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Decisione

12.2024.32

Contratto di lavoro - ferie non godute - violazione dell'obbligo di diligenza e fedeltà - pagamento del salario - licenziamento in tronco - tempestività

15 luglio 2024Italiano40 min

prodotti arrivavano sempre da AO 1”; si aggiunga che alla domanda con cui “l’interrogante

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.32

Lugano

15 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2022.9 della Pretura della giurisdizione

di Mendrisio sud - promossa con petizione 25 aprile 2022 da

AP

1

rappr. da PA 1

contro

AO

1

rappr. da PA 2

con cui

l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 50'377.15 netti

(di cui fr. 23'124.75 con versamento degli oneri sociali) oltre interessi al 5%

dal 31 gennaio 2022 nonché il rigetto in via definitiva, limitatamente a fr.

50’377.15, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio,

domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della

petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 13 febbraio 2024 ha parzialmente

accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 2'380.85 oltre interessi

al 5% dal 31 gennaio 2022, somma per cui ha pure rigettato in via definitiva

l’opposizione al PE;

appellante

l’attore, con appello 8 marzo 2024, con cui ha chiesto la riforma del querelato

giudizio nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 28'475.31 netti

(di cui fr. 23'124.75 con versamento degli oneri sociali) oltre interessi al 5%

dal 31 gennaio 2022 e di rigettare in via definitiva, per fr. 28'475.31, l’opposizione

al PE, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la

convenuta, con risposta all’appello 8 maggio 2024, ha postulato la reiezione

del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con contratto di lavoro 1° gennaio 2020 (doc. E) AP 1

è stato assunto a tempo indeterminato da AO 1, società attiva nel settore del

commercio di carta, cartoni, imballaggi (cfr. doc. B), così come pure in quello

dei detergenti, disinfettanti, asciugamani e attrezzature per la pulizia, quale

venditore / rappresentante al 70% con un salario mensile lordo di fr. 8’000.-

per “13 mensilità, suddivisa su 12 mesi”.

In precedenza, dal 1° marzo 2017 al 31

dicembre 2019 (cfr. doc. C e D), AP 1 aveva lavorato, con le stesse mansioni e

alle medesime condizioni, per la società T__________ __________, la cui

attività era poi stata parzialmente ceduta a AO 1.

2. Con raccomandata 2 novembre 2021 (doc. F) AO 1 ha

disdetto con effetto immediato il contratto di lavoro con AP 1 e gli ha nel

contempo comunicato che, a fronte dei danni a lei causati, avrebbe trattenuto in

compensazione il salario relativo al mese di ottobre 2021. Dopo aver preso atto

che, “contrariamente a quanto ti è stato richiesto tramite comunicazione

e-mail 29 ottobre 2021 [N.d.R.

doc. 9], oggi non ti sei

presentato presso la nostra sede”, essa

ha allora spiegato che “nel corso della scorsa settimana, alcuni elementi ci

hanno fatto sorgere il dubbio che tu, nonostante fossi un nostro dipendente,

assunto in qualità di venditore, girassi comande di clienti destinate a AO 1 a

nostri concorrenti, segnatamente C__________ __________” (la quale - si

aggiunga qui - comandava poi quella stessa merce a AO 1, che, avendo a che fare

con un grossista, le fatturava però un prezzo inferiore a quello che avrebbe fatturato

ai clienti finali [come ammesso dallo

stesso AP 1, cfr. doc. 25 p. 8], subendo

con ciò un danno), aggiungendo poi che “nel corso del fine settimana abbiamo

di conseguenza effettuato le ulteriori verifiche del caso, e quanto emerso ci

ha lasciato letteralmente allibiti”. In effetti “numerose comande di

clienti di AO 1 che hai ricevuto nel corso del mese di ottobre 2021 non sono

mai giunte in AO 1, e ciò nonostante tu confermassi l’ordine al cliente: è

quindi evidente che tali ordini venivano da te girati, invece che alla tua

datrice di lavoro, a ditte terze nostri concorrenti diretti”; “ma non

solo: dato che per precauzione abbiamo interrotto le forniture di merce e

materiale verso tali suddetti concorrenti (C__________ __________), siamo stati

informati che hai preso direttamente contatto con i rappresentanti dei nostri

fornitori, con lo scopo di provare a rifornire tu direttamente la ditta C__________

__________, tramite un tuo conto privato”.

3.

Ritenendo ingiustificato il

provvedimento adottato nei suoi confronti, con petizione 25 aprile 2022 AP 1,

al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AO 1

innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, per ottenerne la

condanna al pagamento di fr. 50'377.15 netti (di cui fr. 23'124.75 con versamento degli oneri sociali), somma

corrispondente al rimborso spese per i mesi di settembre e ottobre 2021 (fr.

1'253.20), allo stipendio per il mese di ottobre 2021 (fr. 7'299.70), ai 16

giorni di vacanza non goduti (fr. 5'394.70), agli stipendi dal 1° novembre 2021

al 31 gennaio 2022, data di scadenza del termine ordinario di disdetta (fr. 10'430.35,

già dedotte le indennità LADI percepite) e all’indennità per licenziamento in

tronco ingiustificato pari a tre mensilità lorde (fr. 25'999.20), il tutto

oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2022. Egli ha pure preteso, limitatamente

all’importo di fr. 50’377.15, il rigetto in via definitiva dell’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio (doc. I).

La convenuta si è integralmente opposta alla

petizione.

4. Esperita

l’istruttoria - nell’ambito della quale sono stati in particolare assunti in

qualità di testi il socio e gerente di C__________ __________ M__________ __________

(già sentito in occasione del procedimento penale promosso nei confronti

dell’attore, cfr. doc. 17), i dipendenti della convenuta R__________ __________,

S__________ __________ e A__________ __________

(gli ultimi due già sentiti in occasione del procedimento penale promosso nei

confronti dell’attore, cfr. plico doc. rich. IV°), il direttore della medesima __________

K__________ (già sentito in occasione del procedimento penale promosso nei

confronti dell’attore, cfr. doc. 3) e l’ex rappresentante dei prodotti __________

__________ B__________ __________, nonché in qualità di parte l’attore (a sua

volta già sentito in occasione del procedimento penale promosso nei suoi

confronti, cfr. doc. 25) - e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore aggiunto, con decisione 13 febbraio 2024, ha parzialmente accolto la

petizione (dispositivo n. 1), nel senso

che ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 2'380.85 oltre interessi al

5% dal 31 gennaio 2022 (dispositivo n. 1.1), somma per cui ha pure rigettato in

via definitiva l’opposizione al PE (dispositivo n. 1.3 [recte: 1.2]),

e ha posto la tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese di fr. 1’000.-,

oltre alle spese della conciliazione di fr. 700.-, per 1/20 a carico della

convenuta e per la rimanenza a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere

alla controparte fr. 6’800.- per ripetibili (dispositivo n. 2). A suo giudizio,

dall’unica pretesa dovuta a favore dell’attore, quella relativa ai 13 giorni di

vacanza da lui non goduti (fr. 5'180.- lordi), dovevano essere dedotti gli

incassi di due fatture da lui trattenuti (fr. 850.-) nonché il controvalore

dell’iPhone e dell’iPad aziendali (fr. 1'949.14) da lui non restituiti.

