12.2024.52
Contratto di lavoro - divieto d'esercizio per COVID - errore essenziale - mora del datore di lavoro - pagamento del salario
10 settembre 2024Italiano11 min
I. L’appello 8 maggio 2024 di AP 1 è respinto.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.52
Lugano
10 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.7 della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Città - promossa con petizione 8 marzo 2021 da
AO
1
rappr. da PA 2
contro
AP
1
rappr. da PA 1
con cui l’attore ha chiesto
di dichiarare inefficace l’invalidazione 31 marzo 2020 del contratto di impiego
stagionale stipulato il 14 gennaio 2020 e di condannare la convenuta a
versargli l’importo di fr. 1'228.- pari all’indennità di transizione come pure la
retribuzione dal 28 marzo al 18 ottobre 2020, dedotti gli importi versati
dall’assicurazione disoccupazione, pari a fr. 27'753.05, ritenuto che con le
conclusioni quest’ultima somma è stata ridotta a fr. 7'533.38 e alla stessa
sono stati aggiunti un importo di fr. 2'527.30 per tredicesima e un importo di
fr. 8'214.- a titolo di indennità per licenziamento abusivo, domanda avversata
dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con decisione 8 aprile 2024 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta
al pagamento di fr. 3'970.50 lordi, da cui andavano dedotti gli oneri sociali
di legge da riversare ai competenti istituti sociali;
appellante la convenuta,
con appello 8 maggio 2024, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione, protestando le ripetibili di primo e
secondo grado;
mentre l’attore, con
risposta 27 giugno 2024, ha postulato la reiezione dell’appello con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
Con contratto stagionale 14
gennaio 2020 (doc. B) AO 1 è stato assunto da AP 1 a tempo determinato, e
meglio dal 28 marzo al 18 ottobre 2020, con la mansione di bigliettaio al 100% e
con uno stipendio annuale lordo di fr. 53’391.-, corrispondente a uno stipendio
mensile lordo, dovuto per 13 mensilità, di fr. 4’107.-, al quale doveva poi
essere aggiunto un importo di transizione, da versarsi con lo stipendio del
mese di giugno 2020, di fr. 1'228.-.
2.
Con lettera 18 marzo 2020
(doc. F) AP 1, “vista la situazione, visti i decreti [N.d.R. del
Consiglio di Stato]
no. 1262 dell’11 marzo 2020 [N.d.R. versato
agli atti quale doc. 3]
e no. 1302 del 14 marzo 2020 [N.d.R. prodotto
quale doc. 4], visto il protrarsi della crisi sanitaria [N.d.R. venuta
in essere a seguito della pandemia di COVID-19], visto lo slittamento della
stagione turistica a data da definire …”,
ha comunicato ai suoi collaboratori che “stiamo provvedendo alla revisione
di tutti i contratti stagionali, la cui efficacia è da considerarsi
temporaneamente sospesa”.
Il 31 marzo 2020 (doc. C) AP 1, per i motivi indicati
nella precedente missiva, ha comunicato a AO 1 l’invalidazione del contratto “sulla
base dell’art. 31 cpv. 1 CO”, precisando che da quella data “non si
ritiene più vincolata a tale contratto e lei non è più tenuto a fornire la
prestazione lavorativa convenuta”.
Nonostante l’attuale legale di AO 1, con scritto 2
aprile 2020 (doc. D), abbia contestato la sussistenza delle condizioni per
pronunciare l’invalidazione del contratto e abbia nel contempo invitato AO 1 a
voler rivedere la sua presa di posizione “ritenuto che in caso contrario mi
vedrò costretto ad adire le vie legali”, quest’ultima, il 9 aprile 2020
(doc. E), ha confermato l’invalidazione del contratto “sulla base dei
combinati art. 24 cpv. 1 n. 4 e 31 cpv. 1 CO”.
3. Ottenuta
la necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 8 marzo 2021 AO 1 ha
convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città, per far dichiarare inefficace l’invalidazione 31 marzo 2020 del
contratto di impiego stagionale e per condannare la convenuta a versargli
l’importo di fr. 1'228.- pari all’indennità di transizione come pure la
retribuzione dal 28 marzo al 18 ottobre 2020, dedotti gli importi versati
dall’assicurazione disoccupazione (fr. 25'637.95), pari a fr. 27'753.05,
ritenuto che con le conclusioni quest’ultima somma è stata ridotta a fr.
