12.2024.47
Lavoro, procedura semplificata, effetti della preclusione, avvertenza
30 agosto 2024Italiano23 min
le parti secondo cui il mancato raggiungimento di determinati obiettivi (appuntamenti
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.47
Lugano
30 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2024.2 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio-Sud promossa con petizione 16 gennaio 2024 da
AO
1
patrocinato dagli avv. __________
e PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna
della convenuta al pagamento dell’importo
minimo (e da ulteriormente quantificare
ai sensi dell’art. 85 CPC) di fr. 19'440.- oltre
interessi a titolo di pretese salariali,
indennità per licenziamento ingiustificato e ferie non
godute, il rigetto in via definitiva
dell’opposizione da lei interposta al precetto
esecutivo
no. _______
dell’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio e l’ammissione
all’assistenza giudiziaria;
domande che il Pretore aggiunto ha accolto
con decisione 6 marzo 2024 (a eccezione
dell’istanza di assistenza giudiziaria,
dichiarata priva d’oggetto);
insorgente la convenuta
con atto
di appello del 24 aprile 2024, con cui chiede
preliminarmente di assumere una serie di
prove, e nel merito, in via principale, di
annullare la decisione impugnata e
rinviare l’incarto alla Pretura, affinché proceda nei
suoi incombenti, e in via subordinata di
riformarla nel senso di respingere la petizione,
non prelevare spese processuali e
condannare l’attore a rifonderle fr. 1’700.- a titolo di
ripetibili, con protesta di spese e
ripetibili di seconda istanza;
mentre l’attore con risposta 4 giugno
2024 postula la reiezione del gravame e
l’ammissione all'assistenza giudiziaria
per la procedura di secondo grado, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto,
in fatto:
Fatti
A.
Il 9 marzo 2023 la AP 1 (società
attiva fra l’altro nell’ambito della consulenza e dell’assunzione di mandati
d’agenzia nel ramo assicurativo, nell’intermediazione e nella gestione delle
polizze, e attualmente in fase di liquidazione) ha assunto alle proprie
dipendenze AO 1, con l’incarico di promuovere i prodotti e i servizi da lei
offerti, per un salario mensile di fr. 3'000.- netti (doc. C). ll contratto era
corredato da un mansionario (doc. D) che prevedeva degli obiettivi minimi (3
appuntamenti giornalieri) nonché, in caso di mancato raggiungimento di almeno
2/3 degli obiettivi per due mensilità consecutive, la risoluzione immediata e
tacita del contratto di lavoro. Il 29 marzo 2023 la datrice di lavoro si è
impegnata a pagare direttamente il canone di locazione del dipendente di fr.
1'130.- mensili (doc. E e O, p. 2).
B.
Con raccomandata del 16 agosto
2023, la AP 1 ha disdetto con effetto immediato il rapporto di lavoro con il
dipendente “in considerazione delle
sue ultime manifestate reazioni
che ci riserviamo palesare nelle opportune sedi” (doc. F).
C.
Il 15 settembre 2023 AO 1, per
il tramite della sua rappresentante legale avv. PA 2, ha contestato il
licenziamento, ritenendolo infondato e ingiustificato, formulando una pretesa
creditoria di fr. 15'678.- complessivi a titolo di spettanze salariali e
indennità per licenziamento ingiustificato e chiedendo di continuare a versare
le pigioni fino al mese di settembre 2023 (doc. H).
D.
Il 16 ottobre 2023 la AP 1,
per il tramite dell’avv. PA 1, si è riconfermata nella sua posizione,
sostenendo che il contratto era decaduto per effetto dell’accordo raggiunto fra
le parti secondo cui il mancato raggiungimento di determinati obiettivi (appuntamenti
insufficienti/inesistenti con la clientela) avrebbe risolto in modo tacito il
rapporto contrattuale con effetto immediato, che comunque un licenziamento in
tronco sarebbe stato giustificato anche alla luce del comportamento del
dipendente (inattività/lesione della buona nomea della datrice di lavoro), che la
pigione doveva essere dedotta dal salario, che nulla gli era più dovuto e che anzi
era quest’ultimo a essere debitore nei suoi confronti di fr. 6'567.- (doc. I).
