12.2024.62
Accertamento dell’inesistenza di debiti alimentari; estinzione, imputazione di un pagamento
13 giugno 2025Italiano41 min
di versare al figlio comune J______ M______, nato il __ a______ 1995, un contributo di
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.62
Lugano
13 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.23 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 10 febbraio 2020 da
AP1,
C______ d______
patrocinato dall’avv.
PA1,
L_____
contro
AO1,
Ma______
patrocinata dagli avv.ti PA2 e PA3,
Z______
con cui l'attore ha chiesto l’annullamento delle due esecuzioni di
cui ai PE n. _____32 e
_____59 dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con decisione
15 aprile
2024;
appellante l’attore con atto di appello del 16 maggio 2024
con cui ha chiesto di
annullare tale decisione, con protesta di spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 8 ottobre 2024 si è opposta al
gravame postulando di
dichiararlo irricevibile o subordinatamente di respingerlo, pure con
protesta di spese e
ripetibili;
tenuto altresì conto della replica spontanea 5 novembre 2024
dell’appellante e della
duplica spontanea 14 maggio 2025 dell’appellata;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Con sentenza 29 settembre 2008
(doc. D) il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato sciolto per divorzio
il matrimonio tra M______ d______ l______ E______ M______ (ora L______ G______,
qui di seguito “AO1”) e AP1 (qui di seguito “AP1”), omologando la
convenzione conclusa dagli stessi il 28 febbraio 2006 (doc. E). In particolare
la suddetta convenzione stabiliva l’obbligo per AP1
di versare all’ex moglie, dal 1° febbraio 2006 entro il quinto giorno di ogni
mese, un contributo di mantenimento di € 7'000.- mensili fino al compimento del
55esimo anno d’età della medesima, con adeguamento annuale
dell’importo all’indice nazionale dei prezzi al consumo fissato dall’Ufficio
federale di statistica (per la prima volta nel febbraio 2007, con quale indice
di base quello di gennaio 2005), e l’impegno del medesimo a capitalizzare tale
contributo secondo le tavole “Stauffer/Schaetzle”, previo accordo della
moglie, “non appena avrà sufficiente liquidità, con modalità di pagamento
del capitale da definire con la moglie stessa” (pti. 3 e 4). Nella
convenzione era altresì previsto l’obbligo per AP1
di versare al figlio comune J______ M______, nato il __ a______ 1995, un contributo di
mantenimento di € 5'000.- mensili fino al compimento del 18esimo
anno d’età e per tutto il periodo della sua formazione professionale (pto. 2c).
B.
La convenzione sottolineava
altresì l’esistenza di un precedente “atto
di separazione dei beni” (pto. 6a) e di ulteriori rapporti di dare e avere tra gli ex coniugi “già
codificati in accordi separati sottoscritti precedentemente alla presente
convenzione, accordi che restano ancora in vigore” (pto. 6b).
Secondo quanto risulta dagli atti, fra
le parti erano stati stipulati nel corso degli anni in particolare i seguenti
tre accordi:
i.
una dichiarazione del 28 gennaio
2000 in cui AP1 si era impegnato a
corrispondere a AO1 fr. 1'650'000.- (entro
il 30 giugno 2000 e con una prima rata di almeno fr. 250'000.- entro il 31
marzo 2000) allo scopo di estinguere un’ipoteca ed eseguire una
ristrutturazione di una casa sita a Ma______ (doc. 5);
ii.
una convenzione del 1° febbraio
2000 in cui AP1 aveva promesso a AO1 di versarle fr. 4'000'000.- quale
donazione tramite versamenti in contanti in rate trimestrali di fr. 250'000.-,
alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre e per la
prima volta il 30 giugno 2000 (doc. F);
iii.
una convenzione di separazione dei
beni datata 1° dicembre 2000 che prevedeva un versamento di fr. 800'000.- da
parte del marito in favore della moglie quale liquidazione del precedente
regime matrimoniale di partecipazione agli acquisti (doc. 6).
C.
Con PE n. _____32 dell’UE di Lugano, emesso il 17 ottobre 2017, AO1 ha escusso AP1 per l’incasso di fr. 80'545.50 oltre
interessi a titolo di contributi arretrati per il periodo da marzo 2017 a
ottobre 2017 (doc. B1).
Con PE n. _____59
dell’UE di Lugano, emesso l’11 giugno 2018, la
medesima ha nuovamente escusso l’ex marito per l’incasso di contributi
arretrati, e meglio di fr. 20'207.80 oltre interessi per il periodo da novembre
a dicembre 2017 e di fr. 60'964.50 oltre interessi per il periodo da gennaio a
giugno 2018 (doc. A1).
D.
Avendo quest’ultimo
sollevato opposizione a entrambe le esecuzioni, con istanze 15 dicembre 2017 e
7 settembre 2018 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5. Tali istanze sono state respinte dal giudice
con due separate decisioni del 23 novembre 2018 per estinzione del debito, a
fronte di pagamenti mensili effettuati dall’escusso fra novembre 2015 e giugno
2016 in favore dell’ex moglie ed eccedenti gli alimenti correnti, che potevano
dunque essere imputati agli obblighi alimentari sorti in seguito (doc. A e B). Con
decisione 12 giugno 2019 (confermata dal Tribunale federale con sentenza del 9
luglio 2020, inc. 5A_626/2019), la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello (CEF) ha parzialmente accolto i due reclami 6 dicembre 2018
inoltrati da AO1 e
disposto il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. _____32 limitatamente a fr. 66'916.30 oltre
interessi e dell’opposizione al PE n. _____59 limitatamente
a fr. 67'442.10 oltre interessi (tenuto conto dell’indicizzazione dei
contributi sulla base dell’indice dei prezzi al consumo svizzero e non di
quello spagnolo, come pure del tasso di cambio vigente), non essendovi la prova
documentale dell’estinzione dei debiti in questione, ritenuto che in assenza di
dichiarazioni o di quietanze da parte del debitore o della creditrice al
momento dei suddetti pagamenti mensili, questi ultimi erano piuttosto da
imputare, in applicazione dell’art. 87 CO, ai debiti scaduti ed esigibili,
ovvero agli alimenti correnti e per l’eccedenza al credito della reclamante
riferito al contratto di donazione (inc. 14.2018.203/204).
E.
Il 17 gennaio 2020 l’Ufficio esecuzioni di Lugano ha proceduto al pignoramento di una
cartella ipotecaria registrale del valore di fr. 300'000.- di proprietà dell’escusso,
relativa a un immobile sito a L______ P______, M______ (doc. J).
F.
