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Decisione

12.2024.44

Contratto di lavoro, ricorso contro lodo arbitrale; validità della disdetta, rappresentanza della datrice di lavoro, ratifica a posteriori

3 settembre 2024Italiano24 min

direttore amministrativo della Fondazione, S______ H______, ha significato a CO1

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.44

Lugano

3 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire sul ricorso 17 aprile 2024 della

RI1, I______

patrocinata dall’avv. PA1,

A______

contro

il lodo arbitrale 1° marzo 2024 della Commissione speciale di ricorso ai

sensi dell’art. 52 del Contratto collettivo di lavoro per il personale

occupato presso le Case per anziani del Canton Ticino (CCL-ROCA) del 1°

gennaio 2022, nella vertenza avviata nei suoi confronti da

CO1, Li______

patrocinata dall’avv. PA2, As______

chiedente di accertare la nullità della disdetta del contratto

di lavoro trasmessale in data 14 marzo 2023;

letto il lodo arbitrale ed esaminato il relativo

incarto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Il 1° aprile 2021 CO1 è stata

assunta alle dipendenze della RI1 (qui di seguito anche solo “Fondazione”), in

qualità di addetta al triage COVID e di ausiliaria di cura al 100%. Il rapporto

di lavoro sottostava al Contratto

collettivo di lavoro per il personale occupato presso le Case per anziani ed

altri enti del Canton Ticino (“CCL ROCA” o anche solo “CCL”) ed è stato più

volte rinnovato. Lo stipendio mensile netto nel mese di maggio 2023 ammontava a

fr. 4'677.-.

B.

In data 14 marzo 2023 il

direttore amministrativo della Fondazione, S______ H______, ha significato a CO1

la disdetta del contratto di lavoro con effetto al 30 giugno 2023 in

applicazione degli art. 6 cpv. 1 e 8 lett. a CCL

C.

Con ricorso 13 aprile 2023 CO1

ha adito la Commissione paritetica cantonale delle case per anziani (CPC), in

applicazione dell’art. 51 CCL, onde contestare l’efficacia della disdetta,

ritenendola invalida per vizio di forma in quanto S______ H______, come da

iscrizione nel Registro di commercio (RC), disponeva unicamente di un diritto

di firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente della

Fondazione, che però non avevano sottoscritto l’atto.

D.

Con osservazioni del 26 aprile

2023 la Fondazione, per il tramite del suo presidente e vice-presidente, ha

contestato l’esistenza di un vizio di forma della disdetta, rilevando che il suo

direttore amministrativo disponeva di un proprio mansionario (ivi annesso) e

che con esso gli era stato assegnato il compito di gestire i rapporti

contrattuali relativi ai collaboratori, ciò che comprendeva la delega a

sottoscrivere, fra le altre cose, anche i contratti di lavoro, compresi quelli

con CO1 (che nessuno ha mai contestato) e le lettere di disdetta.

E.

Con replica del 3 maggio 2023 CO1

ha contestato la posizione avversa, rilevando in particolare che il suo

contratto di lavoro era perfettamente valido e che a suo modo di vedere il

mansionario non conteneva alcuna delega di un diritto di firma individuale né

rispettava la forma necessaria per conferirlo, in quanto avrebbe dovuto essere

formalizzato mediante sottoscrizione da parte del presidente o del

vice-presidente e di un altro membro del Consiglio di Fondazione.

F.

Con decisione 26 giugno 2023 la Commissione paritetica ha respinto integralmente il ricorso 13 aprile 2023

di CO1, ritenendo che il direttore S______ H______ potesse singolarmente rappresentare

la Fondazione nella gestione del personale e dei rapporti di lavoro alla luce

dell’attribuzione di competenza contenuta nel suo mansionario e che la Fondazione

avesse in ogni caso ratificato il suo agire (ovvero la notifica della

disdetta).

G.

Con ricorso 25 luglio

2023 CO1 ha avversato tale decisione innanzi alla Commissione speciale di ricorso

ai sensi dell’art. 52 CCL, chiedendo di accertare l’invalidità della disdetta.

