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Decisione

12.2024.5

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti; conferimento ulteriore relativo ad azioni non interamente liberate

7 marzo 2024Italiano14 min

1 è stato il promotore nonché azionista e amministratore unico della D__________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.5

Lugano

7 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. SO.2023.4046 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, promossa con istanza 6 settembre 2023 da

AP

1 (I)

patrocinato

dall' PA 1

contro

AO

1 (I)

patrocinato

dall' PA 2

con cui l'istante ha chiesto, nella procedura di

tutela giurisdizionale nei casi manifesti

(art. 257 CPC), la condanna del convenuto al pagamento

di fr. 50'000.- oltre interessi al 5% dal 13 luglio 2023;

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore ha dichiarato

irricevibile con decisione 3 gennaio 2024, ponendo le spese giudiziarie a

carico dell'istante;

appellante l'istante che, con atto di appello 15 gennaio 2024, chiede di riformare la

decisione impugnata nel senso di accogliere l'istanza, con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con osservazioni 15 febbraio 2024

propone di respingere il gravame, con protesta di spese e ripetibili (fr.

2'500.-) di seconda sede;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AO

1 è stato il promotore nonché azionista e amministratore unico della D__________

SA di __________. Il capitale sociale di quest'ultima era di fr. 100'000.-,

suddiviso in 100 azioni nominative dal valore nominale di fr. 1’000.- ciascuna.

Dall'atto di costituzione della società 29 gennaio 2019 risulta che AO 1 ha

sottoscritto tutte le quote ma ha liberato il capitale azionario solo per il

50% (fr. 50'000.-), impegnandosi tuttavia incondizionatamente a versare a

libera disposizione della società l'importo corrispondente al valore di

emissione delle azioni sottoscritte (doc. D).

B. L'11

aprile 2022 (doc. E), in seguito alla partenza per l'estero del suo amministratore

unico e dopo che la società risultava priva di persona abilitata a

rappresentarla in Svizzera (art. 718 cpv. 4 CO), la Pretura del Distretto di

Lugano ha sciolto la medesima e ne ha ordinato la liquidazione a cura

dell'Ufficio fallimenti di Lugano secondo le prescrizioni applicabili al

fallimento (art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO). La D__________ SA è

poi stata dichiarata fallita il 30 maggio 2022.

C. Il

14 aprile 2023 l'Ufficio fallimenti ha venduto ai pubblici incanti un credito

di fr. 50'000.- ("liberazione del capitale sociale") della D__________

SA in liquidazione nei confronti di AO 1. Il credito è stato aggiudicato da AP

1 per fr. 100.- (doc. H). La D__________ SA è stata radiata dal registro di

commercio il 20 aprile 2023.

D. Con

istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti del 6 settembre 2023 AP 1 ha

convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 50'000.- più interessi

del 5% dal 13 luglio 2023.

E. Con

osservazioni 5 ottobre 2023 il convenuto si è opposto all'istanza proponendo di

respingerla sia in ordine che nel merito. Con replica spontanea 23 ottobre e

duplica spontanea 2 novembre 2023 le parti hanno ribadito il loro punto di

vista.

F. Con

decisione 3 gennaio 2024 il Pretore ha dichiarato irricevibile l'istanza e ha

posto le spese processuali di fr. 450.- a carico dell'istante, tenuto a

rifondere alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili.

G. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 15

gennaio 2024 con cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di

accogliere l'istanza, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Con osservazioni 15 febbraio 2024 AO 1 postula il rigetto dell'appello, con

protesta di spese e ripetibili (quantificate in fr. 2'500.-) di seconda sede.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela

giurisdizionale nei casi manifesti il cui valore è ampiamente superiore a fr.

10'000.-, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art.

314.

CPC). Introdotto il 15 gennaio 2024 (v. timbro postale sulla busta d'invio)

contro la decisione impugnata (notificata il 4 gennaio 2024 all'istante),

l'appello in esame è tempestivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Come è

tempestiva la relativa risposta del 15 febbraio 2024 (art. 314 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto come il modo di procedere

del promotore societario AO 1, il quale pur avendo versato solo la metà del

capitale sociale si era impegnato a versare la rimanenza, fosse conforme

all'art. 632 cpv. 1 CO. Quanto al versamento dell'importo residuo (fr.

