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Decisione

12.2024.40

Scioglimento di una Sagl per lacune organizzative, assente gerenza; appello tardivo, istanza di restituzione del termine tardiva

11 giugno 2024Italiano9 min

Camera il documento mancante atto a dimostrarlo, ciò non gioverebbe all’appellante

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.40

Lugano

11 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente

cancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. SO.2024.8 della Pretura del Distretto di

Blenio promossa a seguito della notificazione 8 gennaio 2024 dell’Ufficio del

registro di commercio, Biasca, nei confronti di

AP

1

chiedente l’adozione delle

misure necessarie nei confronti della società, priva di gerenza;

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 5

marzo 2024, ha pronunciato lo scioglimento della società, ordinandone la messa

in liquidazione secondo le prescrizioni

applicabili al fallimento;

insorgente __________ B__________ (per conto della

società) con istanza di restituzione

del termine e appello del 9 aprile 2024, con cui ha chiesto di reintegrarlo nel

termine per proporre appello e di annullare lo scioglimento della società,

indicando eventualmente un termine entro il quale regolarizzare la figura del

gerente;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

Costatata una lacuna

organizzativa della società AP 1, __________, priva della gerenza a seguito

della cancellazione del suo gerente unico __________ R__________ nel settembre

2023 (art. 809 CO), l'Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: “URC”)

l’ha diffidata, tramite raccomandata 5 ottobre 2023, recapitata il 13 ottobre

2023, a ripristinare la situazione legale e a notificare la pertinente

iscrizione entro il termine di 30 giorni, menzionando le prescrizioni

determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione (art.

939 CO).

2.

Scaduto infruttuosamente il

termine, con notifica 8 gennaio 2024 l’URC ha deferito il caso al giudice, come

previsto dall’art. 939 cpv. 2 CO.

3.

Il 15 gennaio 2024 il Pretore ha

assegnato alla AP 1 un ultimo termine scadente il 28 febbraio 2024 per

ripristinare la situazione legale e darne tempestiva comunicazione scritta alla

Pretura o per presentare osservazioni, con l’avvertenza che scaduto

infruttuosamente tale termine avrebbe sancito il suo scioglimento e la sua messa

in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, ponendo a

suo carico una tassa di giustizia di fr. 50.-. La raccomandata non è stata

ritirata, sicché il giudice ha rinnovato la diffida con pubblicazione __________

2024 sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino (FUCT).

4.

Preso atto dell’inazione della

società, con decisione __________ 2024 (pubblicata sul FUCT il giorno

successivo) il Pretore ne ha pronunciato lo scioglimento e la messa in

liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, ponendo a suo

carico una tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese procedurali.

5.

Il 9 aprile 2024 __________ B__________,

in qualità di unico socio della AP 1 in liquidazione con diritto di firma

individuale, ha presentato un’istanza di reintegrazione dei termini e appello

nel merito. Benché non esplicitamente indicato, il suo contenuto e gli scritti

ulteriori lasciano intendere che egli non abbia presentato le sue richieste a

titolo personale, bensì in nome e per conto della società, che verrà pertanto

trattata quale parte istante/appellante.

6.

Con il citato atto, __________

B__________ ha rilevato di non essere venuto a conoscenza della procedura,

malgrado la regolarità formale di tutte le comunicazioni e delle notifiche

inviate, a causa di un’inadempienza di __________ R__________, il quale pur

avendo, oltre all’oramai interrotto incarico di gerente, anche altri doveri

quali il collocamento della sede sociale presso il suo ufficio e il ritiro

della corrispondenza, aveva omesso di reagire ai solleciti delle varie autorità

e di informarlo sulla situazione irregolare creatasi. Ha pure aggiunto di avere

nel frattempo già intrapreso un’azione di responsabilità nei confronti di

quest’ultimo per il danno creato alla società (priva di debiti e fino a quel

momento operativa) e di avere individuato una persona (__________ __________ Fe__________)

disposta ad assumerne la gerenza e sanare così la lacuna organizzativa (cfr.

dichiarazione annessa al gravame). Ha inoltre sottolineato che egli, fra

febbraio e marzo 2024, è stato ricoverato per 45 giorni a causa di una grave

patologia, subendo due interventi chirurgici e venendo dimesso solo il 25 marzo

2024 (come evincibile da un documento denominato “all. 5”). __________ B__________

ha pertanto chiesto preliminarmente la restituzione del termine per presentare

appello, e nel merito la revoca dello scioglimento della AP 1 e l’eventuale

assegnazione di un termine entro il quale regolarizzare la figura del gerente.

7.

