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Decisione

12.2024.62

Accertamento dell’inesistenza di debiti alimentari; estinzione, imputazione di un pagamento

13 giugno 2025Italiano41 min

di versare al figlio comune J______ M______, nato il __ a______ 1995, un contributo di

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.62

Lugano

13 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.23 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 10 febbraio 2020 da

AP1,

C______ d______

patrocinato dall’avv.

PA1,

L_____

contro

AO1,

Ma______

patrocinata dagli avv.ti PA2 e PA3,

Z______

con cui l'attore ha chiesto l’annullamento delle due esecuzioni di

cui ai PE n. _____32 e

_____59 dell’UE di Lugano;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con decisione

15 aprile

2024;

appellante l’attore con atto di appello del 16 maggio 2024

con cui ha chiesto di

annullare tale decisione, con protesta di spese e ripetibili di

entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 8 ottobre 2024 si è opposta al

gravame postulando di

dichiararlo irricevibile o subordinatamente di respingerlo, pure con

protesta di spese e

ripetibili;

tenuto altresì conto della replica spontanea 5 novembre 2024

dell’appellante e della

duplica spontanea 14 maggio 2025 dell’appellata;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Con sentenza 29 settembre 2008

(doc. D) il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato sciolto per divorzio

il matrimonio tra M______ d______ l______ E______ M______ (ora L______ G______,

qui di seguito “AO1”) e AP1 (qui di seguito “AP1”), omologando la

convenzione conclusa dagli stessi il 28 febbraio 2006 (doc. E). In particolare

la suddetta convenzione stabiliva l’obbligo per AP1

di versare all’ex moglie, dal 1° febbraio 2006 entro il quinto giorno di ogni

mese, un contributo di mantenimento di € 7'000.- mensili fino al compimento del

55esimo anno d’età della medesima, con adeguamento annuale

dell’importo all’indice nazionale dei prezzi al consumo fissato dall’Ufficio

federale di statistica (per la prima volta nel febbraio 2007, con quale indice

di base quello di gennaio 2005), e l’impegno del medesimo a capitalizzare tale

contributo secondo le tavole “Stauffer/Schaetzle”, previo accordo della

moglie, “non appena avrà sufficiente liquidità, con modalità di pagamento

del capitale da definire con la moglie stessa” (pti. 3 e 4). Nella

convenzione era altresì previsto l’obbligo per AP1

di versare al figlio comune J______ M______, nato il __ a______ 1995, un contributo di

mantenimento di € 5'000.- mensili fino al compimento del 18esimo

anno d’età e per tutto il periodo della sua formazione professionale (pto. 2c).

B.

La convenzione sottolineava

altresì l’esistenza di un precedente “atto

di separazione dei beni” (pto. 6a) e di ulteriori rapporti di dare e avere tra gli ex coniugi “già

codificati in accordi separati sottoscritti precedentemente alla presente

convenzione, accordi che restano ancora in vigore” (pto. 6b).

Secondo quanto risulta dagli atti, fra

le parti erano stati stipulati nel corso degli anni in particolare i seguenti

tre accordi:

i.

una dichiarazione del 28 gennaio

2000 in cui AP1 si era impegnato a

corrispondere a AO1 fr. 1'650'000.- (entro

il 30 giugno 2000 e con una prima rata di almeno fr. 250'000.- entro il 31

marzo 2000) allo scopo di estinguere un’ipoteca ed eseguire una

ristrutturazione di una casa sita a Ma______ (doc. 5);

ii.

una convenzione del 1° febbraio

2000 in cui AP1 aveva promesso a AO1 di versarle fr. 4'000'000.- quale

donazione tramite versamenti in contanti in rate trimestrali di fr. 250'000.-,

alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre e per la

prima volta il 30 giugno 2000 (doc. F);

iii.

una convenzione di separazione dei

beni datata 1° dicembre 2000 che prevedeva un versamento di fr. 800'000.- da

parte del marito in favore della moglie quale liquidazione del precedente

regime matrimoniale di partecipazione agli acquisti (doc. 6).

C.

Con PE n. _____32 dell’UE di Lugano, emesso il 17 ottobre 2017, AO1 ha escusso AP1 per l’incasso di fr. 80'545.50 oltre

interessi a titolo di contributi arretrati per il periodo da marzo 2017 a

ottobre 2017 (doc. B1).

Con PE n. _____59

dell’UE di Lugano, emesso l’11 giugno 2018, la

medesima ha nuovamente escusso l’ex marito per l’incasso di contributi

arretrati, e meglio di fr. 20'207.80 oltre interessi per il periodo da novembre

a dicembre 2017 e di fr. 60'964.50 oltre interessi per il periodo da gennaio a

giugno 2018 (doc. A1).

D.

Avendo quest’ultimo

sollevato opposizione a entrambe le esecuzioni, con istanze 15 dicembre 2017 e

7 settembre 2018 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5. Tali istanze sono state respinte dal giudice

con due separate decisioni del 23 novembre 2018 per estinzione del debito, a

fronte di pagamenti mensili effettuati dall’escusso fra novembre 2015 e giugno

2016 in favore dell’ex moglie ed eccedenti gli alimenti correnti, che potevano

dunque essere imputati agli obblighi alimentari sorti in seguito (doc. A e B). Con

decisione 12 giugno 2019 (confermata dal Tribunale federale con sentenza del 9

luglio 2020, inc. 5A_626/2019), la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello (CEF) ha parzialmente accolto i due reclami 6 dicembre 2018

inoltrati da AO1 e

disposto il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. _____32 limitatamente a fr. 66'916.30 oltre

interessi e dell’opposizione al PE n. _____59 limitatamente

a fr. 67'442.10 oltre interessi (tenuto conto dell’indicizzazione dei

contributi sulla base dell’indice dei prezzi al consumo svizzero e non di

quello spagnolo, come pure del tasso di cambio vigente), non essendovi la prova

documentale dell’estinzione dei debiti in questione, ritenuto che in assenza di

dichiarazioni o di quietanze da parte del debitore o della creditrice al

momento dei suddetti pagamenti mensili, questi ultimi erano piuttosto da

imputare, in applicazione dell’art. 87 CO, ai debiti scaduti ed esigibili,

ovvero agli alimenti correnti e per l’eccedenza al credito della reclamante

riferito al contratto di donazione (inc. 14.2018.203/204).

E.

Il 17 gennaio 2020 l’Ufficio esecuzioni di Lugano ha proceduto al pignoramento di una

cartella ipotecaria registrale del valore di fr. 300'000.- di proprietà dell’escusso,

relativa a un immobile sito a L______ P______, M______ (doc. J).

F.