5. Con

l’appello 8 marzo 2024 che qui ci occupa,

avversato dalla convenuta con risposta 8 maggio 2024, l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di condannare

la controparte al pagamento di fr. 28'475.31 netti (di cui fr. 23'124.75 con

versamento degli oneri sociali) oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2022 e di

rigettare in via definitiva, per fr. 28'475.31, l’opposizione al PE,

protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli ha riproposto,

sia pure riducendole nel loro ammontare, le pretese derivanti dal carattere

ingiustificato del suo licenziamento in tronco (fr. 10'430.35 [già dedotte le

indennità LADI percepite] per gli stipendi dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio

2022 e fr. 7’299.70 a titolo di indennità per licenziamento in tronco

ingiustificato pari a una mensilità netta); ha insistito nel pretendere tutti i

16 giorni di vacanza a suo dire non goduti (fr. 5'394.70 netti); e ha ribadito

di aver diritto allo stipendio per il mese di ottobre 2021 (fr. 7'299.70), dedotto

il controvalore dell’iPhone e dell’iPad aziendali (fr. 1'949.14) da lui non

restituiti.

6. L’art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono

impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza

(cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia

pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una

controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.- (e meglio di fr. 50'377.15), è

pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato concretamente

inoltrato dall’attore entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC) dalla

notificazione del giudizio, avvenuta il 14 febbraio 2024, è senz’altro

tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.

Anche la risposta all’appello, inoltrata dalla

convenuta entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del gravame (art.

312 cpv. 2 CPC), avvenuta il 10 aprile 2024, è a sua volta tempestiva.

7. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e

di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC).

L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore, ovvero deve cercare di dimostrare che la sua tesi si

impone su quella della decisione impugnata. Non può semplicemente riproporre le

allegazioni di fatto o gli argomenti giuridici fatti valere in prima istanza,

ma deve cercare di stabilire che la decisione impugnata è errata per quanto

riguarda i fatti accertati o le conclusioni giuridiche tratte da essi. Può

farlo solo ripresentando l'impostazione del primo giudice e sottolineando le

lacune del suo ragionamento con critiche puntuali, esplicite e circostanziate,

indicando precisamente i passaggi della decisione che contesta e le prove su

cui si fonda, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di

comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle

medesime (cfr. TF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3, 4A_213/2023 del

9 ottobre 2023 consid. 4.3).

8. In

primo luogo si tratta di stabilire se il licenziamento in tronco dell’attore

era ingiustificato o comunque non era stato significato tempestivamente, ritenuto

che solo in tal caso egli potrebbe essere remunerato fino alla scadenza del

termine di disdetta (art. 337c cpv. 1 CO,

fr. 10'430.35) e farsi attribuire un’indennità ora limitata a un mese di

salario (art. 337c cpv. 3 CO, fr. 7’299.70).

8.1. Giusta l'art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore

possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause

gravi. È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non

permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a

continuare nel contratto (art. 337 cpv. 2 CO).

Secondo

la giurisprudenza la risoluzione immediata del rapporto di lavoro dev'essere

ammessa in maniera restrittiva. Solo una mancanza particolarmente grave può

giustificare tale misura. Per mancanza del dipendente si intende in generale la

violazione di un obbligo sgorgante dal contratto di lavoro, ma anche altri

eventi possono entrare in linea di conto. Tale mancanza dev'essere

oggettivamente idonea a distruggere il rapporto di fiducia essenziale nel

contratto di lavoro o, almeno, a intaccarlo così profondamente da escludere che

possa essere pretesa la continuazione della relazione contrattuale e avere

effettivamente provocato tale conseguenza. Il giudice decide in base al suo

libero apprezzamento se esiste una causa grave (art. 337

cpv. 3 CO) e applica le regole del diritto e dell'equità (art. 4 CC); a tale scopo prenderà in considerazione tutti

gli elementi del caso specifico, in particolare la posizione e la

responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata del rapporto contrattuale,

nonché la natura e l'importanza dell'incidente invocato (TF 4A_293/2020 del 30

agosto 2021 consid. 3.1.1, 4A_365/2020 del 5 aprile 2022 consid. 3.1.1).

Se

esiste una causa grave, la disdetta con effetto immediato dev'essere data senza

tardare, sotto pena di decadenza. Se tarda ad agire, la parte interessata dà

l'impressione di aver rinunciato alla disdetta immediata o di potersi

arrangiare con la continuazione del rapporto di lavoro fino alla scadenza

ordinaria del contratto. Le circostanze del caso concreto determinano il lasso

di tempo entro il quale si può ragionevolmente attendere da una parte che essa

prenda la decisione di risolvere immediatamente il contratto. In maniera

generale la giurisprudenza considera sufficiente un termine di due a tre giorni

lavorativi per riflettere e assumere informazioni giuridiche. Un termine

supplementare è ammissibile se è giustificato da esigenze pratiche della vita quotidiana

ed economica; la giurisprudenza ha già stabilito che è possibile ammettere una

prolungazione di qualche giorno quando la decisione dev'essere presa da un

organo pluricefalo di una persona giuridica, quando dev'essere sentito il

rappresentante del lavoratore (TF 4A_293/2020 del 30 agosto 2021 consid. 3.1.2)

o se occorre chiarire le circostanze che potrebbero dar luogo alla disdetta

immediata (TF 4C.116/2001 del 13 agosto 2001 consid. 3c).