In data 17 ottobre 2023 AO 1 si è opposto alle tesi suddette, negando di dovere
alcunché alla controparte, rilevando di avere sempre raggiunto gli obiettivi
pattuiti ed eseguito diligentemente le proprie mansioni, ribadendo le sue
pretese (doc. L).
E.
Con precetto esecutivo (PE) n.
_______ dell’Ufficio di esecuzione
(UE) di Mendrisio, spiccato in data
27 settembre 2023, AO 1 ha escusso la AP 1 per l’importo di fr. 15'678.- oltre
interessi del 5% dal 15 settembre 2023 per “spettanze salariali arretrate”.
L’escussa ha interposto opposizione (doc. N).
F.
Previo inoltro dell’istanza di
conciliazione in data 15 novembre 2023, esperimento infruttuoso del tentativo
di conciliazione e ottenimento dell’autorizzazione ad agire il 9 gennaio 2024,
con petizione motivata del 16 gennaio 2024 AO 1 ha convenuto la AP 1 innanzi
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, postulando la sua condanna
al pagamento di un importo minimo (e da ulteriormente quantificare ai sensi
dell’art. 85 CPC) di fr. 19'440.- oltre interessi del 5% dal 31 agosto 2023, e
meglio fr. 6'680.- per arretrati salariali da marzo a luglio 2023, fr. 3'000.-
+ fr. 3'000.- quali mensilità salariali per i mesi di agosto e settembre 2023,
fr. 3'000.- a titolo di indennità per licenziamento immediato ingiustificato,
fr. 2'260.- quali pigioni di agosto e settembre 2023 e fr. 1’150.- per 11
giorni di ferie non goduti. Inoltre, l’attore ha chiesto il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. _______, l’ammissione al
beneficio del gratuito patrocinio da parte dell’avv. PA 2 e la dispensa dal
dover pagare tasse e spese ripetibili.
G.
La AP 1 è stata sciolta con decisione
dell'assemblea generale del 24 gennaio 2024, ed è entrata in fase di
liquidazione.
H.
Inizialmente, il Pretore
aggiunto aveva notificato la petizione alla società convenuta per il tramite dell’avv.
PA 1. Avendo quest’ultimo comunicato di non rappresentarla più, con disposizione
ordinatoria 25 gennaio 2024 (notificata il 26 gennaio 2024), il giudice ha
assegnato direttamente a quest’ultima un termine di 15 giorni per presentare le
proprie osservazioni. A scadenza infruttuosa del termine, il Pretore aggiunto con
disposizione ordinatoria 21 febbraio 2024 (notificata il 23 febbraio 2024) le
ha assegnato un termine suppletorio di 10 giorni per presentare eventuali
osservazioni scritte, con l’avvertenza che se questo fosse scaduto
infruttuosamente, avrebbe emanato una decisione finale, sempre che la causa
fosse stata matura per il giudizio (mentre in caso contrario, avrebbe citato le
parti al dibattimento). La AO1 in liquidazione ha trasmesso le sue osservazioni
(consegnandole alla Posta) solo in data 5 marzo 2024, ovvero il giorno
successivo alla scadenza del termine di 10 giorni.
I.
Con decisione 6 marzo 2024, il
Pretore aggiunto ha accolto la petizione, condannando la AP 1 a versare a AO 1
fr. 19'940.- oltre interessi del 5% dal 31 agosto 2023 e fr. 1'700.- a titolo
di ripetibili, rigettando inoltre in via definitiva la sua opposizione al PE n.
_______ dell’UE di Mendrisio. Non dovendo AO 1 sopportare oneri di giudizio e
vista l’assegnazione di ripetibili in suo favore, il Pretore aggiunto ha infine
dichiarato priva d’oggetto la sua istanza di assistenza giudiziaria.
J.
Con appello 24 aprile 2024 la AP
1, con il patrocinio dell’avv. PA 1, si è aggravata contro tale decisione,
postulando preliminarmente
l’audizione dei testi A______ A______ (C______
d'I______) e G______ L______ (C______) e del Pretore aggiunto, nonché
l’interrogatorio/deposizione di AO 1, e nel merito, in via principale,
l’annullamento della decisione 6 marzo 2024 e il rinvio dell’incarto alla
Pretura, affinché proceda nei suoi incombenti, e in via subordinata la riforma
della suddetta decisione nel senso di respingere la petizione, non prelevare
spese processuali e condannare AO 1 a rifonderle fr. 1’700.- per ripetibili. Il
tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado.