Con petizione 10
febbraio 2020 AP1 ha convenuto AO1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, chiedendo l’annullamento delle due procedure esecutive summenzionate
(inc. OR.2020.23) come pure, in via supercautelare e cautelare, la loro
sospensione provvisoria (inc. CA.2020.30). In sostanza l’attore ha rilevato di
avere versato alla controparte,
fra novembre 2015 e giugno 2016,
complessivi € 182'000.- in sette rate di € 26'000.-, la cui eccedenza rispetto
ai contributi alimentari correnti (versata a fronte delle sue insistenti
richieste di anticiparle ulteriori somme di denaro per mantenere un elevato
tenore di vita) era sufficiente a coprire gli alimenti posti in esecuzione (tenuto
conto oltretutto che ella dal 2013, ovvero dal compimento della maggiore età
del figlio, non era più titolare di alcun credito alimentare che lo
riguardasse, e che veniva erogato direttamente al medesimo, cfr. doc. I). Egli
avrebbe dunque estinto anticipatamente i debiti alimentari posti in esecuzione,
come si dedurrebbe in particolare dalla causale dei versamenti (indicante “mensilità
GM”, cfr. doc. V), non essendo i pagamenti imputabili ad altri debiti verso
l’ex moglie, peraltro non più esistenti, rispettivamente prescritti e mai più
pretesi.
G.
Con decreto 11
febbraio 2020 il Pretore ha respinto l’istanza supercautelare.
H.
Con osservazioni
13 marzo 2020 la convenuta si è opposta all’istanza cautelare e ha sollevato
l’eccezione di incompetenza territoriale della Pretura di Lugano (inc.
CA.2020.30).
Con successive osservazioni
18 maggio 2020 nell’incarto di merito (OR.2020.23), la convenuta ha ribadito la
sua eccezione di incompetenza territoriale, postulando di limitare il
procedimento a tale questione. L’attore si è opposto all’eccezione con scritto
29 maggio 2020.
I.
Con risposta 11
giugno 2020 la convenuta si è opposta alla petizione della parte avversa
contestando nel merito l’avvenuta estinzione del debito, rilevando che i suoi crediti
alimentari (peraltro da indicizzare sulla base dell’indice dei prezzi al
consumo spagnolo e non svizzero) erano solo una parte dei crediti da lei
vantati nei confronti dell’ex marito (comprendenti pure il credito derivante da
donazione di fr. 4'000'000.-, scoperto nella misura di circa fr. 3'160'000.-,
il credito destinato all’estinzione della summenzionata ipoteca e alla
ristrutturazione della casa di Ma______ di fr. 1'650'000.-, scoperto nella
misura di fr. 700'000.-, e quello di fr. 800'000.- oltre interessi di mora di
fr. 5'000.- per ogni mese di ritardo a titolo di liquidazione del regime matrimoniale,
estinto solo parzialmente nella misura di fr. 350'000.- + € 360'000.-, cfr. conteggio
di cui al doc. 3).
Ciò posto, a suo modo di
vedere i pagamenti effettuati e menzionati dall’attore sarebbero da imputare
agli alimenti correnti suoi e del figlio comune e, per l’eccesso, secondo gli
accordi fra le parti e in ogni caso tenuto conto degli art. 86 cpv. 2 e 87 cpv.
1 CO, al debito residuo derivante dal summenzionato contratto di donazione (non
ancora prescritto a fronte degli acconti versati dalla controparte nel corso
degli anni), e non a debiti alimentari futuri non solo non ancora esigibili, ma
neppure ancora sorti (ritenuto che il pagamento anticipato di alimenti non
ancora maturati è escluso per legge ex art. 125 CO e non era stato concordato
fra le parti), come del resto già accertato dalla CEF e confermato dal
Tribunale federale.
J.
Con decisione 8
luglio 2020 il Pretore ha respinto sia l’eccezione di incompetenza territoriale
sollevata dalla convenuta, sia la domanda cautelare dell’istante di sospensione
delle due esecuzioni. In accoglimento dell’appello 17 luglio 2020 di AP1 avverso il giudizio cautelare, questa
Camera lo ha riformato con decisione 12 ottobre 2020 (inc. 12.2020.88), nel
senso che ha disposto la provvisoria sospensione delle esecuzioni di cui ai PE
n. _____32 e n. _____59.
K.
Con replica 17 settembre 2020
l’attore ha ulteriormente approfondito le proprie posizioni e contestato quelle
avverse, osservando in particolare che egli fra marzo 2006 e febbraio 2017
avrebbe versato alla ex moglie oltre fr. 4'849'176.44 (doc. P), che
quest’ultima avrebbe preteso e ottenuto il suo impegno a versarle, non appena
ne avesse avuto la disponibilità, delle somme superiori ai contributi mensili
correnti (nell’ottica di una liquidazione anticipata in capitale dei contributi
futuri, come anche indicato nella convenzione di divorzio), e che già al
momento dell’avvenuto integrale pagamento di quanto stabilito nella convenzione
di separazione dei beni di cui al doc. 6 non sussistevano ulteriori debiti
compensabili rispetto a quelli alimentari qui in esame (da indicizzare sulla
base dell’indice dei prezzi svizzero), tantomeno da liquidare mensilmente.
L.
Con duplica 5 gennaio 2021
anche la convenuta si è riconfermata nelle proprie tesi, aggiungendo che
l’attore a suo modo di vedere non aveva chiesto l’accertamento dell’inesistenza
del debito ex art. 85a LEF ma solo (e in maniera inammissibile) l’annullamento
delle due esecuzioni, come pure che i contributi dell’ex marito sarebbero in
realtà stati versati su un conto bancario in Spagna intestato a quest’ultimo
(cfr. doc. 15 e 17), sicché neppure avrebbero potuto estinguere i debiti
oggetto di esecuzione. Ella ha pure ribadito che l’attore non avrebbe portato
alcuna prova attestante l’avvenuta estinzione del debito relativo alla
donazione, che egli nel 2013 avrebbe effettuato tre relativi pagamenti parziali
(doc. 20 e 21), che secondo gli accordi successivamente conclusi fra le parti
tale debito doveva essere saldato a rate mensilmente unitamente ai contributi
alimentari e che ancora nella primavera del 2016 l’ex marito aveva effettuato
due ulteriori pagamenti (doc. 22), interrompendo ogni volta la prescrizione e
lasciando uno scoperto di fr. 2'970'904.-. Ha anche rilevato che la controparte
avrebbe ammesso di dover pagare gli alimenti perlomeno a partire dal gennaio
2018 (doc. 25).
M.
Esperita l’istruttoria e
raccolti gli allegati conclusivi scritti delle parti (entrambi datati 19
gennaio 2024), con decisione 15 aprile 2024 il Pretore ha respinto la
petizione, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 7'000.- a carico
dell’attore e condannandolo a versare alla convenuta fr. 8'000.- per
ripetibili.
N.