50'000.-), egli ha rilevato che per l'art. 634b CO è il consiglio di

amministrazione, rispettivamente – dopo lo scioglimento della società – il

liquidatore (art. 740 cpv. 5 CO), a decidere se e quando gli azionisti devono

adempiere questo loro obbligo, il compito di fare valere il versamento relativo

alla quota non liberata delle azioni passando, con il fallimento della società,

dal consiglio di amministrazione all'amministrazione del fallimento (STF 4C.229/2004

del 9 agosto 2004) che può esigerlo in ogni tempo. In concreto – ha proseguito

il primo giudice – l'azione giudiziaria non era stata presentata dal consiglio

di amministrazione perché alla sua litispendenza (il 6 settembre 2023) la

società era già stata radiata e non esisteva più. Per il resto il liquidatore

(l'Ufficio fallimenti), che è succeduto al consiglio di amministrazione, non aveva

chiesto a AO 1 di adempiere il versamento della metà del capitale sociale. Il

che non pareva conciliarsi con il meccanismo dell'art. 634b CO che invece

"lo prescrive". La natura manifesta della procedura scelta, inoltre,

per il Pretore non si realizzava palesemente. Già solo dal memoriale di replica

si evinceva infatti che l'istante era "costretto a rifarsi a prassi,

risp. a valutazioni giuridiche per nulla manifeste" e contestate

"nonché ad un'asserita impossibilità (di notificazione, ndr) che

avrebbe invece potuto essere superata con delle pubblicazioni via FUSC e che

presupponeva – in ogni caso – la presa di una decisione ex art. 634b CO"

che però non si era verificata nonostante la sua natura imperativa.

3.

La

procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti dell’art. 257

CPC offre alla parte istante la possibilità di seguire una via giudiziaria

semplice e rapida nei casi in cui la situazione di fatto e di diritto è chiara,

in alternativa alle procedure ordinarie o semplificate normalmente a

disposizione. Affinché si possa agire in tal senso, è necessario che i fatti

siano incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e che la situazione

giuridica sia chiara (lett. b). I fatti sono “incontestati” se non sono

contestati dal convenuto, e sono “immediatamente comprovabili” quando il loro

accertamento non causa ritardo e non richiede oneri eccessivi, posto che

comunque in procedura sommaria le prove vanno di principio addotte mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC) e il grado di prova resta quello della prova

piena e non della verosimiglianza. La situazione giuridica è “chiara” quando

l'applicazione della norma al caso di specie si impone con evidenza in

considerazione del testo legale o sulla base di dottrina e giurisprudenza

invalse. Ciò non è di regola il caso se l'applicazione di una norma comporta

l'esercizio del potere di apprezzamento da parte del giudice o se il medesimo è

chiamato a decidere in equità, tenendo conto delle circostanze del caso di

specie (STF 5A_166/2020 del 13 luglio 2021 consid. 2.1; DTF 144 III 462 consid.

3.1). Per impedire l'accoglimento di una domanda fondata sull'art. 257 CPC la

convenuta non può limitarsi a sostenere genericamente che la fattispecie non è

liquida o invocare degli argomenti speciosi e manifestamente votati

all’insuccesso (STF 5A_553/2021 del 26 ottobre 2021 consid. 4.2, 4A_383/2018

del 6 giugno 2019 consid. 3, 4A_415/2013 del 20 gennaio 2014 consid. 7), bensì

deve sollevare obiezioni ed eccezioni motivate e convincenti, che non possono

essere immediatamente smentite e che per loro natura sono suscettibili di far

vacillare il convincimento del giudice. Non è tuttavia necessario che essa

renda verosimile l’inesistenza, l’inesigibilità o l’estinzione della pretesa

fatta valere nei suoi confronti: basta che gli argomenti proposti siano atti a

comportare il rigetto dell’azione, non appaiano di primo acchito inconsistenti

e non si prestino a un esame in procedura sommaria (STF 5A_553/2021 del 26

ottobre 2021 consid. 4.2, 5A_166/2020 del 13 luglio 2021 consid. 2.1,

4A_571/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 6, DTF 144 III 462 consid. 3.1).