H.

Con osservazioni 20

settembre 2023 la RI1 si è riconfermata nelle sue posizioni, ribadendo la

validità della disdetta.

I.

Con replica 28

settembre 2023 CO1 ha in particolare ribadito che il mansionario difetterebbe

dei requisiti statutari necessari alla sua validità stabiliti agli art. 4 e 5

dello Statuto di Fondazione (assente verbalizzazione di un’eventuale decisione

di delega da parte del Consiglio di Fondazione e irregolare sottoscrizione) e

che comunque un diritto di rappresentanza individuale sarebbe contrario allo

Statuto stesso.

J.

La Fondazione non ha

presentato una duplica. In occasione dell’udienza di discussione del 29 gennaio

2024, le parti si sono riconfermate nelle proprie tesi contrapposte.

K.

Con decisione 1° marzo 2024 la

Commissione speciale ha accolto il ricorso, dichiarando non valida e inefficace

la disdetta del rapporto di lavoro 14 marzo 2023, senza prelevare tasse o

spese.

L.

Con ricorso 17 aprile 2024 la RI1

si è aggravata contro tale decisione (lodo), postulandone la riforma nel senso

di confermare la validità della disdetta, con protesta delle spese giudiziarie

di terza istanza.

M.

Con risposta 27 maggio 2024 CO1

si è opposta al gravame postulandone la reiezione, pure con protesta di tasse,

spese e ripetibili, chiedendo altresì di essere ammessa al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con esenzione dal pagamento delle tasse e delle spese

di giustizia e gratuito patrocinio ad opera dell’avv. PA2, As______.

N.

Con replica spontanea 17

giugno 2024, la ricorrente ha ulteriormente approfondito le proprie tesi.

Con

duplica spontanea 5 luglio 2024 la resistente ha contestato la ricevibilità

della replica della controparte (siccome a suo modo di vedere intempestiva), e

ha pure ribadito la sua posizione.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Il CCL-ROCA (nella versione

del 1° gennaio 2022), pacificamente applicabile alla fattispecie, regola anche

la trattazione delle vertenze tra personale impiegato nelle case per anziani e

il datore di lavoro, istituendo una Commissione paritetica cantonale (art. 51)

e, quale seconda istanza di giudizio, una Commissione speciale di ricorso (art.

52).

Giusta

l’art. 52 cifra 5 CCL, la Commissione speciale di ricorso (CSR) è a tutti gli

effetti un tribunale arbitrale. Il lodo è impugnabile al Tribunale cantonale

competente in applicazione dell’art. 390 CPC. Secondo l’art. 390 cpv. 1 CPC in

connessione con l’art. 356 cpv. 1 e con l’art. 48 lett. b cifre 1 e 4 LOG, la

Seconda Camera civile è competente a giudicare i ricorsi contro i lodi

arbitrali in materia di diritto delle obbligazioni.

2.

L’art. 390 cpv. 2 CPC

stabilisce che la procedura di ricorso è retta dagli articoli 319 – 327 CPC

(reclamo), riservate le norme specifiche di cui agli art. 391-395 CPC.

Giusta

l’art. 321 cpv. 1 CPC in connessione con l’art. 386 CPC, il ricorso, scritto e

motivato, dev’essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30

giorni dalla notificazione del lodo (v. anche Dieter,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., n. 17 seg. ad art. 390). Il

termine di risposta è uguale a quello di ricorso (art. 322 cpv. 2 CPC).