K.
Con risposta 4 giugno 2024 AO
1 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e
ripetibili di secondo grado, e l’ammissione all’assistenza giudiziaria, con il
gratuito patrocinio degli avv. PA1 e PA 2.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2).
Nella fattispecie tale valore (fr. 19'440.-) supera
pacificamente la soglia testé menzionata.
2.
I termini di impugnazione e
risposta sono entrambi di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC).
Nel caso concreto l’appello 24 aprile 2024 contro la
decisione 6 marzo 2024, notificata all’appellante l’11 marzo 2024, è tempestivo
(tenuto conto delle ferie giudiziarie pasquali, art. 145 cpv. 1 lett. a CPC),
così come è tempestiva la risposta 4 giugno 2024 dell’appellato.
3.
Con l’impugnata decisione, il
Pretore aggiunto ha dapprima osservato che, giusta l’art. 223 CPC, se la parte
convenuta non presenta la risposta entro il termine, il giudice le assegna un
breve termine suppletorio (cpv. 1). Se il termine suppletorio scade
infruttuosamente, il giudice emana una decisione finale, sempre che la causa
sia matura per il giudizio. Altrimenti cita le parti al dibattimento (cpv. 2).
Ha poi costatato che nel caso in esame il termine suppletorio scadeva lunedì 4
marzo 2024, sicché le osservazioni della AP 1, spedite il 5 marzo 2024 (data
del timbro postale), erano tardive e non potevano essere prese in
considerazione. Il giudice di primo grado ha nel seguito evidenziato che, in
assenza di una risposta o di osservazioni scritte, si applicava il meccanismo
preclusivo dell’art. 223 CPC e che pertanto ciò implicava, nell’ambito del
principio dispositivo e di quello attitatorio, che i fatti addotti dall’attore non
erano contestati e non dovevano essere oggetto di prova, fatta salva
l’applicazione dell’art. 153 cpv. 2 CPC, che però nella fattispecie non entrava
in linea di conto, non sussistendo notevoli dubbi sui fatti esposti dall’attore.
Il primo giudice ha dunque considerato come ammessi e provati i fatti addotti
da AO 1 e ha integralmente accolto la petizione.
4.
Con il gravame, l’appellante
rimprovera innanzitutto al Pretore aggiunto di aver violato l’art. 147 cpv. 3
CPC, omettendo di impartirle una sufficiente avvertenza in relazione alle
conseguenze della mancata presentazione delle osservazioni scritte. Difatti
essa, trovandosi convenuta in una procedura semplificata retta dalla massima
inquisitoria sociale, voleva difendersi da sola, non era patrocinata né cognita
di diritto, ed era convinta da una parte di avere già esposto la propria
posizione in sede di conciliazione, e dall’altra di poter meglio spiegare le
sue ragioni e offrire le sue prove in sede di udienza, anche senza trasmettere
previamente una presa di posizione scritta. D’altronde, a suo modo di vedere
l’ordinanza pretorile del 21 febbraio 2024 conteneva un semplice invito a
presentare eventuali osservazioni (quasi
come se le stesse non fossero necessarie), e non indicava chiaramente che una
sua inazione avrebbe comportato la facoltà per il giudice di emanare una
decisione finale basandosi sui soli fatti allegati dalla parte attrice (come
imposto dal Tribunale federale in caso di parti non patrocinate, cfr. STF 4A_381/2018
del 7 giugno 2019 consid. 2.4), né indicava che non vi sarebbe stata un’udienza.
Pertanto, non avrebbe potuto subentrare alcun effetto preclusivo ai sensi
dell'art. 223 cpv. 2 CPC.
