12.2024.32
Contratto di lavoro - ferie non godute - violazione dell'obbligo di diligenza e fedeltà - pagamento del salario - licenziamento in tronco - tempestività
15 luglio 2024Italiano40 min
prodotti arrivavano sempre da AO 1”; si aggiunga che alla domanda con cui “l’interrogante
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.32
Lugano
15 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2022.9 della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio sud - promossa con petizione 25 aprile 2022 da
AP
1
rappr. da PA 1
contro
AO
1
rappr. da PA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 50'377.15 netti
(di cui fr. 23'124.75 con versamento degli oneri sociali) oltre interessi al 5%
dal 31 gennaio 2022 nonché il rigetto in via definitiva, limitatamente a fr.
50’377.15, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio,
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della
petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 13 febbraio 2024 ha parzialmente
accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 2'380.85 oltre interessi
al 5% dal 31 gennaio 2022, somma per cui ha pure rigettato in via definitiva
l’opposizione al PE;
appellante
l’attore, con appello 8 marzo 2024, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 28'475.31 netti
(di cui fr. 23'124.75 con versamento degli oneri sociali) oltre interessi al 5%
dal 31 gennaio 2022 e di rigettare in via definitiva, per fr. 28'475.31, l’opposizione
al PE, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta, con risposta all’appello 8 maggio 2024, ha postulato la reiezione
del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con contratto di lavoro 1° gennaio 2020 (doc. E) AP 1
è stato assunto a tempo indeterminato da AO 1, società attiva nel settore del
commercio di carta, cartoni, imballaggi (cfr. doc. B), così come pure in quello
dei detergenti, disinfettanti, asciugamani e attrezzature per la pulizia, quale
venditore / rappresentante al 70% con un salario mensile lordo di fr. 8’000.-
per “13 mensilità, suddivisa su 12 mesi”.
In precedenza, dal 1° marzo 2017 al 31
dicembre 2019 (cfr. doc. C e D), AP 1 aveva lavorato, con le stesse mansioni e
alle medesime condizioni, per la società T__________ __________, la cui
attività era poi stata parzialmente ceduta a AO 1.
2. Con raccomandata 2 novembre 2021 (doc. F) AO 1 ha
disdetto con effetto immediato il contratto di lavoro con AP 1 e gli ha nel
contempo comunicato che, a fronte dei danni a lei causati, avrebbe trattenuto in
compensazione il salario relativo al mese di ottobre 2021. Dopo aver preso atto
che, “contrariamente a quanto ti è stato richiesto tramite comunicazione
e-mail 29 ottobre 2021 [N.d.R.
doc. 9], oggi non ti sei
presentato presso la nostra sede”, essa
ha allora spiegato che “nel corso della scorsa settimana, alcuni elementi ci
hanno fatto sorgere il dubbio che tu, nonostante fossi un nostro dipendente,
assunto in qualità di venditore, girassi comande di clienti destinate a AO 1 a
nostri concorrenti, segnatamente C__________ __________” (la quale - si
aggiunga qui - comandava poi quella stessa merce a AO 1, che, avendo a che fare
con un grossista, le fatturava però un prezzo inferiore a quello che avrebbe fatturato
ai clienti finali [come ammesso dallo
stesso AP 1, cfr. doc. 25 p. 8], subendo
con ciò un danno), aggiungendo poi che “nel corso del fine settimana abbiamo
di conseguenza effettuato le ulteriori verifiche del caso, e quanto emerso ci
ha lasciato letteralmente allibiti”. In effetti “numerose comande di
clienti di AO 1 che hai ricevuto nel corso del mese di ottobre 2021 non sono
mai giunte in AO 1, e ciò nonostante tu confermassi l’ordine al cliente: è
quindi evidente che tali ordini venivano da te girati, invece che alla tua
datrice di lavoro, a ditte terze nostri concorrenti diretti”; “ma non
solo: dato che per precauzione abbiamo interrotto le forniture di merce e
materiale verso tali suddetti concorrenti (C__________ __________), siamo stati
informati che hai preso direttamente contatto con i rappresentanti dei nostri
fornitori, con lo scopo di provare a rifornire tu direttamente la ditta C__________
__________, tramite un tuo conto privato”.
3.
Ritenendo ingiustificato il
provvedimento adottato nei suoi confronti, con petizione 25 aprile 2022 AP 1,
al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AO 1
innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, per ottenerne la
condanna al pagamento di fr. 50'377.15 netti (di cui fr. 23'124.75 con versamento degli oneri sociali), somma
corrispondente al rimborso spese per i mesi di settembre e ottobre 2021 (fr.
1'253.20), allo stipendio per il mese di ottobre 2021 (fr. 7'299.70), ai 16
giorni di vacanza non goduti (fr. 5'394.70), agli stipendi dal 1° novembre 2021
al 31 gennaio 2022, data di scadenza del termine ordinario di disdetta (fr. 10'430.35,
già dedotte le indennità LADI percepite) e all’indennità per licenziamento in
tronco ingiustificato pari a tre mensilità lorde (fr. 25'999.20), il tutto
oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2022. Egli ha pure preteso, limitatamente
all’importo di fr. 50’377.15, il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio (doc. I).
La convenuta si è integralmente opposta alla
petizione.
4. Esperita
l’istruttoria - nell’ambito della quale sono stati in particolare assunti in
qualità di testi il socio e gerente di C__________ __________ M__________ __________
(già sentito in occasione del procedimento penale promosso nei confronti
dell’attore, cfr. doc. 17), i dipendenti della convenuta R__________ __________,
S__________ __________ e A__________ __________
(gli ultimi due già sentiti in occasione del procedimento penale promosso nei
confronti dell’attore, cfr. plico doc. rich. IV°), il direttore della medesima __________
K__________ (già sentito in occasione del procedimento penale promosso nei
confronti dell’attore, cfr. doc. 3) e l’ex rappresentante dei prodotti __________
__________ B__________ __________, nonché in qualità di parte l’attore (a sua
volta già sentito in occasione del procedimento penale promosso nei suoi
confronti, cfr. doc. 25) - e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore aggiunto, con decisione 13 febbraio 2024, ha parzialmente accolto la
petizione (dispositivo n. 1), nel senso
che ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 2'380.85 oltre interessi al
5% dal 31 gennaio 2022 (dispositivo n. 1.1), somma per cui ha pure rigettato in
via definitiva l’opposizione al PE (dispositivo n. 1.3 [recte: 1.2]),
e ha posto la tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese di fr. 1’000.-,
oltre alle spese della conciliazione di fr. 700.-, per 1/20 a carico della
convenuta e per la rimanenza a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere
alla controparte fr. 6’800.- per ripetibili (dispositivo n. 2). A suo giudizio,
dall’unica pretesa dovuta a favore dell’attore, quella relativa ai 13 giorni di
vacanza da lui non goduti (fr. 5'180.- lordi), dovevano essere dedotti gli
incassi di due fatture da lui trattenuti (fr. 850.-) nonché il controvalore
dell’iPhone e dell’iPad aziendali (fr. 1'949.14) da lui non restituiti.