Alla

luce del diritto incondizionato alla replica sgorgante dagli art. 29 cpv. 1 e 2

Cost. e 6 CEDU, le parti hanno altresì diritto a presentare allegati spontanei

di seconda sede. La giurisprudenza del Tribunale federale impone all’autorità

giudicante di attendere almeno 10 giorni dalla notifica della risposta

all’appello, prima di trattare il ricorso. Ciò non ha però per conseguenza

l’automatica esclusione dall'incartamento di atti giunti dopo tale termine ma

prima dell'inizio della deliberazione e dell’emanazione della decisione. In una

formulazione più generale, il Tribunale federale ha affermato che una rinuncia

al diritto di replica non può essere ipotizzata prima della scadenza di dieci

giorni, mentre può essere ammessa dopo il trascorrere di 20 giorni (STF

4A_170/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1, 5A_155/2013 del 17 aprile 2013

consid. 1.4, 1B_407/2012 del 21

settembre 2012 consid. 2.2).

3.

Nel caso concreto il ricorso, datato

16.

aprile 2024 ma consegnato alla Posta in data 17 aprile 2024 e volto a

impugnare un lodo emesso il 1° marzo 2024 e notificato alla ricorrente unicamente

in data 20 marzo 2024, è tempestivo, così com’è tempestiva la risposta 27

maggio 2024 della resistente. Quanto alla ricevibilità della replica spontanea

del 17 giugno 2024, essa è stata inoltrata 19 giorni dopo la notifica della

risposta (avvenuta il 29 maggio 2024), prima che questa Camera iniziasse la

fase di deliberazione, e non appare eccessivamente tardiva (ritenuto che la

duplica spontanea 5 luglio 2024 è senz’altro tempestiva). In ogni caso la

questione è ininfluente, considerato che i suddetti allegati spontanei di

replica e duplica non contengono argomenti determinanti ai fini del giudizio

che non siano già contenuti nel ricorso e nella relativa risposta.

4.

L’art. 393 CPC regola i motivi

di ricorso, stabilendo che il lodo può essere impugnato unicamente se l’arbitro

unico è stato designato irregolarmente oppure il tribunale arbitrale è stato

costituito irregolarmente (lett. a), il tribunale arbitrale si è dichiarato, a

torto, competente o incompetente (lett. b), il tribunale arbitrale ha deciso

punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare

determinate conclusioni (lett. c), è stato violato il principio della parità di

trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite (lett. d), il lodo è

arbitrario nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente

in contrasto con gli atti oppure su una manifesta violazione del diritto o

dell’equità (lett. e), oppure se le indennità e le spese degli arbitri, fissate

dal tribunale arbitrale, sono manifestamente eccessive (lett. f).

Di

principio, il ricorso ha unicamente effetto cassatorio, a eccezione di alcune

tematiche (segnatamente: costi e competenza) sulle quali l’autorità di ricorso

può statuire direttamente con effetto riformatorio (art. 395 CPC; STF

4A_570/2016 del 7 marzo 2017 consid. 1.3, 4A_627/2011 dell’8 marzo 2012 consid.

2.3). Richieste riformatorie esulanti da tali temi sono quindi di principio

inammissibili (STF 4A_319/2011 del 3 novembre 2011 consid. 2.3, 4A_570/2016 del

7.

marzo 2017 consid. 1.3).

Nel

caso concreto, l’unica domanda di giudizio contenuta nel ricorso è di natura

riformatoria (giacché chiede che il lodo sia modificato da questa Camera, nel

senso di accertare la validità della disdetta), ed è pertanto irrita e

inammissibile. Unicamente nelle motivazioni, e solo in un passaggio (p. 11), la

ricorrente sostiene che il lodo debba essere annullato. Qualora vi si volesse

derivare una richiesta cassatoria, si osserva quanto segue.

5.

Con il lodo qui impugnato, la

Commissione speciale di ricorso ha innanzitutto rilevato che il direttore S______

H______, come da iscrizione nel Registro di commercio, non disponeva di un

diritto di firma individuale per impegnare la Fondazione. Ha nel seguito

osservato che, malgrado quest’ultima voglia derivare un suo diritto di

rappresentanza (ex art. 32 seg. CO) dal mansionario delle sue funzioni, l’incarico

ivi previsto relativo alla gestione dei rapporti contrattuali dei collaboratori

(ovvero alla gestione dei rapporti con il personale) non può essere assimilato

e confuso con quello della rappresentanza, sicché il mansionario

(indipendentemente dalla sua validità) non può in ogni caso fondare un suo

diritto di firma individuale. Pertanto, secondo le conclusioni della CSR la

disdetta dev’essere considerata lacunosa, ha suscitato nella dipendente l’incertezza

sulla sua vincolatività e una sua ratifica a posteriori (ovvero solamente dopo

che ella aveva costatato la lacuna) non può entrare in considerazione (cfr. DTF

128.

