento che l’insorgente non spiega
cosa dovrebbe o potrebbe essere dedotto dalla medesima a favore della sua richiesta.
18.
Le spese giudiziarie della procedura
di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Le
spese processuali ammontano a fr. 500.-. Non si assegnano ripetibili
all’appellata, alla quale il gravame non è stato notificato per osservazioni
(v. art. 312 cpv. 1 i.f. CPC).
19.
Il presente giudizio può essere
emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione
dell’art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG.
Per questi motivi,
decide:
1.
L’appello 3 gennaio 2024 di AP1 è irricevibile.
2.
Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 500.-, sono a carico di AP1. Non si
assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
-
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le
stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Considerandi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).