4.

L'appellante

rileva anzitutto come la necessità di depositare una replica spontanea sia

stata determinata non dall'incertezza della situazione giuridica ma dall'erronea

ricostruzione della controparte che nei propri allegati accennava a una

liquidazione societaria nel senso dell'art. 731b cpv. 1bis CO

anziché a una ordinaria procedura di fallimento. Errore in cui sarebbe incorso

anche il primo giudice nella misura in cui ha accertato che il fallimento era

stato dichiarato il 30 maggio 2023 quando invece era stato decretato un anno

prima (appello, pag. 3).

La

doglianza è fuori argomento. Il Pretore non ha negato i presupposti dell'art.

257.

CPC per una asserita necessità dell'istante di replicare ma si è riferito a

tale memoriale solo per illustrare come – anche – in esso costui si prevalesse

di valutazioni giuridiche per nulla manifeste e contestate. A parte ciò,

l'appellante non spiega perché l'accertamento erroneo della data (anno) del

fallimento sarebbe di rilievo ai fini del giudizio. Né è chiaro quali

conseguenze l'istante intenda trarre da tale circostanza. Al riguardo non giova

dunque attardarsi.

5.

L'appellante

sostiene che la pubblicazione sul Foglio ufficiale, il 13 settembre 2022 (doc.

F), della diffida ai creditori nel senso degli art. 231 e 232 LEF esauriva

"tutti gli adempimenti" dell'Ufficio fallimenti e rendeva

"allo spirare del termine concesso immediatamente ed integralmente

esigibile il versamento del capitale sociale non ancora liberato da parte degli

azionisti" (memoriale, pag. 4).

5.1

L'allegazione

è formulata in questi termini per la prima volta in appello e già per questo

motivo appare di dubbia ricevibilità (v. art. 317 cpv. 1 CPC). A parte ciò, l'appellante

non si confronta con l'argomento secondo cui le valutazioni giuridiche da lui esposte

erano tutt'altro che manifeste oltre che contestate e alludevano a una pretesa

impossibilità del liquidatore – dovuta al fatto che per l'art. 24 dello statuto

(doc. C) la comunicazione sarebbe dovuta avvenire all'indirizzo contenuto nel

libro dei soci che però non era mai stato consegnato all'Ufficio fallimenti

(replica, n. 2.5) – di notificare a AO 1 una richiesta (imprescindibile secondo

l'art. 634b CO) di versare la metà del capitale sociale non liberato che

avrebbe invece potuto essere superata con delle pubblicazioni in via edittale.

Sotto questo profilo, l'appello si rivela dunque non sufficientemente motivato

nel senso dell'art. 311 CPC.

5.2

Ma

anche a prescindere da queste considerazioni di ordine formale, l'appello non

sarebbe destinato a miglior sorte neppure nel merito. Non si intravede – e

l'istante non lo spiega né tanto meno rende verosimile – perché la

pubblicazione, il 13 settembre 2022, sul Foglio ufficiale del fallimento e

della diffida ai creditori della D__________ SA in liquidazione (doc. F) possa

avere reso esigibile – alla scadenza del termine (13 ottobre 2022) – il

versamento del capitale sociale non ancora liberato. L'appellante non spiega –

come detto – perché una espressa decisione del liquidatore (art. 634b cpv. 1 in

relazione con l'art. 740 cpv. 5 CO; STF 4C.229/2004 del 9 agosto 2004 consid.

4.3) non fosse imprescindibile, come invece ha considerato il Pretore ("l'art.