8.2. Il

Pretore aggiunto, dopo aver richiamato la dottrina e la giurisprudenza relativa

all’art. 337 CO, ha ritenuto che il licenziamento immediato adottato dalla

convenuta era giustificato, essendo incontestabile che l’attore avesse violato

gli obblighi di diligenza e fedeltà impostigli dall’art. 321a CO in modo

talmente grave da aver fatto venir meno, senza che s’imponesse un preventivo avvertimento,

la fiducia necessaria per il proseguimento del suo contratto di lavoro. A suo

giudizio, dai documenti agli atti, dalle testimonianze e dalle stesse dichiarazioni

dell’attore era in effetti emerso univocamente che quest’ultimo, mentre era

alle dipendenze della convenuta, non le aveva fatto pervenire diverse

ordinazioni a lui giunte, aveva dirottato ordini e clientela alla concorrente C__________

__________ e, allorché la convenuta aveva interrotto le forniture verso

quest’ultima, aveva contattato il rappresentante di __________, fornitrice

della propria datrice di lavoro, tentando di ottenerne direttamente i prodotti.

Da una parte i testimoni avevano riferito che a un certo momento (ossia il 26

ottobre 2021, doc. 6 e 11) C__________ __________ aveva trasmesso un ordine per

prodotti chiaramente riconducibili al cliente __________ H__________ (R__________

__________ p. 3 e __________ K__________ p. 2) e in seguito aveva inviato un nuovo

ordine per prodotti chiaramente riconducibili a un altro cliente (R__________ __________

p. 3 seg.), aggiungendo poi che nell’ambito degli approfondimenti informatici

sull’operato dell’attore poi effettuati erano stati scoperti e-mail cestinate,

ordini e-mail entrati cestinati o non fatti proseguire (R__________ __________

p. 3). Dall’altra l’attore, in occasione dei suoi interrogatori, aveva segnatamente

ammesso: di aver ricevuto l’ordine dal cliente __________ H__________, ma di

non averlo eseguito e di averlo girato a C__________ __________ (doc. 25 p. 7);

di aver riferito al responsabile degli acquisti del cliente __________ D__________

che avrebbe potuto fare l’ordine a C__________ __________, che disponeva dei

prodotti che gli servivano e che, a differenza della convenuta, gli avrebbe

anche fatto degli sconti (doc. 25 p. 7); di aver consigliato ai clienti O__________

__________ e __________ H__________ di rivolgersi a C__________ __________, che

ad entrambi avrebbe sicuramente concesso uno sconto e alla prima nemmeno

avrebbe fatto pagare la tassa COV (deposizione p. 2); e di aver agito in tal

modo anche per i clienti F__________ __________ (doc. 25 p. 8) e __________ V__________

__________ (doc. 25 p. 9).

8.2.1. In

questa sede l’attore, dopo aver rilevato che l’assunto pretorile secondo cui

egli avrebbe contattato il rappresentante di __________ tentando di ottenerne

direttamente i prodotti era in realtà sconfessato dall’istruttoria (doc. 8 e teste

__________ B__________ __________ p. 2), ha censurato siccome errati gli

accertamenti di fatto del giudice di prime cure riferiti ai singoli clienti e

fornitori.

Con

riferimento al cliente __________ H__________ egli, dopo aver negato di aver

ammesso di aver ricevuto l’ordine dal cliente, di non averlo eseguito e di

averlo girato a C__________ __________, ha rilevato di aver invece dichiarato

che “__________ aveva fatto un ordine verso T__________ …. __________ è

anche un cliente storico di C__________. Avevo spiegato a __________ che il

prodotto poteva averlo da AO 1 oppure anche da C__________. Il cliente si è poi

rivolto a C__________, io avevo solo esposto la situazione” (doc. 25 p. 7).

Ne ha così dedotto di non aver quindi girato l’ordine a C__________ __________,

“avendolo fatto direttamente il cliente” (appello p. 11),

aggiungendo poi che egli nella sua deposizione (p. 3) aveva “informato ...

che potevano ordinare i prodotti presso C__________ __________, ottenendo senza

discussione lo sconto e che i prodotti arrivavano sempre da AO 1”.

Con

riferimento al cliente __________ D__________ egli, pur avendo confermato di

aver riferito al responsabile degli acquisti che avrebbe potuto fare l’ordine a

C__________ __________, che disponeva dei prodotti che gli servivano e che, a

differenza della convenuta, gli avrebbe anche fatto degli sconti, ha tenuto a

soggiungere che era stato quest’ultimo a dirgli che non avrebbe comprato nulla

dalla convenuta “visto che non facevano sconti” (doc. 25 p. 7) e che la

convenuta non era riuscita a dimostrare che l’ordine di cui al doc. 10 era

stato da lui indirizzato direttamente a Cl__________ __________, egli “avendo

per contro unicamente confermato in sede di replica a p. 9 di non averlo fatto

proseguire” (appello p. 11).

Con

riferimento al cliente O__________ __________ egli, pur avendo confermato di

aver consigliato al cliente di rivolgersi a C__________ __________, siccome non

avrebbe fatto pagare la tassa COV e avrebbe fatto uno sconto, ha soggiunto che

la convenuta non aveva dimostrato l’esistenza di ordinazioni giunte

direttamente all’attore poi “dirottate” a C__________ __________. Egli nella

sua deposizione (p. 2) aveva oltretutto detto di “ordinare i prodotti da C__________

__________, la quale si sarebbe fornita da AO 1, mantenendo le condizioni di

sconto favorevoli”.

Per

quanto riguarda il cliente F__________ __________ egli, pur avendo confermato

di aver detto al cliente, “scontento di AO 1, … che poteva ordinare le

stesse cose tramite C__________” (doc. 25 p. 8), ha tenuto a soggiungere

che la convenuta non aveva dimostrato l’esistenza di ordinazioni giunte

direttamente all’attore poi “dirottate” a C__________ __________, tanto più che

dall’inchiesta penale era emerso che “da una rapida ricerca informatica sul

file delle ordinazioni di materiale effettuate da C__________ non risulta

effettivamente il cliente F__________ __________” (doc. 17 p. 7).

E

per quanto riguarda il cliente __________ V__________ __________ egli, pur

avendo confermato di aver dichiarato che “può darsi che avevo ricevuto un

ordine da __________ V__________ __________ e gli abbia detto di rivolgersi a C__________”

(doc. 25 p. 9), ha soggiunto che non era però stato provato che l’ordinazione

“incriminata” da parte di C__________ __________ (doc. 29) fosse per il

medesimo cliente, tanto più che anche in questo caso dall’inchiesta penale era

emerso che “da una rapida ricerca informatica sul file delle ordinazioni di

materiale effettuate da C__________ non risulta effettivamente il cliente __________

V__________ __________” (doc. 17 p. 7).