L’attore è insorto contro tale
giudizio con appello 16 maggio 2024, con cui ha chiesto di annullarlo, porre a
carico della controparte le spese processuali di entrambe le sedi e condannarla
a versargli a titolo di ripetibili fr. 8'000.- per ciascun grado di giudizio.
O.
Con risposta 8 ottobre 2024 l’appellata
ha postulato di dichiarare il gravame irricevibile (già per l’irrita
formulazione del suo petitum, chiedente solo l’annullamento della
decisione impugnata) o subordinatamente di respingerlo, con protesta di spese e
ripetibili.
P.
Con replica spontanea 5
novembre 2024 l’appellante ha evidenziato la ricevibilità del suo gravame
(tendente con evidenza alla riforma della decisione impugnata e
all’accoglimento della sua petizione, malgrado la carenza a livello di petitum)
e ha ulteriormente approfondito le proprie posizioni, postulando formalmente la
riforma dell’impugnato giudizio nel senso appena descritto.
Q.
Con scritto 13 novembre 2024
l’appellata ha contestato la tempestività e la ricevibilità di tale atto e la
modifica del petitum ivi operata, chiedendo nella denegata ipotesi della
sua ammissibilità l’assegnazione di un termine per presentare una duplica
spontanea. Entro il termine di 10 giorni fissato da questa Camera con ordinanza
7 maggio 2025, ella ha poi presentato una duplica in data 14 maggio 2025.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
ll 1° gennaio 2025 è entrata
in vigore una nuova versione del Codice di diritto processuale civile svizzero
(CPC) in attuazione della relativa modifica del 17 marzo 2023. La procedura
innanzi al Pretore è iniziata ed è terminata prima di tale data, sicché sia la
medesima, sia la presente procedura di appello sono rette dal diritto
previgente (art. 404 e 405 CPC).
2.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2).
Nella
fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.
3.
I termini di impugnazione e di
risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC).
Alla
luce del diritto incondizionato alla replica sgorgante dagli art. 29 cpv. 1 e 2
Cost. e 6 CEDU, le parti hanno altresì diritto a presentare allegati spontanei
di seconda sede. La giurisprudenza del Tribunale federale applicabile al regime
procedurale qui di rilievo (vCPC) impone all’autorità giudicante di attendere
almeno 10 giorni dalla notifica della risposta all’appello, prima di trattare
il ricorso. Ciò non ha però per conseguenza l’automatica esclusione dall'incartamento
di atti giunti dopo tale termine ma prima dell'inizio della deliberazione e dell’emanazione
della decisione (STF 4A_170/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1, 5A_155/2013 del
17.
aprile 2013 consid. 1.4).
Nel
caso concreto l’appello 16 maggio 2024 contro la decisione 15 aprile 2024
(notificata al patrocinatore dell’insorgente il giorno successivo) è
tempestivo, così com’è tempestiva la risposta all’appello 8 ottobre 2024.
La
parte appellata contesta la tempestività della replica spontanea della
controparte datata 5 novembre 2024 (alla quale ha tempestivamente duplicato in
data 14 maggio 2025), siccome trasmessa non entro 10 giorni bensì a distanza di
26.
giorni dalla notifica della risposta all’appello. In realtà, il mancato
inoltro entro 10 giorni nel caso concreto non nuoce all’appellante, dal momento
che la scrivente Camera non aveva ancora iniziato la deliberazione. Ad ogni
modo, non occorre qui approfondire ulteriormente la tematica, dal momento che
la replica in oggetto, come si vedrà, non influisce sull’esito del presente
giudizio.
4.
Con l’appello possono essere
censurati l’errata applicazione del diritto oppure l’errato accertamento dei
fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di
diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC). La parte
appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma
perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore, ovvero deve
cercare di dimostrare che la sua tesi si impone su quella della decisione
impugnata. Non può semplicemente riproporre le allegazioni di fatto o gli
argomenti giuridici fatti valere in prima istanza, ma deve cercare di far
emergere che la decisione impugnata è errata per quanto riguarda i fatti accertati
o le conclusioni giuridiche tratte da essi. Può farlo solo ripresentando
l'impostazione del primo giudice e sottolineando le lacune del suo ragionamento
con critiche puntuali, esplicite e circostanziate, indicando precisamente i
passaggi della decisione che contesta e le prove su cui si fonda, poiché
l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente
le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime (STF 4A_297/2021
del 3 febbraio 2022 consid. 4.3, 4A_213/2023 del 9 ottobre 2023 consid. 4.3).
La
motivazione del gravame dev'essere contenuta nello scritto presentato entro il
termine di ricorso. Scaduto tale termine un completamento del medesimo, ad
esempio mediante aggiunta, negli allegati spontanei (che non possono servire a
colmarne le lacune), di nuove censure già proponibili in precedenza, non è più
ammissibile (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3, STF 4A_651/2020 del 19 agosto 2022
consid. 1).
5.
Secondo la giurisprudenza,
oltre alla motivazione in senso proprio, l'appello deve contenere le
conclusioni. L’appello è di principio un rimedio di natura riformatoria e non
cassatoria (art. 318 cpv. 1 CPC). Un giudizio cassatorio è ammissibile solo in
via eccezionale, se è dato un motivo di rinvio secondo l'art. 318 cpv. 1 lett.
c CPC, ovvero se non è stata giudicata una parte essenziale dell'azione oppure
i fatti devono essere completati in punti essenziali (STF 4A_510/2022 del 22
dicembre 2022 consid. 3.2, 4A_129/2019 del 27 maggio 2019 consid. 1.2.2). L’appellante
non può dunque di regola limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione
impugnata e il rinvio della causa al tribunale di prima istanza bensì deve, pena
l’inammissibilità del rimedio giuridico, formulare delle conclusioni sul merito
della lite e indicare su quali punti contesta la decisione e quali sono le
modifiche richieste (STF 4A_179/2023 del 22 novembre 2023 consid. 1.2,
4A_510/2022 del 22 dicembre 2022 consid. 3.1; DTF 137 III 617 consid. 4.2.2).
In linea di principio una domanda di giudizio deve poter essere innalzata a
dispositivo della sentenza senza richiedere cambiamenti (DTF 137 III 617
consid. 4.3, STF 5A_929/2015 del 17 giugno 2016 consid. 3.1). Tuttavia, il
divieto di un formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.) impone che
conclusioni carenti siano interpretate alla luce della motivazione
dell'appello, eventualmente in combinazione con la decisione del primo giudice
sicché, a prescindere dalla formulazione delle conclusioni, l’appello può
essere considerato ammissibile se, leggendo l'atto scritto, risulta chiaro ciò
che l’insorgente chiede (DTF 137 III 617 consid. 6.2; STF 4A_179/2023 del 22
novembre 2023 consid. 1.2).
6.
