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Decisione

12.2024.6

Provvedimento cautelare, blocco di una somma di denaro; divieto del sequestro camuffato; buona fede

2 maggio 2024Italiano23 min

del 24 ottobre 2018, AP 1, agricoltore, ha concesso a AO 1, pure agricoltore, un

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.6

Lugano

2 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. CA.2023.225 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 10 luglio 2023 da

contro

AP

1

patrocinato dall’ PA 1

con cui AO 1 ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, di fare

ordine

al notaio avv. C__________ di non procedere al versamento in favore

di AP 1

dell'importo residuo del prezzo di vendita di cui all'atto pubblico

n. __________ del 24 ottobre

2018 (ammontante a fr. 817'484.94) e di mantenerlo bloccato sul

proprio conto clienti

o subordinatamente di versarlo su un conto bloccato della Pretura;

richiesta accolta dal Pretore in via supercautelare in data 11

luglio 2023, e che il

convenuto ha contestato con osservazioni 16 agosto 2023;

vista la decisione 22 dicembre 2023 con cui il Pretore, a conferma

del provvedimento

supercautelare ordinato, ha accolto l’istanza cautelare;

appellante AP 1, che con appello 15 gennaio 2024 ha preliminarmente

chiesto

la concessione dell’effetto sospensivo e l’adozione di

provvedimenti supercautelari

di seconda sede e nel merito la riforma del querelato giudizio nel

senso di respingere

l’istanza della controparte, con protesta di spese e ripetibili di

entrambe le sedi;

mentre AO 1 con risposta 8 febbraio 2024

ha postulato in via preliminare

la sospensione della causa ex art. 126

CPC e nel merito la reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili

di secondo grado;

viste la replica spontanea 26 febbraio 2024 di AP 1, con cui egli

ha altresì

contestato la richiesta di sospensione e postulato subordinatamente

la concessione

di una garanzia bancaria, la duplica spontanea 12 marzo 2023 di AO

1

(che si è opposto alle tesi e pretese avverse), e la triplica

spontanea 15 marzo 2024

di AP 1;

richiamate le decisioni di questa Camera del 25 gennaio 2024, con

cui le richieste di AP 1 di conferimento dell’effetto sospensivo e di adozione

di misure cautelari di

seconda sede sono state respinte, e del 29 febbraio 2024, con cui è

stata pure respinta

l’istanza di AO 1 di sospensione della procedura, con conseguente

caducità della domanda di garanzia di AP 1;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Con atto notarile n. __________ nei rogiti del notaio avv. C__________

del 24 ottobre 2018, AP 1, agricoltore, ha concesso a AO 1, pure agricoltore, un

diritto di compera su diversi fondi agricoli (o su quote di comproprietà degli

stessi) siti ad __________ (n. __________ RFD di __________), avente una durata

sino al 31 dicembre 2021, al prezzo di fr. 1'358'121.-, di cui fr. 250'000.-

già versati sul conto bancario del notaio e fr. 1'108'121.- a saldo da versare al

notaio al più tardi al momento dell’esercizio del diritto di compera, che li

avrebbe poi girati a AP 1 dopo iscrizione a Registro fondiario (RF) di tale

fatto e del trapasso di proprietà (doc. B).

B.

A partire da inizio 2019, AP 1 ha lamentato diverse lacune e

problematiche del contratto, segnalando di non ritenersi più vincolato al

medesimo, chiedendo di bloccare l’operazione (doc. 1 e 3 inc. n. CA.2023.225 e

doc. E, F, R e S inc. OR.2021.146) e continuando a occupare i fondi in

questione. Vista l’opposizione della controparte, il medesimo ha inoltrato

presso la Pretura di Lugano un’istanza di conciliazione 13 ottobre 2020 avente

quale oggetto l’accertamento della nullità del diritto di compera (inc.

CM.2020.562).

C.