In

definitiva, per l’attore, “tenuto conto di tutti gli aspetti oggettivi, vale

a dire il - più volte ribadito - clima lavorativo pessimo (per usare un

eufemismo) in cui si trovava a lavorare a quel tempo (compresa la cancellazione

della sua utenza “sales manager” nel sistema informatico di AO 1, passata sotto

completo silenzio da parte del Pretore aggiunto), nonché il contesto sopra

rievocato di collaborazione tra le due società, al punto che era addirittura

stato proposto il “trasferimento” di AP 1 da una all’altra, e per prodotti non

soggetti a concorrenza (non trattandosi praticamente mai di prodotti chimici),

le ordinazioni rimaste incriminate potevano - al più - essere qualificate quali

infrazioni più lievi, per cui non potevano comportare direttamente la misura

straordinaria del licenziamento in tronco, dovendo il datore di lavoro passare

prima dal preventivo ammonimento. Solo in caso di ripetizione di tale comportamento,

la convenuta avrebbe potuto infine procedere con la disdetta immediata”

(appello p. 13).

8.2.2. La

censura dell’attore deve senz’altro essere disattesa laddove è riferita

all’assunto pretorile secondo cui costui, mentre era alle dipendenze della

convenuta, non le aveva fatto pervenire diverse ordinazioni a lui giunte e

aveva dirottato ordini e clientela alla concorrente C__________ __________.

8.2.2.1. Essa

è innanzitutto irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), per

il fatto che l’attore non si è confrontato criticamente con il rilievo

pretorile secondo cui dalle testimonianze di R__________ __________ e __________

K__________ risultava che a un certo momento (il 26 ottobre 2021, doc. 6 e 11)

C__________ __________ aveva trasmesso un ordine per prodotti chiaramente

riconducibili al cliente __________ H__________ e in seguito aveva inviato un

nuovo ordine per prodotti chiaramente riconducibili a un altro cliente, e che

nell’ambito degli approfondimenti informatici sull’operato dell’attore poi

effettuati erano stati scoperti e-mail cestinate, ordini e-mail entrati

cestinati o non fatti proseguire.

8.2.2.2. Essa

sarebbe comunque stata da respingere anche nel caso in cui, con particolare

riferimento alle dichiarazioni che per il giudice di prime cure erano state

fornite dall’attore in occasione del suo interrogatorio civile e penale, fosse

stata ricevibile.

Nell’appello

l’attore ha in effetti confermato di aver riferito al responsabile degli

acquisti del cliente __________ D__________ che avrebbe potuto fare l’ordine a

C__________ __________, che disponeva dei prodotti che gli servivano e che, a

differenza della convenuta, gli avrebbe anche fatto degli sconti; ed ha ammesso

di “non aver fatto proseguire” alla convenuta l’ordine di cui al doc. 10.

Ha poi confermato di aver consigliato al cliente O__________ __________ di

rivolgersi a C__________ __________, in quanto non avrebbe fatto pagare la

tassa COV e avrebbe fatto uno sconto; ed ha aggiunto di avergli detto di “ordinare

Fatti

i prodotti da C__________ __________, la quale si sarebbe fornita da AO 1,

mantenendo le condizioni di sconto favorevoli”. L’attore non ha in seguito

censurato l’assunto pretorile, fondato sulla propria deposizione (p. 2),

secondo cui egli aveva consigliato al cliente __________ H__________ di

rivolgersi a C__________ __________, in quanto avrebbe fatto uno sconto; ed

anzi ha dato atto di averlo “informato ... che potevano ordinare i prodotti

presso C__________ __________, ottenendo senza discussione lo sconto e che i

prodotti arrivavano sempre da AO 1”; si aggiunga che alla domanda con cui “l’interrogante

mi chiede se è mai successo che io ricevessi un ordine di un cliente di AO 1,

non lo eseguissi, ma lo girassi a C__________ e quindi l’ordine del cliente

veniva fatto da C__________ verso AO 1” egli aveva risposto “sì, è

successo. Mi viene in mente per esempio il caso dell’H__________ __________”

(doc. 25 p. 7). Ha quindi confermato di aver detto al cliente F__________ __________,

“scontento di AO 1, … che poteva ordinare le stesse cose tramite C__________”.

E infine ha confermato di aver dichiarato che “può darsi che avevo ricevuto

un ordine da __________ V__________ __________ e gli abbia detto di rivolgersi

a C__________”.

In

tali circostanze il fatto che l’attore abbia sostenuto che la convenuta non

aveva provato con certezza, per quanto riguardava i clienti __________ D__________,

O__________ __________ e F__________ __________, l’esistenza di ordinazioni

giunte direttamente a lui, per esempio quella di cui al doc. 10, poi

effettivamente “dirottate” a C__________ __________, rispettivamente, per

quanto riguardava il cliente __________ V__________ __________, che

l’ordinazione di prodotti “__________” di cui al doc. 29 era appunto riferita a

quel cliente, non è tale da migliorare la sua posizione. Intanto si osserva che

egli non ha formulato un’analoga censura per quanto riguardava il cliente __________

H__________. Nella misura in cui è riferita al cliente __________ D__________,

la censura è invece irricevibile, non essendo stata sollevata negli allegati

preliminari (art. 229 e contrario CPC), e sarebbe comunque stata destinata

all’insuccesso, visto che dal doc. 45 è risultato che C__________ __________

aveva effettivamente provveduto a evadere l’ordine di cui al doc. 10, che quel

cliente aveva inviato 6 giorni prima all’attore presso la convenuta. Ma anche nella

misura in cui è invece riferita ai clienti O__________ __________ e F__________

__________, la censura è irricevibile (art. 229 e contrario CPC), stante

che negli allegati preliminari l’attore aveva formulato una contestazione

diversa, sostenendo solo che non era certo che i prodotti chimici __________ di

cui al doc. 24 rispettivamente il prodotto “__________” di cui al doc. 6 fossero

proprio quelli che erano stati a suo tempo richiesti da quei due clienti con il

doc. 31 rispettivamente con il doc. 26.

Stando

così le cose, non occorre stabilire se, come preteso dalla convenuta in questa

sede, l’attore abbia provveduto a “dirottare” a C__________ __________ anche il

cliente __________ __________ L__________.