Giusta l’art. 317 CPC, in sede
di appello nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se
vengono immediatamente addotti e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto
conto delle circostanze.
7.
Con l’impugnata decisione, il
Pretore ha anzitutto accertato l’ammissibilità dell’azione presentata
dall’attore, essendo chiaro che egli ha postulato l’accertamento
dell’inesistenza del debito (ex art. 85a LEF) di cui ai due summenzionati PE ed
essendo la convenuta stata in grado di difendersi con puntuali e precise argomentazioni
al riguardo sin dal suo memoriale di risposta.
Nel
seguito, dopo aver riassunto le caratteristiche dell’azione di cui all’art. 85a
LEF nonché esposto la ripartizione dell’onere probatorio e la sua cognizione
(estesa a tutte le contestazioni e le obiezioni sorte dopo la crescita in
giudicato del titolo di rigetto, ovvero la sentenza di divorzio, e non
vincolata dalle considerazioni del giudice del rigetto dell’opposizione), il
Pretore ha in primo luogo esaminato il fondamento dei crediti alimentari posti
in esecuzione. Al riguardo, ha accertato che il loro importo in capitale è
pacifico, e che essi sono da adeguare all’indice nazionale svizzero dei prezzi
al consumo (come previsto dalla convenzione di divorzio, che non risulta essere
stata validamente modificata), pari a 98.5 nel gennaio 2005, a 101.8 da
febbraio 2017 e a 102.5 da febbraio 2018. Pertanto, li ha accertati nella
misura di € 7'234.51 mensili (€ 7'000.- x 101.8 : 98.5) da marzo 2017 a gennaio 2018
e di €
7'284.26 mensili (€ 7'000.- x 102.5 : 98.5) da febbraio 2018 a giugno
2018, per complessivi € 115'998.16, pari a fr. 134'358.40 (così come già
accertato in sede di rigetto
dell’opposizione).
In secondo luogo, il primo giudice ha esaminato se l’attore (gravato
dell’onere della prova) avesse dimostrato l’avvenuta estinzione di tale debito con i sette pagamenti di € 26'000.-
cadauno effettuati tra il 2015 e il 2016.
Egli
ha escluso l’eventualità di un’estinzione mediante dichiarazione ex art. 86 CO,
non avendo l’attore dimostrato di avere dichiarato esplicitamente o
implicitamente nei confronti della controparte, al momento dell’esecuzione dei
pagamenti, di voler così spontaneamente saldare anticipatamente (per giunta in
un contesto di forti tensioni fra gli ex coniugi, ove l’attore tendeva a bloccare
i pagamenti in favore della convenuta) futuri alimenti non ancora esigibili
relativi al periodo marzo 2017 - giugno 2018, né un relativo accordo e/o
informazione di quest’ultima (che la convenzione di divorzio presupponeva), non
bastando la mera menzione del termine “mensilità” quale causale dei pagamenti.
Sul tema, il Pretore ha altresì aggiunto che la testimonianza di N______
G______ (collaboratrice storica dell’attore, stando alla quale quest’ultimo avrebbe
disposto di pagare delle cifre superiori in modo da anticipare il versamento
degli alimenti a seguito di pesanti reclami della convenuta) non può portare la
prova dell’adempimento delle condizioni di cui all’art. 86 CO né del fatto che AO1 fosse stata informata di tale modus
operandi. Inoltre la teste neppure ha indicato quali voci del doc. P (elenco
di pagamenti asseritamente effettuati negli anni dall’attore in favore della
convenuta, da apprezzare con prudenza) si riferirebbero al versamento dei
contributi alimentari in esame, e ha rilevato che gran parte delle somme erano
state versate all’ex moglie per aiutarla nei suoi investimenti immobiliari in
S______ (senza tuttavia indicare quali, e che non emergono dal doc. P a
eccezione delle posizioni n. __7 e __2). Il Pretore ne ha dunque concluso che la
causale degli innumerevoli versamenti eseguiti dal 2000 al 2017 risulta assai
oscura, ritenuto oltretutto che il doc. P non fa riferimento al presunto pagamento
anticipato di alimenti e che anzi i sette versamenti ivi riportati e qui di
rilievo recano tutti quale giustificazione il pagamento della rata del mese
immediatamente successivo. Il primo giudice ha pertanto concluso che la
convenuta non poteva e non doveva in buona fede comprendere che i versamenti in
discussione fossero destinati a coprire in anticipo gli alimenti non ancora
sorti, e tantomeno che essi avessero quale preciso scopo quello di estinguere in
anticipo i contributi non ancora maturati per il periodo marzo 2017 - giugno
2018, tesi che mal si concilia peraltro con la mancata ripresa dei pagamenti da
luglio 2018.
Nel
seguito, il Pretore ha escluso che i pagamenti fossero imputabili ai debiti
posti in esecuzione sulla base dell’art. 87 CO. Egli ha innanzitutto rilevato
che l’attore non ha dimostrato che dal settembre 2013 si fosse liberato del
debito alimentare nei confronti del figlio mediante versamenti diretti nelle
sue mani, vista la poca chiarezza delle prove agli atti e in particolare la
scarsa affidabilità e conclusività del conteggio doc. I, emergendo piuttosto dai
riscontri istruttori che la convenuta aveva continuato a percepire, oltre ai
propri alimenti, anche quelli del figlio comune divenuto maggiorenne (come emerge
dalle dichiarazioni di J______ M______ e dello stesso attore, dal doc. 15 e in
parte dalla testimonianza di N______ G______, per il resto poco attendibile).
Sicché i pagamenti qui in discussione (complessivi € 182'000.-,
versati su un conto corrente cointestato con l’attore presso la D______ B______)
devono essere ascritti dapprima agli alimenti correnti dell’ex moglie e del
figlio da novembre 2015 a giugno 2016 (ammontanti a complessivi € 98’923.87).
Quanto
all’eccedenza di € 83'076.13, secondo gli accertamenti pretorili essa dev’essere
imputata, ex art. 87 CO, ai debiti scaduti ed esigibili, ovvero alle rate
scadute dei debiti previsti nei doc. F e 5 (fr. 4'000'000.- e fr. 1'650'000.-),
e in particolare al primo (tenuto conto delle tesi espresse dalle parti). Ciò
poiché l’attore (gravato dell’onere della prova) non ne ha dimostrato l’avvenuta
estinzione o prescrizione né il superamento di tali accordi, tenuto conto che:
i)
la prescrizione decennale dei crediti fra coniugi non decorreva durante il
matrimonio (art. 143 - recte 134 cpv. 1 lett. 3 CO) ma è iniziata al più
presto dal 2008;
ii)
i pti. 6a e 6b della convenzione di divorzio doc. E attestano che l’atto di
separazione dei beni di cui al doc. 6 non aveva tacitato le precedenti pretese
fra i coniugi e che gli accordi di cui ai doc. F e 5 rimanevano in vigore;
iii)
nel 2013, anni dopo l’avvenuto saldo (pressoché integrale) del debito di fr.