5. Con
l’appello 8 marzo 2024 che qui ci occupa,
avversato dalla convenuta con risposta 8 maggio 2024, l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di condannare
la controparte al pagamento di fr. 28'475.31 netti (di cui fr. 23'124.75 con
versamento degli oneri sociali) oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2022 e di
rigettare in via definitiva, per fr. 28'475.31, l’opposizione al PE,
protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli ha riproposto,
sia pure riducendole nel loro ammontare, le pretese derivanti dal carattere
ingiustificato del suo licenziamento in tronco (fr. 10'430.35 [già dedotte le
indennità LADI percepite] per gli stipendi dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio
2022 e fr. 7’299.70 a titolo di indennità per licenziamento in tronco
ingiustificato pari a una mensilità netta); ha insistito nel pretendere tutti i
16 giorni di vacanza a suo dire non goduti (fr. 5'394.70 netti); e ha ribadito
di aver diritto allo stipendio per il mese di ottobre 2021 (fr. 7'299.70), dedotto
il controvalore dell’iPhone e dell’iPad aziendali (fr. 1'949.14) da lui non
restituiti.
6. L’art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono
impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza
(cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di
almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).
Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia
pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una
controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.- (e meglio di fr. 50'377.15), è
pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato concretamente
inoltrato dall’attore entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC) dalla
notificazione del giudizio, avvenuta il 14 febbraio 2024, è senz’altro
tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.
Anche la risposta all’appello, inoltrata dalla
convenuta entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del gravame (art.
312 cpv. 2 CPC), avvenuta il 10 aprile 2024, è a sua volta tempestiva.
7. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e
di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC).
L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore, ovvero deve cercare di dimostrare che la sua tesi si
impone su quella della decisione impugnata. Non può semplicemente riproporre le
allegazioni di fatto o gli argomenti giuridici fatti valere in prima istanza,
ma deve cercare di stabilire che la decisione impugnata è errata per quanto
riguarda i fatti accertati o le conclusioni giuridiche tratte da essi. Può
farlo solo ripresentando l'impostazione del primo giudice e sottolineando le
lacune del suo ragionamento con critiche puntuali, esplicite e circostanziate,
indicando precisamente i passaggi della decisione che contesta e le prove su
cui si fonda, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di
comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle
medesime (cfr. TF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3, 4A_213/2023 del
9 ottobre 2023 consid. 4.3).
8. In
primo luogo si tratta di stabilire se il licenziamento in tronco dell’attore
era ingiustificato o comunque non era stato significato tempestivamente, ritenuto
che solo in tal caso egli potrebbe essere remunerato fino alla scadenza del
termine di disdetta (art. 337c cpv. 1 CO,
fr. 10'430.35) e farsi attribuire un’indennità ora limitata a un mese di
salario (art. 337c cpv. 3 CO, fr. 7’299.70).
8.1. Giusta l'art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore
possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause
gravi. È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non
permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a
continuare nel contratto (art. 337 cpv. 2 CO).
Secondo
la giurisprudenza la risoluzione immediata del rapporto di lavoro dev'essere
ammessa in maniera restrittiva. Solo una mancanza particolarmente grave può
giustificare tale misura. Per mancanza del dipendente si intende in generale la
violazione di un obbligo sgorgante dal contratto di lavoro, ma anche altri
eventi possono entrare in linea di conto. Tale mancanza dev'essere
oggettivamente idonea a distruggere il rapporto di fiducia essenziale nel
contratto di lavoro o, almeno, a intaccarlo così profondamente da escludere che
possa essere pretesa la continuazione della relazione contrattuale e avere
effettivamente provocato tale conseguenza. Il giudice decide in base al suo
libero apprezzamento se esiste una causa grave (art. 337
cpv. 3 CO) e applica le regole del diritto e dell'equità (art. 4 CC); a tale scopo prenderà in considerazione tutti
gli elementi del caso specifico, in particolare la posizione e la
responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata del rapporto contrattuale,
nonché la natura e l'importanza dell'incidente invocato (TF 4A_293/2020 del 30
agosto 2021 consid. 3.1.1, 4A_365/2020 del 5 aprile 2022 consid. 3.1.1).
Se
esiste una causa grave, la disdetta con effetto immediato dev'essere data senza
tardare, sotto pena di decadenza. Se tarda ad agire, la parte interessata dà
l'impressione di aver rinunciato alla disdetta immediata o di potersi
arrangiare con la continuazione del rapporto di lavoro fino alla scadenza
ordinaria del contratto. Le circostanze del caso concreto determinano il lasso
di tempo entro il quale si può ragionevolmente attendere da una parte che essa
prenda la decisione di risolvere immediatamente il contratto. In maniera
generale la giurisprudenza considera sufficiente un termine di due a tre giorni
lavorativi per riflettere e assumere informazioni giuridiche. Un termine
supplementare è ammissibile se è giustificato da esigenze pratiche della vita quotidiana
ed economica; la giurisprudenza ha già stabilito che è possibile ammettere una
prolungazione di qualche giorno quando la decisione dev'essere presa da un
organo pluricefalo di una persona giuridica, quando dev'essere sentito il
rappresentante del lavoratore (TF 4A_293/2020 del 30 agosto 2021 consid. 3.1.2)
o se occorre chiarire le circostanze che potrebbero dar luogo alla disdetta
immediata (TF 4C.116/2001 del 13 agosto 2001 consid. 3c).