Con istanza 9 novembre 2020 AO 1 ha chiesto alla Sezione

dell’agricoltura l’autorizzazione all’acquisto dei suddetti fondi, che è stata

concessa il 1° dicembre 2020 (doc. W e Z inc. OR.2021.146). L’8 aprile 2021

egli ha dunque esercitato il diritto di compera (doc. 2 inc. n. CA.2023.225) e

con effetto dal giorno seguente ha ottenuto il trapasso di proprietà dei fondi

nel Registro fondiario.

La decisione di

autorizzazione della Sezione dell’agricoltura è stata impugnata da AP 1 con

ricorso 19 maggio 2021, giudicato irricevibile dal Consiglio di Stato con

decisione 18 maggio 2022 (doc. II e 7 inc. OR.2021.146). AP 1 ha contestato

anche questa decisione con un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo,

respinto con decisione 7 dicembre 2022 (doc. C inc. n. CA.2023.225).

D.

Nel frattempo, dopo esperimento infruttuoso del tentativo di

conciliazione e ottenimento dell’autorizzazione ad agire in data 10 maggio 2021

(doc. B), con petizione 8 settembre 2021 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla

Pretura del Distretto di Lugano, postulando di accertare la nullità dell’atto

di costituzione del suddetto diritto di compera, a suo dire lesivo delle norme

sul diritto fondiario rurale e viziato da errore essenziale (inc. OR.2021.146).

E.

Con istanza 1° febbraio 2023 (non oggetto della presente procedura) AP

1 ha chiesto al Pretore di iscrivere a RF, in via provvisionale, una

restrizione della facoltà di disporre sui fondi litigiosi (inc. CA.2023.43). Il

Pretore ha respinto l’istanza con decisione cautelare 27 marzo 2023,

attualmente oggetto di impugnazione, da parte di AP 1, presso la Prima Camera

civile del Tribunale d'appello (ICCA, inc. 11.2023.44).

F.

Con due istanze del 9 maggio 2023, AO 1 ha chiesto al Pretore

di ordinare, in via provvisionale nonché secondo la procedura sommaria di

tutela nei casi manifesti, la liberazione immediata dei fondi in oggetto

occupati da AP 1 (inc. CA.2023.163 / SO.2023.2264). A seguito del

ritiro di entrambe le istanze, in data 17 luglio 2023 il Pretore ha stralciato le

due cause.

G. Con

istanza supercautelare e cautelare 10 luglio 2023 AO 1 ha chiesto al Pretore di

fare ordine al notaio avv. C__________ di non procedere al

versamento in favore di AP 1 dell'importo residuo del prezzo di vendita di cui

all'atto pubblico n. __________ del 24 ottobre 2018 (ammontante a fr.

817'484.94) e di mantenerlo bloccato sul proprio conto clienti o

subordinatamente di versarlo su un conto bloccato della Pretura (inc.

CA.2023.225).

H.

In occasione dell’udienza dell’11 luglio 2023, il Pretore ha

provvisoriamente accolto l’istanza in via supercautelare.

I.

Con osservazioni 16 agosto 2023 AP 1 si è opposto all’istanza, postulando

la revoca della misura supercautelare.

J.

Con replica spontanea 22 settembre 2023 e duplica spontanea 25

ottobre 2023 le parti si sono riconfermate nelle proprie posizioni,

approfondendo le proprie tesi e contestando quelle avverse.

K.

Con decisione 22 dicembre 2023, relativa sia all’incarto cautelare

(CA.2023.225) sia a quello di merito (OR.2021.146) il Pretore ha accolto

l’istanza cautelare, confermando l’ordine dell’11 luglio 2023 e rinviando le

relative spese al merito. Contestualmente, ha respinto tutte le prove non

ancora assunte, chiuso l’istruttoria e citato le parti a comparire per le

arringhe finali, fissate per il 6 maggio 2024.

L.