800'000.- di cui al doc. 6, l’attore ha effettuato svariati versamenti
(riscontrabili sia nel doc. 3 che nel doc. P e in parte nei doc. 21/22) per
almeno fr./€ 1'300'000.- dalla causale
imprecisata, ma plausibilmente da ricondurre ai suddetti debiti di cui ai doc.
F e 5 (cfr. anche teste J______ M______, secondo cui nel 2015 il debito
relativo alla donazione sussisteva ancora e avrebbe dovuto essere saldato unitamente
ai versamenti mensili per alimenti suoi e della madre);
iv)
l’ipotesi che gli accordi doc. F/doc. 5 sussistessero ancora e fossero stati
parzialmente onorati (a valere quale riconoscimento di debito ex art. 17 e 135
CO) è più plausibile di quella della loro estinzione;
v)
le dichiarazioni del teste avv. A______ F______ (allora patrocinatore
dell’attore) non dimostrano il contrario, essendosi egli limitato a formulare
congetture;
vi)
varie risultanze istruttorie attestano che la convenuta aveva più volte
sollecitato l’attore a vario titolo (doc. 20, doc. 23, teste N______ G______ e
interrogatorio di AO1).
Infine,
il primo giudice ha osservato che le ulteriori allegazioni dell’attore nel suo
memoriale conclusivo sono palesemente tardive e inammissibili, e che anche
qualora si volesse ritenere che i noti sette versamenti non fossero destinati a
estinguere in parte i contributi mensili dovuti al figlio comune, i crediti
esigibili della convenuta erano comunque tali da assorbire l’intero importo di €
182'000.-.
Tutto
considerato ed evidenziate la considerevole confusione e la totale mancanza di
trasparenza circa i rapporti di dare e avere tra le parti nonché gli
insufficienti elementi prodotti dall’attore, il Pretore ha pertanto concluso
che questi, pur avendo reso verosimile di avere corrisposto notevoli importi
alla convenuta, non ha dimostrato né reso altamente verosimile l’avvenuta
estinzione dei debiti posti in esecuzione, ovvero che le eccedenze dei pagamenti
mensili da novembre 2015 a giugno 2016 siano stati versati esclusivamente a titolo
di anticipi sugli alimenti per il periodo da marzo 2017 a giugno 2018,
considerato per di più che lo scopo dei contributi alimentari è quello di far
fronte alle spese del periodo per il quale sono dovuti e pertanto di provvedere
adeguatamente al sostentamento del coniuge creditore.
8.
Nelle richieste di giudizio
del suo gravame, l’appellante formula unicamente una domanda cassatoria, ovvero
si limita in maniera inammissibile a postulare l’annullamento della decisione
di primo grado senza indicare le modifiche che vorrebbe ottenerne. Nelle
motivazioni (p. 4 pto. 2 e p. 20) ne chiede invero la riforma nel senso di un
accoglimento della sua petizione (e dunque di un accertamento dell’inesistenza
dei debiti posti in esecuzione), anche se in realtà egli non contesta più
(perlomeno non con la debita chiarezza) che i pagamenti da lui eseguiti miravano
innanzitutto a estinguere i contributi alimentari correnti dell’ex moglie e del
figlio e che l’eccedenza imputabile ammontava pertanto a € 83'076.13, a fronte
di crediti alimentari posti in esecuzione pari a complessivi fr. 161'717.80
oltre interessi (fr. 20'207.80 + fr. 60'964.50 + fr. 80'545.50). Volendo
comunque entrare nel merito delle sue censure, si osserva quanto segue.
9.
Con l’impugnativa,
l’appellante non contesta l’ammontare dei crediti alimentari posti in
esecuzione, né quali siano i suoi pagamenti da prendere in considerazione (7
pagamenti di € 26'000.- ciascuno fra novembre 2015 e giugno 2016,
gli unici che verranno qui vagliati), malgrado talvolta menzioni l’esistenza di
11.
versamenti per tale importo (includendone alcuni riferiti a un periodo
successivo e non oggetto di causa, v. anche doc. P). Egli inoltre come già
menzionato non censura più con una debita motivazione che i suoi pagamenti
dovessero dapprima essere imputati, oltre che agli alimenti correnti dell’ex
moglie, anche a quelli del figlio comune J______ M______, e che l’eccedenza da
prendere in considerazione ammonti pertanto a € 83'076.13. Peraltro egli, pur
sostenendo che il doc. I sia attendibile e corretto (giacché la teste N______
G______ avrebbe confermato la seria verifica e ratifica del documento da parte
di J______ M______), non si confronta con le ulteriori argomentazioni del
Pretore già sopra riassunte e contenute alle p. 8 in fine e 9 della
decisione impugnata (poca chiarezza delle causali, delle tempistiche e degli
importi ivi contenuti, distinzione fra versamento degli alimenti e di importi
extra, ammissione da lui fatta in sede di interrogatorio). Sul tema, le censure
appellatorie si rivelano pertanto irricevibili e la decisione di prima sede dev’essere
confermata.
10.
L’appellante critica il
Pretore per avere escluso l’esistenza di una sua valida dichiarazione di
imputazione delle eccedenze da lui versate ai contributi alimentari del periodo
da marzo 2017 a gennaio 2018, ai sensi dell’art. 86 CO. Premesso che tale
dichiarazione è unilaterale, sottoposta unicamente a ricezione e non dev’essere
forzatamente esplicita, bensì può risultare anche dalle circostanze, egli
sostiene che la menzione da lui fatta in occasione dei pagamenti (“MENSILITÀ
GM”) fosse chiara, in quanto sempre utilizzata, recepita e recepibile dalla
controparte, anche tenuto conto del linguaggio corrente e del buon senso, come soltanto
riferibile al pagamento degli alimenti con decadenza mensile. La controparte lo
avrebbe compreso anche alla luce delle ulteriori circostanze, e meglio del
fatto che per sua stessa ammissione i versamenti degli alimenti avvenivano
senza particolari distinzioni fra lei e il figlio né specificazioni se non che
si trattava di mensilità, che la medesima non aveva mai chiesto spiegazioni o
eccepito nulla al riguardo né dichiarato la sua intenzione d'imputare tali
importi su altri presunti debiti (tant’è che nel suo interrogatorio,
rispondendo alla domanda n. 59, non li aveva menzionati quali importi posti in
detrazione da quello dovuto a titolo di donazione), che non sussisteva alcun
ulteriore obbligo con scadenza mensile e che le somme versate corrispondevano
approssimativamente al pagamento di mensilità doppie. Inoltre, per l’appellante
il pto. 3 della convenzione doc. E non poteva che esprimere una volontà e un consenso
preliminare dell'appellata alla capitalizzazione dei contributi e dunque a una
loro liquidazione anticipata (anche perché una simile clausola non era per lui
di alcun interesse), mentre la necessità di accordo ivi menzionata era
ragionevolmente riferibile unicamente alla verifica del calcolo secondo le
tavole “Stauffer/Schaetzle”. Pertanto, a mente dell’appellante i suoi
versamenti non facevano altro che assecondare i desideri dell’ex moglie,
accelerando l’estinzione del debito alimentare. Inoltre la teste N______
G______ (l’unica, a suo modo di vedere, a cui attribuire piena attendibilità in
merito al flusso dei pagamenti in virtù della sua percezione diretta dei fatti
e del suo disinteresse nella causa), avrebbe confermato in maniera convincente
e documentata le insistenti richieste di denaro da parte dell'appellata (pure
attestate da svariate e-mail agli atti), come pure che i 7 pagamenti doppi (ben
identificabili nel doc. P, documento del tutto attendibile) rispondevano al desiderio
dell’appellante di accelerare i tempi dell’estinzione dei suoi obblighi
alimentari, tenuto pure conto che egli, quale imprenditore, non disponeva di
entrate ricorrenti e sicure, ma poteva attraversare periodi di importanti
disponibilità alternati ad altri di carente liquidità.