Con petizione 10

febbraio 2020 AP1 ha convenuto AO1 innanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, chiedendo l’annullamento delle due procedure esecutive summenzionate

(inc. OR.2020.23) come pure, in via supercautelare e cautelare, la loro

sospensione provvisoria (inc. CA.2020.30). In sostanza l’attore ha rilevato di

avere versato alla controparte,

fra novembre 2015 e giugno 2016,

complessivi € 182'000.- in sette rate di € 26'000.-, la cui eccedenza rispetto

ai contributi alimentari correnti (versata a fronte delle sue insistenti

richieste di anticiparle ulteriori somme di denaro per mantenere un elevato

tenore di vita) era sufficiente a coprire gli alimenti posti in esecuzione (tenuto

conto oltretutto che ella dal 2013, ovvero dal compimento della maggiore età

del figlio, non era più titolare di alcun credito alimentare che lo

riguardasse, e che veniva erogato direttamente al medesimo, cfr. doc. I). Egli

avrebbe dunque estinto anticipatamente i debiti alimentari posti in esecuzione,

come si dedurrebbe in particolare dalla causale dei versamenti (indicante “mensilità

GM”, cfr. doc. V), non essendo i pagamenti imputabili ad altri debiti verso

l’ex moglie, peraltro non più esistenti, rispettivamente prescritti e mai più

pretesi.

G.

Con decreto 11

febbraio 2020 il Pretore ha respinto l’istanza supercautelare.

H.

Con osservazioni

13 marzo 2020 la convenuta si è opposta all’istanza cautelare e ha sollevato

l’eccezione di incompetenza territoriale della Pretura di Lugano (inc.

CA.2020.30).

Con successive osservazioni

18 maggio 2020 nell’incarto di merito (OR.2020.23), la convenuta ha ribadito la

sua eccezione di incompetenza territoriale, postulando di limitare il

procedimento a tale questione. L’attore si è opposto all’eccezione con scritto

29 maggio 2020.

I.

Con risposta 11

giugno 2020 la convenuta si è opposta alla petizione della parte avversa

contestando nel merito l’avvenuta estinzione del debito, rilevando che i suoi crediti

alimentari (peraltro da indicizzare sulla base dell’indice dei prezzi al

consumo spagnolo e non svizzero) erano solo una parte dei crediti da lei

vantati nei confronti dell’ex marito (comprendenti pure il credito derivante da

donazione di fr. 4'000'000.-, scoperto nella misura di circa fr. 3'160'000.-,

il credito destinato all’estinzione della summenzionata ipoteca e alla

ristrutturazione della casa di Ma______ di fr. 1'650'000.-, scoperto nella

misura di fr. 700'000.-, e quello di fr. 800'000.- oltre interessi di mora di

fr. 5'000.- per ogni mese di ritardo a titolo di liquidazione del regime matrimoniale,

estinto solo parzialmente nella misura di fr. 350'000.- + € 360'000.-, cfr. conteggio

di cui al doc. 3).

Ciò posto, a suo modo di

vedere i pagamenti effettuati e menzionati dall’attore sarebbero da imputare

agli alimenti correnti suoi e del figlio comune e, per l’eccesso, secondo gli

accordi fra le parti e in ogni caso tenuto conto degli art. 86 cpv. 2 e 87 cpv.

1 CO, al debito residuo derivante dal summenzionato contratto di donazione (non

ancora prescritto a fronte degli acconti versati dalla controparte nel corso

degli anni), e non a debiti alimentari futuri non solo non ancora esigibili, ma

neppure ancora sorti (ritenuto che il pagamento anticipato di alimenti non

ancora maturati è escluso per legge ex art. 125 CO e non era stato concordato

fra le parti), come del resto già accertato dalla CEF e confermato dal

Tribunale federale.

J.

Con decisione 8

luglio 2020 il Pretore ha respinto sia l’eccezione di incompetenza territoriale

sollevata dalla convenuta, sia la domanda cautelare dell’istante di sospensione

delle due esecuzioni. In accoglimento dell’appello 17 luglio 2020 di AP1 avverso il giudizio cautelare, questa

Camera lo ha riformato con decisione 12 ottobre 2020 (inc. 12.2020.88), nel

senso che ha disposto la provvisoria sospensione delle esecuzioni di cui ai PE

n. _____32 e n. _____59.

K.

Con replica 17 settembre 2020

l’attore ha ulteriormente approfondito le proprie posizioni e contestato quelle

avverse, osservando in particolare che egli fra marzo 2006 e febbraio 2017

avrebbe versato alla ex moglie oltre fr. 4'849'176.44 (doc. P), che

quest’ultima avrebbe preteso e ottenuto il suo impegno a versarle, non appena

ne avesse avuto la disponibilità, delle somme superiori ai contributi mensili

correnti (nell’ottica di una liquidazione anticipata in capitale dei contributi

futuri, come anche indicato nella convenzione di divorzio), e che già al

momento dell’avvenuto integrale pagamento di quanto stabilito nella convenzione

di separazione dei beni di cui al doc. 6 non sussistevano ulteriori debiti

compensabili rispetto a quelli alimentari qui in esame (da indicizzare sulla

base dell’indice dei prezzi svizzero), tantomeno da liquidare mensilmente.

L.

Con duplica 5 gennaio 2021

anche la convenuta si è riconfermata nelle proprie tesi, aggiungendo che

l’attore a suo modo di vedere non aveva chiesto l’accertamento dell’inesistenza

del debito ex art. 85a LEF ma solo (e in maniera inammissibile) l’annullamento

delle due esecuzioni, come pure che i contributi dell’ex marito sarebbero in

realtà stati versati su un conto bancario in Spagna intestato a quest’ultimo

(cfr. doc. 15 e 17), sicché neppure avrebbero potuto estinguere i debiti

oggetto di esecuzione. Ella ha pure ribadito che l’attore non avrebbe portato

alcuna prova attestante l’avvenuta estinzione del debito relativo alla

donazione, che egli nel 2013 avrebbe effettuato tre relativi pagamenti parziali

(doc. 20 e 21), che secondo gli accordi successivamente conclusi fra le parti

tale debito doveva essere saldato a rate mensilmente unitamente ai contributi

alimentari e che ancora nella primavera del 2016 l’ex marito aveva effettuato

due ulteriori pagamenti (doc. 22), interrompendo ogni volta la prescrizione e

lasciando uno scoperto di fr. 2'970'904.-. Ha anche rilevato che la controparte

avrebbe ammesso di dover pagare gli alimenti perlomeno a partire dal gennaio

2018 (doc. 25).

M.

Esperita l’istruttoria e

raccolti gli allegati conclusivi scritti delle parti (entrambi datati 19

gennaio 2024), con decisione 15 aprile 2024 il Pretore ha respinto la

petizione, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 7'000.- a carico

dell’attore e condannandolo a versare alla convenuta fr. 8'000.- per

ripetibili.

N.