In
ogni caso, per l’appellante il primo giudice avrebbe erroneamente applicato
quest’ultimo disposto. In primo luogo, avrebbe disatteso un’asserita prassi
della Pretura di Mendrisio-Sud (da comprovare mediante audizione del primo
giudice) di attendere qualche giorno (almeno una settimana) dalla scadenza del
termine prima di considerare contumace una parte, onde tener conto di eventuali
ritardi o disguidi della Posta nella trasmissione alla Pretura di scritti
consegnati tempestivamente da una parte, sicché la decisione pretorile emanata
già il 6 marzo 2024 (giorno di ricezione delle sue osservazioni) sarebbe stata
troppo frettolosa. In secondo luogo, essa sarebbe in ogni caso da considerare
prematura, poiché trascurerebbe la massima inquisitoria sociale applicabile
alla fattispecie (art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC), la quale è volta a
permettere a un laico di accedere ai tribunali senza l'assistenza di un
avvocato e osta a un’applicazione rigorosa dell’art. 223 cpv. 2 CPC, bensì
impone piuttosto al giudice di verificare e accertare d’ufficio i fatti e quanto
si trova agli atti ai sensi dell’art. 153 cpv. 1 CPC nonché eventuali fatti
nuovi ai sensi dell’art. 229 cpv. 3 CPC (e quindi anche le sue osservazioni),
indire in ogni caso un’udienza ed esercitare il proprio dovere accresciuto
d’interpello. A tal riguardo, l’appellante sottolinea che nella procedura
semplificata deve essere indetta un'udienza pubblica (art. 245 CPC, DTF 140 III
450.
consid. 3.2 e STF 4A_627/2015 del 9 giugno 2016 consid. 2.2), e che essa
non solo non vi aveva rinunciato, ma l’aveva addirittura sollecitata con le sue
osservazioni, per cui il Pretore aggiunto avrebbe altresì violato l’art. 6 CEDU.
L’appellante aggiunge che a suo modo di vedere la causa non era matura per il
giudizio e che dagli atti risultavano chiaramente delle incongruenze e dei
punti controversi (presenza di una clausola risolutiva del contratto, inadempienze
contrattuali dell’attore, deduzione delle pigioni da lei sopportate dal salario
a lui dovuto, avvenuta percezione delle vacanze, aspetti sui quali avrebbero
potuto riferire i testi da lei offerti, A______ A______ e G______ L______),
come pure che il dipendente perlomeno dal 1° settembre 2023 era stato assunto
da un nuovo datore di lavoro percependo un salario (questione da chiarire, come
da lei preteso, mediante il suo interrogatorio/deposizione). Peraltro, lo
stesso attore aveva indicato, nella petizione, che la cifra da lui azionata
costituiva un importo minimo e si era riservato di quantificarla ulteriormente ex
art. 85 CPC, attendendosi dunque egli medesimo una procedura istruttoria. Il
primo giudice avrebbe conseguentemente violato sia le norme procedurali che
reggono la procedura semplificata, sia il suo diritto di essere sentita e il
suo diritto alla prova.
5.
Giusta l’art. 223 cpv. 2 CPC
se la parte convenuta, nell’ambito di una procedura ordinaria, non presenta una
risposta neppure entro il termine suppletorio impartito, il giudice emana una
decisione finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio. Altrimenti,
cita le parti al dibattimento. Il concetto di preclusione secondo questa norma
va messo in relazione con l'onere della parte convenuta di contestare i fatti
allegati dalla parte attrice e il conseguente onere di quest'ultima di
provarli. Nel processo retto dalla massima dispositiva la parte convenuta deve
specificare nella riposta quali fatti allegati dall'attore riconosce o contesta
(art. 222 cpv. 2 CPC). Siccome sono oggetto di prova soltanto i fatti rilevanti
controversi (art. 150 cpv. 1 CPC), o quelli non controversi ma per i quali il
giudice nutre notevoli dubbi (art. 153 cpv. 2 CPC), in assenza di contestazioni
l'attore è di principio liberato dall'obbligo di provare i fatti che ha
allegato a fondamento della propria pretesa. Il convenuto che non presenta la
risposta corre quindi il rischio che il giudice emani una decisione finale
basandosi sui soli fatti allegati dalla parte attrice. È questa la conseguenza
concreta sancita dall'art. 223 cpv. 2 CPC (STF 4A_381/2018 del 7 giugno 2019
consid. 2.3).