11.
Già il Pretore ha rilevato - e
qui si ribadisce - che nell’ottica dell’art. 86 CO non sono determinanti la
convinzione o l’intenzione dell’appellante al momento dell’esecuzione dei
versamenti (sicché sul tema la testimonianza di N______ G______ non è
risolutoria), bensì la dichiarazione ricettizia fatta alla controparte, alla
quale doveva essere chiaro e riconoscibile quale specifico debito l’attore
intendesse saldare. Peraltro, l’art. 86 CO appartiene al diritto dispositivo
(STF 4A_571/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 8.3), ovvero è sussidiario
rispetto a eventuali accordi fra le parti.
Per
ammettere, nel caso concreto, una valida dichiarazione di imputazione (anche
solo per atti concludenti), occorre dunque valutare se AO1 potesse comprendere che i versamenti ricevuti,
risalenti al periodo novembre 2015 - giugno 2016, fossero per l’eccedenza
imputabili ai futuri contributi alimentari (non ancora esigibili) dei mesi di
marzo 2017 - giugno 2018, rispettivamente se le parti si fossero (prima o dopo
i pagamenti) accordate in tale senso o diversamente.
Per
quanto riguarda la causale dei versamenti, i bonifici prodotti quale plico doc.
V, come detto, recano unicamente la generica menzione “MENSILITÀ GM”,
non solo senza riferirsi specificamente agli alimenti (sicché potrebbero
riguardare pure altri eventuali pagamenti regolari come la rateizzazione di un
diverso debito, tesi menzionata sia dalla convenuta che dal primo giudice e che
si vaglierà più in avanti), ma senza neppure alludere a un’eventuale
anticipazione degli stessi né tantomeno al relativo periodo di riferimento
(questione invero trascurata nell’impugnativa). Neppure il doc. P (nell’ipotesi
di volerlo ritenere attendibile) sorregge l’assunto dell’appellante. Anzi quest’ultimo,
violando il suo onere di motivazione, non si confronta con il rilievo del
Pretore secondo cui in tale documento i 7 versamenti di cui trattasi recano
tutti, quale unica giustificazione, il pagamento della rata del mese immediatamente
successivo (ovvero il versamento del 30 novembre 2015 indica la causale “rata
dicembre 2015”, quello del 29 dicembre 2015 la causale “rata gennaio 2016” e
così via), senza lasciare intendere che siano riferiti anche a contributi
futuri, e a quali. Più in generale, l’appellante non offre alcuna prova
attestante che AO1 conoscesse la sua
volontà di imputare le eccedenze in esame agli alimenti di marzo 2017 - giugno
2018, né pretende (ancor prima di dimostrare) che le richieste di pagamento
dell’ex moglie da lui menzionate nel gravame fossero riferite ad alimenti
futuri, tantomeno a quelli oggetto di esecuzione. Aggiungasi che J______
M______ nella sua audizione ha dichiarato che allorché il padre, nel 2016/2017,
aveva interrotto il pagamento degli alimenti di entrambi, non aveva fornito
loro alcuna spiegazione, rispettivamente aveva indicato quale giustificazione
un incidente in elicottero da lui avuto, e in ogni caso non aveva preteso la
loro estinzione anticipata (cfr. verbale del 20 settembre 2022, p. 2, r. 21-27).
Peraltro lo stesso attore, nel suo interrogatorio, non ha mai preteso
l’esistenza di tale anticipazione (come rilevato dal Pretore alla p. 7, par. 3
della decisione impugnata e non contestato nel gravame; v. anche verbale del 7
ottobre 2021, p. 3, rr. 82-84).
Conseguentemente,
è altresì da escludere un consenso anche solo tacito della convenuta (ad
esempio dovuto a mancata reazione o protesta), ad accettare una simile
anticipazione (che secondo la medesima non era mai stata discussa, cfr. verbale
del 5 maggio 2022, p. 6, r. 256). Posto che per principio i contributi
alimentari servono a coprire il fabbisogno corrente e che secondo la
convenzione di divorzio (doc. E) essi dovevano essere pagati mensilmente “in
via anticipata al 5 di ogni mese” (pto. 3), non può neppure essere seguita
l’argomentazione dell’appellante (non risultante dalla decisione di primo grado
senza che nel gravame vi sia menzione di una sua tempestiva proposizione in
prima sede) secondo cui il suddetto pto. 3 già comprendeva un consenso a priori
alla capitalizzazione e il necessario accordo dell’ex moglie riguardava solo il
relativo ammontare. Trattasi difatti di una tesi soggettiva non supportata da
prove concrete e che cozza oltretutto con la successiva frase della clausola,
che stabiliva che le modalità di pagamento del capitale sarebbero (comunque) state
da definire con lei. Aggiungasi che, giusta quanto rilevato dal primo giudice,
l’esistenza di un simile accordo fra i coniugi non è stato confermato neppure
dall’appellante nel suo interrogatorio, e che tale accertamento è rimasto
incontestato in questa sede, sicché l’ammissibilità di un pagamento anticipato
neppure risulta dimostrata (senza necessità di approfondire ulteriormente le
argomentazioni della parte appellata relative all’art. 81 cpv. 1 CO e al
momento di insorgenza dell’obbligazione alimentare).