III 129 consid. 2b).

6.

Con il gravame, la ricorrente

indica di impugnare il lodo sulla base dell’art. 393 lett. e CPC in quanto

arbitrario nel suo esito, poiché si fonderebbe su una manifesta violazione del

diritto e della giurisprudenza del Tribunale federale.

Essa

sottolinea in primo luogo che dopo l’inoltro del ricorso del 25 luglio 2023, la

CSR ha lasciato trascorrere ben sei mesi prima di indire l’udienza di

discussione (in data 29 gennaio 2024) e ha emesso la sua decisione solo il 1°

marzo 2024 (peraltro notificandola 20 giorni dopo), in violazione del principio

di celerità sancito dall’art. 52 cpv. 7 CCL ROCA.

In

secondo luogo, sostiene che S______ H______ disponeva della facoltà di

rappresentanza e di pronuncia della disdetta sulla base dell’art. 32 o dell’art.

33.

cpv. 3 CO (e meglio sulla base di una procura conferita esplicitamente o

perlomeno tacitamente, o di una procura esterna apparente). E meglio, premesso che la procura al rappresentante può venire

conferita in qualsiasi forma, anche solo tollerando consapevolmente che esso si

comporti come tale (DTF 99 Il 159, 85 II 22 e seg.), la ricorrente osserva che

il mansionario del direttore, ratificato dal Consiglio di fondazione, prevedeva

anche l'assunzione e il licenziamento del personale, che il direttore

amministrativo aveva già sottoscritto, quale unico rappresentante della Fondazione,

numerosi contratti di lavoro, ivi compresi quelli (ben sette, siccome rinnovati

di volta in volta) che la legavano a CO1 (che quest’ultima non aveva mai

contestato), come pure che la Fondazione lo aveva quantomeno sempre

consapevolmente tollerato, lasciando chiaramente intendere ai suoi dipendenti

che tale agire fosse valido; tant’è che perlomeno dalla redazione del

mansionario nel 2019, essa non si era mai occupata di assunzioni o

licenziamenti, lasciando l’incombenza al suo direttore quale unico referente.

La ricorrente osserva altresì che lo stesso mansionario è sottoscritto

unicamente dal presidente del Consiglio di Fondazione. Pertanto l'esigenza

della firma collettiva, e a maggior ragione

quando interveniva il direttore amministrativo, era stata di fatto abbandonata.

A suo dire è inoltre chiaro che gli impegni assunti dal direttore

amministrativo sono sempre stati ratificati, almeno per atti concludenti, dalla

Fondazione (art. 38 CO). Infine, la ricorrente evidenzia che il direttore ha

sempre agito in maniera riconoscibile in nome della Fondazione. Conseguentemente,

a suo modo di vedere, la dipendente non aveva alcun motivo di dubitare del suo

potere di rappresentanza, sicché non solo una ratifica a posteriori era

possibile, ma le sue contestazioni sarebbero finanche abusive (art. 2 CC).

7.