La
causa è matura per il giudizio se in virtù delle allegazioni non contestate
della domanda, il giudice dispone degli elementi necessari per statuire senza
necessità di dover mettere in atto misure istruttorie. Fatti che si evincono
solo dagli atti possono essere considerati soltanto se sono di rilievo per
l'accertamento d'ufficio dei presupposti processuali. Al di fuori di tale
ipotesi, il giudice non deve confrontarsi con i documenti prodotti dalla parte
attrice se ritiene che le allegazioni della medesima bastano per l'accoglimento
della petizione. La causa non è di contro matura per il giudizio (e il giudice cita
le parti al dibattimento) laddove le allegazioni della parte attrice non siano
chiare, siano contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete,
cioè nel caso in cui vi sia l’obbligo di interpello giusta l’art. 56 CPC,
oppure laddove per il giudice sussistano notevoli dubbi su un fatto allegato
dalla parte attrice e rimasto non controverso, cioè nel caso in cui egli possa
raccogliere prove d’ufficio giusta l’art. 153 cpv. 2 CPC, ritenuto che
l’esistenza di notevoli dubbi può segnatamente essere ammessa laddove
l’allegazione della parte attrice sia contraddetta dai documenti da lei stessa
prodotti. Il ricorso all'art. 153 cpv. 2 CPC deve tuttavia rimanere l'eccezione
poiché la parte che ha omesso di contestare i fatti giuridicamente rilevanti
deve di principio assumersi le conseguenze negative della sua inattività e non
potrà con troppa facilità far capo al "giudice inquisitore" (IICCA
del 22 marzo 2024, inc. 12.2024.2, consid. 8.1 e riferimenti).
6.
La dottrina è divisa sulla
possibilità di applicare per analogia tale soluzione anche alla procedura
semplificata (quale procedura caratterizzata da minori formalità, un rafforzato
principio di oralità e un maggior supporto del giudice nell’accertamento dei
fatti, onde consentirne l’accessibilità anche a parti non cognite di diritto e
non patrocinate, cfr. DTF 143 III 506 consid. 3.2.3, 140 III 450 consid. 3.1), soprattutto
laddove vige la massima inquisitoria sociale (art. 247 cpv. 2 CPC). Alcuni
autori lo ammettono (cfr. Hauck,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., n. 7 ad art. 245); alcuni, pur
aderendo a detta tesi, precisano tuttavia che di regola il giudice, alla luce
del suo obbligo accresciuto d’interpello, spesso non ritiene la causa matura
per il giudizio e non rinuncia o non dovrebbe rinunciare a indire un’udienza (Killias, in: Berner Kommentar ZPO, 2012,
n. 14 ad art. 245; Brunner/Steininger,
in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar,
2a ed., n. 5-6 ad art. 245); altri ancora invece ritengono che la
mancata presentazione delle osservazioni nella procedura semplificata non possa
avere effetto preclusivo e che in ogni caso il giudice deve citare le parti al
dibattimento, sicché l’assegnazione di un breve termine suppletorio e la comminatoria
della preclusione neppure sarebbero necessarie (Fraefel,
in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed, n. 8 ad
art. 245; Tappy, in: Commentaire
romand Code de procédure civile, 2a ed., n. 9-10 ad art. 245; Scheiwiller, Säumnisfolgen nach der
Schweizerischen Zivilprozessordnung, in: ZStV - Zürcher Studien zum
Verfahrensrecht Band/Nr. 182, 2016, n. 457 seg.). Il Tribunale federale non si
è ancora espresso sulla conseguenza della mancata presentazione delle
osservazioni scritte ai sensi dell’art. 245 cpv. 2 CPC, ma solo su quella della
mancata comparizione della parte convenuta all’udienza in caso di petizione non
motivata ai sensi dell’art. 245 cpv. 1 CPC, stabilendo che il giudice deve
effettuare l'udienza in assenza della parte non comparsa e non citare le parti
a un nuovo dibattimento applicando per analogia l'art. 223 cpv. 1 CPC (DTF 146
III 297 consid. 2.4-2.7). Tale giurisprudenza verrà però abrogata
dall’introduzione, il 1° gennaio 2025, del modificato art. 245 cpv. 1 nCPC, secondo
cui il giudice dovrà citare le parti ancora un’unica volta.
7.