Con appello 15 gennaio 2024 AP 1 è insorto contro il giudizio

cautelare, postulando preliminarmente la concessione dell’effetto sospensivo e

l’adozione di provvedimenti supercautelari di seconda sede (nel senso di

revocare il decreto dell’11 luglio 2023 e di fare ordine al notaio avv. C__________

di bonificare immediatamente a suo favore il saldo del prezzo di compravendita

di cui al rogito n. __________), e nel merito di respingere l’istanza della

controparte, con protesta di tasse e spese di entrambe le sedi.

M. Con

decisione 25 gennaio 2024 questa Camera ha respinto le domande preliminari

dell’appellante.

N.

Con risposta 8 febbraio 2024 AO 1 ha postulato la sospensione della

causa ex art. 126 CPC e nel merito la reiezione del gravame, con protesta di

spese e ripetibili di secondo grado.

O. Con

osservazioni e replica spontanea 26 febbraio 2024 AP 1 ha contestato la

richiesta di sospensione, postulando in via subordinata la concessione in suo

favore di una garanzia bancaria, e ha ribadito le proprie tesi.

P.

Con decisione 29 febbraio 2024 questa Camera ha respinto l’istanza

di sospensione di AO 1, dichiarando pertanto priva d’oggetto la domanda di

garanzia di AP 1.

Q. Con

duplica spontanea 12 marzo 2024 AO 1 si è riconfermato nelle proprie tesi, così

come ha fatto AP 1 con la triplica spontanea 15 marzo 2024.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante

appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari,

posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-

(cpv. 2). Nella fattispecie, considerato che la presente procedura cautelare

verte sul blocco di una somma di fr. 817'484.94 secondo quanto indicato da AO 1

alle p. 9-10 della sua istanza 10 luglio 2023 (e non contestato dalla

controparte, v. anche osservazioni 16 agosto 2023, p. 10), il valore litigioso

supera ampiamente la soglia testé menzionata.

2.

I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la

procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314

cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie

l’appello 15 gennaio 2024 contro la decisione 22 dicembre 2023 (inviata il 29

dicembre 2023 e notificata il 3 gennaio 2024), è tempestivo (cfr. art. 142 cpv.

3.

CPC), come sono tempestivi la risposta all’appello 8 febbraio 2024 e gli

ulteriori scritti delle parti.

3.

L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La parte appellante

deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché

sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può

limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì

deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità

di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure

ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

Giusta l’art. 317 cpv.

1.

CPC nuovi mezzi di prova sono considerati solo se vengono immediatamente

addotti e dinnanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli

nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle

circostanze.

4.

Preliminarmente, occorre rilevare che l’appellato ha annesso alla

sua risposta 8 febbraio 2024, quale doc. B, un plico di documenti, senza

addurre alcunché in relazione alla loro proponibilità ai sensi dell’art. 317

CPC. Essi sono pertanto inammissibili a eccezione di quelli del 14 settembre

2023.

e del 18 aprile 2023, che in realtà erano già stati prodotti nell’incarto

cautelare di prima sede quale doc. O.

5.

Nella sentenza impugnata, il giudice di prima sede ha da una parte

osservato che AP 1, opponendosi al blocco e pretendendo di ricevere il saldo

del prezzo di una compravendita di cui però pretende l’annullamento, ha assunto

un atteggiamento contraddittorio (cosiddetto “venire

contra factum

proprium”). Dall’altra, ha rilevato che il blocco della somma non è

ammissibile laddove volto a garantire un credito pecuniario (risarcitorio) in

aggiramento delle norme della LEF, ma è possibile in quanto mirato a sospendere

l’esecuzione del contratto (ritenuto che il trapasso di proprietà è avvenuto ma

che AP 1 continua a occupare i fondi) fino alla definizione dell’azione di

nullità promossa dal venditore e dunque della sorte del denaro depositato

presso il notaio (confrontato con opposte richieste di sblocco da parte dei due

litiganti), ritenuto che l’istanza cautelare si fonda su entrambi gli argomenti.

