12.2024.40
Scioglimento di una Sagl per lacune organizzative, assente gerenza; appello tardivo, istanza di restituzione del termine tardiva
11 giugno 2024Italiano9 min
Camera il documento mancante atto a dimostrarlo, ciò non gioverebbe all’appellante
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Incarto n.
12.2024.40
Lugano
11 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente
cancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2024.8 della Pretura del Distretto di
Blenio promossa a seguito della notificazione 8 gennaio 2024 dell’Ufficio del
registro di commercio, Biasca, nei confronti di
AP
1
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della società, priva di gerenza;
nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 5
marzo 2024, ha pronunciato lo scioglimento della società, ordinandone la messa
in liquidazione secondo le prescrizioni
applicabili al fallimento;
insorgente __________ B__________ (per conto della
società) con istanza di restituzione
del termine e appello del 9 aprile 2024, con cui ha chiesto di reintegrarlo nel
termine per proporre appello e di annullare lo scioglimento della società,
indicando eventualmente un termine entro il quale regolarizzare la figura del
gerente;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
1.
Costatata una lacuna
organizzativa della società AP 1, __________, priva della gerenza a seguito
della cancellazione del suo gerente unico __________ R__________ nel settembre
2023 (art. 809 CO), l'Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: “URC”)
l’ha diffidata, tramite raccomandata 5 ottobre 2023, recapitata il 13 ottobre
2023, a ripristinare la situazione legale e a notificare la pertinente
iscrizione entro il termine di 30 giorni, menzionando le prescrizioni
determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione (art.
939 CO).
2.
Scaduto infruttuosamente il
termine, con notifica 8 gennaio 2024 l’URC ha deferito il caso al giudice, come
previsto dall’art. 939 cpv. 2 CO.
3.
Il 15 gennaio 2024 il Pretore ha
assegnato alla AP 1 un ultimo termine scadente il 28 febbraio 2024 per
ripristinare la situazione legale e darne tempestiva comunicazione scritta alla
Pretura o per presentare osservazioni, con l’avvertenza che scaduto
infruttuosamente tale termine avrebbe sancito il suo scioglimento e la sua messa
in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, ponendo a
suo carico una tassa di giustizia di fr. 50.-. La raccomandata non è stata
ritirata, sicché il giudice ha rinnovato la diffida con pubblicazione __________
2024 sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino (FUCT).
4.
Preso atto dell’inazione della
società, con decisione __________ 2024 (pubblicata sul FUCT il giorno
successivo) il Pretore ne ha pronunciato lo scioglimento e la messa in
liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, ponendo a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese procedurali.
5.
Il 9 aprile 2024 __________ B__________,
in qualità di unico socio della AP 1 in liquidazione con diritto di firma
individuale, ha presentato un’istanza di reintegrazione dei termini e appello
nel merito. Benché non esplicitamente indicato, il suo contenuto e gli scritti
ulteriori lasciano intendere che egli non abbia presentato le sue richieste a
titolo personale, bensì in nome e per conto della società, che verrà pertanto
trattata quale parte istante/appellante.
6.
Con il citato atto, __________
B__________ ha rilevato di non essere venuto a conoscenza della procedura,
malgrado la regolarità formale di tutte le comunicazioni e delle notifiche
inviate, a causa di un’inadempienza di __________ R__________, il quale pur
avendo, oltre all’oramai interrotto incarico di gerente, anche altri doveri
quali il collocamento della sede sociale presso il suo ufficio e il ritiro
della corrispondenza, aveva omesso di reagire ai solleciti delle varie autorità
e di informarlo sulla situazione irregolare creatasi. Ha pure aggiunto di avere
nel frattempo già intrapreso un’azione di responsabilità nei confronti di
quest’ultimo per il danno creato alla società (priva di debiti e fino a quel
momento operativa) e di avere individuato una persona (__________ __________ Fe__________)
disposta ad assumerne la gerenza e sanare così la lacuna organizzativa (cfr.
dichiarazione annessa al gravame). Ha inoltre sottolineato che egli, fra
febbraio e marzo 2024, è stato ricoverato per 45 giorni a causa di una grave
patologia, subendo due interventi chirurgici e venendo dimesso solo il 25 marzo
2024 (come evincibile da un documento denominato “all. 5”). __________ B__________
ha pertanto chiesto preliminarmente la restituzione del termine per presentare
appello, e nel merito la revoca dello scioglimento della AP 1 e l’eventuale
assegnazione di un termine entro il quale regolarizzare la figura del gerente.
7.