8.2. Il
Pretore aggiunto, dopo aver richiamato la dottrina e la giurisprudenza relativa
all’art. 337 CO, ha ritenuto che il licenziamento immediato adottato dalla
convenuta era giustificato, essendo incontestabile che l’attore avesse violato
gli obblighi di diligenza e fedeltà impostigli dall’art. 321a CO in modo
talmente grave da aver fatto venir meno, senza che s’imponesse un preventivo avvertimento,
la fiducia necessaria per il proseguimento del suo contratto di lavoro. A suo
giudizio, dai documenti agli atti, dalle testimonianze e dalle stesse dichiarazioni
dell’attore era in effetti emerso univocamente che quest’ultimo, mentre era
alle dipendenze della convenuta, non le aveva fatto pervenire diverse
ordinazioni a lui giunte, aveva dirottato ordini e clientela alla concorrente C__________
__________ e, allorché la convenuta aveva interrotto le forniture verso
quest’ultima, aveva contattato il rappresentante di __________, fornitrice
della propria datrice di lavoro, tentando di ottenerne direttamente i prodotti.
Da una parte i testimoni avevano riferito che a un certo momento (ossia il 26
ottobre 2021, doc. 6 e 11) C__________ __________ aveva trasmesso un ordine per
prodotti chiaramente riconducibili al cliente __________ H__________ (R__________
__________ p. 3 e __________ K__________ p. 2) e in seguito aveva inviato un nuovo
ordine per prodotti chiaramente riconducibili a un altro cliente (R__________ __________
p. 3 seg.), aggiungendo poi che nell’ambito degli approfondimenti informatici
sull’operato dell’attore poi effettuati erano stati scoperti e-mail cestinate,
ordini e-mail entrati cestinati o non fatti proseguire (R__________ __________
p. 3). Dall’altra l’attore, in occasione dei suoi interrogatori, aveva segnatamente
ammesso: di aver ricevuto l’ordine dal cliente __________ H__________, ma di
non averlo eseguito e di averlo girato a C__________ __________ (doc. 25 p. 7);
di aver riferito al responsabile degli acquisti del cliente __________ D__________
che avrebbe potuto fare l’ordine a C__________ __________, che disponeva dei
prodotti che gli servivano e che, a differenza della convenuta, gli avrebbe
anche fatto degli sconti (doc. 25 p. 7); di aver consigliato ai clienti O__________
__________ e __________ H__________ di rivolgersi a C__________ __________, che
ad entrambi avrebbe sicuramente concesso uno sconto e alla prima nemmeno
avrebbe fatto pagare la tassa COV (deposizione p. 2); e di aver agito in tal
modo anche per i clienti F__________ __________ (doc. 25 p. 8) e __________ V__________
__________ (doc. 25 p. 9).
8.2.1. In
questa sede l’attore, dopo aver rilevato che l’assunto pretorile secondo cui
egli avrebbe contattato il rappresentante di __________ tentando di ottenerne
direttamente i prodotti era in realtà sconfessato dall’istruttoria (doc. 8 e teste
__________ B__________ __________ p. 2), ha censurato siccome errati gli
accertamenti di fatto del giudice di prime cure riferiti ai singoli clienti e
fornitori.
Con
riferimento al cliente __________ H__________ egli, dopo aver negato di aver
ammesso di aver ricevuto l’ordine dal cliente, di non averlo eseguito e di
averlo girato a C__________ __________, ha rilevato di aver invece dichiarato
che “__________ aveva fatto un ordine verso T__________ …. __________ è
anche un cliente storico di C__________. Avevo spiegato a __________ che il
prodotto poteva averlo da AO 1 oppure anche da C__________. Il cliente si è poi
rivolto a C__________, io avevo solo esposto la situazione” (doc. 25 p. 7).
Ne ha così dedotto di non aver quindi girato l’ordine a C__________ __________,
“avendolo fatto direttamente il cliente” (appello p. 11),
aggiungendo poi che egli nella sua deposizione (p. 3) aveva “informato ...
che potevano ordinare i prodotti presso C__________ __________, ottenendo senza
discussione lo sconto e che i prodotti arrivavano sempre da AO 1”.
Con
riferimento al cliente __________ D__________ egli, pur avendo confermato di
aver riferito al responsabile degli acquisti che avrebbe potuto fare l’ordine a
C__________ __________, che disponeva dei prodotti che gli servivano e che, a
differenza della convenuta, gli avrebbe anche fatto degli sconti, ha tenuto a
soggiungere che era stato quest’ultimo a dirgli che non avrebbe comprato nulla
dalla convenuta “visto che non facevano sconti” (doc. 25 p. 7) e che la
convenuta non era riuscita a dimostrare che l’ordine di cui al doc. 10 era
stato da lui indirizzato direttamente a Cl__________ __________, egli “avendo
per contro unicamente confermato in sede di replica a p. 9 di non averlo fatto
proseguire” (appello p. 11).
Con
riferimento al cliente O__________ __________ egli, pur avendo confermato di
aver consigliato al cliente di rivolgersi a C__________ __________, siccome non
avrebbe fatto pagare la tassa COV e avrebbe fatto uno sconto, ha soggiunto che
la convenuta non aveva dimostrato l’esistenza di ordinazioni giunte
direttamente all’attore poi “dirottate” a C__________ __________. Egli nella
sua deposizione (p. 2) aveva oltretutto detto di “ordinare i prodotti da C__________
__________, la quale si sarebbe fornita da AO 1, mantenendo le condizioni di
sconto favorevoli”.
Per
quanto riguarda il cliente F__________ __________ egli, pur avendo confermato
di aver detto al cliente, “scontento di AO 1, … che poteva ordinare le
stesse cose tramite C__________” (doc. 25 p. 8), ha tenuto a soggiungere
che la convenuta non aveva dimostrato l’esistenza di ordinazioni giunte
direttamente all’attore poi “dirottate” a C__________ __________, tanto più che
dall’inchiesta penale era emerso che “da una rapida ricerca informatica sul
file delle ordinazioni di materiale effettuate da C__________ non risulta
effettivamente il cliente F__________ __________” (doc. 17 p. 7).
E
per quanto riguarda il cliente __________ V__________ __________ egli, pur
avendo confermato di aver dichiarato che “può darsi che avevo ricevuto un
ordine da __________ V__________ __________ e gli abbia detto di rivolgersi a C__________”
(doc. 25 p. 9), ha soggiunto che non era però stato provato che l’ordinazione
“incriminata” da parte di C__________ __________ (doc. 29) fosse per il
medesimo cliente, tanto più che anche in questo caso dall’inchiesta penale era
emerso che “da una rapida ricerca informatica sul file delle ordinazioni di
materiale effettuate da C__________ non risulta effettivamente il cliente __________
V__________ __________” (doc. 17 p. 7).