Il primo giudice ha rilevato anche che tale misura conservativa ha gli stessi

effetti di un deposito giudiziale. Il medesimo ha pure tenuto in considerazione

che la conclusione della causa di merito è imminente, che una volta chiarito il

destino del contratto avrebbero dovuto essere liquidate tutte le eventuali

ulteriori pendenze fra le parti e che in una simile configurazione, tenuto

conto dell’azione già pendente, l’assegnazione all’istante cautelare di un

termine per la convalida del provvedimento (art. 263 CPC) non è necessaria.

6.

Con il suo gravame, AP 1 ritiene innanzitutto che il provvedimento

adottato dal primo giudice sarebbe inammissibile, in quanto mirato a garantire

gli asseriti e contestati crediti pecuniari della controparte (risarcimento

danni), ed equivarrebbe pertanto a un sequestro camuffato proibito dalla legge

(art. 269 lett. a CPC) e ottenibile unicamente in applicazione delle norme

della LEF. Tale divieto legale impedirebbe pure di bloccare presso una banca o

un notaio un importo di denaro conteso fra due pretendenti (Sprecher in: Basler Kommentar ZPO, 3a

ed., n. 7 ad art. 269).

L’appellante

rimprovera altresì al Pretore di avere omesso di verificare l’adempimento dei

presupposti cautelari della parvenza di buon diritto, del rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile e dell’urgenza ai sensi dell’art. 261 CPC,

e ritiene che AO 1 non avrebbe sostanziato né le sue possibilità di vittoria

nella causa di merito, né i presunti danni da lui subiti e avrebbe oltretutto

tardato a presentare la sua istanza, che avrebbe potuto e dovuto essere

proposta già al momento dell’esercizio del diritto di compera.

L’appellante sostiene pure

che la soluzione adottata dal Pretore non terrebbe conto dei contrapposti

interessi delle parti e postula la revoca del provvedimento onde evitare di

subire un danno difficilmente riparabile. A tal proposito, osserva che in

seguito al suo unilaterale adempimento contrattuale e all’iscrizione nel

Registro Fondiario del trapasso dei fondi, egli ha perso la proprietà degli

stessi senza tuttavia ricevere la controprestazione in denaro dovutagli,

ritenuto che la sua occupazione è giustificata dall’impugnazione del contratto

per vizio di volontà (art. 31 CO). Aggiunge che AO 1 vuole invece far

riconoscere la legittimità del trapasso e ha già tentato con varie iniziative

giudiziarie di espellerlo dall'azienda agricola, ma al contempo si sottrae ai

suoi obblighi di acquirente. L’appellante afferma altresì che il medesimo, a

partire dal 2020, avrebbe donato al figlio tutte le sue proprietà immobiliari (azzerando

il suo patrimonio) e che sussisterebbe il rischio, più che verosimile, che egli

ceda a terze persone anche i fondi di __________ qui in discussione (non

essendo stata ordinata la restrizione della facoltà di disporre da lui

auspicata). Contesta inoltre il blocco della somma giacché, a suo modo di

vedere, qualora il contratto fosse dichiarato nullo, egli non sarebbe in grado

di rimborsare il prezzo (non avendolo ricevuto) e la controparte potrebbe

dunque opporsi alla restituzione dei fondi.

Infine, l’appellante

critica il primo giudice per non aver ingiunto alla controparte un termine per

avviare la sua causa di merito a convalida della misura cautelare e per aver

ritenuto che la conclusione della procedura di cui all’inc. OR.2021.146 sia

imminente. Egli osserva difatti di aver contestato la chiusura dell’istruttoria

e postulato l’assunzione di ulteriori prove, la sospensione della causa e

l’annullamento e/o il rinvio dell’udienza per le arringhe finali, e che

comunque la futura decisione riguarderà solamente il primo grado di giudizio.