8.2.3. Ma

la censura dell’attore è infondata anche laddove è riferita all’assunto

pretorile secondo cui costui, il 27 ottobre 2021, cioè lo stesso giorno in cui

la convenuta aveva provveduto a interrompere le forniture verso C__________ __________

(doc. 7), aveva contattato il rappresentante di __________, __________ B__________

__________, tentando di ottenerne direttamente i prodotti. In effetti quest’ultimo,

al quale è stato mostrato il resoconto dell’incontro avvenuto in sua presenza il

28 ottobre 2021 e di cui al doc. 8 (dal quale risultava che “è stato chiesto

al sig. B__________ se ha avuto richiesta diretta dal sig. AP 1 di poter aprire

un nuovo rapporto di lavoro come “distributore” e lo stesso ha risposto che la

ditta C__________ di __________ tramite il AP 1 sarebbe stata interessata in

questo senso” e che “la richiesta del AP 1 si è ripetuta in più

occasioni, l’ultima in ordine di data, ieri durante un pranzo di lavoro”),

pur avendo inizialmente dichiarato che “non ricordo se AP 1 mi ha riferito

che l’interesse ad avere questi prodotti era di C__________”, ha per finire

ritenuto di poter confermare, dopo aver rammentato che “il signor AP 1 aveva

un interesse ad avere i prodotti di __________, e meglio AP 1 aveva un amico

che aveva interesse ad avere i prodotti di __________”, che si ricordava

del pranzo e “il contenuto del doc. 8 è corretto, riporta quanto avvenuto”

(testimonianza p. 2).

8.2.4. In

definitiva, visto che il comportamento tenuto dall’attore accertato nei

considerandi precedenti (e in particolare già il solo fatto che egli avesse

consigliato ad alcuni clienti della convenuta, talvolta con successo, di

rivolgersi invece alla concorrente C__________ __________, che avrebbe

applicato loro condizioni più favorevoli) è costitutivo di una grave violazione

dell’obbligo di diligenza e fedeltà, e considerato che per il resto l’attore

non ha illustrato e dimostrato in questa sede l’esistenza di un presunto “clima

lavorativo pessimo” e di un presunto “contesto … di collaborazione tra

le due società”, il giudizio con cui il Pretore aggiunto ha ritenuto

giustificato il suo licenziamento in tronco può essere confermato (cfr. per

analogia DTF 117 II 72 consid. 4a, TF 4C.104/2005 del 27 luglio 2005 consid.

3.1). E ciò, tanto più che l’attore - che in prima sede aveva preteso di essere

stato assunto in qualità di “responsabile del servizio esterno vendite”

(petizione p. 2 seg.), con l’incarico pure “di coordinare e gestire gli

altri venditori (per un massimo di quattro) anch’essi dipendenti della

controparte” (replica p. 3) - esercitava una funzione di responsabilità, era

in contatto diretto con la clientela e percepiva un salario elevato, sicché

poteva essere assimilato a un quadro, il cui comportamento doveva essere

apprezzato con un rigore accresciuto (TF 4C.221/2004 del 26 luglio 2004 consid.

3.5, 4A_115/2010 del 14 maggio 2010 consid. 2.3).

8.3. Il

Pretore aggiunto, dopo aver esposto i principi dottrinali e giurisprudenziali

sulla questione, ha ritenuto che il licenziamento immediato messo in atto dalla

convenuta il martedì 2 novembre 2021 (doc. F) era senz’altro stato significato

tempestivamente, la stessa avendo messo in atto senza indugio le misure

ragionevolmente esigibili e necessarie per chiarire i sospetti di un

comportamento scorretto da parte dell’attore. I suoi primi sospetti erano in

effetti sorti il martedì 26 ottobre 2021, in occasione di un scambio di e-mail

tra __________ K__________ e M__________ __________ (doc. 6), che, interpellato

telefonicamente dal primo, aveva risposto evasivamente ai chiesti chiarimenti

(teste __________ K__________ p. 2 segg.). Il mercoledì 27 ottobre 2021, non

essendo stati fugati questi sospetti, la convenuta aveva bloccato tutti gli

ordini di C__________ __________ (doc. 7). Il giovedì 28 ottobre 2021 la convenuta

era venuta a conoscenza del fatto che l’attore avrebbe chiesto a un fornitore

di poter diventare distributore dei prodotti __________ per C__________ __________

(doc. 8). Il venerdì 29 ottobre 2021 la convenuta aveva comunicato per e-mail

all’attore di necessitare della sua presenza in azienda per i necessari

chiarimenti e gli aveva intimato di presentarsi il 2 novembre 2021 (doc. 9, teste

__________ K__________ p. 3). Nel lungo fine settimana tra il sabato 30 ottobre

e il lunedì 1° novembre 2021 (che è un giorno festivo cantonale) la convenuta

aveva provveduto a effettuare degli approfondimenti informatici sull’operato

dell’attore, scoprendo e-mail cestinate, ordini e-mail entrati cestinati o non

fatti proseguire (teste __________ K__________ p. 3). Il licenziamento dell’attore

era poi stato concretamente deciso dopo che il 2 novembre 2021 quest’ultimo non

aveva ritenuto di presentarsi in ufficio (teste __________ K__________ p. 3).

8.3.1. In

questa sede l’attore ha censurato siccome errati l’accertamento dei fatti

operato dal giudice di prime cure e la sussunzione giuridica che ne era stata

da lui fatta.

Egli

ha sostenuto che i primi sospetti della convenuta di un suo comportamento

scorretto non erano sorti solo il martedì 26 ottobre 2021 ma ben prima. A p. 5

della risposta la stessa convenuta aveva in effetti ammesso che “nel corso

del mese di ottobre 2021, __________ K__________ (…) e gli altri dipendenti

amministrativi di AO 1 hanno iniziato a notare una diminuzione di ordini da parte

dei clienti assegnati a AP 1” e che “il 20 ottobre 2021, M__________ __________

(…), comunicava a __________ K__________ che probabilmente un cliente di AO 1

si era rivolto a C__________ __________, chiedendo come doveva comportarsi”.

In occasione del suo interrogatorio in sede penale __________ K__________ aveva

inoltre dichiarato che “già verso settembre / ottobre, io e i dipendenti

dell’ufficio (__________, mia mamma __________, mio fratello R__________ __________)

abbiamo iniziato a vedere che le ordinazioni registrate erano diminuite.