In
definitiva, per l’attore, “tenuto conto di tutti gli aspetti oggettivi, vale
a dire il - più volte ribadito - clima lavorativo pessimo (per usare un
eufemismo) in cui si trovava a lavorare a quel tempo (compresa la cancellazione
della sua utenza “sales manager” nel sistema informatico di AO 1, passata sotto
completo silenzio da parte del Pretore aggiunto), nonché il contesto sopra
rievocato di collaborazione tra le due società, al punto che era addirittura
stato proposto il “trasferimento” di AP 1 da una all’altra, e per prodotti non
soggetti a concorrenza (non trattandosi praticamente mai di prodotti chimici),
le ordinazioni rimaste incriminate potevano - al più - essere qualificate quali
infrazioni più lievi, per cui non potevano comportare direttamente la misura
straordinaria del licenziamento in tronco, dovendo il datore di lavoro passare
prima dal preventivo ammonimento. Solo in caso di ripetizione di tale comportamento,
la convenuta avrebbe potuto infine procedere con la disdetta immediata”
(appello p. 13).
8.2.2. La
censura dell’attore deve senz’altro essere disattesa laddove è riferita
all’assunto pretorile secondo cui costui, mentre era alle dipendenze della
convenuta, non le aveva fatto pervenire diverse ordinazioni a lui giunte e
aveva dirottato ordini e clientela alla concorrente C__________ __________.
8.2.2.1. Essa
è innanzitutto irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), per
il fatto che l’attore non si è confrontato criticamente con il rilievo
pretorile secondo cui dalle testimonianze di R__________ __________ e __________
K__________ risultava che a un certo momento (il 26 ottobre 2021, doc. 6 e 11)
C__________ __________ aveva trasmesso un ordine per prodotti chiaramente
riconducibili al cliente __________ H__________ e in seguito aveva inviato un
nuovo ordine per prodotti chiaramente riconducibili a un altro cliente, e che
nell’ambito degli approfondimenti informatici sull’operato dell’attore poi
effettuati erano stati scoperti e-mail cestinate, ordini e-mail entrati
cestinati o non fatti proseguire.
8.2.2.2. Essa
sarebbe comunque stata da respingere anche nel caso in cui, con particolare
riferimento alle dichiarazioni che per il giudice di prime cure erano state
fornite dall’attore in occasione del suo interrogatorio civile e penale, fosse
stata ricevibile.
Nell’appello
l’attore ha in effetti confermato di aver riferito al responsabile degli
acquisti del cliente __________ D__________ che avrebbe potuto fare l’ordine a
C__________ __________, che disponeva dei prodotti che gli servivano e che, a
differenza della convenuta, gli avrebbe anche fatto degli sconti; ed ha ammesso
di “non aver fatto proseguire” alla convenuta l’ordine di cui al doc. 10.
Ha poi confermato di aver consigliato al cliente O__________ __________ di
rivolgersi a C__________ __________, in quanto non avrebbe fatto pagare la
tassa COV e avrebbe fatto uno sconto; ed ha aggiunto di avergli detto di “ordinare
Fatti
i prodotti da C__________ __________, la quale si sarebbe fornita da AO 1,
mantenendo le condizioni di sconto favorevoli”. L’attore non ha in seguito
censurato l’assunto pretorile, fondato sulla propria deposizione (p. 2),
secondo cui egli aveva consigliato al cliente __________ H__________ di
rivolgersi a C__________ __________, in quanto avrebbe fatto uno sconto; ed
anzi ha dato atto di averlo “informato ... che potevano ordinare i prodotti
presso C__________ __________, ottenendo senza discussione lo sconto e che i
prodotti arrivavano sempre da AO 1”; si aggiunga che alla domanda con cui “l’interrogante
mi chiede se è mai successo che io ricevessi un ordine di un cliente di AO 1,
non lo eseguissi, ma lo girassi a C__________ e quindi l’ordine del cliente
veniva fatto da C__________ verso AO 1” egli aveva risposto “sì, è
successo. Mi viene in mente per esempio il caso dell’H__________ __________”
(doc. 25 p. 7). Ha quindi confermato di aver detto al cliente F__________ __________,
“scontento di AO 1, … che poteva ordinare le stesse cose tramite C__________”.
E infine ha confermato di aver dichiarato che “può darsi che avevo ricevuto
un ordine da __________ V__________ __________ e gli abbia detto di rivolgersi
a C__________”.
In
tali circostanze il fatto che l’attore abbia sostenuto che la convenuta non
aveva provato con certezza, per quanto riguardava i clienti __________ D__________,
O__________ __________ e F__________ __________, l’esistenza di ordinazioni
giunte direttamente a lui, per esempio quella di cui al doc. 10, poi
effettivamente “dirottate” a C__________ __________, rispettivamente, per
quanto riguardava il cliente __________ V__________ __________, che
l’ordinazione di prodotti “__________” di cui al doc. 29 era appunto riferita a
quel cliente, non è tale da migliorare la sua posizione. Intanto si osserva che
egli non ha formulato un’analoga censura per quanto riguardava il cliente __________
H__________. Nella misura in cui è riferita al cliente __________ D__________,
la censura è invece irricevibile, non essendo stata sollevata negli allegati
preliminari (art. 229 e contrario CPC), e sarebbe comunque stata destinata
all’insuccesso, visto che dal doc. 45 è risultato che C__________ __________
aveva effettivamente provveduto a evadere l’ordine di cui al doc. 10, che quel
cliente aveva inviato 6 giorni prima all’attore presso la convenuta. Ma anche nella
misura in cui è invece riferita ai clienti O__________ __________ e F__________
__________, la censura è irricevibile (art. 229 e contrario CPC), stante
che negli allegati preliminari l’attore aveva formulato una contestazione
diversa, sostenendo solo che non era certo che i prodotti chimici __________ di
cui al doc. 24 rispettivamente il prodotto “__________” di cui al doc. 6 fossero
proprio quelli che erano stati a suo tempo richiesti da quei due clienti con il
doc. 31 rispettivamente con il doc. 26.
Stando
così le cose, non occorre stabilire se, come preteso dalla convenuta in questa
sede, l’attore abbia provveduto a “dirottare” a C__________ __________ anche il
cliente __________ __________ L__________.