In
definitiva, le censure dell’appellante concernenti l’art. 86 CO non possono
essere seguite. Non occorre pertanto vagliare ulteriori temi quali l’asserita
regolarità dei pagamenti o il loro importo, il presunto abuso della carta di
credito e il mancato rilascio di una quietanza da parte dell’appellata ai sensi
dell’art. 86 cpv. 2 CO, che non hanno quale conseguenza l’ammissione di una
valida dichiarazione di imputazione ex art. 86 cpv. 1 CO nel senso auspicato
dall’appellante. Si dovrà piuttosto esaminare se e quali accordi sussistessero
in relazione ai pagamenti in esame e sussidiariamente verificare quale debito
dovesse legalmente ritenersi pagato con i noti sette versamenti in applicazione
dell’art. 87 CO, sulla base dell’ordine stabilito ai relativi cpv. 1-3 (con
priorità ai debiti scaduti). Il tema verrà affrontato qui di seguito sulla base
delle censure appellatorie, premesso già sin d’ora che AO1, rispondendo alla menzionata domanda n.
59.
in occasione del suo interrogatorio, ha semplicemente dichiarato che
determinati pagamenti fatti in passato dall’ex marito erano stati dedotti dal
suo credito riferito alla donazione, senza escludere ulteriori detrazioni e in
particolare la computazione a tale credito dei sette pagamenti qui in oggetto
(come da lei sempre sostenuto in causa).
12.
L’appellante ritiene che,
anche qualora non si dovesse ammettere l’applicazione dell’art. 86 cpv. 1 CO, i
suoi pagamenti non sarebbero imputabili ad altri debiti (segnatamente a quello
derivante dalla donazione di cui al doc. F), di cui la controparte (gravata
dall’onere della prova) non avrebbe dimostrato l’esistenza.
Egli
rimprovera al Pretore in primo luogo di non aver tenuto conto di una serie di
argomentazioni contenute ai pti. 5.1, 5.2 e 6 delle sue conclusioni, e in
particolare del fatto che l'importo di fr. 1'650'000.- di cui alla
dichiarazione del 28 gennaio 2000 (doc. 5) non sarebbe stato fondato su un animus
donandi e sarebbe stato già compreso nell'importo della donazione di fr.
4'000'000.- di cui alla convenzione del 1° febbraio 2000 (doc. F),
rispettivamente non costituirebbe un obbligo di donazione supplementare e non sarebbe
stato restituito dalla controparte.
L’appellante
prosegue sostenendo che la stipulazione della convenzione di separazione dei
beni a liquidazione del precedente regime matrimoniale (di partecipazione agli
acquisti) del 1° dicembre 2000 (doc. 6) e l’avvenuto pagamento della cifra ivi
pattuita di fr. 800'000.- (che costituiva il saldo di quanto ancora dovuto
all’ex moglie, cfr. doc. L) avevano comportato la tacitazione di ogni pregresso
rapporto di dare/avere, ivi compresi gli accordi di cui ai doc. F e 5, come
sarebbe attestato sia dal doc. 6 (pto. 6) che dalla successiva convenzione di
divorzio di cui al doc. E (ritenuto che gli “accordi separati” menzionati al
relativo pto. 6 erano specificati nell’Addendum prodotto nel plico doc. L,
riferito esclusivamente al pagamento residuo dell’importo pattuito nella
convenzione di liquidazione del regime matrimoniale). Tant’è che dopo la
(pacifica) ricezione di tale importo la controparte non avrebbe sollevato
riserve né menzionato o sollecitato (personalmente o per il tramite del suo
patrocinatore avv. M______ P______) il pagamento di un asserito saldo riferito
a pregressi impegni di donazione (malgrado ella, come riferito dalla teste
N______ G______, non si facesse scrupolo a sollecitare ingenti pagamenti) e
anzi avrebbe restituito la cartella ipotecaria ricevuta a garanzia delle sue
pretese. Sarebbero stati tali comportamenti a legittimamente indurre il teste
avv. A______ F______ a confidare nell’assenza di ulteriori pretese, rispettivamente
nel “carattere omnicomprensivo della quietanza data dal collega”. L’appellante
rileva altresì, a supporto della propria tesi, che la controparte non sarebbe
neppure stata in grado di indicare quanto le sarebbe ancora dovuto e di
presentare un computo al netto delle ingenti somme documentate nella sentenza,
rispettivamente degli ingenti pagamenti da lei ricevuti dal 2000 al 2017 - attestati
dal conteggio doc. P, non contestati dalla medesima al momento della sua
visione (cfr. teste N______ G______) e neppure seriamente confutati in sede di
interrogatorio - ammontanti a € 4'600'000.- dopo il divorzio e a € 3'323'781.-
tra il 1° febbraio 2000 e il 31 marzo 2006. L’appellante evidenzia infine
l’asserita inattendibilità delle dichiarazioni effettuate dalla controparte e da
J______ M______ in occasione delle loro audizioni, alla luce del loro astio e
del loro agire concertato tendente all’avvio di procedure esecutive nei suoi
confronti nonché del loro interesse alla causa, tenuto altresì conto delle
falsità espresse in tale occasione relativamente alla visione dei conteggi doc.
I e doc. P, smentite dalla teste N______ G______.
13.
Ora, le argomentazioni che
l’appellante sostiene di avere esposto nelle sue conclusioni ma che non
figurano nella decisione di prima sede non possono essere qui considerate, dal
momento che egli non contesta il rimprovero pretorile di averle presentate
tardivamente ai sensi dell’art. 229 CPC. Pertanto, la sua censura secondo cui
l’importo di fr. 1'650'000.- non costituisse una donazione e/o facesse parte
della somma donata di fr. 4'000'000.- è irricevibile (oltre che inconciliabile
con il tenore del doc. F, che menziona entrambi gli importi come dovuti). Lo
stesso dicasi per le menzioni al comportamento dell’avv. M______ P______ e al
doc. Y, contenute in una semplice trascrizione di alcuni passaggi delle sue
conclusioni (considerato oltretutto che il Pretore aveva estromesso tale
documento dagli atti con ordinanza 11 marzo 2021).
In
aggiunta a ciò, l’appellante non contesta la ripartizione dell’onere della
prova operata dal Pretore, dovendosi qui ribadire che, seppur spettasse alla
convenuta dimostrare l’insorgere dei crediti da lei rivendicati, incombeva
invece all’attore provare i relativi fatti ostativi o estintivi, ovvero quelli
che eventualmente attestino la mancata insorgenza, la decadenza o
l’inesigibilità delle pretese in questione, quali ad esempio un vizio di
volontà, oppure la loro estinzione o prescrizione (DTF 141 III 241 consid. 3.1,
130.
III 321 consid. 3.1, 128 III 271 consid. 2a/aa).
Nel
caso concreto, posto che l’insorgere dei due debiti di fr. 1'650'000.- e di fr.