L’attore è insorto contro tale

giudizio con appello 16 maggio 2024, con cui ha chiesto di annullarlo, porre a

carico della controparte le spese processuali di entrambe le sedi e condannarla

a versargli a titolo di ripetibili fr. 8'000.- per ciascun grado di giudizio.

O.

Con risposta 8 ottobre 2024 l’appellata

ha postulato di dichiarare il gravame irricevibile (già per l’irrita

formulazione del suo petitum, chiedente solo l’annullamento della

decisione impugnata) o subordinatamente di respingerlo, con protesta di spese e

ripetibili.

P.

Con replica spontanea 5

novembre 2024 l’appellante ha evidenziato la ricevibilità del suo gravame

(tendente con evidenza alla riforma della decisione impugnata e

all’accoglimento della sua petizione, malgrado la carenza a livello di petitum)

e ha ulteriormente approfondito le proprie posizioni, postulando formalmente la

riforma dell’impugnato giudizio nel senso appena descritto.

Q.

Con scritto 13 novembre 2024

l’appellata ha contestato la tempestività e la ricevibilità di tale atto e la

modifica del petitum ivi operata, chiedendo nella denegata ipotesi della

sua ammissibilità l’assegnazione di un termine per presentare una duplica

spontanea. Entro il termine di 10 giorni fissato da questa Camera con ordinanza

7 maggio 2025, ella ha poi presentato una duplica in data 14 maggio 2025.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

ll 1° gennaio 2025 è entrata

in vigore una nuova versione del Codice di diritto processuale civile svizzero

(CPC) in attuazione della relativa modifica del 17 marzo 2023. La procedura

innanzi al Pretore è iniziata ed è terminata prima di tale data, sicché sia la

medesima, sia la presente procedura di appello sono rette dal diritto

previgente (art. 404 e 405 CPC).

2.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2).

Nella

fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.

3.

I termini di impugnazione e di

risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC).

Alla

luce del diritto incondizionato alla replica sgorgante dagli art. 29 cpv. 1 e 2

Cost. e 6 CEDU, le parti hanno altresì diritto a presentare allegati spontanei

di seconda sede. La giurisprudenza del Tribunale federale applicabile al regime

procedurale qui di rilievo (vCPC) impone all’autorità giudicante di attendere

almeno 10 giorni dalla notifica della risposta all’appello, prima di trattare

il ricorso. Ciò non ha però per conseguenza l’automatica esclusione dall'incartamento

di atti giunti dopo tale termine ma prima dell'inizio della deliberazione e dell’emanazione

della decisione (STF 4A_170/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1, 5A_155/2013 del

17.

aprile 2013 consid. 1.4).

Nel

caso concreto l’appello 16 maggio 2024 contro la decisione 15 aprile 2024

(notificata al patrocinatore dell’insorgente il giorno successivo) è

tempestivo, così com’è tempestiva la risposta all’appello 8 ottobre 2024.

La

parte appellata contesta la tempestività della replica spontanea della

controparte datata 5 novembre 2024 (alla quale ha tempestivamente duplicato in

data 14 maggio 2025), siccome trasmessa non entro 10 giorni bensì a distanza di

26.

giorni dalla notifica della risposta all’appello. In realtà, il mancato

inoltro entro 10 giorni nel caso concreto non nuoce all’appellante, dal momento

che la scrivente Camera non aveva ancora iniziato la deliberazione. Ad ogni

modo, non occorre qui approfondire ulteriormente la tematica, dal momento che

la replica in oggetto, come si vedrà, non influisce sull’esito del presente

giudizio.

4.

Con l’appello possono essere

censurati l’errata applicazione del diritto oppure l’errato accertamento dei

fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di

diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC). La parte

appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma

perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore, ovvero deve

cercare di dimostrare che la sua tesi si impone su quella della decisione

impugnata. Non può semplicemente riproporre le allegazioni di fatto o gli

argomenti giuridici fatti valere in prima istanza, ma deve cercare di far

emergere che la decisione impugnata è errata per quanto riguarda i fatti accertati

o le conclusioni giuridiche tratte da essi. Può farlo solo ripresentando

l'impostazione del primo giudice e sottolineando le lacune del suo ragionamento

con critiche puntuali, esplicite e circostanziate, indicando precisamente i

passaggi della decisione che contesta e le prove su cui si fonda, poiché

l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente

le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime (STF 4A_297/2021

del 3 febbraio 2022 consid. 4.3, 4A_213/2023 del 9 ottobre 2023 consid. 4.3).

La

motivazione del gravame dev'essere contenuta nello scritto presentato entro il

termine di ricorso. Scaduto tale termine un completamento del medesimo, ad

esempio mediante aggiunta, negli allegati spontanei (che non possono servire a

colmarne le lacune), di nuove censure già proponibili in precedenza, non è più

ammissibile (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3, STF 4A_651/2020 del 19 agosto 2022

consid. 1).

5.

Secondo la giurisprudenza,

oltre alla motivazione in senso proprio, l'appello deve contenere le

conclusioni. L’appello è di principio un rimedio di natura riformatoria e non

cassatoria (art. 318 cpv. 1 CPC). Un giudizio cassatorio è ammissibile solo in

via eccezionale, se è dato un motivo di rinvio secondo l'art. 318 cpv. 1 lett.

c CPC, ovvero se non è stata giudicata una parte essenziale dell'azione oppure

i fatti devono essere completati in punti essenziali (STF 4A_510/2022 del 22

dicembre 2022 consid. 3.2, 4A_129/2019 del 27 maggio 2019 consid. 1.2.2). L’appellante

non può dunque di regola limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione

impugnata e il rinvio della causa al tribunale di prima istanza bensì deve, pena

l’inammissibilità del rimedio giuridico, formulare delle conclusioni sul merito

della lite e indicare su quali punti contesta la decisione e quali sono le

modifiche richieste (STF 4A_179/2023 del 22 novembre 2023 consid. 1.2,

4A_510/2022 del 22 dicembre 2022 consid. 3.1; DTF 137 III 617 consid. 4.2.2).

In linea di principio una domanda di giudizio deve poter essere innalzata a

dispositivo della sentenza senza richiedere cambiamenti (DTF 137 III 617

consid. 4.3, STF 5A_929/2015 del 17 giugno 2016 consid. 3.1). Tuttavia, il

divieto di un formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.) impone che

conclusioni carenti siano interpretate alla luce della motivazione

dell'appello, eventualmente in combinazione con la decisione del primo giudice

sicché, a prescindere dalla formulazione delle conclusioni, l’appello può

essere considerato ammissibile se, leggendo l'atto scritto, risulta chiaro ciò

che l’insorgente chiede (DTF 137 III 617 consid. 6.2; STF 4A_179/2023 del 22

novembre 2023 consid. 1.2).