Abbiamo poi verificato e trovato che erano state fatte ordinazioni stranissime

dalla società C__________. Stranissime nel senso che si trattava praticamente

della fotocopia di ordini fatti dai clienti storici di AO 1” (doc. 3 p. 4),

cioè di quelli attribuiti all’attore (teste R__________ __________ p. 3). L’istruttoria

aveva oltretutto permesso di chiarire che “circa a metà ottobre 2021” __________

K__________ e M__________ __________ si erano sentiti e visti per almeno un “pranzo”

(teste __________ K__________ p. 4) e che in tale occasione il secondo aveva

comunicato al primo che “arrivano ordini di clienti vecchi come il cucù e

nuovi” (teste __________ K__________ p. 4) attribuiti all’attore e che occorreva

trovare una soluzione per quest’ultimo, che poteva essere quella di un trasferimento

del medesimo dalla convenuta a C__________ __________ “per mantenerci i

clienti in casa” (doc. 6). L’esistenza di questa proposta era provata

dall’e-mail 26 ottobre 2021 (doc. 6), con cui M__________ __________ aveva

scritto “te l’ho detto … poi se lo devo assumere io per mantenerci i clienti

in casa, devo vedere”. Si aggiunga che M__________ __________ aveva

dichiarato che “siamo usciti a pranzo e gli ho parlato del problema, nel

senso che AP 1 era spesso da noi e che mi aveva riferito dei problemi di comunicazione.

Sono stato molto franco con __________ K__________: perdere un dipendente come AP

1 non ha senso e gli ho consigliato di mettere le cose a posto … durante il pranzo

ho fatto a K__________ il ragionamento per cui l’importante era di non perdere

i clienti e ho ipotizzato un accordo commerciale fra le nostre società per non

perdere AP 1, nel senso che quest’ultimo avrebbe lavorato per C__________ __________

continuando a vendere i prodotti di AO 1, ovvero C__________ avrebbe acquistato

da AO 1 i prodotti venduti da AP 1” (testimonianza p. 4 seg.).

Il

suo licenziamento in tronco, comunicato ben oltre il termine di riflessione di

due o tre giorni feriali era dunque intempestivo, tanto più che non vi erano ragioni tali

da giustificare un prolungamento del termine di qualche giorno, la convenuta essendo un’azienda familiare ed essendo

già a quel momento seguita un avvocato (doc. 6 e 8).

8.3.2. Contrariamente

a quanto sostenuto dall’attore, è senz’altro a ragione che il giudice di prime

cure ha ritenuto che i primi sospetti di un suo comportamento scorretto fossero

sorti solo il martedì 26 ottobre 2021 e non già in precedenza.

Il

fatto che a p. 5 della risposta la convenuta, confermando sostanzialmente quanto

__________ K__________ aveva dichiarato nel suo interrogatorio in sede penale (“verso

settembre / ottobre”, doc. 3 p. 4), abbia ammesso che “nel corso del

mese di ottobre 2021”

quest’ultimo

e altri suoi dipendenti

“hanno iniziato a notare una diminuzione di ordini da parte dei clienti

assegnati a AP 1” non costituisce evidentemente ancora, in assenza di altri

elementi di sospetto, un indizio concreto di un suo eventuale comportamento

Considerandi

anticontrattuale, la diminuzione degli ordini potendo essere stata causata da

una qualsiasi altra ragione. E nemmeno costituisce un indizio concreto in tal

senso il fatto che sempre a p. 5 della risposta la convenuta abbia poi evidenziato

che “il 20 ottobre 2021” M__________ __________ avesse comunicato a __________

K__________ “che probabilmente un cliente di AO 1 si era rivolto a C__________

__________, chiedendo come doveva comportarsi (doc. 4)”, da quest’ultimo

messaggio e-mail non potendosi evincere che quel cliente potesse eventualmente

essere stato “dirottato” a C__________ __________ da un venditore della convenuta

e in particolare proprio dall’attore.

Il

fatto che in seguito, “in ottobre / novembre 2021” (teste M__________ __________

p. 5) o “circa a metà ottobre 2021, poco prima dei fatti di cui al doc. 6”

(teste __________ K__________ p. 4), M__________ __________ e __________ K__________

si siano sentiti e incontrati almeno per un “pranzo” non è a sua volta

rilevante sul tema. Nessuno dei due ha in effetti confermato che in

quell’occasione il primo aveva informato il secondo che l’attore aveva “girato”

a C__________ __________ dei clienti della convenuta: M__________ __________

aveva riferito solo che “siamo usciti a pranzo e gli ho parlato del

problema, nel senso che AP 1 era spesso da noi e che mi aveva riferito dei

problemi di comunicazione. Sono stato molto franco con __________ K__________:

perdere un dipendente come AP 1 non ha senso e gli ho consigliato di mettere le

cose a posto … durante il pranzo ho fatto a K__________ il ragionamento per cui

l’importante era di non perdere i clienti e ho ipotizzato un accordo

commerciale fra le nostre società per non perdere AP 1, nel senso che quest’ultimo

avrebbe lavorato per C__________ __________ continuando a vendere i prodotti di

AO 1, ovvero C__________ avrebbe acquistato da AO 1 i prodotti venduti da AP 1”

(testimonianza p. 4 seg.); __________ K__________ aveva dichiarato solo che “durante

il pranzo” M__________ __________ “mi ha raccontato della sua visione

del futuro, nel senso che lui sarebbe andato in pensione dalla C__________ __________,

che sarebbe stata ripresa dal figlio. Durante questo incontro non abbiamo

parlato di AP 1, se non una domanda a fine incontro, dove M__________ mi ha chiesto

come andassero le cose tra noi. Io ho risposto che AP 1 non risponde al

telefono e non si presenta in azienda. La questione è finita lì” (testimonianza

p. 4 seg.).

8.3.3

Stando

così le cose, il giudizio pretorile secondo cui il licenziamento immediato

dell’attore, messo in atto dalla convenuta il martedì 2 novembre 2021, dopo che

i primi sospetti di un suo comportamento scorretto erano sorti solo il martedì

26.

ottobre 2021, era tempestivo, resiste alle critiche d’appello.

Nel caso concreto il licenziamento risulta in effetti

essere stato notificato

il quarto giorno lavorativo successivo a quello

i cui erano sorti i primi sospetti di un comportamento anticontrattuale.

