12.2024.4
Sfratto
29 febbraio 2024Italiano3 min
12.2024.4
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2024.4
Lugano
29 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
segretario
di Camera:
Bettoni
visto
l'appello 5 gennaio 2024 presentato da
AP
1
contro
la
Decisione 22 dicembre 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,
nella causa SO.2023.5814 promossa con istanza di sfratto 6 dicembre 2023 nei
suoi confronti da
AO
1
rappr. da: RA 1
esaminati
gli atti,
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che con Decisione 22 dicembre 2023 il Pretore ha
accolto l’istanza 6 dicembre 2023 di AO 1 chiedente lo sfratto di AP 1 e fatto
ordine a quest’ultimo di liberare entro il 15 gennaio 2024 l’appartamento
occupato nello stabile sito in via G__________ a C__________;
che contro la predetta decisione AP 1 ha presentato un
atto di appello in data 5 gennaio 2024 chiedendo unicamente che lo sfratto
venisse posticipato al 31 gennaio 2024;
che l’appellante è stato invitato l’8 gennaio 2024 a
versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI-
l’importo di fr. 100.- entro il 24 gennaio 2024 in garanzia delle spese
processuali presumibili;
che l’importo non è stato pagato entro il termine
assegnato e il 6 febbraio 2024 all’appellante è stato assegnato un secondo e
ultimo termine scadente al 21 febbraio 2024 per versare l’anticipo di fr.
100.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe
entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;
che sia l’invito 8 gennaio 2024 sia la diffida 6 febbraio
2024 sono stati spediti con invio raccomandato e nessun pagamento è intervenuto
entro il 21 febbraio 2024;
che in tali circostanze la Camera non può entrare nel
merito dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;
che in ogni modo l’appello, anche volendo prescindere
dalla sua ricevibilità, andrebbe dichiarato privo d’oggetto, il termine
richiesto dall’appellante per liberare l’ente locato (31 gennaio 2024) essendo
ormai trascorso;
che l’avvenuta liberazione dell’ente locato è stata
peraltro confermata dalla locatrice con scritto 13 febbraio 2024;
che le spese processuali vanno a carico di chi le ha
provocate, mentre non si giustifica di attribuire indennità alla controparte,
la quale non è stata chiamata a presentare osservazioni.
Per
questi motivi
decreta
1. L'appello 5 gennaio
2024 diAP 1, V__________ è innammissibile per mancato versamento
dell'anticipo.
Considerandi
2.
Le spese processuali per
complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario di Camera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).