6.

Giusta l’art. 317 CPC, in sede

di appello nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se

vengono immediatamente addotti e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto

conto delle circostanze.

7.

Con l’impugnata decisione, il

Pretore ha anzitutto accertato l’ammissibilità dell’azione presentata

dall’attore, essendo chiaro che egli ha postulato l’accertamento

dell’inesistenza del debito (ex art. 85a LEF) di cui ai due summenzionati PE ed

essendo la convenuta stata in grado di difendersi con puntuali e precise argomentazioni

al riguardo sin dal suo memoriale di risposta.

Nel

seguito, dopo aver riassunto le caratteristiche dell’azione di cui all’art. 85a

LEF nonché esposto la ripartizione dell’onere probatorio e la sua cognizione

(estesa a tutte le contestazioni e le obiezioni sorte dopo la crescita in

giudicato del titolo di rigetto, ovvero la sentenza di divorzio, e non

vincolata dalle considerazioni del giudice del rigetto dell’opposizione), il

Pretore ha in primo luogo esaminato il fondamento dei crediti alimentari posti

in esecuzione. Al riguardo, ha accertato che il loro importo in capitale è

pacifico, e che essi sono da adeguare all’indice nazionale svizzero dei prezzi

al consumo (come previsto dalla convenzione di divorzio, che non risulta essere

stata validamente modificata), pari a 98.5 nel gennaio 2005, a 101.8 da

febbraio 2017 e a 102.5 da febbraio 2018. Pertanto, li ha accertati nella

misura di € 7'234.51 mensili (€ 7'000.- x 101.8 : 98.5) da marzo 2017 a gennaio 2018

e di €

7'284.26 mensili (€ 7'000.- x 102.5 : 98.5) da febbraio 2018 a giugno

2018, per complessivi € 115'998.16, pari a fr. 134'358.40 (così come già

accertato in sede di rigetto

dell’opposizione).

In secondo luogo, il primo giudice ha esaminato se l’attore (gravato

dell’onere della prova) avesse dimostrato l’avvenuta estinzione di tale debito con i sette pagamenti di € 26'000.-

cadauno effettuati tra il 2015 e il 2016.

Egli

ha escluso l’eventualità di un’estinzione mediante dichiarazione ex art. 86 CO,

non avendo l’attore dimostrato di avere dichiarato esplicitamente o

implicitamente nei confronti della controparte, al momento dell’esecuzione dei

pagamenti, di voler così spontaneamente saldare anticipatamente (per giunta in

un contesto di forti tensioni fra gli ex coniugi, ove l’attore tendeva a bloccare

i pagamenti in favore della convenuta) futuri alimenti non ancora esigibili

relativi al periodo marzo 2017 - giugno 2018, né un relativo accordo e/o

informazione di quest’ultima (che la convenzione di divorzio presupponeva), non

bastando la mera menzione del termine “mensilità” quale causale dei pagamenti.

Sul tema, il Pretore ha altresì aggiunto che la testimonianza di N______

G______ (collaboratrice storica dell’attore, stando alla quale quest’ultimo avrebbe

disposto di pagare delle cifre superiori in modo da anticipare il versamento

degli alimenti a seguito di pesanti reclami della convenuta) non può portare la

prova dell’adempimento delle condizioni di cui all’art. 86 CO né del fatto che AO1 fosse stata informata di tale modus

operandi. Inoltre la teste neppure ha indicato quali voci del doc. P (elenco

di pagamenti asseritamente effettuati negli anni dall’attore in favore della

convenuta, da apprezzare con prudenza) si riferirebbero al versamento dei

contributi alimentari in esame, e ha rilevato che gran parte delle somme erano

state versate all’ex moglie per aiutarla nei suoi investimenti immobiliari in

S______ (senza tuttavia indicare quali, e che non emergono dal doc. P a

eccezione delle posizioni n. __7 e __2). Il Pretore ne ha dunque concluso che la

causale degli innumerevoli versamenti eseguiti dal 2000 al 2017 risulta assai

oscura, ritenuto oltretutto che il doc. P non fa riferimento al presunto pagamento

anticipato di alimenti e che anzi i sette versamenti ivi riportati e qui di

rilievo recano tutti quale giustificazione il pagamento della rata del mese

immediatamente successivo. Il primo giudice ha pertanto concluso che la

convenuta non poteva e non doveva in buona fede comprendere che i versamenti in

discussione fossero destinati a coprire in anticipo gli alimenti non ancora

sorti, e tantomeno che essi avessero quale preciso scopo quello di estinguere in

anticipo i contributi non ancora maturati per il periodo marzo 2017 - giugno

2018, tesi che mal si concilia peraltro con la mancata ripresa dei pagamenti da

luglio 2018.

Nel

seguito, il Pretore ha escluso che i pagamenti fossero imputabili ai debiti

posti in esecuzione sulla base dell’art. 87 CO. Egli ha innanzitutto rilevato

che l’attore non ha dimostrato che dal settembre 2013 si fosse liberato del

debito alimentare nei confronti del figlio mediante versamenti diretti nelle

sue mani, vista la poca chiarezza delle prove agli atti e in particolare la

scarsa affidabilità e conclusività del conteggio doc. I, emergendo piuttosto dai

riscontri istruttori che la convenuta aveva continuato a percepire, oltre ai

propri alimenti, anche quelli del figlio comune divenuto maggiorenne (come emerge

dalle dichiarazioni di J______ M______ e dello stesso attore, dal doc. 15 e in

parte dalla testimonianza di N______ G______, per il resto poco attendibile).

Sicché i pagamenti qui in discussione (complessivi € 182'000.-,

versati su un conto corrente cointestato con l’attore presso la D______ B______)

devono essere ascritti dapprima agli alimenti correnti dell’ex moglie e del

figlio da novembre 2015 a giugno 2016 (ammontanti a complessivi € 98’923.87).

Quanto

all’eccedenza di € 83'076.13, secondo gli accertamenti pretorili essa dev’essere

imputata, ex art. 87 CO, ai debiti scaduti ed esigibili, ovvero alle rate

scadute dei debiti previsti nei doc. F e 5 (fr. 4'000'000.- e fr. 1'650'000.-),

e in particolare al primo (tenuto conto delle tesi espresse dalle parti). Ciò

poiché l’attore (gravato dell’onere della prova) non ne ha dimostrato l’avvenuta

estinzione o prescrizione né il superamento di tali accordi, tenuto conto che:

i)

la prescrizione decennale dei crediti fra coniugi non decorreva durante il

matrimonio (art. 143 - recte 134 cpv. 1 lett. 3 CO) ma è iniziata al più

presto dal 2008;

ii)

i pti. 6a e 6b della convenzione di divorzio doc. E attestano che l’atto di

separazione dei beni di cui al doc. 6 non aveva tacitato le precedenti pretese

fra i coniugi e che gli accordi di cui ai doc. F e 5 rimanevano in vigore;

iii)

nel 2013, anni dopo l’avvenuto saldo (pressoché integrale) del debito di fr.

