12.2024.6
Provvedimento cautelare, blocco di una somma di denaro; divieto del sequestro camuffato; buona fede
2 maggio 2024Italiano23 min
del 24 ottobre 2018, AP 1, agricoltore, ha concesso a AO 1, pure agricoltore, un
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Incarto n.
12.2024.6
Lugano
2 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. CA.2023.225 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 10 luglio 2023 da
contro
AP
1
patrocinato dall’ PA 1
con cui AO 1 ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, di fare
ordine
al notaio avv. C__________ di non procedere al versamento in favore
di AP 1
dell'importo residuo del prezzo di vendita di cui all'atto pubblico
n. __________ del 24 ottobre
2018 (ammontante a fr. 817'484.94) e di mantenerlo bloccato sul
proprio conto clienti
o subordinatamente di versarlo su un conto bloccato della Pretura;
richiesta accolta dal Pretore in via supercautelare in data 11
luglio 2023, e che il
convenuto ha contestato con osservazioni 16 agosto 2023;
vista la decisione 22 dicembre 2023 con cui il Pretore, a conferma
del provvedimento
supercautelare ordinato, ha accolto l’istanza cautelare;
appellante AP 1, che con appello 15 gennaio 2024 ha preliminarmente
chiesto
la concessione dell’effetto sospensivo e l’adozione di
provvedimenti supercautelari
di seconda sede e nel merito la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere
l’istanza della controparte, con protesta di spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre AO 1 con risposta 8 febbraio 2024
ha postulato in via preliminare
la sospensione della causa ex art. 126
CPC e nel merito la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili
di secondo grado;
viste la replica spontanea 26 febbraio 2024 di AP 1, con cui egli
ha altresì
contestato la richiesta di sospensione e postulato subordinatamente
la concessione
di una garanzia bancaria, la duplica spontanea 12 marzo 2023 di AO
1
(che si è opposto alle tesi e pretese avverse), e la triplica
spontanea 15 marzo 2024
di AP 1;
richiamate le decisioni di questa Camera del 25 gennaio 2024, con
cui le richieste di AP 1 di conferimento dell’effetto sospensivo e di adozione
di misure cautelari di
seconda sede sono state respinte, e del 29 febbraio 2024, con cui è
stata pure respinta
l’istanza di AO 1 di sospensione della procedura, con conseguente
caducità della domanda di garanzia di AP 1;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Con atto notarile n. __________ nei rogiti del notaio avv. C__________
del 24 ottobre 2018, AP 1, agricoltore, ha concesso a AO 1, pure agricoltore, un
diritto di compera su diversi fondi agricoli (o su quote di comproprietà degli
stessi) siti ad __________ (n. __________ RFD di __________), avente una durata
sino al 31 dicembre 2021, al prezzo di fr. 1'358'121.-, di cui fr. 250'000.-
già versati sul conto bancario del notaio e fr. 1'108'121.- a saldo da versare al
notaio al più tardi al momento dell’esercizio del diritto di compera, che li
avrebbe poi girati a AP 1 dopo iscrizione a Registro fondiario (RF) di tale
fatto e del trapasso di proprietà (doc. B).
B.
A partire da inizio 2019, AP 1 ha lamentato diverse lacune e
problematiche del contratto, segnalando di non ritenersi più vincolato al
medesimo, chiedendo di bloccare l’operazione (doc. 1 e 3 inc. n. CA.2023.225 e
doc. E, F, R e S inc. OR.2021.146) e continuando a occupare i fondi in
questione. Vista l’opposizione della controparte, il medesimo ha inoltrato
presso la Pretura di Lugano un’istanza di conciliazione 13 ottobre 2020 avente
quale oggetto l’accertamento della nullità del diritto di compera (inc.
CM.2020.562).
C.
Con istanza 9 novembre 2020 AO 1 ha chiesto alla Sezione
dell’agricoltura l’autorizzazione all’acquisto dei suddetti fondi, che è stata
concessa il 1° dicembre 2020 (doc. W e Z inc. OR.2021.146). L’8 aprile 2021
egli ha dunque esercitato il diritto di compera (doc. 2 inc. n. CA.2023.225) e
con effetto dal giorno seguente ha ottenuto il trapasso di proprietà dei fondi
nel Registro fondiario.
La decisione di
autorizzazione della Sezione dell’agricoltura è stata impugnata da AP 1 con
ricorso 19 maggio 2021, giudicato irricevibile dal Consiglio di Stato con
decisione 18 maggio 2022 (doc. II e 7 inc. OR.2021.146). AP 1 ha contestato
anche questa decisione con un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo,
respinto con decisione 7 dicembre 2022 (doc. C inc. n. CA.2023.225).