634b CO prescrive che è il consiglio di amministrazione a decidere se e quando

gli azionisti devono adempiere a questo loro obbligo, risp. il liquidatore dopo

la dissoluzione della società": decisione impugnata, pag. 2). A parte

ciò, non si comprende come la diffida in questione potesse sostituirsi a una tale

decisione e obbligare il convenuto ad annunciare un proprio debito che non gli

era mai stato richiesto nelle forme previste, posto che per l'art. 634b

cpv. 1 CO l'organo competente (consiglio di amministrazione o liquidatore)

"decide se devono essere richiesti conferimenti ulteriori relativi alle

azioni non interamente liberate". Il consiglio di amministrazione

(analogamente il liquidatore) non è quindi nemmeno obbligato a chiedere la

liberazione del "non-versato" né in parte né nella sua

complessità (cfr. al riguardo Lombardini/Clemetson

in: Commentaire romand, CO II, 2a edizione, n. 6 ad art. 634a

CO).

Nelle

circostanze descritte e tenuto anche conto del fatto – ricordato dall'appellato

(osservazioni, pag. 5) con obiezioni motivate che non apparivano di primo

acchito inconsistenti – che il conferimento ulteriore poteva, comunque sia,

essere effettuato in denaro, in natura, mediante compensazione di un credito (in

concreto: il valore delle prestazioni svolte dal convenuto quale amministratore

della società) o mediante conversione di capitale proprio liberamente

disponibile (art. 634b cpv. 2 CO), la pretesa dell'istante non poteva –

e da lungi – dirsi liquida. Anche al riguardo la decisione impugnata resiste

dunque alla critica.

5.3

Ciò

posto, non occorre determinarsi sulle ulteriori eccezioni di ordine (in

particolare sull'incompetenza territoriale del giudice adito) e di merito

sollevate dall'appellato. Né v'è motivo di pronunciarsi in questa sede – anche

perché l'appellante non lo fa valere – sulle ragioni che hanno indotto l'Ufficio

fallimenti a vendere all'incanto – nelle circostanze illustrate – il presunto

credito della società nei confronti del convenuto.

6.

Da

ultimo l'appellante reitera la tesi per cui la procura presentata dall'avv. PA

2.

il 25 settembre 2023 (doc. 1) non era idonea a conferirgli poteri di

rappresentanza poiché il mandante era indicato in modo talmente generico

("AO 1 __________") – da una semplice ricerca sui social media

risultavano infatti circa 30 persone con lo stesso nominativo a __________ – da

renderlo non identificabile e siccome la firma non sembrava essere stata apposta

di proprio pugno bensì mediante "una mera stampa computerizzata"

(memoriale, pag. 4). L'assunto, manifestamente infondato, sfiora il pretesto. Non

si vede come la persona indicata in quella procura potesse essere altri se non

il convenuto residente in Via __________, interno __________, cui l'istanza –

secondo le indicazioni fornite dall'istante medesimo – era stata recapitata. Ma

soprattutto l'appellante perde di vista che con la duplica il convenuto aveva

presentato una nuova procura datata 26 ottobre 2023 e provvista dell'indirizzo

esatto, in cui costui confermava fra l'altro l'autenticità della dichiarazione

precedente del 24 settembre 2023 (doc. 7).

7.

Se

ne conclude che l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese processuali, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.

50'000.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale

federale) e fissate nei limiti dell'art. 9 cpv. 2 LTG, seguono la

soccombenza (art. 106 CPC). L'appellante verserà inoltre alla controparte, che

ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, adeguate

ripetibili. Senza produrre alcuna specifica, il convenuto rivendica

un'indennità di fr. 2'500.- (osservazioni, pag. 6). Ora, le aliquote fissate

dall'art. 11 cpv. 1 RTar (RL 178.310) vanno ridotte dal 30 all'80% giusta

l'art. 11 cpv. 2 lett. b, trattandosi di procedura sommaria ("procedure

civili speciali"), e nuovamente dal 40 al 70%, trattandosi di

procedura di appello. Ne segue che nella fattispecie un'indennità di fr.

2'000.-, IVA (8.1%) e spese (10%: art. 6 cpv. 1 RTar) incluse, appare consona

all'importanza della lite, alla sua difficoltà, all'ampiezza del lavoro svolto

e al tempo profuso dal legale nell'assolvimento del mandato (art. 11 cpv. 5

RTar).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 15 gennaio

2024 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 2'000.- sono a carico

dell’appellante, che rifonderà all’appellato fr. 2'000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).