Visto

che

il termine di riflessione di due o tre giorni lavorativi inizia a decorrere solo quando vi è

una conoscenza certa delle cause gravi che giustificano il licenziamento (TF 4C.116/2001 del 13 agosto 2001 consid. 3c) e dunque non solo in presenza dei primi sospetti in

tal senso (sorti il 26 ottobre 2021), che oltretutto occorreva ancora chiarire

le circostanze che avrebbero potuto dar luogo alla disdetta immediata (chiarimenti poi effettuati nel fine settimana tra il

30.

ottobre e il 1° novembre 2021) e che in tale ottica l’attore era stato

giustamente convocato per un incontro in azienda (fissato per il 2 novembre

2021), da lui però disertato, la tempistica adottata dalla convenuta non può assolutamente

essere censurata (cfr. per analogia TF 4A_236/2012 del 2 agosto 2012 consid.

2.5).

9.

Il

Pretore aggiunto ha rilevato, in

relazione alle ferie, che il contratto di lavoro tra le parti (doc. E) non

prevedeva pattuizioni particolari ma si limitava, di fatto, a rinviare alle

disposizioni del CO che prevedevano per il lavoratore il diritto a 20 giorni di

vacanza annuali (art. 329a CO). Ciò posto, visto che nel 2021, e meglio dal 1°

gennaio al 2 novembre, l’attore aveva maturato il diritto a 17 giorni di

vacanza, e considerato che dalle tabelle del suo piano vacanze (doc. rich.

III°) risultava che costui nel corso del 2021 aveva beneficiato di 20 giorni di

vacanza e aveva riportato 16 giorni di vacanza dall’anno precedente, ha

concluso che l’attore, per i 13 giorni di vacanza non ancora goduti, poteva

pretendere un importo di fr. 5'180.- lordi (fr. 8'666.66 salario mensile lordo

: 21.75 giorni lavorativi mensili x 13 giorni).

9.1

Per

l’attore, il calcolo delle sue spettanze per vacanze non godute esposto dal

giudice di prime cure sarebbe errato sotto due punti di vista: in primo luogo siccome

non considerava che dalle tabelle del suo piano vacanze (doc. rich. III°)

risultava che egli beneficiava in realtà di 5 settimane di vacanze all’anno,

per cui, avendo maturato dal 1° gennaio al 2 novembre 2021 il diritto a 20

giorni di vacanza, il suo saldo vacanze ammontava a 16 giorni (anziché a 13

giorni); e in secondo luogo in quanto non teneva conto che i giorni lavorativi

mensili erano in realtà 21.65 (anziché 21.75). Per i 16 giorni di vacanza non

ancora goduti, egli ha pertanto ribadito di poter pretendere un importo di fr. 5'394.70

netti (fr. 7'299.70 salario mensile netto : 21.65 giorni lavorativi mensili x 16

giorni).

9.2

La

censura dell’attore è parzialmente fondata.

Egli

ha ragione laddove ha evidenziato che al momento del suo licenziamento in

tronco il suo saldo vacanze ammontava a 16 giorni. Da una parte a p. 20 della

risposta la convenuta, confrontata con la (sufficiente) allegazione in tal

senso formulata dall’attore a p. 6 della petizione, si era in effetti limitata a

opporre una contestazione generica, con ciò del tutto insufficiente (TF 4A_261/2022

dell’8 giugno 2023 consid. 4.3.3, 4A_250/2022 del 3 ottobre 2023 consid. 5.2). Dall’altra

la correttezza del saldo vacanze da lui rivendicato era comunque stata

dimostrata dalle tabelle del suo piano vacanze (doc. rich. III°), dalle quali

risultava che egli beneficiava in realtà di 5 settimane (“5 sett.”) di

vacanza all’anno (sicché dal 1° gennaio al 2 novembre 2021 aveva maturato 20

giorni di vacanza), che al 31 dicembre 2020 il suo saldo vacanze ammontava a 16

giorni (“16 gg.”) e che nel corso del 2021 aveva usufruito di 20 giorni (“4

+ 4 + 8 + 4”) di vacanza.

Egli

non può invece essere seguito laddove ha sostenuto che i giorni lavorativi

mensili erano in realtà solo 21.65 (5 giorni settimanali x 4.33 settimane al

mese), la dottrina e la giurisprudenza avendo chiarito che i giorni mensili

lavorativi in una settimana lavorativa di 5 giorni sono proprio 21.75 (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de

travail - Code annoté, 2ª ed., n. 1.5 ad art. 329d CO; TF 4C.173/2004 del 7

settembre 2004 consid. 5.2.2, 4C.84/2005 del 16 giugno 2005 consid. 7.3).

Per i 16 giorni

di vacanza non ancora goduti, egli,

avendo insistito per una sua retribuzione al netto degli oneri sociali, ha quindi diritto a un importo di fr. 5'369.89 (fr. 7'299.70

salario mensile netto : 21.75 giorni lavorativi mensili x 16 giorni).

10.

Il

Pretore aggiunto ha ritenuto che l’attore non avesse diritto al pagamento del salario del

mese di ottobre 2021. A suo giudizio, nel caso in esame la convenuta aveva

provato la violazione dell’obbligo di diligenza e fedeltà da parte dell’attore

nel corso di quel mese e quest’ultimo non aveva dal canto suo provato di aver

correttamente e compiutamente eseguito la prestazione lavorativa che gli

incombeva.

10.1

In

questa sede l’attore ha censurato la conclusione pretorile, rilevando da un

lato di aver fornito fino al 31 ottobre 2021 la sua prestazione lavorativa,

tanto che aveva ricevuto e inoltrato ordini alla convenuta (doc. 22 p. 2, 39 p.

9.

seg. e 48), e osservando dall’altro che dall’istruttoria non era emersa quella

sistematicità necessaria a fondare un qualsivoglia rapporto di lavoro tra lui e

C__________ __________ o comunque ad azzerare completamente l’attività da lui

svolta per la convenuta nel mese di ottobre 2021.

10.2

L’assunto

pretorile, fondato su un obiter dictum contenuto in una decisione di

questa Camera (II CCA 26 settembre 2013 inc. n. 12.2013.80, riferito a un

contributo dottrinale di Piotet,

Commentaire Romand, 2ª ed., n. 52 ad art. 8 CC), secondo cui la prova dell’esecuzione conforme alle condizioni

previste nel contratto di lavoro spetta al debitore solo se il creditore rende

verosimile una violazione di un obbligo contrattuale o di una esecuzione

incompleta, non risulta in realtà

pertinente.