D.
Nel frattempo, dopo esperimento infruttuoso del tentativo di
conciliazione e ottenimento dell’autorizzazione ad agire in data 10 maggio 2021
(doc. B), con petizione 8 settembre 2021 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, postulando di accertare la nullità dell’atto
di costituzione del suddetto diritto di compera, a suo dire lesivo delle norme
sul diritto fondiario rurale e viziato da errore essenziale (inc. OR.2021.146).
E.
Con istanza 1° febbraio 2023 (non oggetto della presente procedura) AP
1 ha chiesto al Pretore di iscrivere a RF, in via provvisionale, una
restrizione della facoltà di disporre sui fondi litigiosi (inc. CA.2023.43). Il
Pretore ha respinto l’istanza con decisione cautelare 27 marzo 2023,
attualmente oggetto di impugnazione, da parte di AP 1, presso la Prima Camera
civile del Tribunale d'appello (ICCA, inc. 11.2023.44).
F.
Con due istanze del 9 maggio 2023, AO 1 ha chiesto al Pretore
di ordinare, in via provvisionale nonché secondo la procedura sommaria di
tutela nei casi manifesti, la liberazione immediata dei fondi in oggetto
occupati da AP 1 (inc. CA.2023.163 / SO.2023.2264). A seguito del
ritiro di entrambe le istanze, in data 17 luglio 2023 il Pretore ha stralciato le
due cause.
G. Con
istanza supercautelare e cautelare 10 luglio 2023 AO 1 ha chiesto al Pretore di
fare ordine al notaio avv. C__________ di non procedere al
versamento in favore di AP 1 dell'importo residuo del prezzo di vendita di cui
all'atto pubblico n. __________ del 24 ottobre 2018 (ammontante a fr.
817'484.94) e di mantenerlo bloccato sul proprio conto clienti o
subordinatamente di versarlo su un conto bloccato della Pretura (inc.
CA.2023.225).
H.
In occasione dell’udienza dell’11 luglio 2023, il Pretore ha
provvisoriamente accolto l’istanza in via supercautelare.
I.
Con osservazioni 16 agosto 2023 AP 1 si è opposto all’istanza, postulando
la revoca della misura supercautelare.
J.
Con replica spontanea 22 settembre 2023 e duplica spontanea 25
ottobre 2023 le parti si sono riconfermate nelle proprie posizioni,
approfondendo le proprie tesi e contestando quelle avverse.
K.
Con decisione 22 dicembre 2023, relativa sia all’incarto cautelare
(CA.2023.225) sia a quello di merito (OR.2021.146) il Pretore ha accolto
l’istanza cautelare, confermando l’ordine dell’11 luglio 2023 e rinviando le
relative spese al merito. Contestualmente, ha respinto tutte le prove non
ancora assunte, chiuso l’istruttoria e citato le parti a comparire per le
arringhe finali, fissate per il 6 maggio 2024.
L.
Con appello 15 gennaio 2024 AP 1 è insorto contro il giudizio
cautelare, postulando preliminarmente la concessione dell’effetto sospensivo e
l’adozione di provvedimenti supercautelari di seconda sede (nel senso di
revocare il decreto dell’11 luglio 2023 e di fare ordine al notaio avv. C__________
di bonificare immediatamente a suo favore il saldo del prezzo di compravendita
di cui al rogito n. __________), e nel merito di respingere l’istanza della
controparte, con protesta di tasse e spese di entrambe le sedi.
M. Con
decisione 25 gennaio 2024 questa Camera ha respinto le domande preliminari
dell’appellante.
N.
Con risposta 8 febbraio 2024 AO 1 ha postulato la sospensione della
causa ex art. 126 CPC e nel merito la reiezione del gravame, con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado.
O. Con
osservazioni e replica spontanea 26 febbraio 2024 AP 1 ha contestato la
richiesta di sospensione, postulando in via subordinata la concessione in suo
favore di una garanzia bancaria, e ha ribadito le proprie tesi.
P.
Con decisione 29 febbraio 2024 questa Camera ha respinto l’istanza
di sospensione di AO 1, dichiarando pertanto priva d’oggetto la domanda di
garanzia di AP 1.