8.2.3. Ma
la censura dell’attore è infondata anche laddove è riferita all’assunto
pretorile secondo cui costui, il 27 ottobre 2021, cioè lo stesso giorno in cui
la convenuta aveva provveduto a interrompere le forniture verso C__________ __________
(doc. 7), aveva contattato il rappresentante di __________, __________ B__________
__________, tentando di ottenerne direttamente i prodotti. In effetti quest’ultimo,
al quale è stato mostrato il resoconto dell’incontro avvenuto in sua presenza il
28 ottobre 2021 e di cui al doc. 8 (dal quale risultava che “è stato chiesto
al sig. B__________ se ha avuto richiesta diretta dal sig. AP 1 di poter aprire
un nuovo rapporto di lavoro come “distributore” e lo stesso ha risposto che la
ditta C__________ di __________ tramite il AP 1 sarebbe stata interessata in
questo senso” e che “la richiesta del AP 1 si è ripetuta in più
occasioni, l’ultima in ordine di data, ieri durante un pranzo di lavoro”),
pur avendo inizialmente dichiarato che “non ricordo se AP 1 mi ha riferito
che l’interesse ad avere questi prodotti era di C__________”, ha per finire
ritenuto di poter confermare, dopo aver rammentato che “il signor AP 1 aveva
un interesse ad avere i prodotti di __________, e meglio AP 1 aveva un amico
che aveva interesse ad avere i prodotti di __________”, che si ricordava
del pranzo e “il contenuto del doc. 8 è corretto, riporta quanto avvenuto”
(testimonianza p. 2).
8.2.4. In
definitiva, visto che il comportamento tenuto dall’attore accertato nei
considerandi precedenti (e in particolare già il solo fatto che egli avesse
consigliato ad alcuni clienti della convenuta, talvolta con successo, di
rivolgersi invece alla concorrente C__________ __________, che avrebbe
applicato loro condizioni più favorevoli) è costitutivo di una grave violazione
dell’obbligo di diligenza e fedeltà, e considerato che per il resto l’attore
non ha illustrato e dimostrato in questa sede l’esistenza di un presunto “clima
lavorativo pessimo” e di un presunto “contesto … di collaborazione tra
le due società”, il giudizio con cui il Pretore aggiunto ha ritenuto
giustificato il suo licenziamento in tronco può essere confermato (cfr. per
analogia DTF 117 II 72 consid. 4a, TF 4C.104/2005 del 27 luglio 2005 consid.
3.1). E ciò, tanto più che l’attore - che in prima sede aveva preteso di essere
stato assunto in qualità di “responsabile del servizio esterno vendite”
(petizione p. 2 seg.), con l’incarico pure “di coordinare e gestire gli
altri venditori (per un massimo di quattro) anch’essi dipendenti della
controparte” (replica p. 3) - esercitava una funzione di responsabilità, era
in contatto diretto con la clientela e percepiva un salario elevato, sicché
poteva essere assimilato a un quadro, il cui comportamento doveva essere
apprezzato con un rigore accresciuto (TF 4C.221/2004 del 26 luglio 2004 consid.
3.5, 4A_115/2010 del 14 maggio 2010 consid. 2.3).
8.3. Il
Pretore aggiunto, dopo aver esposto i principi dottrinali e giurisprudenziali
sulla questione, ha ritenuto che il licenziamento immediato messo in atto dalla
convenuta il martedì 2 novembre 2021 (doc. F) era senz’altro stato significato
tempestivamente, la stessa avendo messo in atto senza indugio le misure
ragionevolmente esigibili e necessarie per chiarire i sospetti di un
comportamento scorretto da parte dell’attore. I suoi primi sospetti erano in
effetti sorti il martedì 26 ottobre 2021, in occasione di un scambio di e-mail
tra __________ K__________ e M__________ __________ (doc. 6), che, interpellato
telefonicamente dal primo, aveva risposto evasivamente ai chiesti chiarimenti
(teste __________ K__________ p. 2 segg.). Il mercoledì 27 ottobre 2021, non
essendo stati fugati questi sospetti, la convenuta aveva bloccato tutti gli
ordini di C__________ __________ (doc. 7). Il giovedì 28 ottobre 2021 la convenuta
era venuta a conoscenza del fatto che l’attore avrebbe chiesto a un fornitore
di poter diventare distributore dei prodotti __________ per C__________ __________
(doc. 8). Il venerdì 29 ottobre 2021 la convenuta aveva comunicato per e-mail
all’attore di necessitare della sua presenza in azienda per i necessari
chiarimenti e gli aveva intimato di presentarsi il 2 novembre 2021 (doc. 9, teste
__________ K__________ p. 3). Nel lungo fine settimana tra il sabato 30 ottobre
e il lunedì 1° novembre 2021 (che è un giorno festivo cantonale) la convenuta
aveva provveduto a effettuare degli approfondimenti informatici sull’operato
dell’attore, scoprendo e-mail cestinate, ordini e-mail entrati cestinati o non
fatti proseguire (teste __________ K__________ p. 3). Il licenziamento dell’attore
era poi stato concretamente deciso dopo che il 2 novembre 2021 quest’ultimo non
aveva ritenuto di presentarsi in ufficio (teste __________ K__________ p. 3).
8.3.1. In
questa sede l’attore ha censurato siccome errati l’accertamento dei fatti
operato dal giudice di prime cure e la sussunzione giuridica che ne era stata
da lui fatta.
Egli
ha sostenuto che i primi sospetti della convenuta di un suo comportamento
scorretto non erano sorti solo il martedì 26 ottobre 2021 ma ben prima. A p. 5
della risposta la stessa convenuta aveva in effetti ammesso che “nel corso
del mese di ottobre 2021, __________ K__________ (…) e gli altri dipendenti
amministrativi di AO 1 hanno iniziato a notare una diminuzione di ordini da parte
dei clienti assegnati a AP 1” e che “il 20 ottobre 2021, M__________ __________
(…), comunicava a __________ K__________ che probabilmente un cliente di AO 1
si era rivolto a C__________ __________, chiedendo come doveva comportarsi”.
In occasione del suo interrogatorio in sede penale __________ K__________ aveva
inoltre dichiarato che “già verso settembre / ottobre, io e i dipendenti
dell’ufficio (__________, mia mamma __________, mio fratello R__________ __________)
abbiamo iniziato a vedere che le ordinazioni registrate erano diminuite.