Nel caso in esame, riguardante
una procedura semplificata ove pacificamente vige la massima inquisitoria
sociale ai sensi dell’art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC, la suesposta controversia
dottrinale non deve però essere ulteriormente approfondita né risolta, né vi è la
necessità di esaminare se il giudice potesse validamente ritenere la causa
matura per il giudizio. Ciò poiché il Tribunale federale ha già evidenziato che
la preclusione di una parte non patrocinata (ai sensi dell’art. 223 cpv. 2 CPC)
può subentrare solo se le viene rivolta una sufficiente avvertenza ai sensi
dell’art. 147 cpv. 3 CPC, e che l’avvertimento secondo cui il giudice può “emanare
direttamente una decisione finale, sempre che la causa sia matura per il
giudizio (art. 223 cpv. 2 CPC) e fatto salvo il caso dell'art. 153 cpv. 2 CPC”
(formulazione analoga a quella adottata dal giudice di prima sede nella
fattispecie) può essere compreso nel suo significato pieno dal giurista, che sa
situarlo correttamente nel quadro del predetto meccanismo, complesso, di
contestazione e prova dei fatti giuridicamente rilevanti. Invece, per una parte
non patrocinata da un avvocato, un simile avvertimento non è di regola
sufficiente, non informandola in modo chiaro sulla conseguenza concreta
irreversibile che può avere l'omissione della risposta, ovvero l'emanazione di
una sentenza fondata sui soli fatti allegati dalla parte attrice, rimasti
incontestati (informazione che deve pertanto essere aggiunta all’avvertenza,
cfr. STF 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid.
2.2
e 2.4). Il caso ivi
trattato è analogo a quello qui in discussione (ove nell’avvertenza pure manca
l’informazione appena citata) e deve condurre al medesimo risultato, non
essendo la AP 1 a quel tempo patrocinata, rispettivamente non risultando che
essa fosse cognita della portata dell’art. 223 cpv. 2 CPC e anzi emergendo
dalle sue osservazioni del 5 marzo 2024 che la medesima aveva dato per certa la
convocazione di un’udienza, in occasione della quale avrebbe voluto inoltrare
ulteriori prove.
8.
La censura dell’appellante è
pertanto fondata, nel senso che l'avvertimento contenuto nell’ordinanza
pretorile 21 febbraio 2024 non adempie i requisiti stabiliti dal Tribunale
federale nel contesto dell’art. 147 cpv. 3 CPC e che l'effetto preclusivo
dell'art. 223 cpv. 2 CPC non può pertanto subentrare. Di conseguenza, in
accoglimento dell’appello la decisione di prima sede dev’essere annullata e l’incarto
dev’essere retrocesso al Pretore aggiunto, affinché indica un’udienza
(obbligatoria anche in caso di avvio di una procedura scritta ai sensi
dell’art. 245 cpv. 2 CPC, cfr. DTF 140 III 450 consid. 3.2), ove la parte
convenuta avrà la possibilità di presentare le sue contestazioni e proporre le sue
prove. Non vi è dunque motivo di compiere atti istruttori in questa sede.
9.
Vertendo la presente procedura
su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso
non superiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese processuali (art. 114
lett. c CPC). Le spese ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e
devono dunque essere poste a carico di AO 1. Esse sono quantificate, sulla base
dell’art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar, in fr. 2'000.- (comprensivi pure di spese e
IVA).
10.
Per quanto riguarda la domanda
di assistenza giudiziaria di AO 1 per la procedura di secondo grado, giusta
l’art. 117 CPC ne ha diritto chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett.
a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).
La
resistenza in lite di una parte appellata, ovvero vincente in prima sede, non
può di regola dirsi priva di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). Il
requisito dell’indigenza (art. 117 lett. a CPC) è dato quando la parte
richiedente non è in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza)
alle spese giudiziarie e legali concretamente connesse al procedimento senza
intaccare il fabbisogno suo e quello della sua famiglia. Pur vigendo il
principio inquisitorio limitato, essa è tenuta ad indicare spontaneamente in
modo chiaro e completo (nella misura del possibile) sia i suoi redditi che la
sua situazione patrimoniale attuale. Non vi è inoltre un obbligo per il giudice
di fissare alla parte assistita da un avvocato un termine suppletorio per
migliorare un’istanza incompleta o poco chiara: di conseguenza, se la medesima
non fa sufficientemente fronte ai suoi oneri processuali, in mancanza di
sufficiente specificazione oppure di prove volte a dimostrare la mancanza dei
mezzi finanziari necessari, l’istanza può essere respinta (STF 5A_549/2018 del
3.
settembre 2018 consid. 4.2, 4A_44/2018 del 5 marzo 2018 consid. 5.3, IIICCA
del 25 gennaio 2022, inc. 13.2021.107, consid. 4.1).