Q. Con
duplica spontanea 12 marzo 2024 AO 1 si è riconfermato nelle proprie tesi, così
come ha fatto AP 1 con la triplica spontanea 15 marzo 2024.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante
appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari,
posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-
(cpv. 2). Nella fattispecie, considerato che la presente procedura cautelare
verte sul blocco di una somma di fr. 817'484.94 secondo quanto indicato da AO 1
alle p. 9-10 della sua istanza 10 luglio 2023 (e non contestato dalla
controparte, v. anche osservazioni 16 agosto 2023, p. 10), il valore litigioso
supera ampiamente la soglia testé menzionata.
2.
I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la
procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314
cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie
l’appello 15 gennaio 2024 contro la decisione 22 dicembre 2023 (inviata il 29
dicembre 2023 e notificata il 3 gennaio 2024), è tempestivo (cfr. art. 142 cpv.
3.
CPC), come sono tempestivi la risposta all’appello 8 febbraio 2024 e gli
ulteriori scritti delle parti.
3.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La parte appellante
deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché
sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può
limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì
deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità
di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure
ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
Giusta l’art. 317 cpv.
1.
CPC nuovi mezzi di prova sono considerati solo se vengono immediatamente
addotti e dinnanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli
nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle
circostanze.
4.
Preliminarmente, occorre rilevare che l’appellato ha annesso alla
sua risposta 8 febbraio 2024, quale doc. B, un plico di documenti, senza
addurre alcunché in relazione alla loro proponibilità ai sensi dell’art. 317
CPC. Essi sono pertanto inammissibili a eccezione di quelli del 14 settembre
2023.
e del 18 aprile 2023, che in realtà erano già stati prodotti nell’incarto
cautelare di prima sede quale doc. O.
5.
Nella sentenza impugnata, il giudice di prima sede ha da una parte
osservato che AP 1, opponendosi al blocco e pretendendo di ricevere il saldo
del prezzo di una compravendita di cui però pretende l’annullamento, ha assunto
un atteggiamento contraddittorio (cosiddetto “venire
contra factum
proprium”). Dall’altra, ha rilevato che il blocco della somma non è
ammissibile laddove volto a garantire un credito pecuniario (risarcitorio) in
aggiramento delle norme della LEF, ma è possibile in quanto mirato a sospendere
l’esecuzione del contratto (ritenuto che il trapasso di proprietà è avvenuto ma
che AP 1 continua a occupare i fondi) fino alla definizione dell’azione di
nullità promossa dal venditore e dunque della sorte del denaro depositato
presso il notaio (confrontato con opposte richieste di sblocco da parte dei due
litiganti), ritenuto che l’istanza cautelare si fonda su entrambi gli argomenti.
Il primo giudice ha rilevato anche che tale misura conservativa ha gli stessi
effetti di un deposito giudiziale. Il medesimo ha pure tenuto in considerazione
che la conclusione della causa di merito è imminente, che una volta chiarito il
destino del contratto avrebbero dovuto essere liquidate tutte le eventuali
ulteriori pendenze fra le parti e che in una simile configurazione, tenuto
conto dell’azione già pendente, l’assegnazione all’istante cautelare di un
termine per la convalida del provvedimento (art. 263 CPC) non è necessaria.
6.
Con il suo gravame, AP 1 ritiene innanzitutto che il provvedimento
adottato dal primo giudice sarebbe inammissibile, in quanto mirato a garantire
gli asseriti e contestati crediti pecuniari della controparte (risarcimento
danni), ed equivarrebbe pertanto a un sequestro camuffato proibito dalla legge
(art. 269 lett. a CPC) e ottenibile unicamente in applicazione delle norme
della LEF. Tale divieto legale impedirebbe pure di bloccare presso una banca o
un notaio un importo di denaro conteso fra due pretendenti (Sprecher in: Basler Kommentar ZPO, 3a
ed., n. 7 ad art. 269).
L’appellante
rimprovera altresì al Pretore di avere omesso di verificare l’adempimento dei
presupposti cautelari della parvenza di buon diritto, del rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile e dell’urgenza ai sensi dell’art. 261 CPC,
e ritiene che AO 1 non avrebbe sostanziato né le sue possibilità di vittoria
nella causa di merito, né i presunti danni da lui subiti e avrebbe oltretutto
tardato a presentare la sua istanza, che avrebbe potuto e dovuto essere
proposta già al momento dell’esercizio del diritto di compera.