Con scritto 17 aprile 2024 __________

B__________ ha comunicato a questa Camera di eleggere quale recapito societario,

per l’invio di comunicazioni attinenti alla presente procedura, lo Studio

legale del notaio avv. G____ B_____. Con un’e-mail del 18 aprile 2024 egli ha

altresì prodotto uno scambio di corrispondenza, pure via e-mail, fra lui e

l’URC, ove egli chiedeva di poter regolarizzare la situazione iscrivendo il

nuovo gerente, e l’URC comunicava di non poter cancellare l’iscrizione dello

scioglimento a fronte del passaggio in giudicato della decisione pretorile e in

assenza di un’indicazione contraria da parte del giudice competente.

8.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che le decisioni finali di prima istanza sono impugnabili mediante

appello, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nell’ambito della procedura sommaria (art. 250 lett. c CPC),

il termine di impugnazione è di 10 giorni dalla notifica del giudizio impugnato

(art. 314 cpv. 1 CPC), e le regole sulla sospensione dei termini durante le

ferie giudiziarie non trovano applicazione (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC). In

caso di mancato rispetto del termine, una parte può chiedere al giudice di

concederle un termine suppletorio o di fissarne uno nuovo, se rende verosimile di

non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura (art. 148

cpv. 1 CPC). La domanda deve però essere presentata entro dieci giorni dalla

cessazione del motivo dell’inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC).

9.

Con l’appello possono essere

censurati l’errata applicazione del diritto oppure l’errato accertamento dei

fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di

diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC). L’appellante

deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché

sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. E meglio, egli deve

indicare perché la decisione dovrebbe essere ritenuta errata per quanto

riguarda i fatti accertati oppure per le conclusioni giuridiche tratte da essi.

Fatti

10.

Nel caso concreto, __________

B__________ non contesta, e anzi riconosce, che tutti gli atti procedurali qui

in discussione sono stati regolarmente e validamente notificati. Egli sostiene

che l’inosservanza del termine di 10 giorni per presentare appello avverso la

decisione pretorile 5 marzo 2024 (ampiamente scaduto) sia dovuta a

un’ospedalizzazione comprovata da un documento (all. 5) che però non è stato

annesso al gravame. Comunque sia, anche volendo far affidamento sull’asserzione

secondo cui il suo impedimento è cessato il 25 marzo 2024 (giorno di dimissione

dall’ospedale) o invitare __________ B__________ a far pervenire a questa

Camera il documento mancante atto a dimostrarlo, ciò non gioverebbe all’appellante

dal momento che la richiesta di restituzione del termine, presentata solo in

data 9 aprile 2024, non è rispettosa del summenzionato termine di 10 giorni

stabilito dall’art. 148 cpv. 2 CPC e non può pertanto in ogni caso essere presa

in considerazione. L’appello qui in esame deve conseguentemente essere

dichiarato tardivo e irricevibile. Va comunque sia sottolineato che esso non

evidenzia un errato accertamento dei fatti o un’errata applicazione del diritto

da parte delle autorità preposte (art. 310 CPC), che l’agire dell’URC è stato conforme

Considerandi

agli art. 152 e 152a ORC e 939 cpv. 1 e 2 CO, che la decisione di scioglimento

emanata dal Pretore è del tutto giustificata in quanto ossequiosa dei dettami

degli art. 731b, 819 e 939 cpv. 2 CO (a fronte della lacuna costatata e in

assenza di tempestive reazioni da parte della società), come pure che

un’eventuale azione di responsabilità nei confronti di __________ R__________

esula dall’oggetto della presente procedura e potrà se del caso essere fatta

valere nelle debite sedi.

11.

Tutti questi motivi conducono

a dichiarare l’appello irricevibile e a confermare la decisione di prima

istanza.

12.

Le spese processuali di

secondo grado, in assenza di migliori indicazioni, vanno calcolate sulla base

di un valore litigioso di fr. 20’000.-, pari al capitale sociale della società

risultante a registro di commercio (STF 4A_222/2022 del 19 agosto 2022 consid.

6.2.4, 4A_387/2020 del 17 settembre 2020 consid. 1.2) e seguono la soccombenza

(art. 106 CPC). Non si assegnano ripetibili.

13.

Essendo la presente causa

trattata nella procedura sommaria e terminando con un giudizio di

inammissibilità, quest’ultimo può essere emanato da questa Camera nella

composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 2 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati, per le spese,

l’art. 106 CPC nonché la LTG,

decide:

1. L’istanza di restituzione del termine

presentata da AP 1 il 9 aprile 2024 è irricevibile.

2. L’appello 9 aprile 2024 di AP 1 è irricevibile.

3. Le spese processuali d’appello di fr. 200.-, già anticipate da AP

1, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

4. Notificazione:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio, e all’Ufficio fallimenti di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).