La resistente invece, dopo

aver premesso che i ritardi occorsi durante la procedura innanzi alla CSR erano

dovuti alle tempistiche di azione delle parti e non all’operato della medesima,

ribadisce che gli statuti della fondazione (art. 4 cpv. 5) prevedono unicamente

un diritto di firma collettivo, che pertanto il mansionario di S______ H______

(sottoscritto dal solo presidente del Consiglio di fondazione e da lei

visionato unicamente dopo l’avvio della controversia) neppure sarebbe valido, e

che esso in ogni caso non prevedeva un diritto di firma individuale del

direttore, ma solamente il compito di occuparsi del bando di concorso, dei

colloqui e della presentazione delle candidature al Consiglio di fondazione. Ritiene

altresì di aver potuto confidare che il suo contratto fosse stato avallato per

atti concludenti dal Consiglio di fondazione alla luce del lavoro da lei svolto

e dello stipendio percepito, ma non nella validità della disdetta, che

necessitava di una sottoscrizione conforme a quanto espressamente previsto

(tuttora) negli statuti e a RC o di un riconoscibile accordo del suddetto Consiglio

prima che lei sollevasse il problema. La resistente ritiene che il lodo sia

pertanto ben lungi dal poter essere considerato arbitrario ai sensi dell’art.

393.

lett. e CPC.

8.

Il motivo di ricorso di cui

all’art. 393 lett. e CPC, l’unico che consente di riesaminare le valutazioni di

merito del lodo, permette di annullarlo solo se esso è arbitrario nel suo esito

perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti

oppure su una manifesta violazione del diritto o dell’equità. La nozione di

arbitrio è quella sviluppata dal Tribunale federale in relazione all’art. 9

Cost. Di conseguenza, una decisione non è già arbitraria quando un’altra

soluzione sarebbe stata giustificata oppure addirittura preferibile, ma

solamente qualora essa sia palesemente insostenibile, in aperto contrasto con

la situazione effettiva, fondata su una svista manifesta, gravemente lesiva di

una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità.

L'arbitrarietà sussiste unicamente se non solo il ragionamento alla base di una

decisione, ma anche il suo risultato è insostenibile (STF 4A_348/2020 del 4

gennaio 2021 consid. 4.1, 4A_563/2018 del 16 ottobre 2019 consid. 2; 4A_110/2016

del 3 agosto 2016 consid. 2.1, 4A_156/2016 del 23 agosto 2016 consid. 3.1,

4A_82/2016 del 6 giugno 2016 consid. 5.2). Per quanto riguarda i fatti, per

ammettere l’arbitrio occorre che il lodo sia in manifesta contraddizione con

gli atti, poiché il tribunale arbitrale ne ha ignorato taluni, oppure ha attribuito

loro un contenuto diverso da quello effettivo, oppure ha erroneamente ritenuto

che un fatto sia comprovato quando in realtà essi non forniscono alcuna

informazione al riguardo. Vi è una manifesta contraddizione con gli atti solo

se il tribunale arbitrale basa la sua valutazione delle prove su premesse

fattuali errate. Al di fuori di questa costellazione, l’autorità di ricorso non

verifica se l’apprezzamento delle prove sia arbitrario (STF 4A_348/2020 del 4

gennaio 2021 consid. 4.1, 4A_35/2020 del 15 maggio 2020 consid. 3.1,

4A_338/2018 del 28 novembre 2018 consid. 2). Una manifesta violazione del

diritto è invece data solo quando il lodo ignora gravemente una norma o un

principio giuridico chiaro e indiscutibile (STF 4A_600/2016 del 29 giugno 2017 consid.

3.1). Infine, la violazione manifesta dell'equità, pure sanzionata dall’art.

393.

lett. e CPC, presuppone che il tribunale arbitrale sia stato autorizzato a

statuire in equità o che applichi norme che rinviano all'equità, e si realizza

quando le sue valutazioni equitative violano in maniera crassa il sentimento di

giustizia (STF 4A_563/2018 del 16 ottobre 2019 consid. 2; Mráz/Peter, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a

ed., n. 90 ad art. 393).

9.

Ora, quanto alle tempistiche

della procedura seguita dalla CSR, è pur vero che l’art. 52 cifra 7 CCL ROCA le

prescrive di emanare la propria decisione entro 60 giorni dalla ricezione del

ricorso, e che nel caso specifico tale termine non è stato ossequiato. Tuttavia,

la ricorrente non spiega quale concreto pregiudizio ne avrebbe derivato, e come

tale circostanza dovrebbe influire sull’esito del giudizio. La censura è dunque

priva di portata pratica.