L’appellante sostiene pure
che la soluzione adottata dal Pretore non terrebbe conto dei contrapposti
interessi delle parti e postula la revoca del provvedimento onde evitare di
subire un danno difficilmente riparabile. A tal proposito, osserva che in
seguito al suo unilaterale adempimento contrattuale e all’iscrizione nel
Registro Fondiario del trapasso dei fondi, egli ha perso la proprietà degli
stessi senza tuttavia ricevere la controprestazione in denaro dovutagli,
ritenuto che la sua occupazione è giustificata dall’impugnazione del contratto
per vizio di volontà (art. 31 CO). Aggiunge che AO 1 vuole invece far
riconoscere la legittimità del trapasso e ha già tentato con varie iniziative
giudiziarie di espellerlo dall'azienda agricola, ma al contempo si sottrae ai
suoi obblighi di acquirente. L’appellante afferma altresì che il medesimo, a
partire dal 2020, avrebbe donato al figlio tutte le sue proprietà immobiliari (azzerando
il suo patrimonio) e che sussisterebbe il rischio, più che verosimile, che egli
ceda a terze persone anche i fondi di __________ qui in discussione (non
essendo stata ordinata la restrizione della facoltà di disporre da lui
auspicata). Contesta inoltre il blocco della somma giacché, a suo modo di
vedere, qualora il contratto fosse dichiarato nullo, egli non sarebbe in grado
di rimborsare il prezzo (non avendolo ricevuto) e la controparte potrebbe
dunque opporsi alla restituzione dei fondi.
Infine, l’appellante
critica il primo giudice per non aver ingiunto alla controparte un termine per
avviare la sua causa di merito a convalida della misura cautelare e per aver
ritenuto che la conclusione della procedura di cui all’inc. OR.2021.146 sia
imminente. Egli osserva difatti di aver contestato la chiusura dell’istruttoria
e postulato l’assunzione di ulteriori prove, la sospensione della causa e
l’annullamento e/o il rinvio dell’udienza per le arringhe finali, e che
comunque la futura decisione riguarderà solamente il primo grado di giudizio.
7.
Nel caso di specie, l’appellante non censura una carente motivazione
della decisione impugnata, né postula l’annullamento della medesima e il rinvio
dell’incarto alla prima istanza. Peraltro, da essa (come sopra descritto al
consid. 4) sono ben evincibili i motivi che hanno condotto il Pretore alla
conferma del provvedimento di blocco (anche) in via cautelare. Eventuali
aspetti che egli ha trascurato verranno pertanto, se del caso, esaminati in
questa sede.
8.
Vertendo la presente controversia su una misura cautelare, si può
preliminarmente ricordare che, giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina
i necessari provvedimenti cautelari quando l’istante rende verosimile che un
suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da
arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). L’adozione di un
provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza cumulativa dei seguenti
presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela
giurisdizionale di merito (fumus boni iuris), l’esistenza di una lesione
o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità.
Il grado d’incidenza
del provvedimento richiesto sulla parte convenuta può avere un’influenza nella
valutazione dei presupposti dell’art. 261 CPC: quanto più è elevato, tanto più
il giudice dovrà mostrarsi rigoroso e operare una comparazione globale degli
interessi in gioco (DTF 131 III 473 consid. 2.3 e 3.2; STF 4A_611/2011 del 3
gennaio 2012 consid. 4.1; IICCA dell’11 aprile 2019, inc. 12.2018.142, consid.
4).
8.1
Le
misure cautelari mirano a prevenire il rischio che i diritti fatti valere in
una procedura giudiziaria non possano più essere riconosciuti o tutelati a
causa della lentezza del procedimento, salvaguardando immediatamente
l'esistenza o il fine di tali diritti, ovvero servono ad assicurare una certa
pretesa di merito. Segnatamente, le misure conservative hanno per scopo di
mantenere l’oggetto del litigio nello stato in cui si trova durante tutta la
durata della procedura giudiziaria. Pertanto, per l’emanazione di un
provvedimento cautelare è necessario che fra esso e la procedura di merito vi
sia una sufficiente connessione. L’esistenza di questa simbiosi costituisce un
presupposto processuale, ed è espressione dell’interesse degno di protezione ai
sensi dell’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC (IICCA del 18 dicembre 2018, inc.
12.2018.141, consid. 15.2.3; Trezzini in:
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,
Vol. 1, Osservazioni preliminari agli art. 261-269, n. 32 seg).