Con scritto 17 aprile 2024 __________
B__________ ha comunicato a questa Camera di eleggere quale recapito societario,
per l’invio di comunicazioni attinenti alla presente procedura, lo Studio
legale del notaio avv. G____ B_____. Con un’e-mail del 18 aprile 2024 egli ha
altresì prodotto uno scambio di corrispondenza, pure via e-mail, fra lui e
l’URC, ove egli chiedeva di poter regolarizzare la situazione iscrivendo il
nuovo gerente, e l’URC comunicava di non poter cancellare l’iscrizione dello
scioglimento a fronte del passaggio in giudicato della decisione pretorile e in
assenza di un’indicazione contraria da parte del giudice competente.
8.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che le decisioni finali di prima istanza sono impugnabili mediante
appello, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nell’ambito della procedura sommaria (art. 250 lett. c CPC),
il termine di impugnazione è di 10 giorni dalla notifica del giudizio impugnato
(art. 314 cpv. 1 CPC), e le regole sulla sospensione dei termini durante le
ferie giudiziarie non trovano applicazione (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC). In
caso di mancato rispetto del termine, una parte può chiedere al giudice di
concederle un termine suppletorio o di fissarne uno nuovo, se rende verosimile di
non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura (art. 148
cpv. 1 CPC). La domanda deve però essere presentata entro dieci giorni dalla
cessazione del motivo dell’inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC).
9.
Con l’appello possono essere
censurati l’errata applicazione del diritto oppure l’errato accertamento dei
fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di
diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC). L’appellante
deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché
sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. E meglio, egli deve
indicare perché la decisione dovrebbe essere ritenuta errata per quanto
riguarda i fatti accertati oppure per le conclusioni giuridiche tratte da essi.
Fatti
10.
Nel caso concreto, __________
B__________ non contesta, e anzi riconosce, che tutti gli atti procedurali qui
in discussione sono stati regolarmente e validamente notificati. Egli sostiene
che l’inosservanza del termine di 10 giorni per presentare appello avverso la
decisione pretorile 5 marzo 2024 (ampiamente scaduto) sia dovuta a
un’ospedalizzazione comprovata da un documento (all. 5) che però non è stato
annesso al gravame. Comunque sia, anche volendo far affidamento sull’asserzione
secondo cui il suo impedimento è cessato il 25 marzo 2024 (giorno di dimissione
dall’ospedale) o invitare __________ B__________ a far pervenire a questa
Camera il documento mancante atto a dimostrarlo, ciò non gioverebbe all’appellante
dal momento che la richiesta di restituzione del termine, presentata solo in
data 9 aprile 2024, non è rispettosa del summenzionato termine di 10 giorni
stabilito dall’art. 148 cpv. 2 CPC e non può pertanto in ogni caso essere presa
in considerazione. L’appello qui in esame deve conseguentemente essere
dichiarato tardivo e irricevibile. Va comunque sia sottolineato che esso non
evidenzia un errato accertamento dei fatti o un’errata applicazione del diritto
da parte delle autorità preposte (art. 310 CPC), che l’agire dell’URC è stato conforme
Considerandi
agli art. 152 e 152a ORC e 939 cpv. 1 e 2 CO, che la decisione di scioglimento
emanata dal Pretore è del tutto giustificata in quanto ossequiosa dei dettami
degli art. 731b, 819 e 939 cpv. 2 CO (a fronte della lacuna costatata e in
assenza di tempestive reazioni da parte della società), come pure che
un’eventuale azione di responsabilità nei confronti di __________ R__________
esula dall’oggetto della presente procedura e potrà se del caso essere fatta
valere nelle debite sedi.
11.
Tutti questi motivi conducono
a dichiarare l’appello irricevibile e a confermare la decisione di prima
istanza.
12.
Le spese processuali di
secondo grado, in assenza di migliori indicazioni, vanno calcolate sulla base
di un valore litigioso di fr. 20’000.-, pari al capitale sociale della società
risultante a registro di commercio (STF 4A_222/2022 del 19 agosto 2022 consid.
6.2.4, 4A_387/2020 del 17 settembre 2020 consid. 1.2) e seguono la soccombenza
(art. 106 CPC). Non si assegnano ripetibili.
13.
Essendo la presente causa
trattata nella procedura sommaria e terminando con un giudizio di
inammissibilità, quest’ultimo può essere emanato da questa Camera nella
composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 2 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati, per le spese,
l’art. 106 CPC nonché la LTG,
decide:
1. L’istanza di restituzione del termine
presentata da AP 1 il 9 aprile 2024 è irricevibile.
2. L’appello 9 aprile 2024 di AP 1 è irricevibile.
3. Le spese processuali d’appello di fr. 200.-, già anticipate da AP
1, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
4. Notificazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio, e all’Ufficio fallimenti di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).