7'533.38 e alla stessa sono stati aggiunti un importo di fr. 2'527.30 per
tredicesima e un importo di fr. 8'214.- a titolo di indennità per licenziamento
abusivo.
La convenuta si è integralmente
opposta alla petizione.
4.
Esperita l’istruttoria e
raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 8
aprile 2024, ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento
di fr. 3'970.50 lordi, da cui andavano dedotti gli oneri sociali di legge da
riversare ai competenti istituti sociali, e ponendo le spese processuali della
procedura di conciliazione di fr. 600.- a carico dell’attore, tenuto altresì a
rifondere alla controparte fr. 2’400.- per ripetibili.
Il
giudice di prime cure ha escluso che il contratto di lavoro fosse stato
validamente annullato dalla convenuta, segnatamente per errore essenziale (TF
4A_379/2022 del 28 giugno 2023 consid. 6.1.2). Appurato con ciò che il
contratto era ancora in essere, ha ritenuto che quest’ultima non fosse tenuta
al pagamento del salario del dipendente sino all’8 giugno 2020, cioè fino al
momento in cui, per sua stessa ammissione, era ancora in vigore il divieto di
effettuare le corse turistiche, gli eventi e le corse speciali lacustri sui
battelli, e ciò in quanto le chiusure aziendali decretate dall’autorità per combattere
il coronavirus costituivano un motivo oggettivo che concerneva tutte le persone
indistintamente e non rientravano dunque nella sfera di rischio del datore di
lavoro (TF 4A_53/2023 del 30 agosto 2023 [frattanto pubblicata in DTF 150 III 22] consid.
5.2-5.4). Egli ha per contro ritenuto che la convenuta dovesse essere obbligata
al pagamento del salario del dipendente a far tempo da quella data, dedotti gli
importi versati dall’assicurazione disoccupazione, e dell’indennità di
transizione: nonostante a quel momento il dipendente non avesse ripreso il
lavoro e nemmeno avesse offerto nuovamente la sua prestazione lavorativa,
quella sua omissione non poteva essergli rimproverata, visto che costui il 2
aprile 2020 aveva contestato l’annullamento del contratto e il 10 settembre
2020 aveva presentato l’istanza di conciliazione contro la convenuta (cfr. inc.
CM.2020.69 rich.). La domanda volta al pagamento di un’indennità per
licenziamento abusivo è stata infine respinta.
5. Con
appello 8 maggio 2024, avversato dall’attore con risposta 27 giugno 2024, la convenuta
ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione, protestando le ripetibili di primo e secondo grado. A suo dire, il
giudice di prime cure non avrebbe considerato l’argomento esposto nel consid.
6.2 della sentenza del Tribunale federale 4A_379/2022 del 28 giugno 2023, ove,
in un caso analogo, l’Alta Corte aveva ritenuto che il lavoratore avesse accettato
per atti concludenti la risoluzione del contratto di lavoro, dal momento che,
dopo aver ricevuto la lettera 31 marzo 2020, non aveva più offerto la
prestazione lavorativa, se non con scritto 13 luglio 2020, ma si era adeguato
alla volontà della datrice di lavoro, rivolgendosi semplicemente - e con
successo - alla cassa disoccupazione per ricevere le relative indennità.
Oltretutto nel caso qui in esame, con lo scritto 2 aprile 2020, il dipendente,
pur avendo contestato l’invalidazione del contratto, si era limitato a
formularle un “invito” a rivedere la sua presa di posizione senza però aver
offerto la sua prestazione lavorativa, che nemmeno era stata da lui offerta
dopo il 9 aprile o dopo l’8 giugno 2020.
6. L’art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono
impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza
(cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di
almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).
Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia
pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una
controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.- (e meglio di almeno fr. 19'502.68), è pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che,
essendo stato concretamente inoltrato dalla convenuta entro il termine di 30
giorni (art. 311 cpv. 1 CPC) dalla notificazione del giudizio, avvenuta il 9
aprile 2024, è senz’altro tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.
Anche la risposta all’appello, inoltrata dall’attore
entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del gravame (art. 312 cpv. 2 CPC),
avvenuta non prima del 28 maggio 2024, è tempestiva.