8.2
Giusta
l’art. 262 lett. a CPC, il provvedimento cautelare può consistere in
qualsivoglia disposizione giudiziale atta a evitare il pregiudizio incombente e
segnatamente può consistere in un divieto, rispettivamente in una misura di
blocco. Tuttavia, secondo l’art. 269 lett. a CPC, sono fatte salve le
disposizioni della LEF sulle misure conservative in caso di esecuzione di crediti
pecuniari, e in special modo sul sequestro. Ciò significa, secondo la dottrina,
che la LEF regola in maniera esaustiva la garanzia e l’esecuzione dei crediti
pecuniari, e che pertanto a tal fine non è di principio possibile ottenere
sequestri e divieti di pagamento sulla base di un provvedimento cautelare ai
sensi degli art. 261 seg. CPC (Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1748 p. 320, Trezzini, Provvedimenti cautelari in base al CPC, 2015, n.
108). Ovvero, una misura cautelare non può servire a garantire un generico diritto
di natura pecuniaria e condurre in tal modo a un “sequestro camuffato” (STF
5A_853/2013 del 23 maggio 2014 consid. 3.3). Se invece i beni di cui viene
richiesto il blocco sono sufficientemente individualizzati e/o costituiscono
l’oggetto medesimo del litigio, la misura cautelare può essere ammissibile (Trezzini, op. cit., n. 111 seg.; Hohl, op. cit., n. 1748). Secondo il
Tribunale federale la conservazione, tramite blocco provvisorio, di un bene o
di un credito rivendicato quale proprietà in una causa di merito,
sufficientemente individualizzato e oggetto del litigio, non è contraria al
diritto federale (decisione del TF 9 marzo 2000 in: SJ 2001 I, p. 6, v. anche IICCA
del 24 luglio 2012 e del 16 aprile 2013, inc. 12.2012.125).
9.
Con il gravame, l’appellante non contesta debitamente l’assunto
pretorile secondo cui l’istanza cautelare non mirava unicamente a ottenere una
garanzia per crediti risarcitori, ma anche a congelare la situazione in attesa
della definizione della pendente procedura di merito, né che il provvedimento
cautelare in esame sia stato ordinato sulla base di questo secondo motivo e che
esso equivale, negli effetti, a un deposito giudiziale (ovvero a uno strumento
previsto dal diritto federale, cfr. art. 96 e 168 CO). Esso è nel caso concreto
un divieto nei confronti del notaio ai sensi dell’art. 262 lett. a CPC e, pur
immobilizzando una somma di denaro (aspetto delicato alla luce dell’art. 269
lett. a CPC), non mira a garantire un generico credito pecuniario di AO 1 nei
confronti di AP 1 mediante il blocco di un qualsivoglia bene di quest’ultimo,
bensì a mantenere l’oggetto del litigio nello stato in cui si trova attualmente
fino alla conclusione della procedura giudiziaria di merito, e a tutelare una
pretesa individualizzata derivante dal contratto di compravendita e oggetto
stesso della controversia. Difatti, solo con la definizione della causa
attualmente pendente all’inc. OR.2021.146 verrà chiarito chi abbia diritto alla
somma depositata.
La presente fattispecie
ha inoltre la particolarità che AO 1 non pretende tanto la restituzione della medesima,
quanto piuttosto l’adempimento completo del contratto di compravendita nel
senso di un’adeguata e completa immissione in possesso dei fondi da lui
acquistati (ritenuto che egli ha integralmente versato il prezzo pattuito nelle
mani del notaio ma è tutt’ora ostacolato nel loro utilizzo), sicché il
provvedimento tutela casomai la ripetizione delle reciproche prestazioni (cosiddetta
“Rückabwicklung”) in caso di nullità o annullamento del contratto (che,
contrariamente a quanto preteso nel gravame, non è ostacolata, ma casomai
agevolata dalla misura di blocco). Dall’altro lato, AP 1 non ha fondato la sua
azione giudiziale sul suo diritto di ottenere il versamento del saldo del
prezzo della compravendita, ma casomai su quello di ottenere la restituzione
dei fondi alla luce di una presunta invalidità del contratto. Fondi che egli non
nega di stare ancora occupando, sicché è evidente che non ha integralmente
adempiuto i suoi obblighi contrattuali, tenuto altresì conto che lo stesso non
ha nemmeno contestato (e anzi ha ammesso), di avere già incassato una parte del
prezzo, pari a fr. 250'000.- (cfr. istanza cautelare 10 luglio 2023, p. 9-10 e osservazioni
16.
agosto 2023, p. 10-11).