Abbiamo poi verificato e trovato che erano state fatte ordinazioni stranissime
dalla società C__________. Stranissime nel senso che si trattava praticamente
della fotocopia di ordini fatti dai clienti storici di AO 1” (doc. 3 p. 4),
cioè di quelli attribuiti all’attore (teste R__________ __________ p. 3). L’istruttoria
aveva oltretutto permesso di chiarire che “circa a metà ottobre 2021” __________
K__________ e M__________ __________ si erano sentiti e visti per almeno un “pranzo”
(teste __________ K__________ p. 4) e che in tale occasione il secondo aveva
comunicato al primo che “arrivano ordini di clienti vecchi come il cucù e
nuovi” (teste __________ K__________ p. 4) attribuiti all’attore e che occorreva
trovare una soluzione per quest’ultimo, che poteva essere quella di un trasferimento
del medesimo dalla convenuta a C__________ __________ “per mantenerci i
clienti in casa” (doc. 6). L’esistenza di questa proposta era provata
dall’e-mail 26 ottobre 2021 (doc. 6), con cui M__________ __________ aveva
scritto “te l’ho detto … poi se lo devo assumere io per mantenerci i clienti
in casa, devo vedere”. Si aggiunga che M__________ __________ aveva
dichiarato che “siamo usciti a pranzo e gli ho parlato del problema, nel
senso che AP 1 era spesso da noi e che mi aveva riferito dei problemi di comunicazione.
Sono stato molto franco con __________ K__________: perdere un dipendente come AP
1 non ha senso e gli ho consigliato di mettere le cose a posto … durante il pranzo
ho fatto a K__________ il ragionamento per cui l’importante era di non perdere
i clienti e ho ipotizzato un accordo commerciale fra le nostre società per non
perdere AP 1, nel senso che quest’ultimo avrebbe lavorato per C__________ __________
continuando a vendere i prodotti di AO 1, ovvero C__________ avrebbe acquistato
da AO 1 i prodotti venduti da AP 1” (testimonianza p. 4 seg.).
Il
suo licenziamento in tronco, comunicato ben oltre il termine di riflessione di
due o tre giorni feriali era dunque intempestivo, tanto più che non vi erano ragioni tali
da giustificare un prolungamento del termine di qualche giorno, la convenuta essendo un’azienda familiare ed essendo
già a quel momento seguita un avvocato (doc. 6 e 8).
8.3.2. Contrariamente
a quanto sostenuto dall’attore, è senz’altro a ragione che il giudice di prime
cure ha ritenuto che i primi sospetti di un suo comportamento scorretto fossero
sorti solo il martedì 26 ottobre 2021 e non già in precedenza.
Il
fatto che a p. 5 della risposta la convenuta, confermando sostanzialmente quanto
__________ K__________ aveva dichiarato nel suo interrogatorio in sede penale (“verso
settembre / ottobre”, doc. 3 p. 4), abbia ammesso che “nel corso del
mese di ottobre 2021”
quest’ultimo
e altri suoi dipendenti
“hanno iniziato a notare una diminuzione di ordini da parte dei clienti
assegnati a AP 1” non costituisce evidentemente ancora, in assenza di altri
elementi di sospetto, un indizio concreto di un suo eventuale comportamento
Considerandi
anticontrattuale, la diminuzione degli ordini potendo essere stata causata da
una qualsiasi altra ragione. E nemmeno costituisce un indizio concreto in tal
senso il fatto che sempre a p. 5 della risposta la convenuta abbia poi evidenziato
che “il 20 ottobre 2021” M__________ __________ avesse comunicato a __________
K__________ “che probabilmente un cliente di AO 1 si era rivolto a C__________
__________, chiedendo come doveva comportarsi (doc. 4)”, da quest’ultimo
messaggio e-mail non potendosi evincere che quel cliente potesse eventualmente
essere stato “dirottato” a C__________ __________ da un venditore della convenuta
e in particolare proprio dall’attore.
Il
fatto che in seguito, “in ottobre / novembre 2021” (teste M__________ __________
p. 5) o “circa a metà ottobre 2021, poco prima dei fatti di cui al doc. 6”
(teste __________ K__________ p. 4), M__________ __________ e __________ K__________
si siano sentiti e incontrati almeno per un “pranzo” non è a sua volta
rilevante sul tema. Nessuno dei due ha in effetti confermato che in
quell’occasione il primo aveva informato il secondo che l’attore aveva “girato”
a C__________ __________ dei clienti della convenuta: M__________ __________
aveva riferito solo che “siamo usciti a pranzo e gli ho parlato del
problema, nel senso che AP 1 era spesso da noi e che mi aveva riferito dei
problemi di comunicazione. Sono stato molto franco con __________ K__________:
perdere un dipendente come AP 1 non ha senso e gli ho consigliato di mettere le
cose a posto … durante il pranzo ho fatto a K__________ il ragionamento per cui
l’importante era di non perdere i clienti e ho ipotizzato un accordo
commerciale fra le nostre società per non perdere AP 1, nel senso che quest’ultimo
avrebbe lavorato per C__________ __________ continuando a vendere i prodotti di
AO 1, ovvero C__________ avrebbe acquistato da AO 1 i prodotti venduti da AP 1”
(testimonianza p. 4 seg.); __________ K__________ aveva dichiarato solo che “durante
il pranzo” M__________ __________ “mi ha raccontato della sua visione
del futuro, nel senso che lui sarebbe andato in pensione dalla C__________ __________,
che sarebbe stata ripresa dal figlio. Durante questo incontro non abbiamo
parlato di AP 1, se non una domanda a fine incontro, dove M__________ mi ha chiesto
come andassero le cose tra noi. Io ho risposto che AP 1 non risponde al
telefono e non si presenta in azienda. La questione è finita lì” (testimonianza
p. 4 seg.).
8.3.3
Stando
così le cose, il giudizio pretorile secondo cui il licenziamento immediato
dell’attore, messo in atto dalla convenuta il martedì 2 novembre 2021, dopo che
i primi sospetti di un suo comportamento scorretto erano sorti solo il martedì
26.
ottobre 2021, era tempestivo, resiste alle critiche d’appello.
Nel caso concreto il licenziamento risulta in effetti
essere stato notificato
il quarto giorno lavorativo successivo a quello
i cui erano sorti i primi sospetti di un comportamento anticontrattuale.