7.

Nel caso di specie, l’appellante non censura una carente motivazione

della decisione impugnata, né postula l’annullamento della medesima e il rinvio

dell’incarto alla prima istanza. Peraltro, da essa (come sopra descritto al

consid. 4) sono ben evincibili i motivi che hanno condotto il Pretore alla

conferma del provvedimento di blocco (anche) in via cautelare. Eventuali

aspetti che egli ha trascurato verranno pertanto, se del caso, esaminati in

questa sede.

8.

Vertendo la presente controversia su una misura cautelare, si può

preliminarmente ricordare che, giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina

i necessari provvedimenti cautelari quando l’istante rende verosimile che un

suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da

arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). L’adozione di un

provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza cumulativa dei seguenti

presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela

giurisdizionale di merito (fumus boni iuris), l’esistenza di una lesione

o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità.

Il grado d’incidenza

del provvedimento richiesto sulla parte convenuta può avere un’influenza nella

valutazione dei presupposti dell’art. 261 CPC: quanto più è elevato, tanto più

il giudice dovrà mostrarsi rigoroso e operare una comparazione globale degli

interessi in gioco (DTF 131 III 473 consid. 2.3 e 3.2; STF 4A_611/2011 del 3

gennaio 2012 consid. 4.1; IICCA dell’11 aprile 2019, inc. 12.2018.142, consid.

4).

8.1

Le

misure cautelari mirano a prevenire il rischio che i diritti fatti valere in

una procedura giudiziaria non possano più essere riconosciuti o tutelati a

causa della lentezza del procedimento, salvaguardando immediatamente

l'esistenza o il fine di tali diritti, ovvero servono ad assicurare una certa

pretesa di merito. Segnatamente, le misure conservative hanno per scopo di

mantenere l’oggetto del litigio nello stato in cui si trova durante tutta la

durata della procedura giudiziaria. Pertanto, per l’emanazione di un

provvedimento cautelare è necessario che fra esso e la procedura di merito vi

sia una sufficiente connessione. L’esistenza di questa simbiosi costituisce un

presupposto processuale, ed è espressione dell’interesse degno di protezione ai

sensi dell’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC (IICCA del 18 dicembre 2018, inc.

12.2018.141, consid. 15.2.3; Trezzini in:

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,

Vol. 1, Osservazioni preliminari agli art. 261-269, n. 32 seg).

8.2

Giusta

l’art. 262 lett. a CPC, il provvedimento cautelare può consistere in

qualsivoglia disposizione giudiziale atta a evitare il pregiudizio incombente e

segnatamente può consistere in un divieto, rispettivamente in una misura di

blocco. Tuttavia, secondo l’art. 269 lett. a CPC, sono fatte salve le

disposizioni della LEF sulle misure conservative in caso di esecuzione di crediti

pecuniari, e in special modo sul sequestro. Ciò significa, secondo la dottrina,

che la LEF regola in maniera esaustiva la garanzia e l’esecuzione dei crediti

pecuniari, e che pertanto a tal fine non è di principio possibile ottenere

sequestri e divieti di pagamento sulla base di un provvedimento cautelare ai

sensi degli art. 261 seg. CPC (Hohl,

Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1748 p. 320, Trezzini, Provvedimenti cautelari in base al CPC, 2015, n.

108). Ovvero, una misura cautelare non può servire a garantire un generico diritto

di natura pecuniaria e condurre in tal modo a un “sequestro camuffato” (STF

5A_853/2013 del 23 maggio 2014 consid. 3.3). Se invece i beni di cui viene

richiesto il blocco sono sufficientemente individualizzati e/o costituiscono

l’oggetto medesimo del litigio, la misura cautelare può essere ammissibile (Trezzini, op. cit., n. 111 seg.; Hohl, op. cit., n. 1748). Secondo il

Tribunale federale la conservazione, tramite blocco provvisorio, di un bene o

di un credito rivendicato quale proprietà in una causa di merito,

sufficientemente individualizzato e oggetto del litigio, non è contraria al

diritto federale (decisione del TF 9 marzo 2000 in: SJ 2001 I, p. 6, v. anche IICCA

del 24 luglio 2012 e del 16 aprile 2013, inc. 12.2012.125).