7. L’argomentazione della convenuta secondo cui nel
caso in esame, come già in quello che aveva dato luogo alla sentenza del
Tribunale federale 4A_379/2022 del 28 giugno 2023, il lavoratore avrebbe in
realtà accettato per atti concludenti la risoluzione del contratto di lavoro
dev’essere disattesa.
7.1. Essa,
pur essendo stata addotta per la prima volta soltanto in questa sede, parrebbe
ricevibile, alla luce della menzionata decisione del Tribunale federale.
Decisione che è stata nondimeno criticata dalla dottrina, in particolare per il
fatto che l’accettazione del lavoratore per atti concludenti della risoluzione
del contratto di lavoro non era mai stata addotta in causa da nessuna delle
parti, nemmeno di fronte al Tribunale federale, e non risultava essere così
stata accertata da un’istanza giudiziaria con cognizione piena sui fatti (cfr. Geiser, Aufhebung des
Arbeitsverhältnisses aufgrund der Pandemie / Besprechung von BGer. 4A_379/2022,
28.6.2023, in: AJP 2023 p. 1223; Geiser,
Die arbeitsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts 2022/2023, in: AJP 2023
p. 1428 seg.; cfr. pure Reusser / Rudolph,
Covid-19-Rechtsprechung - Ein Überblick aus arbeitsrechtlicher Sicht, in:
Jusletter 5 agosto 2024 p. 9), ma sulla quale non occorre tornare - su questo
specifico aspetto - in virtù di quanto sarà esposto in appresso.
7.2. La
tesi della convenuta è infatti infondata nel merito.
Nel
consid. 6.2.2 della citata sentenza 4A_379/2022 il Tribunale federale aveva in
effetti ritenuto che “in concreto, dalla fattispecie accertata dalla
Corte cantonale e posta a fondamento della presente sentenza emerge che il
lavoratore ha accettato per atti concludenti la risoluzione del contratto di
lavoro. Infatti dalla decisione impugnata non risulta che egli si sia opposto
allo scioglimento del rapporto di lavoro dopo aver ricevuto lo scritto del 31
marzo 2020 di invalidazione del contratto. Egli appare piuttosto essersi
adeguato alla volontà della ricorrente [N.d.R. della datrice di lavoro] e si è
semplicemente rivolto - fruttuosamente - alla cassa di disoccupazione per
ricevere le relative indennità. L'unica offerta della sua prestazione
lavorativa menzionata nel giudizio cantonale è infatti avvenuta su incitamento
dell'opponente [N.d.R. della cassa di disoccupazione] con lettera datata 13
luglio 2020, e cioè più di tre mesi dopo il predetto scritto della ricorrente e
oltre un mese dopo che il Consiglio federale aveva revocato il divieto
concernente l'attività per cui era stato assunto”. Sennonché, nel caso qui in esame, la situazione è del
tutto diversa, il lavoratore avendo contestato già con lo scritto 2 aprile 2020
la sussistenza delle condizioni per pronunciare l’invalidazione del contratto,
comunicatagli con lettera 31 marzo 2020, tanto da aver allora invitato la
convenuta a voler rivedere la sua presa di posizione - ritenuto che l’ “invito”
in questione costituiva ovviamente una richiesta vera e propria, sia pure
formulata in modo cortese e gentile - pena l’inoltro di una causa giudiziaria,
da lui poi promossa con istanza di conciliazione 10 settembre 2020.
In
tali circostanze, essendo stato accertato che il lavoratore si è subito opposto allo
scioglimento del rapporto di lavoro dopo aver ricevuto lo scritto del 31 marzo
2020 di invalidazione del contratto,
non si può assolutamente ritenere che
egli si sia invece semplicemente adeguato alla
volontà della datrice di lavoro e rivolto alla cassa di disoccupazione per
ricevere le relative indennità, accettando così per atti concludenti, il 31 marzo 2020, la risoluzione del contratto di lavoro.
8. Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere
respinto.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore qui ancora litigioso di fr. 3'970.50 lordi, seguono la soccombenza (art.
106 cpv. 1 CPC), ritenuto che, trattandosi di una controversia derivante da un
rapporto di lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, alle
parti non possono però essere addossate spese processuali (art. 114 lett. c
CPC).
Per questi motivi,
visti l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 8 maggio 2024 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Non si prelevano spese
processuali. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 600.- per ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).