Visto
che
il termine di riflessione di due o tre giorni lavorativi inizia a decorrere solo quando vi è
una conoscenza certa delle cause gravi che giustificano il licenziamento (TF 4C.116/2001 del 13 agosto 2001 consid. 3c) e dunque non solo in presenza dei primi sospetti in
tal senso (sorti il 26 ottobre 2021), che oltretutto occorreva ancora chiarire
le circostanze che avrebbero potuto dar luogo alla disdetta immediata (chiarimenti poi effettuati nel fine settimana tra il
30.
ottobre e il 1° novembre 2021) e che in tale ottica l’attore era stato
giustamente convocato per un incontro in azienda (fissato per il 2 novembre
2021), da lui però disertato, la tempistica adottata dalla convenuta non può assolutamente
essere censurata (cfr. per analogia TF 4A_236/2012 del 2 agosto 2012 consid.
2.5).
9.
Il
Pretore aggiunto ha rilevato, in
relazione alle ferie, che il contratto di lavoro tra le parti (doc. E) non
prevedeva pattuizioni particolari ma si limitava, di fatto, a rinviare alle
disposizioni del CO che prevedevano per il lavoratore il diritto a 20 giorni di
vacanza annuali (art. 329a CO). Ciò posto, visto che nel 2021, e meglio dal 1°
gennaio al 2 novembre, l’attore aveva maturato il diritto a 17 giorni di
vacanza, e considerato che dalle tabelle del suo piano vacanze (doc. rich.
III°) risultava che costui nel corso del 2021 aveva beneficiato di 20 giorni di
vacanza e aveva riportato 16 giorni di vacanza dall’anno precedente, ha
concluso che l’attore, per i 13 giorni di vacanza non ancora goduti, poteva
pretendere un importo di fr. 5'180.- lordi (fr. 8'666.66 salario mensile lordo
: 21.75 giorni lavorativi mensili x 13 giorni).
9.1
Per
l’attore, il calcolo delle sue spettanze per vacanze non godute esposto dal
giudice di prime cure sarebbe errato sotto due punti di vista: in primo luogo siccome
non considerava che dalle tabelle del suo piano vacanze (doc. rich. III°)
risultava che egli beneficiava in realtà di 5 settimane di vacanze all’anno,
per cui, avendo maturato dal 1° gennaio al 2 novembre 2021 il diritto a 20
giorni di vacanza, il suo saldo vacanze ammontava a 16 giorni (anziché a 13
giorni); e in secondo luogo in quanto non teneva conto che i giorni lavorativi
mensili erano in realtà 21.65 (anziché 21.75). Per i 16 giorni di vacanza non
ancora goduti, egli ha pertanto ribadito di poter pretendere un importo di fr. 5'394.70
netti (fr. 7'299.70 salario mensile netto : 21.65 giorni lavorativi mensili x 16
giorni).
9.2
La
censura dell’attore è parzialmente fondata.
Egli
ha ragione laddove ha evidenziato che al momento del suo licenziamento in
tronco il suo saldo vacanze ammontava a 16 giorni. Da una parte a p. 20 della
risposta la convenuta, confrontata con la (sufficiente) allegazione in tal
senso formulata dall’attore a p. 6 della petizione, si era in effetti limitata a
opporre una contestazione generica, con ciò del tutto insufficiente (TF 4A_261/2022
dell’8 giugno 2023 consid. 4.3.3, 4A_250/2022 del 3 ottobre 2023 consid. 5.2). Dall’altra
la correttezza del saldo vacanze da lui rivendicato era comunque stata
dimostrata dalle tabelle del suo piano vacanze (doc. rich. III°), dalle quali
risultava che egli beneficiava in realtà di 5 settimane (“5 sett.”) di
vacanza all’anno (sicché dal 1° gennaio al 2 novembre 2021 aveva maturato 20
giorni di vacanza), che al 31 dicembre 2020 il suo saldo vacanze ammontava a 16
giorni (“16 gg.”) e che nel corso del 2021 aveva usufruito di 20 giorni (“4
+ 4 + 8 + 4”) di vacanza.
Egli
non può invece essere seguito laddove ha sostenuto che i giorni lavorativi
mensili erano in realtà solo 21.65 (5 giorni settimanali x 4.33 settimane al
mese), la dottrina e la giurisprudenza avendo chiarito che i giorni mensili
lavorativi in una settimana lavorativa di 5 giorni sono proprio 21.75 (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de
travail - Code annoté, 2ª ed., n. 1.5 ad art. 329d CO; TF 4C.173/2004 del 7
settembre 2004 consid. 5.2.2, 4C.84/2005 del 16 giugno 2005 consid. 7.3).
Per i 16 giorni
di vacanza non ancora goduti, egli,
avendo insistito per una sua retribuzione al netto degli oneri sociali, ha quindi diritto a un importo di fr. 5'369.89 (fr. 7'299.70
salario mensile netto : 21.75 giorni lavorativi mensili x 16 giorni).
10.
Il
Pretore aggiunto ha ritenuto che l’attore non avesse diritto al pagamento del salario del
mese di ottobre 2021. A suo giudizio, nel caso in esame la convenuta aveva
provato la violazione dell’obbligo di diligenza e fedeltà da parte dell’attore
nel corso di quel mese e quest’ultimo non aveva dal canto suo provato di aver
correttamente e compiutamente eseguito la prestazione lavorativa che gli
incombeva.
10.1
In
questa sede l’attore ha censurato la conclusione pretorile, rilevando da un
lato di aver fornito fino al 31 ottobre 2021 la sua prestazione lavorativa,
tanto che aveva ricevuto e inoltrato ordini alla convenuta (doc. 22 p. 2, 39 p.
9.
seg. e 48), e osservando dall’altro che dall’istruttoria non era emersa quella
sistematicità necessaria a fondare un qualsivoglia rapporto di lavoro tra lui e
C__________ __________ o comunque ad azzerare completamente l’attività da lui
svolta per la convenuta nel mese di ottobre 2021.
10.2
L’assunto
pretorile, fondato su un obiter dictum contenuto in una decisione di
questa Camera (II CCA 26 settembre 2013 inc. n. 12.2013.80, riferito a un
contributo dottrinale di Piotet,
Commentaire Romand, 2ª ed., n. 52 ad art. 8 CC), secondo cui la prova dell’esecuzione conforme alle condizioni
previste nel contratto di lavoro spetta al debitore solo se il creditore rende
verosimile una violazione di un obbligo contrattuale o di una esecuzione
incompleta, non risulta in realtà
pertinente.