Come

giustamente rilevato dall’attore, stante l’esistenza di un contratto di lavoro

ancora valido, il suo salario del mese di ottobre 2021 era di principio dovuto

e avrebbe potuto essere trattenuto dalla controparte solo nel caso in cui egli

non avesse in sostanza svolto alcuna attività lavorativa a suo favore, ciò che

non si è però verificato, visto e considerato che, per stessa ammissione della

convenuta, nel corso del mese di ottobre 2021 era stata notata solo “una

diminuzione di ordini da parte dei clienti assegnati a AP 1” (cfr. risposta

p. 5), il quale continuava dunque a gestirne correttamente un’altra parte (cfr.

pure risposta p. 4, in cui è stato indicato che l’attore dall’estate 2021 “sembrava

adempiere ai propri obblighi lavorativi. AP 1 inviava infatti le comande (in

realtà solo alcune, come in seguito emerso) dei clienti alla propria datrice di

lavoro”).

Il

fatto che in quel mese l’attore possa aver agito parzialmente in violazione dei

suoi obblighi di fedeltà e diligenza, specie per quanto riguardava C__________ __________,

non fa dunque venir meno il suo diritto al pagamento del salario, pari a fr.

7'299.70 netti.

11.

Il

Pretore aggiunto ha stabilito che dalle pretese dell’attore dovevano essere dedotti, oltre al controvalore

dell’iPhone e dell’iPad aziendali (fr. 1'949.14) da lui non restituiti alla

convenuta, anche gli incassi di due fatture da lui trattenuti (fr. 850.-). Per

quanto è qui d’interesse, il fatto che l’attore avesse indebitamente trattenuto

per sé gli incassi in contanti di due fatture per la somma complessiva di fr.

850.- era stato a suo dire dimostrato da S__________ __________ e A__________ __________,

sentiti in qualità di testi in sede penale (tutti nel plico doc. rich. IV°).

11.1

In

questa sede l’attore ha contestato che gli incassi in contanti che egli avrebbe

indebitamente trattenuto per sé potessero essere posti in compensazione

dell’importo riconosciuto in suo favore, rilevando dapprima che “tale posta

di danno, fatta valere dall’appellata unicamente in sede di duplica, è

assolutamente contestata dal signor AP 1 sin dal procedimento penale, tuttora

in attesa di approdare sui banchi della Pretura penale, per cui vige la

presunzione di innocenza” e aggiungendo poi che “nello specifico, valga

il seguente ragionamento da lui espresso in sede di interrogatorio penale: «è impossibile

che AO 1 non abbia ricevuto i soldi. I soldi li ho incassati io e sono sicuro

di averli riversati a AO 1 …. Quando prendo i soldi in contanti, sia io che il

cliente firmiamo la ricevuta e io indico la data in cui vengono incassati. La

ricevuta è fatta in due copie, la copia la tengo io e l’originale va al cliente.

In seguito porto i soldi in azienda ma non ricevo nessuna ricevuta di scarico» (doc.

25.

p. 10 righe 1-14). Ora, possibile che AP 1 abbia consegnato alla sua ex

datrice di lavoro il documento riportante la sua firma, attestante la ricevuta

dei predetti importi, ma non gli importi medesimi?” (appello p. 16).

11.2

La censura è

irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), in quanto l’attore,

che non può lamentarsi del fatto che la controparte abbia formulato questa contropretesa

solo in sede di duplica (DTF 144 III 17 consid. 2.2), non si è confrontato

criticamente con l’assunto pretorile, secondo cui il fatto che egli avesse

indebitamente trattenuto per sé gli incassi in contanti di due fatture per la

somma complessiva di fr. 850.- era stato dimostrato dalle testimonianze rese da

S__________ __________ e A__________ __________ in sede penale (entrambe nel

plico doc. rich. IV°).

Per il resto, si osserva

che il semplice richiamo alla presunzione di innocenza a suo favore e la mera

esposizione del ragionamento da lui formulato in sede penale, che per altro si

conclude con un interrogativo, sono lungi dal far ritenere errata la

conclusione a cui era giunto il giudice di prime cure.

12.

Nella

decisione qui impugnata il Pretore aggiunto ha rigettato l’opposizione al PE

non solo per il capitale che a suo giudizio era dovuto (come richiesto

dall’attore), ma anche per gli interessi.

Avendo

tuttavia l’attore (che è patrocinato da un avvocato) insistito, nel suo petitum

d’appello, di voler ottenere il rigetto dell’opposizione unicamente per il

capitale ma non anche per gli interessi, il giudizio pretorile, su questo

punto, può senz’altro essere riformato come da lui auspicato.

13.

Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello

dell’attore, che la petizione dev’essere ammessa per fr. 9'870.45 netti (fr. 7'299.70

per lo stipendio di ottobre 2021 + fr. 5'369.89 per i 16 giorni di vacanza non

goduti ./. fr. 850.- per gli incassi di due fatture da lui trattenuti ./. fr.

1'949.14 per l’iPhone e l’iPad aziendali da lui non restituiti), con versamento

degli usuali oneri sociali sullo stipendio e sui giorni di vacanza non goduti -

come rivendicato a ragione dall’attore (cfr. ad esempio Donatiello, Commentaire Romand, 3ª ed., n. 12 ad

art. 337c CO) - oltre interessi ed accessori.

Le spese giudiziarie di entrambe

le sedi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che quelle della

procedura di secondo grado sono state calcolate sulla base del valore qui

ancora litigioso di

fr. 26'094.46.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello 8 marzo 2024 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

decisione 13 febbraio 2024 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio sud è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta.

1.1

AO 1 è condannata a

pagare a AP 1 fr. 9'870.45 (con versamento degli usuali oneri

sociali su fr. 12'669.59) oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2022.

1.2

L’opposizione interposta

al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente

alla somma di fr. 9'870.45.

2. La tassa di

giustizia di fr. 6'000.- e le spese di fr. 1’000.-, oltre alle spese della

conciliazione di fr. 700.-, sono poste per 1/5 a carico della convenuta e per

la rimanenza (cioè per 4/5) a carico dell’attore, che verserà alla controparte

fr. 4'500.- per ripetibili.

II. Le spese processuali di fr. 3’500.- sono poste per 2/7

a carico dell’appellata e per 5/7 a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 2'500.- per ripetibili d’appello.

III. Notificazione:

- ;

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

lett. a e 100 cpv. 1 LTF).