800'000.- di cui al doc. 6, l’attore ha effettuato svariati versamenti

(riscontrabili sia nel doc. 3 che nel doc. P e in parte nei doc. 21/22) per

almeno fr./€ 1'300'000.- dalla causale

imprecisata, ma plausibilmente da ricondurre ai suddetti debiti di cui ai doc.

F e 5 (cfr. anche teste J______ M______, secondo cui nel 2015 il debito

relativo alla donazione sussisteva ancora e avrebbe dovuto essere saldato unitamente

ai versamenti mensili per alimenti suoi e della madre);

iv)

l’ipotesi che gli accordi doc. F/doc. 5 sussistessero ancora e fossero stati

parzialmente onorati (a valere quale riconoscimento di debito ex art. 17 e 135

CO) è più plausibile di quella della loro estinzione;

v)

le dichiarazioni del teste avv. A______ F______ (allora patrocinatore

dell’attore) non dimostrano il contrario, essendosi egli limitato a formulare

congetture;

vi)

varie risultanze istruttorie attestano che la convenuta aveva più volte

sollecitato l’attore a vario titolo (doc. 20, doc. 23, teste N______ G______ e

interrogatorio di AO1).

Infine,

il primo giudice ha osservato che le ulteriori allegazioni dell’attore nel suo

memoriale conclusivo sono palesemente tardive e inammissibili, e che anche

qualora si volesse ritenere che i noti sette versamenti non fossero destinati a

estinguere in parte i contributi mensili dovuti al figlio comune, i crediti

esigibili della convenuta erano comunque tali da assorbire l’intero importo di €

182'000.-.

Tutto

considerato ed evidenziate la considerevole confusione e la totale mancanza di

trasparenza circa i rapporti di dare e avere tra le parti nonché gli

insufficienti elementi prodotti dall’attore, il Pretore ha pertanto concluso

che questi, pur avendo reso verosimile di avere corrisposto notevoli importi

alla convenuta, non ha dimostrato né reso altamente verosimile l’avvenuta

estinzione dei debiti posti in esecuzione, ovvero che le eccedenze dei pagamenti

mensili da novembre 2015 a giugno 2016 siano stati versati esclusivamente a titolo

di anticipi sugli alimenti per il periodo da marzo 2017 a giugno 2018,

considerato per di più che lo scopo dei contributi alimentari è quello di far

fronte alle spese del periodo per il quale sono dovuti e pertanto di provvedere

adeguatamente al sostentamento del coniuge creditore.

8.

Nelle richieste di giudizio

del suo gravame, l’appellante formula unicamente una domanda cassatoria, ovvero

si limita in maniera inammissibile a postulare l’annullamento della decisione

di primo grado senza indicare le modifiche che vorrebbe ottenerne. Nelle

motivazioni (p. 4 pto. 2 e p. 20) ne chiede invero la riforma nel senso di un

accoglimento della sua petizione (e dunque di un accertamento dell’inesistenza

dei debiti posti in esecuzione), anche se in realtà egli non contesta più

(perlomeno non con la debita chiarezza) che i pagamenti da lui eseguiti miravano

innanzitutto a estinguere i contributi alimentari correnti dell’ex moglie e del

figlio e che l’eccedenza imputabile ammontava pertanto a € 83'076.13, a fronte

di crediti alimentari posti in esecuzione pari a complessivi fr. 161'717.80

oltre interessi (fr. 20'207.80 + fr. 60'964.50 + fr. 80'545.50). Volendo

comunque entrare nel merito delle sue censure, si osserva quanto segue.

9.

Con l’impugnativa,

l’appellante non contesta l’ammontare dei crediti alimentari posti in

esecuzione, né quali siano i suoi pagamenti da prendere in considerazione (7

pagamenti di € 26'000.- ciascuno fra novembre 2015 e giugno 2016,

gli unici che verranno qui vagliati), malgrado talvolta menzioni l’esistenza di

11.

versamenti per tale importo (includendone alcuni riferiti a un periodo

successivo e non oggetto di causa, v. anche doc. P). Egli inoltre come già

menzionato non censura più con una debita motivazione che i suoi pagamenti

dovessero dapprima essere imputati, oltre che agli alimenti correnti dell’ex

moglie, anche a quelli del figlio comune J______ M______, e che l’eccedenza da

prendere in considerazione ammonti pertanto a € 83'076.13. Peraltro egli, pur

sostenendo che il doc. I sia attendibile e corretto (giacché la teste N______

G______ avrebbe confermato la seria verifica e ratifica del documento da parte

di J______ M______), non si confronta con le ulteriori argomentazioni del

Pretore già sopra riassunte e contenute alle p. 8 in fine e 9 della

decisione impugnata (poca chiarezza delle causali, delle tempistiche e degli

importi ivi contenuti, distinzione fra versamento degli alimenti e di importi

extra, ammissione da lui fatta in sede di interrogatorio). Sul tema, le censure

appellatorie si rivelano pertanto irricevibili e la decisione di prima sede dev’essere

confermata.

10.

L’appellante critica il

Pretore per avere escluso l’esistenza di una sua valida dichiarazione di

imputazione delle eccedenze da lui versate ai contributi alimentari del periodo

da marzo 2017 a gennaio 2018, ai sensi dell’art. 86 CO. Premesso che tale

dichiarazione è unilaterale, sottoposta unicamente a ricezione e non dev’essere

forzatamente esplicita, bensì può risultare anche dalle circostanze, egli

sostiene che la menzione da lui fatta in occasione dei pagamenti (“MENSILITÀ

GM”) fosse chiara, in quanto sempre utilizzata, recepita e recepibile dalla

controparte, anche tenuto conto del linguaggio corrente e del buon senso, come soltanto

riferibile al pagamento degli alimenti con decadenza mensile. La controparte lo

avrebbe compreso anche alla luce delle ulteriori circostanze, e meglio del

fatto che per sua stessa ammissione i versamenti degli alimenti avvenivano

senza particolari distinzioni fra lei e il figlio né specificazioni se non che

si trattava di mensilità, che la medesima non aveva mai chiesto spiegazioni o

eccepito nulla al riguardo né dichiarato la sua intenzione d'imputare tali

importi su altri presunti debiti (tant’è che nel suo interrogatorio,

rispondendo alla domanda n. 59, non li aveva menzionati quali importi posti in

detrazione da quello dovuto a titolo di donazione), che non sussisteva alcun

ulteriore obbligo con scadenza mensile e che le somme versate corrispondevano

approssimativamente al pagamento di mensilità doppie. Inoltre, per l’appellante

il pto. 3 della convenzione doc. E non poteva che esprimere una volontà e un consenso