9.

Con il gravame, l’appellante non contesta debitamente l’assunto

pretorile secondo cui l’istanza cautelare non mirava unicamente a ottenere una

garanzia per crediti risarcitori, ma anche a congelare la situazione in attesa

della definizione della pendente procedura di merito, né che il provvedimento

cautelare in esame sia stato ordinato sulla base di questo secondo motivo e che

esso equivale, negli effetti, a un deposito giudiziale (ovvero a uno strumento

previsto dal diritto federale, cfr. art. 96 e 168 CO). Esso è nel caso concreto

un divieto nei confronti del notaio ai sensi dell’art. 262 lett. a CPC e, pur

immobilizzando una somma di denaro (aspetto delicato alla luce dell’art. 269

lett. a CPC), non mira a garantire un generico credito pecuniario di AO 1 nei

confronti di AP 1 mediante il blocco di un qualsivoglia bene di quest’ultimo,

bensì a mantenere l’oggetto del litigio nello stato in cui si trova attualmente

fino alla conclusione della procedura giudiziaria di merito, e a tutelare una

pretesa individualizzata derivante dal contratto di compravendita e oggetto

stesso della controversia. Difatti, solo con la definizione della causa

attualmente pendente all’inc. OR.2021.146 verrà chiarito chi abbia diritto alla

somma depositata.

La presente fattispecie

ha inoltre la particolarità che AO 1 non pretende tanto la restituzione della medesima,

quanto piuttosto l’adempimento completo del contratto di compravendita nel

senso di un’adeguata e completa immissione in possesso dei fondi da lui

acquistati (ritenuto che egli ha integralmente versato il prezzo pattuito nelle

mani del notaio ma è tutt’ora ostacolato nel loro utilizzo), sicché il

provvedimento tutela casomai la ripetizione delle reciproche prestazioni (cosiddetta

“Rückabwicklung”) in caso di nullità o annullamento del contratto (che,

contrariamente a quanto preteso nel gravame, non è ostacolata, ma casomai

agevolata dalla misura di blocco). Dall’altro lato, AP 1 non ha fondato la sua

azione giudiziale sul suo diritto di ottenere il versamento del saldo del

prezzo della compravendita, ma casomai su quello di ottenere la restituzione

dei fondi alla luce di una presunta invalidità del contratto. Fondi che egli non

nega di stare ancora occupando, sicché è evidente che non ha integralmente

adempiuto i suoi obblighi contrattuali, tenuto altresì conto che lo stesso non

ha nemmeno contestato (e anzi ha ammesso), di avere già incassato una parte del

prezzo, pari a fr. 250'000.- (cfr. istanza cautelare 10 luglio 2023, p. 9-10 e osservazioni

16.

agosto 2023, p. 10-11).

A ciò si aggiunga che

l’unico pregiudizio che l’appellante sostiene di subire (peraltro solo

sommariamente e senza offrire delle prove), è costituito dall’asserito rischio

che l’appellato possa spossessarsi dei fondi in oggetto, ciò che tuttavia non è

in alcun modo influenzato dal mantenimento o dalla revoca dell’ordine cautelare

11.

luglio 2023/22 dicembre 2023. In altre parole, l’appello non fa emergere

quali effetti gravosi o rischi produrrebbe il provvisorio mantenimento della

misura di blocco.

Alla luce di queste

circostanze, a ragione il Pretore ha osservato che la sua opposizione al provvedimento

cautelare è contraddittoria, quindi contraria alla buona fede e poco meritevole

di tutela (art. 2 CC). Ciò è già sufficiente per confermare la decisione di

primo grado.