10.

Una persona giuridica viene rappresentata

dai suoi organi formali o dalle persone che questi hanno validamente delegato sulla

base del diritto societario (es. direttori o gerenti), nei limiti dei

rispettivi diritti di firma, oppure da mandatari commerciali (art. 458 seg. CO)

o civili (art. 32 seg. CO), sulla base dei poteri a essi attribuiti (DTF 141

III 80 consid. 1.3, STF 4A_187/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 3.1-3.2).

Di

principio la procura ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 CO può essere conferita a un

rappresentante in qualsiasi forma, esplicitamente o implicitamente per atti

concludenti (DTF 99 II 159 consid. 2b, 85 II 22 consid. 1), anche solo

tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (cosiddetta procura

interna per tolleranza, cfr. anche IICCA del 18 agosto 2015, inc. 12.2014.227,

consid. 6.1). Una simile procura sussiste in particolare anche se la parte

rappresentata non è a conoscenza del fatto che un’altra persona si presenta

come sua rappresentante, ma prestando la dovuta attenzione avrebbe dovuto

accorgersene, e se cumulativamente la rappresentante può in buona fede

interpretare il comportamento della parte rappresentata come un’autorizzazione.

Lo stesso dicasi qualora quest’ultima sappia di essere rappresentata contro la

sua volontà, ma non interviene per impedirlo (cfr. DTF 141 III 289 consid. 4.1,

STF 5A_500/2010 del 12 ottobre 2010 consid. 6.2.2, IICCA del 19 aprile 2024,

12.2023.14, consid. 19).

Se

la persona rappresentante ha agito senza potere di rappresentanza interna, un

vincolo della parte rappresentata può nondimeno sorgere secondo quanto previsto

dagli art. 33 cpv. 3 CO (procura esterna apparente) e 38 cpv. 1 CO (ratifica a posteriori,

che può essere esplicita o tacita, cfr. STF 4A_257/2016 del 22 giugno 2016

consid. 7). Secondo l’art. 33 cpv. 3 CO, se la parte rappresentata comunica la

facoltà di rappresentanza ad un terzo, la sua estensione nei confronti di

quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione. Affinché la norma

sia applicabile occorre da una parte che la parte rappresentante abbia agito a

nome della parte rappresentata senza avere i poteri di rappresentanza interna (condizione

n. 1, cfr. DTF 120 II 197 consid. 2b/aa), e dall’altra che il terzo abbia

creduto in buona fede all'esistenza dei poteri interni della parte

rappresentante, giacché la parte rappresentata lo ha indotto a presumere

l’esistenza di poteri di rappresentanza più estesi di quelli effettivamente

conferiti con un comportamento che può consistere in un’azione positiva, ma

anche in un comportamento passivo, rispettivamente in un’omissione o una

tolleranza consapevole o normativamente a lei imputabile (condizione n. 2, cfr.

DTF 120 II 197 consid. 2b/bb, 131 III 511 consid. 3.2, IICCA del 19 aprile

2024, 12.2023.14, consid. 19).

11.

La risoluzione di un contratto

è un diritto formatore esercitato con una dichiarazione giuridica unilaterale

soggetta a ricezione, che pone fine a un rapporto giuridico e ha effetto dal

momento in cui entra nella sfera di influenza del destinatario. Le condizioni

per la sua validità devono pertanto essere soddisfatte in quel momento. Essa,

pur non essendo soggetta a esigenze di forma particolari, dev’essere chiara ed

è inoltre irrevocabile (STF 4A_55/2023 del 25 marzo 2024 consid. 3.1); in linea

di principio non può neppure essere subordinata a condizioni, se non casomai a

quelle il cui realizzarsi dipende esclusivamente dalla volontà del

destinatario, in modo che quest’ultimo non si trovi in una situazione di

incertezza. Alla luce di queste sue caratteristiche, la disdetta può essere

efficace solo se viene dichiarata da una persona che ne ha la competenza (DTF

128.