4'000'000.- di cui al doc. 5 e al doc. F deve ritenersi assodato in questa
sede, incombeva dunque all’appellante l’onere di dimostrare che essi non
potessero più essere presi in considerazione (e non alla convenuta quello di
dimostrare la mancata estinzione), e di sopportare le conseguenze della mancata
prova (art. 8 CC).
Ritenuto
che la prescrizione non è più tematizzata nell’impugnativa, restano pertanto da
esaminare le ipotesi dell’eventuale superamento dei suddetti accordi a seguito
della convenzione di liquidazione del regime matrimoniale di cui al doc. 6 e dell’eventuale
decadenza/estinzione dei relativi debiti, e la contrapposta tesi della parte
appellata relativa alla loro sussistenza e all’accordo sulla loro rateizzazione
unitamente ai contributi alimentari.
14.
Per quanto riguarda la
convenzione di separazione dei beni, siglata il 1° dicembre 2000, essa si
limita a stabilire che l’importo pattuito di fr. 800'000.- si riferisce alla
liquidazione del precedente regime dei beni della partecipazione agli acquisti
(doc. 6, pti. 5 e 6; v. anche gli art. 205 seg. CC, segnatamente l’art. 215 CC),
senza menzionare (come sarebbe stato opportuno, se si volesse seguire la tesi
dell’appellante) il superamento o annullamento dei debiti precedentemente
contratti con la dichiarazione doc. 5 e la convenzione doc. F (posto che le
donazioni entrano a far parte dei beni propri, art. 198 cifra 2 CC). Peraltro,
tali debiti non erano garantiti dalla cartella ipotecaria menzionata nel
gravame (costituita a tutela del credito di fr. 800'000.- e successivamente
restituita, cfr. teste avv. A______ F______, verbale del 23 settembre 2022, p.
2, rr. 19-22) bensì, secondo quanto emerge dallo stesso doc. F, da 30
certificati azionari della V______ LTD (questione che l’appellante non menziona
né approfondisce nel suo gravame). Inoltre, la convenzione di divorzio del 28
febbraio 2006 (doc. E), come già osservato dal Pretore e non contestato in
maniera convincente dall’appellante, menzionava separatamente al pto. 6a “l’atto
di separazione dei beni” allegato all’istanza di divorzio, ovvero la
convenzione di liquidazione del precedente regime matrimoniale (doc. 6), e al
pto. 6b “accordi separati sottoscritti precedentemente alla presente
convenzione” che codificavano i rapporti di dare e avere fra le parti e
restavano ancora in vigore. Ovvero, essa attestava l’esistenza e la validità di
accordi ulteriori oltre a quello relativo alla separazione dei beni verosimilmente
identificabili nei doc. F e 5, senza che l’appellante abbia fornito una
convincente spiegazione alternativa. D’altronde, e contrariamente a quanto da
lui preteso, l’Addendum figurante nel doc. L (non menzionato nella convenzione
di divorzio e sottoscritto l’11 luglio 2006, ovvero svariati mesi più tardi)
non risulta essere una precisazione del suddetto pto. 6b e dunque di tutti i
rapporti di dare/avere ancora pendenti, bensì regolava e precisava altre
questioni, e in particolare quantificava al 30 giugno 2006, tenuto conto degli
interessi maturati, il computo complessivo di quanto dovuto in virtù della
convenzione di separazione dei beni del 1° dicembre 2000 (fr. 800'000.- + fr.
5'000.- per ogni mese di ritardo, per complessivi fr. 1'117'500.-). L’appellante
poi non si confronta con la decisione di prima sede nella misura in cui non prende
posizione né sui vari versamenti da lui effettuati in favore dell’ex moglie
dopo l’avvenuto saldo di 800'000.- possibilmente riconducibili ai suddetti
debiti di cui ai doc. F e 5, né (se non vagamente e in maniera tardiva e
inammissibile nella replica spontanea) sulle dichiarazioni testimoniali di J______
M______ attestanti che nel 2015 il debito relativo alla donazione sussisteva
ancora e avrebbe dovuto essere saldato unitamente ai versamenti mensili per
alimenti suoi e della madre (v. anche interrogatorio della convenuta, verbale
del 5 maggio 2022, p. 6 rr. 249-251), né sull’affermazione del teste avv.
A______ F______ secondo cui in relazione a vari aspetti le parti si accordavano
in separata sede senza coinvolgere i propri legali, né sulle risultanze
istruttorie menzionate dal Pretore (doc. 20, doc. 23, teste N______ G______ e
interrogatorio di AO1) comprovanti i numerosi solleciti a vario titolo avanzati
dalla convenuta (cfr. decisione impugnata, p. 11 par. 2-4 e par. 5, p. 12 par.
3.
e par. 5). Tutti questi elementi, non sconfessati dall’impugnativa (che al
riguardo si rivela insufficientemente motivata), non possono essere sovvertiti
dalla diversa opinione espressa dall’allora patrocinatore dell’attore avv.
A______ F______ nella sua audizione testimoniale e nel doc. L in rappresentanza
del suo cliente, fondata su supposizioni non dimostrate, né dalla semplice
contestazione dell’attendibilità delle dichiarazioni di J______ M______ o AO1 (da apprezzare con prudenza, ma non per
questo prive di valore probatorio, ritenuto oltretutto che l’impugnativa non fa
emergere particolari contraddizioni nelle dichiarazioni testimoniali di J______
M______ né propone sufficienti elementi concreti a sostegno della sua asserita
parzialità). Lo stesso dicasi per le argomentazioni riferite agli ingenti importi
che l’appellante avrebbe negli anni elargito in favore della controparte e per
le dichiarazioni di N______ G______ relative all’assenza di serie contestazioni
dei suoi conteggi da parte della convenuta (non essendo dimostrato che tali
pagamenti avessero estinto i debiti di cui ai doc. F e 5 prima dei sette
versamenti qui in esame, o quelli oggetto di esecuzione), o all’assenza di
conteggi chiari dell’ex moglie. La poca chiarezza delle causali dei vari
pagamenti e l’incertezza relativa ai debiti residui comportano difatti l’onere
per l’appellante di sopportare le conseguenze della mancata prova delle sue
tesi.
15.
Per tutti questi motivi,
l’appello dev’essere respinto nella misura della sua ricevibilità, con
conseguente conferma della decisione impugnata.
16.
Le spese giudiziarie di
seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e
sono fissate sulla base di un valore litigioso di fr. 161'717.80. Le spese
processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 7’000.-.
Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv.
5.
RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono pure quantificate in fr.
7'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. L’appello 16 maggio 2024 di AP1
è respinto nella misura della sua ricevibilità.
2. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 7’000.-,
sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 7’000.- per
ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
- avv.
PA1,
Via N______ __,
Lugano;
- avv.ti
PA2 e PA3,
H______ SA,
U______ __/__, Zü______.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).