preliminare dell'appellata alla capitalizzazione dei contributi e dunque a una

loro liquidazione anticipata (anche perché una simile clausola non era per lui

di alcun interesse), mentre la necessità di accordo ivi menzionata era

ragionevolmente riferibile unicamente alla verifica del calcolo secondo le

tavole “Stauffer/Schaetzle”. Pertanto, a mente dell’appellante i suoi

versamenti non facevano altro che assecondare i desideri dell’ex moglie,

accelerando l’estinzione del debito alimentare. Inoltre la teste N______

G______ (l’unica, a suo modo di vedere, a cui attribuire piena attendibilità in

merito al flusso dei pagamenti in virtù della sua percezione diretta dei fatti

e del suo disinteresse nella causa), avrebbe confermato in maniera convincente

e documentata le insistenti richieste di denaro da parte dell'appellata (pure

attestate da svariate e-mail agli atti), come pure che i 7 pagamenti doppi (ben

identificabili nel doc. P, documento del tutto attendibile) rispondevano al desiderio

dell’appellante di accelerare i tempi dell’estinzione dei suoi obblighi

alimentari, tenuto pure conto che egli, quale imprenditore, non disponeva di

entrate ricorrenti e sicure, ma poteva attraversare periodi di importanti

disponibilità alternati ad altri di carente liquidità.

11.

Già il Pretore ha rilevato - e

qui si ribadisce - che nell’ottica dell’art. 86 CO non sono determinanti la

convinzione o l’intenzione dell’appellante al momento dell’esecuzione dei

versamenti (sicché sul tema la testimonianza di N______ G______ non è

risolutoria), bensì la dichiarazione ricettizia fatta alla controparte, alla

quale doveva essere chiaro e riconoscibile quale specifico debito l’attore

intendesse saldare. Peraltro, l’art. 86 CO appartiene al diritto dispositivo

(STF 4A_571/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 8.3), ovvero è sussidiario

rispetto a eventuali accordi fra le parti.

Per

ammettere, nel caso concreto, una valida dichiarazione di imputazione (anche

solo per atti concludenti), occorre dunque valutare se AO1 potesse comprendere che i versamenti ricevuti,

risalenti al periodo novembre 2015 - giugno 2016, fossero per l’eccedenza

imputabili ai futuri contributi alimentari (non ancora esigibili) dei mesi di

marzo 2017 - giugno 2018, rispettivamente se le parti si fossero (prima o dopo

i pagamenti) accordate in tale senso o diversamente.

Per

quanto riguarda la causale dei versamenti, i bonifici prodotti quale plico doc.

V, come detto, recano unicamente la generica menzione “MENSILITÀ GM”,

non solo senza riferirsi specificamente agli alimenti (sicché potrebbero

riguardare pure altri eventuali pagamenti regolari come la rateizzazione di un

diverso debito, tesi menzionata sia dalla convenuta che dal primo giudice e che

si vaglierà più in avanti), ma senza neppure alludere a un’eventuale

anticipazione degli stessi né tantomeno al relativo periodo di riferimento

(questione invero trascurata nell’impugnativa). Neppure il doc. P (nell’ipotesi

di volerlo ritenere attendibile) sorregge l’assunto dell’appellante. Anzi quest’ultimo,

violando il suo onere di motivazione, non si confronta con il rilievo del

Pretore secondo cui in tale documento i 7 versamenti di cui trattasi recano

tutti, quale unica giustificazione, il pagamento della rata del mese immediatamente

successivo (ovvero il versamento del 30 novembre 2015 indica la causale “rata

dicembre 2015”, quello del 29 dicembre 2015 la causale “rata gennaio 2016” e

così via), senza lasciare intendere che siano riferiti anche a contributi

futuri, e a quali. Più in generale, l’appellante non offre alcuna prova

attestante che AO1 conoscesse la sua

volontà di imputare le eccedenze in esame agli alimenti di marzo 2017 - giugno

2018, né pretende (ancor prima di dimostrare) che le richieste di pagamento

dell’ex moglie da lui menzionate nel gravame fossero riferite ad alimenti

futuri, tantomeno a quelli oggetto di esecuzione. Aggiungasi che J______

M______ nella sua audizione ha dichiarato che allorché il padre, nel 2016/2017,

aveva interrotto il pagamento degli alimenti di entrambi, non aveva fornito

loro alcuna spiegazione, rispettivamente aveva indicato quale giustificazione

un incidente in elicottero da lui avuto, e in ogni caso non aveva preteso la

loro estinzione anticipata (cfr. verbale del 20 settembre 2022, p. 2, r. 21-27).

Peraltro lo stesso attore, nel suo interrogatorio, non ha mai preteso

l’esistenza di tale anticipazione (come rilevato dal Pretore alla p. 7, par. 3

della decisione impugnata e non contestato nel gravame; v. anche verbale del 7

ottobre 2021, p. 3, rr. 82-84).

Conseguentemente,

è altresì da escludere un consenso anche solo tacito della convenuta (ad

esempio dovuto a mancata reazione o protesta), ad accettare una simile

anticipazione (che secondo la medesima non era mai stata discussa, cfr. verbale

del 5 maggio 2022, p. 6, r. 256). Posto che per principio i contributi

alimentari servono a coprire il fabbisogno corrente e che secondo la

convenzione di divorzio (doc. E) essi dovevano essere pagati mensilmente “in

via anticipata al 5 di ogni mese” (pto. 3), non può neppure essere seguita

l’argomentazione dell’appellante (non risultante dalla decisione di primo grado

senza che nel gravame vi sia menzione di una sua tempestiva proposizione in

prima sede) secondo cui il suddetto pto. 3 già comprendeva un consenso a priori

alla capitalizzazione e il necessario accordo dell’ex moglie riguardava solo il

relativo ammontare. Trattasi difatti di una tesi soggettiva non supportata da

prove concrete e che cozza oltretutto con la successiva frase della clausola,

che stabiliva che le modalità di pagamento del capitale sarebbero (comunque) state

da definire con lei. Aggiungasi che, giusta quanto rilevato dal primo giudice,

l’esistenza di un simile accordo fra i coniugi non è stato confermato neppure

dall’appellante nel suo interrogatorio, e che tale accertamento è rimasto

incontestato in questa sede, sicché l’ammissibilità di un pagamento anticipato

neppure risulta dimostrata (senza necessità di approfondire ulteriormente le

argomentazioni della parte appellata relative all’art. 81 cpv. 1 CO e al

momento di insorgenza dell’obbligazione alimentare).