III 129 consid. 2a, STF 4A_478/2015 del 20 maggio 2016 consid. 3.1). Essa

può essere pronunciata dalla parte contrattuale medesima, oppure da un suo

valido rappresentante legale. Nel caso di una persona giuridica, la disdetta

può essere comunicata da un organo con diritto di firma o da una persona munita

di una relativa procura. L’autorizzazione può derivare da una procura puntuale

per il singolo atto, oppure da una più ampia e generale, come quella di cui

all’art. 459 cpv. 1 o da un mandato commerciale ai sensi dell’art. 462 cpv. 1

CO (DTF 128 III 129 consid. 1b/aa). Se manca la necessaria autorizzazione o

approvazione da parte della persona preposta (ad esempio, se nell’ambito di

diritti di firma collettiva a due, una seconda persona competente non ha ancora

ratificato l’atto), la risoluzione contrattuale non può avere effetto, e il

destinatario non è posto nella condizione di sapere con la sufficiente certezza

se il contratto verrà o meno terminato. Una simile incertezza non può essergli

imposta, siccome egli ha il diritto di sapere, per tutto il periodo di

preavviso, che il rapporto di lavoro verrà risolto. In siffatte condizioni, la

giurisprudenza esclude che il vizio possa essere sanato mediante una ratifica a

posteriori ai sensi dell’art. 38 CO. Si può tuttavia ammettere l’esistenza di

uno stato di incertezza solo se il destinatario dubita effettivamente della

natura vincolante della disdetta, ciò che non avviene se la lacuna viene sanata

prima ancora che egli se ne accorga. In tale caso, una ratifica ex art. 38 CO è

considerata ammissibile (DTF 128 III 129 consid. 2a e 2b, STF 4A_478/2015 del

20.

maggio 2016 consid. 3.1).

12.

Nella fattispecie gli statuti

della Fondazione, all’art. 4 cpv. 5, prevedono che essa venga rappresentata dalla

firma del presidente o vice-presidente con un altro membro del Consiglio di

fondazione, e stabiliscono che anche al direttore possa essere delegato un

diritto di firma collettiva a due, con il presidente o, in sua assenza, con il

vice-presidente, senza prevedere la possibilità di derogarvi mediante

regolamenti interni che conferiscano diritti di firma individuali. Tali diritti

di firma sono quelli che risultano altresì dall’iscrizione nel Registro di

commercio, che ha effetto di pubblicità positiva, nel senso che i fatti ivi

iscritti devono essere reputati come conosciuti da ogni persona (art. 936b cpv.

1.

CO) e di pubblicità negativa, secondo cui qualora una circostanza di fatto

della quale sia prescritta l’iscrizione non sia stata iscritta, essa può essere

opposta a un terzo solo qualora sia provato che questi ne aveva conoscenza (art.

936b cpv. 2 CO). Le modalità di convocazione e di delibera del Consiglio di

fondazione sono invece stabilite all’art. 5 dello statuto.

Il

mansionario del direttore prodotto dalla Fondazione è formulato in maniera ambigua

(nel senso che non contiene, perlomeno non espressamente, la delega di un

diritto di firma individuale relativo ai contratti di lavoro, facoltà neppure

prevista negli statuti) ed è siglato dal solo Presidente del Consiglio di

fondazione oltre che dal titolare della funzione (S______ H______), senza la

firma di un secondo membro del Consiglio di fondazione.

Ciò

premesso, è possibile e anzi emerge dagli atti che la Fondazione abbia

ripetutamente tollerato che il suo direttore firmasse personalmente e individualmente

i contratti di lavoro. Ci si può tuttavia chiedere se, alla luce delle norme

che regolano la formazione della volontà e il processo decisionale di una

persona giuridica nonché dell’esistenza di chiari statuti che non prevedono

diritti di firma individuali (e che, a loro volta, sono soggetti a specifiche

norme per ogni loro cambiamento), una società possa essere legittimata a

derogarvi per atti concludenti, ovvero se il conferimento di una procura

individuale per atti concludenti possa in un simile contesto trovare spazio.