A ciò si aggiunga che
l’unico pregiudizio che l’appellante sostiene di subire (peraltro solo
sommariamente e senza offrire delle prove), è costituito dall’asserito rischio
che l’appellato possa spossessarsi dei fondi in oggetto, ciò che tuttavia non è
in alcun modo influenzato dal mantenimento o dalla revoca dell’ordine cautelare
11.
luglio 2023/22 dicembre 2023. In altre parole, l’appello non fa emergere
quali effetti gravosi o rischi produrrebbe il provvisorio mantenimento della
misura di blocco.
Alla luce di queste
circostanze, a ragione il Pretore ha osservato che la sua opposizione al provvedimento
cautelare è contraddittoria, quindi contraria alla buona fede e poco meritevole
di tutela (art. 2 CC). Ciò è già sufficiente per confermare la decisione di
primo grado.
10.
Comunque
sia, l’appellante è malvenuto a contestare la parvenza di buon diritto
dell’appellato: che questi possa eventualmente rivendicare la restituzione
della somma depositata è una conseguenza che deriva direttamente dalle sue tesi
e dalle sue richieste di giudizio. La misura in esame ha del resto (come
detto), un grado di incidenza limitato, risulta adeguata alla luce dei
contrapposti interessi delle parti e proporzionata. Viste le tensioni fra le
parti, le vicendevoli pretese e le molteplici cause avviate (allegate e documentate
dall’istante cautelare in prima sede, cfr. ad esempio doc. C, G e I), risulta
inoltre opportuno mantenere bloccata la suddetta ingente somma (ammontante a ben
fr. 817'484.94) al fine di agevolare un’eventuale liquidazione del rapporto
contrattuale qualora lo stesso dovesse essere invalidato, senza costringere AO
1.
a intraprendere ulteriori misure per ottenerne la restituzione. Ciò a
prescindere da eventuali pretese di risarcimento danni, che alla luce dell’art.
269.
lett. a CPC non possono essere garantite dalla presente misura cautelare.
Aggiungasi pure che l’appellante
non spiega perché l’appellato avrebbe dovuto presentare la sua istanza
cautelare già al momento dell’esercizio del diritto di compera ovvero in un
momento in cui, confidando nel buon esito dell’operazione, non aveva motivo di
bloccare il versamento del prezzo. Del resto, risulta dal doc. H che il notaio
ha annunciato la sua intenzione di procedere allo sblocco dell’importo
depositato in data 3 luglio 2023, sicché l’istanza 10 luglio 2023 non risulta in
ogni caso tardiva.
11.
Secondo
quanto previsto dall’art. 263 CPC, se la causa di merito non è ancora pendente,
il giudice assegna all’istante un termine per promuoverla (termine di
convalida), con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso
di inosservanza del termine. Ciò è giustificato dal fatto che questo ha natura
provvisoria, è fondato su un esame di mera verosimiglianza ed è strumentale a
una causa di merito, rispettivamente poiché incombe a quest’ultima procedura,
mediante un esame a cognizione completa, di statuire definitivamente sulle
pretese delle parti (STF 5A_354/2018 del 21 settembre 2018 consid. 1.6.3).
L’obbligo di cui all’art. 263 CPC non è assoluto, potendo ad esempio venir meno
qualora l’assegnazione di un termine e l’avvio di una causa di merito siano
inutili o privi di senso (Sprecher in:
Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., n. 16 ad art. 263; Huber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed., n. 21 seg. ad art. 263; STF
4P.201/2004 del 29 novembre 2004 consid. 4.2; IICCA del 7 marzo 2023, inc.
12.2022.174, consid. 10).
12.
Nel
caso concreto una procedura di merito che, pronunciandosi sulla validità del
contratto, determinerà altresì le sorti della somma depositata e farà decadere
la misura conservativa in oggetto, è già pendente. In assenza di migliori
spiegazioni da parte dell’appellante la decisione del Pretore di non assegnare
a AO 1 alcun termine di convalida, in quanto superfluo, dev’essere pertanto
confermata.
13.
Ne
consegue che l’appello dev’essere respinto.
Le spese processuali e
le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante
(art. 106 CPC), e sono calcolate sulla base degli art. 2, 10 e 13 LTG, 11 e 13 cpv.
1.
RTar. Il valore litigioso, determinante per un eventuale ricorso al Tribunale
federale, supera agevolmente i fr. 30'000.- previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. L’appello 15 gennaio
2024 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 4’000.-, sono a carico dell’appellante, che
rifonderà all’appellato fr. 8’000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
;
-
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile
contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Contro
le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere
soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine di
ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non
nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).