Come
giustamente rilevato dall’attore, stante l’esistenza di un contratto di lavoro
ancora valido, il suo salario del mese di ottobre 2021 era di principio dovuto
e avrebbe potuto essere trattenuto dalla controparte solo nel caso in cui egli
non avesse in sostanza svolto alcuna attività lavorativa a suo favore, ciò che
non si è però verificato, visto e considerato che, per stessa ammissione della
convenuta, nel corso del mese di ottobre 2021 era stata notata solo “una
diminuzione di ordini da parte dei clienti assegnati a AP 1” (cfr. risposta
p. 5), il quale continuava dunque a gestirne correttamente un’altra parte (cfr.
pure risposta p. 4, in cui è stato indicato che l’attore dall’estate 2021 “sembrava
adempiere ai propri obblighi lavorativi. AP 1 inviava infatti le comande (in
realtà solo alcune, come in seguito emerso) dei clienti alla propria datrice di
lavoro”).
Il
fatto che in quel mese l’attore possa aver agito parzialmente in violazione dei
suoi obblighi di fedeltà e diligenza, specie per quanto riguardava C__________ __________,
non fa dunque venir meno il suo diritto al pagamento del salario, pari a fr.
7'299.70 netti.
11.
Il
Pretore aggiunto ha stabilito che dalle pretese dell’attore dovevano essere dedotti, oltre al controvalore
dell’iPhone e dell’iPad aziendali (fr. 1'949.14) da lui non restituiti alla
convenuta, anche gli incassi di due fatture da lui trattenuti (fr. 850.-). Per
quanto è qui d’interesse, il fatto che l’attore avesse indebitamente trattenuto
per sé gli incassi in contanti di due fatture per la somma complessiva di fr.
850.- era stato a suo dire dimostrato da S__________ __________ e A__________ __________,
sentiti in qualità di testi in sede penale (tutti nel plico doc. rich. IV°).
11.1
In
questa sede l’attore ha contestato che gli incassi in contanti che egli avrebbe
indebitamente trattenuto per sé potessero essere posti in compensazione
dell’importo riconosciuto in suo favore, rilevando dapprima che “tale posta
di danno, fatta valere dall’appellata unicamente in sede di duplica, è
assolutamente contestata dal signor AP 1 sin dal procedimento penale, tuttora
in attesa di approdare sui banchi della Pretura penale, per cui vige la
presunzione di innocenza” e aggiungendo poi che “nello specifico, valga
il seguente ragionamento da lui espresso in sede di interrogatorio penale: «è impossibile
che AO 1 non abbia ricevuto i soldi. I soldi li ho incassati io e sono sicuro
di averli riversati a AO 1 …. Quando prendo i soldi in contanti, sia io che il
cliente firmiamo la ricevuta e io indico la data in cui vengono incassati. La
ricevuta è fatta in due copie, la copia la tengo io e l’originale va al cliente.
In seguito porto i soldi in azienda ma non ricevo nessuna ricevuta di scarico» (doc.
25.
p. 10 righe 1-14). Ora, possibile che AP 1 abbia consegnato alla sua ex
datrice di lavoro il documento riportante la sua firma, attestante la ricevuta
dei predetti importi, ma non gli importi medesimi?” (appello p. 16).
11.2
La censura è
irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), in quanto l’attore,
che non può lamentarsi del fatto che la controparte abbia formulato questa contropretesa
solo in sede di duplica (DTF 144 III 17 consid. 2.2), non si è confrontato
criticamente con l’assunto pretorile, secondo cui il fatto che egli avesse
indebitamente trattenuto per sé gli incassi in contanti di due fatture per la
somma complessiva di fr. 850.- era stato dimostrato dalle testimonianze rese da
S__________ __________ e A__________ __________ in sede penale (entrambe nel
plico doc. rich. IV°).
Per il resto, si osserva
che il semplice richiamo alla presunzione di innocenza a suo favore e la mera
esposizione del ragionamento da lui formulato in sede penale, che per altro si
conclude con un interrogativo, sono lungi dal far ritenere errata la
conclusione a cui era giunto il giudice di prime cure.
12.
Nella
decisione qui impugnata il Pretore aggiunto ha rigettato l’opposizione al PE
non solo per il capitale che a suo giudizio era dovuto (come richiesto
dall’attore), ma anche per gli interessi.
Avendo
tuttavia l’attore (che è patrocinato da un avvocato) insistito, nel suo petitum
d’appello, di voler ottenere il rigetto dell’opposizione unicamente per il
capitale ma non anche per gli interessi, il giudizio pretorile, su questo
punto, può senz’altro essere riformato come da lui auspicato.
13.
Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello
dell’attore, che la petizione dev’essere ammessa per fr. 9'870.45 netti (fr. 7'299.70
per lo stipendio di ottobre 2021 + fr. 5'369.89 per i 16 giorni di vacanza non
goduti ./. fr. 850.- per gli incassi di due fatture da lui trattenuti ./. fr.
1'949.14 per l’iPhone e l’iPad aziendali da lui non restituiti), con versamento
degli usuali oneri sociali sullo stipendio e sui giorni di vacanza non goduti -
come rivendicato a ragione dall’attore (cfr. ad esempio Donatiello, Commentaire Romand, 3ª ed., n. 12 ad
art. 337c CO) - oltre interessi ed accessori.
Le spese giudiziarie di entrambe
le sedi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che quelle della
procedura di secondo grado sono state calcolate sulla base del valore qui
ancora litigioso di
fr. 26'094.46.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 8 marzo 2024 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
decisione 13 febbraio 2024 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio sud è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
1.1
AO 1 è condannata a
pagare a AP 1 fr. 9'870.45 (con versamento degli usuali oneri
sociali su fr. 12'669.59) oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2022.
1.2
L’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente
alla somma di fr. 9'870.45.
2. La tassa di
giustizia di fr. 6'000.- e le spese di fr. 1’000.-, oltre alle spese della
conciliazione di fr. 700.-, sono poste per 1/5 a carico della convenuta e per
la rimanenza (cioè per 4/5) a carico dell’attore, che verserà alla controparte
fr. 4'500.- per ripetibili.
II. Le spese processuali di fr. 3’500.- sono poste per 2/7
a carico dell’appellata e per 5/7 a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 2'500.- per ripetibili d’appello.
III. Notificazione:
- ;
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
lett. a e 100 cpv. 1 LTF).