Quantomeno, la decisione della precedente istanza di non ammetterlo e di negare

un potere di rappresentanza individuale del direttore amministrativo non

risulta in aperta contraddizione con gli atti o in manifesta violazione di un

chiaro concetto giuridico. Oltretutto, l’insorgere di un vincolo neppure si

giustificherebbe al fine di tutelare un terzo in buona fede nell’affidamento

che aveva riposto nell’esistenza del potere di rappresentanza (art. 33 cpv. 2

CO), dal momento che la persona terza, nella presente procedura, è la

dipendente che impugna la disdetta.

Per

il resto, la ricorrente non dimostra che il Consiglio di fondazione abbia

ratificato la disdetta prima che la dipendente si accorgesse della lacuna, né

che il comportamento di quest’ultima configuri un lampante abuso di diritto,

ritenuto che non si poteva da lei pretendere, alla luce del lavoro svolto e

dello stipendio percepito, che invocasse la nullità del suo contratto di

lavoro.

13.

In conclusione, l’esito del

lodo non può essere considerato arbitrario nel senso inteso dall’art. 393 lett.

e CPC, poiché non poggia su premesse fattuali chiaramente errate, né su una

grave violazione giuridica, né urta in maniera palese contro il sentimento di

giustizia e d’equità. Pertanto il ricorso in esame, nella misura in cui possa

essere ritenuto ricevibile, non può trovare accoglimento.

14.

Le spese giudiziarie della

presente procedura seguono la soccombenza della RI1 (art. 106 cpv. 1 CPC). ll

valore litigioso, tenuto conto del salario pattuito e dei mesi durante i quali il

contratto continua a sussistere, dal 1° luglio 2023 e fino a una valida

pronuncia della disdetta (che sulla base degli atti, non risulta essere stata

ancora rinnovata), dev’essere ritenuto superiore a fr. 30'000.- (v. anche STF

4A_488/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.4.1 seg.). Le spese processuali,

fissate in applicazione degli art. 2 e 14 LTG, ammontano a fr. 2’000.-.

Le

ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 12 RTar, tenuto conto del dispendio

di tempo generato a un patrocinatore solerte in una causa dalle tematiche già

note e approfondite nelle precedenti sedi, e che può essere fissato in 7 ore

(retribuite a fr. 280.-/ora), come pure delle spese e dell’IVA, sono

quantificate in fr. 2’500.-.

15.

Con la sua risposta 27 maggio

2024, CO1 ha formulato richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria. Tuttavia la sua istanza risulta priva d’oggetto non dovendo ella

sopportare alcuna spesa processuale e ricevendo un’indennità ripetibile di fr.

2’500.-, non essendo nel presente caso neppure ipotizzabili eventuali

difficoltà d’incasso ai sensi dell’art. 122 cpv. 2 CPC (cfr. STF 5A_164/2019 del

20.

maggio 2020 consid. 7.2, DTF 133 I 234 consid. 3).

16.

Giusta l’art. 390 cpv. 2 in

fine CPC, la presente decisione è definitiva e non impugnabile al Tribunale

federale (cfr. DTF 140 III 267 consid. 1.2 seg. ed eccezioni ivi elencate).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

1. Il ricorso 17 aprile 2024 della RI1 è respinto, nei limiti

della sua ricevibilità.

2. La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata

da CO1 in data 27 maggio 2024 è priva d’oggetto.

3. Le spese processuali della procedura di ricorso, pari a fr. 2’000.-,

sono a carico della RI1, che rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per

ripetibili.

4. Notificazione:

- avv. PA1, S______

l______, Via V______ __

, A______;

- avv. PA2, S______ l______

e n______, Via B______ __,

CP ___, As______.

Comunicazione alla Commissione speciale

di ricorso ROCA, Lugano.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera