Lexipedia

Decisione

12.2024.4

Sfratto

29 febbraio 2024Italiano3 min

12.2024.4

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2024.4

Lugano

29 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

segretario

di Camera:

Bettoni

visto

l'appello 5 gennaio 2024 presentato da

AP

1

contro

la

Decisione 22 dicembre 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,

nella causa SO.2023.5814 promossa con istanza di sfratto 6 dicembre 2023 nei

suoi confronti da

AO

1

rappr. da: RA 1

esaminati

gli atti,

ritenuto

in

fatto e in diritto:

che con Decisione 22 dicembre 2023 il Pretore ha

accolto l’istanza 6 dicembre 2023 di AO 1 chiedente lo sfratto di AP 1 e fatto

ordine a quest’ultimo di liberare entro il 15 gennaio 2024 l’appartamento

occupato nello stabile sito in via G__________ a C__________;

che contro la predetta decisione AP 1 ha presentato un

atto di appello in data 5 gennaio 2024 chiedendo unicamente che lo sfratto

venisse posticipato al 31 gennaio 2024;

che l’appellante è stato invitato l’8 gennaio 2024 a

versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI-

l’importo di fr. 100.- entro il 24 gennaio 2024 in garanzia delle spese

processuali presumibili;

che l’importo non è stato pagato entro il termine

assegnato e il 6 febbraio 2024 all’appellante è stato assegnato un secondo e

ultimo termine scadente al 21 febbraio 2024 per versare l’anticipo di fr.

100.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe

entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;

che sia l’invito 8 gennaio 2024 sia la diffida 6 febbraio

2024 sono stati spediti con invio raccomandato e nessun pagamento è intervenuto

entro il 21 febbraio 2024;

che in tali circostanze la Camera non può entrare nel

merito dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;

che in ogni modo l’appello, anche volendo prescindere

dalla sua ricevibilità, andrebbe dichiarato privo d’oggetto, il termine

richiesto dall’appellante per liberare l’ente locato (31 gennaio 2024) essendo

ormai trascorso;

che l’avvenuta liberazione dell’ente locato è stata

peraltro confermata dalla locatrice con scritto 13 febbraio 2024;

che le spese processuali vanno a carico di chi le ha

provocate, mentre non si giustifica di attribuire indennità alla controparte,

la quale non è stata chiamata a presentare osservazioni.

Per

questi motivi

decreta

1. L'appello 5 gennaio

2024 diAP 1, V__________ è innammissibile per mancato versamento

dell'anticipo.

Considerandi

2.

Le spese processuali per

complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario di Camera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).