11.
Ora, nel caso concreto AO 1
non deve come detto sopportare alcuna spesa processuale, e l’assistenza
giudiziaria non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (art.
118.
cpv. 3 CPC), potendo tuttalpiù coprire l’onorario del suo patrocinatore per
l’allestimento della risposta all’appello 4 giugno 2024. Tuttavia, nella sua
domanda (contenuta alla p. 13 del suddetto scritto), egli non motiva in alcun
modo la sua indigenza, se non limitandosi ad affermare genericamente di essere
senza reddito, senza però indicare di essere al beneficio di prestazioni della
disoccupazione o della pubblica assistenza o di avere accumulato dei debiti, e
senza spiegare come fa fronte al suo mantenimento in assenza di qualsivoglia
entrata. L’istanza neppure contiene alcun puntuale rinvio alla documentazione prodotta,
ed è pertanto insufficientemente motivata.
In
ogni caso, il formulario da lui annesso non è aggiornato (risalendo al gennaio
2024), e contiene, relativamente alla sua disponibilità economica, solo un dato
non sufficientemente documentato relativo alle sue entrate mensili (fr.
2'610.-); dagli atti emerge unicamente che egli, frontaliere con permesso G
residente a Ch______ e senza familiari a carico, nell’ottobre-novembre 2023
aveva percepito due “anticipi di stipendio” (“Lohnvorschuss”) di fr.
1'000.- cadauno e uno “stipendio” (“L______”) di fr. 3'217.60 da una
società con sede nel C______ T______ (C______ GmbH, D______, cfr. doc. Q inc.
SE.2024.2), come pure che egli nel 2024 aveva ricevuto dalla medesima società
provvigioni per fr. 9'831.- sulla base di un conteggio riferito ad aprile 2024 (doc.
3.
annesso alla risposta all’appello); il richiedente tuttavia non spiega
alcunché sulle modalità di calcolo e di corresponsione di tali remunerazioni, o
sulla natura e sullo stato attuale di tale attività. Inoltre, agli atti manca
qualsivoglia documento ufficiale che dimostri la sua situazione fiscale
personale (ad esempio, una decisione di tassazione), quella relativa al
pagamento degli oneri sociali (quale dipendente o indipendente) e più in
generale la sua situazione patrimoniale (quali estratti conto bancari
attestanti l’entità delle sue disponibilità economiche, le sue entrate e le sue
uscite correnti). In altre parole, le informazioni da lui fornite non
permettono di valutare compiutamente la sua situazione reddituale e
patrimoniale e rendere verosimile che egli non sia in grado di far fronte ai
costi per l’allestimento della risposta all’appello. Essendo patrocinato e non
incombendo al giudice di sopperire a questa negligenza processuale, la sua richiesta
di ammissione all’assistenza giudiziaria dev’essere conseguentemente respinta,
in quanto immotivata e incompleta.
12.
Il valore litigioso della controversia
raggiunge la soglia di fr. 15’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95 e 106 CPC e 11
RTar,
decide:
1.
L’appello 24 aprile 2024 della
AP 1 è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, la decisione 6 marzo 2024 del Pretore aggiunto
della giurisdizione di Mendrisio-Sud (inc. SE.2024.2) è annullata e l’incarto è
rinviato alla Pretura per la continuazione della procedura e l’emanazione di un
nuovo giudizio.
2.
Non si prelevano tasse e spese
di giustizia. AO 1 rifonderà alla AP 1 fr. 2’000.- a titolo di ripetibili di
secondo grado.
3.
L’istanza di ammissione
all’assistenza giudiziaria formulata il 4 giugno 2024 da AO 1 è respinta.
4. Notificazione:
- ;
-
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale
unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).