In

definitiva, le censure dell’appellante concernenti l’art. 86 CO non possono

essere seguite. Non occorre pertanto vagliare ulteriori temi quali l’asserita

regolarità dei pagamenti o il loro importo, il presunto abuso della carta di

credito e il mancato rilascio di una quietanza da parte dell’appellata ai sensi

dell’art. 86 cpv. 2 CO, che non hanno quale conseguenza l’ammissione di una

valida dichiarazione di imputazione ex art. 86 cpv. 1 CO nel senso auspicato

dall’appellante. Si dovrà piuttosto esaminare se e quali accordi sussistessero

in relazione ai pagamenti in esame e sussidiariamente verificare quale debito

dovesse legalmente ritenersi pagato con i noti sette versamenti in applicazione

dell’art. 87 CO, sulla base dell’ordine stabilito ai relativi cpv. 1-3 (con

priorità ai debiti scaduti). Il tema verrà affrontato qui di seguito sulla base

delle censure appellatorie, premesso già sin d’ora che AO1, rispondendo alla menzionata domanda n.

59.

in occasione del suo interrogatorio, ha semplicemente dichiarato che

determinati pagamenti fatti in passato dall’ex marito erano stati dedotti dal

suo credito riferito alla donazione, senza escludere ulteriori detrazioni e in

particolare la computazione a tale credito dei sette pagamenti qui in oggetto

(come da lei sempre sostenuto in causa).

12.

L’appellante ritiene che,

anche qualora non si dovesse ammettere l’applicazione dell’art. 86 cpv. 1 CO, i

suoi pagamenti non sarebbero imputabili ad altri debiti (segnatamente a quello

derivante dalla donazione di cui al doc. F), di cui la controparte (gravata

dall’onere della prova) non avrebbe dimostrato l’esistenza.

Egli

rimprovera al Pretore in primo luogo di non aver tenuto conto di una serie di

argomentazioni contenute ai pti. 5.1, 5.2 e 6 delle sue conclusioni, e in

particolare del fatto che l'importo di fr. 1'650'000.- di cui alla

dichiarazione del 28 gennaio 2000 (doc. 5) non sarebbe stato fondato su un animus

donandi e sarebbe stato già compreso nell'importo della donazione di fr.

4'000'000.- di cui alla convenzione del 1° febbraio 2000 (doc. F),

rispettivamente non costituirebbe un obbligo di donazione supplementare e non sarebbe

stato restituito dalla controparte.

L’appellante

prosegue sostenendo che la stipulazione della convenzione di separazione dei

beni a liquidazione del precedente regime matrimoniale (di partecipazione agli

acquisti) del 1° dicembre 2000 (doc. 6) e l’avvenuto pagamento della cifra ivi

pattuita di fr. 800'000.- (che costituiva il saldo di quanto ancora dovuto

all’ex moglie, cfr. doc. L) avevano comportato la tacitazione di ogni pregresso

rapporto di dare/avere, ivi compresi gli accordi di cui ai doc. F e 5, come

sarebbe attestato sia dal doc. 6 (pto. 6) che dalla successiva convenzione di

divorzio di cui al doc. E (ritenuto che gli “accordi separati” menzionati al

relativo pto. 6 erano specificati nell’Addendum prodotto nel plico doc. L,

riferito esclusivamente al pagamento residuo dell’importo pattuito nella

convenzione di liquidazione del regime matrimoniale). Tant’è che dopo la

(pacifica) ricezione di tale importo la controparte non avrebbe sollevato

riserve né menzionato o sollecitato (personalmente o per il tramite del suo

patrocinatore avv. M______ P______) il pagamento di un asserito saldo riferito

a pregressi impegni di donazione (malgrado ella, come riferito dalla teste

N______ G______, non si facesse scrupolo a sollecitare ingenti pagamenti) e

anzi avrebbe restituito la cartella ipotecaria ricevuta a garanzia delle sue

pretese. Sarebbero stati tali comportamenti a legittimamente indurre il teste

avv. A______ F______ a confidare nell’assenza di ulteriori pretese, rispettivamente

nel “carattere omnicomprensivo della quietanza data dal collega”. L’appellante

rileva altresì, a supporto della propria tesi, che la controparte non sarebbe

neppure stata in grado di indicare quanto le sarebbe ancora dovuto e di

presentare un computo al netto delle ingenti somme documentate nella sentenza,

rispettivamente degli ingenti pagamenti da lei ricevuti dal 2000 al 2017 - attestati

dal conteggio doc. P, non contestati dalla medesima al momento della sua

visione (cfr. teste N______ G______) e neppure seriamente confutati in sede di

interrogatorio - ammontanti a € 4'600'000.- dopo il divorzio e a € 3'323'781.-

tra il 1° febbraio 2000 e il 31 marzo 2006. L’appellante evidenzia infine

l’asserita inattendibilità delle dichiarazioni effettuate dalla controparte e da

J______ M______ in occasione delle loro audizioni, alla luce del loro astio e

del loro agire concertato tendente all’avvio di procedure esecutive nei suoi

confronti nonché del loro interesse alla causa, tenuto altresì conto delle

falsità espresse in tale occasione relativamente alla visione dei conteggi doc.

I e doc. P, smentite dalla teste N______ G______.

13.

Ora, le argomentazioni che

l’appellante sostiene di avere esposto nelle sue conclusioni ma che non

figurano nella decisione di prima sede non possono essere qui considerate, dal

momento che egli non contesta il rimprovero pretorile di averle presentate

tardivamente ai sensi dell’art. 229 CPC. Pertanto, la sua censura secondo cui

l’importo di fr. 1'650'000.- non costituisse una donazione e/o facesse parte

della somma donata di fr. 4'000'000.- è irricevibile (oltre che inconciliabile

con il tenore del doc. F, che menziona entrambi gli importi come dovuti). Lo

stesso dicasi per le menzioni al comportamento dell’avv. M______ P______ e al

doc. Y, contenute in una semplice trascrizione di alcuni passaggi delle sue

conclusioni (considerato oltretutto che il Pretore aveva estromesso tale

documento dagli atti con ordinanza 11 marzo 2021).

In

aggiunta a ciò, l’appellante non contesta la ripartizione dell’onere della

prova operata dal Pretore, dovendosi qui ribadire che, seppur spettasse alla

convenuta dimostrare l’insorgere dei crediti da lei rivendicati, incombeva

invece all’attore provare i relativi fatti ostativi o estintivi, ovvero quelli

che eventualmente attestino la mancata insorgenza, la decadenza o

l’inesigibilità delle pretese in questione, quali ad esempio un vizio di

volontà, oppure la loro estinzione o prescrizione (DTF 141 III 241 consid. 3.1,

130.

III 321 consid. 3.1, 128 III 271 consid. 2a/aa).

Nel

caso concreto, posto che l’insorgere dei due debiti di fr. 1'650'000.- e di fr.