10.

Comunque

sia, l’appellante è malvenuto a contestare la parvenza di buon diritto

dell’appellato: che questi possa eventualmente rivendicare la restituzione

della somma depositata è una conseguenza che deriva direttamente dalle sue tesi

e dalle sue richieste di giudizio. La misura in esame ha del resto (come

detto), un grado di incidenza limitato, risulta adeguata alla luce dei

contrapposti interessi delle parti e proporzionata. Viste le tensioni fra le

parti, le vicendevoli pretese e le molteplici cause avviate (allegate e documentate

dall’istante cautelare in prima sede, cfr. ad esempio doc. C, G e I), risulta

inoltre opportuno mantenere bloccata la suddetta ingente somma (ammontante a ben

fr. 817'484.94) al fine di agevolare un’eventuale liquidazione del rapporto

contrattuale qualora lo stesso dovesse essere invalidato, senza costringere AO

1.

a intraprendere ulteriori misure per ottenerne la restituzione. Ciò a

prescindere da eventuali pretese di risarcimento danni, che alla luce dell’art.

269.

lett. a CPC non possono essere garantite dalla presente misura cautelare.

Aggiungasi pure che l’appellante

non spiega perché l’appellato avrebbe dovuto presentare la sua istanza

cautelare già al momento dell’esercizio del diritto di compera ovvero in un

momento in cui, confidando nel buon esito dell’operazione, non aveva motivo di

bloccare il versamento del prezzo. Del resto, risulta dal doc. H che il notaio

ha annunciato la sua intenzione di procedere allo sblocco dell’importo

depositato in data 3 luglio 2023, sicché l’istanza 10 luglio 2023 non risulta in

ogni caso tardiva.

11.

Secondo

quanto previsto dall’art. 263 CPC, se la causa di merito non è ancora pendente,

il giudice assegna all’istante un termine per promuoverla (termine di

convalida), con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso

di inosservanza del termine. Ciò è giustificato dal fatto che questo ha natura

provvisoria, è fondato su un esame di mera verosimiglianza ed è strumentale a

una causa di merito, rispettivamente poiché incombe a quest’ultima procedura,

mediante un esame a cognizione completa, di statuire definitivamente sulle

pretese delle parti (STF 5A_354/2018 del 21 settembre 2018 consid. 1.6.3).

L’obbligo di cui all’art. 263 CPC non è assoluto, potendo ad esempio venir meno

qualora l’assegnazione di un termine e l’avvio di una causa di merito siano

inutili o privi di senso (Sprecher in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., n. 16 ad art. 263; Huber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed., n. 21 seg. ad art. 263; STF

4P.201/2004 del 29 novembre 2004 consid. 4.2; IICCA del 7 marzo 2023, inc.

12.2022.174, consid. 10).

12.

Nel

caso concreto una procedura di merito che, pronunciandosi sulla validità del

contratto, determinerà altresì le sorti della somma depositata e farà decadere

la misura conservativa in oggetto, è già pendente. In assenza di migliori

spiegazioni da parte dell’appellante la decisione del Pretore di non assegnare

a AO 1 alcun termine di convalida, in quanto superfluo, dev’essere pertanto

confermata.

13.

Ne

consegue che l’appello dev’essere respinto.

Le spese processuali e

le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante

(art. 106 CPC), e sono calcolate sulla base degli art. 2, 10 e 13 LTG, 11 e 13 cpv.

1.

RTar. Il valore litigioso, determinante per un eventuale ricorso al Tribunale

federale, supera agevolmente i fr. 30'000.- previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. L’appello 15 gennaio

2024 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 4’000.-, sono a carico dell’appellante, che

rifonderà all’appellato fr. 8’000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

;

-

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile

contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure

ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se

queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine

al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure

ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e

concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In

presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è

ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Contro

le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere

soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine di

ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non

nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).