4'000'000.- di cui al doc. 5 e al doc. F deve ritenersi assodato in questa

sede, incombeva dunque all’appellante l’onere di dimostrare che essi non

potessero più essere presi in considerazione (e non alla convenuta quello di

dimostrare la mancata estinzione), e di sopportare le conseguenze della mancata

prova (art. 8 CC).

Ritenuto

che la prescrizione non è più tematizzata nell’impugnativa, restano pertanto da

esaminare le ipotesi dell’eventuale superamento dei suddetti accordi a seguito

della convenzione di liquidazione del regime matrimoniale di cui al doc. 6 e dell’eventuale

decadenza/estinzione dei relativi debiti, e la contrapposta tesi della parte

appellata relativa alla loro sussistenza e all’accordo sulla loro rateizzazione

unitamente ai contributi alimentari.

14.

Per quanto riguarda la

convenzione di separazione dei beni, siglata il 1° dicembre 2000, essa si

limita a stabilire che l’importo pattuito di fr. 800'000.- si riferisce alla

liquidazione del precedente regime dei beni della partecipazione agli acquisti

(doc. 6, pti. 5 e 6; v. anche gli art. 205 seg. CC, segnatamente l’art. 215 CC),

senza menzionare (come sarebbe stato opportuno, se si volesse seguire la tesi

dell’appellante) il superamento o annullamento dei debiti precedentemente

contratti con la dichiarazione doc. 5 e la convenzione doc. F (posto che le

donazioni entrano a far parte dei beni propri, art. 198 cifra 2 CC). Peraltro,

tali debiti non erano garantiti dalla cartella ipotecaria menzionata nel

gravame (costituita a tutela del credito di fr. 800'000.- e successivamente

restituita, cfr. teste avv. A______ F______, verbale del 23 settembre 2022, p.

2, rr. 19-22) bensì, secondo quanto emerge dallo stesso doc. F, da 30

certificati azionari della V______ LTD (questione che l’appellante non menziona

né approfondisce nel suo gravame). Inoltre, la convenzione di divorzio del 28

febbraio 2006 (doc. E), come già osservato dal Pretore e non contestato in

maniera convincente dall’appellante, menzionava separatamente al pto. 6a “l’atto

di separazione dei beni” allegato all’istanza di divorzio, ovvero la

convenzione di liquidazione del precedente regime matrimoniale (doc. 6), e al

pto. 6b “accordi separati sottoscritti precedentemente alla presente

convenzione” che codificavano i rapporti di dare e avere fra le parti e

restavano ancora in vigore. Ovvero, essa attestava l’esistenza e la validità di

accordi ulteriori oltre a quello relativo alla separazione dei beni verosimilmente

identificabili nei doc. F e 5, senza che l’appellante abbia fornito una

convincente spiegazione alternativa. D’altronde, e contrariamente a quanto da

lui preteso, l’Addendum figurante nel doc. L (non menzionato nella convenzione

di divorzio e sottoscritto l’11 luglio 2006, ovvero svariati mesi più tardi)

non risulta essere una precisazione del suddetto pto. 6b e dunque di tutti i

rapporti di dare/avere ancora pendenti, bensì regolava e precisava altre

questioni, e in particolare quantificava al 30 giugno 2006, tenuto conto degli

interessi maturati, il computo complessivo di quanto dovuto in virtù della

convenzione di separazione dei beni del 1° dicembre 2000 (fr. 800'000.- + fr.

5'000.- per ogni mese di ritardo, per complessivi fr. 1'117'500.-). L’appellante

poi non si confronta con la decisione di prima sede nella misura in cui non prende

posizione né sui vari versamenti da lui effettuati in favore dell’ex moglie

dopo l’avvenuto saldo di 800'000.- possibilmente riconducibili ai suddetti

debiti di cui ai doc. F e 5, né (se non vagamente e in maniera tardiva e

inammissibile nella replica spontanea) sulle dichiarazioni testimoniali di J______

M______ attestanti che nel 2015 il debito relativo alla donazione sussisteva

ancora e avrebbe dovuto essere saldato unitamente ai versamenti mensili per

alimenti suoi e della madre (v. anche interrogatorio della convenuta, verbale

del 5 maggio 2022, p. 6 rr. 249-251), né sull’affermazione del teste avv.

A______ F______ secondo cui in relazione a vari aspetti le parti si accordavano

in separata sede senza coinvolgere i propri legali, né sulle risultanze

istruttorie menzionate dal Pretore (doc. 20, doc. 23, teste N______ G______ e

interrogatorio di AO1) comprovanti i numerosi solleciti a vario titolo avanzati

dalla convenuta (cfr. decisione impugnata, p. 11 par. 2-4 e par. 5, p. 12 par.

3.

e par. 5). Tutti questi elementi, non sconfessati dall’impugnativa (che al

riguardo si rivela insufficientemente motivata), non possono essere sovvertiti

dalla diversa opinione espressa dall’allora patrocinatore dell’attore avv.

A______ F______ nella sua audizione testimoniale e nel doc. L in rappresentanza

del suo cliente, fondata su supposizioni non dimostrate, né dalla semplice

contestazione dell’attendibilità delle dichiarazioni di J______ M______ o AO1 (da apprezzare con prudenza, ma non per

questo prive di valore probatorio, ritenuto oltretutto che l’impugnativa non fa

emergere particolari contraddizioni nelle dichiarazioni testimoniali di J______

M______ né propone sufficienti elementi concreti a sostegno della sua asserita

parzialità). Lo stesso dicasi per le argomentazioni riferite agli ingenti importi

che l’appellante avrebbe negli anni elargito in favore della controparte e per

le dichiarazioni di N______ G______ relative all’assenza di serie contestazioni

dei suoi conteggi da parte della convenuta (non essendo dimostrato che tali

pagamenti avessero estinto i debiti di cui ai doc. F e 5 prima dei sette

versamenti qui in esame, o quelli oggetto di esecuzione), o all’assenza di

conteggi chiari dell’ex moglie. La poca chiarezza delle causali dei vari

pagamenti e l’incertezza relativa ai debiti residui comportano difatti l’onere

per l’appellante di sopportare le conseguenze della mancata prova delle sue

tesi.

15.

Per tutti questi motivi,

l’appello dev’essere respinto nella misura della sua ricevibilità, con

conseguente conferma della decisione impugnata.

16.

Le spese giudiziarie di

seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e

sono fissate sulla base di un valore litigioso di fr. 161'717.80. Le spese

processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 7’000.-.

Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv.

5.

RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono pure quantificate in fr.

7'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello 16 maggio 2024 di AP1

è respinto nella misura della sua ricevibilità.

2. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 7’000.-,

sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 7’000.- per

ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

- avv.

PA1,

Via N______ __,

Lugano;

- avv.ti

PA2 e PA3,

H______ SA,

U______ __/__, Zü______.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).